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Diritto della previdenza sociale, Appunti di Diritto della Previdenza Sociale

Appunti presi a lezione 2016/2017 - Aimo

Tipologia: Appunti

2016/2017

Caricato il 05/07/2017

alice.vercellotti
alice.vercellotti 🇮🇹

4.2

(6)

3 documenti

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto della previdenza sociale e più Appunti in PDF di Diritto della Previdenza Sociale solo su Docsity! Diritto della previdenza sociale 06/03/17 36h, in sei settimane il corso dovrebbe terminare, quindi la seconda settimana di aprile noi abbiamo finito il corso (prima di Pasqua) in linea di massima mercoledì 12 aprile. Il Primo appello è al 23 di maggio. Si inizia alle 4.15 e senza pausa si finisce alle 6 meno un quarto. Difficolta di venire a lezione lunedì prossimo e proporrebbe il martedì o lunedì successivo di fare ¾ d'ora in più. Iscrizione online, sei blocchi di slides che verranno pubblicati sul sito assieme ad altri materiali (sentenze). Lavoretto due/tre persone di tre o quattro slide con presentazione magari di sentenze. Parte genitorialità saltata all’orale da chi fa la presentazione (materia molto incrociata con diritto del lavoro). Fra i due consigliato il Persiani (più breve) e per chi non frequenta quello di Chinelli che è più semplice ma più lungo. Persiani + appunti più che sufficiente per l'esame. Ci sono capitoli da saltare indicati nella pagina web. Non si fanno esoneri perché in passato non hanno mai funzionato bene. Al mercoledì si inizia alle 6 spaccate e si finisce alle 7.30 Sistema previdenziale italiano Nel nostro ordinamento i diritti previdenziali sono sanciti dalla Cost e sono fondamentali, troviamo scritto un “progetto” di sicurezza sociale ambizioso. Art 38 Cost, art 32 Cost però entrambe queste disposizioni centrali devono essere lette con i principi di uguaglianza sostanziale (art 3 comma II) e con dovere di solidarietà (art 2 Cost). Questo progetto costituzionale ha avuto ampio svolgimento nella legislazione ordinaria anche se l'evoluzione della normativa non sempre è risultata coerente, organica. Spesso legislatore ha fornito soluzioni molto legate all'obiettivo di risolvere situazioni contingenti, poco respiro sistematico, infatti il sistema delle fonti è labirintico e in stato di perenne modifica. Il fatto che siano stati inseriti in costituzione questi diritti implica l'accrescimento del ruolo attivo della corte costituzionale, ruolo esercitato con estrema frequenza e una sentenza su cinque riguarda questioni previdenziali. Diritto previdenziale sottobranca del diritto del lavoro, diritto del lavoro sottobranca del diritto civile. Tutto ciò comporta che la corte Cost rappresenti un fattore importante di dinamismo del sistema previdenziale. Il corso si compone di due parti: • Carattere generale, obiettivo di fornire conoscenze di base sull’evoluzione storica del sistema previdenziale con particolare attenzione ai fondamenti costituzionali e sistema delle fonti. Sistema giuridico previdenziale con i vari soggetti e rapporti che si instaurano tra le parti (rapporto contributivo, rapporto giuridico previdenziale), si studieranno alcuni principi fondamentali. • Parte speciale, analisi delle principali componenti del sistema previdenziale. In particolare tre temi: tutela degli infortuni e malattie professionali, tutela contro disoccupazione (nevralgica), regime delle pensioni (sia obbligatorie sia complementari). Al di là delle regole la prof non va nello stradettaglio, si cerca di capire un po' obiettivi e finalità che il legislatore ha fatto nei vari periodi. Concetti chiave Assistenza sociale e la previdenza sociale. Prima differenza sono i destinatari quindi in un caso i cittadini mentre per la previdenza si tratta di lavoratori, ma c'è un'altra differenza ovvero buona parte del finanziamento della previdenza deriva dai contributi di coloro a cui è destinata la previdenza mentre per l'assistenza fiscalità generale. Assistenza = cittadini, fiscalità generale. Previdenza = lavoratori, contributi. Non esiste una distinzione netta tra queste due aree. Un altro concetto è la sicurezza sociale: non lo troviamo scritto nella costituzione, è una espressione usata nei documenti internazionali e comunitari ed esprime proprio l'esigenza della cosiddetta libertà o liberazione dal bisogno dei cittadini, condizione indispensabile per il godimento degli altri diritti; questa idea è accolta dal nostro ordinamento costituzionale ma in modo ambiguo. Un'altra parola che non è chiave ma è utilizzata e che ci serve per capire la prima legislazione previdenziale è quella di “assicurazione sociale” che spesso viene usata come sinonimo di previdenza anche se impropriamente perché assicurazione sociale è il mezzo secondo cui la previdenza sociale viene realizzata. Ricordarci che alle assicurazioni sociali il cc dedica l'art 1886 ccin cui si rinvia alle leggi speciali salvo che in mancanza di esse si possa fare applicazione delle norme contenute nel codice civile dedicate alle assicurazioni tout court, in particolar modo rileva l'art 1882 cc che ci parla del contratto di assicurazione, strumento attraverso cui la previdenza ha trovato storicamente concreta realizzazione; le prime forme di assicurazione sociale (tutela infortuni sul lavoro) vennero realizzate tramite questi contratti di assicurazione. Quali sono gli elementi strutturali? Innanzitutto il rischio, la sinallagmaticità (=a prestazioni corrispettive, io devo qualcosa e l'altra parte deve qualcosa a me), mutualità (onere finanziario a carico delle categorie interessate), queste tre caratteristiche sono quelle presenti nelle prime forme di assicurazioni sociali. Assicurazione sociale: • Rischio • Sinallagmaticità • Mutualità La matrice assicurativa caratterizzava proprio la protezione sociale, nel corso degli anni sono intervenuti diversi aggiustamenti e anche molti spostamenti, es. il principio di sinallagmaticità non funziona, idem mutualità. Da ultimo le riforme che ci sono state in materia di tutela della disoccupazione si muovono in quella direzione, andando un po' a riutilizzare criteri assicurativi, es. indennità di disoccupazione: se uno lavora 3 anni poi viene licenziato e perde lavoro, un lavoratore lavora un anno e poi lo perde e entrambi i lavoratori avranno l’indennità ma avranno una indennità diversa perché più hai contribuito e più dura e questo è un principio assicurativo (fino a qualche anno fa non era così). Ritroviamo questi concetti nella definizione di protezione sociale che ha dato il prof Ferrera che ci dice che questo sistema è costituito dall’insieme di politiche pubbliche connesse al processo di modernizzazione tramite cui lo stato fornisce ai propri cittadini protezione ecc… Ritroviamo definizione analoga nel rapporto annuale dell’ISTAT del 2016. Cfr grafici Spesa per protezione sociale, tra i paesi dell’UE la spesa è pari a, 27.7 del PIL e c'è molta differenza tra gli Stati, l'Italia è nella media. Fino al 2007 la protezione sociale è cresciuta in tutti i paesi, dopodiché ci sono molte differenze tra i paesi (crisi economica), reazioni diverse. Ad esempio Regno Unito e Svezia hanno ridotto la spesa sociale, mentre Danimarca, Germania e Paesi Bassi hanno incrementato le prestazioni sociali, l'Italia ha mantenuto una tendenza positiva anche se con incrementi modesti. Evoluzione storica La nascita dell'ordinamento previdenziale sono connessi ai primi passi dello stato sociale, che è quello stato in cui i pubblici poteri promuovono il benessere dei propri cittadini attraverso una serie di interventi economici sociali e nel campo della protezione sociale e qui torna il concetto di liberazione dal bisogno, perché anche questo è un fine. 49 Artt 36,37: l'articolo 36 ci interessa per la retribuzione perché la pensione ancora oggi è considerata una retribuzione differita. L'articolo 37 per parità di trattamento tra uomo e donna e particolare protezione da parte della legislazione di soggetti che si trovano in situazioni di debolezza. La protezione sociale non è solo un interesse del singolo soggetto bisognoso, ma è un dovere della collettività quindi il lavoratore viene tutelato al di là di qualsiasi sua scelta personale, il rapporto giuridico previdenziale è obbligatorio. Il lavoratore viene tutelato per questioni di interesse pubblico per tutta la società (fine), quindi il soddisfacimento dell'interesse singolo è il mezzo. Art 38: da sapere quasi a memoria, si può affermare che assieme agli altri articoli queste disposizioni tutte insieme incarnino il nucleo forte dello stato sociale. Potremmo dividere articolo 38 in due parti ideali: • i commi 1,2,3 enunciano alcuni diritti attribuiti ai singoli • la seconda parte con commi 4,5 in cui il costituente delinea l'aspettavo organizzativo e ci dice che si tratta di un sistema di stampo pluralistico. L'importanza delle disposizioni costituzionali in questa materia è stata anche ragione e motivo della analoga importanza della giurisprudenza costituzionale che ha contribuito a rendere dinamico tutto il sistema previdenziale. Possiamo dire che in qualche modo la corte ha cercato di dare a quel sistema quella coerenza che le mancano anche se non sembra e le sentenze procedono in modo preciso, alcune decisioni risentono delle conseguenze economiche che quelle stesse scelte implicano quindi è chiaro che i vincoli di bilancio siano determinanti. L'obiettivo della corte di eliminare per quanto possibile le disparità è evidente pure con la consapevolezza che alcune scelte non siano coerenti. Primi due commi dell'articolo 38: il primo si pone l'obiettivo di assicurare al cittadino il mantenimento e l'assistenza sociale quindi l'obiettivo è quello della liberazione dal bisogno (tutela universale come Beveridge); diverso è il contenuto del comma II in cui si garantisce ai lavoratori il diritto a mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia è disoccupazione volontaria (eventi meritevoli di tutela), si tratta di situazioni in cui la prestazione lavorativa deve necessariamente interrompersi perché sopravvengono eventi che non dipendono dalla volontà del lavoratore. Si tratta di un elenco tassativo? In questo elenco mancano degli eventi che comunque generano situazioni di bisogni e che il ns ordinamento prende in considerazione? Manca la maternità/genitorialità, morte (pensione ai superstiti), insolvenza datore di lavoro. Quindi ci sono eventi che non compaiono nell'elenco e che il nostro ordinamento ha preso in considerazione. Ciò che c’è in questo elenco può essere estromesso in futuro? No, però non è tanto l'elenco a rilevare e quindi lo specifico rischio ma il bisogno che vi è dietro il verificarsi di quell’evento, significa che ad esempio nella crisi dell'evoluzione della legislazione il legislatore ha deciso di inserire anche l'evento maternità, morte ecc.. Il comma II rimanda all'idea della previdenza (comma I assistenza). Vi è però una differenza: il legislatore costituente utilizza espressioni diverse (primo comma mezzi necessari per vivere, comma II mezzi adeguati), in qualche modo immagina già un trattamento preferenziale verso il soggetto lavoratore. Comma III: critica al linguaggio. Comma IV: organi e istituti predisposti o integrati dallo stato Comma V: l'assistenza privata è libera, quindi incentivata l'adozione del secondo pilastro della previdenza (volontario), obiettivi di cooperare alla realizzazione di un sistema più complesso di previdenza. In questa disposizione non troviamo utilizzata l’espressione “sicurezza sociale”, in realtà compariva nella relazione della cd commissione d'Aragona che lavorò prima dell'approvazione della costituzione e che presentava un progetto molto diverso da quello realizzato nella costituzione e si avvicinava di più al modello universalista. Quel modello non venne però accolto, il modello organizzativo accolto dall’articolo 38 è per unanime opinione non così evidente, grazie alla formulazione dei suoi vari commi si ritiene che il modello della sicurezza sociale in qualche modo sia stato accolto, ma di questa disposizione sono state date interpretazioni diverse. Tre letture: 1. Dualista 2. Universalista 3. Norma aperta, che non sposa un modello specifico. Dualista: che si fa risalire a ALIBRANDI. Si fonda sul testo dell’ART 38 COST e nello specifico sui primi 2 commi che confermano la struttura tradizionale che già c’era ovvero binaria che sposava la separazione tra previdenza e assistenza. Esiste separazione ma vi è anche complementarietà tra le due componenti che danno vita al sistema di sicurezza sociale. La corte cost nella sentenza 31/1986 ha riconosciuto la concezione dualista come compatibile con il dettato costituzionale, l’art 38 consegna i due modelli tradizionali uno solidaristico (per i cittadini- limitato allo stretto necessario per vivere) e uno mutualistico assicurativo (per i lavoratori –maggiori aiuti per vivere) Universalista: che si fa risalire a PERSIANI. Si valorizzano altri articoli della cost, ritenendo che non si legge da solo l’ART 38 COST ma va letto con l’ART 2 COST, l’ART 32 COST e l’ART 3 comma 2 COST. La costituzione dà uno schema diverso perché il nostro ordinamento costituzionale secondo questa concezione impone allo stato di creare un SERVIZIO PUBBLICO UNITARIO E UNIVERSALE. Obiettivo di liberare il cittadino dal bisogno sociale. Lettura superata dall’asseto costituzionale. Nella cost si accoglie un modello di sicurezza sociale che almeno in astratto è caratterizzato dall’ AMPIEZZA DELLA TUTELA che va fornita con l’interesse pubblico che ha carattere universale. In considerazione del fatto che le risorse pubbliche sono limitate è chiaro che anche la visione UNIVERSALISTA pone alcune differenze. Lettura innovativa, rottura rispetto al passato. Norma aperta: che si fa risalire a CIMELLI. Sottolineata soprattutto dalla giurisprudenza che mette in luce il fatto che l’ART 38 COST non impone uno specifico modello di protezione sociale, volutamente per lasciare una magmaticità al sistema. Importante sottolineare come la corte cost dica che l’ART 38 COST VOLUTAMENTE non sposa nessun modello. Lettura accolta anche da altri studiosi. 08/03/17 Divergenze interpretative che si sono avute in relazione all'articolo 38 Cost, quest'ultimo e poi tutta la costituzione intervengono su una realtà abbastanza consolidata nelle sue strutture principali e che dunque non poteva essere semplicemente cambiato grazie ad una serie di norme. Anche vero che però questo assetto normativo in materia previdenziale non poteva rimanere invariato dopo l'approvazione della costituzione, la quale segna una svolta. Non tutti sono d'accordo sull'impatto che quelle norme ebbero e hanno sul sistema previdenziale. La lettura prevalente è più in linea con il passato (dualista) e che sottolinea differenza tra i primi due commi dell'articolo 38, si pone in maggiore continuità con il sistema precedente ma che accoglie anche le istanze riformiste della costituzione ma tiene distinte le due componenti del sistema. Queste letture divergenti non devono stupire perché in effetti la ns costituzione è abbastanza ambigua, non sposa un modello piuttosto che un altro. Da un lato non far venire meno la tradizione, ma dall'altro voglia di attribuire un fenomeno nuovo. Questo spiega anche il perché della terza lettura, lettura che sottolinea la natura di norma aperta dell’art 38 e che in qualche modo parte dal discorso fatto: coesistenza di più anime. Questa lettura viene accolta dalla corte in una sentenza del 1986 in cui viene spiegata richiamando quanto avvenuto in sede costituente; si vuole dare la possibilità di mutare la situazione al verificarsi 49 di circostanze che rendano giustificata quella modifica e questa lettura parte dalpresupposto che un bisogno non è ontologicamente previdenziale o assistenziale, è solo una questione di scegliere quale forma di tutela garantire in risposta a quel bisogno e il legislatore nel temo ha fatte scelte diversi. Due esempi classici: • Cura della malattia, da mutualistico ad assistenziale (SSN). • Trattamenti di invalidità civile, nasce come previdenziale e nel 1971 viene ridisciplinata in senso assistenziale. 4. Dalla costituzione ad oggi: legislazione che non aveva tanto bisogno di coprire rischi nuovi. Legislatore non compie scelte unidirezionali, non sposa il modello occupazionale e universalista, compie scelte in entrambi i modelli. Progressiva espansione del sistema di tutela obbligatoria, tutela previdenziale nasce in riferimento al lavoratore subordinato. A cavallo di anni 50/60 mentre molte categorie avevano ricevuto molte forme di tutela, vi erano una serie di categorie di lavoratori autonomi sottoprotetti (agricoltori, artigiani, commercianti) che non godevano di forme di tutela obbligatorie, e in quegli anni quelle tre categorie vedono La creazione di apposite gestioni presso l’INPS nei quali sono obbligati a registrarsi. Un allargamento più recente nel 1995 che segna l'ingresso di una categoria specifica di lavoratori autonomi definiti parasubordinati (cococo, liberi professionisti senza albo), prima nessuna copertura. Un altro aspetto che non è cambiato negli anni riguarda il criterio per gestire le risorse finanziarie del sistema previdenziale, il ns sistema ha adottato nel secondo dopoguerra (1952) il criterio della ripartizione per la gestione delle risorse finanziare, questo criterio di ripartizione ha sostituito il precedente criterio che vigeva ovvero quello di capitalizzazione. Ripartizione: le entrate di oggi finanziano le uscite di oggi, non abbiamo accumulo di capitale, risente delle variazioni contingenti (diminuzione contribuenti, calo demografico, allungamento vita media). Crea la solidarietà intergenerazionale quindi la generazione attiva sostiene l'onere finanziario. Capitalizzazione: quello che è stato sostituito, obbligati a causa della fortissima inflazione del dopoguerra e non c'erano risorse sufficienti per pagare. I contributi vanno a formare un capitale, i tassi di rendimento fanno aumentare quel capitale e poi quel capitale sarà corrisposto agli assicurati al momento del verificarsi dell'evento protetto, difetto di risentire dell’inflazione. Quello a ripartizione è in crisi, è irreversibile (a meno che non fermarci per anni senza pagare pensioni a nessuno), e per questo si è percorsa la strada della costituzione di fondi di previdenza complementare (fondi privati), che sono gestiti con un sistema proprio a capitalizzazione. Con l’innalzamento dell'età pensionabile il vecchio non ha interesse ad aderire alla previdenza complementare e il giovane non lo fa perché non ha soldi. Un'altra costante rilevante riguarda un gruppo di interventi legislativi che hanno subito l’influsso del modello universalista. Anni 60/70 culmine, in particolare grazie a 3 interventi normativi. 1. Il più risalente riguarda la prima forma di tutela economica di carattere universale introdotta nel nostro ordinamento: pensione sociale (1969) che per la prima volta ha creato una prestazione puramente assistenziale, spetta agli ultra 65enni e adesso si chiama assegno sociale, prima erogata dal fondo sociale e oggi dalla GIASS, rappresenta la prima forma di prestazione economica di carattere universale. 2. Un secondo intervento legislativo riguarda la tutela degli invalidi civili, previsto diritto ad una indennità economica a favore di tutti i cittadini che presentino una riduzione permanente della capacità lavorativa di almeno il 74%, prestazione completamente a carico dello Stato. 3. Il terzo intervento ed il più importante è l'istituzione del SSN in attuazione dell'articolo 32 Cost, dunque una prestazione il cui carico grava completamente sullo stato, le modalità di finanziamenti non sono rimaste tali così come erano state scritte; ancora oggi prestazioni Es: • Principio della unicità della legislazione applicabile, comporta l’assoggettamento del lavoratore migrante ad una sola gestione previdenziale, evitare della doppia contribuzione quindi se lavoratore italiano si sposta in Francia si prevede che quel lavoratore sia assoggettato alla legislazione dello stato in cui vai a lavorare, lex locis lavoris. • Principio della totalizzazione dei periodi assicurativi, lavoratore maturerà nei diversi Stati membri periodi assicurativi quindi contributi nello stato membro in cui lavora e determinerà una frammentazione nei diversi stati della sua situazione contributiva (2 in Italia, 3 in Francia, 2 in Germania ecc); questo principio impone di prendere in considerazione i vari periodi come se fossero stati svolti nel proprio stato. Tutti i frammenti alla fine si sommano. Funzione delle norme Europe in materia previdenziale è quella di permetter un coordinamento e per nulla prevedere regole armonizzate. Ultimo aspetto sul piano delle fonti è quello della carta dei diritti fondamentali dell’Ue art 34, disposizione innovativa introdotta nel 2000 ed è composta di 3 commi e ci interessano il I e II. Catalogo di eventi che ci ricorda l'articolo 38 comma II della nostra Cost. Comma III riguarda più versante assistenziale della nostra materia (welfare universalistico secondo alcune letture), quindi prestazioni quali reddito minimo di cittadinanza, nel 2010 il parlamento europeo ha approvato una risoluzione invitando, sul fondamento giuridico dell'articolo 34, che gli stati membri sforniti degli strumenti idonei a combattere la povertà ed esclusione sociale a porre rimedio. Sistema giuridico previdenziale Dalla definizione del Persiani saltano fuori i soggetti che sono deputati a realizzare la previdenza sociale: enti previdenziali, soggetti protetti (beneficiari delle prestazioni), soggetti che erogano contributi, Stato. Devono d'oro essere individuati i rapporti che legano questi soggetti, insieme dei rapporti che intercorrono tra questi quattro soggetti. Si fa riferimento a 3 legami che si instaurano: • Tra stato ed enti rapporto strumentale • Tra soggetti protetti e enti previdenziali rapporto giuridico previdenziale (rapporto erogativo) • Tra soggetti tenuti alla contribuzione e enti previdenziali, rapporto contributivo Il rapporto giuridico previdenziale si dice sia obbligatorio, significa che le relazioni di natura previdenziale si costituiscono contemporaneamente al costituirsi del rapporto di lavoro, non ci si può sottrarre, si dice proprio che non sia necessario un atto di volontà perché si costituisce da sé. Il rapporto giuridico previdenziale è il perno su cui tutto il sistema ruota perché realizza in maniera più evidente la tutela previdenziale, però questo non ha ad oggetto soltanto la prestazione previdenziale (es pagamento pensione, NASPI, integrazione salariale), ma ha ad oggetto l'intero programma di posizioni attive e passive che sono a carico delle parti, pensiamo all'obbligo dell'ente previdenziale di aggiornare e tenere aggiornati il lavoratore sulla propria posizione assicurativa, oppure diritto che lavoratore ha per accrediti della contribuzione figurativa. Soggetti a cui si instaura questo rapporto -->Enti previdenziali.L'organizzazione amministrativa che assolve a questi compiti è determinata da enti che sono soggetti conseguentemente alla vigilanza ministeriale non che i cui conti sono soggetti ai controlli della corte dei conti, l'organizzazione amministrativa degli enti è formata in parte su base istituzionale, in parte su base associativa. Es. INPS al suo interno ha tante gestioni, pluralismo previdenziale , quindi tutti i contributi non finiscono in un calderone universale. 49 Partiamo dall'ordinamento su base istituzionale --> abbiamo innanzitutto un regime generale che fa capo all’INPS che è l’ente che assicura tutti i lavoratori subordinati sia del settore privato che pubblico e assicura anche le gestioni speciali dei lavoratori autonomi. Importante sottolineare che per lavoro subordinato comprende sia privato che pubblico perché è una novità, prima c'era l’INPDAP, cambiamento con governi Monti col decreto salva Italia. Esistono però anche regimi speciali, molti di più in passato che sono stati soppressi (fondo telefonico e del gas), ma ne sono rimasti alcuni e si tratta di fondi speciali che possono essere sia completamente sostitutivi del regime generale sia in alcuni casi integrativi, riguardano particolari categorie di lavoratori privati ad es. sostituisce il regime generale il fondo volo che riguarda i dipendenti delle aziende di navigazione aerea; certamente il processo disemplificazione e centralizzazione ha comportato anche una diminuzione del peso di questi fondi speciali. Base associativa --> di mestiere, affidato ad enti che oggi sono privatizzati ma che originariamente erano pubblici. Per lo più a competenza generale però in alcuni casi solo per alcuni eventi, quindi possiamo dire che si tratti di mestiere, classicamente appartengono a questa categoria tutte le casse di previdenza delle professioni liberali (forense, commercialisti, ingegneri ed architetti) quindi molti liberi professionisti hanno una propria cassa di previdenza (avvocati non versano contributi all’INPS), ci sono anche per i giornalisti, agenti di commercio, impiegati dell’agricoltura. Nel 1994 quando è stata compiuta questa azione di privatizzazione lo è stato fatto soprattutto perché le stesse categorie interessate hanno sollecitato questa trasformazione in primis per sfuggire ad alcuni vincoli di natura pubblica, si è creata però una situazione particolare nel senso che questi enti sono privatizzati ma esercitano funzioni pubblicano, realizzano tutela previdenziale obbligatoria di alcune categorie di lavoratori. Allo stesso tempo sul piano della costituzionalità è un po' difficile collocare questi enti. Enti costituiti attraverso gestioni distinte, differenti sia per finalità che per categoria di soggetti assicurati, tutti questi enti sono amministrati secondo il sistema duale: organi di amministrazione di nomina governative e organi di indirizzo e vigilanza in cui è garantita la partecipazione delle parti sociali. Tutti questi enti sono sottoposti al controllo ministeriale. Con questo si intreccia un altro assetto organizzativo che è intercategoriale cioè la tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL che assicura tutte le categorie. In relazione all’INAIL l’attuale quadro normativo è frutto di un processo di centralizzazione, nel 2010 gli vengono attribuite le funzioni dell’ISPESL (ente per la prevenzione e sicurezza sul lavoro) e dell’IPSEMA (istituto di previdenza per il settore marittimo), enti soppressi. Allo stesso tempo assorbendo l’IPSEMA, l’INAIL ha allargato la sua sfera di copertura perché ad oggi si tutelano anche gli addetti alla navigazione marittima. INAIL ente che assicura un rischio duplice a 360°. In generale sicuramente l’organizzazione amministrativa nella materia previdenziale ha conosciuto un progressivo processo di razionalizzazione, eliminazione sprechi e centralizzazione. Processo iniziato a metà anni ’70 e proseguito negli anni successivi, ad oggi si può dire che esistono 4 enti necessari : - INPS - INAIL - CASSE NAZIONALI PREVIDENZA E ASSISTENZA LIBERE PROFESSIONI - INPGI – EMPAIA –ENASARCO Anche altri enti sopravvissuti ai tagli degli ultimi anni sono stati operati con la manovra Monti che li ha soppressi come l’INDAP e l’ENPALS attualmente all’interno dell’INPS. INPS e INAIL fanno parte di una rete più ampia, in quanto uno dei decreti legislativi attuativi del Jobs Act 150/2015 ha istituito la rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, soprattutto attive, che mette in comunicazione/intende farlo tanti soggetti che operano su tanti versanti diversi. AMPAL: coordina questi vari enti, nata l’anno scorso In questa rete di trova anche l’INAIL in relazione al reinserimento lavorativo dei lavoratori con disabilità da lavoro, enti previdenziali hanno un ruolo diverso rispetto a quello che di solito si pensa cioè quello relativo alle politiche attive. • INPS PENSIONI (sia quella di vecchiaia, anzianità, superstiti, ecc..) MALATTIE DISOCCUPAZIONE MATERNITA’ CASSINTEGRAZIONE ASSEGNI FAMILIARI ASSEGNO SOCIALE TUTELA ASSISTENZIALE INSOLVENZA (prestazioni che vengono comunque garantite in caso di insolvenza del datore di lavoro tramite un fondo di garanzia, nello specifico per il TFR e delle ultime 3 mensilità) Regime definito generale, riguarda una platea molto ampia perché si copre un numero di soggetti molto ampia. Va tenuto conto che la % di lavoratori assicurati presso l’INPS supera il 90%, si parla di circa 20 milioni di persone a cui sono andati sommandosi negli ultimi anni i lavoratori pubblici e dello spettacolo, 16 milioni sono i soggetti che beneficiano dei trattamenti pensionistici. Razionalizzato a più riprese nel corso degli anni, quando nel 1989 vi è stato un provvedimento in tema di riorganizzazione degli uffici sono state create alcune gestioni dotate di autonomia dal punto di vista economico patrimoniale. • FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI: confluiscono i contributi per l’assicurazione generale (IVS) che eroga prestazioni pensionistiche • GESTIONE PRESTAZIONI TEMPORANEE AI LAVORATORI: ciascuna con più funzioni che coprono tante o poche categorie di lavoratori, competente a erogare prestazioni contro la disoccupazione volontaria, le prestazioni economiche di malattia e maternità, gli assegni familiari e il fondo di garanzia in caso di insolvenza. Tutte accomunate dal fatto che sono temporanee. • GESTIONE EX INPDAP : si occupa di erogare tutte le prestazione a favore dei dipendenti pubblici • 3 GESTIONI SPECIALI PER I PICCOLI IMPRENDITORI: agricoltori, commercianti e artigiani e nel 1995 si aggiunge la gestione separata: assicura i CO.CO.CO. , i lavoratori occasionali e i lavoratori autonomi che sono privi di una propria cassa. • GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno): diversa dalle altre perché eroga le prestazioni di natura assistenziale, non confluiscono i contributi in essa Es. un lavoratore che ha fatto l’artigiano, poi ha lavorato come libero professionista senza una cassa, poi è stato assunto in una azienda a questo punto nel momento in cui il soggetto arriverà al pensionamento dovrà ricomporre la sua frammentazione con una domanda di totalizzazione perché questo non accade in automatico. L’INPS è un gigante per mole di prestazioni, denaro gestito e a livello europeo è il maggior ente di previdenza e assomma su di sé una complessità unica di servizi nel panorama europeo, negli altri stati membri la gestione è regionale. Chiaramente esistono risparmi ed economie di scala molto significativi. INPS costituito da organi centrali ma anche di livello periferico. Ciascuna delle gestioni previdenziali dell’INPS fanno capo ai cosiddetti comitati che fanno da tramite tra amministrazione periferica e centrale. In quanto ente strumentale è soggetto alla vigilanza del ministero del lavoro che garantisce la sua natura di ente strumentale. Altro compito importante è quello di gestire il casellario generale delle posizioni attive: serve per controllare la storia contributiva di ciascuno sia ciò che ciascuno riceve dall’INPS, sorta di anagrafe generale di tutti i lavoratori che riversano tutte le informazioni a loro relative. Grazie ad essa si produce l’estratto conto contributivo che riporta la storia contributiva di ciascuno. • INAIL 49 Dunque questa tendenza legislativa fa venire in rilievo il fatto che non è l'evento in sé che gode di garanzia costituzionale ma la situazione di bisogno che consegue dopo quell’evento, se si creano nuovi bisogni lo stato deve rispondere. A contrario se muta la realtà materiale potrebbe succedere che eventi oggi tutelati non sia più necessario tutelarli, es. assicurazione obbligatoria per la tubercolosi. Corte non è comunque univoca perché vi sono altre sentenze in cui emerge invece il rilievo del rischio come fondamento, perché Corte sottolinea un altro aspetto cioè la necessità di rispettare il principio di corrispettività tra cui che lavoratori versano e poi misura della prestazione, di solito inerenti a prestazioni pensionistiche, emerge la funzione indennitaria (hai versato tanto, ti devo tanto). Sentenza 173/1986. Il concetto di adeguatezza lo troviamo nell’articolo 38, si dice che lavoratori hanno diritto a trovarsi assicurati per mezzi adeguati, cosa si intende per prestazione adeguata? La risposta non può che riconnettersi alle sue famose letture, dipende. • Universalista, l'adeguatezza coincide con il minimo essenziale alle esigenze di vita secondo schemi che devono essere uguali per tutti mente • Dualista è molto lontana da quella posizione perché invoca il principio di proporzionalità e ritiene che l’adeguatezza debba coincidere con il tenore retributivo raggiunto dal lavoratore Entrambe contengono una contraddizione se prese alla lettera. • Dualista, esprime principio di solidarietà e dunque non si può pensare che l’adeguatezza coincida con il tenore di vita o retribuzione raggiunta se no sarebbe completamente frustrata la logica solidarista. • Universalista, in qualche modo si rivela troppo livellista nel senso che abbiamo norme nella Cost che danno rilievo al lavoro e quindi il merito che si matura come lavoratori e contribuenti deve avere un riscontro, se no sarebbe frustato articolo 4 Cost. Compromesso? Va sottolineato come si è comportato il legislatore nel corso degli anni. Le soluzioni offerte in relazione a questa domanda (che cos’è prestazione adeguata?) sono molto diverse e contrastanti, es. prestazione pensionistica, scelta fatta nel 1969 e mantenuta fino 1995 secondo sistema di calcolo retributivo, questo sistema andava a parametrare la pensione alle ultime retribuzioni (no universalità) e si può dire che eccedessero la garanzia costituzionale. In altri casi legislatore si è pronunciato indirettamente sulla prestazione adeguata nei casi in cui ha fissato alcuni parametri concreti, es. importi massimi per trattamenti di integrazione salariale. Nel corso degli anni il legislatore ha disciplinato la questione della cumulabilità tra retribuzione (o reddito da lavoro autonomo) e pensione, quindi soggetto pensionato può continuare a prestare lavoro. Quindi soggetto riceve sia pensione che retribuzione, nel tempo il legislatore ha ammesso il cumulo entro certi limiti che possono essere più o meno sacrificanti per il lavoratore, nel momento in cui si ritiene che si possano cumulare totalmente pensione e retribuzione questo significa che non ci interessa tanto rispondere a bisogni ma ci interessa un discorso più di natura assicurativa, però diversi provvedimenti che hanno vietato soprattutto tempi addietro del cumulo. Risposta sull’adeguatezza data dalla corte costituzionale. Non è stata monolitica ma anzi ha dimostrato incertezze, nelle sue sentenze sicuramente viene in rilievo una sorta di doppia anima del sistema e quindi di contemporaneo perseguimento di finalità solidaristiche e assicurative. Molto schematicamente convivono sentenze un po' più risalenti in cui l'anima solidaristica sembra prevalere (es. sentenza 1974 in cui la corte ha sottolineato la natura tipica pubblicistica delle assicurazioni sociali distinguendola nettamente dalle assicurazioni private) ma ancora più numerose sentenze in cui si accoglie concezione mutualistica assicurativa (es. pensione concepita come retribuzione differita, criterio guida di proporzionalità). Vi sono poi soluzioni intermedie che sono evidenti in una sentenza della corte a cui abbiamo già fatto riferimento, cioè la sentenza n.173/1986 ancora oggi fondamentale che era stata sollevata con riferimento ad alcune norme che vietavano di prendere in considerazione per quantificare la pensione quote di retribuzione che eccedessero un certo limite (si parlava di tetti pensionistici), questa sentenza si occupa di capire se i tetti pensionistici siano leciti o meno, nel momento in cui non si teneva conto veniva meno il principio di proporzionalità rispetto alla retribuzione dunque si riteneva che potessero essere violati art 36,38 Cost e la corte dice che i trattamenti di quiescenza di cui lo stato di pensionamento costituisce un prolungamento deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e ci dice che devono essere costantemente assicurati, poi però dice che l'attuazione di questi principi pensione non coincide con ultima retribuzione del lavoratore, sussidi sfera di discrezionalità del legislatore. Principio di adeguatezza presuppone necessità di rivalutare periodicamente le prestazioni. 20/03/17 Nuovo gruppo di lezioni: modalità di finanziamento previdenziale e rapporto contributivo. Poi affronteremo tema molto rilevante, cioè strumenti e misure che ordinamento ha costruito per dare garanzia di un sistema che riesca a fornire prestazioni previdenziali effettive ed adeguate, concentrandoci su tre aspetti che vedremo più avanti (tre principi). Finanziamento Il sistema di finanziamento è di natura mista, perché da un lato abbiamo una parte del finanziamento garantita dallo stato, dall'altra garantite da categorie che versano contributi (datori, lavoratori autonomi, ECC). Quando interviene in via ordinaria --> somme che vengono stanziate nelle leggi finanziare approvate ogni anno; lo Stato finanzia soprattutto una gestione in particolare: gestione GIAS, a carico di questa sono poste tutte le prestazioni di natura più assistenziale solidarista (es. spese riconducibili alla fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi di vario tipo). Oltre a questo intervento in via ordinaria, c'è intervento in via straordinaria che viene garantito sempre dallo stato nel momento di esigenze impreviste che si rendano necessarie per coprire divario tra entrate contributive e le spese per le prestazioni. A seconda anche dei momenti storici che vengono attraversati l'intervento dello stato finanziario può essere più o meno rilevante, es. certe politiche di sgravi contributivi in questi anni (2015-2016). Certamente però centrale è il finanziamento da parte delle categorie interessate che si realizza attraverso i contributi obbligatori. Soggetti: di regola si tratta di datori di lavoro, ma anche i lavoratori che saranno beneficiari di quelle prestazioni, poi situazione può cambiare a seconda del tipo di lavoro e dal tipo di assicurazione al cui finanziamento si sta contribuendo. Stesso discorso vale per i liberi professionisti (architetto, avvocato), nella notula c’è % che indica versamenti che nella stessa fattura si fa per la cassa previdenziale. Un discorso analogo per lavoro subordinato è per il parasubordinato: qui lavoratore contribuisce in parte al finanziamento della propria previdenza in concorrenza con i committenti (non si può parlare di datori). Il codice civile all'art 2015 cc ci dice che in linea di massima nel rapporto subordinato l’obbligazione è ripartita, ma anche responsabile dell’adempimento è il datore di lavoro, aspetto importante su cui torneremo, quindi datore trattiene dalla retribuzione del dipendente una quota; vi sono però casi (es. malattie professionali) in cui obbligati alla contribuzione sono solo datori di lavoro nel rapporto subordinato. 49 Grafico: interessante vedere come il finanziamento di protezione sociale sia molto variabile da paese a paese. Problema natura dei contributi previdenziali: si sono confrontate diverse letture. 1. Una prima lettura vede la natura dei contributi come assicurativa; premi assicurativi da versare anche se questa concezione assicurativa un po' ancorata al passato si scontra con l'anima anche solidaristica del nostro sistema e si scontra con principio delle automaticità delle prestazioni. 2. Concezione retributiva, secondo questa concezione i contributi altro non sarebbero se non salario-retribuzione previdenziale, sorta di quota di retribuzione accantonata per garantirsi i bisogni futuri. Anche questa concezione si scontra con il sistema complessivo. 3. Concezione tributarista, secondo questa i contributi non si differenziano dai tributi/ versamenti di natura fiscale e si tratterebbe di tributi che vengono imposti dalla legge a favore di un’ente pubblico affinché quell’ente realizzi un interesse di natura pubblica. Questa concezione si lega alla funzione dei contributi previdenziali che è quella di garantire la provvista/mezzi finanziari necessari a realizzare i compiti che lo stato ha loro attribuito. Rilevante perché i contributi sono finalizzati innanzitutto a perseguire un interesse generale, prima ancora dell'interesse puntuale del singolo che ha diritto alla prestazione. Questa funzione è chiaramente collegata al carattere obbligatorio dei contributi e per questo motivo che i contributi assumono valenza tributaria --> volontà di realizzare un interesse generale, che poi si declina nella realizzazione dei singoli interessi, ma è un passaggio successivo. Rapporto contributivo. Il rapporto contributivo ha ad oggetto l’obbligazione contributiva (versamenti), ma anche alcuni obblighi accessori ed è proprio quel rapporto che mette in collegamento l’ente previdenziale con il soggetto obbligato. Il soggetto tenuto alla contribuzione non sempre coincide con il soggetto beneficiario. La contribuzione è obbligatoria quando sorge l'obbligo di pagare i contributi, sorge per legge (condizioni di assicurabilità) in particolare modo sorge quando viene concluso un contratto di lavoro subordinato, per quello autonomo nel momento in cui inizia ad essere svolta l'attività autonoma, per libere professioni si ha particolarità perché l'iscrizione ad un albo professionale fa scattare l'obbligo contributivo ma in alcuni casi quest’obbligo scatta solo al raggiungimento di una certa soglia di reddito. Es. Prof quando era avvocato e faceva l’Uni era iscritta all'albo ma non versava contributi perché non aveva reddito abbastanza alto. Come si estingue obbligo contributivo? Quando vengano meno condizioni di assicurabilità (lavoratore licenziato, si dimette ecc), ma anche per prescrizione (5 anni); termine che prima era di 10 anni ma è stato diminuito nel 1996 riforma Dini. Se l’obbligazione contributiva rappresenta il principale oggetto, esistono anche obblighi accessori in capo alle parti che vengono determinati dalla legge. Con riferimento al soggetto tenuto alla contribuzione vi è tutta una attività delicata e rilevante in relazione alla denuncia che il datore deve effettuare in relazione ai suoi dipendenti, alle retribuzioni che i suoi dipendenti ricevono, alla specificazione delle attività che eseguono perché grazie a questa mole di informazioni che il datore deve dare agli enti in modo tale che l’ente sia in grado di calcolare il quantum dell’obbligazione contributiva. Consulente del lavoro --> principale oggetto delle sue mansioni è collegato alla contribuzione e a tutta una serie di oneri e denunce che datori devono effettuare. Tutti questi adempimenti sono stati oggetto di semplificazione. Obbligo importante del datore è quello di trattenere la quota. L’ente destinatario oltre alla sua obbligazione principale ha obblighi di tipo accessorio: deve occuparsi della corretta amministrazione dei versamenti e deve verificare la regolarità dell’afflusso dei versamenti stessi, eventualmente azioni di recupero per gli inadempienti. Ormai da alcuni anni la regolarità contributiva viene attestata da un documento: DURC, oggi si parla tanto di DURC digitalizzato --> attesta regolarità contributiva dell’impresa, ha fatto Contestualmente negli anni la legge ha anche inserito voci incluse necessariamente, perché ha voluto essere sicuro che alcune voci venissero ricomprese ad es. somme che lavoratore riceveva a seguito di transazioni giudiziarie/stragiudiziarie (risoluzione rapporto di lavoro); cfr. Welfare contrattuale, possibilità piuttosto che aumentare retribuzione di aumentare le voci di benefici di welfare (non solo il classico welfare sanitario, ma vari servizi che vanno ad integrare la posizione complessiva del lavoratore), queste voci è chiaro che non sono imponibili e il costo del lavoro diminuisce; problema è che sul lungo periodo la pensione alla fine sarà più bassa, se io non verso contributi il mio montante contributivo non cresce e nell’immediato ho qualcosa di utile e beneficio immediato, ma nel lungo periodo sostenibilità dubbia, tutto ciò che non si versa non si riceverà. La contrattazione collettiva da tempo ha anche possibilità di incidere base imponibile perché il legislatore autorizza la contrattazione collettiva di individuare salario di produttività , parte di questo salario è esente da imposizioni e nell’immediato lavoratore e datore felice perché premio che non aumenta imponibile, lungo periodo problema anche qua. Nel 1997 la materia viene sistemata con D.lgs 314/1997 che ha provveduto ad unificare la nozione di retribuzione imponibile a fini fiscali e previdenziali introducendo nozione unitaria. Il decreto ha stabilito che per calcolare i contributi si applica il cd TUIR (testo unico imposte sul reddito) e prevede che il reddito da lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione al rapporto di lavoro, onnicomprensività della nozione, stesso schema precedente. Unico correttivo tecnica delle esclusioni. Esclusioni che si differenziano, alcune sono in comune ad entrambe le sottonozioni, mentre altre riguardano solo la sottonozione di reddito rilevante a fini previdenziali (es. TFR, non va a comporre l’imponibile a fini previdenziali, anche varie indennità a seguito di transazione a titolo di risarcimento del danno, salario di produttività). Omessa contribuzione Inadempienze comportano conseguenze di vario tipo. Il soggetto che in esito ai controlli che vengono effettuati, si impone di versare i contributi evasi e di pagare interessi legali e somma aggiuntiva. Molte condotte omissive che prima erano sanzionate penalmente sono state depenalizzate e ormai da tanto tempo sanzionate solo a livello amministrativo. Grazie a questo progressivo sfoltimento le sanzioni penali sono molto ridotte e si riferiscono sostanzialmente a ipotesi di evasione molto rilevante con determinate condizioni (dolo specifico) e altra ipotesi che è rimasta è l'ipotesi in cui datore trattenga la quita dovuta dal lavoratore e poi non lo versi. Altro discorso è quello della perdita di agevolazioni (cfr durc). PRINCIPI (che abbiamo citato a inizio lezione): 1. Principio dell’automaticità delle prestazioni previdenziali. Art 2116 cc, questo principio fondamentale conosce alcuni limiti. Limite di natura soggettiva, principio che nasce con riferimento alla materia degli infortuni sul lavoro e malattie professionali e poi è stato esteso, ma rimasta particolarità in base alla quale ne può godere il lavoratore subordinato (e non autonomo). Presentazione della sentenza. 21/03/17 I comma, primo rilevante limite a questo principio è un limite di ordine soggettivo, in quanto l’operatività di questo principio riguarda solo il lavoro subordinato e non autonomo, per il fatto che c'è coincidenza tra destinatario della prestazione e versatore dei contributi. 49 Per i cococo vale? Situazione particolare perché da un lato è un lavoratore che comunque va qualificato come lavoratore autonomo, ma c'è dissociazione simile a quella del subordinato. Cococo dal 96 iscritti nella gestione separata. Nonostante questa analogia l’INPS ha una posizione di chiusura, ritiene che non possa operare questo principio. Tentativi della giurisprudenza di percorrere strada diversa ma sottolineato come situazione sia ancora al momento aperta, posizioni giurisprudenziali differenziate. Legislatore ha cercato negli anni di superare il problema, ma nessuno di questi progetti di legge ha avuto seguito, vi è però un aspetto che in qualche modo ha innovato: art 64ter Testo Unico in tema di maternità e paternità, perché a parte prestazioni pensionistiche sono in gioco tutte le prestazioni economiche, l'erogazione delle indennità di maternità e paternità in favore dei lavoratori e lavoratrici iscritte alla gestione separata sono subordinate all’accredito effettivo di almeno 3 mensilità di contribuzione. Questo articolo dice che chi è iscritto alla gestione separata ha diritto all'indennità di maternità o paternità anche in casi di mancato versamento alla gestione dei mancati contributi previdenziali, quindi nei confronti di questa specifica situazione opera il principio dell’automaticità delle prestazioni. Limite di natura temporale: il meccanismo dell’automaticità in riferimento con assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti opera per i contributi effettivamente non versati ma che non siano prescritti. Non opera in deroga al diritto comune l'art 2937 cc, norma codicistica che prevede che si possa rinunciare agli effetti della prescrizione da parte del soggetto che avrebbe interesse a farla valere, questo articolo non opera nel diritto previdenziale, quindi anche se l'azienda volesse non potrebbe avvalersi del principio di rinunciare la prescrizione. Principio dell’irricevibilità dei contributi prescritti. Chiaramente però vi sono serie di correttivi che possono ovviare alla situazione, via via il problema della prescrizione dei contributi non versati col passare degli anni (informatizzazione) è andato diminuendo, era abbastanza comune a fine anni 90 ritrovarsi negli studi legali ad affrontare situazioni in cui persone scoprivano al momento del pensionamento che magari venti anni prima i datori non avevano versato i contributi, si accorgevano dell’irregolarità quando era troppo tardi. Correttivi, fatto che per ovviare a questi problemi si era stabilito obbligo dell’INPS di inviare o comunicare a tutti i lavoratori il cd estratto conto contributivo per consentire ai lavoratori di controllare la propria situazione, denunciare eventuali omissioni contributive e prevedendo analoghi obblighi informativi in capo al datore di lavoro. Inoltre la giurisprudenza unanimemente aveva riconosciuto la responsabilità degli enti previdenziali sia quando avessero comunicato in maniera errata la situa contributiva e qualora non avessero reagito in maniera adeguata alle denunce in caso di irregolarità. Altro correttivo rappresentato dal fatto che in taluni casi i datori sono sottoposti a procedure concorsuale; in quel caso situazione è diversa, nel senso che il limite della prescrizione quinquennale non opera. Altro correttivo ancora che è un po' oscuro, la legge ha stabilito che nel momento in cui lavoratore denunci omissione allora il termine di prescrizione si interrompe e inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione. Quindi tutta serie di strumenti che ruotano attorno ad un meccanismo che mette in stato di attenzione il lavoratore. Ordinamento accanto a questi strumenti ha anche individuato i cd rimedi surrogatori, cosa succede se nonostante tutto ciò la prescrizione decorre e il principio non opera? Due strade: ■ Art 2116 cc comma II: il lavoratore può agire per chiedere il risarcimento subito a causa dell’omessa contribuzione. ■ Rimedio ad hoc: rendita vitalizia, disciplinato da una vecchia legge del 1962 il cui art 13 disciplina questo rimedio specifico che consiste nella possibilità per il lavoratore di chiedere al giudice la costituzione di questa rendita; chiederà quindi di condannare il datore inadempiente di versare un importo non limitato alla quota di contribuzione omessa ma è calcolata secondo determinate tabelle e realizza la regolarizzazione. Ma spesso e volentieri queste situazioni di irregolarità sono abbinate a casi di datori o aziende che non esistono o non si trovano più ed è per questo che la legge prevede possibilità per il lavoratore di sostituirsi al datore e di versare in prima persona la riserva seguendo una certa procedura. Unica condizione prova scritta del periodo di lavoro nella situazione controversa. Comunque adesso con digitalizzazione il meccanismo in teoria funziona molto meglio. Sotto il profilo dei rimedi surrogatori interessante vedere come ha reagito il legislatore in relazione ai cococo: posizione INPS è stata diversa rispetto alla possibilità di applicare principio di automaticità perché nel 2010 ha emanato una circolare in cui si considera che la facoltà di rendita vitalizia debba essere estesa a tutti gli assoggettati alla gestione separata ma che abbiano caratteristica della mancata coincidenza; questa circolare invoca una sentenza della corte costituzionale del 1995 che sottolineava il fatto che l'articolo 13 della legge 1338/1962 (rendita vitalizia) è priva di riferimenti restrittivi, può essere interpretata in maniera estensiva e grazie a questa sua formulazione generica può essere applicata a tutti quei soggetti che non hanno una posizione attiva nel determinismo contributivo = non hanno voce in capitolo perché non sono loro che versano. Circolare INPS 2010 coglie al balzo questa interpretazione. 2. Principio della perequazione automatica delle prestazioni. Obiettivo specifico perché l’adeguatezza riguarda la misura della prestazione; questo meccanismo è un espediente tecnico attraverso cui il legislatore vuole assicurare il mantenimento nel tempo delle condizioni di adeguatezza della prestazione previdenziale. In primo luogo problema per prestazioni pensionistiche (durata lunga), storia di questo istituto è una storia risalente che nei primi passi che ha compiuto faceva fatica ad individuare meccanismi che fossero effettivi. Inizio soft anni 60 solo alcune prestazioni pensionistiche di alcuni dipendenti privati venivano perequate. Nel 68 istituzione di un primo regime generale, ma meccanismo che conosciamo oggi introdotto nell’83 legge 730/1983 sistema a scaglioni: si prevede che la perequazione vari a seconda dell’importo della pensione, si individuano fasce e man mano che la pensione cresce, diminuisce l’incremento (pensioni più basse perequate al 100%). Si parametrano le pensioni al trattamento minimo. Nella crisi degli anni 90 iniziano riforme in materia pensionistica perché il sistema non può reggere e in questo scenario avviene qualcosa in tema di perequazione, per la prima volta viene bloccata anche se temporaneamente nel 1992. Meccanismo conosciuto oggi 1997 che prevede che le pensioni siano adeguate al costo della vita. L'adeguamento si riduce in maniera proporzionale, di regola l'aumento automatico pieno al 100% sorta solo per le pensioni che non eccedono una certa soglia che è cambiata nel corso degli anni (di regola triplo del trattamento minimo), al di là di questa soglia la % non è più del 100% ma l'adeguamento scende. È successo che in più di una occasione il legislatore ha escluso la perequazione automatica delle pensioni di importo più elevato, es. 1998 i trattamenti superiori cinque volte a quello minimo non venivano perequati per un anno. Nel 1999/2000 quelli superiori otto volte non perequati. Interventi che sottolineavano la necessità di soddisfare esigenze di solidarietà e presentavano questo strumento di blocco oltre certa soglia. Nel 2008 nuovo blocco della perequazione (superiore otto volte) e in relazione a questo specifico provvedimento si è pronunciata la corte nel 2010: ci dice che non vi è violazione di norme costituzionali però in qualche modo lancia un monito al legislatore. Non è stata l'unica sentenza, ma corte ha salvato l'operato del legislatore via via sostenendo che nell’insieme non vi era violazione costituzionale. Il danno economico che produce il blocco della perequazione non è temporaneo però quel blocco incide in maniera definitiva sull'importo della pensione, ciò che ho perso in quell'anno/biennio non lo recupero più. 49 Disoccupazione Siamo di fronte a tassi di disoccupazione molto elevati, il 2013 viene chiamato l'anno orribile del lavoro perché si è raggiunto il 13%, oggi il tasso è calato di un punto %, leggero aumento. Nel periodo 2013-2014 al tasso di disoccupazione molto preoccupante generale si affiancava un dato molto preoccupante relativo al tasso di disoccupazione giovanile, anche qui in questo periodo in Italia si è stabilito un record (42% della disoccupazione, molto superiore al sud e inferiore al nord). Adesso siamo a livelli di disoccupazione intorno al 41%. Nei vari paesi del mondo variazione diversa (nell’eurozona media 22-23%), nel 2007 il tasso di disoccupazione giovanile era pari al 19,5% e la disoccupazione giovanile era intorno al 6%. Si è quindi parlato di un ruolo incisivo dello stato nel mercato del lavoro quindi necessità pressante di realizzare politiche di sostegno durante i periodi di disoccupazione ma anche sostegno al fine di far transitare lavoratore da un posto all'altro, si parla di tutela dell’occupabiàita per favorire i transiti e cui lo si fa attraverso interventi di vario tipo (servizi di riqualificazione, placement, orientamenti --> politiche attive), ma anche attraverso sostegni economici (politiche passive). Il fondamento nella costituzione che implica obbligo dello stato a prendere misure si rifà a due articoli: • Art 4 Cost comma I, norma di principio che sancisce un diritto potenziale al lavoro non un diritto a un posto di lavoro concreto, lo stato nella sua veste di legislatore/giudice/ amministratore deve fare il possibile per rendere concreto quel diritto. • Art 38 Cost comma II, disoccupazione evento considerato dal legislatore meritevole di tutela previdenziale. Dato attuazione attraverso una normativa che ha cercato di dare risposte a esigenze contingenti, quindi risposte a eccedenze di manodopera legate a varie crisi che si sono seguite, con serie di limiti (visione, equità, universalizzazione tutele). Quindi politiche attive e passive devono essere improntate a questi principi. Con riferimento ai sussidi di natura economica vengono chiamati di regola ammortizzatori sociali, espressione mutuata dal linguaggio sindacale; dunque questa duplicità di azione dello stato, due componenti di un sistema che vuole fornire al lavoratore disoccupato strumenti per arginare questioni economiche, voltare pagina. Agli strumenti tradizionali vedremo che vi sono strumenti nuovi (es. assegno di ricollocazione). 28/03/17 Tutela contro la disoccupazione D.lgs. 181/2000: stato di disoccupazione. Lo stato di disoccupazione corrisponde alla condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile a svolgere e a cercare lavoro nonché a partecipare a iniziative di politica attiva del lavoro. Lo stato di disoccupazione un tempo quando ancora esistevano le liste di collocamento in sostanza si otteneva con l'iscrizione presso queste, ma ormai non esistono più e subito dopo la loro abolizione lo stato di disoccupazione si otteneva tramite una sorta di autocertificazione presso il servizio per l'impiego e oggi questa sorta di autocertificazione è stata sostituita con una dichiarazione telematica che il soggetto presenta al portale nazionale delle politiche del lavoro. La nozione è importante perché ha segnati il passaggio dalla posizione di iscritto alle liste di collocamento (soppresse dal 181/2000) ad una posizione attiva (workfare). Posizione che impone al disoccupato anche di accettare il lavoro offerto e di partecipare a iniziative di riqualificazione offerte, pena la perdita dello status di disoccupazione; dunque questo status si perde in tutta una serie di casi connessi al fatto che io non accetto le iniziative o il lavoro offerti. Questo concetto passa sotto il nome di condizionalità, principio centrale via via negli anni e rafforzato prima dalla legge Fornero e poi dai decreti attuativi del Jobs Act, per tenere sotto controllo le spese pubbliche e con obiettivo di stimolare i lavoratori disoccupati a ricercare con diligenza un nuovo lavoro, a riqualificarsi professionalmente, a formarsi ulteriormente con il sotto obiettivi di sfuggire alla trappola del welfare (adagiarsi e vivere grazie ai sussidi). Come ha fatto il legislatore? Ha modificato in senso restrittivo le condizioni che determinano la perdita dello status e quindi rendendo più rigido questo meccanismo di accettazione e partecipazione, prevedendo in taluni casi a secondo delle condotte più gravi (es. omissive) o perdita indennità o anche solo decurtazione di indennità (es. non si presenta al colloquio nel centro per l'impiego). Servizio politica attiva che centri per l'impiego rendono --> rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro, coordinato dall’AMPAL, questo servizio scatta con la registrazione del soggetto in forma telematica al portale nazionale delle politiche del lavoro e da quel momento iniziano tutta una serie di attività rese da questa rete. Profilazione del soggetto che traccia profilo di occupabilità, contestualmente il lavoratore potrà richiedere trattamento di disoccupazione quindi vanno avanti due strade: quella della richiesta di sussidi e quella del patto di servizio. Accettare offerte congrue di lavoro. Concetto di offerta “congrua” è molto delicato, la congruità dell’offerta deve tener conto di tutta una serie di parametri: coerenza con esperienze professionali, ma anche la distanza spazio temporale dalla residenza del soggetto, durata della disoccupazione e dell’ammontare della retribuzione proposta. Criteri tramite decreti ministeriali. Questo patto di servizio rappresenta un po' il cuore dei vari servizi e attività che i centri dovrebbero porre in essere per supportare il lavoratore disoccupato. Cosa succede se il lavoratore nonostante la sua collaborazione e rispetto del patto non trova lavoro? Trascorsi 4 mesi dalla registrazione al portale senza aver trovato lavoro, ai disoccupati che percepiscono la NASPI è riconosciuto un servizio nuovo: assegno individuale di ricollocazione (art 23 d.lgs 150/2015), nonostante si chiami assegno in realtà non è somma di denaro versata ma è un voucher che il lavoratore riceve e che lui spendere nei successivi sei mesi sia presso centri per l'impiego sia pubblici che privati per ottenere quella chiamata un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro. Somma di denaro variabile in base a serie di parametri come se fosse una dote che viene elargita al lavoratore al quale si rivolge ad uno di questi centri e se questo collocherà il lavoratore gli verrà consegnato il voucher e lui a quel punto potrà riscuoterlo. Se risultato non si ottiene il voucher non può essere riscosso, schema di massima. Ad esempio un criterio stabilito è che il valore del voucher viene totalmente versato se l'assunzione è a tempo indeterminato, se no a metà. Quel che è certo è che non hanno potuto usufruire di questo voucher tutte le persone indicate precedentemente, si è dovuta fare una prima selezione per questione di risorse ma il sistema sta facendo i primi passi. Questi assegni esisteva già in maniera molto simile --> contratto di collocazione, nel 2013 ma era sostanzialmente demandata alla legislazione regionale la possibilità di utilizzare questi contratti, ancora oggi non è stato abrogato questo cugino dell’assegni individuale di ricollocazione. Quali sono strumenti dell’ordinamenti contro disoccupazione? • Erogazione di servizi: varie iniziative di riqualificazione professionale, vari servizi di collocamento, ma anche tutta serie di sgravi incentivi e fiscali. • Erogazioni di prestazioni previdenziali economiche, cd indennità o ammortizzatori sociali. Tre principali passaggi riguardanti la politica passiva. • Pre riforma Fornero In caso di sospensione temporanea del rapporto di lavoro o riduzione dell’orario di lavoro (cassa integrazione) entra in gioco una indennità in presenza di determinate circostanze che sostenta il lavoratore chiamate integrazione salariale (CIGO e CIGS). Se invece la disoccupazione consegue alla estinzione del rapporto di lavoro allora entravano in gioco serie di indennità: indennità di disoccupazione, per requisiti ridotti, indennità in caso di lavoratori edili. Se il rapporto era cessato in virtù di un licenziamento collettivo entrava in campo la indennità di mobilità. 49 Il fatto che non tutte le aziende potessero godere di tutte queste prestazioni (es. integrazioni e indennità di mobilità potevano essere richieste solo per certi settori) ciò determinava ampie zone di scopertura. Arriviamo all’ultimo strumenti: ammortizzatori sociali in deroga, obiettivo di estendere misure di sostegno a categorie di lavoratori non coperti da queste indennità creando questa categoria degli ammortizzatori sociali in deroga. Nonostante questo ampliamento sono sempre esistiti e tuttora esistono criteri selettivi di accesso (di tipo dimensionale, settoriale, tipologia di contratto). Logica prevalentemente di tipo assicurativo, eventi disoccupazione è un rischio contro il quale i soggetti interessati si devono proteggere. L'istituto dell’ammortizzatore sociale in deroga vuole ovviare alla natura selettiva delle forme di sostegno e attraverso questo strumento l'ordinamento ha fornito una prima risposta alla crisi del 2008, uso massiccio di questi ammortizzatori, non solo per andare a coprire lavoratori scoperti da sempre ma anche per allungare la durata di ammortizzatori sociali tradizionali. Forte carenze però sul piano dell’equità. • Legge Fornero Art 1 comma 1 legge 92/2012. Introduce una sorta di riforma degli ammortizzatori; questa proposta di riforma si articola su due pilastri principali: • Tutele che devono essere assicurate in distanza di rapporti di lavoro. Si affiancano i fondi di solidarietà con obiettivi di portare al graduale azzeramento degli ammortizzatori sociali in deroga, sorta di binario parallelo che copre soggetti che non hanno requisiti per trattamenti di integrazione salariale. • Sostegno in caso di perdita del posto di lavoro, qui alla molteplicità di indennità previste prima si sostituisce una indennità principale allora chiamata ASPI che sostituisce a partire dal 1 gennaio 2013 l'indennità di disoccupazione ordinaria e altre minori e dal 1 gennaio 2017 avrebbe dovuto sostituire l'indennità di mobilità. Su queste basi interviene in continuità di principi la legge delega 183/2014 e a cascata i decreti attuativi di quella legge delega. Questa legge delega ha tutta una serie di finalità che sono quelle di assicurare tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, inoltre obiettivi di razionalizzare normativa in materia di integrazione salariale e favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti disoccupati. Obiettivi che affrontano entrambi i pilastri in caso di sostegno di sospensione che cessazione ma anche le politiche attive del lavoro; più nello specifico l'oggetto della delega è indicato nel riordino della normativa riguardo gli ammortizzatori sociali. Principi e criteri direttivi diversi (slide). Decreti attuativi --> introdotte due strade sulla base di quei due pilastri di cui abbiamo parlato prima. Gli strumenti delle integrazioni salariarono e fondi solidarietà sono disciplinati in un decreto unico 148/2015, mentre gli strumenti di NASPI, DISCOLL E ASDI sono disciplinati dal 22/2015. Cassa integrazione guadagni Introdotto per la prima folta non da una legge ma dalla contrattazione collettiva del settore industriale durante la II GM proprio perché gli eventi bellici avevano determinato una discontinuità nella produzione e di conseguenza sospensione o riduzione del lavoro. Legislatore nel 45 ha ereditato quella esperienza ed ha istituito per i dipendenti del settore industriale questa forma di sostegno al reddito; questa natura settoriale in qualche modo ne segna il DNA. Via via il raggio di applicazione viene ampliata, soprattutto si estende l'intervento all’agricoltura, inoltre all’intervento di cassa integrazione ordinario nato nel 1945 si affianca nel 1968 un intervento straordinario, nascita di questo intervento straordinario segni anche mutamenti della funzione dell’intervento stesso, il quale non ha più solo obiettivo di sostenere lavoratori al verificarsi di situazioni imprevedibili, ma di sostenere le imprese e il sistema delle imprese in particolari momenti, obiettivo di dare fiato alle imprese stesse. superare questo sistema e in particolare modo idea che prese piede fu quella di istituire i fondi di solidarietà bilaterale. Prima Fornero e poi jobs act sulla base di accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nei vari settori, la caratteristica risiede nel fatto che il loro finanziamento è completamente a carico delle parti interessate, fondamento mutualistico puro. L'avvio di questi fondi è stato difficoltoso ma con il passare degli anni sono stati conclusi diversi Contratti collettivi. La loro istituzione è obbligatoria per dare copertura ai lavoratori dipendenti di imprese con organico sopra i 5 dipendenti (originariamente Fornero organico maggiore--> 15) nei settori per i quali non via sia applicabilità delle integrazioni salariali. Cosa è successo? Sono stati disciplinati questi fondi che hanno coperto queste situazioni che prima non erano coperte se non con ammortizzatori sociali in deroga; la legislazione ha previsto che nei settori in cui non ci fosse stato un fondo bilaterale entro il termine previsto vi era comunque copertura garantita presso il FIS (fondo di integrazione salariale) istituito presso l’INPS, fondo di solidarietà residuale, in questo modo tutti lavoratori con organico sopra i cinque dipendenti avranno forme di tutela. Il dubbio sollevato rispetto alla bontà di questa costruzione è connesso alle modalità di finanziamento perché con obbligo di pareggio di bilancio ci si chiede se questo sistema funzionerà, non vi è valvola di chiusura e possibilità di arginare situazioni problematiche di finanziamento perché il fondamento è mutualistico. In realtà ci sono anche altri fondi di solidarietà, es. artigianato che da sempre ha avuto fondi di solidarietà bilaterale, genesi un po' diversa da quelli affrontati adesso. Scelta del jobs act di abbassare la soglia da 15 a 5 è stata significativa, l'obbligo si è allargato, comunque anche quelle più piccole possono istituirlo ma non c'è obbligo. Tutti strumenti volti a fornire tutela a situazione di mancato lavoro in costanza del rapporto di lavoro (non hanno perso il lavoro); i pilastri del sistema previdenziale sono due perché oltre a questo necessità di sostenere finanziariamente i lavoratori che perdono il lavoro, Art 38 Cost comma II aggettivo “involontaria”, quindi determinata dal datore di lavoro e non dal lavoratore. Problema: dunque disoccupazione involontaria non ci sarebbe per quanto riguarda dimissioni, riferimento all’istituto specifico delle dimissioni per giusta causa --> nel 1998 la legge ha escluso diritto alle prestazioni di disoccupazione in caso di dimissioni ma non ha detto nulla su quella per giusta causa (mobbing, mancata retribuzione, caso trasferimenti di impresa). Dopo che questa legge si è posto il problema della dimissione per giusta causa ed e intervenuta la corte con sentenza 269/2002. Giudice a quo ravvisa contrasto con art 3 Cost perché la legge del 1998 non fa distinzione è contrasta anche con art 38 Cost. La corte produce sentenza interpretativa di rigetto, questione non fondata perché non contempla espressamente le dimissioni per giusta causa e secondo la corte vi è una interpretazione di quella disposizione diversa da quella prospettata dal giudice a quo: se anche di fatto atto di dimissione arriva dal lavoratore è ascrivibile dal datore e quindi involontaria, inoltre derivante dall’estinzione di un rapporto di lavoro subordinato --> quella disposizione deve essere interpretata nel senso che non include le dimissioni per giusta causa, imputabili al datore e non rientrano in quella disposizione. In realtà è stato necessario aspettare un po' di tempo prima che legislatore facesse propria questa interpretazione perché solo in un decreto attuativo del jobs act questo precetto della corte è diventata legge, art 3 decreto 22/2015. Il finanziamento delle prestazioni di disoccupazione è a carico dei soli datori di lavoro e dunque non dei lavoratori, la contribuzione che le aziende devono versare per trattamento disoccupazione è duplice ed è cambiata nel corso del tempo. • Contribuzione ordinaria, 1.3% della retribuzione imponibile per lavoratori a tempo indeterminato 49 • Contribuzione maggiorata, versata solo per retribuzioni a termine, 1.4% ed escluso per alcune tipologie di contratto a termine (lavoratori stagionali, assunti per motivi sostitutivi) Legislatore ha previsto che vengano restituite in parte retribuzioni addizionali se si trasforma contratto a termine in contratti indeterminati. Ulteriore forma finanziamenti NASpi che è ticket per licenziamento: obbligo per datore di versare contribuzione specifica in caso licenzi un proprio dipendente e questo contributo non c'è in caso di dimissione. I soggetti protetti sono cambiati nel corso degli anni, in linea di massima i destinatari sono tutti i lavoratori subordinati senza distinzione di qualifica che abbiano i requisiti determinati dalla legge. Una classica categoria di lavoratori esclusi erano gli apprendisti, questa categoria nel 2009 è stata ricompresa in via temporanea anche se con condizioni limitative; oggi gli apprendisti vengono coperti in pieno. La NASPI oggi è rivolta a tutti i dipendenti del settore privato, ai pubblici con contratto determinato, apprendisti e altre categorie che sono state incluse (es. soci di lavoratori di cooperativa, personale artistico). Sono ancor esclusi gli operai agricoli per cui vige un regime a parte. Problema sociale della storica esclusione dei cococo, costoro oggi sono destinatari di una specifica forma di tutela (DIS-COLL). Evoluzione normativa prestazione disoccupazione Prima Fornero: trattamenti di disoccupazione ordinaria che veniva erogati a condizione che i lavoratori richiedenti possedessero requisiti minimi di anzianità assicurativa e contributiva, requisiti rigidi e pesanti, almeno due anni di anzianità assicurativa e almeno un anno di contribuzione doveva collocarsi nel biennio che precedeva il licenziamento (requisito duplice); più in generale doveva essere privato lo stato di disoccupazione e dunque abolite le liste di collocamento questa auto certificazione era ed è in parte ora un requisito e come ancora oggi una condizione è la domanda dell’interessato. Se lavoratore non possedeva requisiti richiesti aveva possibilità di richiedere indennità a requisiti ridotti che aveva funzione diversa da indennità ordinaria perché di fatto andava a dare un sostegno al reddito di persone che avevano avuto discontinuità lavorativa nell'anno precedente (sorta di sostegno a scoppio ritardato). Vi erano poi forme di sostegno una tantum che però avevano un incidenza molto relativa. Indennità speciali di disoccupazione (es. edilizia) che via via sono scomparse. Panorama vario, più forme di sostegno con principale forma di sostegno con requisiti severi. Legge Fornero: nasce l’ASPI con obiettivo di sostituire indennità di disoccupazione ordinaria quella speciale edile. Dal 1 gennaio 2017 avrebbe dovuto sostituire anche indennità di mobilità, cose un po' cambiate. Requisiti: molto simili a quelli previgenti (perdita involontaria nel termini previsti, presenza stato disoccupazione nei termini previsti) e due anni di assicurazione almeno un anno di contribuzione nell’anno precedente e domanda da parte dell’interessato (semplificato comunque sistema, inglobato ledile, inclusi apprendisti). In realtà era stato innovativa l'introduzione della mini ASPI che ha sostituito quella a requisiti ridotti, ma significativamente diverso --> importo e durata previsti come quelli dell’ASPI, ma soprattutto i requisiti di accesso sono risulta interessanti perché previsto che per ottenerla era sufficiente avere 13 settimane di contribuzione accreditate nei 12 mesi precedenti, strumento inclusivo. Mentre invece l’ASPI non era stata in grado di ricomprendere tantissimi lavoratori precari. NASPI --> fa più ordine, diventa misura unica perché ingloba ASPI e MINI ASPI e poi da 2017 ingloba anche indennità di mobilità, innovativa con riferimento a requisiti di contribuzione e assicurazione, si elimina requisito di due anni di assicurazione e almeno un anno contribuzione nel biennio precedente; prevede che i lavoratori che nei quattro anni precedenti l’inizio periodo disoccupazione possano far valere almeno tredici settimane di contribuzione e almeno trenta giorni di lavoro effettivi nei dodici mesi precedenti possano accedere al trattamento (requisiti oggi validi). C'è un trucco: sono cambiate la misura è la durata della prestazione , si è allargato spettro di soggetti che ne hanno diritto ma si sono modificate le modalità di durata e misura. Sin fino al 2007 duravano 180 giorni, allungate dal 2008 e durata variava a seconda dell'età anagrafica del soggetto che la percepiva (vedi slide). Con la legge Fornero si cambia il discorso: durata ASPI entrata in regime in modo graduale. Durata NASPI, si prescinde dall'età anagrafica e si collega la durata della NASPI alla storia contributiva del beneficiario (per quanto tempo ha contribuito), corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. Non vie è stato cambiamento significativo con riferimento all'ammontare (slide). 03/04/17 Ultimi due istituti contro disoccupazione che ci rimangono e poi argomento nuovo. Documento sul sito in tema di tutela previdenziale dei cococo (vedere) e riassume un po' discorsi affrontati, non dice nulla di più di quello detto a lezione. DIS-COLL Istituto che in qualche modo affianca la NASPI (come la ASDI). Necessità di introdurre in via stabile prestazione di sostegno al reddito dei lavoratori parasubordinati che abbiano perso la propria occupazione. In via sperimentale sin dal 2008 prevista sorta di indennità (una tantum) a favore dei cococo che è stata introdotta per un triennio nei limiti delle risorse finanziare disponibili, questa indennità che era anche di misura molto contenuta e prevedeva vincoli di accesso era stata resa strutturale con la legge Fornero, la quale aveva sì superato la sperimentazione ma ha mantenuto requisiti di accesso stringenti che già caratterizzavano indennità una tantum e quindi la capacità di tutela di quella misura era molto limitata; accade che viene introdotta la DIS-COLL. I destinatari della DIS-COLL sono soggetti che svolgono collaborazione coordinata continuativa che hanno involontariamente perso occupazione e devono essere iscritti in via esclusiva nella gestione separata, non devono essere pensionati e devono essere privi di partita iva. Requisiti contributivi per poter accedere alla prestazione: maturati almeno tre mesi di contribuzione nell'anno precedente la disoccupazione e almeno un mese di contribuzione nell'anno della disoccupazione (due requisiti congiunti). Indennità corrisposta mensilmente per numero corrispondente pari alla metà dei mesi di contribuzione (come NASPI). In ogni caso mesi pari a dodici quindi al massimo la DIS-COLL verrà versata per sei mesi. Caratteristica negativa peculiare: non è previsto accredito della contribuzione figurativa. ASDI Nota come assegno di disoccupazione, rappresenta una innovazione perché si tratta di una forma di tutela di natura assistenziale (non vi è alcuna contribuzione versata per finanziarla, finanziata da fiscalità generale). Obiettivo di fornire un sostegno al reddito a coloro che abbiano esaurito i sussidi di disoccupazione senza trovare lavoro e versino anche in stato di bisogno. Istituto sperimentale (prolungata fino 2019), ma caratteristica che ha fatto dubitare di una natura veramente assistenziale è collegata proprio ai soggetti destinatari, perché non sono quelli che non hanno lavoro e sono in stato di disagio ma sono destinatari i soggetti che hanno già beneficiato della NASPI, ma si trovano ancora senza occupazione = soggetti che avevano già requisiti per avere NASPI. 49 1. Legge 80/1898 assicurazione contro infortuni sul lavoro, rese obbligatoria l'assicurazione solo per datori del settore industriale, solo a favore degli operai, vera e propria assicurazione per responsabilità civile del datore e poteva essere stipulata con qualsiasi assicuratore secondo scelta libera e mantenuta così per circa 30 anni. Importante questo primo provvedimento: obbligatorio, non limitava tutela infortuni ai casi determinati da colpa del datore ma anche determinati da caso fortuito/forza maggiore/colpa non grave datore. 2. Decreto 1450/1917 tutela estesa ai lavoratori agricoli. 3. Nel 1929 si diede vita ad una forma embrionale di tutela contro le malattie professionali, allora previste sei malattie professionali (tecnopatie) che poi verranno ampliate nel 1943 (vestosi, silucosi). 4. 1933 gestione ad un ente pubblico con volontà di escludere libera scelta, vincolando datore ad assicurarsi presso l’allora IN(F)AIL. 5. Testo unico 1765/1935 che unificò materia infortuni con quella sulla tutela, rilevante principio automaticità prestazioni previdenziali, inoltre si inizio a dare rilievo anche alle prestazioni sanitarie dell’INAIL. 6. Salto di trent'anni con testo unico 1124/1965 che ridisciplina il tutto, raccoglie tutta normativa sparsa qua e là e ancora oggi costituisce il testo di riferimento di ciò che stiamo studiando (modificato e integrato nel corso degli anni). Riferimento per prestazioni di natura di economica perché quelle di natura sanitaria assicurate tramite servizio sanitario nazionale prevalentemente. Alcune prestazioni sanitarie residue a carico dell’INAIL. 7. Tutela sanitaria assicurata dalla legge n. 833/1978 8. Tra le varie modifiche e integrazioni uno spazio rilevante è rivestito da decreto legislativo 38/2000 che ha innovato in maniera significativa su più fronti. Finanziamento della tutela I mezzi finanziari sono reperiti soltanto per via contributiva, non vi è un aiuto dello Stato. I premi assicurativi in caso di lavoro subordinato sono interamente a carico del datore di lavoro, tranne che nel caso dei lavoratori parasubordinati che sono tenuti a 1/3 della contribuzione mentre i restanti 2/3 al committente, mentre lavoratori autonomi tenuti in prima persona alla contribuzione. Per le prestazioni finanziare gli oneri finanziari sono imputati al servizio sanitario nazionale, alle regioni quindi per competenza regionale. Rischi molto differenziati in relazione ad attività svolte, anche i premi assicurativi variano notevolmente perché coprire contro i rischi di infortunio di un commesso/segretaria sono ben diversi da quelli di un operatore di scavo/demolizione o anche solo di un idraulico. Quindi i premi assicurativi variano a seconda di una serie di fattori ma in linea di massima della gravità del rischio dell'attività considerata; in particolare per determinare la tariffa si combinano cinque fattori art 3 d.lgs 38/2000: 1. Settore di attività (inquadramento settoriale) --> 4 macro settori (industria, artigianato, terziario, altre attività), inquadramento molto rilevante perché per produrre mattoni ad esempio cambia se si parla di industria o artigianato perché le tariffe cambiano. 2. All'interno del settore si andrà a distinguere qual è la tipologia di lavorazione (attività) a cui sono addetti i vari gruppi di lavoratori assicurati. Si usa il criterio del rischio medio nazionale = si prende la cifra data dagli oneri che ha sostenuto l’INAIL per un certo periodo e questa somma la si rapporta con l'ammontare complessivo di contribuzioni che sono state erogate e il rapporto tra questi due dati è il rischio medio nazionale. Classificazione molto rilevante anche qui. 3. Vedere situazione specifica dell'azienda andamento infortunistico aziendale (rischio specifico aziendale) il quale può essere superiore o inferiore. Avviene fenomeno dell’oscillazione del premio, se è inferiore il premio scende mentre se azienda ha rischio specifico superiore il premio oscilla verso l'alto. 4. Adozione di misure obbligatorie di prevenzione, se sono totalmente adempiente ho riduzione del premio. 5. Oscillazione per prevenzione, riduzione premio per aziende che eseguono interventi di miglioramento dei livelli di sicurezza. Campo di applicazione Ambito applicabilità della tutela è cambiato molto in senso ampliativo sia per le attività protette sia le categorie di persone e anche il tipo di lesioni indennizzabili (es. nel 2000 danno biologico). Partiamo dalle attività pericolose: campo di applicazione definito da art 1 testo unico del 1965 che individua il primo criterio selettivo; in questo articolo vengono indicate le lavorazioni considerate pericolose ricorso a macchine automatiche (cioè non mosse da chi le usa oppure apparecchi a pressione o che funzionano tramite energia elettrica o termica) e non solo soggetti che usano quella macchina ma anche persone che sono in quell’ambiente, poi pericolose tutte lavorazioni agricole e poi elencazione di 28 lavorazioni considerate espressamente pericolose sulla base di esperienza e dati statistici (es. edilizia, scavi, meccanica, attività di trasporto, utilizzo strumenti da taglio, utilizzo agenti nocivi). Difficile trovare in concreto attività che non rientrino nelle lavorazioni pericolose. Con riferimento alla pericolosità pronuncia della corte costituzionale, chiarito oggetto della tutela assicurativa disposta dal testo unico 1965: sentenza del 1991 n. 100. 04/04/17 Primo dei criteri selettivi: lavorazioni pericolose. Il secondo criterio selettivo riguarda i soggetti assicurati i quali sono coloro che operano come addetti o alle macchine o negli ambienti in cui sono svolte ritenute pericolose, la questione che ci si deve porre è se rileva qualificazione giuridica del rapporto (soggetti titolari di un rapporto di lavoro subordinato? No). Tutela si allarga a soggetti che lavoratori non sono, es. si tratta di studenti impegnati in attività pratica o soggetti in attività di stage, detenuti che lavorano in carcere, famigliari che svolgono lavoro senza retribuzione ECC. Sia sotto profilo oggettivo che profilo dei soggetti assicurati abbiamo criteri selettivi molto ampi, ciò nonostante il meccanismo fondato in qualche modo sul rischio rimani quindi non si può dire che tutti i soggetti che prestano attività lavorativa o non definibile lavorativa siano assicurati. Di fatto categorie di esclusi sono pochissime: rammendatrici, oppure lavori di segretariato senza alcun macchinario. Art 2 TU 1124/1965 --> definizione di infortunio indennizzabile. Comprende tutte cause di infortunio per causa violenta da cui sia derivata una lesione durante il lavoro (morte, inabilità permanente assoluta o parziale, inabilità temporanea assoluta con durata almeno superiore a tre giorni, danno biologico). 1. Causa violenta, requisito richiesto dalla legge in quanto l'infortunio deve essere derivato da una causa efficiente e rapida. Distinguerla da causa delle malattie professionali (lenta). La classica causa violenta è l'evento traumatico, oppure quella che ha una causa scatenante iniziale di natura violenta però ha effetti patologici differiti nel tempo (rottura fialetta in azienda che lavora con prodotti chimici, infezione che può avvenire a livello di tempo). Azione che in linea di massima agisce dall’esterno verso l'organismo del lavoratore; in considerazione di questa comune natura di forza che agisce dall'esterno si è discusso con riferimento alla causa violenta di una particolare fattispecie: infortuni a seguito di infarto, in molte occasioni l’INAIL ha rifiutato indennità a eredi (per morto) perché mancava la causa violenta, partendo dal presupposto perché questa lesione sia ritenuta infortunio e di conseguenza indennizzata non basta che soggetto sia morto durante l'orario di lavoro ma è necessaria la prova di nesso causale tra evento e attività lavorativa di quel soggetto. Sentenza dice che si richiede prova di elementi che in qualche modo giustifichi l’indennizzabilità. 2. Occasione di lavoro (più dibattuto). Prima particolarità perché legge non richiede che infortunio sia accaduto a causa del lavoro, ma utilizza espressione “in occasione di lavoro”, 49 perché a contrario la possibilità di indennizzo sarebbe stata minore e quando legislatore ha voluto sottolineare che nesso di causalità sia diretto l'ha fatto espressamente (per malattie professionali la formula utilizzata è stata “a causa”). Dibattito su che cosa si debba intendere su occasione di lavoro: si può dire che si realizza tutte le volte in cui svolgimento rivista lavorativa costituisce l'occasione di lavoro pur non essendo necessariamente la causa diretta; il nesso eziologico può anche essere indiretto (es. soggetto che si infortuna cadendo dalle scale, non sta svolgendo espressamente mansioni specifiche però è lì per motivo ben determinato). Problema che si è posto ripetutamente è quello di stabilire quando il nesso tra lavoro e infortunio si interrompe e determina la non indennizzabilità; innanzitutto il nesso non è interrotto in casi di colpa del lavoratore, si interrompe solo in caso di dolo art 65 TU. Un’ipotesi diversa è quella del cd. rischio elettivo, comportamento colposo che ha caratteristiche particolari perché non è collegato all’esecuzione del lavoro (es. giochi di destrezza fatti con strumenti da lavoro, stato di ubriachezza, poi serie di ipotesi le quali hanno bisogno di essere istruite perché non evidenti e in questi casi si ritiene che venga meno l'occasione di lavoro). Come giurisprudenza ha per diversi anni interpretato questa occasione di lavoro per coprire lacuna relativa all’infortunio in itinere, progressivamente è stato ritenuto indennizzabile quest'ultimo. Il TU nella sua versione originaria non si occupava di infortuni in itinere se non con riferimento ad una fattispecie particolare ovvero lavoratori marittimi; questa disposizione eccezionale veniva ritenuta tale da non poter estendere in maniera indiscriminata la tutela contro gli infortuni avvenuti nei tragitti per andare e tornare da lavoro. Ancora prima dell'entrata in vigore del TU del 1965 il legislatore aveva delegato il governo a disciplinare questa fattispecie, ma non aveva dato risultati, quindi per molti anni ha in sostanza supplito la giurisprudenza a questa lacuna legislativa: inizialmente però la giurisprudenza ammetteva che il tragitto potesse essere interpretata come attività preparatoria o conclusiva dell'attività lavorativa però andava alla ricerca di un quid pluris qualificante, cercava qualcosa che avesse un nesso con il lavoro e rendesse il rischio generico della strada aggravato; dopodiché giurisprudenza evolve e ritiene indennizzabile infortunio in modo più ampio sulla considerazione che lavoratore non ha scelta di andare al lavoro e dunque sottoporsi al rischio della strada e quindi ritenuto inizialmente per mezzi pubblici e a piedi. Infortuni occorsi con mezzi propri--> in quel caso giurisprudenza richiedeva che dovesse essere accettata necessità dell'utilizzo del mezzo proprio e di regola la si trovava quando percorso non fosse coperto da mezzi pubblici, orari non compatibili con lavoro, disagio derivante da utilizzo dei mezzi pubblici, costi sopportati. In questi contesti si colloca art 12 n. 38/2000 attuativo di una delega conferita l’anno precedente per dettare disciplina specifica individuando come criteri direttivi di delega i principi giurisprudenziali consolidati in quella materia. Primo elemento in rilievo è il normale percorso, dove inizia e finisce percorso tutelato? Cfr. Infortunio avvenuto nelle pertinenze dell’abitazione --> sentenza. Ancora prima che venisse inserito nell’ordinamento già veniva tutelato grazie all’evoluzione giurisprudenziale, in questo contesto si colloca l’ART 12 D.LGS. 38/2000 che introduce una definizione dell’infortunio in itinere. Il legislatore delegato deve ridisciplinare la materia ma fare attenzione a trasporre i principi. Il 1° elemento che viene in rilievo è il “NORMALE PERCORSO”,una questione che si presenta è : dove inizia/finisce il percorso tutelato? Sentenza. È interessante notare che dopo la decisione della cassazione l’INAIL ha scritto una circolare nel 2004 che ha fatto riferimento a questo precedente giurisprudenziale indicando dei punti fermi. In questa circolare l’INAIL distingue la pertinenze dell’azienda sono distinte dalle pertinenze dell’abitazione, infatti l’infortunio che avviene nelle pertinenze dell’azienda è un infortunio in attualità di lavoro. recependo le indicazioni Opera il principio dell’automaticità delle prestazioni senza limiti prescrizionali perché si parla di infortuni sul lavoro e malattie professionali. Le prestazioni sono diverse a seconda della tipologia di lesione che si subisce e nell'ipotesi in cui lesione sia la morte la prestazione è versata ai superstiti, se invece la lesione è l’inabilita permanente il soggetto inabilitato avrà diritto ad una rendita che varia a seconda del grado (assoluta allora rendita pari alla retribuzione entro un certo massimale, parziale a seconda dei casi % che verrà versata sotto forma di rendita). Se l’inabilita è temporanea assoluta allora il soggetto durante il periodo di inabilità ha diritto ad una indennità giornaliera superato il cd. periodo di carenza (i primi tre giorni non vengono coperti da legge stessa), però normalmente i contratti collettivi di lavoro prevedono a carico del datore la copertura anche del periodo di carenza, l'indennità giornaliera aumenta nel caso in cui quella temporanea perduri oltre un certo periodo (primi 90 gg 60% retribuzione, dopodiché sale fino al 75%). Cfr. sul libro “assicurazione contro le malattie professionali”. 10/04/17 02/05/17 ispettrice, lezione isolata. Domani ultima lezione. Sentenza Malattie professionali Sulle slide motivazione dispositivi della sentenza 179/1988 che dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo 3 del dpr 1124/1965 e illegittimità di norme che fissano tempo temporale massimo per la manifestazione delle malattie. Ci sono voluti ben 12 anni affinché il legislatore modificasse il TU n. 1124 ed introducesse una disposizione che tenesse conto di quella pronuncia. Nel 2000 decreto 38 ha codificato quel risultato nell'articolo 10, in particolare il comma IV ci dice che sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui comma III, delle quali il lavoratore dimostri l'origine professionale --> Differenza tra malattie tabellate e non, se non è compresa nelle tabella l'indennità non è automatica perché lavoratore deve dimostrare natura eziologica professionale. Procedure di inserimento di elenchi di probabile o possibile origine lavorativa di malattia che vengono stilate via via in relazione ad un lavoro svolto dalla commissione scientifica che elabora e rivede questi elenchi periodicamente, sorta di dialogo tra ospedali/centri diagnostici che rilevano malattie a causa del lavoro e di conseguenza attraverso una progressiva di revisione questi elenchi via via si arricchiscono di nuove malattie; chiaro che questo registro rimane un vantaggio per il lavoratore perché non deve provare nulla, sistema misto garantisce che il processo vada avanti e lavoratore non debba aspettare quelle tabellate per vedersela riconosciuta. Nonostante l’allargamento progressivo ancora oggi vi sono malattie di cui è difficile provare l'eziologia professionale (vedi dati slides). Aumento malattie non tabellate, perché laddove io so che c'è una malattia professionale io so che devo andare a intervenire. Circa 60% malattie denunciate e indennizzate sono malattie muscolari- osteoporosi. I tumori professionali sono la prima causa di morte professionale, in classifica quelle che vengono prima sono per frequenza non per risultato. Pensioni L'attuale assetto della tutela in particolare della vecchiaia (poi ci occuperemo anche in modo accessorio della tutela dell’invalidità e superstiti) è il frutto di una stratificazione normativa molto complessa. 49 1. Legge 350/1898, questa legge istituì la cassa nazionale per vecchiaia e invalidità per operai e industria che però si gestiva su base volontaria; cassa nazionale finanziata grazie ai contributi degli iscritti e l'importanza di quella legge fu il fatto che si sostituì al pluralismo di società di mutuo soccorso. La cassa verrà ampliata negli anni successivi e diventerà obbligatoria nel 1919 2. D.Lgs. 603/1919 obbligatorietà, contribuivano a questa cassa datori e lavoratori e per la prima volta venne previsto il concorso finanziario dello stato. Quella cassa originaria erogava pensioni in proporzione ai contributi ed erano anche previste prestazioni sanitarie in casi di invalidità. 3. Nel periodo corporativo questo sistema verrà perfezionato con vari regi decreti soprattutto nel 1935 e 1939 a cui seguiranno profonde innovazioni che stabiliranno sistema abbastanza organico. 4. Legge 153/1969 (!!!). In quei trenta anni c'è però di mezzo la costituzione che segna un mutamento soprattutto sul fondamento della tutela previdenziale e in particolare pensionistica, viene abbandonato rischio professionale per abbracciare fondamento dell’interesse pubblico di liberazione dello stato di bisogno. Questa legge del 1969 rappresenta la prima legge moderna di pensioni, pregio di introdurre il principio delle automaticità delle prestazioni previdenziali nella materia pensionistica dove questo principio opera con certi limiti (limite prescrizionale, anche se serie di correttivi), importante anche perché ha introdotto il sistema di calcolo retributivo. Prima c'era un sistema di calcolo contributivo, quello retributivo determina una innovazione; secondo il sistema retributivo di calcolo l'ammontare della pensione retributiva viene determinato in base alla retribuzione annua pensionabile ovvero la media delle retribuzioni percepite negli ultimi anni di lavoro, questa media cambia a seconda del numero di anni che dobbiamo prendere in considerazione per fare la media e il n. di anni è cambiato nel corso degli anni ed è cambiato in aumento, per attenuare incidenza dell'ultima retribuzione la legislazione ha allungato il periodo di tempo da prendere in considerazione per la media. Una volta che individuo la retribuzione pensionabile questa dovrà essere messa in rapporto con l’anzianità di servizio (anzianità contributiva), ogni anno accresce l'apporto della pensione, l'aliquota di rendimento non è fissa e si diversifica per fasce e più la retribuzione pensionabile è alta via via l'aliquota di rendimento è bassa. Evidente che questo meccanismo di calcolo (vedi slide) ha come obiettivo quello di determinate una flessione molto ridotta rispetto alla retribuzione da lavoratore attivo, obiettivo di garantire tasso di sostituzione molto buono, passaggio che non determini grande riduzione del reddito; introdotto questo sistema in un periodo storico in cui legislatore era convinto che ci trovassimo di fronte ad un sistema previdenziale in continua espansione e che politiche di cautela e risparmio non fossero necessarie. Questa impostazione a fine anni 80 si rivelerà fallace e sarà necessario cambiare segno. 5. Riforme di politiche di risparmio. Riforma Amato (D.Lgs. 503/1992) che introduce già novità significative ad esempio aumenta da cinque a dieci anni base di calcolo per determinare la retribuzione, viene inasprito il requisito assicurativo minimo per pensione di vecchiaia (a quel tempo in 15 anni e aumentato a 20), viene graduata l'età pensionabile. 6. Nel 1993 verrà approvato decreto 124/1993 che fornirà disciplina organica in merito alla previdenza complementare. Due passi importanti che preparano alla vera e propria riforma. 7. Riforma Dini l. 335/1995, riforma storica. Si muove sul solco che ha già fatto la riforma Amato, ma introduce innovazioni rilevanti. L'innovazione principale è il passaggio ad un nuovo sistema di calcolo della pensione, passaggio graduale, ma il sistema di calcolo introdotto è nuovamente contributivo. L’obiettivo è di commisurare la pensione alla contribuzione che il soggetto versa, ciò determina effetto importante: il cd. rendimento è molto meno elevato; sistema dal punto di vista economico meno favorevole per il lavoratore adottato per ragioni di sostenibilità economica complessiva del sistema. Riforma Dini introduce innovazione significativa e apprezzata perché rende flessibile l'età pensionabile e la rende uguale per uomini e donne (possibilità di scegliere di andare in pensione nel range compresi tra i 57 e 65 anni di età). Altro elemento importante è la semplificazione degli ordinamenti pensionistici, ottica di armonizzazione per settore privato e pubblico. Risparmi che si progettano verso il futuro, da un lato leggi successive cercano di trovare altre strade per contenere spesa in materia pensionistica ad esempio un aspetto toccato nel 2000 sarà ridisciplinare questione del cumulo tra pensione e reddito da lavoro, legislatore si allontana un po' da considerazioni di liberazione dal bisogno perché nonostante abbia su di se peso di risparmiare non rallenta comunque questa progressiva tendenza di ammettere il cumulo. Sistema contributivo di calcolo Il punto di partenza è la determinazione del montante contributivo individuale ed è dato dalla somma dei singoli importi che di anno in anno vengono accantonati (virtualmente accantonati, perché il nostro sistema funziona a ripartizione), per lavoro subordinato versato 3% retribuzione imponibile; questi contributi si sommano alle rivalutazioni periodiche in relazione al PIL (non quello modificato di anno in anno, ma del quinquennio mobile precedente), si parla di un meccanismo di “capitalizzazione simulata” perché il fondo non esiste realmente, ma è un meccanismo contabile vero e proprio. Il secondo passaggio si ha moltiplicando questo montante per il coefficiente di trasformazione che è un numero determinato dalla legge che trasforma il montante contributivo individuale in pensione, questo coefficiente è variabile in funzione dell'età in cui viene chiesto il pensionamento perché il ragionamento è che più io chiedo pensionamento in avanti con gli anni, meno anni ho di fronte a me da vivere, e di conseguenza il coefficiente di trasformazione sarà un numero più grande --> coefficiente che cresce al crescere dell'età di pensionamento. Governo Prodi ha costituito commissione che individua criteri di calcolo, coefficienti rivisti ogni tre anni e dal 1 gennaio 2016 sono entrati in vigore i nuovi coefficienti. Innanzitutto più contributi si versano e più la pensione è progressivamente meno povera, più età è alta e più pensione sarà proporzionalmente maggiore. Aspetto importante: questo passaggio da sistema retributivo a contributivo non poteva entrare in vigore da un giorno all'altro, infatti si è previsto un passaggio graduale introducendo un regime ternario. • Prima categoria per soggetti che avevano già 18 anni di contributi, questi mantengono regime di calcolo retributivo della pensione. • Soggetti che a quella data non erano ancora assunti avranno propria pensione calcolata secondo metodo contributivo pieno. • Soggetti che a quella data avevano contributi versati ma non per 18 anni, questi rientrano in sistema misto retributivo e contabile che prevede che il calcolo verrà metà retributivo fin che è entrata la legge e poi contributiva. Nel 2011 con decreto salva Italia (Monti) si è innovato in maniera significativa (cfr. Perequazione automatica), periodo in cui tutta serie di riforme severe e rigorose vennero introdotte. Questi decreti ha esteso il sistema contributivi a tutti a partire dal 1 gennaio 2012, significa che per i lavoratori della categoria due e tre non è cambiato nulla ma è cambiato per categoria uni perché era garantita la prosecuzione del regime retributivo, quindi è come se diventasse per questi sistema misto (fino 2011 una storia, poi 2012 altra). 8. Riforma Maroni l. 243/2004, cambia la logica di risparmio del legislatore. Qui assistiamo ad un inasprimento dei requisiti di accesso della pensione attraverso l’elevazione dell’eta pensionabile anche per reagire al fenomeno dell’invecchiamento demografico; chiamato “scalone” perché l'aumento era consistente (età aumentata di tre anni), da 57 a 60 ma dilazionato nel tempo e sarebbe dovuto entrare in vigore nel 2008. A partire da quell'anno l'età pensionabile doveva aumentare gradualmente. 49 a lavorare prima dei 18 anni, erano molto avvantaggiati. Il fatto curioso è che anche negli anni ’60-’70 era difficile raggiungere 35 anni di contributi effettivi perché anche allora vi erano carriere interrotte, soprattutto nella piccole aziende, in sostanza dall’analisi dell’impatto sociale effettuata l’anno scorso si era scoperto che i maggiori beneficiari non erano i lavoratori delle fabbriche, per cui era stato pensato questo procedimento, ma gli impiegati legati alla grande industria. La conseguenza è che il significato di questo istituto ha iniziato a vacillare, si andava a creare una prestazione di cui godevano soggetti che non coincidevano con quelli che si erano immaginati come destinatari. Altro problema legato era anche il rendimento elevato di queste perché soggetti che avevano alle spalle una carriera contributiva di 35 anni avevano anche un buon rendimento, quindi queste pensioni calcolate con il metodo retributivo erano anche molto elevate che rappresentavano un costo molto elevato per le casse. In considerazione di questi elementi di criticità ad un certo punto, inizio anni ’90 riforme contenimento spesa pensionistica, viene introdotto un requisito anagrafico che viene fissato cambia molto di anno in anno (2008-2009 i 35 anni di contributi devono esser accompagnati ai 58 anni di età, 2010-2011 sistema delle quote data dalla somma delle contribuzione più l’età anagrafica si parte dalla quota 95 60 anni di età più 35 di contributi). Requisiti sempre più vicini a quelli per il pensionamento di vecchiaia. Con la RIF. MONTI viene abrogato e sostituito dalla pensione anticipata, molto complicata con requisiti d’accesso complessi e vi è una basilare distinzione: requisiti cambiano a seconda che dall’entrata in vigore della RIF. DINI i soggetti interessati fossero già in possesso di anzianità contributiva oppure no. • Soggetti già in possesso di anzianità Nel triennio 2016-17-18 se il lavoratore ha già accumulato un’anzianità contributiva pari a: 42 anni e 10 mesi uomini 41 anni e 10 mesi donne Non viene richiesta l’anzianità contributiva, per disincentivarli vengono introdotti dei tagli alla prestazione in base all’età anagrafica del richiedente (se ha +65 anni no tagli, se è inferiore è prevista una riduzione che aumenta man mano che diminuisce l’età anagrafica del richiedente). Il legislatore ha fatto una sorta di marcia indietro, legge stabilità 2015 e poi con la legge stabilità per il 2016, ha previsto che questi tagli in alcuni casi non dovevano esser operati (tagli effettuati negli anni 2012 e 2013). • Soggetti senza anzianità Fissata un’età anagrafica di 63 anni e 7 mesi ed è stato previsto un requisito contributivo basso purché però questo requisito contributivo minimo dia luogo ad un importo della pensione possibile almeno pari a 2,8 volte la pensione sociale; retribuzioni devono esser molto elevate. Rispetto a queste regole generali il legislatore ha posto moltissime deroghe che in parte esistono da molto tempo, solo modifiche a criteri di attuazione delle deroghe, e anche deroghe nuove introdotte per risolvere problemi nati dopo la RIF. FORNERO: ■ Lavoratori precoci ■ Categorie come lavoratrici madri: ha subito un innalzamento più significativo ■ Disabilità gravi ■ Lavoratori esposti all’amianto ■ Lavoratori impegnati in attività usuranti : 4 categorie di lavoratori che sono quelli impegnati in mansioni determinate nel decreto salvi 1999 che elenca una serie di attività particolarmente usuranti come es. lavori in galleria, cava, miniera, lavori ad alte temperature, lavori in cassoni ad aria compressa, ecc.. Oltre a queste attività esistono e sono compresi anche i lavoratori notturni, gli addetti ad una catena di montaggio e i conducenti di veicoli di trasporto pubblico/collettivo. Si richiede che esser siano state svolte per un periodo minimo che varia in base alla tipologia di mansione. Se il lavoratore ricade all’interno di queste categorie allora avrà diritto ad un anticipo della pensione. ■ Donne lavoratrici: la cd. opzione donna prevista dalla RIF. FORNERO per concedere alle donne di andare in pensione anticipatamente però a patto che scegliessero di avere un assegno interamente calcolato con il metodo contributivo, anche se il soggetto avrebbe avuto diritto ad un calcolo retributivo praticamente per interno o pro rata se accettava che la sua pensione venisse calcolata interamente con il metodo contributivo allora poteva andare prima in pensione A queste categorie si è cercato di garantire un accesso facilitato al pensionamento precoce, di regola questi anticipi sono di circa 3 anni rispetto ai “lavoratori comuni◌͟”. ■ Lavoratori esodati: questione peggiore dopo la RIF. MONTI, a partire dal 2012 con l’entrata in vigore della RIF. FORNERO. Lavoratori che vicini alla data di pensionamento avevano accettato varie forme di esodo volontario, cioè avevano interrotto il loro rapporto di lavoro e si erano trovati disoccupati con età avanzate ma senza possibilità di accedere al pensionamento in tempi brevi perché l’asticella era stata portata avanti, limbo pensionistico e l’indennità che avevano accettato non era in grado di sostenerli fino alla pensione. A partire dal dicembre del 2011 sono state predisposte una serie di misure definite “salvaguardie◌”͟ appunto per tutelare questi lavoratori, dal 2012 ad oggi sono state adottate 8 salvaguardie (l’8° è stata conclusa poco fa). Con la 7° salvaguardia il popolo degli esodati ha raggiunto altissime partecipazioni, quasi 200.000 persone. TABELLA SLIDE: 1° situazioni che vengono in rilievo sono molto eterogenee, fenomeno molto rilevante che ha messo in rilievo il fatto che il problema era stato totalmente sottostimato. Operazione in corso di esaurimento. Nel frattempo è stato messo in campo un progetto sperimentale, legge 232/2016 di bilancio per 2017, prevede un progetto sperimentale sull’anticipo pensionistico che nel periodo compreso tra il 1° maggio 2017 e il 31 dicembre 2018 dovrebbe aiutare molti lavoratori che possiedono determinati requisiti di anticipare il pensionamento. I decreti che dovevano attuare questa APE sono in ritardo e si dice che uno dei due, L’ape Sociale verrà rimandata. L’APE è previsto per i lavoratori dipendenti pubblici, privati e per gli autonomi iscritti alle gestioni speciale dell’INPS vengono esclusi gli assicurati presso le casse professionali. Esistono 2 tipologie: • APE VOLONTARIO Anticipo di pensione che viene erogato al lavoratore, tramite l’INSP, il quale in sostanza chiede ad una banca/assicurazione di anticipargli la pensione (es. come chiedere un prestito), il lavoratore dovrà poi restituire il prestito stesso. Nel momento in cui il lavoratore raggiungerà la pensione dovrà restituire per i successivi 20 anni con relativi interessi ciò che ha avuto, la sua pensione verrà quindi ridotta. Va tenuto conto che il periodo di anticipo lo deciderà il soggetto stesso. Periodo massimo 3 anni e 7 mesi, possono richiederlo i lavoratori con età anagrafica di almeno 63 anni e che abbiano la prospettiva di maturare le pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, il requisito contributivo minimo deve esser almeno pari a 20 anni. Si richiede che al netto della rata di restituzione alla banca o all’assicurazione del prestito la pensione sia comunque pari a 1,4 volte il trattamento minimo, il lavoratore può andare prima in pensione tramite un prestito erogato dall’INPS. • APE SOCIALE Senso delle deroghe viste sopra perché è un anticipo pensionistico erogato dalla Stato, questa Ape Sociale (non esistono ancora i decreti, slitterà di qualche mese) è possibile ottenerla da parte di 4 categorie di lavoratori con un anzianità contributiva di almeno 30 anni e di avere almeno 63 anni di età e di cessare l’attività lavorativa; prestazione lavorativa incompatibile con l’Ape Sociale: • Soggetti in stato di disoccupazione che abbiano concluso e che siano senza sostegno economico da almeno 3 mesi, senza diritti sulla tutela della disoccupazione perché li hanno già esauriti • Soggetti che assistano coniugi, parenti di primo grado, conviventi con handicap grave da almeno 6 mesi 49 • Disabili gravi, riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al 74%, i requisiti restano validi • Soggetti che svolgono in via continuativa un’attività lavorativa gravosa da almeno 6 anni, diversa da usurante, attività rischiosa da svolgere dopo una certa età. L’anzianità contributiva è pari a 36 anni. Queste condizioni sono legate ad 11 lavoratori che sono elencate in un decreto allegato es. spostamento merci, conducenti camion, treni, infermieri, maestre d’asilo, ecc... Nel momento in cui questi raggiungono i requisiti per la pensione essi decadono dall’anticipo pensionistico per diventare ufficialmente pensionato. 3. Pensione di inabilità e di inabilità Bisogna ricordarsi che la nozione di invalidità pensionabile è cambiata nel corso del tempo, cioè originariamente il diritto a questa pensione era condizionato alla riduzione di 2/3 della capacità di guadagno del lavoratore, non come la capacità di lavoro che viene considerato oggi, a causa di un’infermità fisica o mentale. Questa nozione era elastica e si dava rilievo alla situazione economico-sociale del territorio in cui il lavoratore viveva, accadeva che quella pensione aveva assunto un ruolo assistenziale e utilizzato per tutelare la disoccupazione. L. 222/1984 che abolisce il riferimento alla capacità di guadagno sostituendola alla capacità di lavoro, queste legge prevede due eventi diversi, invalidità e inabilità e due prestazioni diverse: ■ Pensione invalidità (assegno di invalidità): assegno che spetta ai lavoratori sia dipendenti che autonomi affetti da infermità fisica o mentale che provochi una riduzione permanente di 2/3 della capacità di lavoro, parametrata alle occupazioni confacenti alla attitudini del lavoratore. Anzianità assicurativa e contributiva di almeno 5 anni di cui 3 versati nei 5 anni precedenti la domanda. Non è una pensione definitiva perché è erogato per 3 anni, è rinnovabile se il beneficiario richiede il rinnovo e dopo 2 conferme l’assegno diventa definitivo salva la possibilità di revisione. ■ Pensione di inabilità : assegno che spetta ai lavoratori che siano affetti da infermità mentale o fisica che li renda totalmente inabili, requisisti uguali alla pensioni di invalidità. L’unica differenza rispetto alla pensione di invalidità è che in questo caso il soggetto non può lavorare. 4. Pensione ai superstiti A seconda che il soggetto sia lavoratore attivo o pensionato la pensione si chiamerà: • Pensione di reversibilità (se non lavorava più) • Pensione indiretta (se lavorava). La pensione spetta al coniuge, sia uomo che donna, anche al coniuge separato o divorziato (che non si sia risposato), novità importante è la L.76/2016 Cirinna’ riconosce le unioni civili tra omossessuali stabilendo che ogni volta in cui si tratta di coniuge si legge in “tutti i casi”,questo è peculiare perché non vale per i conviventi. In più avranno diritto i figli minori/studenti sotto i 26 anni/ soggetti a carico dell’altro genitore. L’ammontare varia in base a chi sono i superstiti, chiaramente la somma delle varie quote non potrà superare il 100% della pensione. Dalla RIF. DINI è stata data un importanza significativa alla situazione economica del soggetto possessore di pensione di reversibilità o indiretta, nel senso che l’assegno viene ridotto in maniera significativa, fino al 50% della pensione, a seconda dei redditi percepiti dai beneficiari. Nel 2011 attraverso una l. 111/2011 era stata introdotta una decurtazione a questa pensione ai superstiti molto discussa, prevista una riduzione nei casi in cui nei confronti del coniuge se il matrimonio era stato contratto dopo i 70 anni o se i due coniugi avevano una distanza di anni superiori ai 20 anni. Questo è stato creato appunto per trovare rimedio ai “matrimoni di comodo” es. badante. Subito si è sollevato un dibattito sulla legittimità costituzionale, la corte balza tutte queste discussioni muovendosi in direzione contraria ritenendo l’illegittimità costituzione di quella disposizione con la sentenza 174/2016 (vedi sul sito).