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Diritto Ecclesiastico: Storia, Principi e Relazioni Stato-Chiesa, Prove d'esame di Diritto Ecclesiastico

appunti per prova di esame di diritto ecclesiastico per sostenerlo in modo esaustivo

Tipologia: Prove d'esame

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RIASSUNTO LEZIONI DI DIRITTO ECCLES IASTICO
Definizione e denominazione
Il Diritto Ecclesiastico è quel settore del nos tro ordinamento giuridico, e in particolare del diritto pubblico, c he riguarda il “fenomeno religioso” nella
sua dimensione sociale.
Ecclesiastico deriva dal termine greco “ Ecclesiache stava ad indicare l’assemblea del popolo regolar mente convocata, che dai primi tempi del
Cristianesimo sta ad indicare l’assemblea del popolo di Dio e quindi si fa riferimento ad una matrice cristia na.
Il termine Ecclesiastico è un termine “limitat o” perché il termine “religioso” è quello più adatto ad inquadrare la nostr a materia, infatti il termine
ecclesiastico si lega molto ad inquadrare la vita della Chiesa mentre il fenomeno religioso è molto più a mpio perché interessa la realtà confessionale
dei singoli individui.
Il diritto Ecclesiastico è costituito dall ’insieme delle norme positive che sono dirette a regolare il fatto relig ioso sia a livello individuale che a livello
collettivo, sia a livello istituzionale cio è la libertà religiosa delle istituzioni ecclesiastiche (varie forme di chiesa) .
La Corte Costituzionale con la sentenza 117 del 1979 ha espresso che la tutela che viene offerta nell’ambito della materia ecclesiastica e quindi la
tutela che viene offerta dall’ordiname nto giuridico è sia la tutela positiva di credere, sia la libertà negativa di non credere (di colui il quale non
professa alcuna religione).
La sentenza 117 del 1979 riguardava una questione dell’art. 366 del codice penale che preve deva come reato contro l’amministrazione della
giustizia il rifiuto di prestare giuramento. I testimoni, che nel caso specifico erano soggetti atei, non accettava no di pronunciare le parole del
giuramento perché quest’ultimo era un im pegno di “giurare davanti a Dio” così come era previsto, a ppunto, dall’Art.366 del codice penale. Questo
giuramento aveva una forte importanza dal punto di vista religioso e per questo era considerato co me un obbligo di natura religiosa. Quindi la C orte
costituzionale specificò che era necessar io tutelare non solo la parte religiosa ma anche la libertà n egativa.
Occorre fare una differenza tra il Diri tto Ecclesiastico ed altri diritti confessionali come il Diritto Canonico ed il Diritto Pubblico Ecclesiastico.
- Diritto Canonico: insieme delle norme c he stabiliscono l’organizzazione della Chiesa al suo interno
- Diritto Pubblico Ecclesiastico: è la part e della materia canonista che riguarda le relazioni tra la chiesa e le div erse comunità politiche.
Una disciplina trasversale
Il Diritto Ecclesiastico si può quindi definire come una disciplina “trasversale”, ciò è dovuto al fatto che la relig ione rileva nell’ordinamento statuale
sotto molteplici prospettive (come rapporti con le confessioni religiose, assistenza religiosa, ma trimonio, reati in materia religiosa, tutela
internazionale della libertà religiosa).
Norme di diritto ecclesiastico sono rinveni bili in ogni ramo del diritto, esse sono presenti : nella costituzione , nel codice civile,nel codice penale, n el
codice di procedura civile e penale, in legg i inerenti al diritto del lavoro e commerciale.
Relazioni Stato Confessione religiosa
Il Diritto Ecclesiastico è fortemente legat o alle tradizioni nazionali andando ad identificare quelli che sono i principi generali sul sistema di relazi oni
Stato Confessione religiosa come il principio monista (nessuna distinzione tra spirituale e tem porale) e principio dualista (cioè che c’è distinzione
tra religioso e politico). Questi due principi appena specificati sono i principi generali di riferimento .
Mentre i principi generali che hanno avut o incidenza nel susseguirsi della storia e quindi nell’evoluzione stori ca sono:
- Principio di unione: riguarda eventi come T eocrazia, Cesaropapismo. Ha portato unione del potere politico con q uello religioso e
subordinazione della Chiesa allo Stato (Giuri sdizionalismo).
- Principio di separazione: cioè separazione d elle Chiese dallo Stato che hanno previsto uguale trattamento a tutte le confessioni religiose,
neutralità dei pubblici poteri (laicità), rifi uto di accordi o intese con le confessioni religiose.
- Principio di coordinazione: i rapporti tra lo Stat o e le confessioni religiose sono disciplinati da accordi tra le istituzioni.
Il quadro delle relazioni tra Stato e confessi one religiosa in Europa vede:
- Per il principio di unione (Chiesa di Stat o): Inghilterra, Danimarca, Svezia, Finlandia.
- Per il principio di separazione: Francia (formal e separazione), Olanda (sostanziale separazione).
- Per il principio di coordinazione: Italia, Spag na, Germania, Austria, Belgio.
Approfondimento: le relazioni tra Stato e Chiesa nel corso della storia che hanno portato alla formazione del dirit to Ecclesiastico:
1. Nel 62 d.C. Nerone fa ricadere la responsabilità dell’incendio di Roma sui cristiani.
2. Galerio prima, Diocleziano poi, pongon o in essere la più sanguinosa persecuzione cristiana.
3. Nel 311 d.C. Galerio pubblica un Editto che sancisc e la fine delle persecuzioni.
4. Nel 313 d.C. Costantino concede ai cristiani piena libertà di culto.
5. Nel 380 d.C. con l’Editto di Tessalonica la reli gione cristiana diventa religione di Stato, vengono distrutti t utti i templi inerenti al
Paganesimo. Dal punto di vista del ra pporto Stato-Chiesa in questo momento storico le due r ealtà si fondono a tal punto che per lungo
tempo non è possibile dargli una defi nizione.
6. Nell’800 Leone III incorona imperatore dei romani Carlo Magno: nasce il Sacro Romano Impero quindi la Chiesa d etta i suoi principi e lo
Stato li fa suoi e li esegue favorendo l’espa nsione oltre i confini, nonostante ciò è sempre l’imperatore a pr endere tutte le decisioni come
la nomina del papa.
7. Nel 1122 ci fu il concordato di Worms che pos e fine alle lotte per le investiture.
8. Nel 1302 viene promulgata un'encicli ca (lettera pastorale del Papa) da papa Bonifacio VIII dal nome “Unam Sanctam”. Riassumendone il
contenuto, si può dire che:
È affermata l'unità e l'unicità della Chie sa, al di fuori della quale non c'è salvezza; la Chiesa è un corpo mistico con un solo
capo, Gesù Cristo;
È affermata la dottrina delle due spade: quella spirituale è usata dalla Chiesa stessa, quella temporal e è concessa al regno;
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RIASSUNTO LEZIONI DI DIRITTO ECCLESIASTICO

Definizione e denominazione Il Diritto Ecclesiastico è quel settore del nostro ordinamento giuridico, e in particolare del diritto pubblico, che riguarda il “fenomeno religioso” nella sua dimensione sociale. Ecclesiastico deriva dal termine greco “Ecclesia che stava ad indicare l’assemblea del popolo regolarmente convocata, che dai primi tempi del Cristianesimo sta ad indicare l’assemblea del popolo di Dio e quindi si fa riferimento ad una matrice cristiana. Il termine Ecclesiastico è un termine “limitato” perché il termine “religioso” è quello più adatto ad inquadrare la nostra materia, infatti il termine ecclesiastico si lega molto ad inquadrare la vita della Chiesa mentre il fenomeno religioso è molto più ampio perché interessa la realtà confessionale dei singoli individui. Il diritto Ecclesiastico è costituito dall’insieme delle norme positive che sono dirette a regolare il fatto religioso sia a livello individuale che a livello collettivo, sia a livello istituzionale cioè la libertà religiosa delle istituzioni ecclesiastiche (varie forme di chiesa). La Corte Costituzionale con la sentenza 117 del 1979 ha espresso che la tutela che viene offerta nell’ambito della materia ecclesiastica e quindi la tutela che viene offerta dall’ordinamento giuridico è sia la tutela positiva di credere, sia la libertà negativa di non credere (di colui il quale non professa alcuna religione). La sentenza 117 del 1979 riguardava una questione dell’art. 366 del codice penale che prevedeva come reato contro l’amministrazione della giustizia il rifiuto di prestare giuramento. I testimoni, che nel caso specifico erano soggetti atei, non accettavano di pronunciare le parole del giuramento perché quest’ultimo era un impegno di “giurare davanti a Dio” così come era previsto, appunto, dall’Art.366 del codice penale. Questo giuramento aveva una forte importanza dal punto di vista religioso e per questo era considerato come un obbligo di natura rel igiosa. Quindi la Corte costituzionale specificò che era necessario tutelare non solo la parte religiosa ma anche la libertà negativa. Occorre fare una differenza tra il Diritto Ecclesiastico ed altri diritti confessionali come il Diritto Canonico ed il Diritto Pubblico Ecclesiastico.

  • Diritto Canonico: insieme delle norme che stabiliscono l’organizzazione della Chiesa al suo interno
  • Diritto Pubblico Ecclesiastico: è la parte della materia canonista che riguarda le relazioni tra la chiesa e le diverse comunità politiche. Una disciplina trasversale Il Diritto Ecclesiastico si può quindi definire come una disciplina “trasversale”, ciò è dovuto al fatto che la religione ril eva nell’ordinamento statuale sotto molteplici prospettive (come rapporti con le confessioni religiose, assistenza religiosa, matrimonio, reati in materia religiosa, tutela internazionale della libertà religiosa). Norme di diritto ecclesiastico sono rinvenibili in ogni ramo del diritto, esse sono presenti : nella costituzione, nel codice civile,nel codice penale, nel codice di procedura civile e penale, in leggi inerenti al diritto del lavoro e commerciale. Relazioni Stato – Confessione religiosa Il Diritto Ecclesiastico è fortemente legato alle tradizioni nazionali andando ad identificare quelli che sono i principi gen erali sul sistema di relazioni Stato – Confessione religiosa come il principio monista (nessuna distinzione tra spirituale e temporale) e principio dualista (cioè che c’è distinzione tra religioso e politico). Questi due principi appena specificati sono i principi generali di riferimento. Mentre i principi generali che hanno avuto incidenza nel susseguirsi della storia e quindi nell’evoluzione storica sono:
  • Principio di unione: riguarda eventi come Teocrazia, Cesaropapismo. Ha portato unione del potere politico con quello religioso e subordinazione della Chiesa allo Stato (Giurisdizionalismo).
  • Principio di separazione: cioè separazione delle Chiese dallo Stato che hanno previsto uguale trattamento a tutte le confessioni religiose, neutralità dei pubblici poteri (laicità), rifiuto di accordi o intese con le confessioni religiose.
  • Principio di coordinazione: i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose sono disciplinati da accordi tra le istituzioni. Il quadro delle relazioni tra Stato e confessione religiosa in Europa vede:
  • Per il principio di unione (Chiesa di Stato): Inghilterra, Danimarca, Svezia, Finlandia.
  • Per il principio di separazione: Francia (formale separazione), Olanda (sostanziale separazione).
  • Per il principio di coordinazione: Italia, Spagna, Germania, Austria, Belgio. Approfondimento: le relazioni tra Stato e Chiesa nel corso della storia che hanno portato alla formazione del diritto Ecclesi astico:
  1. Nel 62 d.C. Nerone fa ricadere la responsabilità dell’incendio di Roma sui cristiani.
  2. Galerio prima, Diocleziano poi, pongono in essere la più sanguinosa persecuzione cristiana.
  3. Nel 311 d.C. Galerio pubblica un Editto che sancisce la fine delle persecuzioni.
  4. Nel 313 d.C. Costantino concede ai cristiani piena libertà di culto.
  5. Nel 380 d.C. con l’Editto di Tessalonica la religione cristiana diventa religione di Stato, vengono distrutti tutti i templi inerenti al Paganesimo. Dal punto di vista del rapporto Stato-Chiesa in questo momento storico le due realtà si fondono a tal punto che per lungo tempo non è possibile dargli una definizione.
  6. Nell’800 Leone III incorona imperatore dei romani Carlo Magno: nasce il Sacro Romano Impero quindi la Chiesa detta i suoi pri ncipi e lo Stato li fa suoi e li esegue favorendo l’espansione oltre i confini, nonostante ciò è sempre l’imperatore a pr endere tutte le decisioni come la nomina del papa.
  7. Nel 1122 ci fu il concordato di Worms che pose fine alle lotte per le investiture.
  8. Nel 1302 viene promulgata un'enciclica (lettera pastorale del Papa) da papa Bonifacio VIII dal nome “Unam Sanctam”. Riassumendone il contenuto, si può dire che: È affermata l'unità e l'unicità della Chiesa, al di fuori della quale non c'è salvezza; la Chiesa è un corpo mistico con un solo capo, Gesù Cristo; È affermata la dottrina delle due spade: quella spirituale è usata dalla Chiesa stessa, quella temporale è concessa al regno;

Il potere temporale è subordinato a quello spirituale, così che il potere temporale è giudicato da quello spirituale; così pure, nella Chiesa, il potere spirituale inferiore è giudicato dal potere spirituale superiore (i vescovi sono giudicati dal papa); il papa a nemine iudicatur, ovvero non può essere giudicato da nessuno: solo da Dio; È necessario, ai fini della salvezza, che ogni creatura sia sottomessa al papa.

  1. Nel 1517 assistiamo alla Riforma Protestante.
  2. Nel 1555 assistiamo alla pace di Augusta.
  3. Nel 1789 assistiamo alla Rivoluzione Francese: Stato separatista-> bisogno di liberazione dai vincoli che lo tengono unito alla Chiesa (abolizione del foro ecclesiastico e del matrimonio religioso). La situazione italiana dall’Ottocento ad oggi Stati pre-unitari: REGNO DI SARDEGNA: caratterizzato da un ordinamento giuridico marcatamente confessionista. La Chiesa cattolica godeva di molti privilegi. Molti settori della vita civile e sociale erano disciplinati esclusivamente dal diritto canonico. LOMBARDIA-VENEZIE-TRENTINO: facenti parte dell’Impero austriaco, con una forte impronta giurisdizionalista (controllo statale sui seminari, sulla nomina dei vescovi e parroci, sull’attività della Chiesa, sull’amministrazione dei sacramenti). Era questo il contenuto fondamentale di quello che venne chiamato: “giuseppinismo” (versione austriaca del giurisdizionalismo caratterizzata dall’intervento del sovrano nella vita interna della Chiesa). GRANDUCATO DI TOSCANA E I DUCATI DI MODENA E PARMA: con linee di giurisdizionalismo; STATO PONTIFICIO: fonte principale il diritto canonico. Cattiva conciliazione delle tendenze dualiste; REGNO DELLE DUE SICILIE: impronta giurisdizionalista con un penetrante controllo della Chiesa, delle sue istituzioni e della sua vita interna. L’evoluzione legislativa e dottrinale del diritto ecclesiastico può essere schematicamente concentrata in tre periodi:
  4. Il periodo liberale
  5. Il periodo dei Patti Lateranensi e della ripresa delle trattative bilaterali
  6. Il periodo che coincide con la nascita della Costituzione Repubblicana nella quale venivano confermati i Patti Lateranensi 1) Il Periodo Liberale caratterizzato da una legislazione unilaterale sostenuta dalla dottrina giurisdizionalista, nel quale furono emanate le leggi eversive e la legge delle guarentigie. Con l’unità d’Italia la legislazione sarda fu estesa a tutto il Regno. Sono di particolare rilevanza le disposizioni contenute agli articolo 1,2,3 del Codice del 1837. Nell’art. 1 si legge: “La religione cattolica apostolica romana è la sola religione dello Stato”. Nell’art. 2: “Il re si gloria di essere protettore della Chiesa e di promuovere l’osservanza delle leggi di essa nelle materie che alla podestà della medesima appartengono. I magistrati supremi veglieranno a che si mantenga il migliore accordo tra la Chiesa e lo Stato…”. Nell’art. 3: “Gli altri culti attualmente esistenti nello Stato sono semplicemente tollerati secondo gli usi e i regolamenti s peciali che li riguardano.” Lo Statuto Albertino o Statuto fondamentale del Regno del 4 marzo 1848 riprendeva alcune disposizioni già contenute nel codice sardo infatti L’art. 1 confermava che: “La religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato. – Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi” (Confessionismo di Stato). La fine del Confessionismo di Stato inizia già il 19 giugno del 1848 con la legge emanata subito dopo lo Statuto Albertino in cui in un unico articolo Camera e Senato volendo togliere ogni dubbio sulla capacità civile e politica dei cittadini che non professano la religione cattolica specificano che per quanto riguarda quello che è il godimento dei diritti civili e politici delle persone, appunto , che non sono cattolici, non c’è nessuna restrizione anzi questa legge favorì l’affermazione della piena libertà ed eguaglianza dei cittadini, senza distinzione di religione. Da allora furono promulgate una serie di leggi eversive fino alla legge delle guarentigie del 1871, considerata l’ultima importante legge eversiva. Le leggi eversive più importanti sono:
  • nel 1855 quella con cui si sopprimevano negli Stati Sardi le case di alcuni ordini religiosi e alcuni capitoli e benefici e s i fissava la quota annua di concorso da pagarsi dagli enti morali ecclesiastici;
  • il Regio decreto del 1866 sulla soppressione delle corporazioni religiose in tutto il Regno;
  • Codice civile 1865: secolarizzazione dell’istituto del matrimonio con il matrimonio civile obbligatorio;
  • la Legge del 1867 di soppressione degli enti ecclesiastici secolari in tutto il Regno e di liquidazione dell’asse ecclesiastico. La legge delle Guerentugie: ispirata al principio cavouriano della separazione dello Stato dalla Chiesa (“libera Chiesa, in libero Stato”), la legge, divisa in due parti, “Delle prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede” (articoli 1-14) e “Relazioni della Chiesa con lo Stato in Italia” (articoli 15- 19), consta di 20 articoli: i primi otto relativi alle prerogative del papa, dal 9 al 13 alla libertà di comunicazione della Santa Sede con i fedeli del mondo, con il clero e con i governi stranieri, dal 14 al 19 alle relazioni tra la Chiesa e lo Stato in Italia. L’art. 20 abroga ogni disposizione di legge precedente e contraria. Nella sostanza la prima parte sancisce l’immunità dei luoghi residenziali del pontefice (i palazzi del Vaticano e del Laterano e la villa di Castelgandolfo), assegna alla Santa Sede una dotazione di 3.225.000 lire, pari a quella a cui godeva al tempo del potere temporale, assicura l’inviolabilità della persona del pontefice, gli attribuisce onori sovrani e il diritto di tenere guardie armate, gli consente il libero esercizio del potere spirituale, la piena facoltà di comunicare in Italia e all’estero e la facoltà di ricevere e inviare ambasciatori. La seconda parte riconosce l’indipendenza del clero da ogni controllo regio, abolendo il giuramento dei vescovi al re e ogni restrizione al diritto di riunione dei membri del clero. Respinta da Pio IX il 15 maggio 1871, la legge, nonostante il mancato riconoscimento del papa e l’assenza di rapporti diploma tici tra le due parti, rimase in vigore fino al concordato del 1929. 2) Il periodo dei Patti Lateranensi e della ripresa delle trattative bilaterali Dopo la Prima Guerra Mondiale, la Chiesa Cattolica appoggiandosi al movimento fascista, tra il 1923 e il 1929, che contava una maggioranza in Parlamento riuscì a far abbandonare progressivamente l’atteggiamento agnostico che aveva caratterizzato la politica nei decenni precedenti riuscendo a reintegrare le più importanti feste religiose, all’esposizione del crocifisso nelle scuole grazie anche a quella che fu la stipulazione dei Patti Lateranensi. I Patti Lateranensi sono degli gli accordi stipulati nel 1929 tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. Ma perché furono firmati e da chi?

Nella Costituzione non è presente il riferimento al principio confessionale e la religione cattolica non è dichiarata religione di Stato. Anzi, non sussiste alcuna norma che espressamente qualifichi lo Stato in materia: né confessionista, né laico, né ateo, né agnostico, né laicista…. S’intuisce il principio di laicità dello Stato, anche se non espressamente affermato in nessuna norma. Nella Costituzione sorge il problema del rapporto tra norme costituzionali e norme pattizie e delle loro possibili antinomie. Nonostante una parte della dottrina voglia salvaguardare i Patti nella loro interezza, ci si rende conto della necessità di procedere a una revisione di quelle contrarie ai principi costituzionali. In particolare opposizione tra Costituzione ed art. 1 del Trattato lateranense sul confessionismo di Stato. Nel 1968 si costituisce una commissione composta da rappresentanti dello Stato, sostituita successivamente da una commissione mista, costituita da componenti nominati sia dallo Stato che dalla Chiesa, che ha determinato le modifiche del Concordato che si sostanzieranno negli accordi di Villa Madama del 18 febbraio 1984. Le novità principali:

  • Neutralità e laicità dello Stato;
  • Enti ecclesiastici e impegni finanziari dello Stato;
  • Matrimonio;
  • Istruzione religiosa. In questo lungo iter la dottrina si è divisa tra coloro che sostenevano la necessità di abrogare i Patti e coloro che ne ritenevano sufficiente una revisione. I sostenitori dell’abrogazione affermavano che era necessario individuare un nuovo modello di rapporto tra Stato e Chiesa, ritenendo non più proponibile quello concordatario. I sostenitori della revisione affermavano che doveva essere rivisto solo il Concordato e non tutti i Patti. Per quanto riguarda l’opposizione tra Costituzione ed art. 1 del Trattato lateranense sul confessionismo di Stato con la sentenza 203/1989 della Corte Costituzionale “si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato” con l’entrata in vigore della Costituzione. La legge sui culti ammessi è ancora vigente per tutte quelle confessioni che non hanno sottoscritto alcuna intesa: “La Legge contenente disposizioni sull’esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi” risale al 24 giugno 1929 n. 1159 seguita dal regolamento di attuazione del 28 febbraio 1930 n. 289, stabiliva la libertà dell’eserci zio, anche pubblico, di tali culti, nei limiti dell’ordine pubblico e del buon costume, nonché la libertà della discussione religiosa. È ancora vigente per tutte quelle confessioni che non hanno sottoscritto alcuna intesa. Le fonti del diritto Ecclesiastico Il sistema delle fonti del diritto ecclesiastico risulta molto articolato e complesso. Esso è presidiato da due principi fondamentali : il principio di laicità ed il principio pattizio. Con il primo, quello di laicità, lo Stato, nel riconoscere indipendenza ed autonomia ( fonti autonomiche ) alle Confessioni religiose ( riserva di competenza ), attesta la propria incompetenza in materia religiosa, e, dunque, intervenire negli interna corporis ; in base al secondo, quello pattizio, lo Stato e le Confessioni religiose, nelle materie e rapporti ritenuti di comune interesse, ricorrono a dei “moduli convenzionali”, che tengono conto della specifica identità e autonomia costituzionalmente garantita alle organizzazioni confessionali. Diversa declinazione assumerà il principio pattizio a seconda della Confessione considerata. Infatti:
  1. con la Chiesa Cattolica i rapporti con lo Stato Italiano sono regolati dai Patti Lateranensi(art. 7, comma 2, Cost.);
  2. per le Confessioni acattoliche le relazioni sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze (art. 8, comma 3, Cost.). In dottrina si utilizzano vari criteri per classificare le fonti del diritto ecclesiastico: storico, politico-culturale e formale. A) CRITERIO STORICO L’applicazione di tale criterio – che riconduce l’origine e lo sviluppo di una normativa rilevante per la nostra disciplina ad un determinato period o storico – prende in particolare considerazione la legislazione ecclesiastica del periodo storico-politico-istituzionale, quello che va dall’Unificazione dell’Italia ai nostri giorni. Tre sono le epoche che caratterizzano tale periodo:
  3. epoca liberale (nessuna norma è in vigore);
  4. epoca fascista (numerosi e fondamentali disposizioni):

 legge n. 810/1929 (nella parte relativa al Trattato Lateranense)

 legge n. 847/1929 (legge matrimoniale);

 legge 1159/1929 e r.d. 28 febbraio 1930, n. 289 (legge sui culti ammessi);

 Codice Civile;

 Codice Penale;

  1. epoca repubblicana (numerose e fondamentali normative). B) CRITERIO POLITICO-CULTURALE Tale criterio si radica, invece, sul diverso atteggiamento assunto dallo Stato nei confronti del fenomeno religioso, e, dunqu e, delle relazioni tra sfera politica e religiosa. Distinguiamo:
  2. filone separatista: che ispira alcune disposizioni risalenti al legislatore liberale e la normativa costituzionale dell’epoca repubblicana;
  3. filone confessionista: individuabile nella residua legislazione di epoca fascista, in particolare, nelle norme del codice penale, oggi peraltro interamente riformulate;
  4. filone regalista-giurisdizionalista: ormai residuale, che tuttora ispira, sia pure in modo attenuato, la legge sui culti ammessi ed il regolam ento di esecuzione.

C) CRITERIO FORMALE

Tale criterio fa riferimento ai profili soggettivi ed oggettivi delle fonti di produzione normativa in materia ecclesiastica. Distinguiamo:

**1. fonti di provenienza unilaterale statale;

  1. fonti di provenienza bilaterale (o fonti di origine pattizia);
  2. fonti di provenienza unilaterale confessionale (o fonti autonomiche);
  3. fonti di origine giurisprudenziale;
  4. fonti regionali;
  5. fonti internazionali;
  6. fonti comunitarie.** Analizziamo nel dettagli tali fonti: 1) FONTI DI PROVENIENZA UNILATERALE STATALE Si tratta dell’insieme delle norme prodotte dagli organi titolari nell’ordinamento italiano della potestà normativa. Si ricordano in particolare:
  7. le disposizioni costituzionali: che direttamente o indirettamente disciplinano il fenomeno religioso (artt. 2-3, 7-8, 19-20, 29-31, 32, 33-34);
  8. la legge n. 1159 del 1929 sui culti ammessi ed il relativo regolamento di esecuzione, r.d. n. 289 del 1930 (che si applicano alle confessioni religiose prive di intesa con lo Stato);
  9. Codice Civile, Codice Penale, Codice di Procedura Civile, Codice di Procedura Penale (che contengono norme relative a fattispecie connesse a diverso titolo con la libertà di coscienza e di religione: destinazione al culto delle chiese e di altri luoghi di culto, giuramento in sede processuale, reati in materia religiosa);
  10. legge sull’obiezione di coscienza;
  11. legge sulla procreazione medicalmente assistita;
  12. legge elettorale (che contiene i cosiddetti reati o abusi elettorali di ministri di culto);
  13. la legge sulle ONLUS;
  14. la legge sulla parità scolastica;
  15. la legge sullo statuto giuridico degli insegnanti di religione;
  16. la legge sugli oratori. 2) FONTI DI PROVENIENZA BILATERALE Sono quelle oggetto di accordi o intese tra lo Stato Italiano e le Confessioni religiose, cui è riservata, in forza degli artt. 7 e 8 Cost., la disciplina dei relativi rapporti:
  17. legge 27 maggio 1929, n. 810, di ratifica ed esecuzione del Trattato Lateranense dell’11 febbraio 1929;
  18. legge 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell’Accordo di revisione del Concordato;
  19. legge 11 agosto 1984, n. 449, di approvazione dell’Intesa con la Tavola Valdese;
  20. legge 22 novembre 1988, n. 516, di approvazione dell’Intesa con le Chiese Cristiane Avventiste;
  21. legge 22 novembre 1988, n. 517, di approvazione dell’Intesa con le Assemblee di Dio in Italia;
  22. legge 8 marzo 1989, n. 101, di approvazione dell’Intesa con l’Unione delle Comunità israelitiche italiane;
  23. legge 12 aprile 1995, n. 116, di approvazione dell’Intesa con l’Unione Cristiana Evangelica Battista d’Italia;
  24. legge 29 novembre 1995, n. 520, di approvazione dell’Intesa con la Chiesa Evangelica Luterana in Italia. Tali leggi appartengono alla categoria delle cosiddette fonti atipiche o rinforzate : si tratta cioè di legge ordinarie del Parlamento, ma la presenza di un previo Accordo o Intesa con la Confessione interessata, aggravando il loro iter di formazione, conferisce loro una forza di resistenza passiva all’abrogazione “superiore” a quella delle fonti ordinarie di pari grado. La modifica di tali leggi, infatti, è subordinata a lla previa modifica dell’accordo o intesa, salvo che si proceda unilateralmente da parte dello Stato alla modifica delle disposizioni costituzionali che le prevedono (artt. 7 e 8 Cost.) ricorrendo alla procedura di cui all’art. 138 Cost. Anche qui, tuttavia, occorre fare una distinzione tra le confessioni religiose:
  25. per la Chiesa cattolica norme di derivazione concordataria: si tratta di norme derivanti dalle leggi di ratifica ed esecuzione dei Patti lateranensi (legge n. 810/1929) e da quelle del successivo Accordo di revisione concordataria con la Chiesa Cattolica (legge n. 121/1985). Esse godono di una particolare stabilità o copertura costituzionale , nel senso che pur essendo state formalmente costituzionalizzate (infatti la loro modifica se attuata di comune accordo non richiede procedimento di revisione costituzionale: art. 7, comma 2, Cost.), tuttavia presentano una forza di resistenza passiva all’abrogazione superiore non solo alle leggi ordinarie ma alle stesse norme costituzionali, cui possono q uindi derogare, col solo limite del rispetto dei principi supremi dell’ordinamento;
  26. Per le confessioni confessioni acattoliche norme di derivazione pattizia: si tratta delle disposizioni contenute nelle leggi di approvazione delle Intese che, però, non godono della copertura costituzionale come quella prevista per le norme di derivazione concordataria sopra indicate, in quanto il comma 3 dell’art. 8 Cost., si è limitato a costituzionalizzare il principio pattizio, che attiene al loro procedime nto di formazione e non al loro contenuto. Esse dovranno essere conformi al contenuto delle Intese (cosiddette leggi a contenuto costituzionalmente vincolato ), che ne rappresentano il presupposto di legittimità costituzionale, e pertanto sono destinate a prevalere su tutte le altre leggi ordinarie, ma non potranno derogare a nessuna delle disposizioni costituzionali, alle quali sono integralmente soggette

Altre norme sono connesse al fattore religioso:

  • libertà di riunione
  • libertà di associazione
  • libertà di manifestazione del pensiero
  • matrimonio e famiglia
  • educazione ed istruzione Favor religionis: con tale espressione si intende fare riferimento al fatto che il Costituente ha voluto riservare una peculiare attenzione al fatto religioso, sia esso considerato sotto il profilo individuale che sotto quello collettivo, sia esso visto nella sua dimensione negativa che in quella positiva. Insomma il fatto religioso ha una particolare rilevanza sul piano costituzionale perché il Costituente, nella valutazione della molteplicità di situazioni soggettive, nonché dei rapporti fra gruppi e dei rapporti fra il cittadino e lo Stato, ha discrezionalmente ritenuto quelle q ualificate nel senso religioso meritevoli di specifica tutela. I valori religiosi sono considerati come grandezze di segno positivo, espressioni fra le più elevate della dignità dell’uomo. Nel fenomeno religioso si recepisce il riferimento agli stessi principi generalissimi che informano la intera Costituzione:
  • principio personalista: per il quale lo Stato è la persona e non viceversa;
  • principio pluralista: per il quale la persona non è concepita come individuo, singolo, solo di fronte allo Stato bensì come centro di una molteplicità di rapporti che danno vita a formazioni sociali autonome, nelle quali si svolge la personalità dell’uomo. La Costituzione riconosce che il fatto religioso è qualificato da un più o meno alto grado di estraneità, rispetto all’ordine proprio dello Stato. Da qui la conseguenza che, in ragione di tale estraneità, l’ordinamento statale può determinarsi nei suoi confronti in maniera differenziata:
  • può ignorarlo completamente;
  • può riconoscere la giuridica rilevanza rimettendone la disciplina a: a) norme di origine confessionale b) norme definite bilateralmente con le confessioni c) norme unilaterali statali Dettagliando ancora si può osservare come nella Costituzione il fatto religioso entra in rilievo per più profili:
  • quello dei soggetti religiosi: persone fisiche (artt. 3 e 19), enti ecclesiastici (art. 20), confessioni religiose (artt. 7-8)
  • quello oggettivo delle materie che hanno una valenza allo stesso tempo religiosa e civile (res mixtae) L’Italia di oggi si può definire come uno Stato laico e separatista, che cioè non assume alcuna religione come ufficiale e ch e anzi proclama la propria incompetenza in materia religiosa; che d’altro lato distacca l’ordine civile rispetto all’ordine proprio di ogni religione. Ma non u no Stato ateo, né agnostico, che cioè faccia proprie quelle posizioni ideologiche costituite dal negare l’esistenza della divinità ovvero dell’affermare l’impossibilità di una sua conoscenza, pur senza negarne l’esistenza; e neppure uno Stato laicista, vale a dire segnato da quella tendenza ad emancipare il pensiero e l’attività umana dall’influsso religioso e conseguentemente dall’incidenza delle confessioni organizzate, che conduce in definitiva lo Stato ad una posizione di contrasto e di lotta con l’istituzione ecclesiastica. Dal punto di vista giuridico-istituzionale occorre sempre tener presente il concetto di laicità dello Stato da non confondere con termini quali laicismo, aconfessionalità e neutralità dello Stato. Laicità come affermato dalla Corte costituzionale: “implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della li bertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale” (Sent. 203/1989) Il concetto di laicità (positiva) vuol dire distinzione fra ordini e non separazione, riconoscimento pubblico della religione e delle Chiese, sana collaborazione tra Stato e Chiese senza confusione di competenze. Il principio costituzionale di eguaglianza “Articolo 3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e socia le, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. L’art 3 costituzione enuncia il principio di uguaglianza. Il primo comma dell’art3 è dedicato al principio di uguaglianza for male ed all’enunciazione di una serie di divieti di discriminazione; il 2° comma enuclea il principio dell’uguaglianza sostanziale.” Il principio dell’uguaglianza formale deve essere inteso come eguale soggezione di tutti al diritto. Il nucleo forte del principio di uguaglianza è costituito dall’impossibilità per il legislatore di operare distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche ecc. Tale principio vuole prescrivere leggi generali ed astratte per evitare discriminazioni. Il principio di uguaglianza sostanziale , comporta invece, l’impegno dello stato a creare le condizioni di eguaglianza sostanziale fra i cittadini, ovvero a rimuovere gli ostacoli di natura economico-sociale che di fatto impediscono la partecipazione dell’individuo alla vita del paese. Tale principio tende a provvedere a singoli casi per eliminare eventuali svantaggi. Il principio di eguaglianza sostanziale e formale si completano a vicenda perché l’uguaglianza formale impedisce di cerare di scriminazioni all’incontrario, mentre l’uguaglianza sostanziale addolcisce la dura legge che non conosce eccezioni. I due principi sono tenuti in equilibrio dal principio di ragionevolezza, che esige che le disposizioni normative contenute i n atti aventi valore di legge siano adeguate o congruenti rispetto al fine perseguito dal legislatore. Nel caso di accerti l’irragionevolezza della legge, essa potrà essere abrogata, per illegittimità costituzione dalla corte costituzionale. Stato e Chiesa cattolica – articolo 7 Art. 7: Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. (comma 1) I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. (comma 2)

Lo Statuto albertino definiva la religione cattolica come "la sola religione di Stato". Gli artt. 7 e 8 della Costituzione repubblicana v edono il superamento del concetto stesso di "religione di Stato" e disciplinano i rapporti tra Stato e confessioni religiose sulla base di due principi: il principio della distinzione degli ordini e il principio di bilateralità. Alla Chiesa cattolica vengono comunque riconosciute indipendenza e sovranità. Il primo comma dell’Art. 7 è coerente con l’idea di Santi Romano, un importante politico e giurista; tale idea è che la società sia fatta di gruppi che si auto organizzano, infatti questo portò l’autore a pubblicare un opera divisa in due parti: Prima parte (“l’ordinamento giuridico”), Seconda parte (“la pluralità degli ordinamenti giuridici”). Tale teoria costituisce il nucleo centrale sulla definizione di Chiesa come “societas perfecta”:

  • ORIGINARIA, OVVERO NON LEGITTIMATA DA ALTRE ORGANIZZAZIONI FINI AUTONOMI
  • CON I MEZZI NECESSARI
  • CON GIURISDIZIONE AUTONOMA
  • PRIMARIA ED UNITARIA
  • AUTONOMA NEL PROPRIO CAMPO - RISPETTIVAMENTE INTEGRA (ovvero nulla del loro campo gli sfugge). Il fenomeno religioso viene considerato sostanzialmente estraneo all'ordinamento dello Stato. Il principio di bilateralità riconosce comunque alle istituzioni religiose la possibilità di negoziare accordi con lo Stato, secondo il modello delle relazioni internazionali, nelle materie di loro competenza. Con l'art. 7 la Costituzione recepisce i Patti Lateranensi, cioè gli accordi sottoscritti l'11 febbraio 1929 da M ussolini (per l'Italia) e dal Cardinale Gasparri (per la Santa Sede). Il 18 febbraio 1984 è stato sottoscritto tra il Governo italiano e la Santa Sede un nuovo accordo, contenente "modifiche consensuali del Concordato lateranense": si tratta di un documento che, ispirato ai principi di eguaglianza e neutralità espressi dalla Costituzione repubblicana e, al tempo stesso, più consono ai valori espressi dal Concilio Vaticano II, ha introdotto rilevanti novità nei rapporti tra Stato e Chiesa, riaffermando il principio di laicità dello Stato. Si è così concretizzato quel principio pattizio , esplicitato nell'ultima parte di questo art. 7, in base al quale lo Stato italiano si impegna a stabilire di comune accordo con la Chiesa ogni modifica dei Patti Lateranensi. È da osservare che se tale accordo non viene raggiunto, diventa necessaria una Legge costituzionale che, tramite abrogazione di questo articolo, consenta la revisione unilaterale dei Patti. Stato e confessioni religiose non cattoliche – Art. Articolo 8 - Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. (comma 1) Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. (comma 2) I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. (comma 3) La formulazione del primo comma riguarda tutte le confessioni religiose, ivi compresa la cattolica, e non solo le confessioni acattoliche. La funzione della norma è di garantire a tutte le confessioni religiose gli stessi spazi di libertà ovvero di garantire a ciascuna le medesime opportunità. Il secondo comma aggiunge che tali statuti non devono essere in contrasto con l’ordinamento giuridico italiano. Da ciò discen derebbe la teoria secondo la quale le confessioni acattoliche darebbero vita a ordinamenti giuridici secondari. Essi non sarebbero né sovrani, né indipendenti, sia da un punto di vista formale nel silenzio della Costituzione sul punto, sia da un punto di vista sostanziale in quanto questi tr ovano limiti in un ordinamento che si considera sovraordinato, com’è quello statuale. Nel caso delle confessioni acattoliche l’efficacia delle n orme d’origine confessionale incontra nell’ordinamento il limite del cd. ordine pubblico interno. Il terzo comma dell’art. 8 specifica che i rapporto tra Stato e confessioni acattoliche sono regolati sulla base di intese con le relative rappresentanz e.
  • le Intese hanno natura giuridica di negozi di diritto pubblico intero
  • si prevede una legge di approvazione dell’Intesa (e non di esecuzione)
  • il potere di iniziativa legislativa spetta al Governo interno Le Intese Lo Stato non riconosce come confessioni tutti i gruppi religiosi che presentano i requisiti idonei, né sottoscrive intese con tutti, poiché i contenuti delle confessioni non devono contrastare con i valori dello Stato. La capacità a stipulare Intese spetta, quindi, solo a quelle confessioni di minoranza organizzate cioè a quei gruppi che abbiano assunto un preciso assetto istituzionale. Le richieste di intesa vengono sottoposte al parere del Ministero dell'Interno. La competenza ad avviare le trattative, spetta al Governo. Le trattative vengono avviate solo con le Confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuri dica. Dopo la conclusione delle trattative, le intese, sono sottoposte all'esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell'autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio. Dopo la firma del Presidente del Consiglio e del Presidente della Confessione religiosa le intese sono trasmesse al Parlamento per la loro approvazione con legge. Le intese finora stipulate e approvate sono: con la Tavola Valdese; con l’Unione italiana delle Chiese avventiste del 7° giorno; con le Assemblee di Dio in Italia; con l’Unione delle Comunità ebraiche italiane; con l’Unione cristiana evangelica battista d’Italia; con la Chiesa evangelica luterana in Italia; con la Sacra Arcidiocesi ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale; con la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni; con la Chiesa Apostolica in Italia; con la Unione Buddista Italiana (UBI); con la Unione Induista Italiana; con l’Istituto Italiano Buddhista Soka Gakkai; E’ invece solo firmata ma non ancora approvata la Intesa con Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova. Per tutte le confessioni con cui non sono state concluse intese resta in vigore la legge del 1929 sui culti ammessi.

Le dichiarazioni rilasciate all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai con le quali i suoi membri esprimono la volontà di ess ere cremati sono valide per gli effetti previste dalle vigenti leggi. L’ Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai concorrerà alla ripartizione della quota dell’8x1000 delle entrate IRPEF. IL DIRITTO DELL’INTESA LA QUESTIONE ISLAM IN ITALIA La libertà religiosa - Articolo 19 “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farn e propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.” La libertà religiosa non vuol dire solo:

  • nel diritto di manifestare apertamente la propria appartenenza confessionale (libertà di coscienza);
  • nel diritto di esercitare pubblicamente il culto (libertà di culto);
  • nel diritto di svolgere attività di proselitismo (libertà di propaganda); ma anche che Lo Stato è quindi impegnato non solo a garantire il diritto di libertà religiosa ma alla rimozione degli ostacol i di qualsivoglia natura che impediscono il concreto esercizio del diritto in questione. In senso positivo la libertà di religione postula un agire dell’individuo rivolto verso l’esterno e consiste, per il credente, nel diritto di professare pubblicamente la propria fede religiosa, di farne propaganda, di esercitarne in privato ed in pubblico il culto. Anche per il non credente vale questa definizione, tranne, logicamente, per quel che concerne l’esercizio del culto, posto che questo fatto è propriamente religioso. In senso negativo la libertà di religione indica l’immunità di cui ciascun individuo deve godere in materia religiosa e di coscienza, rispetto a coercizioni provenienti dall’esterno, sia pubblici poteri sia privai. Viene così affermato il diritto e la libertà per ciascuno di credere e di non credere e, pertanto, viene sancito il doveroso rispetto per la coscienza individuale nella sua intangibile interrogazione sui problemi fondamentali della vita e nell’altrettanto intangibile opzione tra diverse visioni del mondo. Articolo 20 “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.” La norma in esame, insieme al precedente art. 19 Cost., afferma, implicitamente, il principio di laicità : lo Stato garantisce a tutti, cittadini e stranieri, di professare la propria fede, qualunque essa sia, senza che una religione sia privilegiata rispetto alle altre. Ciò accadeva, invece, sotto il regime fascista, quando lo Stato era dichiaratamente cattolico (e, quindi, confessionale) e tollerante verso le diverse fedi. Libertà di religione implica anche diritto ad essere atei (si veda, a questo riguardo, l'art. 250 comma 2 c.p.c., in tema di giuramento dei testimoni, come modificato dalla Corte Costituzionale nel 1979 e nel 1995). Peraltro, è innegabile che nel nostro ordinamento la religione cattolica abbia una posizione di rilievo rispetto alle altre confessioni (v. art. 7 e 8 Cost.). A livello comunitario, infine, questa libertà è garantita dall'art. 10 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La dottrina più avveduta ha spesso qualificato la libertà religiosa come un diritto soggettivo dell'individuo , di natura non esclusivamente pubblica (in quanto appartenente sia allo Stato che all'individuo), non negativo, perchè principi e diritti costituzionali non possono sostanziarsi in comportamenti omissivi dello Stato. Non è infine un diritto assoluto, dato che trova un limite nei diritti degli altri consociati. Allo scopo di rendere effettiva la tutela del fenomeno religioso, la Costituzione riconosce la facoltà dei singoli e delle associazioni religiose di costituire enti a carattere ecclesiastico, a fine di religione o di culto. Si impedisce in tal modo al legislatore di introdurre trattamenti sfavorevoli o discriminatori a carico di alcuni enti religiosi rispetto ad altre associazioni che perseguano scopi diversi e di ricorrere ad un trattamento fiscale peggiorativo per alcune categorie. Tale principio viene assicurato a tutti gli enti religiosi, cattolici o meno, a tutela dell'eguale libertà di fede religiosa. Nel concetto di professione di fede rientrano vari profili: dalla manifestazione pubblica del culto, partecipando alle funzioni religiose, alla libertà di dichiararsi atei o, all'opposto, di fare proselitismo. Inoltre, aspetti importanti di questa libertà sono l'obiezione di coscienza, cioè il diritto di astenersi dalle attività che contrastano con la propria fede (ne sono esempi il rifiuto del medico a praticare un aborto e quello del civile di prestare la leva obbligatoria) il quale si lega alla libertà di pensiero di cui all'art. 21 Cost.; e la questione del crocifisso nei luoghi pubblici. Il buon costume rappresenta l'unico limite alla libera manifestazione del culto e si identifica con i valori della morale pubblica, non solo quella sessuale. Si ritiene, inoltre, che esista un limite implicito dato dal rispetto dei fondamentali diritti di libertà della persona. Il matrimonio religioso con effetti civili Fino al 1929 – doppio binario = il matrimonio religioso è distinto da quello civile e quindi privo di alcun valore giuridico per l’ordinamento civile: il credente che vuole che il proprio matrimonio abbia anche rilevanza giuridica civile, deve stipulare due matrimoni, q uello religioso e quello civile. N.B.: Tale sistema presentava problemi di collegamento tra l’ordinamento canonico e quello civile. Dal 1929 - i Patti Lateranensi innovano il sistema matrimoniale italiano: il matrimonio religioso viene riconosciuto dallo Stato, in presenza di alcuni presupposti necessari. In via generale: ogni matrimonio canonico poteva e doveva conseguire effetti civili. La materia riguardante il matrimonio civile ha attraversato profondi cambiamenti, ad esempio la legge sul divorzio del 1970 (l. 898) o la riforma del diritto di famiglia del 1975. Sul piano giurisprudenziale novità dalle sentenze della Corte cost. 32/1971 e 16 e 18/1982 che introdussero limiti alla trascrivibilità dei matrimoni canonici. Nel nostro ordinamento esiste il matrimonio civile, e il matrimonio concordatario regolato dal concordato del 1929 (l. 27\ 05 \1929 n. 847) e dall'accordo di revisione del concordato siglato insieme ad un protocollo addizionale il 18 febbraio 1984. L’espressione Matrimonio Concordatario, usualmente indicata in dottrina e giurisprudenza per indicare il sistema matrimoniale regolato dall’Art. 8 dell’Accordo di Villa Madama, è considerata “imprecisa” poiché sembra configurare un terzo tipo di matrimonio rispetto a quel lo canonico e civile ma in realtà si tratta di un vero e proprio matrimonio canonico al quale lo Stato assicura pieno riconoscimento nell’ordinamento civile italiano.

Ecco gli aspetti essenziali del Matrimonio Concordatario:

  1. pubblicazione del matrimonio canonico: la celebrazione del matrimonio canonico deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite a cura del parroco con affissione di avviso innanzi alla porta della chiesa contenente tutte le notizie necessarie per individuare gli sposi. Le pubblicazioni devono, inoltre, essere eseguite anche alla porta della casa comunale. Trascorsi i termini di legge, l'ufficiale di stato civile, ove rilevi che non gli sia stata notificata alcuna opposizione, rilascia un certificato dove si dichiara che non esistono cause che si oppongono alla celebrazione del matrimonio valido ai di effetti civili
  2. particolarità della celebrazione: la celebrazione avviene secondo il rito religioso, ma subito dopo di essa, il parroco deve spiegare agli sposi gli effetti civili del matrimonio leggendo gli articoli del codice civile che riguardano i diritti e doveri dei coniugi (art. 143, 144, 147) Successivamente redigerà in doppio originale l'atto di matrimonio nel quale potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite dalla legge civile (art. 8 accordo 18\ 02 \84)
  3. trascrizione tempestiva del matrimonio canonico (art. 8 accordo18\ 02 \84): il matrimonio deve essere trascritto nei registri dello stato civile. Il parroco richiede la trascrizione all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è stato celebrato il matrimonio. L'ufficiale dello stato civile se sussistono le condizioni, la effettua entro ventiquattro ore dalla richiesta del parroco. La trascrizione ha efficacia costitutiva degli effetti civili del matrimonio religioso (art. 5 l. 27\ 05 \1929).
  4. La trascrizione ha efficacia retroattiva nel senso che gli effetti civili si producono sin dal giorno della celebrazione del matrimonio religioso. Su richiesta dei coniugi si può effettuare la trascrizione tardiva; anch'essa ha efficacia retroattiva Quindi si distingue trascrizione tempestiva e trascrizione tardiva; poi anche una trascrizione ritardata. Trascrizione tardiva: l’invio avviene successivamente su richiesta dei coniugi o anche di uno solo di essi con la conoscenza e senza l’opposizion e dell’altro, sempre che entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta, e senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai terzi. Può essere richiesta solo dalle parti e non da terzi. Trascrizione ritardata: In questo caso il matrimonio non è stato preceduto dalle pubblicazioni civili. La trascrizione può aver luogo purché sia accertato che non ricorra alcuna delle cause di intrascrivibilità previste dalla legge Casi di intrascrivibilità del matrimonio:
  • Altro matrimonio valido agli effetti civili con altri;
  • Altro matrimonio valido tra loro in qualunque forma celebrato;
  • Matrimonio contratto da interdetto per infermità di mente.
  • Età degli sposi prevista dal Codice (18 anni o autorizzazione del tribunale per minori che abbiano già 16 anni)
  • Esistenza di un impedimento inderogabile
  • Impedimento civile per delitto o affinità in linea retta Requisiti per la nullità canonica del matrimonio:
  • la sentenza ecclesiastica deve essere fondata su uno dei motivi di nullità previsti dall’ordinamento canonico e fondati: su u n vizio del consenso, un vizio della forma o un’inabilità giuridica di uno degli sposi;
  • la sentenza deve essere stata emessa a seguito di un regolare processo canonico di nullità. Tale processo è stato recentemente riformato il 15 agosto 2015: Le principali novità della riforma (voluta da Papa Francesco) attengono:
  1. Modifica della composizione dei tribunali: con il Vescovo diocesiano che assume maggiori responsabilità come giudice della sua Chiesa particolare. Ove non sia possibile costituire un Tribunale collegiale, la causa può essere decisa anche da un giudice unico.
  2. Una sola sentenza unica: non è più obbligatorio appellarsi ad un secondo grado per la nullità esecutiva.
  3. Il processo è piu breve: quando la causa è proposta congiuntamente da entrambe le parti e quando la nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti Casi particolari di matrimonio canonico con effetti civili 1) Il matrimonio del minore è disciplinato dall'art. 84 del codice civile italiano che stabilisce che i minori di età non possono contrarre matrimonio. Lo stesso articolo prevede tuttavia una deroga: il minore che abbia compiuto i 16 anni può essere autorizzato dal tribunale per i minorenni a contrarre matrimonio. Il ricorso deve essere presentato personalmente dal minore. Procedimento: Il tribunale per i minorenni decide con decreto, emesso in camera di consiglio, dopo aver accertato la maturità psicofisica del minore, la gravità dei motivi e la fondatezza delle ragioni addotte; e dopo aver sentito il pubblico ministero, i genitori o il tutore. Il decreto viene comunicato al pubblico ministero, agli sposi, ai genitori e al tutore. Entro dieci giorni dalla comunicazione, può essere proposto reclamo contro il decreto, con ricorso alla Corte d'Appello. La corte d'appello decide con ordinanza non impugnabile, emessa in camera di consiglio. Il minore ultrasedicenne che, autorizzato, si sposa diventa minore emancipato. Sanzioni del matrimonio celebrato senza autorizzazione: In mancanza di autorizzazione, l'eventuale matrimonio celebrato davanti al parroco secondo le norme del diritto canonico non può essere trascritto nei registri dello stato civile. Se vi è stata trascrizione, è ammessa opposizione nei suoi confronti. 2) matrimonio per infermo di mente: secondo l’Art. 85 del Cod. Civile l’interdetto è assolutamente incapace di matrimonio ma può comunque chiedere (con licenza dell’Ordinario del luogo) la solo celebrazione canonica del matrimonio. 3) matrimonio per i vedovi : per giusta causa, per anziani e bisognosi è previsto il matrimonio canonico. Quando invece si richiede il matrimonio che abbia effetti civili , quindi per gravi ragioni, è opportuno comunicare(da parte del parroco) ai soggetti gli effetti che scaturiranno dalla trascrizione del matrimonio nel registro dello stato civile. 4) persone già legate civilmente : ci sono 3 casi
  • Matrimonio canonico di persone già sposate civilmente tra loro.
  • Richiesta di matrimonio solo canonico da parte di una persona libera con un’altra persona cattolica, sposata civilmente e att ualmente separata e in attesa di divorzio
  • Richiesta di matrimonio solo canonico da parte di una persona libera con un’altra persona cattolica, sposata civilmente e div orziata. 5) caso di morte presunta: nel caso di altro matrimonio, questo può essere fatto solo se la dichiarazione di morte presunta è passata in giudicato. 6) matrimonio estero: sta ad indicare matrimoni all’estero di cattolici residenti in Italia, o matrimoni in Italia di cattolici residenti all’ester o

(cioè la nullità dello stesso matrimonio, anche se per motivi diversi da quelli addotti in ambito ecclesiastico), instaurato prima che la sentenza canonica sia divenuta esecutiva ; c) che la sentenza ecclesiastica non contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano ;  qualora renda esecutiva nell’ordinamento italiano la sentenza ecclesiastica poiché soddisfatte tutte le suddette condizioni , la Corte medesima può statuire provvedimenti provvisori di natura economica a favore del coniuge in buona fede (cioè di quello che ignorava, al momento della celebrazione, la causa di nullità) il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rinviando poi l e parti al tribunale competente per ogni definitiva statuizione in materia (artt. 129 e 129- bis cod. civ.). Effetti della delibazione La sentenza ecclesiastica sarà valida anche per l’ordinamento italiano qualora si svolga un giudizio dinanzi la Corte d’appello competente per territorio. Solo instaurando un apposito e speciale procedimento davanti alla corte d’appello territorialmente competente, le sentenze ecclesiastiche di declaratoria di nullità di un matrimonio concordatario potranno essere rese esecutive nella Repubblica italiana. Se la dichiarazione di nullità viene recepita, il matrimonio verrà meno anche dal punto di vista civile con effetto retroattivo. Ci si chiede a questo punto su quale principio la Corte d’appello deciderà di concedere o rifiutare la delibazione della sentenza ecclesiastica. Innanzitutto il suo giudizio si fonda sul requisito dell’ effettività del matrimonio e della durata della convivenza per un periodo superiore a tre anni. Secondo quanto stabilito da una recente sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affinchè la dichiarazione di nullità possa essere recepita nel nostro ordinamento la convivenza tra i coniugi non deve essere superiore a 3 anni. Diversamente la nullità del matrimonio avrà effetto solo per l’ordinamento ecclesiastico. La convivenza che impedisce la delibazione della pronuncia ecclesiastica deve essere continua e stabile e di almeno tre anni [1]. Ancor più recentemente la Corte di Cassazione ha compiuto un passo ulteriore, fornendo specifiche in merito alla convivenza ultratriennale in grado di impedire il riconoscimento della sentenza di nullità [2]. In caso di convivenza superiore a 3 anni, la fissazione di una residenza anagrafica in comune e l’effettiva volontà di instaurare un rapporto coniugale impediscono l’annullamento del matrimonio. Ne consegue che chi abbia interesse al riconoscimento della sentenza del tribunale ecclesiastico deve fornire una prova contraria della discontinuità della convivenza. Non vale come prova il fatto che la convivenza è stata intervallata da periodi di allontanamento del coniuge per visitare o assistere propri familiari. In mancanza di prova di una residenza fittizia non rilevano nemmeno eventuali criticità e problematicità nel rapporto coniugale. Dal punto di vista della Corte di Cassazione ciò che è davvero significativo è l’effettività del rapporto coniugale dopo la celebrazione del matrimonio. Il quadro generale di riferimento nell’ ambito delle problematiche sulla giurisdizione dei matrimoni canonici trascritti è mutato con la legge n. 218 di riforma del sistema del diritto internazionale privato italiano. In particolare è stato osservato che l’art. 32 della legge n. 218, affermando la giurisdizione del giudice italiano in materi a di nullità ed annullamento del matrimonio anche quando uno dei 2 coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia, per la sua genera lità dovrebbe ritenersi applicabile anche ai matrimoni canonici che abbiano conseguito effetti civili mediante la trascrizione. Un simile argomento è confutato dall’ art. 2 della stessa legge che sancisce che la disposizione della presente legge non pregiudicano l’ applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’ Italia, come appunto l’ Accordo del 1984. Pertanto il matrimonio concordatario si sottrae all’ applicazione di tale legge. Di maggiore rilievo risultava il problema dei possibili effetti di questa legge sulla disciplina del procedimento di delibazi one delle sentenze ecclesiastiche di nullità, determinando l’ abrogazione dell’ art 796 del cpc. Mentre prima ogni sentenza straniera per avere efficacia in Italia doveva essere sottoposta ad uno specifico giudizio di deli bazione, ora il riconoscimento avviene automaticamente in presenza di determinati requisiti che sono sostanzialmente gli stessi di quelli che precedentemente costituivano oggetto di previo accertamento in sede di delibazione. Il matrimonio di coscienza La trascrizione dipende dalla volontà degli sposi che possono scegliere di contrarre un matrimonio religioso privo di effetti civili. Questo matrimonio prende il nome di matrimonio di coscienza, non è soggetto alle pubblicazioni ed è iscritto in un particolare registro diocesa no. In armonia con il principio di libertà matrimoniale, solo le parti hanno la facoltà di scegliere tra i diversi tipi di matrimonio. La legge matrimoniale (l. 847/1929) prevedeva una trascrizione post mortem che poteva essere richiesta da chiunque, se le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione e non erano venute meno successivamente. Tale forma di trascrizione non è più riconosciuta dall’ordinamento che dà rilevanza esclusivamente alla volontà delle parti. Il matrimonio acattolico Il matrimonio acattolico è disciplinato dalla legge 24 giugno 1929 n. 1159, dal r.d. 28 febbraio 1930 n. 289 e dalle intese s tipulate. I ministri dei culti ammessi sono soggetti a un’autorizzazione governativa necessaria per l’efficacia civile del matrimonio. 1929: il Concordato riconosceva effetti civili dal giorno della celebrazione al matrimonio celebrato dinanzi a un ministro di culto se osservate alcune disposizioni. Disposizioni valide per il riconoscimento civile del matrimonio acattolico:

  • autorizzazione scritta dell’ufficiale di stato civile competente a celebrare il matrimonio, con l’indicazione del ministro autorizzato e della data del provvedimento con cui la nomina di questi venne approvata. Per potere rilasciare l’autorizzazione l’ufficiale di stato civile deve verificare che nulla si opponga alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del diritto civile;
  • il ministro del culto deve dare lettura degli articoli del codice civile e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, l a dichiarazione degli sposi di volersi sposare;
  • il ministro del culto deve compilare l’atto di matrimonio che trasmette in originale all’ufficiale di Stato civile non oltre cinque giorni dalla celebrazione;
  • l’ufficiale di stato civile cura la trascrizione nei registri di stato civile entro le successive ventiquattro ore, dandone notizia al ministro di culto. N.B. I ministri di culto non possono rilasciare certificati né copie dell’atto di matrimonio in quanto i loro poteri non possono a ndare oltre a quanto conferito dall’autorizzazione. La nullità del matrimonio acattolico: I matrimoni celebrati davanti a un ministro di culto sono soggetti alla normativa dei matrimoni celebrati davanti a un ufficiale di stato civile anche per le domande di nullità. La legge 1159/1929, in vigore per tutte le confessioni acattoliche che non hanno stipulato intese, stabilisce che il matrimonio acattolico produce effetti a seguito dell’autorizzazione dell’ufficiale di stato civile che ha valore di nulla osta e nel rispetto della forma della celebrazione che deve essere comune alle differenti confessioni. La trascrizione, anche tardiva, è un requisito essenziale che ha valore costitutiv o di tale matrimonio.

Santa Sede e Città del Vaticano I termini Chiesa, Santa Sede e Stato della Città del Vaticano, utilizzati in modo indifferenziato dagli internazionalisti, assumono significati differenti e individuano per gli ecclesiastici tre diverse entità:

  • la Chiesa Cattolica è una mera confessione religiosa scaturente dal cristianesimo;
  • la Santa Sede è l’organo di governo;
  • lo Stato della Città del Vaticano è solo un’entità territoriale. La personalità giuridica internazionale è propria della Santa Sede. Dove risiede la personalità internazionale della Santa Sede: La Breccia di Porta Pia (1870) segna l'estinzione dello Stato Pontificio. Con il venir meno del territorio, elemento essenziale dello Stato come soggetto di diritto internazionale, si poneva il problema di stabilire se riconoscere una personalità internazi onale alla Santa Sede e a quale entità dovesse fare capo. Poiché non si poteva negare che la Santa Sede avesse una presenza internazionale, sia perché veniva riconosciuto il diritto di legazione attivo e passivo, sia perché il Pontefice era arbitro di controversie internazionali, le maggiori diatribe dottrinarie riguardavano l'individuazione dell'entità in capo alla quale riconoscere tale personalità internazionale. C’erano sostenitori del Pontefice e altri che ritenevano soggett o di diritto internazionale la Santa Sede, quale organo di governo. Il riconoscimento della personalità internazionale alla Santa Sede si basava su concezioni moniste, dualiste e miste. Le concezioni moniste, sostenute dallo Jemolo, ritenevano lo Stato della Città del Vaticano uno Stato fine, oggetto della sovranità della Santa Sede, impersonata dal Pontefice. Il soggetto di diritto internazionale era la Santa Sede. Le teorie dualiste affermavano che sebbene la personalità giuridica era sempre appartenuta al Pontefice, non era possibile negare che lo Stato della Città del Vaticano costituiva un nuovo soggetto di diritto internazionale, diverso dalla Santa Sede. Le teorie miste sostenevano la sovranità spirituale illimitata della Chiesa Cattolica, società perfetta, libera e sovrana che prescindeva dall'esistenza di uno stato territoriale. La sovranità, espressione di un vincolo di non dipendenza, si incentrava sul Papa. DIRITTI ATTINENTI ALLA PERSONALITA’ INTERNAZIONALE: Ius pacis ac belli Ius legationum Ius foederum ac tractatum In particolare, quando al diritto di legazione, nel 1870 caduto lo Stato pontificio, la santa Sede continuò ad agire nell’ordine internazionale. Non è un caso che, anche dopo il 1870, in applicazione delle disposizioni del Congresso di Vienna del 9 giugno 1815 e del protocollo di Acquisgrana del 21 novembre 1818, i rappresentanti diplomatici della Santa Sede, o nunzi, continuarono ad esercitare il diritto di decanato nell ’ambito dei corpi diplomatici accreditati presso i singoli Stati: diritto che tuttora è loro riconosciuto. Quanto al diritto ai trattati, poi è noto che anche dopo il 1870 la Santa Sede ha continuato a stipulare concordati con gli Stati. Attenzione: quando l’11 febbraio del 1929 si è firmato il Trattato lateranense e si è costituito lo SCV, questo presupponeva necessariamente la personalità giuridica internazionale della Chiesa (come poi confermato dagli artt. 2 e 12 del Trattato) Quanto alla preminenza della Chiesa anche nell’ordine internazionale essa è facilmente desumibile dal ruolo ar bitrale e di composizione delle controversie che la Chiesa è stata chiamata a svolgere nel tempo:  Mediazione del 1885 tra la Spagna e la germania per le isole caroline  Mediazione del 1890 tra Inghilterra e Portogallo per la navigazione dell’Africa Orientale  Mediazione del 1891 tra Portogallo e Congo  Mediazione tra Stati Uniti e Inghilterra del 1894 sui confini della Guyana  Mediazione tra del 1895 tra Haiti e S. Domingo  Mediazione del 1900 tra Argentina e Cile  Crollo del regime comunista sovietico (1989) Oggi invece di preminenza si preferisce parlare di “SUPER PARTES” “La Santa Sede in relazione alla sovranità che le compete anche in campo internazionale, dichiara che essa vuole rimanere e r imarrà estranea alle competizioni temporali tra gli Stati” (art. 24 Trattato Lateranense) Santa Sede e Stato italiano: Nell’ordinamento italiano la condizione giuridica della Santa Sede è definita dall’art. 7 Cost. che riconosce l’indipendenza e la sovranità della Chiesa cattolica nel suo ordine, e dai Patti Lateranensi che assicurano uno congrua e stabile condizione di diritto e di fatto alla Santa Sede in quanto soggetto sovrano ed organi di governo della Chiesa universale. Viene riconosciuta la personalità giuridica della Santa Sede per antico possesso di stato. Viene riconosciuta capacità pubblicistica della Santa Sede nell’ordinamento italiano ovvero l’esercizio di poteri che attengono alla riconosciuta sovranità della Chiesa nell’ordine suo proprio Vengono riconosciute garanzie particolari alla Santa Sede in Italia:
  • Personali: Persona del Romano Pontefice sacra ed inviolabile; dignitari e funzionari pontifici che sono esentati da ogni prestazione personale (servizio militare, ufficio di giurato…); immunità degli ecclesiastici per ragioni di ufficio; cardinali e vescovi liberi di avere accesso e transito nel territorio italiano;
  • Reali: extraterritorialità per alcuni edifici; non assoggettamento a vincoli per gli edifici di pubblica utilità ecclesiale;
  • Funzionali: immunità per gli enti centrali della Chiesa; diritto di legazione attivo e passivo;
  • Economiche: convenzione finanziaria, esenzione tributaria per le retribuzioni, esenzioni tributarie; esenzioni diritti doganali per merci dirette alla Città del Vaticano. Santa Sede ed altri Stati I concordati I concordati sono convenzioni internazionali tra la Chiesa Cattolica e gli Stati, non aperte alle adesioni di terzi. Dalla loro origine, risalente al concordato di Worms del 1119-1122, hanno 111 modificato il loro contenuto, in principio rivolto ad attribuire privilegi e immunità, successivamente volto alla regolamentazione delle res mixtae. Attualmente vi si fa spesso ricorso, tenendo salde determinate caratteristiche:
  • nel rispetto del principio internazionale stare pactis e rebus sic stantibus, una volta ratificati e seguiti dalla legge di esecuzione, obbligano lo Stato a osservare gli impegni assunti e a non legiferare in maniera contraria fino alla sussistenza dei presupposti che avevano dato luogo all’atto;
  • possono essere denunziati senza che ne segua uno nuovo;

1.Ambito europeo Un diritto ecclesiastico europeo si va man mano formando, riguardo non solo alle specifiche nrome europee in tema di lbertà r eligiosa ma anche con sapecifico riguardo alla coomparazone fra Stati in tema di rapporto tre questi e la dimensione religiosa dei cittadini. Quanto alle fonti UE sul tema:

  • il Trattato di Lisbona del 2007 nel suo Preambolo inserisce il riferimento al fatto che l’Europa si ispira alle eredità culturali, religiose e umanistiche dell’Europa, da cui di sono sviluppati i valori universali dei diritti inviolabili ed inalienabili della persona, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani;
  • l’art. 6 del Trattato di Lisbona riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE (Carta di Nizza) e dichiara l’adesione dell’UE alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ed il relativo protocolo addizionale, facendo così entrare i diritti garantita da questi documenti nell’ordinemnto europeo;
  • La Carta di Nizza, infatti, garantisce la libertà religiosa e di coscienza come diritto individuale e collettivo, esercitabile in pubblico e in privato mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti (art. 10); così riconosce il diritto all’obiezione di coscienza, seppur limitatamente alle leggi nazionali che ne disicplinano l’esercizio (art. 10); il diritto dei genitori di provvedere all’educazione e all’istruzione dei figli secondo le loro convinzioni religiose (art. 14); il divieto di qualsiasi forma di discrimminazione per motivi religiosi (art. 21); il rispett o delle diversità, compresa quella religiosa (art. 22)
  • La Conveznione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo riconosce ugualmente lalibertà religiosa (art. 9); il diritto all’educazione secondo le prorpie convinzioni religiose (art. 2 Protocollo add.); il divieto di discriminazione (art. 14);
  • Il Trattato sul funzionamento dell’UE del all’art. 17 dispone che: “1. L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui le chiese e le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale. 2. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, le organizzazioni filosofiche e non confessionali. 3. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni”.
  • Ancora l’art. 10 del Trattato sul funzionamento dell’UE afferma che: “l’Unione mira a combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale” e l’art. stabilisce che: “Fatte salve le altre disposizioni dei trattati e nell'ambito delle competenze da essi conferite all'Unione, il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientament o sessuale”.
  • Altre fonti sono di rango secondario: Direttiva 119/1993 sulla macellazione rituale; Direttiva 46/1995 sulla privacy delle persone fisiche; Direttiva 78/2000 sulla parità di trattamento in materia di occupazione e condizioni di lavoro;
  • Le libertà e i diritti ricordati sono forniti di tutela giurisdizionale che si realizza attraverso la Corte di Giustizia europea ma anche attraverso la Corte europea dei diritti dell’uomo che è però organo giurisdizionale del sistema creato dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali. 2. Le religioni in Europa: panoramica sui rapporti tra Stato e confessioni religiose nei Paesi UE a. I sistemi di relazione in Europa Sistema di unione/subordinazione : No teocrazie (Cedu 31 luglio 2001: Refah partis et alii c. Turchia ) nonostante situazioni particolari: SCV, politeia del Monte Athos , Principato di Andorra). Tale sistema si sostanzia pe rlo più nel collocamento di una o più confessioni religiose in una posizione di formale privilegio Sistema di separazione : Separazione di tutte le chiese senza riconoscimento ufficiale con trattamento uniforme e egualitario Sistema di coordinazione: reciproca indipendenza ed autonomia ed esistenza di accordi tra le due entità b. I singoli Stati Sistemi di unione e subordinazione: Grecia:
  • Forma più marcata di confessionismo in Europa. Art. 3 Cost. prevede che la Chiesa ortodossa è la religione predominante e qualifica il dogma ortodosso come religione ufficiale dello Stato. Rivestita dello status di ente di diritto pubblico la Chiesa ha il diritto di autogovernarsi ma secondo regole organizzative fissate dalle leggi dello Stato.
  • Divieto di proselitismo (art. 13 comma 2 Cost.) fino a divenire illecito penale, severamente punito.
  • Ogni altro culto noto è libero ma di fatto in situazione deteriore. Sono enti di diritto privato (novità sentenza Cedu 26.09. 2006 Manoussakis c. Grecia che ha soppresso la necessità dell’autorizzazione ecclesiastica ortodossa per l’apertura di edifici di culto di altre confessioni). Inghilterra:
  • La Chiesa anglicana è considerata come chiesa ufficiale o religione di Stato e di essa è capo supremo la Regina.
  • Identificazione personale tra suprema autorità dello Stato e della Chiesa (conseguenze nella successione al trono)
  • Nella camera di Lord alcuni seggi sono riservati a arcivescovi e vescovi anglicani. Le sedute del parlamento sono aperte con una preghiera.
  • L’organo ecclesiastico con competenze sulla confessione (Sinodo generale) emana provvedimenti dotati della stessa efficacia della legge parlamentare e capaci di abrogarla.
  • La Regina dà l’assenso per le norme emanate dal Sinodo in materia dottrinale e di culto.
  • Diritto dell’istituzione monarchica di investitura dei vescovi e arcivescovi diocesani che non possono dimettersi senza autorizzazione reale.
  • Le altre confessioni sono libere ma non vi è in Inghilterra alcuna proclamazione formale della libertà religiosa (non vi è Costituzione scritta) pur garantita dall’ Human Rights Act del 1998. Non godono di particolare riconoscimento salvo quello indirettamente conseguente al possesso di un edificio di culto certificato (tale certificazione è necessaria affinché nel luogo possano essere celebrati matrimoni secondo il Marriage Act del 1949). Danimarca:
  • La chiesa nazionale o popolare danese (evangelica luterana) è la religione di Stato (art. 4 Cost.)
  • Dubbi sulla sua natura di confessione ma piuttosto agenzia centrale dello Stato a fini amministrativi in quanto sottoposta al diretto controllo del Parlamento e del Governo tramite il Ministero per gli affari ecclesiastici.
  • Le parrocchie agiscono come organi dello Stato per il quale svolgono diverse funzioni amministrative.
  • Il re deve appartenere alla Chiesa evangelica luterana (art. 6 Cost.)
  • Le confessioni diverse sono associazioni private e po possono godere di vantaggi fiscali se riconosciute con decreto reale. Finlandia:
  • Due Chiese di Stato: Chiesa protestante- luterana e chiesa ortodossa.
  • Oggi confessionismo meno marcato in seguito a Costituzione del 1999 e legge su libertà religiosa del 2003.
  • I vescovi non sono più pubblici funzionari e non sono più stipendiati pubblici.
  • Il Governo della Finlandia è la più alta autorità all’interno della Chiesa ortodossa.
  • E’ possibile il ricorso ai tribunali amministrativi statali contro decisione delle Chiese di Stato.
  • Solo le due Chiese di Stato hanno uno statuto privilegiato di diritto pubblico mentre gli altri gruppi possono essere riconosciuti come enti di ritto privato a seguito di registrazione.

Malta:

  • La religione cattolica è la religione dello Stato.
  • Le autorità della Chiesa hanno il dovere ed il diritto di insegnare quali principi sono giusti e quali sono falsi.
  • Ogni seduta del Parlamento è aperta da preghiera ed ogni sessione da S. Messa. Sistemi separatisti: Francia:
  • Modello separatista e laico espressamente qualificato come tale da art. 2 Cost., giusto riferimento alla Dichiarazione del 1789.
  • Nel tempo oscillazione tra una laicité de combat ed una laicité ouverte.
  • Atteggiamento di assoluta neutralità ed equidistanza da tutte le fedi e rifiuta il ricorso a forme di cooperazione normativa. Divieto del finanziamento pubblico alle confessioni.
  • Eccezioni: associazioni di culto con capacità patrimoniale incrementata rispetto ad associazioni private; associazioni cattoliche seguono struttura organizzativa Chiesa cattolica. Olanda:
  • Non è presente un’affermazione formale del separatismo.
  • Pur tuttavia non vi sono accordi concordatari o pattizi, non vi è sostegno economico alle chiese, uguaglianza fra tutte le confessioni, atteggiamento di equidistanza delle pubbliche amministrazioni. Irlanda:
  • Pur essendo a grandissima maggioranza cattolica è assicurata una posizione di sostanziale eguaglianza a tutti i gruppi confessionali.
  • Riferimenti alla religione cattolica in preambolo Costituzione e art. 44 Cost. Lo stesso art. 44 prima prevedeva condizione di privilegio di Chiesa cattolica, poi abrogato nel 1973 a seguito di referendum. Sistemi di cooperazione Austria:
  • Art. 15 legge fondamentale salvaguarda autonomia ed indipendenza delle confessioni e attribuisce alle confessioni riconosciute il diritto di regolare e amministrare i propri affari interni.
  • Esistono vari accordi: es. Concordato con Chiesa cattolica del 1933.
  • I gruppi religiosi possono ottenere il riconoscimento come persona di diritto pubblico (comunità religiosa riconosciuta) o pr ivato (comunità religiosa registrata) Germania:
  • Posizione costituzionale delle confessioni desumibile da artt. 136, 139 e 141 Cost.
  • Le confessioni possono essere riconosciute come corporazioni di diritto pubblico o essere registrate come associazioni di dir itto privato.
  • Gli accordi stipulati riguardano la Chiesa cattolica del 1933 ma anche le Chiese protestanti e gruppi minori.
  • Il tema della tassa ecclesiastica. Spagna:
  • Art. 16 par. 3 Cost.: “Nessuna confessione avrà carattere statale. I poteri pubblici terranno conto delle convinzioni religiose della società spagnola e manterranno le conseguenti relazioni di cooperazione con la Chiesa cattolica e le altre confessioni”.
  • Concordato con Chiesa cattolica (modificato nel 1976 e 1979)
  • Accordi pure nel 1992 con Federazione spagnola delle chiese protestanti; Federazione spagnola delle comunità ebraiche e Consiglio islamico.
  • Altre confessioni hanno ricevuto la registrazione ma sono prive di accordo specifico.
  • Infine altri gruppi religiosi sono sottoposti al diritto comune delle associazioni. Portogallo:
  • Chiese e comunità religiose sono separate dallo Stato e sono libere quanto alla loro organizzazione e all’esercizio delle lor o funzioni e del culto (art. 41 par. 4 Cost. 1976).
  • Legge n. 16 del 2001 sulla libertà religiosa che richiama principio di separazione, di non confessionalità e di cooperazione.
  • Agli accordi non accedono tutte le confessioni ma solo quelle “radicate” nel paese.
  • Chiesa cattolica posizione di vantaggio riconosciuta da art. 58 legge n. 16; altre confessioni ac cordi di diritto interno; confessioni radicate con particolari diritti; confessioni registrate; gruppi riconosciuti come persone giuridiche private. Lussemburgo:
  • Art. 22 Cost. stabilisce sistema di cooperazione mediante accordi ma pure l’intervento dello Stato nella nomina e insediamento dei capi religiosi.
  • Concordato con Chiesa Cattolica.
  • Accordi con altre confessioni religiose.
  • Si avvalgono solo di forme privatistiche le confessioni non riconosciute. Paesi dell’ex Unione Sovietica:
  1. Polonia
  • Sistema concordatario con Chiesa cattolica del 1993 (art. 25 Cost.)
  • Sistema fondato su accordi con altre confessioni religiose
  • E’ stato laico e neutrale come afferma legge sulla libertà religiosa del 1989
  • Le confessioni possono iscriversi nel registro ufficiale delle chiese e dei culti
  1. Ungheria
  • Sistema di coordinazione affermato da art. 7 Cost. del 2011
  • Sistema di registrazione delle chiese con acquisto personalità giuridica sui generis Paesi dell’ex Unione Sovietica: 3. Repubblica Ceca
  • Lo Stato non può vincolarsi né ad un’ideologia esclusiva né ad una confessione religiosa
  • Autonomia delle confessioni per organi, nomine, fondazioni
  • Sistema di “immatricolazione” delle confessioni con acquisto di personalità giuridica e fruizione di vantaggi 4. Slovacchia
  • Art. 1 Cost. del 1992 stabilisce assenza vincolo con ideologia o religione
  • Accordo con S. Sede nel 2000. Nel 2002 Accordi con altre confessioni 5. Estonia
  • La Cost., art. 40, esclude la Chiesa di Stato ma la Chiesa protestante-luterana ha un trattamento privilegiato
  • Concordato con S. Sede nel 1999

metropolita di Bessarabia e Chiesa russa ortodossa. Le altre confessioni possono essere riconosciute. Federazione Russa: Lo Stato è laico ma menzione speciale per la Chiesa ortodossa. Riconoscimenti molto limitati da controlli dell’autorità. Ucraina: Stato è separato dalle Chiese che sono uguali davanti alla legge. Gli enti centrali delle confessioni religiose e i competenti organi dello Stato possono concludere convenzioni bilaterali vincolanti Turchia: Laicità è principio costitutivo della struttura dello Stato. La costituzione prevede che nessuno dei diritti e delle libertà garantiti dall’ordinamento possa essere esercitato con l’obiettivo di porre in pericolo l’ordine democratico e laico. Incontrano difficoltà di registrazione le associazioni religiose non rispettose del principio di laicità. Per operare le organizzazioni religiose devono costituirsi in fondazioni o istituzioni di diritto comune soggette al controllo dello Stato.

4. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) in tema di fenomeno religioso. Lautsi c. Italia La Cedu ha ripetutamente dato atto che la complessità e la delicatezza dei problemi coinvolti dalle discipline nazionali di questi rapporti rendono le autorità nazionali più idonee alla valutazione ed alla decisione idonea a rendere giustizia nel caso concreto in favore di chi si ritenga “vittima” di una (norma, una pronuncia, una prassi posta in) violazione della norma convenzionale. Di conseguenza, essa ha ammesso che in quest o ambito deve essere riconosciuto ai singoli stati-membri un margine di discrezionalità (margine di apprezzamento) nel dettare una concreta disciplina - giustificata o richiesta dallo specifico contesto (storico, culturale, sociale, politico) che li contraddistingue - , più ampio che in altri settori pur essi assistiti da garanzie convenzionali. Tale margine indica, infatti, lo spazio lasciato agli Stati nell’applicazione della Convenzione per bilanciare l’adempimento degli obblighi pattizi con la tutela di altre esigenze statali. Un tema emblematico delle pronunce della Cedu in ambito religioso è certamente quello collegato ai simboli religiosi nelle scuole e nelle strutture pubbliche in generale, tema connesso alla neutralità dello Stato ed alla tutela della libertà religiosa individuale. Negli Stati europei tre diverse situazioni:

  • Divieto di esposizione (Francia)
  • Assenza di regolamentazione (Grecia, Irlanda, Malta, Spagna, Romania) ma sono presenti e la questione è rimessa alle giurisdizioni superiori: a guerra delle icone in Romania del 2006 e la Spagna dove è stato ritenuto nullo il provvedimento scolastico che obbliga all’esposizione nel 2009
  • Esposizione espressamente prevista (Austria, Germania, Italia, Polonia, Portogallo). In Italia due provvedimenti del 1924 e del 1928. L’Italia è stata al centro dell’attenzione sul tema a lungo per la famos causa Lautis c. Italia circa l’esposizone del corcifisso nelle aule scolastiche. Nel ricorso del 2006 si sostiene che l’esposizione del crocifisso costituisse una ingerenza incompatibile con la libertà di pensi ero e di religione e con il diritto a un’istruzione ed ad un insegnamento conformi alle sue convinzioni religiose e filosofiche. La Corte il 3 novembre 2009 condannava l’Italia per violazione dell’art. 2 del Protocollo addizionale alla CEDU in combinato con art. 9 CEDU in quanto si deve favorire un’istruzione capace di offrire un ambiente scolastico aperto e includente. Da affermare è quindi il pluralismo educativo e al scuola non dovrebbe essere teatro di attività di proselitismo o predicazione ma dovrebbe essere un luogo di unione e confronto di varie religioni e convinzioni. Lo Stato deve attenersi dall’imporre, anche indirettamente, credenze nei luoghi dove le persone son dipendenti dallo Stato o nei luoghi in cui le persone sono particolarmente vulnerabili. Il Governo Italiano richiedeva il 6 novembre 2009 il rinvio del caso alla Grande Camera. Intervenivano nel ricorso diversi membri del Parlamento, organizzazioni non governative e ben 10 Governi (Armenia, Bulgaria, Cipro, Russia, Grecia, Lituania, Malta, Monac o, Romania e San Marino). Si faceva fronte comune (cattolici ed ortodossi) contro il principio che l’assenza di qualsiasi riferimento religioso nella sfera pubblica costituisca la strada migliore per garantire la libertà di religione di tutti i cittadini. Il 18 marzo 2011 la Grande Chambre si è pronunciata in senso contrario alla decisione della Cedu del 2009, sancendo il principio che la presenza di un simbolo religioso come il crocifisso n on viola il diritto dei genitori di educare i figli in base alle proprie convinzioni religiose. L’esposizione non è un indottrinamento in quanto simbolo essenzialmente passivo. Il principio di neutralità dello Stato deve essere inteso considerando le elaborazioni, in prospettiva storica , operate dai singoli paesi europei. Gli stati godono di un margine di apprezzamento quando si tratta di conciliare l’esercizio delle loro funzioni nel campo dell’educazione e dell’insegnamento con il rispetto dei diritti dei genitori. E’ garanzia di ciò anche il fatto che:
  • la presenza del Crocifisso non è associata all’insegnamento obbligatorio del Cristianesimo
  • l’Italia apre l’ambiente scolastico ad altre religioni. In riferimento al tema del velo la posizione di divieto assoluto della legge francese è stato oggetto di diverse pronunce della Cedu. Da ultimo con la sentenza pronunciata il 1 luglio del 2014 nel caso S.A.S. c. Francia (n. 43835/11), la Corte europea dei diritti dell’Uomo ha ritenuto che la legge francese dell’11 ottobre 2010 che proibisce l’occultamento del volto negli spazi pubblici non determina una violazione della Convenzione europea dei diritti umani e specificatamente del diritto al rispetto della vita privata, del diritto alla manifestazione del proprio credo religioso e del diritto a non subire discriminazioni. Nel suo giudizio, la Corte di Strasburgo ha innanzitutto ritenuto che il divieto assoluto di indossare il velo islamico integrale che occulti integralmente o anche solo parzialmente il volto persegue un obiettivo legittimo di assicurare la sicur ezza pubblica, ma tuttavia tale esigenza di tutela non risponde al requisito di proporzionalità in quanto viene applicato a prescindere da una concreta minaccia, anche di ordine generale, a tale bene tutelato. La Corte di Strasburgo tuttavia ritiene che la misura adottata dal Parlamento francese risponde ad un altro obiettivo legittimo: quello di assicurare l’osservanza dei minimi requisiti della vita in società quale parte della protezione dei diritti e delle libertà altrui prevista quale legittima interferenza all’esercizio dei diritti individuali al rispetto della propria vita privata e all’ espressione della propria fede religiosa di cui agli artt. 8 e 9 della CEDU. A tale riguardo, la Corte di Strasburgo ritiene che nel valutare il bilanciamento tra i diritti in gioco, gli Stati membri godano di un ampio margine di apprezzamento per cui la misura adottata dal Parlamento francese può dirsi rispondenti a criteri di proporzionalità. Con riferimento al principio di ‘non discriminazione’, la Corte di Strasburgo concorda che la misura legisla tiva francese pur essendo formulata in termini neutrali, è suscettibile di dispiegare effetti pregiudizievoli in particolare sul gruppo delle donne di fede islamica che intendono indossare il velo integrale per motivi religiosi, per cui potrebbe dare origine ad una ‘discriminazione indiretta’. Questa deve tuttavia ritenersi esclusa in quanto la misura legislativa francese risponde ad una giustificazione obiettiva e ragionevole e sussiste una relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e gli obiettivi perseguiti. Lo stesso dicasi specificamente sul divieto di indossare il velo islamico sul luogo di lavoro, imposto a un dipendente pubblico. Per la Corte europea dei diritti dell’uomo, che si è pronunciata il 26 novembre 2015, con la sentenza Ebrahimian contro Francia , la legislazione francese che, in forza del principio di laicità dello Stato e della neutralità dei servizi pubblici, impone ai dipendenti del pubblico impiego di non mostrare la propria appartenenza religiosa con simboli esposti sul luogo di lavoro, è conforme alla Convenzione europea e non viola l’articolo 9 che assicura il diritto alla libertà di religione. A rivolgersi alla Corte una cittadina francese, assunta a tempo determinato come assistente sociale in un ospedale pubblico alla quale non era stato rinnovato il contratto perché aveva disatteso l’obbligo di non indossare il velo islamico durante le ore lavorative. I giudici nazionali, ai quali si era rivolta, avevano respinto il suo ricorso in modo analogo a quanto ha poi fatto la Corte europea. Ad avviso dei 126 giudici internazionali non si è verificata alcuna violazione dell’articolo 9 perché, malgrado indossare il velo islamico possa essere

considerato come un mezzo per manifestare il proprio credo religioso, come tale protetto dalla norma convenzionale, l’ingeren za della Francia è proporzionale e necessaria in una società democratica perché assicura l’imparzialità dei dipendenti pubblici che non devono condizionare il pubblico, in questo caso i pazienti. La Corte riconosce che pochi Paesi del Consiglio d’Europa (solo 5) vieta no di indossare simboli religiosi nel settore del pubblico impiego, ma la Francia ha raggiunto un giusto equilibrio tra libertà religiosa, che non è certo compromessa dal divieto di indossare il velo, e laicità dello Stato. D’altra parte, la legislazione francese vieta l’esibizione di simboli religiosi unicamente nel luogo di lavoro pubblico (per di più aperto al pubblico), senza limitare in alcun modo la libertà di religione e di coscienza. Del tutto compatibile con la Convenzione, quindi, la scelta di privilegiare l’interesse a salvaguardare un principio come la laicità dello Stato, rispetto all’interesse del singolo. Tra l’altro, la Corte sottolinea che l’applicazione del divieto è uniforme e non crea alcuna discriminazione, oltre a garantire un controllo giurisdizionale. XVII - Il patrimonio ecclesiastico ed il finanziamento delle confessioni L’ articolo 20 della Costituzione vieta l’imposizione di speciali gravami agli enti ecclesiastici di qualsiasi confessione religiosa. Altre norme di carattere tributario sono contenute nel Trattato lateranense e nell’ articolo 46 della legge 222/1985 in materia di deducibilità dall’imponibile delle oblazioni fino a due milioni di lire. Il finanziamento delle confessioni avviene in diversi modi:

  • con la destinazione di una quota dell’8 per mille del gettito Irpef;
  • con le erogazioni liberali incentivate con la prevista deducibilità dell’imponibile Irpef.
  • Imposte e tasse ecclesiastiche L’Accordo del 1984 equipara ai fini degli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto agli enti aventi fine di beneficenza o d’istruzione. Secondo l’Accordo le attività diverse da quelle di religione e di culto sono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al relativo regime tributario. 1. Il patrimonio ecclesiastico Ecclesiastico è il patrimonio degli enti ecclesiastici perché il patrimonio è l’insieme dei rapporti giuridici, attivit e passivi, economicamente rilevanti imputabili ad un osggetto. Ciò non significa eslcudere la sussitenza di beni, come le res sacrae ma non vanno ricomprese nella nozione di patrimonio ecclesiastico. L’amministrazione dei beni appartenenti al patrimonio ecclesiastico è soggetta ai controlli del diritto canonico e gli acquisti di questi enti sono soggetti ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche. L’acquisto di diritti reali immobiliari non è soggetto più ad alcuna autorizzazione governativa. Segue approfonsidmento sul tema: L’autorizzazione governativa e l’acquisto di beni immobili Secondo l’Accordo del 1984 gli acquisti degli enti ecclesiastici sono soggetti sia ai controlli canonici che a quelli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti delle persone giuridiche. Il codice civile prevede che “la persona giuridica non può acquistare beni immobili, […] senza l’autorizzazione governativa. Senza questa autorizzazione l’acquisto [...] non ha effetto”. La mancanza di un’autorizzazione e gli effetti che l’assenza può avere sull’acquisto degli enti ecclesiastici è stata oggetto di accese discussioni dottrinali. Tra le possibili conseguenze - inesistenza, nullità, annullabilità o semplice inefficacia del contratto di compravendita - sembra corretto affermare che l’atto compiuto senza la prescritta autorizzazione è invalido e la relativa dichiarazione d’invalidità può essere promossa in ogni tempo dal pubblico ministero e da chiunque vi abbia interesse. La disciplina dell’autorizzazione L’autorizzazione è un requisito di validità dell’atto, senza il quale l’atto è nullo. La disciplina in materia ha avuto un percorso storico:
  • 1850 - La seconda legge Siccardi (n. 1037/1850) per reprimere la manomorta ecclesiastica e tutelare gli eredi legittimi, prevedeva l’autorizzazione come presupposto degli acquisti di immobili da parte di ecclesiastici e laici.
  • 1865 - Stessi principi furono ribaditi dal Codice Civile e...
  • 1896 – ... anche dalla legge 218/1896 che delegava al Prefetto, previo parere della Giunta provinciale amministrativa, il rilascio delle autorizzazioni.
  • 1929 - La legge 848/1929 prevedeva l’autorizzazione con regio decreto previo parere del Consiglio di Stato per gli atti eccedenti un determinato valore. L’autorizzazione oggi La legge n. 127/1997 ha cambiato la disciplina in materia, stabilendo che: “l’ articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896 n. 218 , sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che prescrivono autorizzazioni per l’acquisto di immobili o per accettazione di donazioni, eredità e legati da part e di persone giuridiche, associazioni e fondazioni. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge”. In realtà la funzione dell’autorizzazione, ossia la tutela dei diritti degli eredi legittimi e quella di evitare l’immobilizzazione dei beni, attribuiva all’att o amministrativo un controllo sulla trasparenza gestionale con finalità di vigilanza, senza mettere in discussione l’autonomia degli enti ecclesiastici. 2. Entrate di diritto pubblico Imposte ecclesiastiche (can. 1263 CIC); Tasse ecclesiastiche : somme riscosse in relazione a vari atti di giurisdizione volontaria quali indulti, dispense, provolegi, onorioficenze o per messi; spese di giudizio innazi ai tribunali ecclesiastici; Erogazioni dello Stato alla Chiesa cattolica : tale sistema è delineato dall’art. 47 della l. 222/85 secondo cui una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioini annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. L e destinazioni relative vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazioine annuale d ei redditi. In caso di scelte inespresse, poi, la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse. Questo sistema deriva dagli obblighi che lo Stato si è assunto nei confronti della Chiesa cattolica nel momento in cui con le leggi eversive venne ad impossessarsi del patrimonio ecclesiastico ma anche dall’onere dello Stato di creare le condizioni perché la libertà ed i diritti di religione possano essere fruiti ed esercitati da tutti. Praticamente, lo Stato corrisponde annualmente, entro il mese di giugno, alla CEI as titolo di anticipo e salvo congiaglio entro il mese di gennaio una somma calcolata sull’importo liquidato dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali relative al terzo periodo d’imposta precedente con destinazione alla Chiesa cattolica. La CEI trasmette annualmente un rendiconto con l’utilizzazione delle somme. Tali somme vanno utilizzate per la Chiesa: per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi a favore della