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Questa lezione riguarda gli enti ecclesiastici e le loro caratteristiche organizzative, con particolare attenzione alla normativa che regola il loro riconoscimento civile in Italia. Vengono distinti gli enti di diritto speciale da quelli di diritto comune, e si analizza la procedura di riconoscimento, che richiede il parere favorevole del Consiglio di Stato e il possesso della personalità giuridica canonica. Si esaminano inoltre le diverse categorie di enti nell'ordinamento canonico e le modalità di riconoscimento degli enti ecclesiastici.
Tipologia: Appunti
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Nello Stato liberale, l’unico rapporto giuridicamente rilevante era quello fra Stato e singolo cittadino. Attualmente, invece, vengono in rilievo ex art. 2 della Costituzione anche le formazioni sociali. Tale principio trova dei prodromi nel Trattato di Pace. Nell’ambito delle formazioni sociali ex art. 2 rientrano anche le confessioni religiose: entità a finalità religiosa nelle quali l’individuò sviluppa la sua religiosità. Altri articoli costituzioni riguardano gli enti che promanano dalle confessioni religiose. Art. 20 della Cost: Questo dispone il divieto di trattamento in pejus delle istituzioni e associazioni con carattere ecclesiastico o un fine di religione o di culto. Cosa significa tale endiadi (associazioni e istituzioni)? Laddove l legislatore costituente si riferisca alle istituzioni con carattere ecclesiastico, egli ha inteso riferirsi unicamente agli enti della Chiesa Cattolica; “associazioni “e “Finalità di culto” invece indicano gli enti di chiede diverse dalla cattolica. Dal 1984 l termine “ecclesiastico” è stato designato anche per designare gli enti di una Chiesa diversa dalla cattolica (es: l’intesa con la Tavola Valdese parla di “enti ecclesiastici”). Occorre, dunque, dedurre che per “ecclesiasticità” si debbano intender non solo gli enti che promanano dalla Chiesa cattolica, ma a tutti gli enti che afferiscono a associazioni religiose che possono configurarsi come “ecclesiae”. Vanno, ad esempio, esclusi gli enti della religione ebraica. Nell’art. 20 vinee, inoltre, in considerazione la distinzione fra:
Già in precedenza era stato emesso il d.lgs. del 1997 che stabiliva un regime più regime più favorevole per le ONLUS o per gli enti ecclesiastici, che si occupano di assistenza e beneficienza. Sono sanciti due obblighi:
della documentazione canonica attestante il possesso della personalità giuridica canonica. Si tratta di enti che appartengono alla struttura costituzionale della Chiesa (c.d. “costituzione gerarchica della Chiesa”). Il fine di religione e di culto è presunto; dunque, non occorre una procedura di accertamento dei requisiti. b. Speciale ci si riferisce all’antico possesso di stato o al riconoscimento ex lege. Esaminiamo l’ente “Chiesa”. Si tratta di enti disciplinati dall’art 11 della legge 222. Si tratta di chiese aperte al pubblico: non sono chiese private. Le Chiese esaminate in precedenza, invece, appartengono alla Chiesa Cattolica. Tali chiese, per essere riconosciute come tali, non devono essere annesse ad altro ente ecclesiastico. Devono ottenere il riconoscimento: occorre che l’ente sia dotato di un patrimonio sufficiente al suo mantenimento e alla sua officiatura. Appartiene, dunque, agli enti c.d. “Officinari”. La personalità giuridica può essere revocata. L’estinzione dell’ente deve essere iscritta. Il ministro di culto con decreto da iscriversi nel registro delle persone giuridiche provvede a notificare l’estinzione all’ordinamento civile. I beni dell’ente estinto devono essere devoluti secondo la normativa canonica. la normativa distingue:
In Croazia la procedura è di identificazione: tutti gli enti che sono tali per il diritto canonico lo sono anche per lo Stato. La personalità è di diritto pubblico o privato se lo è anche per la Chiesa. La procedura è di semplice registrazione nel registro delle persone giuridiche: non occorre procedimento di omologazione.