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Una panoramica della figura del ministro di culto in Italia, descrivendo le diverse tipologie di ministri di culto per le varie religioni e le loro qualifiche specifiche. Viene inoltre discusso il ruolo del Ministero dell'Interno nella nomina di ministri di culto per le confessioni prive di intesa con lo Stato, e le peculiarità e incompatibilità di questo ruolo. Il documento inoltre tratta del segreto confessionale e della tutela penale dei ministri di culto.
Tipologia: Appunti
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Lezione 20.1 MINISTRI DI CULTO (1-4) slide 20.1 (n. 1-4) E’ necessario approfondire quelle materie, che possono essere definite miste = perché richiedono l’intervento di soluzioni concordatarie per la loro regolamentazione, in quanto esprimono situazioni, condizioni o realtà, che mettono in relazione l’ambito civile con l’ambito religioso. Quindi, ispirandosi al principio generale pattizio (= che è il principio ordinatore del sistema dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Italia), sono proprio il Concordato e gli altri accordi a regolamentare il sistema delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa (Chiesa cattolica, ma anche le altre confessioni religiose) nell’ambito delle cc.dd. materie miste. Approfondimento del tema relativo ai ministri di culto (che potrebbe sembrare un argomento strettamente collegato alla questione religiosa, ma che in realtà non è così per tutta una serie di implicazioni, che ha nel nostro ordinamento interno). Innanzitutto il tema dei ministri di culto pone l’attenzione sulla centralità dei cc.dd. soggetti confessionali.
delle funzioni effettivamente svolte a consentire di qualificare all’interno della categoria ministro di culto un determinato soggetto, che svolge peculiari attività). Quello che è chiaro è che ministro di culto = è una qualifica in bianco (= cioè che deve essere precisata in riferimento al diritto confessionale). Tuttavia, mentre l’ordinamento civile stabilisce, che con l’espressione ministro di culto = si parla di colui, che è certificato come tale dalla religione o che svolge funzioni di culto, è anche vero che per conoscere la tipologia dei ministri di culto previsti e certificati dalle varie confessioni religiose (= cioè per individuare chi è il ministro di culto per ogni diversa religione) è necessario fare riferimento alla struttura interna delle confessioni religiose.
Stato non recepisce lo status giuridico confessionale del ministro di culto all’interno dell’ordinamento civile, ma rimanda a un determinato ordinamento confessionale la definizione delle caratteristiche proprie del ministro di culto. Al posto dell’espressione ministro di culto molto spesso vengono utilizzati dei sinonimi come ecclesiastico, religioso, chierico = in questi casi è sempre la certificazione piuttosto che l’effettività delle funzioni svolte, che ci diranno la caratteristica peculiare e l’espressione tipica della figura del ministro di culto).
Per i culti, che non hanno stipulato un’intesa con lo Stato, l’art. 3 della Legge sui culti ammessi (Legge n. 1159 del 1929) prevede, che = la nomina dei ministri di culto sia approvata dal Governo, secondo un procedimento che è regolato dagli artt. 20 e 22 del Regio Decreto 289 del 1930, con un’istruttoria, che viene svolta dal Prefetto e con un Decreto emanato dal Ministro dell’Interno, che ha efficacia civile a partire della data del Decreto ministeriale di approvazione della stessa nomina (quindi per le confessioni religiose prive di intesa si va oltre rispetto alla certificazione da parte della confessione religiosa o alla verifica dell’effettività delle funzioni svolte). Molte norme dell’ordinamento civile fanno riferimento alla figura del ministro di culto e quindi richiedono un maggiore approfondimento della figura stessa e della regolamentazione dei rapporti tra la realtà religiosa e la realtà civile su questa materia (= cioè delle relazioni tra la figura del ministro di culto e l’ordinamento civile).
rinviene all’interno dell’art. 4 del nuovo Concordato, secondo il quale = i sacerdoti, i diaconi e i religiosi, che hanno preso i voti (i quali secondo il Concordato del 1929 erano esenti dal servizio militare di leva), possono ottenere l’esonero dal servizio militare o essere assegnati al servizio sostitutivo civile) (attualmente la leva obbligatoria è sospesa a partire dal 1 gennaio 2015 e il reclutamento su base obbligatoria può tuttavia essere ripristinato nei casi previsti dall’articolo 2 comma 1 della Legge 331 del 2000). Si può dire, che disposizioni del genere (previste per la Chiesa cattolica dal Concordato tra Stato e Chiesa) valgono anche per i ministri dei culti acattolici, appartenenti a confessioni religiose, che hanno stipulato un’intesa con lo Stato italiano (es. i pastori Valdesi e i ministri pentecostali possono svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari, che lo richiedono; mentre in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto avventisti, su loro richiesta, hanno diritto di essere esonerati dal servizio di leva e essere assegnati al servizio sostitutivo civile e analogamente si prevede anche per i ministri ortodossi, per i ministri buddhisti, per i ministri di culto induisti e per quelli della Chiesa apostolica). È chiaro, che in caso di mobilitazione generale, gli ecclesiastici sono assegnati alla cura di anime e quindi sono chiamati all’esercizio del mistero religioso come cappellani.
(disciplina relativa alla rilevanza della materia penale rispetto al tema dei ministri di culto = tutele in ambito penale, che vengono garantite ai religiosi) In passato i chierici cattolici erano giudicati dai cc.dd. Fori ecclesiastici (= cioè da Tribunali ecclesiastici). Con la legge Siccardi del 1850, il Foro ecclesiastico venne abolito e venne stabilito il principio della completa soggezione degli ecclesiastici, come degli altri cittadini, alle leggi penali dello Stato. Nel nostro ordinamento questo principio non ha subìto alcuna modifica con il Concordato, nel quale l’unico accenno alla materia penale era costituito dall’art. 8, che stabiliva = che nel caso di riferimento al magistrato penale di deferimento, al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto, il procuratore della Repubblica deve informarne immediatamente l’ordinario della diocesi, nel cui territorio egli esercitava giurisdizione e deve trasmettere sollecitamente al medesimo la decisione istruttoria e l’eventuale sentenza terminativa del giudizio, tanto in primo grado quanto in appello (= cioè l’art. 8 ultimo comma prevedeva, che gli ecclesiastici e i religiosi dovessero scontare la pena detentiva in locali separati rispetto a quelli dei laici, a meno che l’ordinario competente non avesse ridotto il condannato allo stato laicale). L’art. 8 è una norma di carattere spiccatamente privilegiale, che è stata abrogata in sede di revisione del Concordato e sostituita dal punto secondo della Legge del Protocollo addizionale al Concordato, nel quale si stabilisce molto più semplicemente, che oggi la Repubblica italiana assicura che l’autorità giudiziaria darà comunicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penale promossi a carico di ecclesiastici.
esercitata nei confronti di un ecclesiastico o religioso del culto cattolico, le informazioni sono inviate all’ordinario della diocesi, a cui appartiene l’imputato);
aggravante l’aver commesso il fatto con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti la qualità di ministro di culto);
devono essere garantite tutta una serie di tutele particolari al ministro di culto, che si muove quale pubblico ufficiale es. il ministro di culto, che riceve per testamento; il parroco, che certifica le varie attività svolte all’interno delle funzioni religiose o l’assistenza alla celebrazione del matrimonio religioso in quanto tale);
divisa, tuttavia è sanzionato il fatto di indossare abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico al fine di tutelare la pubblica fede, che può essere tratta in inganno dalle false apparenze. Su questo tema si è espressa la Cassazione Penale nell’81 e da ultimo nel 1999. Infatti il dispositivo della sentenza n. 2847 della quinta sezione della Cassazione penale del 1999 recita, che il giudice di legittimità ha ritenuto non sanzionabile il comportamento del sacerdote appartenente a una Chiesa non riconosciuta dallo Stato italiano, che indossi in pubblico l’abito ecclesiastico e presenti in Questura
istanza per la concessione del passaporto corredata dalla foto in clergyman , perché il riconoscimento da parte dello Stato della qualità di ministro di culto, se può essere rilevante agli effetti civili e amministrativi, è irrilevante ai fini penali, sempre che la confessione religiosa, pur non riconosciuta, persegua fini non contrari all’ordinamento giuridico italiano). Quando si parla di ministro di culto, un’altra questione di particolare interesse è il tema della sua posizione patrimoniale. Quale è la posizione patrimoniale del ministro di culto? Con riferimento alla Chiesa Cattolica c’è stata un’evoluzione importante rispetto alla posizione patrimoniale del ministro di culto. Infatti si è passati da un sistema fondato sul c.d. beneficio (= sistema beneficiale) (= il beneficio era la massa di beni, che era annessa ad un particolare ufficio (es. si pensi a una parrocchia = cioè la massa di beni, che erano collegati a una determinata parrocchia), i cui frutti venivano utilizzati al fine di sostentare il sacerdote = situazione, che creava una grossa sperequazione, perché dove vi erano uffici, che avevano grossi benefici vi erano sacerdoti ricchi, mentre dove vi erano uffici, che avevano piccoli benefici vi erano sacerdoti poveri) al sistema del sostentamento del clero (questo passaggio è avvenuto a partire dal Concilio Ecumenico Vaticano II e poi con la riforma del codice di diritto canonico del 1983. Infatti questo passaggio importante interessa anche rispetto il vecchio Concordato e il nuovo Accordo del 1984)
Legge 222 del 1985 attuativa della modifica dell’accordo di Villa Madama. Con la riforma del 1985 sono state introdotte nuove disposizioni per il clero cattolico relative al sostentamento del clero.
La legge 222 del 1985 (recependo varie indicazioni, tra cui quelle della commissione paritetica in ordine alle nuove forme di intervento finanziario per i ministri di culto cattolici) ha previsto e disciplinato un nuovo sistema per garantire il congruo e dignitoso sostentamento di tutti gli appartenenti al clero cattolico. E quindi in ogni diocesi è stato eretto un istituto per il sostentamento del clero entro il 30 settembre dell’86 con decreto del Vescovo diocesano (così come previsto dal codice del diritto canonico, che aveva avviato la riforma verso questo sistema). Entro lo stesso termine, la Conferenza Episcopale Italiana ha poi provveduto a erigere l’Istituto Centrale per il sostentamento del clero in Italia, al fine di integrare le risorse degli istituti diocesani e interdiocesani (= tali istituti hanno conseguito la personalità giuridica civile, che conferisce loro la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto). Compito specifico di questi istituti è quello di assicurare e garantire, in sostituzione del vecchio sistema beneficiale, la remunerazione a tutti i sacerdoti (infatti l’art. 30 del Concordato del 1929 stabiliva, che lo Stato assumeva l’impegno a continuare a garantire ai titolari di determinati uffici ecclesiastici un reddito minimo attraverso i cc.dd. supplementi di congruo (= cioè l’integrazione dei redditi beneficiari risultanti inadeguati con il Fondo Culto) proprio per venire incontro a quelle situazioni di sperequazione economica tra benefici, che si venivano a creare