Scarica diritto della previdenza sociale e più Appunti in PDF di Diritto della Previdenza Sociale solo su Docsity! 27/09/2019 DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE, WELFARE AZIENDALE, FISCALITA’ DELLA PREVIDENZA E COSTO DEL LAVORO - Preappello per frequentanti M. persiani – D’Onghia “fondamenti di diritto della previdenza sociale” no capitolo V, VII, e IX. (edizione aggiornata). EVOLUZIONE DELLA PREVIDENZA SOCIALE La previdenza sociale è importante da un punto di vista della struttura: ha sempre riguardato interventi normativi che hanno interessato diversi settori e branche giuridiche. Il c.c. (art 2094) definisce che il lavoratore come un soggetto che collabora con l’impresa, sotto le dipendenze dell’imprenditore. Il rapporto di lavoro può cessare: per malattia, per maternità ecc. Il diritto del lavoro dunque si deve chiedere cosa succede ad un lavoratore (autonomo o dipendente) alla presenza di determinati eventi che interrompono o fanno cessare l’attività lavorativa. La previdenza sociale è il nucleo “originario” del diritto del lavoro. Interventi erano presenti già prima della costituzione. La nostra previdenza sociale è ambigua: è stata riconosciuta dalla dottrina l’importanza della previdenza sociale. Nell’ambito del diritto del lavoro e della previdenza sociale, ha rilievo più l’effettività che la qualificazione (per es. lavoratori subordinati o autonomi) Es. riders: qualificati come autonomi ma gli si applica la tutela dei subordinati. Non si guarda la qualificazione, ma la effettività. Sono etero organizzati, ma non del tutto subordinato. Ma a loro non si applica la tutela previdenziale tipica dei lavoratori subordinati. Questa ambiguità è derivata dal fatto che gli obbiettivi della tutela a volte sono indirizzati a interessi pubblici generali, altre volte sono posti ad una solidarietà “particolare” ovvero riferita solo a determinati soggetti (specifici, addirittura elencati). Tutte le forme di tutela della previdenza sociale sono sempre state rivolte ai lavoratori e datori di lavoro. La previdenza sociale nasce indirizzata nei confronti dei cittadini. L’ambiguità è nata dal fatto che tutela tutti, o che tutela anche alcuni. C’è dunque una differenziazione. Il nostro modello fa fatica ad essere inserito nei due classici schemi: 1. Modello Beveridgiano: è un modello previdenziale che prevede che sia lo stato a sobbarcarsi degli oneri di qualsiasi tipo di bisogno che il cittadino affronterà nel corso della su avita. Se c’è un bisogno di un cittadino, lo stato deve intervenire ed assicura il benessere di quel cittadino in qualunque modo. Es. è malato tutela assistenziale, sanitaria. Es. infortunio sul lavoro interviene lo stato. È un forte principio di solidarietà generale. Un principio di uguaglianza ai massimi livelli. Anche chi non lavora, ha diritto a tutto. Questo modello comporta un onere economico in sobbarcabile per lo stato. Questo modello non è stato completamente assorbito dal nostro modello previdenziale. 2. Modello Bismarckiano: la prestazione è garantita a chi contribuisce. Le prestazioni previdenziali devono essere in linea generale, a carico dei soggetti che ne hanno diritto. (es. malattia, lo stato interviene solo se ha in cassa la disponibilità che il lavoratore ha contribuito a realizzare). Principio di mutualità sono versati dai lavoratori, destinati alle loro prestazioni. Lo stato non può indirizzare questa disponibilità ad altre prestazioni. Lo stato interviene solo se il reddito risulta insufficiente, deve intervenire. Lo stato interviene solo qualora questi soggetti si trovino al di sotto della soglia di povertà. Se sono al di sopra, lo stato non deve intervenire. Senza il contributo dei soggetti la prestazione non viene erogata. Solidarietà occupazionale un principio in base al quale ciascuno aiuta un altro. I soldi in questo caso possono essere indirizzati a tutti i soggetti di quella categoria. Il nostro modello non rientra a pieno in una di queste due categorie: è più simile al modello Bismarckiano. Si differenza da quello, non è così rigido. Lo stato non è completamente “fuori dai giochi”, a volte lo stato interviene anche per garantire una previdenza professionale. Es. quota 100. Lo stato prende i soldi oltre da quell’ambito professionale, da un'altra parte. Per finanziare questo “anticipo pensionistico” non si utilizzano i soldi dei contribuenti Diciamo che il nostro sistema è atipico: rientra nel modello bismarckiano, ma se ne differenzia perché non c’è alla base una solidarietà occupazionale. È una mutualità indefinita: va a confluire nella solidarietà. La nostra costituzione considera la tutela previdenziale come “espressione di una solidarietà estesa a tutti i cittadini, la cui realizzazione corrisponde alla soddisfazione di un interesse di tutta la collettività” (il modello bismarkiano limita l’ambito di applicazione della previdenza ai lavoratori). ARTICOLO 38 COST 1. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. 2. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. 3. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. 4. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. 5. L'assistenza privata è libera. Secondo il 2 comma, dovremmo inquadrare il nostro sistema come bismarkiano: parla di lavoratori. mutualità. Ma non è così. Non solo le fonti di finanziamento di questa solidarietà vanno a contribuire con il primo e il terzo comma (quindi si rivolgono ai cittadini) ma anche il contrario. Quello che lo stato ha non lo destina ai cittadini (1 e 3 comma), perché non è sufficiente l’onere finanziario. Dunque, il nostro modello è un modello ibrido. 1. inabile al lavoro (inabilità che ha origine dalla nascita) 2. sprovvisto dei mezzi necessari per vivere - Mantenimento ed assistenza sociale: a. Una parte afferma che il mantenimento siano differenti: mantenimento necessità ch sia riconosciuto un reddito, assistenza ad esempio tutela sanitaria b. Un'altra parte ritiene superflua una distinzione Art 38 comma 2: fa riferimento ai lavoratori, ma non è sempre e solo così. Ai lavoratori bisogna assicurare mezzi ogni qualvolta si individua uno stato di bisogno Il legislatore aveva individuato un criterio rigido che successivamente è diventato aperto. Art 38 comma 3: il legislatore ha sempre interpretato questa norma in maniera più estensiva. Parla di organi ed istituti. Assistenza e previdenza devono funzionare attraverso organi e istituti predisposti dallo stato (tutela pubblicistica) ad esempio: INPS. Lo stato può anche delegare questi compiti ai privati. Es fondi privati bilaterali. Art 38 comma 4: la assistenza privata è libera. Si intendeva anche previdenza. Principio alla base della previdenza complementare. Si ritiene che ormai non più assolva il fine privato, ma che intervenga anche nell’ambito della previdenza obbligatoria. Nell’ambito dell’art 38: tra il primo e il secondo comma, al di là nei soggetti varia anche il tipo di assistenza, hanno parametri diversi: - Nel 1 comma: Diritto alla assistenza e mantenimento intesi come mezzi sufficienti alla sopravvivenza - Nel 2 comma si parla di “mezzi adeguati”, i mezzi adeguati, devono essere correlati all’art 36, retribuzione adeguata (pensionistica). Si individua una situazione soggettiva lavoratori. Ancora oggi il legislatore in maniera esplicita non ha ancora individuato qual è la minima retribuzione pensionistica adeguata. Il quantum della pensione deve essere “vicino” a quello della retribuzione lavorativa. I diritti previdenziali spettano al lavoratore perché produttore di reddito da lavoro. I diritto sociali (assistenziali es: assegno sociale) riguardano il cittadino in quanto “persona umana”. Mentre alla base dell’assistenza sociale vi è un interesse dello stato dall’altro vi è il diritto del lavoratore alla previdenza asociale in base al titolo. L’assistenza sociale ha una vocazione universalistica e solidaristica. La previdenza sociale ha una vocazione mutualistica, perché fa riferimento ad una solidarietà interna (all’interno del mondo del lavoro) fa riferimento a bisogni rilevanti sono individuati dal legislatore: vecchiaia, malattia, infortuni) L’assistenza sociale è a carico della fiscalità generale. A previdenza è alimentata dai lavoratori. Alcune prestazioni di assistenza sociale sono incompatibili con le prestazioni di previdenza sociale, altre sono invece cumulabili con esse. Integrazione al trattamento minimo (pensionistica): per coloro che percepiscono la pensione inferiore ad una soglia, lo stato può intervenire riportando le pensioni (comunque maturate dai lavoratori): non sarebbe né previdenza né assistenza La previdenza deve rivolgere la sua attenzione a eventi specifici: - Infortunio o malattia - Invalidità o inabilità al lavoro - La tubercolosi - La disoccupazione involontaria - La vecchiaia Il legislatore ha previsto di intervenire quando il fatto è già accaduto. Non prevede la possibilità di intervenire in chiave preventiva. Si interviene solo laddove si sia già manifestato il bisogno. Più che di assistenza e previdenza sociale bisognerebbe parlare di: sicurezza sociale non prende il posto della previdenza o dell’assistenza, ma le contiene entrambe. Sono differenti, ma non necessariamente da separare: hanno un dialogo tra di loro. ART 38 - Non definisce una scelta costituzionalmente vincolata al legislatore: lascia aperte molte possibilità - Non definisce un modello di sicurezza sociale sempre identificabile per la sua struttura: quello che sembra assistenza potrebbe essere previdenza e viceversa. - Non impone soluzioni o strumenti predeterminati lascia libero il legislatore di scegliere i mezzi e di adattare ai tempi e alle risorse finanziarie l’organizzazione del sistema previdenziale: es. per accedere all’assegno sociale occorrono 10 anni di residenza nel territorio L’articolo 38 quindi è elastico: - È una norma aperta, che impone in capo allo stato una obbligazione solidale non di mezzo ma di risultato: l’unica scelta costituzionalmente vincolata e vincolate per il legislatore è l’attuazione del programma di “liberazione dell’uomo dallo stato di bisogno) Distinzioni tra previdenza e assistenza: 1. Diverso modo in cui l’ordinamento ha valutato le esigenze dei cittadini rispetto a quelle dei lavoratori: lo stato ha semplicemente valutato in modo diverso i bisogni di diversi soggetti - Vengono dunque attribuiti diritti soggettivi alle persone protette 2. Diverso modo di finanziamento: Previdenza sociale: alimentata dai contribuiti dei lavoratori Assistenza: a carico dello stato Come si realizza la tutela? - Si paga un premio per ottenere una prestazione (al verificarsi dell’evento assicurato), è un accordo. Si verifica sempre nel caso del “sociale”: tutti i lavoratori si pensionano. Il concetto di assicurazione sociale richiama il concetto di assicurazione privata. Elemento di differenziazione: manca il soggetto terzo, l’assicuratore Un atro elemento di differenziazione è che nell’ambito della assicurazione privata, chi sostiene il peso economico del verificarsi dell’evento è l’assicuratore. Nell’ambito della assistenza sociale, è lo stato al verificarsi dell’evento a erogare la prestazione. Nella tutela previdenziale lo stato assume in proprio la gestione e tutte le conseguenze dei rischi. Quando nasce la previdenza sociale? Con le società di mutuo soccorso: realizzavano una solidarietà tra associati in maniera volontaria tra coloro che si trovavano in situazione di malattia, infortunio, possibilità di pensione. Fu espressione di quello che fu definito come “associazionismo operaio”. Dovevano essere le categorie a sopperire allo stato di bisogno dei proprio soggetti. La legge 3818/1886: la legge favorì la mutualità volontaria. Dava a tutti la possibilità di istituire associazioni che avevano questo scopo. A seguito venne emanata la legge 80/1989 legge che decreta la nascita formale della previdenza sociale in Italia, emanata a seguito di una serie di infortuni sul lavoro. Lo stato impose ai datori di lavoro un premio in caso i cui il lavoratore subiva un infortunio sul lavoro. La novità per la valenza sociale che questa legge ebbe: il legislatore impose l’indennizzo non solo nei casi in cui il lavoratore subiva un infortunio a causa del datore di lavoro, venne predisposto anche nei casi di causo fortuito, forza maggiore e colpa non lieve del latore di lavoro. Per la prima volta evidenziò il “rischio professionale”: per giustificare il fatto che venisse imposto al datore una assicurazione ai datori di lavoro, perché venisse esteso ai casi di colpa non lieve forza maggiore o caso fortuito. “rischio professionale” il datore di lavoro, cosi come si avvantaggia del lavoro altrui deve sostenere i rischi che il lavoratore subordinato incontra nello svolgimento della su attività Viene istituita la cassa nazione di previdenza per la vecchiaia e l’invalidità degli operai (legge 350/1898): inizialmente volontaria. Dal 1919 divenne obbligatoria, solo per i lavoratori con retribuzione modesta. Per coloro che avevano una retribuzione alta, potevano aderire alle casse di mutuo soccorso ed erano così in grado di coprire il rischio derivante da infortunio, malattia ecc. Questa legge intervenne per tutelare i lavorato a basso reddito. “libertà dal bisogno”: un diritto che deve essere considerato al pari del godimento di diritti civili e politici. Nella sicurezza sociale: 1. Intervento sempre più decisivo dello stato 2. La progressiva estensione a nuove categorie di soggetti L’idea della sicurezza sociale la troviamo all’interno del secondo comma dell’articolo 3 della costituzione (uguaglianza sostanziale). È compito dello stato rimuovere gli ostacoli di ordine politico ed economico che impediscono il pieno sviluppo della persona umana il bisogno deve essere soddisfatto per tutta la collettività non solo per una specifica e singola categoria di soggetti. È riferito alla solidarietà di tutta la collettività. Art 38 comma 4 Prova a rendere effettiva la tutela dei soggetti protetti, non solo predisponendo enti previdenziali pubblici ma anche privatamente. Lo stato può raggiungere quei fini con enti privati. fondi solidarietà bilaterale: è come se lo stato delegasse ai soggetti privati il compito di provvedere allo stato di bisogno relativi ad aree scoperte. 04/10/2019 Il sistema di finanziamento può essere: - a ripartizione: è alla base della previdenza obbligatoria - a capitalizzazione: è alla base del sistema della previdenza complementare Recuperare saggio su: diritto delle relazioni industriali n1 2019 Sistema a ripartizione: i lavoratori attivi versano i contributi per finanziare il trattamento dei lavoratori in quiescenza. È stato un sistema introdotto solo successivamente nel nostro sistema previdenziale, che prima era basato sul principio di capitalizzazione. Successivamente il legislatore ha ritenuto opportuno, prevedere che all’interno del inostro sistema di finanziamento della previdenza pubblica, quello che i lavoratori versano correntemente serva a finanziare le prestazioni pensionistiche in erogazione. - Problema dell’occupazione dei giovani : bisogna capire come il sistema di previdenza pubblica possa contenere da un punto di vista di finanziare il deficit che si verrà a creare negli anni a venire, nell’ottica di un occupazione troppo flessibile e precaria La flessibilità è positiva se viene realizzata in maniera genuina e finalizzata alla stabilizzazione. La precarietà invece è un male che va contrastato. - Bisogna inoltre contrastare il fenomeno dell’invecchiamento della popolazione: la nostra società moderna si avvale di una generazione che è sempre più in là con l’età. Rispetto a vent’anni fa c’è un tasso di longevità più alto. Bisogna trovare soluzioni che consentano di coprire questo “gap” Si parla di solidarietà intergenerazionale. Ci sono alcuni paesi nei quali ancora vige il sistema a capitalizzazione nell’ambito della previdenza obbligatoria (Es. Cile). Il principio di capitalizzazione è un principio che si basa sul fatto che i contributi che un lavoratore versa faranno parte insieme ai rendimenti di quei contributi, del montante che a lui stesso sarà riservato. Una dottrina moto importante – Roberto Pessi Commentò la previdenza sociale dell’ordinamento e disse che i fondi pensione non erano altro che un libretto di deposito a risparmio. Ci si aspetta allo stesso modo di ricevere il capitale con il suo rendimento. Lo schema della previdenza complementare è simile. La previdenza a capitalizzazione è una previdenza che si potrebbe definirei “individuale” perché è riservata a colui che versa quella contribuzione, perché il soggetto sa che riceverà il capitale e l’eventuale rendimento, una volta che cesserà il rapporto di lavoro. La previdenza a capitalizzazione favorisce la previdenza dei giovani? Risolve i due problemi? Il primo problema viene risolto: essendo individuale, il pensionato non è legato al lavoro dei giovani, o al lavoro di altri. Per il problema del lavoro dei giovani si crea un problema, se il reddito è non sufficiente come si può capitalizzarlo? Ci dovrebbe essere una stabilità di reddito. Il reddito dovrebbe essere fisso, e garantire anche a fronte della previdenza obbligatoria e complementare, di essere ancora in grado di garantire i mezzi adeguati a vivere Le dinamiche legate al lavoro non possono essere ritenute al di fuori del rapporto previdenziale la previdenza (art 38, 2 comma) è necessariamente legata al lavoro sia nel caso in cui ci si i intenda rivolgere allo stato per il 2 comma (mezzi adeguati a vivere) ma anche il 5 (la previdenza privata è libera, ma ci deve comunque essere il reddito sufficiente per farlo). Effetti che le riforme del lavoro hanno sugli effetti previdenziali: sono state “devastanti” nel corso degli anni. Sistema di finanziamento è diverso dal sistema di calcolo. Il sistema di finanziamento va a formare la massa critica che serve all’erogazione delle pensioni. Il sistema di calcolo, non influisce sui due sistemi di finanziamento, sono sistemai di calcolo che il legislatore ha introdotto negli anni sono state politiche previdenziali rese necessarie dal deficit di bilancio. Inizialmente il sistema pensionistico era basato su un sistema di calcolo contributivo Negli anni 60 si è passato al retributivo Dopo si è tornati di nuovo al contributivo Sistema di calcolo retributivo tiene conto della retribuzione che il lavoratore ha percepito negli ultimi anni di servizio. Inizialmente era solo l’ultimo anno, poi dopo si è passati a fare una media degli ultimi 10 anni. Tiene conto della retribuzione di servizio erogata alla cessazione del rapporto di lavoro. Tiene conto degli anni maturati. È un calcolo conveniente: il lavoratore avrà negli anni degli aumenti. Si fa una media retributiva degli ultimi dieci anni di servizio. Sistema di calcolo contributivo: si tiene conto non delle retribuzioni versate, ma si tiene conto dei contributi accumulati dal lavoratore. Bisogna tener conto del montante contributivo che è stato accantonato e dunque un importo che inevitabilmente risulterà inferiore rispetto a quello calcolato col sistema retributivo. Gli aumenti stipendiali hanno effetto solo relativamente. Questo è il sistema che in Italia viene applicato a tutti. Il sistema retributivo è residuale, è applicato solo a categorie di lavoratori che presentano certi requisiti e che risultano occupati da una certa data. I lavoratori occupati dal 1° gennaio 96, fanno parte totalmente del sistema di calcolo contributivo. Sono sistemi di calcolo, che permettono di calcolare l’ammontare del trattamento pensionistico da erogare al singolo lavoratore. - Nell’ambito del sistema di capitalizzazione esiste anche un sistema di calcolo detto a prestazioni definite: al momento della adesione la prestazione era definita anni e anni prima si stabiliva la prestazione da lì a per es. 30 anni. Ovviamente il soggetto doveva contribuire nel corso degli anni. Ora questo sistema è valido solo per i fondi costituiti prima di una certa data. Cos’è il rapporto giuridico previdenziale? Lo stato come ha disciplinato il diritto dei lavoratori ad ottenere mezzi adeguati alle esigenze di vita? Rapporto giuridico previdenziale: è un rapporto complesso, perché interviene non sempre tra gli stessi soggetti. Non interviene sempre tra lo stato (o enti per lui es. INPS) e il lavoratore. Entrano in gioco più soggetti: - Rapporto contributivo: nasce tra il beneficiario, ovvero colui che ha versato e l’ente competente. Riguarda il rapporto che nasce nel momento in cui viene ad esistenza il diritto dell’assicurato ad ottenere le prestazioni previdenziali. - Rapporto che si instaura tra il soggetto previdenziale e il soggetto obbligato al versamento dei contributi: entra in gioco la figura del “datore di lavoro” che non è il beneficiario. Questo avviene automaticamente qualsiasi verificano i presupposti previsti dalla legge (ovvero qualora ci sia un contratto di lavoro, con indicata una data di assunzione specifica, momento dal quale parte effettivamente la prestazione lavorativa) - Rapporto tra lo stato e l’ente previdenziale (es. INPS, per i lavoratori subordinati.) Fino al2011 esistevano enti previdenziali diversi, soppressi e poi assorbiti nell’INPS. Ora oltre all’INPS abbiamo istituti di dimensioni diverse es. inpg. Molte volte lo stato deve intervenire, il concetto di mutualità viene svilito a favore di quello più ampio di solidarietà. È evidente che si possa verificare uno squilibrio tra entrate contributive e spese pensionistiche. Bisogna continuare a contribuire, ma se l’età pensionistica rimane a 65 anni c’è un problema perché a 65 anni usciranno nuovi lavoratori. Lo stato deve finanziare la “massa critica” per fare in modo di erogare le pensioni. Lo si fa aumentando la spesa pubblica, o tagliando nel bilancio dello stato es. sanità trovando le coperture per le pensioni. Altre soluzioni: - Quota 100: consente solo a pochi di andare prima in pensione. È una misura che ha comportato ulteriore deficit. Nel 2012 si è fatta una riforma pensionistica, nella quale si è detto che l’età pensionabile dovesse essere aumentata con un massimo di settant’anni. Le riforme continuano ad essere penalizzanti e rendono difficile anche andare a 70 anni. - Datori di lavoro rischio professionale (l’imprenditore che trae vantaggio ad una certa situazione deve accollarsi anche i relativi svantaggi) - I lavoratori dipendenti – concorrono al prelievo di contribuzione - Lavoratori autonomi coincidenza delle posizioni precedenti Tipi direzioni previdenziali: 1. Economiche: pensioni, rendite o indennità (si è realizzato un danno in questo caso) oppure somme corrisposte una tantum 2. Prestazioni sanitarie: curative e riabilitative INAIL normalmente, l’INPS può disporre le cure termali. La prestazione previdenziale può essere considerata come retribuzione? No. - Non è retribuzione, non si sostituiscono ad essa. - Non è un risarcimento Deve fronteggiare una situazione di bisogno. Liberare lo stato di bisogno: la prestazione erogata deve essere proporzionata al bisogno. 07/10/2019 4 novembre- 15 novembre no lezione. Rapporto giuridico previdenziale Prestazione di natura economica - pensioni o rendite - indennità - somme corrisposte ad una tantum (legge 335/95) Prestazioni sanitarie - curative (cure termali), in costanza le rapporto di lavoro. Le prestazioni curative possono essere erogate anche dall’assicurazione Inail. L’assicurazione Inail impostata al legislatore nel caso in cui dovessero verificarsi infortuni sul lavoro. - Riabilitative: tipiche delle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. Le prestazioni previdenziali (non necessariamente pensionistiche) come possono essere qualificate? - Non hanno natura retributiva, come allo stesso tempo non hanno natura di risarcimento del danno. Il risarcimento non può essere considerato quale elemento che qualifica la prestazione previdenziale perché in realtà non si risarcisce un danno sofferto dal lavoratore, ma quello che si va a fronteggiare è “lo stato di bisogno” ogni qual volta che si verifichi uno stato di bisogno legato ad un evento I soggetti protetti sono titolari di un diritto soggettivo perfetto: è un diritto che si può ritenere alla base della prestazione previdenziale. Non solo il diritto nasce per effetto di un eventuale provvedimento del giudice, che abbia condannato l’ente previdenziale ad erogare un determinato tipo di prestazione, qui nasce da una tutela diversa(costituzionale) Significa che non solo si può agire in via ordinaria, ma qui c’è anche la possibilità (derivante dall’art 38 cost.) di agire attraverso la costituzione lo stato è vincolato a non poter modificare il diritto del lavoratore a ricevere queste prestazioni. Il legislatore ordinario non può smettere di riconoscere queste prestazioni (es. pensione ai superstiti) Questa previsione contrasterebbe con il diritto soggettivo perfetto esercitabile dal soggetto stesso. In realtà la cost. non parla di “superstiti” il legislatore ordinario ha esteso questa possibilità ai superstiti Es 2. cassa integrazione guadagni. La dottrina ritiene che anche in questi casi sussista il diritto soggettivo perfetto, per il fatto ch la stessa corte cost. Ha affermato che l’elenco dell’art 38 non è un elenco tassativo ma si può farvi rientrare altre situazioni di bisogno. Il diritto soggettivo perfetto non può essere soppresso perché non nasce in via ordinaria ma costituzionale. Il legislatore può però limitare questo diritto. In questo modo si possono spiegare una seri di provvedimenti legislativi nel corso degli anni che hanno limitato soprattutto nel quantum le prestazioni previdenziali. Altre limitazioni riguardano i soggetti (es. familiari a carico). Secondo la corte cost. Queste limitazioni rientrano legittimamente nella discrezionalità del legislatore ordinario. Problema dei diritti quesiti (es. ridurre importo pensioni) possibile solo se misura ispirata ad un principio di solidarietà generale: limitare queste prestazioni potrebbe un vantaggio generale. - Perequazione automatica : prestazione pensionistica si adegua direttamente alla modifica (sulle retribuzioni) /rinnovo dei contratti collettivi. Per le pensioni di importo elevato i legislatore aveva eliminato questa possibilità. La corte cost. ha richiesto al legislatore di modificare questo provvedimento, affermando che se avesse avuto una giustificazione diversa sarebbe stata legittima. Si può parlare secondo alcuni quindi di “diritto soggettivo perfetto pubblico” il legislatore non può sopprimere il diritto soggettivo ma può limitarlo. Lo stato di bisogno legato agli eventi dell’art 38. È costituito dai rischi idonei a sopprimere o menomare la capacità di lavoro (infortunio malattia invalidità o vecchiaia), la capacità di guadagno (disoccupazione, riduzione dell’orario di lavoro) o comporta un aumento di bisogni dell’assicurato (carichi di famiglia) Il rischio è l’evento al verificarsi del quale sorge il diritto dei soggetti protetti alle prestazioni previdenziali (è il giudizio di possibilità o di probabilità del verificarsi di un evento). Il rapporto giuridico previdenziale si perfezione con il verificarsi del rischio. La previdenza sociale va considerata come espressione della solidarietà di tutta la collettività organizzata dello stato. Casse professionali: espressione del principio di mutualità. Tutte le risorse raccolte erogano prestazioni solo per chi contribuisce nelle casse. Nel 2011 i legislatore ha predisposto di utilizzare una parte dei risparmi di spesa in iniziative di welfare, ma destinare un’altra parte dei bilanci dispesa alla collettività (bilancio dello stato). Se fosse “mutualità pura” le casse non dovrebbero dare nulla allo stato. - Rischio sociale: rischio che nasce dal socialmente rilevate del bisogno. Lo stato non interviene su un bisogno privato. È un bisogno rivolti ad eventi di carattere sociale, quindi non si può parlare di rischio giuridico. scelta poco condivisibile, perché esclude così i bisogni meritevoli di tutela ma non giuridicamente rilevanti Anche nel momento in cui il rischio si è verificato, il rapporto giuridico previdenziale nasce quando viene richiesto. Rapporto giuridico contributivo I contributi come possono essere qualificati? - Nascono per effetto dell’instaurazione di un rapporto di lavoro - È lo stato ad imporre la contribuzione. Se vogliamo configurare il contributo come un imposta dobbiamo tenere conto che quando parliamo di imposta, c’è una potestà dello stato. L’impiego che fa lo stato della contribuzione in sé non ha influenza né sull’origine né sull’estensione. Se fosse effettivamente un’imposta, dovrebbe lo stato tenere conto di una serie di elementi che nella contribuzione non si verificano (ci fanno dubitare della natura del contributo come imposta): - L’origine : art 53 cost. lo stato destina la spesa pubblica a tutti i cittadini, non a servizi specifici. Nel caso dei contributi, lo stato chiede di versare i contributi a determinati soggetti per poter ottener prestazioni che riguarda solo i soggetti che hanno versato. - L’estensione (i contributi sono rivolti solo ai lavoratori, le imposte a tutti) È vero che l’incasso dei contributi è destinato a finanziare una determinata categoria dei soggetti, potremmo arrivare alla conclusione che sono imposte “speciali”: nascono per essere dirette a determinati soggetti, ma poi inevitabilmente la corresponsione è sostanzialmente destinata a sostenere la solidarietà generale. è un adattamento, se no non sapremmo come qualificare i contributi. Se non fossero qualificate come imposte, lo stato non potrebbe imporle. Bisogna necessariamente qualificare il contributo come un obbligo che nasce dalla potestà dello stato. Si rivolge a determinati soggetti, e il provento stesso, ha una destinazione ancora più particolare non è rivolto solo agli stessi soggetti ai quali è imposto il tributo ma è rivolto alla solidarietà generale Un altro sistema che prevede la possibilità, dimostrando l’esistenza del rapporto di lavoro, di versare l’onere che non si sarebbe dovuto versare. L’ente previdenziale è obbligato a interrompere la prescrizione nei casi in cui il lavoratore abbia denunciato l’omissione contributiva. I 5 anni ripartono solo nel momento in cui l’ente previdenziale ha comunicato al lavoratore che non risultano contributi da versare (il datore di lavoro è fallito) per es. L’art 23 della costituzione quando stabilisce l’onere contributivo ne stabilisce anche l’ammontare, basato su una aliquota basata sulla base imponile). La legge ci dice anche quanto va effettivamente versato, attraverso un aliquota percentuale. Accanto a questo sorgono a carico del datore di lavoro, oneri accessori. Nel momento in cui nasce il rapporto contributivo il datore deve comunicare una serie di dati all’istituto previdenziale. Poteri di controllo e ispezione degli enti previdenziali potere di accerta in caso di omessa denuncia, l’esistenza e ammontare dell’obbligo contributivo. La aliquota è rapportata ad una percentuale stabilita per la legge, sulla retribuzione corrisposta al lavoratore nel periodo considerato. Aliquota PFLD è del 32 %, per i dipendenti pubblici è più alta Art 2115 datore di lavoro, responsabile anche per la quota a carico del lavoratore. viene trattenuto sulla busta paga. 11/10/19 Obbligazione contributiva nasce per effetto dell’obbligazione che il legislatore pone per garantire al lavoratore mezzi adeguati alle esigenze di vita. Può essere individuata in maniera atipica, come una imposta, ma speciale. Prescrizione: l’obbligazione contributiva, è sottoposta alla prescrizione. Prevede l’impossibilità superato i termine di far valere quel tipo di obbligazione (il versamento dei contributi) La L. 335/95 al comma 9 dell’art 3 ha stabilito che la prescrizione della obbligazione contributiva è quinquennale. In determinati casi può passare a 10 - Qualora vi siano atti interruttivi - Procedure di recupero effettuate prima dell’entrata in vigore della legge del ‘95 - Denuncia del lavoratore, e dei suoi superstiti Una volta prescritta l’obbligazione contributiva non può essere più sanata, e i contributi non possono essere più versati. L’ente non può procedere d’ufficio a interrompere la prescrizione. L’ente è obbligato a interrompere la prescrizione nei casi in cui il lavoratore non denuncia l’omissione contributiva. QUANDO INIZIA A DECORRERE LA PRESCRIZIONE? Nl momento in cui l’obbligazione contributiva è effettivamente esigibile. La data stabilita per il pagamento dei contributi, da quel momento scattano i 5 anni. Il versamento deve avvenire il 15 del mese successivo a quello di competenza. Si può: - tenere conto la data dei versamenti dei contributi mensili - in altri casi si può tenere conto della data della denuncia contributiva annuale (a favore del lavoratore) è discusso. Il mese successivo a quello di competenza scattano i 5 anni. L’art 23 cost. non solo stabilisce l’obbligo contributivo, ma stabilisce anche l’ammontare. Quando si stratta di individuare l’ammontare della contribuzione occorre far riferimento all’aliquota che è stabilita dal legislatore, rapportata alla base imponibile (costituti a dalla retribuzione che risulta esser corrisposta al lavoratore). Quando si parla di obbligo contributivo ad esso deve essere collegato l’adempimento di una serie di oneri accessori una serie di elementi che devono essere forniti dal datore di lavoro. Es. denuncia mensile: presuppone la trasmissione di dati all’ente previdenziale ( onere che compete al datore di lavoro) Potere di controllo e di ispezione degli enti previdenziali: esaminano non solo la qualificazione del rapporto di lavoro. Laddove la qualificazione fosse diversa, o non corrispondente a quella presente in azienda andrebbe anche riqualificata non solo la natura del rapporto ma anche l’obbligo contributivo. Es. Lavoro eterorganizzato considerato dal datore di lavoro come lavoratore autonomo determina anche la verifica degli oneri contributivi a carico del datore di lavoro, in seguito al cambio della qualificazione Art 2115,2 comma il datore di lavoro è sempre il datore di lavoro è responsabile anche per la quota carico del lavoratore. Il datore di lavoro ha obbligo di rivalsa nei confronti del lavoratore che esercita trattando l’importo sulla retribuzione. Una volta fissato che l’onere contributivo è determinato da un aliquota, su quale ammontare si calcola l’importo? La legge attuale è la L. 53/69 è retribuzione , ai fini contributivi, tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura in dipendenza del rapporto di lavoro. La L. 314/97 ha modificato l’art 12 della legge del 53 :la nozione di retribuzione assoggettabile a contribuzione previdenziale è definita mediante al rinvio dell’art 49 TIUR Art 49 TIUR sono redditi di lavoro per i dipendenti quelli che derivano da rapporti aventi ad oggetto la prestazioni di lavoro con qualsiasi qualifica alle dipendenza e sotto la direzione di altri Sono da escludere: indennità di anzianità, indennità di cassa, le erogazioni liberali, il servizio di trasporto collettivo, le mance ecc. non si applicano né contributi ne imposte La legge del 69 fa riferimento, al “in dipendenza” prima della modifica il riferimento non era “in dipendenza”prima bisognava far riferimento al compenso senza fare una distinzione,: tutto ciò che veniva corrisposto al lavoratore era oggetto di contribuzione. Si riteneva che anche quello che aspettava ai fini contributivi dovesse rientrare nella “prestazione sinallagmatica”. Prima del 69 c’era un collegamento diretto tra l’obbligazione corrispettiva e retribuzione : tutto quello ricevuto come retribuzione, doveva essere sottoposto a contribuzione. Ora invece, dopo la legge del 69, altri compensi vengono esclusi ovvero quelli che non rientrano nella “dipendenza” dal rapporto di lavoro. Quello che non è in dipendenza al rapporto di lavoro non è sottoposto a contribuzione. La legge del 69 ha operato una distinzione: vengono escluse dalla contribuzione delle voci che non discendono dal rapporto di lavoro (es. mance). Il legislatore per evitare questioni a livello interpretativo ha provato a predisporre un elencazione tassativa dei compensi che devono essere sottoposte e contribuzione, e quelle invece escluse. Welfare non considerate come dipendente dal rapporto di lavoro. Esenti dal piano contributivo e fiscale. - Una cosa è la retribuzione da assoggettare a contribuzione: oggi è previsto che è sottoposta contribuzione la retribuzione che ha origine dal rapporto di lavoro. Richiamo art 49 del TIUR assimilazione parziale: perché fiscalità e contribuzione sono diversi. Il legislatore ha fatto una esemplificazione che non può essere letterale alla legge del 53. - Si può parlare di una armonizzazione : una vicinanza dei due principi che però vanno distinti( alcune cose possono essere sottoposte a fiscalità ma nona contribuzione) Se il principio venisse del tutto applicato si verificherebbe una violazione dell’art 38 2 comma cost: inciderebbe sul criterio della progressività ( imponibilità fiscale dipende dalla capacità contributiva del soggetto) : il mezzo di sostentamento non può essere basato sulla progressività. Non va considerato il reddito, ma il soddisfacimento del bisogno a prescindere dal reddito. Non deve essere a carico del soggetto che deve usufruire della prestazione. il soggetto deve avere mezzi sufficienti Es. IRPEF : è un imposta progressiva. Ma mano che cresce il reddito viene applicata una aliquota maggiore. Questo principi non potrebbe essere recepito in ambito previdenziale. La aliquota deve essere stabile, è la retribuzione che cambia. Con l’imposta progressiva aumenta l’aliquota in base alla retribuzione. Alla base del calcolo dell’onere contributivo la aliquota è sempre fissa ( può variare la retribuzione). RETRIBUZIONE ASSOGGETTATA A CONTRIBUZIONE “retribuzione pensionabile”, in genere spetta ai lavoratori dipendenti REDDITO PENSIONABILE riferito ai lavoratori autonomi e liberi professionisti (che non hanno retribuzione) Per i lavoratori autonomi : viene preso in considerazione il reddito medio in un predeterminato periodo di contribuzione Ai liberi professioni : si fa riferimento alla media del reddito professione di un certo numero di anni scelto tra i migliori di un periodo di riferimento più ampio LIMITE MASSIMO E MINIMO della retribuzione. Nel sistema previdenziale non è applicabile il criterio della progressività , quindi occorre stabilire dei limiti minimi ( sotto i quali non è possibile versare l contribuzione) ma anche massimi( il legislatore impone di non versare i contributi) Prima non era previsto alcuni limite massimo. Solo con l’introduzione della legge 335/95 è stato previsto limiti e massimi di retribuzione oltre il quale non è possibile versare la contribuzione. Previsto il limite massimo per due soggetti: - Lavoratori assunti dal 1 gennaio 1996 1. Costituzione della rendita vitalizia : nel momento in cui il lavoratore o comunica l’omesso versamento nei termini attribuzione dei contributi omessi. Il lavoratore deve documentate l’esistenza del rapporto di lavoro. L’istituto previdenziale si rivale contro il datore di lavoro. Il lavoratore può rivalersi direttamente nei confronti del datore di lavoro, successivamente. 2. Potrebbe accadere l’ipotesi : i contributi sono prescritti, il lavoratore non può più versare la contribuzione prescritta, ma può rivalersi tramite il risarcimento del danno. rappresenta privilegio sui beni mobili del datore di lavoro Il lavoratore potrebbe sostituirsi al datore di lavoro nel costituire la rendita vitalizia. L’istituto previdenziale può per anticipare, consentire al lavoratore di costituire in suo nome la rendita vitalizia per il periodo mancante e in seguito rivalersi sul datore di lavoro. Nel nostro ordinamento vige il sistema di calcolo contributivo : si tiene conto del montante contributivo versato. In passato, guardando alla retribuzioni, l’omissione dei contributi non era così penalizzante. Ai fini del sistema retributivo, l’omissione non modificava il quantum della prestazione da erogare. Ora la situazione è diversa, e va verificata con attenzione. ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA Come il legislatore ha pensato di risolvere, e soddisfare il bisogno del lavoratore derivante dalla vecchiaia? Diversi momenti temporali: ancora oggi non abbiamo ancora completa attuazione dell’azione di sistemazione. Soltanto qualche anno fa le gestioni previdenziali sono state assorbite ed inserite all’interno di altre. È un settore in continuo movimento - Quando nasce l’idea di prevedere una forma di gestione che si occupasse di erogare un trattamento pensionistico ai propri iscritti? Nasce alla fine del 1800. L.250/1898 aveva previsto l’istituzione di una cassa previdenziale ( siamo nell’ambito del principio di mutualità puro). Nasce dall’idea di tutti gli iscritti di contribuire al fine di ottenere una prestazione di tipo pensionistico. La categoria che aveva istituto questa cassa era assoggetta ad un usura fisica notevole e quindi, questo imponeva di prevedere un rischio professionale molto alto. Rischio sociale (legato allo stato di bisogno) vs rischio professionale (imprenditore gode di vantaggi deve sopportar anche svantaggi) Questa legge è a tutela della categoria operaia, è un sistema mutualistico nasce così la prima gestione previdenziale. - Il vero provvedimento che è la primaria fonte istitutiva della attuale gestione previdenziale obbligatoria è la cassa internazionale per le assicurazioni sociali : L. 603/1919 Meccanismo alla base: sulla base di un principio non più di mutualità puro, come quello che era stato precedentemente, si ispira ad un principio di solidarietà. È uno dei tratti fondamentali del nostro odierno sistema previdenziale. Il vantaggio di queste legge ha un effetto dirompente. Rompe gli schemi mutualistici, fino a quel momento vigenti in tutta Europa. Ciascuno doveva contribuire, ottenendo una prestazione in base alla sua contribuzione. Leggi 1827/1935 e 636/1939 leggi che specificano ma non cambiano “l’ossatura” del sistema previdenziale. La tutela per L’IVS ( invalidità, vecchiaia, superstiti) non trova giustificazione nel principio del rischio professionale bensì nell’interesse pubblico a che vengano garantiti a ogni cittadino i mezzi necessari per consentirne l’effettivo godimento dei diritti civili e politici quando si verifichino situazioni di bisogno. Era una legge dirompente, anche perché vigeva ancora lo statuto albertino e non la nostra attuale costituzione. Nel 1919 nasce l’INPS. L’idea iniziale non era di affidare ad un solo ente tutte le tutele previdenziali. All’inizio ogni cassa, riconosceva le esigenze dei lavoratori nel settore privato. - Gestione previdenziale vs Istituto o ente che se ne occupa Possiamo avere un ente che si occupa di un'unica gestione previdenziale, legato al rapporti di lavoro dei suoi iscritti Un ente che si occupa di tante gestioni previdenziali. Successivamente gli istituti che erano gestivi autonomamente, sono tutti soppressi o assorbiti. Al giorno d’oggi, escludendo le casse professionali dei lavoratori autonomi, l’unico ente previdenziale è l’INPS. AGO - ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI Denominata anche fondo pensioni lavoratori dipendenti. FONDI INTEGRATIVI PER I LAVORATORI DIPENDENTI – LAVORATORI SUBORDIANTI DEL SETTORE PRIVATO ISCRITTI ALL’AGO CHE GODONO DI UNA TUTELA PREVIDENIALE INTEGRATIVA. Qui si integra qualcosa che viene garantita, previo versamento di una contribuzione ulteriore. Questi fondi integrativi sono fondi che sono gestiti separatamente dall’Ago. È una gestione specifica. GESTIONI SPECIALI DEI LAVORATORI AUTONOMI – lavoratori autonomi non iscritti a ordini professionali. (es. parrucchiera) LA QUARTA GESTIONE/ GESTIONE SEPARATA – Si aggiunge alle altre, sono iscritto solo determinate categorie di soggetti. Collaboratori coordinati e continuativi (genuini) art 409 c.p.c. Lavoratori occasionali, voucher. Lavoratori subordinati iscritti alla gestione separata : per i riders. Tutte queste figure che presentano caratteri tipiche dell’etero organizzazione, ma la loro gestione previdenziale non è l’ago ma al gestione separata. Scelta non condivisibile perché - Solitamente è la qualificazione del rapporto che qualifica la gestione previdenziale - Il rapporto è qualificato come subordinato, il danno è che non c’è automaticità delle prestazioni. LA GESTIONE ESCLUSIVA – riservata ai lavoratori pubblici. REGIMI SOSTITUTIVI PER I LAVORATORI DIPENDENTI – lavoratori subordinati del settore privato che riguardano determinate aeree ( giornalisti, lavoratori nello spettacolo). Il loro rapporto di lavoro è “speciale”, e per questo hanno una gestione specifica. I giornalisti hanno ancora una gestione autonoma (INPGI). CASSE PROFESSIONALI DEI LIBERI PROFESIONISTI ( medici, avvocati, notai ecc.) L’INPS oggi gestisce quasi tuta la previdenza obbligatoria. LA GESTINE ESCLUSIVA Fino al 31/12/95 tutti i: - Dipendenti civili e militari - Magistrati ordinari amministrativi e della giustizia militare - avvocati dello stato - dipendenti delle aziende autonome dello stato non avevano una cassa previdenziale La stato introitava il contributo versato dal lavoratore, erogava la pensione con prelievo diretto da un apposito capitolo del bilancio statale. C’erano due eccezioni - postelegrafonici - ferrovieri Loro non erano amministrati dallo stato. I lavoratori della poste vengono prima affidati ad un istituto specifico, poi soppresso e confluito anche lui nell’Inps. I ferrovieri, vengono affidati alla gestione SPA esclusivamente con riguardo ai ferrovieri, anche lui soppresso e confluito nell’INPS. Diverso era per i dipendenti degli enti locali e altre categoria di lavoratori pubblici erano destinatari di specifiche casse previdenziali, gestiti dalla direzione generale degli istituti di previdenza di competenza del ministero del tesoro. Erano tutte gestite, anche se con casse separate, da un unico soggetto ( ministero del tesoro). Successivamente, nel 94 viene istituito l’INPDAP che succede alla gestione ella direzione generale degli istituti di previdenza ma subentra anche all’ ENPAS,INADEL,ENPDEP. Lo stato aveva ritenuto necessario creare un polo previdenziale pubblico che si affiancasse a quello privato. L’istituto previdenziale avrebbe dovuto rappresentare il polo della previdenza pubblica. Dal 1 gennaio 96 nasce la CTPS Cassa trattamenti pensionistici statali : viene affidato ad un solo ente il compito di gestire le diverse gestioni pubbliche. La riforma Fornero, sopprime anche l’INPDAP, che aveva difficoltà a prender in carico tutti i trattamenti pensionistici dello stato. nel 2011 non era ancor in grado di gestire in maniera complessiva tutte le gestioni previdenziali. Nel 2012 subentrò l’INPS, in tutti i rapporti attivi e passivi. (Un unico istituto può avere in carico diverse gestioni previdenziali) L’INPS mantiene la sua competenza generale, con carattere residuale sui diversi regimi esclusivi, speciali e sostitutivi dei lavoratori dipendenti privati attraverso i seguenti istituti. L’ultima gestione previdenziale alla quale si è iscritto, al momento della perfezione del rapporto giuridico previdenziale e quindi al momento della domanda, l’ente andrà a chiederebbe la valorizzazione degli anni mancanti. È stata sostituita con un altro strumento. TOTALIZZAZIONE si totalizzano i diversi periodi. In linea generale ricongiunzione e totalizzazioni presentano la stessa linea (“riunire periodi prestati in gestioni diverse). La totalizzazione non prevede la ricongiunzione (ma una valorizzazione del periodo) che ciascuna gestione previdenziale determini la propria quota di pensione, se quella gestione previdenziale ha i requisiti per il dritto alla pensione. Deve essere richiesta su parte, è un diritto che deve essere fatto valere presentando domanda. Es. 3 gestioni: ago, gestione esclusiva e cassa professionale. Si può: - Chiedere ricongiunzione - Totalizzazione: trattandosi di periodi non coincidenti. Ciascuna gestione previdenziale e per periodi assicurativi non coincidenti calcola la propria quota di pensione. - La quota di pensione calcolata solo sul periodo contributivo di riferimento per la singola gestione - L’ultimo ente provvederà a richiede le quote di pensione agli altri enti previdenziali: il lavoratore riceverà una singola pensione. Con la congiunzione si sarebbe pagato, e la pensione era una e calcolata dall’ultima gestione. Qui l’ultima gestione non valorizza i periodi delle altre du gestioni ma semplicemente li aggiunge. - La pensione sarà costituita dalla somma delle singole quote liquidate da ciascun ente Comporta una penalizzazione: - Tutte le quote vengono calcolate col sistema di calcolo contributivo. Con la congiunzione invece, per i periodi lavoro prima del ’95, il sistema di calcolo per quella quota sarebbe stato retributivo comporterebbe una pensione più vantaggiosa La pensione è a carico dell’ultimo ente, incassando mese per mese le quote che ciascun ente gli verserà. IL CUMULO introdotto recentemente, modificato nel 2016. Art 1 comma 246. L. 228/2012. La possibilità di cumulare i periodi contributivi prestati nelle diverse gestioni, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva complessiva. - È gratuito - Il cumulo a differenza della totalizzazione, vengono valorizzati tutti i periodi da un'unica gestione “avere diritto alla prestazione” vs “avere la misura” possono anche essere requisiti alternativi. avere diritto alla prestazione: si sono verificati tutti i requisiti di assicurazione ai fini pensionistici. I periodi di lavoro ai fini del diritto non possono mai essere coincidenti. (es. lavorare presso azienda per vent’anni, questo non assicura che siano stati versati i contributi) avere la misura avere 20 anni di contribuzione. Il cumulo se i periodi non sono coincidenti, anche al fine di diritto si possono cumulare. Se sono coincidenti, si possono cumulare anche le contribuzioni. Prima chi versava in più, lo perdeva. Ora invece si può valorizzare anche quello che si versa in più, ai fini della misura. Ai fini del diritto è più conveniente la totalizzazione. Qui non c’è la valorizzazione penalizzante che fa l’ago al momento della valorizzazione. Svantaggio: - se il periodo temporale si colloca prima del 95 è penalizzante, perché il cumulo va sempre fatto con sistema di calcolo contributivo novità: si può conseguire cosi sia la pensione di vecchiaia, che la pensione anticipata nonché di liquidazione della pensione di inabilitò e di una pensione indiretta, non è possibile per l’assegno ordinario d’invalidità. 21/10/2019 - cumulo e ricongiunzione : Entrambe hanno il compito di valorizzare periodi contributi regressi. Devono essere periodi non coincidenti e periodi lavorativi (nei quali sono stati versati i contributi). Per valorizzare i contributi ove la gestione previdenziale in cui è attualmente iscritti è differente da quella in cui erano stati versati i contributi, si possono usare questi strumenti. Vantaggi: - la ricongiunzione: presuppone un sistema di calcolo come sono collocati - cumulo: sistema di calcolo contributivo Esiste anche una ricongiunzione per i liberi professionisti. Totalizzazione: ha un vantaggio rispetto alla ricongiunzione, perché anche qui l’onere è gratuito. Dal punto di v vista della arte economica- finanziaria si stratta di uno strumento che non porta onere per l’assicurato. Ci sono però alcune condizioni imposte dal legislatore epe poter avanzare una domanda di totalizzazione Tuti questi strumenti presuppongono la domanda dell’interessato. L’istituto previdenziale non valorizza un periodo senza domanda. Requisiti della totalizzazione: - a pari del cumulo presuppone un sistema di calcolo della pensione contributo differenza vs cumulo/ricongiunzione: - il cumulo presuppone che ciascuna gestione previdenziale, dove l’assicurato non deve aver maturato l’autonomo di ritto alla prensione, provvederà a liquidare pro quota la pensione secondo le proprie norme. Il trattamento pensionistico sarà costituito dalle somme delle singole quote di ciascuna gestione previdenziale. - In passato era previsto un requisito minimo: prima, 6 anni e poi diminuito a tre - La pensione nel momento in cui viene calcolata l’ammontare complessivo è a carico dell’ultima gestione previdenziale Cumulo: che era stato introdotto nella Fornero, è risultato vantaggioso, perché non sottoposto a nessun onere. Nel 2016 (legge di bilancio 2017) ha previsto, apportando qualche modifica che dal 1 gennaio 2017 che a differenza della totalizzazione il cumulo è ammesso anche quando gli interessati hanno perfezionato il diritto al trattamento pensionistico in una delle gestioni che fanno parte del cumulo. Altra differenza rispetto agli altri strumenti è la possibilità di utilizzare il cumulo anche nei casi delle pensioni di inabilità (quella di invalidità no), e di pensione indiretta. L’istituto può essere utilizzato per integrare il requisito contributivo ridotto di 41 anni di contributi in favore dei lavoratori precoci. Esempio di cumulo: - Assicurato classe 1956- 63 anni (30 anni di versamenti in una gestione pubblica) - Dal 1970 a 2000 – 9 anni nel fondo lavoratori dipendenti - Ed altri 11 nella gestione serata Bisogna capire se ha maturato i contributi, a 63 anni con la pensione di vecchiaia non può andare. - 30 anni di contributi dalla gestione esclusiva, 9 anni nell’ AGO, 11 nella gestione separata ( quindi come lavoratore coordinato e continuativo) - 50 anni di contributi: ha il requisito dei contributi. È possibile valorizzare un periodo superiore a quello previsto dal legislatore? No. C’è un limite, oltre il quale il legislatore anche se si versa non permette la valorizzazione del periodo. - L’ultima gestione è quella separata. Era stata introdotta nel 96 solo per i lavoratori parasubordinati. Nel 96 non era prevista la possibilità di valorizzare nelle altre gestioni quello che si era valorizzato nella gestione separata ( se non tramite alla ricongiunzione). Il cumulo ha consentito di aprire uno scenario che non c’era. - Utilizzerà il cumulo che gli permetterà di valorizzare i periodi nelle altre gestioni AI FINI DEL DIRITTO: I periodi di contribuzione non coincidenti temporalmente assommano a 43 anni. Non è possibile valorizzare i periodi coincidenti, quindi ai fini della pensione sono 43 gli anni di contribuzione, non 50. AI FINI DELLA MISURA: avendo il lavoratore più di 18 anni nella gestione pubblica, e l’ago erogheranno il trattamento interamente con le regole del sistema retributivo secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive contribuzioni di riferimento, mentre la gestione separata erogherà la pensione con le regole del sistema contributivo. La misura del trattamento sarà determinata sui 50 anni di contribuzione valorizzando appieno anche il periodo di doppia contribuzione tra FPLD e gestione separata (2003- 2010) che ai fini del diritto era stato tralasciato. - A partire da una certa data fino al 31/12/2010 si applica il sistema di calcolo retributivo. Dal 1/01/2011 si utilizza il contributivo. - I periodi vengono valorizzati con il sistema di calcolo del periodo da valorizzare La ricongiunzione oramai è ridotta ad ipotesi residuale. Con il cumulo, anche ai fini della misura vengono considerati i periodi contributivi, con la ricongiunzione no. EVOLUZIONE NORMATIVA DELLE PENSIONI - Legge 503/92 (riforma Amato) : prima legge che introduce modifica la disciplina precedente e introduce il limite dell’età pensionabile ( 60 per donna e 65 per uomini) introduce un meccanismo di indicizzazione delle pensioni alle, e aumento di anzianità contributiva - Dlgs. 124/1993: introduce la previdenza complementare. Ha lo scopo di innalzare il livello di copertura previdenziale pubblica. Con il passare degli anni il quantum della pensione pubblica diveniva sempre più basso e di conseguenza era necessario pensare ad una previdenza complementare - Legge 335/95 (Riforma dini) – prevede i sistemi di calcolo delle pensioni. 1. Retributivo, Contributivo, Sistema misto Si figura di a ver lavorato ma non si è svolta attività lavorativa. È a carico dello stato in misura integrale. È valida sia ai fini del diritto che ai fini della misura. 3. DA RISCATTO il periodo contributivo non è stato versato, non sono periodi coperti da contribuzione e il legislatore lascia alla volontà de lavoratore se versare valorizzare questi periodi. Periodi sia lavorativi che non lavorativi. es. anni universitari. Sempre su domanda del lavoratore. Va fatta al momento dell’attività lavorativa, bisogna tenere presente l’onere che ne scaturisce. Es. periodi discontinui part-time verticale( si lavora solo durante alcuni periodi di dell’anno), part-time orizzontale ( soltanto ai fini della misura), lavoro intermittente ( a chiamata) 25/10/2019 Quali sono gli strumenti che consentono di coprire periodi contributivi che sono scoperti? Sono istituto previsti per quando manca la contribuzione. Qualche giorno fa la corte di cassazione ha ammesso la ricongiunzione anche nella gestione separata: ricorso perché aveva chiesto la ricongiunzione per i liberi professionisti, in entrata ( dalla sua cassa fare ricongiungere i contributi corrisposti nel periodo in cui aveva svolto attività di coordinazione ). L’ente previdenziale ha rifiutato. La corte di cassazione, ha ammesso che sia consentita ai liberi professionisti una ricongiunzione dei periodi versati nella gestione separata. - Contribuzione da riscatto: periodi per i quali non si è versata contribuzione consentita valorizzazione perché meritevoli di essere riconosciuti previo onere a carico dell’iscritto a differenza della contribuzione figurativa. CONTRIBUZIONE VOLONTARIA Art 2. Dlgs.1 84/1997 - Onere a carico dell’assicurato - L’assicurato volontariamente decide di versare la contribuzione per un periodo per il quale non ha svolto attività lavorativa. Si tratta di casi tipici: 1. Lavoro intermittente : nei periodi in cui non si svolge attività lavorativa. 2. Rapporto di lavoro a tempo parziale: es. part-time verticale. lavoratore lavora a gennaio e marzo, vuole valorizzare febbraio in cui non ha lavorato es. part time orizzontale :riduzione proporzionale del tempo di lavoro. La domanda di riscatto può essere fatta per valorizzare solo il tempo che non si lavora. Ai fini del diritto il part-time si misura sempre per intero, quindi potrebbe essere valorizzato solo ai fini della misura. 3. Cessazione del rapporto di lavoro, al fine di conseguire il diritto di trattamento pensionistico: si potrebbe laddove sia cessato il rapporto di lavoro, ma nonostante il requisito dei 67 anni, e non avendo i 20 anni di contribuzione, non ci sarebbe diritto al trattamento pensionistico. si può valorizzare il periodo che manca ai fini contributivi. Praticamente viene utilizzata per perfezionare il requisito al trattamento pensionistico, cessato il rapporto di lavoro. - Non c’è limite prescrittivo Nella contribuzione volontaria a favore del richiedente devono risultare accreditati nell’ago almeno 156 contributi effettivi anche non continuativi nel quinquennio precedete la domanda. - nella gestione separata si può fare: contribuzione a riscatto, figurativa, anche quella volontaria. SISTEMI DI CALCOLO - differenziati in relazione al periodo temporale di riferimento 1. RETRIBUTIVO introdotto dalla L.153/1969, modificato dalla L.503/1992. Si considera l’ultima retribuzione erogata alla data di cessazione del servizio, per gli anni di servizio che il lavoratore ha prestato e valorizzato. Ultima retribuzione moltiplicati per gli anni di servizi. Il calcolo vale fino a 40 anni = ammontare della pensione. Questo ammontare va diviso per le mensilità ( senza aliquota di rendimento). Nel 92 il legislatore ha posto una penalizzazione: i legislatore non tiene conto dell’ultimo anno di servizio, ma fa una media delle retribuzioni degli ultimi 10 anni. 2. CONTRIBUTIVO G considera i contributi versati nel corso di tutta la vita lavorativa. Si tiene conto dei contributi versati, pari al 33% della retribuzione imponibile. Per quarant’anni di servizio si avranno delle quote di contributi. La pensione verrà formata da queste somme di contributi. - Coefficiente di trasformazione bisogna considerare l’età dell’assicurato. Questo coefficiente ridetermina il calcolo. Per i 67 anni il coefficiente potrebbe essere “x”, moltiplicandolo per tutto il montante contributivo, ci consente di calcolare la pensione contributiva. VANTAGGI e SVANTAGGI - Retributiva : retribuzione al momento della cessazione, in seguito ad aumenti di qualifica ecc. verso la fine del rapporto la retribuzione è più alta. - Contributiva : è svantaggioso perché si si prende in considerazione il 33% - il montante contributivo, più lavorerò più aumenterà la pensione contributiva. È un sistema che spinge a lavorare di più, per avere di più. Nel sistema retributivo senza la ricongiunzione non si potevano valorizzare le attività prestate presso le altre gestioni. PASSAGGIO GRADUALE: - Dal sistema retributivo a quello contributivo - Si è completato nel 2012 - Bisogna considerare il periodo temporale: il periodo in cui si è prestata l’attività lavorativa Sistema retributivo: Inizialmente i sistema retributivo era ancora previsto esclusivamente per coloro che avessero maturato il 3 dicembre del 95 ameno 18 anni di servizio. Il sistema contributivo puro si aveva per quelli assunti dal 1 gennaio ’96. Sistema misto / pro quota: pensione calcolata in due quote. Lavoratori che non avevano almeno 18 anni di anzianità lavorativa, ma meno che si collocavano al 31 dicembre ’95. Tutto il periodo prima del 31 dicembre ’95 era considerato con sistema di calcolo retributivo. Dal 1 gennaio 96, la seconda quota diventava contributivo. Dal 1 gennaio 96’ contributivo puro. Questo per a il quadro con la riforma Fornero. RIFORMA FORNERO - Dal 1 gennaio 2012 anche coloro che avevano diritto al sistema retributivo puro, il sistema di calcolo diviene contributivo - Crea un ulteriore sbarramento - C’è un nuovo sistema misto: viene considerato il sistema pro quota. Fino al 31 dicembre 2011 retributivo, dal 1 gennaio 2012 il sistema di calcolo è contributivo. Cambia molto per coloro che al 31 dicembre ’95 avevano almeno 18 anni di anzianità. Il sistema pro quota oggi è basato su due periodi temporali. Aver conseguito il diploma di laurea negli anni ’90, viene collocata la valorizzazione nel periodo in cui è stato conseguito il sistema diventa misto. Sistema retributivo (lavoratori in possesso al 31-12-1995 di almeno 18 anni di contributi) • Retribuzione annua pensionabile (media delle retribuzioni percepite in determinato lasso temporale) • Anzianità contributiva (numero delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria (effettiva, figurativa o da riscatto) o volontaria • Aliquota di rendimento (percentuale utilizzata per rapportare la contribuzione accumulata in ogni anno lavorativo alla retribuzione annua percepita) Sistema Contributivo (lavoratori assunti dal 1 ° gennaio 1996 che non siano in possesso di contribuzione nei periodi precedenti a tale data). •Montante contributivo individuale costituito dalla somma rivalutata di tutti gli accantonamenti (ogni anno viene accantonato un importo di contributi pari al 33% della retribuzione imponibile) • Coefficiente di trasformazione che è connesso all’età del lavoratore da collocare in pensione PENSIONE DI VECCHIAIA, ANZIANITA’, INABILITA’, INVALIDITA’ PENSIONE AI SUPERSTITI - Erogate dal dono pensioni lavoratori dipendenti - Natura economica - Pensione: trattamento a cadenza periodica PENSIONE DI VECCHIAIA - È quella comune perfezionava il requisito ma non si vedeva riconosciuta l’erogazione doveva aspettare (erano 4 finestre). - Introduzione della cd. Finestra mobile o a scorrimento ha sostituito le precedenti finestre. Nel 2011 è stato introdotto il differimento di un anno rispetto alla data i conseguimento del diritto di pensione slittamento di un anno. Abolizione dal 1 ° gennaio 2012 delle cd. finestre: assorbimento nell’ambito dei requisiti di accesso la pensione decorre dal 1° giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. Sono requisiti che riguardano solo la decorrenza del trattamento pensionistico. Nel corso dell’anno il lavoratore poteva continuare a stare in servizio, oppure dimettersi (senza percepire nulla). L’ulteriore anno è considerato ai fini del calcolo pensionistico. È una tecnica del legislatore (antecedente alla Fornero) che aveva preferito non intervenire sui requisiti in peggio: opera sulla decorrenza. Nella pratica però è come se aumentasse il requisito pensionistico, ottiene lo stesso risultato. La riforma Fornero - Aumenta il requisito pensionistico , ma ripristina la decorrenza originaria. Nessuna finestra, nemmeno quella a scorrimento. - La pensione decorre dal 1 giorno del mese successivo la maturazione dei requisiti. GLI SCIVOLI PENSIONISTICI possibilità di anticipare il perfezionamento dei requisiti pensionistici. - Strumenti che dopo la riforma Fornero sono stati previsti per agevolare determinate categorie di lavoratori. - Ratio: ci sono soggetti con esperienza lavorativa di 20 e 30 anni e un età avanzata il legislatore ha voluto agevolarli, permettendo loro di collocarsi a riposo anticipatamente 1. ANTICIPI PENSIONISTICI: ape sociale, aziendale e volontario. 2. Possibilità di utilizzare una rendita anticipata complementare utilizzando la previdenza complementare 3. QUOTA 100 4. sospensione per la vecchiaia: sempre con la Fornero, ma con un provvedimento diverso sul mercato del lavoro L.92/2012. APE SOCIAL: Sussidio economico (non è un prestazione previdenziale, né assistenziale è ibrida), che accompagna al raggiungimento della pensione di vecchiaia Introdotto dalla legge finanziaria 2017 Social: ha una finalità sociale (un po’ al limite tra prestazione previdenziale e assistenziale) Il legislatore riconosce un sussidio di natura economica a persone svantaggiate per consentire di anticipare i requisiti pensionistici a partire dal 1° maggio 2017. Purché abbiano 63 anni il legislatore gli riconosce i tre anni mancanti alla pensione. Anticipa per tre anni sul piano economico il trattamento pensionistico. Riguarda alcune categorie di lavoratori meritevoli di una particolare tutela da parte del legislatore quali: - disoccupati, invalidi, soggetti che assistono parenti, disabili, addetti a mansioni cd. Gravose. Requisiti (cumulati): È necessario il raggiungimento del 63esimo anno di età Almeno 30 o 36 anni di contributi - Esclusi i liberi professionisti L’ape social a differenza degli altri due ape, è un sussidio economico a carico dello stato che copre il periodo contributivo che si va ad anticipare. Questi 3 anni e 7 mesi (massimo) vengono posti a carico dello stato, ma non per tutti ma solo per determinate categorie di soggetti svantaggiati. Occorrono anche 30 anni di contributi, deve riguardare soggetti specifici espressamente individuati: disoccupati, invalidi, soggetti che assistono aprenti disabili, addetti a mansioni cd. Gravose. È una forma di pensione di anzianità. Vengono esclusi i liberi professionisti. È stata confermata dal decreto n 4/2019, prorogandola di un anno. Prorogato ancora per un anno dal decreto del 2019. APE VOLONTARIO - Anticipo finanziario a garanzia pensionistica - Il legislatore riconosce 4 anni: dando la possibilità al soggetto di ricevere un prestito agevolato. Si riceve il trattamento pensionistico già all’età anticipata rispetto quella di competenza. - L’impegno è quello di andare a recuperare questa somma anticipata sulle trattenute di pensione che verrà effettivamente erogata al 67esimo anno di età Requisiti: - l'interessato non deve essere titolare di una pensione indiretta o dell’assegno ordinario di invalidità - Raggiungimento dei 63 anni di età, 20 anni di contributi e a non più di 3 anni e 7 mesi dalla pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio. - la pensione al momento della richiesta dovrà risultare non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo Inps (cioè circa 710 euro al mese) al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta Qui lo stato non interviene. - Prorogato fino al 31 dicembre 2019: è prevista però la possibilità di allungare la durata del prestito ove l'età per il pensionamento di vecchiaia slitti in funzione dei prossimi adeguamenti alla speranza di vita. Il prestito eventualmente erogato è un prestito che viene avvalorato dall’istituto previdenziale. L’importo della pensione deve essere pari alla rata che poi verrà corrisposta a titolo di pensione. L’INPS, ministero del lavoro e istituto bancario devono coordinarsi. L’anticipo non è a carico dello stato, non è prevista specificatamente per soggetti svantaggiati. Lo stato ha dato la possibilità laddove si sia in possesso del requisito di età si può richiedere l’ape in misura volontaria. I requisiti cambiano, occorrono 20 anni di contributi, non più 30 come nell’ape social. C’è un altro requisito ovvero l’importo del trattamento pensionistico: la pensione al momento della richiesta dovrà essere non inferiore a 1,4 volte il trattamento minimo INPS (circa 710 euro) al netto della rata di ammortamento corrispondente all’ APE richiesta. Questi 3 anni e 7 mesi possono essere finanziati anticipatamente tramite un prestito presso un istituto di credito. Il prestito deve coprire la contribuzione dei 3 anni e 7 mesi. La pensione effettiva viene rogata a 67 anni. È un anticipo del requisito pensionistico. - L’INPS riceve la domanda di anticipo e verifica se il soggetto ha i requisiti per accedervi, verifica l’importo minimo. I calcolo dei contributi viene fatto al momento dei 63 anni. - Accensione prestito, presso un istituto convenzionato. I tassi di interessi imposti sono molto bassi, così come previsto da degli accordi del ministero insieme all’associazione bancaria italiana. Questi 3 anni comprendono la parte contributiva? - No, la contribuzione eventualmente potrebbe essere oggetto di un accordo con il datore di lavoro. La contribuzione non viene inclusa nel prestito, la pensione che si vedrà corrisposta il soggetto al momento dei 67 anni sarà la stessa di quella percepita a 63. Se il datore versa la contribuzione correlata, l’importo della pensione a 67 aumenta. All’interno del prestito, è compresa una parte di assicurazione relativa alla eventuale morte dell’assicurato. APE AZIENDALE ha previsto anche la possibilità per il datore di lavoro, in caso di accordo tra le parti, di sostenere i costi dell’APE volontario - Previo accordo di lavoratore e datore, permette di contribuire alla somma necessaria per agevolare l’anticipo pensionistico è il datore di lavoro che finanzia, di solito tramite un accordo collettivo, la pensione per gli anni mancanti per il raggiungimento della pensione. Il datore è tenuto comunque a versare i contributi. (Non è possibile fare un accordo individuale) - Potrebbe essere sottoposta a fondo bilaterale versamento all’INPS di una contribuzione correlata alla retribuzione percepita prima della cessazione del rapporto di lavoro, in presenza di accordi collettivi anche attraverso appositi fondi bilaterali. R.I.T.A. possibilità, per il lavoratore che abbia aderito a forme di previdenza complementare di chiedere la rendita integrativa temporanea anticipata - Contribuzione effettiva 5 anni, requisito per la pensione di vecchiaia oltre i 71 anni. La contribuzione figurativa è una contribuzione per la quale si figura di aver lavorato anche se quell’attività non è stata effettuata. I 20 anni di contribuzione requisito per la pensione di anzianità, comprende anche la contribuzione figurativa. Per il requisito dei 5 anni, viene esclusa la contribuzione figurativa. per chi svolte attività di collaborazione può essere un danno. Es. congedo di maternità. Il collaboratore potrebbe non rivedersi riconosciuta la pensione. Il legislatore ha fatto questa scelta, perché essendo i 5 anni un limite molto basso, è giusto che sia concretamente versata (può ricomprendere comunque valorizzazione ecc.). - Termini di decorrenza prima della riforma Fornero del 2011, il legislatore ha evitato di intervenire sui requisiti pensionistici. La prima riforma dopo quella del 92 e quella 95 (parziale), la prima vera riforma sui requisiti pensionistici è la Fornero. Prima i legislatore aveva utilizzato una tecnica legislativa diversa, seppur con gli stessi effetti della Fornero. Dal 2007 il legislatore aveva pensato di preveder una diversa ricorrenza per lee pensioni sia di vecchiaia che quelle di anzianità. Questo sistema di decorrenza differita delle pensioni, tramite il meccanismo delle finestre di accesso, esisteva inizialmente solo per le pensioni di anzianità. L’iscritto non poteva conseguire immediatamente la pensione, realizzati i due requisiti, ma solo quando si verificavano determinate ricorrenze temporali. Bisognava vedere una volta conseguito il diritto, in che finestra rientrava ala possibilità della decorrenza. Lo stesso ha fatto il legislatore con la pensione di vecchiaia, introducendo nel 2008 le finestre mobili. Introduce 4 finestre in relazione a quando si conseguono i requisiti anagrafici (65 all’epoca) più i vent’anni di contribuzione. Inizialmente previsto per la pensione di anzianità, nel 2008 viene introdotta anche per la pensione di vecchiaia (che non si conseguiva più al 1 giorno nel mese successivo). Il legislatore con un'altra riforma ancora (prima delle Fornero sempre), con il d.l. n 78/2010 questa tecnica viene “esasperata” introducendo una finestra mobile a scorrimento, che permetteva di percepire la pensione un anno dopo il raggiungimento dei requisiti. il lavoratore continuava comunque a lavorare, per potersi sostentare. Non solo l’anno dopo, ma poi il pagamento iniziava il primo giorno del mese soggettivo. La riforma Fornero aumenta il requisito pensionistico, eliminando il sistema delle finestre. CONTRATTO DI ESPANSIONE - Solo imprese più di mille dipendenti 22/11/2019 - Domanda sulla quota 100 - Requisiti rigidi, valgono in vi sperimentale solo un periodo (1° gennaio 2021), i requisiti sono richiesti in via cumulativa non alternativa. - Non è prevista alcuna penalizzazione, a differenza delle prestazioni pensionistiche anticipate che hanno prevedono penalizzazioni a carico dell’iscritto (es. diminuzione importo della pensione) / data decorrenza della pensione. - Pensione pro rata: pensione calcolata sulla base di quote, ovvero sulla base di due montanti Es. lavoratore dal 1974 ad oggi - Primo sbarramento: 31 dicembre 1995. La legge stabiliva che chi aveva 18 anni di contributi a quella data poteva fruire di un beneficio ai fini del calcolo: la pensione poteva essere calcolata col sistema di calcolo retributivo. - Secondo sbarramento: riforma Fornero dal 1° gennaio 2012 anche coloro che avevano una requisiti assicurativo pari o superiore a 18 anni, la quota di pensione viene calcolata con sistema contributivo. Sistema pro rata: applicato in via generale a coloro che possono che hanno un requisito pari o superiore, sia a quelli inferiore. 3 categoria: quelli che avevano già un sistema misto già nel 95. Ci sono 3 quote di calcolo. - Prima quota retributivo fino al 31/12/95. Dal 1 /01/96 contributivo. - Dopo il 2012 rimangono nel sistema misto, ma cambiano i momenti temporali sui quali viene calcolato il calcolo della pensione. - Divieto di cumulo soppresso nel 2010. Non si può cumulare il reddito e la pensione. Pensione supplementare prevista per solo per una gestione. La possibilità si ha per almeno 5 anni di contribuzione (gestione separata). Idea alla base del divieto di cumulo consentire l’accesso nel mercato di lavoro ai giovani. - Ripristinate le finestre SISTEMA DELLE FINESTRE - Lavoratori dipendenti e autonomi nel settore privato: dopo 3 mesi alla maturazione dei requisiti - Dipendenti settore pubblico: dopo 6 mesi ISOPENSIONE vs CONTRATTO DI ESPANSIONE: - Il contratto di espansione è riservato alle aziende che hanno almeno 1000 dipendenti e serve unicamente per favorire i processi di ristrutturazione e riorganizzazione industriale. - Il limite occupazionale previsto è diverso: l’isopensione si rivolge ad una fascia più ampia almeno 15 dipendenti) - Entrambi sono ispirati alla solidarietà collettiva e non individuale: a differenza degli scivoli pensionistici. - Limite di isopensione che il contratto di espansione non ha: non vi è alcuna certezza sul mantenimento dei requisiti pensionistici. il requisito dell’età prevista per la pensione non si cristallizza, quindi durante l’isopensione il requisito dell’età potrebbe aumentare, e il lavoratore trovarsi al di fuori del requisito. Non ci sono quindi disposizioni legislative che consentano al lavoratore di andare in pensione con i requisiti anagrafici vigenti al momento dell’attivazione dell’isopensione. STRUMENTAZIONE ALTERNATIVA ai contratti collettivi - Contratti di solidarietà difensivi: previsti sulla base di un accordo sindacale, nascono dallo stesso genus. Si distinguono dal contratto di espansione che ha finalità diversa, ha una struttura polimorfa, prevede diversi strumenti come per esempio. - Esodo dei lavoratori vicini alla pensione correlato all’industria 4.0. ISOPENSIONE I sette anni: un periodo temporale che può coprire. Dal triennio 2018- 2020. Vale solo per questo periodo, dal 2021 scende comunque a 4 anni, tornando a essere vicino all’ape. Occorre sempre poi la volontà del lavoratore. - L’azienda dovrà versare oltre l’assegno, anche al relativa copertura contributiva. Solo per il contratto di espansione, come una sorte di garanzia, si “cristallizza” il requisito anagrafico. PENSIONE DI ANZIANITA’ - richiedeva un requisito cumulativo: era una seconda tipologia di prestazione pensionistica che richiedeva la sussistenza di un doppio requisito congiunto: età anagrafica e anzianità contributiva. - Nel 2008 era stato introdotto uno scalone: introduceva il sistema delle quote. QUOTA 93 – 35 anni di contributi, 58 anni (2008) QUOTA 94 – 35 anni di contributi + 59 anni (2009) QUOTA 95: 35 anni contributi + 60 anni (2009/2010) QUOTA 96 36 anni di contributi, e 61 di anni. (2011/2012) “Scalone”: Quota 97 (2012/2013) 35 anni di contributi + 62 anni. Dopo il 1° gennaio 2013, sarebbe diventata applicabile a tutti. Sarebbe rimasto fisso. Il requisito era 40 anni di anzianità contributiva a prescindere dall’età anagrafica. Le decorrenze erano diverse, e a finestre. La anzianità era sempre stata penalizzata. DOPO LA FORNERO abolizione della pensione di anzianità e soppressione del calcolo su quote - La Fornero va a toccare la quota 96 e 97. Dal 1° luglio 2009 al 31 dicembre 2010 non la modifica. Dal 1° gennaio 2011, la aumenta. Abolisce quota 97. Stabilisce per tutte una età minima per quota 95 e 96, rispettivamente 59 e 60. Non ha tenuto contro del fatto che i lavoratori avevano usufruito degli scivoli pensionistici. età e 35 di contributi o con i 40 anni di contributi a prescindere dall'età anagrafica la quota 97, era quella che la Fornero aveva cancellato. - Chi aveva maturato i requisiti al 31/12/2011 poteva andare in pensione con i requisiti precedenti alla Fornero. Chi no, andava con i nuovi requisiti. Dal 1° gennaio 2012 si applicano i nuovi requisiti previsti dalla norma. Quindi così è emersa la questione delle persone che avrebbero maturato i requisiti a partire da quella data che avevano già dal 2012 presentato la domanda, 6 mesi prima per es., va comunicato antecedentemente al datore di lavoro che deve accogliere le dimissioni. - Alla riforma Fornero manca una lungimiranza a valutare questi casi che non sono stati ponderati: A distanza di 6 mesi, viene reato un provvedimento di salvaguardia che lascia la quota 97 per questi soggetti (la fa diventare di 97,6 mesi). Oppure veniva mantenuta la precedente normativa in materia di pensionamento di vecchiaia che era, soprattutto per le lavoratrici del settore privato MACROPROFILI DI TUTELA SALVAGUARDATI, NON PRESI IN CONSIDERAZIONE DALLA FORNERO INZIALEMENTE - Lavoratori in mobilità , posti in cassa integrazione prima della pensione. Risultano come in carico all’azienda, pur avendo un provvedimento dell’istituto previdenziale che autorizza il pensionamento - Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria non considerate le domande in giacenza. La Fornero salvava gli “autorizzati” non chi ha presentato la domanda. Poiché l’INPS, ancora non le aveva prese in carico queste domande, queste persone risultano escluse perché non ancora autorizzate. (nonostante la domanda posta prima del 31/12/2011) - Lavoratori cessati dal servizio con accordi o senza con il datore di lavoro previsti per coloro che ricevono assegno straordinario di incentivazione all’esodo. Fondi bilaterali di pensionamento. Queste persone, con un accordo precedente alla riforma Fornero, non lavorano e percepiscono questo assegno per 5 anni. Dopo i 5 anni i requisiti pensionistici sono diversi, quindi questi soggetti non possono andare in pensione ma nemmeno hanno un lavoro. - Lavoratori in congedo per assistere familiari con disabilità gravi congedo di due anni dal lavoro, retribuito per assistere un parente o familiare. Pensavano di andare in pensione uno/due anni dopo. - Lavoratore con contratto a tempo determinato scadevano dopo la Fornero, e consentivano di andare in pensione con i requisiti. Con quelli nuovi no. Attualmente, I provvedimenti di “salvaguardia” sono 8: 1. Prima salvaguardia (D.M. 1° giugno 2012): 65 mila lavoratori 2. Seconda salvaguardia (D.L. n. 95/2012): 35 mila lavoratori 3. Terza salvaguardia (L. 228/2012): 16.130 mila lavoratori 4. Quarta salvaguardia (D.L. n. 102/2013): 9 mila lavoratori 5. Quinta salvaguardia (L. 147/2013): 17 mila lavoratori 6. Sesta salvaguardia (L, n. 147/2014): 32.100 lavoratori 7. Settima salvaguardia (L. n.208/2015): 26.300 lavoratori 8. Ottava salvaguardia (L. n. 236/2016): 30.700 lavoratori Totale: 167.795 mila lavoratori dal 2012 ad 2017 È stato previsto un contributo di solidarietà, ma attualmente è scaduto. ALTRI TIPI DI PENSIONI: Pensione di invalidità: Ridotta capacità di lavoro di almeno di 1/3, riconosciuta da una commissione medica Bisogna fare l’atto di ammissione (la domanda), le prestazioni pensionistiche non sono mai d’ufficio L’assegno di invalidità prende il nome di assegno perché si rivolge ad un soggetto ancora lavoratore. Carattere temporaneo, viene accordato per il triennio ed è suscettibile di riconferma da parte della commissione medica Dopo 3 riconoscimenti consecutivi l’assegno è riconfermato automaticamente (dopo 9 anni), diventa pensione nel caso solo in cui il lavoratore non possa svolgere attività lavorativa. Non è reversibile ai superstiti. Nel caso in cui il lavoratore dovesse decedere non è trasmissibile ai superstiti è una singolarità della pensione/assegno di invalidità. Riduzione: è ridotto proporzionalmente all’entità dei redditi conseguiti per lavoro autonomo, dipendente o impresa. È cumulabile. - Altra impossibilità : incumulabilità con Inail per lo stesso evento invalidante. Se l’evento invalidante fosse diverso, si potrebbe cumulare. Es. assegno invalidità, e il soggetto continua a lavorare, se subisce un infortunio sul lavoro se l’infortunio non dipende dalla precedente invalidità può percepire entrambe le prestazioni Al momento del raggiungimento dell’età anagrafica dei 67 anni, l’assegno diventa d’ufficio pensione di vecchiaia. Si continua lavorare, ci può essere una decurtazione di importo. Se il reddito è 4 volte oltre l’ammontare minimo annuo dell’INPS viene ridotto del 25 %, oppure se è 5 volte oltre la decurtazione è del 50%. Pensione di inabilità Assoluta e permanente incapacità a svolgere qualunque attività lavorativa Ricevibile solo da loro che hanno un requisito assicurativo: 5 anni di contribuzione, di cui almeno 3 di questi 5 anni devono essere stati versati nei 3 anni precedenti alla domanda Come viene calcolata? Viene creata una fictio contabile. È come se i legislatore riconoscesse un bonus, decorre dal momento in cui viene dichiarata l’inabilità fino al momento del raggiungimento del requisito pensionistico vigente. (60 se è un uomo, 55 se è una donna). Si calcola “figurativamente” il periodo. Corrisponderà, anche se rivalutata, al reddito che percepiva prima di essere dichiarato inabile. Nel pubblico impiego è prevista sia la pensione di privilegio che quella di inabilità. La prima, si lega soltanto alla mansione, alla causa di servizio. Es. forze armate. Almeno 20 anni di servizio. Ora è confluita nell’assicurazione infortuni e malattie professionali Pensione ai superstiti Requisito di natura contributiva: 15 anni di contribuzione, di cui 5 versati del quinquennio precedente la data del decesso Due tipi: pensione di reversibilità, qualora il soggetto deceduto già percepisse la pensione. Oppure la pensione indiretta, gli eredi possono avanzare la richiesta di pensione indiretta: i superstiti beneficiari, sono coniugi e figli, i genitori i fratelli e sorelle Ai superstiti spettano le quote a differenza che sia solo il coniuge (60%), coniuge e figlio (80%), coniuge e duo o più figli (100%) I figli devono risultare A CARICO. Dopo i 26 anni. La pensione di riversibilità, è cumulabile, ma riproporzionato alla propria retribuzione. non ci sono penalizzazioni a differenza della quota 100 (non si può svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo) Supplemento di pensione I titolari di pensione che intraprendano una nuova attività lavorativa possono richieder un supplemento di pensione Anzianità contributiva minima di 5 anni. Non è una nuova pensione, viene calcolata e cumulata all’interno della precedente. No, va confusa con la pensione supplementare prevista per la gestione separata, che consente anche e a coloro che risultano essere iscritti ad altre gestioni previdenziali al di raggiungimento dei requisiti, ai può ricevere una pensione specifica ina aggiunta quella principale 02/12/19 Nell’ esame : no reddito di cittadinanza e contratto di espansione PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI un istituto che il legislatore ha introdotto per rivalutare annualmente l’importo delle pensioni. È un aggiornamento 1. A differenza di altre misure, avviene tramite un accordo individuale( a differenza dell’isopensione, per esempi, o del contratto di espansione) 2. Può riguardare imprese anche con meno di 15 dipendenti. 3. Qui non c’è assenza di lavoro. Il lavoratore lavora meno, non è un vero e proprio anticipo pensionistico. Il legislatore ha voluto intervenire anche per le piccole imprese, che rimanevano fuori dalle altre misure previste (es. isopensione). Rientrano nel campo di applicazione della norma tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di aziende di qualsiasi dimensione, anche con meno di 15 dipendenti, operanti nel settore privato indipendentemente dal fondo previdenziale di iscrizione. Si tratta di una misura pensata dal legislatore per incentivare economicamente processi di riduzione di orario di lavoro nei confronti dei lavoratori prossimi alla pensione in un quadro di flessibilità dell’uscita dal mondo del lavoro con costi ripartiti tra lavoratore, datore e Stato. I costi di questa operazione, sono distribuiti anche con intervento dello stato. Qui lo stato interviene. Non è una misura del tutto nuova, in realtà era stata prevista in via sperimentale, con la riforma maroni nel 2007. Il datore che acconsente alla trasformazione del rapporto dovrà, infatti, sobbarcarsi parte degli oneri e corrispondere in busta paga al lavoratore una somma pari alla contribuzione pensionistica che sarebbe stata a carico di quest'ultimo (rappresenta la differenza). ! La somma, però, verrà trattata in modo particolare dato che questo importo non concorrerà né alla formazione del reddito da lavoro dipendente né sarà assoggettato a contribuzione previdenziale. Lo Stato, dal canto suo, provvederà al riconoscimento della copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta. Questa contribuzione versata in più, dal datore di lavoro, non viene tassata, non è assoggettata a contribuzione. ES. lavoratore di 64 anni 3 anni. Il datore paga il part-time, e paga la contribuzione. - Non è assoggettata a IRPEF - Non è assoggettata a ulteriore contribuzione Deve essere il legislatore a stabilire su quali somme non vengono imposte delle tasse. Non viene individuata come retribuzione, normalmente, somme ulteriori vengono qualificate come retribuzione e di conseguenza tassate. Lo Stato, dal canto suo, provvederà al riconoscimento della copertura pensionistica figurativa per la quota di retribuzione perduta. Rientrano nel campo di applicazione della norma tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato di aziende di qualsiasi dimensione, anche con meno di 15 dipendenti, operanti nel settore privato indipendentemente dal fondo previdenziale di iscrizione. no settore pubblico, che ha strumenti diversi a disposizione. Per accedere al part time agevolato le parti devono stipulare un accordo individuale di trasformazione del rapporto di lavoro da full time a part time (sia orizzontale che verticale) con relativa riduzione dell’orario di lavoro con una percentuale part time non inferiore al 40% e non superiore al 60%. E' necessario, pertanto, essere titolari di un rapporto di lavoro full time a tempo indeterminato: non possono fruire del beneficio i lavoratori che sono già in part time e che intendano ridurre maggiormente l’orario di lavoro (né si ritiene possibile trasformare il rapporto di lavoro già in part time in un rapporto a tempo pieno per poi successivamente trasformare lo stesso contratto di nuovo in tempo parziale) agevola anche il datore di lavoro : - può assumere una altro soggetto Non penalizza il lavoratore né sul piano economico, né contributivo. - Di norme è possibile riscattare “la misura” del part-time (ai fini del diritto l’intero periodo è riconosciuto), tramite la contribuzione da riscatto. in questo caso è come se venga sobbarcata questa possibilità al datore di lavoro. PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - Il legislatore è intervenuto sul piano assistenziale, in base al 1 comma dell’art 38 l’integrazione al trattamento minimo di pensione le maggiorazioni sociali la quattordicesima mensilità l’assegno per il nucleo familiare l’assegno sociale l’invalidità civile l’indennità di accompagnamento Spesso il legislatore stabilirà il divieto di cumulo, ma non per tutte le misure assistenziali, con il trattamento pensionistico. Nel sistema retributivo esiste un limite massimo di pensione oltre il quale non è possibile calcolare la pensione. Per il sistema contributivo è diverso Nel sistema contributivo, la retribuzione imponibile ai fini contributivi è stabilita di anno in anno (non si può versare più della quota prevista). C’è no sbarramento a monte del calcolo contributivo, facendo così il legislatore indirettamente sa che il quantum della pensione non potrà andare oltre ad un certo limite. a. l’integrazione al trattamento minimo di pensione prevista esclusivamente per pensioni calcolate col sistema retributivo ( perché nel sistema contributivo, non si pone il problema, c’è un importo minimo contributivo), che non possono esser inferiori ad un determinato importo. Qualora la pensione risulta essere molto bassa, si può integrare la pensione. Le pensioni liquidate con il sistema di calcolo retributivo non possono essere inferiori a determinati importi. Lo Stato corrisponde al pensionato “una integrazione” quando la pensione è di importo m0lto basso, al di sotto di quello che è considerato “minimo vitale”. È una misura concessa sul piano previdenziale o assistenziale? Questa integrazione al trattamento minimo come si qualifica? È una misura assistenziale, si sta parlando di un soggetto già pensionato. se l’importo è molto basso il cittadino ha diritto al “mantenimento” ( art 38 comma 1). Problemi: 1. Non è prevista l’integrazione al trattamento minimo per le pensioni liquidate con il sistema di calcolo contributivi l’istituto non è applicabile agli iscritti alla Gestione Separata nasce per colmare un buco previdenziale per determinate categorie di soggetti. Nasconde notevoli perplessità. Occorre rispettare determinati requisiti di reddito (*) in quanto tutte le prestazioni al di sotto della soglia limite possono essere integrate (ad eccezione della pensione cd. “supplementare”) Per l’anno 2019 il trattamento minimo è fissato a 513 euro, tutte le pensioni inferiori, vengono integrate fino al raggiungimento di questa somma. Se il soggetto non è coniugato, ovvero coniugato con persona legalmente ed effettivamente separata, il limite di reddito definito in via previsionale per il 2019 per il diritto alla totale integrazione è pari a 6.669,13 euro; mentre l'integrazione parziale può essere concessa oltre la predetta cifra e sino a 13.338,26 euro - Si fa riferimento ad un limite reddituale della famiglia ( non individuale), il requisito non è pensionistico, quindi questo la rende una prestazione assistenziale. Se non ci fosse questo potrebbe essere individuata come misura previdenziale. b. Maggiorazioni sociali Le maggiorazioni sociali costituiscono una forma particolare di incremento delle prestazioni previdenziali e assistenziali in favore di soggetti economicamente svantaggiati che abbiano compiuto un'età pari almeno a 60 anni (L. n. 544/1988) indipendentemente dall’integrazione al minimo. È chiaramente assistenziale, richiede una serie di condizioni specifiche. L'art. 1 della legge 544/1988 dispone che la maggiorazione sociale spetta, in presenza delle condizioni richieste, ai titolari di pensione a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti; della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere; delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali; delle forme esclusive e sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria ( dipendenti pubblici) Le maggiorazioni sociali interessano non solo i trattamenti previdenziali ma anche i trattamenti assistenziali come in particolare l'assegno sociale e le provvidenze economiche corrisposte agli invalidi civili, i ciechi civili e i sordomuti. Sono circa di un minimo di 25 euro ad un massimo di 136 euro. Non varia in base al reddito, ma all’età. Bisogna tener conto dei requisiti reddituali. Spesso il legislatore individua l’assegno sociale come parametro (es. pensione di vecchiaia calcolo contributivo, o anche pensione di vecchiaia anticipata) L’assegno sociale, si applica a tutti , per questo viene preso come parametro. c. La quattordicesima mensilità L’art. 5, L. n. 127/2007 riconosce una somma aggiuntiva in funzione dell’anzianità contributiva a favore dei soggetti di età pari o superiore a 64 anni che siano titolari di un trattamento pensionistico a carico dell’AGO e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative (cd. quattordicesima mensilità), compresa la Gestione separata anche col sistema di calcolo contributivo occorre il soggiorno legale in via continuativa per 10 anni non è soggetto ad IRPEF Se non si dispone di alcun reddito personale, l’assegno sociale è paro a 457,99 € per13 mensilità nell'anno 2019. ! no integrazione al minimo NON E’ UNA PRESTAZIONE PREVIDENZIALE. In genere l’assegno sociale, è un modello perché viene preso in considerazione per i calcoli della pensione di vecchiaia contributiva. Rappresenta un sussidio a favore delle persone effettivamente in stato di bisogno. È diverso da reddito di cittadinanza, che è finalizzato alla ricerca attiva di un posto di lavoro. È uno strumento ibrido. L’assegno sociale, no. - Il reddito di cittadinanza è cumulabile con glia iuti di sostegno al reddito, è assistenziale ma con finalità lavorativa. L’invalidità civile È una misura tipica assistenziale Universale ( subordinata a condizione tipiche dell’art 38 comma 1 ) - agli invalidi civili (residenti in Italia) di età compresa fra il 18°anno e il 65 e 3 mesi anno di età - in caso di totale inabilità della capacità lavorativa. Mentre l’invalidità civile è congenita al soggetto, la pensione di inabilità non necessariamente presuppone l’attività lavorativa. È diverso dalla pensione di inabilità che presuppone un requisito di almeno 5 annidi contribuzione. - in caso in cui siano rispettati determinati limiti reddituali, di gran lunga più elevati rispetto a quelli previsti per l'assegno mensile di invalidità - L’assegno è erogato dall'INPS ed è pari a euro 242,84 per tredici mensilità ( dal 18°anno di età fino a 67 anni, dopo avrà diritto all’assegno sociale) - L’assegno è compatibile con le prestazioni previdenziale. L'incompatibilità è stata abrogata dall'art. 12 della legge 412/1991: pertanto dal 1° gennaio 1992 la prestazione può essere riconosciuta anche al titolare di altre prestazioni previdenziali di invalidità (pensioni di invalidità o di inabilità) All’ipotesi tipica se ne aggiungono altre: - soggetti che percepisce una determinata prestazione previdenziale ( es. pensione superstiti del marito), si possono cumulare - soggetto divenuto inabile, successivamente al 18 anno di età per cause non dipendenti dalla sua attività lavorativa Bisogno dell’invalido civile: essere assistito. Non può lavorare bene, non può contribuire con il lavoro alla società civile e quindi il legislatore ammette che debba essere assistito ( nei 5 anni della vita quotidiana), è previsto per colui che assiste il soggetto indennità di accompagnamento. L’indennità di accompagnamento offre l'alternativa al ricovero degli invalidi gravi attribuendo un contributo economico alle famiglie che decidono di assistere il loro familiare colpito dalla menomazione invalidante. Spetta: - ai soggetti residenti in Italia - totalmente inabili al 100% sono legati alla necessità di assistenza del soggetto, si viene meno questa condizione, non si percepisce più l’indennità di accompagnamento. Es. il soggetto viene ricoverato a tempo indeterminato in ospedale. L’indennità civile non è reversibile. L’indennità di accompagnamento è percepito dall’invalido civile, insieme all’assegno civile.