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Il diritto e il processo nel Tardo Impero: Capitolo III, Appunti di Diritto

Del ruolo del diritto e del processo nell'impero romano tardo. Esplora la funzione normativa dell'imperatore, le leggi generali, i rescritti, la giurisdizione ordinaria e speciale, la cognizione extra ordinem, la sentenza del vescovo e la consultazione ante sententiam. Inoltre, tratta della repressione criminale e dell'appello nei vari livelli del sistema giudiziario.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 07/06/2020

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CAPITOLO III IL DIRITTO ED IL PROCESSO DEL TARDO IMPERO
A. LA FUNZIONE NORMATIVA
1. IL MONOPOLIO IMPERIALE
Per noi soltanto è opportuna e lecita l’interpretazione posta tra l’equità e lo stretto diritto. Il
successo e la prosperità dell’imperatore sono fondati su tutte le cose che sono da noi, cioè
dall’imperatore stesso, stabilite; al quale imperatore Dio ha sottoposto anche le leggi, avendolo
inviato fra gli uomini come legge vivente.
Inoltre stabiliamo che ogni interpretazione delle leggi imperiali, fatta o in seguito a richieste dei
privati ovvero in sede giudiziaria ovvero in qualunque altro modo, debba intendersi come stabilita
e indubbia. Se infatti, attualmente, al solo imperatore è permesso emanare leggi, è opportuno che
lo stesso imperatore sia considerato l’unico degno di interpretare le leggi, soltanto l’imperatore è
giusto che sia considerato al tempo stesso autore ed interprete delle leggi.
2. LE LEGIS GENERALES
Come leggi generali si osservino in futuro, da tutti ugualmente, quelle che o, essendo inviate alla
venerabile assemblea senatoria, sono composte come orazione ovvero sono denominate con il
termine editto in esse inserito; sia che una decisione spontanea le abbia a noi suggerite, sia che
una richiesta dei privati o una richiesta dei funzionari o una controversia iniziata abbia dato
occasione alla legge. Infatti è sufficiente che esse siano individuate con il nome di editto ovvero
siano rese note a tutte le popolazioni con un proclama dei funzionari periferici, ovvero ancora che
espressamente vi sia contenuto che i principi hanno assunto una decisione valida anche per i casi
simili. Ma anche se una legge è chiamata generale o è stato decretato che concerna tutti, otterrà la
forza dell’editto.
In futuro, peraltro, se promulgheremo qualche legge, essa avrà valore anche nell’altra parte
dell’unitissimo impero, ma dovrà essere trasmessa da quella parte in cui è stata emanata, insieme
con le sacre lettere imperiali, per essere ricevuta nelle cancellerie dell’altra parte e pubblicata con
le formalità degli editti.
3. I RESCRIPTA
I rescritti contrari al diritto sono privi di valore, in qualsiasi modo esi siano stati ottenuti. I rescritti
emessi o da emettersi su richiesta dei funzionari, in futuro, gioveranno soltanto a quelle cause in
relazione alle quali sono stati emanati.
Tutti i rescritti, tanto quelli inviati ai privati richiedenti quanto quelli inviati ad un qualsiasi giudice,
o che si chiamino adnotationes ovvero pragmaticae sanctiones, ordiniamo che siano pronunciati
sotto tale condizione, e cioè che le richieste siano conformi a verità.
4. ADNOTATIONES E PRAGMATICAE SACTIONES
Ci è gradito che le nostre adnotationes siano ammesse senza rescritto; e così il tuo ufficio
osserverà, come in effetti è stato sempre fatto, di prendere in consideraizone più i rescritti e le
epistole che le nostre adnotationes.
Inoltre, decretiamo che le pragmaticae sactiones siano emanate non su richiesta dei singoli in
relazione a questioni private, bensì su richiesta di una corporazione o di un collegio o di un ufficio
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CAPITOLO III IL DIRITTO ED IL PROCESSO DEL TARDO IMPERO

A. LA FUNZIONE NORMATIVA

1. IL MONOPOLIO IMPERIALE

Per noi soltanto è opportuna e lecita l’interpretazione posta tra l’equità e lo stretto diritto. Il successo e la prosperità dell’imperatore sono fondati su tutte le cose che sono da noi, cioè dall’imperatore stesso, stabilite; al quale imperatore Dio ha sottoposto anche le leggi, avendolo inviato fra gli uomini come legge vivente. Inoltre stabiliamo che ogni interpretazione delle leggi imperiali, fatta o in seguito a richieste dei privati ovvero in sede giudiziaria ovvero in qualunque altro modo, debba intendersi come stabilita e indubbia. Se infatti, attualmente, al solo imperatore è permesso emanare leggi, è opportuno che lo stesso imperatore sia considerato l’unico degno di interpretare le leggi, soltanto l’imperatore è giusto che sia considerato al tempo stesso autore ed interprete delle leggi.

2. LE LEGIS GENERALES Come leggi generali si osservino in futuro, da tutti ugualmente, quelle che o, essendo inviate alla venerabile assemblea senatoria, sono composte come orazione ovvero sono denominate con il termine editto in esse inserito; sia che una decisione spontanea le abbia a noi suggerite, sia che una richiesta dei privati o una richiesta dei funzionari o una controversia iniziata abbia dato occasione alla legge. Infatti è sufficiente che esse siano individuate con il nome di editto ovvero siano rese note a tutte le popolazioni con un proclama dei funzionari periferici, ovvero ancora che espressamente vi sia contenuto che i principi hanno assunto una decisione valida anche per i casi simili. Ma anche se una legge è chiamata generale o è stato decretato che concerna tutti, otterrà la forza dell’editto. In futuro, peraltro, se promulgheremo qualche legge, essa avrà valore anche nell’altra parte dell’unitissimo impero, ma dovrà essere trasmessa da quella parte in cui è stata emanata, insieme con le sacre lettere imperiali, per essere ricevuta nelle cancellerie dell’altra parte e pubblicata con le formalità degli editti. 3. I RESCRIPTA I rescritti contrari al diritto sono privi di valore, in qualsiasi modo esi siano stati ottenuti. I rescritti emessi o da emettersi su richiesta dei funzionari, in futuro, gioveranno soltanto a quelle cause in relazione alle quali sono stati emanati. Tutti i rescritti, tanto quelli inviati ai privati richiedenti quanto quelli inviati ad un qualsiasi giudice, o che si chiamino adnotationes ovvero pragmaticae sanctiones, ordiniamo che siano pronunciati sotto tale condizione, e cioè che le richieste siano conformi a verità. 4. ADNOTATIONES E PRAGMATICAE SACTIONES Ci è gradito che le nostre adnotationes siano ammesse senza rescritto; e così il tuo ufficio osserverà, come in effetti è stato sempre fatto, di prendere in consideraizone più i rescritti e le epistole che le nostre adnotationes. Inoltre, decretiamo che le pragmaticae sactiones siano emanate non su richiesta dei singoli in relazione a questioni private, bensì su richiesta di una corporazione o di un collegio o di un ufficio

o di una curia o di una città o di una provincia o di una qualsiasi altra comunità in relazione ad una questione pubblica. B. IL CONTROLLO DELLA GIURISPRUDENZA: LA LEGGE DELLE CITAZIONI Tutto ciò che è contenuto negli scritti di Paolo, riconosciutane l’autorità, è da confermare e da considerare degno di ogni venerazione. Perciò non vi è il minimo dubbio che i suoi libri di Sentenze, dotati della massima chiarezza, dello stile più raffinato e della migliore dottrina giuridica, hanno valore quando sono addotti in giudizio. Dopo altro: Stabiliamo la validità di tutti gli scritti di Papiniano, Paolo, Gaio, Ulpiano e Modestino, in modo che la stessa autorità spetti a Gaio come a Paolo, a Ulpiano e agli altri, e i brani tratti dall’intera loro opera possano essere adottati in giudizio. Decretiamo che sia valida anche la dottrina di coloro le cui trattazioni e opinioni tutti i suddetti giuristi hanno incluso nelle loro opere

  • come Scevola, Sabino, Giuliano, Marcello e tutti gli altri che essi citano – purché, data l’incertezza propria di ciò che risale all’antichità, l’autenticità dei loro libri sia comprovata dalla collazione dei manoscritti. Inoltre, quando siano citate opinioni contrastanti, prevalga quella condivisa dalla maggioranza degli autori, o, se il loro numero sia uguale, prevalga l’autorevolezza di quella parte in cui spicca Papiniano, uomo di superiore ingegno, allo stesso modo in cui egli prevale su un singolo oppositore, ma si piega di fronte a due. Avvertiamo ancora che, come è da lungo tempo stabilito, sono considerate invalide le note di Paolo e di Ulpiano fatte all’opera di Papiniano. Quando poi le diverse opinioni che vengono citate si fronteggiano in uguale numero e appartengono a coloro la cui autorità è considerata equivalente, è rimesso all’apprezzamento del giudice stabilire quale debba essere seguiti. Confermiamo inoltre la perdurante validità delle sentenze di Paolo. C. LA COGNITIO EXTRA ORDINEM 1. L’ABOLIZIONE DELLE FORMULE Le formulae, che tendono a tutti insidie negli atti a causa delle loro sottigliezze verbali, siano completamente abolite. 2. LA GIURISDIZIONE ORDINARIA Vi sono alcune cause nelle quali è eccessivo richiedere l’intervento del governatore della provincia: e perciò diamo facoltà ai presidi di nominare dei giudici pedanei, che decidano sulle controversie di minore importanza. Tutti i magistrati ed i divini giudici decidano le liti in breve tempo; e se taluno dei litiganti, essendosi presentato più volte al giudice competente, sia stato rimandato senza una giusta causa, si rivolga all’imperatore e da questi attenda aiuto. Poiché infatti l’autorità veneranda degli antichi distinse i magistrati in maggiori, medi e minori, e gli appelli dei giudici minori non venivano rimessi ai massimi giudici, ma al tribunale degli spettabili che i giudici aventi rango di spettabili non trasmettano i loro appelli, qualunque sia il valore delle liti, ad altri giudici insigniti del medesimo rango, in quanto gli appelli non si debbono presentare a giudici di pari grado, ma dal giudice minore si deve risalire al tribunale superiore. Pertanto i loro appelli siano diretti, qualunque sia il valore della causa, come s’è detto, all’illustrissima prefettura. 3. IL TRIBUNALE SENATORIO-CONSISTORIALE

riferire a noi il meno possibile, e devono invece richiedere il tuo intervento, dal momento che ti abbiamo affidato il compito di giudicare in nostra vece.