Scarica Diritto della previdenza sociale e più Sbobinature in PDF di Diritto della Previdenza Sociale solo su Docsity! TERMINE CORSO: 21 NOVEMBRE DATE APPELLI- 14 DICEMBRE: 9.15 10 GENNAIO 9.15 24 GENNAIO 9.15 12 FEBBRAIO 9.15 I diritti previdenziali sono contemplati nella nostra costituzione ART.38 ART.32: Diritto alla salute ART 3 comma 1. ART.2 La corte costituzionale nel corso del tempo ha ottenuto un ruolo più importante. Questo chiamare in causa è stato frequente, tanto che i dati ci dicono che 1/5 del contenzioso che occupa la corte costituzionale riguarda aspetti previdenziali. ASSISTENZA SOCIALE: Assistenza fornita ai cittadini in stato di bisogno. Le misure di assistenza avvengono attraverso servizi erogati dallo stato i cui costi sono a carico della fiscalità generale. PREVIDENZA SOCIALE: Rivolta ai lavoratori. I servizi che garantiscono queste prestazioni sono fornite dallo stato, dal datore di lavoro, dagli stessi lavoratori. SICUREZZA SOCIALE: Si ritrova ad esempio nei documenti internazionali, come la DUDU, o nelle direttive europee per la sicurezza dei migranti. Esprime l'esigenza che venga garantita a tutti i cittadini libertà del bisogno. L'idea di essa viene accolta nel nostro ordinamento ma in modo ambiguo. ASSICURAZIONE SOCIALE: E lo strumento con il quale l'ordinamento previdenzale è nato. Ad esse il codice civile dedica l'art 1886: le assicurazioni sono disciplinate da leggi sociali, in mancanza di essere, dalle norme per il contratto di assicurazione. L'assicurazione sociale rimane un contratto di assicurazione, composto da 3 elementi: – elemento del rischio: l'erogazione economica è collegata al verificarsi di n evento certo e fututo. – Sinallargamacita: a prestazioni corrispettive. Es di C.A: versamento premio e erogazione prestazione – mutualita: onere finanziario a carico delle categorie interessate PROTEZIONE SOCIALE: Costituito da politiche pubbliche. EVOLUZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE ITALIANO E LE FONTI. Nel periodo storico compreso tra il 1880 e il 1930, quasi tutti gli stati liberali hanno posto le basi per la nascita di un moderno stato sociale. La nascita e lo sviluppo dell'ordinamento previdenziale, sono strettamente legati alle vicende che hanno condotto all'fermarsi dello stato sociale. Esso è lo stato che promuove il benessere dei propri cittadini attraverso unintervento programmato che vien esteso nelle attivita economiche sociali e nel campo della protezione sociale. Lo stato sociale assume la liberta delo stato divisorio dei propri cittadini, interviene per garantire la liberazione dello stato divisorio dei propri cittadini. Si inizia progressivamente ad abbandonare la prospettiva liberare, secondo la quale, la piu giusta efficiente regola distributiva andava determinata dallo spontaneo operare del mercato, quindi questa prospettiva si abbandona, e si espande la REGOLA DELLA DISTRIBUZIONE. Alla fine del 1800 abbiamo i primi interventi di legislazione le quali hanno come obiettivo quello di andare a correggere le situazioni di rischio e di sfruttamento del lavoro ritenute piu intolerrabili. Lo sviluppo di questa impostazione sarà molto lento, perche per molto tempo il quadro sara assicurativa. I diritti previenziali vengono attribuiti ai cittadini in modo molto eterogeneo e disorganica attraverso leggi di rango ordinario. All'inizio questi diritti non hanno fonte costituzionale, ma ce l'avranno piu tardi. In questa fase iniziale, quindi intorno al 1880, abbiamo delle leggi di rango ordinario che garantiscono alcuni diritti e alcune tutele sotto il profilo anche previdenziali, ai lavoratori in particolare e l'ordinamento tedesco è quello a cui spetta il primato in materia di previdenza sociale. La prima forma di assicurazione sociale è stata introdotta in Germania, sotto il regno di Guglielmo 1 nel 1883. si parla infatti di MODELLO BISMARKIANO. L'obiettivo del cancelliere Bismark era quello di formare in modo preliminare un sistema di produzione di previdenza sociale, con l'obiettivo di prevenire le proteste delle classi lavoratrici, quindi conservare l'ordine sociale.si voleva anche frenare l'ascesa socialista e l'obiettivo fu quello di concedere alcuni diritti sociali. Nel 1883 ci fu la prima forma obblgiatoria di previdenza sociale perche venne istituita l'assicurazione contro le malattie. Nel 1884 l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e nel 1889 venne realizzato un progetto di assicurazione per vecchiaia ed invalidita. Allora l'eta pensionabile era fissata a 70 anni, ma l'aspettativa di vita non superava i 45 anni di eta, questo voleva dire che tutti i contributi che venivano versati per finanziare quella forma di previdenza venivano poi utilizzati per erogare pensioni di invalidita piuttosto che di vecchiaia.. Secondo questo MODELLO BISMARKIANO, l'accesso alla tutela doveva essere rivolto ai lavoratori che mediate i versamentiu contributivi finanziavano malattie, infortuni e vecchiaia. Alle origini, nel nostro paese venne seguito questo modello assciurativo che individuava nei lavoratori d estinatari di queste tutele e li onerava dei versamenti contributivi. A questo modello si contrappone un altro modello, MODELLO BEVERIGGIANO, che nasce intorno al 1942. In inghilterra viene data alle stampe una proposta di riforma dell'assistenza sociale chiamata ASICURAZIONE SOCIALE E SERVIZI CONNESSI, che poi prende il nome di RAPPORTO BEVERIGG, in quanto l'autore fu Beverigg, che avveva ricevuto dal governo ingles e l'incarico di studiare un sistema di protezione sociale obbligatoria, che potesse corprire tutte le classi sociali nell'arco della loro vita. Secondo questo rapporto era necessario rimuovere tutti gli ostacoli che ptoessero imepdire lo sviluppo del progresso sociale, e fu proprio in questo prgetto che si inizio a parlare della LIBERAZIONE DAL BISOGNO, perche attraverso questo processo era possibile favorire lo sviluppo sociale, introdcendo un sistema di protezione che fosse capace di intervenire in tutti i momenti critici della vita delle persone( malattia, vecchiaia, invalidita ecc). Era un rapporto molto ampio, perche si occupava anche di fornire un sistema di assistenza sanitaria a tutti gratuita e inoltre puntava all'obiettivo della riduzione e dell'eliminazione della disoccupazione. Questo modello a differenza del primo presuppone un intervento finanziario importante da parte dello stato con la conseguenza che una parte dei costi ricadono sulla collettività. Si iniziano a sviluppare seguendo questi modelli, una serie di tutele in vari paesi europei, attraverso leggi ordinarie. Una seconda fase invece dei diritti sociali di rango piu elevato si avranno successivamente. Nella maggior parte dei paesi europei dopo la seconda guerra mondiale, vengono approvate le carte costituzionali al cui interno, in modo anche diversificato, vengono garantiti i diritti previdenziali. Questo significa che questi diritti, a causa dello loro grandezza e contenuto necesittano di interpretazione da parte degli organi competenti. Alcune di queste rappresentano dei veri e propri principi. ES: ART. 2115: CONTRIBUZIONI.Salvo diverse disposizoni il lavoratore e il datore di lavoro contribuiscono in parte uguali alle isttuzioni di previdenza e di assistenza. Secondo comma dice che l'imprednitore è responsabile del contribuito anche per la parte che è a carico del lavoratore. È sancito il principio della ripartizione tra lavoratore e datore di lavoro e il principio della responsabilita del versamento in capo al datore di lavoro. ART.2116: PRESTAZIONI. Le prestazioni sono dovute al prestatore di lavoro anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contribuiti agli enti di previdenza. PRINCIPIO DI SINALLARGAMICITA( PRINCIPIO DELLA AUTOMATICITA DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI) che ha fondamento normativo in questo articolo. è una tutela nei confronti del lavoratore. Se il lavoratore scopre che il datore di lavoro non ha versato i contribuiti, esso ha diritto comunque alla prestazione. Il secondo comma dice che nel caso in cui le isituzioni di previdenza non sono tenute a corrispondere le prestazioni, in caso di mancato versamento,l'imprenditore è responsabile del danno. Questo principio nasce nel periodo corporativo ed ha fondameto nel codice civile. Questo sistema gia ricco di forme di assicurazione,di tutele, nonostante problemi e limiti,in quegli anni veniva integrato da una serie di INTERVENTI di ASSISTENZA SOCIALE, non destinati a lavoratori ma a cittadini in stato di bisogno, che non avessero tutte le protezioni rivolte ai lavoratori. Interventi soprattutto rivolti alle tutele della salute. **27 DICEMBRE DEL 1947 : APPROVAZIONE COSTITUZIONE.Enrico de Nicola, firma la costituzione, con presidente del consiglio dei ministri Alcide De Gasperi e Umberto Terracini, presidente dell'assemblea costituente. Costituzione che segna un passaggio importante ed epocale, perche per la prima volta vengono riconosicuti i diritti sociali in maniera esplicita, in particolare i diritti previdenziali. Ci sono diverse disposizioni costituzionali a tal fine, come l'art. 38 e una collocalata all'inizio della costituzione, come l'art.2 che garantisce i diritti dell'uomo e l'adempimento dei doveri, l'art 3 comma 2, che impegna lo stato ad assicurare la liberazione del bisogno del cittadino, art 4, che dice che tutti i cittadin hanno diritto al lavoro, nel senso che ce l'imepgno dello stato a realizzare politich economiche che creino condizioni affinche questo diritto sia possibile. Art 32: il diritto alla salute e art 37: parita di trattamento tra uomo e donna, e categorie di lavoratori che meritano una protezione particolare, come minori e lavoratrici madri. ART. 38 COSTITUZIONE: articolo molto importante, rappresenta il nucleo forte dello stato sociale. Si compone di 5 commi e idealmente viene diviso in 2 parti: la prima, rappresentata dai primi 3 commi, che enunciano diritti che vengono attribuiti ai singoli. COMMA 1:ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.obiettivo: liberazione di tutti dallo stato di bisogno. – obiettivo: liberazione di tutti dallo stato di bisogno. Programma che fa riferimento al modello 2. COMMA 2: i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati adeguati mezzi alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidita, disoccupazione involontaria. – Si tratta in maniera specifica di eventi meritevoli di protezione( cause in cui il lavoro siinterrompe per eventi non dipendenti dalla volonta del lavoratore) – finalità: garanzia del reddito momentaneamente perduto o divenuto impossibile – questo secondo comme subisce influsso del modello bismarkiano. L'elenco che è stato inserito dal legislatore è un elenco che non è tassativo, ma hanno copertura costituzionale anche eventi che non compaiono nell'elenco come ad esempio la maternità, la legge 104 del 92( problemi gravi di un famigliare), la morte che puo colpire o il lavoratore o i famigliari, i famigliari del defunto possono in certi casi percepire la pensione. – L'interesse dei lavoratori è soddisfatto con un trattaemnto preferenziale rispetto all'interesse del cittadino. Viene utilizzata una tutela piu intesna. COMMA 3: Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione, all'avviamento professionale. – il cittadino del comma 1, che è inabile al lavoro deve poter diventare il cittadino del comma 2, quindi che lavora. la seconda parte si riferisce all'aspetto organizzativo del sistema della sicurezza sociale. COMMA 4: a questi compiti, previsti in questo articolo provvedono organi ed istuti predisposti dallo stato. – anche la realizazione della tutela previdenziale e non solo la sua organizzazione è compito fondamentale dello stato che persegue un interesse dell'interà collettività. COMMA 5: assistenza privata è libera. – si lascia campo a forme di previdenza e di assistenza volontarie, che possono cooperare alla realizzazione della finalità pubblica del sistema di previdenza sociale. CONSIDERAZIONI ART.38 – L'espressione SICUREZZA SOCIALE, non compare nel testo costituzionale: è accolta in modo implicito. Compariva nella relazione elaborata dalla comissione d'aragona, istituita prima dell'approvazione della ostituzione, i suoi valori non ebbero alcun seguito legislativo( si proponevano radicali modifiche dell'assetto allora vigente, tra cui l'estensione delle misure di sicurezza spciale alla scopo di assicurare un redditominmo e un assistenza sanitaria completa a tutti color che ne avessero bisogno. Il cambiamento pero non era semplice, allo stesso tempo questo assetto non poteva rimanere invariato dopo l'approvazione della costituzione. – Il costituente non delinea un modello organizzativo specifico di sicurezza sociale, questo infatti ha permesso diverse letture dell'art.38: 1. Concezione dualistica: si fa risalire al giurista del lavoro Eri Brandi, che sottolinea la differenza tra i primi due commi dell'art.38. Si pone in continuita con il sistema pre costituzionale. Pur questa lettura accoglie le istante riformiste presenti nella costituzione pero ritiene che vadano tenute distinte le due componenti del sistema. Si dice che la suddivisone dei due commi, conferebbe la struttura binaria del sistema precedente, quindi la suddivisione tra assistenza da un lato e previdenza dall'altro. Questa concezione è stata riconosciuta come compatibile con il dettato costituzionale dalla corrte con una sentenza del 1986, la quale afferma che il primo comma è fondato su un prinicpio di solidarieta, l'altro suscettibile di essere realizzato e storicamente realizzato anche nella fase succesiva all'entrata in vigore della corte costituzionale. 2.concezione universalista( minoritaria): risale al giurista mattia persiani. Questa lettura vuole valorizzare altre disposizioni costituzionali, come art.2, art 32, comma 2 dell'articolo 3. Si legge il sistema previdenziale come servizio publico unitario e unvierdale, quindi realizzato dallo stato, rivolto alla tutela di tutti i cittadini,sia lavoratori o no, con l'obiettivo di assicurare a tutti la liberazione dallo stato di bisogno. Questa lettura risente dell'apporto beverig, e ci dice che la nostra costituziohe grazie a queste norme ha accolto un idea nuova di un diritto alla sicurezza sociale, quindi di un sistema davvero orientato a questo obiettivo dove lo stato davvero si fa carico di questo problema anche dal punto di vista finanzario. 3. norma aperta: non impone uno specifico modello di protezione sociale. Spegato dal prof Cinelli. Questa lettura vede l'art.38 come una norma aperta, cioe norma che non dice in maniera definitiva quale modello di protezione sociale è accolto nella costituzione, ma che permette al legislatore ordinario di fare diverse scelte. La corte dice che il 2 comma dell'art 38 mentre rinvia ai criteri di assistenza mutualistica in vigore al momento della cosituzione, non solo esclude che il legislatore futuro delinei altre figure svincolate dalla logica mutualistica asscicurativa, ma lascia allo stesso legislatore ampia liberta. Quindi questo art..38 ci dice davvero cosa c'era in quel periodo ma questo non vuol dire che le cose non possano cambiare e quindi non eslcude che il legisltore futuro inventi altri sistemi. La protezione sociale non è un solo un interesse del singolo soggetto bisognoso, quindi questa prtezione non puo dipendere solo dall'autotutela delle singole categorie ne dall'azioe caritetevole dello stato che si occupa dei bisognosi, ma la protezione sociale è dovere della collettività. ( grazie all'approvazione della costituzone) DALLA COSTITUZIONE AD OGGI l'inserimento dei diritti previdenziali tra i valori tutelati dalla Costituzione implica, oltre al loro sostanziale rafforzamento, l'accrescimento del ruolo attivo della corte costituzionale ruolo che la corte esercita in modo consistene: 1/5 del contenzioso della corte riguarda questioni previdenziali ma la corte non sempre procede con criteri di giudizio definiti con precisione. Il tentativo della corte di dare al sistema prevdienziale un certo ordine che non ha, è un tentativo che da frutti non sempre soddisfacenti, nel senso che la corte utilizza criteri di giudizio che sono spesso diversificati e che evidenziano come le soluzioni che vengono adottate sono legate alla risoluzione del caso specifico e spesso la maggior minore apertura verso i diritti previdenziali risente dei vincoli di bilancio quindi delle riorse econimiche devono essere messe in campo. Nonostante questa variabilità l'oiettivo della corte che ha sempre come faro è quello di ELIMINARE LE DISPARITA INGIUSTIFICATE. Il legislatore post-costituzionale L'evoluzione della legislazione sulla previdenza soiale dalla costituzione ad oggi è: – asistematica: ad esempio pensioni – irrazionale: ad esempio pensioni – con eccessi di legilsazione E impossibile effettuare ricostruzione sistematiche esaustive perche è davvero difficile orientars. L'ambiguita del legislatore costiuente non è stata d'aiuto e infatti esso ha optato per soluzioni che non marcavano inmaniera chiara la via, ovvero le scelte sono state piu vicine al modello di influsso beveriggian, la maggior parte piu vicine al modello bismarkiano. Ha intecciato scelte di tipo solidaristico con quelle di tipo mutualistico. Nonostante questa mancnza di linearita, si registrano comunque alcune costanti nello sviluppo del sistema previdenziale italiano nel dopo costituzione tra cui: – un processo di progressiva espansione soggettiva del sistema di tutela obbligatoria. Originariamente la tutela previdenziale era rivolta al lavoratore subordinato, ma questi confini stretti vengono superati dal legislatore e questa tutela viene rivolta anche a categorie di lavoratori che erano in origine esclusi. Ad esempio negli anni 50, vengono incluse anche categorie di lavoratori autonomi, come agricoltori, artigiani e commercianti. Negli anni 90, alcune tutele vengono garantite anche ad un insieme di lavoratori autonomi chiamati parasubordinati, ovvero le collaborazioni coordinate e continuative, che hanno caraterristiche che lo avvicinano al lavoratore subordinato. – Viene adottato un criterio della ripartizione per la gestione delle risorse finanziarie del sistema previdenziale obbligatorio, al posto del criterio della capitalizzazione. Un sistema 3. Le regioni hanno competenze legislativa in tutte le materie non espressamente previste dall'art.117 quindi ad esempio anche per la materia dell'assistenza sociale. Disciplina a livello regionale molto importante. RAPPORTI LEGGE/ REGOLAMENTO La costituzione non pone vincoli particolari, l'oridnamento previdenziale sui basa su leggi, quindi corrisponde ad un livello primario. Ma puo essere fondato anche da leggi di altro rango, come i regolamenti. Per effetto del PROCESSO DI DELEGIFICAZIONE, è possibile modifiare diversi aspetti improtanti inmateri aprevidenziale, ad esempio la stessa contribuzione,laliquidazione delle erogazioni, organizzazione degli uffici ecc. Accanto alle leggi abbiamo quindi regolamenti che possono andare a dindicere su aspetti molto importanti. Ci sono anche ENTI PRIVATIZZATI che hanno autonomia regolamentare, possono quindi prevedere delle discipline specifiche. DISCIPLINA DELL'UE FONTI SOVRANNAZIONALI l'unione europea ha sin dalle sue origini, preso in esame la sicurezza sociale nella misura in cui la disciplina in tema previdenziale fosse funzionale a rendere possibile e praticabile la libera circolazione die lavoratori. Se un lavoratore per il fatto di esercitare i suo diritto di libera circolazone e quindi di sceglier edi andarer a lavorare in un paese diverso dal suo,se costui fosse privato di una certa tutela alivello previdenziale o che comunque in virtu della scelta di andare a lavorare all'estero si trovasse sfavorito dal punto di vit prevdienziale, icittadini sarbebero dissuasi dall'esercitare il diritto diliera circolazione. Questdiritto quindi non deve essere ostacolato. Da questo punto di vista il egilaotre si è occupato di sicurezza sociale. Ogni stato membro puo decider ein autonimia ocme strututare il sietam di prevdienza sociale. ART 51 del trattato originario( oggi art.48) ha costituito il FONDAMENTO che ha permesso l'adozione da parte dell'UE di tutte le misure necessarie allo svilupparsi della libera circolazione dei lavoratori. Questa disposizone dice che il consiglio adotta in materia di sicurezza sociale misure necessarie per la libera circolazione dei lavoratori. Questo articolo avra come obiettivo quello di introdurre il PROGETTO ESSN european social security number) che ha come scopo quello di favorire la mobilita all'interno dei paesi dell'unione. Nel nostro paese l'inps ad esempio ha avviato un progetto di codice di identificazione unico europeo nell'ambito della sicurezza sociale proprio per avitare il fenomeno delle frodi, delle doppie identita. Ci sono molti regolamenti, come quello del 1971, poi sostituito dal regolmaneto 883 del 2004 che sono l'esempio di questo, cioe vanno ad istituire un sistema di coordinamento tra i vari regimi di previdenza sociale nazionale. PRINCIPI PASE DEL REGOLAMENTO 883 DEL 2004: – PRINCIPIO DIUNCIITA DELLA LEGISLAZIONE APPLICABILE: il regolamento prevede che il lavoratore emigrante sia assoggettao ad una sola gestine previdenziale alla legislazione dello stato membroin cui sono occupati indipendente dalla resienza o sede del datore di lavoorSi vuole evitare il problema legato alla doppia ocntribuzione. – PRINCIPIO DELLA TOTALIZZAIZONE DIEPERIODI ASSICRATIVI: maturati dal lavoratore migrante nei diversi stati membri. Questo regolamento prevde l'obbligo per gli enti previdenziali di prendere in considerazione tutti i periodi di conribuzioni del lavoratore senza discriminazione rispetto ai lavoratori che non abbiano migrato e al momento della maturazione dei requisiti per ricvere la prestazione dovranno liquidare la prestazione stessa. Il lavoratore ricevera quindi una prestazione composta di tanti frammenti in proporzione al periodo che ha trascorso al paese interessato versando i contributi. Ci sono anche direttive, come quel del 1998 che ha come obiettivo quello di salvaguardare il diritto alla pensione complementare dei lavoratori migranti. LA CARTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL'UE: apporvata a Nizza del 2000. con il trattao di libona ha ottenuto forza giuridica vincolante. ART.34 SICUREZZA SOCIALE E ASSISTENZA SOCIALE. COMMA1: l'unione riconocce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicrezza sociale e ai servizi soiali, che assicurano protezione in casi quali la mternita, la malattia,gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita di posto di lavoro, secondo lemodalita stabilite dal diritto dell'unione e le legislazioni e prassi nazionali. COMMA 2: sancisce il dirito di ciascuno che risiede o si spsoti all'interno dell'ue di ricvere prstazioni di sicurezza sociale e benefici sociali. COMMA 3: Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'unione riconosce e rispetta il dirtito all'assistenza sociale abitativa volta a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispingono le risorse sufficienti. Gli stati sono stati invitati, come ad esmepio quello dell'italia, ad adottare tutte le misure per conrastare il problema della poverta. Questo prima del REI. SISTEMA GIURIDICO PREVIDENZIALE L'erogazione delle prestazioni previdenziali è affidata a enti prevideniali, i quali reperisocno i mezzi necessari per la realizzazione del loro fine istituzionale dalla contribuzione, obbligatoria posta a carico dei soggetti protetti , nonche di sggetti che si trovano con questi utilimi in detemrinati rapporti. Da queste frase che descrive il sistema giurdico previdenziale vengono in evidenza i soggetti che intervengono nel sistema giuridIco previdenziale e che sono 4: – SOGGETTI PROTETTI: Colui che ha drititto alla prestazione previdenziale – SOGGETTI CONTRIBUENTI: soggetti obbligati al pagamento dei contributi – LO STATO – ENTI PREVIDENZIALI queste categorie variano a seconda di alcuni aspetti. Il sistema giuridico previdenziale è formato dai rapporti giuridici che intercorrono tra questi 4 soggetti. Tra questi 4 soggetti noi abbiamo dei rapporti che insieme costituiscono il sistema giurdico. Il primo rapporto è quello che si instaura tra lo stato e gli enti previdenziali, rapporto strumentale. Gli enti sono enti strumentali dello stato, attraverso i quali lo stato assolve il compito attribuito dalla costituzione di garantire tutela assistenziale, previdenziale ecc.. poi esiste il rapporto centrale che si instaura tra il soggetto protetto e l'ente previdenziale ed è chiamato rapporto pubblico previdenziale. Vi è poi il terzo rapporto che è quello contributivo che permette assieme al concorso dello stato un finanziamento della previdenza sociale e che si instaura tra i soggetti tenuti al versamento contributivo e gli enti previdenziali che comunque nel tempo cambiano. Il rapporto previdenziale è obbligatorio,questo vuole dire che i vari rapporti giuridici di natura previdenziale si costituiscono e nascono nel momentoo stesso in cui il rapporto di lavoro subordinato si costituisce o se stiamo aprlando di lavoro autonomo, nel momento stesso in cui l'attivita auotnoma ha inziio. Questo evento è un presuppostonecessario e sufficiente per il sorgere del rapporto previdenziale. Quindi non è un atto di volonta la cosituzone del rapporto prevdidenziale, i soggetti non possono sottrarsi oppure scegliere di modificare le caratteristiche principali. Le relazioni giuridiche di natura previdenziale si costiuiscono nel moemnto stesso in cui si costituisce il rapporto di lavoro subordinato o ha inizio l'attivita lavorativa autonoma. La costituzione del rapporto previdenziale non dipende da un atto di volonta, ma dal verificarsi di un presupposto di legge. (Stesura di un contratto). Nessuno puo decidere di non versare i contribuiti pe per la vecchiaia perche tanto decide che non ne ha bisogno. • RAPPORTO TRA STATO ED ENTI PREVIDENZIALI: rapporto strumentale, in quanto gli enti, sono soggetti attaverso il quale lo stato ( Min 1.03) • RAPPORTO TRA SOGGETTO PROTETTO E ENTE PREVIDENZIALE: RAPPORTO GIURIDICO PREVIDENZIALE: Attraverso questo rapporto si realizza la tutela previdenziale. Esso non ha come oggetto esclusivo la prestazione previdenziale, come l'erogazione della pensione ma ha un oggetto piu ampio, ovvero quell'insieme di posizioni che hanno le parti del rapporto. Ad esempio: l'ente prevdienziale ha un obbligo di formazione nei confronti del soggetto assicurato protetto perr quanto concerne la propria contribuzione e di conseguenze il soggetto protettto ha il diritto ad essere informato. Oppure il lavoratore in malatttia o in infrotunio ha comunque per il periodo di sospesnione del rapprorto di lavoro diritto ad UN ACCREDITO CONVENIZIONALE DI CONTRIBUITI, ovvero lo stato si farico dell'onere di quei contribuiti, quindi la contribuzione non si interrompe ma continua ed è a carico della collettivita, quindi si ha una prestazione previdenziale. • RAPPORTO CONTRIBUTIVO: permette il finanziamento della previdenza sociale. Si instatura tra i soggetti obbligati ai contributi e gli enti prevdienziali. A: ENTE PREVIDENZIALE la previdenza avviene tramite organizzazione amministrativa divisa per enti strumentali soggetti alla vigilanza ministeriale e alla corte dei conti. Questa organizzazione si basa sul PLURALISMO PREVIDENZIALE, è formata da un ordinamento su: – base istituzionale : affida ad enti pubblici la realizzazione della tutela previdenziale. Si compone di un regime generale e che fa capo all'istuto nazionale della previdenza sociale e comprende al suo interno un numero elevato di soggetti e ampie categorie di lavoratori. Lavoraori autonomi per le gestioni sociali e lavoratori subordinati. Fa capo all'inps l'asscicurazione generale dei lavoratori pubblici,ma questo non è sempre stato cosi. Nel corso degli anni ci sono stati diversi enti previdenziali che ne avevano carico; nel 94 era nato un ente chaiamto IDDAP, che aveva questo scopo. Il medesimo ente è stato poi nel 2010 superato perche questa gestione previdenziale è confluita nell'inps. Il regime dell'inps è generale perche riguarda molte categorie di lavoratori. Accanto a questo regime abbiamo il REGIME SPECIALE che riguarda particolari categorie di lavoratori privati. ( fondi speciali). Esistono ancora regimi speciali che tutelano del tutto o solo in parte alcune categorie di lavoratori e che in alcuni casi sono sostitutive del regime generale dell'inps o in altri casi integrativi. Ad esmepio il fondo volo pe ri ipdentnit di aziende di aeree, che sosituisce ilr egime generale dell'inps.( sono assicurati in questo regime) – base associativa: Questo ordinamento su base assciativa è affidato ad enti che in origine erano pubblici ma che ormai sono quasi tutti privatizzati (associazioni o fondazioni) che esercitano pero pubbliche funzioni. Questi enti sono molti e gestiscono regimi di categoria specifici e possono avere sia competenza generale, quindi assicurare il lavoratore interessato oppure avere comeptenza specifica soltanto assicurando alcuni eventi. Ci sono tra questi le varie Casse di previdenza che assicurano i liberi professionisti, l'INPGI, che assicura i giornalisti, ENASARCO che assicura i rappresentanti e agenti di commercio e l'ENPAIA che assicura i dirigenti e impiegati dell'agricoltura. In alcuni casi pero il regime non è generale, come quello dell'ENASARCO. La scelta di privatizzare gli enti gestori di forme speciale di tutela previdenziale, col decreto legislativo 509 del 94. è nata dalla sollecitazione specifica di queste stesse categorie interessate che rivendicavano la privatizzaizone di questi enti pubblici in origine, questo anch eper sfuggire ad alcuni vincoli legati ad esmepio all'investimento di queste risorse. Ad ogni modo questa scelta è stata in origine criticata su – a livello territoriale invece abbiamo sedi regionali, provinciali e zonali. – Gestisce il casellario centrale delle posizioni previdenziali attive, istitutio dalla legge 243 del 2004. è una sorta di anagrafe delle posizioni lavorative di tutti i lavoratori. Tutto quello che l'inps non ha perche nonr iguarda i suoia ssicurati, lo riceve. Una delle funzioni di questa anagrafe è quelo di produrre l'estratto conto contributivo( illavoratore puo andare a controlloare online con un pin la propria posizione contribuitiva e di segnalare eventualmente dei problemi: ad esempio scoprire che il datore di lavoro non ha versato i contribuiti dovuti). 2. INAIL Provvede all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Ha competenza generale, sia nel settore pubblico che privato. – Ha il compito di procedere agli accertamenti ed ad ogni altra prestazione medico legale ( cura e riabilitazione) sui lavoratori infortunati o che hanno contratto una malattia professionale. – Ha compiti di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro – ha una struttura analoga a quella dell'inps, organi centrali e periferici. È un sistema duale di controllo e vigilanza – è soggetto alla vigilanza del ministero del lavoro come l'inps. B. SOGGETTI PROTETTI – Essi sono aumentnti nel corso degli anni, anche se in alcuni casi con estrema lentezza. Non è possibile fare un elencazione completa dei soggetti beenficiari,perche a seconda della forma di assicurazione i soggetti beneficiari cambiano,non tutti ricevono le stesse prestazioni. – Sono soggetti titolari di un diritto soggettivo perfetto alle prestazioni previdenziali. Se stiamo parlando ad esempio di una prestazione di disoccupazione avro un diritto perfetto se presentero i requisiti previsti dalla legge ( disocuppazione involontaria ecc). Questo non impedisce al legislatore di intervenire con provvedimenti restrittivi al fine di utilizzare nel meglio possibile le risorse finanziarie a disposizione. – Alla posizione giuridica attiva del soggetto protetto ce la posizione giuridica passiva degli enti previdenziali ma anche dello stato, in virtu dell'obbligo costituzionale diintegrare gli istituti predisposti per l'erogazione delle prestazioni. Se gli enti non sono in grado ad erogare le prestazioni, lo stato è obbligato ad intervenire. – La corte costituzionale a partire dagli anni 80 ha considerato che in presenza di un inderogabile esigenza, che coincide con la limitatezza delle risorse finanziarie disponibili, ammette modifiche che peggiorano trattamenti che spettavano in precedenza, purche il principio di ragionevolezza sia rispettato. Un esempio è la sentena n. 55 dove la corte si occupa di un norma peggiorativa che era stata approvata dal legislatore per correggere un meccanismo di adeguamento al variare del costo della vita, di pensioni che erano erogate da pensioni speciali. – Il nostro sistema ha adottatto a partite dal 78 un regime di tutela della salute attraverso un sistema nazionale saniatrio universale, quindi il soggetto protetto sara anche colui che non è lavoratore. – I soggetti protetti variano a seconda dei casi : 1. la tutela della salute si estende a tutti i cittadini ( lavoratori e non ) 2. la tutela per IVS e la tutela contro IMP, inizialemnte previst per i lavoratori subordinati è stata estesa ai lavoratori auitonomi e parasubordinati 3. la tutela si estende anche ai familiari dei lavoratori o pensionati deceduti. L'OGGETTO DEL RAPPORTO GIURIDICO PREVIDENZIALE: LA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE PRESTAZIONE PREVIDENZIALE: • Prestazioni economiche individualizzate • prestazioni sanitarie • servizi o vantaggi di vario genere: l'accredito dei contributi configurativi. **Tutte queste prestazioni rientrano nel concetto di prestazione previdenziale e se e deve tenere conto nel momento in cui si va a valutare l'adeguatezza della prestazione richiesta dalla costituzione. FONDAMENTO PRESTAZIONE Si è molto discusso sul fondamento della prestazione e ci sono stati diversi dibattiti, e abbiamo due tesi al riguardo del fondameno: – secondo la CONCENZIONE UNITARIA,secondo essa la funzione della previdenza è la reazione ad una situazione di bisogno socialmente rilevante. – secondo la CONCEZIONE DUALISTICA la funzione della previdenza sociale è l'eliminazione di un danno che si sia veificato. Funzione sostanzilamnete indennitaria. Ci si interroga su questo perche la corte ha assunto posizioni diverse su questo aspetto dando a seconda dei casi, delle circostanze e delle situazioni rilievo prevalente al bisogno e quindi al fondamneto della prestazione previdenziale o a quella del rischio. ESEMPIO: regole che dicono quando un lavoratore è pensionato. Nel corso degli anni la disciplina è cambiata perche ci si pone il problema di capire se un lavoratore pensionato puo contestualmente percepire un reddito come lavoratore e anche una pensione??? Al riguardo ci sono diverse regole che sono cambiate e che inizialmente limitavano la possibilita citata prima. Le sentenze della corte in cui si dice che queste regole che limitano il cumulo, sono legittime e anche le sentenze della c.c che dicono che sono legittime le discpline che prevedono determinati tipi di reddito per accedere ad alcune prestazioni pensionistiche, esse dentro di loro hanno un idea secondo cui la prestazione previdenziale risponde ad un bisogno, perche se io ho una retibruzione, non ho un bisogno analogo ad un soggetto pensionato che non ha un reddito da lavoro. Vi è tutta una giurisprudenza costituzionale su questi temi, la quale sposa l'impostazione secondo cui la retribuzione previdenziale reagisce ad un bisogno, piu che avere una funzione indennitaria. Ce pero da capire che cos'è il bisogno, perche un conto è il bisogno presunto,un altro il bisogno reale. In origine il bisogno non era visto come stato di carenza che consegue al verificarsi di un determinato caso, ma era interpreato come un bisogno presunto, al verificarsi di un certo evento. L'idea di bisogno cambia quando si ha avuto la necessita di attribuire rilievo alle situazioni di bisogno reale, perche sotto la spinta della crisi economica, si riducono le risorse finanziarie necessarie per la protezione sociale e quindi si dice che bisogna andare a considerare il reddito del soggetto che si trova in una situazione di bisogno presunto. Non bisogna quindi piu parlare di bisogno presunto, ma andare a misurarlo questo bisogno. Sono stati infatti elaborati diversi criteri di valutazione della situazione economica, ad esempio l'ISEE. O pensione ai superstiti. Quest'ultimo è un tipico esempio di cui originariamente la prestazione era erogata in base a un bisogno presunto, viene meno il capo famiglia, quindi i superstiti si trovano in una situazione di bisogno, a prescindere dal reddito, oggi la siuazione non è piu cosi; il reddito famigliare o singolo, opera come misura per la pensione ai superstiti. La corte ci dice che il rilievo che viene dato al bisogno reale non viola la costituzione perche è un espressione pragmatica della scarsita dei mezzi e quindi la necessita di ridurre l'impegno finanziaro e pubblico, giustifica una scelta che va verso la sottolineatura del bisogno reale. Tutto questo ci dice che il fondamento della prestazione è il bisogno o quanto meno è uno dei fondamenti. 15 OTTOBRE La tutela previdenziale è estesa anche ad eventi diversi rispetto a quelli nominati dall'art.38 comma 2 è segnale della volonta del legislatore di interpretare e dare risposte a bisogni sociali che emergono nella realta. Questo vuiol dire che non è il singolo evento che gode di garanzia ma la situazione di bisogno che nasce quando si verifica l'evento. Anche se quell'evento non è presente nell'art.38 comma 2, la forma di protezione stabilita resta comunque acquisita. Ad esempio l'assciurazione obbligatoria contro la tubercolosi potrebbe apparire meno giustificata e di conseguenza una sua eliminazione non andrebb contro i prinicpi costituzionali proprio perche la realta materiale è cambiata,qundi non bisogna leggere l'elenco come un elnco tassativo. La prvidenza viene visto come risposta ad un danno che si verifica e quindi da rilievo al rischio. Questo rilievo emerge dalle pronuncie della corte costituzioale che sottoliinea il fatto di rispettare il principio della corrispettiva tra contributi versati e servizio della prestazione. Ad esempio: Corte costituzionale 27 giugno 1986 n.173 Per quanto i contribuiti servano per finalita che trascendono gli interessi di coloro c questa sentenza è fondamnetale per il dibatittoche si e venuto a creare sul concetto di adeguatezzza della prestazione previdenziale. Quando il legislaotre parla delle prestazioni che i lavoraoti hanno diritto di ricveere, qualifica questa prestazione come adeguata. PRESTAZIONE ADEGUATA art.38 II Qual è il concetto di adeguatezza? 1. CONCEZIONE UNIVERSALISTA: i mezzi adeguati dovrebbero coincidere con il minimo essenziale alle esigenze di vita, apprezzato secondo schemi astratti e validi per tutti. Fa corrispondere la adeguatezza a qualcosa di legato alla capacita di quella prestazione di rispondere al minimo essenziale di cui ciascun ha bisogno. 2. La CONCEZIONE DUALISTA: Invoca il principio di uguaglianza e tende a far coincidere l'adeguatezza con il tenore retributivo e di vita raggiungo. ** ENTRAMBE, contengono una contraddizione di fondo perche contro la ocncezione dualista si puo dire che l'art 3 comma 2 esprime il principio di solidarietà e l'art 2 e ar 3 esprimo istanze di parita sostanziale e quindi non si puo pesnsare che l'adeguatezza coindica con la pnservazione del tenore di vita raggiunto, perhe altrimenti si contraddirebbe l alogica solidaristica della nostra costituzione. Immagnare che non vi sia un istanza di solidarieta alla base dell'ordinamento previdenziale sarebbe in ontrasto conqueste disposizoni costituzionalie si dce che se parliamo di prestazione previdenili che sono commisurate alle retribuzioni, questo è qualcosa di legittimo ma è da leggere come un obiettivo di 2 grado. Se si tratta di una prestazione che coincide con la retribuzione, nulla vieta che lo si faccia,ma si sta travalicando l'obiettivo costituzionale, in quanto sono previsti mezzi adeguati. OBIEZIONI TEORIA UNIVERSALISTA: Cosi non si da attuazione al rilievo costituzionale del lavoro. Si tratta tutti dallo stesso modo a prescinere dal lavoro e dalle attivita prestate durante la vita lavorativa. Ad esempio il fatto che si ammetta ch ei cittadini attivi, per quanto riguarda le prestazioni pensinisiche future debbano essere tratti come lavoratori attivi, e che quindi percepisocno di piu di chi non ha mai lavorato è assolutamente legittimo. finziarie, agli enti previdenziali e permettono il finaniamento di particolari gestioni: lo stato finanzia la GIAS ( Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno). A Carico della GIAS, ci sono prestazioni assistenziali ecc.. • VIA STRAORDINARIA: Se ce un divario tra entrate contribuitve e spese per prestazioni previdenziali, attraverso ANTICIPAZIONI DI TESORERIA, per far fronte ad esigenze piu o meno impreviste. 2. L'APPORTO DELLE CATEGORIE INTERESSATE: si realizza attraverso il versamento di contributi obbligatori da parte di alcune categorie di cittadini: – i datori di lavoro – i lavoratori beneficiari nei rapporti di lavoro subordinato l'obbligazione è ripartita tra datore e lavoratore, ma il responsabile dell'adepimento, anche per la parte a carico del lavoratore è il datore. Versera all'ente tutta la contribuzione, sia la sua parte che quella del lavoratore.. Solo in alcuni casi ( ASS contro Infortuni sul lavoro e Malattie Professionali) i contributi sono a esclusivo carico del datore di lavoro. Il lavoratore autonomo e i liberi professionisti versano pe se tutti i contributi e in alcuni casi concorrono in questo compito di versamento con i clienti. SITUAZIONE % ** In italia il finanziamento pubblico è piu o meno pari al 44%. i contributi sociali circa il 55%. all'interno dell'ue ce un panorama molto vario, dove l'italia si trova in una situazione intermedia. **In italia, i contributi sociali del datore sono piu o meno circa il 74%. l'estonia/ svezia sono paesi in cui il datore di lavoro versa la quasi totalita dei contributi. Circa il 90% La media euroepa e circa il 60% a carico del datore di lavoro. NATURA E FUNZIONI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI Che cosa sono i contributi previdenziali? Ci sono 3 impostazioni che si sono create, anche nel corso degli anni è prevalsa l'ultima, 1. CONCEZIONE ASSICURATIVA: legge i contributi previdenziali come dei premi assicrativi in versamenti dinatura monetaria . Soluzione che si scontra con la natura solidaristica del nostro sistema previdenziale e poi sul prinicpio della automaticita delle prestazioni previdenziali. ART.2116: Illavoratore ha diritto alla prestazione anche se il soggetto tenuto alla contribuzione non ha versato. 2. CONCENZIONE RETRIBUTIVA: Secondo essa, leggeva la contribuzione come sinonimo di salario prevdienziale, si tratterebbe di una retribuzione accantonata. Il lavoratore percepisce dal datore la contrubzione, e questa si accantonerebbe. Impostazione che non segue pero i principi, come quello solidaristisa, il sistema di ripartizione ecc.. 3. CONCEZIONE TRIBUTARISTA: è quella che è prevalsa nel corso del tempo. Legge i contributi come tributi, tasse, imposte dalla stato a favore di un ente pubblico per realizzare un interesse che è pubblico. Secondo essa i contributi assolvono alla funzione di dare agli enti previenziali coinvolti le risorse economiche che sono necessarie per realizzare il compito a loro affidato dalla legge oltre che dalla costituzione che è quella di soddisfare un interesse pubblico. Possiamo dire che i contributi vengono versati con la finalita di dare attuazione all'interesse generale, e in secondo piano, in modo idiretto dare attuazione all'intereresse del singolo. Questa condizione che è collegata al carattere obbligatorio dei contributi, fa si che essi siano di natura tributaria e mette in rilievo la destinazione a realizzare un interesse pubblico. 17 OTTOBRE Rapporto contributivo: OBBLIGO CONTRIBUTIVO RAPPORTO CONTRIBUTIVO: prinicipio fondamnetale è il suo carattere obbligatorio. – ha ad oggetto l'obbligzione contributiva ed alcuni obblighi accessori – lega l'ente previdenziale e il soggetto obbligatoria L'obbligo di versare i contributi sorge nel momento in cui nascono le condizioni di assicurabilità, condizioni stabilite dalla legge per il verificarsi dell'obbligo. Esse variano a seconda del rapporto di lavoro di cui stiamo parlando. Ad esempio se si tratta di un lavoor subordinato, la ocnclusione del contratot fa scattare l'obbligo contributivo. Se si tratta di attivita di tipo autonomo, il fatto che venga svolta questa attivita, fa si che l'obbligo scatti. Nelle attivita professionali, l'obbligo scatta con l'iscrizione all'albo dei professionisti. L'obbligo si si estingue: – per il venir meno delle condizioni di assicurabilita: licenziamneto, cancellazione albo ecc – per presrizione: al compimento di essa. Dal 1 gennaio 1996 è una prescrizione che dura 5 anni. OBBLIGHIA ACCESSORI R.C La legge determina obblighi accessori dei soggetti del rapporto contributivo. • Soggetto obbligato al versamento: DATORE DI LAVORO – svolge un ruolo fondamentale, perche prima ancora del versamento della contribuzione deve denunciare i lavoratori che ha assunto, le retribuzioni che corrisponde a quei lavoratori e specificare le attivita lavorative che vengono svolte dai suoi dipendenti e deve agire come sostituto d'imposta, perchè tratterrà la quota di contribuzione dovuta dal lavoratore e verserà per intero la quota all'ente previdenziale oltre alla sua quota. – Destinatario dei versamenti: ENTI PREVIDENZIALI Ricevono i versamenti contributivi, e si occupano di amministrare in maniera corretta i vari versamenti e verificare che essi affluiscano regolarmente nelle proprie casse. Deve controllare se chi è obbligato a versare lo fa e qualora riscontri che il soggetto è inadempiente dovra obbligare ad adempiere, si parla in questo caso di AZIONI DI RECUPERO: Ovvero il controllo sui versamenti contributivi, sul regolare flusso e adempimento, sono stati molto facilitati in quanto si è automatizzato il controllo grazie a banche dati che permettono agli enti previdenziali di controllare la regolarita contributiva. A tal propsito abbiamo il DURC ONLINE: DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA CONTRIBUTIVA: documento fondamentale perche attesta la regolarità contributiva delle imprese nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali e assistenziali. Esso è la prova che l'impresa h aversato agli enti tutto cio che doveva versare. L'aspetto interessante è che negli ultimi anni, le impres epossono effettuare un unica richiesta a uno degli enti coinvolti, senza necessita come avveniva prima, richiedere un DURC all'ins, all'inail eccc. Questo è importante pèerche se un impresa non ha il durc e quindi non attesta di essere in regola, non puo accedere ad una serie di benefici. Nell'ambito delle procedure di appalto di opere, sefvizi, se l'impresa non ha il durc, non puo presentarsi alla gara. Gli enti hanno anche poteri di ispezione e di controllo e accertare l'esistenza e l'ammontare dei contributi dovuti dall'impresa. ES: L'anno scorso ci è stata una riforma dei sistemi ispettivi, che sono stati unfiicati, quindi oggi abbiamo diversi ispettori, Inail, inps. Il rapporto non ha ad oggetto solo l'obbligazione contributiva ma anche appunto obblighi acccessori che si trovano sia in capo al soggetto obbligato al versamento sia a colui che la riceve. ART.23 COST: L'obbligazione contributiva deve essere imposta con legge. Questo non vuol dire che è sempr la legge che determina l'importo dell'obbligazione, perche spesso ci sono delle fonti secondarie decreti ministeriali o altre fonti di natura regolamentare) che fissano l'ammontare dell'obbligazione ee questo nond etermina la violazione della riserva di legge. CRITERI DI DETERMINAZIONE AMMONTARE OBBLIGAZIONE: – I versamenti relativi all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali, vengono calcolati anche in base al rischio connesso al singolo lavoratore in base all'attivita che svolta. Solo in questo caso. I funzionari dell'inail devono effettuare una valutazione molto complessa in questo caso. Ad esempio il comemsso di un grane magazzino avra un aliquota del premio assicurativo diversa rispetto ad un soggetto che lavora in una maniera. – Negli altri casi l'ammontare del versamento dipende dalla retribuzione, dal redito d'impresa e dalla qualifica del lavoratore e non prendendo inconsiderazionela concreta attivita lavorstiva svolta dal soggetto. I contributi possono essere determinati: – In MISURA FISSA: avviene eccezinalmente: – In misura % Rispetto alla RETRIBUZIONE IMPONIBILE a fini previdenziali( lavoro subordinato) o al REDDITO PROFESSIONALE( lavoro autonomo): nella maggior parte dei casi. – Esiste un aliquota globale che comprende tutte le varie aliquote contributive che vanno a finanziare le vaire forme di assicurazione che assicurano i vari eventi. Abbiamo quindi un aliquota globale fatta di una combinazione di tutte le aliquote singole. Ad esempio aliquota che finanza la tutela contro la disoccupazione, quella che finanzia la malattia ecc.. tutte sommate queste aliquote, confluiscono e si sommano in un aliquota globale. Questa aliquota è espressa con un parametro che è la retribuzione imponibile a fini previdenziali. Ci sara una sorta di cassazione complessiva, anche molto rilevante in termini economici che finanzia tutte le forme di assicurazione previste, in caso di verificarsi dell'evento ( malattia,infortunio ecc). TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI: – Contributi CLASSICAMENTE ASSICURATIVI: hanno un valore di corrispettivita, vanno ad alimentare anche se in modo virtuale conti assicurativi indivuali. ES: contributi pensionistici. – CONTRIBUTI DI SOLDIARIETA: Non alimentano condti individuali, ma fondi di sostegno che hanno varie finalita, perseguono un ottica redistributiva. ES: i datori di lavoro dell'indutria contribuiscono versando questi contributi, a migliorare la tutela dei lavoratori dell'agricoltura. Quest'ultimi godono di risorse economiche nond eterminat soltanto dai propri versamenti ma anche dalla solidarieta dell'industria. – CONTRIBUTI DI RIVALSA: richiesti a soggetti estranei al rapporto di lavoro. ES: avvocati che finanziano la propria cassa previdenziale. Nella parcella dell'avvocato ce anche la quota che viene chiesta al cliente che ha l'obiettivo di finanziare la cassa previdenziale. Questo è un contributo di rivalsa. – CONTRIBUTI VIRTUALI: hanno effetto, ma non realmente versati. 1. FISCALIZZATI: contributi che hanno diversi obiettivi e che comportano che il versamento di determinati oneri sociali sia assunto come onere dallo stat. Le categorie che dovrebbero versare non versano e sia parzilamente e sia in totale in alcuni casi questo onere viene assunto dalla fiscalita generale. A differenza della contribuzione figurativa che ha come obiettivo principio di solidarieta, di aiutare in caso di bisogno, i contributi fiscalizzati non rispondono a questa logica, ma a finalita di tipo di politica economica varie. Hanno ad esempio di dire, il 10% del premio di produttivita non rientra nel concetto di operazione imponibile, oppure tutto il premio di produttivita e questo permette che costo del lavoro si riduca. Resta comunque l'abitudine di invece che accosentire a richieste di aumento dei dipendenti, viene dato un premio, che pero è completamente slegato alla produttivita, è una sorta di aumento che viene poi etichettato premio di produttivita in modo tale che non vada ad aumentare la retribuzione imponibile, quindi di conseguenza non faccia dubitare la contribuzione, ma sia comunque una cifra che il lavoratore puo vedere. Per esso non è la stessa cosa, perche si vedo un aumento in busta paga, ma la retribuzione imponibile resta ferma a quella che cera prima. Il suo aumento contributivo non cresce. La situazione nel 97 cambia. Il decreto 314 del 1997, unifica la definizione di retribuzione imponibile a fini previdenzili con quella a fini fiscali, costruendo un nozione unitaria di reddito rilevante a fini fiscali e contributivi. Per il calcolo dei contributi prevdidenziali si applica il testo unico delle imposte sul reddito del 86 e che prevede che il reddtio da lavoro dipendente è costituto da tutte le somme, i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta in relazione al rapporto di lavoro. Prima si diceva dipendenza al lavoro, ora rapporto, ma non cambia nulla. È di nuovo una nozione molto ampia, onnicomprensiva, ancora viene riproposta la tecnica delle esclusioni, che pero qui è diversa, perche avendo unificato le due retribuzioni abbiamo anche una serie di eccezioni comuni che valgono sia in un caso che in un altro e una serie di esclusioni che sono valide soltanto ad esempio per la retribuzione imponibile a fine previdenziali. Un esclusione che riguarda solo quest'ultima retribuzione è ad esempio il TFR, gli incetivi all'esodo, che sono le somme versate ai datori di lavoro ai lavoratori che hanno una certa eta e vogliono essere incentivati a presentare le proprie dimissioni, i salari di continuita. Per le esclusioni comuni ad esempio i servizi e beni generali, come mensa,trasporto, l'automobile, tutti benefit che vengono garantiti a determinati lavoratori che sono esclusi dall'imposizione previdenziale e fiscale. SALARIO DI PRODUTTIVITA: Il lesgislatore prevede delle agevolazioni fiscali e contributivi nel momento in cui le aziende scelgono di versare un salario di continuita ai propri dipendenti. Questo puo essere converito in prestazioni di wel fare, quindi invece che avere ad esempio un aumento di stipendio, ho un assistenza sanitaria per me e per la mia famiglia, un esonero per l'asilo aziendale ecc.. alcune ricerche hanno evidenziato che i lavoratori preferiscono il salario di produttivita e che se proprio devno scegliere un bene di wel fare, scelgono quello sanitario. 23 OTTOBRE RESPONSABILITA PER OMESSA CONTRIBUZIONE L'inadempimento contributivo puo comportare a carico del soggetto obbligato ma inadempiemente numerose consguenze: – SANZIONI CIVILI: A carico del soggetto inadempimente si impone, oltre al versamento dei contributi non versati, il pagamento degli interessi legali e di una somma aggiuntiva. – SANZIONI AMMINISTRATIVA: . Molte condotte che erano state sanzionate contura penale, ora sono sanzionate a livello amministrativo, per lo piu tramie sanzioni pecuniarie – SANZIONI PENALI: Vanno a colpire condotte ritenute piu gravi. Ad esempio a fronti di evasioni contriutive molto rilevanti, e per il mancato versamento delle somme trattenute sulle retribuzione dei dipendenti oltre una certa soglia da parte del datore di lavoro. Oggi sono comunque ridotte a pochissimi casi – PERDITA DI AGEVOLAZIONI: consuguenza rilevante per le imprese. Impossibilita ad avere il DURC, che permette alle imprese di richiedere agevolazioni. Sgravi alivello contributivo fiscale e non solo, e anche la possiiblita di acedere a gare, appalti di beni e di servizi. MISURE E GARANZIA DELL'EFFETTIVITA E DELL'ADEGUATEZZA DELLA TUTELA. Strumenti che il legislatore ha inventato e disicplinato via via, nel corso del tempo per grantire che la tutela scritta sulla carta a livello previdenziale, sia poi effettiva e ad adeguata in concreto. – primo aspetto è il PRINCIPIO DELL'AUTOMATICITA DELLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI. Con questo principio si fa anche riferimento quando è stato approvato il codice civile dove sono stati approvati alcuni principi, come l'art.2116 , dove il primo comma sancisce che le prestazioni sono dovute al lavoratore anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti agli istituti previdenziali. Princicpio che si discosta dagli altri principi classici, quindi devia dallo schema assicurativo tradizionale e pero nonostante l'importanza di questo pricipio nel nostro ordinamento, ci sono comunque limiti importanti all'operativita di questo principio. È introdotto nel nostro ordinamento proprio con la revisione della disicplina in tema di malattie professionalinel 1** e poi questo stesso principio viene posto dall'art 2116 del CD e poi progressivamente altre forme di assicuraizone acquisiscono questo principio, ad esempio in materia pensionistica nel 1969. LIMITI: 1. DI ORDINE SOGGETTIVO: In linea di massina, esso riguarda solo il Lavoro subordinato e non quello autonomo questo perchè nel caso del lavoro autonomo cìè coincidenza dal soggetto che vi è obbligato alversamento dei contributi e il soggetto che ha diritto alla prestazione e quiindi di una consguenza ce una srta di autorepsonsaiblita che nasce in capo al soggetto, quindi sarebbe paradossale che il lavoratore autonomo onerato delpotere contibutio, potesse godere nel caso in cui lui non versa il contributo, di questo principio. Quindi l'eslcusione è stata giustificata in questo modo. – Per quanto riguarda il lavoratore para subordinato, si è anche posto il problema, perche nonostante siamo di fronte ad un lavoratore autonomo, non viene comunque escluso, perche si tratta di un soggetto che è diverso dal soggetto che poi concretamente versa in contributi, in quanto nonostante questa collaborazione, ce un rapporto tra il soggetto dovuto alla contribuizone e il soggetto che ricevera la prestazione, quindi la ripartizione del carico contributivo ce e anche in questo caso l'obbligo del versamento spetta al committente. Un altro aspetto rilevante che ha complicato il tutto,è che ad un certo punto nel corso delle varie modifiche legislative vi è stata la volonta da parte del legislatore di differnziare sotto questo profilo una specifica prestazione previdenziale come l'ASSEGNO DI MATERNITA. Nel testo unico recentamente è stata introdotta una disposizione che va a disciplinare questo aspetto, ovvero il caso in cui ce stato un inadempimento contributivo in una collaboraione cordinata continuativa in relazione all'accesso della prestazione dell'assegno di maternita. – L'accesso dei lavoratori co.co.co a questa prestazione dell'assegno è condizionato all'accreditamento effettivo di almeno 3 mensilità di contribuzione nei 12 mesi precedenti di inizio del periodo indennizzabile, quindi se io lavoratrice co.co.co divento madre e nei 12 mesi precedenti non ho almeno accumulato 3 mesi di contributi non ho il diritto all'assegno di maternita, quindi questo principio permette in caso di omissioni contributive da parte del committente, l'accesso alla prestazione, anche in caso di inadempimento contributivo. – Non vale nel congedo parentale. – Il tema della tutela dei lavoratori co.co.co in caso di inadempimento contributivo del committente ha suscitato molto interesse nel corso degli anni e vi sono stati diversi tentativi di estendere l'operativita di questo principio anche a questa categoria di lavoratori, presentando ad esempio disegni di legge. Tentativi che pero non sono andati a buon fine e che si fondavano su una premessa, ovvero nel momento in cui il CO.CO.CO non è responsabile dell'adempimento contributivo, allora non ce ragione per garantire anche a costoro questo tipo di prestazione. Diverso è invece per i liberi professionisti che hanno una loro cassa previdenziale, dove questo meccanismo non funziona, perche sono solo loro obbligati al versamento, quindi non ce un adempimento contributivo da parte del committente perche esso non ce. Ad esempio i disegni leggi presentati in passato facevano attenzione a distinguere le situazioni. – Legge 183 del 2010 (COLLEGATO LAVORO): ha operato un estensione rispetto ai committenti di una disposizione sanzionataria in materia di versamenti contributivi. Disposizione che fino all'ora si applicava ai datori di lavoro subordinato e in base a questa modifica si applica anche ai committenti. L'omesso versamernto delle ritenute previdenziali operate dal committente sui compensi deii co.co.co configura un ipotesi di reato. Le stesse disposizioni sanzionatorie in capo ai datori di lavoro, si applicano anche nel caso in cui il committente trattenga la quota e non la versi in caso di CO.CO.CO – la giurisprudenza ha attuato un operazione estensiva. 2. DI ORDINE TEMPORALE: Limitazione in relazione allo scorrere del tempo. Questo limite non vale per tutte la ofrme di assicurazione, ma per quella di vecchiaia e superstiti, dove il problema dell'oepratiivta del principio diauotmatiicta ha una rilevanza particolare. Questo meccanismo in relazone all'invalidita vecchiaia e superstititi opera solo per i contributi non versati che non siano ancora prescritti. Nel momento in cui decorrere il termine di 5 anni questo principio non opera. Il termine di prescriizone dal 1995 da 10 anni è diventato di 5 anni. Inolte, in materia previdenziale vige un principio molto particolare che è quello della IRRECIVIBILITA DEI CONTRIBUTI PRESCRITTI: esso prvede la possibilita di rinunciare agli effetti della prescrizione da parte di chi avrebbe interesse a farla valere. È esclusa la possibilita di effettuare veramenti, a regolarizzaizone dei conributi arretrati, una volta che questi siano stati prescritti. Rispetto a questo ultimo limite vi sono alcuni CORRETTIVI che in alcuni casi evitano il riprodursi di questi effetti citati sopra e fanno in modo che non sempre la prescrizione venga attutata e che quindi si possa colmare l'omissione. – C'e l'obbligo per l'inps, di metetre a ocnsocenza tutti ilavoratori assicurati della propria assicurazione contributiva. Esiste l'estratto conto contributivo che consente all'assicurato di controllare in modo costante,la propria posizione contributiva e di conseguenza qualora venisse a onsocenza diun omissione contributiva, puo denunciare l'omissione e attivare le azioni dell'ente prevdienziale stesso per ilr ecupero dei contributi versati, sempre entro i termini prescrizionali. – Lo stesso ente, qualora fornisca informaizoni errate, o non si attivi a seguito di denuncie, o non vigila su alcune situazini, la giurispruenza, in questi casi ha individuato una RESPONSABLITA SUSSIDIARIA DELL'ENTE PREVIDENZIALE nei confronti delsoggetto assicurato. – Se il datore di lavoro è inadempiente e si trova in situazioni particoalri, come fallimento, amministrazione controllato, vi è una disposizone ad hoc perche in questi casi il limite prescrizionale non opera. Se questi non operano, ci possono comunque essere dei RIMEDI SURROGATORI: – AZIONE RISARCITORIA: ( art.2116): – RIMEDIO IN FORMA SPECIFICA prevista dalle legge del 1962 che ha introdotto nellordinamento un Rimedio specifico per situaizoni in cui a causa del decorrere dell aprescriizone l'operativita del principio di automaticita non ci sia. In questo caso l'art 13 permette al alvoratore interessato di chiedere al giudice il versamento nei suoi confronti di una quota di pensione corrispondente a quella che ha perso a seguito dell'omissione contributiva. Il giudcie potra chiedere al datore di lavoro di versare una somma di denaro che viene calcolata in base ad apposite tabelle e che si chiama RISERVA MATEMATICA e governo, e tra l'altro la C.C nel motivare la sua scelta con la sentenza 70/15 aveva indicato alcune possibili soluzioni da ritneersi comptatibili con i parametri cosituzionali violati, ma sarebbe stato il governo a decidere, il quale avrebbe dovuto trovare una soluzione. Il governo trova una soluzione, approvando il decreto legge 65 DEL 2015, che sostituisce la norma dichiatrata cincostizinale e prevede che per il biennio 2010-2013: – viene riconosicuta una perequazione pari al 100% per assegni mensili fino a 3 volte il minimo inps – una perequazione al 40% per le pensioni comprese tra 3 e 4 volte il minimo, – perequazione al 20% per lo scaglione tra 4-5 volte il minimo, – perequazione al 10% per le mensilita comprese tra 5-6 volte il minimo inps, – nessuna pereqazuone per i trattamenti pensionisti superiori a 6 volte. I giudici del territorio nazionale, rinviano questa norma alla corte, perche ritenevano che fosse incostituzionale ritenevano quindi la ripsosta del governo inadeguata. Questi rinvii arrivano alla corte, che prnuncia la SENTENZA 250/2017. – Si riteneva si andasse a violare l'art.136 della costituzione, in riferimento alla sentenza annunciata in precedenza dalla corte, poiche in maniera diversificata ma con identici risultati, si blocca sempre la perequazione. La corte dice :che la nuova disposizione legislativa non entra in contrasto con la precedente sentenza della corte, poiche vi è un nuoo bilanciamento dei valori e non ce una mera rispduzione della precedente norma che viene abrogata e inoltre ce una nuova scelta da parte del legislatore, in ragione del fatto che, il precedente lesgislatore aveva fatto un cattivo uso della discrezinalita, poiche bloccava la perequazione a trattemtni superiori a 3 vole il minimo insp, mentre in questa nuova norma ce il graduale blocco della pereqauzione. – Si riteneva che l'art.3 venisse violato, per violazione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza. Il principio di ragionvelozza viene violato, perche viene riconosciuta la perequazione in misure percentuali decrescenti all'aumentare dell'importo complessivo del trattamento pensionistico, siano ad eluderla per i trattamenti superiori a sei volte il minimo Inps, rispetto al precedente legislatore, la corte premia il nuovo legislatore, confermando che questa scelta di graduare il blocco non sia irragionevole, quindi ritiene questo rinvio infondato. – Violazione dell'art.3 ( principi del legittimo affidamento e della certezza del diritto). La corte la ritiene infondata perche dice che non si puo creare un affidamento ai pensionati dopo la sentenza del 2015, perche essa aveva illustrato alcune formalita legittime di blocco della perequazione, che il lesgislatore del 2015, dopo due mesi la sentenza ha adottato e ha usato. Percio dice che il rinvio è fondato, perche non si puo creare un legittimo affidamento, perche lo dice la sentenza. – violazione art. 38/ (violazione del principio di adeguatezza, della prestazione previdenziale). La corte afferma che è infondata, in quanto dice che questa perequazione si differenzia dall'altra, in quanto i criteri di progressività, sono stati ritenuti dalla corte parametri sui valori cosituzionali della proprozionalita e dell'adeguatezza dei trattamenti di quiescenza. Essi infatti assicurano ai trattamenti pensionisti una salvaguardia dall'erosione del potee d'0acquisto che aumenta in modo graduale al diminuire, con la riduzione del loro importo, anche della loro capacita di resistenza alla stessa erosione. La corte quindi afferma che il legislatore nel 2015 adottata dei meccanismi ragionevoli. La vicenda viene poi quindi conclusa per evitare ulteriori discssioni, con questa sentenza che lascia molte persone scontente. 3. RICONGIUNZIONE E TOTALIZZAZIONE Struttura pluralasitica del regime previdenziale: ogni forma previdenziale è pensata come autosufficiente rispetto alle altre. Questo comporta che in caso di mobilita professionlae, la posizione del lavroatore che ha contribuito presso diverse gestioni si fraziona, con il rischio anche di non maturare in nessun fondo il requisito contributivo minimo per l'accesso a prestazione a formazione progressiva. In mancanza di sistemi di collegamento tra gestioni che consentano di ricomporrere le anzianita contribuitve, la tutela per il lavoratore non sarebbe sufficiente. Questa garanzia di adeguatezza della prestazione non è rispettata,. MECCANISMI DI RIUNIFICAZIONE: permettono il cumulo dei contributi 1. MECCANISMO DELLA RICONGIUNZIONE: La ricongiunzione permette che i vari apporti contributivi che sono stati versati nelel diverse gestione vengano trsfaeriti materialmente da un regime o piu regimi ad un altro, chiamato di confluenza finale. Si ha un cumulo materiale. Ha come obiettivo un rendimento piu ricco, una massimizzazione dei rendimenti. Il lavoratore potra avere in certi casi interesi a trasferire i suoi contributi in una certa cassa, perche il regime di quella cassa sara piu favorevle. La ricongiunzione è stata disciplinata nel 1979, è il primo strumento di riunificazione. La questione piu rilevante è il fatto che , in molti casi, questo meccanismo comporta un costo a carico di chi sceglie questo strumento. Il carattere oneroso rappresenta un ostacolo all'utilizzo di questo istituto. A causa di questa sua caratteristice, alcune norme hanno intodotto questo meccanismo sono state portate do fronte alla corte costituzionale, proprio sottolinendo il carattere oneroso, con la conseguenza di creare un meccanismo di ricomposizione che non fosse oneroso. Prima del 2010, la riconogunzioe non era onerosa per chi la richiedeva, se i contributi transistavano nel regime generale dell'inps. Il trasferimento divneta oneroso, se l'acentramento avveniva presso un regime speciale, con provenienza da regime generale. Nel 2010 vi è unamodifca legisaltiva che rende anche l'accentramento presso il regime generale oneroso, quindi tutti i casi di ricongiunzione dal 2010 in poi sono onerosi. Vi è un modifca legiltiva nel 2013, che permette la gratuità pe ri lavoratori che affluiscono nel regime generale. Nel 2013 viene istuito il terzo meccanismo di raccordo: 2. CUMULO: si accumula virtualmente i contributi versati, ma che in alcuni casi puo essere piu convenite per i lavoratori effettuare. Le modifihe legislative hanno comportato diverse variaizoni, perche esso presengtava alcuni limtii orignari, ad esempio non potevanoe ssere cumulati periodi contributivi versati presso le casse dei professionisti, limiti che poi negli anni successivi vengono superati. Un aspetto importante del cumulo era la possibilita di recupare anche i periodi versati nella gestione separata, In alcuni casi il cumulo piu conveniente rispetto alla totalizzazione per il fatto che con il cumulo è possible utilizzare per il calcolo del trattamento finale, le regole di calcolo via via valide per i singoli periodi. . SENTENZA 61/1999: Ritiene violati l'art. 1( Facolta di ricongiunzione) e l'art.2 ( modilita di ricoingunzione) e art.3 ( Facolta di scelta tra totalizzaizone e ricongiunzione o un meccaniso alternativo alla ricongiunzione onerosa) Vengono emesse diverse ordinanze alla corte. La corte dichiata come fondata solo la questione che riguarda la disciplina dove. MIN.1:005. La corte dichiara l'illeggitimita degli art. 1 e 2, nela parte in cui non prevedono in favore dell'assicurato che non abbia maurato il diritto ad un trattamnto pesnionistico in alcuna delle gestioni nelle quali è o è stato, iscritto, in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersi dei periodi assciurativi pregressi, nei limiti e secondo principi indicati in motivazione. 3. MECCANISMO DELLA TOTALIZZAZIONE : i contributi rimangono dove sono,non avviene un traserimento materiale da una gestione all'altra, ma consente la ricomposizone perche i periodi di assicurazione che sono stati maturati in regime diverso, vengono totalizzati. Ci sara una ricmposizone virtuale. Comporta la liquidazione di una pensione unica,ma composta di tanti spezzoni quante sono le diverse gestioni presso cui è stato assicurato il lavoratore, ciascuna della quali contribuisce pro quota. Questo sietam ha faticato ad essere realizzato pienamente nel nostro diritto interno, perche prima di arrivare a questo regime, abbiam dovuto aspettare il 2006. Attraverso la totalizzazione si possono ottenere oltre che le pensioni di vecchiaia, ma anche la pensione di invalidità e anche la pensione indiretta ai supersititi. ( se il soggetto che decede è un lavoratore attivo,i supersiti hanno diritto ad una pensione indiretta, in presenza di una certa anzianita contributiva, e questo requisito puo essere raggiunto ad esempio attraverso la totalizzazione). Nel 2006, con il decreto legislativo 42, abbiamo un primo passo avanti, molto importante del superamento dei vari limiti che ancora esistevano. Il lavoratore che non deve essere gia titolare di pensione in nessuna delle gstione a cui è stato iscritto,puo richiedere la toalizazione a prescindere da un anzianita contribuitva minima nella singola gestione assicurativa. La totalizzazione è stata estesa anche alle ipotesi in cui si raggiungono i requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso cui sono accreditati i contributi. Le gestioni pensionistiche calcolano la quota di pensione di propria competenza in proporzione all'anzinita contribuitva maturata dal lavoratore in ciascuna di esse, e non comporta mai questo meccanismo oneri a carico dei lavoratori. L'obiettivo è quindi quello di recuperare i contributi e adeguare gli strumenti legislativi alla realta che è cambiata. 29 OTTOBRE FORME DI ASSICURAZIONE 1. TUTELA NEI CONFRONTI DELLA DISOCCUPAZIONE: PREMESSA: Nel nostro paese siamo di fronte a tassi di disoccupazione molto preoccupanti. Nel 2014, la disoccupazione ha raffiunto una soglia molto alta, mai raggiunta in precedenza,pari al 13%, soglia che fortunatamente negli anni successivi è scesa, sopratutto nell'ultimo anno e mezzo. Oggi il tasso è pari al 10% . l'occupazione oggi non è trainata dai lavoratori a tempo indeterminato, i dati infatti ci dicono che la dinamica tendenziale mostra una crescita dell'occupazione, ma impieghi a tempo determinato. I dati statistici ci dicono anche che la disoccupazione si riduce in tutte le aeree del nostro paese, ma rimangono accentuati i divari tra nord e sud. Al sud la disocupazzione è circa il doppio rispetto al nord, e l'occupazione non è ben distribuita con riferimento alle varie categorie di età. La disoccupazione giovanile nel nostro paese è molto alta, sempre nel 2014 il tasso era pari al 42% , il quale è calato ma non abbastanza. Nel 20017, nell'anno pre crisi, la disoccupazione giovanile era pari al 19% e la disoccupazione totale era pari al 6%. Proprio per questi motivi, c'era proprio la necessita di un ruolo piu incisivo da parte dello stato, la necessita di realizzare delle politiche di sostegno dei lavoratori durante i periodi di disoccupazione, anche con l'obiettivo di facilitare il passaggio da un occupazione che si perde, ad una nuova occupazione. Si parla in tal seso anche della tutela della occupabilità, proprio per individuare quali strumenti possono essere attuati dopo i transiti da un impiego a quello successivo; strumenti di riqualificazione professionale, di formaizone, di orientamento,tutte le politiche attive del lavoro, ma anche con misure di sostegno a reddito( politiche passive). Con riferimento alla TUTELA CONTRO LA DISOCCUPAZIONE, si intrecciano l'art. 4 e l'art.38 della costituzione il quale considera meritevole di protezione l'evento di disoccupazione. Il legislatore ha dato attuazione a questo precetto costituzionale attraverso una normativa dettata spesso da necessita dovute da pressioni di crisi, di eccedenza di manodopera, di ristrutturazioni di portata eccezzionale. L'art. 4 (norma di principio) inveve dice che la repubblica riconosce a tutti i cittadini il dirtto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Qui si sancisce un le imprese sono grandi piu hanno accesso alle prestazioni di cassa integrazione e anche crtieri pero di tipo settoriale, quind a seconda che un impresa sia appartenente als ettore agricol,, ediilizio ecc cambiano le prestazioni a cui i dipendenti di quell'impresa hanno diritto e infine un altro crtierio è anche la tipologia di rapporto di lavoro. Classicamente il soggetto che ha accesso alla prestazione è un lavoratore subordinato e non autonomo. La logica dell'ammortizzatore sociale è prettamente assicurativa, quindi i soggetti si devono proteggere dalla perdita di quel rischio, quindi del posto di lavoro, versando contributi e quindi di conseguenza ha diritto alla prestazione chi versa i medesimi contributi. Da questi crtieri selettivi, si discostano per definizione gli Ammortizzatori sociali in deroga, proprio perche derogano a quei criteri selettivi di accesso. Questo sistema è stato uno strumento attraverso cui nel nostro ordinamento si è potututa dare una risposta alla crisi economica, alla perdita enorme di posti di lavoro; proprio perche l'ammortizzatore sociale tradizionale risponde alla logica assicurativa al contrario quello in deroga ha una caratteristica principale, che è quella che non prevede nessuna contribuzione, nel senso che, chi riceve la prestazione in deroga non ha versato alcun contributo, perche il carico economico è sulla fiscalita generale. È un sistema che cio su cui inizia a lavorare la riforma fornero, e che prevede grosse differenze nell'accesso alla tutela previdenziale in caso di disocccupaizone e quindi anche forti carenze sul piano dell'equita: percrche ci sono soggetti che hanno necessita di bisogno e non ricevono nulla, altri che devono di piu rispetto ad altri e quindi un sistema molto complicato e molto costosto e non di certo equo. La legge fornero cercandi lavorare proprio su questo e decide di cambiare alcuni aspetti: - prima disposizione della legge fornero dichiara l'obiettivo del legislatore di questi amortizzatori in deroga: rendere pou coerente ed equo l'assetto degli ammortizzatori sociali in una prospettiva di universalizzaizone e di rafforzamento della occupabilita della persone. In questa legge cera una necessita di superare l'uso ormai incontrollato degli ammortizzatori sociali in deroga. La riforma fornero si fonda su due principali pilastri: • un primo insieme di tutele viene predisposto quando non vi è perdita del posto di lavoro, ma sospensione e quindi vengono confermati gli istituti della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria ma si amplia il campo di applicazione, quindi si estendono le categorie di imprese e lavoratori che hanno accesso a questa tutela. L'innovazione piu importante è la istituzione di forme di tutela chiamate FONDI DI SOLIDARIETA per i casi che non siano coperti dalle integrazioni salariali, con l'obiettivo di azzerare la cassa integrazione guadagni in deroga. • sostegno in caso di perdita del posto di lavoro: in questo caso l'ordinamento predispone una misura unica, L'ASPI che nel 2015 viene rinominata NASPI, che aveva come intenzione di essere una misura di carattere universale e che andra a sostituire tutte le precedenti prestazioni di disoccupazione compresa l'indennita di mobilita. Questi due pilastri, si ripresentano anche nella RIFORMA RENZI. La legge delega 183 del 2014, seleziona vari crtieri direttivi al governo per modificare e riformare la riforma varata anni prima. Uno dei crtieri forniti era quello di non autorizzare piu alle integrazioni salariali in caso di cessazione dell'attivita aziendale, oggi questo crtierio sta subendo delle modifiche. L'obiettivo era quello di indirizzare lo struemtno della cassa integrazione a situazioni irreversibili. Un altro principio direttivo è quello di far corrispondere la misura e la durata del trattamento alla storia contribuiva del lavoratore e poi cercare di ampliare la platea di soggwetti che possono ricevere questa prestazione. Questi due pilastri sono stati modificati daò 2015 ad oggi, ripetutamente a seguito di due provvedimenti: – DECRETO LEGISLATIVO 98 DEL 2015: Si occupa delle integrazioni salariali e anche sulla disicplina dei fondi di solidarietà – DECRETO LEGISLATIVO 22 DEL 2015: Si occupa del pilastro della tutela in caso di perdita del rapporto di lavoro. **LEGGE 183 DEL 2012: Ha come finalita quella di ampliare ancora di piu la tutela in caso di disoccupazione e fornrie il piu possiible tutele piu uniformi e soprattutto tutele che legate alla storia contributiva di chi riceve quelle tutele. Ad esempio, la misura e la durata della prestazione di disoccupaizone è legata a quanti contributi si sono versati. Ha altre finalita, come ad esempio di razionalizzazione nella disciplina delle integrazioni salariali. DISCIPLINA DELLA CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI: Tutela che ha origini antichi; è stata introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento, non dal legislatore, bensi dalla contrattazione collettiva durante la 2 guerra mondiale in favore di una ristretta categoria di soggetti, ovvero gli operai del settre industriale. Proprio nella 2 guerra mondiale perche l'obiettivo era quello di fronteggiare gli effetti negativi sul reddito dei lavoratoriche derivavano proprio dalla discontinuità della produzione causata proprio dalla guerra stessa. Il legislatore disciplinera questo strumento nel 1995 ancora soltanto a favore dei lavoratori del settore industruale. Solo dalla meta degli anni 60 vi sara un ampliamento notevole dei campi di applicazione della cassa integrazione, estendo la tutela dell'intervento ordinario al settore agricolo. Nel 1968 si aggiungerà un nuovo tipo di intervento, ovverro quello straordinario, cassa integrazione guadagni straordinaria; questo è molto importante perche muta proprio la funzione dell'intervento, in quanto la cassa integrazione guadagni diventa uno strumento a sostegno delle imprese; quello straoridnario frnisce tutela sia ai lavoratori che a imprese. Nel 1975 vi sarà il tentativo di sistemare in modo organico questa disciplina e verranno indivuate le cause integrali, cioe gli eventi che permettono alle imprese di richiedere l'intervento della cassa integrazione. Sulla scorta di queste disposizioni pero negli anni a seguire vi sara un accentuato uso improprio della cassa, il cui intervento verrà richiesto dalle imprese anche per far fronte a situazioni che sono prive di possibilita, di soluzione. ES: Azienda che è in crisi e di conseguenza riduce la produzione e di conseguenza riduce l'impiego dei dipendenti, se si tratta di una situazione risolvibile l'aiuto fornito all' impresa permette alla stessa impresa di ripartire. L'uso che negli anni si accentua è quello di farne ricorso in situazioni prive di soluzione e un ricorso che sempre di piu viene prorogato come durata dando luogo a situazioni che si allontano sempre di piu dai requisiti che vengono previsti dalla legge. Nel 1991 a fronte di questo uso improprio della C.I, si cerca con LA LEGGE 223 di ricondurre il sistema agli originali obiettivi, ristabilendo i limiti di durata e differenziandoli a seconda delle cause che permettono l'utilizzo ed escludendo dalla tutela i lavoratori detti eccedentari, di cui si capisce che è impossibile il rimpiego. In questo ultimo caso accade che questi lavoratori saranno oggetto di un licenziamento collettivo e avranno come conseguenza una tutela di indennita di mobilita che è uguale all'integrazione salariale a livello economico, ma che presuppone l'estinzione del rapporto. Nonostante questo tentativo di ricondurre il sistema alle sue finalita proprie, negli anni seguenti le vecchie abitudini tornano, quindi i limiti di durata vengono derogati, vengono prorogati e la logica assistenzialistica a cui si era cercato di opporsi, si ripresenta e negli anni 2000 ci sara l'esclusione dell'ammortizzatore sociale in deroga. Nei provvedimenti degli anni successivi vi saranno diverse mdofiche , integrazioni della disciplina fino ad arrivare nell 2012 conla riforma fornero e 2015 con la riforma renzi. Disciplina molto complessa e che oggi è un po chiara grazie alle ultime riforme. Tutela di oggi: CASI IN CUI E POSSIBILE PER UN IMPRESA CHIEDERE QUESTO INTERVENTO ORDINARIO O STRAORDINARIO: INTEGRAZIONE ORDINARIA: è consentita a fronte di situazioni aziendali particolari di tipo congiunturale che determinano per l'impresa la necessita di sospendere l'attivita o anche solo di ridurre l'orario di lavoro, ad esempio quando si hanno crisi temporanee di mercato oppure cali della domanda dovuti a crisi temporanee del settore oppure situazioni in cui si presenta ad esempio unterremoto, un inondazione dove l'impresa chiude a seguito di ricostruzioni. INTEGRAZIONE STRAORDINARIA: richiesta a fronte di situazioni aziendali che provocano eccedenza di personale, dove le diffciolta sono importanti ma le possibilita di risolverle ci sono e non ce cessazione definitiva dell'attivita. Ad esempio in casi : – di organizzazione aziendale, – una crisi aziendale purche l'attivita produttiva non sia cessata, – quando viene stipulato un contratto di solidarieta difensivo (2015 introduzione): contratto collettivo a livello aziendale in cui viene stabilita una riduzione dell'orario di lavoro con l'obirettivo di ripartire la quantita di lavoro presente in azienda tra un numero piu elevati di soggetto; questo ha come obiettivo evitare o ridurre i licenziamenti. In questo caso, viene corrisposta un integrazione salariale in relazione alla retribuzione perduta. L'80% della retribuzione persa viene integrata dall'ordinamento previdenziale. – Trattamento a favore delle imprese assoggettate a procedure concorsuali: ( abolito dalla legge formero dal 1 gennaio 2016). tutte le situazioni che comunque mettevano in evidenza difficolta troppo grosse e complesse e che quindi non erano neanche reversibili potenzialmente, il legislatore dice che devono stare fuori dalla cassa integrazione proprio perchè si deve trattare di situazioni si difficili ma che comunque in qualche modo sono reversibili. MA, con il decreto legge del 2018, di fatto è tornata la cassa integrazione per cessazione attivita al momento per il biennio 2018-2019, purche si dimosttri che ci siano concrete prospettive di cessazione dell'attivita con il passaggio dei lavoratori ad un nuovo acquirente oppure che si dimostri una reindustrializzazione del sito produttivo. Quindi in geenrale che si dimostri che si che l'attivita è cessata ma che ci siano le condizoni per aggiustare la situazione in altri modi. CATEGORIE DI LAVORATORI CHE POSSONO AVERE QUESTA TUTELA Il campo di applicazione della cassa, rimane selettivo ma via via si è esteso in maniera significativa. L'ammissione all'integrazione salariale è subordinato al conseguimento di una certa anzianità lavorativa da parte del lavoratore, il quale deve essere alle dipendenze del soggetto dell'impresa richiedente da almeno 90 giorni. TRATTAMENTO ORDINARIO: Nato all'inzio solo per gli operai, oggi esteso anche agli impiegati e ai quadri. Oggi dirigenti. A partire dal 2015 inclusi anche apprendisti. TRATTMENTO STRAORDINARIO: All'inizio solo a beneficio degli operai, oggi estseso anche ad impiegati e quadri. No dirigenti. Inclusi anche apprendisti dal 2015. CATEGORIE DI IMPRESE: sempre presente criterio selettivo. TRATTAMENTO ORDINARIO: resta prerogativa del settore industriale, edilizio e agricolo, no settore commerciale. TRATTAMENTO STRAORDINARIO: Solo imprese piu grandi che comprese gli apprendisti abbiano piu di 15 lavoratori. Imprese settore industriale, agricolo, imprese di vigilanza, agenzie di aviaggio e anche imprese commerciali a artigiane che siano sottoposte all'influsso di un impresa che gode della cassa integrazione. ESEMPIO: Lingotto fiat, se sospende 6 mesi di attivita , tutto il lingotto si ferma, tutte quelle imprese sono artigiane ma dato che sottoposte all'influsso prevalente di un impresa che puo richeidere la cassa, anche loro possono. ES: Prima agenzia di viaggi o imprese di vigilanza non erano ammesse alla cassa integrazione, ma in virtu di deroghe venivano ammessi. Il legislatore quindi porta a regime tutte queste deroghe e allarga l'ambito di applicazione. 1. contribuzione ordinaria: cera gia prima. Il datore di lavoro deve versare 1.3 % della retribuzione imponibile di ciascuno dei suoi dipendenti a tempo indeterminato. 2. legge fornero introduce una maggiorazione contributiva pari a 1.4 % della retribuzione imponibile tutte le volte che il lavoratore viene assunto a termine. Decreto dignita: ha introdotto l'obbligo per i datori di lavoro che assumono a termine di aggiungere un ulteriore prcentuale pari a 0.5 %di finanziamento aggiuntivo all'indennita, tutte le volte che il contratto a termine si rinnova, tutto questo per disincentivare i rinnovi e incentivare i contratti a tempo indeterminato. 3. Tassa sul licenziamento: nel momento in cui un datore di lavoro licenzi un suo dipendente a tenpèo indetemrinato deve versare un tichet di licenziamento che andra a finanziare l'assicurazione sociale per l'impiego. Si trata di cifre anche molto alte, perche quella persona licenziata andra a cadere nel sistema previdenziale, quindi chiedere il suo aiuto. 4. Principio di automaticita delle prestazioni: se il datore di lavoro è inadempiemente rispetto all'obbligo di contribuzione, il lavoratore ha diritto comunque alla prestazione. SOGGETTI PROTETTI: Destinatari di queste prestazioni. – lavoratori subodinati a prescindere dalla qualifica, sia nel privato che nel pubblico, anche se in ques'utlimo sono eslusi i lavoratori assunti a tempo indeterminato – esclusi gli inoccupati: coloro che non hanno mai lavorato – in possesso di determinati requisiti minimi di anzianita assicurativa e contributiva. – Esclusi i lavoratori agricoli * * LAVORATORI AUOTONOMI: Non sono destinatari di prestazioni autonomi, tranne per le CO.CO.CO che da qualche anno hanno diritto alla DIS-COLL. All'indennita di disoccupazione si aggiunge l'ACCREDITO DI CONTRIBUZIONE FIGURATIVA,per il periodo di godimento della prestazione. L'EVOLUZIONE NORMATIVA Le prestazioni prima della Riforma Fornero – trattamento ordinario di disoccupazione: principale prestazione che poteva essere richiesto dai lavoratori purche costoro fossero in possesso di determinati requisiti minimi di anzianita assicurativa e e contrib utiva. I lavoratori dovevano avere lavorato almeno 2 anni nell'arco della loro vita e dovevano avere maturato nel biennio precedente alla richiesta 52 settimane di contribuzione. – INDENNITA DI DISOCCUPAIZONE CON REQUISITI RIDOTTI: in mancanza dei requisiti sopra citati. Requisiti ridotti perche era sufficiente per il richeidnete aver maturato un anzianita assicurativa di almeno un biennio, ma nell'anno precedente era sufficiente aver cumulato 78 giornate di lavoro. Prestazione con funzione diversa perche si faceva il calcolo della disocuppazione dell'anno precedente e aveva come scopo quello di aiutare un reddito fatto di grande precarieta. La durata e la misura erano meno rispetto al trattemtno ordinario – TRATTAMENTI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE: per alcune categorie, edili agricoli. Molte di queste prestazioni che con il tempo si trasformeranno. Era prevista anche una prestazione una sola volta a favore di lavoratori parasubordinati che avessero determinate caratteristiche di precarieta del reddito, prestazioni molto basse. CON LA RIFORMA FORNERO – MISURA ASPI: A partire dal 1 gennaio 2013 sotituisce una serie di prestazioni precedenteemnre previste, come il trattamento ordinario o prestazioni speciali come indennita di disoccupazione per gli edili, va anche a sostituire dal 1 gennaio 2017 l'indennita di mobilita. Questa aspi presenta un difetto strutturale ovvero che i requisit richiesti per poter ottenerla rimangono gli stessi previsti per ottenere il trattamento ordinario. – MINI ASPI: Va a sostituire l'indennita di disoccupazione con requisiti ridotti e ha una disciplina completamente modificata. I requisiti che devono essere soddisfatti per richiederla sono un attivita contribuitva di 13 settimane nell'ultimo anno. ** Viene pero in evidenza attraverso dati statisticiche circa 1 milione di soggetti nel biennio 2012-2013 sno rimasti comunque fuori da qualsiasi tutela, perche se il soggeto disoccupato non riesce in generale a cumulare nell'ultimo anno 13 settimane, non ha diritto ad alcuna prestazione. JOBS ACT - LA NASPI: ART. 1-14 D.LGS N 22/2015 Questa nuova aspi sostituisce e ingloba l'ASPI e la MINI ASPI, con uan rilevante novita con riguardo ai requisiti ci contribuzione e assicurazione. Il legislaotre elimina il requisito dei due anni di assicurazione e di almeno un anno di contribuzione richeisti per l'ASPI e prevede che il diritto alla NASPI spetti ai lavoratori che possano far valere nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione due requisiti congiunti: – almeno 13 settimane di contribuzione – almeno 30 giornate di lavoro effetivo nei 12 mesi precedenti l'inzio del periodo. DURATA E AMMONTARE DEL TRATTAMENTO PRIMA DELLA RIFORMA DEL 2012 DURATA: è stata per lungo tempo pari a 180 giorni. Dal 2005 si ha avuto un certo aumento della durata, ma il legislaotre ha deciso di dvidere la durata in base all'eta del richiedente. A partire dal 1 gennaio 2018 durata pari a 8 mesi per tutti i lavoratori. AMMONTARE: all'inizio al 7.5%, poi 15% per poi arrivare tra il 40 e il 60% DURATA E AMMONTARE DEL TRATTAMENTO DOPO RIFORMA FORNERO DURATA: Modificata, doveva entrare a regime gradualmente, ma nel 2016 la durata era differenziata ancora in base all'eta del richeidente. Se fosse poi entrata a regime, avrebbe comportato una durata pari a 12 mesi per i lavoratori infra50 enni e una durata pari a 18 mesi per i lavoratori ultra50 enni. Non è stato cosi perche poi è stata introdotta la riforma Renzi. La naspi è quindi corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla meta delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni. AMMONTARE DELLA NASPI: Si calcola prendendo come parametro la retibuzione media mensili, prendendo la retibuzione imponibile degli ultimi 4 anni dividendolo per le settimane di contribuzione e moltiplicando per 4.33. rispetto alla discilina pre fornero vi è una differenza dovuta al fatto che la retribuzione che si considerava era media rispetto agli ultimi 3 mesi. Sistema di calcolo fondato su un sistema contributivo/ assicurativo. La somma sara pari al 75 % di questo parametro. Questo 75% è pieno per i primi mesi e poi si riduce in modo progressivo. Il lavoratore beneficia inoltre dell'accredito della contribuzione figurativa. La naspi dal 1 gennaio 2018, sostituisce anche INDENNITA DI MOBILITA: – Prestazione per i lavoratori licenziati collettivamente da imprese di determinate dimensioni e di determinati settori produttivi. L'ammontare della prestazione era equivalente all'ammontare delle prestazioni salariali, quindi pari all'80% maggiore rispetto a quello che con la naspi. La durata era pari a 12 mesi prorogabili finoa 24 mesi per i lavoratori che aveano compiuto 40 anni di eta e fino a 36 per i lavoratori ultracinquantenni. LA DIS- COLL: indenità di disoccupazione introdotta con la riforma Renzi DESTINATARI: Sono i lavoratori coordinati continuativi che abbiano perduto involontariamnete la propria occupazione e che siano iscritti in via esclusiva alla gestione separata, che non siano pensionati e privi di partita iva. REQUISITI CONTRIBUTIVI: – Almeno 3 mesi di contribuzione nell'anno precedente la disoccupazione – un mese di contribuzione nell'anno della disoccupazione L'indennita viene corriposta mensilmente per un numero di mesi pari alla meta dei emsi dicontribuzione accreditati ( nell'anno precedente) e in ogni caso la durata non puo superare i 6 mesi. Rispetto alla NASPI, non è previsto in questo caso l'accredito della contribuzione figurativa. La durata della prestazione dipende dala contribuzione ma al massimo si ricevono 6 mesi di prestazione. 6 NOVEMBRE TUTELE CONTRO INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI I RISCHI PROFESSIONALI E LE NORME PREVENZIONISTICHE Sono misure di prevenzione che sono fondamentali in ottica di tutela del lavoor. La prestazione di lavoro suboridnato deve essere svolta in condiizoni tali da preservare la salute dichi l'effettua. Il lavoratore puo considerarsi nei confronti del datore di lavoro creditore non solo della retribuzione ma anche della sicurezza. Il fondamento dell'obbligo di sicurezza lo troviamo nell'art. 2087 del C.C dove ci dice che l'imprenditore è tenuto ad adottare le msiure che secondo la particolarita del lavoro, l'esperienza, la tecnica, risultino necessarie per tutelare la perosnalit amorale e l'integrità fisica dei lavoratori. Questa previsione ha trovato svolgimento fino agli anni 50 attraverso una normativa di carattere regolamemtare molto dettagliata, come ad esempio il D.PR 27 APRILE 1955 N.547 in materia di prevenzione degli infortuni del lavoro, D.PR 19 MARZI 1956 N.303, ecc ed è stato in rifeirmento a questi decreti, che si è affermato il PRINCIPIO DELLA MASSIMA SICUREZZA TENCOLIGICAMENTE FATTIBILE. Esso comprota ch eillaorator sia tenuto ad apprestare tute le cautele consentie dall'evoluzone della tecnica, a tutela della salute del lavoratore. È importante il èprincipio perche non è sufficiente epr il datore di lavoor irpsettare gli specich precetti in materia di sicurezza e salute sul lugoo di lavoor,perche è impossibile prevedere tutte le norme sui rischi, e quindi deve apprestare tutt ele cautele che cambiano con il tempo. La sua responsabiltia ocntrattuale infatti puo essere fatta valere qualor ann abbia prestato tutte le cautele. Grazie all'art. 2087, la responsabilita contrattuale del datore puo essere fatta valere per il solo motivo di non aver aprestato tutte le msiure necessarie di cautela, a prescindere che il danno al lavoratore ci sia stato o meno, perche l'obiettivo è quello di valorizzare la funzione autoprotettiva di una norma di questo tipo, che comunque è venuta in un secondo momento questa esigenza, perche all'inzio questo art veniva solo utilizzato come fondamento normativo per richheste di risarcimento I DATI DELL'INALI SU INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI All'nail sono state presentate numerose denunce dal 2012 al 2016. Numero decrescente, nel 2016 ( 645000)denunce erano inferiori rispetto al 2012 dove erano 745000. Gli infortuni riconosciuti dall'inali e quindi indennizzati sono diminuti nel corso degli anni. Le denunce di infrotunio mortale presentate nel 2016 erano pari a 1100 denunce, mentre negli altri fino al 2012 ne sono state presentate di piu. Gli infortuni accertati nel 201 sono 618, diminuti nel corso delgi anni a partire dal 2012. I tassi delle morti di donne sono inferiori rispetto agli uomini, in ragione deol fatto che ledonne svolgono meno ruoli pesanti. Nel 2016 le denunce di infotunio sono diminuite di quasi la metà. L'andamento degli infortuni è influenzato da molt elementi, come il trand occupazionale, dal 2008 in poi infatti abbiamo avuto un calo del livello di occupazione e quindi è ovvio che se ci sono meno lavoraotri ci sono meno infrotuni. Piu pero i lavoratori sono alla ricerca di un lavoor piu sono propensi ad accettare richieste di lavoro con rischi elevati. Ci sono alcuni settori che sono a maggiore rischio infortunistico come la costruzione e l'agricoltura. ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO: ORIGINI ED EVOLUZIONE Ci sono stati 8 fondamenali interventi legislativi: • 1898 la legge 80: rese obbligatoria questa forma di assicurazione solo per i lavoratori del settore industriale a carico del datore di lavoro. Potevano scegliere loro la compagnia di assicurazione e questa liberta di scelta si ebbe per 30 almeno. La tutela era non solo per infortuni causati da colpa, ma era estesa anche in caso di infortuni a cusa di forze maggiori, caso fortuito, colpa non grave del lavoratore. Il fondamento di questa tutela era la terorizzazione del rischio professionale, quindi questo rischio determinava che il danno che si verificava, era a carico del soggetto che traeva maggiori vantaggi dall'attiva economica il cui esercizio aveva dato luogo a quel danno. • D.LGT N.1450/1917: si estende la tutela ai lavoratori dell'agricoltura • 1929: Tutela contro le malattie professinali: • 1993: gestione dell'assicurazione affidata all'IN(F)AIL :da questo momento, la liberta di scegliere la compagnia di assicurazione non era piu prevista. Prima hiamata infail, f per il fascismo. • Con il TU n. 1765/1935: disciplina di I e MP viene unificata: (infortunio e malattai professionale). Venne introdotto il principio dell'automatiica delle prestazioni previdenziali, dove il fondmaneot normativo è l'art 2116 del codice civile che pero va ageneraloizzar un principio che era nato gia qualche anno prima ma in realta questo principio gia si ebbe nel 1917 con l'estensione della tutela anche ai lavoratori dell'agricoltura. • Il TU. N. 1124/1965 : raccoglie tutta la materia e costituisce tuttora il testodi riferimento per la tutela economica. Il testo unico del 65 affido all'inail il monopolio sostanziale della gestione dell'assicurazione contro infortunio sul lavoro e malattie professionali. Non è stato uguale in tuti questi anni, ma è stato modificato in alcune sue part con il DLGS 38 del 2000. • L.N 883/1978: Tutela sanitatria assicurata da questa legge. Fino ad allora non si dava importanza alle prestazioni di natura sanitaria e questo si inzio a fare garantendo all'infortunato un sostegno economico ma anche una capacita di recupero per far si che esso ptesse essere rimesso nel mercato del lavoro. • D.LGS 38/2000: importanti innovazioni apportate da questo decreto. Vengono modificate alcune parti del testo unico 1124 del 1965. • Siamo in pesenza di una continuita logica e anche tecnica tra le normative del passato e il Testo unico vigente. IL FINANZIAMENTO DELLA TUTELA Il finanziamneto è particolare, perchè i mezzi necessari per erogare le prestazioni economiche hanno orgini soltanto contributive. I premi assicurativi sono totalmente a carico del datore di lavoro( nel caso di lavoratori dipendenti). Essi sono dovuti in proporzione alle retribuzioni, ma le percentuali variano a seconda della gravità del rischio dell'attività considerata. Se il lavoratore è auonomo e vi è la coincidenza tra soggetto tenuto alla contribuzione e soggetto protetto, questo non vale per il lavoratore parasubordinato. Se il lavoratore subordinato non contribusice mai e il lavoratore autonomo è l'uniuco a contribuire una via di mezzo è rappresentata dal lavoratore parasubordinato che è tenuto ad un 1/3 della contribuzione, mentre i 2/3 restanti sono a carico del committente. Per quanto riguarda le prestazioni sanitarie, gli oneri finanziari sono imputati alle regioni, non finanziate dai datori di lavoro. 7 NOVEMBRE I premi assicurativi si distinguono dalle altre tipologie di contributi, in quanto vengono calcolati non solo in proporzione alla retribuzione ma le percentuali richieste cambiano a seconda di una serie di parametri che vanno a calcolare la gravità del rischio dell'attività che viene svolta dal lavoratore. Coprire un lavoratore per i rischi sul lavoro, come commesso, o addetto scavi e demolizione di vario genere è molto diverso. Ad esempio un idraulico costa a fini inail a un datore di lavoro 20 vlte di piu rispetto a quanto gli costa un impiegat amministrativo. CRITERI ASSICURATIVI: come calcolare un premio - L'inquadramento settoriale è il primo calcolo che bisogna fare per calcolare il premio. Le aziende vengono ricondotte attorno a 4 macro settori: settore industriale, artigiano, terziario e di altre attivita. All'interno del settore ci sara un inquadramento che si basa sulla lavorazione a cui sono addetti i vari gruppi di lavoratori assicurabili. In questo caso la classificazione viene ordinata in base al rischio medio nazionale dato da un rapporto tra gli oneri che vengono sostenuti( indennita, rendite erogate dall'inail al verificarsi degli infortuni o delle malattie professionali) e tra l'ammontare complessivo delle retribuzioni erogate ai lavoratori addetti a quella lavorazione. Una stessa attivita se svolta da un azienda che appartiene al settore industria oppure da un impresa appartenente al settore artigiano, cambia di molto; ci puo essere anche una variazione di premio pari alla metà. - calcolo dell'andamento fortunistico aziendale, si parla di rischio specifico aziendale che puo essee a seconda dei casi inferiore o maggiore al rischio nazionale ed è dato anche in questo caso al rapporto tra gli oneri versati dall'nail e le retribuzioni corrispste. Se il riscio specifico è maggiore di quello nazionale, ci sara un aumento del premio - adozioni delle misure obbligatorie di prevenzione che possono dare luogo ad una riduzione o ad un aumento del premio se non sono osservate. Si va a vedere se l'azienda è adempiente alle misure di prevenzione, e qualora fosse cosi ci sara un premio, se non è cosi, ci sara una penalizzaizone di misura del premio assicurativo. - fattore di oscillazione per prevenzione, si va a vedere quali aziende eseguono interventi ulteriori di migloramento sulla sicurezza sul lavoro, e in questo caso ci sara una riduzione del premio quindi un oscillazione verso il basso. LE ATTIVITA PERICOLOSE E I SOGGETTI PROTETTI La tutela contro gli infortuni sul lavoro non si applica a tutti i lavoratori ma: – in relazione alle sole lavorazioni considerate pericolose ( attivita protette perche piu esposte al rischio secondo una valutazione "tipica") quando si fa ad esempio ricorso a macchine,macchine che funzionano in base ad energia elettrica, oppure lavoratori che lavorano in un ambiente in cui ci sono macchine di quel tipo. Vengono considerate pericolose anche tutte le lavorazioni agricole. Per verificare se si tratta di un attivita pericolosa, ci sono 28 lavorazioni che in base ad esperienza e dati statistici, sono considerate pericolose come quelle di edilizia, di trasporto, utilizzo di prodotti nocivi. L'utilizzo di un qualsiasi macchinario tecnologico fa scattere l'obbligo di assicurazione. Per PERICOLOSITA, abbiamo avuto interventi da parte della corte costituzionale in cui i giudici si sono distaccati dalla tradizionale logica assicurativa. Il giudice con la sentenza 1991 dice che oggetto della tutela non è la pericolosita concreta dell'attivita assicurata, ma è l'attività in quanto tale. Quindi non si deve misurare concretamente caso per caso, ma è un concetto generale che riguarda quella lavorazione a prescindere dall'apparecchiatura, dal singolo contesto. – a determinate categorie di soggetti che operano come addetti oppure no, negli ambineti nei quali sono svolte le lavorazioni ritenute pericolose ( Soggetti protetti) Una prima questione che si è posta è che se il soggetto addetto o no, è un lavoratoe diverso da quello subordinato sia comunque protetto. L'art 4 del testo unico ci dice che sono assicurati: • i lavoratori suibordinati standard, • gli artigiani, • gli apprendisti • altre categorie come i soci delle cooperative • categorie di soggetti che non hanno la qualifica di lavoratore come insegnati che sono impegnati in esercitazioni pratiche e anche gli sportivi professionisti. • Sportivi professionisti • soggetti che svolgono lavoro casalingo ( dal 1999) Il legislatore insieme alla giurisprudenza e alla corte costituzionale hano ampliato l'ambito di applicazione della tutela. Sono state ampliate le attivita protette, e le categorie di persone che sono protette e anche il tipo di lesione indennizzabile, ad esempionel 2000 diventa innenzibbaile il danno biologico. Nnostante questo ampliamento progressivo, non è stato abbandonato il meccanismo fondato sul rischio, meccanismo che fa si che ci sia comunque una copertura non universale, non ce l'obbligo assicurativo nel momento in cui un lavoratore stipuli un contratto di lavoro, ma esistono comunque i criteri selettivi citati. Sono pochi isoggetti che non ricevono la protezione e non versano quindi premi assicurativi all'inail. ART. 2 TU. 1124/ 1965: LA NOZIONE DI INFORTUNIO L'assicurazionbe comprende tutti i casi di infortunio: – avvenuti per causa violenta – in occasione di lavoro Da cui si aderivata: 1. la morte 2. un inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale 3. un inabilita temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per lo piu di 3 L'art. 12 va a modificare il testo unico del 65 originario e stabilisce che salvoil caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o com unque non necessiate, l'assicurazione comprendere gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percoros di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega i due luoghi di lavoro se il lavoratore ha piu rapporti di lavoro e qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di onsumazione abituale di pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessiate quando sono dovute da cause di forz amaggioare, ad esigenze assenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi rilevanti. Inoltre l'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato purche necessitato. Sono esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici, psicofarmaci, stupefacenti. L'assicurazione inoltre non oepranei confronti del conducente sprovvisto della patente. Quali problemi si pongono per l'infortunio ad itinere? – che cosa vuol dire NORMALE PERCORSO:? L'infortunio occorso nelle pertinenze dell'abitazione,nelle aree comuni non è indennizzabile. ( sulle scale i casa, sul portone di casa, nel cortile) – che cosa si intende per INTERRUZIONE? Non è interruzione una breve sosta che non alteri le condizoni di rischio per l'assicurato. – Le DEVIAZIONI, per accompagnare i figli a scuola. : se non sono necessiate fanno venire meno l'indennizabilità. Una questione su cui ce stato molto contenzioso sono le deviazioni compiut dai lavoratori che si recano al lavoro per esigenze personali, come accompagnare i figli a scuola. L'inail ha emanato una circolare per risolvere questa questione e afferma che il signficato da attribuire a esigenze essenzali è ancora molto confuso. La circolare del 2014 richiama la giursprudenza la quale ha evidenziato come per verificare se questa scelta di deviazione sia necessitata o meno si deve fare riferimento alle esigenze famigliari. La circolare dice che in alcuni paesi europei viene riconosicuta da una norma l'indennizzanilita delgi infortuni occorsi per deviazioni dovute da esigenze famigliari. La circolare dice quindi che l'infortunio occorso nel tragitto casa lavoro con deviazione o interruzione per accompagnare il figlio è indennizzabile, tenendo presente sempre alcuni elementi, come ad esempio la possibilità di una scelta alernativa L'art 12 nel codificare la disciplina dell'infortunio ad itinere, ha esteso la tutela assicurativa agli eventi lesivi durante il normale percorso.. Non si capisce pero se questa assicurazione comprende anche le pertinenze rispettivamente del luogo di lavoro o della casa del lavoratore. La circolare affferma che per quanto riguarda gli infortuni avvenuti sul luogo di lavoro non è un infortunio ad ititnere, ma come un infortunio in occasione di lavoro. Per gli infortuni avvenuti nelle pertinenze della casa del lavoratore, la questione è piu complessa perche si deve capire se questi rientrano nell'infortuno in itinere e se ce quindi una tutela. La circolare facendo riferimento alla sentenza della corte dice che possono rientrare nella tutela anche infortuni in strada prvate che devono essere aperte al traffico ad un numero determinato di veicoli ma genralmente gli infortuni devono avvenrie in strada pubblica, cominciano da li. La circolare in base a questo fa riferimento alla SENTENZA della CORTE che ci spiega se un infortunio occorso in una delle pertinenze della casa del lavoratore, rientri o meno nell'infortunio in itinere e se quindi sia indennizzabile. CORTE DI CASSAZIONE SUPREMA SEZIONE LAVORO 9 GIUGNO 2003.9211 Con il ricorso del 97, il signor manzocchi afferma che mentre si recava a lavoro cadde dalla scale condominiali fratturandosi il calcagno e aveva fatto ricorso all'inail per il rosarcimento dell'infortunio, la quale pero disse che non poteva considerarsi infortunio per ottene risarcimento. L'inail decide di ricorrere al 3 appello in cassazione facendo riferimento all'rt. 12 e all'art. 2 La corte espone alcuni esempi di infortunio ad itinere. In questo caso pero cosi non è avvenuto, in quanto anche se ci sono alcuni fattori come ad esempio la coincidenza d'orario in cui il signore è uscito coincidente con 'orari di uscita abituale per recarsi sul posto di lavoro ecc e qundi la corte afferma che la tuela comincia nel momento in cui il soggetto si espone al rischio della pubblica strada e non prima. In conclusione essendo le scale parte della proprieta comune non pubblica trda ala corte accoglie il ricorso dell'inail rigettando la domanda proposta dal signor Manzocchi. ORDINANZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N.2005 La corte si occupa del decesso di un lavoratore tra il tragitto da lavoro e casa e interroto per una breve pausa. Bisogna capire se si è di fronte ad un interruzione, una breve sosta invece non esclude l'indennizzo. Il problema della valautazione delle soste si ha per quelle soste che in base a che siano brevi o lunghe possono determinare un interruzione. MEZZO DI TRASPORTO: utilizzato dal lavoratore e che determini un infortunio. Ci sono molte sentenze che si sono occupate di valutare la scelta del lavoratore di percorrere il tragitto con vari mezzi privati. È sempre importante far riferimento alla necessita. MEZZO DI TRASPOSTO PRIVATO NECESSITATO: L'indennizzabilita dell'infortunio in itinere occorso con l'utilizzo di mezzo privato rimane condizionata alla necessita di tale uso: necessita che puo essere riferita sia alla maggiore ifficolta di raggiungere il posto di lavoro mediante mezzi pubblici ad esempio con orari che non coincidono, sia ad esigenze di tutela della vita famigliare del soggetto. Il TRASPORTO PUBBLICO, viene considerato traposrto normale. USO DEL VELOCIPEDE: art.50 del codice della strada. Riscritta NEL 2015. L'uso di questo mezzo deve per i positivi riflessi ambientali, intendersi sempre necessitato a prescindeere dal tratto stradale in cui avviene l'infortunio. Con questa circolare l'inail richiama la maggiore attenzione che si ha a livello ambientale e sociale per favorire la mobilità sostenibile dal punto di vista ecologico che tra le classi forme possibili ricoprende l'uso della bicicletta. L'inail fa due distinzioni: quando l'infortunio in avveniva su tratti di percorso protetto come le piste cicabili, e in tal caso l'inail riteneva che comunque l'uso della biciletta era necessitato ; situazione diversa quando l'infortunio avvveniva sulla strada aperta anche ai veloci ai motori e in questo caso la circolare dell'inail richiedeva l'utilizzo necessario della biciletta. Questa distinzione, dove si metteva a riparo i lavoratori che percorrevano le strade coperte e non quelli che percorrevano strade aperte, è stata poi superata dal legislatore che con riferimento a queste esigenze di sostenibilità ambientale ha integrato la norma andando a precisare che si intende .....ART.50 (DEFINIZIONE USO VELOCIPEDE). Distinzione quindi superata nel 2015. Di questa novità normativa tiene anche conto una sentenza della corte. SENTENZA 7313 13 APRILE 2016 Si pronuncia su un ricorso da parte di un cittadino privato verso l'inail. Il cittadino dopo il turno di lavoro torna a casa in bici e viene colpito da una moto e richiede il riconoscimento dell'infortunio ad itinere e quindi il risarcimento del danno. Il giudice in primo grado accoglie la richiesta del cittadinoma in corte di appello la domanda non viene accolta per mancate prove alla necessita per fare ricorso al mezzo privato, per la distanza breve per l'utilizzo del mezzo privato e per il rischio aggravato da utilizzo della biciletta. La corte di cassazione accoglie la richiesta del cittadino considerando necessitato l'utilizzo della bicicletta e allontanandosi dai canoni tradizionali. SENTENZA .995 DEL 17 GENNAIO 2007 SUL TRASPORTO. Sentenza sul ricorso presentato dalla signor alavoratrice contro l'inail. L'inail all'inzii non accetta la richiesta dalla lavoratrice perche riteneva che l'uso del mezzo privato non fosse necessario, in quanto previsto il trasporto pubblico. La lavoratrice riteneva pero che glio orari di lavoro dei mezzi pubblici non erano compatibili, in quanto perdeva del tempo, circa 40 nminuti e che creava disagi anche per impegni famigliari. La corte però ritiene che questa situazione non può rientare negli infortuni coperti da risarcimento, in quanto l'utilizzo del mezzo privato non è legato ad una necessità ma semplicemtne mera comodità e che il tempo di 40 minuti che è modesto. 14 NOVEMBRE LA LESIONE L'infortunio rilevante per la tutela previdenziale è soltanto quello dal quale derivi un particolare tipo di LESIONE. • Secodo l'art.210 TU: L'assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata: • morte, inabilita permanente al lavoro, assoluta o pariale, ovvero un inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per piu di tre giorni. • O per effetto dell'integrazione operata dall'art.13 d.lgs 38/2000 da cui sia derivato un danno biologico. – INABILITA PERMANENTE ASSOLUTA: è la conseuenza degli infortuni che tolgono per tutta la vita l'attitudine al lavoro. – INABILITA PERMANENTE PARZIALE: è la conseguenza derivante da un infortunio che diminuisca in una misura non inferiore al 10% l'attitudine al lavoro. Le lesione lievi inferiore al 10% non sono indennizzabili da parte dell'inail, si parla di lesioni micropermamente, ma il lavoratore epotrebbe agire per la responsabilità del datore di lavoro e agre in giudizio per ottenere un eventuale risarcimento del danno. – INABILITA TEMPORANENA ASSOLUTA: La conseguenza di un infortunio che impedisce totalmente e di fatto per un determinato periodo di tempo di svolgere attivita lavorativa. Si tratta di lesioni temporanee che possono essere risolte con il passare del tempo. INABILITA SPECIFICA: Riferita al lavoro concretamente svolto. ES: non posso piu fare il muratore INABILTIA GENERICA: riferita a qualsiasi lavoro. L'inabiltia permanente va valuta tenendo presente l'inabilita generica. Pero ce stata nel tempo un evoluzione. Prima delle modifche introdotte nel 2000, se avevamo a che fare con un infortunio che aveva determinato sordita al lavoratore, la sordita comportava un inabilità al 15% sia per un soggetto che come attivita lavorativa svolgeva il manovale, sia per un collaudatore di strumenti musicali, quindi la capacita lavorativa per calcolare l'indennita non era importante. DENUNCE DI MALATTIE DATI Nel 2016 le denunce di malattie sono molto cresciute, piu o meno pari a 60000. rispetto al 2015 la crescita è stata pèco significativa, ma rispetto al 40% è stata molto crescente. Denunce dovute sorpattutto a causa di una maggiore consapevolezza. Il settore dell'agricoltura è un settore in cui le denunce sono molto cresciute. Negli anni sono piu gli uomini a denunciare, 72% di denunce provengono da uomini perch svolgono attivita con piu elevato rischio, mentre i piu 3/4 malattie, da soggetti con piu di 50 anni. MALATTIE PROFESSIONALI RICONOSCIUTE DALL'INAIL ( DATI STATISTICI) Dal 2010 il fino al 2016 il riconoscimetnto delle malattie è diminuito. 20 NOVEMBRE VIOLENZA SULLE DONNE: ISTITUTO: congedo per vittime di violenze di genere. Isituto recente,introdotto nell'ordinamento nel 2015 attravaerso un decreto 80 del jbs act. Questa disposizione prevede a favore dele donne che hanno subito violenze, che siano inserite in percorsi di protezione e la possibilità di assentarsi dal lavoro per motivi connessi a questi percorsi. Vi sono disciline differenti a seconda che la lavoratrice coinvolta sia dipendente oppure no. Se si tratta di lavoratrice dipendenti o domestiche, vi è la possibilita di tuilizzar eun congedo ndennizzato per massimo 3 mesi, che puo essere frazionato, purche venga utilizzato nell'arco di 3 anni per svolgere questi percorsi. Durante i giorni di congedo, la lavoratrice ha diritto a percepire un indennità giornaliera a carico dell'inps che è pari al 100% dell'ultima retribuzione; è prevista anche la contribuzione configurativa. Ancora oggi questa misura è in vigore. Vi è una forma di tutela anche per le lavoratrice non dipendenti, come le co.co.co, e quest'ultime sono destinatari di questi congedi. Durante questi congedi il rapporto di collaborazione si sospende ma non ce una prestazione economica. La platea di donne destinatarie di questo congedo si è poi allargata nel 2017 comprendendo anche quelle autonome, le quali hanno diritto ad un indennitta giornaliera calcolata in mdoo diverso rispetto a quelle dipendenti. LE PENSIONI – L'EVOLUZIONE DELLA DISCIPLINA Le pensioni sono frutto di una stratificazione di norme, molto complessa: La prima legge in materia pensionisticaa fu la 350 del 1898 che istitui la cassa nazionale per vecchiaia e invalidita per gli operai dell'industria. Quella cassa gesiva solo un assiurazione volontaria con il contributo degli iscritti che aveva pero l'innovazione di sostituire il mutuo soccorso. Questa cassa per una ventina d'anni rimarra soltanto volontaria e diverra obbligatoria sono nel 1919 ed estesa anche agli impeigati e finanziata oltre che dai lavoratori anche dallo stato. Questo sistema verra poi modificato nei successivi anni, a cui poi seguirà, la promulgazione della costituzione che segnerà un mutamento della tutela stessa. Nel momento in cui la costituzione si arricchisce cambia il fondamento della tutela. Nel 1969 inizia lal vera storia moderna del sistema pensionistico italiano, perchè la PENSIONE RETRIBUTIVA nasce con l'approvazione della legge 163 del 1969 che introduce un un sistema di calcolo retributivo delle pensioni e l'introduzione del principio di automatiicta delle prestazioni stesse. Prima di questa legge il calcolo era di tipo contributivo. SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO: dal 66 al 69 per tutte le pensioni erogate dall'inps. L'ammonatare della pensione secondo questo sistema è determinato: • in base alla media delle retribuzioni che il lavoratore ha percepito negli ultimi anni di lavoro, quindi prima del suo pensionamento. ( questa media si chiama Retribuzione annua pensionabile). Per calcolarla iventa fondamentale il numero di anni da prendere in considerazione. Se il numero di anni cresce, si attenua l'incidenza delle ultime retribuzioni sull'ammontare della prestazione; se io ho un numero di anni breve, la mia media sara molto vicina alle ultime retribuzioni che io percepisco. Le ultime retribuzioni dei lavoratori sono piu alte, quindi se io allungo il periodo di tempo da prendere in considerazione attenuo l'incidenza dell'ultma retribuzione sull'ammontare delle pensioni. Questo sistema retributivo in questo periodo si assesta su un periodo di 10 anni, prima era piu breve. • in base all'anzinita di servizio( anzianita contributiva) Questa retribuzione annua si trasforma in pensione in pensione attraverso un aliquota di rendimento che puo essere pari al 2% e dipende da una serie di fattori. Nel momento in cui vi è un anzianita di servio lunga e una retribuzione annua di un certo importo,il tasso di rendimento è basso. Questo sistema di calcolo si fonda sul concetto di retribuzione annua pensionabile. L'utilizzo di questo sistema negli anni 60 ha determinato un effetto in base al quale il passaggio da lavoratore attivo a pssivo , determinava un tasso molto buono tra retribuzione e pensione. Negli anni successivi alla riforma del 69 si alimenta che il sistema previdenziale pubblico, sia un sistema in continua espansione ma sul finrie degli 80 questa aspettativa viene delusa e la crisi economico finanziaria da l'avvio ad una seria di riforme pensionistiche e che hanno l'obieittovi contenere la spesa sociale e quella per pensioni: 1. RIFORMA AMATO: Nel 1992 che portera da 5 a 10 la base di calcolo per determinare l'importo della pensione retributiva,decidera i requisiti minimi per la pensione della vecchiaia, che attualmente è pari a 20, elevo l'eta pensionabile e favori la costituzione volontaria di forme di previdenza complementare volta ad assicurare a chi potesse permetterselo, una maggiore tutela nei confronti della vecchiaia. 2. RIFORMA DINI del 95: graduale passaggio al sistema di calcolo contributivo. Completera 'opera della riforma amato attraverso innovazioni. Il primo elementofondamentale di questa riforma è rappresentato dal passaggio dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo( diverso da quello del 69); questo passaggio avverra in modo graduale. Secondo questo nuovo sistema contributivo: ● Il primo passaggio è la determinazione del montante contributivo relativo ad un soggetto singolo, ovvero la somma dei singoli importi annuali di contribuzione accantonati e degli importo delle relative rivalutazioni periodiche. ● Con il secondo passaggio si ottiene l'importo annuo della pensione, moltiplicando il montante contributivo individuale per il coefficiente di trasformazione( determinato dalla legge), che varia in funzione dell'età di pensionamento; l'importo della pensione varia in relazione alla probabile residua durata della vita. I coefficienti di trasformazione vengono rivisti ogni 3 anni. Questo sistema segna un passaggio graduale, quindi non viene abbandonata il sisteam retributivo precedente da un giorno all'altro ma questa riforma distingue 3 situazioni differenti che si posero alla fine del 95: - se i lavoratori nel 95 avessero gia cumulato 18 anni di contributivi, per costoro inizialmente non cambia nulla e si continua a utilizzare il vecchio sistema retributivo di calcolo. - i soggetti assunti dal 1 gennaio del 1996 dovrannos eguire il nuovo sistema contributivo - i soggetti che hanno versato contributi all'inps ma non hannor aggiunto la soglia dei 18 anni,la riforma prevede un sistema misto di calcolo contributiov e retributivo, dove tutto quello versato prima del 95 viene calcolato secondo il metodo retributivo e quello che viene dopo secondo quello ocntributivo. Inoltre per loro vi è la possibilita di scegliere se passare ad un sistema di calcolo contributivo. La riforma dini rende anche flessibilel'eta pensionabile:s iprevedeve un eta pensionabile uguale per uomini e donne e la si colloga in un range temporale variabile, dai 57 ai 65 anni. Si d aun ulteriore stimolo allo sviluppo della previdenza complementare. Il ciriterio di contenimeento della spesa pensionistivca in questa riforma è il passaggio dal sistema retributiov a quello contributivo. I risoarmi che si sperava di avere sono posticipati nel tempo e quindi inferiori alle aspettative e si arriva nel nuovo secolo con la necessita di ridurre la spesa pensionistia e una straategia diversa l si trrova in questa legge: – RIFORMA MARONI del 2004. Riforma dellega per riformare le pensioni. Il criterio di questa legge fu l'innalzamento dell'eta pensionabile attraverso lo scalone a partire dal 2008. La logica di risparmio non è piu quella fondata sul sistema contributivo di calcolo. Con lo scalone si prevedeva che il primo aumento dell'eta sarebbe avvenuto nel 2008 aumentando di 3 anni il requisito, nel 2010 l'eta anagrafica avrebbe dovuto aumentare di un anno e nel 2014 ancora di un anno per arrivare a 62 anni di eta, ma tutto questo non avverra mai perche alcune cose sono cambiate. Questa riforma fece si che ci furono degli incentivi che avevano come obiettivo quello di favorire il fatto che i lavoratori del settore privato rimanessero a lavoro, pur avendo i requisiti per andare in pensione, prevedendo che continuassero a lavoare e per gli anni di quel lavoro rinunciassero alla contribuzione e si trovassero quella contribuzione in busta paga: novita che non ebbe molto successo. Ultimo elemento di questa riforma fu l'abolizione del sistema di era flessibile di accesso alla pensione di vecchiaia introdotto dalla riforma dini( range 57-65 anni uguale tra uomini e donne della riforma dini), e si ritorno ad un eta fissa diversa tra uomini e donne. SCALONE nel 2008: L'entrata in vigore di questa legge venne fermata dalla LEGGE 247 del 2007 che abrogo lo scalone e la sostitui con un nuovo percorso chiamato SCALINI, dove l'aumento dell'eta pensionabile era graduale e modifico il sistema della FINESTRE D'USCITA( decorrenze fissate dalla legge per conseguire la pensione) estese anche alla pensioni di vecchiaia. Tutto questo comportò l'innalzamento dell'eta pensionabile. 2010-2011: RIFORME ECONOMICHE per contenere la spesa pensionistica, stabilire un meccanismo di adeguamento del'eta pensionabile alle aspettive di vita. Ci fu l'equiparazione delle pensioni tra donne e uomini sia nel settore privato che pubblico. • RIFORMA MONTI: 2011 - generalizzazione del metodo contributivo di calcolo delle pensioni: i contributi ersati dal gennaio 2010 diventano rilevanti soltanto usando il sistema contributivo di calcolo a prescindere dalla storia del lavoratore - nuove prestazioni: pensione di vecchiaia e pensione anticipata, la quale ques'ulima sostiusice quella di anzianità. - innalzamento dell'eta pensionabile e abolizione delle finestre d'uscita: oggi piu alta di quella prevista nel 2011. - accelerazione del percorso di equiparazione dell'età pensionabile tra donne e uomini - bloco delle indicizzazioni delle pensioni superiori a 3 volte il trattamento minimo: • LA LEGGE DI BILANCI 2017: L'anticipo pensionistico. Introduce un progetto sperimentato che poi viene approvato, che consente l'anticipo pensionisitico, dove è possibile rititare la pensione anticipata per coloro che possiedono determinate requisiti. riforma DINI( 1 gennaio 1996) oppure dopo. Per i soggetti che gia sono in possesso di anzianita contributiva prima della riforma DINI, oggi è necessario avere maturato un anzianita contribuitva pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini 41 anni per le donne, pssono accedere alla pensione di anzianita. Inizialmente era richiesto anche un requisito anagrafico che è stato poi tolto nel 2015. All'origine di questa pensione di anzianita, se il soggeto che aveva maturato questi 42 anni, non aveva nessun taglio se aveva un eta superiroe a 62 anni, altrimenti veniva penalizzato, e la penalizzazione era tanto piu alta quanto piu il soggetto era giovane; questa penalizzazione è venuta meno nel 1 gennaio del 2015 e oggi il pensionamento anticipato non ha requisiti anagrafici, lo stesso vale per coloro che non hanno maturato gia al 1 gennaio del 96 alcun contributio, quindi per le pensioni che saranno calcolate con un sistema di calcolo contributivo. Ce un ipotesi particolare, in cui si individua un requisito angrafico par a 63 anni e 7 mesi pero a condizione che risultino accreditati almeno 20 anni di contribuzione effettiva. DEROGHE: Ci sono delle deroghe, motivate e che riguardano alcune categorie dei lavoratori e che molte di esse sono state introdotte dopo la riforma fornero, per mediaare anche a problemi che sono sorti dopo l'entrata in vigore. - lavoratori disabili o lavoratrici madri: gia prima della riforma - i lavoratori precoci, ovvero coloro che hanno almeno un anno di contribuzione versato prima dei 19 anni di eta, le modalita di accesso alla prestazione e alla pensione sono agevolate. - lavoratori impegnati in attivita usaranti, dove si prevede l'accesso anticipato al pensionamento con requisiti contributivi e anagrafici inferiori, in quanto predisposti ad un rischio molto elevato per la salute. Lavoratori: lavori nelle gallerie, nelle cave, nelle miniere, ad alte temperatire. Lavoratori notturni: Lavoratori addetti alla linea catena: Conducenti di veicoli di trasporto pubblico: - OPZIONE DONNA: introdotta dalla riforma. Si puo andare in pensione prima dell'eta anagrafica ordinaria a patto che la lavoratrice accetti di ricevere una pensione calcolata interamente con il metodo contributivo, anche se avesse gia maturato contributi prima della riforma DINI. - LAVORATORI ESODATI: A partire dalla riforma fornero, ha dato luogo a provvedienti di salvaguardia che hanno permesso a queste categorie di lavorati di accedere al pensionamento con requisit agevolati. Questi lavoratori, sono coloro che avevano accettato un esodo anticipato, cioe avevano cessato il rapporto di lavoro anche se manvavano pochi mesi al compimento dei requisiti per l'accesso al pensionamento. Con la riforma fornero, ci si trovava di fronte a soggetti pensionati, anziani e con scarse possibilita di reinserimento nel mondo di lavoro, ma non potevano accedere al pensionamento nei tempi pensato per loro, perche nel frattempo i requisiti sono stati alzati di parecchi anni e quindi alcuni lvoratori anche per 8 9 anni non avevano nessun sostegno pensionistico perche non avevano accesso alla prestazione. Su questo tema, dopo la riforma fornero, si evidenzia questo problema, e nei mesi successivi, vengonoa dottate delle misure che hanno come scopo di trasformare i lavoratori esodati in lavoratori salvaguardiati e vengono stanziate delle somme di denaro che permettono di avere accesso al pensionamento, con requisiti diversi da quelli generali. 3. MORTE DEL LAVORATORE STESSO: 4. PENSIONE DI INVLAIDITA ANTICIPO PENSIONISTICO: APE. Introdotto dalla legge di bilancio del 2017, nasce per affiancarsi alla pensione anticipata prevedendo requsiti contributivi pero inferiori. Queste misure sono state previste a favore della maggioranza dei lavoratori ma sono esclusi per i lavoratori assicurati presso la casse professionali. Si tratta di un progetto sperimenetale che nel periodo tra il 1 maggio del 2017 e i,l 31 dicembre del 2018, consente ai lavoratori che abbiano determinati requisiti di ritirarsi in anticipo per raggiungere la pensione. Abbiamo due tipologie di anticipo: • ANTICIPO PENSIONISTICO SOCIALE: Si tratta di un sussidio erogata dallo stato a fronte di soggetti che abbiano determinati requisiti: - anzianita contributiva almeno di 30 anni; - un eta anagrafica minima pari a 63 anni - cessazione del rapporto di lavoro - che oltre i precedenti requisiti, rientrino in una delle 4 categorie previste dalla legge meritevole di tutela, per questo si chiama sociale. • PRIMA CATEGORIA: si trova in stato di disoccupazione, ha concluso tutte le possibilita di sostegno a reddito previste dall'ordinamento previdenziale. • SECONDA CATEGORIA: Assiste parenti con handicap. • TERZA CATEGORIA: Riduzione della capcita lavorativa accertata superiroe o uguale al 74%. • QUARTA CATEGORIA: Si richiedono 36 anni di contributi e 63 anni di eta. Sono soggetti che hanno sovlto attivita rischiose, difficoltose, ma che non rientrano nelle attivia usuranti e che sono state svolte per un periodo significativo. Ci sono diverse professioni, come addetti al servizio di pulizia, spoostamento di merci, operai edili, infermieri... • ANTICIPO PENSIONISTICO VOLONTARIO: non ha natura pensionistica. Viene chiamato anche REDDITO CONTE, fino al momento del pensionamento; per averlo bisogna avere determinati requisiti: - eta anagrafic aminima di 63 anni - contribuzione minimo di 20 anni ma siano vicini al pensionamento, massima distanza di 3 anni e 7 mesi. Possono chiedere a banche o assicurazioni, una sorta di prestito che viene poi erogato tramite l'inps. Dal momento del pensiomento in poi, il lavoratore dovra restituirlo attraverso rate mensili con gli interessi e quindi come conseguenza una riduzione della pensione. 3. PENSIONE DI INVALIDITA: è cambiata nel corso del tempo. Questo istuto è stato disciplinaato nel 1984. Originariamente questo diritto era condizionato alla capacita di guadagno per il lavoratore. Se il soggetto viveva in un territorio del paese in cui vi erano delle difficolta di occupazione, questa difficolta avevano un influenza dietta sulla prestazione, quindi la capacita di guadagno non dipendeva tanto dall'infermita, ma dalla diffciolta piu o meno grande di trovare un occupazione. Questo era molto evidente nei dati perche in alcune regioni del meridione, meta della popolazione attivita godeva di una pensione di invalidita, proprio perche aveva assuntoun ruolo uguale a quello svolto dalla tutela della disocupazzione, era in qualche modo un sostituto che englianni 80 comunqure ancora non esisteva. Per contrastare questo fenomeno, venne approvata un alegge che unfiico la prestazione e aboli questo riferimento alla situazione socio economica locale, sostituendo l'espressione capcita di guadasgno con quello di capacita di lavoro. Oggi quindi, si paarla di riduzione permanente della capacita di lavoro che deve essere pari ad almeno 2/3. Questa lascia una residua capacita di lavoro e quindi i soggetti possono lavorare e devono essere assicurati da almeno 5 anni e devono aver versato almeno 3 anni di contributi nei 5 anni precedenti. 4. PENSIONE DI INABILITA: i soggetti che percepiscono questa pensione non possono lavorare e il soggetto deve essere assicurato da almeno 5 anni e devono essere stati versati almeno 3 anni di contributi nei 5 anni precedenti. 5. PENSIONE CHE SPETTA AL NUCLEO FAMIGLIARE, PER MORTE DEL LAVORATORE STESSO O DEL PENSIONATO: - PENSIONE DI REVERSIBILITA: Quando il soggetto deceduto è colui che gia percepisce una pensione - PENSIONE INDIRETTA: Quando il lavoratore che decede, al momento della morte svolgeva ancora attivita lavorativa. La pensione verra erogata ai sueperstiti a condizione che ci sia un anzianita assicurativa minima:Almeno 15 anni di contributi o almeno 5 di cui 3 versati nei 5 anni precedenti alla morte. Questa pensione spetta al coniuge, anche partner omossesuale, anche se separato o divorziato dal soggetto purche benefici di un assegno di mantenimento. In passato erano state previste una serie di limitazioni per poter avere questa pensione, ad esempio una durata minima del mattrimonio ecc, ma che sono stati eliminati. Oggi abbiamo una limitazione, ovvero riduzione della prestazione, in casi specifici. Oltre al congiuge hanno diritto alla prestazione anche i figli. La legge prevede delle % della prestazione che cambia a seconda di quanti sono i supersiti e chi siano i superstiti. Il fatto che a partire dall'entrata in vigorre della riforma dini, l'importo della pensione è condizionato dalla situazione economica del superstite stesso. A seconda del reddito ci sono delle riduzioni molto significative, che possono arrivare anche fino al 50%. Nel 2011, la pensione a favore dei supersititi, ha conosciuto delle limitazioni volte a penalizzare, situazioni particolari di matrimoni. Ad esempio riduzione della pensione, se il marimonio tra il deceduto e il sueperstite presenta due caraterristiche: il deceduto al momento del matrimonio aveva piu di 70 anni e la differenza di eta tra i 2 soggetti è superiore ai 20 anni. Non appena la legge entro in vigore, arrivo una sentenza da parte della corte costituzionale con la sentenza del 2016. Se tizio era un ultra settantente e sposava una giovane di almeno 20 anni e vivevano per 5 anni, e se il 70 enne moriva, siccome manavano 5 anni, l'aliquota si riduceva al 50%. il legislatore aveva fatto questo per evitare matrimoni fatti apposta per avere la pensione. Il soggetto aveva richiesto di percepire una pensione di reversibilita piena, con la condanna del'inps a determinare l'importo.