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appunti per prova di esame di diritto ecclesiastico per sostenerlo in modo esaustivo
Tipologia: Prove d'esame
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Definizione e denominazione Il Diritto Ecclesiastico è quel settore del nostro ordinamento giuridico, e in particolare del diritto pubblico, che riguarda il “fenomeno religioso” nella sua dimensione sociale. Ecclesiastico deriva dal termine greco “Ecclesia ” che stava ad indicare l’assemblea del popolo regolarmente convocata, che dai primi tempi del Cristianesimo sta ad indicare l’assemblea del popolo di Dio e quindi si fa riferimento ad una matrice cristiana. Il termine Ecclesiastico è un termine “limitato” perché il termine “religioso” è quello più adatto ad inquadrare la nostra materia, infatti il termine ecclesiastico si lega molto ad inquadrare la vita della Chiesa mentre il fenomeno religioso è molto più ampio perché interessa la realtà confessionale dei singoli individui. Il diritto Ecclesiastico è costituito dall’insieme delle norme positive che sono dirette a regolare il fatto religioso sia a livello individuale che a livello collettivo, sia a livello istituzionale cioè la libertà religiosa delle istituzioni ecclesiastiche (varie forme di chiesa). La Corte Costituzionale con la sentenza 117 del 1979 ha espresso che la tutela che viene offerta nell’ambito della materia ecclesiastica e quindi la tutela che viene offerta dall’ordinamento giuridico è sia la tutela positiva di credere, sia la libertà negativa di non credere (di colui il quale non professa alcuna religione). La sentenza 117 del 1979 riguardava una questione dell’art. 366 del codice penale che prevedeva come reato contro l’amministrazione della giustizia il rifiuto di prestare giuramento. I testimoni, che nel caso specifico erano soggetti atei, non accettavano di pronunciare le parole del giuramento perché quest’ultimo era un impegno di “giurare davanti a Dio” così come era previsto, appunto, dall’Art.366 del codice penale. Questo giuramento aveva una forte importanza dal punto di vista religioso e per questo era considerato come un obbligo di natura rel igiosa. Quindi la Corte costituzionale specificò che era necessario tutelare non solo la parte religiosa ma anche la libertà negativa. Occorre fare una differenza tra il Diritto Ecclesiastico ed altri diritti confessionali come il Diritto Canonico ed il Diritto Pubblico Ecclesiastico.
Il potere temporale è subordinato a quello spirituale, così che il potere temporale è giudicato da quello spirituale; così pure, nella Chiesa, il potere spirituale inferiore è giudicato dal potere spirituale superiore (i vescovi sono giudicati dal papa); il papa a nemine iudicatur, ovvero non può essere giudicato da nessuno: solo da Dio; È necessario, ai fini della salvezza, che ogni creatura sia sottomessa al papa.
Nella Costituzione non è presente il riferimento al principio confessionale e la religione cattolica non è dichiarata religione di Stato. Anzi, non sussiste alcuna norma che espressamente qualifichi lo Stato in materia: né confessionista, né laico, né ateo, né agnostico, né laicista…. S’intuisce il principio di laicità dello Stato, anche se non espressamente affermato in nessuna norma. Nella Costituzione sorge il problema del rapporto tra norme costituzionali e norme pattizie e delle loro possibili antinomie. Nonostante una parte della dottrina voglia salvaguardare i Patti nella loro interezza, ci si rende conto della necessità di procedere a una revisione di quelle contrarie ai principi costituzionali. In particolare opposizione tra Costituzione ed art. 1 del Trattato lateranense sul confessionismo di Stato. Nel 1968 si costituisce una commissione composta da rappresentanti dello Stato, sostituita successivamente da una commissione mista, costituita da componenti nominati sia dallo Stato che dalla Chiesa, che ha determinato le modifiche del Concordato che si sostanzieranno negli accordi di Villa Madama del 18 febbraio 1984. Le novità principali:
Tale criterio fa riferimento ai profili soggettivi ed oggettivi delle fonti di produzione normativa in materia ecclesiastica. Distinguiamo:
**1. fonti di provenienza unilaterale statale;
Altre norme sono connesse al fattore religioso:
Lo Statuto albertino definiva la religione cattolica come "la sola religione di Stato". Gli artt. 7 e 8 della Costituzione repubblicana v edono il superamento del concetto stesso di "religione di Stato" e disciplinano i rapporti tra Stato e confessioni religiose sulla base di due principi: il principio della distinzione degli ordini e il principio di bilateralità. Alla Chiesa cattolica vengono comunque riconosciute indipendenza e sovranità. Il primo comma dell’Art. 7 è coerente con l’idea di Santi Romano, un importante politico e giurista; tale idea è che la società sia fatta di gruppi che si auto organizzano, infatti questo portò l’autore a pubblicare un opera divisa in due parti: Prima parte (“l’ordinamento giuridico”), Seconda parte (“la pluralità degli ordinamenti giuridici”). Tale teoria costituisce il nucleo centrale sulla definizione di Chiesa come “societas perfecta”:
Le dichiarazioni rilasciate all’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai con le quali i suoi membri esprimono la volontà di ess ere cremati sono valide per gli effetti previste dalle vigenti leggi. L’ Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai concorrerà alla ripartizione della quota dell’8x1000 delle entrate IRPEF. IL DIRITTO DELL’INTESA LA QUESTIONE ISLAM IN ITALIA La libertà religiosa - Articolo 19 “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farn e propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.” La libertà religiosa non vuol dire solo:
Ecco gli aspetti essenziali del Matrimonio Concordatario:
(cioè la nullità dello stesso matrimonio, anche se per motivi diversi da quelli addotti in ambito ecclesiastico), instaurato prima che la sentenza canonica sia divenuta esecutiva ; c) che la sentenza ecclesiastica non contenga disposizioni contrarie all’ordine pubblico italiano ; qualora renda esecutiva nell’ordinamento italiano la sentenza ecclesiastica poiché soddisfatte tutte le suddette condizioni , la Corte medesima può statuire provvedimenti provvisori di natura economica a favore del coniuge in buona fede (cioè di quello che ignorava, al momento della celebrazione, la causa di nullità) il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rinviando poi l e parti al tribunale competente per ogni definitiva statuizione in materia (artt. 129 e 129- bis cod. civ.). Effetti della delibazione La sentenza ecclesiastica sarà valida anche per l’ordinamento italiano qualora si svolga un giudizio dinanzi la Corte d’appello competente per territorio. Solo instaurando un apposito e speciale procedimento davanti alla corte d’appello territorialmente competente, le sentenze ecclesiastiche di declaratoria di nullità di un matrimonio concordatario potranno essere rese esecutive nella Repubblica italiana. Se la dichiarazione di nullità viene recepita, il matrimonio verrà meno anche dal punto di vista civile con effetto retroattivo. Ci si chiede a questo punto su quale principio la Corte d’appello deciderà di concedere o rifiutare la delibazione della sentenza ecclesiastica. Innanzitutto il suo giudizio si fonda sul requisito dell’ effettività del matrimonio e della durata della convivenza per un periodo superiore a tre anni. Secondo quanto stabilito da una recente sentenza a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, affinchè la dichiarazione di nullità possa essere recepita nel nostro ordinamento la convivenza tra i coniugi non deve essere superiore a 3 anni. Diversamente la nullità del matrimonio avrà effetto solo per l’ordinamento ecclesiastico. La convivenza che impedisce la delibazione della pronuncia ecclesiastica deve essere continua e stabile e di almeno tre anni [1]. Ancor più recentemente la Corte di Cassazione ha compiuto un passo ulteriore, fornendo specifiche in merito alla convivenza ultratriennale in grado di impedire il riconoscimento della sentenza di nullità [2]. In caso di convivenza superiore a 3 anni, la fissazione di una residenza anagrafica in comune e l’effettiva volontà di instaurare un rapporto coniugale impediscono l’annullamento del matrimonio. Ne consegue che chi abbia interesse al riconoscimento della sentenza del tribunale ecclesiastico deve fornire una prova contraria della discontinuità della convivenza. Non vale come prova il fatto che la convivenza è stata intervallata da periodi di allontanamento del coniuge per visitare o assistere propri familiari. In mancanza di prova di una residenza fittizia non rilevano nemmeno eventuali criticità e problematicità nel rapporto coniugale. Dal punto di vista della Corte di Cassazione ciò che è davvero significativo è l’effettività del rapporto coniugale dopo la celebrazione del matrimonio. Il quadro generale di riferimento nell’ ambito delle problematiche sulla giurisdizione dei matrimoni canonici trascritti è mutato con la legge n. 218 di riforma del sistema del diritto internazionale privato italiano. In particolare è stato osservato che l’art. 32 della legge n. 218, affermando la giurisdizione del giudice italiano in materi a di nullità ed annullamento del matrimonio anche quando uno dei 2 coniugi è cittadino italiano o il matrimonio è stato celebrato in Italia, per la sua genera lità dovrebbe ritenersi applicabile anche ai matrimoni canonici che abbiano conseguito effetti civili mediante la trascrizione. Un simile argomento è confutato dall’ art. 2 della stessa legge che sancisce che la disposizione della presente legge non pregiudicano l’ applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’ Italia, come appunto l’ Accordo del 1984. Pertanto il matrimonio concordatario si sottrae all’ applicazione di tale legge. Di maggiore rilievo risultava il problema dei possibili effetti di questa legge sulla disciplina del procedimento di delibazi one delle sentenze ecclesiastiche di nullità, determinando l’ abrogazione dell’ art 796 del cpc. Mentre prima ogni sentenza straniera per avere efficacia in Italia doveva essere sottoposta ad uno specifico giudizio di deli bazione, ora il riconoscimento avviene automaticamente in presenza di determinati requisiti che sono sostanzialmente gli stessi di quelli che precedentemente costituivano oggetto di previo accertamento in sede di delibazione. Il matrimonio di coscienza La trascrizione dipende dalla volontà degli sposi che possono scegliere di contrarre un matrimonio religioso privo di effetti civili. Questo matrimonio prende il nome di matrimonio di coscienza, non è soggetto alle pubblicazioni ed è iscritto in un particolare registro diocesa no. In armonia con il principio di libertà matrimoniale, solo le parti hanno la facoltà di scegliere tra i diversi tipi di matrimonio. La legge matrimoniale (l. 847/1929) prevedeva una trascrizione post mortem che poteva essere richiesta da chiunque, se le condizioni stabilite dalla legge sussistevano al momento della celebrazione e non erano venute meno successivamente. Tale forma di trascrizione non è più riconosciuta dall’ordinamento che dà rilevanza esclusivamente alla volontà delle parti. Il matrimonio acattolico Il matrimonio acattolico è disciplinato dalla legge 24 giugno 1929 n. 1159, dal r.d. 28 febbraio 1930 n. 289 e dalle intese s tipulate. I ministri dei culti ammessi sono soggetti a un’autorizzazione governativa necessaria per l’efficacia civile del matrimonio. 1929: il Concordato riconosceva effetti civili dal giorno della celebrazione al matrimonio celebrato dinanzi a un ministro di culto se osservate alcune disposizioni. Disposizioni valide per il riconoscimento civile del matrimonio acattolico:
Santa Sede e Città del Vaticano I termini Chiesa, Santa Sede e Stato della Città del Vaticano, utilizzati in modo indifferenziato dagli internazionalisti, assumono significati differenti e individuano per gli ecclesiastici tre diverse entità:
1.Ambito europeo Un diritto ecclesiastico europeo si va man mano formando, riguardo non solo alle specifiche nrome europee in tema di lbertà r eligiosa ma anche con sapecifico riguardo alla coomparazone fra Stati in tema di rapporto tre questi e la dimensione religiosa dei cittadini. Quanto alle fonti UE sul tema:
Malta:
metropolita di Bessarabia e Chiesa russa ortodossa. Le altre confessioni possono essere riconosciute. Federazione Russa: Lo Stato è laico ma menzione speciale per la Chiesa ortodossa. Riconoscimenti molto limitati da controlli dell’autorità. Ucraina: Stato è separato dalle Chiese che sono uguali davanti alla legge. Gli enti centrali delle confessioni religiose e i competenti organi dello Stato possono concludere convenzioni bilaterali vincolanti Turchia: Laicità è principio costitutivo della struttura dello Stato. La costituzione prevede che nessuno dei diritti e delle libertà garantiti dall’ordinamento possa essere esercitato con l’obiettivo di porre in pericolo l’ordine democratico e laico. Incontrano difficoltà di registrazione le associazioni religiose non rispettose del principio di laicità. Per operare le organizzazioni religiose devono costituirsi in fondazioni o istituzioni di diritto comune soggette al controllo dello Stato.
4. La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) in tema di fenomeno religioso. Lautsi c. Italia La Cedu ha ripetutamente dato atto che la complessità e la delicatezza dei problemi coinvolti dalle discipline nazionali di questi rapporti rendono le autorità nazionali più idonee alla valutazione ed alla decisione idonea a rendere giustizia nel caso concreto in favore di chi si ritenga “vittima” di una (norma, una pronuncia, una prassi posta in) violazione della norma convenzionale. Di conseguenza, essa ha ammesso che in quest o ambito deve essere riconosciuto ai singoli stati-membri un margine di discrezionalità (margine di apprezzamento) nel dettare una concreta disciplina - giustificata o richiesta dallo specifico contesto (storico, culturale, sociale, politico) che li contraddistingue - , più ampio che in altri settori pur essi assistiti da garanzie convenzionali. Tale margine indica, infatti, lo spazio lasciato agli Stati nell’applicazione della Convenzione per bilanciare l’adempimento degli obblighi pattizi con la tutela di altre esigenze statali. Un tema emblematico delle pronunce della Cedu in ambito religioso è certamente quello collegato ai simboli religiosi nelle scuole e nelle strutture pubbliche in generale, tema connesso alla neutralità dello Stato ed alla tutela della libertà religiosa individuale. Negli Stati europei tre diverse situazioni:
considerato come un mezzo per manifestare il proprio credo religioso, come tale protetto dalla norma convenzionale, l’ingeren za della Francia è proporzionale e necessaria in una società democratica perché assicura l’imparzialità dei dipendenti pubblici che non devono condizionare il pubblico, in questo caso i pazienti. La Corte riconosce che pochi Paesi del Consiglio d’Europa (solo 5) vieta no di indossare simboli religiosi nel settore del pubblico impiego, ma la Francia ha raggiunto un giusto equilibrio tra libertà religiosa, che non è certo compromessa dal divieto di indossare il velo, e laicità dello Stato. D’altra parte, la legislazione francese vieta l’esibizione di simboli religiosi unicamente nel luogo di lavoro pubblico (per di più aperto al pubblico), senza limitare in alcun modo la libertà di religione e di coscienza. Del tutto compatibile con la Convenzione, quindi, la scelta di privilegiare l’interesse a salvaguardare un principio come la laicità dello Stato, rispetto all’interesse del singolo. Tra l’altro, la Corte sottolinea che l’applicazione del divieto è uniforme e non crea alcuna discriminazione, oltre a garantire un controllo giurisdizionale. XVII - Il patrimonio ecclesiastico ed il finanziamento delle confessioni L’ articolo 20 della Costituzione vieta l’imposizione di speciali gravami agli enti ecclesiastici di qualsiasi confessione religiosa. Altre norme di carattere tributario sono contenute nel Trattato lateranense e nell’ articolo 46 della legge 222/1985 in materia di deducibilità dall’imponibile delle oblazioni fino a due milioni di lire. Il finanziamento delle confessioni avviene in diversi modi: