Scarica diritto della previdenza sociale e più Appunti in PDF di Diritto della Previdenza Sociale solo su Docsity! PREVIDENZA SOCIALE La previdenza sociale è caratterizzata da una “ambiguità” → tutte le forme di tutela previdenziale, sono state istituite subito prima o durante l’ordinamento corporativo. Era una solidarietà limitata ai datori di lavoro e ai lavoratori; inoltre la previdenza era proporzionale ai contributi versati. Se i contributi non si versano, non si aveva nessun diritto. COME NASCE LA PREVIDENZA SOCIALE ? La previdenza sociale si identifica con la sicurezza sociale. Si vuole che lo stato intervenga per rimuovere le situazioni di bisogno. Nascono così due teorie di Welfare: - una teoria restrittiva: Si è sviluppata in favore alla classe lavoratrice, in modo da tutelare la classe lavoratrice ai fini di interesse generale - una teoria estensiva: si pensava che il sistema di welfare dovesse essere rivolto a tutti i cittadini, lavoratori e non,finalizzato a tutelare la salute degli individui per il benessere individuale e collettivo. L’ordinamento giuridico impone all’autorità pubblica solidarietà. La previdenza nasce 1898 quando ci furono riforme. Prime della seconda metà del 800, non c’era questa idea, non si pensava che l’ordino pubblico dovesse aiutare i cittadini. La previdenza è un aspetto fondamentale. Si è passati l’idea che lo stato debba farsi carico dei bisogni socialmente rilevanti. Ci sono bisogni individuali e bisogni sociali (di cui l’autorità pubblica si fa carico). La previdenza è tale solo se è effettiva, ovvero soddisfa i bisogni. Nasce perché gli stati nazionali evoluti prendono atto che per evitare instabilità politica, devono soddisfare i bisogni della classe più povere, questo diventa anche un modo per tener a bada i rivoluzionari. Si voleva una pace sociale e una solidarietà sociale. L’illuminismo porta a una solidarietà. La sicurezza o previdenza sociale, si divide in: • ASSISTENZA SOCIALE : sono benefici sociali garantiti per legge da coloro che ne hanno bisogno (es. la sanità) • PREVIDENZA SOCIALE IN SENSO STRETTO : regole che vengono applicate per erogare la previdenza. La previdenza viene erogata solo a chi ha pagato i contributi. Dal punto di vista dell’evoluzione normativa, è in dubbio che la legislazione sociale nasca e resti collegata con il fenomeno del lavoro. Si può,anzi, dire che alle origini il diritto del lavoro e la legislazione sociale erano strettamente collegate ma con il passare del tempo di è creato un vero e proprio diritto della previdenza sociale come branca autonoma. LA PREVIDENZA NELLA COSTITUZIONE – ART. 38 La previdenza sociale, trova basi anche nei principi solidaristici della Costituzione, come nell’articolo 38, stabilisce: - 1° comma: ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ha il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale. - 2° comma: il diritto ai lavoratori a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria. Il secondo comma, ci dice che la pienezza dei diritti si hanno solo se si lavora. - 3° comma: in particolare gli inabili ed i minori hanno il diritto all’educazione e all’avviamento professionale. - 4° comma: alle funzioni delineate nei primi due commi, provvedono organi o istituti pubblici, tra i quali rivestono particolare importanza gli istituti di assicurazione sociale come l’INPS (istituto nazionale di previdenza sociale) e in campo di infortuni sul lavoro, opera l’INAIL (istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. - 5° comma: accanto all’intervento pubblico, viene esplicitamente riconosciuta la creazione di enti e soggetti di natura privatistica quali. Partendo da tale norma fondamentale, la dottrina è giunta a definire la previdenza sociale come quella parte dell’ordinamento giuridico avente come fine la tutela del lavoratore e dei familiari a suo carico, dai rischi della menomazione o della perdita della sua capacità lavorativa in conseguenza di eventi predeterminati naturali o connessi al lavoro. La previdenza sociale pertanto è distinta dall’assistenza sociale ma entrambe però costituiscono espressione dello stato sociale, cioè dello stato che assume l’impegno di provvedere direttamente a che tutti i cittadini siano liberi dallo stato di bisogno . Nel caso in cui ci sia l’insolvenza lavorativa (quando il datore di lavoro è insolvente), questa insolvenza non è menzionata nell’art. 38 secondo comma ma è prevista intrinsecamente dalla costituzione. C’è comunque un minimo che viene dato ai lavoratori come il Tfr. La previdenza integrativa o complementare privata , rientra nel 2° o 5° comma dell’art. 38 ? Rientra nel secondo comma, anche se ci sono delle problematiche come quello che non c’è la previdenza integrativa viene fatta solo da alcuni lavoratori, non è obbligatoria. I MODELLI DEL WELFARE Del welfare esistono 2 modelli: 1. MODELLO RESIDUALE O OCCUPAZIONALE (Bismark, Germania, Europa continentale. Modello ottocentesco ). Caratteristiche: categorie occupazionali, oneroso, tutela differenziata, contratto privatistico, premi di contribuzione, capitalizzazione, solidarietà limitata 2. MODELLO UNIVERSALE (Beveridge. Svezia, Danimarca, Usa). Caratteristiche: universale, gratuito, tutela uniforme, servizio pubblico, fiscalità generale, ripartizione, solidarietà generale Nel modello residuale o marginale, lo stato interviene solo in situazioni di drastico bisogno dell’individuo, garantendo un livello essenziale delle prestazioni erogate. Nel modello Universalistico, invece, lo Stato interviene garantendo prestazioni economiche e sociali che consentono a tutti gli individui la liberazione dello stato di bisogno. Tali prestazioni non sono circoscritte soltanto a coloro che siano o siano stati lavoratori ma sono estese all’intera collettività. Un livello così esteso di tutela comporta un elevata spesa pubblica, possibile grazie ad un sistema di imposizione fiscale di tipo progressivo. Prima in altri paesi non si pensava che la previdenza potesse essere imposta da un contratto. La previdenza la si fa passare come un contratto di assicurazione. La previdenza come viene pagata? Il meccanismo di finanziamento della previdenza può essere diverso. Nasce come capitalizzazione individuale quindi si tiene conte dell’ammontante del lavoratore, cioè di quanti soldi ha messo da parte il lavoratore ma poi si passa a una ripartizione ovvero l’ Inps eroga i finanziamenti con quello che prende dai contributi versati in quel determinato mese perché non c’è un accontentamento dei contributi versati. Tutto circola. La previdenza privata però è capitalizzazione mentre quando interviene un meccanismo pubblico, la previdenza diventa obbligatoria. Il sistema italiano è oneroso e pagato dagli stessi lavoratori. EVOLUZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE NELL’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO tra la fine del 18 e 19° secolo, in conseguenza alle grandi trasformazioni economiche e sociali, indotte dalla Rivoluzione industriale, nuovi problemi coinvolgono il mondo del lavoro. Molte persone iniziano a spostarsi dalle campagne alle città e lasciano le tradizionali attività rurali e iniziano a lavorare nelle fabbriche. Il lavoro nelle fabbriche amplifica i rischi per i lavoratori, in particolare per le donne e gli adolescenti. • l’assicurazione sociale persegue un fine pubblico, cioè quello della sicurezza sociale mentre l’assicurazione privata persegue un semplice interesse privato • nelle assicurazioni sociali non sussiste una sinallagmaticità funzionale fra le obbligazioni dell’assicuratore e dell’assicurato mentre nel rapporto di assicurazione privata ciò sussiste. Inoltre altre caratteristiche delle assicurazioni sociali sono: • assenza dello scopo di lucro dell’assicuratore • la separazione tra la persona obbligata al pagamento del premio (assicurante,cioè datore di lavoro) e quella dell’avente diritto alla prestazione da parte dell’assicuratore (lavoratore e famiglia) • assenza del rischio che può mancare nel rapporto previdenziale (es. morte) IL PRINCIPIO DI AUTOMATICITÀ DELLE PRESTAZIONI Le assicurazioni sociali del modello privatistico dell’assicurazione si manifesta nell’inesistenza di una corrispettività fra contributi assicurativi e prestazioni previdenziali. Tale principio sta a significare che le prestazioni previdenziali non vengono erogate in funzione del versamento dei contributi previdenziali, a differenza di quanto avviene nell'assicurazione private. Manca nelle assicurazioni sociali quella corrispettività che è caratteristica delle assicurazioni private. Le prestazioni di previdenza e assistenza obbligatoria sono dovute al lavoratore dell’ente assicuratore anche quando il datore di lavoro non abbia versato i contributi. Tale principio è stato introdotto nel 1935 in campo antinfortunistico e successivamente è stato esteso a tutte le assicurazioni sociali. La regola opera dunque in tutto il principio dell’automaticità delle prestazioni. EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI SICUREZZA SOCIALE Nel nostro Paese la più importante attuazione del sistema di sicurezza sociale universale è rappresentata dalla L. n° 833/1978 che istituì il SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE, ed ispirato all’art. 32 costi. Grazie a tale legge,la tutela della salute fisica e psichica del cittadino costituisce diritto fondamentale dell’individuo ed interesse di tutta la collettività e lo Stato si impegna a garantire le prestazioni e i servizi necessari nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana. Il servizio sanitario nazionale eroga a tutti i cittadini le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sanitaria, gratuitamente o in compartecipazione, grazie alle risorse raccolte attraverso il sistema fiscale. Sul fonte dell’assistenza sociale, la L.n° 328/2000 ha attuato una riforma organica dell’intera disciplina, definendo le caratteristiche e i requisiti del sistema con cui lo Stato e gli enti locali garantiscono qualità della vita, pari opportunità e non discriminazione e prevengono-eliminano o riducono le condizioni di disabilità, bisogno, disagio. Sul piano previdenziale, il sistema pensionistico italiano è stato contrassegnato da un interessante processo di aggiustamento e revisione → L. n°335/1995 : Riforma della previdenza complementare e obbligatoria: “che garantisce la tutela prevista dall’art. 38 Cost, innova i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione alla contribuzione versata dal lavoratore (=sistema contributivo) e introduce ulteriori accorgimenti alla fine di contenere la spesa previdenziale entro tassi sostenibili” La L. 335 del 1995 è la più impostante riforma. L’elemento innovativo è il passaggio dal metodo retributivo (=in cui la visione del trattamento pensionistico è rapportato alla retribuzione percepita dal lavoratore ) al modello contributivo, in cui il trattamento pensionistico è rapportato alla contribuzione versata in tutta la vita del lavorativa. Metodo retributivo → metodo contributivo Dopo diversi interventi correttivi, il legislatore ha proseguito il suo disegno di riforma con la L. 243/2004 che ha ridefinito i requisiti d’accesso ai trattamenti di vecchiaia e anzianità e ha incentivato il finanziamento dei fondi mediante devoluzione del TFR. Anche dopo il 2004 sono stati emanati una serie di provvedimenti come i protocollo del 2007 “Protocollo Welfare” che apporta miglioramenti al sistema del 2004 introducendo il “sistema quote” basato su combinazioni di età anagrafiche e anzianità contributiva consentendo di accedere così alla pensione ad età inferiori. La L. 133/2008 abolisce il divieto di cumulo tra pensioni e redditi di lavoro e nel 2010 si introduce un meccanismo di adeguamento dell’età pensionabile alla speranza di vita. Ultima importante riforma del sistema pensionistico è quella del 2011 cd. Decreto Salva Italia che attua il passaggio di tutti gli assicurati al sistema di calcolo contributivo e l’elevazione dell’età pensionabile. Da ultima la L. 232/2016 la Cd. Legge di Bilancio 2017 che ha introdotto una serie di misure sostanzialmente dirette a fronteggiare situazioni di disagio sociale ed economico. IL RAPPORTO GIURIDICO PREVIDENZIALE La tutela previdenziale è strutturata da un rapporto denominato → rapporto giuridico previdenziale → questo rapporto intercorre tra più parti (i soggetti) con un oggetto. Questo rapporto è giuridico perché è disciplinato dalla legge ed è fonte di diritti obblighi per le parti. Il rapporto giuridico può essere: -UNITARIO → tesi tradizionale, in base al quale il rapporto previdenziale è unitario e strutturato sul modello assicurativo privato. Si configura come un rapporto trilaterale tra: 1. lavoratore subordinato assicurato, 2. istituto assicuratore e 3. soggetto obbligato alla contribuzione, cioè il datore di lavoro. - COMPLESSO → non c’è un unico rapporto. Questa è la tesi che ha prevalso, si è ispirata ad una concezione più moderna dello stato che si assume l’impegno della liberazione dell’individuo dallo stato di bisogno. Il rapporto previdenziale è dato dall’insieme dei seguenti rapporti: 1. rapporto tra enti previdenziali e destinatari delle prestazioni, è il rapporto fondamentale e in esso viene individuato il vero rapporto previdenziale. (rapporto fondamentale) 2. rapporto tra enti previdenziali e soggetti obbligati al pagamento dei contributi. (rapporto contributivo) 3. rapporto tra Stato e enti previdenziali. Ai sensi dell’art. 38, co.4, Cost.,lo stato deve prevedere gli istituti per l’erogazione delle prestazioni previdenziali. L'erogazione delle prestazioni previdenziali trova il suo fondamento giuridico nella tutela di un interesse superiore alle parti del rapporto, nell'interesse dello Stato e della collettività al benessere sociale. L’esistenza di una relazione di corrispettività ritroverebbe un riscontro normativo nell'articolo 2116 del codice civile che sancisce il principio dell'automaticità delle prestazioni previdenziali. Oggi il rapporto giuridico previdenziale non è più confinato nello schema assicurativo ma è connotato da un carattere universalistico. in attuazione dell'articolo 38 della Costituzione, tutela del bisogno di viene un fine pubblico e come tale deve essere realizzato mediante un servizio pubblico. Il rapporto tra obbligazione contributiva e erogazione delle prestazioni non è più considerato di tipo sinallagmatico ma di natura strumentale quanto i contributi hanno natura di tributi e lavoro versato serve a reperire i mezzi necessari al soddisfacimento dell'interesse pubblico. Il rapporto giuridico previdenziale è quello intercorrente tra l'ente previdenziale e i soggetti aventi diritto alle prestazioni. Tale rapporto costituisce il rapporto fondamentale in quanto diretto alla Liberazione del bisogno. LA CONTRIBUZIONE DEL RAPPORTO PREVIDENZIALE Il rapporto previdenziale è costituito da una pluralità di rapporti: • rapporto erogativo → viene ad esistenza il diritto all'assicurato ad ottenere le prestazioni previdenziali con il conseguente obbligo per l'ente previdenziale di erogarlo. il diritto alle prestazioni sorge quando si manifesta lo stato di bisogno del lavoratore e cioè al verificarsi di vari eventi o rischi. • Rapporto contributivo → ti esce automaticamente al momento del verificarsi dei prerequisiti previsti dalla legge. La tesi tradizionale riteneva che rapporto giuridico previdenziale si costituisce simultaneamente a quello contributivo e l'obbligo di versamento dei contributi si sarebbe completato solo in un secondo momento ovvero quando sarebbe sorta una posizione giuridica attiva del soggetto protetto verso l'ente previdenziale. Secondo la tesi tradizionale il rapporto giuridico previdenziale è costituiva in uno unitario rapporto trilaterale. Per alcuni come Persiani, il vero e proprio rapporto giuridico previdenziale è solo quello tra enti previdenziali e destinatari delle prestazioni e si instaura quando si perfezionano le condizioni (es. di età) e quindi in un momento successivo da quello in cui si stava rapporto contributivo. GLI ATTI PRELIMINARI Sono previsti dalla legge una serie di atti e adempimenti iniziali che mettono in contatto tra di loro le parti del rapporto contributivo ed in particolare i soggetti obbligati alla contribuzione e l’ente previdenziale. Questi atti sono inquadrati in una fase preliminare: vera e propria costituzione del rapporto giuridico previdenziale e loro compimento → tale fase costituisce la realizzazione del presupposto di ammissione al godimento delle prestazioni. Il diritto alla prestazione previdenziale coincide con l'atto di ammissione: consiste nel riconoscimento della sussistenza dei presupposti previsti dalla legge per il diritto alle prestazioni previdenziali. Spesso non è sufficiente in quanto l'ordinamento richiede ulteriori requisiti. MODIFICA DEL RAPPORTO PREVIDENZIALE Il rapporto previdenziale si modifica tutte le volte che si hanno variazioni nell'attività lavorativa. Di particolare rilievo sono le modificazioni conseguenti il passaggio del lavoratore da un'attività lavorativa ad un'altra. In questo caso per il principio della continuità della contribuzione, operano gli istituti della ricongiunzione e della totalizzazione, che consentono di trasferire da un ente all'altro i contributi maturati oppure di accumularli. Sia invece l'estinzione del rapporto previdenziale sia per morte del soggetto assicurato sia per il venir meno dei presupposti del rapporto stesso. ( in caso di morte di un soggetto assicurato o già pensionato non sia modificazione del rapporto ma estinzione del medesimo) I SOGGETTI CHE INTERVENGONO NEL RAPPORTO GIURIDICO PREVIDENZIALE Il rapporto giuridico previdenziale è caratterizzato dalla presenza di più soggetti: L'aliquota contributiva deve essere stabilita dalla legge ex art.23 Costituzione. L’ aliquota massima complessiva di contribuzione è pari al 33%. LA RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO Lavoratore dipendente → responsabilità esclusiva del datore di lavoro (art. 2115) il datore tiene la quota a carico del lavoratore direttamente dalla retribuzione. L’inadempimento del datore di lavoro (quando trattiene le quote ma non le versa) è sanzionato penalmente. Lavoratore autonomo → è responsabile in prima persona per il versamento dei propri contributi. Lavoratori autonomi titolari di co.co.co → responsabilità esclusiva del committente. Si ha un prelievo alla fonte della contribuzione a loro carico con obbligo del committente di versare all’istituto previdenziale la ritenuta effettuata sul compenso del collaboratore. L’omesso versamento dei contributi è sanzionato penalmente. LA BASE IMPONIBILE AI FINI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI I contributi sono commisurati alla retribuzione percepita dal lavoratore subordinato e al reddito per i lavoratori autonomi e di professionisti e lavoratori subordinati la retribuzione la contribuzione previdenziale è definita imponibile, costituendo la base su cui applicare l'aliquota contributiva per pervenire l'importo dovuto all'ente previdenziale. Determinazione della retribuzione imponibile è stata affermata con il d.lgs n°341/97 in virtù del quale la base imponibile ai fini della contribuzione previdenziale è individuata rinviando alla nozione di retribuzione imponibile ai fini fiscali. Con la L.153 del 69 si passo al criterio posto accogliente nella base imponibile tutti i compensi erogati al lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro e quindi non solo a titolo di corrispettivo odi controprestazione ma anche quelli non direttamente connessi alla prestazione effettuata. Legislazione consolidato traduzione di base imponibile il criterio temporale quindi comprendendo i compensi erogati durante il periodo di lavoro anche se indirettamente. (vedi tabella pag.53 Ed. Simone) IL CUMULO DELLE PENSIONI All’inizio la legge aveva disposto il divieto totale di cumulo delle pensioni d’invalidità e vecchiaia con retribuzione e con altri redditi. In seguito il divieto di cumulo è stato limitato alla parte eccedente i trattamenti minimi e ha previsto la non cumulabilità della quota di pensione di vecchiaia con la retribuzione nella misura del 50% e fino alla concorrenza della stessa retribuzione. Il parziale divieto di cumulo è stato poi esteso a tutti i regimi previdenziali. Per le pensioni di anzianità maturate dopo il 30 sett 96 la legge ha vietato il cumulo con i redditi da lavoro di qualsiasi natura, eccetto il caso del pensionato che avesse maturato i requisiti di età per la pensione di vecchiaia. Allo stesso modo è stato vietato il cumulo tra retribuzione e pensione di invalidità. La L. 335/95 ha anche stabilito il divieto parziale di cumulo di trattamenti pensionistici ai superstiti con reddito del beneficiario. Infine la stessa legge ha disposto per i titolari (con - di 63 anni) di pensione di vecchia unificata, il divieto totale del cumulo con la retribuzione. Il cumulo è consentito nel limite del 50% della parte eccedente il trattamento minimo ,solo a condizione che sia stata raggiunta un età pari o superiore a 63 anni e indipendentemente dall’età se i rediti derivano da lavoro autonomo. La disciplina è stata modificata con L. 388/00 che ha revocato all’art 72 il divieto di cumulo tra prestazioni pensionistiche e redditi da lavoro autonomo e dipendente. Se invece l’anzianità contributiva è inferiore a 40 anni, resta il divieto del cumulo con i redditi da lavoro subordinato, mentre la pensione è cumulabile per intero con i redditi da lavoro autonomi fino al limite del trattamento minimo e parzialmente (70%) per la parte eccedente il trattamento m minimo. Stessa disciplina era stata dettata per le pensioni di anzianità,ma la legge poi ha previsto la totale cumulabilità tra reddito di lavoro dipendente e pensione di anzianità quando questa sia conseguita con 37 anni di retribuzione e 58 anni di età ed stendendo tale disciplina ai gia pensionati. Resta invece il divieto parziale di cumulo dei trattamenti pensionistici ai superstiti con i redditi del beneficiario,per la parte eccedente il trattamento minimo. MINIMALI e MASSIMALE ANNUO DI RETRIBUZIONE La retribuzione corrisposta al lavoratore, si confronta con il minimo legale (minimo giornaliero x n° gg retribuiti). -Se la retribuzione effettiva risulta superiore, si applica la retribuzione effettiva. -Se la retribuzione effettiva risulta inferiore, si applica il minimo legale. La gestione dei dirigenti di aziende industriali prevedeva un limite massimo della retribuzione assoggettabile a contribuzione previdenziale e di quella pensionabile. Nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle gestioni dei quali trova applicazione l'art. 13 della legge n. 153 del 1969, non era previsto alcun limite massimo di retribuzione, oltre il quale viene meno l'obbligo contributivo. Tale limite è stato recentemente introdotto per tutti lavoratori che iniziano l'attività lavorativa dopo il 1 ° gennaio ha 1996 e per i lavoratori che opteranno per la liquidazione della pensione di vecchiaia unificata con il nuovo sistema contributivo. Per la retribuzione da assumere a parametro per il calcolo delle pensioni retributive è fissato un massimale. Tale massimale viene progressivamente adeguato nel tempo con atto apposita normativa. Per contro è previsto un minimale di retribuzione, ai fini del calcolo dei contributi previdenziali dovuti. La retribuzione da assumere come base di quel calcolo non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e non può essere inferiore al 9, 5% dell'importo del trattamento minimo mensile della pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Il legislatore ha disposto che, nella determinazione delle voci indirette o indiretta della retribuzione si debba necessariamente tener conto della effettiva volontà delle parti stipulanti i contratti collettivi e gli accordi sindacali aziendali che li prevedono. Un tipo particolare di minimale di retribuzione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, è previsto per i rapporti di lavoro ad orario ridotto. L'ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA E TIPI DI CONTRIBUTI L’anzianità contributiva nell’ambito dell’IVS (assicurazione per l’invalidità, vecchiaia e superstiti) → l’accumulo dei contributi è finalizzato a maturare il requisito di contribuzione richiesto dalla legge per la pensione in modo da poter determinare l’importo. La contribuzione accumulata del lavoratore durante tutta la vita costituisce l’anzianità contributiva, cioè il numero dei contributi accreditati. L’anzianità contributiva si misura in settimane: ogni settimana vale 1 contributo. 1 anno vale 52 contributi. Il contributo è versato solo se la retribuzione non è inferiore al 40% (N.B: l’anzianità contributiva è diversa dall’anzianità di servizio. L'anzianità contributiva comprende i contributi derivanti da diversi rapporti di lavoro subordinato mentre l’anzianità di servizio è riferita agli anni di attività prestati presso uno stesso datore di lavoro). RIASSUNTO ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA: • a ogni settimana lavorativa retribuita va accreditato un unico contributo. Un anno vale 52 contributi • è richiesta per il diritto alle prestazioni previdenziali • il contributo è versato solo se la retribuzione settimanale non è inferiore al 40% del trattamento minimo mensile. TIPOLOGIA DI CONTRIBUTI i contributi utili per la determinazione del diritto e della misura delle prestazioni pensionistiche sono 4: 1. CONTRIBUTI OBBLIGATORI: sono versati in caso di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa. Per il lavoro subordinato sono dovuti e versati dal datore di lavoro per coloro che svolgono attività alle sue dipendenze. 2. CONTRIBUTI DA RISCATTO: servono al lavoratore per regolarizzare periodi per i quali non esisite un obbligo contributivo. Tra i periodi riscattabili, vi sono quelli corrispondenti alla durata dei corsi di studi universitari. L’onere della contribuzione da versare può essere a carico del lavoratore o del datore di lavoro o avvenire con trasferimento di fondi. 3. CONTRIBUTI FIGURATIVI: sono diretti a coprire periodi in cui il lavoratore non ha eseguito la prestazione per cause indipendenti dalla sua volontà. Il contributo è “fittizio” in quanto non è versato né dal lavoratori né dal datore ma sono chiedi d’ufficio. 4. CONTRIBUTI VOLONTARI: sono versati direttamente dall’assicurato, il quale avendo cessato l’attività lavorativa chiede di proseguire volontariamente il rapporto assicurativo con onere a suo carico. Il versamento è consentito se si possiede almeno 156 contributi settimanali. GLI ISTITUTI PER CUMULARE I CONTRIBUTI VERSATI PRESSO DIVERSI GESTIONI La finalità del cumulo → il lavoratore può svolgere durante la sua vita attività di natura diversa e ciò fa si che la gestione si accrediti presso più gestioni previdenziali (es: FPLD per i lavoratori dipendenti; AGO per i lavoratori subordinati e Cassa professionale per l’esercizio di una libera professione). • 1° istituto: RICONGIUNZIONE ex L. 28/1979: istituto che trasferisce materialmente i contributi esistenti in diversi fondi previdenziali verso un’unica gestione che provvede all’erogazione del trattamento pensionistico. ◦ Per i lavoratori dipendenti iscritto all’Ago ha la facoltà di ricongiungere tutti i periodi di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa maturata presso forme previdenziali. Oppure nel caso in cui non sia iscritto all’Ago, il lavoratore può chiedere che la ricongiunzione avvenga presso la gestione sostitutiva. Entrambi i casi sono a titoli onerosi. (è richiesto almeno 8 anni di contribuzione versata). ◦ Per i lavoratori autonomi: devono avere almeno un periodo contributivo di 5 anni presso l’Ago.