Scarica Diritto della previdenza sociale e più Sintesi del corso in PDF di Diritto della Previdenza Sociale solo su Docsity! GARDODN Diritto della Previdenza sociale Introduzione generale alla disciplina. Organizzazione del mercato del lavoro e del sistema di sicurezza sociale. Il lavoro, il diritto, il mercato e la sicurezza sociale nella Costituzione e nell'Unione europea. Diritto e Politica sociale comunitaria. Sistema di protezione tra previdenza sociale, assistenza sociale e della sicurezza sociale. Rapporto previdenziale. Rapporto contributivo. Contestazione della pretesa contributiva. Tutela antinfortunistica. Tutela generale IVS (invalidità, vecchiaia, superstiti), salute e tubercolosi. Tutela contro la disoccupazione e la marginalità sociale Diritto della Previdenza sociale L’evoluzione della previdenza sociale Tutte le forme di tutela del sistema previdenziale sono state istituite prima e durante l'ordinamento corporativo e costituivano una solidarietà limitata ai datori di lavoro e ai lavoratori subordinati, attraverso un modello di rapporti analogo alle assicurazioni private, che prevedeva il principio di: - Corrispettività tra contributi e prestazioni previdenziali. Le prestazioni erano quindi proporzionate ai contributi versati e il mancato versamento dei contributi escludeva il diritto alle prestazioni. Con l’industrializzazione, le società di mutuo soccorso e le associazioni volontarie di lavoratori realizzarono la solidarietà tra gli associati, provvedendo con i loro contributi a quanti si trovassero in condizioni di bisogno (malattia, infortuni, invalidità, pensioni per associati inabili a causa dell’età ed erogazione una tantum ai familiari degli associati defunti). Alle mutue potevano iscriversi solo i lavoratori meglio retribuiti peri quali era possibile sostenere l’onere economico della quota. Il primo intervento statale si ha con la Legge n. 80 del 17 marzo 1898, che rende obbligatoria per i datori di lavoro l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Mentre la Legge n. 350 del 17 luglio 1898, istituisce la Cassa nazionale di previdenza per la vecchiaia e l'invalidità degli operai. Esse fanno riferimento ad un altro principio, ovvero quello della: - Solidarietà che nasce nel secondo dopoguerra attraverso l’idea della Sicurezza sociale che esprime l’esigenza di tutelare la collettività dei cittadini, in funzione della liberazione dal bisogno. È quindi compito dello Stato rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano la libertà e l’uguaglianza dei cittadini (art. 3, secondo comma, Cost.). - Art. 38 Cost. diventa il nuovo fondamento del sistema di previdenza sociale. Sicurezza sociale: la pubblica amministrazione o altri enti pubblici realizzano il fine pubblico della solidarietà con l'erogazione di beni, in denaro o in natura, e di servizi ai cittadini in condizione di bisogno. Assistenza sociale: generica funzione di tutela per gli indigenti e limitata alle disponibilità degli enti erogatori. Previdenza sociale: specifica funzione di tutela dei lavoratori da parte di una solidarietà dei datori di lavoro; quindi limitata riguardo i soggetti protetti e gli eventi previsti. Con l’avvento della Costituzione e della Sicurezza sociale, Assistenza sociale e Previdenza sociale assumono la stessa funzione ma vengono distinte secondo prestazioni a carico dello Stato e prestazioni su base contributiva. Il problema della natura giuridica dei contributi previdenziali La dottrina ha proposto varie possibili soluzioni al problema della natura giuridica dei contributi, indicandoli come: - corrispettivo delle prestazioni previdenziali, riferendosi alla nozione dei premi delle assicurazioni private — questa teoria viene respinta nel momento in cui decade la corrispettività tra contributi e prestazioni; - parte del salario previdenziale — questa teoria considera i contributi con riguardo esclusivo al rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, e quindi nella logica del lavoro subordinato; -. tributi imposti dalla legge a favore di un ente pubblico e per la realizzazione di un pubblico interesse — teoria prevalente. Nello specifico di quest’ultima teoria, vengono escluse le ipotesi che il tributo 1 trattasi di tassa o contributo speciali, poiché caratteristiche di questi due tipi di tributi è che l’obbligato a cui vengono imposti avrebbe vantaggi specifici, particolari ed individuali, diversi da quelli che gode la collettività. Quindi i contributi vengono valutati come imposte: prestazioni pecuniarie che un ente pubblico ha il diritto di esigere in virtù della sua potestà di imperio allo scopo di reperire i mezzi necessari allo svolgimento della sua attività. Nello specifico, i contributi previdenziali vengono quindi configurati come imposte speciali, ovvero come quei contributi che pur essendo giuridicamente delle imposte, presentano caratteristiche particolari: colpiscono solo determinate categorie di persone e il loro provento ha una determinata destinazione. Il rapporto contributivo Lo Stato interviene al finanziamento degli enti previdenziali, ma il reperimento dei mezzi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali avviene mediante imposizione dell’obbligo al pagamento di contributi previdenziali verso alcune categorie di cittadini, questo avviene per il raggiungimento di un fine pubblico a cui deve provvedere tutta la collettività, cioè ogni cittadino in proporzione alle proprie possibilità: - i datori di lavoro dei soggetti protetti, che sono responsabili dell’obbligo contributivo ma che hanno obbligo di rivalsa nei confronti del lavoratore (trattenuta sulle retribuzioni); - i lavoratori subordinati; - icommittenti peri lavoratori parasubordinati e a progetto; - i lavoratori autonomi e professionisti per la tutela verso se stessi Costituzione ed estinzione del rapporto avente ad oggetto l'obbligazione contributiva L’obbligo del pagamento dei contributi sorge al verificarsi delle condizioni previste dalla legge: il soggetto obbligato diviene parte di un rapporto di lavoro subordinato, di lavoro autonomo o familiare, o dallo svolgimento di un’attività in relazione all’iscrizione ad un albo professionale. A volte sorge al verificarsi di fatti ulteriori: l'esercizio di una determinata attività svolta in posizione subordinata; lo svolgimento di un’attività lavorativa rispetto ad un rapporto associativo; il profitto da un'attività (liberi professionisti). Determinazione dell’obbligo contributivo Art. 23 della Costituzione: Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Per l’impoito dei contributi previdenziali per le forme di tutela dei lavoratori subordinati bisogna individuare la retribuzione da prendere come base per l'applicazione delle percentuali previste da legge. - Pre art. 12 della legge n. 153 del 1969: la retribuzione presa a fini contributivi è tutto ciò che il lavoratore riceve, in denaro o natura, dal datore di lavoro come compenso dell’opera prestata. - Post art. 12 della legge n. 153 del 1969: la retribuzione presa a fini contributivi è tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro, in denaro o natura, in dipendenza del rapporto di lavoro (tutte le attribuzioni patrimoniali indipendenti dallo svolgimento dell’attività, ma conseguenza o effetto di un rapporto di lavoro). Un'ulteriore evoluzione della nozione di retribuzione assoggettabile a contribuzione previdenziale si ha con l'art. 6 del d.lgs. n. 314 del 1997: la nozione di retribuzione assoggettabile è definita mediante il rinvio all’art. 49 del TUIR che definisce così il reddito da lavoro ai fini del prelievo fiscale: sono i redditi di lavoro dipendenti quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Sono escluse l’indennità di anzianità, l’indennità di cassa (erogazioni liberali concesse dal datore di lavoro in occasione di festività o ricorrenze, i pasti consumati in mensa, servizio di trasporto) e le somme versate o accantonate a finanziamento di casse, fondi, gestione o forme assicurative previsti dai CCNL. Per tutti i lavoratori che iniziano la loro attività lavorativa dal 1° gennaio 1996 viene stabilito da legge il massimale e il minimale di retribuzione oltre il quale viene meno l'obbligo contributivo. Responsabilità per omessa o irregolare contribuzione previdenziale Obbligato al versamento della contribuzione è il datore di lavoro, che è responsabile anche per la quota che la legge pone a carico del lavoratore. Se il datore omette il versamento di contributi, sono previste sanzioni 2 Lentamente la tutela assume caratteristiche pubbliciste, con il decreto del 23 marzo 1933, n. 264, che ne affida la gestione all’ente pubblico INAIL (Istituto Nazionale per l’ Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro). Tratti che si accentuano con il decreto del 17 agosto 1935, n. 1765 che introduce il principio di automaticità delle prestazioni: i lavoratori infortunati o affetti da malattia professionale hanno diritto alle prestazioni, anche se il datore di lavoro non ha adempiuto agli obblighi e non ha versato i contributi dovuti. Il fondamento della tutela contro gli infortuni fu individuato, nel periodo corporativo, nel rischio professionale: i datori di lavoro che espongono i dipendenti al rischio dell’infortunio, in quanto traggono utilità dalla loro attività lavorativa, devono sopportare le conseguenze negative del verificarsi di quel rischio (responsabilità civile del datore di lavoro). Ma il principio del rischio professionale non fornisce spiegazioni per quanto riguarda i lavoratori non subordinati, venendo a mancare il datore di lavoro. Nella tutela per gli infortuni sul lavoro, trova applicazione il principio di automaticità delle prestazioni e si prescinde dall’esistenza di requisiti di contribuzione. Abbiamo: - valutazione oggettiva: il bisogno che va eliminato - valutazione soggettiva: la causa genitrice del bisogno. L’organizzazione amministrativa L’Imail ha una struttura centrale e si articola in sedi periferiche, specialmente per l'erogazione di prestazioni economiche. Ha funzioni concernenti le attività medico-legali con relativi accertamenti e certificazioni. Accanto ad esso abbiamo l’ENPAIA (Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza degli Impiegati dell’ Agricoltura); l’INPGI (Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani). L’Imail non costituisce monopolio, perché non è un’attività d’impresa. Legge sugli infortuni La legge dispone che il diritto alle prestazioni previdenziali sorge in tutti i casi di infortunio avvenuti per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoratore, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che compoiti l’astensione dal lavoro per più di tre giorni. Occasione di lavoro non significa che il lavoro sia causa dell’infortunio, ma si può ritenere che questa si realizzi tutte le volte che lo svolgimento di un'attività lavorativa, pur non essendo la causa, costituisca l'occasione dell’infortunio e cioè abbia determinato l’esposizione del soggetto protetto al rischio del suo verificarsi, dando un nesso eziologico tra evento e lavoro. Distinzione tra: - rischio generico — incombe su tutti i cittadini -_ rischio specifico — incombe solo sui lavoratori L’occasione di lavoro sussiste anche quando il lavoro espone il soggetto protetto a un rischio generico, come per esempio le attività lavorative che, per le modalità di esecuzione, comportino l'esposizione al rischio della strada o il lavoro in agricoltura. - rischio della strada e infortunio in itinere La causa violenta, ovvero efficiente e rapida, è il secondo requisito che fa sorgere il diritto alle prestazioni previdenziali. La violenza è intesa come energia abnorme o di abnorme intensità; la rapidità è l’intensità concentrata in breve spazio di tempo. La violenza e la rapidità della causa riguardano il fatto lesivo e non l’azione patogenetica che ne consegue. L'efficienza della causa violenta non esclude la possibilità che la lesione sia dovuta a fattori preesistenti o sopravvenuti, detti concause: - Concause preesistenti di lesione: a causa di precedenti condizioni morbose, l’infortunio produce lesioni diverse o più gravi. Le prestazioni sono commisurate alla lesione complessiva verificatasi; - Concause preesistenti di inabilità: l’inabilità derivante da infortunio, si aggiunge all’inabilità preesistente; - Concause sopravvenute di lesioni o inabilità: sono successive a quelle sopravvenute da infortunio. Anche quando dall’infortunio derivi la morte o l’inabilità al lavoro, nasce il diritto alle prestazioni. L’inabilità viene intesa come eliminazione o riduzione delle attitudini psicofisiche del soggetto protetto a svolgere attività lavorativa. - Inabilità temporanea, che è specifica e assoluta, avviene quando le conseguenze dell’infortunio sono sanabili nel tempo e il soggetto può recuperare completamente le sue attitudini di lavoro. - Inabilità permanente, che è generica assoluta o generica parziale, avviene quando le conseguenze dell’infortunio durano per tutta la vita. = Inabilità permanente parziale: si ha diritto alla rendita dal giorno successivo a quello della cessazione dell’inabilità temporanea assoluta e l'indennizzo viene emesso se le attitudini al lavoro sono ridotte in misura maggiore al 10%, come seguente elenco: ® Perinabilità tra 11% e 40%, la rendita è pari al valore variabile dal 50% al 60% della retribuzione; ® Perinabilità tra 41% e 64%, la rendita è pari al valore variabile dal 61% al 98% della retribuzione; ® Perinabilità tra 65% e 100%, la rendita è pari al valore del 100% della retribuzione; = Inabilità permanente assoluta: la rendita è pari alla retribuzione annua corrisposta nei dodici mesi trascorsi prima dell’evento lesivo più un assegno speciale se richiesta assistenza continua. Per il danno biologico esiste una speciale disciplina che è provvisoria e la sua prestazione sostituisce la rendita per inabilità permanente. Il danno biologico viene considerato come lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico-legale. ® Danno fino al 15% viene erogato un indennizzo secondo una tabella; ® Danno dal 16% in poi l’indennizzo viene integrato da una seconda quota di rendita commisurata alla retribuzione percepita, al tipo di attività svolta e alla ri- collocabilità del soggetto, in base alla tabella dei coefficienti. Rifacendosi all’indennizzo per inabilità permanente. Per il danno estetico, sorge diritto alle prestazioni solo se l’infortunio incide sulle attitudini al lavoro del soggetto protetto. Se da infortunio o malattia deriva la morte del soggetto protetto, la legge attribuisce ai superstiti il diritto ad una rendita pari al 100% della retribuzione annua. La rendita decorre dal giorno successivo alla morte del lavoratore ed è erogata agli aventi diritto: - coniuge/unito civilmente: fino alla morte o a nuovo matrimonio - figli: = finoal 18° anno di età, senza necessità di ulteriori requisiti = fino al 21° anno di età, se studenti di scuola media superiore o professionale, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di studio = non Oltre il 26° anno di età, se studenti universitari, viventi a carico e senza un lavoro retribuito, per tutta la durata normale del corso di laurea = maggiorenni inabili al lavoro, finché dura l'inabilità In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli: - genitori naturali o adottivi, viventi a carico, fino alla morte - fratelli e sorelle, viventi a carico e conviventi, con gli stessi requisiti previsti per i figli. La vivenza a carico è provata quando il reddito pro capite dell’ascendente e del collaterale, ricavato dal reddito netto del nucleo familiare superstite, sulla base del criterio del reddito equivalente, è inferiore alla soglia definita dal reddito pro capite, ricavato sulla base del reddito medio netto delle famiglie italiane, pubblicato periodicamente dall’Istat e abbattuto del 15%. In base alla legge di stabilità 2014, ai superstiti di lavoratori deceduti a decorrere dal 1° gennaio 2014, spetta una rendita calcolata sulla base della retribuzione massima convenzionale del settore industria nella misura del: 6 50% al coniuge/unito civilmente 20% a ciascun figlio 40% a ciascun figlio orfano di entrambi i genitori 40% a ciascun figlio naturale riconosciuto o riconoscibile sia in caso di decesso dell'unico genitore che li abbia riconosciuti sia in caso di decesso di uno dei due genitori naturali, prescindendo da ogni considerazione in ordine all'esistenza in vita dell'altro genitore naturale ed all'eventuale riconoscimento del figlio da parte di quest'ultimo e 40%a ciascun figlio di genitore divorziato. In mancanza di coniuge/unito civilmente e figli: ® 20%a ciascun genitore naturale o adottivo e 20%aciascuno dei fratelli e delle sorelle. Colpa e dolo del soggetto protetto: il rischio elettivo La legge esclude il diritto alle prestazioni solo quando l’infortunio consegue ad un comportamento doloso del soggetto protetto, e cioè in caso di autolesionismo o anche nel caso in cui il lavoratore abbia comportamenti che non possono essere considerati adempimenti dell’obbligazione del lavoro e che quindi escludono ogni connessione tra esposizione al rischio e lavoro. Il rischio elettivo si caratterizza per l’interruzione del nesso occasionale che deve intercorrere tra lavoro e infortunio. L’esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per infortunio e malattia professionale La legge esonera il datore di lavoro a meno che una sentenza penale non stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto costituente reato perseguibile d'ufficio, commesso dal datore o da un suo dipendente. Ciò impedisce al lavoratore il risarcimento di danni eccedenti le prestazioni previdenziali. La distinzione è che le prestazioni sono erogate nell’interesse pubblico e tendono a realizzare la liberazione dal bisogno; il risarcimento prescinde dal bisogno e mira a restaurare il pregiudizio patrimoniale arrecato dall’autore di un fatto illecito a chi ne è rimasto vittima. La tutela per le malattie professionali Legge sulle malattie professionali Si collega quindi al rischio professionale poiché si richiede che il lavoro sia causa diretta e determinante della malattia professionale L’elenco delle malattie è in continuo aggiornamento. L'industria ne comprende 85, mentre l’agricoltura ne comprende 24. Ma la Costituzione supera la tassazione della tabella, dando diritto di prestazione anche alle malattie non tabellate, a condizione che si provi il loro verificarsi a causa del lavoro prestato. Per l'indennizzo causa malattia professionale: le attitudini al lavoro devono essere ridotte in misura maggiore del 10%. L’industria L’ambito di applicazione della tutela è delimitato dalla legge a due criteri che devono trovare concorrenza tra loro: - Le lavorazioni considerate pericolose, derivanti da: * tipodiattività svolta = ‘ambiente in cui l’attività si svolge - Le persone ammesse alla tutela, ovvero quanti, nelle attività ritenute pericolose, in modo permanente o avventizio svolgono alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita. Non intendendosi l’inquadramento del lavoratore (operaio/impiegato) ma le mansioni da lui svolte, che è requisito per l’estensione della tutela ma non costituisce requisito per l’indennizzabilità dell’infortunio. Tuttavia, non è requisito per chi si trova in spazi in cui vi è rischio ambientale. Si applica anche ai dirigenti e personale che, per le loro funzioni, sono esposti al rischio dell’infortunio. nel caso di sordomuti e invalidi >74% Per gli eventi verificatisi prima del 31 dicembre 2004: il valore retributivo della contribuzione figurativa era determinato sulla media delle retribuzioni percepite nell’anno solare in cui si collocano i periodi da accreditare figurativamente. Per gli eventi verificatisi dopo il 31 dicembre 2004: il valore retributivo di ciascuna settimana dei periodi riconosciuti figurativamente è pari all’importo della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore in caso di prestazione, nel mese dell’evento I contributi volontari sono autorizzati quando il lavoratore voglia integrare i contributi obbligatori versati con riguardo ai periodi nei quali ha percepito una retribuzione inferiore a quella convenzionale. Così facendo incrementa il livello di pensione già consolidato. I criteri di calcolo delle prestazioni pensionistiche Le prestazioni nel regime di invalidità, vecchiaia e superstiti sono economiche (e sanitarie nella tutela per l'invalidità). Queste si caratterizzano per la loro continuità, che cessa solo in occasione di morte, e per la loro automaticità. Esistono due principali modalità di finanziamento del sistema pensionistico: - Capitalizzazione per cui i contributi versati dal lavoratore vengono capitalizzati per finanziare la sua pensione di domani. In tal modo chi percepisce le pensioni domani è lo stesso soggetto che oggi versa i contributi e ad esso viene agganciato il sistema contributivo - Ripartizione per cui si fa leva su un patto intergenerazionale in quanto i contributi versati oggi dal lavoratore vengono utilizzati per finanziare le pensioni di oggi, e quindi dei lavoratori di ieri e ad esso viene agganciato il sistema retributivo Il sistema pensionistico italiano applica due diversi metodi di calcolo delle pensioni. Il metodo di calcolo più vecchio è quello retributivo, mentre quello che si applica ai nuovi pensionati è il contributivo. Si tratta di metodi di calcolo molto diversi fra loro, e il passaggio da uno all’altro penalizza finanziariamente i pensionati attuali e futuri, per questo si sta gestendo una graduale transizione attraverso l’uso del sistema misto. La pensione retributiva La pensione retributiva si ottiene con un metodo di calcolo basato sugli stipendi percepiti a ridosso del termine della carriera. Questo comporta un assegno pensionistico che riduce di poco il tenore di vita del pensionato, dal momento che si presume che il termine della carriera lavorativa coincida con la fase in cui il reddito è più elevato per questioni di esperienza e anzianità. Ma il sistema contributivo utilizzato per la previdenza italiana non è più il sistema di calcolo di riferimento; per i lavoratori iscritti all'INPS dopo il 31 gennaio 1995 non è più utilizzato, mentre per gli iscritti prima di quella data è in vigore una fase di transizione. [Per 40 anni di anzianità spetta l’80% della retribuzione] La pensione contributiva La pensione contributiva si determina con un metodo che riduce di molto l’assegno pensionistico rispetto alla retributiva. Questo perché si calcola considerando tutti i contributi versati dal soggetto nel corso della sua vita lavorativa. Il sistema contributivo riguarda tutti i soggetti che hanno iniziato a versare i contributi obbligatori dopo il 31 dicembre 1995. I contributi accantonati (c.d. montante) vengono convertiti in rendita attraverso coefficienti di trasformazione calcolati in ragione dell'età di pensionamento e della conseguente attesa di vita. [Il calcolo della pensione parte dall’accantonamento annuale di un ammontare di contributi pari al 33% della retribuzione imponibile. Gli importi annuali accantonati vengono sommati, costituendo così il montante contributivo individuale. 10 Montante contributivo individuale x coefficiente di trasformazione = importo annuo della pensione. ] Il sistema misto I131 dicembre 1995 è la data che separa i soggetti con pensione totalmente contributiva e quelli con pensione retributiva. Ma cosa accade a chi in quella data stava già versando i contributi ed è andato in pensione successivamente? La transizione viene gestita con il cosiddetto sistema misto: ® chi, al 31 dicembre 1995, aveva meno di 18 anni di contributi, ottiene un assegno pensionistico calcolato con il retributivo per gli anni fino al 31 dicembre 1995 e il contributivo per gli anni successivi; e chial31 dicembre 1995 aveva più di 18 anni di contributi, ottiene un assegno pensionistico calcolato con il retributivo per gli anni fino al 31 dicembre 2011 e il contributivo per gli anni successivi. La perequazione automatica delle pensioni consente di adeguarne costantemente i livelli in relazione agli aumenti del costo della vita, rivelato dall'ISTAT. Il cumulo dei trattamenti previdenziali La Mappa del Cumulo tra redditi da lavoro e pensione nella previdenza pubblica Tipo di prestazione Previdenziale Reddito da Lavoro Anni di Contribuzione| Decurtazione della pensione ia, Anzianità, At (sistema retributivo, misto 0 contributivo) Dipendente o Non influente autonomo Nessuna Pensione "Quota 100" Dearo Non influente Intera. La prestazione è incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro sino al Invalidità diverse dall'AOI e dalla pensione di Inabilità SA raggiungimento dell'età di vecchiaia. Taglio del 25 0 del 50% della pensione a Non influente | seconda rispettivamente se il reddito da lavoro è superiore a 4 0 5 volte il TM Dipendente Meno di 40 anni| 5° '255e9n0 risulta superiore al TM viene Assegno Ordinario di Invalidità ridotto del 50% della quota eccedente il TM 24 (legge 222/1984). Lavoratori dipendenti del settore privato ed Taglio del 25 0 del 50% della pensione a autonomi Non influente | seconda rispettivamente se il reddito da lavoro è superiore a 4 0 5 volte il TM Autonomo | Sel'assegno risulta superiore al TM viene oa Li Altre Pensioni di Invalidità Pubblico Se l'assegno risulta superiore al TM viene impiego: trattamenti privilegiati e Dipendente |Meno di 40 anni idotto del 50% dell i dente il TM 24 derivanti da inabilità assoluta e e permanente a qualsiasi proficuo lavoro alle mansioni (art. 13 |. 274/91, art. 27 LL 4T7N6 ); Settore Privato: Pensioni Autonomo | eno di40 anni . € '255e9n0 risulta superiore al TM viene ridotto del 30% della quota eccedente il TM * Pensione di Inabilità (I. 222/1984 e |. 335/1995) Dipendente o Non influente autonomo Intera. La prestazione è incumulabile con qualsiasi reddito da lavoro Pensione ai Superstiti (Reversibilità o Indiretta) Dipendente o autonomo Non influente 11 25, 40 0 il 50% dell'assegno a seconda rispettivamente se il reddito da lavora è superiore a 3, 4 0 5 volte il minimo inps ® "TM 2020 = 515,58€; 6702,54€ annui PensioniOggi.it 1) ad eccezione dei redditi di lavoro autonomo occasionale entro Smila euro annui; 2) La trattenuta non può comunque superare il valore del reddito annuo prodotto: 3) la trattenuta non può comunque superare il 30% del reddito annuo prodotto; 4) La trattenuta scatta se il reddito prodotto supera il TH; 5) La riduzione non si applica nel caso in cui ci siano figli minori di età, studenti o inabili; retributivo. Cioè per gli assicurati in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995. 11 Cumulo dei redditi da lavoro con la pensione di vecchiaia o anticipat a Dal gennaio 2009 i redditi da lavoro, autonomo 0 dipendente, sono intera mente cumulabili con la pensione di vecchiaia, con pensione anticipata e con la (ex pensione di anzianità) erogate con il sistema misto o 1° la Per quanto riguarda le prestazioni maturate in base al sistema contributivo, cioè per coloro che sono entrati nel mondo del lavoro successivamente al 31 dicembre 1995, il cumulo della pensione con i redditi da lavoro è possibile a condizione che risulti soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: 1) siano stati compiuti almeno 60 anni di età se donna o 65 anni se uomo; 2) ci siano almeno 40 anni di contribuzione; 3) ci siano almeno 35 anni di contributi e 61 anni di età Il cumulo con la pensione '"Quota 100" L’asticolo 14, comma 3, del DL 4/2019 nell'introdurre la cd. Pensione con Quota 100 (62 + 38 anni di contributi) ha stabilito l’incumulabilità di tale prestazione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 Euro lordi annui. Tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (attualmente fissata all'età di 67 anni). I titolari di pensione sono tenuti a produrre apposita dichiarazione all'Inps circa l'assenza di redditi che comportino la sospensione della prestazione tramite il cd. modello AP 140. Il cumulo con l'assegno ordinario di invalidità o pensioni di invalidità Lavoratori Dipendenti del settore privato e autonomi. I titolari dell'assegno ordinario di invalidità vedono ridursi l'erogazione dell'assegno qualora il reddito superi determinate soglie. A partire dal 1995, se il titolare di un assegno ordinario di invalidità che svolge attività lavorativa dipendente, autonoma o di impresa, l'importo dell’assegno viene ridotto: a) in misura pari al 25% se il reddito ricavato da questa attività supera 4 volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno; b) in misura pari al 50% se il reddito ricavato da questa attività supera 5 volte l’importo del trattamento minimo annuo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno. La seconda riduzione. Oltre a questa decurtazione se l'assegno è comunque superiore al trattamento minimo il rateo di assegno eccedente il trattamento minimo può subire un secondo taglio qualora l'anzianità contributiva sulla base della quale è stato calcolato l'assegno sia inferiore a 40 anni di contributi. Il taglio aggiuntivo varia a seconda se il reddito provenga da lavoro dipendente o autonomo. Nel primo caso è pari al 50% della quota eccedente il trattamento minimo fermo restando che la decurtazione non può superare il reddito stesso; nel caso di redditi da lavoro autonomo la riduzione è pari al 30% della quota eccedente il trattamento minimo e comunque non può essere superiore al 30% del reddito prodotto. Nel caso di lavoro dipendente la riduzione non scatta se il reddito conseguito è inferiore al trattamento minimo INPS oppure se il lavoratore è impiegato in contratti a termine la cui durata non superi le 50 giornate nell'anno solare o per i redditi derivanti da attività svolte nell'ambito di programmi di reinserimento degli anziani in attività socialmente utili promosse da enti locali ed altre istituzioni pubbliche e private. Altre invalidità. Le altre prestazioni di invalidità riconosciute da alcuni fondi sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria con requisiti diversi rispetti all'assegno ordinario di invalidità oppure, per gli iscritti alla gestione dipendenti pubblici, i trattamenti pensionistici privilegiati nonché in quelli derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o quella relativa alle mansioni subiscono solo la seconda riduzione, in presenza di meno di 40 anni di contributi non potendosi applicare le norme relative all'assegno ordinario di invalidità. La trattenuta. Nei casi in cui scatta la seconda riduzione la trattenuta viene effettuata: 1) sulla retribuzione, a cura del datore di lavoro, se il pensionato presta attività lavorativa subordinata. Il datore di lavoro deve provvedere al versamento di quanto trattenuto all’ente previdenziale che eroga la pensione; 2) sugli arretrati di pensione, dall’ente previdenziale, in caso di tardiva liquidazione della prestazione, se il pensionato presta attività lavorativa subordinata; 12 Inabile è il soggetto protetto che a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. L’assegno ordinario di invalidità L’invalido ha diritto ad un assegno erogato per 3 anni. Se permane lo stato di invalidità può essere prorogato per periodi di stessa durata ai 3 anni. Dopo tre riconoscimenti consecutivi l’assegno viene confermato automaticamente e assume carattere di erogazione permanente. L’assegno viene calcolato secondo la disciplina del regime generale per lavoratori dipendenti che regola l'ammontare delle pensioni, e se risulta inferiore al trattamento minimo, viene integrato con un importo a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, non superiore all’assegno sociale. L’invalido può proseguire attività lavorativa. Non reversibile ai superstiti. La pensione di inabilità L’inabile ha diritto a pensione se: cessa ogni rappoiti di lavoro, venga cancellato da albi professionali e rinunzi a trattamenti di disoccupazione o trattamenti previdenziali sostitutivi o integrativi della retribuzione. La pensione di inabilità reversibile ai superstiti è pari alla somma dell’assegno di invalidità integrato da una maggiorazione che eleva l’impoito allo stesso che sarebbe spettato al raggiungimento dell’età pensionabile. Il titolare di pensione di inabilità che si trovi in difficoltà deambulatorie ha diritto ad un assegno mensile non reversibile. La pensione ai superstiti o di reversibilità L’evento protetto è la morte, fatto naturale dal quale si presume derivi situazione di bisogno per i familiari superstiti. Presupposto comune è la vivenza a carico del lavoratore al momento della morte per quanto riguarda coniuge e figli; per gli altri il diritto spetta se il defunto provvedeva al sostentamento in maniera continuativa. La pensione ai superstiti è un trattamento pensionistico riconosciuto in caso di decesso del pensionato (pensione di reversibilità) o dell’assicurato (pensione indiretta) in favore dei familiari superstiti. La pensione di reversibilità è pari ad una quota percentuale della pensione del dante causa. La pensione indiretta è riconosciuta nel caso in cui l’assicurato abbia perfezionato 15 anni di anzianità assicurativa e contributiva ovvero 5 anni di anzianità assicurativa e contributiva di cui almeno 3 anni nel quinquennio precedente la data del decesso. I superstiti Hanno diritto al trattamento pensionistico in quanto superstiti: e il coniuge o l’unito civilmente; ® il coniuge divorziato a condizione che sia titolare dell'assegno divorzile, che non sia passato a nuove nozze e che la data di inizio del rapporto assicurativo del defunto sia anteriore alla data della sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio; Nel caso in cui il dante causa abbia contratto nuovo matrimonio dopo il divorzio, le quote spettanti al coniuge superstite e al coniuge divorziato sono stabilite con sentenza dal Tribunale. ® Ifigli minorenni alla data del decesso del dante causa ; * Ifigli inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso, indipendentemente dall’età; ® I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano scuole o corsi di formazione professionale equiparabili ai corsi scolastici, nei limiti del 21° anno di età; ® I figli maggiorenni studenti, a carico del genitore al momento del decesso, che non prestino attività lavorativa, che frequentano l’università, nei limiti della durata legale del corso di studi e non oltre il 26 anno di età. Il superstite viene considerato a carico dell’assicurato o del pensionato deceduto al sussistere delle condizioni di non autosufficienza economica e di mantenimento abituale. Per l'accertamento della vivenza a carico assume particolare rilievo la convivenza del superstite con il defunto. 15 I figli studenti hanno diritto alla pensione ai superstiti anche se svolgono una attività lavorativa dalla quale deriva un piccolo reddito. Si considera tale un reddito annuo non superiore ad un importo pari al trattamento minimo annuo di pensione previsto dal Fondo Pensioni lavoratori dipendenti maggiorato del 30%, riparametrato al periodo di svolgimento dell'attività lavorativa. e In assenza del coniuge e dei figli o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i genitori dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo abbiano compiuto il 65° anno di età, non siano titolari di pensione e risultino a carico del lavoratore deceduto; e In assenza del coniuge, dei figli o del genitore o se, pur esistendo essi non abbiano diritto alla pensione ai superstiti, i fratelli celibi e sorelle nubili dell'assicurato o pensionato che al momento della morte di quest'ultimo siano inabili al lavoro, non siano titolari di pensione, siano a carico del lavoratore deceduto. L’assegno sociale agli anziani in disagiate condizioni economiche Viene previsto un assegno sociale a favore di tutti i cittadini > 65 anni, indipendentemente se siano stati o no lavoratori, ma a condizione che si trovino in disagiate condizioni economiche. Quanto spetta La pensione ai superstiti è pari ad una quota percentuale della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'assicurato deceduto. Le aliquote di reversibilità sono stabilite nelle seguenti misure: Soggetti superstiti Percentuale coniuge solo 60% coniuge e un figlio 80% coniuge e due o più figli 100% Qualora abbiano diritto a pensione soltanto i figli, ovvero i genitori o i fratelli o sorelle, le aliquote di reversibilità sono le seguenti: Soggetti superstiti Percentuale un figlio 70% due figli 80% tre o più figli 100% un genitore 15% due genitori 30% un fratello o sorella 15% due fratelli o sorelle 30% La tutela della salute Origine ed evoluzione Il fondamento della tutela della Saluta va ricercato nei principi accolti dal secondo comma dell’art. 3 e dell’art. 38 e dall’art. 32 secondo il quale la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. La tutela della salute è realizzata mediante istituzione del Servizio sanitario nazionale, costituito dal complesso delle aziende sanitarie locali, presidi ospedalieri e servizi multizonali di prevenzione, ai quali sono affidati la promozione, il mantenimento e il recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzioni di condizioni individuali o sociali e secondo modalità che assicurino l'uguaglianza dei cittadini. I soggetti protetti Sono tutti i cittadini che sono tenuti al pagamento del contributo, anche per i familiari a carico, alla sola condizione che siano soggetti all’obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. 16 La malattia è l’evento al verificarsi del quale le aziende sanitarie sono tenute ad erogare le prestazioni sanitarie; essa non è soltanto alterazione psico-fisica del soggetto protetto, perché a prescindere da questa, il soggetto ha diritto a prestazioni sanitarie e visite mediche. Quindi l’evento protetto non è tanto la malattia quanto il bisogno soggettivo di cure mediche. Le prestazioni sanitarie sono erogate dal Servizio sanitario nazionale e comprendono: - Assistenza medico-generica e specialistica, domiciliare e ambulatoriale Assistenza medica domiciliare generica: situazione particolare. Viene mantenuta la figura del medico convenzionato, che non si limita ad esplicare un'attività solo professionale, ma essendoci un rapporto pubblicistico tra questo e l’azienda sanitaria locale, è tenuto ad identificare il soggetto protetto e a certificare le sue condizioni. Funzione per la quale può essere definito con la qualifica di pubblico ufficiale. Il cittadino sceglie per sé e i suoi familiari, il medico di fiducia iscritto nell'elenco fornito dall’azienda sanitaria locale. istenza ospedaliera tenza infermieristica - Assistenza farmaceutica Le prestazioni economiche sono autonome e indipendenti da quelle sanitarie perché il diritto alla loro erogazione sorge quando la malattia determina incapacità al lavoro e perché non sono dovute a tutti i soggetti che comunque beneficiano dell’assistenza sanitaria o vengono loro erogate in maniera diversa. Per i lavoratori subordinati: indennità giornaliera è calcolata in percentuale della retribuzione corrisposta, con aliquote differenziate in funzione della durata della malattia per un periodo massimo di 180 giorni in un anno solare, erogate dall'INPS che riscuote i contributi. La legge ha disposto l’onere di anticipare le prestazioni, al datore di lavoro. Le prestazioni integrative sono: - Obbligatorie quelle destinate a realizzare il recupero della capacità lavorativa o la prevenzione della malattia che può determinare uno stato di invalidità temporanea - Discrezionali quelle destinate a conseguire il consolidamento di una guarigione clinica La tutela contro la tubercolosi Per questa tutela, le prestazioni economiche sono affidate all’INPS (in panticolare dalla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti) e il loro finanziamento avviene mediante imposizione di contributi a carico del datore di lavoro. Durante il periodo di ricovero o di cura ambulatoriale viene corrisposta al lavoratore un’indennità giornaliera, erogata per i primi 180 giorni con lo stesso ammontare dell’indennità corrisposta per malattia comune. Dopo i 180 giorni, l'ammontare è dovuto nella misura minima di pensione. Invece è maggiorata per i familiari a carico, di un importo pari a quello dell’assegno per il nucleo familiare. Per i soggetti protetti ricoverati in un luogo di cura o sottoposti a cure ambulatorie per un periodo non inferiore ai 60 giorni, viene erogata un'indennità post-sanatoriale (per due anni) cumulabile con la retribuzione. Questa indennità, insieme all’assegno di cura o di sostentamento (rinnovabile ogni due anni), svolgono la funzione di consolidamento dello stato clinico di guarigione o di stabilizzazione del soggetto. L'assegno di cura viene corrisposto ogni volta che risulti che le capacità del soggetto e dei familiari a carico, sono ridotte del 50%. Questo però non è cumulabile con la retribuzione continuativa e a tempo pieno, ma con quella parziale ed occasionale. Per i soggetti non iscritti al regime generale gestito dall’INPS, vengono erogate prestazioni economiche a carico del Servizio sanitario nazionale, solo nel caso in cui il loro reddito abbia un importo tale da non essere assoggettabile all’imposta sul reddito delle persone fisiche. Le prestazioni sanitarie sono erogate dal Servizio sanitario nazionale e il loro finanziamento è a carico delle regioni alle quali la legge ha attribuito il gettito d'imposta regionale sulle attività produttive. Entrambe sono erogate a condizione che risultino versati contributi previdenziali almeno per un anno, ma sono indipendenti al loro versamento poiché si applica il principio di automaticità. 17 disoccupazione abbiamo maturato 13 settimane di contribuzione. L'indennità è corrisposta mensilamente per settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione maturate durante l’anno. L’impoito viene stabilito secondo i criteri dell’ Aspi. La Cassa integrazione guadagni - La gestione ordinaria, disoccupazione parziale consistente nella riduzione dell’orario di lavoro o nella sospensione temporanea del lavoro che non dipendono da cause imputabili all'imprenditore o agli stessi lavoratori, quindi che siano determinate da situazioni temporanee di mercato. Le prestazioni sono erogate solo nei casi in cui sia certa la riammisione, entro breve tempo, dei lavoratori sospesi nell’attività produttiva dell'impresa. Le prestazioni economiche sono commisurata all’80% della retribuzione che sarebbe spettata per le ore non lavorate. L'integrazione è corrisposta dal datore di lavoro per conto dell’INPS. L’integrazione salariale ordinaria è corrisposta per un periodo di massimo tre mesi continuativi, prorogabile fino al massimo di dodici mesi complessivi (in un biennio). - La gestione straordinaria ha la funzione di facilitare i processi di ristrutturazione, riorganizzazione e di conversione aziendale e di far fronte alle crisi aziendali e di settore evitando temporaneamente i licenziamenti. È prevista per i dipendenti di imprese industriali che nel semestre precedente alla presentazione della domanda, abbiano occupato una media di 15 lavoratori. Non può superare la durata di due anni, e le proroghe previste non possono superare i 12 mesi. La richiesta di un intervento straordinario deve essere accertata con un decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e deve contenere il programma che l’impresa intende attuare, indicazioni sulla causa, la durata della sospensione e il numero dei lavoratori interessati e tutte le misure per affrontare le conseguenze che la sospensione dei rapporti di lavoro può avere sul piano sociale. Il trattamento straordinario viene anticipato dal datore di lavoro, ma può essere richiesta erogazione a carico dell'INPS ove risulti che il datore versi in comprovate difficoltà finanziarie. - La cassa integrazione in deroga viene emessa per i lavoratori occupati in settori dove non trova applicazione la cassa integrazione guadagni straordinaria e per quelli che hanno esaurito la possibilità di continuare ad usufruirne. Essa può essere richiesta dalle imprese in cri. indipendentemente dal settore e dal numero dei lavoratori occupati e integra il salario di tutti i dipendenti per garantirne l’occupazione, evitando i licenziamenti in attesa del miglioramento della situazione economica. L’importo massimo è solitamente 1’80% della retribuzione comprensiva di mensilità aggiuntive, che sarebbe spettata per non oltre 40 ore settimanali. L'indennità è erogata dall’INPS tramite il Fondo per l'occupazione e la formazione. - I nuovi fondi fi solidarietà bilaterale sono destinati ad assicurare forme di sostegno del reddito in favore dei lavoratori che appastengono a settori produttivi esclusi dall’ambito di applicazione della normativa della integrazione salariale ordinaria e straordinaria. Essa può assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione dal rapporto, integrandosi con quella dell’Aspi, e prendevendo l’emisssione di assegni straordinari per il sostegno del reddito. L’assegno per il nucleo familiare Istituzionalizzato mediante la Cassa unica assegni familiari dell'INPS; essi hanno natura previdenziale erogate al fine di eliminare o ridurre la situazione di bisogno determinata dal carico di famiglia. I soggetti protetti dell’evento sono per lo più i lavortori subordinati, sia attivi che pensionati, ma l’assegno non spetta per chi abbia la somma dei redditi da lavoro inferiore al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare. Alla corresponsione dell’assegno provvede l’INPS con la gestione per le prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti. Questa prestazione è quindi di natura economica e il suo importo spetta in rapporto al numeri dei componenti, al numero dei figli e al reddito familiare. È costituito dall’amontare dei redditi complessivi, assoggettabili ad imposta sul reddito delle persone fisiche, conseguiti dai componenti del nucleo nell’anno solare precedenti il 1° luglio di ciascun anno e ha valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. 20 Interventi e servizi sociali per contrastare la povertà e il rischio di marginalità sociale Per la realizzazione della sicurezza sociale viene fatta una riforma del sistema assistenziale attraverso la legge quadro n. 328 del 2000 che vuole contrastare i fenomeni di povertà ed esclusione sociale. Alle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali, si affiancano quelle del terzo settore, ovvero organismi non lucrativi di utilità sociale (ONLUS): cooperazioni, associazioni, enti di promozione sociale, organizzazioni di volontariato e così via. Questa tutela si applica non solo a tutti i cittadini italiani ma anche ai cittadini comunitari e ai loro familiari, agli extracomunitari, ai profughi e agli apolidi, che versano in comprovate situazioni di povertà estrema o che non siano capaci di provvedere del tutto o in parte alle proprie esigenze a causa di inabilità o che rendano necessario l’intervento del Sistema integrato. La variet degli interventi corrisponde all'esigenza di tener conto della pluralità delle ragioni che determinano lo stato di povertà o esclusione sociale. Con la legge n. 38 del 2000 vengono attenzionati vari progetti, che vedono erogate le prestazioni per: - Reddito minimo di inserimento per le persone esposte al rischio di marginalità sociale e impossibilitate a provvedere per cause fisiche, psichiche e sociali, al mantenimento proprio e dei figli. Questo trattamento ha natura mista, ovvero assolve a funzione assistenziale ma viene erogato a condizione che sussistano determinati requisiti. Chi vuole ottenere l’assegno deve: essere residente da almeno un anno nel comune erogatore; sprovvisto di reddito o ricompreso entro una determinata soglia di povertà; iscritto all’ufficio di collocamento. L'erogazione dell’assegno è di un anno, ma è rinnovabile ed è aa carico del Fondo nazionale per politiche sociali per il 90% e a carico del comune interessato per il 10%. - Reddito di ultima istanza come misura di accompagnamento ai programmi di reinserimento sociale, destinato ai nuclei familiari a rischio di esclusione sociale e i cui componenti non beneficiano di altri ammortizzatori sociali. - Assegno ai nuclei familiari numerosi per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, le cui condizioni reddituali rientrino in quelle previste dall’indicatore della situazione economica, che nel 2009 era di imposto 23.200,30 annui. Trattamento erogato per 13 mesi. - Assegno di maternità per le madri cittadini e residenti in Italia, per i figli nati dopo il 1° luglio 1999 e per le donne extracomunitarie su territorio italiano purché in possesso del titolo di soggiorno (dal 1 luglio 2000). Trattamento erogato per un massimo di 5 mesi spetta se non esistono altri trattamenti previdenziali - Previsione di progetti per le persone disabili con menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali - Previsione di un sostegno domiciliare per le persone non autosufficienti - Cartaacquisiti o social card per consentire ai cittadini meno abbienti l’acquisto di generi alimentari e il pagamento di bollette energetiche La previdenza complementare La previdenza complementare è una forma di previdenza che si aggiunge a quella obbligatoria ma non la sostituisce. È fondata su un sistema di finanziamento a capitalizzazione. Per ogni iscritto viene creato un conto individuale nel quale affluiscono i versamenti che vengono poi investiti nel mercato finanziario da gestori specializzati (in azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, quote di fondi comuni di investimento ecc.) e che producono, nel tempo, rendimenti variabili in funzione dell’andamento dei mercati e delle scelte di gestione. La Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip) ha il compito di vigilare e garantire trasparenza e correttezza dei comportamenti delle forme pensionistiche complementari. Al momento del pensionamento all’iscritto sarà liquidata una rendita aggiuntiva alla pensione costituita dai contributi versati, comprensiva dei risultati di gestione. È possibile, a determinate condizioni, percepire in capitale (in tutto o in parte) la prestazione maturata. È, inoltre, possibile percepire la prestazione anche in assenza di pensione derivante dalla previdenza pubblica. Quindi mentre la previdenza obbligatoria si base sul criterio della “ripartizione”, cioè i contributi di tutti i lavoratori servono a pagare le pensioni di tutti i pensionati, la previdenza complementare è regolata da un 21 sistema a “capitalizzazione” dove i versamenti di ciascun lavoratore vengono autonomamente investiti dal fondo di previdenza al fine di creare la rendita. La previdenza complementare a differenza di quella obbligatoria è: ® volontaria (il lavoratore può scegliere se aderire a una forma pensionistica complementare); ® a capitalizzazione individuale (i versamenti confluiscono in conti individuali intestati ai singoli iscritti e vengono investiti. AI momento del pensionamento sono restituiti, con i rendimenti maturati con gli investimenti, in forma di prestazione pensionistica aggiuntiva); ® acontribuzione definita (si sa quanto si versa e la prestazione finale dipende dalle somme versate e da quanto ha reso il loro investimento); ® gestita da soggetti ed enti di diritto privato. Chi è interessato e chi può aderire Tutti possono aderire volontariamente a una forma pensionistica complementare per costruirsi una rendita pensionistica. La previdenza complementare, infatti, interessa i dipendenti pubblici e privati, i lavoratori autonomi, i liberi professionisti, i soci di cooperative, i cittadini titolari di redditi diversi da quelli da lavoro e i familiari a carico dei lavoratori. Nata per essere dedicata al mondo del lavoro si è estesa ad altre categorie di cittadini. Possono aderire alle forme pensionistiche complementari: e lavoratori dipendenti privati e pubblici ® lavoratori autonomi o liberi professionisti e lavoratori con contratti atipici (ad esempio lavoratori a progetto od occasionali, soci lavoratori di cooperative, ecc.) ® soggetti fiscalmente a carico ® tutti coloro che non svolgono un'attività lavorativa Per i dipendenti del settore privato opera il meccanismo del conferimento tacito del TFR (cosiddetto “silenzio assenso”), che determina l’adesione al Fondo pensione in caso di silenzio del lavoratore circa la destinazione del proprio TFR (in azienda ovvero a previdenza complementare) passati sei mesi dall’assunzione. In caso di adesione “tacita” il TFR viene versato dal datore di lavoro al fondo negoziale di riferimento, ovvero ad altro fondo individuato dalla contrattazione collettiva. Se manca il fondo di riferimento e la contrattazione collettiva non prevede nulla sulla destinazione del TFR, questo viene versato alla particolare forma pensionistica complementare residuale costituita presso l'Inps, e denominata Fondinps, che raccoglie il TFR dei lavoratori “silenti” senza fondo negoziale. Regime fiscale Il regime fiscale dei fondi pensione prevede vantaggi, assenti negli altri tipi di risparmio: nelle tre fasi del rapporto previdenziale: e Nella fase di contribuzione. I contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo fino ad un limite massimo fissato dalla legge. Ricordiamo, tuttavia, che la deduzione non rappresenta un’esenzione definitiva dall’imposizione fiscale, ma solo un rinvio della stessa a quando si percepiranno le prestazioni. ® Nella fase dei rendimenti. I rendimenti che si maturano anno per anno sono soggetti a un’imposta sostitutiva con aliquota più bassa rispetto a gran parte delle altre forme di risparmio. ® Nella fase delle prestazioni. Le prestazioni, per la parte che non è stata già tassata durante la fase di accumulo, sono soggette a un’imposizione fiscale con un'aliquota che si riduce al crescere degli anni di partecipazione al fondo pensione per quelle erogate ai lavoratori del settore privato. Per i dipendenti pubblici, opera la tassazione ordinaria sulle rendite e quella separata sulla prestazione in capitale. 22