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Del ruolo del diritto e del processo nell'impero romano tardo. Esplora la funzione normativa dell'imperatore, le leggi generali, i rescritti, la giurisdizione ordinaria e speciale, la cognizione extra ordinem, la sentenza del vescovo e la consultazione ante sententiam. Inoltre, tratta della repressione criminale e dell'appello nei vari livelli del sistema giudiziario.
Tipologia: Appunti
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Per noi soltanto è opportuna e lecita l’interpretazione posta tra l’equità e lo stretto diritto. Il successo e la prosperità dell’imperatore sono fondati su tutte le cose che sono da noi, cioè dall’imperatore stesso, stabilite; al quale imperatore Dio ha sottoposto anche le leggi, avendolo inviato fra gli uomini come legge vivente. Inoltre stabiliamo che ogni interpretazione delle leggi imperiali, fatta o in seguito a richieste dei privati ovvero in sede giudiziaria ovvero in qualunque altro modo, debba intendersi come stabilita e indubbia. Se infatti, attualmente, al solo imperatore è permesso emanare leggi, è opportuno che lo stesso imperatore sia considerato l’unico degno di interpretare le leggi, soltanto l’imperatore è giusto che sia considerato al tempo stesso autore ed interprete delle leggi.
2. LE LEGIS GENERALES Come leggi generali si osservino in futuro, da tutti ugualmente, quelle che o, essendo inviate alla venerabile assemblea senatoria, sono composte come orazione ovvero sono denominate con il termine editto in esse inserito; sia che una decisione spontanea le abbia a noi suggerite, sia che una richiesta dei privati o una richiesta dei funzionari o una controversia iniziata abbia dato occasione alla legge. Infatti è sufficiente che esse siano individuate con il nome di editto ovvero siano rese note a tutte le popolazioni con un proclama dei funzionari periferici, ovvero ancora che espressamente vi sia contenuto che i principi hanno assunto una decisione valida anche per i casi simili. Ma anche se una legge è chiamata generale o è stato decretato che concerna tutti, otterrà la forza dell’editto. In futuro, peraltro, se promulgheremo qualche legge, essa avrà valore anche nell’altra parte dell’unitissimo impero, ma dovrà essere trasmessa da quella parte in cui è stata emanata, insieme con le sacre lettere imperiali, per essere ricevuta nelle cancellerie dell’altra parte e pubblicata con le formalità degli editti. 3. I RESCRIPTA I rescritti contrari al diritto sono privi di valore, in qualsiasi modo esi siano stati ottenuti. I rescritti emessi o da emettersi su richiesta dei funzionari, in futuro, gioveranno soltanto a quelle cause in relazione alle quali sono stati emanati. Tutti i rescritti, tanto quelli inviati ai privati richiedenti quanto quelli inviati ad un qualsiasi giudice, o che si chiamino adnotationes ovvero pragmaticae sanctiones, ordiniamo che siano pronunciati sotto tale condizione, e cioè che le richieste siano conformi a verità. 4. ADNOTATIONES E PRAGMATICAE SACTIONES Ci è gradito che le nostre adnotationes siano ammesse senza rescritto; e così il tuo ufficio osserverà, come in effetti è stato sempre fatto, di prendere in consideraizone più i rescritti e le epistole che le nostre adnotationes. Inoltre, decretiamo che le pragmaticae sactiones siano emanate non su richiesta dei singoli in relazione a questioni private, bensì su richiesta di una corporazione o di un collegio o di un ufficio
o di una curia o di una città o di una provincia o di una qualsiasi altra comunità in relazione ad una questione pubblica. B. IL CONTROLLO DELLA GIURISPRUDENZA: LA LEGGE DELLE CITAZIONI Tutto ciò che è contenuto negli scritti di Paolo, riconosciutane l’autorità, è da confermare e da considerare degno di ogni venerazione. Perciò non vi è il minimo dubbio che i suoi libri di Sentenze, dotati della massima chiarezza, dello stile più raffinato e della migliore dottrina giuridica, hanno valore quando sono addotti in giudizio. Dopo altro: Stabiliamo la validità di tutti gli scritti di Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano e Modestino, in modo che la stessa autorità spetti a Gaio come a Paolo, a Ulpiano e agli altri, e i brani tratti dall’intera loro opera possano essere adottati in giudizio. Decretiamo che sia valida anche la dottrina di coloro le cui trattazioni e opinioni tutti i suddetti giuristi hanno incluso nelle loro opere
riferire a noi il meno possibile, e devono invece richiedere il tuo intervento, dal momento che ti abbiamo affidato il compito di giudicare in nostra vece.