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La procedura della trascrizione del matrimonio civile e la differenza tra effetti civili e canonici. della cooperazione necessaria tra l'ufficiale dello stato civile e l'ufficiale ecclesiastico, il termine di presunzione legale e la possibilità di una trascrizione ritardata. Viene anche menzionata l'accordo di Villa Madama e la separazione tra effetti civili e canonici.
Tipologia: Appunti
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Sbobbina Ecclesiastico - 9/04/ Avevamo già detto nelle scorse lezioni che c’è una procedura amministrativa di accertamento dal punto di vista giuridico per il riconoscimento degli effetti giuridici del matrimonio. Le tecniche attraverso le quali si da riconoscimento degli effetti civili a fatti che sono avvenuti all’interno di ordinamenti confessionali è quella di studiare una procedura che accerti che ci siano tutti i presupposti per non fare entrare qualcosa di contrario a qualunque principio costituzionale. Questa procedura mira a non introdurre nessuna discriminazione irragionevole sia nei confronti dell’ateismo, che nei confronti delle altre confessioni da quella per la quale si compie l’accertamento. Questo accertamento non può essere uguale per tutte le confessioni religiose perché non tutte le confessioni religiose sono uguali, e questo è il motivo del perché la formulazione dell’art 8 comma 1 non è uguale all’ art 3 che riguarda tutte le persone fisiche e giuridiche. Per le confessioni religiose non dice sono eguali e hanno pari dignità sociale ma dice “sono egualmente libere” perché si può diversificare legittimamente la procedura di riconoscimento a seconda della procedura religiosa e valutare se è possibile riconoscere a quella determinata confessione religiosa di istituire qualcosa che le dia soddisfazione particolare. Queste procedure sono virtuose perché favoriscono il riconoscimento di una diversità costringendola a palesarsi, sempre che poi si tratti di principi effettivamente negoziabili perché se non lo sono perché trasformerebbero il nucleo essenziale dei principi della nostra repubblica, non avranno rilevanza giuridica.
La procedura della trascrizione carica di una serie di adempimenti l’ufficiale dello stato civile e presuppone una cooperazione confessionale che è finalizzata alla trascrizione. La cooperazione confessionale che viene richiesta nell’accordo di Villa madama, nella legge matrimoniale, nelle leggi recettive di intese è finalizzata a garantire a quei due coniugi un effettivo esercizio della loro libertà religiosa positiva nel loro matrimonio civile. L’ufficiale ecclesiastico deve leggere alcuni art del cc, alcune leggi recettive di intese (per esempio alcune confessioni religiose preferiscono delegare la lettura degli art del cc all’ufficiale dello stato civile, e deve risultare in un atto di certazione che i coniugi sapevano che quel matrimonio avrebbe conseguito effetti civili. Nel caso in cui non esiste un matrimonio anche valido religiosamente è possibile che la confessione religiosa non accetta di cooperare su alcuni fronti, cosa che non si può fare nella trascrizione sui culti ammessi). Nel momento in cui redige l’atto di matrimonio da inviare all’ufficiale dello stato civile, il ministro del culto deve esigere dai nubendi la sottoscrizione. l’ufficiale dello stato civile che riceve entro 5 giorni dalla celebrazione, quindi viene sospeso per cinque giorni la presunzione legale, quindi è una presunzione relativa perché ammette la prova del contrario tanto è che molti studiosi hanno sempre detto che seppure è un ipotesi di scuola se i due coniugi riescono in quei cinque giorni anche dopo aver firmato l’originale da trasmettere che il parroco trasmettesse anche dopo il quinto giorno e i coniugi riescono a sposarsi civilmente tra di loro o con un terzo poi questa trascrizione non è più ammissibile perché quando gli arriva l’atto il quinto giorno gli risulterà da un delegato un matrimonio civile già iscritto. Qua si vede lo ius penitendi, si sta rinunziando alla laicità matrimonio nel termine di cinque
trascrizione tempestiva ritardata e la trascrizione tardiva( questo è previsto solo per il matrimonio concordatario) Si tratta di due ipotesi bene precise. Una era che il matrimonio era celebrata in assenza, l’altra è che il matrimonio non fosse trasmesso entro 5 giorni. Davanti a questi casi pur di trascrivere il matrimonio si faceva valer il favor. Succede che io per qualsiasi ragione non chiedo le pubblicazioni nonostante avevo il dovere di farle, non ho dichiarato al parroco che ho ricevuto il nulla osta, non si è verificato l’accertamento preliminare e quindi il diritto alla trascrizione potrebbe non avvenire, perché sono passati cinque giorni e non si vuole più trascrivere. A quel punto i coniugi potranno celebrare due matrimoni, uno civile e uno religioso sennò possono andare da un giudice e chiedere di ricostruire l’atto da cui risale la mia volontà di avere gli effetti civili. Attraverso la ricostruzione ottengono la trascrizione con una sentenza. Trascrizione tempestiva ritardata: art 13 “ se la celebrazione del matrimonio non sia stata preceduta dalle pubblicazione….” Quindi l’accertamento si sospende, possono avvenire opposizioni in questi giorni e se non ci sono opposizioni e non si riscontrano opposizioni e quindi abbiamo la trascrizione tempestiva perché è avvenuta in cinque giorni ritardata perché non viene fatta in 24h. Questo interesse alla uniformità degli status è avvenuto meno con l’accordo di villa madama, perché fino all’ 84 c’era l’interesse a tenere uniti i due matrimoni, ma in questa data si è verificata una netta separazione tra effetti civili e effetti canonici. Inoltre l’atto di scelta con cui si rinuncia al matrimonio laico si identifica con le pubblicazioni, allora non c’è più la trascrizione
tempestiva ritardata perché se ci non ci sono le pubblicazioni non c’è l’atto di scelta ma non è così perché l’atto di scelta non c’è se non ci sono le sottoscrizioni. Trascrizione tardiva: art 14. L’accordo di villa madama l’ha confermata espressamente nell’art 8 “…” Già da “ ove sussista le condizioni per la trascrizione “ significa che deve vedere se è stato rilasciato il nulla osta e lascia spazio per la trascrizione tempestiva ritardata perché se non sussistessero le condizioni non si può procedere. L’atto di matrimonio non arriva entro i 5 giorni, questo matrimonio resta solo religioso, senza avere effetti civili. Si prevede la possibilità che i coniugi chiedano la trascrizione tardivamente, ma essendo passati cinque giorni è passata la presunzione che si volevano produrre gli effetti civili, ma si deve dichiarare che si vogliono produrre effetti civili a quel matrimonio e qui c’è una forzatura che questo è entrato nell’accordo di villa madama e quella precedente no. Immaginiamo che il parroco non manda entro cinque giorni ma lo manda dopo un tot di tempo successivo a quei giorni e in quel periodo il matrimonio non ha prodotto effetti civili, ma per poter far questo non ci deve essere pregiudizio dei diritti acquisiti e entrambi i coniugi devono aver mantenuto lo stato libero. Cioè prima di procedere alla trascrizione si deve aggiornare il nulla osta perché la presunzione è caduta. Queste sono tutte garanzie legate al diritto soggettivo dei nubendi. L’ordinamento ha una disponibilità ancora maggiore per l’ordinamento canonico quando questo non è limitato a precedimentalizzare solo l’entrata ma si è spinta anche a riconoscere sentenza come produttive di effetti civili sul matrimonio concordatario. Questa disponibilità non è stata
Davanti a queste due ipotesi si consentivano dei correttivi per trascrivere il matrimonio. Succede che per qualsiasi ragione non chiedo le pubblicazioni, e quindi o già ho una dispensa nell’ordinamento civile e allora l’art 101 cc mi dice puoi celebrare lo stesso il matrimonio davanti all’ufficiale dello stato civile e ti dispenso dalle pubblicazioni ma non è il nostro caso perché qua dimostro di avere l’autorizzazione. Il nostro caso è quello della celebrazione canonica senza dispensa dalle pubblicazioni, quindi non ho dichiarato neanche al parroco che ho ricevuto il nulla osta e di conseguenza non c’è stato quell’accertamento preliminare da parte dell’ufficiale dello stato civile. In questo caso l’ufficiale dello stato civile potrebbe dire mi arriva un atto sottoscritto dai coniugi per la trascrizione mandato entro 5 giorni dalla celebrazioni, quindi la trascrizione è tempestiva, ecco perché si chiama tempestiva ma ritardata. Oggi le possibilità che a questo punto hanno i coniugi sono o di fare un matrimonio civile così da conseguire effetti civili, o possono andare da un giudice e farsi ricostruire l’atto trascrivibile da cui risulta la mia volontà di conseguire effetti civili e che ci sono delle ragioni particolari per le quali non ho potuto seguire il procedimento ordinario. Attraverso la ricostruzione si ottiene la trascrizione con una sentenza. Art 13 “ Se la celebrazione non sia stata preceduta dalle pubblicazioni o dalla dispensa la pubblicazione può avere luogo soltanto dopo l’accertamento che non esiste alcuna delle circostanze indicate nel precedente art 12. A questo scopo l’ufficiale dello stato civile oltre a richiedere i documenti occorrenti e a fare le indagini che riterrà opportune affigge alla porta della casa comunale un avviso della celebrazione del matrimonio da trascrivere, con
l’indicazione delle generalità degli sposi, della data , luogo di celebrazione e ministro del culto davanti al quale è avvenuta. L’avviso resterà affisso per 10 giorni consecutivi durante i quali possono opporsi coloro che avrebbero potuto fare opposizione, questa sospende la trascrizione.” Quale è il motivo del perché il nostro libro dice che questa trascrizione non è più possibile? l’ordinamento civile sa bene che nulla impedisce di concedere quel favor transcriptionis anche alle religioni diverse dalla cattolica e quindi garantire una uniformità di status e fare in modo che molte famiglie religiose che hanno avuto un matrimonio religioso anche se non cristiano possano avere effetti civili. Nel nostro testo viene dette che questo interesse alla uniformità degli statuts è venuto meno con l’accordo di villa madama e quindi si sarebbe attuata una netta separazione tra effetti civili del matrimonio concordatario e effetti canonici del matrimonio concordatario. Quindi se io devo andare a toccare la legge sui culti ammessi per dare i diritti che pure la chiesa ha ( andare nelle carceri a fare assistenza spirituale, insegnare a scola) tutti non sono d’accordo perché credono che questi diritti sono solo della chiesa cattolica e quindi non si deve toccare neanche la legge matrimoniale e non si è toccata; Questa non è la logica dell’accomandamento ragionevole. L’altro argomento che dice che la trascrizione tempestiva ritardata non esisterebbe più è il fatto che Finocchiaro individuasse l’atto di scelta e quindi la volontà degli effetti civili nella richiesta delle pubblicazioni e siccome qui le pubblicazioni, e siccome qua non ci sono state allora non c’è più la possibilità della trascrizione tempestiva ritardata neanche per il matrimonio concordatario. Non è così, l’atto di scelta si perfeziona quando io firmo l’originale.
vuole trascrivere il matrimonio perché sennò non eredito niente oppure uno dei due coniugi, siccome il matrimonio non ha effetti civili, si vuole sposare con un terzo e allora l’altro coniuge per impedirlo decide di far trascrivere il matrimonio. Oggi si tenta di forzare questo istituto dicendo che si può recuperare la volontà degli effetti civili e questo è un modo di venire incontro dell’ordinamento democratico alla libertà religiosa dei nubendi, ma non è così questo è un modo di venire incontro alla frode che i nubendi vogliono fare alla legge e quindi favorire, soprattutto quando ci sono ragioni testamentarie, successorie o di riconoscimento, di sanare qualcosa che in realtà non avevano mai voluto. Questa forzatura non sembra trovare spazio neanche nell’art 8 dell’accordo di villa madama. L’ordinamento italiano ha riservato una disponibilità ancora maggiore al matrimonio canonico quando non si è limitato, come per questi matrimoni e per quelli davanti a confessione firmatarie di intese, a procedimentalizzare solo l’entrata, cioè il momento fisiologico del riconoscimento di effetti civili alla celebrazione matrimoniale ma si è spinta sino a riconoscere sentenze pronunziate da un giudice, o da un tribunale della chiesa, della confessione come produttive di effetti civili sul matrimonio concordatario. Questa disponibilità non è stata pretesa da nessuna delle confessione firmatarie di intese pur esistendo in gran parte delle confessioni religiose, come Valdesi o musulmani ( ma qui c’è una sovrapposizione della legge nazionale con quella religiosa, ma quando sono nel nostro territorio la l dimensione che rileva è solo quella confessionale ma non nazionale). La disponibilità nei confronti del matrimonio canonico si vede anche in un altro profilo, quello di riconoscere e quindi
trascrivere matrimoni celebrati in forme non ordinarie ma straordinarie, infatti il matrimonio ha una sua forma celebrativa richiesta ad validitadem e ci si è posto il problema se è possibile trascrivere come matrimoni concordatari anche matrimonio che il diritto canonico consente di celebrare in forme straordinarie, per esempio in periculo mortis. Qui si dice se ci sono le condizioni in presenza delle quali sarebbe stato consentito dal cc anche la celebrazione del matrimonio civile non ci sono problemi alla trascrzione, viceversa il matrimonio segreto o di coscienza, questa è una figura legata al fatto che nel diritto canonico, e non solo in quello canonico c’è un nesso profondo tra la libertà sessuale e matrimoniale. La ragione del perché la chiesa cattolica è così fortemente ferma nel voler regolare il matrimonio canonico nei suoi presupposti di validità, nella valutazione e accertamento dell’invalidità, è la sacramentalità, essa è fortemente connessa che nel diritto canonico l’esercizio della libertà sessuale ha una valenza duplice e contraddittoria; nella legge penale l’esercizio della libertà sessuale fa si che lo stato di castità, di verginità prevale sullo status coniugale. Lo ststus coniugale compare nel diritto canonico nel diritto sacramentale e cioè l’esercizio della sessualità diventa legittimo solo se si incanala nel sacramento del matrimonio e quindi in una istituzione che la chiesa blinda perché fuori da quei confini c’è il diritto penale, non c’è la valutazione di irrilevante, non c’è la convivenza di fatto, perché tutto l’ordinamento canonica è caratterizzato dalla sacramentalità. a differenza degli ordinamenti civili non è fine a se stesso la convivenza pacifica tra di noi, ma è finalizzato alla salvezza delle anime; se, per la chiesa, è peccato, e giuridicamente reato avere una convivenza anche di un matrimonio davanti all’ufficiale dello stato civile soltanto che per