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Diritto Parlamentare: Struttura, Funzioni e Procedimenti - Prof. Lupo, Sbobinature di Diritto

Sbobinature di diritto parlamentare con seminari su argomenti recenti

Tipologia: Sbobinature

2020/2021

In vendita dal 22/07/2021

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Diritto delle Assemblee Elettive
22/09/20
Presentazione corso. Giancarlo De Cesare. Prova intermedia scritta. Esame finale orale.
23/09/2020
Giunta per il regolamento del senato, presieduto dalla presidente del Senato, istruire riforme per il
regolamento, ordine del giorno è: comunicazioni del presidente, seduta dedicata a valutare gli effetti
della riduzione dei senatori sul funzionamento del Senato. Alla Camera già atto formale. H. 18.00.
Contenuti del diritto delle assemblee elettive, in particolare diritto parlamentare.
Definizione di diritto parlamentare Complesso di norme che disciplinano tre tipi di oggetti;
materia che studia le norme che riguardano tre tipi di oggetti: primo gruppo di norme: 1) disciplina
dell’organizzazione delle due camere, la statica del diritto parlamentare (norme che riguardano il
bicameralismo, la struttura delle camere) + norme che riguardano lo status dei parlamentari e
l’autonomia degli organi parlamentari. Contenuto necessario delle carte costituzionali, costituzioni
liberali che garantivano separazione poteri e un’assemblea rappresentativa, i cui caratteri (autonomia)
dovevano essere previsti costituzionalmente. 2) dinamica, l’esercizio delle loro funzioni (loro: le due
Camere che formano il Parlamento) norme che disciplinano come si sviluppano i procedimenti
parlamentari, le norme che disciplinano l’esercizio delle funzioni parlamentari. Le norme di
procedura, esercitazioni parlamentari attraverso procedimenti, rivolti alla produzione di un atto finale.
Le procedure sono una parte essenziale del diritto parlamentare. Nel diritto amministrativo, i
procedimenti corrispondono all’esercizio di una funzione prefissata dalla legge. Il parlamento è un
organo politico, maggiore libertà nella determinazione del suo fine, attività meno funzionalizzata
rispetto alla pubblica amministrazione. Nel diritto parlamentare i procedimenti sono tendenzialmente
polifunzionali, funzione legislative, oppure di controllo, oppure co-legislazione o di indirizzo.
Finalità di contribuire alla funzione legislativa, di controllo etc. i procedimenti sono polifunzionali,
spetta alle stesse camere utilizzarli per una finalità o per l’altra. 3) i rapporti con gli altri organi
(costituzionali e di rilevanza costituzionale), soggetti terzi e altre istituzioni. Da Vincenzo Miceli,
fondatore del diritto parlamentare tra l’800 ed il 900. Medesima dizione si impiega per spiegare la
disciplina che quel complesso di norme si propone di studiare, ovvero il diritto parlamentare (o delle
assemblee elettive). Parte relazionale, le norme che disciplinano i rapporti con altri soggetti. Le norme
che riguardano i rapporti tra il parlamento ed altri soggetti: organi costituzionali: Governo, Presidente
della Repubblica, Corte costituzionale, (elettori come soggettività collettiva, elettorato, corpo
elettorale). Norme che disciplinano il rapporto tra governo e parlamento: norme di fiducia. Tra camere
e corpo elettorale: la legge elettorale (Norme che disciplinano i due enti), legge elettorale è parte del
diritto parlamentare in quanto struttura le camere, influenza l’organizzazione e l’andamento delle
camere anche dopo le elezioni (tipo elezioni suppletive). Rapporti anche con il Consiglio Superiore
della Magistratura/ con la Corte dei Conti / CNEL / Consiglio di Stato (anche se prevalentemente al
Governo). Rapporti con le regioni (commissione parlamentare per le questioni regionali), dialogo
presente con le regioni. Oltre al parlamento europeo, anche commissione europea, procedure di
dialogo politico, meccanismo di Early Warning Mechanism Le camere si rapportano direttamente
con la commissione europea attraverso questo meccanismo. Organizzazioni internazionali,
organizzazioni per il Mediterraneo, NATO, parlamenti nazionali, diplomazia parlamentare (anche se
controverso, attività diplomatica condotta dai governi su mandato imperativo, rappresentanza
privatista, il parlamentare è un soggetto libero che agisce per conto dei suoi rappresentanti). Il
parlamento si rapporta con i cittadini del corpo elettorale e con i cittadini organizzati in gruppi
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Diritto delle Assemblee Elettive 22/09/ Presentazione corso. Giancarlo De Cesare. Prova intermedia scritta. Esame finale orale. 23/09/ Giunta per il regolamento del senato, presieduto dalla presidente del Senato, istruire riforme per il regolamento, ordine del giorno è: comunicazioni del presidente, seduta dedicata a valutare gli effetti della riduzione dei senatori sul funzionamento del Senato. Alla Camera già atto formale. H. 18.00. Contenuti del diritto delle assemblee elettive, in particolare diritto parlamentare. Definizione di diritto parlamentare → Complesso di norme che disciplinano tre tipi di oggetti; materia che studia le norme che riguardano tre tipi di oggetti: primo gruppo di norme: 1) disciplina dell’organizzazione delle due camere, la statica del diritto parlamentare (norme che riguardano il bicameralismo, la struttura delle camere) + norme che riguardano lo status dei parlamentari e l’autonomia degli organi parlamentari. Contenuto necessario delle carte costituzionali, costituzioni liberali che garantivano separazione poteri e un’assemblea rappresentativa, i cui caratteri (autonomia) dovevano essere previsti costituzionalmente. 2) dinamica, l’esercizio delle loro funzioni (loro: le due Camere che formano il Parlamento) → norme che disciplinano come si sviluppano i procedimenti parlamentari, le norme che disciplinano l’esercizio delle funzioni parlamentari. Le norme di procedura, esercitazioni parlamentari attraverso procedimenti, rivolti alla produzione di un atto finale. Le procedure sono una parte essenziale del diritto parlamentare. Nel diritto amministrativo, i procedimenti corrispondono all’esercizio di una funzione prefissata dalla legge. Il parlamento è un organo politico, maggiore libertà nella determinazione del suo fine, attività meno funzionalizzata rispetto alla pubblica amministrazione. Nel diritto parlamentare i procedimenti sono tendenzialmente polifunzionali, funzione legislative, oppure di controllo, oppure co-legislazione o di indirizzo. Finalità di contribuire alla funzione legislativa, di controllo etc. i procedimenti sono polifunzionali, spetta alle stesse camere utilizzarli per una finalità o per l’altra. 3) i rapporti con gli altri organi (costituzionali e di rilevanza costituzionale), soggetti terzi e altre istituzioni. Da Vincenzo Miceli, fondatore del diritto parlamentare tra l’800 ed il 900. Medesima dizione si impiega per spiegare la disciplina che quel complesso di norme si propone di studiare, ovvero il diritto parlamentare (o delle assemblee elettive). Parte relazionale, le norme che disciplinano i rapporti con altri soggetti. Le norme che riguardano i rapporti tra il parlamento ed altri soggetti: organi costituzionali: Governo, Presidente della Repubblica, Corte costituzionale, (elettori come soggettività collettiva, elettorato, corpo elettorale). Norme che disciplinano il rapporto tra governo e parlamento: norme di fiducia. Tra camere e corpo elettorale: la legge elettorale (Norme che disciplinano i due enti), legge elettorale è parte del diritto parlamentare in quanto struttura le camere, influenza l’organizzazione e l’andamento delle camere anche dopo le elezioni (tipo elezioni suppletive). Rapporti anche con il Consiglio Superiore della Magistratura/ con la Corte dei Conti / CNEL / Consiglio di Stato (anche se prevalentemente al Governo). Rapporti con le regioni (commissione parlamentare per le questioni regionali), dialogo presente con le regioni. Oltre al parlamento europeo, anche commissione europea, procedure di dialogo politico, meccanismo di Early Warning Mechanism → Le camere si rapportano direttamente con la commissione europea attraverso questo meccanismo. Organizzazioni internazionali, organizzazioni per il Mediterraneo, NATO, parlamenti nazionali, diplomazia parlamentare (anche se controverso, attività diplomatica condotta dai governi su mandato imperativo, rappresentanza privatista, il parlamentare è un soggetto libero che agisce per conto dei suoi rappresentanti). Il parlamento si rapporta con i cittadini del corpo elettorale e con i cittadini organizzati in gruppi

d’interesse, prima c’era il canale partitico, ma ora indebolito, quindi dialogo tra gruppi di interesse e parlamento rafforzato. Non per i partiti politici perché secondo alcuni, (scuola romana dottrina costituzionalista), il parlamento è la casa dei partiti, sede, organo costituzionale in cui tutti i partiti sono protagonisti, senza partiti la dimensione istituzionale del parlamento tende a svuotarsi e quindi dimensione politica dei partiti si indebolisce. Amministrazione o autorità indipendenti, come AGCOM, ANAC, accountability: obbligo di riferire alle camere le azioni ad esse connesse. Rapporti anche con la magistratura e le autorità giudiziarie. Si parla spesso di procedura parlamentare , ovvero quel complesso di norme che riguardano i procedimenti attraverso i quali le Camere normalmente esercitano le proprie funzioni. Il termine procedura però fa riferimento solo al carattere descrittivo delle norme, e non a quello prescrittivo. Lo studio invece del diritto delle Assemblee Elettive include anche quegli organi elettivi o rappresentativi, posti a livello subnazionale (Quali i consigli regionali), sovranazionali (UE) e internazionali (ONU). Queste locuzioni evidenziano il carattere elettivo-rappresentativo delle assemblee designate. Anche le leggi elettorali fanno parte del diritto parlamentare, perché con tali leggi si disciplina il rapporto tra Parlamento e corpo elettorale. Riferimento alla convocazione degli Stati Generali nel 1789, da cui la stessa Rivoluzione Francese trae origine da una questione di diritto parlamentare, relativa alle modalità di voto (per teste o per stati) con cui si dovevano votare le leggi in seno agli Stati Generali. Nell’ordinamento italiano, perciò, con diritto parlamentare si può far riferimento alle regole che si applicano nelle due Camere in cui si articola il Parlamento repubblicano. Sentenza 106/2002: la Corte costituzione ha ritenuto inammissibile l’estensione della dizione di Parlamento ai Consigli Regionali, sulla base di due argomenti: a) il nomen Parlamento non ha un valore puramente lessicale, ma possiede anche una valenza qualificativa connotando con l’organo la posizione esclusiva che esso occupa nell’organizzazione costituzionale. B) solo il Parlamento è sede della rappresentanza politica nazionale (art. 67 Costituzione), la quale imprime alle sue funzioni una caratterizzazione tipica e infungibile. Conflitto di poteri sollevato dal Governo, conflitto di attribuzione tra i poteri dello Stato, nominato “Istituzione del Parlamento della Liguria” previsto come Consiglio regionale della Liguria. Conflitti intersoggettivi, conflitto tra stato e regioni. Epigrafe della sentenza (dopo sentenza), ritenuto in fatto, considerato in diritto, pqm (per questi motivi) formula finale per dare luogo al dispositivo, ovvero la conclusione della sentenza. Partire dalla fine per analizzare la sentenza. Poi andare a vedere il perché. La Corte ha respinto l’argomentazione dell’Avvocatura di Stato, che non riteneva il consiglio regionale sovrano, riconoscendo l’esistenza del legame Parlamento-sovranità popolare, ma esso non può descriversi come una relazione di identità. La motivazione si è appoggiata sul dato lessicale e sul valore deontico degli art. 55 e 1 21 della Costituzione, che si traduce in un vero e proprio divieto ai consigli regionali di appropriarsi del nome Parlamento. Va sottolineato però che di questa giurisprudenza non hanno tenuto conto i traduttori del Trattato di Lisbona, visto che il protocollo n.2 annesso fa riferimento ai “Parlamenti regionali con poteri legislativi”, nell’art.6, laddove affida a ciascun parlamento nazionale il compito di consultarli nella procedura di verifica del principio di sussidiarietà. In caso di dissenso, ci sono anche le dissenting/concurring opinions. Il ricorso viene accolto perché, letteralmente, in costituzione si parla di consigli regionali, mentre la formulazione parlamento fa riferimento solo agli organi che lo compongono, ovvero Camera e Senato. La sovranità permea l’intera intelaiatura costituzionale. Il parlamento è l’unica sede della rappresentanza politica nazionale. Art. 55 e 121 (parlamento e consigli regionali) hanno valore deontico (dover essere), divieto ai consigli regionali di appropriarsi del nomen del parlamento.

giuridica che si impone al potere sovrano. Da un lato, diritto autonomo, derogabile e derogato ad opera se tutti son d’accordo; dall’altro, le regole sono eteronome, non derogabili, con valore che prescinde il buon funzionamento dell’assemblea, come stato di diritto, separazione dei poteri etc. Sentenze (pronunce) fondamentali di riferimento del diritto parlamentare: 9/ 154/ 1150/ 120/ 262/ 17/2019 (ordinanza, scritta come una sentenza). 29/09/ Dalla prossima settimana seminari il venerdì dalle 12 alle 13. L’epigrafe è l’inizio. Le ordinanze tradizionalmente sono scritte come un provvedimento amministrativo (visto che, dato che…). I singoli parlamentari sono potere dello Stato, può sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale. Per la prima volta è stato detto nell’ordinanza 60/2020. Questi conflitti possono essere sollevati e possono ritenersi ammissibili solo ai vizi che determinino violazioni manifeste delle prerogative costituzionali dei parlamentari, altrimenti vengono ritenute inammissibili. Dispositivo (conclusione). Sentenza 26/2017: giudice che risulta essere relatore è lo stesso che scrive e firma la sentenza. Ci sono delle eccezioni: Giuliano Amato ha fatto da relatore ma non ha scritto la sentenza, come mai? Il relatore propone una proposta, poi si discute nel collegio e può capitare che il relatore finisca in minoranza, ciononostante scrive lo stesso la sentenza. In questo caso, il collegio dà torto al relatore, lui è convinto della sua linea, il relatore viene scelto dal Presidente, si rifiuta di scrivere la sentenza, quindi nominato nuovo redattore. L’unico modo in cui nella corte si può marcare il dissenso, per il resto vale il segreto. In America, i giudici rendono pubblica la loro opinione ed il loro dissenso, figura molto politica, diffuse le dissenting opinions e le concurring opinions (sono d’accordo con il collegio, ma ho seguito un iter logico argomentativo, una ratio decidendi diversa rispetto a quella dei colleghi, quindi scrivo una concurring opinion). In Italia non abbiamo un sistema giudiziario simile. Rifiuto del relatore, unico modo per marcare il dissenso in Corte costituzionale. 30/09/ Il sistema parlamentare euro-nazionale Il ruolo dei parlamenti nazionali nella dinamica europea: Anche il diritto parlamentare è oggi formato da norme di diritto dell’UE oltre che al diritto italiano, e i poteri di camera e senato attribuiti dalla costituzione devono essere integrati con quelli previsti dal suddetto art. 12 TUE e dai protocolli n. 1 (ruolo parlamenti nazionali nell’unione) e 2 (applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità) annessi al trattato di Lisbona. Del resto, la forma di governo dell’UE è sempre più intrecciata con quella degli stati membri, riconosciuto anche dall’art. 10 TUE, che individua i due canali attraverso la quale si articola la democrazia rappresentativa europea e su cui si fonda la relativa legittimazione democratica: Parlamento Europeo, rappresentante dei cittadini dell’UE, e i canali esistenti in ciascun Stato membro. Essi infatti sono rappresentati nel Consiglio Europeo e nel consiglio dei rispettivi governi a loro volta democraticamente responsabili

dinanzi ai parlamenti nazionali o ai cittadini. Le dinamiche istituzionali che si realizzano all’interno di ciascun ordinamento danno vita al “sistema parlamentare euro-nazionale” → sistema articolato in rapporti fiduciari, di controllo, di supervisione e di indirizzo tra i parlamenti e l’esecutivo frammentato (commissione, consiglio europeo, consiglio UE, ma anche banca centrale, agenzie e governi nazionali) alla ricerca di una responsabilità politica difficile da rintracciare. Costituzione per l’Europa firmato a Roma nel 2004 e poi mai ratificato. Non esiste un documento che si chiami Costituzione, ma non è decisivo. Tesi di Leonard Besselink: esiste una Costituzione composita, materiali che possono coesistere in virtù di rinvii specifici, rinvio all’Unione Europea nella Costituzione Italiana (art. 11), clausola europea anche se non fa esplicito riferimento all’Unione Europea. Art. 97, comma aggiunto dalla legge costituzionale che ha modificato l’articolo 97, legge costituzionale 1/2012, primo comma. Principio dell’equilibrio di bilancio, in coerenza con il coordinamento dell’Unione Europea. Nei trattati dell’Unione Europea abbiamo norme significative: articolo 6 del TUE, paragrafo 3: i diritti fondamentali, risultanti dalle tradizioni costituzionali degli stati membri, ingloba al rango dei principi costituzionali, i principi generali. Art. 4 TUE, paragrafo 2: l’Unione rispetta l’uguaglianza dei trattati nazionali. Rispettare identità costituzionale di ciascun stato membro. Approccio coerente con i Parlamenti, diritto costituzionale e diritto parlamentare. Il ruolo dei parlamenti e le regole che li disciplinano si trovano in parte in UE e i in parte in diritto nazionale costituzionale. Garanzia dei diritti e separazione dei poteri. Influenza delle corti europee nella tutela dei diritti. La costituzione dei diritti è una costituzione composita. Forma di governo è strettamente intrecciata tra Unione Europea e Stati membri. Forma di governo: potere di indirizzo politico è distribuito negli assetti istituzionali. Concetto istituzionale delle politiche pubbliche. Stretto intreccio tra forma di governo europea e forma di governo di ciascun stato membro. I parlamenti nell’UE: quattro visioni differenti →

  1. La visione federale: La prima visione, abbracciata in particolare dai sostenitori dell'approccio "federale" all'UE, descrive la democrazia parlamentare nell'UE come basata su una netta separazione di funzioni e competenze tra il Parlamento europeo e i Parlamenti nazionali. Il PE controlla l'esecutivo dell'UE, mentre i parlamenti nazionali supervisionano le decisioni dei rispettivi governi negli affari europei. Solo il governo nazionale rappresenta gli interessi nazionali nel processo decisionale dell’UE. L’art. 12 TUE e Protocolli n. 1 e n. 2 hanno superato questa visione. Il Parlamento conta, spetta a lui controllare l’esecutivo frammentato, distribuito tra diverse istituzioni, controlla le politiche europee; i parlamenti nazionali supervisionano le decisioni dei rispettivi governi. Gli interessi nazionali e degli Stati siano rappresentati solo ed esclusivamente dai Governi. Il ruolo dei parlamenti nazionali è un ruolo esterno. Approccio prevalente, ma ormai superato dall’art. 12 TUE e protocolli n.1 e 2 hanno superato questa visione. I parlamenti nazionali sono in rilievo nei trattati, si attribuiscono le realtà ed i poteri europei dei parlamenti nazionali. Ciascun parlamento ha dei poteri indicati dalla costituzione italiana, in più attribuiti da parte dell’art. 12 sul trattato dell’UE; Costituzione composita applicata non solo ai diritti, ma anche ai poteri; i parlamenti nazionali contribuiscono attivamente alla buona riuscita dell’Unione. Si usa l’indicativo come “devono contribuire”, in inglese “shall”; from the parliamentary sovereignty (il Parlamento inglese è sovrano); early warning mechanism: meccanismo di allerta precoce: rispettare il principio di sussidiarietà, a partire dal trattato di Maastricht, art. 5, paragrafo 3. Studiare il protocollo 1 e 2 attaccato al trattato di Lisbona; coinvolgiamo i parlamenti nazionali, tolti dalla composizione del parlamento europeo, conseguire i due obiettivi: coinvolgere i parlamenti nazionali nel principio di sussidiarietà. T-Dem: trattato democrazia “democratizzare l’eurozona”.

dello Stato, di cui : 9 parlamentare (Austria, Bulgaria, Croazia, Repubblica Ceca, Finlandia, Irlanda, Polonia, Slovacchia, Slovenia); 4 semipresidenziali (Francia, Lituania, Portogallo, Romania); un solo governo presidenziale (Cipro). Tutti e 6 gli Stati fondatori della CECA avevano un governo parlamentare negli anni '50. Il primato delle fonti dell’UE: Dalla sentenza 348/2007, l’Italia aderendo ai trattati comunitari è entrata a far parte di un ordinamento più ampio, di natura sovranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche con riferimento al potere legislativo, con il solo limite dell’intangibilità dei principi e diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. La prevalenza del diritto dell’UE (a partire da sentenza 170/1984) si afferma attraverso lo strumento della non applicazione delle norme interne confliggenti (non importa se anteriori o successive alle norme europee). Tale non applicazione è affidata al giudice comune, garantendo la diretta efficacia del diritto comunitario nell’ordinamento nazionale prodotto da fonti (regolamenti) che secondo i trattati (art. 288 TFUE) sono dotati di effetti obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili.

Articolo 288

(ex articolo 249 del TCE)

Per esercitare le competenze dell'Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive,

decisioni, raccomandazioni e pareri.

Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e

direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

La direttiva vincola lo Stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da

raggiungere, salva restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai

mezzi.

La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria

soltanto nei confronti di questi.

Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti.

Analoghi effetti vengono riconosciuti dalla corte di giustizia dell’UE e dalla Corte costituzionale sia alle direttive che contengono prescrizioni incondizionate e sufficientemente precise (dettagliate), sia alle pronunce della corte di giustizia. Per gli atti dell’Unione diversi dai regolamenti, è necessario il loro recepimento in atti normativi interni: in fonti (leggi, regolamenti governativi o ministeriali) che risultino adeguate a garantire un dispiegamento degli effetti della normativa europea. La trasposizione fedele è un obbligo previsto dai trattati, ma anche un’esigenza costituzionale, così come previsto dall’art. 117, commi 1 e 5 e dall’articolo 11. Art 11 → L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Diritto dell’unione organizzato in: diritto primario, costituito da trattati istitutivi, fonti di diritto internazionale e accordi internazionali; diritto derivato, costituito da regolamenti e direttive, e anche da decisioni; altri atti, come raccomandazioni (alcune adottate nell’ambito del Semestre Europeo hanno un inciso maggiore), i pareri e le sentenze della Corte di Giustizia, le comunicazioni interpretative, le linee guida, gli orientamenti e i programmi d’azione della commissione ( soft law ). I parlamenti nazionali dopo il trattato di Lisbona (2009): 2.1 I poteri europei dei parlamenti nazionali Il trattato di Lisbona, entrato in vigore il 1° Dicembre 2009, inserisce nel TUE nel titolo “Disposizioni relative ai principi democratici”, un articolo espressamente dedicato ai parlamenti nazionali, ovvero l’art. 12, che costituisce una delle novità della conferenza intergovernativa chiusasi a Lisbona nel

  1. In questo titolo, si trova anche l’art. 10, che recita: _1. Il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa
  2. I cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell'Unione, nel Parlamento europeo. Gli Stati membri sono rappresentati nel Consiglio europeo dai rispettivi capi di Stato o di governo e nel Consiglio dai rispettivi governi,_ a loro volta democraticamente responsabili dinanzi ai loro parlamenti nazionali o dinanzi ai loro cittadini. Preferenza netta espressa a favore della democrazia rappresentativa che si articola attraverso due canali: i cittadini sono rappresentati nel parlamento europeo e attraverso le forme di governo di ciascun stato europeo. Entrambi sono organi composti da governi degli stati membri, a loro volta responsabili, elemento essenziale per la democrazia europea. Se c’è una dissociazione tra governo e cittadini, quella dissociazione crea problemi all’Unione, per effetto della logica. Articolo da non sottovalutare, codifica la rilevanza dei rapporti di fiducia anche a livello europeo. Questa capacità rappresentativa è stata messa in discussione, come sopracitato, dal Tribunale costituzionale tedesco secondo la quale l’Unione resta un’associazione di stati sovrani che deve operare nel rispetto del principio delle competenze di attribuzione. Conseguentemente, secondo il tribunale è sufficiente la legittimazione proveniente dagli stati membri, la quale è mediata principalmente dai parlamenti e dai governi nazionali e solo integrata e sostenuta dal Parlamento europeo. In questa prospettiva, i parlamenti nazionali rimangono i principali fonti di legittimazione delle decisioni europee, ratificando i trattati e indirizzandoli ai rispettivi governi. Più sono capaci di influenzare le decisioni in seno al

tra istituzioni dell’UE e parlamenti nazionali, la Commissione invia direttamente ai parlamenti nazionali le proprie iniziative normative, chiedendo di esprimere pareri, costruita anche su sollecitazione della COSAC. Camera e Senato hanno risposto all’iniziativa, senza creare una procedura autonoma, ma limitandosi a trasmettere alla commissione le deliberazioni delle commissioni permanenti sui progetti di atti legislativi. Questa prassi è stata cristallizzata nella riforma del regolamento del Senato nel 2017, che ha previsto che il presidente del senato trasmetta alla commissione, parlamento e consiglio i documenti approvati dalle commissioni permanenti. Questa procedura del dialogo politico, pur non avendo base giuridica, ha trovato un riconoscimento nella legge 234/2012, che all’art. 9 ha previsto ce le camere possano far pervenire alle istituzioni dell’UE e al governo ogni documento utile alla definizione delle politiche europee. 2.3. I parlamenti nazionali nelle procedure di revisione dei trattati: L’art 48 TUE coinvolge i parlamenti nazionali nella procedura di revisione dei trattati: i progetti intesi ad accrescere o ridurre le competenze attribuite all’unione vengano notificati ai parlamenti nazionali. Dev’essere convocata una convenzione dal presidente del consiglio europeo sulla base di una decisione del consiglio stesso (a maggioranza semplice), previa consultazione con commissione, parlamento. Il paragrafo 3 fa riferimento ai componenti della Convenzione: rappresentanti parlamenti nazionali, capi di stato e di governo, parlamento europeo e commissione. I parlamenti nazionali sono inseriti nel processo di revisione dei trattati per legittimarlo dall’interno, nonostante sia necessaria anche la ratifica dall’esterno, da cui dipende l’entrata in vigore delle modifiche dei trattati. L’art 48 disciplina anche un’altra procedura di revisione dei trattati: il consiglio europeo può decidere a maggioranza semplice di non convocare una convenzione qualora l’entità delle modifiche non lo giustifichi. Vi dev’essere però previa approvazione del parlamento europeo. Inoltre, ci sono altre tre procedure semplificate di revisione dei trattati previste dal trattato di Lisbona: a) una riferibile alla parte terza del TFUE → par. 6 art. 48 TUE prevede che il governo di ciascun stato membro, il parlamento europeo e la commissione possano sottoporre al consiglio progetti tesi a modificare le disposizioni della parte terza del TFUE. Il consiglio all’unanimità può adottare una modifica previa consultazione con parlamento europeo e commissione. Questa decisione entra in vigore previa approvazione degli stati membri conformemente alle norme costituzionali. Es. procedura seguita nel 2011 per integrare l’art. 136 TFUE per favorire la creazione del meccanismo di stabilità finanziaria. Si parla di approvazione , non ratifica , e l’art. 11 della legge 234/2012 prevede un’autonoma procedura legislativa di approvazione di questa modifica. Inoltre, prevede che l’Italia adotti la decisione sulla costruzione di una difesa comune e, anche se non ha carattere costituzionale, la decisione sulle risorse proprie, che ha incidenza sui conti pubblici; b) clausole passerella → atte a modificare le procedure decisionali nella direzione di favorire l’estensione del principio di maggioranza e della procedura legislativa ordinaria. Art. 48, par.7 TUE, il consiglio europeo può decidere all’unanimità di passare dall’unanimità alla maggioranza qualificata in tutte le materie, tranne militare e difesa. Allo stesso modo può decidere il passaggio alla procedura legislativa ordinaria per materie dove sia prevista quella speciale. Per questo, si prevede che ogni iniziativa del consiglio venga bloccata entro sei mesi anche da un solo parlamento nazionale. La legge 234/ richiede una deliberazione negativa di entrambe le Camere per bloccare la decisione del governo in seno al consiglio. Un analogo diritto di opposizione è previsto dall’art. 81 TFUE, in merito alle proposte della commissione intese all’adozione da parte del consiglio (unanimità) di una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali. Anche qui si prevede una deliberazione negativa delle camere da parte del parlamento italiano. Una deliberazione positiva viene invece richiesta in quei casi in cui l’entrata in vigore di una decisione del consiglio europeo o del consiglio sia subordinata alla previa approvazione degli stati membri conformemente

alle rispettive costituzioni. In alcune delicate fattispecie, il trattato prevede che ogni stato possa chiedere in seno al consiglio che una decisione di rilevanza particolare per gli interessi nazionali sia rimessa al consiglio europeo. La procedura legislativa europea quindi si blocca. L’art. 12 della legge 234/2012 permette che questo freno di emergenza sia attivato dal rappresentante dell’Italia nel consiglio solo quando entrambe le camere adottino un indirizzo in tal senso. La cooperazione interparlamentare, la COSAC: Lo strumento tradizionale della cooperazione tra parlamenti nazionali e europeo è la COSAC, Conferenza organismi specializzati negli affari comunitari, che opera dal 1989 e si riunisce ogni sei mesi sotto la presidenza del presidente della commissione degli affari europei del parlamento dello stato membro che assicura a rotazione semestrale la presidenza dell’Unione. Delegazione con parità politica alle altre delegazioni dei parlamenti nazionali. Alle riunioni ciascuna camera invia tre parlamentari, componenti della commissione per gli affari europei. Dal 2004 esiste un segretario permanente per creare coordinazione e un’eventuale “terza camera” che si affianchi al parlamento e al consiglio, mai accordato però, in quanto poco rappresentativo. Lo stesso protocollo n.1 stabilisce che i contributi della COSAC non vincolano i parlamenti nazionali e non pregiudicano la loro posizione. L’art. 9 del protocollo 1 prevede una forma di cooperazione interparlamentare più strutturale con la delegazione del parlamento europeo (+ rappresentativo) ed il coinvolgimento delle commissioni parlamentari competenti nelle materie in oggetto: i parlamenti nazionali e europeo definiscono insieme l’organizzazione e la promozione di una cooperazione interparlamentare efficace e regolare in seno all’unione. Secondo questo modello si è strutturata la conferenza parlamentare per la politica estera e la difesa e, seguendo l’art.13 del Fiscal Compact, la creazione della conferenza interparlamentare sulla stabilità, il coordinamento economico e la governance dell’UE. Frontiera più avanzata della cooperazione tra i parlamenti: EUROPOL, previsto da artt. 85 e 86 TFUE, modalità definite da regolamenti europei. L’europol è un’agenzia dell’unione disciplinata dal regolamento 2016/794, prevedendo un controllo parlamentare congiunto, svolto da un gruppo di lavoro specializzato i cui membri sono parlamentari europei e nazionali. Attività di monitoraggio politico ed ad esso vengono trasmessi documenti e informazioni dell’agenzia, il cui presidente deve e confrontarsi a cadenza annuale con il gruppo di controllo parlamentare.

progetto di atto dell’UE, l’art. 10 della legge 234/2012 prevede che possa essere attivata una riserva di esame parlamentare → se una o entrambe le camere richiedono di apporre in sede del consiglio dell’UE la riserva di esame sul progetto in corso di esame, il governo non può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell’UE prima che sia concluso l’esame parlamentare. Decorsi 30 giorni il governo è libero di procedere anche in mancanza di pronuncia parlamentare. Con la riforma del regolamento del senato del 2017, con obiettivo valorizzare ruolo della commissione politiche dell’UE, prevede che sia questa commissione a chiedere al presidente del senato di comunicare al governo l’avvio dell’esame degli atti dell’UE ai fini dell’apposizione della riserva d’esame parlamentare. Grazie a questa riserva, perciò, un procedimento parlamentare è in grado di creare un’incidenza diretta sull’attività del consiglio dell’UE: organo al quale l’attivazione della riserva va comunicata da parte del governo. In casi di particolare importanza economica e sociale, il governo può apporre in sede di consiglio una riserva d’esame chiedendo che si esprimano entro 30 giorni le commissioni parlamentari. L’effetto della pronuncia parlamentare è quella degli atti di indirizzo, ma in questo caso il gioco non è a due, ma a tre, poiché il governo italiano è uno dei 28 (27) paesi membri. L’incidenza degli indirizzi parlamentari è direttamente proporzionale al margine negoziale a disposizione della delegazione italiana nella fase di procedura in cui l’indirizzo interviene. La fase discendente: la legge europea e la legge di delegazione europea: Dare compiuta attuazione agli atti normativi europei, disponendo l’adeguamento dell’ordinamento nazionale così previsto da obbligo costituzionale. Lo strumento principale adottato è la legge comunitaria annuale il cui procedimento, su modello della legge di bilancio, è disciplinato da una legge ordinaria (ora 234/2012), e da norme dei regolamenti parlamentari, che rinviano alle previsioni della legge madre. Con la legge comunitaria si sono abrogate le norme interne incompatibili col diritto comunitario, recepite direttive ed altri atti non direttamente applicabili e si sono predisposte le misure di esecuzione necessarie alla piena applicazione in Italia delle norme europee. Divisione della legge comunitaria in due distinti disegni di legge annuali: il primo (la legge di delegazione europea) contiene: a) deleghe legislative per il recepimento delle direttive e degli altri atti normativi dell’UE; b) autorizzazione al governo di recepire il diritto dell’Unione in via regolamentare ove la fonte da utilizzare sia di carattere secondario; c) i principi fondamentali cui devono attenersi le leggi regionali ove la materia rientri in quelle di legislazione concorrente. Il secondo disegno di legge (legge europea) contiene tutte le altre previsioni, diverse dalle deleghe legislative, necessarie per attuare gli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’UE, dunque le disposizioni con le quali il legislatore direttamente dà attuazione al diritto europeo e tutte le modifiche necessarie per porre rimedio a casi di non corretto recepimento di normativa dell’UE sull’ordinamento nazionale. Il senso di questo sdoppiamento del contenuto della legge comunitaria in due disegni di legge è garantire un iter più rapido. Le due camere infatti prima dell’entrata in vigore della legge 234/2012 si erano spesso rimpallate disegni di legge comunitaria in navette , che hanno avuto a essenziale oggetto le modalità di recepimento di questa o quella direttiva e di adeguamento a pronunce della corte di giustizia. Il regolamento del senato del 2017 tiene conto di questa innovazione legislativa. Il regolamento della camera disciplina la procedura di approvazione della legge comunitaria che si presta ad essere applicata sia alla legge di delegazione europea, sia alla legge europea. 06/10/ Presentazione in 5 minuti. Prova intermedia: mercoledì 21 a distanza. Strutturarla su un testo di sentenza o estratto di sentenza. 1h. riassumere una sentenza e possibili ricadute per una qualche amministrazione, conseguenze. Teorica, concettuale. Prima parte del corso. Aspetti tecnico-giuridici,

ma anche contesto. www.giurcost.org ex. Sentenza 17 del 2019, 38 note a sentenza. Sito della corte costituzionale. Fonti del diritto parlamentare: definizione di fonte (di produzione) del diritto → atti o fatti ai quali un certo ordinamento riconnette produzione, modificazione e restrizione di norme giuridiche, la capacità di porre in essere norme giuridiche. È ciascun ordinamento a decidere quali sono le proprie fonti, ovvero atti o fatti che possano modificare sé stesso. Fonti atto e fonti fatto: cruciale distinzione. Fonti atto: costituzione, diritto dell’UE, la legge, i regolamenti di Camera e Senato sono fonti essenziali del diritto parlamentare. Le fonti fatto contano nel diritto parlamentare, hanno un peso notevole. La regola è che gli ordinamenti civil law , le fonti fatto contano poco, nel diritto parlamentare hanno un ruolo importante. La Corte Costituzionale ha fatto riferimento a consuetudini costituzionali (fonti fatto per eccellenza) per il diritto parlamentare nella sentenza 7 del 1996 sul caso Mancuso, ministro della giustizia nei confronti del quale fu presentata ed approvata una mozione di sfiducia individuale dal Senato del 1995. Corte costituzionale ritenne mozione di sfiducia conforme con la costituzione. In costituzione, art. 94, non c’è cenno alla mozione di sfiducia, però la corte la ritenne conforme e la considerò come una consuetudine generale. Consuetudine: 1) requisito oggettivo → ripetizione nel tempo (diuturnitas, repetitia) e 2) requisito soggettivo, comportamento obbligato da norma giuridica, non per libera scelta. Es. presidente di assemblea non vota, non c’è scritto nel regolamento, ma è una prassi, instaurata nel 1878, con Francesco Crispi, consuetudine costituzionale instauratosi e da allora nessun presidente ha più votato. Riconoscere consuetudine dalla corte: integrare il giudizio. Adempire a un divieto che si ritiene avere abitudine consuetudinaria. Convenzioni costituzionali e regole di correttezza costituzionale e la prassi → si guarda ai precedenti. La prassi è il mero fatto, mero precedente. Raccolta dei precedenti. Es. NADEF approvata con risoluzioni parlamentari, sulla base verrà presentato un disegno di legge di bilancio, ci sarà l’alternanza Camera e Senato, che è una convenzione costituzionale, non sta scritta da nessuna parte l’alternanza delle camere. Regola simile per disegno di legge europea, con alcune eccezioni. Se si fa in tre letture, la lettura chiave è la seconda, dove si definisce il testo. Se si approva in due letture, la lettura chiave è la prima. Fonte: regolamento parlamentare, art. 64: ciascun ordinamento adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta. Identificate in tre domande →

  1. Regolamenti parlamentari sono fonti del diritto? Per Santi Romano, no. Sentenza 120/2014 in modo affermativo.
  2. Quale rango hanno? Alla luce della gerarchia di competenza, come le collochiamo per le fonti del diritto? Il nomen iuris è tipico della fonte secondarie, ma qualificate come fonti primarie a cui si applica riserva (criterio) di competenza. Se sono fonti primarie, allora →
  3. Sono rilevanti nel giudizio di costituzionalità? Possono essere a parametro del giudizio oppure oggetto del giudizio stesso? Risposte negative derivanti dalla sentenza 9/1959 e la seconda è la 154/1985. Innanzitutto, la Costituzione dev’essere considerata la prima fonte del diritto parlamentare in quanto:
  4. Regola la struttura delle Camere
  5. È fonte delle sue attribuzioni
  6. Contiene una disciplina diretta dei principali procedimenti parlamentari. Accanto alla Costituzione, troviamo le leggi costituzionali come altra fonte del diritto parlamentare, anche quelle che non rivedono il testo della Carta fondamentale. Per esempio, la legge costituzionale del 1989 che ha sottratto al parlamento in seduta comune e alla corte costituzionale in composizione integrata il potere di accusare e giudicare i ministri per i reati commessi nell’esercizio delle loro

I regolamenti parlamentari appaiono abilitati dalla Costituzione a sostituirsi alla stessa legge formale. Ne discende che possono essere qualificati come fonti primarie, equiparate alla legge ed agli atti aventi forza di legge. Ai sensi dell’art. 134, sono stati considerati atti con forza di legge pure ai fini della loro sindacabilità davanti alla corte costituzionale. Come fonti primarie, potrebbero costituire parametro nel giudizio di costituzionalità delle leggi, quali norme interposte, tra costituzione e legge ordinaria, disciplinando il procedimento formativo. Questo quadro ricostruttivo è stato però rifiutato dalla giurisprudenza costituzionale → sentenza 9/59. 2.3. La riserva di regolamento parlamentare Resta il problema della determinazione dell’ambito di competenza dei regolamenti parlamentari. L’art. 64 disciplina solo il loro procedimento di formazione, senza individuare ambito di competenza. Un riferimento più esplicito è rimesso all’art. 72, comma 1,2,3 per quanto riguarda il riferimento ai procedimenti abbreviati per disegni di legge dei quali è dichiarata l’urgenza e alle forme di pubblicità dei lavori delle commissioni, all’approvazione disegni di legge direttamente in commissione. La dottrina ha, quindi, individuato all’unanimità, una riserva costituzionale di competenza a favore dei regolamenti delle due camere, operante come fonte destinataria di una riserva costituzionalmente esclusiva. L’area di competenza riguarda anche: 1) organi interni delle camere; 2) componenti delle camere; 3) procedimenti relativi alle diverse funzioni parlamentari; 4) rapporti con dipendenti delle camere; 5) rapporti camere-terzi estranei. I regolamenti, dunque, sono fonti separate che trovano la loro legittimazione in una riserva di competenza costituzione riconosciuta a ciascuna camera, di modo che la legge formale non può disciplinare la loro materia e sfuggono ad una collocazione nella scala gerarchica. 2.4. Il procedimento di formazione L’art. 64 cost sancisce che Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Nel procedimento di revisione dei regolamenti parlamentari, un ruolo incisivo è svolto dalla giunta per il regolamento: coadiuva il presidente nell’interpretazione del regolamento e detiene il monopolio dell’iniziativa di revisione regolamentare. Al senato tale monopolio è più attenuato. Più diffusa è la disciplina dedicata alla questione del regolamento della Camera che in parte ha codificato e corretto un “lodo Iotti”. L’art. 16 del regolamento della Camera ha deferito alla giunta lo studio delle proposte di revisione regolamentare e ha riservato ad essa il monopolio della penna con cui tali norme sono scritte. Rispetto all’Assemblea, i singoli deputati non possono presentare veri e propri emendamenti, ma principi e criteri direttivi, i quali, se approvati, obbligano la giunta a redigere un nuovo testo. I due regolamenti vietano che sulle proposte di modifica del regolamento o sul funzionamento di Camera e Senato, il governo possa porre la questione di fiducia. 2.5. I regolamenti parlamentari speciali, minori e secondari Tripartizione →

  1. Regolamenti approvati dall’Assemblea dell’una o dell’altra Camera, con le medesime procedure richieste per il regolamento maior e con l’aggiunta di una consultazione (per norma al Senato, o proposta, per prassi alla Camera) dell’organo collegiale interessato, rivolta alla giunta per il regolamento → sono regolamenti speciali, dotati del medesimo rango di quelle generali, formatisi con procedimento normativo aggravato e abilitati a derogare alle prescrizioni dei regolamenti generali;
  2. Regolamenti approvati dall’ufficio di Presidenza della Camera o Senato, regolamenti minori o di diritto parlamentare amministrativo;
  3. Regolamenti di alcuni organi collegiali, regolamenti secondari subordinati alla legge.

Essi, insieme a quelli generali, sono stati collocati sotto l’ombrello della riserva parlamentare di cui all’art. 64. Esse rappresentano anche un sottoinsieme di norme che nell’ordinamento generale si inseriscono sotto un unico complesso dotato dell’efficacia delle norme primarie. Le leggi ordinarie e il loro intarsio con i regolamenti parlamentari La stessa costituzione a volte chiede l’intervento della legge ordinaria, così previsto per esempio dalla riserva di legge in materia della procedura elettorale delle due Camere o per la determinazione della misura dell’indennità parlamentare, art. 69: I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge. La legge ordinaria tende ad essere utilizzata tutte le volte che si intende dettare norme che richiedono la costruzione di procedimenti parlamentari nei quali occorre delineare posizioni giuridiche soggettive di soggetti esterni alle camere.

- Legge 14/1978: primo intarsio tra legge ordinaria e regolamenti parlamentari: introdusse il

parere, obbligatorio ma non vincolante, delle commissioni parlamentari sulle nomine dei vertici degli enti pubblici. La giunta per il regolamento del Senato espresse il suo parere al riguardo e si decise di modificare i due regolamenti al fine di dettare regole essenziali

- Legge 400/1988 ha trovato un eco nel regolamento parlamentare mediante appositi richiami

alla legislazione vigente. Differenze nel procedimento formativo: legge ordinaria, bicamerale e a maggioranza semplice; regolamento parlamentare: monocamerale e a maggioranza assoluta. Ma anche nel regime giuridico: la legge ordinaria è soggetta al vaglio del presidente della repubblica in sede di promulgazione e al sindacato di legittimità da parte della corte cost, inoltre può essere abrogata attraverso referendum popolare ai sensi dell’art. 75: E` indetto referendum popolare [ cfr. art. 87 c. 6 ] per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [ cfr. artt. 76 , 77 ], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [ cfr. art. 81 ], di amnistia e di indulto [ cfr. art. 79 ], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [ cfr. art. 80 ]. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati. La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. La legge determina le modalità di attuazione del referendum. Gli statuti o regolamenti dei gruppi: fonti del diritto parlamentare? La normazione interna dei gruppi parlamentari può ritenersi fonte del diritto?

  • Se considerati associazioni tra privati o come organi dei partiti politici, no;
  • Se considerati organi delle camere, le regole che si danno, che spesso limitano i diritti attribuiti al singolo parlamentare, non possono essere considerati del tutto irrilevanti. Problema della pubblicità, poco trasparenti. Le fonti fatto 5.1 Le consuetudini costituzionali Le sole fonti-fatto sono costituite dalle consuetudini: comportamenti ripetuti nel tempo e tenuti in quanto reputati giuridicamente obbligatori ( opinio iuris ac necessitatis ). Trovano spazio nella disciplina dei rapporti tra gli organi costituzionali. Esempi: autonomia contabile delle camere

evolve con il tempo e con i mutamenti del collegio stesso che decide, negli orientamenti della dottrina, e questo lo fa seguendo dei percorsi, cerchiamo di ricostruire un percorso e il filo conduttore è il rapporto tra corte costituzionale e parlamento. Nodo di rapporti tra organi costituzionali, uno radicato nella tradizione liberale in epoca statutaria e l’altro istituito ex novo solo nel 1956, il nodo emerge sin da subito. Importante perché il parlamento si trova ad essere per la prima volta nella storia repubblicana controllato da un altro soggetto, dalla Corte costituzionale, rango delle fonti del diritto parlamentare va vista con la logica del rapporto tra le istituzioni, in ottica di scienze politiche. Ordine cronologico per vedere come la giurisprudenza evolve, esaminare le svolte giurisprudenziali o di nuovo orientamento o nuovo filone. Non qualcosa di uniforme, alcune volte si delinea fermamente, altre volte evolve. Sentenza 9/1959: Rapporto Parlamento-Corte Costituzionale parte da questa sentenza. Giudizio di legittimità sollevato per quanto concerne l’articolo uno della legge 168/1956, legge Agrimi, prima questione: in riferimento agli articoli 72 Cost e 42 del regolamento Camera Deputati. Riserva d’assemblea, dall’arti. 72, procedimenti ordinari per alcuni progetti di legge. Violazione norma regolamento parlamentare gestita dalle due camere. Interna corporis acta: Interna corporis [atti interni di un organo]: Sono gli atti e le attività che si svolgono all’interno del Parlamento [vedi] e che sono una manifestazione della loro autonomia nei confronti degli altri poteri. Si discute sulla sindacabilità degli Interna corporis da parte della Corte costituzionale , che con la sent. 9/1959 ha ammesso la sindacabilità, nell’ambito del giudizio di costituzionalità delle leggi, degli atti del procedimento legislativo solo se violano disposizioni costituzionali. Allo stesso modo appaiono sindacabili dalla Corte gli atti parlamentari che ledono le attribuzioni di altri poteri dello Stato. La Corte costituzionale ha negato in tutti gli altri casi la sindacabilità dei regolamenti parlamentari. I regolamenti parlamentari possono essere parametro di giudizio per la corte costituzionale? Questione posta in maniera diretta, parametri citati: 70 e 72, ultimo comma: riserva d’Assemblea , istituto importante che indica che per alcuni progetti di legge dev’essere necessariamente seguita la procedura ordinaria, non possono essere approvata direttamente in Commissione. L’art. 40 regolamento camera allora vigente aggiungeva dei progetti di legge in maniera tributaria. La legge Agrimi, legge 168/1956, era stata approvata direttamente in commissione, non aveva visto l’Aula, caratteristica che riguarda la metà delle leggi fino al 1992. Questa legge di natura tributaria violerebbe l’art.40 del regolamento della Camera. → questione più importante sollevata. La corte costituzionale dice che è competente a giudicare la conformità o meno dell’iter di approvazione delle leggi agli articoli costituzionali, fosse legge di bilancio approvata direttamente in commissione è di competenza della corte, ma non ritiene di poter estendere questo anche al rispetto delle norme dei regolamenti parlamentari. Spetta all’ordinamento di ciascuna camera andare a vedere se è di materia tributaria, violazione della norma parlamentare giudicherà ciascuna camera, quindi presidente della camera. Nota a sentenza famosa, scritta da Paolo Barile, il quale sostenne che questa era una storica ma insoddisfacente sentenza in materia di interna corporis acta : atti interni del collegio, teoria da Santi Romano, dentro al collegio quello che succede dentro il collegio non viene rivelato all’esterno, non si controlla cosa succede dentro il collegio. Si arriva a decisione e poi sarà il presidente (portavoce: speaker) a riferire all’esterno, nessun potere esterno va a sindacare come la decisione è stata presa. Rispetto a questa teoria, la Corte controlla se camera e senato hanno rispettato le norme della costituzione, concernenti contenuti e procedimenti, ma non va oltre i limiti della costituzione, di controllare se camera e senato hanno rispettato le proprie norme parlamentari, rifiuto di far propria la logica della norma interposta → art. 76: L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

La legge di delega deve ottenere questi requisiti e se il decreto legislativo delegato non rispetta la legge di delega è come se non rispettasse la costituzione. E quindi la legge di delega è fonte interposta tra il decreto legislativo e la costituzione. La costituzione è in alto, nel mezzo la legge di delega, e poi il decreto legislativo. Stesso schema applicabile all’articolo 72: Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza. Rinvio ai regolamenti parlamentari che potrebbero essere considerati come norme interposte di fronte alla legge. Questo schema, però, non viene applicato e quindi non fa entrare regolamenti parlamentari nel parametro del suo giudizio. I regolamenti parlamentari non sono norme interposte, ma il loro rispetto è rimesso a ciascuna Camera, valorizzando il ruolo presidente d’assemblea, garante ordinamento parlamentare. La corte si spiega ripercorrendo l’ordinanza istruttoria a cui fa riferimento del giudice Perassi Tommaso. [Ordine del giorno Perassi: con cui l’assemblea costituente optò per la forma di governo parlamentare escludendo quella presidenziale, e quella direttoriale, disciplinando tuttavia con i meccanismi volti a tutelare la stabilità del Governo. assemblea va elogiata ma non va dimenticato il rapporto con le esigenze decisionali]. Egli viene spedito a chiedere verifica delle carte dell’iter legislativo. Un’altra censura riguardava il coordinamento finale delle leggi, istituto che consiste nell’approvazione di tanti emendamenti, arrivando ad un testo diverso dall’origine, quindi più difficile assicurare l’ordine degli articoli. Il riferimento interno dell’art.1 può diventare l’istituto art.3. andare a vedere i verbali che sono stati approvati. Perassi va alla camera, conferisce col presidente Leone, con il segretario generale, ma non può vederli perché sono atti riservati, e quindi come si fa a capire il resoconto sommario, atto pubblico, ma i resoconti non fanno fede, ma nella specie i resoconti riproducono i verbali. Risposta da Leone: il segretario generale gli risponde dicendo che i verbali non verranno dati, resoconti non fanno fede, nella specie ti dico che i resoconti riproducono i verbali. Cercare di trovare una soluzione sull’istituto di coordinamento che rischia di vanificare la doppia approvazione conforme, le due commissioni hanno approvato due testi diversi, però coordinamento ammissibile fintanto che non alteri il contenuto sostanziale della legge, quindi fintanto che le modifiche restano esclusivamente di tipo formale il coordinamento non viola la costituzione. Però la corte si riserva e va a verificare se il coordinamento modifica almeno la sostanza e nella specie non la modifica, ma sentenza 292/ 19 84 da leggere, in cui l’esito della corte positivo, modifica apportata in sede finale in assemblea, dopo il voto, ha modificato la sostanza e quindi quella parte della legge è stata dichiarata incostituzionale per aver aggiunto l’inciso “e successive modificazioni”, aveva apportato serie modificazioni e quindi violava la costituzione. Ricapitolando l’istruttoria di Perassi, i verbali non sono accessibili, anche se è l’atto che fa fede, ed il resoconto che è l’atto di pubblicità; verbale: atto ufficiale firmato che resta lì. Resoconto è disponibile subito sul sito della camera, verbali sono documenti che rimangono riservati. I verbali sono l’atto ufficiale che dice cosa è successo, rimane riservato, resta questa santa sanctorum della riservatezza. Presidente camera molto geloso di esibirli. Sentenza 78/1984: riguarda il computo degli astenuti. Esposizione delle 4 ordinanze emesse nel 1987 in riferimento alla questione legittimità costituzionale. La corte d’appello di Cagliari pone la questione di legittimità sull’intera legge in riferimento agli articoli 64 terzo comma e 72 della