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I Rapporti tra Stato e Chiesa in Italia: Un'Analisi Storica e Costituzionale, Appunti di Diritto

Queste dispense aiutano far comprendere concretamente allo studente, il settore dell’ordinamento giuridico della Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso. Fenomeno religioso non riferito solo a quello della Chiesa Cattolica, ma a tutte le confessioni religiose e tutti gli individui.

Tipologia: Appunti

2013/2014

In vendita dal 20/02/2014

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DIRITTO ECCLESIASTICO - FRANCESCO FINOCCHIARO
CAPITOLO I: CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE
Il compito della scienza giuridica è quello di studiare la produzione, l’interpretazione e
l’applicazione delle norme giuridiche; tali norme si distinguono dalle altre regole in quanto la loro
osservanza è assicurata dall’ordinamento.
-IL DIRITTO ECCLESIASTICO studia il settore dell’ordinamento giuridico della Stato che
è volto alla disciplina del fenomeno religioso. Ma quando parliamo di fenomeno religioso non
intendiamo solo quello della Chiesa Cattolica, ma tutte le confessioni religiose e tutti gli individui (in
quanto credenti e non credenti). Il diritto ecclesiastico non è costituito solo dalle norme prodotte
direttamente dal legislatore statale, ma molto spesso capita che si debbano applicare norme prodotte
direttamente da ordinamenti confessionali. Se consideriamo l’ambito degli studi giuridici del diritto
ecclesiastico, si nota come esso appartenga all’area del diritto pubblico: infatti, oggetto di studio di
tale disciplina sono soprattutto le norme costituzionali e le norme che regolano l’attività della
pubblica amministrazione. Ciò non toglie che il diritto ecclesiastico presenti legami anche con il
diritto civile (matrimonio religioso, rapporti successori, ecc.), con il diritto internazionale (posizione
della Santa Sede).
-LE FONTI DI COGNIZIONE del diritto ecclesiastico civile si trovano in disposizioni
legislative dello Stato, emanate sia unilateralmente che in esecuzione di accordi con le confessioni
religiose. Esse sono:
-1) LA COSTITUZIONE: qui troviamo numerose disposizioni in cui il fattore religioso viene
espressamente menzionato (art. 3, 7, 8, 19 e 20).
-2) I PATTI LATERANENSI E I VARI ACCORDI: i Patti Lateranensi sono gli accordi tra
Stato e Chiesa stipulati l’ 11 Febbraio 1929. Qui troviamo un trattato (per la soluzione della
questione romana” con la creazione dello Stato Città del Vaticano) ed un concordato (che disciplina
il trattamento della Chiesa Cattolica in Italia);
-3) LE LEGGI DELLO STATO UNILATERALI: nel nostro ordinamento vi sono norme
volute unilateralmente dallo Stato.
-4) ALTRE NORME STATALI (O REGIONALI).
-Le FONTI DI PRODUZIONE del diritto ecclesiastico (ossia i procedimenti sono poste su
vari livelli e fanno nascere alcuni problemi). Sono le norme protette dagli art. 7 cpv (capoverso) e 8,
3°comma cost.
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Scarica I Rapporti tra Stato e Chiesa in Italia: Un'Analisi Storica e Costituzionale e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity!

DIRITTO ECCLESIASTICO - FRANCESCO FINOCCHIARO

CAPITOLO I: CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

Il compito della scienza giuridica è quello di studiare la produzione, l’interpretazione e l’applicazione delle norme giuridiche; tali norme si distinguono dalle altre regole in quanto la loro osservanza è assicurata dall’ordinamento. IL DIRITTO ECCLESIASTICO studia il settore dell’ordinamento giuridico della Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso. Ma quando parliamo di fenomeno religioso non intendiamo solo quello della Chiesa Cattolica, ma tutte le confessioni religiose e tutti gli individui (in quanto credenti e non credenti). Il diritto ecclesiastico non è costituito solo dalle norme prodotte direttamente dal legislatore statale, ma molto spesso capita che si debbano applicare norme prodotte direttamente da ordinamenti confessionali. Se consideriamo l’ambito degli studi giuridici del diritto ecclesiastico, si nota come esso appartenga all’area del diritto pubblico: infatti, oggetto di studio di tale disciplina sono soprattutto le norme costituzionali e le norme che regolano l’attività della pubblica amministrazione. Ciò non toglie che il diritto ecclesiastico presenti legami anche con il diritto civile (matrimonio religioso, rapporti successori, ecc.), con il diritto internazionale (posizione della Santa Sede). LE FONTI DI COGNIZIONE del diritto ecclesiastico civile si trovano in disposizioni legislative dello Stato, emanate sia unilateralmente che in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Esse sono:

  1. LA COSTITUZIONE: qui troviamo numerose disposizioni in cui il fattore religioso viene espressamente menzionato (art. 3, 7, 8, 19 e 20).
  2. I PATTI LATERANENSI E I VARI ACCORDI: i Patti Lateranensi sono gli accordi tra Stato e Chiesa stipulati l’ 11 Febbraio 1929. Qui troviamo un trattato (per la soluzione della “ questione romana” con la creazione dello Stato Città del Vaticano) ed un concordato (che disciplina il trattamento della Chiesa Cattolica in Italia);
  3. LE LEGGI DELLO STATO UNILATERALI: nel nostro ordinamento vi sono norme volute unilateralmente dallo Stato.
  4. ALTRE NORME STATALI (O REGIONALI). Le FONTI DI PRODUZIONE del diritto ecclesiastico (ossia i procedimenti sono poste su vari livelli e fanno nascere alcuni problemi). Sono le norme protette dagli art. 7 cpv (capoverso) e 8, 3°comma cost.

Queste norme possono essere modificate da una legge ordinaria nel caso in cui essa dia vita ad un nuovo accordo (tra lo Stato e la Chiesa Cattolica o tra lo Stato e le altre confessioni); invece, se il legislatore intende modificarle unilateralmente, si dovrà ricorrere all’emanazione di una legge costituzionale. Adesso siamo in grado di ordinare gerarchicamente le fonti:  NORME APPLICATIVE DEL CONCORDATO LATERANENSE;  REGOLAMENTI: essi sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica. Queste non possono assolutamente essere in contrasto con le norme statali;  CIRCOLARI: queste non sono altro che le norme interne della pubblica amministrazione, che si impongono come norme d’azione agli uffici inferiori. La forza di tali circolari dipende dallo spazio che le leggi ed i regolamenti lasciano all’amministrazione.  LEGGI REGIONALI: tutte le regioni non hanno competenza nella materia prevista. Tuttavia, poichè alcune materie di competenza regionale (assistenza sanitaria, ospedaliera, scolastica, ecc.) possono rientrare tra gli interessi delle confessioni religiose, esse possono essere comprese tra le fonti di norme del diritto ecclesiastico. Un modo illegittimo di eseguire le intese è rappresentato dal caso dei “GIORNI FESTIVI”. Infatti anzichè essere decisi mediante una legge, l’elenco delle festività religiose si è avuto mediante decreto del Presidente della Repubblica. Qui è previsto che la Repubblica Italiana riconosca come giorni festivi tutte le domeniche e le altre festività religiose determinate d’intesa tra le parti. Ma mentre le domeniche sono previste nell’Accordo ( promulgato mediante legge) , le festività non trovano spazio in tale documento: ecco allora che ci sarebbe stato bisogno di una legge, e non di un decreto. Infine dobbiamo ricordare che per lo studio del diritto ecclesiastico si possono intraprendere due diverse teorie: A. la prima ha imboccato la via del diritto positivo, del ius conditum, cercando di confrontare le vecchie norme con la Costituzione per vedere quali di esse potevano convivere con le nuove norme fondamentali e quali invece sarebbero risultate incostituzionali; B. la seconda teoria ha confuso lo ius conditum con lo ius condendum, ritenendo che una riforma della legislazione del 1929-1930 fosse praticabile al di fuori delle previsioni degli art. 7 cpv e 8, 3 comma Cost. Questa via è stata intrapresa sia da coloro che non apprezzano i concordati sia da coloro che, credendo nella purezza della fede, ritengono che

ecclesiastica. I POTERI DEI SISTEMI GIURISDIZIONALISTI sono tradizionalmente classificati in due filoni: POTERI VOLTI A PROTEGGERE LA CHIESA IUS ADVOCATIE O PROTECTIONIS: lo Stato garantiva l’unità della Chiesa e la purezza della fede. Inoltre, lo Stato tutelava glie enti ecclesiastici da eventuali affari dannosi; IUS REFORMANDI: negli Stati protestanti era il potere del principe di intervenire nell’organizzazione interna della Chiesa; negli Stati cattolici era il potere di introdurre nella Chiesa quelle riforme necessarie ad eliminare gli abusi e ad ottenere un buon funzionamento degli istituti ecclesiastici; POTERI DIRETTI A DIFENDERE LO STATO DALLA CHIESA IUS NOMINANDI: il principe nominava i funzionari ecclesiastici;

  • EXEQUATUR O PAREATUR: lo Stato aveva il potere di esaminare gli atti emanati dall’autorità ecclesiastica per accertare che non contenessero alcunché di pericoloso per lo stesso Stato;
  • SEQUESTRO DI TEMPORALITA’: lo Stato poteva sequestrare i beni di un istituto ecclesiastico nel caso in cui il rappresentante dell’ente avesse male amministrato o avesse tenuto una condotta contraria agli interessi dello Stato;
  • IUS APPELATIONIS: gli ecclesiastici o i fedeli potevano ricorrere al sovrano contro provvedimenti dell’autorità ecclesiastica ritenuti lesivi dei diritti dei singoli o degli interessi dello Stato;
  • IUS DOMINI EMINENTIS: nei confronti degli enti ecclesiastici, era la facoltà di imporre tributi e di amministrarne i beni in caso di vacanza (e di farne propri i frutti);
  • IUS INSPICIENDI: era il potere del principe di intervenire e di vigilare sulle istituzioni ecclesiastiche, di istituire nuovi enti o sopprimere quelli inutili e dannosi di sorvegliare sull’insegnamento nei seminari, sui Concili e sulle missioni. La TEOCRAZIA (la Chiesa prevale sullo Stato), ossia il sistema che prevede la soggezione dello Stato alla Chiesa, non si è mai effettivamente realizzata nella civiltà europea. La premessa delle rivendicazioni teocratiche è stata data da Santo Agostino: egli afferma che la Civitas terrena, quando tende solo alla felicità mondana dei sudditi, commette lo stesso peccato che commette l’individuo che ricerca solo la felicità terrena. Lo Stato può sottrarsi a tale situazione peccaminosa subordinando le sue leggi alla legge divina: solo in questo modo esso può guidare gli uomini verso il bene supremo, anticipando la Civitas coelestis.

Nel momento della caduta dell’Impero, si considerò la Chiesa come l’unica in grado di poter realizzare il principio di unità: queste tesi ebbero grandi successi nel periodo di maggior potenza della Santa Sede (cioè tra il pontificato di Gregorio VII, 1073, e quello di Bonifacio VIII, 1303). Al papa appartengono tutti i poteri spirituali e temporali in quanto essi gli derivano direttamente da Dio. Questo stato di cose fu definito POTESTAS DIRECTA IN TEMPORALIBUS. Da ciò seguiva che: A) solo alla Chiesa spettava decidere cosa fosse di sua competenza e cosa fosse di competenza dello Stato; B) nel contrasto tra leggi civili e leggi ecclesiastiche, prevalevano le seconde; C) le leggi civili contrarie ai diritti della Chiesa erano illegittime; D) nessuna autorità era legittima se il proprio potere non fosse derivato da un’investitura ecclesiastica; E) solo il Papa poteva decidere riguardo la pace e la guerra e lui disponeva di tutte le cose e di tutta la gente del mondo. Ma dopo la rottura dei cristiani d’occidente avutasi con la riforma, si cominciò a delineare la così detta POTESTAS INDIRECTA IN TEMPORALIBUS: questo era il potere da parte della Chiesa di regolare con proprie norme anche rapporti civili, di non fare rispettare ai fedeli quelle norme dell’ordinamento statale che andavano contro la Chiesa e di evitare che tali leggi venissero emanate. Infine, l’ultimo sistema è rappresentato dal SEPARATISMO (Chiesa e Stato si separano). L’idea della separazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose ha una lunga storia alle spalle. Inizialmente il separatismo fu proposto per “ REALIZZARE L’INDIPENDENZA DELLA CHIESA” e per tutelare i suoi interessi andando anche contro quelli statali. Il separatismo è stato sostenuto in Europa dal Protestantesimo liberale tedesco che dal Cattolicesimo liberale svizzero e francese; in comune vi era la considerazione che la religione , cioè il rapporto tra l’uomo e Dio, è qualcosa di estremamente personale. Da ciò si deduce che non può esistere una Chiesa di Stato e che gli ecclesiastici non potevano e non dovevano essere considerati come pubblici ufficiali. Altro fine del separatismo è quello di “ FAR PREVALERE L’AUTORITA’ DELLO STATO” : questa è chiaramente una corrente antiecclesiastica. Uno dei promotori di tale teoria fu Ruggero Williams : egli considerava lo Stato come un ente laico che non doveva pronunciarsi nelle materie religiose, proprio per rispetto di queste. Quindi la Chiesa era vista come un ente privato che non aveva nulla in comune con lo Stato. Negli USA il separatismo ha seguito altre vie. Alla fine del 700, in seguito al processo che portò all’indipendenza delle colonie inglesi, si dovevano superare in tutti i modi i contrasti esistenti tra le varie teocrazie locali: l’unico modo era quello di adottare un separatismo fondato sulla libertà

e art. 8, 3 comma ) per disciplinare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose. Per quanto riguarda i rapporti con la Chiesa cattolica, questi dipendono dai concordati stipulati dalla Santa Sede con gli Stati: accordi in cui le parti si obbligano a tenere un determinato comportamento rispetto a tali materie. Quindi possiamo affermare che IL SISTEMA DELLA COORDINAZIONE E’ UN SISTEMA NEUTRO, nel senso che è il contenuto dell’accordo a consentire una valutazione della posizione dello Stato e della Chiesa in un determinato paese. Vari problemi possono sorgere intorno alla DETERMINAZIONE DELLA NATURA GIURIDICA DEI CONCORDATI. Gli ordinamenti da considerare sono tre

  1. ORDINAMENTO DELLA CHIESA CATTOLICA: secondo l’ordinamento canonico, i concordati sono di competenza della Santa Sede che da sempre è soggetto di diritto internazionale. Di conseguenza, l’ordinamento in cui si svolgono i rapporti concordatari è l’ordinamento internazionale;
  2. ORDINAMENTO DELL O STATO: per quanto riguarda l’ordinamento italiano, l’ art. 7, comma della Costituzione, non obbliga lo Stato a concordare con la Chiesa la disciplina delle materie in comune. Ma nel caso in cui lo Stato cerchi di accordarsi bilateralmente con la Chiesa, tali atti non devono considerarsi di diritto interno, bensì di diritto esterno;
  3. ORDINAMENTO IN CUI I RAPPORTI STESSI SI SVOLGONO. Ritornando all’ art. 7 della Costituzione, dobbiamo notare che esso, dichiarando la Chiesa sovrana e indipendente dallo Stato nel proprio ambito, indica che vi sono delle materie in cui lo Stato e la Chiesa si trovano sullo stesso piano: quindi si pongono in un ordinamento esterno. Non è di facile soluzione capire a quale ordinamento si faccia riferimento, ma di solito si preferisce l’ordinamento internazionale generale in quanto esso non è costituito solo da una comunità di Stati, ma anche da organismi no statali ( tra cui compare anche la Santa Sede). Detto ciò, possiamo affermare che i concordati ecclesiastici sono atti simili ai trattati internazionali: quindi l’Italia, nel momento in cui conclude un concordato, si sente legata al rispetto delle norme internazionali generali su quella determinata materia. Sorge il problema della QUALIFICAZIONE DELLO STATO a livello costituzionale circa la sua posizione nei confronti della religione. Si parla di STATO CONFESSIONISTA quando lo Stato esercita una forma di dominio e controllo nell’ambito religioso, al fine di proteggere una determinata confessione religiosa ( riconosciuta come religione di Stato). Si parla di STATO LAICO quando tutte le confessioni godono dello stesso trattamento e sono ugualmente ed effettivamente libere nell’esercizio delle loro attività religiose. Questa situazione può verificarsi solo in un sistema separatista. Per quanto riguarda la QUALIFICA DEL NOSTRO STATO, dobbiamo dire che di solito tale qualifica dovrebbe comparire all’interno della Costituzione: invece la nostra Carta Costituzionale non

contiene alcuna norma che qualifichi lo Stato dal punto di vista confessionale. Questo stato di cose ha dato vita a due teorie: a) La prima affermava che, interpretando sistematicamente il 2 comma dell’art. 7 della Costituzione con l’ art.1 del Trattato del Laterano, lo Stato italiano fosse sostanzialmente e formalmente cattolico; b) La seconda teoria affermava invece che, dati i principi di libertà e di democrazia affermati dalla Costituzione, lo Stato italiano fosse uno stato laico: quindi uno Stato “ religiosamente neutrale”. Parte della dottrina ritiene che la laicità o la confessionalità dello Stato possa aversi attraverso l’esame dell’attività dei suoi organi. Lo Stato italiano non è completamente e totalmente ispirato ai principi cattolici, ma a principi, del tutto laici: pensiamo al pluralismo delle confessioni religiose, al rispetto delle minoranze, e via discorrendo. Possiamo perciò dire che il principio confessionista è stato abrogato dalla Costituzione stessa. Tale affermazione trova conferma nell’ACCORDO DEL 18 FEBBRAIO DEL 1984: qui le parti hanno deciso di “ non considerare più valido il principio della religione cattolica come l’unica e sola religione dello Stato”. Dalla Costituzione emerge uno Stato liberale e pluralista, che riconosce la più completa libertà religiosa dei singoli e dei gruppi, che non differenzia gli individui a seconda della religione professata o non professata, che cerca di avere gli stessi identici rapporti con le varie confessioni religiose organizzate e che assegna loro la stessa libertà. Adesso siamo in grado di affrontare il discorso sulla POLITICA ECCLESIASTICA ITALIANA. La storia di tale politica è divisibile in tre diversi periodi: DAL 1848 AL 1922: la politica ecclesiastica italiana prende avvio in Piemonte. Qui l’art. 1 dello Statuto del Regno dichiarava la religione cattolica la sola religione dello Stato, mentre le altre erano tollerate “ conformemente alle leggi”: comunque venne ribadito che la differenza di religione non doveva comportare discriminazioni. In questi anni, però, i Savoia cercavano di aprire delle trattative con la Santa Sede per la revisione dei concordati: ma Papa Pio IX non era disposto a concedere alcuna concessione. Così, fallite le trattative, il Parlamento approvò le LEGGI SICCARDI: una abolì ciò che rimaneva del privilegio del foro ecclesiastico, l’altra concesse l’autorizzazione agli acquisti degli enti. Negli anni seguenti al 1848, si cominciò a distinguere tra enti ecclesiastici utili e enti ecclesiastici ritenuti inutili: in questo modo furono soppresse molte associazioni religiose di vita contemplativa. Infatti la Destra storica considerava il patrimonio ecclesiastico come patrimonio di cui lo Stato poteva disporre in caso di necessità. Ma la vittoria dello Stato pontificio e la presenza in Roma della Santa Sede aveva fatto nascere il problema della situazione giuridica della stessa e del Papa, che fu risolto dalla legge n. 214 del 13 Maggio del 1871; da un lato, lo Stato rinunciava all’esercizio di alcuni determinati poteri di controllo

Infatti, la religione cattolica, in quanto religione dei padri e tradizione culturale del popolo italiano, era vista come strumento valido ad unificare la nazione. Così, cominciarono a spuntare le prime norme totalmente a favore della religione cristiana ( pensiamo al vilipendio, reato di chi offende istituzioni che rappresentano valori tutelati per legge). In questo clima, nel 1926 , cominciarono le prime trattative per la stipulazione dei Patti Lateranensi: la solenne stipulazione dei Patti avvenne nel palazzo del Laterano l’ 11 Febbraio 1929. Gli accordi non riguardavano solo la soluzione della “ questione romana” ( a cui è dedicato il Trattato), ma anche la condizione della Chiesa e della religione in Italia ( a questo è dedicato il Concordato). IL CONCORDATO DEL 1929 riconosceva ampia libertà alla Chiesa cattolica. In questo clima, il Parlamento approvò rapidamente le leggi che davano esecuzione ai Patti. Questa Conciliazione era solo funzionale, molti provvedimenti politici furono ben visti ed approvati dalla Chiesa: per esempio la conquista dell’Etiopia poteva favorire l’attività missionaria. Però il Governo fu di parola: aveva promesso di rinvigorire il principio della religione di Stato, e così fece. Infatti, furono promulgate leggi che vietarono totalmente di poter professare religioni diverse da quella cattolica: perciò le minoranze furono debellate ( distrutte). Questo fu il periodo in cui i rapporti tra lo Stato e la Chiesa andavano relativamente bene: ma quando il Governo cominciò a voler attuare quei principi razzisti che si erano diffusi in Germania con il nazismo, la Chiesa cominciò ad opporsi ( 1938 ). Negli incerti anni che precedettero la formazione della Repubblica, i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose andarono avanti sulla base del Concordato. DAL 1947 AI GIORNI NOSTRI: la stipulazione dei Patti Lateranensi incontrò molte critiche da parte dei gruppi antifascisti, i quali erano costretti alla clandestinità o all’esilio. Alla vigilia delle elezioni dell’Assemblea costituente e del referendum istituzionale, nessun partito della sinistra propose la denuncia dei Patti Lateranensi o una politica ecclesiastica contraria alla Chiesa cattolica; questa situazione portò alla formazione delle norme costituzionali per la materia religiosa e alla riconferma dei Patti. La DC seguì le direttive della Santa Sede nella vicenda riguardante il richiamo dei Patti Lateranensi nella Costituzione: infatti la Santa Sede era preoccupata ad ottenere la firma della Repubblica su quegli stessi accordi. Per il raggiungimento di questo obiettivo la DC trovò un forte alleato nel PCI ( Partito Comunista Italiano), il quale era preoccupato di salvaguardare la pace religiosa degli italiani: questa pace si sarebbe ottenuta solo con la conferma dei Patti. Data la situazione politica del nostro paese, dobbiamo affermare che almeno nei primi anni dall’entrata in vigore della Costituzione, lo Stato italiano si presentava confessionista in tutti i sensi. Solo il 5 ottobre del 1967 prese l’avvio il procedimento di revisione del Concordato. E’ stato un

procedimento molto lungo e faticoso che è terminato solo nel 1984. Vediamo il perché delle lungaggini di questo procedimento. Una volta votato alla Camera l’ordine del giorno, il Ministro di Grazia e Giustizia nominò una commissione per le proposte da fare alla Santa Sede nel novembre del 1968. Questa commissione terminò i lavori nel 1969, ma furono tenuti segreti fino al 1976; inoltre si deve ricordare che, durante i lavori, si vennero a verificare delle condizioni che facevano cadere ogni trattativa con la Santa Sede. Una di queste condizioni era l’introduzione del DIVORZIO in Italia. Infatti, nel 1968, cominciò l’iter legislativo per legalizzare lo scioglimento del matrimonio che provocò le proteste della Chiesa. Solo dopo questa vicenda iniziarono le trattative per la revisione del Concordato, favorite anche dal fatto che era in carica uno dei primi governi di “ solidarietà nazionale”. Forse anche grazie a questo nuovo quadro politico, le trattative ebbero uno stile completamente diverso: non più riservate o segrete, ma pubbliche discussioni in Parlamento. La revisione del Concordato è stata molto lenta ( 9 anni dall’ordine del giorno della Camera. Le trattative per la revisione hanno dato vita alla presentazione di varie bozze di Accordo: la prima fu presentata dal governo Andreotti nel 1976. Questa fu molto criticata perché aveva molte lacune ed era deludente. Dopo furono presentate altre bozze: tutte avevano in comune la decisione di lasciare ad un’altra intesa la disciplina della materia degli enti e del patrimonio della Chiesa. Comunque il tanto sospirato ACCORDO fu stipulato in forma solenne il 18 FEBBRAIO 1984 a Villa Madama dal Segretario di Stato Cardinale Agostino Casaroli e dal Presidente del Consiglio Bettino Craxi. Anche se questo Accordo presenta collegamenti con il vecchio Concordato, lo stesso e il successivo Protocollo del 15 Novembre del 1984 formano un nuovo Concordato perché nulla è rimasto del vecchio. La differenza sostanziale tra il vecchio ed il nuovo Concordato è quantitativa: il vecchio presentava 46 articoli, mentre il nuovo ne presenta ben 96 ( anche se presenti in testi diversi). Ciò che invece accomuna tutti gli accordi, a partire dal 1929 fino al 1984, è il voler cercare la soluzione delle questioni pendenti tra Stato e Chiesa mediante concordati. Perciò c’è un certo rispetto dello Stato nei confronti della Chiesa, in quanto non impone soluzioni unilaterali, ma ritiene opportuno che le sue leggi debbano dare esecuzione ad accordi. Oltre all’Accordo stipulato con la Chiesa cattolica, il 21 Febbraio 1984 anche le confessioni valdese e metodista stipularono in maniera solenne un’Intesa con lo Stato. Sulla scia di questi fatti, il 26 Dicembre del 1986 lo Stato stipulò altre due intese con le “ Assemblee di Dio in Italia” e con “ l’Unione Italiana delle Chiese avventiste del settimo giorno”. Molto più laboriosa è stata la conclusione dell’Intesa con l’ebraismo italiano: infatti le comunità ebraiche dovettero prima formare un nuovo statuto interno. Così, anche se l’intesa fu raggiunta il 27 Febbraio 1987, la legge per l’esecuzione di tale intesa si ebbe solo nel 1989. Tutti gli accordi e le intese stipulati tra lo Stato e le varie confessioni religiose prevedono la possibilità di essere successivamente riviste. Le leggi prevedono un riesame delle Intese ogni dieci anni dall’entrata in vigore della legge di

Costituzione, in quanto centri di svolgimento della personalità individuale. Le istituzioni religiose che assumono maggiore importanza nella Costituzione sono le CONFESSIONI RELIGIOSE. Anche se vi sono alcuni articoli dedicati alla materia religiosa ( pensiamo soprattutto agli art. 7 e 8 della Costituzione ), nella nostra Costituzione manca una nozione di “ confessione religiosa”. Non è neanche semplice riuscire a dare una definizione unica, in quanto i vari gruppi sociali qualificati come “ confessioni religiose” o che aspirano a tale qualifica sono molto diversi l’uno dall’altro. L’unica caratteristica che si riscontra nella nostra Costituzione è che una confessione religiosa è un “ gruppo sociale con fine religioso”: ma questo non ci aiuta molto. Infatti, negli ultimi anni sono proliferate a dismisura molte iniziative che si autodefiniscono religiose: sono sia di origine nazionale che estere. Bisogna saper distinguere. Nel mondo moderno molte persone hanno un bisogno di religiosità che, quando non viene soddisfatto dalle confessioni istituzionali, viene cercato in altre organizzazioni che offrono una interpretazione fondamentalista del messaggio evangelico ( pensiamo ai testimoni di Geova). Andando aldilà di tali affermazioni, a noi interessa conoscere quale sia il rapporto tra i dirigenti e gli aderenti a tali organizzazioni dal punto di vista giuridico, e quali siano le modalità del proselitismo. Proprio per quanto riguarda questo problema, è intervenuto il Parlamento Europeo con una risoluzione approvata il 22 Maggio del 1984; essa contiene i criteri a cui i nuovi movimenti religiosi devono attenersi per essere considerati leciti. Questi i principali: Non possono essere presenti minorenni; Devono concedere un sufficiente periodo di riflessione ai propri aderenti prima di assumere impegni finanziari o personali; Non devono impedire agli aderenti i contatti con parenti ed amici; Non devono incoraggiare gli aderenti ad infrangere la legge; L’aderente deve poter liberamente abbandonare l’organizzazione, chiedere consigli legali ( al di fuori dell’organizzazione) e chiedere assistenza medica. Questi criteri derivano dall’esperienza, perché molto spesso è successo ( succede e succederà ancora) di incontrare truffatori pronti a tutto pur di potersi arricchire. Quando questi criteri non vengono rispettati, questi gruppi non possono essere definiti religiosi. Dall’articolo 7 della Costituzione si deduce subito che la CHIESA CATTOLICA gode di un ORDINAMENTO GIURIDICO ORIGINARIO; alcuni affermano che, alla luce dell’ art. 8, 2°comma della Costituzione, non è sicuro che tale qualifica spetti anche alle altre confessioni religiose. La disposizione dell’articolo che ci interessa afferma che le confessioni diverse da quella cattolica “ HANNO DIRITTO DI ORGANIZZARSI SECONDO I PROPRI STATUTI, IN QUANTO NON CONTRASTINO CON L’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO”. Ma il fine della norma

è di far si che le confessioni diverse da quella cattolica abbiano un minimo di organizzazione, affinchè si possa dire che esiste un ordinamento giuridico; quindi gli ordinamenti di tutte le confessioni è ORIGINARIO. Molti hanno voluto trovare un collegamento tra l’ art. 8, 2°comma Cost. con l’ art. 18 Cost. ; ma l’esistenza di un ordinamento giuridico è qualcosa di diverso dall’esistenza di un’associazione. L’ordinamento giuridico è originato dall’impulso organizzatorio del gruppo, che prescinde dall’esistenza di un’associazione; invece, le associazioni sono regolate dagli accordi presi dagli associati ( nel rispetto delle norme previste dal codice civile), e non hanno nulla a che fare con la religione. Non si è cristiani, ebrei o musulmani in forza di un contratto soggetto alle leggi dello Stato, ma è un impulso che ognuno ha dentro di sé. Tanto è vero che quando si stipulano degli accordi che creano diritti e doveri tra i contraenti, non possiamo più parlare di “ confessione religiosa”, ma di associazione. Per ottenere la qualifica di “ confessione religiosa”, il primo problema è quello dell’ENTITA’ NUMERICA DEL GRUPPO. Infatti, non è che un piccolo gruppo può pretendere di essere considerato una confessione religiosa; ciò vale per le associazioni, ma non per le confessioni. Ma se pensiamo al fatto che Cristo aveva solo 12 discepoli, questo discorso potrebbe facilmente cadere. Per questo la dottrina ha posto l’accento su altre caratteristiche:

  1. ISTITUZIONALITA’ DEL GRUPPO: il gruppo dovrebbe presentarsi legato dal vincolo di una fede comune che dia ad esso un assetto unitario. Ma questa tesi viene criticata perché l’opinione che il gruppo, per essere qualificabile come confessione, debba avere carattere istituzionale va oltre la legge. Infatti, l’art. 8 Cost. ammette che possano esserci confessioni religiose organizzate o non, ma egualmente qualificabili come confessioni religiose.
  2. PECULIARITA’ DEL FINE SPECIFICO PERSEGUITO: anche questa tesi è criticata in quanto non riesce a chiarire la nozione di “ confessione religiosa”. Infatti anche le associazioni hanno un loro fine specifico; quindi potrebbe sembrare che non vi sia distinzione tra associazioni e confessioni religiose.
  3. TRADIZIONALITA’ RELIGIOSA: la critica mossa a questa tesi è che la conformità del fine religioso alla tradizione italiana è estraneo alla Costituzione, in quanto qui è prevista la libertà di organizzazione religiosa per tutte le confessioni di minoranze, e perciò anche per quelle che non sono entrate nella tradizione italiana. La differenza sostanziale tra una confessione religiosa e un’associazione con fini di religione o di culto è che LA CONFESSIONE RELIGIOSA HA UNA PROPRIA CONCEZIONE TOTALE ED ORIGINALE DEL MONDO, che riguarda non solo i rapporti tra l’uomo e Dio, ma anche i rapporti tra uomo e uomo ( dettando regole che disciplinano il comportamento dell’individuo all’interno di altre comunità); invece, l’associazione non ha una propria originale concezione del mondo e, quando

quella cattolica di organizzarsi secondo i propri statuti non contrastanti con l’ordinamento giuridico italiano, ma i principi religiosi non possono essere valutati in quanto vanno al di là delle competenze statali. Ecco quindi che la legge suddetta ha perso totalmente valore, anche alla luce dell’ ACCORDO stipulato il 18 Febbraio 1984, ma rimane ancora viva la tesi della sua applicabilità per il timore che nel nostro Paese si diffondano confessioni che potrebbero stravolgere l’etica comune. Tale timore, però, è totalmente infondato in quanto lo Stato non si oppone a comportamenti eterodossi ( sempre che non siano contrari alla legge). Adesso è importante capire quali sono le DIFFERENZE TRA LA FORMULAZIONE dell’ art. 7, 1 comma Cost. e l’ art. 8, 2 comma Cost.. La prima disposizione riguarda un determinato ordinamento giuridico, riconosciuto da sempre, che ha una struttura organizzativa ben nota e con cui il diritto dello Stato è collegato per la disciplina di varie materie; invece, la seconda disposizione si riferisce a tutte le confessioni religiose ( anche a quelle che si formeranno in futuro) che, per la prima volta, vengono considerate come ordinamenti. Quindi, da parte dello Stato, c’è lo stesso riconoscimento del carattere di ordinamento giuridico sia per la Chiesa cattolica che per le altre confessioni religiose: sarebbe contraddittorio il riconoscimento di un ordinamento giuridico come subordinato. Inoltre, non bisogna farsi ingannare dalla disposizione contenuta nell’ art. 8 Cost. , la quale afferma che gli statuti delle organizzazioni debbano essere conformi all’ordinamento statale: ciò non significa che tali ordinamenti sono subordinati allo Stato, ma che lo Stato non riconosce come ordinamenti giuridici primari quelle confessioni che hanno statuti non conformi allo Stato. Quindi, il vero significato dell’art. 8, 2 comma Cost., è che lo Stato riconosce come ordinamenti giuridici quelle confessioni i cui statuti non siano in contrasto con il suo ordinamento: nel caso in cui ci fossero contrasti, lo Stato considera il gruppo non come confessione religiosa, bensì come associazione. In definitiva, le confessioni religiose che hanno uno statuto conforme a quello statale sono considerati ordinamenti originari e indipendenti; mentre le confessioni religiose che hanno uno statuto in contrasto con quello statale non godono di una loro indipendenza e devono rispettare le norme statuali di diritto comune, che devono essere applicate da quelle confessioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato. Un altro problema rilevante è quello della PERSONALITA’ DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE nel diritto italiano. La Chiesa cattolica ha personalità nel diritto pubblico italiano: cioè, è un’istituzione di diritto pubblico con caratteri del tutto speciali ( con l’aiuto di molta astrattezza, la sua posizione per alcuni rapporti può essere avvicinata a quella degli Stati stranieri). Invece, la Chiesa non ha personalità nel diritto privato: sia perché tale qualità non è mai stata riconosciuta sia, perché vengono riconosciuti titolari dei beni ecclesiastici i singoli enti e non la Chiesa considerata in modo unitario. Neanche le altre confessioni religiose, di regola, hanno personalità giuridica di diritto privato nell’ordinamento statale. Infatti, il fatto che venga riconosciuto l’ordinamento giuridico istituito da una comunità non significa

riconoscere anche la personalità giuridica. Anche quando la legge ha riconosciuto la personalità giuridica ad alcune comunità ( come è avvenuto per le Comunità israelitiche), il riconoscimento riguarda singoli enti esponenziali di essa e non l’intera comunità. Nel momento in cui lo Stato riconosce agli effetti civili l’appartenenza confessionale di una persona fisica o di un ente, o la qualifica da loro rivestita, la legge attua un COLLEGAMENTO tra l’ordinamento statale e l’ordinamento confessionale. Ci sono vari criteri di collegamento tra ordinamenti giuridici: il rinvio recettizio, il rinvio formale e il presupposto in senso tecnico. Il criterio del RINVIO RECETTIZIO non è usato, in quanto questo viene utilizzato quando un dato ordinamento, ritenendosi competente a disciplinare una materia, attua tale disciplina utilizzando norme di un altro ordinamento. Si ha il PRESUPPOSTO IN SENSO TECNICO nel momento in cui il diritto dello Stato attribuisce efficacia ad una qualifica confessionale: le varie posizioni di Vescovo, fedele o Sommo Pontefice sono riconosciute dall’ordinamento italiano così come sono disciplinate dagli ordinamenti confessionali. Si ha il RINVIO FORMALE quando la legge rinvia all’ordinamento confessionale la disciplina di materie che sono regolate dal diritto statale, perché di competenza dello Stato, ma che sono anche di competenza dell’ordinamento confessionale. La caratteristica di tali norme è il fatto che lo Stato è competente a disciplinare materie quali il controllo sugli enti o il matrimonio ma, essendo presenti in essi delle caratteristiche di competenza religiosa aliene allo Stato, l’ordinamento attribuisce rilevanza al diritto delle confessioni religiose. Comunque dobbiamo ricordare che gli atti rientranti nell’autonomia delle confessioni religiose ( riconosciuta dallo Stato) sono privi di rilevanza giuridica all’interno dell’ordinamento. Il collegamento che si istituisce tra l’ordinamento giuridico statale e i vari ordinamenti confessionali può riguardare la RILEVANZA NEL DIRITTO STATUALE DEGLI ATTI AUTORITATIVI compiuti all’interno di tali confessioni: si tratta di atti normativi, atti amministrativi o di atti giurisdizionali. Logicamente, questo discorso vale soprattutto per gli atti posti in essere dalla Chiesa cattolica: qui entriamo nell’ambito della GIURISDIZIONE ECCLESIASTICA. La rilevanza della giurisdizione ecclesiastica all’interno del diritto canonico è diversa da quella all’interno del diritto dello Stato. All’interno della Chiesa, tale definizione sta ad indicare tutti i poteri ( legislativo, amministrativo e giudiziario), che sono difficilmente separabili all’interno dell’ordinamento canonico. Invece, all’interno dello Stato, tale espressione si riferisce alla rilevanza di provvedimenti emanati dall’autorità ecclesiastica nell’esercizio del potere giudiziario o con le modalità proprie degli atti giudiziari. La rilevanza civile dei provvedimento canonici avviene su tre piani:

  1. GIUDIZIARIO: per es., lo Stato ha riconosciuto effetti giuridici alle sentenze emesse dai tribunali ecclesiastici che riguardano la nullità dei matrimoni canonici trascritti nei registri dello stato civile;

delle chiese ( che non siano cattedrali o dichiarate monumento nazionale). Accanto agli uffici pubblici che hanno competenze in materia religiosa, esistono UFFICI ECCLESIASTICI ORGANIZZATI DALLO STATO. E’ molto diffusa l’assistenza spirituale delle così dette comunità separate ( forze armate, ospedali, carceri, ecc.); tale assistenza tende a realizzare effettivamente il diritto di libertà religiosa, in quanto coloro che trascorrono qui la maggior parte del loro tempo, possono usufruire del conforto spirituale delle confessioni professate. Per quanto riguarda l’organizzazione dell’assistenza spirituale per i cattolici, qui importa che gli ecclesiastici incaricati di svolgere tali funzioni siano nominati dalle competenti autorità su designazione dell’autorità ecclesiastica. Pensiamo al Concordato del 1929, il quale presupponeva l’esistenza del servizio di assistenza spirituale delle forze armate: così nacquero i CAPPELLANI MILITARI. Come per ogni impiego alle dipendenze dello Stato, i sacerdoti che vogliono essere nominati cappellani militari devono avere il godimento dei diritti civili e politici: inoltre, devono avere quei requisiti fisici per poter bene esercitare tutte le funzioni inerenti all’assistenza spirituale in qualsiasi sede ( sia in pace che in guerra). L’ordinamento gerarchico del ruolo dei cappellani è equiparato ai gradi degli ufficiali delle forze armate; per quanto riguarda la responsabilità in sede penale e in sede disciplinare, i cappellani militari sono soggetti alla giurisdizione penale militare e al regolamento di disciplina militare soltanto nei casi di mobilitazione totale o parziale, o in caso di imbarco di servizio presso unità dislocate fuori dal territorio nazionale. Riguardo ai cappellani che operano presso gli istituti di prevenzione e pena, dobbiamo ricordare che essi non sono impiegati di ruolo dello Stato, ma fanno parte del personale aggregato. I cappellani che operano presso enti pubblici diversi dallo Stato, possono provvedere a tale servizio nel modo in cui ritengono più opportuno: in ogni caso c’è sempre bisogno di una intesa con l’ordinario locale. Infine, per quanto riguarda L’ASSISTENZA PER I MILITARI APPARTENENTI ALLE CONFESSIONI DI MINORANZA, l’assistenza spirituale è organizzata di volta in volta secondo le richieste avanzate dagli interessati: le confessioni che hanno stipulato Intese con lo Stato, hanno norme speciali.

CAPITOLO IV: LA COSTITUZIONE ITALIANA E IL FENOMENO

RELIGIOSO (art. 7)

Trattando la materia religiosa, la Costituzione ha seguito un duplice criterio: da un lato ha garantito la libertà individuale e dei gruppi informali ( art. 2, 3 comma e art. 19 Cost. ), d’altro canto ha garantito la libertà delle confessioni religiose in misura uguale per tutte ( art. 8, 1 comma Cost. ) e ha riconosciuto il carattere originario e indipendente dell’ordinamento della Chiesa cattolica ( art. 7, 1 comma Cost. ) e delle altre confessioni religiose ( art. 8, 2 comma Cost. ). Tutte le norme sopra

manzionate possono essere coordinate in sistema, a cui possono essere collegate le altre disposizioni costituzionali che riguardano un settore comune con il diritto di libertà religiosa, come il diritto di manifestare il proprio pensiero ( art. 21 Cost. ), il diritto di riunione ( art. 17 Cost. ) e il diritto di associazione ( art. 18 Cost. ). Dando uno sguardo approssimativo alla nostra COSTITUZIONE, ci accorgiamo che essa ha un CARATTERE totalmente PLURALISTA: infatti essa non prende in considerazione solo la libertà di scelta dei singoli individui, ma anche il diritto all’esistenza, all’organizzazione e alla funzionalità delle varie istituzioni che sorgono da iniziative del tutto autonome da quelle dello Stato e di altri enti pubblici. Non potrebbe esistere alcuna libertà di scelta ideologica, religiosa o politica senza un adeguato riconoscimento delle istituzioni e senza un’adeguata garanzia delle loro libertà. Ritornando alle norme contenute nella Costituzione, si nota come l’ art. 7 e l’ art. 8 siano le disposizioni fondamentali in materia religiosa, in quanto regolano i rapporti tra lo Stato e tutte le confessioni religiose. Art. 7 Cost. : “ LO STATO E LA CHIESA CATTOLICA SONO, CIASCUNO NEL PROPRIO ORDINE, INDIPENDENTI E SOVRANI. I LORO RAPPORTI SONO REGOLATI DAI PATTI LATERANENSI. LE MODIFICAZIONI DEI PATTI, ACCETTATE DALLE DUE PARTI, NON RICHIEDONO PROCEDIMENTO DI REVISIONE COSTITUZIONALE”. Art. 8 Cost. : “ TUTTE LE CONFESSIONI RELIGIOSE SONO EGUALMENTE LIBERE DAVANTI ALLA LEGGE. LE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA HANNO DIRITTO DI ORGANIZZARSI SECONDO I PROPRI STATUTI, IN QUANTO NON CONTRASTINO CON L’ORDINAMENTO GIURIDICO ITALIANO. I LORO RAPPORTI CON LO STATO SONO REGOLATI PER LEGGE SULLA BASE DI INTESE CON LE RELATIVE RAPPRESENTANZE”. Risulta molto importante capire come si sono venute a formare queste disposizioni. Durante i lavori preparatori per l’art. 7, si cercò di mettere da parte l’onnipotenza dello Stato: tant’è vero che Dossetti propose una formula che riconosceva lo Stato come membro della comunità internazionale, e quindi riconosceva come originari gli ordinamenti degli altri Stati e della Chiesa. Però, nella formazione di questo articolo, ci furono alcune critiche sollevate dai laici; questi non accettavano che tale disposizione fosse contenuta nella Carta Costituzionale, ma affermavano che essa poteva essere l’argomento di un trattato internazionale ( in cui due potestà riconoscono la reciproca indipendenza e sovranità). Mentre l’approvazione del 1 comma è stata rapida, l’elaborazione e l’approvazione del 2°comma dell’art. 7 ( riguardante i Patti Lateranensi) è stata abbastanza laboriosa. La disputa nasceva sul