Scarica DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE e più Sintesi del corso in PDF di Diritto della Previdenza Sociale solo su Docsity! Previdenza sociale Previdenza: (apporto di tutela) evento prevedibile futuro che va ad incidere sulla capacità di guadagnare e quindi avere delle fonti di sostentamento. Genera una situazione di bisogno. Si dice sociale perché non si intendono atti individuali ma problemi della collettività di cui deve farsi carico lo Stato. Nasce come rapporto di tutela per il lavoratori e quindi come diritto selettivo. Si verifica una situazione di bisogno che fa scattare l’idea di socialità. Nascono le forme di tutela, prima nei Paesi che sono sottoposti alla Rivoluzione Industriale. Gli eventi che vengono tutelati per prima sono quelli che creano disagio ai lavorati, il primo che viene tutelato è l’infortunio. Sono due i modi per formare il sistema previdenziale: Impronta statale: è un sistema tipico dei Stati più forti. Es. Germania dove lo stato si fa carico di dare gli strumenti necessari per la tutela. Di carattere privatistico: tipico degli stati più deboli, come l’Italia, dove l’ideologia guida è quella liberale. Il lavoratore può organizzarsi per costruire un sistema che lo tuteli un domani attraverso le MUTUE ASSICURAZIONI delle SOCIETA’ di MUTUO SOCCORSO. Ogni categoria ha la sua cassa di previdenza, sono enti che offrono servizi di previdenza solamene ai suoi iscritti (tutt’ora cosi). Il COSTO era sostenuto solo dagli interessati che volevano autoresponsabilizzarsi ma poi i lavoratori più forti si organizzarono con le società di mutuo soccorso invece quelli più deboli avevano forme di tutela generale. 1° Forma di tutela: INFORTUNIO SUL LAVORO legge 80/1989 È l’atto di nascita del diritto previdenziale e impone ai lavoratori del settore industriale di stipulare una polizza assicurativa con una compagnia assicurativa per gli infortuni sul lavoro. (Si è liberi di scegliere la compagnia assicurativa) Questa logica non riesce a tutelare le situazioni di bisogno di quell’epoca, la logica reale è l’esigenza di un prelievo che serve come “retribuzione” dello stesso per far fronte a pensioni, mobilità. 1)VENTENNIO FASCISTA Legge 380: cassa di previdenza nazionale per gli operai per vecchiaia e invalidità. 1933: nasce L’ISTITUTO NAZIONAZE FASCISTA PREVIDENZA SOCIALE, code poi “fascista” e rimane per il resto. C’è un’estensione della tutela che non riguarda l’attività lavorativa ma la malattia comune. 1935: tutela disoccupazione 1945: nascita del Codice civile che rinvia alle leggi della previdenza sociale. Art. 2115 1. Comma: l’onere contributivo fra soggetti (DDL e L) è uguale ma oggi è inferiore per i lavoratori e superiore per il datore di lavoro. 2. Comma: la quota di contributo del lavoratore è responsabilità del datore di lavoro salvo, diritto di rivalsa 1 3. Comma: Principio non disponibilità dell’onere contributivo. È nullo qualsiasi patto che elude agli obblighi relativi alla previdenza d’assistenza. Art. 2116 1.Comma: Principio Automaticità (a certe condizioni la prestazione può essere svincolata da contr. prev. Le prestazioni sono dovute al lavoratore anche quando il datore di lavoro non ha versato regolarmente i contributi. 2.Comma: il DDL è responsabile civilmente nei confronti del lavoratore. Art. 2117-2123 si occupano della previdenza complementare. 2)Costituzione All’art. 38 norma dedicata alla materia previdenziale. 1.Comma: fonda l’assistenza sociale e quindi si rivolge a tutti i cittadini (ogni cittadino europeo) sia se siano lavoratori o meno. Ha diritto a forme di tutela perché si trova in una situazione che impedisce di lavorare e deve essere sprovvisto dei mezzi per poter vivere facendo riferimento quindi solo ad una situazione di non abilità ma anche alla situazione reddituale. (oltre ad una certa soglia può venire meno la prestazione o diminuire l’ammontare) 2.Comma: fonda la previdenza sociale e quindi si rivolge ai lavoratori anche se non cittadini (principio di territorialità). I lavoratori che sono sottoposti al verificarsi di determinati eventi (malattia, infortunio, vecchiaia, disoccupazione, invalidità) hanno il diritto di avere i mezzi adeguati secondo le loro esigenze di vita. (previsti e garantiti). I mezzi adeguati si intendono in modo soggettivo e quindi garantire al pensionato il mantenimento delle esigenze di vita proprie con la fotografia della precedente retribuzione per avere lo stesso tenore di vita, in senso oggettivo non si intendono le esigenze specifiche ma esigenze di vita media quindi un tenore di vita medio e non quando era lavoratore. Quindi? in senso soggettivo quando le disponibilità del sp sono maggiori in senso oggettivo nei periodi di crisi del sp quando le risorse sono minori 5.Comma: si occupa della previdenza privata: se il lavoratore vuole arricchire il suo tenore di vita gli permette di garantirsi attraverso la previdenza privata. 3.Età sicurezza sociale C’è l’idea che deve estendersi “dalla culla alla bara” e quindi non avere più come punto di riferimento solo il lavoratore ma di proteggere la persona in quanto tale. Porta a porci 2 domane: Chi paga? Devono gravare sulla collettività (stato) e non solo sulle categorie interessate Quanto? Calcolo in base al reddito 4.Metà anni 60 153/69 2 Non è violato quando l’obbligo me lo dispone la legge quindi l’obbligo è stabilito dalla legge ma l’ente è libero di determinarle l’ammontare. Art. 32: parla della tutela della salute non solo per il cittadino ma nell’interesse della collettività garantendo le cure a coloro che sono privi dell’indispensabile per vivere. Art.47: forma di risparmio forzosa ovvero non posso sottrarmi. Non posso decidere se inscrivere all’INPS o no. Art. 53: “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.” 1 Comma: Capacità contributiva -> tutti contribuiscono in base alla loro capacità. 2 Comma: Principio di progressività -> formato sui principi di progressività ovvero maggiore è il reddito, più elevata l’aliquota per determinare il tributo che deve pagare. Conta per il sistema tributario (ST) e non per il sistema previdenziale perché: SP prelievo forzato di denaro versato allo stato o ad un altro ente sotto forma di contributo allo scopo di finanziare il sistema Previdenziale ed erogare quindi una prestazione previdenziale. SP esiste un tetto retributivo entro cui non pago determinati contributi Primo esempio: massimale di retribuzione in materia contributiva vuol dire che quando si supera la soglia massima, l’obbligo contributivo cessa. (legge dini del 95). Questo perché quando c’è una maggior contribuzione in futuro corrisponderà una maggior pensione erogata con appunto il calcolo contributivo. L’ente previdenziale ha un maggior danno poiché in futuro magari non sarà capace di far fronte a queste “pensioni”. Secondo esempio: Liberi professionisti, accade che c’è un tetto oltre il quale si applica un’aliquota che non è più alto come nel sistema tributario ma è più bassa. Art. 117: distingue la previdenza sociale e la previdenza complementare e chi se ne deve occupare. 2 Comma: previdenza sociale attribuita allo stato 3 Comma: previdenza complementare attribuita allo stato e Regioni. (es Trentino e Valle d’Aosta hanno previdenza complementare autonoma. È possibile toccare il trattamento previdenziale? Quando il legislatore crea riforme peggiorative la Corte crea un rapporto tra l’art. 38 e 36 perché la pensione è adeguata quando rispetta l’art. 36. Art.36: il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ma in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un esistenza libera e dignitosa. La corte Costituzionale non garantisce che le norme non mutino ma attiva norme transitorie per rendere il cambiamento meno forte. Posso o non posso cambiare la misura della prestazione? Se la prestazione è già cominciata il legislatore interviene introducendo un 5 contributo di solidarietà alle pensioni superiori ad una certa soglia, di lasciare nel SP quello che resta per andare a finanziare chi ha più difficoltà. È possibile introdurre interventi peggiorativi? Non sono negati ma deve essere una modifica razionale e non deve essere discriminatorio. Protagonisti soggetti previdenziali enti previdenziali (assicuratore) rapporto contributivo eroga la prestazione DDL Lavoratore (assicurante) Non è creditore ma è interessato che gli Paga per conto del lavoratore salvo rivalsa versino i contributi. Obblighi informativi è una relazione continua che diventa patologica quando succede qualcosa che non doveva accadere. Momento di scontro -> il DDL non paga i contributi all’ente e quindi il lavoratore al momento della prestazione non ha i contributi esatti o proprio non li ha. Casi: 6 1.Diventa una linea e i vertici diventano due: Lavoro autonomo: il lavoratore e il DDL coincidono Lavoro pubblico: l’ente previdenziale e il soggetto obbligato coincidono. Lo stato era sia DDL e ente previdenziale. Banche pubbliche: l’istituto bancario è anche ente previdenziale. Sono esonerati dal pagamento solo se garantiscono lo stesso livello di trattamento dell’INPS. Rapporto previdenziale (ente prev. e soggetto prot.) l’obbligo di pagare le somme di denaro che si concretizzano in prestazioni previdenziali e l’ente deve mettere a disposizione del soggetto l’andamento dei versamenti. Rapporti contributivo: (soggetto obbl. e ente): DDL paga le somme di denaro per finanziare il sistema previdenziale. Sia obblighi contributivi che informativi. Enti previdenziali Sono sempre meno, in passato erano parte degli enti corporativi ma successivamente anche nel nostro Paese si forma la stabilizzazione e quindi la previdenza e assistenza sono compito dello Stato. Inps nasce come tutela dei lavoratori dipendenti privati ma poi si estende anche al lavoro autonomo (artigiani, commercianti, coltivatori diretti) e continua ad avere un ruolo di raccolta per i soggetti che non trovano riparo in altre forme di tutela. All’interno dell’INPS oggi troviamo enti che prima della riforma Monti del 2011 erano autonomi: INPDAIP: Istituto nazionale previdenza per i dirigenti delle aziende industriali. ENPALS: Ente nazionale previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo. ENASARCO: Ente nazionale assistenza per agenti e rappresentanti di commercio INPDAP: Istituto nazionale di Previdenza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, viene creato nel 1994 facendo confluire sia i dipendenti pubblici che quelli statali. Oggi, è possibile che un soggetto appartenga a più regimi previdenziali e quindi tenuto ad iscriversi ad enti diversi. Se un professore avv. svolge anche un’attività di libero professionista (avvocato) deve iscriversi anche alla Cassa di Previdenza degli avvocati. Si occupa di categorie di lavoratori più o meno ampia, ma solo coloro che sono colpiti da eventi che sono infortunio sul lavoro e malattia professionale. Sono rimasti gli enti più grandi con sede a Roma, ma anche con sedi provinciale e per INPS anche sub-provinciale. Le casse di previdenza dei liberi professionisti ha base a Roma e non ha sedi periferiche. Sono dotati di organi ispettivi che hanno lo scopo di vigilare l’osservanza delle norme previdenziali. Hanno: Compiti primari: incassare contributi e erogare prestazioni 7 Richiesti dal lavoratore: servizio militare, maternità, malattia, infortuni, congedi parentali Accreditati d’ufficio: cassa integrazione, disoccupazione, contratto solidarietà (si riduce l’orario di lavoro per evitare i licenziamenti, invalidità. Contribuzione da riscatto Copre i periodi dove il soggetto non lavorava ma ha studiato, ovviamente non può esserci la sovrapposizione dei due periodi. È valida solo peri l periodo legale di laurea può essere meno ma non di più. Può essere rateizzato, sostenuto dal soggetto interessato e può essere chiesto da inoccupati. Viene presentata la domanda e l’ente stabilisce l’ammontare del riscatto, più ci si allontana dal periodo riscattabile (laurea) maggiore sarà l’onere. Viene calcolato tenendo conto di quanto sarebbe alta ora la pensione se in quel periodo fossero stati versati i contributi. Es. senza riscatto 100€ quanto devo versare oggi per avere 120€? quello che dovevo versare con riscatto 120€ con la rivalutazione del capitale ai giorni nostri. Ci sono 3 istituti che permettono comunque di ottenere un’unica prestazione anche se si ha lavorato in posti diversi: 1.Ricongiunzione: vengono trasferite ad un unico gestore tutte le prestazioni previdenziali di tutte le attività svolte per avere cosi un’unica pensione. Una volta era totalmente gratuita ora lo è solo se trasferiti all’INPS, onerosi se trasferiti fuori, questo per evitare che il soggetto venisse avvantaggiato dalle regole di regimi diversi dall’INPS e quindi sopportare il costo del periodo vissuto lì e per una forma di giustizia verso coloro che restano all’INPS. Deve essere chiesta all’ente attraverso una domanda per TUTTA la contribuzione. Cosa lo rende costoso? Ha un costo variabile a seconda dell’età, retribuzione, anzianità contributiva, ammontare contributi e viene deciso dall’ente. Nel momento in cui si trasferiscono è come se fossero sempre stati lì. Solitamente si può presentare solo una volta. L’ente indica anche quanto sarebbe la pensione e quando aumenterebbe con la ricongiunzione. 2.Totalizzazione: permette sempre di raggiungere gli stessi obbiettivi ma si ha un trattamento diverso. È un'unica pensione ma composta da tutti i periodi di contribuzione in ogni ente. (Ciascuna prestazione calcolata secondo le regole di quel ente). Il cumulo è quindi virtuale. Deve essere richiesta dall’interessato e come ente di riferimento abbiamo l’INPS. Deve riguardare tutti i periodi e la pensione viene calcolata interamente con il metodo contributivo se il soggetto non ha maturato nessun diritto autonomo in nessuna gestione. 10 Ricongiunzione e totalizzazione sono alternativi tra loro. Può essere eseguita per: Pensione vecchiaia Pensione anzianità Pensione inabilità 3.Cumulo periodi contributivi: introdotto dalla legge di bilancio, si mettono insieme contributi per ottenere la pensione senza ricorrere alla ricongiunzione in quanto onerosa. Differenze dalla totalizzazione? Calcolate secondo le regole previste dall’ente dove sono maturati i contributi. Il cumulo è virtuale. Sistema di calcolo dei contributi Si determinano applicando un aliquota ad una base di calcolo chiamata retribuzione imponibile o reddito assoggettabile alla contribuzione previdenziale. Esiste definizione di retribuzione? Art. 2094: prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a prestare la propria attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro. (corrispettivo dell’attività lavorativa). Art.36 Cost.: indica le caratteristiche obbligatorie che deve avere, non dandoci però una definizione. Art. 2120: retribuzione presa in considerazione solo per calcolare il TFR, costruita cosi serve solo per esso. Il reddito imponibile è una nozione convenzionale perché istituita dal legislatore come base di calcolo per i contributi previdenziali. Ci sono 3 fasi storiche in cui abbiamo concetti diversi di retribuzione, evoluzione oneri contributivi e il cambiamento della base di calcolo. 1° fase Si conclude nel 1969 con la prima nozione di retribuzione imponibile, è nel testo unico degli assegni familiari DPR 795/1955. È importante perché negli anni successivi il legislatore interviene con la tecnica della novella ovvero la definizione è sempre quella ma cambia in tutto o in parte i contenuti. Dall’art 27 e 28 del testo unico “si considera retribuzione tutto ciò il lavoratore riceve in denaro o in natura come compenso dal datore di lavoro per l’opera prestabilita. 2°fase Dal 1969 al 1997 153/69 art. 12 va a novellare l’art. 27 e 28. “Si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in natura o in denaro dal datore di lavoro in dipendenza del rapporto di lavoro”. C’è un compenso però che viene dato anche quando il soggetto non lavora ovvero le ferie. Si parla di nozione soggettiva: riceve in quanto lavoratore parte del rapporto di 11 lavoro portando ad un aumento delle voci, che una volta non erano considerate retributive, facendole rientrare nella base di calcolo. Una parte della Giurisprudenza interpreta “dipendenza del rapporto di lavoro” ovvero che eroghi un beneficio in dipendenza del rapporto di lavoro. Si tratta di una dipendenza di tipo causale ovvero il rapporto di lavoro è la causa del pagamento. Possiamo quindi considerare retribuzione anche ciò che ha causa nel rapporto di lavoro ma in circostanze diverse? Quella per il calcolo dei contributi Quella per il calcolo delle imposte 3°fase Dal 1977 ai giorni nostri. Il legislatore cerca di individuare una base comune per calcolare i contributi e una base comune per calcolare le imposte. Viene elaborato così la definizione di reddito da lavoro dipendente ai fini previdenziali e come base di computo dei contributi. Il governo modifica con la tecnica della novella il d.lgs. 314/1977 art. 6 La norma si chiama DETERMINAZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE AI FINI CONTRIBUTIVI che si ritrovano all’art. 49 del T.U. ovvero redditi che derivano da rapporti che hanno per oggetto le prestazioni di lavoro di qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione altrui. Viene completato leggendo l’art. 51 T.U. dove indica che il reddito da lavoro dipendente sono le somme i valori in genere o qualunque titolo percepito nel periodo di imposta, anche in forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. ? ? ? ? 12 Accordi con effetto novativo. La novazione: è un metodo di estinzione dell’obbligazione diverso all’adempimento. Deve esserci un elemento novità, un accordo nel sostituire la vecchia obbligazione con la nuova. Quando si modifica il titolo originario che avrebbe comportato il pagamento dei contributi con un titolo diverso che non comporta il pagamento dei contributi. Accordi senza effetto novativo. Quando si modifica la parte economica e quindi cambia l’importo della somma che verrà corrisposta. Nel caso di una transazione novativa pure che non fa riferimento a nessun titolo diverso ma nel contesto della quale le parti si limitano a dire che viene corrisposta a titolo transattivo abbiamo: Chi continua a sostenere che è un contratto autonomo e quindi l’effetto novativo è assicurato perciò basta esentare le somma dalla contribuzione Chi pensa che in base alle modifiche del 97 le somme a seguito di transazione sono sottoposte a contribuzione perché c’è stato un allargamento del concetto di retribuzione imponibile. Non ci sono però indicazioni Minimali e massimali di retribuzione imponibile Massimali: individuare una soglia di reddito imponibile ai fini contributivi oltre il quale l’obbligo contributivo viene meno. Introdotta in maniera generalizzata con la riforma Dini del 95. Impedisce così che le pensioni siano troppo elevate e quindi chi vuole avere un livello di vita verosimilmente sarà incentivato a dirigersi a forme di previdenza privata. Minimale: quando si scende sotto questa linea minimale i contributi verranno pagati in misura minimale, es minimale di linea 10.000€, il lavoratore prende 8000€. La contribuzione è pari al 10% di 10.000€ e non 8000. Non è che sotto questa soglia non si paghi. Il minimale è stabilito dai contratti collettivi. La retribuzione, in ogni caso, non può essere inferiore ad una cifra determinata dall’INPS. Patologia del rapporto contributivo La mancanza di adempimento dell’obbligo contributivo può avvenire quando: Il creditore non versa i contributi all’ente L’ente previdenziale non versa i contributi al lavoratore L’inadempimento porta alla pretesa degli interessi moratori al tasso legale salvo che le parti non ne abbiano deciso uno differente + la rivalutazione monetaria. La responsabilità che nasce di fronte all’irregolare pagamento dei contributi può essere di tre tipi: Penale Civile Amministrativa Responsabilità penale: ci sono due ipotesi 15 1. Art. 37 l. 689/81: grave reato in cui il datore di lavoro per non versare tutto o in parte i contributi previsti dalla legge per la previdenza e l’assistenza obbligatoria ommette una o più registrazioni o presenta denunce obbligatorie tutte o in parte non veritiere è punito alla reclusione fino a 2 anni dal momento in cui viene omesso il pagamento per un importo mensile non inferiore al maggiore importo tra 2500€ e il 50% dei contributi complessivamente dovuti. Scoperta: durante un ispezione o su denuncia del lavoratore. In caso di ispezione si segnalerà all’INPS il recupero dei contributi, all’INAIL il recupero dei premi assicurativi, all’Agenzia delle entrate per imposte di pagamento in nero, all’Autorità giudiziaria per avviare in determinate circostanze l’azione penale. Come ci si può difendere? In una procedura di carattere amministrativo o in giudizio ordinario di fronte ad un giudice civile che ha le funzioni di giudice del lavoro. In questo caso il procedimento penale si sospende finché il PM non ritenga che siano i presupposti per attivarlo. Se avviene poi regolata l’inadempimento viene estinto il reato perché il legislatore non vuole punire ma ha interesse che siano versati. 2. Art. 2 dl. 463/83 omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. È punito fino a 3 anni di reclusione e con multa fino ad € 1.032,91. Ha un doppio vantaggio il datore di lavoro a non versare le ritenute perché fa figurare un debito passivo che non c’è e si tiene i soldi in cassa. Viene depenalizzato diventando illecito amministrativo e quindi una sanzione pecuniaria. Chiunque dimostri la sua regolarità nel versamento dei contributi ottiene il documento unico di regolarità contributiva (DURC). Responsabilità amministrativa Per un ventennio gli illeciti penali sono diventati illeciti amministrativi, molto spesso collegati a irregolarità di carattere formale o documentale che sfociavano una sanzione pecuniaria. Con la legge 338/00 il legislatore ha selezionato tutti gli illeciti amministrativi, vengono abrogate tutte le sanzioni amministrative che riguardavano omissione totale e parziale del versamento dei contributi e le sanzioni relative alle violazioni di carattere formale. Responsabilità civile Disciplinata anche lei dalla legge 338/00 art. 116. È quella che spaventa di più il legislatore previdenziale, prevede un meccanismo sanzionatorio più oneroso rispetto a quello previsto per l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria. Articolo elenca una serie di fatti che hanno fatto nascere la responsabilità civile: Evasione (comma 8 lettera b): Mancato o ridotto pagamento connesso alla registrazione o denunce obbligatorie che il DDL con specifica intenzione decide di omettere i rapporti di lavoro di cui è titolare o le retribuzioni erogate. È quindi un’irregolarità di tipo documentale. Il DDL è sottoposto ad una sanzione civile tra il 30% e 60% dell’importo dei contributi non versati, e quando si raggiunge il tetto massimo vengono applicati interessi di mora non nella misura dell’interesse legale ma quando disposto dalla legge che è più elevato. Omissione: mancato o ritardato il pagamento dei contributi o premi il cui ammontare è possibile rilevarlo dalle denunce o dalle registrazioni e quindi l’ente previdenziale non ha difficoltà ad accorgersene non avendo cosi bisogno 16 di un’ispezione. Se ci si trova in difficoltà monetaria la sanzione sarà minore perché è tutto alla luce del sole. Il pagamento della sanzione è pari all’ammontare del TUR (tasso ufficiale di riferimento) maggiorato di 5 punti e mezzo. Ha un tetto massimo del 40% della somma omessa, e raggiunto questo tetto vengono applicati interessi moratori. Omissione qualificata: mancato pagamento o ritardo nel pagamento di premi o contributi che deriva da oggettive incertezze che rendono dubbia l’esistenza di un rapporto contributivo. Il pagamento della sanzione è come nell’omissione. Di conseguenza a dubbio risolto perché riconosciuto in sede amministrativa o giudiziale il soggetto ha tempo entro il termine fissato per pagare e ha diritto ad una sanzione minore. Altri eventi che hanno un regime agevolato secondo art. 116 sono: Fatto doloso del terzo denunciato dall’autorità giudiziaria: il soggetto a cui si era affidati non ha adempiuto (es. consulente del lavoro invece di versare i soldi se li intasca). Aziende in crisi o stato di riconversione, ristrutturazione che hanno rilevanza sociale e economica. Assoggettamento a procedure concorsuali Responsabilità amministrativa A fronte di un fenomeno che non si riduceva ovvero il lavoro in nero il legislatore interviene introducendo una specifica norma che riguarda appunto il lavoro sommerso definendolo come: impegno di un lavoratore subordinato senza un effettiva comunicazione dell’istaurazione del rapporto di lavoro da parte un DLL privato. Con esclusione del rapporto di lavoro domestico. La sanzione è di 1.500€ a 9.000€ per ogni lavoratore irregolare, con l’aggiunta di 150€ per ogni giornata di lavoro effettivo. Viene diminuita quando ad un periodo di contribuzione irregolare ne segue uno regolare. Se il lavoratore risulta occupato regolarmente per un periodo successivo la sanzione è di 1.000€ a 8.000€ con l’aggiunta di 30€ per ogni giornata di lavoro effettiva. Se la scoperta dell’irregolarità avviene prima della maturazione del termine di prescrizione dei contributi il lavoratore non avrà problemi a ricevere il pagamento dei contributi e il soggetto obbligato sarà sanzionato. Ma se invece i contributi cadono in prescrizione (e quindi non valido il principio di automaticità) il lavoratore può far entrare in gioco la responsabilità del dll per mancato o irregolare pagamento dei contributi. Entra in gioco quindi art. 2116 ma devono esserci dei requisiti: Non deve esserci il pagamento dei contributi o un pagamento inferiore Deve esserci un danno: il lavoratore non riceve la prestazione o ne riceve una minore I contributi devono essere prescritti e non deve operare il principio di automaticità Possiamo quindi considerare l’art. 2116 un risarcimento danni. Il lavoratore può chiedere l’estratto conto contributivo o previdenziale. Lo 17 Il datore di lavoro: non è protetto salvo che non lavori anche lui come dipendente. Se fosse amministratore e anche dipendente sarebbe sotto la tutela degli infortuni sul lavoro non in quanto DDL ma in quanto dipendente. Lavoro casalingo: secondo il diritto del lavoro non è un’attività lavorativa. È stato poi estesa ma non in quanto lavoro casalingo ma in quanto lavoro subordinato. Insegnanti, alunni di scuole o istituti di qualsiasi ordine e grado anche privati quando svolgono l’attività di laboratorio o altri attività inerenti al percorso di studio. I ricoverati: in case di cura, ospizi, ospedali, istituti di assistenza e beneficenza svolgono un’attività pericolosa all’interno dell’istituto. I detenuti: istituti di prevenzione o pena svolgono un’attività pericolosa all’interno dell’istituto. (Il carcerato lavora nella cucina del carcere, svolge un’attività pericolosa ma non è dipendente del carcere) Art. 9 elenco dei datori di lavoro Sono datori di lavoro persone, enti privati o pubblici compreso lo stato e enti locali che nell’esercizio di attività pericolosa occupano persone tra quelle dell’art. 4 e quindi una persona assicurata. Oggetto dell’assicurazione La definizione la troviamo nell’art.2 del T.U. L’assicurazione comprende tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni. 1. Causa violenta: è un requisito importante perché lo distingue dalla malattia professionale, non troviamo una definizione all’art.2 ma la giurisprudenza della Corte di Cassazione la definisce quella causa che ha come caratteristiche: Efficienza: nel senso che produce effetto Rapidità: concentrata nel tempo e proprio questa la distingue dalla malattia professionale già si immagini ci sua un tempo di latenza. 2. Morte della persona assicurata: la tutela non spetta più al deceduto ma ai superstiti del soggetto deceduto, non si parla di eredi perché erede è colui che succede in via direttiva o ereditaria mentre il superstite ne consegue di diritto. 3. Inabilità: è un inabilità lavorativa quando un infortunio provoca un’incapacità di svolgere la prestazione lavorativa. Può essere: Permanente: fa riferimento alla durata e si stima nel momento in cui viene valutata che duri più o meno per tutta la vita. Possono esserci poi progressi della scienza che potranno guarirlo ma per ora si stima che la durata sia permanente. Temporanea: può essere solo assoluta e quindi non è più in grado di lavorare per un certo periodo di tempo. Il cuore della definizione rappresenta anche l’occasione di lavoro. Art.2: non viene indicato che si comprendono tutti gli infortuni avvenuti per causa violenta a causa del lavoro ma comprende tutti i casi di infortuni avvenuti in 20 occasione di lavoro. Questo vuol farci capire che il legislatore intende qualcosa di diverso dal concetto di CAUSA. Art.3 (malattie professionali): l’assicurazione è obbligatoria per le malattie indicate nelle tabelle e che sono state contratte nell’esercizio e nella causa delle lavorazioni specificate nella tabella. Il nesso quindi tra lavorazione e malattia è in termini di casualità. Per cosa significa questa differenza? Per concetto di occasione “non significa che è il lavoro che provoca l’infortunio ma determina la situazione di rischio del lavoratore. Questo non significa che la casualità è trascurata man nell’art.3 il lavoro la causa diretta, nell’art.2 il lavoro è causa indiretta dell’infortunio. Per occasione di lavoro quindi cosa si intende? Per occasione di lavoro non si intende necessariamente nell’orario di lavoro, per causa diretta del lavoro, o nell’ambiente di lavoro ma si intende anche infortunio in itinere cioè durante il viaggio, per strada (es. tragitto casa-lavoro). Il lavoratore è sottoposto, quindi, a tutela anche quando non sta lavorando, quando non si trova nell’ambiente di lavoro o che avvenga durante l’orario di lavoro. Questa tutela è nata nel 2000. Precedentemente non tutti erano d’accordo perché queste tutele dovevano proteggere il lavoratore a rischi specifici e il rischio della strada è un rischio generico che riguarda qualsiasi soggetto indipendente se lavoratore o no. La cassazione indica che il lavoratore che si reca al lavoro supporta un rischio indirettamente connesso all’attività lavorativa e quindi ha delle caratteristiche di eccezionalità. Il legislatore individua determinati percorsi dove si parla di infortunio ad itinere: 1. Casa- lavoro e lavoro-casa. 2. Percorso che collega due luoghi di lavoro quando il lavoratore ha più rapporti di lavoro. 3. Percorso che collega il luogo di lavoro con il luogo in cui il lavoratore abitualmente consuma il pasto quando l’impresa non ha un servizio mensa. Utilizza l’aggettivo normale per indicare il percorso: lo si intende normale rispetto al Rischio ovvero il percorso che espone il lavoratore al rischio minore di infortunio. Nel caso in cui ci sia una deviazione del percorso normale, il legislatore vuole capire la motivazione di questa per giustificare o meno la tutela. La tutela è prevista in casi di: Forza maggiore o caso fortuito Esigenze essenziali e improrogabili Adempimento di obblighi penalmente rilevanti Se mentre si reca a lavoro si trova un incidente che ostacola il suo percorso e gli viene chiesto di portare il ferito in ospedale e a sua volta fa un incidente, è sottoposto a tutela perché nel caso in cui non avesse prestato soccorso sarebbe stato accusato di omissione di soccorso. 21 Per quanto riguarda il mezzo la norma ha una preferenza per il mezzo pubblico, ma quello privato non è escluso se il suo uso era necessario. (es. sciopero dei bus) Possono nascere delle controversie. Utilizzo del mezzo pubblico anziché quello aziendale: Controversia tra lavoratore e Inail: la norma parla di mezzi pubblici quindi se usa quello pubblico invece di quello aziendale la tutela è presente. Controversia tra lavoratore e DDL. Bisogna valutare anche lo stato/condizione del lavoratore. Sono esclusi gli infortuni cagionati dall’abuso di alcolici e psicofarmaci (se utilizza mezzi privati), o da uso non terapeutico di stupefacenti allucinogeni. La tutela è quindi esclusa per: Lavoratore alla guida in stato di ebrezza e/o sotto effetto di stupefacenti Non ha abilitazione alla guida (non ha la patente di guida) Si tiene conto del dolo e della colpa. Dolo: è a conoscenza delle conseguenze ma continua nel suo intento. Abbiamo ipotesi di autolesionismo in cui il lavoratore mira alla tutela quindi si produce una lesione al fine di ottenerla. In questo caso si escluse sempre la tutela e risponderà penalmente per una vera e propria truffa all’assicurazione. Colpa: ipotesi più frequente cioè quando c’è l’inosservanza della normativa antinfortunistica sia da parte del DDL che del lavoratore. In caso di infortunio che coinvolge INAIL e lavoratore la tutela non si esclude e nemmeno si riduce. In caso di infortunio che coinvolge lavoratore e DDL: ci viene in aiuto la norma 2127 c.c. “CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL DANNEGGIATO” indicando che il fatto colposo riduce il risarcimento di cui il soggetto ha diritto, parlando quindi di responsabilità civile. Concetto di rischio elettivo: rischio scelto dal lavoratore, la colpa che esclude la tutela e manca l’occasione di lavoro. Una figura di rischio elettivo è l’uso della bicicletta. L’Inail la indica come rischio elettivo soprattutto in contesti in cui il traffico è elevato. Infortunio durante l’esercizio di attività sindacale Per attività sindacale si intende: Assemblea sindacale Sciopero Per coloro che partecipano all’assemblea e allo sciopero e non sono rappresentanti sindacali abbiamo: Tutela: se lo sciopero o assemblea hanno prevalentemente ad oggetto una rivendicazione collegata al rapporto di lavoro No tutela: se lo sciopero o assemblea non hanno attinenza lavorativa ma hanno alla base una motivazione sociale o politica 22 l’infortunio perché manca l’occasione di lavoro e proprio perché il premio assicurativo è collegato alla storia infortunistica dell’azienda tenendo a non volerlo riconoscere più. DANNO BIOLOGICO Non era previsto nel T.U. e quindi non tutelato dall’INAIL. È il danno alla salute psicofisica La corte costituzionale del 1991 riconosce lecito considerare incostituzionale la mancanza di tutela, ma si limita a sentenze dove indica cosa dovrebbe fare il legislatore e non dichiarare incostituzionale l’INAIL. Ma con decreto 38/ 2000 abbiamo la prima definizione di un danno biologico nel nostro ordinamento lesione del integrità psicofisica della persona suscettibile a valutazione medico- legale. Valutato secondo le tabelle delle menomazioni dal 6% al 16% erogata un tantum – dal 16% una rivendita. Art.10 È un articolo vecchio che risale al 1965, il calce troviamo una serie di note per gli eventi della Corte Costituzionale perché criticava l’intreccio tra INAIL e tutela civilistica. 1° comma: esonero del DDL dalla responsabilità civile in materia di infortunio. Proprio perché c’è una copertura garantita dall’INAIL si giustifica l’esonero del DDL salvo però alcune eccezioni. 2° comma: nonostante l’assicurazione INAIL rimane la responsabilità civile per coloro che hanno riportato una condanna penale per il fatto da cui è derivato l’infortunio. 3° comma: è responsabile civile il datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l’infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro a cui è stata incaricata la direzione o sorveglianza del lavoro, ed essi dovranno rispondere secondo il c.c. Si fa riferimento all’art. 2058 c.c. ovvero della responsabilità dei padroni e committenti, quindi non basta che sia condannato penalmente il DDL ma che sia condannato penalmente un suo sottoposto o un altro dipendente. 4° comma: valgono solo quando la condanna è penale, è un fatto perseguibile d’ufficio cioè non ha bisogno della parte offesa per promuovere l’azione. 5° comma: in mancanza di condanna penale e a seguito di una richiesta entro 3 anni, il giudice può emanare la sua sentenza facendo venir meno l’esonero. Art. 11 Istituto assicuratore deve pagare l’indennità salvo il diritto di regresso per le somme pagate a titolo d’indennità e per le spese accessorie contro le persone civilmente responsabili. L’INAIL chiede di essere rimborsato delle indennità e delle spese accessorie sostenute per l’infortunio al responsabile. Deve versare una somma corrispondente al valore dell’ultima rendita dovuta in base alle tabelle. L’azione di 25 regresso vale anche nel caso in cui l’infortunio sia avvenuto per dolo. In caso di morte, il dolo deve essere accertato secondo procedura civile. Malattie professionali Una situazione di latenza del lavoratore che dura nel tempo. Non si basa solo su una pre-costituzione di determinati elenchi ma viene definito un sistema tabellare che comprende: Elenco malattie Elenco di attività lavorative o lavorazioni che permettono cosi di erogare la tutela a quel lavoratore in base al loro legame chiamato nesso di casualità diretta. Vantaggi Il lavoratore che prova di aver contratto una certa malattia nella tabella e prova di aver svolto un’attività lavorativa inclusa nella tabella non deve mai provare il nesso di casualità tra lavoro e malattia. Svantaggi Le tabelle rispecchiano le conoscenze medico legali e della medicina di quel epoca, quindi nel caso: 1. Il lavoratore contrae una malattia non presente nell’elenco ma dichiara di averla contratta da un attività prevista nell’altro elenco. 2. Il lavoratore durante una malattia presente nell’elenco ma dichiara di non aver mai svolto un’attività presente nell’elenco. Se non ci sono incroci tra i requisiti come si fa? Nel 1988 con la prima sentenza n.179/1988 dichiara illegittimo il sistema di tutela fissato rigidamente sulle tabelle e cosi permette che la tutela sia riconosciuta anche in caso di malattie professionali o attività lavorative non incluse nella tabella. C’è una terza colonna che indica IL PERIODO MASSIMO DI INDENNIZZABILITA’ DALLA CESSIONE DEL LAVORO. Viene introdotta all’inizio una presunzione, in base alle conoscenze medico-legali si stima che la malattia derivi da quella lavorazione quando si manifesta entro un certo periodo di tempo a partire dal momento in cui il lavoratore ha cessato di essere sottoposto a quell’attività di rischio. Ma la corte interviene con un’altra sentenza in cui indica che è possibile che una malattia possa manifestarsi anche oltre il periodo massimo indicato nella terza colonna. Viene così evoluto il sistema tabellare chiamato sistema misto e la differenza si basa sull’onere della prova: Malattia e attività lavorativa presente nelle tabelle NON serve provare il nesso di casualità Malattia non prevista dalla tabella o attività lavorativa non presente nella tabella o fuori dal periodo di indennizzabilità previsto DEVE provare il nesso di casualità. Tutela INAIL Principio automaticità Prestazioni Stesso infortunio sul lavoro 26 Disciplina danno biologico Responsabilità civile e esoneri Le prestazioni Le posizioni giuridiche in materia previdenziale sono fattispecie a formazione progressiva: contemporaneamente coesiste la stessa prestazione che si consegue sulla base di requisiti diversi. Le principali forme sono: Vecchiaia Invalidità Superstiti Vecchiaia Evento che genera una situazione di bisogno, con il presupposto che quando si raggiunge una determinata età si riduce la capacità di lavorare e quindi è necessaria una forma di tutela. È accompagnato dal concetto di anzianità che però danno origine a due prestazioni distinte, la pensione di vecchiaia e pensione di anzianità. Vengono calcolate con due modalità diverse: con la riforma del 95, dal 1° gennaio 1996 tutte le prestazioni calcolate con il sistema retributivo vengono calcolate con il metodo contributivo. La pensione di vecchiaia: trattamento pensionistico che viene erogato quando si raggiunge una certa età e determinati requisiti contributivi e assicurativi. La pensione di anzianità: erogata indipendentemente dall’età ma con determinati requisiti contributivi più adeguati e deve esserci la cessione di rapporto di lavoro. Dagli anni 60 in poi queste sono state le due vie di accesso alla pensione. Pensione di vecchiaia È una prestazione economica (somma di denaro versata periodicamente dall’ente previdenziale), calcolata in base alle retribuzioni percepite e viene erogata solo a seguito della domanda del soggetto protetto anche se l’ente previdenziale è al corrente della maturazione dei requisiti. Una presentazione tardiva della domanda può causare l’estinzione del diritto di ricevere le rate della prestazione. Fino agli anni 90’ quando si andava in pensione? Bisognava raggiungere l’età pensionabile Aver maturato un’anzianità contributiva- assicurativa che comprende: Anzianità contributiva: ammontare di contributi versati o accreditati ad un certo soggetto. Abbiamo sia contributi effettivi sia quelli figurativi (accreditati per ipotesi di sospensione del rapporto di lavoro), contribuzione volontaria e contribuzione da riscatto. 27 abbiano versato almeno 20 anni di contributi effettivi, ovverosia si conteggia la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto), con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo l’importo della prima rata di pensione non sia inferiore ad un importo minimo pari a 2,8 volte l’ammontare mensile dell’assegno sociale Calcolo Pensioni 31.12.95: almeno 18 anni di contribuzione fino al 31.12.2011 metodo retributivo, dal 01.01.2012 contributivo. Quota: somma dei due sistemi di calcolo. 31.12.95: meno di 18 anni dal 01.01.96 metodo contributivo Quota: somma dei due sistemi di calcolo Chi inizia dal 01.01.96 metodo contributivo Quota: solo metodo contributivo CALCOLO PRESTAZIONE metodo contributivo. Tiene conto dei contributi versati: Retribuzione annua: lavoratori dipendenti o redditi lav. Autonomi o parasubordinati Calcolo contributi ogni anno in base all’aliquota di computo (33% dip. – 23-24% autonomi) Ammontare somma di contributi ogni anno rivalutati al tasso annuo di capitalizzazione che deriva dalla variazione media ogni 5 anni del PIL. Montare contributivo x coefficiente di trasformazione (numero decimale, più alta l’età più alto il coefficiente) che varia a seconda dell’età del lavoratore al momento della pensione. Calcolo prestazione metodo retributivo data parti acque 1992. Si basa su tre elementi: l'anzianità contributiva, data dal totale dei contributi fino a un massimo di 40 anni, che il lavoratore può far valere al momento del pensionamento e che risultano accreditati sul suo conto assicurativo, siano essi obbligatori, volontari, figurativi, riscattati o ricongiunti; la retribuzione/reddito pensionabile, data dalla media delle retribuzioni o redditi percepiti negli ultimi anni di attività lavorativa, opportunamente rivalutate sulla base degli indici ISTAT fissati ogni anno; l'aliquota di rendimento, pari al 2% annuo della retribuzione/reddito percepiti entro determinati limiti stabiliti con legge per poi decrescere per fasce di importo superiore. Ciò vuol dire che, se la retribuzione pensionabile non supera tale limite, con 35 anni di anzianità contributiva la pensione è pari al 70% della retribuzione, con 40 anni è pari all'80%. L'importo della pensione con il sistema retributivo si compone di due quote. La quota A è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31 dicembre 1992 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi 5 anni, o meglio, delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori dipendenti, e dei 10 anni (520 settimane di contribuzione) immediatamente precedenti la data di pensionamento per i lavoratori autonomi. 30 La quota B è determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 1993 alla data di decorrenza della pensione e sulla media delle retribuzioni/redditi degli ultimi dieci anni per i lavoratori dipendenti e degli ultimi 15 anni per gli autonomi. Abbiamo cosi la Riforma Dini del 95 Cosa cambia? Si passa dal metodo retributivo al metodo contributivo. Vengono modificati i requisiti per aver accesso alla pensione di vecchiaia chiamata pensione di vecchiaia contributiva o unificata. Contributiva perché calcolata secondo le regole del sistema contributivo, unificata perché la prestazione deve assorbire qualsiasi altro trattamento pensionistico in particolar modo quella di anzianità. La pensione di anzianità non era vista di buon occhio perché era svincolata da qualsiasi età anagrafica e quindi chi aveva iniziato a lavorare a 14 anni a 50 aveva già maturato e quindi la prospettiva di incasso era molto ampia visto l’aumento della speranza di vita. C’era bisogno della cessazione del rapporto di lavoro senza possibilità di riprenderlo. In realtà non è mai stata eliminata ma cambia con la riforma Fornero (pensione anticipata). Requisiti pensione vecchiaia Età pensionabile: flessibile ma con un margine di scelta attribuito alla discrezionalità del lavoratore, partendo dai 57 ai 65. Con la riforma Dini si unifica l’età. Anzianità assicurativa-contributiva: 5 anni di contribuzione effettiva e non deve esserci contribuzione figurativa. Si è liberi di andare in pensione con pochi anni di contribuzione ma si deve sapere che la pensione verrà calcolata su quei 5 anni. Cessazione del rapporto di lavoro Misura della pensione: erogata quando l’ammontare calcolato con il metodo contributivo supera almeno del 20% l’assegno sociale che si determina annualmente. L’assegno sociale è una prestazione assistenziale erogata dall’INPS. Eccezioni Requisito di età: età minima comune uomini e donne 57 anni, derogato se ci sono 40 anni di anzianità assicurativa – contributiva. Requisito ammontare: il lavoratore che compiuto 65 anni ottiene la pensione di vecchiaia indipendentemente dall’ammontare o se l’assegno sociale non supera il 20% perché non avrebbe senso negare la prestazione a chi ha lavorato anche se in maniera ridotta. Chi riguarda questa prestazione? Tutti coloro che hanno iniziato a lavorare dal 1° gennaio 1996 o coloro esercitato l’opzione per il metodo contributivo di calcolo della pensione. Modifiche: Modifiche nel 2004 con la riforma Maroni. Modifiche ulteriori nel 2011 con la riforma Monti o Fornero Pensione di Anzianità 31 La pensione di anzianità, che con la riforma Fornero è diventata pensione anticipata nata con la l.n.153/1969 in origine aveva le seguenti caratteristiche: Erogato a prescindere dall’età anagrafica Anzianità assicurativa e contributiva superiore a quella di vecchiaia Cessato rapporto di lavoro Logica: chi lavorava per un numero elevato di anni e quindi contribuiva al benessere della collettività poteva andare in pensione anticipata. Questo però comportava che aumentando la vita media aumentava anche il periodo di tempo della prestazione. Vengono introdotti dei meccanismi come il SISTEMA DELLE FINESTRE ma l’idea di fondo era comunque l’eliminazione di questa prestazione. Con il Decreto Salva Italia si decide di eliminare la pensione di anzianità ma in realtà gli si è solo cambiato il nome in Pensione Anticipata perché poteva essere erogata ad un’età inferiore a quella di vecchiaia. Requisiti: Dal 1° gennaio 1996 chi già lavorava e quindi aveva già raccolto i contributi: Indipendentemente dall’età 42 anni e 10 mesi (U), 41 anni e 10 mesi (D) di contribuzione. Si tiene conto delle speranze di vita, di conseguenza all’aumento delle speranze di vita, aumenta il requisito contributivo. Non c’è divisione tra pubblico e privato. Particolarità della legge Fornero, prima sospeso e poi eliminato. Aveva creato un collegamento con l’età, individuata nei 62 anni. Veniva inserita una penalizzazione quando il lavoratore andava in pensione prima dei 62 anni. 1% per ogni anno di anticipo rispetto ai 62 anni. 2% per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto ai 2 anni. 60 anni 2% perché 1% per ogni anno 59 anni 4% perché 1% per primo e secondo anno 2% per il 3° anno. Ha la finalità di disincentivare il lavoratore e raggiungere cosi l’età minima per la pensione di vecchiaia. Colpisce la pensione calcolata con il metodo retributivo perché considerato il più vantaggioso. Soggetti che lavorano e versano dal 96 hanno due vie di accesso: Perfezionamento requisiti contributivi effettivi Compimento dei 63 anni, versamento di 20 anni di contribuzione effettiva, l’ammontare della prima rata di pensione non deve essere inferiore ad un importo mensile di 2,8 volte dell’ammontare dell’assegno sociale. Suscettibile ad aumento, se aumenta la speranza di vita. Tutela ai superstiti Prestazione che spetta al superstite (lo è per diritto, erede invece lo è per via successoria) del lavoratore, quando quest’ultimo è deceduto. Quindi non si parla di un infortunio sul lavoro o una malattia professionale ma una morte generale. Si distingue in: 32 Invalidità Con la legge di riforma n.22/1984 sono state individuate due macro-categorie di invalidità: Invalidità Inabilità Sono prestazioni previdenziali che non vanno confuse con l’invalidità civile che è invece prestazione assistenziale. Requisito contributivo per entrambi: 5 anni di anzianità contributiva e assicurativa di cui almeno 3 si riferiscono prima della domanda della prestazione. Ciò che lo distingue è il requisito sanitario. Riduzione permanente a meno di 1/3 delle capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle sue attitudini e ciò a causa di una infermità o di un difetto fisico o mentale. Si misura il grado di riduzione delle capacità di lavoro mentre esegue l’attività lavorative che gli permette di procurarsi il reddito per vivere. È una capacità di lavoro SPECIFICA. Deve essere permanente e ridursi a meno di 1/3: capacità ridotta al pari o meno del 33%, quindi perso più del 66%. Con la legge 2227/1984 sostituisce il concetto di base dell’invalidità ovvero la capacità di guadagno con la capacità di lavoro perché è influenzato da tanto fattori ossia condizioni ambientali che nulla hanno a che fare con la condizione fisica e psichica. Gli spetta un assegno di invalidità. Ha durata triennale e deve essere rinnovato per una durata di altri tre anni se ci sono i requisiti. Dopo tre anni consecutivi l’assegno è riconosciuto automaticamente quindi non deve presentare la domanda ma può essere sottoposto a delle revisioni per valutare e confermare le sue condizioni, ovvero se è ancora sottoposto a quelle condizioni che gli hanno permesso di avere l’assegno automaticamente senza dover presentare la domanda. Inabilità Assoluta e permanente l’impossibilità di svolgere un attività lavorativa qualunque a causa di un’infermità o un difetto fisico o mentale. Non abbiamo più una capacità di lavoro perché abbiamo una perdita assoluta e permanente quindi si parla di capacità di lavoro generica. Gli spetta una pensione di inabilità. ASSEGNO SOCIALE: prescinde dal versamento dei contributi e viene dato ai cittadini che si trovano in situazione economico disagiate, ovviamente esistono dei parametri reddituali predefiniti. Spetta ai cittadini italiani, residenti in Italia, che hanno compiuto 65 anni di età. È una prestazione di natura provvisoria che valuta il disagio economico e lo verifica anno per anno. Viene verificata con la dichiarazione dei redditi che fotografa la situazione reddituale dell’anno precedente. Se nell’anno successivo quel soggetto non si trova più in una situazione disagiata il diritto viene meno. DISOCCUPAZIONE E CASSA INTEGRAZIONE 35 Hanno presupposti diversi. La disoccupazione tutela il disoccupato cioè colui che aveva un posto di lavoro e non lavora più. Cassa integrazione il soggetto in tutto o in parte lavora per cercare di sopperire il minor guadagno. Chi non ha mai lavorato inoccupato Disoccupazione Naspi Con la riforma Fornero del 2012 vengono istituiti degli AMMORTIZZATORI SOCIALI che servono per attutire i colpi che possono verificarsi durante la vita lavorativa ed è proprio la collettività che si fa carico di questi colpi. La Naspi (nuova assicurazione sociale per l’impiego) è uno strumento che a partire dal 1° maggio 2015 prevede una nuova indennità mensile di disoccupazione allo scopo di fornire un sostegno al reddito per i lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione. Chi può beneficiarne? i lavoratori dipendenti (esclusi i dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni) gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato. Requisiti Bisogna essere disoccupati viene descritto nell’art. 19 del d.lgs. 150/205 dove indica che i disoccupati sono coloro che vengono privati involontariamente di un impiego e in forma telematica dichiarano di essere subito disponibili a sorgere un’attività lavorativa e partecipa alle misure per una ricerca attiva del lavoro concordate con il centro dell’impiego, partecipare ai corsi di formazione, di riqualificazione che gli permetta di aumentare la professionalità. Abbiamo quindi il concetto di condizionalità. Quando si perde involontariamente il lavoro? Dimissioni: il lavoratore decide di interrompere il rapporto di lavoro a casa del ritardo persistente al pagamento della busta paga da parte del dll, per mobbing, molestie sessuali. Si può parlare di dimissioni per giusta causa e non è regolato da nessuna legge. La NASPI può essere erogata perché le dimissioni sono state forzate dal dll. Licenziamento iniziativa del dll. Riduzione consensuale: non spetta la Naspi salvo che l’accordo non si verifichi: Il dll licenzia il lavoratore per motivo oggettivo cioè per una ragione economica, per l’organizzazione del lavoro o della produttività. Chi ha più di 15 dipendenti non può subito licenziare ma deve preannunciare il licenziamento all’ispettorato del lavoro e al lavoratore mostrano la situazione. Viene poi fissata una riunione con le parti, se trovano un accordo consensuale il rapporto cessa con la risoluzione consensuale, ma siccome è avvenuta in luogo spetta la Naspi. 36 Il dll decide di trasferire in altra sede il suo dipendente ma è eccessivamente distante dalla sua residenza (valutata in km e tempo percorrenza) Il lavoratore non accetta e preferisce andarsene, le parti trovano un accordo e questo accordo permette di usufruire della Naspi. Requisito contributivo: 4 anni della disoccupazione almeno 13 settimane di contribuzione (4 mesi) 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi che precedono la disoccupazione. Cosa bisogna fare? Domanda all’INPS che eroga la prestazione entro 68gg dalla cessione del rapporto di lavoro, oltre i 60gg decade e si perde il diritto. Erogato dal 8 giorno della cessione del rapporto di lavoro, o se la domanda è prestata oltre questa data dal primo giorno successivo alla data di prestazione della domanda. Come si ottiene? Disciplinato dall’art. 5 del d.lgs. 22/2015, che indica una prestazione a tempo, il periodo corrisposto è legato alla storia contributiva del lavoratore. Corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degl’ultimi quattro anni quindi si dividono le settimane diviso 2. (ultimi 4 anni ha sempre lavorato riceve la tutela per 2 anni). Come si misura? Retribuzione imponibileultimi 4anni Settimanedi contribuzione x 4.33 € Ma ci sono dei limiti: Tetto massimo di 1195€ rivalutato annualmente in base all’indice ISTAT. La naspi è pari al 75% della retribuzione mensile (es. 1000 750€) Se la retribuzione è maggiore di 1195€ la Naspi è pari al 75% di questo importo, l’importo maggiore di 1195€ è pari al 25€. Retribuzione 4000 75% fino al tetto La somma va oltre 1300€ e quindi l’importo verrà schiacciato a Diff. 35% schiacciato a 1300€ Art. 4 si riduce del 3% dal 1 giorno del 4 mese di fruizione. Può essere liquidata totalmente come incentivo alla autoimprenditorialità e quindi permettere al lavoratore con quel gruzzolo di soldi per l’avvio di un’attività lavorativa autonoma o impresa individuale, o per sottoscrivere una quota in una cooperativa. Se viene instaurato un rapporto parasubordinato non può richiedere tutta e subito la naspi. Il periodo in cui il lavoratore beneficia della tutela per la disoccupazione è coperto dal punto di vista contributivo con la contribuzione figurativa salvo che non venga chiesta la liquidazione totale subito. Se chiesta tutta e subito si rimpiega come dipendente è tenuto a restituire tutto ciò che ha ricevuto perché la somma è indirizzata all’auto-imprenditorialità. 37 avvio di attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale, dalla quale si ricavi un reddito che corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13, Testo Unico In questi casi l’ASDI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell'occupazione/attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno. Tale riduzione non si applica agli eventuali incrementi per carichi di famiglia. Decadenza perdita dello stato di disoccupazione per instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, di durata superiore a sei mesi, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale superamento valore massimo della soglia ISEE a seguito del ricalcolo ISEE Cassa integrazione È un ammortizzatore sociale che prevede il versamento da parte dell’INPS di una somma di denaro in favore di lavoratori che si trovano in precarie condizioni economiche perché il datore di lavoro ha ridotto o sospeso l’attività lavorativa. A seconda della tipologia di crisi si distingue tra: Cassa integrazione ordinaria Cassa integrazione straordinaria Cassa integrazione ordinaria È una prestazione economica erogata dall’INPS per integrare o sostituire lo stipendio dei lavoratori che hanno subito una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. CAMPO DI APPLICAZIONE Art. 10 indica dove può essere applicato come ad esempio imprese industriali manufatturiere, di trasporto ecc.. È destinato a coloro che sono assunti con contratto subordinato operai, impiegati, quadri con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio e apprendisti. 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro dalla data di presentazione della domanda di cessazione. Cause e ragioni: Situazioni aziendali dovuti ad eventi transitori non imputabili al ddl e al lavoratore, diverse da quelle meteorologiche Intemperie stagionali Situazioni temporanee di mercato Hanno carattere transitorio, oggettivamente evitabili. Durata: ha un tetto massimo di 24 mesi. Massimo 13 settimane continuative, prorogabili fino a 52. Una seconda domanda può essere proposta solo quando è trascorso un periodo di almeno 52 settimane in un biennio mobile. 40 Misura Indennità del 80% della retribuzione che il lavoratore avrebbe ottenuto per le ore non lavorative comprese tra le 0 e le 40 ore. La prestazione non può stabilire un limite massimo stabilito anno per anno Esempio: orario di lavoro 40 ore sett. – percepisce 2.000€ - cassa integrazione 0 ore 80% di 2000€. Procedure 1. Ddl Informa i lavoratori della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa 2. Procedura di consultazione sindacale. Comunica le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, l’entità e la durata prevista e il numero di lavoratori interessanti. Deve concludersi entro 25 giorni (10 giorni per imprese fino a 50 dipendenti), con allegato una specie di verbale sottoscritto dalle parti e l’atto di domanda. 3. Presentarla entro 25 giorni all’INPS, in caso di omissione o di tardività viene perso totalmente o in parte il diritto con la conseguenza che il dll dovrà pagare lui direttamente i lavoratori per l’integrazione salariale non percepita. Bisogna indicare sempre le cause della sospensione o riduzione dell’orario di lavoro, la durata prevista, nominativi dei lavoratori e le ore richieste. Finanziamento Contributo a carico delle aziende con percentuali che variano a seconda della manodopera occupata senza contare apprendisti, dirigenti: Contributo ordinario, versato mensilmente. Aliquota contributiva 1.90% della retribuzione lorda del lavoratore per le aziende fino a 50 dipendenti; al 2.20% per le aziende con più di 50 dipendenti Contributo addizionale a carico delle imprese che beneficiano degli interventi ma solamente se l’evento era soggettivamente evitabile. Si calcola sulla retribuzione globale che sarebbe spettata senza sospensione. Cassa integrazione straordinaria È una prestazione economica erogata dall’Inps per integrare o sostituire la retribuzione dei lavoratori che hanno subito una sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Campo di applicazione: Rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di un’azienda destinata alla CIGS. Almeno 90 giorni di anzianità di effettivo lavoro dalla data di prestazione della domanda (per l’azienda) aver occupato in media nel semestre prima della richiesta della prestazione più di 15 dipendenti. Nel conteggio sono compresi anche apprendisti e dirigenti. AZIENDE DESTINATE ALLA CIGS: Imprese industriali e edili: dipendenti più di 15 41 Imprese artigiane: dipendenti più di 15. Deve esserci un afflusso gestionale prevalente da parte di un’altra impresa Settore commerciale compresa la logistica che nei 6 mesi precedenti ha più di 50 dipendenti Aziende turistiche Aziende mensa e pulizia Trasporto aereo, gestione aereoportuale (non serve un tot di dipendenti) Partiti e movimenti politici CAUSE E RAGIONI Una volta separatamente veniva indicata anche la ristrutturazione e riconversione ma ora vengono comprese all’interno della parola riorganizzazione: Riorganizzazione aziendale - Ristrutturazione: interviene modificando le strutture materiali dell’impresa come locali e macchinari. - Riconversione: cambiare strada nel contesto aziendale come produrre un prodotto diverso da quello precedente (riconversione merceologica), o ubicare impianti di nuova creazione nelle aree meno sviluppate (riconversione promozionale) - Riorganizzazione: cambio metodo di organizzare la produzione per porre rimedio a inefficienze della struttura gestionale. Crisi aziendale con esclusione che comporti alla cessazione dell’attività lavorativa Crisi aziendale: si fa riferimento all’andamento economico finanziario e quindi si valuta il fatturato, l’indebitamento e che evoluzioni ha. Deve presentare un piano dove indica gli interventi, investimenti che decide di attuare per eliminare questa crisi, deve essere attendibile e quindi inerente alla situazione reale. Ricorso contratti di solidarietà (24 mesi anche continuativi che possono diventare 36) Contratto di solidarietà: è un contratto passivo che permette di evitare il licenziamento di una parte del personale riducendo l’orario individuale di ogni lavoratore per far si che possano lavorare un po' tutti anche se per poche ore. Durata massima 36 mesi continuativi in 5 anni mobili. DURATA Riorganizzazione, ristrutturazione, riconversione: 24 mesi anche continuativi nel quinquennio mobili. Crisi aziendale: massimo 12 mesi continuativi. Una nuova autorizzazione concessa solo se prima è decorso un periodo di due terzi quello della precedente autorizzazione. Contratto di solidarietà: massimo 24 mesi anche continuativi nel quinquennio mobile. Possono diventare 36 mesi sempre nel quinquennio mobile. MISURA Indennità del 80% della retribuzione che il lavoratore avrebbe ottenuto per le ore non lavorate comprese tra le 0 e 40 ore. La prestazione non può stabilire un limite massimo stabilito anche per anno. 42 Permesso giornaliero: due ore per i lavoratori subordinati nel primo anno di vita del neonato. Può essere utilizzato da entrambi i genitori. Retribuito integralmente dall’imprenditore. Per le lavoratrici autonome viene calcolata l’indennità sulla retribuzione minima giornaliera stabilita dalla legge a seconda della qualifica dell’impiegato per le libere professioniste sul reddito percepito e denunciato nel secondo anno precedente all’evento. CONTENZIOSO PREVIDENZIALE Rimedio previsto per l’assicurato quando non è stata accolta la domanda per ottenere la prestazione. È composto da 2 fasi. Amministrativa Presenta un ricorso amministrativo all’ente che non ha accolto la domanda con lo scopo di ottenere un provvedimento di riesame. Il ricorso può essere accolto o rigettato entro 180gg, se non accade diventa un altro silenzio-rigetto che l’assicurato può impugnare al giudice ordinario come rifiuto espresso. Se non avviene il ricorso amministrativo si può passare alla fase giudiziale. Giudiziale Ci sono dei termini entro cui bisogna rivolgersi al giudice ordinario: Natura pensionistica 3 anni Natura non pensionistica 1 anno Infortunio e malattie professionali 3 anni Decorre: Data decisione definitiva ricorso Data scadenza dei 180 giorni concesso all’ente per decidere Se viene presentato il ricorso e il giudice si accorge che manca quello amministrativo, sospende il giudizio e da tempo 60 giorni per presentarlo. Quando viene presentato, ha tempo 180gg per riattivare il giudizio. Questo processo attraverso il ricorso deve avere due caratteristiche: Prevalentemente orale Rapido Controversie trattate solo nella sede principale del tribunale. Se riguardano obblighi del dll il tribunale in funzione di giudice del lavoro dove ha sede l’ufficio dell’ente. Nominato consulente tecnico d’ufficio per rispondere a questi tecnici che il giudice non è in grado di rispondere perché non ha le capacità. Ha istituti di assistenza legalmente riconosciuto che danno informazioni tramite un rappresentante a chi ne fa richiesta. CONTROVERSIE CONTRIBUTIVE (si discute se i contributi spettano o no) 45 1.Riscontrata l’esistenza del debito contributivo del DDL 2.Compilazione verbale di accertamento per dichiarare di aver attuato un attività ispettiva. In questo caso l’interessato: non fa nulla, fa ricorso amministrativo all’ente previdenziale o direttamente va dal giudice che chiederà un azione di accertamento negativo del debito. Se non si fa nulla o respinto tacitamente: il giudice calcola il credito, viene inscritta al ruolo e ceduto al concessionario della riscossione (EQUITALIA). PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEFINIZIONE È una forma di previdenza che si aggiunge a quella obbligatoria ma non la sostituisce. Si accantona regolarmente una parte di denaro del lavoratore per ottenere una pensione che si aggiunge poi a quella corrisposta dalla previdenza obbligatoria. Per ogni iscritto viene creato un conto individuale nella quale confluiscono i versamenti e al momento del pensionamento all’iscritto sarà liquidata una rendita aggiuntiva alla pensione costituita dai contributi versati. È vigilata dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) che garantisce la trasparenza e la correttezza di queste forme complementari. A differenza di quella obbligatoria è: Volontaria A capitalizzazione individuale: i versamenti confluiscono nei conti individuali di ogni iscritto e vengono poi investiti. Al momento del pensionamento sono restituiti in forma pensionistica aggiuntiva. A contribuzione definita: si ha un importo predeterminato dall’iscritto. Si sa quando versa e la prestazione finale dipende dalle somme versate da quanto ha reso l’investimento o a prestazione definita: il soggetto conosce l’importo futuro ma non sa quando deve versare per raggiungere l’obbiettivo. Gestita da soggetti ed enti di diritto privato DESTINATARI Lavoratori dipendenti, privati e pubblici. Può avvenire su adesione collettiva cioè sulla base di appartenenza della medesima categoria o criterio di appartenenza alla medesima impresa, ente o gruppo di imprese. Può avvenire anche su adesione individuale a un fondo pensione o un assicurazione sulla vita se il contratto non prevede un fondo di pensione di riferimento o si decide di iscriversi ad una forma diversa da quella prevista dal contratto. Lavoratori autonomi e liberi professionisti: aderiscono ai fondi in base alle aree di raggruppamento per aree professionali e per territorio Soci lavoratori di società cooperative: persone che svolgono lavori di cura non retribuiti PRESTAZIONI (ART.10) Il diritto si acquisisce al momento che maturano i requisiti per le prestazioni, stabiliti dal regime obbligatorio con almeno 5 anni di partecipazione alle forme 46 pensionistiche complementari. Può essere chiesta la liquidazione della prestazione entro il 50% dell’ammontare. Chi è iscritto al fondo si può chiedere un anticipazione per le spese sanitarie, acquisto di una prima casa per sé o figli (75% quota TFR). Può essere chiesto l’anticipo per altre cause in percentuale del 30%. Dopo 2/3 anni di adesione è possibile chiedere il trasferimento in un altro fondo pensionistico. TIPOLOGIE DEI FONDI Fondi chiusi: istituiti dai rappresentanti dei lavoratori e dei ddl nella contrattazione nazionale, di settore o aziendale. Hanno destinatari predeterminati dalla fonte che lo istituisce Fondi aperti: istituite da banche, imprese di assicurazione, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare. Non hanno destinatari predeterminati ma si rivolgono a chiunque. Contratti assicurazione sulla vita: le regole che le disciplinano non dipendono solo dalla polizza assicurativa ma anche da un regolamento per garantire così all’utente gli stessi diritti o prerogative analoghe alle forme pensionistiche complementari Fondi pensione preesistenti: sono chiamate perché erano già istituiti nel primo D.lgs. che ha istituito la previdenza complementare. FONTI DEI FONDI PENSIONE Contrattazione collettiva Accordi tra lavoratori autonomi e liberi professionisti promossi dai loro sindacati o da associazioni di rilievo Regolamenti di enti e aziende in cui i rapporti sono disciplinati da CC. MODALITA’ DI CONFERIMENTO TFR ai FONDI PENSIONE La principale fonte di finanziamento di una forma di previdenza complementare è il TFR. Il lavoratore dipendente entro sei mesi dall’assunzione può decidere di: Destinare le quote del TFR ancora da maturare ad una forma pensionistica complementare Lasciare il TFR al datore di lavoro Non decide. Il TFR va automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto di lavoro e se vengono individuati più fondi di quello c’è il maggior numero di dipendenti (“conferimento tacito”) senno versato al fondo apposito presso INPS. Anche se ha maturato da diversi anni il soggetto può decidere in qualsiasi momento in che forma di PC destinare le quote che maturano dopo la scelta. Lavoratore pubblico: scegliere dove destinare le quote solo se esiste un fondo pensione di riferimento della tua categoria. CONTRIBUZIONE Lavoratore dipendente: forma pensionistica ad adesione collettiva: 1. Contributo stabilito dagli accordi collettivi 47