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La Figura del Ministro di Culto: Tipologie, Prerogative e Incompatibilità, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Una panoramica della figura del ministro di culto in Italia, descrivendo le diverse tipologie di ministri di culto per le varie religioni e le loro qualifiche specifiche. Viene inoltre discusso il ruolo del Ministero dell'Interno nella nomina di ministri di culto per le confessioni prive di intesa con lo Stato, e le peculiarità e incompatibilità di questo ruolo. Il documento inoltre tratta del segreto confessionale e della tutela penale dei ministri di culto.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 20.1 MINISTRI DI CULTO (1-4)
slide 20.1 (n. 1-4)
E’ necessario approfondire quelle materie, che possono essere definite miste = perché richiedono
l’intervento di soluzioni concordatarie per la loro regolamentazione, in quanto esprimono situazioni,
condizioni o realtà, che mettono in relazione l’ambito civile con l’ambito religioso.
Quindi, ispirandosi al principio generale pattizio (= che è il principio ordinatore del sistema dei rapporti
tra lo Stato e la Chiesa in Italia), sono proprio il Concordato e gli altri accordi a regolamentare il sistema
delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa (Chiesa cattolica, ma anche le altre confessioni religiose)
nell’ambito delle cc.dd. materie miste.
Approfondimento del tema relativo ai ministri di culto (che potrebbe sembrare un argomento
strettamente collegato alla questione religiosa, ma che in realtà non è così per tutta una serie di
implicazioni, che ha nel nostro ordinamento interno).
Innanzitutto il tema dei ministri di culto pone l’attenzione sulla centralità dei cc.dd. soggetti
confessionali.
Centralità dei cd. soggetti confessionali (= cioè di quei soggetti, che svolgono all’interno
della comunità religiosa un ruolo particolare).
Ministro di culto = è una qualifica generale di tipo civilistico, che presuppone una
certificazione da parte della confessione religiosa o la verifica dell’effettività delle
funzioni svolte (= cioè sarà 1) la certificazione da parte della confessione religiosa o 2) la verifica
delle funzioni effettivamente svolte a consentire di qualificare all’interno della categoria ministro di
culto un determinato soggetto, che svolge peculiari attività).
Quello che è chiaro è che ministro di culto = è una qualifica in bianco (= cioè che deve essere precisata
in riferimento al diritto confessionale).
Tuttavia, mentre l’ordinamento civile stabilisce, che con l’espressione ministro di culto = si parla di
colui, che è certificato come tale dalla religione o che svolge funzioni di culto, è anche vero che per
conoscere la tipologia dei ministri di culto previsti e certificati dalle varie confessioni religiose (= cioè
per individuare chi è il ministro di culto per ogni diversa religione) è necessario fare riferimento alla
struttura interna delle confessioni religiose.
Qualifiche specifiche per le diverse religioni = le espressioni tipiche di ministro di culto
secondo le diverse confessioni religiose sono =
per i cattolici = si fa riferimento al sacerdote, vescovo, parroco, religioso, diacono
per gli ebrei = si fa riferimento al rabbino
per i protestanti = si fa riferimento al pastore
per i musulmani = si fa riferimento all’Imam
per gli evangelisti = si fa riferimento ai colportori
Lo Stato non recepisce lo status giuridico confessionale del ministro di culto (= cioè lo
Stato non recepisce lo status giuridico confessionale del ministro di culto all’interno dell’ordinamento
civile, ma rimanda a un determinato ordinamento confessionale la definizione delle caratteristiche
proprie del ministro di culto. Al posto dell’espressione ministro di culto molto spesso vengono utilizzati
dei sinonimi come ecclesiastico, religioso, chierico = in questi casi è sempre la certificazione piuttosto
che l’effettività delle funzioni svolte, che ci diranno la caratteristica peculiare e l’espressione tipica della
figura del ministro di culto).
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Lezione 20.1 MINISTRI DI CULTO (1-4) slide 20.1 (n. 1-4) E’ necessario approfondire quelle materie, che possono essere definite miste = perché richiedono l’intervento di soluzioni concordatarie per la loro regolamentazione, in quanto esprimono situazioni, condizioni o realtà, che mettono in relazione l’ambito civile con l’ambito religioso. Quindi, ispirandosi al principio generale pattizio (= che è il principio ordinatore del sistema dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Italia), sono proprio il Concordato e gli altri accordi a regolamentare il sistema delle relazioni tra lo Stato e la Chiesa (Chiesa cattolica, ma anche le altre confessioni religiose) nell’ambito delle cc.dd. materie miste. Approfondimento del tema relativo ai ministri di culto (che potrebbe sembrare un argomento strettamente collegato alla questione religiosa, ma che in realtà non è così per tutta una serie di implicazioni, che ha nel nostro ordinamento interno). Innanzitutto il tema dei ministri di culto pone l’attenzione sulla centralità dei cc.dd. soggetti confessionali.

Centralità dei cd. soggetti confessionali (= cioè di quei soggetti, che svolgono all’interno

della comunità religiosa un ruolo particolare).

Ministro di culto = è una qualifica generale di tipo civilistico, che presuppone una

certificazione da parte della confessione religiosa o la verifica dell’effettività delle

funzioni svolte (= cioè sarà 1) la certificazione da parte della confessione religiosa o 2) la verifica

delle funzioni effettivamente svolte a consentire di qualificare all’interno della categoria ministro di culto un determinato soggetto, che svolge peculiari attività). Quello che è chiaro è che ministro di culto = è una qualifica in bianco (= cioè che deve essere precisata in riferimento al diritto confessionale). Tuttavia, mentre l’ordinamento civile stabilisce, che con l’espressione ministro di culto = si parla di colui, che è certificato come tale dalla religione o che svolge funzioni di culto, è anche vero che per conoscere la tipologia dei ministri di culto previsti e certificati dalle varie confessioni religiose (= cioè per individuare chi è il ministro di culto per ogni diversa religione) è necessario fare riferimento alla struttura interna delle confessioni religiose.

Qualifiche specifiche per le diverse religioni = le espressioni tipiche di ministro di culto

secondo le diverse confessioni religiose sono =

 per i cattolici = si fa riferimento al sacerdote, vescovo, parroco, religioso, diacono

 per gli ebrei = si fa riferimento al rabbino

 per i protestanti = si fa riferimento al pastore

 per i musulmani = si fa riferimento all’Imam

 per gli evangelisti = si fa riferimento ai colportori

Lo Stato non recepisce lo status giuridico confessionale del ministro di culto (= cioè lo

Stato non recepisce lo status giuridico confessionale del ministro di culto all’interno dell’ordinamento civile, ma rimanda a un determinato ordinamento confessionale la definizione delle caratteristiche proprie del ministro di culto. Al posto dell’espressione ministro di culto molto spesso vengono utilizzati dei sinonimi come ecclesiastico, religioso, chierico = in questi casi è sempre la certificazione piuttosto che l’effettività delle funzioni svolte, che ci diranno la caratteristica peculiare e l’espressione tipica della figura del ministro di culto).

Per i culti, che non hanno stipulato un’intesa con lo Stato, l’art. 3 della Legge sui culti ammessi (Legge n. 1159 del 1929) prevede, che = la nomina dei ministri di culto sia approvata dal Governo, secondo un procedimento che è regolato dagli artt. 20 e 22 del Regio Decreto 289 del 1930, con un’istruttoria, che viene svolta dal Prefetto e con un Decreto emanato dal Ministro dell’Interno, che ha efficacia civile a partire della data del Decreto ministeriale di approvazione della stessa nomina (quindi per le confessioni religiose prive di intesa si va oltre rispetto alla certificazione da parte della confessione religiosa o alla verifica dell’effettività delle funzioni svolte). Molte norme dell’ordinamento civile fanno riferimento alla figura del ministro di culto e quindi richiedono un maggiore approfondimento della figura stessa e della regolamentazione dei rapporti tra la realtà religiosa e la realtà civile su questa materia (= cioè delle relazioni tra la figura del ministro di culto e l’ordinamento civile).

  1. Per quanto riguarda la Chiesa cattolica = la normativa di riferimento è la Legge 121 del 1985 (= cioè la legge di modifica dell’accordo dei Patti Lateranensi (= cioè gli accordi di Villa Madama);
  2. per quanto riguarda le confessioni prive di intesa = il riferimento è il procedimento di riconoscimento (così come stabilito dalla Legge sui culti ammessi);
  3. per quanto riguarda le confessioni religiose, che hanno stipulato un’intesa con lo Stato italiano = è necessario fare riferimento alle singole intese per vedere come, all’interno delle singole intese, è disciplinata la questione. Quando si parla di ministro di culto = innanzitutto si parla di peculiari prerogative, che sono proprie di questa figura; ma si parla anche di peculiari incompatibilità del ministro di culto.

Prerogative =

1) esenzione dal servizio militare di leva (art. 4 Concordato) (= la prima prerogativa si

rinviene all’interno dell’art. 4 del nuovo Concordato, secondo il quale = i sacerdoti, i diaconi e i religiosi, che hanno preso i voti (i quali secondo il Concordato del 1929 erano esenti dal servizio militare di leva), possono ottenere l’esonero dal servizio militare o essere assegnati al servizio sostitutivo civile) (attualmente la leva obbligatoria è sospesa a partire dal 1 gennaio 2015 e il reclutamento su base obbligatoria può tuttavia essere ripristinato nei casi previsti dall’articolo 2 comma 1 della Legge 331 del 2000). Si può dire, che disposizioni del genere (previste per la Chiesa cattolica dal Concordato tra Stato e Chiesa) valgono anche per i ministri dei culti acattolici, appartenenti a confessioni religiose, che hanno stipulato un’intesa con lo Stato italiano (es. i pastori Valdesi e i ministri pentecostali possono svolgere, unitamente agli obblighi del servizio, anche il ministero di assistenza spirituale nei confronti dei militari, che lo richiedono; mentre in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto avventisti, su loro richiesta, hanno diritto di essere esonerati dal servizio di leva e essere assegnati al servizio sostitutivo civile e analogamente si prevede anche per i ministri ortodossi, per i ministri buddhisti, per i ministri di culto induisti e per quelli della Chiesa apostolica). È chiaro, che in caso di mobilitazione generale, gli ecclesiastici sono assegnati alla cura di anime e quindi sono chiamati all’esercizio del mistero religioso come cappellani.

2) rispetto del segreto confessionale (art. 4 n. 4 Concordato; art. 200 c.p.p. e art. 249

c.p.c.; art. 622 c.p.; art. 256 c.p.p.)

(disciplina relativa alla rilevanza della materia penale rispetto al tema dei ministri di culto = tutele in ambito penale, che vengono garantite ai religiosi) In passato i chierici cattolici erano giudicati dai cc.dd. Fori ecclesiastici (= cioè da Tribunali ecclesiastici). Con la legge Siccardi del 1850, il Foro ecclesiastico venne abolito e venne stabilito il principio della completa soggezione degli ecclesiastici, come degli altri cittadini, alle leggi penali dello Stato. Nel nostro ordinamento questo principio non ha subìto alcuna modifica con il Concordato, nel quale l’unico accenno alla materia penale era costituito dall’art. 8, che stabiliva = che nel caso di riferimento al magistrato penale di deferimento, al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto, il procuratore della Repubblica deve informarne immediatamente l’ordinario della diocesi, nel cui territorio egli esercitava giurisdizione e deve trasmettere sollecitamente al medesimo la decisione istruttoria e l’eventuale sentenza terminativa del giudizio, tanto in primo grado quanto in appello (= cioè l’art. 8 ultimo comma prevedeva, che gli ecclesiastici e i religiosi dovessero scontare la pena detentiva in locali separati rispetto a quelli dei laici, a meno che l’ordinario competente non avesse ridotto il condannato allo stato laicale). L’art. 8 è una norma di carattere spiccatamente privilegiale, che è stata abrogata in sede di revisione del Concordato e sostituita dal punto secondo della Legge del Protocollo addizionale al Concordato, nel quale si stabilisce molto più semplicemente, che oggi la Repubblica italiana assicura che l’autorità giudiziaria darà comunicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penale promossi a carico di ecclesiastici.

1) Protocollo addizionale al Concordato = La Repubblica italiana assicura, che l’autorità

giudiziaria darà comunicazione all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei

procedimenti penali promossi a carico di ecclesiastici (ordinario, ex art. 129 disp. att.

c.p.p.) (= l’art. 129 delle disposizioni attuative al c.p.p. prevede che, qualora l’azione penale sia

esercitata nei confronti di un ecclesiastico o religioso del culto cattolico, le informazioni sono inviate all’ordinario della diocesi, a cui appartiene l’imputato);

2) la qualità di ministro di culto, cattolico o non cattolico, assume rilevanza in 2 modi

rispetto al tema dei reati commessi dai ministri di culto =

l’art. 61 n. 9 e 10 c.p.c. = stabilisce, che costituisce aggravante comune aver commesso

un reato contro un ministro di culto (cattolico o di culto ammesso nello Stato) o che il

reato sia stato commesso abusando della posizione di ministro di culto (= cioè costituisce

aggravante l’aver commesso il fatto con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti la qualità di ministro di culto);

3) altre volte la qualità di ministro di culto diventa elemento costitutivo del reato (es. si

pensi all’art. 98 del Testo Unico 361 del 1958 relativo al reato di abuso di funzioni di

ministro di culto in materia elettorale);

4) anche la qualifica dell’ecclesiastico come pubblico ufficiale assume una rilevanza

peculiare (es. nell’art. 357 c.p. si stabiliscono coloro, che sono pubblici ufficiali e si stabilisce, che

devono essere garantite tutta una serie di tutele particolari al ministro di culto, che si muove quale pubblico ufficiale es. il ministro di culto, che riceve per testamento; il parroco, che certifica le varie attività svolte all’interno delle funzioni religiose o l’assistenza alla celebrazione del matrimonio religioso in quanto tale);

5) l’art. 498 c.p., che punisce chi indossa abusivamente l’abito ecclesiastico come illecito

amministrativo (= anche se è vero, che non esiste un obbligo per gli ecclesiastici di indossare una

divisa, tuttavia è sanzionato il fatto di indossare abusivamente in pubblico l’abito ecclesiastico al fine di tutelare la pubblica fede, che può essere tratta in inganno dalle false apparenze. Su questo tema si è espressa la Cassazione Penale nell’81 e da ultimo nel 1999. Infatti il dispositivo della sentenza n. 2847 della quinta sezione della Cassazione penale del 1999 recita, che il giudice di legittimità ha ritenuto non sanzionabile il comportamento del sacerdote appartenente a una Chiesa non riconosciuta dallo Stato italiano, che indossi in pubblico l’abito ecclesiastico e presenti in Questura

istanza per la concessione del passaporto corredata dalla foto in clergyman , perché il riconoscimento da parte dello Stato della qualità di ministro di culto, se può essere rilevante agli effetti civili e amministrativi, è irrilevante ai fini penali, sempre che la confessione religiosa, pur non riconosciuta, persegua fini non contrari all’ordinamento giuridico italiano). Quando si parla di ministro di culto, un’altra questione di particolare interesse è il tema della sua posizione patrimoniale. Quale è la posizione patrimoniale del ministro di culto? Con riferimento alla Chiesa Cattolica c’è stata un’evoluzione importante rispetto alla posizione patrimoniale del ministro di culto. Infatti si è passati da un sistema fondato sul c.d. beneficio (= sistema beneficiale) (= il beneficio era la massa di beni, che era annessa ad un particolare ufficio (es. si pensi a una parrocchia = cioè la massa di beni, che erano collegati a una determinata parrocchia), i cui frutti venivano utilizzati al fine di sostentare il sacerdote = situazione, che creava una grossa sperequazione, perché dove vi erano uffici, che avevano grossi benefici vi erano sacerdoti ricchi, mentre dove vi erano uffici, che avevano piccoli benefici vi erano sacerdoti poveri) al sistema del sostentamento del clero (questo passaggio è avvenuto a partire dal Concilio Ecumenico Vaticano II e poi con la riforma del codice di diritto canonico del 1983. Infatti questo passaggio importante interessa anche rispetto il vecchio Concordato e il nuovo Accordo del 1984)

Posizione patrimoniale = l’art. 6 del Concordato del 1929 prevedeva che = gli stipendi e

gli altri assegni, di cui godono gli ecclesiastici in ragione del proprio ufficio sono esenti

da pignorabilità nella stessa misura, in cui lo sono gli stipendi e gli assegni degli

impiegati dello Stato. Anche se tale norma non è stata riproposta poi nel nuovo

Concordato del 1984, gli stipendi corrisposti ai ministri di culto, sia cattolici che non

cattolici, restano ancora oggi impignorabili e sono equiparati ai fini fiscali al reddito da

lavoro dipendente (art. 545 c.p.c.). Questo è stabilito per il clero cattolico anche dall’art. 25 della

Legge 222 del 1985 attuativa della modifica dell’accordo di Villa Madama. Con la riforma del 1985 sono state introdotte nuove disposizioni per il clero cattolico relative al sostentamento del clero.

Legge 222/1985 sul sostentamento del clero =

 in ogni diocesi istituto per il sostentamento del clero

 CEI ha istituito Istituto centrale per il sostentamento del clero

 con tali istituti sono stati aboliti i benefici

La legge 222 del 1985 (recependo varie indicazioni, tra cui quelle della commissione paritetica in ordine alle nuove forme di intervento finanziario per i ministri di culto cattolici) ha previsto e disciplinato un nuovo sistema per garantire il congruo e dignitoso sostentamento di tutti gli appartenenti al clero cattolico. E quindi in ogni diocesi è stato eretto un istituto per il sostentamento del clero entro il 30 settembre dell’86 con decreto del Vescovo diocesano (così come previsto dal codice del diritto canonico, che aveva avviato la riforma verso questo sistema). Entro lo stesso termine, la Conferenza Episcopale Italiana ha poi provveduto a erigere l’Istituto Centrale per il sostentamento del clero in Italia, al fine di integrare le risorse degli istituti diocesani e interdiocesani (= tali istituti hanno conseguito la personalità giuridica civile, che conferisce loro la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto). Compito specifico di questi istituti è quello di assicurare e garantire, in sostituzione del vecchio sistema beneficiale, la remunerazione a tutti i sacerdoti (infatti l’art. 30 del Concordato del 1929 stabiliva, che lo Stato assumeva l’impegno a continuare a garantire ai titolari di determinati uffici ecclesiastici un reddito minimo attraverso i cc.dd. supplementi di congruo (= cioè l’integrazione dei redditi beneficiari risultanti inadeguati con il Fondo Culto) proprio per venire incontro a quelle situazioni di sperequazione economica tra benefici, che si venivano a creare