Scarica Principio di Asilo e Migrazioni: Corte Europea Diritti Umani e Convenzione Ginevra e più Appunti in PDF di Diritto Costituzionale solo su Docsity!
Diritto delle migrazioni 16/09/ Già dal titolo si deduce la volontà di leggere il fenomeno, da cui secondo la propaganda, ci sentiamo di essere schiacciati, appiattiti, nonché dare una veste giuridica ad un tema dal connotato politico molto forte, diffatti abbiamo, in quanto giuristi, una responsabilità in termini di competenza, di conoscenza e di acquisire una capacità informativa molto carente all'interno della nostra comunità. Parleremo del riconoscimento di diritti alle persone, in quanto tali, a prescindere dallo status che viene loro riconosciuto. Cito un detto di un indiano d'America "in ognuno di noi vivono due lupi, uno buono e uno cattivo, quello che prevale è quello che nutriamo", ciò per dire che nutrirsi di profili cattivi, aumenta l'intolleranza, la durezza che ognuno di noi ha nel profondo di sé. Per evitare di entrare in un circolo vizioso, determinato dallo sguardo che negli ultimi diciassette anni è stato alimentato, uno sguardo pregiudizievole sul fenomeno delle migrazioni, o evitato di usare il termine "immigrazione" per evitare che ci si concentri soltanto sul punto di vista del destinatario delle migrazioni, che è importante ma costituisce soltanto un punto di vista, vedremo insieme che il tema delle migrazioni, è un tema nel quale l'ingresso, l'accoglienza, l'integrazione, ciò che oggi si comincia a definire la migrazione circolare, cioè la possibilità di entrare, uscire, di spostarsi, sono tutti temi che meritano attenzione e che contemplano la disciplina e la regolamentazione dell'accoglienza, ma che affiancano a questi temi, altri temi che ci consentono di recuperare oggettività nell'osservare il fenomeno, per garantire l'uguaglianza, il riconoscimento dei diritti, le pari opportunità,ecc. Se ci riflettete quanti di voi nelle recenti vicende si è documentato riguardo il contenuto delle pronunce dei giudici, che a dispetto della narrazione politica, la quale vorrebbe far passare il ruolo del giudico per un ruolo politico, ma il giudice penale applica la norma e non ha un ruolo politico, quest'idea del monarca di essere sciolto dalla legge, essere legibus solutus, non valeva per la monarchia parlamentare, così come per le democrazie occidentali, la legge ha il suo valore e la legge in termini generali, il diritto, l'ordinamento serve per consentire un'adeguata, coordinata, coerente, convivenza ai consociati. Detto ciò, questo corso andrà dal generale al particolare e quando giungeremo al particolare, avrete gli strumenti per valutare se quest'ultimo, costituito dalla la norma, la disciplina particolare, saranno da considerarsi coerenti o totalmente incoerenti con i principi dell'ordinamento costituzionale e con l'evoluzione giuridica che si è espressa nel corso del tempo, attraverso una molteplicità di strumenti, sia di soft law che di carattere cogenti. Tratteremo il diritto internazionale, il diritto comunitario e l'ordinamento nazionale, che avrà uno snodo centrale sull'art. 10 Cost. e sulla sua attuazione, la costruzione dello status giuridico dello straniero che viene a costituirsi in seguito agli anni 80, la disciplina in materia di ingresso e soggiorno, allora definiti "extracomunitari" nel 1986, il passaggio dell'Italia da terra di emigrazione a terra di immigrazione e l'evoluzione normativa sino ai giorni nostri. Partiamo da tre sguardi, derivanti da tre testi:
- Calzolaio-Pievani "Libertà di migrare", uno scienziato e un biologo evoluzionista, che hanno scritto questo denso testo, concludendo il loro percorso di analisi dicendo questo: "Il fenomeno migratorio umano è un fenomeno sociale totale, non si misura solo o prevalentemente con lo spazio, la quantità e la durata, contano i percorsi, le qualità, le modalità, le velocità, le capacità, la trama delle relazioni biologiche e culturali con gli ecosistemi e con gli altri gruppi umani, la resilienza e l'entropia, i luoghi e i momenti del migrare, da due milioni di anni la questione essenziale è il transito, il clima, le pressioni selettive provocano lo spostamento da un ecosistema divenuto meno adatto e ospitale verso un ecosistema diverso e ignoto. La migrazione è fatta di vite umane che collegano i territori sociali, non è soltanto un viaggio, ma linee che collegano punti. Gli organismi pubblici, internazionali e nazionali, dovrebbero agire per ridurre i vincoli esterni al nostro agire, per prevenire e impedire ogni migrazione forzata, comprese quelle dovute ai cambiamenti climatici, antropici e globali, per promuovere e garantire una collettiva e responsabile libertà di migrare, affinché ciascuno appartenga ad ecosistemi e comunità che non neghino gli altri e le altre; comunque ogni comunità antropica e ogni luogo antropizzato hanno conosciuto anche migrazioni più libere, tutte fanno parte della nostra evoluzione, con effetti di meticciato universale; più o meno liberi o forzati milioni di umani migreranno anche in futuro e dunque, quale politica internazionale è necessaria per pianificare e gestire bene l'imponente fenomeno migratorio che abbiamo dinnanzi?"
- Simonetta Bisi, sociologa che si interroga sul lato oscuro della migrazione, i pregiudizi, le intolleranze, i razzismi, più o meno scoperti, le regole non rispettate, i drammi della clandestinità,l'inutile attesa di leggi più umane, sintetizzata in aride caratteristiche, categorizzata per posizione, provenienza, religione, status giuridico, ci sfugge l'essenza di una realtà composita, formata da tante storie, storie diverse, di sofferenze e di sogni, di perdite, di radicamenti nella nuova terra, di ricordi, di malinconie, dietro ogni migrante c'è un vissuto, c'è una famiglia, ci sono i luoghi, le luci, le case, i panorami, la miseria, la guerra, si arriva in terra straniera non soltanto per migliorare la propria condizione economica e sociale, per offrire ai propri figli una vita migliore, speranze spesso disilluse, si arriva in terra straniera per salvarsi la vita, per sfuggire alla tortura e alla morte si affrontano viaggi terrificanti, quasi impossibili, verso un altrove, verso il mondo la fuori, dove non si rischia di morire frantumati da una bomba, dove c'è una ragione per gli innocenti, dove si può camminare per le strade e si può essere liberi di dire e di pensare.
- Furio Colombo, "Clandestino, la caccia è aperta", un giornalista che ha riunito i suoi interventi su La Stampa e scrive il 10/08/2017: "Bisogna cominciare con un chi e chi della questione, vediamo di riascoltare le voci:
- il problema è che i migranti esistono, bisogna abolirli;
- il problema è che vanno aiutati ma da altri e altrove, in Italia non c'è posto, ma non c'è mai stato posto, nemmeno per gli sbarchi organizzati da chi voleva togliere agli italiani, casa e lavoro;
- i migranti vanno salvati in mare e riportati in Libia, che è il posto giusto visto che sono tutti africani;
- i migranti non devono andare in mare, bisogna salvarli prima, trattenendoli a terra in Niger, in Ciad, in Mali a cura delle organizzazioni umanitarie dei vari luoghi di frontiera e se non passano in terra, non si pone il problema del mare;
- i migranti vanno aiutati a casa propria, è vero che il problema è che spesso molti non farebbero bene a restare e che molti non possono ritornare perché mal visti, moltissimi altri però sono solo in cerca di un buon lavoro e bisogna persuaderli, tramite gli ispettori di polizia,muniti di arma e dislocati a bordo, che non è il momento giusto, scoraggiando allo stesso tempo il troppo buon cuore di chi li accetta comunque;
- se tanti porti e tante frontiere sono chiusi, non possiamo limitarci a condannare la mancanza di altruismo degli altri, meglio imitarli, prima viene la sicurezza e dopo si vedrà e in che modo dare una mano dopo, intanto smettano di voler venire tutti in Italia;
- se ci sono elezioni vicine, no fatevi vedere in cattiva compagnia, come fate a prendere il voto dei cittadini mentre state raccogliendo tutti quei corpi in mare, se sono morti quasi 3000 contati fino al 2017, nessuno vuole eleggere dei becchini, se sono vivi nessuno vuole trovarsi le frontiere come un colabrodo e di non essere più padrone a casa sua. Dunque sono i migranti che sbagliano, non chi li tiene indietro con leggi, che in quanto tale vanno rispettate, certo se si ostinano a non capire sarà necessaria un po' di fermezza." Fatto questo incipit che ci restituisce alcuni degli sguardi possibili; prima di tutto uno sguardo alla dimensione del fenomeno, facendo riferimento ai dati delle Nazioni Unite e alla sua agenzia IOM, UNHCR (che restituisce i dati relativi alle persone, per le quali ha una competenza specifica, cioè rifugiati e richiedenti asilo, anche se tale competenza nata con la convenzione di Ginevra del 51, si è poi estesa grazie ad una lettura estensiva dei principi di protezione internazionale contenuti nella convenzione). IOM offre in un suo documento di inizio 2019 una sintesi costruita in questo : "In questo momento sono 258 milioni i migranti internazionali e in questo numero sono compresi anche gli italiani che sono andati via per lavoro o studio, persone che hanno lasciato il loro luogo di residenza per spostarsi o all'esterno della frontiera che delimita il proprio paese di cittadinanza, o all'interno delle frontiere ma in luoghi diversi da quelli di residenza abituale; ovviamente questo secondo punto è difficile da testare e fa riferimento all'area dei rifugiati o possibili rifugiati, le quali hanno dovuto forzatamente lasciare quei luoghi per motivi legati a conflitti, violenza diffusa o a condizioni climatiche avverse alla vivibilità; dentro questo numero che, viene fatto notare, rappresenta circa il 3% della popolazione mondiale. Da ciò si evince che le persone che si spostano rappresentano una cifra irrisoria rispetto alle persone che rimangono nella loro ordinaria residenza. Dentro questo numero IOM ci ricorda che vi sono più di 150 milioni di lavoratori migranti; vi sono 4,8 milioni di studenti internazionali; e poi vi sono 25,4 milioni di rifugiati registrati, riconosciuti come tali da UNHCR, un numero piccolo rispetto ai 70,8 milioni displaced in altri luoghi, che possono essere all'interno o all'esterno dei confini nazionali, questi ultimi due dati sono del 2018, poi abbiamo 41,3 milioni di internationally displaced people, sfollati interni, persone che non hanno
I due Global compact sono strumenti di soft law, non hanno portata giuridica obbligatoria, anche se secondo gli internazionalisti la non vincolatività riesce attraverso una prassi costante a determinare un cambiamento dei sistemi giuridici, condizionando e indirizzando sia l'azione politica, sia l'azione legislativa e la sua attuazione giurisdizionale, è discesa una convinzione giuridicamente fondata che quei principi rappresentano principi fondamentali degli ordinamenti giuridici e chi si discosta da quei principi, è consapevole di discostarsi da principi di porta e di valore, estremamente cogente, che impegna gli stati, i governi e le comunità. Questo elemento di non obbligatorietà giuridica dei documenti è però accompagnato dalla scelta dei redattori di richiamare in essi tutti gli obblighi internazionali, già presenti all'interno dell'ordinamento, recuperando e riaffermandone il valore di questi obblighi internazionali, partendo dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, transitando per la convenzione di Ginevra del 1951, richiamando le numerose convenzioni Onu in materia di tutela dei lavoratori migranti, in materia di protezione delle vittime di tratta e di traffico, in materia di tutela dei minori, delle donne, dei soggetti cd vulnerabili, quindi il contesto normativo delle convenzioni internazionali a cui gli stati, in misura differente, si sono vincolati per l'applicazione, i global compact ricordano che ci sono degli obblighi nelle due materie trattate, il cui rispetto è assolutamente indispensabile e restituiscono il valore e l'importanza ai soggetti internazionali che operano nel campo della migrazione, sia sul piano della tutela puntuale delle persone su un piano di cooperazione, esempio: OIL, OIM, IOM, UNHCR ecc. esse raccolgono dati, seguono i problemi trasversali e guidano gli stati nella governance del fenomeno nella sua dimensione globale. Dunque bisogna colmare il gap tra principi di riferimento e le politiche statali. La New York Declaration esordisce riaffermando la piena protezione dei diritti umani, in base alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, con riferimento sia ai rifugiati sia ai migranti, indipendentemente dai loro diversi status giuridici. L'umanità si muove da sempre e la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo afferma la libertà di migrare, di muoversi, una libertà fondamentale per ogni essere umano ma il nostro dramma è che non vi è uno speculare obbligo di accogliere chi ha tale diritto; inoltre essa dice che migranti e rifugiati hanno gli stessi diritti umani universali e le stesse libertà fondamentali, è una sorta di premessa che poi la dichiarazione evolve, ricordando che quello delle migrazione è un fenomeno globale, il quale richiede appunto per questo un approccio appropriato e delle misure globali e se ciascuno stato pensa di muoversi da solo, non riesce a intervenire efficacemente sul fenomeno. L'agenda 2030 afferma che se il fenomeno migratorio non viene gestito con un'azione di governance passa dall'essere powerful driver ad essere un problema grande, per le stesse persone che si muovo, per le comunità e le società, sia quelle di approdo, sia quelle di partenza, quindi la differenza la fa affrontare il fenomeno con misure normative e di scelta politica adeguate, se non ci sono misure adeguate, nessuno stato può gestire questi movimenti da solo, in solitudine, per cui vi deve essere una cooperazione internazionale che supporti i paesi e le comunità ospitanti, perché l'ospitalità, l'accoglienza, l'integrazione rappresentino processi positivi che danno a beneficio dei nuovi arrivati, come degli autoctoni, legando le politiche destinate alle persone in movimento alle politiche destinate alle persone residenti nei luoghi di destinazione, se non vi è ciò si determina un rischio rispetto alla capacità di accoglienza e integrazione. Vi anticipo un esempio: Sistema SPRAR, iniziato nel 2002, di accoglienza diffusa, dei richiedenti asilo sul territorio italiano, nel quale i protagonisti erano i comuni che decidevano su base volontaria di aderire al sistema, mettendo a disposizione dei posti per l'ospitalità dei richiedenti e progetti di accoglienza, costruiti insieme alle associazioni, alle cooperative, alle attività di volontariato e associazioni religiose presenti sul territorio, attraverso tale sistema, il meccanismo richiamato dalla Dichiarazione di NY ha mostrato la diversa qualità di un'accoglienza e integrazione delle persone migranti arrivate su un territorio in una comunità che si è mobilitata ed è stata coinvolta nelle attività, con il risultato che i richiedenti asilo sono divenuti presto cittadini di quelle comunità e tali progetti coinvolgevano tali comunità come destinataria delle azioni (esempio: scuole, cooperative di lavoro ecc.) Il tema del powerful driver è un tema realista, Agenda 2030 ricorda che questo 3% di persone in movimento nel mondo determina il 9% del PIL, c'è un interesse economico e sociale a fare della migrazione uno strumento di sviluppo per tutti. Esempio: in Uganda che ospita circa 1,5 milioni di profughi,(persone che hanno lasciato i paesi limitrofi per ripararsi nel territorio ugandese), dal reportage di Daniele Balocchi, il governo ugandese ha assegnato fazzoletti di terreno a ciascuna famiglia, in modo che ciascuno potesse coltivare ciò che è necessario per il proprio sostentamento, si tratta di un'economia di sussistenza, ha avviato delle azione di sostegno e di
sviluppo legando le due comunità, dentro questa logica bisogna favorire la resilienza delle comunità ospitanti, ricordando che il termine solidarietà è di natura giuridica vincolante e non a base semplicemente volontario e la Dichiarazione di New York esprime profonda solidarietà per chi è costretto a partire affrontando i rischi enormi del viaggio. 17/09/ Definizione di “migrant” Con questa definizione si comprendono sia le persone che si spostano all’esterno dei confini nazionali, sia le persone che si spostano all’interno dei confini nazionali. Definizione IOM (organizzazione internazionale per le migrazioni): Migrante = qualsiasi persona che si è mossa dal proprio posto di abituale residenza, o attraverso i confini internazionali, o all’interno del proprio stato → non è significativo:
- status legale
- movimento forzato o no
- durata della permanenza al di fuori del proprio Stato di residenza Migrante internazionale = persona che cambia il suo paese di abituale residenza → viene definito più per necessità statistiche, che per altre finalità Migrante internazionale di lungo periodo = persona che stabilisce la sua residenza in un paese diverso, per un periodo non inferiore ad un anno Migrante internazionale di breve periodo = persona che si sposta dal suo paese di residenza, per un periodo di minimo 3 mesi e massimo di un anno Rifugiati = qualsiasi persona che ha un fondato timore di essere perseguitato o ha già un’esperienza di persecuzione per ragioni di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o di opinioni politiche. Il rifugiato si trova al di fuori del suo Paese e non può chiedere al suo Paese di origine una protezione, motivo per cui la protezione deve essere fornita dalla comunità internazionale, in particolare dallo Stato in cui il rifugiato arriva. → soggetti per i quali l’ordinamento internazionale ha garantito con l’adozione della Convenzione di Ginevra (1951), uno status giuridico ben determinato ed una protezione internazionale declinata dalle norme della convenzione stessa. Inizialmente si pensa ai rifugiati come a coloro che sono stati perseguitati. Questo elemento caratterizzante è venuto meno con la Dichiarazione di New York. La Convenzione di Ginevra è un punto di partenza per altri capisaldi dell’Europa:
- Convenzione europea dei diritti dell’uomo → non codifica il diritto di asilo, ma vieta il respingimento di persone in stati in cui potrebbero essere soggette a trattamenti disumani o degradanti o torture Le situazioni non sono sempre nitide e ordinabili. Quando si parla di flussi misti di migranti lo si fa sia in relazione alle condizioni di partenza. È quindi sempre necessaria una lettura sartoriale dei casi perché vi è una dialettica tra la dimensione delle regole e degli strumenti giuridici e dell’applicazione di questi principi da parte degli Stati di accoglienza e la dimensione antropologica e sociologica. Es. necessità di capire come definire i Paesi sicuri La magistratura ha espresso la necessità di valutare la reale condizione del soggetto, prima di stabilire di rimandarlo nel paese sicuro. L’Italia non ha ancora stilato una lista di Paesi sicuri. Altri Paesi UE hanno stilato una lista di Paesi sicuri, che non sempre coincidono → dovrebbe essere l’UE ad indicare una lista unica di Paesi sicuri. Ha senso indicare Paesi sicuri? Avrebbe forse più senso avere un database relativo alle aree geografiche da cui provengono i flussi migratori.
Consapevole di ciò, la Dichiarazione di NY individua una parte di temi e impegni che intende assumere trasversalmente, sia con riferimento alla situazione dei rifugiati, sia per quanto riguarda i migranti regolari → zoccolo duro di principi che accomuna gli Stati di fronte a qualsiasi tipo di migrazione. Il punto di partenza è assicurare accoglienza: serve una risposta centrata sulla persona, che sia sensibile, umana, che sia in grado di dare dignità, che sia attenta al genere, pronta per tutte le persone che arrivano, soprattutto in occasione dei grandi arrivi. L’accoglienza deve essere assicurata a prescindere dalle caratteristiche giuridiche, perché si tratta in primo luogo di accogliere persone. Solo successivamente, secondo il diritto internazionale, verranno riconosciute le varie categorie di vulnerabilità (es. donne, bambini, minori non accompagnati, disabili…) → punto 23: persone vulnerabili. Si riconosce poi il diritto e la responsabilità degli Stati di gestire e controllare le frontiere. Questa responsabilità è legata all’esercizio della sovranità statale → deve essere interpretata utilizzando un meccanismo di cooperazione internazionale. In particolare, si deve dare attenzione a:
- formazione del personale che lavora alle frontiere → deve essere in grado di garantire a tutti i diritti umani. - rafforzare gli strumenti organizzativi e operativi dei punti di frontiera in modo da dare effettività al principio di non respingimento (principio base per poter giungere all’acquisizione delle protezioni internazionali che lo Stato deve garantire) Tema delle informazioni La Dichiarazione impegna le organizzazioni internazionali e gli Stati ad accogliere e condividere info accurate sui grandi movimenti, sulle ragioni e sulle circostanze che spingono i grandi movimenti migratori. Es. Venezuela: 3,4 milioni di persone che escono dal Venezuela. → se è vero che il flusso maggiore di uscita forzata è quello siriano: 6,7 milioni, il Venezuela si colloca al secondo posto. Osservare ciò che accade e apprestare le necessarie risposte significa aiutare gli Stati limitrofi: la migrazione è principalmente una migrazione regionale. Per questo si richiede di monitorare ciò che accade: per poter rispondere in tempi adeguati. 19/09/
La Dichiarazione affida alla responsabilità degli Stati il compito di rispettare in tutte le loro attività
le necessità di protezione adeguata a tutte le persone in arrivo o in transito, senza discriminazione
e senza distinzione sullo status legale o meno dei migranti, e sui mezzi di trasporto utilizzati →
parità di trattamento e di riconoscimento di diritti legati alla protezione. Si appoggia all’impegno
degli Stati di supportare quei paesi che sono destinatari di grandi flussi di rifugiati e migranti: da un
lato responsabilità degli Stati e dall’altro solidarietà tra gli stessi. Questo significa andare ad
intensificare la cooperazione internazionale per la riaffermazione dei “search and rescue
meccanism” (meccanismi di ricerca e salvataggio) → passaggio esplicitato nella dichiarazione di
New York al punto 28.
Altro passaggio importante è l’impegno ad intervenire per la tutela delle condizioni di particolare
vulnerabilità, in particolare il supporto a donne e bambini, supporto che deve prestare attenzione
a:
- uguaglianza di genere;
- lavoro di leadership femminile;
- garantire massimo supporto e massima protezione ai bambini migranti,
indipendentemente dal loro status.
Viene poi riaffermato dalla dichiarazione, il diritto di chiunque attraversi il confine ad avere
un’azione legale per il riconoscimento del proprio status e quindi la dichiarazione afferma: “ci
auguriamo che vengano riconsiderate le politiche che criminalizzano i movimenti di
attraversamento dei confini, qualunque sia il mezzo utilizzato”.
Proprio nell’analisi della giurisprudenza emerge questa dimensione a non considerare assimilabile
alle fattispecie di ingresso illegale nel nostro paese, l’ingresso di coloro che vengono soccorsi in
mare e portati dunque all’interno dei nostri confini a seguito delle operazioni di soccorso:
interpretazione della norma che pare coerente con l’approccio che dalla lettura offerta dai
documenti internazionali viene ribadita.
Un altro punto importante è la necessità di combattere il razzismo nei paesi di arrivo, investendo
in politiche di integrazione , di accesso ai servizi e di conoscenza della lingua del paese di arrivo →
sapendo che queste misure, ridurranno il rischio di marginalizzazione e di radicalizzazione e che se
il fenomeno migratorio viene ben governato, può riuscire a garantire una crescita sociale positiva
ma anche economica; se non ben governato, invece, potrebbe determinare delle reazioni
negative, sia da parte dei soggetti arrivati, che dei cittadini.
Ultimo punto è l’importanza dei dati sulle migrazioni : l’Agenda 2030 infatti chiede agli Stati di
incrementare i dati sui fenomeni migratori, la capacità di disgregare dati in base allo status dei
soggetti in movimento e la necessità di affinare e raffinare la raccolta dei dati per meglio
identificare quelle tipologie di persone che hanno particolari vulnerabilità e che quindi devono
essere maggiormente oggetto di azioni di protezione e di sostegno.
I due global compact, vengono tratteggiati dal punto 41 dove si iniziano a definire i principi che
dovranno essere contenuti nel global compact " for safe and orderly regular migration ”: entrambi i
documenti hanno alcuni passaggi ulteriori in comune.
Vi sono alcune questioni trasversali sulle quali l’azione degli Stati deve essere coordinata, come:
viaggio : vi sono situazioni in cui migranti e rifugiati affrontano i medesimi rischi, tant’è che
talvolta si parla di “flussi misti di migrazione” in quanto risulta difficile classificare coloro
che arrivano. Tali flussi misti sono quasi inevitabili, vista la mancanza di canali di ingresso
nei diversi paesi. L’arrivo, spesso, avviene attraverso canali irregolari che alimentano
un’economia pericolosa di coloro che vengono definiti trafficants (coloro che fanno tratta
di esseri umani, li usano per lavoro in condizioni di schiavitù, per sfruttamento sessuale) e
smugglers (coloro che prendono i soggetti, si fanno pagare e li trasportano da un luogo
all’altro, violando le regole di ingresso);
violenza di donne e minori
rischi e danni, anche permanenti, legati a questi viaggi → soggetti che sono stati oggetto di
violenze, portano con sé traumi difficilmente eliminabili
xenofobia e razzismo nei paesi di transito e destinazione
Questo porta dunque entrambi i documenti ad affermare che diventi sempre più necessario
procedere all’elaborazione di modalità di ingresso legali e regolari sul territorio, per cercare di
stroncare questo flusso illegale.
Oltretutto, garantendo canali di ingresso regolari che consentano una chiara e nitida distinzione di
procedure per i richiedenti asilo e per coloro che migrano per cercare opportunità di lavoro, studio
e vita, potrebbe risultare per i rifugiati un miglior modo per designare la loro situazione →
distinguere i canali di accesso dei rifugiati da quelli dei migranti economici, potrebbe andare a
garantire una maggior tutela dei diritti dei soggetti in movimento.
paesi. Tale medesima cooperazione va garantita per le accoglienze, in quanto il paese che accoglie
necessita del supporto e del sostegno, per favorire anche i processi di integrazione.
La necessità di incoraggiare l’alleanza tra istituzioni pubbliche e società civile, per promuovere il
benessere e l’integrazione dei migranti insieme alle comunità che li accolgono, con un forte
protagonismo sia delle comunità accoglienti ma anche dei nuovi arrivati, che si inseriscono, in base
ai principi contenuti nei documenti internazionali, rispettando le regole del paese accogliente.
Paragrafi da 64 a 87: rifugiati
In questo punto, la Dichiarazione si apre con un impegno a lavorare con mezzi pacifici e
diplomatici per anticipare e risolvere, prima di un loro deflagrare pericoloso, i conflitti.
Chiaramente, la Dichiarazione richiama la convenzione di Ginevra e il protocollo del 1967
(riconosciuti da 148 Stati, tra cui non vi è la Libia), in quanto si tratta di strumenti che costituiscono
la base di ogni azione in questo campo.
Viene poi riaffermato il rispetto per l’istituzione dell’asilo e del diritto di cercare asilo, ribadendo il
principio fondamentale del “non-refulement” → se l’asilo è un principio fondamentale, la
possibilità di chiederlo è tutelata dal divieto di respingimento.
La cooperazione internazionale mira a creare una più equa divisione dei pesi e delle responsabilità
- es. oggi i rifugiati nel mondo sono in Turchia 3,7 milioni, per lo più siriani ma anche afgani, 2,
milioni in Uganda, 900 mila rifugiati in Libano, 1,1 milione in Germania, 900 mila Bangladesh e 1,
milione in Sudan.
Il compito di redigere il Global Compact per i rifugiati stato affidato all’Alto Commissario, in
collaborazione con i paesi rifugianti, in modo da creare un quadro generale per cercare risposte
adeguate. Per questo percorso di stesura si chiese di coinvolgere autorità locali, società civili e la
diaspora (movimento africano, che dà l’idea di un movimento forzato, che ha sempre dei rapporti
col paese d’origine ma è ben ambientato in quello ospitante).
Viene indicata come prioritaria nella stesura del Global Compact for refugies, la necessità di
assistere gli Stati per registrare in modo veloce ed efficace i rifugiati, in modo da promuovere
misure adeguate per minori e viene inserito un passaggio cruciale nella rilettura del sistema
europeo d’asilo: prevedere, nelle discipline che regionalmente vengono inserite per garantire il
diritto d’asilo, la possibilità per i rifugiati di presentare richiesta asilo in un paese di loro scelta, con
l’attenzione però di equilibrare questa possibilità di scelta, affinché gli Stati possano condividere
tale responsabilità, con una seconda scelta in un paese che garantisca gli stessi standard di
protezione e sicurezza.
Si chiede inoltre agli Stati di evitare il crearsi di fenomeni di apolidia, in quanto il diritto di
cittadinanza spettante ad ogni uomo deve essere rispettato.
Carte dei diritti → riferimento a libertà di migrare e diritto di ottenere asilo DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL’UOMO (1948) Prefazione di Liliana Segre alla ripubblicazione della dichiarazione: “La genesi stessa di queste carte (dichiarazione + costituzione ita) e dichiarazione conferma come dopo il dramma della seconda guerra mondiale, dopo la tragedia della shoah, dopo due regimi totalitari come il fascismo e il nazismo, colpevoli di genocidio e mentre ancora vaste aree del mondo vivevano sotto regimi dittatoriali repressivi, si sentiva ovunque la necessità di una svolta. Alla metà circa del terribile ‘900, il genere umano come tale iniziò ad avvertire in maniera sempre più impellente e diffusa il bisogno di darsi regole e valori condivisi, di definire un sentire valoriale sostenuto da istituzioni in grado di garantire pace e sviluppo ai popoli della terra. In questo senso le costituzioni democratiche post belliche, così come la Dichiarazione universale dei diritti umani, costituirono un fatto epocale, inedito e di svolta, capace di cogliere al meglio lo spirito dei tempi
nuovi. La Dichiarazione dunque non rappresentò un episodio isolato, un, seppur nobile, catalogo dei diritti della persona umana, ma riuscì a fungere sin da subito da centro valoriale e giuridico di un’ampia raggiera di convenzioni internazionali contro le discriminazioni raziali, nei riguardi delle donne, contro la tortura, per i diritti dei bambini, ma anche dei lavoratori migranti e delle loro famiglie, delle persone diversamente abili eccetera. Ne risultò appunto, un sistema ampio di diritti e valori che ricomprendeva i più diversi ambiti in cui si svolge la personalità umana, dalla società alla famiglia.” Ciò che si osserva in quel periodo storico è la costruzione di un sistema complesso di riferimenti giuridicamente vincolanti (diritti e doveri) ai quali gli Stati si vincolavano nell’esercizio delle proprie funzioni pubbliche. La Dichiarazione si colloca, nel sistema delle fonti, come un documento di soft law → non vi è un vincolo giuridico immediatamente e di per sé autoritativo nei confronti degli Stati; tuttavia essendo essa accompagnata dalla creazione di un’organizzazione (alto commissariato per i diritti umani) che monitora e supporta l’applicazione e il rispetto delle norme, essa è divenuta nel tempo un elemento imprescindibile dell’evoluzione legislativa e sociale degli Stati firmatari, ma anche degli Stati non firmatari → secondo la disciplina internazionale consuetudinaria sono indirettamente all’interno dello schema di diritti e di regole che la dichiarazione tratteggia. Art. 3: “Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona” Si dovrebbe sottolineare che l’art.2 statuisce quali siano i destinatari delle dichiarazioni contenute nel testo → i diritti e le libertà enunciati dalle dichiarazioni spettano ad ogni individuo senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità → l’intenzione è quella di declinare il più precisamente possibile il concetto di universalità. Quindi, i diritti contenuti nella Dichiarazione spettano a qualsiasi persona per il fatto stesso che si tratta di un essere umano. Art. 13: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.” Questo diritto, che oggi può apparire scontato, nel momento in cui la Dichiarazione è stata scritta era un diritto molto importante da sottolineare perché in molti Paesi i movimenti interni erano strettamente e rigorosamente monitorati: vi era la preoccupazione di veder confluire i propri cittadini dalle aree rurali alle città → preoccupazione trasversale nel tempo e nello spazio (es. la Cina prevede dei documenti che vincolano le persone a vivere nell’area in cui sono nate. Per potersi spostare da una regione all’altra dei documenti molto difficili da ottenere). “Ogni individuo ha il diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio e di ritornare nel proprio Paese.” Tra il diritto di uscire e il diritto di entrare nel proprio Paese, vi è uno spazio → su questo spazio verte il progetto migratorio delle persone. Art. 14: “Ogni individuo ha il diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.” Principio radicale e impegnativo per gli Stati → per godere di una situazione di protezione, è necessario che lo Stato di approdo del richiedente asilo garantisca effettivamente asilo e protezione. La comunità internazionale ha tradotto questo principio in una disciplina cogente: Convenzione di Ginevra. “Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.” Pone un limite, cioè una logica di possibile esclusione del diritto di ricevere asilo, affermando che questo diritto non può essere invocato qualora l’individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite. Accanto alla Dichiarazione universale dei diritti umani ci sono altri testi che nello stesso periodo affrontano il tema dei diritti fondamentali.
Disegna i diritti dell’uomo con riferimento, non solo alla persona, ma anche ai popoli → elemento di particolarità. La Carta Africana procede, fatti salvi i primissimi principi (es. diritto alla libertà). Art. 5: rispetto alla dignità inerente alla persona umana e al riconoscimento della sua personalità giuridica. Comma 2: divieto di sfruttamento, svilimento dell’uomo… Art 15: diritto ad una cittadinanza Art. 12: “Ogni persona ha il diritto di circolare liberamente e di scegliere la propria residenza all’interno di uno Stato, con riserva di conformarsi alle norme sancite per legge. Ogni persona ha il diritto di lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di ritornare nel proprio paese. Questo diritto non può costituire oggetto di restrizione al di fuori di quelle previste dalla legge, necessarie per proteggere la sicurezza internazionale, l’ordine pubblico, la salute o la moralità pubbliche. Ogni persona ha il diritto, in caso di persecuzione, di ricercare e ricevere asilo in territorio straniero, conformemente alla legge di ciascun paese e alle convenzioni internazionali. … L’espulsione collettiva di stranieri è vietata. L’espulsione collettiva è quella che tocca globalmente gruppi nazionali, razziali, etnici o religiosi.” → libertà di migrare, diritto di asilo CONVENZIONE SULLO STATUTO DEI RIFUGIATI (Ginevra, 1951) Designa le modalità del diritto di richiedere asilo e del dovere degli Stati di concedere asilo. 146 Paesi → ne mancano alcuni che sono oggetto di forti migrazioni (es. India, Bangladesh, Pakistan). La Convenzione di Ginevra nasce prima di tutto per statuire delle regole giuridiche di comportamenti per gli Stati a fronte della grande mobilità di persone in movimento avvenuta dopo la seconda guerra mondiale. Solo in Europa le popolazioni in movimento contavano 40milioni di persone. La Convenzione stabilisce e statuisce un limite geografico e temporale:
- limite geografico: accadimenti avvenuti in Europa o altrove
- limite temporale: avvenimenti accaduti anteriormente al 1 gennaio 1951 Disciplina: Definizione di rifugiato: “La qualità di rifugiato è riconosciuta a chiunque, per causa di avvenimenti anteriori al 1 gennaio 1951 e nel giustificato timore di essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può, o per tale timore, non vuole, domandare la protezione di detto Stato.” La qualità di rifugiato viene riconosciuta, non viene attribuita: il rifugiato è tale alla luce della sua condizioni, e la sua qualità è una qualità di diritto soggettivo che non può che essere riconosciuta. Prima della Convenzione di Ginevra si trattava di un riconoscimento di tipo dichiarativo → erano gli Stati a “decidere” se il soggetto era un rifugiato. La persona non è protetta dalla Convenzione se ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza per via del modificarsi delle condizioni complessive che lo hanno spinto a lasciare lo Stato stesso → il timore di persecuzione non è più presente. La Convenzione non si applica neanche se la persona ha riacquistato la cittadinanza persa oppure ha acquistato una nuova cittadinanza → in questo caso infatti la persona gode delle protezioni che lo Stato garantisce a tutti i suoi cittadini e quindi non necessita più delle protezioni garantite dalla Convenzione. Neanche se la persona è volontariamente recata e domiciliata nel paese che ha lasciato e se, cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, non può rifiutare di domandare la protezione del paese dal quale è scappata. Anche la Convenzione di Ginevra prevede delle cause di esclusione alla riconoscibilità dello status di rifugiato.
“Le disposizioni non sono applicabili alle persone di cui vi sia serio motivo di sospettare che abbiano commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l’umanità, oppure che hanno commesso un crimine grave di diritto comune fuori dal paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati, oppure si sono rese colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.” → la commissione di questi crimini esclude, in questa fase, la riconoscibilità dello status di rifugiato. I limiti temporali e geografici che restringevano l’applicabilità della Convenzione di Ginevra vengono eliminati dal Protocollo del 1967. Nel 1967 gli Stati si rendono conto che ciò che avevano immaginato con la convenzione di Ginevra, che riconosce l’esistenza dell’alto commissariato ONU per i rifugiati, nasceva con la convinzione che la convenzione a tutela delle persone rifugiate sarebbe stata utile per il tempo necessario a ricollocare le persone in un mondo pacificato, per il quale non sarebbe stato necessario intervenire a tutela delle popolazioni in quanto gli Stati si sarebbero presi cura dei propri cittadini e non avrebbero più scatenato situazioni di conflitto e persecuzioni tali da costringere le persone a scappare. Nel 1967 gli Stati adottano un protocollo indipendente dalla Convenzione di Ginevra, che elimina i limiti temporali di essa → prende atto del fatto che di rifugiati si continua a parlare anche dopo la seconda guerra mondiale, del fatto che i rifugiati sono ovunque nel mondo, ricorda che lo status giuridico dei rifugiati inizia dal diritto di essere ammessi negli Stati in cui chiedono asilo e di essere protetti dal rimpatrio forzato e ribadisce l’obbligo degli Stati a collaborare con l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e dell’agenzia che ne sostiene l’attività. 26/09/
Poesia di Warsan Shire (poetessa anglo-somala), “Home”.
Nell’introduzione del suo libro, Malala scrive: “ Rimango sempre molto colpita quando la gente
considera la pace come qualcosa di scontato (…) non tutti ne possono godere, migliaia di bambini,
uomini e donne vivono in mezzo alla guerra (…) scegliere di vivere come profughi (…) i profughi
sono comunque esseri umani che nutrono la speranza in un futuro migliore (…) la loro è una scelta
tra vivere e morire ”
Questa scelta di vivere e morire ha bisogno che il diritto di questi venga accolto e reso effettivo da
un dovere.
CONVENZIONE DI GINEVRA
Ratificata dall’Italia il 24 luglio 1954.
Contiene due principi considerati dalla dottrina i principi cardine su cui poggia tutto il contenuto
positivo della convenzione → artt. 31 e 33
Art. 31
chiede agli Stati di non prevedere sanzioni penali contro i rifugiati a motivo della loro entrata o del
loro soggiorno illegali.
La Convenzione parla di un ingresso che avvenga direttamente dal territorio in cui la persona era a
“rischio di persecuzione”, e questo “direttamente” sembrerebbe proprio dire che la
depenalizzazione degli ingressi irregolari possa avvenire solo negli Stati immediatamente
confinanti con quello di fuga. In realtà la fuga, pur essendo nella maggior parte dei casi indirizzata
verso paesi confinanti, non è detto che sia sempre così: infatti, il termine “direttamente” è stato
oggetto di numerose interpretazioni. Dunque, se l’ingresso dei rifugiati avviene in contrasto con
disciplina dello Stato, questo non potrà essere sanzionato.
Art. 33
L’espansione di tale principio in ambito di diritti umani, garantisce quindi l’universalità dello
stesso, che prescinde dalla potenziale qualifica giuridica della persona.
L’aver affermato e riconosciuto a diversi livelli (sia nei documenti di soft-law che nelle produzioni
ed analisi scientifiche/giuridiche) il valore di diritto consuetudinario al principio di non-
refoulement, significa anche superare l’elemento di adesione dello Stato ad un determinato
trattato o adesione per poterlo applicare.
Infatti, l’elemento della consuetudine come fonte del diritto poggia su altri requisiti: il fatto che un
comportamento sia reiterato ed utilizzato da diversi soggetti ed il fatto che sia chiaro a tutti i
soggetti che quel comportamento rappresenti la regola in quella fattispecie. Questa logica della
pratica generale accettata come diritto, vincola tutti gli Stati, tant’è vero che chi viola tale regola
consuetudinaria deve giustificare la sua violazione perché, pur non avendo applicato quella regola
in quel determinato caso, è consapevole dell’esistenza della stessa → ogni Stato deve giustificare il
comportamento discostatosi dalla regola consuetudinaria.
Quando si parla di complementarietà del diritto internazionale dei rifugiati e di diritti umani, si
deve considerare che tali ambiti, seppur così significativi e importanti, sono di difficile realizzazione
all’interno della comunità internazionale. Questi due ambiti si sostengono però a vicenda, infatti,
laddove l’operatività dei diritti umani raggiunge determinati obiettivi, questi vanno a rafforzare
l’ambito dei diritti dei rifugiati e viceversa.
Il principio di non-refoulement alla frontiera è inderogabile, sia per coloro che chiedono
protezione, ma anche per coloro che potrebbero vedere violati i propri diritti umani nei paesi nei
quali vengono rimandati.
Il principio di non-refoulement ha due facce:
si applica in via diretta → il respingimento alla frontiera esterna (in Italia solo alla frontiera
sud, nel Mediterraneo) avviene e rimanda direttamente la persona nella situazione dalla
quale è fuggita;
si applica in via indiretta →il respingimento avviene verso un paese in cui la persona non
sarà direttamente oggetto di persecuzione o trattamenti disumani o degradanti, ma è
ragionevole pensare che a sua volta quel paese (impossibilitato a sostenere tale fenomeno)
respingerà la persona verso il luogo dove questi trattamenti disumani potranno avvenire.
Art. 37: UNHCR
Con questo articolo si chiede agli Stati di cooperare con l’alto commissario dell’ONU per i rifugiati
o con qualsiasi altra organizzazione che dovesse succedervi nell’esercizio delle funzioni.
L’Agenzia dell’ONU per i rifugiati, nel corso degli anni ha adottato una serie di pareri indirizzati
all’Assemblea Generale e agli Stati, in relazione ai punti critici della Convenzione o alle necessità di
adeguamento o di lettura costituzionalmente orientata dei principi in essa contenuti e alle
necessità di un mondo in continuo e veloce cambiamento.
Si può vedere come le discipline si sono intrecciate in una sentenza che ha condannato l’Italia a
fronte di un’azione di respingimento avvenuta in acque internazionali, nel quadro di una logica di
collaborazione per la tutela delle frontiere esterne, tra Stato italiano e Stato libico.
La guardia di finanza italiana aveva raccolto in acque territoriali un gruppo di persone, facendole
salire su una nave in cui erano presenti funzionari della guardia costiera libica. La nave si è poi
diretta in Libia, dove persone sono sbarcate assieme ai funzionari libici.
Alcune di queste persone hanno presentato ricorso alla Corte europea dei Diritti umani, la quale si
è pronunciata con sentenza del 23 febbraio 2012 → sentenza classificata di livello di importanza 1
(le sentenze della Corte EDU hanno 3 livelli di importanza, il livello 1 è assegnato dai giudici a
quelle sentenze che statuiscono principio che sarà vincolante e per allontanarsi dal quale è
necessaria motivazione articolata e complessa)
In questa sentenza la CEDU analizzati i fatti, riconosce che i respingimenti di imbarcazioni che
trasportano migranti in modo irregolare sono, secondo il diritto del mare, azioni di carattere misto,
perché attengono da un lato alle regole che disciplinano il soccorso in mare, derivate da almeno 3
convenzioni e trattati (Montego-Bay del 1982 sui doveri di soccorrere persone in pericolo in mare
e sugli obblighi dei comandanti delle navi all’esercizio di questo dovere; Convenzione di Londra del
1974; Convenzione di Amburgo del 1979, che definisce le modalità organizzative con cui si deve
strutturare il sistema di search and rescue, rispetto al quale è importante, oltre al ruolo del
comandante della nave, il ruolo degli Stati costieri che organizzano la propria attività ritagliandosi
gli spicchi di mari, all’interno di una mappatura garantita dall’organizzazione marittima
internazionale), e dall’altro un meccanismo di interdizione in mare, che dichiara la necessità di
salvare lo Stato costiero o il singolo naviglio, da situazioni di pericolo che possano derivare dalla
presenza di navi ostili.
La Corte EDU ricorda comunque che, pur consapevoli che questi temi tengano in equilibrio
interessi differenti e talvolta apparentemente contrapposti, devono essere sempre considerati i
limiti a tale potere di interdizione navale, dati dalle regole inderogabili di diritto internazionale dei
rifugiati e dei diritti umani: il principio di non respingimento è un divieto assoluto ed inderogabile,
che non si applica solo ai rifugiati ma anche ai c.d. migranti economici.
La corte afferma inoltre che l’art. 31 della Convenzione di Ginevra prevede, in capo agli Stati,
l’obbligo di non sanzionare penalmente chi si presenta in modo irregolare alle frontiere. Per
questo motivo la Corte ritiene che non sia sufficiente dire che la barca trasportava immigranti
irregolari, in quanto questa trasportava persone provenienti da uno Stato, la Libia, che era già
stato definito “Stato non sicuro” nel 2012, a seguito di fatti avvenuti nel 2009. Dunque da 10 anni,
sappiamo da documenti giuridici e fatti, che la Libia non è considerata un porto sicuro (place of
safety) per il trasporto delle persone salvate in mare.
Posto sicuro → quando la persona in quel luogo è sicura, la sua vita non è in pericolo e trattamenti
disumani e degradanti sono ormai noti, conosciuti e documentati.
Lo Stato italiano, a due anni dell’emanazione del parere di UNHCR, si era difeso affermando che la
barca si trovasse in acque internazionali, dove il principio di non-refoulement, contenuto nella
Convenzione di Ginevra, non era invocabile, in quanto la Libia non è uno Stato firmatario.
La Corte controbatte: afferma che la Convenzione di Ginevra si applica ovunque lo Stato
firmatario, eserciti la propria giurisdizione. Per cui le persone che sono state portate a bordo della
nave italiana, dovevano ottenere ciò che l’Italia si era impegnata a garantire, in quanto firmataria.
La Corte EDU sostiene che vi sia stata violazione dell’art.3 e dell’art. 13 della Convenzione, che
garantisce alle persone un’effettiva tutela giurisdizionale (i soggetti non hanno potuto tutelare se
stesse di fronte ad una situazione che ha inibito esercizio dei loro diritti).
DIMENSIONE EUROPEA
“ Se non troverà il modo di tutelare i diritti dell’ospite straniero, l’Europa rischierà nuovamente di
essere un continente selvaggio ” → Rodorf, giurista
Idea della dimensione dell’ospitalità e dell’accoglienza dello straniero.
Nel trattato istitutivo della Comunità, fin dall’inizio si intendeva costruire uno spazio per la libera
circolazione delle persone (art. 3) e uno spazio per la libera circolazione dei lavoratori (art. 39) e
L’accordo prevedeva che la definizione delle misure a breve termine e a lungo termine consentisse
di partire con piena funzionalità del nuovo sistema nel 1990. Le cose si sono fatte molto
complicate e a quella data l’accordo non ha ancora avuto piena efficacia.
Gli Stati firmano allora (14 giugno 1990) un testo molto più dettagliato: Convenzione di
applicazione dell’Accordo Schengen → definizione del sistema che deve essere pronto nel ’95.
La Convenzione dettaglia le misure e gli strumenti che sono ipotizzati solamente in via generale
dall’accordo.
Premessa: nella Convenzione vene distinta in modo formale e sostanziale, la questione legata al
controllo delle frontiere attraverso il rilascio di visti → disciplina dei visti, della regolamentazione,
degli ingressi e del movimento interno di cittadini provenienti da paesi non comunitari, disciplina
del trattamento delle domande di asilo → titolo II
Dal titolo III in poi si parla di polizia e sicurezza.
Visti
Per i soggiorni di breve durata è istituito un visto uniforme valido per il territorio dell’insieme delle
parti contraenti. Il visto può essere rilasciato per un soggiorno massimo di tre mesi → art. 10
convenzione
Tale visto consente alle persone di muoversi liberamente nello spazio Schengen.
Corollario: i visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali, rilasciati da una delle parti
contraenti, conformemente alla propria legislazione → art. 18
Questo corollario segna il confine tra la materia che è nella disponibilità di questo accordo
intergovernativo e la materia che è nelle mani degli Stati che esercitano la propria sovranità.
Condizioni di circolazione degli stranieri
Art. 22: gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle parti contrenti possono
muoversi e circolare liberamente in tutto il territorio. Benchè circolino liberamente, devono
segnalare la loro presenza laddove si spostino dallo Stato che ha rilasciato il visto uniforme verso
un altro degli Stati Schengen.
Art. 23: è la prima norma che pone il problema della non regolare presenza dello straniero
all’interno di uno dei paesi dello spazio Schengen.
Lo straniero che non soddisfa, o non soddisfa più, le condizioni di soggiorno di breve durata deve,
in linea di principio, lasciare senza indugio i territori delle parti contrenti.
Si tratta di stranieri che non possiedono un visto o di stranieri che hanno il visto scaduto.
“ in linea di principio ” → deroghe che potrebbero essere valutate dagli Stati → richiede l’analisi di
ogni singolo caso.
Qualora lo straniero non lasci volontariamente il territorio o si possa presumere che non lo farà, lo
straniero deve essere allontanato dal territorio della parte contraente nella quale è stato fermato
→ lo Stato che se ne occupa agisce in nome e per conto di tutti.
L’allontanamento può avvenire o verso il paese d’origine della persona, o in qualsiasi altro stato in
cui la persona possa essere ammessa, anche in virtù di altri accordi.
Queste disposizioni non impediscono né l’applicazione di eventuali disposizioni nazionali in
materia di asilo, né l’applicazione della Convenzione di Ginevra relativa allo stato dei rifugiati.
Quindi, l’allontanamento, legato all’irregolare presenza dello straniero, trova un duplice limite:
discipline nazionali (es. art. 10 Cost) → disciplina del diritto di asilo
rispetto dei principi e norme contenute nella Convenzione di Ginevra
La Convenzione di Schengen pone per la prima volta nella dimensione europea (art. 28…) la
questione della disciplina delle domande di asilo.
Art. 28: le parti contraenti riaffermano i propri obblighi di rispetto della Convenzione di Ginevra e
del Protocollo di NY → perciò le parti si impegnano ad esaminare ogni domanda di asilo
eventualmente presentata.
Problema dell’individuazione dello Stato responsabile ad accogliere e ad esaminare le domande di
asilo. Sulla dimensione della responsabilità, la Convenzione stabilisce che, se uno degli Stati ha
rilasciato il visto alla persona, sarà quello Stato a dover farsi carico della domanda di asilo.
Se invece sono stati più Stati a rilasciare un visto o un titolo di soggiorno alla persona, si va ad
individuare lo Stato che ha rilasciato il visto o il titolo di più lunga durata. Laddove lo straniero sia
entrato senza un visto, allo scopo di chiedere asilo, lo Stato responsabile dell’accoglimento e
dell’esame della domanda è lo Stato della frontiera interna da cui è arrivato lo straniero.
Quindi si divide tra straniero che è già presente nel territorio Schengen e lo straniero che non è
presente sul territorio.
La Convenzione di Schengen è il primo documento in cui si individua la necessità, da parte del
sistema europeo di disciplinare visti, ingressi e accoglimento delle domande di asilo.
Dalla Convenzione in poi, lo spazio Schengen va allargandosi: nel ’90 aderisce l’Italia, anche se
l’efficacia piena si ha nel ’98, la Spagna e il Portogallo nel ’91, nel ’92 la Grecia, nel ’95 l’Austria, nel
’96 Finlandia, Danimarca, Svezia.
1992: Trattato di Maastricht (costituisce l’UE)
Il trattato inserisce nel terzo pilastro (quello che vede alcune materie affidate alla cooperazione
intergovernativa e non alla legittimazione diretta degli organi politici della comunità) la definizione
dell’immigrazione e delle politiche in materia di immigrazione come oggetto di intervento
comunitario nelle forme della cooperazione intergovernativa (decisioni prese all’unanimità).
→ l’immigrazione diviene oggetto di responsabilità comunitaria.
Art. k-1, paragrafo 9 del trattato sull’UE: si elencano i compiti e i temi affidati alla cooperazione
intergovernativa:
- politica dell’asilo
- attraversamento delle frontiere esterne e organizzazione dei controlli
- politica dell’immigrazione nei confronti di cittadini di paesi terzi
- forme di cooperazione: giudiziaria, doganale, tra le polizie → nasce l’Europol, cioè l’ufficio
della polizia europea che gestisce il sistema informativo che consente lo scambio di info e
segnalazioni tra gli Stati
Art. K 2: stabilisce gli obiettivi che l’Unione Europea → conservare e sviluppare l’Unione quale
spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
(sicurezza = benessere, serenità, tranquillità delle persone e delle comunità).
“ I settori contemplati dall'articolo K.1 vengono trattati nel rispetto della Convenzione europea
per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950, e della Convenzione relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, tenendo
conto della protezione che gli Stati membri concedono alle persone perseguitate per motivi politici.
Il presente Titolo non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per
il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna .”