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Diritto della previdenza sociale , Guide, Progetti e Ricerche di Diritto della Previdenza Sociale

La previdenza complementare, il tasso di sostituzione, il TFR

Tipologia: Guide, Progetti e Ricerche

2016/2017

Caricato il 20/03/2017

barbara.calisti
barbara.calisti 🇮🇹

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Scarica Diritto della previdenza sociale e più Guide, Progetti e Ricerche in PDF di Diritto della Previdenza Sociale solo su Docsity! www.covip.it Guida introduttiva alla previdenza complementare Conoscere per scegliere COVIP SUI FONDI PENSIONECOMMISSIONE DI VIGILANZA Guida introduttiva alla previdenza complementare www.covip.it COVIP Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione4 PER SAPERNE DI PIÙ DA RICORDARE Sotto questa voce sono indicate alcune schede di approfondimento su specifici argomenti Sotto questa voce trovi alcune semplici raccomandazioni che ti possono aiutare nelle scelte da compiere Con questa Guida la COVIP - Commissione di vigilanza sui fondi pensione - intende illustrarti attraverso un linguaggio semplice e con l’aiuto di alcuni esempi cos’è la previdenza complementare, quali sono le forme pensionistiche complemen- tari alle quali puoi aderire e cosa è necessario conoscere per scegliere in modo informato il piano previdenziale più adatto alle tue esigenze. Le informazioni contenute nella Guida sono basate sulla normativa esistente al momento della sua redazione. Poiché la normativa può cambiare nel corso del tempo, se hai scaricato la guida in formato cartaceo verifica sul sito www.covip.it che stai consultando la versione più aggiornata. Perché questa Guida Guida introduttiva alla previdenza complementare PER SAPERNE DI PIÙ L’evoluzione del sistema pensionistico in Italia A partire dagli anni ’90 il nostro sistema pensionistico è stato profondamente modificato. I motivi principali di questi cambiamenti sono stati il progressivo aumento della durata della vita media (che determina un allungamento del pe- riodo di pagamento delle pensioni) e il rallentamento della crescita economica (che causa una riduzione dell’ammontare dei contributi necessari a pagare le pensioni). In particolare: • sono state innalzate sia l’età richiesta per andare in pensione sia l’anzianità contributiva minima; • l’importo della pensione viene collegato: a) all’ammontare dei contributi versati durante tutta la vita lavorativa e non più alle ultime retribuzioni per- cepite; b) alla crescita del Prodotto Interno Lordo (PIL); c) alla durata media del periodo di pagamento della pensione (la cosiddetta “speranza di vita” al momento del pensionamento); • la pensione viene rivalutata unicamente sulla base dell’inflazione (cioè del- l’aumento dei prezzi dei beni e dei servizi) e non più in base all’aumento delle retribuzioni che, generalmente, è più elevato. Tali modifiche fanno sì che, nel futuro, le nuove pensioni saranno nel tempo sempre più basse in rapporto all’ultima retribuzione percepita (il cosiddetto “tasso di sostituzione”). È questa la ragione principale per cui alla previdenza obbligatoria viene affiancato il secondo pilastro del sistema: la previdenza com- plementare. Il quadro normativo di riferimento della previdenza complementare è attual- mente delineato nel Decreto Legislativo 252 del 2005. Perché la previdenza complementare 5 COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione6 Il tasso di sostituzione della previdenza obbligatoria è comunemente indicato dal rapporto fra la prima rata che riscuoterai quando vai in pensione e l’ultimo stipendio percepito. Avere un’idea, fin da quando inizi a lavorare, di quanto sarà il tasso di sostituzione della previdenza obbligatoria è importante per valutare se la tua pensione potrà garantirti un tenore di vita adeguato. La Ragioneria Generale dello Stato effettua regolarmente calcoli per determinare l’andamento del tasso di sostituzione negli anni a venire. Ad esempio, secondo l’ultimo rapporto pubblicato, che tiene conto delle modifiche introdotte con la Legge 214 del 2011, se sei un giovane lavoratore dipendente che entra oggi per la prima volta nel mercato del lavoro e che andrà a riposto dopo il 2040, otterrai una pensione che grosso modo sarà pari al 60-65% dell’ultimo stipendio lordo, ipotizzando una figura tipo di lavoratore con 67 anni di età e 37 anni di contributi versati senza interruzioni. Se sei, invece, un giovane lavoratore autonomo che va in pensione alla stessa età e con gli stessi contributi versati, il tuo assegno sarà pari a circa il 40-45% dell’ultimo reddito lordo da lavoro. Puoi consultare l’ultimo rapporto della Ragioneria Generale dello Stato: Le tendenze di medio-lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario, n. 15, anno 2014, all’indirizzo www.rgs.mef.gov.it scheda Il tasso di sostituzione della previdenza obbligatoria Guida introduttiva alla previdenza complementare PER SAPERNE DI PIÙ I Fondi pensione negoziali I Fondi pensione aperti I Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP) I Fondi pensione preesistenti Le diverse tipologie di forma pensionistica complementare sono: Fondi pensione negoziali: sono forme pensionistiche complementari istituite dai rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro nell’ambito della contrattazione nazionale, di settore o aziendale. A questa tipologia appartengono anche i fondi pensione cosiddetti territoriali, istituiti cioè in base ad accordi tra datori di lavoro e lavoratori appartenenti a un determinato territorio o area geografica. Fondi pensione aperti: sono forme pensionistiche complemen- tari istituite da banche, imprese di assicurazione, società di ge- stione del risparmio (SGR) e società di intermediazione mobiliare (SIM). Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP): sono forme pensionistiche complementari istituite dalle imprese di assicurazione. Fondi pensione preesistenti: sono forme pensionistiche così chiamate perché risultavano già istituite prima del Decreto Legislativo 124 del 1993 che ha disciplinato la previdenza complementare per la prima volta. Quali sono le forme pensionistiche complementari 9 COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione10 PER SAPERNE DI PIÙ I Fondi pensione negoziali I Fondi pensione aperti I Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP) I Fondi pensione preesistenti La partecipazione alla previdenza complementare è una scelta libera e volon- taria ed è destinata in particolare al mondo del lavoro. Puoi aderire alle forme pensionistiche complementari se sei: un lavoratore dipendente un lavoratore autonomo o un libero professionista un lavoratore con un’altra tipologia di contratto (ad esempio un lavoratore a progetto od occasionale). Puoi comunque aderire anche se non svolgi un’attività lavorativa o se sei una persona fiscalmente a carico di un tuo familiare che già aderisce a una forma pensionistica complementare. Chi può aderire Guida introduttiva alla previdenza complementare DA RICORDARE Nelle adesioni su base collettiva il lavoratore dipendente che versa il proprio contributo ha diritto al contributo del datore di lavoro PER SAPERNE DI PIÙ I Fondi pensione negoziali I Fondi pensione aperti I Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP) I Fondi pensione preesistenti Aderire alla previdenza complementare non è complicato in quanto il sistema è organizzato in maniera tale che il tuo percorso venga facilitato in relazione alla tua condizione lavorativa sei un lavoratore dipendente? Puoi aderire con un’adesione collettiva se il tuo contratto di la- voro rende possibile l’iscrizione a un fondo pensione (negoziale, aperto o preesistente) di riferimento per il tuo settore, per la tua azienda o anche per la tua regione. Puoi anche aderire con un’ ade- sione individuale a un fondo pensione aperto o a un PIP se il tuo contratto di lavoro non prevede la possibilità di iscrizione a un fondo pensione di riferimento oppure se decidi di iscriverti a una forma pensionistica complementare diversa da quella prevista dal tuo contratto di lavoro. Se sei un lavoratore dipendente e puoi iscriverti tramite un’adesione collettiva versando il contributo previsto dal contratto, il tuo datore di lavoro è obbli- gato a versare a sua volta un contributo alla forma pensionistica complemen- tare alla quale hai aderito. Ciò ti consente di aumentare i tuoi versamenti e, a parità di altre condizioni, di ottenere una pensione complementare più alta. Sei un lavoratore autonomo o un libero professionista? Puoi aderire con un’adesione individuale a un fondo pensione aperto o a un PIP. Se la tua associazione di categoria o il tuo ordine pro- fessionale ha previsto un fondo pensione di riferimento (negoziale, aperto o preesistente), puoi anche aderire con un’adesione collettiva. Le possibilità di adesione 11 COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione14 DA RICORDARE Poni attenzione ai costi applicati dalla forma pensionistica scelta Una volta decisa l’adesione, il passo successivo consiste nella scelta della forma pensionistica alla quale versare i tuoi contributi. Le più importanti valutazioni da fare sono: • se sei un lavoratore dipendente, verifica che il tuo contratto di lavoro pre- veda la possibilità di iscriverti a un fondo pensione (negoziale, aperto o pree- sistente) di riferimento. In questo caso, al tuo contributo e al tuo TFR si ag- giunge anche il contributo del tuo datore di lavoro; ciò ti consentirà, a pa- rità di altre condizioni, di ottenere una pensione complementare più alta. (Vedi scheda esemplificativa nella pagina a fronte)* • verifica i costi applicati dalle diverse forme pensionistiche complementari, perché essi riducono l’ammontare dei risparmi che hai destinato alla previ- denza complementare e, quindi, la tua futura pensione. Ad esempio, se contribuisci per 35 anni a una forma pensionistica comple- mentare e paghi costi superiori dell’1% rispetto a quelli che pagheresti ade- rendo a un’altra forma pensionistica otterrai, a parità di altre condizioni, una pensione complementare di circa il 16% più bassa. • verifica, inoltre, quali sono le proposte di investimento dei contributi, i con- nessi rischi finanziari, se vengono prestate garanzie e quali tipi di prestazioni, anche aggiuntive rispetto alla pensione, puoi ottenere. La scelta della forma pensionistica a cui aderire Guida introduttiva alla previdenza complementare 15 Il signor Bianchi è un lavoratore dipendente che aderisce alla previdenza complementare. Il suo reddito annuo lordo ammonta a 30.000 euro. Nel primo anno egli versa un contributo individuale pari all’1,5% della sua retribuzione lorda (450 euro), la quota del TFR maturando pari al 6,91% della sua retribuzione lorda (2.073 euro) e riceve dal suo datore di lavoro un contributo pari all’1,5% della sua retribuzione lorda (450 euro). L’ammontare del versamento totale è quindi pari a 2.973 euro. Il signor Rossi è un lavoratore dipendente che percepisce lo stesso reddito annuo lordo del signor Bianchi e aderisce alla previdenza complementare senza ricevere il contributo del datore di lavoro. Il suo versamento totale nel primo anno è quindi pari a 2.523 euro. Ipotizzando un rendimento reale (cioè al netto dell’inflazione) del 2% annuo, un costo di gestione in per- centuale del patrimonio della forma pensionistica pari all’1% una crescita reale della retribuzione annua dell’1%, un tasso di inflazione annuo del 2%, 37 anni di contribuzione e l’applicazione delle attuali tavole de- mografiche, l’ammontare della prima rata annua di pensione complementare che il signor Bianchi riceverà, a 67 anni di età, sarà di circa 6.600 euro in termini reali e al lordo delle tasse. Per il signor Rossi l’ammontare della prima rata annua di pensione complementare che riceverà a 67 anni sarà di circa 5.600 euro in termini reali e al lordo delle tasse. Il signor Bianchi, quindi, usufruendo del contributo del datore di lavoro, riceve, rispetto al signor Rossi, una pensione complementare più alta di circa 1.000 euro l’anno (cioè il 17%). scheda Un esempio del vantaggio rappresentato dal contributo del datore di lavoro COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione16 scheda L’indicatore sintetico dei costi (ISC) L’Indicatore sintetico dei costi (ISC) misura quanto incidono annualmente tutti i costi che sostieni aderendo a una forma pensionistica comple- mentare in percentuale sulla tua posizione indi- viduale. Il calcolo è effettuato sulla base di di- verse ipotesi, quali: l’ammontare dei versamenti, i rendimenti e la permanenza nella forma pen- sionistica complementare. In particolare, l’ISC: • esprime in un unico numero l’incidenza di tutti costi sulla tua posizione individuale (ad esem- pio, costi una tantum al momento dell’ade- sione, costi di gestione amministrativa, costi di gestione finanziaria); • consente di confrontare agevolmente i costi delle diverse forme pensionistiche comple- mentari; • è facilmente consultabile visitando il sito web della COVIP (www.covip.it) nel quale trovi in- dicati gli ISC di tutte le forme pensionistiche complementari. La tabella che segue illustra l’ISC che in media viene applicato dalle singole tipologie di forma pensionistica complementare ipotizzando diversi periodi di partecipazione. Forme pensionistiche complementari. Indicatore sintetico dei costi. (dati di fine 2013; valori percentuali) Indicatore sintetico dei costi (ISC) 2 5 10 35 anni anni anni anni Fondi pensione negoziali 0,9 0,5 0,4 0,2 Minimo 0,4 0,2 0,1 0,1 Massimo 2,6 1,2 0,7 0,5 Fondi pensione aperti 2,1 1,4 1,2 1,1 Minimo 0,6 0,6 0,6 0,6 Massimo 4,5 2,8 2,2 1,7 PIP 3,5 2,3 1,8 1,5 Minimo 0,9 0,9 0,9 0,7 Massimo 5,4 3,8 3,0 2,5 Fonte: COVIP, Relazione per l’anno 2013. Come puoi vedere dalla tabella, allungando la permanenza nella forma pensionistica comple- mentare l’ISC si riduce poiché gli eventuali costi fissi si ripartiscono su una posizione individuale che nel tempo tende a crescere. Per i fondi pensione negoziali l’ISC è dell’1,0% per periodi di partecipazione di due anni e scende allo 0,2% per periodi di partecipazione di 35 anni; per i fondi pensione aperti passa dal 2 all’1,1%; per i PIP dal 3,6 all’1,5%. Guida introduttiva alla previdenza complementare La Nota informativa, il Progetto esemplificativo standardizzato, lo Statuto/Re- golamento, insieme a ogni altra informazione che ti può essere utile, sono consultabili sui siti web delle forme pensionistiche complementari. Essi pos- sono essere richiesti direttamente anche in formato cartaceo. Acquisite tutte le informazioni utili, se decidi di aderire, sottoscrivi il modulo di adesione contenuto nella Nota informativa. 19 PER SAPERNE DI PIÙ La Guida alla Nota informativa La Guida al Progetto esemplificativo COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione20 DA RICORDARE Puoi contribuire anche con il solo TFR, ma in questo caso rinunci al contributo del datore di lavoro Se sei un lavoratore dipendente e scegli una forma pensionistica comple- mentare ad adesione collettiva, la tua contribuzione è formata da: • il tuo contributo, la cui entità è stabilita dagli accordi collettivi. Tuttavia, se lo desideri, puoi versare anche un importo maggiore; • la quota di TFR futuro, cioè quello che maturi dal momento in cui aderisci alla forma pensionistica • il contributo del tuo datore di lavoro. Se ti sei iscritto alla previdenza com- plementare secondo il meccanismo del conferimento tacito del TFR, puoi decidere di aggiungere al TFR un tuo contributo e quello eventuale del da- tore di lavoro. Se sei un lavoratore dipendente e scegli una forma pensionistica comple- mentare ad adesione individuale, la tua contribuzione è formata da: • il tuo contributo; • la quota di TFR futuro, cioè quello che maturi dal momento in cui aderisci alla forma pensionistica. Se sei un lavoratore autonomo il versamento è esclusivamente costituito dal tuo contributo. Come contribuire Guida introduttiva alla previdenza complementare Le forme pensionistiche complementari ti offrono diverse alternative per inve- stire i tuoi contributi, chiamate opzioni di investimento (o anche comparti o li- nee di investimento). Le opzioni di investimento si differenziano in base agli strumenti finanziari che vengono acquistati e in linea di massima sono riconducibili alle seguenti cate- gorie: azionarie, che investono solo o principalmente in azioni; obbligazionarie, che investono solo o principalmente in obbligazioni; bilanciate, che in linea di massima investono in azioni e in obbliga- zioni nella stessa percentuale; garantite che offrono una garanzia di rendimento minimo o di resti- tuzione del capitale versato al verificarsi di determinati eventi (ad esempio, al momento del pensionamento). È importante che tu conosca la categoria dell’opzione di investimento che sce- gli perché a questa corrisponde uno specifico profilo di rischio e rendimento. Ad esempio, se scegli un’opzione di investimento azionaria puoi aspettarti ren- dimenti più elevati rispetto a un investimento obbligazionario, anche se con ri- schi maggiori legati a possibili andamenti negativi dei mercati finanziari. Quali sono le scelte di investimento possibili 21 COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione24 DA RICORDARE È importante controllare l’andamento del tuo investimento previdenziale Durante il periodo di adesione, la forma pensionistica complementare ha l’ob- bligo di inviarti con cadenza annuale, eventualmente anche a mezzo posta elet- tronica, la Comunicazione periodica con le informazioni più importanti sul tuo investimento previdenziale, ad esempio l’ammontare della tua posizione indi- viduale, i contributi versati nel corso dell’anno, i rendimenti conseguiti e i costi effettivamente sostenuti. Insieme alla Comunicazione periodica ricevi anche il Progetto esemplifica- tivo personalizzato, che consente di stimare la tua pensione complementare calcolata in base ai tuoi dati anagrafici, alla posizione individuale maturata, alla tua dinamica retributiva e alle opzioni di investimento che hai scelto. Le informazioni che ricevi ti consentono di controllare tempo per tempo la re- golarità dei versamenti effettuati e l’adeguatezza del percorso previdenziale che hai scelto. Nel caso tu lo ritenga opportuno, puoi modificare alcune scelte che hai compiuto, ad esempio aumentando i contributi o cambiando l’opzione di investimento. Come controllare il tuo piano previdenziale PER SAPERNE DI PIÙ Consulta l’elenco dei rendimenti e l’elenco dell’ISC delle forme pensionistiche complementari visitando il sito web della COVIP www.covip.it Guida introduttiva alla previdenza complementare PER SAPERNE DI PIÙ I Fondi pensione negoziali I Fondi pensione aperti I Piani Individuali Pensionistici di tipo assicurativo (PIP) I Fondi pensione preesistenti DA RICORDARE Se hai diritto al contributo del datore di lavoro, verifica se spostandoti a un’altra forma pensionistica complementare potrai continuare a usufruirne Dopo due anni di adesione puoi chiedere, per qualsiasi motivo, il trasferimento della posizione maturata presso un’altra forma pensionistica complementare. Il trasferimento è un tuo diritto e non può essere ostacolato né possono esservi limiti al suo esercizio. Se hai aderito su base collettiva e cambi lavoro puoi trasferirti alla nuova forma pensionistica complementare di riferimento. Il trasferimento ti consente di proseguire il tuo percorso previdenziale senza in- terruzioni: la tua anzianità nel sistema della previdenza complementare inizia da quando hai aderito la prima volta. In linea generale, la possibilità del cambiamento non dovrebbe rappresentare una scelta da compiere frequentemente. Questo perché le valutazioni sul buon operato di ogni forma pensionistica devono essere effettuate su orizzonti tem- porali ampi, più adatti a una prospettiva di lungo periodo tipica della previdenza complementare. Quando e come spostarti a un’altra forma pensionistica complementare 25 COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione26 DA RICORDARE La rendita, distribuendo nel tempo il risparmio accumulato, ti consente di regolare meglio le spese in relazione ai bisogni Al momento in cui raggiungi i requisiti per la pensione obbligatoria, e a condi- zione che tu possa far valere almeno cinque anni di partecipazione alla previ- denza complementare, puoi trasformare la tua posizione individuale in rendita. La rendita costituisce la tua pensione complementare. La pensione complementare ti verrà pagata dall’impresa di assicurazione con cui la forma pensionistica è convenzionata; puoi comunque scegliere di trasfe- rirti presso un’altra forma pensionistica complementare se l’impresa di assicu- razione con la quale tale forma pensionistica è convenzionata applica condizioni economiche per te più vantaggiose. I fondi pensione negoziali e preesistenti, in presenza di determinati requisiti fissati dalla legge, possono pagare direttamente la pensione complementare. La pensione complementare può essere reversibile sia al tuo coniuge sia a un’al- tra persona che hai designato. Al momento in cui vai in pensione puoi anche scegliere la liquidazione della tua posizione individuale in un’unica soluzione fino a un massimo del 50% del ca- pitale accumulato. Questa decisione può consentirti di soddisfare altre impor- tanti necessità che possono essersi manifestate al momento del pensiona- mento. È importante, quindi, che tu valuti con attenzione quale scelta com- piere. Quali prestazioni puoi ottenere Guida introduttiva alla previdenza complementare DA RICORDARE • Il TFR versato alla previdenza complementare concorre a for- mare la pensione complemen- tare e quindi è tassato con le stesse aliquote agevolate. • Se il TFR viene lasciato in azienda, sulla rivalutazione annua si applica l’imposta sostitutiva del 17%; sulle somme liquidate si applica la tassazione separata in base all’aliquotamedia IRPEF a cui è soggetto il lavoratore. • Sulle somme di TFR erogate in busta paga si applica la tassa- zione in base all’aliquota ordina- ria IRPEF. • rendimenti: sono tassati al 20% rispetto al 26% che si applica alla maggior parte delle forme di risparmio finanziario (Legge di stabilità 2015). La tassa- zione dei redditi di alcuni titoli detenuti dalle forme pensionistiche com- plementari, come ad esempio i titoli di Stato, è comunque fissata al 12,5%. • pagamento della pensione complementare: la tassazione è particolar- mente favorevole. L’aliquota si riduce al crescere degli anni di partecipazione alla previdenza complementare. In particolare, per i primi 15 anni l’aliquota è pari al 15%; dal sedicesimo anno si riduce di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione, fino al limitemassimodi 6 punti percentuali. Con al- meno 35 anni di partecipazione l’aliquota scende quindi al 9%. Non tutta la rendita che ti viene pagata è tassata, ma soltanto quella parte cor- rispondente ai contributi che hai dedotto durante il periodo di partecipazione. 29 Un esempio di come viene tassata la pensione complementare Il signor Bianchi è un lavoratore dipendente che ha partecipato a una forma pensionistica complementare contribuendo per 35 anni. Al momento del pensionamento riceve una pensione complementare per il primo anno pari a 7.000 euro. Si ipotizza che di questi 7.000 euro, 4.900 sono la parte imputabile ai contributi versati, per i quali il Signor Bianchi ha usufruito della deducibilità fiscale, mentre 2.100 sono il frutto dei rendimenti conseguiti du- rante gli anni di partecipazione. Per effetto del sistema di tassazione, al Signor Bianchi viene applicata l’aliquota agevolata del 9% sulla parte della pensione complementare corrispondente ai contributi dedotti e cioè 4.900 euro. Il Signor Bianchi riceve in quell’anno una pensione complementare al netto delle tasse pari a 6.559 euro [7.000 – (4.900 × 9%)]. scheda COVIP | Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione30 Il sistema della previdenza complementare si fonda su un insieme di regole fi- nalizzate alla tutela del risparmio previdenziale. Per assicurarne il buon funzionamento il legislatore ha istituito una specifica Au- torità di vigilanza: la COVIP – Commissione di vigilanza sui fondi pensione – con lo scopo di perseguire la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e la sana e prudente gestione delle forme pensionistiche complementari a tutela degli iscritti e dei beneficiari. La COVIP può, inoltre, formulare proposte di modifiche legislative in materia di previdenza complementare; cura anche la raccolta e la diffusione delle infor- mazioni utili alla conoscenza dei problemi previdenziali e del settore. La COVIP è inserita negli organismi internazionali (Unione Europea e OCSE) nei quali operano le Autorità dei paesi membri relativamente ai temi della previ- denza complementare. Se hai necessità di ricevere informazioni e chiarimenti sulla normativa puoi vi- sitare il sito web istituzionalewww.covip.it e contattare anche per e-mail l’Uf- ficio Relazioni con il Pubblico all’indirizzo [email protected]. Chi vigila sulle forme pensionistiche complementari Guida introduttiva alla previdenza complementare PER SAPERNE DI PIÙ Guida pratica alla trasmissione degli esposti (www.covip.it - Area divulgativa) Se durante la tua adesione hai modo di riscontrare irregolarità o anomalie che riguardano la forma pensionistica complementare alla quali sei iscritto, ti puoi rivolgere in primo luogo alla forma stessa, che è tenuta a rispondere alla tua ri- chiesta in modo chiaro, tempestivo ed efficace. Se la forma pensionistica non ti ha fornito una risposta o lo ha fatto in modo insoddisfacente, puoi inviare un esposto alla COVIP che valuta la fondatezza e la rilevanza dei fatti che hai segnalato, considerando gli effetti negativi che pos- sono derivarne per gli iscritti alla forma pensionistica e le possibili ricadute sul buon funzionamento del sistema della previdenza complementare. Una volta effettuati i necessari approfondimenti, la COVIP valuterà l’adozione delle ini- ziative più opportune nei confronti della forma pensionistica complementare in- teressata. Cosa fare se qualcosa non va 31 Per saperne di più 1 Nel corso degli ultimi trent’anni il sistema previdenziale italiano è stato interessato da riforme strutturali finalizzate: • al progressivo controllo della spesa pub- blica per pensioni, che stava assumendo di- mensioni elevate rispetto al Prodotto In- terno Lordo (PIL); • all’istituzione di un sistema di previdenza complementare che si affiancasse a quello pubblico. Per comprendere la portata di queste riforme, è importante riassumere - sia pure breve- mente – le tappe più importanti dell’evolu- zione del sistema pensionistico nel nostro Paese. Durante gli anni ’70, come la maggior parte dei Paesi occidentali, l’Italia è stata interessata da un forte rallentamento dell’economia, de- terminato principalmente dalla crisi petroli- fera del periodo 1973-1976 che sconvolse il quadro economico del Paese. Lo Stato ha do- vuto affrontare una maggiore spesa a soste- gno di coloro che non riuscivano a trovare un’occupazione e delle imprese, anch’esse in crisi; ciò ha contribuito a generare una situa- zione difficile per la finanza pubblica, deter- minata dal forte aumento del debito pub- blico. Nel corso degli anni ’80, in gran parte dei Paesi industrializzati è maturata la consape- volezza riguardo alla necessità di provvedere al riequilibrio dei conti pubblici attraverso il ridimensionamento della spesa corrente. In Italia, soltanto alla fine del decennio è stata realizzata una manovra di correzione dei di- savanzi di bilancio basata sull’inasprimento della pressione fiscale. A partire dagli anni ’90, sono state avviate ri- forme strutturali che hanno riguardato anche il settore pensionistico. Nel nostro Paese, il sistema pensionistico pubblico è strutturato secondo il criterio della ripartizione. Ciò significa che i contri- buti che i lavoratori e le aziende versano agli enti di previdenza vengono utilizzati per pa- gare le pensioni di coloro che hanno lasciato l’attività lavorativa. Per far fronte al paga- mento delle pensioni future, dunque, non è previsto alcun accumulo di riserve. È evidente che in un sistema così organiz- zato, il flusso delle entrate (rappresentato dai contributi) deve essere in equilibrio con l’ammontare delle uscite (le pensioni pa- gate). In Italia il progressivo aumento della vita me- dia della popolazione ha fatto sì che si deb- bano pagare le pensioni per un tempo più lungo; inoltre il rallentamento della crescita economica ha frenato le entrate contributive. Per far fronte a questa situazione, sono state attuate una serie di riforme tutte orientate a riportare sotto controllo la spesa pensioni- stica. È cambiato il sistema di rivalutazione delle pensioni in pagamento, non più collegato an- che alla dinamica dei salari reali (cioè al netto dell’aumento dei prezzi al consumo) ma sol- tanto all’andamento dell’inflazione; sono stati 34 L’evoluzione del sistema pensionistico in Italia Per saperne di più 1 ritoccati i requisiti minimi per ottenere la pen- sione sia con riguardo all’età anagrafica sia al- l’anzianità contributiva; sono state poste le basi per la creazione di un sistema di Fondi pensione complementari, per permettere ai lavoratori di ottenere una pensione comples- siva più adeguata ai loro bisogni in età anziana e, nel contempo, di diversificare i rischi di esposizione del complessivo sistema pensio- nistico a shock di varia natura. In ordine cronologico, ecco le principali no- vità introdotte in Italia dalle riforme del si- stema pensionistico pubblico e contempora- neamente l’evoluzione della previdenza com- plementare: • fino a dicembre del 1992 il lavoratore iscritto all’INPS riceveva una pensione il cui importo era collegato alla retribuzione per- cepita negli ultimi anni di lavoro. Con una rivalutazione media del 2% per ogni anno di contribuzione, per 40 anni di versamenti, veniva erogata una pensione che corri- spondeva a circa l’80% della retribuzione percepita nell’ultimo periodo di attività la- vorativa. Inoltre, la pensione in pagamento veniva rivalutata negli anni successivi te- nendo conto di due elementi fondamen- tali: l’aumento dei prezzi e l’innalzamento dei salari reali. In questa fase esperienze di previdenza com- plementare sono presenti solo nelle banche e in alcune aziende con appositi Fondi pen- sione creati per i soli dipendenti delle aziende stesse; • con la riforma Amato del 1992 (decreto legislativo n. 503/1992), lo scenario cam- bia: si innalza l’età per la pensione di vec- chiaia e si estende gradualmente, fino al- l’intera vita lavorativa, il periodo di contri- buzione valido per il calcolo della pen- sione; le retribuzioni prese a riferimento per determinare l’importo della pensione vengono rivalutate all’1%, che è una per- centuale nettamente inferiore a quella ap- plicata prima della riforma; la rivalutazione automatica delle pensioni in pagamento viene limitata alla dinamica dei prezzi (e non anche a quella dei salari reali). La ri- forma Amato ha dato il via a un processo di armonizzazione delle regole tra i diversi re- gimi previdenziali, ma di fatto ha anche de- terminato una riduzione del grado di co- pertura pensionistica rispetto all’ultimo sti- pendio percepito. Da qui la necessità di introdurre una disciplina organica della previdenza complementare con l’istituzione dei Fondi pensione ad ade- sione collettiva negoziali e aperti (decreto le- gislativo n. 124/1993); • con la riforma Dini del 1995 (legge 335/1995) dal sistema retributivo si è pas- sati a quello contributivo. La differenza tra i due sistemi è sostanziale: • nel sistema retributivo la pensione corri- sponde a una percentuale dello stipendio del lavoratore: essa dipende, dall’anzianità contributiva e dalle retribuzioni, in partico- lare quelle percepite nell’ultimo periodo della vita lavorativa, che tendenzialmente sono le più favorevoli; • nel sistema contributivo, invece, l’importo della pensione dipende dall’ammontare dei contributi versati dal lavoratore nell’arco della vita lavorativa. Il passaggio dall’uno all’altro sistema di cal- colo è avvenuto in modo graduale, distin- guendo i lavoratori in base all’anzianità con- tributiva. Si sono così create tre diverse si- tuazioni: i lavoratori con almeno 18 anni di 35 Per saperne di più 1 anzianità contributiva a fine 1995 hanno man- tenuto il sistema retributivo; ai lavoratori con un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni, alla stessa data, è stato attribuito il sistema misto, cioè retributivo fino al 1995 e contri- butivo per gli anni successivi; ai neoassunti dopo il 1995 viene applicato il sistema di cal- colo contributivo (metodo contributivo pro rata). Quest’ultimo criterio di calcolo comporta una consistente diminuzione del rapporto tra la prima rata di pensione e l’ultimo sti- pendio percepito (cosiddetto tasso di sosti- tuzione): per i lavoratori dipendenti con 35 anni di contributi, la pensione corrisponde a circa il 50-60% dell’ultimo stipendio (per gli autonomi si ha un valore assai inferiore) e si rivaluta unicamente in base al tasso d’ infla- zione; • con il decreto legislativo n. 47/2000 viene migliorato il trattamento fiscale per coloro che aderiscono a un Fondo pen- sione e sono previste nuove opportunità per chi desidera aderire in forma indivi- duale alla previdenza complementare at- traverso l’iscrizione a un Fondo pensione aperto o a un Piano individuale pensioni- stico (cosiddetto PIP); • con la riforma Maroni del 2004 (legge delega n. 243/2004) vengono stabiliti in- centivi per chi rinvia la pensione di anzia- nità: chi sceglie il rinvio può beneficiare di un super bonus che consiste nel versa- mento in busta paga dei contributi previ- denziali che sarebbero stati versati al- l’ente di previdenza (un importo pari a circa un terzo dello stipendio); aumenta l’età anagrafica per le pensioni di anzia- nità e quelle di vecchiaia; solo per le donne rimane la possibilità di andare in pensione di anzianità a 57 anni di età ma con forti tagli all’assegno pensionistico, prevedendo il calcolo della pensione in- tegralmente con il sistema contributivo. Vengono inoltre fissati i criteri di delega per un ampio disegno di riforma della previdenza complementare. Elementi car- dine della delega sono: una migliore equi- parazione tra le diverse forme pensioni- stiche complementari, il conferimento del TFR da parte dei lavoratori dipendenti alla previdenza complementare anche con modalità tacite, l’unitarietà e omoge- neità della vigilanza sul settore attribuita alla COVIP; • con il decreto legislativo n. 252/2005, viene data attuazione alla predetta legge delega sostituendo interamente il decreto legislativo n. 124/1993; • con la riforma Prodi del 2007 (legge n. 247/2007), si introducono le cosiddette “quote” per l’accesso alla pensione di an- zianità, determinate dalla somma dell’età e degli anni lavorati: nel 2009 la quota da rag- giungere è 95 (con almeno 59 anni di età), dal 2011 si passa a quota 96 (con almeno 60 anni di età), mentre dal 2013 si sale a 97 (con almeno 61 anni di età); si rende inoltre automatica e triennale la revisione dei co- efficienti di calcolo della pensione obbli- gatoria in funzione della vita media calco- lata su dati ISTAT; • con la legge n. 102/2009 vengono intro- dotte ulteriori innovazioni: • dal 1° gennaio 2010, l’età di pensiona- mento prevista per le lavoratrici del pub- blico impiego aumenta progressiva- mente fino a raggiungere i 65 anni; • al 1 gennaio 2015, l’adeguamento dei re- quisiti anagrafici per il pensionamento deve essere collegato all’incremento della speranza di vita accertato dall’ISTAT e validato dall’EUROSTAT; 36 L’evoluzione del sistema pensionistico in Italia Per saperne di più 2 Ecco cosa è importante sapere sui Fondi pensione nel pubblico impiego L’adesione La partecipazione è volontaria e avviene sulla base dei contratti collettivi di riferi- mento ed è consentita esclusivamente a co- loro che appartengono alle categorie di la- voro a cui si applica il contratto o l’accordo istitutivo del Fondo di riferimento stipulato tra ARAN e organizzazioni sindacali. Non è previsto il meccanismo dell’adesione me- diante conferimento tacito del TFR. I dipendenti pubblici assunti a tempo inde- terminato prima del 1° gennaio 2001 con la sottoscrizione del modulo di adesione al Fondo pensione optano obbligatoriamente per il passaggio dal TFS (trattamento di fine servizio, buonuscita, indennità premio fine servizio o indennità di anzianità) al TFR (trat- tamento di fine rapporto). Questi lavoratori cosiddetti “optanti” potranno esercitare tale opzione entro il 31 dicembre 2015 (termine fissato in un recente accordo quadro ARAN -Sindacati). I dipendenti pubblici a tempo determinato o assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2001 ai quali si applica già l’istituto del TFR, non devono pertanto esercitare alcuna op- zione per iscriversi alla previdenza comple- mentare. Per i dipendenti pubblici continuano a valere i limiti alla portabilità della posizione indivi- duale e del TFR da un fondo negoziale a una forma di previdenza individuale che non sono più in vigore per i dipendenti del set- tore privato. La contribuzione Durante la partecipazione al Fondo pensione il lavoratore vedrà confluire sulla propria po- sizione individuale costituita presso il Fondo pensione a cui è iscritto le seguenti risorse reali: • il contributo del datore di lavoro; • il proprio contributo (è possibile integrare volontariamente il contributo minimo pre- visto); • i rendimenti conseguiti con l’investimento dei contributi sui mercati finanziari. L’ammontare dei contributi è determinato in riferimento alla retribuzione utile ai fini del calcolo del TFR oppure su di una base più ridotta indicata dalla contrattazione collettiva. Per coloro che si iscrivono nel primo anno di vita del Fondo pensione, gli accordi istitutivi possono prevedere un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro (non superiore a quello ordinario) per dodici mesi; per coloro che si iscrivono nel secondo anno di attività, tale contribu- zione aggiuntiva non può superare il 50% del contributo ordinario. Su un altro conto di natura figurativa tenuto dall’INPDAP (Istituto nazionale di previ- denza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica) sono contabilizzati gli accantona- menti delle quote del TFR; esse non sono versate al Fondo pensione man mano che maturano ma sono accantonate figurativa- mente presso l’INPDAP, il quale, al termine del rapporto di lavoro, le conferisce al Fondo pensione. In base all’Accordo quadro tra ARAN e sinda- cati le quote degli accantonamenti di TFR va- riano a seconda della data di assunzione dei lavoratori: • per i lavoratori a tempo determinato e per quelli assunti a tempo indeterminato a par- tire dal 1° gennaio 2001, viene destinato l’in- tero TFR che matura anno per anno (il 6,91% della retribuzione base di riferimento per il calcolo); 39 Per saperne di più 2 • per i lavoratori già in servizio alla data del 31 dicembre 2000 e che hanno esercitato l’opzione, viene destinata una quota di TFR non superiore al 2% della retribuzione base di riferimento. Successivamente, la pre- detta quota potrà essere elevata dalle parti istitutive con apposito accordo contrat- tuale. Per i medesimi lavoratori optanti per il TFR, è previsto un ulteriore accantona- mento figurativo pari all’1,5% della base contributiva di riferimento ai fini TFS; an- che questa quota ha carattere di elemento figurativo e viene assimilata al TFR per quanto riguarda la tassazione. Inizialmente le quote virtuali sono rivalutate sulla base della media ponderata dei risultati conseguiti da un gruppo di fondi pensione ne- goziali, individuati con il Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 dicembre 2005; quando il Fondo pensione raggiunge una struttura finanziaria consolidata, l’INPDAP ap- plica invece il rendimento netto effettivo rea- lizzato dal Fondo pensione stesso. 40 I Fondi pensione nel pubblico impiego Schema di funzionamento della previdenza complementare per i dipendenti Tutti i dipendenti Pubblici Conto reale (rivalutato in base ai rendimenti del Fondo) Conto virtuale (rivalutato in base ai rendimenti di un paniere di Fondi Dipendenti già in servizio al 31.12.2000 Quota a carico lavoratore Quota a carico datore di lavoro 2% TFR + 1,5% TFS 6,91% TFR Dipendenti in servizio dal 1.1.2001 Per saperne di più 2 Gli investimenti Il Fondo pensione può proporre agli iscritti varie forme di investimento in analogia con gli altri Fondi pensione negoziali. La gestione finanziaria delle risorse reali confluite al Fondo pensione (contributi dei lavoratori e del datore di lavoro) è affidata a operatori specializzati (banche, assicurazioni, società di investimento, società di gestione del risparmio) nel rispetto dei limiti e dei cri- teri fissati con il decreto ministeriale n. 703/1996; le risorse del Fondo sono deposi- tate presso una banca distinta dal gestore: la “banca depositaria” che esegue le istruzioni del gestore e verifica che queste non siano contrarie alla legge o alle norme dello Sta- tuto del Fondo pensione. I costi I costi che sono a carico dell’aderente nel corso della partecipazione sono descritti nei documenti informativi consegnati dal Fondo pensione al momento dell’adesione. Nor- malmente, sono costituiti da una quota di iscrizione una tantum all’atto dell’adesione e da una quota associativa annuale. Gli strumenti di informazione per gli iscritti Con la Comunicazione periodica agli iscritti, il Fondo pensione comunica entro il 31 marzo di ogni anno le informazioni sulla contribu- zione, sull’andamento dell’investimento pre- scelto e, in generale, sulla posizione indivi- duale dell’aderente. Alla Comunicazione periodica, il Fondo pen- sione allega il cosiddetto Progetto esempli- ficativo personalizzato, che rappresenta una stima della pensione complementare. Le prestazioni La disciplina delle prestazioni pensionistiche erogate dai Fondi pensione per i dipendenti pubblici è quella prevista nel decreto legisla- tivo n. 124/1993. Di conseguenza i dipendenti pubblici iscritti a forme pensionistiche com- plementari hanno attualmente regole di ac- cesso alle prestazioni, ai riscatti, ai trasferi- menti e alle anticipazioni diverse rispetto ai dipendenti privati. Tali regole sono descritte di seguito: • prestazioni pensionistiche per vec- chiaia: possono essere corrisposte dopo almeno 5 anni di partecipazione al Fondo e in base al raggiungimento dei requisiti re- lativi all’età anagrafica prevista dal sistema pensionistico obbligatorio; • prestazioni pensionistiche per anzia- nità: possono essere corrisposte dopo al- meno 15 anni di partecipazione al Fondo pensione e con un’età anagrafica che non può essere inferiore di oltre 10 anni a quella prevista per la pensione di vec- chiaia. Se le fonti istitutive lo prevedono, la liquidazione della prestazione può av- venire in forma di capitale per un importo comunque non superiore al 50% del montante maturato (salvo che l’importo annuo della pensione maturata sia infe- riore all’assegno sociale) e il rimanente importo viene erogato sotto forma di rendita; • anticipazione della posizione individuale, a esclusione di quanto maturato nel conto fi- gurativo contabilizzato dall’INPDAP, può es- sere chiesta dall’iscritto anche per l’intero importo dopo almeno otto anni di parteci- pazione, per spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per 41 Per saperne di più 2 Le principali tappe normative della previdenza complementare per il pubblico impiego • La possibilità di istituire i Fondi pensione per i pubblici dipendenti è stata previ- sta per la prima volta dalla Legge de- lega 421/1992 e dal successivoDecreto legislativo 124/1993 di attuazione della delega stessa, che ha rappresentato la prima normativa organica sulla previ- denza complementare. • La Legge 335/1995, di riforma del si- stema di previdenza obbligatoria, ha previsto l’estensione dell’istituto del TFR ai pubblici dipendenti in linea con il pro- cesso di armonizzazione della disciplina del lavoro pubblico con quello privato. L’attuazione di tale cambiamento sa- rebbe dovuta avvenire secondo moda- lità definite dalla contrattazione collet- tiva, i cui contenuti dovevano essere re- cepiti da un apposito DPCM avente la funzione di dettare norme esecutive per l’attuazione del passaggio. • Prima dell’effettiva realizzazione di tali accordi, con la Legge 449/1997 era stata introdotta la possibilità per i di- pendenti pubblici in regime di TFS di op- tare per il TFR aderendo ad un fondo pensione complementare. • La Legge 448/1998 ha assegnato, per la prima volta, risorse effettive alla previ- denza complementare. • Il DPCM del 20 dicembre del 1999, successivamente modificato e integrato dal DPCM del 2 marzo 2001, ha recepito l’Accordo quadro nazionale del 29 luglio 1999 in materia di TFR e previdenza complementare per i dipendenti pub- blici, indicando, altresì, i criteri per la ri- partizione degli stanziamenti pubblici per la previdenza complementare. • La Legge 243/2004 – legge delega di ri- forma del sistema previdenziale – ha poi previsto il riordino del sistema di previdenza complementare anche per il settore del pubblico impiego, tuttavia tale delega non è stata esercitata. • Il Decreto legislativo 252/2005 - che ha sostituito il Decreto lgs. 124/1993 – ha introdotto una nuova disciplina per la previdenza complementare stabi- lendo che per i fondi pensione istituiti per i lavoratori dipendenti pubblici si continui ad applicare la normativa pre- vista nel Decreto lgs. 124/1993. • Il Decreto Legge 78/2010, convertito con modificazioni con la Legge 122/2010, ha previsto per il personale in regime di TFS che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e con riferimento alle an- zianità successive a questa data, la pre- stazione è calcolata con il metodo di computo del TFR. Pertanto, a partire dal 2011 i dipendenti pubblici in regime di TFS si vedranno corrispondere la pre- stazione in due quote: la prima, riferita alle anzianità utili fino al 31 dicembre 2010, sarà calcolata con le regole di computo del TFS, mentre la seconda quota seguirà le regole dell’art. 2120 del codice civile. Resta ferma la possibilità per tali lavoratori di aderire a un fondo pensione rinunciando al TFS mediante la trasformazione in TFR; il termine per l’esercizio dell’opzione, che scadeva il 31 dicembre 2010, è stato prorogato al 31 dicembre 2015. 44 I Fondi pensione nel pubblico impiego Per saperne di più 3 I Fondi pensione negoziali sono forme pen- sionistiche complementari la cui origine, come suggerisce il termine “negoziali”, è di na- tura contrattuale. Essi sono destinati a specifiche categorie di lavoratori: • dipendenti privati che appartengono alla stessa categoria contrattuale, alla stessa impresa o gruppo di imprese, allo stesso territorio; • dipendenti pubblici che appartengono a specifici comparti di contrattazione; • soci lavoratori di cooperative; • autonomi e liberi professionisti anche or- ganizzati per aree professionali e territoriali. I Fondi pensione negoziali sono enti giuridi- camente autonomi, distinti dai soggetti pro- motori (lavoratori e datori di lavoro). La mag- gior parte dei Fondi pensione negoziali viene istituita a seguito di: • contratti collettivi, anche aziendali, stipu- lati dai rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori; • accordi tra i soci lavoratori di cooperative; • accordi tra lavoratori autonomi e liberi pro- fessionisti promossi dai relativi sindacati o associazioni di categoria. Anche le Regioni, con Legge regionale, pos- sono istituire un Fondo pensione negoziale. Per il settore dei liberi professionisti l’istitu- zione dei Fondi pensione negoziali può essere effettuata dalle Casse professionali purché attuino una gestione separata rispetto alle ri- sorse destinate alla previdenza obbligatoria. I Fondi pensione negoziali destinati ai lavora- tori dipendenti delle amministrazioni dello Stato, il cui rapporto di lavoro è disciplinato dalla contrattazione collettiva, possono es- sere istituiti con contratti collettivi di com- parto o di ambito territoriale nelle Regioni ad autonomia speciale. Questi fondi sono disciplinati dalla normativa contenuta nel decreto legislativo n. 124/1993 (per saperne di più leggi “I Fondi pensione nel pubblico impiego”). L’attività del Fondo pensione è disciplinata dallo Statuto. Questo documento definisce gli elementi identificativi del Fondo (denomi- nazione, istituzione e scopo, ambito dei de- stinatari), le caratteristiche (l’importo dei con- tributi, il metodo di calcolo delle prestazioni – a contribuzione definita – le politiche di in- vestimento, le spese per la partecipazione struttura amministrativa), i rapporti con gli aderenti (modalità di adesione, le informa- zioni da fornire agli iscritti). Ecco cosa è importante sapere sui Fondi pensione negoziali. L’adesione L’adesione a un Fondo pensione negoziale è volontaria. Ogni Fondo pensione è rivolto a determinate categorie di lavoratori (lavoratori di una data azienda o di un gruppo di aziende, ad esempio Enel, Telecom; o di un dato set- tore, ad esempio metalmeccanici, chimici; o appartenenti a una data categoria di liberi professionisti, ad esempio medici). Gli iscritti eleggono i propri rappresentanti nell’Assem- blea dei delegati. Al Fondo pensione di riferimento possono aderire anche i lavoratori assunti in prova e a I Fondi pensione negoziali 45 Per saperne di più 3 tempo determinato ovvero assunti in base alle nuove tipologie contrattuali se previsto dall’accordo di adesione stipulato tra le parti (rappresentanti dei lavoratori e datori di la- voro) e dallo Statuto del Fondo. Leggi la Nota informativa che contiene ulteriori informazioni sulle modalità con le quali procedere all’adesione nella se- zione Caratteristiche della forma pensio- nistica complementare - Altre informa- zioni. La Scheda sintetica, contenuta nella Nota informativa (sezione Presentazione del fondo: Destinatari), indica le categorie dei destinatari della forma pensionistica. Il lavoratore può iscrivere anche i familiari a carico (i cosiddetti “fiscalmente a carico”) se lo Statuto del Fondo lo prevede. Al Fondo pensione negoziale il lavoratore può aderire anche in modo tacito: se non esprime alcuna scelta sulla destinazione del proprio trattamento di fine rapporto (TFR) nei termini previsti dalla legge, viene iscritto automatica- mente alla forma pensionistica collettiva adottata dal contratto nazionale di lavoro o dall’accordo aziendale. Trascorsi due anni dall’adesione, l’iscritto può chiedere il trasferimento della posi- zione maturata presso un’altra forma pen- sionistica complementare senza sostenere oneri. Prima di esercitare questa facoltà è opportuno verificare la possibilità di conti- nuare a usufruire del contributo del datore di lavoro. Nei riguardi dei dipendenti pubblici non si ap- plica il meccanismo dell’adesione tacita (per saperne di più leggi “I Fondi pensione nel pubblico impiego”). La contribuzione Per i lavoratori dipendenti la contribuzione viene stabilita in sede di contrattazione col- lettiva. Il lavoratore versa al Fondo pensione negoziale, per il tramite del datore di lavoro: • le quote del TFR che maturano dopo l’ade- sione; • il contributo a proprio carico, nella misura prevista dall’accordo contrattuale (ferma restando la possibilità di contribuire in mi- sura superiore); • il contributo del datore di lavoro, il cui im- porto è previsto dall’accordo contrattuale. È possibile versare soltanto il TFR; in tal caso il datore di lavoro non ha l’obbligo di versare il proprio contributo. In caso di Fondo pen- sione negoziale destinato ai lavoratori auto- nomi e ai liberi professionisti la contribuzione riguarda unicamente l’iscritto. Leggi la Nota informativa - sezione “Ca- ratteristiche della forma pensionistica com- plementare” - “Quanto e come si versa” che contiene le informazioni circa l’entità della contribuzione, la periodicità dei versamenti. Altre informazioni sulla contribuzione e sul trattamento di fine rapporto (TFR) sono fornite nella Scheda sintetica, contenuta della Nota Informativa . 3 Nei Fondi pensione negoziali rivolti ai dipen- denti pubblici la contribuzione è formata dal contributo individuale e da quello del datore di lavoro nonché dalle quote “virtuali” di TFR (per saperne di più leggi“I Fondi pensione nel pubblico impiego”). Gli investimenti Il Fondo pensione, al momento dell’adesione, propone agli iscritti uno o più comparti di in- vestimento caratterizzati da diverse combi- 46 I Fondi pensione negoziali Per saperne di più 3 Leggi la Nota informativa - sezione Ca- ratteristiche della forma pensionistica complementare – Le prestazioni nella fase di accumulo) che contiene elementi di maggiore dettaglio sulle prestazioni du- rante la fase di accumulo. La disciplina delle prestazioni pensionistiche erogate dai Fondi pensione per i dipendenti pubblici è quella prevista nel decreto legi- slativo n. 124/1993. Di conseguenza i dipen- denti pubblici iscritti a forme pensionistiche complementari hanno attualmente regole di accesso alle prestazioni, ai riscatti, ai trasfe- rimenti e alle anticipazioni diverse rispetto ai dipendenti privati (per saperne di più leggi “I Fondi pensione nel pubblico impiego”). I profili organizzativi L’organizzazione interna (o governance) di un Fondo pensione negoziale è costituita da quattro organi: l’Assemblea dei delegati, il Consiglio di amministrazione (CdA), il Colle- gio dei sindaci e il Responsabile del Fondo pensione. L’Assemblea è formata dai rappresentanti dei lavoratori e delle imprese, di regola in misura paritetica; nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci, approva lo Statuto e le eventuali successive modifiche e approva il bilancio; delibera l’eventuale scioglimento del Fondo pensione. Il Consiglio di amministrazione è eletto dal- l’Assemblea; amministra il Fondo pensione e ne decide la politica di investimento; sele- ziona il gestore, la banca depositaria, la com- pagnia di assicurazione per l’erogazione delle rendite; elegge il Presidente, che ha funzioni anche di rappresentanza legale del Fondo pensione stesso, nonché il Direttore generale con funzioni attuative degli indirizzi degli obiettivi del Fondo pensione; nomina il Re- sponsabile del Fondo. Il Collegio dei sindaci ha il duplice compito del controllo contabile e del controllo del- l’operato del Consiglio di amministrazione; il controllo contabile e di bilancio, qualora il Fondo lo ritenga opportuno, può essere affi- dato a una società di revisione o un revisore esterno. Il Responsabile del fondo pensione verifica che la gestione della forma pensionistica sia svolta nell’esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto della normativa, anche regola- mentare e di indirizzo emanata dalla COVIP e delle previsioni di natura contrattuale. Negli organi di amministrazione e di con- trollo sono presenti, in uguale numero, rappresentanti dei datori di lavoro e rap- presentanti dei lavoratori iscritti; i com- ponenti degli organi e il Responsabile del Fondo pensione devono essere in possesso di specifici requisiti di professionalità e onorabilità. Anche i Fondi pensione per i dipendenti pub- blici hanno una struttura organizzativa che prevede organi di amministrazione e di con- trollo rappresentativi dei soggetti istitutori. Le regole sulle competenze e le procedure per la designazione dei componenti degli organi collegiali dei fondi pensione di parte datoriale sono definite dal DPCM del 29 ottobre 2008 (per saperne di più leggi “I Fondi pensione nel pubblico impiego”). La Vigilanza di settore Tutti i Fondi pensione negoziali sono iscritti all’Albo dei fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP. 49 Per saperne di più 4 I Fondi pensione aperti sono forme pensioni- stiche complementari alle quali, come sugge- risce il termine “aperti”, possono iscriversi tutti coloro che, indipendentemente dalla si- tuazione lavorativa (lavoratore dipendente o autonomo/libero professionista), intendano costruirsi una rendita integrativa della pen- sione di base. I Fondi pensione aperti sono costituiti sotto forma di patrimonio separato e autonomo ri- spetto a quello della società che li istituisce - banca, società di gestione del risparmio (SGR), società di intermediazione mobiliare (SIM) e impresa di assicurazione - e sono de- stinati esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti; non possono essere utilizzati per soddisfare i diritti vantati dai cre- ditori della società in caso di fallimento di quest’ultima. L’attività del Fondo pensione è disciplinata dal Regolamento. Questo documento defi- nisce gli elementi identificativi del Fondo (de- nominazione, istituzione e scopo), le caratte- ristiche (l’importo dei contributi, il metodo di calcolo delle prestazioni – a contribuzione definita – le politiche di investimento, le spese per la partecipazione a carico dei de- stinatari), i profili organizzativi (il Responsa- bile del Fondo pensione e la struttura ammi- nistrativa ), i rapporti con gli aderenti (moda- lità di adesione, le informazioni da fornire agli iscritti). Ecco cosa è importante sapere sui Fondi pensione aperti L’adesione L’adesione a un Fondo pensione aperto è vo- lontaria e non è necessariamente legata alla condizione lavorativa; si può aderire anche se al momento non si svolge alcuna attività la- vorativa. Il lavoratore dipendente privato può aderire al Fondo aperto: • su base individuale (adesione individuale); • su base collettiva (adesione collettiva). I lavoratori appartenenti a una determinata impresa possono aderire al Fondo pen- sione aperto secondo quanto stabilito dai contratti di lavoro, dagli accordi o dai re- golamenti aziendali; • l’adesione su base collettiva può avve- nire anche in forma ‘tacita’: se il lavora- tore non esprime, nei termini previsti, al- cuna scelta in merito alla destinazione del proprio TFR viene iscritto al Fondo pensione aperto individuato dall’ac- cordo/regolamento aziendale. I lavoratori dipendenti pubblici possono ade- rire a un Fondo pensione aperto solo su base individuale (per saperne di più leggi “I Fondi pensione nel pubblico impiego”). 4 Il lavoratore autonomo o libero professioni- sta può aderire soltanto su base individuale. 50 I Fondi pensione aperti Per saperne di più 4 È possibile iscrivere i familiari a carico (i co- siddetti “fiscalmente a carico”) se il Regola- mento del Fondo lo prevede anche quando non si è iscritti a propria volta. Trascorsi due anni dall’adesione, l’iscritto può chiedere il trasferimento della posizione ma- turata presso un’altra forma pensionistica complementare senza sostenere oneri. Prima di esercitare questa facoltà, chi ha aderito in forma collettiva è opportuno che verifichi la possibilità di continuare a usufruire del con- tributo dell’azienda. Leggi la Nota informativa che contiene ulteriori informazioni sulle modalità con le quali procedere all’adesione nella se- zione Caratteristiche della forma pensio- nistica complementare - Altre informa- zioni. La Scheda sintetica, contenuta nella Nota informativa (sezione Presentazione del fondo: Destinatari) fornisce informazioni sui destinatari della forma pensionistica. La contribuzione • Il lavoratore dipendente che aderisce su base individuale al momento dell’adesione sceglie liberamente l’importo e la periodi- cità della contribuzione (mensile, trime- strale, semestrale o annuale) che possono essere successivamente modificati; può versare anche il solo flusso di TFR. Egli non ha automaticamente diritto al contributo del datore di lavoro; tuttavia il datore di la- voro può comunque decidere di contri- buire al Fondo pensione. • Il lavoratore dipendente pubblico può versare solo il contributo individuale ma non il flusso di TFR (per saperne di più leggi “I Fondi pensione nel pubblico impiego”). • Per il lavoratore dipendente che aderisce su base collettiva i contratti e gli accordi collettivi anche aziendali fissano le ca- ratteristiche della contribuzione e ne sta- biliscono l’importo minimo; resta ferma la possibilità di contribuire in misura su- periore. Chi, oltre al flusso di TFR, versa anche il proprio contributo ottiene an- che quello del datore di lavoro stabilito dal contratto o dall’accordo collettivo di adesione. • Il lavoratore autonomo o libero profes- sionista stabilisce liberamente l’importo e la periodicità della contribuzione; nel corso del tempo può modificare le pro- prie scelte. Leggi la Nota Informativa - sezione “Ca- ratteristiche della forma pensionistica complementare” - “Quanto e come si versa” che contiene le informazioni circa l’entità della contribuzione, la periodicità dei versamenti. Altre informazioni sulla contribuzione e sul trattamento di fine rap- porto (TFR) sono fornite nella Scheda sin- tetica, contenuta della Nota Informativa . Gli investimenti Al momento dell’adesione, il Fondo pensione propone uno o più comparti di investimento caratterizzati da diverse combinazioni di stru- menti finanziari e quindi di rischio/rendimento. La scelta non è definitiva; può essere modifi- cata trascorso almeno un anno - o dall’ade- sione o dalla successiva variazione - secondo le modalità stabilite dal Fondo pensione. La politica di investimento seguita da ciascun comparto viene sintetizzata nel portafoglio benchmark” che definisce la percentuale del patrimonio da impiegare nelle varie forme di investimento; esso costituisce un parametro oggettivo di riferimento per la verifica dei ri- sultati contenuti dalla gestione degli investi- menti. 51 Per saperne di più 4 L’Organismo di sorveglianza previsto nel caso di adesione collettiva che comporti l’iscri- zione di almeno 500 lavoratori di una singola azienda o di un medesimo gruppo; esso è composto da rappresentanti del datore di la- voro e dei lavoratori e da due membri indi- pendenti. L’Organismo deve rappresentare adeguatamente gli interessi degli aderenti e verificare che l’amministrazione e la gestione del Fondo avvengano nel loro esclusivo inte- resse. Leggi laNota informativa (Caratteristiche della forma pensionistica complementare, sezione Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica) - che contiene informazioni riferite agli organi del Fondo, alla società promotrice, alla banca depo- sitaria, all’impresa di assicurazione incari- cata dell’erogazione delle rendite, al revi- sore contabile e ai soggetti deputati alla raccolta delle adesioni. Vigilanza di settore I Fondi pensione aperti sono iscritti all’Albo dei Fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP. 54 I Fondi pensione aperti 5I Piani individuali pensionistici di tipo assicu-rativo (PIP) sono forme pensionistiche com-plementari esclusivamente individuali rivoltea tutti coloro che, indipendentemente dallapropria situazione lavorativa, intendano co-struirsi una rendita integrativa.Come i Fondi pensione aperti anche i PIPsono costituiti sotto forma di patrimoni se- parati e autonomi rispetto a quello dell’im- presa di assicurazione che li istituisce e sono destinati esclusivamente al pagamento delle prestazioni agli iscritti; non possono essere utilizzati per soddisfare i diritti vantati dai cre- ditori della società in caso di fallimento di quest’ultima. I PIP sono istituiti dalle imprese di assicura- zione e sono realizzati mediante: • contratti assicurativi di ramo I – assicura- zioni sulla vita - nei quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata a una o più gestioni interne separate; • contratti assicurativi di ramo III - polizze di tipo unit linked - nei quali la rivalutazione della posizione individuale è collegata al valore delle quote di uno o più fondi in- terni detenuti dall’impresa di assicurazione oppure al valore delle quote di OICR (or- ganismi di investimento collettivo del ri- sparmio). Possono esistere anche forme miste – nelle quali la rivalutazione della posizione indivi- duale è collegata sia a contratti di ramo I sia a contratti di ramo III. L’attività del PIP è disciplinata dalRegolamento. Questo documento, insieme alle Condizioni generali di contratto definisce gli elementi identificativi del PIP (denominazione, istituzione e scopo), le caratteristiche (l’importo dei con- tributi, il metodo di calcolo delle prestazioni – a contribuzione definita – le politiche di inve- stimento, le spese per la partecipazione a ca- rico dei destinatari), i profili organizzativi (il Re- sponsabile del PIP e la struttura amministrativa), i rapporti con gli aderenti (modalità di adesione, le informazioni che saranno fornite agli iscritti). I cosiddetti ‘vecchi’ PIP sono forme pensio- nistiche individuali attuate mediante contratti assicurativi che esistevano prima dell’entrata in vigore del Decreto lgs. 252/2005 (1° gen- naio 2007) e che non hanno provveduto a ef- fettuare gli adeguamenti previsti. Gli aderenti possono trasferire l’intera posizione indivi- duale maturata ad altra forma pensionistica complementare. I ‘vecchi’ PIP non sono iscritti all’Albo dei Fondi pensione e non sono vigilati dalla CO- VIP bensì dall’IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni . Essi non possono racco- gliere nuove adesioni. 55 I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) Per saperne di più Per saperne di più 5 Ecco cosa è importante sapere sui PIP L’adesione L’adesione a un PIP è volontaria, su base indi- viduale e indipendente dalla propria condi- zione lavorativa (lavoratore dipendente o au- tonomo); si può aderire anche se al momento non si svolge alcuna attività lavorativa. I PIP non possono essere destinatari di adesioni in forma tacita. I lavoratori dipendenti pubblici possono aderire a un PIP solo su base individuale (per saperne di più leggi “I Fondi pensione nel pubblico impiego”). È possibile iscrivere i familiari a carico (i co- siddetti “fiscalmente a carico”) se il Regola- mento del Fondo lo prevede anche quando non si è iscritti a propria volta. Leggi la Nota informativa che contiene ulteriori informazioni sulle modalità con le quali procedere all’adesione nella se- zione Caratteristiche della forma pensio- nistica complementare - Altre informa- zioni. La Scheda sintetica, contenuta nella Nota informativa (sezione Presentazione del fondo: Destinatari) fornisce informazioni sui destinatari della forma pensionistica. Trascorsi due anni dall’adesione, l’iscritto può chiedere il trasferimento della posizione ma- turata, presso un’altra forma pensionistica complementare, senza sostenere oneri. La contribuzione Il lavoratore dipendente al momento del- l’adesione sceglie liberamente l’importo e la periodicità della contribuzione (mensile, tri- mestrale, semestrale o annuale) che possono essere successivamente modificati; può ver- sare anche il solo flusso di TFR. Egli non ha automaticamente diritto al contributo del da- tore di lavoro, il quale può tuttavia decidere di contribuire al PIP scelto dal proprio dipen- dente. • Il lavoratore dipendente pubblico può ver- sare solo il contributo individuale ma non il flusso di TFR (per saperne di più leggi “I Fondi pensione nel pubblico impiego”). Leggi la Nota Informativa - sezione “Ca- ratteristiche della forma pensionistica com- plementare” - “Quanto e come si versa” che contiene le informazioni circa l’entità della contribuzione, la periodicità dei versamenti. Altre informazioni sulla contribuzione e sul trattamento di fine rapporto (TFR) sono fornite nella Scheda sintetica, contenuta della Nota Informativa. • Il lavoratore autonomo o libero professio- nista stabilisce liberamente l’importo e la periodicità della contribuzione; nel corso del tempo può modificare le proprie scelte. Gli investimenti A seconda delle caratteristiche del PIP, l’iscritto sceglie di collegare la rivalutazione della sua posizione individuale a: • una gestione separata; • uno o più fondi interni o OICR; • una combinazione delle due precedenti modalità. La gestione degli investimenti è effettuata dalla stessa impresa di assicurazione che ha istituito il PIP. Le gestioni separate sono caratterizzate da una composizione degli investimenti tipica- mente prudenziale e, nella maggior parte dei 56 I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) Per saperne di più 5 Leggi laNota informativa (Caratteristiche della forma pensionistica complementare, sezione Soggetti coinvolti nell’attività della forma pensionistica) – che contiene informazioni riferite agli organi del PIP, alla società promotrice, alla banca deposita- ria, all’impresa di assicurazione incaricata dell’erogazione delle rendite, al revisore contabile e ai soggetti deputati alla rac- colta delle adesioni. Vigilanza di settore I PIP sono iscritti all’Albo dei Fondi pensione e sono vigilati dalla COVIP che ne approva i Re- golamenti (ma non le Condizioni generali di contratto che sono di competenza dell’IVASS, l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni). La COVIP vigila sulla correttezza dei compor- tamenti e sulle condizioni di trasparenza e di offerta al pubblico delle imprese di assicura- zione istitutrici dei PIP. Restano comunque ferme le competenze dell’ISVAP sulle imprese di assicurazione in materia di stabilità delle imprese stesse. 59 Per saperne di più 6 I Fondi pensione preesistenti sono forme pensionistiche complementari che, come suggerisce il termine “preesistenti”, operavano antecedentemente all’emanazione della nor- mativa che per la prima volta ha disciplinato in modo organico il sistema della previdenza complementare, ovvero il decreto legislativo n. 124 del ’93. In tale occasione, il legislatore ha consentito a questa tipologia di fondi pen- sione di continuare a operare in deroga alla disciplina generale. Nel 2005 una legge successiva – il decreto le- gislativo n. 252/2005 (sostitutivo del decreto legislativo n. 124/1993) – ha fissato nuove re- gole per il sistema della previdenza comple- mentare prevedendo anche un graduale ade- guamento alla nuova disciplina per i Fondi pensione preesistenti da realizzarsi con un apposito decreto ministeriale (decreto mini- steriale n. 62/2007). Questi Fondi pensione rappresentano un in- sieme molto eterogeneo di forme di previ- denza complementare a carattere collettivo destinate a specifici ambiti di lavoratori. Essi si distinguono in: • Fondi pensione preesistenti autonomi - dotati di soggettività giuridica (associazioni non riconosciute, associazioni riconosciute, fondazioni o enti morali); • Fondi pensione preesistenti interni – costituiti all’interno di società (banche, imprese di assicurazione) come patrimo- nio separato ex art. 2117 c.c. ovvero sol- tanto come posta contabile del passivo, per i lavoratori occupati nelle stesse so- cietà. Ecco cosa è importante sapere sui Fondi pensione preesistenti L’adesione L’adesione a un Fondo pensione preesistente è volontaria e avviene mediante adesione collettiva. Ogni Fondo pensione è rivolto a determinate categorie di lavoratori (di una data azienda o di un gruppo di aziende o di specifiche categorie professionali, ad esem- pio dirigenti d’azienda, medici, ecc..). Al fondo pensione di riferimento possono aderire anche i lavoratori assunti in prova e a tempo determinato ovvero assunti in base alle nuove tipologie contrattuali se previsto dal- l’accordo istitutivo stipulato tra le parti (rap- presentanti dei lavoratori e datori di lavoro) e dallo Statuto. E’ possibile iscrivere anche i fa- miliari a carico (i cosiddetti “fiscalmente a ca- rico”) se lo Statuto del Fondo lo prevede. Leggi la documentazione informativa che il Fondo pensione ti consegna al mo- mento dell’adesione. 6 Al Fondo pensione preesistente il lavoratore dipendente può aderire anche in modo tacito: se non esprime alcuna scelta sulla destina- zione del proprio trattamento di fine rapporto (TFR) nei termini previsti dalla legge, viene au- tomaticamente iscritto alla forma pensioni- stica collettiva adottata dal contratto nazio- nale di lavoro o dall’accordo aziendale. Tra- scorsi due anni dall’adesione, si può chiedere il trasferimento della posizionematurata presso un’altra forma pensionistica complementare senza sostenere oneri che limitino l’esercizio 60 I Fondi pensione preesistenti Per saperne di più 6 di tale facoltà. Chi effettua questa scelta deve però accertarsi che può continuare a usufruire del contributo del datore di lavoro. La contribuzione Per i lavoratori dipendenti la contribuzione viene stabilita in sede di contrattazione. Il la- voratore versa al Fondo pensione preesi- stente, per il tramite del datore di lavoro: • le quote del TFR che maturano dopo l’ade- sione; • il contributo a proprio carico nella misura prevista dall’accordo contrattuale (ferma restando la possibilità di contribuire in mi- sura superiore); • il contributo del datore di lavoro, il cui im- porto è previsto dall’accordo contrattuale. È possibile versare soltanto il TFR; in tal caso il datore di lavoro non ha l’obbligo di versare il proprio contributo. Leggi la documentazione informativa che il Fondo pensione ti consegna al mo- mento dell’adesione Gli investimenti I Fondi pensione preesistenti possono gestire le risorse finanziarie secondo questemodalità: • in forma diretta – in questo caso la COVIP può limitare le categorie di attività nelle quali il Fondo può investire direttamente le risorse, in funzione dell’adeguatezza della struttura organizzativa preposta alla valuta- zione e alla gestione del rischio degli inve- stimenti (decreto ministeriale n. 62/2007); • mediante convenzioni – il Fondo pensione non gestisce direttamente le risorse ma af- fida tale compito a operatori esterni spe- cializzati (banche, assicurazioni, società di investimento, società di gestione del rispar- mio) con i quali stipula apposite conven- zioni. Nell’amministrare le risorse affidate, i gestori devono attenersi alle indicazioni di politica di investimento fissate da Consiglio di amministrazione del Fondi pensione; • mediante la stipula di contratti assicurativi limitati al ramo vita I° assicurazioni sulla durata della vita umana), al ramo III° (unit linked o index linked) e al ramo V° (opera- zioni di capitalizzazione) del “Codice delle assicurazioni private” (decreto legislativo n. 209/2005). In deroga alla normativa che disciplina gli in- vestimenti consentiti ai Fondi pensione di nuova istituzione (decreto ministeriale n. 703/1996), i Fondi pensione preesistenti pos- sono detenere direttamente immobili nei li- miti stabiliti con la normativa di adeguamento (decreto ministeriale n. 62/2007). I costi Nella fase di accumulo, l’iscritto annualmente sostiene costi per le attività di amministra- zione, di gestione del patrimonio e per ogni altra spesa necessaria al funzionamento del Fondo pensione. I costi non sono predeterminati ma sono quelli effettivamente sostenuti nel corso del- l’anno; possono quindi essere accertati solo al termine dell’anno stesso. 6 Leggi la documentazione informativa che il Fondo ti consegna al momento del- l’adesione. Gli strumenti di informazione per gli iscritti Ogni anno il fondo pensione invia all’iscritto le informazioni sulla sua posizione individuale mediante la Comunicazione periodica che contiene tra l’altro informazioni sulla contri- buzione e sull’andamento dell’investimento prescelto. 61 Per saperne di più 6 64 I Fondi pensione preesistenti L’adeguamento alla nuova normativa di settore L’eterogeneità dei Fondi pensione preesistenti ha reso necessario un complessivo percorso di adeguamento alle nuove regole del settore secondo una particolare tempistica che ha previsto: Dall’entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 62/2007 • Organizzazione e funzionamento In linea generale, tutti i Fondi pensione preesistenti hanno dovuto adeguare i propri Sta- tuti alle disposizioni di cui agli articoli 5 (assetto organizzativo), 8 (finanziamento), 11 (pre- stazioni) e 14 (riscatti e trasferimenti) del decreto legislativo n. 252/2005, fatte salve al- cune specifiche possibilità di deroga previste nel decreto ministeriale n. 62/2007. Vi sono Fondi pensione preesistenti che, anche a seguito degli interventi realizzati nel corso degli ultimi anni, si presentano del tutto allineati al modello tipico delle forme complementari di nuova istituzione; in tale ambito, l’assetto ordinamentale è stato, in molti casi, impostato secondo lo schema di statuto previsto per i Fondi negoziali. In relazione a questi adeguamenti, alla COVIP è attribuito il potere di consentire specifi- che deroghe per i regimi previdenziali a prestazione definita e per i regimi previdenziali connotati da particolari specificità, in funzione di esigenze connesse all’equilibrio tec- nico, al rispetto del criterio di sana e prudente gestione e alla tutela degli interessi degli iscritti, ivi incluso il contenimento dei costi. • Conferimento del TFR Per poter accogliere il conferimento del TFR i Fondi pensione preesistenti hanno dovuto dotarsi, se non già esistente, di una sezione a contribuzione definita e, in caso di Fondi pensione interni bancari o assicurativi, comunque costituire, se non già esistente, un pa- trimonio separato. Per il conferimento del TFR con modalità tacite, i Fondi pensione preesistenti devono osservare la disposizione dell’articolo 8, comma 9, del decreto legislativo n. 252/2005 che stabilisce la creazione a tale fine di una linea di investimento a contenuto più pru- denziale che garantisca rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del TFR; i Fondi preesistenti che fanno ricorso a gestioni assicurative possono adempiere questa dispo- sizione anche mediante inserimento (ove non già esistenti) di apposite clausole nei con- tratti assicurativi. Per saperne di più 6 65 • Limiti agli investimenti I Fondi pensione aziendali devono contenere entro il limite del 5% del patrimonio del fondo l’investimento in strumenti finanziari emessi dall’impresa sponsor, oppure entro il limite complessivo del 10% in caso di strumenti emessi da società del gruppo di appar- tenenza della stessa (art. 6, comma 13, lett. c, del decreto legislativo n. 252/2005). Entro 2 anni dall’entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 62/2007 (maggio 2009) • Natura giuridica Ai Fondi pensione preesistenti istituiti all’interno di soggetti diversi da quelli bancari e as- sicurativi era chiesto di acquisire soggettività giuridica; ai Fondi pensione preesistenti co- stituiti nell’ambito di categorie, comparti o raggruppamenti era chiesto di acquisire la per- sonalità giuridica (l’obbligo non riguarda i fondi aziendali e di gruppo). Entro 3 anni dall’entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 62/2007 (maggio 2010) • Limiti agli investimenti Ai Fondi pensione preesistenti era chiesto di adeguarsi ai criteri e ai limiti di investimento operanti per i Fondi pensione di nuova istituzione (art. 6, comma 13, lettere a, b e c-bis del decreto legislativo n. 252/2005 e disposizioni decreto ministeriale n. 703/1996). Entro 5 anni dall’entrata in vigore del Decreto ministeriale n. 62/2007 (maggio 2012) • Modelli gestionali e banca depositaria I Fondi pensione preesistenti devono adeguarsi alle altre disposizioni degli artt. 6 (regime delle prestazioni e modelli gestionali) e 7 (banca depositaria) del decreto legislativo n. 252/2005, compatibilmente con il modello gestionale adottato. • Investimenti immobiliari diretti I Fondi pensione preesistenti che investono direttamente in immobili devono contenere tale investimento entro il limite del 20% del patrimonio del fondo pensione stesso. La COVIP può accordare deroghe per specifiche esigenze coerenti con la politica di gestione e la situazione complessiva del Fondo pensione. COVIP SUI FONDI PENSIONECOMMISSIONE DI VIGILANZA Con questa Guida la COVIP intende illustrarti, con un linguaggio semplice e l’aiuto di alcuni esempi, cos’è la previdenza complementare, quali sono le forme pensionistiche complementari cui puoi aderire e cosa è necessario conoscere per scegliere il piano previdenziale più adatto alle tue esigenze Le informazioni contenute nella Guida sono basate sulla normativa in vigore al momento della sua redazione. Per essere certo che stai consultando la versione più aggiornata verifica sul sito www.covip.it