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Enti Ecclesiastici e Normative di Riconoscimento in Italia, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Questa lezione riguarda gli enti ecclesiastici e le loro caratteristiche organizzative, con particolare attenzione alla normativa che regola il loro riconoscimento civile in Italia. Vengono distinti gli enti di diritto speciale da quelli di diritto comune, e si analizza la procedura di riconoscimento, che richiede il parere favorevole del Consiglio di Stato e il possesso della personalità giuridica canonica. Si esaminano inoltre le diverse categorie di enti nell'ordinamento canonico e le modalità di riconoscimento degli enti ecclesiastici.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 16/03/2020

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marta-di-gaetano-1 🇮🇹

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LEZIONE V
ENTI ECCLESIASTICI
Nello Stato liberale, l’unico rapporto giuridicamente rilevante era quello fra Stato e singolo
cittadino. Attualmente, invece, vengono in rilievo ex art. 2 della Costituzione anche le
formazioni sociali. Tale principio trova dei prodromi nel Trattato di Pace.
Nell’ambito delle formazioni sociali ex art. 2 rientrano anche le confessioni religiose: entità a
finalità religiosa nelle quali l’individuò sviluppa la sua religiosità.
Altri articoli costituzioni riguardano gli enti che promanano dalle confessioni religiose.
Art. 20 della Cost:
Questo dispone il divieto di trattamento in pejus delle istituzioni e associazioni con carattere
ecclesiastico o un fine di religione o di culto.
Cosa significa tale endiadi (associazioni e istituzioni)? Laddove l legislatore costituente si
riferisca alle istituzioni con carattere ecclesiastico, egli ha inteso riferirsi unicamente agli enti
della Chiesa Cattolica; “associazioni “e “Finalità di culto” invece indicano gli enti di chiede
diverse dalla cattolica.
Dal 1984 l termine “ecclesiastico” è stato designato anche per designare gli enti di una Chiesa
diversa dalla cattolica (es: l’intesa con la Tavola Valdese parla di “enti ecclesiastici”).
Occorre, dunque, dedurre che per “ecclesiasticità” si debbano intender non solo gli enti che
promanano dalla Chiesa cattolica, ma a tutti gli enti che afferiscono a associazioni religiose che
possono configurarsi come “ecclesiae”.
Vanno, ad esempio, esclusi gli enti della religione ebraica.
Nell’art. 20 vinee, inoltre, in considerazione la distinzione fra:
- Enti di diritto speciale: Enti che appartengono alla struttura organizzativa di una
comunità religiosa, disciplinati da una legislazione speciale. La legislazione speciale si
ricava su base bilaterale dalla legge 222 del 1985, che regolamenta l’assetto giuridico
dei beni e degli enti della Chiesa cattolica. Tale legge è bilaterale perché concordata fra
le parti: è entrata contemporaneamente
- Enti di diritto comune: sono espressione dell’autonomia privata dei fedeli. Sono
sottoposti alla disciplina del c.c. si fa riferimento ad associazioni e fondazioni
riconosciute e non. Occorre, in particolare, far riferimento alle associazioni di fedeli non
riconoscibili come enti ecclesiastici di diritto speciale.
Si tratta delle associazioni dell’art. 10 della legge 222 del 1985, che prevede una
categoria di associazioni non riconoscibili dalla legislazione speciale.
Occorre esaminare la normativa comune sugli enti, applicabile anche agli enti ecclesiastici.
Il diritto comune ha subito negli ultimi decenni un’evoluzione volta a favorire le iniziative
privatistiche, imputabili direttamente ai cittadini in alcuni settori riservati alla competenza
esclusiva dello Stato (es: materia dell’assistenza e della beneficienza).
La materia dell’assistenza e della beneficienza è regolata dalla Legge Crispi del 1890 sulle
opere pie. Tale legge aveva inserito le opere pie (IPAB) nell’ambito del diritto comune con
riferimento al diritto pubblico.
Tale impostazione è stata modificata dall’opera della Giurisprudenza Costituzionale e dal
legislatore.
Sono importanti due sentenze della Corte: 173 del 1981 e 396 del 1988: tali sentenze
dichiarano incostituzionale l’art. 1 della Legge Crispi nella parte in cui esclude che le IPAB
(opere pie) possano ottenere il riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato (che
avevano precedentemente alla legge Crispi).
Seguì la legge di riforma generale sull’assistenza del 2000, con la quale è stato istaurato un
sistema misto: accanto alle istituzioni pubbliche vi sono iniziative privatistiche. Accanto alle
IPAB sorgono altri enti con fonte nell’autonomia privata dei cittadini. Tali enti assumono la
denominazone di ONLUS (cerco acronimo). vengono prese in considerazioni anche gli enti
ecclesiastici delle varie confessioni con cui lo stato ha stipulato un’intesa, che si occupano di
beneficienza e assistenza.
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LEZIONE V

ENTI ECCLESIASTICI

Nello Stato liberale, l’unico rapporto giuridicamente rilevante era quello fra Stato e singolo cittadino. Attualmente, invece, vengono in rilievo ex art. 2 della Costituzione anche le formazioni sociali. Tale principio trova dei prodromi nel Trattato di Pace. Nell’ambito delle formazioni sociali ex art. 2 rientrano anche le confessioni religiose: entità a finalità religiosa nelle quali l’individuò sviluppa la sua religiosità. Altri articoli costituzioni riguardano gli enti che promanano dalle confessioni religiose. Art. 20 della Cost: Questo dispone il divieto di trattamento in pejus delle istituzioni e associazioni con carattere ecclesiastico o un fine di religione o di culto. Cosa significa tale endiadi (associazioni e istituzioni)? Laddove l legislatore costituente si riferisca alle istituzioni con carattere ecclesiastico, egli ha inteso riferirsi unicamente agli enti della Chiesa Cattolica; “associazioni “e “Finalità di culto” invece indicano gli enti di chiede diverse dalla cattolica. Dal 1984 l termine “ecclesiastico” è stato designato anche per designare gli enti di una Chiesa diversa dalla cattolica (es: l’intesa con la Tavola Valdese parla di “enti ecclesiastici”). Occorre, dunque, dedurre che per “ecclesiasticità” si debbano intender non solo gli enti che promanano dalla Chiesa cattolica, ma a tutti gli enti che afferiscono a associazioni religiose che possono configurarsi come “ecclesiae”. Vanno, ad esempio, esclusi gli enti della religione ebraica. Nell’art. 20 vinee, inoltre, in considerazione la distinzione fra:

  • Enti di diritto speciale: Enti che appartengono alla struttura organizzativa di una comunità religiosa, disciplinati da una legislazione speciale. La legislazione speciale si ricava su base bilaterale dalla legge 222 del 1985, che regolamenta l’assetto giuridico dei beni e degli enti della Chiesa cattolica. Tale legge è bilaterale perché concordata fra le parti: è entrata contemporaneamente
  • Enti di diritto comune: sono espressione dell’autonomia privata dei fedeli. Sono sottoposti alla disciplina del c.c. si fa riferimento ad associazioni e fondazioni riconosciute e non. Occorre, in particolare, far riferimento alle associazioni di fedeli non riconoscibili come enti ecclesiastici di diritto speciale. Si tratta delle associazioni dell’art. 10 della legge 222 del 1985, che prevede una categoria di associazioni non riconoscibili dalla legislazione speciale. Occorre esaminare la normativa comune sugli enti, applicabile anche agli enti ecclesiastici. Il diritto comune ha subito negli ultimi decenni un’evoluzione volta a favorire le iniziative privatistiche, imputabili direttamente ai cittadini in alcuni settori riservati alla competenza esclusiva dello Stato (es: materia dell’assistenza e della beneficienza). La materia dell’assistenza e della beneficienza è regolata dalla Legge Crispi del 1890 sulle opere pie. Tale legge aveva inserito le opere pie (IPAB) nell’ambito del diritto comune con riferimento al diritto pubblico. Tale impostazione è stata modificata dall’opera della Giurisprudenza Costituzionale e dal legislatore. Sono importanti due sentenze della Corte: 173 del 1981 e 396 del 1988: tali sentenze dichiarano incostituzionale l’art. 1 della Legge Crispi nella parte in cui esclude che le IPAB (opere pie) possano ottenere il riconoscimento di personalità giuridica di diritto privato (che avevano precedentemente alla legge Crispi). Seguì la legge di riforma generale sull’assistenza del 2000, con la quale è stato istaurato un sistema misto: accanto alle istituzioni pubbliche vi sono iniziative privatistiche. Accanto alle IPAB sorgono altri enti con fonte nell’autonomia privata dei cittadini. Tali enti assumono la denominazone di ONLUS (cerco acronimo). vengono prese in considerazioni anche gli enti ecclesiastici delle varie confessioni con cui lo stato ha stipulato un’intesa, che si occupano di beneficienza e assistenza.

Già in precedenza era stato emesso il d.lgs. del 1997 che stabiliva un regime più regime più favorevole per le ONLUS o per gli enti ecclesiastici, che si occupano di assistenza e beneficienza. Sono sanciti due obblighi:

  • Strutturazione democratica degli Statuti: deliberazioni a maggioranza dei componenti;
  • Inserire la denominazione “ONLUS”. Vengono anche riconosciute come ONLUS anche gli enti ecclesiastici delle varie confessioni con cui lo stato ha stipulato un’intesa nelle materie di beneficienza e assistenza. Non è previsto, però, per tali enti la democraticità degli Statuti e l’obbligo di riportare la denominazione “ONLUS”. Dunque, tali enti possono usufruire della normativa delle ONLUS. Il diritto speciale ex art 1831 c.c. riguardano le fonti bilaterale in materia degli enti. Si tratta di un rinvio formale alla normativa speciale, per lo più la concordataria (in alcuni casi anche la canonica). La fonte primaria è la legge 222 del 1985. Tale legge è bilateralmente convenuta con la controparte ecclesiatica. È una legge cogente per entrambi gli ordinamenti: è stata applicata contempraneamente in entrambi gli ordinamenti. Tale legge indica le modalità di riconoscimento degli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti (non atti di diritto comune!). La legge italiana ha riconosciuto gli enti che posseggano alcuni requisiti di carattere soggettivo e oggettivo:
  1. REQUISITO SOGGETTIVO: Gli enti devono essere eretti o approvati dall’autorità ecclesiastica. Gli enti devono già essere in possesso della personalità giuridica canonica.
  2. REQUISITO SOGGETTIVO: assenso da parte dell’autorità ecclesiastica data al rappresentante dell’ente a che tali enti possano ottenere la qualifica di “enti ecclesiastici civilmente riconosciuti”. Tale riconoscimento riguarda il rapporto di “ecclesiasticità”: collegamento fra ente e organizzazione confessionale da cui esso promana. Un ente non può ottenere il riconoscimento civile senza tale riconoscimento.
  3. REQUISITO OGGETTIVO: sede principale dell’ente in Italia;
  4. REQUISITO OGGETTIVO: finalità dell’ente  l’ente deve avere una finalità costitutiva ed essenziale di religione o di culto. Cosa significa? La finalità deve essere perseguita dall’ente in materia prevalente. Deve essere l’attività che connota lo stesso ente. Non è preclusa la possibilità di compiere altre attività (esempi: beneficienza, assistenza e commerciale). A secondo dell’attività ulteriore, l’ente verrà assoggettato a discipline specifiche dell’attività (es: disposizioni in materia di commercio). Qual è la procedura di riconoscimento degli enti prevista dalla legge pattizia? La disciplina è fornita dall’art. 1 della legge 222 del 1985. Tale legge richiede la presenza dei suddetti requisiti. Occorre, inoltre, ex art. 1 un altro requisito: parere favorevole del Consiglio di Stato ai fini del riconoscimento civile. L’obbligo di richiedere questo parare è venuto meno con la legge Bassanini del 1997. Questo obbligo è venuto meno per la generalità degli enti. È rimasto solo per il riconoscimento degli enti ecclesiastici. Il Consiglio di Stato ha ammesso che la legge Bassanini non possa incidere sulla legge di derivazione pattizia, che gode ex art. 7 Cost. di garanzia costituzionale. Tale disposizione potrebbe essere modificata solo previa nuova pattuizione. Tuttavia, potrebbe avvenire un “ammorbidimento” dell’obbligo di richiedere il parere: qualora vi sia consenso sulla natura giuridica dell’ente da parte dell’autorità amministrazione statale. In caso contrario sarà necessario il parare del Consiglio di Stato. Qual è la natura giuridica di questi enti ecclesiastici civilmente riconosciuti? Tali enti, eretti o approvati dall’autorità ecclesiastico, non possono essere fatti equivalere agli enti di diritto pubblico, che, invece, provengono dallo Stato. Non si tratta, inoltre, di enti di diritto privato. Si tratta, quindi, di enti sui generis: sorgono in un ordinamento diverso, cui lo Stato deve riconoscere la personalità giuridica civile. Non tutti gli enti che sono sorti nell’ordinamento canonico ottengono la personalità giuridica civile. Tali organi operano alla stregua di “organi ecclesiastici di fatto”, assoggettati alla disciplina comune. La legge 222 ha stabilito che tali organi rimangono assoggettati alla vigilanza, per quanto riguarda le attività di religione o di culto, all’autorità ecclesiastica.

della documentazione canonica attestante il possesso della personalità giuridica canonica. Si tratta di enti che appartengono alla struttura costituzionale della Chiesa (c.d. “costituzione gerarchica della Chiesa”). Il fine di religione e di culto è presunto; dunque, non occorre una procedura di accertamento dei requisiti. b. Speciale  ci si riferisce all’antico possesso di stato o al riconoscimento ex lege. Esaminiamo l’ente “Chiesa”. Si tratta di enti disciplinati dall’art 11 della legge 222. Si tratta di chiese aperte al pubblico: non sono chiese private. Le Chiese esaminate in precedenza, invece, appartengono alla Chiesa Cattolica. Tali chiese, per essere riconosciute come tali, non devono essere annesse ad altro ente ecclesiastico. Devono ottenere il riconoscimento: occorre che l’ente sia dotato di un patrimonio sufficiente al suo mantenimento e alla sua officiatura. Appartiene, dunque, agli enti c.d. “Officinari”. La personalità giuridica può essere revocata. L’estinzione dell’ente deve essere iscritta. Il ministro di culto con decreto da iscriversi nel registro delle persone giuridiche provvede a notificare l’estinzione all’ordinamento civile. I beni dell’ente estinto devono essere devoluti secondo la normativa canonica. la normativa distingue:

  • Ente di diritto pubblico  il patrimonio viene devoluto all’organo gerarchico dal quale l’ente promana. es: si estingue l’ente di diritto diocesano  il patrimonio viene devoluto alla Diocesi
  • Ente di diritto privato  il patrimonio viene devoluto a seconda di quanto stabiliscono gli statuti. L’amministrazione patrimoniale degli enti, secondo l’accordo concordatario, è sottoposta ai controlli canonici, espletati dalla comunità ecclesiastici. I controlli canonici devono essere obbligatori negli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione. Quali sono gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione? Esistono atti suscettibili di “peggiorare il patrimonio degli enti”, come le alienazioni dei beni dell’ente, per i quali occorre la previa autorizzazione dell’autorità ecclesiastica competente. Tali controlli sono previsti al fine della validità degli atti compiuti (es: ai fini dell’alienazione). Il ricavato dell’alienazione deve essere previsto fra una somma massima (1.000.000 di euro) e una somma minima (250.000 euro) stabilita dalla Convenzione episcopale italiana. Entro tali somme è richiesto l’autorizzazione tutoria del vescovo decisoria. Le somme che eccedono la somma massima sono assoggettate all’autorizzazione della Santa Sede, che deve fornirla anche per i beni di particolare pregio storico o artistico. Il notaio deve verificare che l’atto sia dotato di licenza. Se non verifica è sottoposto a responsabilità disciplinare. Spetta al diritto canonico stabilire se un bene debba essere considerato di particolare pregio storico o artistico. L’autorizzazione è richiesta ad validitatem del negozio posto in essere; in mancanza di autorizzazione il negozio è sottoposto ad azione di annullamento ex art 1442 c.c. nel termine prescrizionale di 5 anni. Perché si fa riferimento all’art. 1442? Perché il rappresentante legale dell’ente ha agito eccedendo i propri poteri di rappresentanza, omettendo di domandare i controlli. Tale negozio, annullabile, può essere convalidato secondo le disposizioni del c.c. a condizione che sia avvenuta l’autorizzazione dell’autorità ecclesiastica. Il diritto ecclesiastico è una normativa presente in 45 Stati. In alcuni casi (es: in Polonia) il riconoscimento degli enti ecclesiastici è immediato, mediante semplice invio del decreto ecclesiastico di riconoscimento, cui segue immediatamente il decreto statale di omologazione. Non occorre in tale caso verificare l’adempimento dei requisiti. In altri casi (Germania) il regime di automaticità viene accompagnato dal riconoscimento di ente di diritto pubblico. La confessione religiosa è come se appartenesse al diritto pubblico dello Stato. Ad Israele il riconoscimento, invece, viene subordinato al riconoscimento di alcuni requisiti.

In Croazia la procedura è di identificazione: tutti gli enti che sono tali per il diritto canonico lo sono anche per lo Stato. La personalità è di diritto pubblico o privato se lo è anche per la Chiesa. La procedura è di semplice registrazione nel registro delle persone giuridiche: non occorre procedimento di omologazione.