Scarica diritto della previdenza sociale e più Dispense in PDF di Diritto della Previdenza Sociale solo su Docsity! lOMoARcPSD|827904 DIRITTO DELLA PREVIDENZA SOCIALE Art.38 costituzione: Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malalatta, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera. Sentenza 160 del 1974 mette in evidenza le differenze tra: - assicurazione privata - assicurazione sociale Sentenza 132 del 1974: parla di solidarietà caratterizzata dal riferirsi nell’assunzione dei fini ed oneri previdenziali ai principi di solidarietà, dal punto di vista di irrilevanza e proporzionalità tra contributi e prestazioni previdenziali. Il principio sancito dal 2116 cc è quello dell'automaticità delle prestazioni previdenziali, non c’è corrispondenza tra versamento dei contributi e prestazioni previdenziali erogate. Nella sentenza si chiarisce come i contributi previdenziali siano strumenti finanziari, si precisa inoltre che il modello di sicurezza sociale è informato a principi di solidarietà che operano nei confronti della collettività secondo un criterio di capacità contributiva, art.38 co.2 fa riferimento ad una forma di protezione selettiva che si basa su requisiti di carattere contributivo. Sentenza 31 del 1986: precisa come le ipotesi di cui sempre parlando dell’art 38 del co.1 e 2 devono rimanere nettamente distinte. Chiarisce che l’articolo 38 presenta due distinte fattispecie tipiche, due ipotesi contemplate nel primo e secondo comma della stessa norma: - Attiene ai soggetti: nel primo comma si prevedono patti giuridici attribuibili a soggetti non particolarmente qualificati, i cittadini, che hanno in realtà una qualifica, devono essere inabili. Nel secondo comma si ipotizzano patti giuridici attribuibili a soggetti propri, i lavoratori e questa distinzione tra cittadini e lavoratori è netta, l’art.38 fa riferimento alle norme di tutela che rinviano ad un rapporto di lavoro, questo riferimento del secondo comma è un elemento non presente nel primo comma. Nel co.2 c’è rinvio al lavoro prestato o che stanno prestando, il legislatore indica in base al tipo di prestazione previdenziale quali ulteriori requisiti sono richiesti al soggetti lavoratori. - I mezzi necessari per vivere: richiamati all’art 38 al co.1 che non possono essere paragonati ai mezzi adeguati all’esigenza di vita richiamati al co.2, questi del co.2 comprendono i mezzi necessari per vivere, ma non si esauriscono in essi. Nel co.1 si garantisce ai cittadini il minimo esistenziale. Nel co.2 si fa riferimento al soddisfacimento ad ulteriori esigenze per il tenore di vita del lavoratore. Se si riferisce al co.1 è legittimo richiedere una determinazione quantitativa unica, al co.2 no perché l’oggetto di valutazione che conduce all’adeguatezza può guardare alla condizione economico sociale del lavoratore, i rischi, i redditi conseguiti, la valutazione deve condurre a conclusioni diverse. Le prestazioni previdenziale sono diversamente calcolate in base alle caratteristiche del soggetto che la riceve. Questo legame rispetto alla storia contributiva del lavoratore e la prestazione è rimarcato dalle recenti riforme, es. naspi, indennità di disoccupazione. La prestazione è massima che possono contare un rapporto retributivo stabile. La corte rimarca che pur essendo unica l’anima ispiratrice dell’art.38, la sicurezza sociale, le due ipotesi dei due commi così distinte dalla corte rimangono diversificate perché realizzano in modo diverso lo stesso scopo. Tutela previdenziale del lavoratore Art. 35 costituzione: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. categorie vi è la riconduzione in una gestione separata presso inps. Obbligazioni: il cd rapporto previdenziale Gli enti svolgono la funzione di erogare prestazioni previdenziali nei confronti dei lavoratori che maturano un diritto a riceverle, questo si regge sotto un rapporto contributivo e su questa obbligazione di versamento nei confronti degli enti. Ci sono obbligazioni preliminari, i datori devono versare i contributi, l’ente deve fornire comunicazioni corrette sulla posizione previdenziale dei lavoratori. Prima ancora di queste obbligazioni preliminari all’erogazione della prestazione. Perchè tutto sia corretto e possa instaurarsi un rapporto giuridico previdenziale, bisogna denunciare la propria esistenza, l’azienda attraverso l’iscrizione deve denunciare la propria esistenza, si tratta di iscrizione nel RI e darne comunicazione ai fini previdenziali perchè l’ente avrà il compito di inquadrare il datore in un dato settore produttivo. Il datore deve comunicare prima dell'instaurazione del rapporto di lavoro una serie di elementi. L’ente previdenziale deve informare i lavoratori in merito alla regolarità degli adempimenti contributivi. Vi è un obbligo dell’ente di cooperare all’adempimento degli obblighi: - invio ai lavoratori dell’estratto conto: avviene in un momento di obbligo informativo in merito alla regolarità dell’obbligazione in carico al datore Si arriva all’atto di ammissione al godimento delle prestazioni previdenziali, è un atto con cui l’ente accetta l’esistenza delle condizioni in posseso delle quali il lavoratore accede diritto alla prestazione previdenziale. Momento in cui l’ente eroga la prestazione, quindi attraverso un atto che ha efficacia costitutiva, questo atto di fatto fa sì che nasca il diritto del lavoratore a godere di prestazioni previdenziali. L'atto di ammissione può avere forma particolare. Il lavoratore ha il diritto di far valere il proprio diritto quando l’ente non provvede all’ammissione dell’atto di godimento, il soggetto lavoratore può rivolgersi ad un giudice che verifica: - se ha diritto - i requisiti si può arrivare alla condanna dell'ente ad erogare la prestazione attraverso una sentenza che ha gli effetti del provvedimento di ammissione. Il lavoratore ha l’onere di richiedere le prestazioni previdenziali, perchè è un servizio erogato in via telematica. Prestazioni previdenziali: sono determinate dalla legge in base ad ogni singolo evento protetto, elementi: - requisiti - rapporto di lavoro - bisogno possono essere prestazioni di tipo: - economico - sanitario: come assistenza medico chirurgica a seguito di un infortunio sul lavoro Le prestazioni non hanno natura risarcitoria perché si fa riferimento ad un indennizzo da tenere distinto dalla funzione di risarcimento del danno, non ha finalità di integrazione del totale danno patito dal lavoratore, l'indennizzo arriva fino ad un certo punto perchè non ha funzione di coprire interamente il danno patito. Quindi l’indennizzo è diverso dal risarcimento del danno. Le prestazioni non hanno natura retributiva, perché la natura retributiva può essere attivata solo in corrispettività di attività lavorativa, nelle prestazioni previdenziali non c’è questa corrispettività, la natura giuridica è quindi la funzione,ovvero quella di reintegrare le perdute energie lavorative e fronteggiare le situazioni di bisogno. La liberazione dal bisogno non corrisponde al risarcimento del danno. Bisogno di essere socialmente rilevanti, questo va inteso come carenza di beni necessari della vita. Adeguatezza delle prestazioni previdenziali: La prestazione adeguata soddisfa l’istanza di sollievo dal bisogno e la promozione sociale della persona. Il problema dell’adeguatezza delle prestazioni previdenziali, occorre individuare livelli e meccanismi che assicurino l’adeguatezza delle prestazioni, questa individuazione è riservata al legislatore, ad una valutazione della concreta e attuale disponibilità delle risorse finanziarie. Il problema è la compatibilità con le risorse finanziarie, problema che attiene alla tutela della vecchiaia. Le cause: - aumento età media della popolazione: comporta maggior onere finanziario a carico della spesa sociale. Ultima riforma del sistema pensionistico: (l’incidenza della previdenza sociale sul pil e sulla spesa publica) Riforma Fornero caratterizzata dall’obiettivo di far fronte all’esigenza finanziaria, è considerata una riforma severa, nell’ottica dell'innalzamento dell’età per andare in pensione. Si parla di crisi del sistema previdenziale, si crea un percorso contributivo che non può contare sulla stabilità. Vi sono scenari che fanno aumentare la spesa sociale, viene posto in crisi il concetto di adeguatezza delle prestazioni previdenziali. Il diritto a percepire prestazioni previdenziali anche nelle sentenze è considerato un diritto soggettivo, si deve contemperare questo diritto con le problematiche di spesa e di finanziamento della protezione sociale. Il nostro legislatore interviene recentemente con alcuni provvedimenti restrittivi al fine di utilizzare nel modo più efficace le risorse finanziarie disponibili, meccanismo di perequazione automatica che consente adeguamento costante dei livelli delle pensioni rispetto al livello del costo della vita. Ci si chiede se questo meccanismo intervento del legislatore sia giusto, viene posto in luce dalla corte come il legislatore può intervenire nella sentenza 349/1985 , la corte afferma che non è interdetto al legislatore di intervenire emanando disposizioni che modificano in modo sfavorevole la disciplina di rapporti, si ritiene legittimo purchè sia giustificato. Sentenza 70/2015: interviene sull’aspetto della legge Fornero che ha in considerazione della contingente situazione finanziaria il meccanismo di perequazione automatica in ragione delle risorse finanziarie disponibili. Interviene sulla costituzionalità. Il rapporto contributivo: metodi di calcolo Nell’articolo 38 abbiamo distinto due commi che attengono all’assistenza e alla previdenza sociale, oltre alle differenze individuate ci si deve chiedere che tipo di meccanismo di finanziamento sia legato a queste due forme. Vi è un sistema di finanziamento misto, tradizionalmente il nostro sistema di previdenza sociale è supportato da una contribuzione obbligatoria in carico ai lavoratori e datori, i quali datori sono soggetti responsabili(2115 cc) perché la relazione si instaura tra datore ed enti previdenziali. Il sistema di assistenza sociale è a carico dello stato, finanziata da una solidarietà generale. Secondo alcuni non è più netta la differenza tra previdenza sociale ed assistenza sociale, sta diventando fondamentale il ruolo di garante del complessivo sistema di protezione sociale includendo la previdenza dello stato, perché l’insufficiente struttura del sistema contributivo si è dimostrato insufficiente. Vi sono diversi soggetti e alcuni principi chiave del diritto della previdenza sociale a protezione dei lavoratori incontrino limiti: - il lavoratore autonomo è sia protetto che garante perché autofinanzia i contributi Articolo 2115 cc: Salvo diverse disposizioni della legge [o delle norme corporative], l'imprenditore e il prestatore di lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza. L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è a carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali. È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza. Per quanto riguarda la tutela assicurativa inail è in via esclusiva a carico del datore, articolo 27 del dpr, mentre per l’inps il finanziamento è soggetto ai soggetti che beneficiano della tutela, sia lavoratori che datori e il datore è responsabile anche della quota a carico del lavoratore. Il rapporto contributivo nasce automaticamente quando il soggetto diviene parte di un rapporto di lavoro subordinato o autonomo, ma hanno molta importanza le comunicazioni obbligatorie. (uniemens ecc) Unicità e pluralità dei rapporti contributivi: vi è un unico ente erogatore di prestazioni previdenziali, l’inps. A fronte di un’attività lavorativa possono sorgere rapporti contributivi con più enti contemporaneamente. Il rapporto con ogni ente può avere ad oggetto una pluralità di distinte obbligazioni contributive soggette ad autonoma disciplina. Definizione di datore di lavoro ai fini previdenziali: soggetto passivo legato ai contributi previdenziali, l’entità degli obblighi contributivi dipende da vari fattori. Il datore ha l’obbligo contributivo, ma il datore ha diritto di rivalsa. Natura giuridica dei contributi previdenziali e omesso versamento dei contributi e cd automagicità delle prestazioni i contributi non sono un corrispettivo delle prestazioni previdenziali, perchè vige il principio di automaticità nel rapporto di lavoro subordinato, quindi è responsabile il datore. Vige il principio di automaticità delle prestazioni, significa che il lavoratore destinatario delle prestazioni è tutelato anche quando il datore non ha versato i contributi, non vige corrispettività, la corrispettività vige nelle assicurazioni private. Nel 2116 cc si introduce una regola speciale: Le prestazioni indicate nell'articolo 2114 sono dovute al prestatore di lavoro, anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali [o delle norme corporative]. Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro. Manca il nesso di corrispettività tra contributi e prestazioni, quindi i contributi sono da intendersi come imposte fissate dalla legge a favore di un ente pubblico al fine di realizzare un pubblico interesse, quindi la tutela previdenziale è una funzione sociale dello stato. Come si determina l’obbligo contributivo: l’obbligo contributivo si determina in vario modo, possono essere determinati in misura: - fFissa - proporzionata alla retribuzione: lavoro subordinato - proporzionata al reddito: lavoro autonomo Nozione di base imponibile fiscale La base imponibile: la determinazione dell’importo dei contributi viene effettuata in riferimento alle retribuzioni o del reddito a seconda che si tratti di lavoro autonomo o subordinato. La base imponibile assume diversi significati sulla base di una legge. Il significato di base imponibile, la legge determina l’ammontare del contributo, articolo 23 cost: Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Articolo 12 legge 153 del 1969: fa riferimento al concetto di retribuzione a fini contributivi. Vi è un rinvio all’articolo 49 del tuir, la nozione di retribuzione assoggettabile alla contribuzione deve essere dedotta dall’art.49 del tuir. Vi è un'armonizzazione tra basi imponibili fiscali e previdenziali, la retribuzione imponibile consiste nei redditi che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro alle dipendenze e sotto la direzione di altri. Viene anche richiamato l’articolo 51 del tuir, sono esclusi dall’imposizione retributiva i TFR. Nella nostra costituzione c’è una riserva di legge, l’articolo 23, per la determinazione delle aliquote c’è una riserva di legge, inoltre l’aliquota contributiva(è una percentuale che deve essere applicata alla retribuzione annua e determina la quota di contribuzione che deve essere versata agli enti previdenziali) dipende da vari elementi. Ci possono essere distinzioni dell'aliquota a seconda della: trattamento dalle parti sociali (legge mal scritta, ipotesi di incostituzionalità) con la L. n. 4 del 2019 vengono poste condizioni particolarmente onerose ed eccessive. Inadempimento contributivo: Due fattispecie di omessa o irregolare contribuzione previdenziale: • omissione: è una fattispecie meno grave, questo riguarda le ipotesi in cui il datore omette il pagamento dei contributi, ma provvede a fornire le registrazioni e denunce obbligatorie.E’ una fattispecie che contempla le sole ipotesi nelle quali il datore non provvede al pagamento dei contributi previdenziali • evasione contributiva: omessa denuncia del lavoratore fa presumere la volontà del datore di occultare il rapporto di lavoro per non versare i contributi. Articolo 116 co.8. Devono sussistere due presupposti: mancato invio delle comunicazioni e l’intenzione di non versare contributi previdenziali. Si presume la volontà del datore di occultare i rapporti di lavoro. Conseguenze: • sanzione non superiore al 40% dei contributi non corrisposti entro scadenza di legge • i soggetti che non provvedono al versamento dei contributi in caso di evasione è tenuto al pagamento di una sanzione civile che non può essere superiore al 60% dell’importo dei contributi non corrisposti entro la scadenza di legge Ravvedimento operoso: Principio di automaticità: Le prestazioni previdenziali sono dovute al soggetto assicurato anche quando il datore, ovvero colui che deve versare i contributi non provvede a versarli correttamente, la prestazione viene comunque erogata, ma non in funzione della contribuzione. La finalità del principio è che il lavoratore subordinato non può subire un pregiudizio a causa di un comportamento posto in essere da un altro soggetto, art.2116 cc. Nel caso in cui non opera il principio di automaticità l’imprenditore è responsabile del danno che ne deriva dal prestatore di lavoro(2116 co.2). Questo principio trova applicazione integrale sulla materia delle assicurazioni sul lavoro e sulle malattie professionali, art.67, che contempla la previsione per cui gli assicurati hanno diritto alle prestazioni anche nel caso in cui il datore non abbia adempiuto agli obblighi stabiliti. Il principio è attuato anche per la tutela dell’invalidità, della vecchiaia e dei superstiti, qui il principio di automaticità però incontra dei limiti perché il requisito del versamento dei contributi previdenziali si intende verificato anche quando i contributi non siano stati versati dal datore, ma risultano dovuti nei limiti della prescrizione. Se i contributi previdenziali sono prescritti non sono più dovuti e viene meno il principio di automaticità, vige il principio di irricevibilità dei contributi prescritti, è un principio specifico, la prescrizione è l’estinzione del diritto per il trascorrere del tempo senza che il titolare del diritto lo faccia valere, il diritto in questo caso dell’ente di ricevere i contributi si estingue in 5 anni a meno che la prescrizione non sia interrotta. Ente previdenziale è tenuto ad impedire la prescrizioni e ne risponde se data comunicazione da parte del lavoratore l’ente non provvede. Il datore a seguito di un’omessa contribuzione previdenziale si creano dei danni nei confronti del lavoratore, si può verificare responsabilità del datore nei confronti dell’ente e del lavoratore. Il lavoratore ottiene il risarcimento in forma specifica, il lavoratore può chiedere la condanna del datore. Se i contributi previdenziali non sono ancora prescritti il lavoratore potrebbe agire nei confronti del datore in modo che il giudice condanni il datore ad adempiere alla sua prestazione contributiva. Principio di irrecedibilità dei contributi prescritti: non possono più essere versati dai datori dopo il termine di 5 anni. Azione di risarcimento del danno, 2116 cc c’è la possibilità per il lavoratore di chiedere il risarcimento al datore per violazione degli obblighi di legge. Trascorsi 5 anni il mancato versamento dei contributi previdenziali comporta il venir meno dell’obbligo contributivo, sul diritto di ricevere la prestazione non si può dire che viene meno, perché dove si verifica ciò il lavoratore può agire in giudizio nei confronti del datore, quindi si può precisare nell’ambito del principio di automaticità non viene fatta rilevanza di tutti i contributi non versati, ma di quelli prescritti. Il lavoratore potrebbe denunciare l’omissione contributiva e in questo caso deve impedire il decorso della prescrizione con apposito atto interruttivo della stessa e se non fa nulla ne risponde nei confronti del lavoratore. Il rapporto contributivo nasce tra datore di lavoro ed ente previdenziale, non è il lavoratore che può interrompere la prescrizione. Azioni di risarcimento del danno: conseguenze dell’articolo 2116 cc, lavoratore soggetto leso da comportamento inadempiente del datore. Nel caso di risarcimento del danno del lavoratore si richiede che i contributi previdenziali non siano prescritti. Le conseguenze delle azioni del lavoratore, se c’è prescrizione il lavoratore può richiedere il risarcimento del danno, il lavoratore agendo in giudizio mira al risarcimento del danno, ma molto spesso si può verificare una liquidazione in forma specifica del danno, una rendita vitalizia che equivale alla pensione o alla quota di pensione che spetterebbe al lavoratore; se i contributi previdenziali non sono ancora prescritti il lavoratore può agire nell'interesse che maturi il requisito dell’anzianità retributiva, il lavoratore potrebbe far condannare il datore alla prestazione contributiva che non è ancora prescritta. La tematica assicurativa: Le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, sancito dal testo unico approvato dal dpr 1124/65. E’ una materia che ha tratti pubblicistici, è forma di assicurazione assicurata dall’ente pubblico inail, la prima forma di tutela assicurativa è stata introdotta in epoca risalente, è un’assicurazione che ha tratti pubblicistici e dimensione sociale di tipo obbligatorio, presente peculiarità: • introduzione del principio di automaticità non vi è in materia infortunistica la correlazione tra premi assicurativi e le indennità, sono dovute ai lavoratori assicurati anche quando il datore non adempie ai premi assicurativi, il principio di automaticità trova compiuta attuazione. E’ una tutela che riguarda le possibili conseguenze lesive della salute dei lavoratori che derivano da un rischio connaturato allo svolgimento di una specifica attività lavorativa, il fondamento dell’inail è il concetto di rischio professionale perché il datore espone i lavoratori al rischio di infortunio ed il datore però trae utilità dall’attività lavorativa ed il datore deve sopportare i lati negativi e deve versare i contributi all'inail. E’ una tutela selettiva, la legge opera una selezione delle elaborazioni pericolose e le persone assicurate. E’ una forma di tutela rivolta ad o昀昀 rire protezione rispetto ad una situazione di bisogno. Vige un meccanismo di indennizzo e una regola di esonero dalla responsabilità civile del datore di lavoro. Tutela selettiva, assicurazione inail come strumento di protezione economica dei lavoratori che subiscono lesioni sul lavoro, occorre considerare gli eventi, bisogna distinguere i due eventi: • infortuni sul lavoro • malattie professionali sono eventi distinti tra loro, la giurisprudenza esclude la malattia professionale accaduta in itinere. Ci sono tante controversie che possono scorgere a questa tutela. Ambito di applicazione della tutela inail: va individuata a chi si rivolge questa tutela, il fondamento è il rischio legato alla pericolosità dell’attività svolta, viene in rilievo il concetto di rischio professionale collegato alla pericolosità dell’attività svolta. Art.1 individua la pericolosità dell’attività svolta, criterio oggettivo. La funzione è individuata nella definizione ampia di previdenza sociale, perché è finalizzata alla liberazione dal bisogno, il bisogno è inteso in senso oggettivo, ma anche in senso soggettivo, ossia il lavoratore si trova in una situazione di bisogno a causa del proprio lavoro e merita una tutela ra 昀 昀 orzata, attraverso i primi articoli il testo normativo fa riferimento alle attività definite come rischiose, ma successivamente arriviamo all’art.4 del testo unico che fa riferimento alle persone assicurate, elemento soggettivo, troviamo un elenco di soggetti assicurati. Art.1: "È obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, siano addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che le usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici" (la pericolosità della macchina è dovuta al fatto che il suo funzionamento sfugge al controllo dell'operatore) nonché "delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere o servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti rischio ambientale). La pericolosità deriva dall’attività svolta, ma anche dall’ambiente dove è svolta l’attività e l’articolo 1 individua i lavori pericolosi. L’articolo 1 non si esaurisce a questo, ma prosegue: "Sono considerati come addetti a macchine, apparecchi o impianti tutti coloro che compiono funzioni in dipendenza e per effetto delle quali sono esposti al pericolo di infortunio direttamente prodotto dalle macchine, apparecchi o impianti suddetti" "Sono pure considerate addette ai lavori di cui al primo comma del presente articolo le persone le quali, nelle condizioni previste dal presente titolo, sono comunque occupate dal datore di lavoro in lavori complementari o sussidiari, anche quando lavorino in locali diversi e separati da quelli in cui si svolge la lavorazione principale" Articolo 1 co.3 individua la pericolosità del lavoro indipendentemente dall’uso della macchina, considerate pericolose sulla base dei dati statistici, dall’esperienza di ciò che è accaduto. Questo è un criterio oggettivo, il legislatore individua l’elenco di attività pericolose, bisogna considerare un altro elemento, il legislatore fa anche un elenco di categorie di persone assicurate e tra queste vanno ricompresi i lavoratori subordinati, Art 4: "Sono compresi nell'assicurazione: 1) coloro che in modo permanente o avventizio prestano alle dipendenze e sotto la direzione altrui opera manuale retribuita, qualunque sia la forma di retribuzione; 2) coloro che, trovandosi nelle condizioni di cui al precedente n. 1, anche senza partecipare materia mente al lavoro, sovraintendono al lavoro di altri; 3) gli artigiani, che prestano abitualmente opera manuale nelle rispe琀 ve imprese; 4) gli apprendisti, quali sono considerati dalla legge; 5) gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di istruzione di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendano ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche, o che svolgano esercitazioni di lavoro; gli istruttori e gli allievi dei corsi di qualificazione o riqualificazione professionale o di addestramento professionale anche aziendali, o dei cantieri scuola, comunque istituiti o gestiti, nonché i preparatori, gli inservienti e gli addetti alle esperienze ed escreitazioni tecnico-pratiche o di lavoro; Vengono esteso nei confronti delle co.co.co ampi aspetti del diritto della previdenza: • tutela assicurativa inail • tutela per la vecchiaia Bisogna anche ricordare come il datore di lavoro sia nell’ambito dell’assicurazione inail sia quella persona giuridica che occupa personale dipendente addetto a quelle macchine, apparecchi o impianti o occupati in ambienti di lavoro organizzati per opere o servizi. C’è stata un’interpretazione giurisprudenziale dell’art.4 perchè era sorto il dubbio rispetto alla dicitura di opera manuale retribuita: Come a 昀昀 ermato in giurisprudenza l'art. 4 T.U., interpretato alla luce degli artt. 3 e 38, comma 2, Cost., "estende la protezione assicurativa anche ai lavoratori intellettuali costreti a frequentare ambienti in cui si svolgono attività rischiose" Gli eventi protetti: • Infortuni avvenuti "per causa violenta in occasione di lavoro , da cui sia derivata la Le prestazioni assicurative a carico dell’inail sono riconosciute quando si verificano determinati eventi: • malattia • infortunio • evento che deriva al lavoratore conseguenze lesive: inabilità temporanea assoluta, inabilità permanente o un danno biologico in misura superiore al 6%, al di sotto non è previsto nessun indennizzo Vengono individuate tabelle con indicato il danno, la percentuale e la prestazione dovuta. Le prestazioni sono individuate nell’articolo 66 del TU: • Indennità giornaliera per inabilità temporanea • Rendita per inabilità permanente: prestazione erogata mensilmente per tutta la vita del lavoratore • Assegno per assistenza personale continuativa • Rendita ai superstiti • Cure mediche e chirurgiche, compresi gli accertamenti clinici; • Fornitura degli apparecchi di protesi Inabilità al lavoro: "Inabilità temporanea”: le conseguenze dell'infortunio sono sanabili nel tempo e il soggetto può recuperare le sue attitudini al lavoro. Il diritto alle prestazioni previdenziali sorge quando si tratti di una inabilità assoluta "che impedisca totalmente all'infortunato di attendere al lavoro"(art. 68, T.U.); "Inabilità permanente": le conseguenze dell'infortunio sono destinate a durare "per tutta la vita" (art. 74, T.U.). Il danno oggetto di indennizzo da parte dell’inail: Decreto 12 luglio 2000: approva 3 tabelle che permettono in modo inequivo ed oggettivo di stabilire il quantum della prestazione previdenziale a carico dell’inail: • tabella delle menomazioni: fa riferimento a lesioni dell’indennità psicofisica come seguita da un evento lesivo, rispetto a questa viene indicato il danno da indennizzare, fa si che si capisca la percentuale; • tabella di indennizzo di danno biologico: determina gli importi dell’indennizzo, attribuisce valore economico all’invalidità • tabella dei coefficienti: da seguire in caso di lesioni superiori al 16%, misura la prestazione rispetto alla gravità della lesione che viene stabilita a priori dal legislatore che suddivide in percentuali La prestazione economica consiste in un indennizzo, non in un risarcimento. Articolo 13 decreto 38/2000: il presente articolo definisce, "ai fini della tutela dell' assicurazione obbligatoria conto gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il danno biologico come la lesione all'integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona". Il danno biologico è quantificato dal legislatore e deve essere accertato attraverso una perizia medico-legale. Danno differenziale e danno complementare: • danno differenziale: è quel danno che può essere risarcito al lavoratore attraverso un apposito giudizio instaurato dal lavoratore contro il datore ed individuato dal giudice e quantificabile in quella differenza che intercorre in quanto versato dall’inail come indennizzo e quanto si può richiedere al datore come titolo di risarcimento del danno • danno complementare: quelle voci di danno che non sono coperte dall’assicurazione inail, es. il danno inferiore al 6% Esistono danno per i quali è l’inail che corrisponde al lavoratore un indennizzo, ma se il danno è maggiore rispetto all’importo erogato dall’inail vi può essere il risarcimento del danno differenziale e il lavoratore ne ha diritto, ma non sempre perché la legge pone dei limiti, vi ha diritto quando vi è un illiceità penale legata all’evento. Art. 10 TU sull’esonero della responsabilità civile del datore di lavoro: "'assicurazione a norma del presente decreto esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro. Nonostante l 'assicurazione predetta permane la responsabilità civile a carico di coloro che abbiano riportato condanna penale per il fatto dal quale l'infortunio è derivato. Permane, altresì la responsabilità civile del datore di lavoro quando la sentenza penale stabilisca che l'infortunio sia avvenuto per fatto imputabile a coloro che egli ha incaricato della direzione o sorveglianza del lavoro, se del fatto di essi debba rispondere secondo il Codice civile. Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano quando per la punibilità del fatto dal quale l'infortunio è derivato sia necessaria la querela della persona offesa. Qualora sia pronunciata sentenza di non doversi procedere per morte dell'imputato o per amnistia, il giudice civile, in seguito a domanda degli interessati, proposta entro tre anni dalla sentenza, decide se, per il fatto che avrebbe costituito reato, sussista la responsabilità civile a norma dei commi secondo, terzo e quarto del presente articolo. -Non si fa luogo a risarcimento qualora il giudice riconosca che questo ((complessivamente calcolato per pregiudizi oggetto di indennizzo,)) non ascende a somma maggiore dell'indennità che ((a qualsiasi titolo ed indistintamente)), per effetto del presente decreto, è liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto. Quando si faccia luogo a risarcimento, questo è dovuto solo per la parte che eccede le indennità liquidate a norma degli articoli 66 e seguenti ((e per le somme liquidate complessivamente ed a qualunque titolo a norma dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38)). Agli effetti dei precedenti commi sesto e settimo l'indennità di infortunio è rappresentata dal valore capitale della rendita ((complessivamente)) liquidata, calcolato in base alle tabelle di cui all'art. 39 ((nonché da ogni altra indennità erogata a qualsiasi titolo))". I limiti posti dalla legge per il risarcimento del danno, articolo 10 specifica come l’assicurazione esonera il datore dalla responsabilità civile, c’è una regola di esonero, ma lo stesso articolo 10 individua la possibilità di risarcimento del danno in una circostanza, se il danno è maggiore dell’importo erogato dall’inail vi è la possibilità di un risarcimento del danno differenziale, il lavoratore ne ha diritto solo se vi è un’illiceità penale. Attorno a questa regola c’è stato un grande dibattito perché quello che si precisa ha duplice funzione: • opera l’esonero civile del datore • salvo alcuni casi che possono essere addebitati al datore e il datore può rispondere del danno differenziale La responsabilità civile è esclusa in virtù dell’assicurazione inail, in passato prima del decreto 38/2000 l’inail indennizzava il solo danno patrimoniale, allora si poteva agire per responsabilità civile per danni non patrimoniali. Dopo il 2000 sorge questo rapporto tra indennizzo e risarcimento del danno per cui lo stesso evento è fonte di un indennizzo a carico dell’ente previdenziale inail, ma può essere anche fonte di un obbligo risarcitorio a carico del datore. Danno differenziale: "L' indennizzo erogato dall'Inail ex art. 13 d.lgs. n. 38/2000 non esclude il risarcimento del danno differenziale a carico del datore di lavoro anche per il danno biologico, nel caso di condotta o omissione penalmente rilevante. "Attesa la differenza ontologica tra risarcimento del danno biologico ed indennizzo corrisposto dall'Inail, ai sensi dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000, con connesso divario quantitativo delle rispettive liquidazioni, deve escludersi che la nuova disciplina precluda il diritto del danneggiato al risarcimento del danno biologico differenziale, ove venga meno il meccanismo di esonero previsto dal sistema di assicurazione sociale, ex art. 10 d.p.r. n. 1124/1965; laddove, invece, tale meccanismo di esonero sia operante, I' indennizzo corrisposto dall'Inail solleva il datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere ulteriori somme" (T. Torino, 14/04/2006). Se il lavoratore agisce con negligenza o con dolo ha diritto all’indennizzo? Questi sono aspetti problematici, la risposta è che mentre la negligenza non rileva il rischio elettivo si, una formula coniata dalla giurisprudenza che fa riferimento al dolo. Ci sono casi in cui l’indennizzo non c’è perché è accertato che il comportamento del lavoratore è avvenuto per rischio elettivo, rischio intenzionale. l'indennizzo corrisposto dall'Inail solleva il datore di lavoro dall'obbligo di corrispondere ulteriori somme" (T. Torino, 14/04/2006). "Ai sensi dell'art. 13, d.lgs. n. 38/2000 e in considerazione della diversa natura delle prestazioni previdenziali Inail rispetto al risarcimento del danno dell' infortunato, spetta a quest'ultimo il diritto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno c.d. differenziale dal datore di lavoro, in relazione all'ipotesi in cui l' ammontare del danno, liquidato secondo gli ordinari criteri civilistici, superi l' importo dell'indennità erogata dall'Inail; in questo caso, per procedere al calcolo del danno differenziale, occorre determinare il danno secondo i criteri civilistici, per poi effettuare un raffronto fra l'importo che ne risulta e l'ammontare delle prestazioni erogate dall'Inail, riconoscendo in favore del lavoratore l'eventuale differenza(T.Bassano del Grappa, 24/01/2006). "La funzione dell'indennizzo disciplinato dall'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000 è diversa dalla tutela risarcitoria ordinaria. Infatti, prescinde da ogni profilo di responsabilità e, ai sensi dell'art. 38 della Costituzione, realizza un interesse pubblico e non mira all'integrale ristoro del danno subito dal lavoratore, ma assolve ad una funzione di natura previdenziale, costituita dall'esigenza di assicurare al lavoratore colpito dalle conseguenze di un infortunio o di una malattia professionale una somma di denaro per far fronte alle esigenze di vita". "Il riconoscimento di un danno biologico differenziale, vale a dire del diritto del danneggiato di richiedere al responsabile dell'infortunio la differenza tra quanto percepito dall'Inail a titolo di indennizzo e l'entità effettiva del danno biologico subito, costituisce applicazione del più generale principio costituzionale del diritto alla salute e si colloca sulla scia della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che ha più volte enunciato il principio del pieno e integrale ristoro del danno alla salute" (T. Arezzo 24/04/2014). Il cd danno biologico "La categoria del danno biologico differenziale trova fondamento nella formulazione dell'art. 13 d.lgs. n. 38/2000 che non definisce il danno globale alla persona, ma introduce esclusivamente la definizione di danno biologico coperto dall'Inail fondata sugli elementi identificativi espressamente indicati, ossia la sussistenza di una lesione all'integrità psico-fisica suscettibile di valutazione medico legale (in tal senso Cass. n.12326/09)". "L'assenza di riconducibilità della definizione di cui all'art. 13 a tutto il c.d. danno non patrimoniale lascia spazio alla possibilità che al soggetto residui la lesione di interessi della persona diversi da quelli espressamente indicati dalla norma". "Il risarcimento è commisurato all'esatta misura del danno, mentre l'indennizzo non copre necessariamente tutte le voci di danno eventualmente scaturite dall'evento". "Deve concludersi che il lavoratore è legittimato a richiedere direttamente al datore di lavoro - civilmente responsabile - il risarcimento del danno non indennizzato dall'Inail (ovvero il c.d. danno complementare o di昀昀 erenziale)". Infortunio in itinere: è vasta la casistica giurisprudenziale, prima del d.lgs 38/2000 vi è stata ampia casistica giurisprudenziale che si fa carico di stabilire che se un infortunio accaduto al di fuori del luogo di lavoro potesse essere indennizzato. Art. 12 d.lgs 38/2000: disciplina del cd. infortunio in itinere: Diretta alla copertura assicurativa di tutti gli infortuni occorsi alle persone durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro. Nella materia dell’assicurazione obbligatoria per infortunio e malattie professionali il 2000 ha introdotto prospettive di modifica nella materia da diversi punti di vista, questo decreto definisce il danno biologico e danno alla salute facendoli rientrare nelle prestazioni inail e definisce anche l’infortunio in itinere e ha fornito copertura assicurativa a tutti gli infortuni che avvengono alle persone durante il tragitto tra luogo di lavoro e casa. Occasione di lavoro è qualcosa di diverso rispetto all’espressione ”sul posto di lavoro” non vuol dire che l’infortunio deve verificarsi nel posto di lavoro, ma in occasione di lavoro, che è più ampio. Art 12: "Salvo il caso di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non necessitate, l'assicurazione comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro e, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti. L'interruzione e la deviazione si intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali ed improrogabili o all'adempimento di obblighi penalmente rilevanti. L'assicurazione opera anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché necessitato. Restano, in questo caso, esclusi gli infortuni direttamente cagionati dall'abuso di alcolici e di psicofarmaci o dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; 'assicurazione, inoltre, non opera nei del conducente sprovvisto della prescritta abilitazione di guida". Sono stati posti quesiti sugli infortuni durante il percorso deviato o durante l’accompagnamento dei figli a scuola, inail fa riferimento alla ragionevolezza e salvaguardia sulle tutele familiari che sono garantite. La circolare precisa che per l'infortunio sul percorso interrotto o deviato per portare il figlio a scuola è ammessa la tutela assicurativa. Il rischio elettivo è scelto dal lavoratore che con un atto di autolesionismo ha voluto procurarsi quell’infortunio. Assicurazione opera anche per il trasporto di mezzo privato, per ogni situazione il giudice deve valutare se il caso rientra, in che modo si distingue e come deve calcolarsi. Legge 2015, l’uso della biciclette deve intendersi sempre necessitato e l’inail rimarca come vi è sempre maggiore attenzione all’ambiente. Sul tema della breve sosta interviene la sentenza 1/2005 che distingue la breve sosta dalla deviazione. La corte a 昀昀 erma che una breve sosta non integra le ipotesi dell’interruzione, la breve sosta non altera le condizioni perché sia indennizzabile l'infortunio in itinere. Rischio elettivo: limite alla copertura assicurative dell’infortunio, esclude l’occasione di lavoro. In materia di assicurazione obbligatoria secondo la giurisprudenza costituisce rischio elettivo la presenza di un atto volontario ed arbitrario, illogico, estraneo alle finalità produttive, diretto alla soddisfazione di impulsi meramente personali senza nesso con l’attività lavorativa. Il rischio elettivo dell’infortunio in itinere considera anche comportamenti non legittimi del lavoratore. Per quello che avviene nei luoghi comuni nel luogo di lavoro è risarcibile. Infortunio sul lavoro può essere anche infortunio in itinere, ma ciò non può verificarsi per la malattia professionale. Sentenza 22274: malattia professionale risarcita con la rendita. La malattia è indennizzabile quando viene causata dal lavoro perché ciò che accade in occasione di lavoro è solo l’infortunio, la necessaria causalità di昀昀 erenzia la malattia dall’infortunio. La rendita per malattia professionale prevede che la malattia sia contratta a causa e nell’esercizio dell’attività svolta. La copertura assicurativa si estende anche agli eventi avvenuti al di fuori del luogo di lavoro e ricollegabili allo svolgimento dell’attività di lavoro. Il tu distingue due eventi, malattia e infortunio, che richiedono una distinta articolazione delle prove della mera occasione e della causalità. Ammortizzatori sociali: la tutela della disoccupazione Interventi dello stato e delle regioni a favore del lavoratore disoccupato, si parla di disoccupazione che è soprattutto di tipo involontario e si parla di una forma di tutela previdenziale, art.38 co.2 costituzione. Vari sono gli interventi dello Stato e delle Regioni a favore del lavoratore disoccupato, vengono erogate delle prestazioni previdenziali economiche in caso di disoccupazione conseguente all'estinzione del rapporto di lavoro. Il lavoratore si trova privo di un posto di lavoro non per sua scelta, si parla di disoccupazione involontaria quando il lavoratore perde il posto di lavoro non per sua scelta, disoccupazione. Ci sono anche situazioni che rientrano nella protezione sociale di dimissioni costrette o forzate per giusta causa. Se il rapporto di lavoro viene estinto il nostro ordinamento contempla forme di indennità: in origine si parlava di indennità di disoccupazione o di mobilità, con la riforma Fornero e jobs act si ha una riforma del sistema degli ammortizzatori sociali. Dal 2015 si parla di naspi, forma di indennità di disoccupazione erogata al disoccupato involontariamente come forma di trattamento previdenziale erogata dall’inps laddove ci siano requisiti, il disoccupato deve dimostrare di avere requisiti di tipo lavorativo e contributivo perché il sistema di sicurezza sociale prevede una selezione dei destinatari oggetto della tutela operata dal legislatore. In quanto forma di previdenza è basata sui requisiti lavorativi e contributivi. La naspi è stata oggetto di modifiche della legge di bilancio, ma il suo contenuto rimane all’interno del jobs act d.lgs 22/2015. Un’altra situazione tutelata dal nostro ordinamento alla quale si fa molto ricorso, è la situazione di disoccupazione parziale ed è la forma di protezione sociale erogata attraverso le integrazione salariali, la cig che può essere: • ordinaria: cigo • straordinaria: cigs è sempre più frequente come le aziende debbano ricorrere ad ammortizzatori sociali chiamate integrazione salariale per fronteggiare a situazioni di difficoltà economica e produttiva e per fronteggiare questa situazione i datori richiedono un aiuto allo stato nella integrazione salariale. Nella voce ammortizzatori sociali includiamo le integrazioni salariali, cigo e cigs che hanno subito modifiche nel corso degli anni. Se il datore richiede l’integrazione salariale(cigo e cigs) in contemporanea provvede alla sospensione temporanea dei rapporti lavorativi, non si estingue il rapporto di lavoro. Questa non è una vera disoccupazione perché non c’è perdita reale del posto di lavoro. La finalità della cigs che incide su situazioni più gravi e durature è sanare le problematiche dell’azienda recuperando i lavoratori sospesi riportando ad una situazione di normalità occupazionale lavorativa. Il datore deve formulare la domanda all’inps se si parla della cigo o al ministero del lavoro per cigs, ma la finalità deve rimanere il superamento della momentanea situazione di difficoltà, il lavoratore nel presentare la domanda deve documentare un programma di risanamento. La domanda della cigs è più complessa perché la situazione di bisogno è più grave, il ministero del lavoro deve valutare sulla base della documentazione fornita dall’azienda che la situazione problematica si risolverà. In questo sistema si è creata una situazione gravissima per molte aziende, accentuata dalla pandemia e questo ha avuto ricadute sul sistema di protezione sociale. Negli anni della crisi 2008-2009 il sistema degli amministratori sociali era sprovvisto di tutele e strumenti adeguati che facciano fronte ad una condizione così grave e che vadano a tutelare tante tipologie di lavoratori. Era un sistema improntato sugli anni 80 quindi inadeguato ad affrontare le difficoltà del 2008, si ha quindi una richiesta di riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, ma la riforma stenta ad arrivare, la prima nel 2012, la riforma fornero completata dal jobs act del 2015. • Cig D.lgs 148/2015 • Naspi d.lgs 22/2015 In questi anni si inizia a parlare di riforma necessaria di ammortizzatori sociali, di universalità del sistema degli ammortizzatori. Durante la crisi 2008-2009 il nostro sistema giuridico deve far fronte alla necessità della crisi, in via eccezionale viene introdotto l’ammortizzatore sociale in deroga, il legislatore in accordo con le regioni prevede eccezionalmente un sistema in deroga alla legge, si dà la possibilità di derogare alla legge prevedendo delle eccezioni, prevedendo un ampliamento della tutela, una durate ulteriore, prevedendo l’inclusione di categorie di lavoratori non menzionati. Si ha un percorso in deroga, provvisorio. La deroga era consentita dal legislatore temporaneamente e ampliava le situazioni da tutelare. Si parla di cig in deroga, immaginandola come eccezionale e prorogata di anno in anno, dal della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate" Qualsiasi forma di intervento previdenziale è limitato nel tempo. Durata massima complessiva (art. 4) "Per ciascuna unità produ琀 va il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio" La contribuzione FIGURATIVA: I periodi di sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per i quali e' ammessa l'integrazione salariale sono riconosciuti utili ai fini del diritto e della misura alla pensione anticipata o di vecchiaia. Per detti periodi il contributo figurativo e' calcolato sulla base della retribuzione globale cui e' riferita l'integrazione salariale. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della gestione o fondo di competenza, al fondo pensionistico di appartenenza del lavoratore beneficiario. Modalità di erogazione delle integrazioni salariali: "1. Il pagamento delle integrazioni salariali è eFFettuato dall'impresa ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga". "2. L'importo delle integrazioni è rimborsato dall'INPS all'impresa o conguagliato da questa secondo le norme per il conguaglio fra contributi dovuti e prestazioni corrisposte". "4. Nel caso delle integrazioni salariali ordinarie, la sede dell'INPS territorialmente competente può autorizzare il pagamento diretto (...) in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, su espressa richiesta di questa". "5. Nel caso delle integrazioni salariali straordinarie, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può autorizzare, contestualmente al trattamento di integrazione salariale, il pagamento diretto da parte dell'INPS (...) in presenza di serie e documentate difficoltà finanziarie dell'impresa, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario della stessa". I settori coinvolti: Art.10: disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a: a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas; b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attività lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602; c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco; d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato; e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica; f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi; g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato; h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici; i) imprese addette all'armamento ferroviario; I) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprietà pubblica; m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini; n) imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; o) imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione. Le causali: Integrazioni salariali ordinarie Causali Art. 11, d.lgs. n. 148/2015 "Ai dipendenti delle imprese indicate all'articolo 10, che siano sospesi dal lavoro o e 昀昀 ettuino prestazioni di lavoro a orario ridotto è corrisposta l'integrazione salariale ordinaria nei seguenti casi: a) situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali; b) situazioni temporanee di mercato". Si tratta di un ammortizzatore sociale per crisi di breve durata e di natura transitoria Durata: Art. 12: "Le integrazioni salariali ordinarie sono corrisposte fino a un periodo massimo di 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane" La procedura di intervento cigo: La sospensione del rapporto di lavoro deriva dal provvedimento amministrativo di concessione dell' integrazione salariale che deve essere preceduto da una fase di consultazione sindacale. Ci sono due momenti: • consultazione sindacale • fase amministrativa: consiste nell’inoltro della domanda all’inps in caso di cigo Consultazione sindacale, in cosa consiste: Art.14 1. Nei casi di sospensione o riduzione dell'attività produttiva, l'impresa è tenuta a comunicare preventivamente alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell'orario di lavoro, l'entità e la durata prevedibile, il numero dei lavoratori interessati. 2. A tale comunicazione segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto della situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell'impresa. 3. L'intera procedura deve esaurirsi entro 25 giorni dalla data della comunicazione di cui al comma 1, ridotti a 10 per le imprese fino a 50 dipendenti. La comunicazione può essere seguita da un esame congiunto che ha ad oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori. Si convengono i criteri da utilizzare nei confronti dei lavoratori, chi collocare in cig per non discriminare, di solito si usa il metodo della rotazione. Procedimento: Art 15, fase amministrativa: Per l'ammissione al trattamento ordinario di integrazione salariale, l'impresa presenta in via telematica all'INPS domanda di concessione nella quale devono essere indicati la causa della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro e la presumibile durata, i nominativi dei lavoratori interessati e le ore richieste. Tali informazioni sono inviate dall'INPS alle Regioni e Province Autonome, per il tramite del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ai fini delle attività e degli obblighi di cui all'articolo 8, comma 1 (per l'attivazione di strumenti di politica attiva). 2. La domanda deve essere presentata entro il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa. CIGS: è uno strumento di politica economica, interviene in situazioni di maggiori gravità, riservata ad aziende con più di 15 dipendenti e viene richiesta una procedura che coinvolge il ministero del lavoro. La CIGS deve fronteggiare situazioni di tipo strutturale e durevole di eccedenza di personale, evitando i licenziamenti. Si vuole evitare l’esubero di personale, la finalità è quella di mantenere l’occupazione. Al fine di utilizzare meglio la cigs il jobs act d.lgs 148/2015 interviene riscrivendo le causali che giustificano la cigs e limitandosi a situazioni di crisi aziendali, ad eccezione dei casi più gravi. Campo di applicazione: Art. 20 Campo di applicazione (CIGS): "La disciplina in materia di intervento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi trovano applicazione in relazione alle imprese, che nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti". La prima opera di ampliamento della legge di bilancio è stata estendere la cigs a tutti i lavoratori di ogni settore produttivo, ma che abbiano più di 15 dipendenti, basta che ricorrano le causali. Causali di intervento art.21: intervento straordinario di integrazione salariale può essere richiesto quando la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa sia determinata da una delle seguenti causali: a) riorganizzazione aziendale (anche per realizzare processi di transizione Individuati e regolati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione), b) crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa; c) contratto di solidarietà. In neretto le recenti modi 昀椀 che normative Causali di intervento con riferimento ai programmi che devono accompagnare la crisi aziendale: 2. Il programma di riorganizzazione aziendale di cui al comma 1, lettera a), deve presentare un piano di interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva e deve contenere indicazioni sugli investimenti e sull'eventuale attività di formazione dei lavoratori. Tale programma deve, in ogni caso, essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell'orario di lavoro. 3. Il programma di crisi aziendale di cui al comma 1, lettera b), deve contenere un piano di risanamento volto a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria, gestionale o derivanti da condizionamenti esterni. Il piano deve indicare gli interventi correttivi da a 昀昀 rontare e gli obiettivi concretamente raggiungibili finalizzati alla continuazione dell'attività aziendale e alla salvaguardia occupazionale. L’azienda deve dimostrare che è in grado di reintegrare i lavoratori. Nessuna riforma è stata definita nell’ambito degli strumenti protettivi della disoccupazione involontaria. Dal punto di vista legislativo si parla ancora di ammortizzatori sociali in deroga. Si parla di universalizzazione delle tutele, l’obiettivo degli ammortizzatori sociali è arrivare alla universalizzazione che è una parola che richiama il concetto di universalità di tutele rapportandola all’articolo 38 sotto diversi punti di vista, è un obiettivo verso cui dovrebbe andare il nostro sistema di ammortizzatori sociali che dovrebbe includere tutti, non lasciare escluso nessuno dalle forme di ammortizzatori sociali. Le difficoltà del nostro sistema sociale si ritrovano nel fatto che ancorano le strutture del sistema alla tutela del lavoro subordinato. Le modifiche non escludono un possibile successivo intervento, ci sono ancora punti di criticità. Il reddito di cittadinanza è legato rispetto agli strumenti previdenziali e vi sono forme intermedie tra le indennità previdenziali contro la disoccupazione e il reddito di cittadinanza. In altri ordinamenti sono anche presenti forme di protezione assistenziale volte al contrasto della disoccupazione involontaria affiancate al reddito di cittadinanza(assegno di disoccupazione). In questi ordinamenti c’è più lotta di queste situazioni di bisogno. Legge 234: La legge di bilancio è una legge che ha disposto un riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, innova le disposizioni sulle integrazioni salariali, l’intervento è volto a costituire un sistema di protezione sociale definito universale. Legge 234 del 30/12/2021, punta alla costituzione di un sistema sociale universale, è vero anche come a molti pare come un primo intervento che va nella direzione di ampliare gli ambiti di applicazione soggettivi, ma non è definitiva. Viene messo in risalto come si interviene dal punto di vista delle politiche passive non devono essere slegate dalle politiche attive, ma si necessità di legare gli ammortizzatori sociali con l’efficacia delle politiche attive del lavoro. I punti salienti di questa riforma per quanto riguarda la cigs riguardano novità dal punto di vista della platea dei beneficiari, interviene anche sulle causali di intervento, c’è anche un intervento sul requisito lavorativo che i lavoratori devono avere, devono aver maturato 30 gg di lavoro e non più 90gg(requisito di anzianità lavorativa). Il riordino riguarda soprattutto la bis prevede che a decorrere dal 1° luglio 2017 'indennità DIS-COLL è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto - già destinatari della prestazione - nonché agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla predetta data del 1° luglio 2017. Assegno Nucleo Familiare L’Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) è una prestazione economica erogata dall'INPS ai nuclei familiari di alcune categorie di lavoratori, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi. Il riconoscimento e la determinazione dell’importo dell’assegno avvengono tenendo conto della tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo stesso. La prestazione è prevista in importi decrescenti per scaglioni crescenti di reddito e cessa in corrispondenza di soglie di esclusione diverse a seconda della tipologia familiare. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per alcune tipologie di nuclei (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili ). L’importo dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Attualmente è stato sostituito dall’Assegno Unico e Universale Assegno Sociale L'assegno sociale è una prestazione economica, erogata a domanda, dedicata ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate e con redditi inferiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Dal 1° gennaio 1996, l'assegno sociale ha sostituito la pensione sociale. La prestazione ha natura assistenziale e non è esportabile; pertanto, non può essere riconosciuta se il titolare della prestazione risiede all’estero. Il beneficio economico non è reversibile ai familiari superstiti. L’importo dell’assegno per l'anno 2021 è pari a 460,28 euro per 13 mensilità. Il limite di reddito è pari a 5.983,64 euro annui e 11.967,28 euro, se il soggetto è coniugato. A decorrere dal 1° gennaio 2019, per ottenere l'assegno, tutti i cittadini italiani e stranieri devono soddisfare i seguenti requisiti: - 67 anni di età; - stato di bisogno economico; - cittadinanza italiana e situazioni equiparate; - residenza effettiva in Italia; - requisito dei dieci anni di soggiorno legale e continuativo in Italia (dal 1° gennaio 2009). Calcolo dei contributi L' aliquota contributiva è la percentuale da applicare alla retribuzione annua percepita e serve a determinare la quota di contributi previdenziali che devono essere versati agli enti previdenziali. L'aliquota contributiva da versare dipende da numerosi elementi: • tipologia di lavoro svolto dall'assicurato (lavoro subordinato, lavoro autonomo, lavoro parasubordinato); • attività svolta dall'azienda (commerciale, industriale, agricolo); • dimensioni della società (più o meno di 15 dipendenti o 50, a seconda del tipo di contributo da considerare); • configurazione giuridica dell'azienda (società di persone, società di capitali, società cooperativa, ente no profit); • qualifica del lavoratore (dirigente, impiegato, operaio, apprendista, lavoratore agricolo, domestico); • fondo previdenziale di iscrizione del lavoratore. Per ciascuna tipologia di lavoratore sono definiti gli importi e le prestazioni che devono essere finanziate con un contributo obbligatorio: 181 Calcolo pensione con metodo contributivo e retributivo La modalità di calcolo della pensione è stata fortemente modificata dalla Riforma DINI La pensione è calcolata con il sistema retributivo e misto (una quota con il sistema retributivo e una quota con il sistema contributivo) per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. La pensione è calcolata con il sistema di calcolo contributivo per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e per coloro la cui pensione è calcolata col suddetto sistema in base agli istituti vigenti. RETRIBUTIVO Secondo tale sistema, la pensione è rapportata alla media delle retribuzioni (o redditi per i lavoratori autonomi) degli ultimi anni lavorativi. CONTRIBUTIVO La pensione è calcolata esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo sulla base del montante contributivo individuale che rappresenta il capitale che il lavoratore ha accumulato nel corso degli anni lavorativi. MISTO Il sistema misto si applica ai lavoratori con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 e a decorrere dal 1° gennaio 2012 anche ai lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995. Per i lavoratori con un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 1995, in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità maturata dal 1° gennaio 1996.Per i lavoratori con un'anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 la pensione viene calcolata in parte secondo il sistema retributivo, per l'anzianità maturata fino al 31 dicembre 2011 secondo le modalità descritte nel paragrafo relativo al sistema retributivo, e in parte con il sistema contributivo, per l'anzianità contributiva maturata dal 1° gennaio 2012. Differenze tra invalidità INPS e invalidità Inail Chi resta vittima di un infortunio sul lavoro o è affetto da una malattia che proprio nel posto di lavoro ha la sua causa ha diritto ad un sostegno al reddito, la cosiddetta “pensione Inail”. Per gli infortuni non sul lavoro, che comportino invalidità tali da compromettere la capacità lavorativa, ci sono dei sostegni al reddito erogati dell’Inps. 193. Differenze tra pensione di anzianità e di vecchiaia Tendenzialmente, quando si parla in modo generico di pensione si fa riferimento alla cosiddetta pensione di vecchiaia, trattamento pensionistico che viene erogato al raggiungimento di un’età anagrafica fissata per legge, in presenza di una contribuzione normalmente non inferiore a 20 anni. Peculiarità della pensione di vecchiaia è quindi un requisito contributivo non eccessivamente severo – 20 anni per l’appunto – a fronte di un requisito anagrafico ben più stringente: la cosiddetta età pensionabile per il 2022 è fissata a 67 anni (stabile quindi rispetto all’ultimo triennio) per tutte le categorie di lavoratori, vale a dire uomini e donne, dipendenti e autonomi. La pensione di anzianità così come intesa in passato (35 anni di contributi e requisito anagrafico in ultimo pari a 62 anni o 40 anni di contributi) non esiste più: pensata in origine per permettere al lavoratore che avesse raggiunto una determinata anzianità contributiva di andare in pensione a prescindere dall’età, è stata infatti dapprima modificata nel 2004 mediante l’introduzione di requisiti aggiuntivi rispetto a quello contributivo e quindi del tutto “pensionata” dalla riforma Monti-Fornero che l’ha nella pratica sostituita con la pensione anticipata, che consente comunque al lavoratore di andare in pensione prima della soglia anagrafica prevista dalla pensione di vecchiaia a fronte di un certo numero di contributi. • 09. INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO DEI MINORI. L ‘INPS riconosce per le famiglie con minorenni invalidi a carico due tipi di sussidi: l’indennità di accompagnamento e l’indennità di frequenza. L’iter per il riconoscimento dell’invalidità civile è sostanzialmente analogo a quello per i maggiorenni: - richiesta ad un medico del certificato attestante l’esistenza di una malattia invalidante; -si procede con la visita della commissione medica dell’INPS, che accerterà l’invalidità civile, ma non rilascerà percentuali, come avviene con i maggiorenni (più semplicemente riconoscerà l’esistenza dell’invalidità civile). Indennità di accompagnamento. È concessa in caso di riconoscimento di un’invalidità totale, che si determina se il minore non è in grado di deambulare o svolgere in maniera autonoma gli atti quotidiani della vita. È pari a 522,10 € mensili; ogni anno l’assegno viene rivalutato dall’Istat, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai. -è erogata per 12 mensilità; -è indipendente dall’età (al compimento del diciottesimo anno, persistendo le analoghe condizioni di invalidità, continuerà ad essere erogata); -non dipende dai requisiti del reddito familiare. Indennità di frequenza. Spetta ai minorenni con difficoltà a svolgere compiti e funzioni tipiche della loro età, con la finalità di agevolarne l’inserimento scolastico. L’erogazione di questa indennità è sospesa nel caso in cui il minore smetta di frequentare la scuola, anche in seguito a un ricovero continuativo o permanente. L’indennità di frequenza è di € 287,01 al mese (con limite di reddito complessivo di € 4.931,29) ed è erogata per tutta la durata dei corsi di formazione professionale, dei trattamenti terapeutici o dell’anno scolastico. L’assegno è erogato per 9 mensilità su 12, coerentemente con la durata dell’anno scolastico. Soltanto nel caso in cui il minore frequenti un centro di cura in maniera continuativa per tutto l’anno, l’assegno sarà erogato per 12 mesi. In questa ultima eventualità, nel mese di gennaio di ogni anno si dovrà inviare all’INPS il certificato che attesti la frequenza al centro di cura. I requisiti riguardano: -minore età; -frequenza di una scuola (pubblica o privata) o corsi di formazione professionale, oppure frequenza di trattamenti terapeutici e di recupero in centri specialistici; -affezione di determinate patologie, che interferiscano con la normale “capacità scolastica” dei minori; invio all’INPS di apposita domanda, con certificato medico attestante la patologia del minore, i cicli terapeutici eseguiti, la frequenza ai corsi di studio o formazione professionale. Al compimento del 18 anno, il minore riconosciuto invalido per una malattia rara, sia essa stabile o progressiva (come nel caso della CMT), dovrà comunque presentare istanza per l’accertamento dell’invalidità civile in prossimità del 18 esimo anno di età, anche se al minore è stato riconosciuto lo stato di non rivedibilità. Questo perché al raggiungimento della maggiore età, l’assegno sarà convertito o in pensione di inabilità al lavoro o in assegno di invalidità. • 210. INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO, INDENNITA’ DI FREQUENZA E INDENNITA’ DI MALATTIA. Oltre all’indennità di accompagnamento trattata nella domanda 208, relativa agli invalidi civili, ce n’è un’altra a favore dei ciechi civili assoluti. L’indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti è una prestazione economica erogata a domanda, in favore di soggetti riconosciuti ciechi assoluti per i quali è stata accertata l’impossibilità di deambulare senza l’aiuto di un accompagnatore oppure l’incapacità di quota parte di competenza del Fondo, che la decurterà dai contributi mensili che versa all’Inps. Anche le richieste di anticipazioni di TFR vanno inoltrate al proprio datore di lavoro che, sempre al verificarsi delle necessarie condizioni previste dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, potrà inviare domanda di intervento diretto al Fondo di Tesoreria. In questo caso, naturalmente, non è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro. Il Fondo eroga il TFR direttamente al lavoratore entro 30 giorni dal perfezionamento della domanda. 201. Fondo lavoratori autonomi La previdenza dei lavoratori autonomi è gestita per mezzo di due Casse costituite presso l’Inps: • la prima è definita Gestione speciale ed è dedicata ad agricoltori, artigiani e commercianti. • la seconda è definita Gestione separata ed è stata istituita con la L. 335/1995 (c.d. riforma Dini) ed è dedicata a tutti quei lavoratori che diversamente non avrebbero una Cassa di riferimento Per quanto concerne la Gestione speciale, questa eroga le seguenti forme previdenziali: pensione di vecchiaia, di inabilità, invalidità, e quella ai superstiti. Per la gestione agricola, la contribuzione è basata su quattro fasce di reddito agrario. A ciascuna fascia di reddito convenzionale, che viene aggiornata annualmente, corrisponde un numero di giornate lavorative. La contribuzione di artigiani e commercianti è invece ragguagliata ai redditi di impresa annualmente dichiarati ai fini Irpef. Il meccanismo di versamento è definito pertanto sulla base di acconti e saldi. La forbice di versamento è compresa tra un minimale ed un massimale definiti per legge annualmente. Per quanto concerne la gestione separata, istituita a decorrere dal 01/01/1996 è una cassa prevista per tutte le categorie non rientranti nelle altre gestioni, professionisti senza cassa, lavoratori occasionali (con reddito superiore ai 5.000 euro),venditori a domicilio (con reddito superiore ai 5.000 euro), gli spedizionieri doganali non dipendenti, gli assegnisti di ricerca, i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, i medici con contratto di formazione specialistica e i volontari di Servizio Civile Nazionale, gli amministratori locali. Per quanto concerne i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori autonomi occasionali i contributi destinati a finanziare le prestazioni della Gestione separata sono per 1/3 a carico del collaboratore /prestatore mentre i restanti 2/3 in capo al committente. Questi si calcolano in percentuale sulle somme e i valori a qualunque titolo percepiti dagli assicurati, anche sotto forma di erogazioni liberali. Per i professionisti il contributo si calcola sulla differenza tra i ricavi e costi deducibili derivanti dall’attività esercitata. Questa rappresenta la base imponibile sulla quale dovranno essere applicate le aliquote, stabilite ogni anno dall’INPS. Il contributo previdenziale totale annuo così determinato dovrà essere versato con lo stesso meccanismo di acconto e saldo previsto per le imposte sui redditi. 202. Gestione separata INPS La gestione separata ed è stata istituita con la L. 335/1995 (c.d. riforma Dini) ed a decorrere dal 01/01/1996 sono tenuti all’iscrizione tutte quelle categorie di lavoratori autonomi non iscritti ad altra forma previdenziale, quali ad esempio professionisti senza cassa (va specificato che devono iscriversi alla Gestione separata anche quei professionisti per i quali è prevista una Cassa prof.le ma che per norme statutarie del proprio Albo non sono iscrivibili presso di essa), lavoratori occasionali (con reddito superiore a € 5.000), venditori a domicilio (con reddito superiore ai 5.000 euro), gli spedizionieri doganali non dipendenti, gli assegnisti di ricerca, i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca, i medici con contratto di formazione specialistica e i volontari di Servizio Civile Nazionale, gli amministratori locali. I soggetti obbligati all’iscrizione a questo fondo INPS sono obbligati a versare i relativi contributi previdenziali obbligatori. Tali contributi vengono calcolati e versati con modalità diverse a seconda della tipologia di lavoro svolta. Ogni tipologia di soggetto obbligato, infatti, ha diverse modalità di calcolo e versamento dei contributi previdenziali dovuti. Per quanto concerne i lavoratori parasubordinati ed i lavoratori autonomi occasionali i contributi destinati a finanziare le prestazioni della Gestione separata sono per 1/3 a carico del collaboratore /prestatore mentre i restanti 2/3 in capo al committente. Questi si calcolano in percentuale sulle somme e i valori a qualunque titolo percepiti dagli assicurati, anche sotto forma di erogazioni liberali. Per i professionisti il contributo si calcola sulla differenza tra i ricavi e costi deducibili derivanti dall’attività esercitata. Questa rappresenta la base imponibile sulla quale dovranno essere applicate le aliquote, stabilite ogni anno dall’INPS. Il contributo previdenziale totale annuo così determinato dovrà essere versato con lo stesso meccanismo di acconto e saldo previsto per le imposte sui redditi. Il versamento è a loro carico e devono effettuarlo direttamente. L’aliquota INPS gestione separata per i soggetti iscritti esclusivamente a tale gestione prevede due casistiche. Si tratta delle seguenti: • Liberi professionisti titolari di posizione fiscale ai fini, non iscritti ad altre gestioni né pensionati, aliquota INPS al 26,23%; • Liberi professionisti e collaboratori che siano iscritti ad altre gestioni o pensionati, aliquota INPS al 24%; • Soggetti non titolari di partita Iva, aliquota INPS al 33,72% (occorre poi verificare se è prevista l’applicazione della contribuzione aggiuntiva DIS-COLL dello 1,31%. Per l’anno 2022 il massimale di reddito previsto è pari a 105.014,00 euro. Pertanto, chi supera tale soglia non dovrà pagare contributi sulle somme eccedenti. In riferimento al minimale è fissato a 16.243,00 euro per l’accredito dell’intero anno contributivo, in caso contrario ci sarà un accredito parziale. 203. Gestioni previdenziali Tutti i lavoratori che svolgono un’attività lavorativa devono essere soggetti a copertura assicurativa previdenziale per la tutela di invalidità, vecchiaia e superstiti (IVS). L’Inps è l’ente previdenziale italiano presso il quale è iscritta obbligatoriamente la maggior parte dei lavoratori autonomi e dei dipendenti del settore pubblico e privato. Con la soppressione di Inpdap ed Enpals, l’Inps ha ampliato il suo ruolo con nuove attribuzioni. Il nostro ordinamento contempla quattro forme previdenziali obbligatorie: 1. Assicurazione generale obbligatoria (AGO) gestita dall’Inps, che comprende a sua volta: • FPLD (Fondo pensioni lavoratori dipendenti) • Gestioni speciali per i lavoratori autonomi: artigiani e commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri • Gestione separata • Gestioni speciali per categorie particolari di lavoratori (ex fondo spedizionieri, ex miniere, cave e torbiere etc.) 2. Forme sostitutive dell’Ago: inizialmente questi fondi erano nove, istituiti per alcune categorie di lavoratori privati a cui si voleva garantire un trattamento più favorevole. Successivamente alcuni sono stati soppressi confluendo i nuovi assunti nell’Ago (Fondo elettrici, Fondo trasporti, Fondo telefonici e Inpdai) . Rimangono operativi il Fondo Volo, il Fondo Dazio, il Fondo lavoratori dello spettacolo, il Fondo degli sportivi professionisti e l’Inpgi, tutti gestiti dall’Inps. 3. Forme esclusive dell’Ago in riferimento ai dipendenti pubblici 4. Previdenza per i liberi professionisti: gestita da Fondi o Casse pensioni nell’ambito di ciascuna professione. 204. Gestioni previdenziali nel lavoro subordinato parasubordinato e autonomo Le suddette gestioni previdenziali sono incluse nell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) che consta a sua volta delle gestioni INPS per • i lavoratori subordinati dipendenti del settore privato • i lavoratori autonomi • i parasubordinati I lavoratori subordinati dipendenti del settore privato sono iscritti presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). Sono, infatti, iscritti tutti coloro che, impiegati od operai, di qualsiasi sesso o nazionalità, abbiano compiuto i 14 anni e prestino lavoro alle dipendenze altrui. Sono esclusi dall’iscrizione al Fpld coloro che sono inquadrati nelle forme esclusive, integrative e sostitutive dell’Assicurazione generale obbligatoria, i lavoratori autonomi ed i liberi professionisti. Al Fpld sono iscritti anche i lavoratori marittimi, i lavoratori dipendenti da imprese agricole, i lavoratori domestici e gli apprendisti. Il lavoratore non deve fare nulla per iscriversi al Fpld, in quanto l’atto dell’iscrizione avviene quando il datore di lavoro comunica l’assunzione del dipendente con modello Unilav: questa comunicazione, infatti, ha efficacia anche nei confronti dell’Inps. I lavoratori autonomi sono iscritti presso la Gestione speciale che è dedicata ad agricoltori, artigiani e commercianti. Per la gestione agricola, la contribuzione è basata su quattro fasce di reddito agrario. A ciascuna fascia di reddito convenzionale, che viene aggiornata annualmente, corrisponde un numero di giornate lavorative. La contribuzione di artigiani e commercianti è ragguagliata ai redditi di impresa annualmente dichiarati ai fini Irpef. Il meccanismo di versamento è definito pertanto sulla base di acconti e saldi. La forbice di versamento è compresa tra un minimale ed un massimale definiti per legge annualmente. I lavoratori parasubordinati sono iscritti presso la Gestione separata, istituita con la L. 335/1995 (c.d. riforma Dini) a decorrere dal 01/01/1996. L’iscrizione alla Gestione Separata è rivolta alle seguenti categorie di lavoratori parasubordinati: • le forme di collaborazione coordinata e continuativa (co. co. co.); • i venditori a domicilio con reddito superiore a 5.000 euro; • gli spedizionieri doganali non dipendenti (da gennaio 1998); • i beneficiari di assegni di ricerca; • i beneficiari di borse di studio per la frequenza ai corsi di dottorato di ricerca; • gli amministratori locali; • i beneficiari di borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti (solo da maggio a dicembre 2003) e degli assegni per attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero; • i lavoratori autonomi occasionali con reddito superiore a 5.000 euro; • gli associati in partecipazione fino al 31 dicembre 2015; • i medici con contratto di formazione specialistica; • i volontari del Servizio civile nazionale (avviati dal 2006 al 2008); • i prestatori di lavoro occasionale accessorio. Per quanto concerne i lavoratori parasubordinati i contributi destinati a finanziare le prestazioni della Gestione separata sono per 1/3 a carico del collaboratore mentre i restanti 2/3 in capo al committente. Questi si calcolano in percentuale sulle somme e i valori a qualunque titolo percepiti dagli assicurati, anche sotto forma di erogazioni liberali. ASDI: acronimo per definire l’assegno di disoccupazione. A decorrere dal 1° maggio 2015 è istituito l'Assegno di disoccupazione (ASDI), avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori beneficiari della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASPI) che abbiano fruito di questa per l'intera sua durata, siano privi di occupazione e si trovino in una condizione economica di bisogno. Il D.Lgs. 15 settembre 2017, n. 147 ha disposto (con l'art. 18, comma 1) che "A far data dal 1 gennaio 2018, l'ASDI non è più riconosciuto, fatti salvi gli aventi diritto che entro la medesima data hanno maturato i requisiti richiesti". Può succedere che nonostante la naspi si resti disoccupati, gli strumenti di protezione sociale possono non arrivare a raggiungere lo scopo che è quello di inserire nuovamente il soggetto beneficiario nel mercato del lavoro, per fare questo il sistema ha bisogno che funzioni la gestione amministrativa e burocratica delle politiche attive, quindi il sistema che ruota attorno al sistema dei centri dell’impiego. Viene introdotto il reddito di inclusione, il legislatore aFFerma che l’assegno di disoccupazione veniva a sovrapporsi al reddito di inclusione. L’asdi viene definito ibrido, perché era una • entro 80 km di distanza dalla residenza o raggiungibile il 100 minuti/nel territorio italiano in seconda oFFerta. Pensione di vecchiaia e anticipata La tutela pensionistica non è stata assicurata da un unico regime, inps e inail nascono con il fascismo, affianco abbiamo regimi interni all’inps sostitutivi al regime generale per categorie particolari di lavoratori che si collocavano in una posizione professionalmente forte dal punto di vista delle competenze e di pressione sul governo politico. Si arriva al pluralismo previdenziale, regimi chiamati a tutelare i lavoratori per un medesimo bisogno, la vecchiaia con regole diverse. A partire dagli anni 90 si assiste ad un processo di armonizzazione e omogeneizzazione, la sua ragione è nel ridurre i costi dell’esigenza pubblica e ridurre le diFFerenze mantenendo quelle giustificate. Il lavoro autonomo comincia ad ottenere tutela previdenziale a partire dagli anni 70, dagli anni 60 viene estesa la tutela pensionistica dei lavoratori autonomi con: • inps • enti pubblici distinti dall’inps per categorie di lavoratori autonomi Gli enti pubblici dei lavoratori professionisti vengono trasformati in soggetti di diritto privato, questi enti sono autofinanziati, garantiscono prestazioni grazie ai contributi versati dagli iscritti. La pensione di anzianità con la legge 201/2011 diventa pensione anticipata La pensione di vecchiaia fa riferimento ad un grado che viene individuato come un riferimento anagrafico, la vecchiaia porta con sé l'incapacità di lavorare quindi di produrre un reddito, quindi si pone l’esigenza di sostituire il trattamento economico perso. Tradizionalmente la scelta fatta dagli ordinamenti è stata quella di individuare un’età anagrafica individuata come età in cui si perde la capacità lavorativa, si prevede che l’età non sia definitiva, ma adeguata ogni biennio in base all’incremento della speranza di vita media. Quando maturo l’età prevista posso chiedere all’ente previdenziale la prestazione a condizione di cessare l’attività lavorativa. La vecchiaia è un dato presuntivo. Il requisito contributivo è di 20 anni per quanto riguarda la pensione di vecchiaia. La pensione di anzianità è una pensione particolare, è riconosciuta al lavoratore per il solo fatto di aver maturato un’anzianità contributiva a prescindere dall’età. Questa pensione viene introdotta nel 1969 e presenta delle peculiarità. La pensione di anzianità è doverosa dal punto di vista costituzionale? Sopperisce ad un bisogno? Ha senso garantire una prestazione di questo tipo? La risposta è no, l’utilizzo delle risorse pubbliche a questo fine viene giustificato dalla corte costituzionale. Non viene superata la pensione di anzianità a causa dei sindacati, si ha l’incremento dell’anzianità assicurativa e contributiva richiesta, d’altra parte si assiste ad una torsione della logica dell’anzianità perchè si ha il collegamento dell’anzianità con l’attività lavorativa. D. lgs 201/2011: modifica le tipologie di pensioni, dice che esiste una pensione di vecchiaia e una anticipata, cancellando quella di anzianità: • vecchiaia: non cambia • anticipata: si distingue in una tipologia di carattere generale, vi è poi una tipologia particolare che riguarda solo i lavoratori con il carico contributivo della pensione: a. generale: lavoratore che matura 40 anni e 10 mesi di anzianità assicurativa e contributiva b. altra forma: 20 anni di contribuzione, l’importo deve essere pari a 2,8 volte la pensione sociale Le due pensioni sono ad accesso facoltativo del lavoratore, il datore può legittimamente licenziare il lavoratore che ha maturato la pensione di vecchiaia non può farlo per il lavoratore che matura la pensione anticipata. Esistono 15 tipologie di pensione anticipata, questo crea disparità di trattamento. Nel 95 viene introdotta una pensione retributiva distinguendo fra lavoratori anziani e giovani, ente previdenziale prende in considerazione le retribuzioni degli ultimi anni di vita lavorativa su cui sono stati versati i contributi. Se lavoro 40 anni prendo l’80% della retribuzione dell’ultimo periodo della vita lavorativa, si considera l’ultimo periodo per avere una pensione più alta. Nel 1995 c’è esigenza di contenimento della spesa pensionistica, si interviene sostituendo il sistema di calcolo retributivo con quello contributivo, viene sommata la contribuzione nel montante contributivo, questo valore va trasformato in una rendita periodica, si applica a questo valore un coefficiente di trasformazione. La pensione contributiva si applica soltanto ai lavoratori che iniziano a lavorare dal 1/01/1997. C’è un classe di lavoratori che conserva il diritto di ottenere la pensione retributiva. Le prospettive di riforma del sistema previdenziale ed assistenziale: Il reddito di cittadinanza esclude molti stranieri perché i requisiti soggettivi sono stringenti, anche i requisiti patrimoniali lasciano fuori molti lavoratori poveri. Il programma gol o il programma nuove competenze sono programmi formativi che hanno come destinatari i beneficiari del reddito di cittadinanza, la chiave è una doverosa formazione e riqualificazione professionale, soprattutto i lavoratori poveri, la formazione consente loro di accedere ad occupazioni di più alto livello. Quindi la formazione è importante. Bisogna trovare meccanismi incentivanti rispetto a chi percepisce il reddito di cittadinanza, bisogna creare incentivi per uscire da questa situazione. La legge di bilancio 2022 ha inasprito le regole di condizionalità. Tutela per la vecchiaia: La diminuzione del numero di lavoratori subordinati ha ripercussioni sul nostro sistema previdenziale pensionistico. Le pensioni vengono erogate dai contributi versati dagli attuali lavoratori, la soluzione è affiancare al sistema pensionistico pubblico il sistema previdenziale privato che si basa sul criterio della capitalizzazione.Il sistema pubblico di ripartizione da qualche anno è in crisi. Due tipologie di anzianità: • Anzianità di lavoro: Prestazioni pensionistiche di anzianità: il diritto matura dopo un certo numero di anni di servizio, indipendentemente dall'età • Anzianità di età: Prestazioni pensionistiche di vecchiaia: il godimento è subordinato al raggiungimento dell'età pensionabile, ma comunque condizionato da requisiti di anzianità assicurativa Progressiva elevazione dell'età pensionabile: necessità di adeguamento alla media europea e crisi degli equilibri della finanza previdenziale. Allungamento medio della vita, aumento del costo delle pensioni. Sistema di calcolo: Il sistema di calcolo è stato sostituito dalla riforma del 1995: si è passati dal sistema retributivo a quello contributivo a decorrere dal 10 gennaio 1996; La riforma della previdenza obbligatoria, si è incentrata sul nuovo sistema di calcolo ed "contributivo" ed è finalizzata a garantire un trattamento pensionistico rapportato ai contributi versati in tutta la vita assicurativa. Interventi 2021 e 2022: Nella legge di bilancio 2021 (1. n.178/2020) sono state confermate: • Ape sociale: indennità a carico dello Stato riservata a categorie più svantaggiate per anticipare la pensione a 63 anni • Opzione donna (la pensione anticipata riservata alle donne di 58-59 anni calcolata con sistema interamente contributivo). Una novita0 nel panorama previdenziale é costituita da ll’Assegno unico e universale è un sostegno economico alle famiglie attribuito per ogni figlio a carico fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili. L’importo spettante varia in base alla condizione economica del nucleo familiare sulla base di ISEE valido al momento della domanda, tenuto conto dell’età e del numero dei figli nonché di eventuali situazioni di disabilità dei figli. L’Assegno è definito unico, poiché è finalizzato alla semplificazione e al contestuale potenziamento degli interventi diretti a sostenere la genitorialità e la natalità, e universale in quanto viene garantito in misura minima a tutte le famiglie con figli a carico, anche in assenza di ISEE o con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. A chi è rivoltoL’Assegno unico e universale spetta ai nuclei familiari in cui ricorrono le seguenti condizioni: per ogni figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati, decorre dal settimo mese di gravidanza; per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni che: frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea; svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8mila euro annui; sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale; per ogni figlio con disabilità a carico, senza limiti di età. Come funzionaL’importo dell’Assegno unico e universale per i figli a carico è determinato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, verificata tenendo conto dell’ ISEE in corso di validità. Pertanto, alle famiglie che al momento della domanda siano in possesso di ISEE in corso di validità, l’assegno è corrisposto con importi maggiorati e calcolati in base alla corrispondente fascia di ISEE . Le medesime maggiorazioni sono comunque riconosciute, con decorrenza retroattiva con tutti gli arretrati, anche a coloro che al momento della presentazione della domanda non siano in possesso di ISEE , ma per le quali l’ ISEE sia successivamente attestato entro il 30 giugno. L’Assegno unico per i figli a carico, poiché è una misura “universale”, può essere richiesto anche in assenza di ISEE ovvero con ISEE superiore alla soglia di euro 40mila. In tal caso, saranno corrisposti gli importi minimi dell’Assegno previsti dalla normativa. Si ricorda che per la presentazione della DSU per ottenere ISEE , è possibile recarsi presso uno degli intermediari abilitati a prestare l’assistenza fiscale (CAF), ovvero online sul sito internet dell’INPS mediante credenziali SPID, Carta di Identità Elettronica o Carta Nazionale dei Servizi, scegliendo l’ ISEE in modalità ordinaria o precompilata. In tale ultimo caso, l’ ISEE è normalmente disponibile entro poche ore dalla richiesta. QUANTO SPETTA L’importo dell’Assegno unico e universale viene determinato in base all’ ISEE eventualmente presentato del nucleo familiare del figlio beneficiario, tenuto conto dell’età dei figli a carico e di numerosi altri elementi. In particolare, è prevista: una quota variabile modulata in modo progressivo (si va da un massimo di 175 euro per ciascun figlio minore con ISEE fino a 15mila euro, a un minimo di 50 euro per ciascun figlio minore in assenza di ISEE o con ISEE pari o superiore a 40mila euro). Gli importi dovuti per ciascun figlio possono essere maggiorati nelle ipotesi di nuclei numerosi (per i figli successivi al secondo), madri di età inferiore a 21 anni, + + maturano, entro il 31 dicembre 2022, un' età anagrafica di almeno 64 anni e un'anzianità contributiva minima di 38 anni. Tipologie di pensioni oggi: • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503: • Legge 8 agosto 1995, n. 335; • Legge 24 dicembre 2007, n. 247: • Legge 30 luglio 2010, n. 122; • Legge 22 dicembre 2011, n. 214: finalità di garantire la sostenibilità finanziaria attraverso la progressiva elevazione dell'età pensionabile ed una più stretta correlazione tra prestazione dovuta e contribuzione versata Il legislatore interviene nell'ottica di inasprire il meccanismo e dare più possibilità ai lavoratori. La legge fornero ha avuto la finalità di garantire la sostenibilità finanziaria, viene elevata l’età pensionaria, questo non è l’ultimo intervento, dopo la riforma fornero il legislatore è intervenuto con più recenti riforme, in particolare attraverso la legge di bilancio 2021/2022, mantiene le pensioni anticipate, cambia poco dal punto di vista delle tipologie di pensioni. APE sociale (prorogato anche per il 2021 e 2022) Indennità totalmente a carico dello Stato; la prestazione è erogata dall’Inps a soggetti in stato di bisogno (disoccupati, invalidi, addetti a mansioni gravose) che abbiano compiuto 63 anni di età e con 30 anni di contributi (disoccupati) o 36 anni di contributi (lavori gravosi); L’indennità è corrisposta fino alla pensione di vecchiaia. Quota 100 (prorogata anche per il 2021): Forma anticipata di pensionamento introdotta in via sperimentale fino al 2021. Requisiti: 62 anni di età e 38 anni di contributi versati. Anche l’opzione donna rimane una pensione anticipata calcolata con un sistema contributivo riservata alle donne di 58/59 anni. Nella legge di bilancio 2022 (l. n.234/2021) sono state confermate : • Ape sociale: indennità a carico dello Stato riservata a categorie più svantaggiate per anticipare la pensione a 63 anni • Opzione donna (la pensione anticipata riservata alle donne di 58-59 anni calcolata con sistema interamente contributivo) • la quota 100 diventa quota 102 perchè vengono aggiunti due anni: E’ una prestazione economica erogata, a domanda, ai lavoratori dipendenti e autonomi che maturano, entro il 31 dicembre 2022, un’età anagrafica di almeno 64 anni e un’anzianità contributiva minima di 38 anni. Le diverse tipologie di pensioni sono col tempo riviste. Con la legge 234/2021(legge di bilancio): La pensione con quota 100 cessa la sua efficacia il 31 dicembre 2021 e viene sostituita in via temporanea, per il solo 2022, dalla pensione con quota 102, in attesa di un intervento più strutturale sui requisiti di accesso alla pensione. Si parla di un intervento strutturale dal punto di vista del sistema pensionistico. Prende sempre più rilievo la previdenza complementare. Previdenza complementare: Ai sensi del d.lgs. n. 124/1993 è prevista la costituzione su base volontaria di forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari; al fine di realizzare più elevati livelli di copertura previdenziale. È presente una inadeguatezza del sistema di ripartizione dove l’onere ricade sui contribuenti, questo sistema crea un deficit nel bilancio delle gestioni previdenziali. Il punto di partenza è quello dell’applicazione o meno dell’art.38 co.2. La previdenza complementare nasce per dare una possibilità, la previdenza complementare è garantita dall’articolo 38 co.5 della costituzione, i pilastri del sistema pensionistico sono 2: • dati dal sistema obbligatorio • quella privata volontaria È dagli anni 90 che il nostro sistema pensionistico è oggetto di riforma, gli sconvolgimenti nascono negli anni 90 quando nasce la previdenza complementare che fa partire la riforma. La previdenza complementare è finalizzata ad erogare una prestazione aggiuntiva rispetto alla pubblica, una delle novità più importanti è quello che riguarda l’utilizzo del tfr, è una forma di previdenza autorizzata e sottoposta al controllo dell’autorità pubblica. Questi due pilastri vedono questa innovazione normativa. Forme volontarie di previdenza finalizzate all’erogazione di prestazioni al momento della cessazione del rapporto di lavoro vengono chiamate complementari e sono rivolte ai lavoratori sia dipendenti che autonomi. Riforma attuata dal d.lgs. n. 252 del 2005 ed entrata in vigore a partire dal 1 gennaio 2007. C’è un problema della valorizzazione della previdenza complementare finalizzata a garantire al pensionato, unitamente alla previdenza obbligatoria, un reddito ed un conseguente tenore di vita prossimo e paragonabile a quello delle ultime retribuzioni. Previdenza complementare Le politiche sociali sono così affidate non esclusivamente a strutture pubbliche ma a soggetti collettivi o operatori privati. I fondi pensione della previdenza complementare sono gli strumenti tecnici individuati dal legislatore per realizzare la pensione complementare, aggiuntiva rispetto a quella erogata dagli enti pensionistici obbligatori. Ci sono diversi tipi di fondi pensione: • aperti: istituite da banche, società, compagnie di assicurazione • chiusi o negoziali: nascono da contratti collettivi che individuano l’area dei destinatari sulla base dell’appartenenza ad un determinato comparto o impresa Il trattamento pensionistico complementare è volontario e rappresenta la rendita degli apporti versati direttamente dal lavoratore o per lui dal datore di lavoro. Art.38 co.5 deve conciliarsi con art. 41 e 47, quando si parla di previdenza complementare si confronta con più parti della costituzione, per questo è necessario un organismo di controllo, la commissione di vigilanza dei fondi pensione. Il fondo individua il soggetto con cui stipula una convenzione ed il finanziamento è erogato attraverso il versamento di contributi da parte di datori o lavoratori. D.lgs 252/2005 art.8: Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Il legislatore adotta un meccanismo di silenzio assenso, Qualora il lavoratore lasci passare inutilmente i 6 mesi di tempo previsti dalla legge, l’adesione al fondo pensione avviene automaticamente e comporta la devoluzione integrale e obbligatoria del TFR maturando (silenzio – assenso). Se la scelta non viene effettuata in modo esplicito, il TFR confluisce automaticamente nel fondo pensione previsto dal contratto di lavoro ovvero, se il contratto individua più fondi, in quello al quale è iscritto il maggior numero di dipendenti dell’azienda (cosiddetto “conferimento tacito”). Se si decide di lasciare il TFR in azienda questo mantiene tutte le sue attuali caratteristiche e, pertanto, restano uguali le modalità di rivalutazione, le possibilità di ottenere anticipazioni e le modalità di pagamento alla cessazione del rapporto di lavoro. Le imprese con più di 50 lavoratori sono obbligati a conferire il tfr presso la tesoreria dello stato gestita da inps. Nelle imprese con meno di 50 lavoratori a fronte delle possibili pressioni da parte del datore le adesioni alla previdenza complementare sono state poche. Gli istituti di previdenza complementare sono iscritti ad un albo. Covip: L'art. 19 del d.lgs. n. 252 del 2005 dispone che le forme pensionistiche complementari siano iscritte in un Albo tenuto a cura della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Accordo 9 marzo 2018 Contenuti e indirizzi delle relazioni industriali e della contrattazione collettiva di Confindustria e CGIL, CISL e UIL “Sul welfare occorre salvaguardare il carattere universale di quello pubblico, oltre a forme di bilateralità che possono integrare il sistema delle relazioni industriali e del modello contrattuale. Ciò in quanto può costituire un terreno di crescita del benessere organizzativo e di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nel quadro di un miglioramento complessivo della produttività e delle condizioni di lavoro. Le Parti sottolineano però che il welfare contrattuale opera in modo disomogeneo, rendendo necessario un modello di governance capace di ottimizzare e qualificare i contenuti della contrattazione in materia di welfare integrativo. In questo contesto si sottolinea l’importanza della previdenza complementare, con riferimento alla quale è opportuno avviare un confronto con le Istituzioni per migliorare la fiscalità di vantaggio”.Si sottolinea l’importanza della previdenza complementare, si vuole incentivare la sua importanza, ad oggi ci sono ancora perplessità, rimane una scelta e il tfr lascia perplessità nelle imprese di piccole dimensioni. Diversi trattamenti per lavoratori e lavoratrici rientrano nel welfare privato, c’è aumento di forme di previdenza privata. La previdenza complementare è una via destinata ad affiancare la via pubblica e migliorare un’inefficienza del sistema pubblico. Per molti studiosi è un problema a causa della libertà, si ritiene che la previdenza complementare dovrebbe essere obbligatoria.