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Diritto Ecclesiastico - Dispense e riassunti "Diritto Ecclesiastico" (Finocchiaro), Dispense di Diritto Ecclesiastico

Questo documento contiene appunti delle lezioni di Diritto Ecclesiastico, integrate con riassunti del manuale "Diritto Ecclesiastico" (II edizione - F. Finocchiaro). Inoltre, in aiuto allo studio, sono riportate per esteso le norme del codice e i canoni di riferimento relativamente ad ogni tematica trattata nel documento. Utile per sostenere l'esame di Diritto Ecclesiastico all'Università di Giurisprudenza.

Tipologia: Dispense

2019/2020

In vendita dal 25/09/2023

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marta-capaccioni 🇮🇹

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Scarica Diritto Ecclesiastico - Dispense e riassunti "Diritto Ecclesiastico" (Finocchiaro) e più Dispense in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity! DISPENSE E APPUNTI DI DIRITTO ECCLESIASTICO (Integrato con riassun/ del manuale “Diri5o ecclesias/co” di F. Finocchiaro) Esame di Diri6o Ecclesias:co (Giurisprudenza) Il fenomeno religioso all’inizio veniva regolato dalle chiese: organizzazioni culturali stru7urate. Poi si è modificata la società e si è modificato anche l’ogge7o di studio della materia. Religione diventa più un fa7o individuale che di gruppo. Quindi la definizione di diri7o ecclesiasAco appare un po' desueto ai giorni d’oggi. Il Diri7o ecclesiasAco è una materia trasversale e si riferisce a tu7e quelle norme dell’ordinamento giuridico che si occupano in modo dire7o o indire7o del fenomeno religioso: a livello cosAtuzionale, civile, penale ecc. “DIRITTO” => il diri7o è una scienza, disciplina “epistemologia” che fa una classificazione delle scienze: - So< science ! considerate come non sperimentali, non quanAtaAve, classificate come “scienze più leggere o Diri7o o Scienze umanisAche - Hard science ! aderenza al metodo scienAfico, si basano su sperimentazioni o Es. matemaAca, Fisica RAPPORTO TRA DIRITTO (ciò che indica una direzione, funzione di guida) e GIUSTIZIA => possono essere ingiuste le leggi democraAche, fa7e da un organo legislaAvo? La democrazia può cosAtuire una base certa per questo rapporto? “Crucifige e Democrazia” (Libro Einaudi) ! pone il problema della concessione strumentale della democrazia. Leggi di Norimberga del 1935 ! il Reichstaag era stato ele7o da un parlamento ele7o a sua volta democraAcamente. FORZA DEL DIRITTO => chi ha decapitato la nobiltà francese dal punto di vista poliAco, economico e sociale? Il Code Napoléon del 1804, la prima codificazione moderna che fu voluta da Napoleone, la base dei nostri codici, sia di quello del 1865 sia in parte dell’a7uale codice. È stato sufficiente un arAcolo: “l’eredità si divide in parB uguali tra i discendenB”. Prima si applicava il principio del maggiorascato, per cui tu7o il patrimonio si trasferiva al primogenito maschio, così che la ricchezza di una famiglia nobiliare rimaneva inta7a. Questo facilita la borghesia che si inserisce in questa divisione. LEGGE (LEX): - Ligare: più consono poiché il diri7o funziona da collante, è l’unione per i consociaA (legge e religione vengono visA come collanA). - Eligere - Legere: anAcamente il diri7o romano da consuetudinario divenne diri7o scri7o, momento di passaggio rappresentato dalla legge delle 12 tavole (scri7e ed affisse nel foro, quindi conoscerle). GIURISPRUDENZA => Iuris / PrudenAa (prudenza del diri7o) RUOLO DEL GIURISTA quale “Ingegnere delle società” => l’uomo è un animale che ha la parola ed è un animale poliAco. Senza il diri7o non si può creare una società e senza una società l’uomo non può esercitare il diri7o. Sofis/ e Paralogismi ! antenaA degli avvocaA moderni, avevano grandi capacità retoriche e di argomentazione, un esercizio che erano chiamaA a svolgere erano i paralogismi, che era un esercizio di retorica (sofista chiamato ad elogiare pubblicamente con argomenA ricchi un certo ogge7o, virtù – poi un aamo dopo doveva fare esa7amente l’opposto, ossia doveva dimostrare di avere la stessa capacità nel sostenere la tesi opposta). “Contro i sofisB”, opera di Socrate. Contrapposizione realtà reale e realtà processuale => difficoltà di riuscire a cogliere la verità. Definizione di DIRITTO ECCLESIASTICO = è il diri7o di fonte statale che si occupa del fenomeno religioso a 360°, sia a livello individuale, sia a livello di gruppo (Chiese, Confessioni Religiose). Il diri7o ecclesiasAco è trasversale e quindi considera ogge7o di studio tu7e le branche del diri7o che si occupano del fenomeno religioso. Il codice di DE è parAcolare perché ci sono parA della cosAtuzione, del codice civile, penale ecc. Principali profili del diri6o ecclesias:co: - Analisi storica dei rapporB tra potere secolare (Impero/Stato) e Chiesa ! è solo negli ulAmi decenni che abbiamo avuto una modifica del conce7o di chiesa e di vocazione religiosa. Come si sono stru7uraA nel corso dei secoli i rapporA tra la Chiesa e lo Stato (anche se per i primi anni di storia la Chiesa si parametrava con l’Impero). 1. Cesaropapismo (chiesa in posizione subordinata all’imperatore) 2. Teocrazia (chiesa che sovrastava impero) 3. Giurisdizionalismo 4. Concordato (a7uale). - Studio delle norme della Carta cosBtuzionale che si occupano direIamente del faIore religioso, (Ar7. 7 – 8 – 19 – 20. Conoscerli a memoria per l’esame), ma ce ne sono molte altre che se ne occupano indire7amente. Art. 7, chiesa ca7olica al tempo della promulgazione della cosAtuzione e ancora oggi è la confessione di maggioranza in Italia. Ar7. 7,8,20 fenomeno religioso dal punto di vista della comunità, art. 19 vede anche l’aspe7o individuale. - Gli EnB EcclesiasBci ! sono quegli strumenA, quei mezzi che vengono uAlizzaA dalle confessioni religiose per realizzare i propri fini nel territorio. Quella più stru7urata anche per origini storiche è la confessione ca7olica che a7raverso gli enA è presente praAcamente ovunque. Es. parrocchie, diocesi. - Il matrimonio METODO DI STUDIO • Storico => tu7e le norme verranno studiate in modo prospeaco e dinamico (analisi diacronica) • Interdisciplinare • Comparato FONTI DI PRODUZIONE Unilaterali statali => fonA che sono poste in essere dallo Stato (norme, leggi) in modo unilaterale, senza confrontarsi con le confessioni religiose. Es. codice del terzo se7ore, è fonte di produzione del diri7o ecclesiasAco unilaterale statale ! norme cosAtuzionali, leggi ordinarie, leggi regionali (art. 117 co. 3 Cost), regolamenA e circolari. - Leggi cosAtuzionali - Leggi ordinarie / Leggi regionali - RegolamenA: disciplinano le modalità applicaAve delle norme di legge e devono essere conformi a queste - Circolari: norme interne della pubblica amministrazione che impongono norme di azione degli uffici inferiori in base al principio gerarchico. Art. 117. co. 2 Cost. = competenza esclusiva statale ➔ riguarda le forme apicali di relazione fra StaA e Chiese, quindi i rapporA di garanzia o di libertà in senso stre7o. LA GERARCHIA DI GOVERNO DELLA CHIESA UNIVERSALE 1. Romano Pontefice (Papa) = monarca assoluto: supremo legislatore, capo del governo e supremo giudice. 2. Collegio dei Vescovi (collegialità immanente o diffusa/Concili Ecumenici) = composto da tu\ i vescovi dal mondo, anche il papa è un vescovo ma essendo il vescovo di Roma gli a7ribuisce il Atolo di Papa: può agire o da solo su tu7e le materie. Il bastone ricurvo dei vescovi simboleggia il fa7o che devono so7ostare al potere del papa che ha il bastone dri7o. In questo collegio il Papa non può andare mai in minoranza. Il collegio dei vescovi è il discendente dei dodici apostoli / il Papa è il discendente di San Pietro. a. Collegio che funziona a7raverso i concili ecumenici: riunioni di tua i vescovi del mondo in un determinato luogo (es. Concilio VaAcano II). b. Collegialità immanente o diffusa: consultazioni con i vari vescovi del mondo tramite moderne tecnologie. 3. Sinodo dei Vescovi = prima, quando non esistevano queste moderne tecnologie, si è pensato al sinodo, che è un organo che raggruppa i vescovi ma molto più semplice da convocare, perché non devono partecipare per forza tua i vescovi del mondo. Recentemente il Papa ha chiamato a raccolta solo i vescovi dell’Oceania. 4. Collegio Cardinalizio = composto da tua i cardinali. 5. Curia Romana (Segreteria di Stato) = la Santa sede coincide con la persona fisica del pontefice e in senso ampio coincide con il romano pontefice e la curia romana. Quest’ulAma esercita per nome e per conto del Papa una serie di poteri che lui delega: riparAzione dei poteri funzionale. L’ufficio più importante è la segreteria di Stato. Ma ci sono anche altri organi, la congregazione per la do7rina della fede, discendente della storica inquisizione: oggi si occupa di reprimere dei delia più gravi, come il deli7o di pedofilia. 6. LegaB Pontefici = ambasciatori del papa, corpo diplomaAco. Ambasciatori che vengono chiamaA nunzi apostolici per tradizione hanno un ruolo importante, in qualsiasi sede diplomaAco viene considerato il più importante della sede, il decano degli ambasciatori. N.B. SANTA SEDE: in senso stre7o coincide con la persona del Papa, in senso ampio coincide con il Papa e con la curia romana. TRE FUNZIONI DELLA CHIESA (Munus = potere): 1. Munus Docendi ! compito di insegnare la verità per raggiungere la salvezza 2. Munus Sanc/ficandi ! sacramenA che A fanno ricevere la vita spirituale 3. Munus Regendi ! indicazione della via, della strada che conduce alla salus animarum a. MUNUS JUDICANDI = Tribunali apostolici della Curia Romana: Rota Romana (tribunale di merito di appello, noto perché si occupa sopra7u7o della nullità matrimoniali. I giudici sono scelA dal Papa in tu7e le parA del mondo, sono in meno di 300, sono tribunali internazionali ossia ricevono cause da tu7e le parA del mondo, la lingua ufficiale è il laAno e infaa le sentenze o gli aa sono scria in laAno), Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica (divisa in due sezioni, la prima è giudice di legiamità, la seconda è come il Consiglio di Stato, quindi giudice amministraAvo), Supremo Tribunale della Penitenzieria Apostolica (si occupa delle quesAoni di coscienza). I PRINCIPALI SISTEMI DI RAPPORTI TRA IMPERO/STATO E CHIESA SONO: CESARO-PAPISMO IN ORIENTE (Costantino) Imperatore consacrato era a sua volta quasi divino, in Oriente si usava prostrarsi davanA all’imperatore. Cristo Pantocratore che domina tu7o, Apico dell’arte bizanAna. Subordinazione del potere spirituale al potere temporale. Coincidenza che dura fino al 382 d.C., 380 segna un momento di svolta: religione crisAana diventa religione di Stato. Imperatore era dio per eccellenza che doveva essere adorato da tu7e le genA dell’impero, come elemento poliAco aggregante ed unificante, quindi bisognava imporre il culto dell’imperatore. Presuppos: del Cesaro-Papismo • Con il termine di Cesaro-Papismo ci si riferisce all’idea di subordinare il potere spirituale a quello temporale. • Il diri7o romano imperiale prevedeva che la carica di Pontefice Massimo coincidesse con quella dell’Imperatore (fino al 382 d.C.) • Nell’età imperiale si afferma il culto dell’Imperatore. • Paganesimo cara7erizzato da politeismo, sistema mitologico aperto, sincreAsmo religioso, culto dell’imperatore (apoteosi = divinizzazione). • Valenza civile della religione pagana con funzione di unificazione dell’Impero (Pax deorum). • Tolleranza dentro il sistema PoliteisAco. Rivoluzione cris:ana • Monoteismo (cancellazione della cosmologia pagana) e personalismo (eAca dell’azione: homo faber). Bene giuridico tutelato dalla norma dell’impero era la divisione dell’Impero (“crimen nominis chrisBani”), persecuzioni. Ebrei non vennero perseguitaA anche se monoteisA perché in loro c’è la mancanza di proseliAsmo, non erano troppo difficili da seguire. • Il CrisAanesimo rifiuta ogni apparentamento con la Religio AnAqua e afferma di predicare l’unica verità. • I crisAani, pur non contestando l’autorità poliAca, respingono come falso ed empio il substrato religioso posto a fondamento dell’autorità dell’Imperatore, ossia il suo essere Divus. • Persecuzioni e il “criminen nominis chrisBani” (dal 62 d.C. con Nerone fino al 304 con Galerio). • Il problema dei Lapsi (caduA). 2. Simboli => Titulus Crucis. Simboli crisAani, cristogramma: sono abbreviazioni del nome di Gesù (simbolo del pesce, Apocalisse di Giovanni, sangue, uva, vino e pane). Non si trovava la croce: 312 siamo a Roma, a Ponte Milvio, si doveva comba7ere la ba7aglia decisiva, CostanAno è piu7osto inquieto perché sa che è in inferiorità numerica di truppe, durante quella no7e fa un sogno di un angelo che gli dice in greco “se uAlizzerai questo segno vincerai”. CostanAno segue le indicazioni dell’angelo, fa indossare ai suoi soldaA questo simbolo e la ba7aglia viene vinta da CostanAno. Da questo momento si guarda alla religione crisAana come religione vincente. All’epoca il segno della croce era simbolo di infamia, il simbolo era un altro monogramma, “CHRISMON”. Imperatore Costan:no e l’Edi6o di Milano del 313 • Da 313 con l’Edi7o di Milano (e di Nicomedia) la religione crisAana diviene religio Licita (fase di transizione sino al 380: dopo la morte di CostanAno emanato edi7o di Tessalonica). Prima religione perseguitata ! religione lecita ! religione di Stato (380 con Teodosio) • CostanAno manAene il Atolo Pon/fex maximus e si erge a difensore dell’unità della Chiesa ! problema di unificazione dell’impero rimane ma CostanAno capiva come stavano andando le cose, ossia che la religione crisAana si estende e che Roma diventa un focolaio di crisAani. CostanAno allora fa diventare la religione crisAana l’elemento di collante, il crisAanesimo si sosAtuisce di fa7o all’imperatore. Siccome l’a7o di lesa maestà era dire che imperatore non era dio, adesso consiste nelle eresie, come lesione dell’unità dell’impero. • Iniziano le repressioni dei seguaci delle do7rine eterodosse (nel 317 i donaBsB, una delle prime repressioni. C’erano dei vescovi chiamaA “traditores” che durante le persecuzioni avevano compiuto la tradiAo rei, la consegna di qualcosa, avevano consegnato i tesA sacri ai pagani. I donaAsA asserivano che i sacramenA che fossero staA amministraA da quesA traditores non avessero efficacia, mentre la religione crisAana diceva che il sacramento ha valore di per sé) ! eresie spezzano l’unità della religione. • L’eresia Ariana ! vescovo Ario, molto seguito. Mancava poco che arianesino si confermasse come religione principale, vescovo Ario fa eresia c.d. crisBologica. Gesù Cristo non avendo scri7o nulla molto è lasciato all’interpretazione dei posteri. Crediamo che Gesù avesse due nature (uomo e divino), si chiama duofisismo. Ario invece predicava il monofisismo, della sola natura umana. Se Gesù è nato allora non è Dio, perché Dio non è mai nato ma è eterno per definizione. Questa eresia rischiò di spezzare in due l’impero. Viene repressa nel sangue. a. Primo Concilio Ecumenico (Nicea 420 => Credo niceno c.d. “Simbolo di Nicea”) => stabilito il credo niceno, il credo che si recita a messa è lo stesso di quello che venne stabilito nel concilio di Nicea del 420. Da 1600 anni si usa la stessa formula. Il credo si può anche chiamare ‘simbolo di Nicea’ = ‘tessera di riconoscimento, contrassegno’. UAlizzato per riconoscersi, il simbolo della fede è il segno di riconoscimento tra i fedeli crisAani. • I primi 4 Concili Ecumenici (Nicea, CostanAnopoli, Efeso, Calcedonia) = presieduA dall’imperatore. Sono fondamentali, paragonaA per importanza ai 4 vangeli perché sono fondamento ancora oggi della fede crisAana. DisAnzione tra vangeli canonici e apocrifi. L’Edi6o di Tessalonica (380 d.C.) • Con l’Edi7o di Tessalonica promulgato da Teodosio il CrisAanesimo diviene Religione di Stato, imponendosi a tua i suddiA di professare tale fede ! paganesimo non viene più tollerato, questo a cominciare dalle ci7à. • Segna l’inizio di una legislazione che cancellerà il paganesimo dalla storia occidentale. • Con l’assunzione del crisAanesimo a religione ufficiale dell’impero la storia dell’occidente si fonde per secoli con la storia cris/ana, senza che si possa demarcare una vera linea di demarcazione tra storia religiosa e storia profana (Cardia). Eresie acquistano cara7ere eversivo a7esa la mancata disAnzione tra spirituale e temporale. - CRISTOLOGICHE (monofisismo vs duofisismo): sulla natura di Cristo; - ICONOCLASTIA: distruzione delle immagini sacre. I fedeli si divisero in due gruppi: i fautori delle icone (iconotuli) e i nemici delle immagini (iconoclasA). VIII secolo sta avanzando nuova religione derivata dal libro: crisAanesimo, ebraismo e islam ! monoteiste che prendono origine comunemente dalla Bibbia, a cui si ispirano. Ma solo il crisAanesimo ha immagini di Dio. Uno dei moAvi per cui islam sta avanzando è perché è più coerente con la Bibbia, nell’esodo c’è un divieto di farsi immagini di Dio. Anche durante la riforma protestante si incoraggiava la distruzione delle immagini religiose. Convincimento lo traevano dai comandamenA dell’Esodo 20, riproduzione su tavola dove c’è forte difformità al punto 2 “non farB scultura, né immagine alcuna. Non B prostrare davanB a loro e non li servire davanB a loro e non li servire perché io, il Signore, il tuo Dio sono un Dio geloso”: comandamento cancellato, non trado7o da Sant’AgosAno. Si fa questo perché si supera l’iconoclasAa, si arriva ad una concezione diversa, perché si punta sulla venerazione. Conce7o teologico che giusAficherà questa modifica dei comandamenA. Le contaminazioni culturali tra Paganesimo (il sole è il culto più anAco del mondo) e Cris:anesimo ! accostamento tra Cristo e Socrate, che hanno in comune il fa7o che non scrivono nulla. Socrate sme7e di guardare alla natura e dice che la più grande ricchezza dell’uomo è conoscere sé stessi. Entrambi acce7ano la condanna a morte per dimostrare la validità del proprio modello di vita ideologico. Principali contaminazioni tra paganesimo e religione crisAana: - Natale = (il 25 è festa pagana legata al solsAzio invernale del Dies Natalis Solis, legata al culto del sole), da un punto di vista astronomico il 21 dicembre è il giorno più corto dell’anno e da quel momento fino al 21 giugno c’è una vi7oria della luce sulle tenebre. • Degrado personale dei Papi: i Papi del X ed XI secolo non sono né degni né sanA (ad esempio Benede7o XI che cede il ponAficato per simonia nel 1045). • Nel 1054 matura la separazione (scisma) formale e definiAva tra la Chiesa d’Oriente (ortodossa) e la Chiesa d’Occidente (ca7olica) ! Papa Scomunicato. TEOCRAZIA - Presuppone la supremazia del potere spirituale su quello temporale ! La Chiesa succede all’Imperatore romano per realizzare l’unità. Con la caduta dell’Impero Romano infaa solo la Chiesa, fondata da Dio e una, poteva far valere e a7uare il principio dell’unità, perché essa era la sola legiama potestà, il suo monarco era Cristo e in nome di lui lo era il suo Vicario, il Papa. - Nella storia delle do7rine poliAche s’intende per do7rina teocraAca quella che, richiamandosi al de7o paolino “non c’è autorità se non da Dio” (Romani 13,1) riporta a Dio l’origine e il fondamento del potere poliAco (Nulla potestas nisi a Deo). La “Potestas Clavium” = consegna delle chiavi, la potestà delle chiavi. Il Papa è il vicario di Cristo in terra e gli da un potere. San Pietro è il capo della chiesa. “Potestas ligandi et solvendi” => principio di cara7ere generale, significa la CONSEGNA DELLE CHIAVI, potere “tu7o ciò che legherai in Terra sarà legato in Cielo, tu7o ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto in Cielo”. Quello che capita sulla terra capita in Cielo. Papa è vicario di Cristo in terra, per volontà di Cristo stesso che ha invesAto di questa funzione San Pietro. Il dualismo Gelasiano ! Papa Gelasio I ha governato per pochi anni, nel 484 scrive le7era all’imperatore in cui espone tesi del dualismo gelasiano ! dobbiamo coesistere perché al centro comune interesse abbiamo il ci7adino che è anche fedele, un sogge7o che deve obbedire a due ordinamenA, canonico e civile, dobbiamo me7ere nelle condizioni il ci7adino di poter obbedire senza troppe difficoltà. Quindi io riconosco potere temporale anche se rimando superiore, io chiesa A cedo degli spazi su materie che reputo sono più di competenza tua che mia (es contraa, successioni: viene lasciata allo Stato e il diri7o canonico recepisce). Gelasio die che si può fare in materie neutre. Mentre ci sono tu7a una serie di principi dota: di posi:vità assoluta, o in laAno principio c.d. “nullo mediante”, che non amme7ono compromessi, transazioni, cedimenA. Sono palea intoccabili, non ogge7o di tra7aAva. E tra quesA c’è il PP dell’indissolubilità del matrimonio. Stato amme7e divorzio ma la chiesa no. Oppure diri7o all’aborto. Periodo di maggiore potenza della Chiesa = Nicolò II (1059) – Bonifacio VIII (1303) Principali pontefici teocra:ci: - Nicolò II (1059) ! Dictatus papae = stabilisce che pontefice deve essere ele6o dai cardinali e non dal popolo fedele. Assegnata ai cardinali la funzione di eleggere il pontefice. - Gregorio VII (1073) ! Dictatus Papae, documento da lui reda7o che rappresenta il manifesto della democrazia. - Callisto II ! sApulato concordato di Warms con cui nel 1122 finirà lo7a per le invesAture, iniziata con Carlo magno - Innocenzo III ! da impulso alla inquisizione romana e fa crociata terribile tra crisAani ed ereAci. - Gregorio IX ! papa si scontra contro Federico II scomunicandolo - Bonifacio VIII ! Humam Sanctam = ulAmo papa teocraAco, ucciso quando si scontra contro lo Stato, contro la Francia e viene sconfi7o. Principi teocra:ci essenziali ! Teoria del sole e della luna (Innocenzo III) = come la luna riceve luce dal sole similmente il potere regio deriva dall’autorità papale, il re vive di luce riflessa, quindi senza luce del sole non si vedrebbe la luna // Teoria delle due spade (Bonifacio VIII) = per affermare disAnzione spada spirituale è quella del papa e spada temporale è concessa dal Papa e deve essere posto a servizio della Chiesa. Bonifacio VIII riprende una vecchia do7rina legata ad un episodio del vangelo e ne da interpretazione teocraAca. Vangelo II Luca: Gesù stava andando nell’orto del Getsemani e gli vennero date due spade per la difesa della propria persona. Questo episodio viene interpretato da Bonifacio VIII in senso teologico: unicità della chiesa, due spade => spirituale e temporale concessa dal papa. Potere temporale viene concesso e quindi è subordinato al potere spirituale, il temporale è al servizio della Chiesa. Cara7erisAche ! POTESTAS DIRECTA IN TEMPORALIBUS ➔ Tua i poteri esercitabili nel mondo, sia d’ordine spirituale sia d’ordine temporale, appartengono al Papa. Tu7e le potestà temporali sono esercitate sulla terra per delegazione del Papa. È la potestà ecclesias/ca la fonte di tu5e le altre, che perciò sono ad essa subordinate. • Tu7a la materia ecclesiasAca è so7ra7a ad ogni ingerenza del potere civile • Nel contrasto tra leggi civili e leggi ecclesiasAche, quest’ulAme prevale • Leggi civili contrarie sono illegiame, nulle e non obbliganA • Nessuna autorità è legiama proprio potere non deriva da invesAtura ecclesiasAca • Solo il Papa può decidere in ulAma istanza della guerra e della pace Percorso = rinascita Cris:ana ed Autonomia del Papato • La rinascita dell’IsAtuzione ponAfica comincia con Papa Nicolò II che ge7a le basi della moderna elezione del papa affidandola alla libera scelta dei Cardinali (1059), so7raendola all’influenza della casa imperiale e dei gruppi poliAci romani. A7o altamente teocraAco. • La riforma Gregoriana (1073-1088, Gregorio VII). Introduzione del celibato ecclesiasAco (per i primi 1000 anni i preA si potevano sposare, nel 1073 entra il divieto del matrimonio, norma introdo7a da un papa e quindi il papa potrebbe modificarla. Solo uomini possono diventare preA, norma di diri7o divino): Concilio Ecumenico Lateranense I del 1123. Lo6a per le inves:ture (Concordato di Worms 1122 = accordo tra papa e imperatore per dirimere una controversia), iniziata con Carlo Magno (considerava vescovi come conA). • Fioritura del diriIo canonico (Graziano capo della Scuola di Bologna e compilatore del Decretum con cui si riordina e si armonizza il diri7o della Chiesa), si tolgono tu7e anAnomie accumulate nel corso dei secoli e che creavano incertezza giuridica. Graziano da una forma scienAfica al diri7o canonico. Nascita di un sistema giuridico autonomo scienAficamente formato. Le competenze della Chiesa teocra:ca - Patrimoniali (decime) = imposizione di tasse, 10% - Giurisdizionali ! privilegio del foro = diri7o che spe7ava ai chierici (ecclesiasAci), che non potevano essere giudicato da un tribunale dello Stato civile, possono essere giudicaA solo dai tribunali ecclesiasAci (in vigore fino alle leggi Siccardi del 1850) // repressione delle nuove eresie, specie pauperisAche, con la nascita, nel 1231, dell’Inquisizione. Anche se sarebbe più corre7o parlare di inquisizioni al plurale, perché ci sono staA tanA Api di inquisizione. Adesso parliamo dell’inquisizione medievale, romana che reprime le nuove eresie pauperisAche, che sono quelle che partono da un presupposto: Gesù Cristo era povero, uno di quesA movimenA pauperisAci, di San Francesco oppure i valdesi, dicono che se Cristo era povero anche la Chiesa doveva essere povera (uno dei momenA in cui la chiesa era più ricca). - Poli:che (Teoria del Sole e della Luna // Teoria delle due spade) - Matrimoniali (forma, giudizio di validità) ! nasce idea per cui a giudicare su quesA matrimoni debba essere la chiesa e non lo Stato, ancora in fase embrionale. Catari e valdesi ! inizio delle crociate in Europa Crociata contro i Catari o Albigesi e il Massacro di Béziers (1209) = cataros significa puri. Eresia condannata già nel concilio di Nicea, si cercò di eliminarli: rifiutavano la materialità, ritenevano che non si dovevano fare figli perché sennò si era colpevoli di creare una prigione di carne per lo spirito, era proibito il cibo provenienA da animali, tu7a la materia era considerata un piano del male, la massima vi7oria del bene contro il male era la morte. La migliore morte era quando si moriva per fame, rifiutando la materia e liberandosi nello spirito. Papa Innocenzo III dopo aver cercato di farli converAre bandisce una crociata contro gli albigesi. Il momento clou è il massacro di Béziers, dove i crociaA circondarono la ci7à chiesero che i catari fossero bandiA ma la popolazione (tra cui anche ca7olici che erano in relazione di amicizia con i catari che vivevano nella ci7à) si rifiutava di mandarli via, abitanA vengono allora massacraA tua senza disAnzioni, 20.000 morA. MolA catari si rifugiarono dentro una chiesa dove c’erano anche dei ca7olici, il papa disse “uccideteli tua, Dio riconoscerà i suoi”. Eresia da reprimere perché aveva un valore anche poliAco, a7accavano autorità del papa, come facevano i valdesi. La lo6a per le inves:ture ! scontro per nominare la persona invesAta del potere, che doveva assumere il ruolo di vescovo conte (alA ecclesiasAci). Scontro iniziato con Carlo Magno e avrà momenA difficili e di tensione, come per esempio l’umiliazione di Canossa. Enrico IV VS Papa Gregorio VII, Umiliazione di Canossa (1077) ! il papa scomunica Enrico IV, nel 1077 in epoca pienamente teocraAca la scomunica aveva un valore poliAco enorme per imperatore, perché se venivi scomunicato, i suddiA erano sciolA dal dovere di obbedienza, nessuno doveva più rispondere ai tuoi ordini (il Sole spegne la luce della Luna) = “Nessun potere se non da Dio”. Enrico IV viene scomunicato, gli viene tolto il suo ruolo ed era alle prese con un forte movimento di opposizione al suo interno, dei principi ele7ori (governavano piccoli regni nell’impero), si ribellano quando arriva la scomunica. L’imperatore arriva in Italia con un piccolo esercito, il papa scappa e si rifugia a Canossa (dalla contessa MaAlde di Canossa, che viveva castello in montagna), arriva lì l’imperatore che voleva chiedere scusa al papa. Enrico IV viene perdonato dal papa, ma poi quando risolve i problemi interni, aggredisce il papa, nomina un anApapa e si muove con esercito verso Roma. Gregorio VII scomunica di nuovo Enrico IV, arriva con esercito, papa si rifugia a Castel Sant’Angelo e chiede aiuto a Roberto il Guiscardo, ai normanni che saccheggiano Roma. I romani si rivoltano contro papa che scappa e si rifugia dai normanni. Quando arrivano i normanni si stanziano nell’impero del Sud, arrivano in Sicilia che era araba, gradualmente viene riconquistata e nel 1098 Urbano II concede ai sovrani normanni di Sicilia e ai loro discendenA la Legazia Apostolica ! tu7a materia ecclesiasAca dell’isola era riservata a normanni. I normanni diventano i prote7ori del papa, Ruggero II d’Altavilla toglie la Sicilia agli arabi e porta la crisAanità. Per ringraziarli il papa, Urbano II, nel 1098 concede la legazia apostolica, privilegio concesso a Ruggero II e a tua suoi discendenA ! il suo potere non è limitato al temporale, ma diventa come un legato del papa in Sicilia, come se il papa si fosse spogliato del suo potere spirituale con riferimento al territorio siciliano. In parAcolare l’idea era quella che non c’era più la possibilità di appellarsi a Roma per abuso contro decisioni prese dal re, dall’autorità locale. Controversia Liparitana, (presa in considerazione anche da Sciascia) 1711 fa7o realmente accaduto da cui si riporta alla cronaca il problema del diri7o di appello per abuso da parte dei fedeli al Papa. MolA secoli dopo il vescovo di Lipari manda servi a vendere dei ceci, vengono fermaA perché non avevano pagato la tassa di occupazione suolo pubblico, vengono sequestraA i ceci, vengono scomunicaA i vescovi, re interviene e vescovo appella a Roma e non viene considerato valido perché il papa non ha più quel potere. Verrà risolto solo dopo unità d’italia. Concordato di Worms (1122) => sancisce la fine della lo7a delle invesAture. Pa7o con papa Callisto. Vengono sancite delle norme per le invesAture: viene favorita la chiesa e l’imperatore di fa7o rinuncia ad invesAre i vescovi se non per area germanica. Concilio Ecumenico Lateranense IV (1215) ! concilio dove partecipano tua i vescovi della ca7olicità che confluiscono in un unico luogo, si svolge per la quarta volta nel palazzo del Laterano a Roma. Momento fondamentale dell’opera di riforma e della Chiesa. - Si occupò di ques/oni dogma/che: b. Trinità c. Transustanziazione: dogma della fede ossia quando viene posta una verità di fede come assoluta, secondo i ca7olici ritengono che quando il prete benedice il corpo e sangue di cristo effeavamente sono il corpo e il sangue di cristo, cambia la sostanza: conce7o affermato per la prima volta in questo concilio. d. Condanna dell’eresie 3. Si occupò di ques/oni disciplinari ! prece7o pasquale aggredire le case dei templari e li arresta tua. Non si difendono tua. Filippo IV resta fregato perché lui entra nelle case cerca ovunque ma trova poco e niente e sopra7u7o non trova il Santo Graal. Secoli dopo l’ha cercato Hitler il Santo Graal in Francia, lui manderà gruppi di ricerca di archeologi per trovarlo. La leggenda narra che l’operazione organizzata da filippo IV in realtà non fu cosi segreta, che Jacques de Molay, ulAmo capo degli ordini dei templari, poco prima lo viene a sapere e decide di sacrificare l’ordine e di prendere il santo graal e tu7o il tesoro e di mandarlo fuori dalla Francia: templari tra segreA che custodivano si dice sapessero come arrivare nelle Americhe perché avevano trovato delle mappe vichinghe e mandano delle navi dal porto atlanAco francese alle Americhe. Esiste un’isola sulle coste canadesi, Oak Island, in cui hanno scoperto un pozzo costruito con tecniche anAche vicino all’oceano, chiunque prova a scendere in questo pozzo questo pozzo viene invaso dalle acque dell’oceano. Leggenda è che i templari scavarono pozzo e in fondo a questo pozzo potrebbe esserci il tesoro dei templari e il santo graal. Filippo il Bello condanna i templari a ereAci: usa la tortura contro di loro per costringerli a parlare. CondannaA a morte. Jacques de Molay venne ucciso vicino alla ca7edrale di notre dame. La Maledizione di Jacques de Molay => mentre sta bruciando lancia una maledizione, entro un anno da oggi mi seguiranno nell’oltre tombe sia il re sia il papa. Entrambi muoiono entro un anno, a filippo IV succede che durante la caccia, cade da cavallo e si procura un taglio alla coscia della gamba sinistra, ferita si infe7a e muore. La fine della teocrazia, riassunto a punB: 1. Nascita Stato moderno 2. Scontro con papa Bonifacio VIII e Filippo IV ! filippo IV fa ca7urare e uccidere l’ulAmo pontefice teocraAco 3. Porta a compimento la sua opera con soppressione dei templari, che rappresentavano forza militare chiesa, schiaccia l’ordine militare 4. Trasferisce la sede papale ad Avignone, Clemente V diventa il cappellano di Francia Si conclude epoca storica della teocrazia e inizia nuovo sistema di rapporA tra Stato e chiesa, si afferma il terzo sistema: giurisdizionalismo / regalismo. Si viene a determinare un radicale cambio di prospeava. A simboleggiare questo c’è la frase molto famosa di O7o Von Bismark (cancelliere della Prussia che sconfiggerà napoleone): “noi non andremo a Canossa, né con il corpo né con lo spirito” (1872). Giurisdizionalismo darà vita alla chiesa di Stato ! riforma protestante. GIURISDIZIONALISMO/REGALISMO Causa poliAca ! affermazione del re e dello Stato (pre-presupposto). Ma ci sono tu7a una serie di fa7ori storici e religiosi nel rapporto tra poliAca e religione. PresupposA: PRESUPPOSTI DEL GIURISDIZIONALISMO: • Riforma protestante luterana, 1517 (vero momento di svolta) ⇨ Mar:n Lutero che proporrà l’abbaamento delle tre muraglie su cui si reggeva la Chiesa Ca7olica, applicando le categorie che noi abbiamo usato lui le prende tu7e. Lutero è uno scismaAco (scisma chiesa luterana), un ereAco e un apostata (rinnega del tu7o la fede ca7olica e sposa nuova religione da lui creata), contesta il clero (dobbiamo disAnguere tra un monastero ministeriale e monastero sacerdotale). • Cardini della riforma: Fede e non opere / predesAnazione / segni di salvezza (Calvino) • Affermazione sempre più vasta dello Stato moderno in an:tesi alla Chiesa Ca6olica • Significato poli:co della riforma luterana: EreAco di successo, segreto è connesso al fa7o che Lutero trova il momento poliAco opportuno ! perché c’era la necessità dei nuovi StaA nazionali di darsi una religione propria. Negli altri paesi di Europa ca7olici anche le decisioni del re potevano ribaltarsi perché si poteva appellarsi a Roma. Il papa conAnuava anche dopo la fine della teocrazia a pretendere di poter dire la sua entrando in casa dei re. • Nasce la Chiesa territoriale di Stato: i movimenA riformatori si stru7urano in chiese territoriali di Stato (Chiesa Anglicana con Enrico VIII nel 1534) = il re è imperatore del suo regno, si vuole affermare in anAtesi alla chiesa ca7olica, il singolo stato si può affermare solo nella misura in cui riesco ad essere totalmente indipendente da poteri esterni e forA come quello della Chiesa ca7olica. • Trionfo del par:colarismo e del localismo rispe7o all’universalismo ca7olico Lutero cambia il senso della salvezza ! secondo la do7rina ca7olica il principio è che sono necessarie le opere per gli altri, oltre alle preghiere. Lutero invece dice l’opposto, in realtà la tua salvezza non dipende da cosa fai in vita, se A devi salvare A salvi e se non A devi salvare non A salvi perché c’è la predes:nazione = Calvino: il segno di salvezza è se sei un uomo o una donna di successo, si intende che riesci a vivere bene la tua vita, ego sintonico con la tua esistenza. Non ha importanza fare la carità ma avere questo successo nella vita. ▪ Padri fondatori degli Usa erano noA massoni (Washington, Benjamin Francklin), mentalità americana è protestante nel senso calvinista ! il protestante vede nel successo la salvezza. E se guardiamo alla cultura cinema americana, mito del Self Save Man. I protestanA danno l’opportunità di dimostrare che sei un predesAnato e che puoi avere successo, ma nella logica del protestante non c’è la logica di aiutare gli altri. A differenza nostra, della nostra cosAtuzione. ▪ Nei paesi di religione buddista, dove ci sono religioni impostate sul karma dell’espiazione: se A aiuto in realtà A impedisco di espiare le colpe della vita passata, e nella prossima vita conAnuerai a soffrire. PRINCIPI FONDAMENTALI GIURISDIZIONALISMO • Affermazione del Principio “Cuius regio eius et religio”. In base a tale principio il sovrano è il capo nel suo territorio (episcopus natus: vescovo per diri7o di nascere) e può scegliere a quale religione aderire ! il sovrano può obbligare tua i propri suddiA a professare la sua religione che lui ha scelto. • I suddiA sono obbligaA ad aderire alla confessione del sovrano (che esercita lo Ius reformandi) oppure in alternaAva, a migrare (Ius migrandi) in uno Stato nel quale si professi ! è stato posto alla base dell’Inquisizione, sopra7u7o quella spagnola (Tomás De Torquemada) fece questo lavoro in Andalusia che prima della riconquista, quando arrivano i ca7olici era abitata principalmente da arabi ed ebrei. L’Inquisizione aveva competenza solo sui ca7olici, allora i sovrani ca7olici danno due possibilità: acce7azione dello Ius reformandi, conversione al caIolicesimo (forzata, quindi si mantenevano le proprie origini, conversione solo di facciata, persone che diventavano ereAche perché comunque avevano credenze religiose diverse e lì sca7ava l’inquisizione che aveva a quel punto competenza su di loro) oppure dovevano emigrare. Principio che venne applicato anche in Sicilia, nei confronA degli ebrei siciliani => dovevi lasciare tu7o, non potevi portarA dietro nulla se decidevi di emigrare. o Oppure viene previsto lo Ius tolerandi con cui il sovrano concede di praBcare in forma privata il proprio culto senza discriminazioni. LA RIFORMA LUTERANA ! 95 tesi di MarAn Lutero. Tra le tante cose, contestava anche la necessità per la chiesa di avere un diri7o, contesta la giuridicità della chiesa, di avere un ordinamento giuridico proprio. La chiesa ha si un aspe7o misterico e trascendente, un aspe7o meta-giuridico, ma la chiesa è anche ecclesia, ossia comunità, società. Lutero per dimostrare questa inuAlità del diri7o canonico brucia una copia del corpus iuris canonici, quella collezione di norme di diri7o canonico, a significare l’assoluta inuAlità del diri7o. MARTIN LUTERO (1483-1546) o Afferma che la salvezza si raggiunge per mezzo della fede o Reputa il Clero non necessario per praAcare il culto della religione o 31/10/1517: scrive le 95 tesi, con cui regola la religione o Riceve l’EXURGE DOMINE, la Bolla di scomunica del Papa Leone X o Viene condannato a morte da Carlo V durante da Dieta imperiale di Worms o Viene prote7o da Federico di Sassonia a Wortburg ! perché capisce che è una opportunità per andare contro papa. I mali più diffusi erano: - Vendita delle cariche ecclesiasAche - Simonia (cumulo dei benefici) - Concubinato (formazione di famiglie illegiame da parte di religiosi) - Nepo:smo (favori e vantaggi per i parenA degli ecclesiasAci) Lutero si occupa principalmente della vendita delle indulgenze ! secondo la do7rina, la Chiesa poteva abbreviare o cancellare la permanenza in purgatorio dei peccatori concedendo loro delle “indulgenze”. Il fa7o che le indulgenze fossero concesse in cambio di denaro suscitava scandalo. Nei primi anni del XVI secolo, papa Leone X promuove in Germania una grande vendita di indulgenze per finanziare la costruzione della cupola di San Pietro. La chiesa aveva bisogno di soldi, siamo in epoca rinascimentale, nel pieno dell’umanesimo, e i papi che ci sono hanno anche delle cara7erisAche parAcolari, non sono papi teologhi ma venivano da grandi famiglie (Medici, Sforza ecc.) che riuscivano a turno a far eleggere proprio membro. Pontefici avevano anche dei regni, erano anche soldaA, generali, guerrieri. Si dovevano finanziare le opere arAsAche, come l’affresco di Michelangelo della “Creazione di Adamo”. Idea: Dio da la vita ad Adamo, crea il primo uomo. Questa creazione, quando Michelangelo aveva finito di affrescare la volta della Cappella SisAna e sopraggiunge papa che gli aveva commissionato i lavori, era Giulio II, era un mecenate appartenente ad una ricca famiglia. Quando vede quest’immagine si lamenta e dice a Michelangelo che andrebbe rifa7o, per un errore teologico: uomo non doveva essere bello come dio perché macchiato del peccato originale, ma questo era il momento iniziale non ha mangiato ancora il fru7o proibito quindi in questa fase della creazione ancora uomo è puro ancora è bello come dio. La storia narra che giulio II se ne andò senza dire nulla. Lutero inoltre contesta la modalità di diffusione della parola di Cristo ! nel corso dei secoli la chiesa aveva il monopolio del modus docenA, per evitare che altri potessero affiancarsi nel predicare il vangelo, per limitare al massimo questo rischio, la Bibbia, quindi sia vecchio che nuovo testamento, non era mai stata trado7a in lingua volgare (scri7e in aramaico, greco, laAno). Chi sapeva queste lingue, ossia pochissimi, poteva leggere bibbia. Inizi XVI secolo. Libri a stampa non erano diffusi, libri copiaA da amanuensi in laAno e greco. C’era una sorta di aristocrazia culturale. Unico Apo di Bibbia = Bibbia dei Poveri (Biblia Pauperum), fa7a dagli affreschi di Michelangelo. Recepivano un messaggio a7raverso l’arte, che aveva significato didaaco. La comunicazione di massa era affidata a questa bibbia dei poveri: erano fumea tramite i quali il fedele poteva immaginarsi di come poteva essere la fede ecc. Lutero traduce in tedesco la bibbia ! c.d. Bibbia di Lutero. Momento di ro7ura in cui la Chiesa perde esclusiva. La bibbia trado7a addiri7ura viene posta nell’indice dei libri proibiA. Esempio della logica poliAca dietro la nascita degli staA nazionali e della necessità di avere chiesa propria ! Enrico VIII e lo Scisma d’Inghilterra (Supremacy Act, 1534) Enrico VIII era inizialmente schierato apertamente contro Lutero e protestantesimo, papa Leone X nel 1521 gli de7e Atolo di difensore della fede, aveva scri7o libri contro Lutero, ca7olico fervente. Nel 1534 diventa ereAco e fonda chiesa nazionale di Inghilterra ! Chiesa Anglicana. La storia narra che il re fece lo scisma perché il papa non gli aveva concesso la nullità per il suo matrimonio con Caterina d’Aragona, perché voleva sposarsi con Anna Bolena. Ma in realtà la storia è che Caterina Per Lutero il matrimonio era un negozio secolare, di cui si doveva occupare solo lo stato e i tribunali dello stato. Il concilio riafferma il PP per cui il matrimonio è un sacramento e quindi la competenza a giudicare della validità e nullità sono competen: in via esclusiva i tribunali ecclesias:ci (IMPORTANTE) ! concilio di Firenze viene stabilito per la prima volta che il matrimonio è un sacramento e verrà ribadito in modo davvero ne7o nel Concilio di Trento. ⇨ PP DI RISERVA DI GIURISDIZIONE ESCLUSIVA A FAVORE DEI TRIBUNALI ECCLESIASTICI. Indice dei libri proibi: (1544-1948) ! è una raccolta di tua gli scria condannaA dalla fede ca7olica perché consideraA contrari a quest’ulAma, ai principi e alla morale ca7olica. Problema si pose con diffusione dei libri a stampa, c’era necessità di arginare la diffusione di quesA libri, rischio che si possano diffondere le correnA ereAcali => pone obbligo esame previo da parte della gerarchia che stabiliva cosa si poteva pubblica e cosa no: imprimatur e firma autorità ecclesiasAca che concedeva permesso. Se non c’era imprimatur ! distruzione libri non autorizzaA e si prevedevano pene e sanzioni per autori, venditori e le7ori. È rimasto aggiornato fino al 1948 e in vigore fino al 1966 è stata tolto ogni valore giuridico. Ma se uno sacra un libro di sacra scri7ura ci vuole l’imprimatur. ⇨ Galileo galilei, la tesi dell’Inerranza Biblica finita tra i libri proibiB ! era una teoria secondo cui la bibbia sostanzialmente diceva verità di fede e verità scienAfiche, non solo le7ura spirituale ma anche scienAfica. La teoria condannata era quella copernicana, che diceva che non era il sole che girava intorno alla terra ma viceversa, teoria eliocentrica contraddiceva la bibbia perché c’è un passo libro di Giosuè dove si afferma che il sole si ferma per volontà divina. Era considerato un fa7o scienAfico e dire il contrario era considerata un’eresia. Galileo galilei finisce davanA al tribunale dell’inquisizione, dice: “In fondo le scri7ure dicono come si vada in cielo ma non come vada il cielo”. Giovanni Paolo II diede incarico ad una commissione di verificare, riesaminare gli aa processo inquisitoriale e alla fine si arriva a chiedere scusa e viene scri7o dal cardinale che presiedeva la commissione che la condanna fu ingiusta per una indebita commisAone di teologia e scienza. Uno dei moAvi che scatenò la chiesa contro galilei = il fa7o che scrisse la sua opera in volgare. Le opere scienAfiche erano tu7e scri7e in laAno, lingua ufficiale, perché erano opere desAnate agli studiosi, ad u pubblico colto. La scrive in volgare perché vuole diffondere il messaggio a tua. ⇨ Teoria del creazionismo => tesi per cui secondo sacre scri7ure saremmo staA creaA da Dio. A questa si oppone teoria evoluzionisAca di Darwin. Diversi :pi di Inquisizione - Inquisizione medievale (1184 epoca teocraAca) ! dipende dire7amente dal Papa - Inquisizione spagnola (1478 epoca regalista) ! dipende dai sovrani spagnoli, es. Tomás de Torquemada. - Inquisizione romana (in reazione a Lutero) - Inquisizione portoghese ! dipendeva dai sovrani portoghesi Torture => la chiesa praAcava la tortura solo citra sanguinem, senza la diffusione di sangue, quindi si faceva legando il sogge7o, lo si alzava e si lasciava andare la corda senza lasciarlo cadere a terra: strappi muscolari, fra7ure ecc. Esecuzione di condanne a morte eseguite dallo Stato che era il boia della Chiesa. Autodafè (dal portoghese significa a7o di fede) in Plaza Mayor a Madrid ! possibilità all’ereAco di abiurare, ritra7are ciò che aveva scri7o di ereAco. Se però per la seconda volta professavi do7rine ereAche non c’era possibilità di clemenza e veniva bruciato al rogo. Il rogo perché si pensava che il fuoco purificasse dal male. Rogo poteva essere realizzato in due modi: a fuoco rapido (corpo veniva bruciato) o a fuoco lento (si moriva di asfissia da fumo nero). ParenA del condannato per risparmiare sofferenze al condannato corrompevano il boia perché lo strangolasse o soffrisse prima di me7erlo al rogo, senza che soffrisse troppo. La caccia alle streghe ! Malleus Maleficarum (al femminile), manuale dell’inquisitore delle streghe, un tra7ato non originale, diviso in tre parA. 1. Prima parte: natura della stregoneria, donne si riteneva fossero più deboli rispe7o alle tentazioni di Satana, perché erano considerate intelle7ualmente più deboli. Es episodio paradiso terrestre, dove è Eva che fa da tramite. Dicevano che parola femmina: fe-minus, di fede minore (sbagliato in laAno). 2. Seconda parte: modalità. 3. Terza parte: istruzioni praAche su come ca7urare streghe, processo, esecuzione. Es. streghe di Salem negli StaA UniA, furono impiccate decine e decine di persone. POTESTAS INDIRECTA IN TEMPORALIBUS (1581) ! CARDINALE SAN ROBERTO BELLARMINO, figura molto controversa della chiesa, noto perché è stato inquisitore di Giordano Bruno, cercava di convincere a ritra7are. Inquisitore di galileo galilei. Fa teoria “Potestas Indirecta in Temporalibus” (secolo XVI) => libro “De Summo PonBfice”, è cardinale e inquisitore, scrive libro in cui prende a7o che il mondo è cambiato, siamo in epoca di riforma protestante, c’è stata la contro riforma, ma non è possibile tornare alla teocrazia come sperava una parte della chiesa. Vuole trovare un modo per gesAre il rapporto tra chiesa e staA nazionali e teorizza questa nuovo sistema: la potestà indire5a nelle materie temporali. Teoria che si contrappone alla filosofia, alla logica della teocrazia, che propugnava la potesta directa in temporalibus (potestà dire7a). Potere dire7o = papa può dire7amente scavalcare il re e imperatore e se c’è una legge dello Stato che a lui non piace la può abrogare. POTESTÀ INDIRETTA ! potere della Chiesa di regolare con le proprie leggi anche i rapporA civili, di sciogliere i fedeli dall’obbligo dell’osservanza delle leggi civili contrarie agli interessi ecclesiasAci, di premere indire7amente sui governanA affinché siffa7e leggi non siano emanate. Il papa non ha potere di intervenire dire7amente ma può comunque esercitare un ruolo ed influenzare la vita poliBca di uno stato, può agire indire7amente su due diverse situazioni: - Sui fedeli che sono ci7adini, sugli ele7ori - Sui governan/ => se parlamentare, governante è ca7olico deve obbedienza al papa, papa è un governante. “De summo ponAfice” ! finisce nella lista dei libri proibiA perché non acce7ata all’inizio teoria. Ma poi sì, tanto che oggi si esercita sempre potestà indire7a che si chiama mediata, che necessita della mediazione dei poliAci, degli ele7ori. Esempi: - DIVORZIO ! legge 898 del 1970, osteggiata dalla chiesa che fece di tu7o per ostacolarla e di convincere tua i ca7olici a non votarla. 4 anni dopo chiesa raccoglie firme, referendum abrogaAvo, che però viene respinta richiesta di abrogazione. - ABORTO ! cardinale Ruini, presidente conferenza episcopale italiana. Aveva chiesto revisione sulla legge sull’aborto, mai stata acce7ata dalla chiesa. Siamo nel 1978, legge su aborto: opposizione della chiesa, si tenta referendum abrogaAvo nel 1981 che fallisce. Il medico che procura l’aborto automaAcamente viene scomunicato dalla chiesa, quindi per evitare questo esiste l’obiezione di coscienza. Lo scopo cui tende la chiesa è far si che si arrivi ad una quanAtà di medici di coscienza in modo tale da ostacolare indire7amente il sistema. - FECONDAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA ! 2005 referendum vince. Al referendum Ruini vince e de7a legge, il cardinale aveva chiesto di non votare e tre italiani su qua7ro hanno fa7o come ha de7o lui. o Se vince il NO o ASTENSIONE (rimane la situazione a7uale) = gli embrioni soprannumerari non possono essere congelaA // è vietato qualunque Apo di clonazione. o Se vince il SI = gli embrioni soprannumerari potranno essere congelaA e resi disponibili per successivi SEPARATISMO FondamenA UlAmi della religione: filosofia + poliAca = religione. Prodromi dell’Illuminismo: Riforma luterana ! Illuminismo (ragione). Alla base dell’illuminismo c’è la riforma luterana che ha spezzato una conAnuità (ma anche umanesimo, rinascimento ecc.), maggiore importanza alla scienza. Pulsione epistemofilica: volta all’amore per la conoscenza per la scoperta. Kant, mo7o dell’illuminismo è “Sàpere Aude” (Orazio, ripreso da Kant nel suo scri7o: “Risposta a che cosa è l’Illuminismo”) ! “Osa conoscere”, una sorta di sfida al divino. Primo esempio di processo penale moderno ! “L’Orestea” di Eschilo, trilogia formata da ‘Agamennone’, ‘Coefore’ ed ‘Eumenidi’. GiusAzia isAtuzionale. ESCHILO, Eumenidi - Oreste perseguitato dalle furie, le Erinni, incitate dal fantasma di Clitemnestra - Oreste chiede giusAzia ad Atena in nome di Apollo - Atena isAtuisce il giudizio - Da questo deriva il tribunale e la fondazione della convivenza nella polis - Rappresentazione del giudizio (teatralità del tribunale): Atena dà il voto fondamentale nell’assoluzione di Orste - La legge del sangue rappresentata dalle Erinni (il mondo arcaico) si ri:ra (diventano Eumenidi) CESARE BECCARIA, “Dei Delig e delle pene” CICLO DELLA RAGIONE: ragione, illuminismo, processo, giusAzia, tragedia greca Atena era la dea della Sapienza, quella stessa ragione che noi troviamo nell’illuminismo che noi troviamo nell’illuminismo, il processo moderno che si afferma. Illuminismo e Sessualità ! illuminismo segna un affrancarsi della sessualità dalla riproduzione, bello della sessualità che ca7olicesimo aveva coartato, schiacciato. Il marchese De Sade, inventore del sadismo, esponente dell’illuminismo più radicale, materialista, laico. Opere che segnano momento di ro7ura. Scontri assoluA = FEDE vs SCIENZA (diventa sempre più forte) Ferite narcisisAche dell’uomo moderno: - Rivoluzione copernicana (Galilei) => la terra prima di galileo era il centro dell’universo. Noi per volontà di dio stavamo nel punto focale dell’universo e tu7o ci girava intorno. Terra che gira intorno al sole. - Teoria evoluzionista (Darwin) => idea per cui il creazionismo, Adamo è stato creato, uomo bellissimo a immagine e somiglianza di dio. Darwin invece parla di teoria per la quale ci siamo evoluA a parAre dalle scimmie. - Negazione libero arbitro (Freud) => inventore psicanalisi moderna. Secondo la fede uomo è dotato del libero arbitrio, artefice del bene e del male sulla terra. Per Freud invece la libertà dell’uomo non esiste, sosAene il determinismo, determinato a compiere determinate azioni. Agisci per una serie di condizionamenA che hai subito nella tua infanzia che A hanno influenzato. ⇨ NARCISISMO. ILLUMINISMO come presupposto del SEPARATISMO. Aspea qualificanA l’Illuminismo: - Individualismo religioso ! fino al giurisdizionalismo la religione era vista come un fa7o colleavo, un fa7o di Stato, valenza pubblicisAca, che riguardava l’aspe7o dello Stato. Adesso non c’è più IMPERATIVO CATEGORICO L’eAca kanAana impone che nessun nostro fine possa servire da fondamento della moralità che non sia l’uomo stesso, così da non servirsi degli altri quali mezzi per realizzare i nostri desideri o le nostre pulsioni, come Kant specifica in una sua definizione dell’imperaAvo categorico: “Agisci in modo da traIare l’umanità, tanto nella tua persona quanto nella persona di ogni altro, sempre nello stesso tempo come un fine, e mai unicamente come un mezzo”. Kant considera il giusto essere antecedente al buono come importanza assoluta; infaa sosAene che il buono raggiunto ha una irrilevanza morale. La giusta moralità non può essere determinata con riferimento a niente di empirico o sensuale; si può determinare solo a priori, con ragion praAca pura. È questo principio fondamentale della ragione morale che è conosciuto come imperaAvo categorico, la ragion praAca pura, nel determinarlo, determina cosa sarebbe necessario intraprendere senza riferimenA ai fa7ori conAngenA empirici. Dilemma morale: imperaAvo condizionato // imperaAvo categorico Esempio => Il criterio uAlitarisAco applicato all’analisi CosB/Benefici, usata per valutare la giustezza economica di un’azione. Ford produce negli anni 70 la macchina Pinto che ha molto successo e che vende molA esemplari, ma dopo le vendite si accorgono che ha un dife7o; gli ingegneri della Ford si accorgono che il serbatoio del carburante no è prote7o adeguatamente, quindi in caso di tamponamento c’era il rischio di esplosione con il rischio di uccisione dei passeggeri. Analisi cosA / benefici ! 11 dollari per richiamare tu7e le macchine e me7ere piastra di acciaio per proteggere (137 milioni di dollari per aumentare la sicurezza). Hanno fa7o prospeava dei morA e dei feriA che potrebbero accadere, che come risarcimento gli sarebbe costato meno, ossia 50 milioni di dollari. Decisero di lasciare morire le persone. Verrà scoperto poi questo calcolo e verranno condannaA. IL RUOLO DELLE RELIGIONI NELLA CORREZIONE DELLE DISTORSIONI DEI MERCATI FINANZIARI ⇨ Moralizzazione dell’aspe7o economico. DoIrina scolasBca dell’usura in San Tommaso d’Acquino. La sua Teoria ! Responsabilità e:ca = è il grado di responsabilità che può essere a7ribuito ad una persona per qualificare la sua azione come eAca o scorre7a. La responsabilità eAca ha tre parametri: 1. Conoscenza 2. Volontarietà 3. Libera possibilità di scelta tra varie opzioni (((Italia ! la versione italiana del giurisdizionalismo fu una versione più blanda (regno Sabaudo) perché c’era lo ius tolerandi. Alcune forme di separaAsmo ci sono state ma il passaggio forte in Italia c’è stato tra giurisdizionalismo e coordinazione))). COORDINAZIONE (Sistema a7uale in Italia) Lo Stato e la Chiesa si me7ono d’accordo e si coordinano per cercare una soluzione comune rispe7o ad una serie di problemaAche che riguardano il ci7adino. Presupposto: approccio diverso rispe7o al fa7ore religioso. La religione nel tempo: Affare pubblico => Affare privato => promozione del fa5ore religioso. Lo Stato promuove il fa7ore religioso perché lo considera un quid perché riAene che contribuisca alla crescita morale e spirituale dei ci7adini. Riconoscimento + promozione. A7eggiamento favorevole e di aava cooperazione alla religione. Storia dell’Italia: 1848 = prese per la prima volta il via la poliAca ecclesiasAca della Destra in Piemonte, con riflessi poi nelle altre regioni italiane a parAre dal 1859 in poi. L’art. 1 dello Statuto dichiarava infaa la religione ca7olica la sola religione dello Stato e le altre confessioni allora esistenA tollerate “conformemente alle leggi”. Anni 1848-1849 = fallimento delle tra7aAve, perché Papa Pio IX non era disposto ad alcuna concessione. Il Parlamento approvò le leggi Siccardi che prevedevano l’abolizione di ciò che rimaneva del privilegio del foro ecclesiasAco e l’autorizzazione agli acquisA degli enA (anche ecclesiasAci). Già era stata soppressa la Compagnia di Gesù e la corporazione delle Dame del Sacro Cuore di Gesù, negando la personalità giuridica della congregazione dei gesuiA ed escludendone il diri7o di associazione e di riunione. Destra storica quindi fa uso da un lato di strumenA giurisdizionalisA per raggiungere i propri scopi e dall’altro imposta i rapporA Stato-Chiesa in chiave separaAsta. Legge 1855 = disAnzione tra enA ecclesiasAci uAli ed enA ritenuA inuAli (soppressione delle associazioni religiose di vita contemplaAva, i capitoli collegiaA senza cure d’anime e i benefici semplici). Legge 1866 = soppressione di tu7e le associazioni religiose con incamerazione del patrimonio. Legge 1867 = soppressione delle varie categorie di enA ecclesiasAci secolari con devoluzione allo Stato dei beni e liquidazione dei beni acquisiA con tale legge. La destra storica riguardo al patrimonio considerava i beni ecclesiasAci come beni nazionali. PERIODO DEL RISORGIMENTO. 21 marzo del 1861 Unità d’Italia, si riunisce la prima seduta del Parlamento. Questo crea dei problemi con la chiesa perché il papa ha ancora il suo regno. Regno d’Italia nasce infaa in contrapposizione allo stato ponAfico, Pio IX era il papa all’epoca, lui si oppone strenuamente all’unità e quando si realizza scrive l’enciclica, sillabo, “L’elenco dei principali errori dell’età moderna” (condanna socialismo, liberismo, idea del matrimonio civile ecc.). Periodo molto difficile, scontro forte, Cavour punta ad avere Roma come Capitale (da Torino passò a Firenze ma idea era arrivare a Roma), tentarono soluzione diplomaAca con Pio IX per avere cessione di Roma. Non accade ! Breccia di Porta Pia (20 se7embre del 1870). Con ingresso dei bersaglieri a Roma e la occupazione manu militari abbiamo la Debella/o dello Stato Pon:ficio (1870) = morte di uno Stato, che viene annesso dentro il Regno d’Italia, accade perché lo Stato ponAficio viene distru7o e abba7uto dagli italiani. Inoltre lo Stato ponAficio aveva la protezione della Francia, nessuno aveva mai osato a7accarli, il 20 se7embre i bersaglieri a7accano perché i francesi si erano riAraA (guerra Prussia). Bersaglieri non andarono al Quirinale perché avevano l’ordine di non toccare il papa che infaa ebbe tu7o il tempo di andarsene e di rifugiarsi in VaAcano. Il Re dopo 1 o 2 anni non va a vivere negli appartamenA del Quirinale per rispe7o e andò a vivere so7o. Quirinale verrà arredato prendendo arredo da altre regie pre- unitario. IL PALAZZO DEL QUIRINALE • Periodo Papale dal 1583 al 1870 (con interruzione durante il periodo napoleonico). • Periodo Sabaudo dal 1870 al 1946. • Periodo Repubblicano dal 1946 ad oggi. Nascita della QUESTIONE ROMANA (Papa si dichiara prigioniero in VaAcano), fino al 20 se7embre del 1870 il papa abitava al Quirinale e fino al XIX secolo le elezioni del papa avvenivano dentro questo palazzo. C’è una cappella, che si chiama Paolina che ha le stesse dimensioni della SisAna e lì dentro venivano faa i conclavi per eleggere i papi. ! Ro7ura delle relazioni di pacifica convivenza. Legge delle Guaran:gie Pon:ficie (L. 13 maggio 1871, n. 214), emanata dal Regno d’Italia dopo l’annessione di Roma all’Italia. - GuaranAgie Reali - GuaranAgie Personali Due Atoli = prerogaAve del sommo Pontefice e della Santa Sede e disciplina delle relazioni fra Stato e Chiesa. Tale legge è fru7o della commisAone tra principi giurisdizionalisA e principi separaAsA. Lo Stato rinunziava all’esercizio di un dato numero di poteri di controllo sulla Chiesa ma si riteneva competente a de7are in modo unilaterale le norme aanenA alle garanzie offerte alla Santa Sede e al Papa. La legge, 20 arAcoli in totale, garan:va al pontefice: Ar:colo 1: • L’inviolabilità della persona e il conferimento degli onori sovrani (veniva dunque equiparato ai capi di Stato stranieri) • La possibilità di mantenere guardie armate al proprio servizio • Il possesso e il godimento dei “sacri palazzi” (VaAcano, Laterano, villa di Castel Gandolfo nonché relaAve perAnenze), cui si garanAva l’extraterritorialità, libertà di comunicazioni postali e telegrafiche. La seconda parte regolava i rapporA fra Stato e Chiesa Ca7olica, garantendo ad entrambi la massima pacifica indipendenza. Inoltre al clero veniva riconosciuta illimitata libertà di riunione e i vescovi erano esentaA dal giuramento al Re. Nonostante le molteplici aperture e concessioni operate dallo Stato, la Chiesa oppose un RIFIUTO sdegnato alla legge (che, a parere del pontefice, garanAva solo “fuAli privilegi e immunità”). Nello stesso 1871, Pio IX pubblicò l’enciclica Ubi nos nella quale riaffermava l’impossibile disgiunzione del potere spirituale da quello temporale. Non venne mai acce7ata questa legge perché ci fu un rifiuto totale da parte del Pio IX. Diceva fosse impossibile disgiungere il potere spirituale dal potere temporale. Lui chiese anche l’aiuto degli Asburgo che però non se la senArono di iniziare una guerra. Due moAvi giuridici del rifiuto: - Legge unilaterale, genAle concessione dallo Stato italiano alla sede. Quindi poteva essere revocata in qualsiasi momento - Concedeva il godimento dei sacri palazzi, non c’era la proprietà. La reazione di Pio IX ! NON EXPEDIT (1874), documento in cui il papa sosAene che i ca7olici non si devono più impegnare in poliAca (né elea né ele7ori). Boico7aggio democraAco, forma di potestas indirecta in temporalibus. Fu uno strumento uAlizzato per indebolire le nuove isAtuzioni, confermata per un triennio sino al 1904, persiste7e formalmente sino al 1919. Periodo di grande ro7ura e grande confli7o = leggi eversive dell’asse ecclesiasAco, chiesa viene espropriata di tua i suoi beni e di tu7e le sue proprietà. Inaugurazione della Statua di Giordano Bruno (1889) ! papa Leone XIII reagì digiunando tu7o il giorno, mandò le7era a Francesco Crispi minacciando di andarsene in Austria. La risposta di Crispi fu: se sua sanAtà pensasse di andarsene da Roma non potrebbe più rientrare. Venne anche espressa volontà a mussolini di togliere la statua ma lui disse nel 1929 dopo la firma paa lateranensi: bisogna che dichiari che la statua di giordano bruno rimanga dov’è. Primi segnali di riconciliazione: PATTO GENTILONI (1913) ! intesa ele7orale (accordo poliAco informale) fra i liberali di Giolia e l'Unione Ele7orale Ca7olica Italiana (UECI), presieduta dal conte Vincenzo GenAloni, diede luogo all’alleanza delle organizzazioni ca7oliche con esponenA dei liberali conservatori, in vista delle elezioni poliAche del 1913. Venne rimosso faavamente il non expedit. I ca7olici inoltre parteciparono alla Prima guerra mondiale, nessuno rifiutò di comba7ere. Finita la guerra, irruppero nella poliAca i parAA di massa: parAto socialista fondato nel 1861 e il parAto popolare italiano, fondato dal sacerdote siciliano Don Luigi Sturzo nel 1919. Il non expedit venne definiAvamente e formalmente abolito. La conciliazione con l’ascesa del fascismo: All’inizio, alle prime elezioni del marzo 1919, presentandosi la prima volta in parlamento, il parAto fascista presentò un programma molto anAclericale. Nel 1921 invece Mussolini cambiò strategia e so7olineò l’importanza del Papato e l’opportunità di buoni rapporA con esso, al fine di accrescere l’influenza dell’Italia nel mondo. Idea = usare la religione ca7olica come mezzo uAle per cementare l’unità spirituale della nazione, strumento per regnare. Accordo del 15 novembre 1984 il Parlamento ha preso piena conoscenza solo in sede di approvazione della legge di autorizzazione alla raAfica. Accordo del 18 febbraio 1984: - Le prime tre bozze (76-77-78) hanno cosAtuito con varianA il precedente dell’Accordo del febbraio. - 4^ e 5^ bozza elaborate dalla commissione italo-vaAcana - 5^ bozza bis fru7o di una revisione effe7uata da una commissione di studio presso la Presidenza del Consiglio - 6^ bozza formulata di nuovo dalla commissione italo-vaAcana - Contenuto del proge7o definiAvo è stato poi esposto in sintesi nel citato pro-memoria della Presidenza del Consiglio ai parlamentari. ! sApulato in forma solenne a Villa Madama, in territorio italiano, firmato dal Segretario di Stato cardinale Casaroli e Beano Craxi. Protocollo 15 novembre 1984: disciplina, con norme formulate dalla commissione pariteAca, la materia degli enA e del patrimonio della Chiesa, di cui l’art. 7 ha previsto solo alcuni dei principi fondamentali. Accordo e Protocollo formano un nuovo Concordato. Differenza quanAtaAva = 96 arAcoli a fronte di 45 (norme che prima erano inserite nelle leggi applicaAve vengono inserite nelle norme concordatarie, ampliando quindi quest’ulAmo ambito). Differenza di oache = il concordato del 1929 fu sApulato dal governo fascista perché in quel momento la chiesa veniva strumentalizzato come mezzo per governare. Nel 1984 invece l’oaca è corporaAvista, con riferimento per esempio alle confessioni religiose di cui parla la cosAtuzione. Dall’accordo del 1984 il governo italiano iniziò a sApulare varie intese con confessioni religiose: Tavola Valdese (confessioni valdese e metodista), Assemblee di Dio in Italia e l’Unione italiana delle Chiese avvenAste del seamo giorno, Comunità ebraiche, Unione crisAana evangelica d’Italia (UCEBI), Chiesa evangelica luterana in Italia (CELI). Norma comune al Concordato e alle Intese per le ULTERIORI MATERIE, per le future normazioni concordate: - Concordato: ulteriori materie per le quali si manifesA l’esigenza di collaborazione tra Stato e Chiesa ca7olica potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due ParB sia con intese tra le competenB autorità dello Stato e della Conferenza Episcopale Italiana. - Intese: contengono disposizioni per una futura normazione concordata per le eventuali norme di aIuazione e per le modifiche alle intese. Per le norme di a7uazione le autorità competenA dovranno tenere conto delle esigenze presentate dalle confessioni e se richieste avvieranno delle consultazioni. Per le modifiche: daranno il via alla sApulazione di nuove intese con presentazione al Parlamento dei necessari disegni di legge previsA dall’art. 8 Cost. Inoltre nuove specifiche intese con il Governo sono previste in caso vengano presentaA in Parlamento disegni di legge su materie che coinvolgano i rapporA con le anzide7e confessioni Per le ulteriori materie o le materie che coinvolgano i rapporA Stato-confessioni ! l’inizio delle tra7aAve risponde alla discrezionalità poliAca legislaAva. Come si è arrivaA ad una revisione del Concordato? Era indispensabile armonizzare le norme concordatarie con la CosAtuzione. Dal 1968 furono sollevate quesAoni di legiamità alla Corte e ci fu quindi una supplenza giudiziaria nella materia, che però ovviamente non era sufficiente. Dalla fine degli anni ’60 quindi i rapporA Stato-Chiesa sono staA giurisdizionalizzaA in un duplice senso: 1. Inerzia del governo ! supplenza giudiziaria. 2. Rinnovamento della legislazione ecclesiasAca a mezzo di sentenze della Corte avveniva in modo unilaterale da parte dello Stato, secondo una prassi Apicamente giurisdizionalista. SANTA SEDE ! Segretario di Stato rappresenta la Santa Sede. Santa Sede sApula un tra7ato di diri7o internazionale: può essere sApulato solo da soggea con personalità giuridica di diri7o internazionale. La Santa Sede, doppia definizione: - In senso stre7o ! Persona del Romano pontefice (Papa). - In senso ampio ! Persona del Roma pontefice + uffici e isBtuB della Curia romana che collaborano con il Papa (uffici che provvedono agli affari della Chiesa universale, ossia la Segreteria di Stato, il Consiglio per gli affari pubblici della Chiesa e gli altri isAtuA della Curia romana). La Santa Sede ha personalità giuridica? È dotata di due Api di personalità: - Interna al diri7o italiano ! acquisita per an/co possesso di stato, cioè la Santa sede ha sempre goduto storicamente di questa personalità giuridica e non c’è mai stato bisogno di riconoscerla espressamente con un decreto o con una legge. La posizione della Santa Sede nel diri7o italiano è quella di un ente ecclesiasAco, ma è una posizione differente da quella fa7a alla generalità degli enA ecclesiasAci. Infaa, la Santa Sede non è tenuta agli adempimenA previsA dalle de7e norme sugli enA ecclesiasAci. - Nel diri7o internazionale ! per consuetudine Iuris Gen/um. Per ricordarlo il diri7o internazionale è disAnto in diri7o consuetudinario (appunto lo iuris genAum e ius cogens ! diri7o che vincola tuR i soggeR del diri7o internazionale), che è diri7o primario, e in diri7o paazio, che è diri7o secondario. o Mentre il diri7o paazio è scri7o, interpretazione affidata alla convenzione di Vienna del 1969, il diri7o consuetudinario si forma per consuetudine, per ripeAzione conAnuata nel tempo di determinaA comportamenA uniA ad una opinio iuris. La PERSONALITÀ GIURIDICA INTERNAZIONALE della Santa Sede: Il 20 se6embre 1870 c’è la quesAone romana, porta Pia, debellamento (debellaBo) dello Stato ponAficio, che viene annesso al Regno d’Italia. Il Papa fino a quella data era un sovrano, cioè governava un popolo e un territorio. Con la quesAone romana il Papa perde lo stato di Capo di Stato, è solo un signore con potere spirituale enorme, capo di una confessione religiosa. N.B. Le confessioni religiose NON hanno personalità giuridica di diri7o internazionale. L. 214 del 1871 ! Sommo pontefice conAnuava a godere dei palazzi apostolici del VaAcano e del Laterano, con tua gli edifici, giardini e terreni annessi, compresi i musei, la biblioteca e le collezioni d’arte e di archeologia ➔ BENI facenA parte del territorio dello Stato italiano, dichiaraA INALIENABILI, cioè beni del PATRIMONIO INDISPONIBILE DELLO STATO. => Solo godimento dei palazzi apostolici e degli altri edifici senza disponibilità. Dal punto di vista del diri7o internazionale il Papa non può fare nulla, perché in teoria non dovrebbe essere considerato più un re da parte di nessuno. Tra6ato 11 febbraio del 1929 = il Papa firma un tra7ato di diri7o internazionale con Mussolini. Creazione dello Stato Ci7à del VaAcano e riconoscimento alla Santa Sede della PIENA PROPRIETÀ e la ESCLUSIVA ed ASSOLUTA POTESTÀ E GIURISDIZIONE SOVRANA DEL VATICANO. Non ci poteva essere alcuna ingerenza da parte del governo italiano, non c’era altra autorità che quella della Santa Sede. => Piena proprietà della Santa Sede, ente sovrano del territorio: Stato patrimonio del sovrano, effeava appartenenza a Atolo di proprietà di tu7o il territorio dello Stato al sovrano. Cardinale Segretario di Stato = alto e speciale mandato a rappresentare il Sommo Pontefice nel governo civile dello S.V.C. e di esercitare i poteri e le responsabilità che ineriscono alla sovranità temporale dello stesso Pontefice sullo Stato. Come si fa quindi a giusBficare il faIo che l’11 febbraio del 1929 la Santa Sede ha firmato legiRmamente un traIato di diriIo internazionale? Grazie al diri6o internazionale consuetudinario ! tra queste due date importanA la comunità internazionale, tua gli StaA che la compongono, in questo arco temporale hanno conAnuato a tra7are il Papa, la Santa Sede come se nulla fosse accaduto, come fosse un sogge7o di diri7o internazionale. Il Papa ha conAnuato ad esercitare il c.d. diri6o di legazione a\va e passiva = diri7o che hanno tua gli StaA di intraIenere relazioni diplomaBche con altri StaA. ⇨ Prova che nel comune senAre della comunità internazionale si è formata una consuetudine, una prassi di consenAre relazioni diplomaAche del Papa con i vari StaA. Composizione della comunità internazionale dal 1870 al 1929: siamo in epoca di colonialismo, gli StaA che possono porre in essere la consuetudine di intra7enimento delle relazioni pubbliche con la Santa Sede sono pochi (Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Belgio, Inghilterra ecc.) e comunque se non erano ca7olici erano crisAani. La Santa Sede è un sogge7o di diri7o internazionale DIVERSO dagli StaA. La Santa Sede rappresenta due enAtà: Stato Ci7à del VaAcano e Chiesa Ca7olica. • Stato Città del Vaticano = (N.B.) da non confondere con lo Stato ponBficio, cioè lo Stato che il Papa ha avuto fino al 1870, periodo in cui non c’è nulla (consuetudine che si va formando), mentre lo Stato ci7à del VaAcano nasce l’11 febbraio del 1929. Questa è una conseguenza della sApula dei Paa Lateranensi. o Commissione ponAficia o Tribunali ! di primo grado, d’appello e cassazione (organi che non ci sono nel diri7o canonico) o Governatorato • Chiesa Cattolica = intesa come confessione religiosa. NESSUNA delle confessioni religiose (tu7e le intese sono regolate dal diri7o pubblico interno italiano), anche la chiesa ca7olica, non gode della personalità giuridica di diri7o internazionale. La Chiesa ca7olica però è rappresentata dalla Santa Sede che invece gode di personalità di diri7o internazionale. È la Santa Sede che sApula l’accordo, non la Chiesa ca7olica. o Curia romana (che lavora anche per la Ci7à del VaAcano; Segreteria di Stato) o IOR (isAtuto opere religiose) = isAtuto di credito che nasceva per il finanziamento delle opere religiose. PATTI LATERANENSI, composA da tre protocolli (tre diversi documenA) 1. TRATTATO ! rimasto in vigore. Si è risolta la quesAone romana del 1870. 2. CONCORDATO ! sostanzialmente modificato e abrogato nel 1984. Si occupa di res mixtae. 3. CONVENZIONE FINANZIARIA ! ha esaurito la sua funzione subito, conteneva serie di disposizioni patrimoniali, finanziarie. FINE DELLA “QUESTIONE ROMANA” • La c.d. QuesAone Romana sorta con la DebellaBo dello Stato PonAficio il XX se7embre 1870 viene definiAvamente risolta. • La Santa Sede nell’art. 26 del Tra7ato dichiara “definiBvamente ed irrevocabilmente composta, e quindi eliminata, la quesBone romana” e riconosce lo Stato italiano con Roma capitale. • L’Italia, a sua volta, riconosce un nuovo Stato che, dopo diversi tentaAvi (vennero proposte diverse altre denominazioni quali “Ci7à libera del VaAcano”, “Ci7à del Papa”, ecc.), è denominato S.C.V., so7o la sovranità del Romano Pontefice. Viene inoltre espressamente abrogata la Legge delle GuarenAgie ponAficie. I PRINCIPALI CARATTERI DELLO S.C.V.: S.V.C. viene creato per assicurare alla Santa Sede l’assoluta e visibile indipendenza e garanAre ad essa una sovranità indiscuAbile anche nel campo internazionale. Svolge però anche una funzione strumentale: è il mezzo per garanAre alla Santa Sede la libertà e l’indipendenza della missione religiosa. - Immunità previste dal diri7o internazionale per le sedi degli agenA diplomaAci PER GLI IMMOBILI. La stessa immunità si applica alle chiese quando vi sono celebrate funzioni con l’intervento del Papa ! i faa giuridicamente rilevanA (sia leciA, sia illeciA) verificaAsi in tali edifici avvengono in Italia e soggiacciono, salvo che siano senA per l’immunità, al giudizio che ne danno le leggi e le competenA autorità italiane. Così i rapporA di lavoro instauraA con terzi dagli uffici collocaA in tali luoghi immuni sono di competenza del giudice italiano. - Esclusione dell’assogge7amento a vincoli o a espropriazioni per p.u., se non previo accordo con la Santa Sede, e l’esenzione da tribuA ordinari e straordinari. - Esenzione di tua gli immobili in quesAone dall’ingerenza della autorità civili competenA in materia edilizia ed urbanisAca. - Per mutamenA edilizi o stradali ! comune accordo con autorità italiana. GARANZIE PERSONALI a favore della Santa Sede: LA SOVRANITÀ DEL SOMMO PONTEFICE Legge 214 del 1871: - Papa ! ci5adino dotato di preroga/ve e delle garanzie di un sovrano - Persona del Pontefice ! sacra ed inviolabile - Diri7o agli onori sovrani - Preminenza riconosciutagli dai sovrani ca7olici - Diri7o di legazione aava e passiva - Punizione dell’a7entato, provocazione a comme7erlo, offese e ingiurie pubbliche contro di lui Tra6ato 1929: - Papa ! sovrano con una propria potestà territoriale, indipendente da qualsiasi altro potere, sicché le preroga/ve a lui riconosciute dall’Italia altro non sono che quelle competen/ al capo di uno Stato, con le varie varianA. - Sovranità della Santa Sede nel campo internazionale ! base per il riconoscimento della sovranità territoriale con riferimento alla S.C.V. - Soggezione alla sovranità della Santa Sede di tu7e le persone residenA nello S.C.V. - Riconferma del riconoscimento del diri7o di legazione - Persona del Pontefice è sacra ed inviolabile e ne parifica tutela penale a quella del Presidente della Repubblica ! esclusione dell’applicazione della legge penale, totale mancanza della capacità di diri7o penale. La libertà dei conclavi e dei concili L. 214 del 1871 ! obbligo dello Stato di assicurare la libertà del papa, dei conclavi e dei concili ecumenici. • Nessun pubblico ufficiale e nessun agente della forza pubblica poteva introdursi nei palazzi o nei luoghi di residenza o temporanea dimora del papa senza l’autorizzazione dello stesso papa, del conclave o del concilio. • Nessuna autorità giudiziaria poteva porre impedimento o limitazione alla libertà personale dei Cardinali durante la vacanza della Sede Apostolica (se un cardinale si trovava in carcere veniva liberato per partecipare al conclave). • Nessuna soggezione ad alcuna indagine o sindacato da parte dell’autorità statale. Tra7ato 1929 ! analoghe garanzie sono state riconosciute dal tra7ato per assicurare la libertà dei cardinali e dei conclavi e dei funzionari ecclesiasAci che partecipano all’emanazione degli aa della Santa Sede, nonché per la parificazione degli stranieri, ufficiali ecclesiasAci in Roma, ai ci7adini. La posizione dei Cardinali Art. 21 Tra7ato ! parificazione dei Cardinali ai “principi del sangue” cui spe7ava il posto immediatamente successivo a quello del re. Così i cardinali vengono subito dopo il presidente della repubblica. Esenzioni a favore dei dignitari e funzionari della Santa Sede I dignitari della Chiesa, le persone appartenenA alla Corte PonAficia e i funzionari di ruolo della Santa Sede dichiaraA indispensabili sono ESENTI DA: servizio militare, ufficio di giudice popolare, ogni prestazione di cara7ere personale. Diri6o di legazione Art. 12 Tra7ato ! gli inviaA dei Governi esteri presso la Santa Sede conAnuano a godere in Italia di tu7e le prerogaAve ed immunità che spe7ano agli agenA diplomaAci secondo il diri7o internazionale. GARANZIE a favore della SANTA SEDE per lo svolgimento del suo magistero Disciplina tra7ato 1929 = molto ampia Disciplina modificata da Accordo 1984: a. Libertà di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiasAca b. Reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza episcopale italiana, le Conferenze Episcopali regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli. c. Libertà di pubblicazione e diffusione degli aa e documenA relaAvi alla missione della Chiesa. d. ASTENSIONE dello Stato da ogni interferenza od ingerenza negli stessi. ENTI CENTRALI DELLA CHIESA (art. 11 Trattato) EnA centrali della Chiesa sono ESENTI da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano e dalla conversione nei riguardi dei beni immobili (enA che operano fuori dal territorio italiano). Esenzione da ingerenza statale in ordine all’ATTIVITÀ di tali enA, ma non impedisce allo Stato di reagire nei confronA della commissione di reaA in Italia ad opera dei Atolari di tali enA (responsabili personalmente in ambito penale, enA invece civilmente dell’operato dei propri addea). - Esenzione intervenA statali: ispezioni, perquisizioni o sequestri di carte, documenA, libri o registri - Esenzione da ogni ingerenza di Apo giurisdizionalista, come la conversione dei beni immobili - Esenzione da ingerenza statale per l’aavità che essi svolgono in territorio italiano mediante proprie sedi ivi esistenA o in altro modo. En: centrali ! Congregazioni, Tribunali, Uffici della Santa Sede = enA che cosAtuiscono la Santa Sede in senso lato e che hanno personalità giuridica, cioè gli organismi cosAtuenA la Curia romana, i quali provvedono al governo supremo della Chiesa. Hanno personalità giuridica anche secondo il diri7o italiano. La centralità è considerata in relazione alla struIura dell’organizzazione della Santa Sede. ⇨ Art. 11 ha allargato vecchia garanzia a TUTTI gli enA centrali: quelli con a7ribuzioni meramente spirituali, quelli con a7ribuzioni economiche o finanziarie, quelli con a7ribuzioni miste spirituali ed economiche. Es. I.O.R. (IsAtuto per le opere di religione) = persona giuridica svolgente aavità finanziaria, è un ente ponAficio ed è qualificabile ente centrale. N.B. la garanzia della non ingerenza NON comporta IMMUNITÀ dello I.O.R. e dei suoi amministratori e funzionari dalla giurisdizione italiana allorché compiono aa rilevanA nell’ordinamento dello Stato. Le quesAoni sorte a proposito dei negozi rientrano nella competenza giurisdizionale del giudice italiano. Cioè in generale. I rappor: di lavoro dei dipenden: della Santa Sede e degli en: centrali DipendenA vaAcani = tra5amento fiscale di favore ! retribuzioni di qualsiasi natura, corrisposte dalla Santa Sede, dagli enA centrali della Chiesa e dagli enA gesAA dire7amente dalla Santa Sede sono ESENTI da qualsiasi TRIBUTO nei confronA dello Stato italiano e di ogni altro ente. IsAtuzione dell’Ufficio del lavoro della Sede Apostolica (ULSA). Funzioni = promozione uniformità e miglioramento nel quadro delle compaAbilità, delle condizioni economiche, assistenziali e previdenziali del personale. Statuto (2009) = disciplina le controversie individuali e plurime o colleave di lavoro: in sede amministraAva di conciliazione o a7raverso il giudizio di un Collegio di conciliazione e arbitrato. DipendenA della Santa Sede che lavorano in territorio italiano, disAnzione: - Se svolgono funzione isAtuzionale propria dell’organizzazione cui apparAene = sfuggono alla giurisdizione italiana ! cioè immunità dalla giurisdizione italiana concerne i rapporA di servizio che imporAno l’a7ribuzione al funzionario di una parAcella per quanto minima, di potere di disposizione nell’ambito della funzione isAtuzionale dell’ente. - Se svolgono aavità che potrebbe essere prestata presso un qualsiasi altro datore di lavoro = rientrano nella giurisdizione italiana. Convenzione ONU 2013 sulle immunità giurisdizionali degli StaA ! individuazione dei casi di esenzione. Così al fine di garanAre la certezza del diri7o nei rapporA tra StaA e le persone fisiche e giuridiche, l’art. 11 stabilisce che uno Stato non può invocare l’immunità giurisdizionale davanA ad un tribunale di un altro Stato, competente in materia, in un procedimento concernente un contra7o di lavoro tra lo Stato e una persona fisica per un lavoro eseguito o da eseguirsi interamente o in parte, sul territorio dell’altro Stato. PRESUPPOSTI STORICI dell’a7uale asse7o Stato/Chiesa - Fallimento del totalitarismo - Nascita dello Stato sociale, laico, democraAco, europeo - La revisione ca7olica: il Concilio VaAcano II (cambia l’ecclesiologia, cioè come la chiesa parla di sé stessa, si considera) e la richiesta di perdono di San Giovanni Paolo II. - Ridimensionamento del ruolo dello Stato ! con fine del totalitarismo, Stato era un dio, adorazione resa possibile dalla teoria giuridica di Kelsen che ravvisava solo nello Stato l’unica fonte del diri7o giusto. - Fine del separaAsmo ateista (1989) ! caduta del Muro di Berlino - Definizione dei diria umani (Carta cosAtuzionali tra il 1949 e il 1950) PRINCIPALI PROFILI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO - Analisi storica dei rapporA tra potere secolare (Impero/Stato) e Chiesa - Studio delle norme della Carta CosAtuzionale che si occupano dire6amente del fa7ore religioso (Ar7. 7-8-19-20 ! da imparare a memoria) - Gli enA ecclesiasAci - Il matrimonio Aspea cosAtuzionali di Interesse EcclesiasAco Statuto AlberAno 1848 = cosAtuzione o7riata (genAle confessione del sovrano), quindi flessibile (poteva essere modificata in qualsiasi momento). CosAtuzioni a confronto: STATUTO ALBERTINO (1848, 84 ar:coli) - Il Re è sovrano, per grazia di Dio - L’Italia è un Regno - Il popolo è composto da SUDDITI (regnicoli) - La religione ca7olica è la sola religione dello Stato. Gli altri culA sono tolleraA (art. 1) = giurisdizionalista. Nel tra7ato del 1929 che risolve la quesAone romana, all’art. 1 questa frase dell’art. 1 Statuto viene copiata, tra7ato rimasto in vigore anche dopo l’entrata in vigore della CosAtuzione. - PP confessionista riguarda il Capo di Stato, crea un obbligo solo per quest’ulAmo che deve professare la religione ca7olica (art. 24 = uguaglianza ci7adini di fronte alla legge senza subordinarlo alla confessione della religione di Stato). COSTITUZIONE ITALIANA (1948, 139 ar:coli) - La sovranità apparAene al popolo - L’Italia è una Repubblica Intenzione comune dell’Assemblea = NON cos:tuzionalizzazione dei pa\ ! con o senza in ogni caso il testo significava il mantenimento del regime concordatario introdo7o nel 1929. Sul Amore riguardo al valore che i paa potessero avere in futuro, successivamente a modifiche, si creò una situazione di stallo e fu proposto un emendamento aggiunAvo alla formula originaria, il quale con riferimento ai Paa, diceva che “qualunque modifica di essi, bilateralmente acce7ata, non richiederà un procedimento di revisione cosAtuzionale, ma sarà so7oposta a normale procedura di raAfica”, formula che con qualche ritocco è stata inserita. Interpretazione do6rinale art. 7 a. Subito dopo entrata in vigore della CosAtuzione i giurisA ritennero che i Paa fossero staA cosBtuzionalizzaB. Negli anni ’60 la stessa Cassazione dichiarò che la disposizione della Carta aveva recepito i Paa nell’ordinamento con lo stesso valore ed efficacia, anzi con valore più intenso vista la sancita inapplicabilità del procedimento di revisione cosAtuzionale. b. Altra tesi successiva = cosBtuzionalizzazione del principio concordatario ➔ I rapporA tra Stato e Chiesa devono essere disciplinaA necessariamente mediante concorda: o accordi bilaterali o Prima versione: Stato sarebbe obbligato a regolare concordatariamente tu7e le materie che toccassero gli interessi della Chiesa ca7olica. Art. 7 garanArebbe anche le modificazioni riguardanA le materie già disciplinate nel 1929. o Seconda versione: rapporA Stato-Chiesa disciplinaA da accordi paritari. o Terza versione: riconoscimento della regola internazionalisAca dello stare pacis, art. 7 svolgerebbe funzione analoga a quella degli ar7. 10 e 11 Cost. c. Altra tesi opposta = cosBtuzionalizzazione del principio paRzio ! art. 7 garanArebbe i nuovi accordi solo se riguardassero le stesse materie disciplinate dai paa. ART. 7 come NORMA SULLE FONTI DEL DIRITTO ! si riAene che la disposizione si ponga in una posizione intermedia tra le leggi ordinarie e le leggi cosAtuzionali, che sia quindi una fonte ATIPICA. EFFETTI ! tutela risulta essere sia per pa\ lateranensi sia per la legge di esecuzione, n. 810 del 1929. Lo Stato deve procedere in via concordataria per la modifica degli stessi, non seguendo un procedimento di revisione cosAtuzionale, ma ordinario se si trova intesa. Mentre se l’intesa non viene trovata si segue procedimento di revisione cosAtuzionale, mantenendo fermo il fa7o che lo Stato non può entrare nel merito della fede e della materia religiosa, ma solo in ciò che gli interessa come ordinamento giuridico/ civile. EVOLUZIONE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE Sentenza del 1971 ! richiamo «dire7o e puntuale» che produce diri7o. La Corte ha ammesso il proprio sindacato di cosAtuzionalità in riferimento ai PP SUPREMI, cioè principi cosAtuzionali superiori alle norme della CosAtuzione formale e appartenenA alla cosAtuzione in senso materiale. Sentenza del 1978 ! ha dichiarato inammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione dell’art. 1, l. n. 810/1929 (ar7.1,10,17,23 del Tra7ato e intero contenuto Concordato), ritenuto anch’esso assisAto dalla «copertura cosAtuzionale» fornita dell’art. 7, comma II, Cost. ai Paa Lateranensi ai quali ha dato piena ed intera esecuzione. Per le norme di derivazione concordataria (leggi di esecuzione), la Corte, proseguendo nella direzione del ’71, ha dichiarato inammissibile il referendum proposto per l’abrogazione di tali norme, proprio perché a legge d’esecuzione dei Paa era da considerare prote7a dalla CosAtuzione e quindi non sogge7a a referendum abrogaAvo. “La CosBtuzione italiana conBene alcuni principi supremi che non possono essere sovverBB o modificaB nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione cosBtuzionale o da altre leggi cosBtuzionali”. “Questa Corte, del resto, ha già riconosciuto in numerose decisioni come i principi supremi dell'ordinamento cos/tuzionale abbiano una valenza superiore rispe5o alle altre norme o leggi di rango cos/tuzionale, sia quando ha ritenuto che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della par/colare "copertura cos/tuzionale" fornita dall'art. 7, comma secondo, Cost., non si so5raggono all'accertamento della loro conformità ai "principi supremi dell'ordinamento cos/tuzionale". Sentenza del 1982 ! “Il diri5o di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri dirig - streIamente connesso ed in parte coincidente con il diri5o alla tutela giurisdizionale cui si è faIo dianzi riferimento - trova la sua base sopraIuIo nell'art. 24 della CosBtuzione. La inderogabile tutela dell'ordine pubblico, e cioè delle regole fondamentali poste dalla Cos/tuzione e dalle leggi a base degli is/tu/ giuridici in cui si ar/cola l'ordinamento posi/vo nel suo perenne adeguarsi all'evoluzione della società, è imposta sopra5u5o a presidio della sovranità dello Stato, quale affermata nel comma secondo dell'art. 1, e ribadita nel comma primo dell'art. 7 della Cos/tuzione. Entrambi ques/ principi vanno ascrig nel novero dei "principi supremi dell'ordinamento cos/tuzionale", e pertanto ad essi non possono opporre resistenza le denunciate norme, pur assis/te dalla menzionata copertura cos/tuzionale, nella parte in cui si pongono in contrasto con i principi medesimi: nella parte, cioè, in cui non dispongono che il giudice italiano, nello speciale procedimento da esse disciplinato, sia tenuto a quegli accertamenB, e sia all'uopo munito dei relaBvi poteri, volB ad assicurare il rispeIo delle fondamentali esigenze dianzi indicate. Va pertanto dichiarata l'illegigmità cos/tuzionale dell'art. 1 della legge n. 810 del 1929, limitatamente all'esecuzione data al sesto comma dell'art. 34 del Concordato, nonché del secondo comma dell'art. 17 della legge n. 847 del 1929, nella parte in cui tali norme non prevedono che alla Corte d'appello, all'aIo di rendere esecuBva la sentenza ecclesiasBca dichiaraBva della nullità di matrimonio canonico trascriIo agli effeR civili, speIa accertare che nel procedimento innanzi ai tribunali ecclesiasBci sia stato assicurato alle parB il diri5o di agire e resistere in giudizio a difesa dei propri dirig, e che la sentenza medesima non contenga disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano”. PRINCIPI SUPREMI: limitano l’ingresso nel nostro ordinamento delle norme internazionali generalmente riconosciute (art. 10 cost.), delle norme contenute nei tra7aA ist. org. int. e derivaA (art. 11 cost.) e dalle norme di origine paazia (art. 7 cost.). - Diri6o alla tutela giurisdizionale dei diri\ (sent. n. 18/1982) ! Le statuizioni provenienA dall’autorità ecclesiasAca che incidono sulle situazioni sogg. devono essere assunte da giudice terzo e imparziale con garanzia diri7o di difesa. - L’inderogabile tutela dell’ordine pubblico (sent. n. 18/1982) ! Nessun a7o dell’autorità ecclesiasAca può avere efficacia se si pone in confli7o con regole Cost. poste a base degli isAtuA giuridici in cui si arAcola l’ordinamento. - Principio di laicità (sent. n. 203/1989) ! Lo Stato assicura la garanzia della libertà religiosa in regime di pluralismo confessionale e culturale; garanAsce l’eguale valore e il rispe7o delle diversità di fede, preservando la sua condizione di neutralità nei riguardi delle Confessioni. LEGGE DI ESECUZIONE DEI PATTI ➔ quali sono le norme prote7e dall’art. 7? • Sentenze del 1971 = la Corte ha ritenuto prote7e non solo le norme di origine concordataria, ma anche la legge di esecuzione e leggi concernenA gli enA ecclesiasAci che non riguardava l’ada7amento dei paa al nostro ordinamento, ma solo una delle tante applicazioni possibili. • Sentenza del 1977 = la Corte ha precisato che l’art. 7 protegge solo la l. 810 del 1929, esecuAva dei protocolli lateranensi, mentre le leggi di applicazione n. 847 e 848 del 1929 erano comuni leggi ordinarie, le cui norme potevano risultare illegiame per contrasto con norme della CosAtuzione formale. NUOVI ACCORDI DEL 18 FEBBRAIO E DEL 15 NOVEMBRE 1984 E LA COSTITUZIONE Per Finocchiaro gli Accordi di Villa Madama hanno abrogato tu7e le norme del vecchio Concordato e della legge che l’ha eseguito. Se si negasse che le leggi di autorizzazione alla raAfica e di esecuzione dei nuovi ConcordaA non rientrassero nella garanzia dell’art. 7, agli accordi tra Santa sede e Stato sarebbe riservato un tra7amento deteriore rispe7o alle intese tra Stato e altre confessioni religiose, le cui leggi di approvazione sono sempre e in ogni caso garanAte da tale norma. • Tesi 1 = Accordi Villa Madama garanAA da art. 10 e art. 117 Cost. Gli accordi tra la Santa Sede e lo Stato sono parificabili ai tra6a: internazionali. • Tesi 2 = i rapporA in generale fondamentali tra Stato e Santa sede a7engono alla materia cos:tuzionale. Di conseguenza quindi gli accordi sono garanAA dalla CosAtuzione nei confronA delle leggi ordinarie che avessero l’effe7o di modificare, derogare o abrogare le norme di autorizzazione alla raAfica e di esecuzione di cotesA accordi. • Sentenze del 1991 e del 2007 = la Corte ha confermato la sua posizione per cui anche gli Accordi del 1984 sono ricompresi nell’art. 7 e quindi sono soggea a giudizio di legiamità da parte della Corte con riferimento ai principi supremi. La Santa Sede nel 1929 come ha fa7o a sApulare un tra6ato di diri6o internazionale? ART. 7 Cost. = “Lo Stato e la Chiesa caIolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenB e sovrani. I loro rapporB sono regolaB dai PaR Lateranensi. Le modificazioni dei PaR, acceIate dalle due parB, non richiedono procedimento di revisione cosBtuzionale”. Da questa affermazione, da questo assioma che viene sancito nell’art. 7 fa seguito un corollario, la conseguenza è che il diri7o canonico in quanto diri7o della Santa Sede deve essere considerato un ordinamento giuridico primario, sullo stesso piano di quello statale. “I loro rapporB sono regolaB dai PaR Lateranensi” ! Nell’ambito della cosAtuzione repubblicana sono staA inseriA dei documenA firmaA da Mussolini, fru7o di un contesto storico fortemente avversato da chi ha scri7o la cosAtuzione. Questo si spiega per moAvazioni poliAche. “Le modificazioni dei PaR, acceIate dalle due parB, non richiedono procedimento di revisione cosBtuzionale” ! blinda i Paa Lateranensi, per modificare i paa occorre l’accordo tra le due parA. Ciò significa che lo Stato italiano ha rinunciato a parte della sua sovranità: normalmente un tra7ato di diri7o internazionale possono essere denunciaA qualora cambino le condizioni in virtù delle quali sono staA sApulaA, ogni tra7ato come se avesse scri7o come so7oAtolo una frase “rebus six stanBbus” (stando così le cose), il tra7ato resta in vigore finché non si modificano le condizioni che hanno portato alla sua sApula. Anche il parAto comunista aderisce, perché? Italia dell’epoca usciva sconfi7a dalla Seconda guerra mondiale, Paese spaccato in due, nel 1946 referendum per passare ad una Repubblica, tanA cambiamenA poliAci e stru7urali. C’era bisogno di pace, idea di Togliaa era quella che non poteva spezzare anche i rapporA con la chiesa ca7olica, pur consapevoli i comunisA dell’odio. Stefano Jacini: “La Chiesa si può comba7ere; la Chiesa si può perseguitare; con la Chiesa si può pa7eggiare; ma la Chiesa non si può ignorare e questo è un dato di fa7o che diciannove secoli di storia hanno confermato”. L’Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984 ! modifica dei Paa Lateranensi. “Villa Madama” (sede di rappresentanza diplomaAca della Santa Sede) = tra staA di diri7o internazionale vige il principio dell’alternanza delle sedi in virtù del quale noi abbiamo che sostanzialmente una volta si firma un tra7ato presso uno Stato e poi verrà firmato nell’altro Stato. ⇨ In quesA rapporA concordatari tra Stato e Chiesa ca7olica sono intervenuA Mussolini, Togliaa (comunista), Craxi (socialista). - Stare PacAs / Pacta servanda sunt ! noi dobbiamo a livello cosAtuzionale a rispe7are i paa e quindi accordo 1984 va tutelato con l’art. 10 Sistema monista ▪ Primato del diri7o internazionale sul diri7o interno. ▪ Norme di diri7o internazionale dire7amente applicabili all’interno dei singoli ordinamenA giuridici nazionali. Sistema dualista ▪ Diri7o internazionale ed ordinamenA interni disAnA e separaA tra loro. ▪ Norme di diri7o internazionale applicabili negli ordinamenA giuridici nazionali solo tramite norme interne di ada7amento. Si possono caducare le leggi di derivazione concordataria? Norme di derivazione concordataria ! stato e chiesa hanno firmato nel 1929 i paa e nel 1984 l’accordo. Necessitano di essere eseguiA, di leggi di esecuzione, che poi in de7aglio, in esecuzione degli accordi presi diano seguito alle disposizioni e agli impegni assunA in sede di tra7ato. Leggi di esecuzione e in materia concordato prendono il nome di Leggi di derivazione concordataria. Legge 810 del 1929 / legge 847 e 848 del 1929 materia matrimoniale e di enA Dopo 1984 ! leggi di esecuzione sono state, legge 222 del 1985 per enA, legge 121 del 1984 che da esecuzione a tu7o accordo villa madama ma non abbiamo una legge che si occupa nello specifico del matrimonio. Queste leggi possono essere so7oposte al VAGLIO DELLA CORTE COSTITUZIONALE? Come se si tra7asse di una qualsiasi legge ordinaria. Sì, lo può fare. Per capire questo dobbiamo riprendere un conce7o: lo fa tramite i c.d. “PRINCIPI SUPREMI dell’ordinamento cosBtuzionale”. Dove si pongono queste leggi? Sulla legge o sulla cosAtuzione? - Se fossero leggi ordinarie = sarebbe facile, giudizio di cosAtuzionalità opera prendendo la norma ordinaria e la me7e al fianco ad una norma parametro (art. 3), la prima si deve ada7are alla seconda. - Ma queste norme si collocano alla pari della Cos/tuzione = e allora come si fanno a caducare? Come fa la CC a sindacare? Si fa ricorso ad un conce7o, dei PP supremi dell’ordinamento cosAtuzionale ! si intende qualcosa di più ampio rispe7o alla semplice cosAtuzione, dobbiamo recuperare una tesi di MortaA, cosAtuzionalista che parlava dell’ordinamento cos:tuzionale dello Stato, che è composto da: - in senso formale (la Carta CosBtuzionale) - in senso materiale Insieme vanno a comporre questo insieme che è l’ordinamento cosAtuzionale. Rapporto di semi sovrapposizione ma al verAce della piramide si pongono i PP supremi dell’ordinamento cosAtuzionale (cosAtuzione materiale). Es. PP laicità = PP supremo, che non è scri7o però nella carta cosAtuzionale. ! norme non possono essere giudicate alla luce della cosAtuzione a livello formale, ma la CC negli anni 70/80 ha de7o che può giudicare sulle norme di derivazione concordataria a6raverso la cos:tuzione in senso materiale (principi supremi). Accordo di Villa Madama, ART. 2 co. 1 => 1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa caIolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, educaBva e caritaBva, di evangelizzazione e di sanBficazione. In parBcolare, è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiasBca. Quando si è fa7a la normaAva di emergenza tu7o questo non è stato garanAto, è stato deciso in modo unilaterale dello Stato violando anche Art. 7 Cost, Art. 10 Cost e Art. 2 Accordo. CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA ARTICOLO 8 co. 1 COST. ! TuIe le confessioni religiose sono egualmente libere davanB alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla caIolica hanno diriIo di organizzarsi secondo i propri statuB, in quanto non contrasBno con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporB con lo Stato sono regolaB per legge sulla base di intese con le relaBve rappresentanze. DesAnato a tu7e le confessioni religiose diverse da quella ca7olica (art. 7). Co. 1 => tu7e le religioni non sono uguali davanA alla legge ma sono egualmente libere davanA alla legge, con le loro diversità. Diba\to in Cos:tuente ➔ si scelse la formula “egualmente libere” e si scartò quella che diceva “eguali davanA alla legge” (prima di Cappi-Gronchi e la seconda di Laconi), perché il secondo emendamento implicava un giudizio di merito, sul contenuto delle singole confessioni religiose, un giudizio di parità. Doveva essere LIBERO L’ESERCIZIO della confessione religiosa e LIBERO CON PARITÀ. ! art. 8 riguarda realtà socio-religiose molto diverse tra loro e si tra7a di confessioni di minoranza. Confessioni acaIoliche: - Riconosciute - Non riconosciute (di fa7o) Conce6o di CONFESSIONE RELIGIOSA fino a un po' di tempo fa era abbastanza chiaro, confessioni che si qualificavano per avere un credo in un essere superiore che poteva garanAre una salvezza eterna. Si poteva disAnguere bene da una semplice associazione di persone. Questo conce7o è cambiato, perché le religioni orientali entrate in Italia in modo preponderante, hanno cambiato tu7o perché queste religioni mirano ad un perfezionamento spirituale, non hanno essere trascendente ! si è dovuto ada7are criterio per riconoscere le confessioni aca7oliche. Stato può riconoscere confessioni religiose ma le confessioni possono anche rifiutare il riconoscimento da parte dello Stato. Non è una disuguaglianza ma è una scelta. La legge a7ribuisce rilevanza all’appartenenza ad una confessione religiosa o al fa7o di rivesAre, nell’ambito di questa, parAcolari qualifiche. L’appartenenza è rilevante in modo dire7o (nel caso del pagamento di contribuA degli appartenenA a favore della propria confessione religiosa in quanto previsto dallo statuto di questa), in modo indire7o (nel caso la legge prevede di desAnare una quota del geato fiscale alla Chiesa ca7olica, all’Unione delle Chiese avvenAste, alle A.D.I. ecc.). Qualifiche = “ecclesiasAco”, “sacerdote”, “diacono”, “religioso”, “Arcivescovo”, “Vescovo”, “Abate”, “Prelato”, “Parroco”, “Sommo Pontefice”, “ministro di culto” ecc. - “Ministro di culto” ! propria dell’ordinamento statuale, si riferisce a chi riveste una posizione differenziata da quella di semplice fedele. Si tra7a di una qualifica in bianco che si colora di volta in volta. - “EcclesiasAco” ! non sono solo i sacerdoA, i chierici, ma anche coloro che abbiano ricevuto il diaconato (cioè il ministro di culto che ha ricevuto il primo grado di sacramento dell’ordine). - “Religiosi” ! aderenA alle associazioni religiose di vita consacrata, che abbiano pronunciato i voA (quindi chi entra in un ordine religioso). PP disuguaglianza (è indifferente la posizione religiosa individuale, nel senso che la posizione giuridica del singolo nell’ordinamento statuale non subisce alcuna modifica in relazione agli a7eggiamenA assunA dagli individui in sede confessionale): - Divieto di discriminazioni ! eguaglianza formale (in senso marxista) o Dare a tua lo stesso tra7amento - GiusBzia sociale, eliminazione delle disparità ! eguaglianza sostanziale (in senso liberista) o Da a ciascuno il suo e Aene conto delle differenze, al limite intervenire con posiAve acAons per correggere eventuali distorsioni - Misure di favore per compensare discriminazioni del passato o eliminare situazioni di forte squilibrio ! azioni posiAve (affirmaAve acAon) Né l’art. 7 né l’art. 8 danno una nozione di “confessione religiosa”, ma si basano su un presupposto di schema conosciAvo elaborato dall’esperienza. Nel se7ore del fenomeno sociale religioso sono proliferate le iniziaAve più varie che si autoqualificano come religiose. Dal punto di vista giuridico interessa considerare quale sia il rapporto fra dirigenA di tali organizzazioni e gli aderenA e in parAcolare quali siano le modalità del proseliAsmo, secondo i criteri raccomandaA dalla risoluzione approvata dal Parlamento europeo. Secondo quesA criteri, i nuovi movimen: religiosi per essere LECITI: - Non dovrebbero accogliere minorenni - Assicurare ai proseliA un sufficiente periodo di riflessione prima di assumere impegni finanziari o personali - Dopo adesione dovrebbero essere assicuraA contaa dei proseliA con parenA e amici - Telefonate parenA comunicate e corrispondenza inoltrata immediatamente ai desAnatari - Devono poter abbandonare liberamente l’organizzazione, chiedere consigli legali e chiedere assistenza medica - Non devono mai incoraggiare gli aderenA ad infrangere la legge, esercitando per esempio la prosAtuzione. RaAo = molte organizzazioni sono state accusate di agire in contrasto alla legge e di manipolare persone immature, disorientate, insicure, per assogge7arle e sfru7arle sul piano economico. CONFESSIONI RELIGIOSE E ASSOCIAZIONI Differenza => essenza stru7urale delle confessioni religiose è la propria originale concezione del mondo, o meglio, una propria visione del “sacro”. Ogni confessione ha una propria concezione totale del mondo che investe i rapporA tra uomo e Dio, rapporA tra uomo e uomo, de7ando regole che disciplinano la vita sociale di un intero gruppo, il rapporto tra il gruppo e le altre comunità, il comportamento del singolo appartenente al gruppo allorché si muove all’interno di altre comunità sociali, come quella civile. Il divino viene ricercato sia fuori dal mondo sensibile sia nell’immanenza. Definizione sul piano giuridico di “confessione religiosa” ! comunità sociali stabili dotate o non di organizzazione propria e avenB una propria ed originale concezione del mondo, basata sull’esistenza di un Essere trascendente, in rapporto con gli uomini o sulla ricerca del divino nell’immanenza. Organizzazione propria ! diri7o di averla o non averla. Perché ci sono anche gruppi con fine religioso che tendono ad essere semplici comunità spirituali tra chi nutre la medesima fede. I gruppi ateisAci non sono consideraA confessioni religiose. Mentre per quanto riguarda i gruppi di dissidenA da una confessione già esistente, per diventare “confessione religiosa” devono, oltre a recidere il legame organico con la confessione originaria, anche offrire una propria concezione del mondo diversa da quella colAvata dalla confessione donde il guppo ha tra7o origine. STATUTI delle confessioni religiose = non possono essere sosAtuiA, modificaA, derogaA o abrogaA dalla legge ordinaria o da altra, inferiore, fonte normaAva. A differenza degli statuA delle associazioni (art. 18) che invece devono adeguarsi alle nuove previsioni previste dalla legge. CRITERIO FORMALE per qualificare le confessioni ! lo Stato non compie valutazioni di merito per le qualificazioni ma formali. Nel 1993 la Corte cosAtuzionale ha enunciato dei criteri che possono essere seguiA per de7a qualifica = la natura di confessione potrà risultare dalla sApulazione di un’intesa ex art. 8 comma 3 Cost; da eventuali precedenA riconoscimen: pubblici; da uno statuto che esprima i cara7eri dell’organizzazione; dalla comune considerazione. Confessioni religiose con INTESA ex art. 8 Cost - Tavola valdese - Unione italiana delle crisAane avvenAste del 7^ giorno poteri che gli statuA conferiscono a quanA occupino nelle stru7ure dell’organizzazione una posizione direava. CONDIZIONE per riconoscimento di tale posizione giuridica = CONFORMITÀ con ordinamento giuridico italiano. Lo ius statuendi viene riconosciuto ! le confessioni religiose si possono dare uno statuto, ma questo statuto non può contrastare con l’ordinamento giuridico italiano. Due tesi: 1. Queste confessioni di minoranza quando si avvalgono del diri7o loro riconosciuto dall’art. 8 (Statuto) in qualche modo non fanno altro che dare vita ad un ordinamento giuridico secondario ! ordinamento giuridico subordinato, derivato da quello primario. “In quanto non contrasBno con l’ordinamento giuridico italiano” = subordinazione, soggezione al diri7o statale. 2. (Finocchiaro) il “non contrastare” va riferito che non può contrastare con principi generali, cosAtuzionali, di democraAcità degli enA. E quindi si tra7a di un ordinamento giuridico primario. Tesi minimalista dell’interpretazione dell’art. 8 possiamo dire che statuto prodo7o da confessioni di minoranza è un diri7o assolutamente primario seppure non legato ad una enAtà dotata di personalità giuridica di diri7o internazionale come la Santa Sede (ter:um genium). a. N.B. = un gruppo sociale dà vita ad un ordinamento giuridico in quanto si dia una normazione “propria”, che origini dal gruppo e s’imponga all’osservanza dei suoi componenA, anche quando vi sia possibilità di confli7o con le norme de7ate dall’ordinamento statuale. In questo sta il cara7ere “primario”, “indipendente”, “sovrano” per Finocchiaro di un ordinamento nell’ambito ad esso proprio. b. Per Finocchiaro lo Stato non riconosce come ordinamenA giuridici primari quelle confessioni i cui statuA organizzaAvi siano abnormi rispe7o ai principi accolA dal diri7o statuale in tema di organizzazioni plurisoggeave. In presenza di simili singolarità la confessione non darebbe vita ad un ordinamento secondo il diri7o statuale, ma sarebbe solo un’associazione, sogge7a come tale alle norme dell’art. 18. c. In definiAva ➔ le confessioni diverse dalla ca7olica avenA statuA organizzaAvi non in contrasto con l’ordinamento italiano cosAtuiscono a loro volta, ordinamenA originari e indipendenA, nella sfera loro propria, laddove le confessioni re7e da statuA organizzaAvi abnormi sono enAtà subordinate al diri7o dello Stato, non hanno un ordine proprio da questo riconosciuto e vivono alla stregua delle norme statuali di diri7o comune e di quelle applicabili alle confessioni religione che non abbiano sApulato intese con lo Stato. Lo IUS STAUENDI delle Confessioni di minoranza, ART. 8 ➔ è esclusa l’ingerenza statuale nella formazione degli statuA. Occorre stabilire la NATURA GIURIDICA delle intese, la posizione di queste nei confronA del procedimento legislaAvo, la capacità di sApularle, la determinazione della rappresentanza dei culA e il possibile contenuto delle intese stesse. Le intese, una volta emanate, possono essere abrogate o modificate solo in modo concordato con le confessioni religiose interessate o seguendo il procedimento di revisione cosAtuzionale. Queste sono una condizione di legiamità cosAtuzionale, rappresentando un limite per il legislatore ordinario. Quest’ulAmo in effea è obbligato nelle leggi di approvazione ad a7enersi alle intese, trasfondendo il contenuto di quest’ulAme nella LEGGE, che deve essere assolutamente CONFORME ALLE INTESE. Il Parlamento però può rifiutare l’approvazione della legge dire7a ad eseguire le intese. Le due tesi sulla natura giuridica delle intese ex. ART. 8 comma 3 CosAtuzione: - A7o di diri7o estero - A7o di diri7o interno ATTI DI NATURA ESTERNA (tesi Finocchiaro) ! le intese sono aa di un ordinamento esterno creato dall’incontro della volontà dello Stato con la volontà della confessione religiosa, disciplinaA in via analogica, nella sostanza, da quelle regole di buona fede e di lealtà che presiedono ai rapporA bilaterali tra ordinamenA indipendenA e nella forma, da quei criteri che le parA, di volta in volta, riterranno di seguire. Il cara7ere esterno, secondo Finocchiaro, è confermato dalla sApulazione dell’Intesa fra lo Stato e la Tavola valdese. Secondo Finocchiaro, le confessioni minoritarie non hanno soggeavità di diri7o internazionale, ma il DIRITTO ITALIANO, dichiarando che esse cosAtuiscono ordinamenA giuridici e prevedendo di regolare i rapporA con le stesse sulla base di intese bilaterali ESTERIORIZZA TALI RAPPORTI, nei propri confronA. Le intese quindi sono ATTI BILATERALI che si collocano in una sfera giuridica fuori dall’ordinamento statuale, in un ordinamento cioè, creato di volta in volta, dall’incontro della volontà dello Stato e delle comunità professionali. • Ordinamento confessionale di minoranza “primario” • Incontro volontà tra Stato/Confessioni in un ordinamento terzo (diverso da internazionale e interno statale) • Intese = aa di diri7o esterno. Volontà negoziale dello Stato + volontà negoziale delle confessioni aca7oliche = Ordinamento giuridico “Terzo”. Due ordinamenA primari si vanno a conta7are ma non lo fanno nel diri7o internazionale (per mancanza di personalità giuridica delle confessioni aca7oliche) ma in uno “terzo”. ATTI DI NATURA INTERNA (do7rina prevalente) • Ordinamento confessionale di minoranza “secondario” (subordinato) • Incontro volontà Stato/Confessioni nell’ordinamento interno statale • Intese = aa di diri7o interno Teoria del pluralismo degli ordinamenA giuridici (Intese come aa di natura “interna) Ordinamento internazionale ! ordinamento italiano ! ordinamenA confessionali ex art. 8 Cost. ART. 8 comma 3 ! “I loro rapporB con lo Stato sono regolaB per legge sulla base di intese con le relaBve rappresentanze”. CAPACITÀ A STIPULARE INTESE Spe7a solo alle confessioni religiose organizzate, ossia ai gruppi che abbiano assunto un preciso asse7o isAtuzionale ! il minimo è l’individuazione della rappresentanza della confessione con cui il governo può interfacciarsi per la sApulazione. Per prassi infaa il governo decide di avviare le tra7aAve solo con le confessioni che abbiano o7enuto il riconoscimento della personalità giuridica. Corte cosAtuzionale nel 2016 ➔ negoziato rappresenta un ATTO POLITICO che risponde alla discrezionalità poliAca del governo e se quest’ulAmo rifiuta di sApulare un’intesa con una confessione risponderà solo con RESPONSABILITÀ POLITICA di fronte al Parlamento. QuesBone: faabilità di intese PLURIME, cioè sApulate con il concorso di più confessioni religiose, dando luogo ad una sola legge che le concerna. CONTENUTO DELLE INTESE L’intesa è ammissibile per qualsiasi materia. Si esclude naturalmente che lo stato possa derogare alle norme sulla libertà religiosa o che le confessioni aca7oliche possano disporre delle facoltà, discendenA da tale diri7o pubblico, per rinunciare a qualcuna di esse in cambio di aiuA economici o di altre uAlità, ovvero che lo stato possa concedere ad una confessione un regime privilegiato di libertà in violazione dell’art. 8 comma 1 Cost. ORGANO STATUALE COMPETENTE A STIPULARE LE INTESE Potere statuale competente è il GOVERNO = organo competente a intra7enere rapporA con gli ordinamenA esterni allo Stato (Finocchiaro, ordinamento esterno). Sono accordi, le intese, che devono essere valutaA so7o il profilo dell’opportunità poliAca e del rispe7o della CosAtuzione. • Intervento del Presidente del Consiglio o di un Ministro o delega • Esame del Consiglio (Commissione interministeriale all’interno della Presidenza del Consiglio) = competente ad autorizzare la sApula dell’intesa e a deliberare la presentazione del disegno di legge di approvazione degli accordi. • Conclusa la tra7aAva e siglata la bozza d’intesa ! autorizzazione del Consiglio • Trasmessa al Parlamento per approvazione con legge ! tale legge dà esecuzione all’intesa. LEGGE PER L’APPROVAZIONE DELLE INTESE NEL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO Come si fa una legge che disciplina i rapporA tra Stato e confessioni di minoranza: Richiesta Confessione riconosciuta (che abbia una rappresentanza unitaria) + valutazione poliBca discrezionale del Governo = LEGGE SU ESECUZIONE (so7oposta al Parlamento che secondo interpretazione comune può soltanto approvare o non approvare intesa, parlamento deve recepire interamente intesa sApulata dal governo). Presentazione al Parlamento del disegno di legge è necessaria per ada5are l’ordinamento italiano al contenuto delle intese stesse. - L’iniziaAva ! Presidente del consiglio (accordi di cara7ere generale) / un Ministro competente (accordi limitaA). - Legge di approvazione dell’intesa, ma nel corso del dibaato parlamentare non sono ammissibili emendamen: che muAno il senso delle disposizioni concordate. Quindi è agevole controllare la conformità della legge all’intesa. - Preambolo ! dove sono inserite le dichiarazioni unilaterali delle parA. - La volontà del Parlamento è decisiva. La categoria delle leggi rinforzate rientra nella categoria delle leggi a:piche. LEGGI RINFORZATE (avendo una competenza cosAtuzionalmente riservata e limitata): - Hanno una peculiare forza di legge agva (abrogano solo leggi avenA la loro stessa competenza) - Hanno una peculiare forza di legge passiva (sono abrogate solo da leggi formate secondo il loro stesso specifico procedimento). Leggi formalmente ordinarie ma che sostanzialmente sono state prodo7e con una procedura specifica e possono essere abrogate o modificate solo da leggi che siano state fa7e uAlizzando la stessa formula. Gerarchia delle fonA = CosAtuzione / legge rinforzata / legge ordinaria. Se lo Stato decidesse di modificare unilateralmente una legge esecuAva di intesa per es. con valdesi non potrebbe fare una legge ordinaria perché sarebbe incosAtuzionale, resterebbe in piedi comunque la legge rinforzata Art. 7 comma 2 ! (come modificare i paa) ! Entrambe norme sulla produzione delle fonA. ART. 8 CO. 3 COST. E LE LEGGI SUI CULTI AMMESSI emanate prima del 1948 Le leggi emanate sulla base di intese prevedono, in modo espresso, che nei confronA delle confessioni religiose, che sono parte delle intese stesse, CESSANO di avere EFFICACIA la l. n. 1159 del 1929 e il r.d. 289 del 1930. Per le confessioni senza intese quindi rimangono in vigore. È stata venAlata l’ipotesi di emanare una legge generale sulla libertà religiosa che abrogherebbe le norme del 1929-1930, ma ancora non è successo. Abrogare adesso da parte della corte cosAtuzionale queste norme significherebbe creare una lacuna, me7endo a repentaglio una serie di diria quesiA eccedenA rispe7o al diri7o comune, che le confessioni hanno acquisito. ART. 117 co. 2 = prevede una competenza esclusiva statale nell’ambito dei rapporB tra la Repubblica e le confessioni religiose. Lo Stato, in nome della sua aconfessionalità, non può predisporre un servizio pubblico, ma può collaborare con i gruppi rappresentaAvi degli interessi religiosi, perché quesA a7endano alle necessità religiose delle persone. III Guerra d’Indipendenza italiana = grandi risorse economiche vennero drenate dal Sud, molA borghesi e nobili comprarono queste terre ma non vennero desAnaA alle infrastru7ure dei territori, ma reinvesAA al nord per infrastru7ure o per guerra. QUESTIONE MERIDIONALE = indica l’enorme differenza economica tra il Sud e il Nord Italia. La quesAone meridionale nelle opere di Giovanni Verga: - “I Malavoglia” - “Mastro Don Gesualdo” BRIGANTAGGIO = in Italia intorno al 1861 fino al 1865 ci fu una vera e propria guerra civile tra Sud e Nord (guerra di secessione). SudisA che comba7evano venivano chiamaA “briganA”, erano parAgiani. I briganA furono aiutaA da ex garibaldini, ex soldaA borbonici ed erano ritenuA “criminali” dallo Stato. Dal punto di vista già linguisAco quesA gruppi insurrezionali venivano eAche7aA con termini negaAvi. Unità d’Italia non venne vissuta bene. Francesco II si rifugiò dal Papa e lì iniziò a coordinare un movimento insurrezionale terribile che portò a guerre fratricide, massacri ! La legge Pica del 1863, i crimini di guerra dell’Italia Unita del Sud, stato di assedio interno. Cesare Lombroso = determinate cara7erisAche fisiche già poteva dire se una persona era criminale oppure no, e così i sudisA venivano consideraA inferiori. Si cercava dal punto di vista biologico di sopprimerli. Nel 1865 il brigantaggio fu represso dallo Stato. EMIGRAZIONE = dai primi anni dell’unificazione nazionale, l’emigrazione cosAtuì il mezzo per sfuggire ad una vita di stenA e miseria. Le Cifre del Generale E. Cialdini => “Enrico Cialdini, nel 1861 plenipotenziario a Napoli del re ViIorio II. In quel suo rapporto ufficiale sulla cosiddeIa “guerra al brigantaggio”, Cialdini dava queste cifre per i primi mesi e per il solo Napoletano: 8968 fucilaB, tra i quali 64 preB e 22 fraB; 10604 feriB; 7112 prigionieri; 918 case bruciate; 6 paesi interamente arsi; 2905 famiglie perquisite, 12 chiese saccheggiate; 13629 deportaB; 1428 comuni posB in stato d’assedio. E ne traevo una conclusione oggeRva: ben più sanguinosa che quella con gli stranieri, fu la guerra civile tra italiani”. PERSONALITÀ DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE NEL DIRITTO ITALIANO La Chiesa ha personalità nel diri7o pubblico italiano. È cioè una isAtuzione di diri7o pubblico con cara7eri speciali, è Atolare di poteri pubblicisAci. Ma la Chiesa universale non ha nel nostro ordinamento personalità di diri7o privato, perché questa non le è stata mai riconosciuta. Si indicano invece come soggea Atolari dei beni ecclesiasAci i singoli enA della Chiesa e non questa considerata in modo unitario. Neanche le altre confessioni religiose, di regola, hanno personalità giuridica di diri6o privato nell’ordinamento statuale. La capacità giuridica di diri7o privato non riguarda le confessioni nel loro complesso, bensì solo gli en/ esponenziali di essa, cosAtuenA la sua organizzazione. La personalità giuridica di diri7o privato viene riconosciuta anche in assenza di intesa, anzi le tra7aAve per la sApula di un’intesa sono avviate solo con le Confessioni che abbiano o7enuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della l. n. 1159 del 24 giugno 1929. LA RILEVANZA DEGLI ORDINAMENTI CONFESSIONALI NEL DIRITTO DELLO STATO La legge a7ua un collegamento tra l’ordinamento statuale e l’ordinamento confessionale, il quale viene ad assumere efficacia nella sfera civilisAca. - Non ricorre il rinvio recegzio o materiale ! perché lo Stato non si riAene competente nella materia dei rapporA confessionali, né c’è una necessità dello Stato di inquadrare nel proprio ordinamento norme di derivazione confessionale. - Presupposto ! il diri7o dello Stato a7ribuisce efficacia ad una qualifica confessionale. - Rinvio formale ! la legge rinvia all’ordinamento confessionale per la disciplina di materie parimenA disciplinate dal diri7o statale, perché di competenza dello Stato e anche di competenza dell’ordinamento confessionale. Gli aa rientranA nell’autonomia riconosciuta dallo Stato alle confessioni religiose sono privi di rilevanza giuridica, o risultano meramente leciA per il diri7o statuale nel quale, di regola, non producono effea. Nel caso invece di volontà privata, chi a7ribuisce a determinaA faa di ordine religioso o spirituale taluni effea giuridici, la norma o a7o assumono rilevanza come meri faa giuridici. LA GIURISDIZIONE CONFESSIONALE E IL DIRITTO DELLO STATO Possono avere rilevanza nel diri7o statuale aa autoritaAvi (normaAvi, amministraAvi, giurisdizionali direa a dirimere controversie insorte all’interno degli ordinamenA confessionali o ad irrogare sanzioni). Rilevanza della giurisdizione ecclesiasAca ! effea prodoa in tale ordinamento dai provvedimenA assunA dall’autorità ecclesiasAca nella soluzione di controversie o nell’irrogazione di sanzioni, provvedimenA emanaA da de7a autorità nell’esercizio del potere giudiziario o con le modalità proprie degli aa giudiziari. Negli Accordi del 1984, tra la Santa Sede e lo Stato, lo Stato ha riconosciuto EFFETTI GIURIDICI/CIVILI a: - Sentenza emesse dai tribunali ecclesiasAci riguardanA la nullità dei matrimoni canonici trascria nei registri dello stato civile. - Giurisdizione organi per la risoluzione di controversie tra i sacerdoA e gli IsAtuA per il sostentamento dl clero in materia di assegni - ProvvedimenA disciplinari presi dall’autorità ecclesiasAca nei confronA di ecclesiasAci e religiosi - Potere di governo della Chiesa per lo svolgimento o per l’instaurazione e la permanenza di taluni rapporB di pubblico impiego (docenA Università Ca7olica, a7estazione idoneità per insegnanA religione) - Potere di cerAficazione ! autorità ecclesiasAca cerAfica la situazione giuridica esistente nell’ordinamento della Chiesa. Nel caso in cui l’ente cessi di far parte di un’organizzazione la comunicazione del distacco darà luogo ad una modificazione dell’asse7o dell’ente, che importa l’avvio del procedimento occorrente o per il riconoscimento civile della modifica stessa o per la revoca della concessione della personalità giuridica. N.B. Altre norme riconoscono taluni poteri anche ad autorità delle confessioni religiose diverse dalla ca7olica. LIMITE ➔ diri\ inviolabili garanAA ai singoli dalla CosAtuzione. POTERI E UFFICI DELLO STATO AVENTI COMPETENZA IN MATERIA ECCLESIASTICA Organi cosAtuzionali e uffici dello Stato hanno specifiche competenze nella disciplina del fenomeno sociale religioso: • PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ➔ potere di nominare plenipotenziari per la conclusione di concordaA e di raAficare previa autorizzazione del Parlamento, i concordaA conclusi // potere di promulgazione delle leggi basate su intese con tali ordinamenA // accredita gli ambasciatori italiani presso la Santa Sede e riceve le credenziali del nunzio apostolico accreditato presso la Repubblica italiana. • PRESIDENTE DEL CONSIGLIO ➔ rappresenta lo Stato negli accordi con le confessioni religiose e coordina l’aavità dei vari dicasteri in materia ecclesiasAca. Il governo è responsabile nel suo complesso dell’andamento generale pur in tale se7ore della poliAca. • CONSIGLIO DEI MINISTRI ➔ delibera sugli aa concernenA i rapporA dello Stato con la Chiesa ca7olica e con le altre confessioni, approva disegni di legge riguardanA autorizzazione alla raAfica e all’esecuzione degli accordi con la Santa Sede, determina e manAene l’indirizzo poliAco in materia ecclesiasAca. • MINISTRO DELL’INTERNO ➔ per amministrare la materia ecclesiasAca, Ministero dell’interno ha cosAtuito due direzioni generali che sono state fuse in un unico ufficio centrale che ha assunto la denominazione di Direzione centrale degli affari dei culA. Quest’ulAma ha competenza riguarda tu7a la materia concernente gli enA della Chiesa ca7olica e delle altre confessioni, la vigilanza e la tutela sugli enA delle confessioni ancora disciplinate dalle norme del 1929-1930, l’approvazione della nomina dei ministri di culto di tali confessioni. • FONDO EDIFICI DI CULTO (FEC) ➔ patrimonio unico dove sono riuniA il patrimonio dei fondi e delle aziende speciali (prima esisteva il Fondo per il culto la cui funzione era quella di corrispondere i supplemenA di congrua agli appartenenA al clero ca7olico ce ne avevano il diri7o). i provenA sono desAnaA al perseguimento dei fini del fondo e vengono integraA dallo Stato. o Persona giuridica pubblica, rappresentata giuridicamente dal Ministro dell’interno e amministrata dal Ministero, in sede centrale, a7raverso la Direzione centrale per l’amministrazione del Fondo e in sede provinciale a7raverso i Prefea. o Personalità giuridica del Fondo ! autonomia della gesAone del patrimonio. Nell’amministrazione del fondo il Ministro dell’interno è coadiuvato da un consiglio, nominato dallo stesso Ministro, e composto da nove membri. I membri restano in carica qua7ro anni. o Il fine del Fondo = curare la conservazione, il restauro, la tutela e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenA al Fondo, nonché adempiere gli altri oneri posA a carico di esso in tale materia ! intervenA finanziari per contribuA per la costruzione, ricostruzione e riparazione di edifici di culto ca7olici, previsA da varie norme di legge. o N.B. = lo Stato ha creato una persona giuridica pubblica, appartenente alla sua organizzazione, non per un proprio autonomo a7o di volontà liberamente deliberato dal Parlamento, ma in forza di un accordo con la Santa Sede che il legislatore, invesAto della raAfica, non poteva far altro che acce7are o respingere in blocco. • PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO ➔ il Prefe7o non ha competenza solo per l’istruzione degli affari ma ha anche una competenza propria, in relazione al valore del bene e al modo di formazione del contra7o, per gli aa eccedenA l’ordinaria amministrazione degli enA delle confessioni di minoranza. UFFICI ECCLESIASTICI ORGANIZZATI DALLO STATO E DA ALTRI ENTI PUBBLICI PER L’ASSISTENZA SPIRITUALE DELLE COMUNITÀ SEPARATE Esistono uffici organizzaA dallo stesso Stato per l’assistenza spirituale delle Forze armate o in generale delle c.d. comunità separate (Forze armate, ospedali, carceri ecc.). Questo consente ai singoli la possibilità di usufruire del conforto spirituale della confessione da essi professata e di seguire le praAche del culto. - Se si tra7a di un numero indeterminato di persone ! organizzata dallo Stato o dall’ente che amministra le comunità come proprio servizio offerto alla generalità dei componenA. - Se si tra7a di piccoli gruppi o singoli ! servizio garanAto dalla legge a chi ne faccia richiesta. Cappellani militari ➔ sacerdoA che devono avere il godimento dei diria civili e poliAci, devono essere idonei all’incodizionato servizio. Rapporto d’impiego è a tempo pieno ed incompaAbile con qualsiasi altra aavità diversa. Per la responsabilità penale e disciplinare sono assogge7aA alla giurisdizione penale militare e al regolamento di disciplina militare solo in caso di mobilitazione o di imbarco. Prima esistevano i cappellani del re, che venivano nominaA dal sovrano. Nell’Accordo del 1984 la materia è stata riordinata. Nelle nuove norme non c’è un’esplicita rinuncia dello Stato alla nomina del clero adde7o alle chiese e cappelle, ma v’è una dichiarazione di libertà della Chiesa nella nomina, che da adesso è di esclusiva competenza dell’autorità ecclesiasAca competente. IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO Un’aavità che ha una sua radice ben precisa nel diri7o canonico. Radici canonisAche (“Codes Iuris Canonici”) = oltre all’8x1000 esistono anche altre forme, come donazioni, dare 1032 euro e avere deduzione dal punto di vista fiscale: serie di strumenA approntaA dallo Stato per andare incontro alla necessità di fedeli di dare alla Chiesa. Radici di questa esigenza dei ca7olici: - Obblighi e dirig di tug i fedeli (Cann-208-223) Prima concessione supplemento era legata anche ad una ragione non dichiarata ! conquistare allo Stato la benevolenza dei parroci. Nel 1887 assegno iniziò ad essere pagato in una misura inferiore del 50% e dopo la Grande guerra sistema venne esteso anche ad altre categorie di ecclesiasAci. Concordato del 1929 ! lo Stato si impegnò a conAnuare a corrispondere tali assegni supplementari di congrua. ASSEGNO ➔ Era una prestazione a cara7ere alimentare posta dalla legge a carico del Fondo per il culto ed era desAnata ad assicurare ai parroci un congruo e decoroso sostentamento personale. Uffici ecclesiasAci rientranA nelle categorie avevano proprio un vero diri6o sogge\vo nei confronA del Fondo che poteva essere azionato davanA all’autorità giudiziaria ordinaria tu7e le volte in cui il Fondo avesse rifiutato la corresponsione dell’assegno. Tale sistema retribuAvo è stato liquidato e trasformato in un sistema più equo e moderno con l’isAtuzione di ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO diocesani o interdiocesani. Sistema ATTUALE del sostentamento del clero: Dopo accordo di Villa Madama del 1984, l. 222/1985, rappresenta unica legge esecuAva dell’accordo in materia degli enA. Si fonda su previa modifica del diri7o canonico: Nel 1983 c’è il Nuovo codice di diri7o canonico ! modifiche intervenute nel Codex Iuris Canonici del 1983, Concilio ecumenico si è cambiato tanto nella chiesa, tra cui la previsione con cui viene tolto il sistema beneficiale e si introduce un sistema moderno, nascono nuove enAtà ! is/tu/ diocesani per il sostentamento del clero (uno per ogni diocesi). Stru7ura a raggiera = isAtuto centrale di questo sistema. La materia è oggi regolata dall’art. 7 dell’accordo del 1984 e dal capo I della L. 222/85. Con il decreto di erezione di ogni isAtuto diocesano o con decreto a parte il vescovo ha indicato i benefici che si esAnguevano. Tali provvedimenA hanno acquistato efficacia civile. Gli isAtuA diocesani sono staA riconosciuA con decreto del Ministro degli Interni, emesso entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento canonico. Da questo trasferimento sono rimasA esclusi solamente gli edifici di culto e tua i beni estranei alla dote del beneficio che invece sono staA trasferiA alle diocesi e alle parrocchie individuate entro il 30 se7embre 1986, nonché ai capitoli non soppressi. Vi è stato dunque un duplice trasferimento di proprietà dai benefici esAnA agli isAtuA diocesani e da quesA a diocesi, parrocchie e capitoli. ART. 7 dell’accordo del 1984 // capo I della L. 222/85 - Le fondazioni beneficio muoiono, vengono esAnA - Vengono cosAtuiA uffici ecclesiasAci in persona giuridica - RiparAzione dei beni che facevano parte del patrimonio che faceva parte del beneficio ! trasferimenA di proprietà. Nessuna tassazione. NATURA della remunerazione dei sacerdo: ▪ Le somme corrisposte ai sacerdoA non hanno natura salariale, ma cosAtuiscono una “remunerazione” per l’aavità svolta; ▪ Ai sensi dell’art. 25 L. 222/85 “La remunerazione di cui agli art. 24, 33, le7era a) e 34 è equiparata, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente; ▪ L’IsAtuto centrale opera su tale remunerazione, le ritenute fiscali e versa anche, per i sacerdoA che vi siano tenuA, i contribuA previdenziali e assistenziali previsA dalle leggi vigenA”. ▪ Su tale remunerazione l’isAtuto centrale opera altresì le ritenute Irpef secondo la disciplina prevista per i reddiA da lavoro dipendente, versandole allo Stato. Criterio di divisione dei Beni e dei Benefici: o Reddituali ! ad esempio: terreni agricoli, fabbricaA ecc. Vanno all’isAtuto diocesiano per sostentamento del clero. o Non reddituali ! ad esempio: casa canonica. Vanno ai nuovi enA che sono staA creaA, come parrocchie e diocesi. Beni che non producono reddito (non può affi7arli ecc.) e sono diventaA di proprietà di quesA enA ecclesiasAci. I TRE LIVELLI del sistema ATTUALE di sostentamento del clero: 1. IsAtuto centrale di sostentamento del clero ! fa un intervento eventuale ed integra/vo. IsAtuto diocesano ha un reddito suo (derivante da beni reddituali), è una fondazione. Se reddito è sufficiente ad aiutare tua i sacerdoA che hanno bisogno nell’ambito di quella diocesi allora va bene, se isAtuto diocesano non ha sufficiente denaro può chiedere aiuto all’isAtuto diocesano centrale mandando all’inizio di ogni anno un bilancio consunAvo che riguarda anno precedente. • IsAtuto diocesano centrale prende i soldi dall’8x1000: lo Stato li da alla conferenza episcopale italiana (CEI), circa 1 miliardo e 100 milioni di euro all’anno. Altri soldi li da ai tribunali ecc. • Opera in via sussidiaria nei confronA degli isAtuA diocesani per il sostentamento del clero. Ciò vuol dire che quesA ulAmi fanno fronte alle loro necessità per il pagamento della remunerazione ai sacerdoA aangendo al loro patrimonio. L’isAtuto centrale interviene solo quando all’isAtuto diocesano mancano i fondi necessari. 2. IsAtuto diocesano di sostentamento del clero ! fa un intervento integra/vo ed eventuale. • Eventuale = (solo nell’eventualità in cui la base reddituale non sia sufficiente, sacerdote comunque non riesce a raggiungere la congrua substentaAo). Non si prevede più l’intervento dire6o. Lo Stato non è più interessato ad intervenire in modo economico dire7amente, perché non c’è più questo interesse? Perché parroci e vescovi non hanno più quel potere, quella funzione di opinio leader sui ci7adini, persone inoltre sono più colte e riescono a leggere e scrivere. Si spezza quindi il legame di subordinazione. • IntegraAvo = integra la base reddituale, colma la differenza tra quanto sacerdote percepisce dal suo lavoro e quanto dovrebbe prendere (parroco che fa professore di religione e percepisce 1200 euro al mese e non sono sufficienA), isAtuto diocesano interviene dandogli la differenza, gli perme7e con questa integrazione di raggiungere la congrua substentaBo. Corrisponde, con l’eventuale concorso dell’IsAtuto centrale, al clero che svolge servizio in favore della rispeava diocesi un congruo e dignitoso sostentamento. 3. Base reddituale del singolo sacerdote ! il sacerdote di solito lavora, di per sé potrebbe anche essere sufficiente. Esistono tabelle predisposte dalla CEI, “tabelle a pun/” che stabiliscono quello che è giusto che il sacerdote percepisca (diocesi si trova in un paesino in montagna, parroco ha una casa canonica senza affi7o e senza bolle7e, costo della vita nel territorio è basso, in base alla tabella appunA il reddito non sarà tanAssimo, 1100 euro // se invece parroco al centro di Milano, non c’è casa canonica, parroco deve risiedere in ufficio nella zona della diocesi, il reddito sarà più alto, 2100 euro). Inoltre, rientra nel fine degli isAtuA centrali e diocesani, lo svolgimento di funzioni PREVIDENZIALI INTEGRATIVE autonome per il clero / e in più devono prevedere la desAnazione di una quota delle proprie risorse per sovvenire alle necessità di coloro i quali, avendo abbandonato la vita ecclesiasAca, non abbiano reddiA sufficienA. Is:tuto centrale per il sostentamento del clero ! organismo collegato con la Conferenza Episcopale Italiana (CEI), creato da quest’ulAma. Entrate principali: donazioni deducibili fino a 1032, soldi assegnaA da 8x1000. a) Ente ecclesiasAco a/pico = ente ecclesiasAco Apico ha lo scopo cosAtuAvo di religione e di culto, ma è evidente che quesA isAtuA non ce l’hanno, ma hanno fine economico. Non hanno fine dire7o di culto ma ce l’hanno indireIo e strumentale, perché la gesAone di questo patrimonio serve per finanziare aavità di culto. b) Aavità isAtuzionale e principale svolta ! ges/one del patrimonio = rendite (ad es. canoni locazione; uAli alla partecipazione societaria; provenA da invesAmento finanziario) // provenA da dismissione di cespiA patrimoniali (per trarne risorse finanziarie da erogare o da reinvesAre in beni immobili o valori mobiliari): su tu7e le Apologie di entrate grava un vincolo di desAnazione al sostentamento del clero. c) Strumentalità dell’agvità di ges/one dei singoli IDSC alla generale aavità di culto della Chiesa (sostentamento dei suoi ministri) L’isAtuto centrale è nato con un proprio fondo di dotazione conferito dalla CEI; la legge e lo statuto poi prevedono come l’ente potrà formarsi un patrimonio. Le sue entrate principali sono cosAtuite dalle oblazioni ricevute dai fedeli a decorrere dal 1989 e dalle somme ricevute dalla CEI per il sostentamento del clero, derivanA dall’8x1000 dell’IRPEF che sia stato desAnato dai contribuenA. Per il resto l’ente potrà compiere tua quei negozi che siano in grado di incrementare il suo patrimonio, effe7uare invesAmenA, ricevere donazioni, eredità, legali ecc. 8xmille del ge\to IRPEF ! Conferenza episcopale italiana ! isAtuto centrale per il sostentamento del clero. = Contano le persone e non i reddiA. La scelta della desAnazione dell’o7o per mille dell’IRPES non è in alcun modo alternaAva tra loro. C’è una casella per ogni confessione riconosciuta con intesa che perme7e alle persone di desAnare l’8xmille del geato IRPEF, non quello del singolo contribuente (non è nulla in confronto a geaA Irpef di persone ricche, si farebbe una sperequazione), per uguaglianza, ogni persona vale una, una firma vale e pesa ugualmente. 8xmille viene dato complessivamente. o IRPEF = Imposta sul reddito delle persone fisiche. o Stato raccoglie una somma da tu7e le persone che lavorano, da questa cifra enorme estrapola l’8xmille che viene divisa tra le varie confessioni religiose con intesa sApulata e abbiano chiesto espressamente all’interno di questa di poter partecipare alla riparAzione dell’8xmille e lo Stato. o Corre\vo ! firme non espresse vanno alla chiesa ca7olica. La Corte dei ConA nel 2014 e nel 2016 si è lamentata di questo sistema. ▪ La poca pubblicità da parte dello Stato. ▪ L’assenza di controlli sulla gesAone delle risorse ▪ Anomalie dell’aavità degli intermediari (es. CAF) ▪ Il perdurare dello scarso interesse per la quota di propria competenza da parte dello Stato ▪ L’enAtà eccessiva dei fondi a disposizione delle confessioni religiose ▪ La problemaAca delle scelte non espresse e la scarsa pubblicizzazione del meccanismo di a7ribuzione delle quote. Perché monito della Corte dei conA non è stato raccolto dallo Stato? Per l’ART. 7 della CosAtuzione ! modificazione dei paa non richiedono procedimento di revisione cosAtuzionale. Non si può fare una modifica unilaterale, lo Stato italiano dovrebbe chiedere alla chiesa ca7olica di firmare un nuovo concordato. Quali soluzioni alternaAve? La Kirchensteuer, sistema tedesco: in Germania i ci7adini sono chiamaA a dire a quale confessione religiosa appartengono. Se fai questa dichiarazione devi pagare la tassa per finanziare la tua religione. Lo stato tedesco mi applica una tassa abbastanza alta, questa tassa viene data alla Chiesa ca7olica. Questo ha comportato una grande diffusione dell’ateismo in Germania, che si è realizzato con “sba5ezzo” ! praAca in Italia uAlizzata come protesta. Fino al 2009 per poter sba7ezzarsi bastava mandare due raccomandate (a7o di apostasia, ossia la negazione della propria fede) al vescovo della propria diocesi e al parroco della chiesa dove si era staA ba7ezzaA da piccoli, in quest’ulAma esiste una documentazione della “vita religiosa” di una persona. Questa previsione era prevista nel codice di diri7o canonico, un’uscita formale è stata modificata dal Papa Benede7o XVI (papa tedesco) in una le7era apostolica = Kirchensteuer, ossia questa uscita formale, impoveriva la chiesa. Sistema della Chiesa statunitense => Church Fundraising. Gli StaA UniA sono laici, neutri, separaAsA, lo Stato non si interessa del fenomeno religioso. Non da soldi alla religione perché non riAene sia suo compito. Le chiese ca7oliche prendono i soldi dalla raccolta di fondi per la chiesa, legato alle parrocchie. Le diocesi - Organo per la composizione: tre componenA e decide a maggioranza assoluta dei voA - Procedimento è dire7o in prima ba7uta alla ricerca di una conciliazione e in mancanza di questa alla decisione. - Ricorso di fronte al vescovo ! decisione può essere impugnata o Provvedimento IsAtuto impugnato entro 10 giorni o Presidente del collegio deve nominare relatore e fissare udienza convocando le parA o IsAtuto deposta sue controdeduzioni o ParA possono farsi assistere nel dibaamento da persona di loro fiducia o La decisione viene comunicata in udienza N.B. il diri7o soggeavo dei sacerdoA deve essere tutelabile anche davanA al giudice statuale. Ma per l’ecclesiasAco che voglia restare in buoni rapporA con la gerarchia è consigliabile la via ecclesiasAca ovvero il giudizio espresso dal vescovo, in sede di ricorso, o dalla Congregagazione o Segnatura apostolica in sede di ricorso nei confronA del provvedimento vescovile. In ogni caso l’interessato può rivolgersi ai tribunali dello Stato per fare accertare il proprio diri7o e domandare la condanna dell’I.d.s.c. al pagamento di quanto gli sia eventualmente dovuto. Il magistrato competente è quello ordinario ! giudice statale per determinare an e quantum del diri7o dovrà rispeIare le norme deIate dalla CEI. Quindi assumono rilevanza nell’ordinamento italiano anche le disposizioni della CEI che disciplinano la misura della remunerazione e il modo in cui deve essere calcolata l’integrazione. LE ENTRATE DI DIRITTO PRIVATO DEGLI ENTI CONFESSIONALI (vale il diri7o comune) Oblazioni: - Donazioni manuali ! corrisposte dai fedeli ai ministri di culto per spirito di liberalità - Raccolte dal comitato o da un unico promotore per un fine (erezione santuario per es.) ! creazione di un patrimonio autonomo, privo di soggeavità, desAnato a uno scopo specifico, un patrimonio che non è di proprietà del comitato, mero gestore dei fondi raccolA. Le DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE a favore dell’anima ! secondo il codice del 1942 sono valide quando la siano determinaA i beni o almeno la somma da impiegare sia determinabile. Natura giuridica = onere a carico dell’erede o del legatario. - L’autorità giudiziaria potrebbe imporre una cauzione - Qualsiasi interessato può agire per l’adempimento dell’onere - In caso di inadempimento la disposizione è risolta se la risoluzione fosse stata prevista dal testatore In ogni caso il testatore può designare una persona che curi l’esecuzione della disposizione ! speciale esecutore testamentario che in esecuzione del mandato post mortem provvede a che sia adempiuta la disposizione, indicando il sogge7o interessato all’adempimento, perché incaricato di svolgere l’aavità cultuale prevista dal testatore. LE ENTRATE DI DIRITTO PUBBLICO DEGLI ENTI CONFESSIONALI - Decime sacramentali ! prestazioni poste a carico dei proprietari dei fondi rusAci di un dato luogo, cosAtuenA un onere reale, una imposta fondiaria ecclesiasAca in proporzione ai frua prodoa dalla terra. Tali decime sono state soppresse e non sono da confondere con decime dominicali. - Contributo dovuto alle Comunità israeliAche ! in passato gli era riconosciuto il potere tributario, adesso venuto meno I CONTRIBUTI dello STATO e degli altri ENTI PUBBLICI Fino al 1986 ! nel bilancio del Ministero dell’interno erano previsA capitoli di spesa per il pagamento dei supplemenA di congrua // nel bilancio dell’allora Ministero dei lavori pubblici vi erano due capitoli riguardanA la spesa per la costruzione e ricostruzione degli edifici di culto ca7olico. Riforma del sistema contribuAvo ! tali capitoli di spesa sono confluiA sul bilancio del dicastero dell’economia e finanze per essere riversaA in gran parte nella CEI. A decorrere dal 1990 lo Stato corrisponde alla CEI una parte della quota pari all’8 per mille dell’IRPEF. La parte di quota da desAnare alla CEI sarà stabilita di anno in anno in base alle scelte espresse dai contribuenA in sede di dichiarazione annuale dei reddiA. Ci sono vincoli di desAnazione delle somme ricevute, lo Stato dovrebbe desAnare tali finanziamenA a scopi di interesse sociale o di cara7ere umanitario. Tale vincolo è stato più volte violato per far fronte ad esigenze conAngenA di spesa pubblica. 5 per mille ! ad enA che svolgono aavità di interesse sociale (volontariato, ricerca scienAfica ecc.). Differenze: - DesAnazione di una frazione della propria IRPEF (non del geato totale) - Contribuente deve esprimere sia la desAnazione sia deve individuare un beneficiario scelto tra gli enA iscria all’elenco - Effea della mancata scelta del contribuente ! resta nelle casse dello Stato - Obblighi di trasparenza ! rendicontazione annuale e pubblicizzazione online degli imporA percepiA. Rendiconto della CEI ➔ da pubblicare sul proprio organo ufficiale e deve diffondere un’adeguata informazione sul contenuto di esso e sugli scopi ai quali abbia desAnato le somme percepite dallo Stato sull’anzide7a quota 8xmille. FINANZIAMENTO DELLE CONFESSIONI DIVERSE DALLA CATTOLICA Finanziamento è a carico dei fedeli, tranne da talune leggi in base a intese con alcune confessioni religiose. Confessioni che hanno intese sono nell’elenco delle confessioni a cui può essere desAnata, a seconda delle scelte del contribuente, una quota dell’8xmille. I contribuenA inoltre possono versare alle confessioni offerte volontarie, desAnate al sostentamento dei ministri di culto, dei missionari, alle esigenze di culto ecc. Rendiconto confessioni ! trasmesso annualmente al Ministero dell’interno sull’effeava desAnazione delle somme ricevute dai singoli oblatori a Atolo di liberalità e dallo Stato sulla quota dell’8xmille. Finanziamento delle comunità ebraiche ! cessato obbligo per appartenenA di versare il contributo annuale. Le comunità sono finanziate adesso dal contributo a carico degli iscria. Contenzioso sui contribuB = ricorso ad apposita commissione arbitrale ! tentaAvo di definizione amichevole e moAvazione della decisione definiAva. Unione Comunità ebraiche concorre all’8xmille e nel caso di scelte non espresse l’Unione partecipa al riparto della quota non a7ribuita in proporzione delle scelte espresse a favore delle Comunità ebraiche. Le forme di FINANZA SOCIALE (Impact Finance) Finanza e terzo se7ore: finanza eBca e finanza sociale. Rapporto tra fede e finanza è molto anAco, es. Cacciata dei mercanA dal Tempio (vangelo), che chiarisce disAnzione tra fede e finanza // La do7rina scolasAca sull’Usura di San Tommaso (1225-1274) // Chiesa e Finanza eAca il “Monte di pietà”, dove il pagamento di una somma a Atolo di interesse veniva considerato acce7abile in cambio ad una prestazione di Apo bancario. OGGI: Il Codice del Terzo Se7ore all’art. 78 disciplina il regime fiscale del c.d. social lending al fine di favorire la raccolta di capitale di rischio assogge7ando, per il tramite di una ritenuta a Atolo d’imposta, la remunerazione del capitale al medesimo tra7amento fiscale previsto per i Atoli di Stato. Social Lending (o lending based on crowdfunding) = è lo strumento a7raverso il quale una pluralità di potenziali finanziatori, tramite pia7aforme on-line, fondi rimborsabili per uso personale o per finanziare un proge7o. Si tra7a del c.d. “presAto tra pari” (senza la necessaria intermediazione bancaria). Tra7ato come un Atolo, aavità di finanziamento senza intermediazione bancaria. L’art. 78 del Codice del Terzo Se6ore prevede, che i soggea gestori che prestano fondi a7raverso tali portali, operano sugli stessi imporA una ritenuta per i Atoli di Stato, ovvero un’imposta sosAtuAva del 12,5% per gli interessi cedolari percepiA fuori dall’esercizio di un’aavità d’impresa. Specifica inoltre che, per i soggea che non svolgono aavità d’impresa, gli imporA percepiA a7raverso i portali cosAtuiscono reddiA di capitale. ! Nuova possibile alternaAva italiana che lo Stato potrebbe proporre alla chiesa è quindi il c.d. Religious Fundrasing u/lizzando strumen/ come Social Lending e Peer-too-peer. La fede tante volte si è inserita in quesAoni di natura economica, alimentare, sanitaria perché è invasiva. Fede è trasversale rispe7o a tanA se7ori del vivere sociale e comune, intervento quindi della fede nella finanza è radicato perché ha sempre cercato una vi socialmente acce7abile per risolvere quesAoni. La religione ca7olica, il magistero ha proposto una terza rispe7o al capitalismo e comunismo che è la do7rina sociale della chiesa, che affronta e risolve problemaAcità collegate al sistema economico e finanziario. LE COSE DESTINATE ALL’ESERCIZIO DELLA LIBERTÀ RELIGIOSA Potere civile e l’edilizia religiosa Si tra7a di beni avenA varia desAnazione, quali edifici di culto, case religiose, centri per congressi, scuole ecc., in cui le confessioni svolgono la propria aavità e che l’ordinamento civile disciplina, tenendo conto di molteplici interessi, nel modo più vario, in dipendenza della propria stru7ura cosAtuzionale. Lo Stato italiano interviene nel se7ore, favorendo la gesAone e la realizzazione dell’edilizia religiosa, con apposite disposizioni legislaAve riguardanA sia il regime di tali beni immobili, sia la costruzione di essi, sia il finanziamento di tali costruzioni. Gli edifici di culto ! chiese dei crisAani, sinagoghe degli ebrei, moschee dei musulmani. Tali stru7ure edilizie sono un mezzo per manifestare in piena autonomia la fede religiosa. Art. 5 Accordo 1984 parla di “edifici aperB al culto” e di “edifici desBnaB al culto pubblico”. Edificio aperto al culto pubblico = quella chiesa regolarmente officiata, nella quale, durante le ore in cui sia aperta, possa accedere chiunque, senza dover giusAficare alcun parAcolare Atolo di ammissione. Norme riguardano: - REQUISIZIONE - OCCUPAZIONE - ESPROPRIAZIONE PER P.U. - DEMOLIZIONE DELLE CHIESE PUBBLICHE QuesA evenA possono aver luogo solo per gravi ragioni di interesse generale e previo accordo con la competente autorità ecclesias/ca. Tali norme limitano il potere d’espropriazione che non può essere esercitato in mancanza del de7o accordo. La forza pubblica, salvo casi di urgente necessità, non può entrare in tali chiese, senza aver avvisato l’autorità ecclesiasAca. Edifici di culto e codice civile ! la regola generale è che i beni ecclesiasAci sonno soggea al diri7o comune, alle norme del codice civile, salvo quando sia diversamente disposto dalle leggi speciali che possano riguardarli. GLI EDIFICI DI CULTO NELL’ART. 831 c.c. Art. 831 c.c. = edificio di culto che è di proprietà di soggea diversi da un ente ecclesiasAco e perciò di enA pubblici, di persone giuridiche private o di persone fisiche. Art. 831 co. 2 c.c. = edifici desAnaA all’esercizio pubblico del culto ca7olico non possono essere so6ra\ a tale des:nazione, neppure per effe7o di alienazione fino a che la desAnazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardino ➔ equiparazione di regime delle chiese ca7oliche aperte al culto pubblico ai beni del patrimonio indisponibile degli enB pubblici che, essendo desAnaA al soddisfacimento di un interesse generale, non possono essere so7raa alla rispeava desAnazione se non nei modi previsA dalle leggi da cui sono disciplinaA. Rinvio formale al diri7o canonico = can. 1212 e 1222, che a7ribuiscono al vescovo del luogo il potere di so6rarre una chiesa al culto divino, quando non sia possibile ricostruirla o quando gravi ragioni consigliano di desistere da tale desAnazione. L’edificio in entrambi i casi deve essere desAnato ad un uso non sordido. - Materia urbanisBca e edilizia (riconducibile al “governo del territorio”) = materia di competenza concorrente fra Stato e regioni. - RapporB tra Repubblica e confessioni religiose = legislazione statale ! lo Stato anche se non può garanAre un servizio pubblico, può collaborare con i gruppi rappresentaAvi degli interessi religiosi, perché quesA a7endano alle necessità religiose delle persone, ferma comunque restando la libertà religiosa come diri7o riconosciuto al singolo, a prescindere dall’integrazione di quesA in una stru7ura confessionale. Quindi, la materia del finanziamento dell’edilizia religiosa, per la parte non stre7amente urbanisAca, deve essere ogge7o della legislazione statale con riferimento all’individuazione dei criteri generali di accesso ai finanziamen: da parte dei gruppi religiosi, tra7andosi di un aspe7o stre7amente connesso ai rapporA Repubblica-confessioni (le regioni hanno competenza limitata all’individuazione di quei requisiA di cara7ere tecnico stre7amente legaA all’interesse delle regioni e degli enA locali nella gesAone delle proprie risorse). EDIFICI DI CULTO DELLE ALTRE CONFESSIONI Edifici di culto confessioni senza intesa ! con l’illegiamità dell’art. 1 della legge sui culA ammessi, la Corte ha determinato che la competenza dello Stato può estendersi soltanto agli effea civili e non al libero esercizio del culto, proprio perché la libertà di aprire un luogo di culto è stata riconosciuta come “mezzo per una autonoma professione della fede religiosa”. Garanzie specifiche sono previste dalle intese. Quando tali edifici vengono costruiA con i contribuA finanziari delle regioni o dei comuni, sono soggea ad un vincolo ventennale di desAnazione, alla quale non possono essere so7raa neppure per effe7o di alienazione. Il vincolo è trascri7o nei registri. Il termine ventennale decorre dall’erogazione del contributo. I SEPOLCRI E LE CAPPELLE FUNERARIE Oggi è molto raro che l’autorità civile conceda l’inumazione dei defunA nelle chiese, ma in passato ciò avveniva per concessione dell’autorità ecclesiasAca (consenAva in cotesA luoghi la sepoltura dei fedeli defunA). Tali concessioni erano perpetue: se l’edificio non è più desAnato al culto ma ad altri scopi i discendenA dei concessionari possono avere interesse a trasportare in un cimitero resA antenaA. La concessione in effea, da luogo ad un diri7o di superficie. Le sepolture ebraiche e della Chiesa mormone ! disposizione l. 1989 prevede che possano essere realizzaA cimiteri delle Comunità o reparA ebraici nei cimiteri comunali. Le sepolture sono perpetue. LE COSE MOBILI DESTINATE AL CULTO Negli edifici di culto e nelle perAnenze di essi ci sono mobili anch’essi des/na/ al culto, come altari, fissi o mobili, vasi, arredi, vesA o insegne sacerdotali, candelabri ecc. Il diri7o dello Stato prende in considerazione tali cose mobili in quanto siano di fa7o desAnate all’esercizio del culto. Art. 514 c.c. dichiara assolutamente impignorabili “le cose sacre e quelle che servono all’esercizio del culto”, in quanto beni asportabili. Quello che conta è che la cosa sia di fa7o e a7ualmente desAnata al culto = lo Stato presuppone la qualifica di cosa sacra o che serve all’esercizio del culto, quale elaborata dal diri7o della Chiesa e ad essa in modo autonomo riconne7e specifici effea prescriavi civilmente rilevanA. Tutela del patrimonio storico ed ar:s:co ! fa parte delle res mixtae. Per i beni culturali di interesse religioso, appartenenA ad enA ed isAtuzioni della Chiesa ca7olica o delle altre confessioni religiose, il Ministero dei beni e delle aavità culturali e le Regioni provvedono d’accordo all’autorità ecclesiasAca. Trasferimento della materia da competenza civile a res mixtae = scambio nell’Accordo, cioè la Santa Sede e lo Stato si sono presi impegni specifici di conservazione e valorizzazione del patrimonio. Nel 2005 sono staA determinaA gli organi chiama/ a collaborare = Ministro – Presidente della CEI // dire7ori generali – PresidenA delle Conferenze episcopali regionali // SoprintendenA – vescovi diocesani. - Collaborazione sarà a7uata in varie forme ! riunioni per informarsi reciprocamente delle iniziaAve, per definire i programmi e proposte annuali e pluriannuali di intervenA a favore dei beni. - Archivi e biblioteche degli enA ecclesiasAci ! sono state sApulate le intese tra competenA organi delle due parA per la conservazione e la consultazione degli archivi degli enA ecclesiasAci, intese di cooperazione ecc. - Accordi per definire strategie e obieavi comuni di valorizzazione , piani strategici di sviluppo culturale e i programmi. ARTICOLO 19 COST. “Tug hanno diriIo di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si traR di riB contrari al buon costume”. Oggi in Italia abbiamo una situazione parAcolare che ci cara7erizza, quella connessa con il fa7o che in Italia non c’è più una religione unica e unitaria, ma ci sono tante religioni = c’è stata frammentazione etnica in Italia, anche di matrice culturale anche molto lontana in termini geografici e storici. Mentre ar5. 7,8,20 tutelano in modo specifico la libertà confessionale, ossia guarda al gruppo, l’art. 19 tutela la libertà individuale, guarda più al singolo alla persona. Ma l’art 19 è anche al contempo il comune denominatore degli altri arAcoli, alla base degli altri arAcoli. La tutela della libertà individuale è anche all’interno dei gruppi, la libertà religiosa dell’individuo va anche tutelata nell’ambito dei gruppi già tutelaA dagli altri arAcoli. Art. 19 risente del tempo, diri7o che nasce in un determinato momento storico per un determinato moAvo. Finalità teleologica + occasio legis, occasione della legge, cioè il momento e contesto che mi ha spinto a fare una determinata legge. TUTTI = non si fa riferimento ai ci7adini, ma a chiunque a qualsiasi Atolo si trovi nel territorio italiano (immigrato clandesAno ecc.). IN QUALSIASI FORMA = uno dei pochi passaggi da Stato laico. In modo individuale o associato, di farne propaganda (cercare di convincere gli altri) e di esercitare in privato o in pubblico il culto. CLAUSOLA LIMITE = ri/ contrari al buon costume; quelli che ledono la morale sessuale e possono essere qualificaA in questo senso anche quelle ritualità che ledono la salute fisica o psichica delle persone. Es. StaA UniA c’erano se7e religiose che portavano i propri addea a suicidarsi come forma di liberazione (suicidio colleavo, di massa), è una manipolazione della personalità, intere famiglie si sono auto uccise. Natura giuridica del diri7o di libertà religiosa: La libertà religiosa è un diri5o pubblico soggegvo in quanto può essere azionato nei confronA dello Stato. Non è dunque un mero interesse legiamo. Può essere limitato solo in seguito ad un bilanciamento dei valori cos:tuzionali, ossia da altri principi e precea cosAtuzionali che accordano rilievo ad altri beni o interessi protea dalla CosAtuzione. Ad esempio, quando l’esercizio della libertà religiosa implica comportamenA gravemente lesivi del diri7o all’integrità fisica della persona (come nel caso dell’infibulazione delle bambine e delle adolescenA). Per integrare, risolvere queste lacune = mancato riferimento all’obiezione di coscienza, alla laicità e all’ateismo. Essere atei è una fede? Se ateismo è una religione negaAva. Lacune imputabili probabilmente al contesto sociale, storico, poliAco in cui è stata promulgata la cosAtuzione. Integrazione a7raverso documen: integra:vi che perme7ono di fungere da elemenA specificaAvi, ermeneuAci dell’art. 19: il vigente diri7o internazionale riconosce il diri7o alla libertà religiosa all’interno di una cornice che perme7e diri7o di pensiero e di coscienza = triade sacra del codice dei diria universali. Art. 18 (Dichiarazione diria dell’uomo) ! "Ogni individuo ha diriIo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diriIo include la libertà di cambiare di religione o di credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle praBche, nel culto e nell'osservanza dei riB". Art. 9 Cedu ! “1. Ogni persona ha diriIo alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diriIo include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o colleRvamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le praBche e l’osservanza dei riB”. = PLURALISMO RELIGIOSO. NON si applica il principio generale di RECIPROCITÀ = la nostra cosAtuzione ha riconosciuto a tua il diri7o alla libertà religiosa senza vincolare questa libertà alla condizione di reciprocità. Noi abbiamo una situazione nella quale il riconoscimento è dato a tua senza vincolo. Esempio: ci7adino saudita viene in Italia e vuole manifestare sua religione lo può fare in modo libero, può anche creare una moschea. Ma noi italiani lo possiamo fare in Arabia Saudita? Assolutamente no, sarebbe penalmente sanzionato. Quindi non c’è reciprocità: di solito non funziona questo nel diri7o internazionale, ma in materia di libertà religiosa questo non accade perché la nostra cosAtuzione ha fa7o la scelta precisa di riconoscere a tua senza porre vincoli di questo Apo. Sondaggi Doxa oggi ! 75% ca7olici, 5% credenA in altre religioni, 10% di credenA senza riferimento religioso (ca7olici non praAcanA), 5% agnosAci, 5% atei (10% di non credenA ! 5 milioni di persone che non si riconoscono in nessuna confessione religiosa, aspe7o non così chiaro nella nostra cosAtuzione proprio perché la società è cambiata). LIBERTÀ DI ATEISMO, esiste? La parola “ateismo” non la troviamo nella CosAtuzione. Quindi viene tutelata questa libertà? In realtà sebbene non sia espressamente considerata una libertà di religione la giurisprudenza garanAsce una tutela “surrogata”, perché viene fa7a rientrare in altre libertà cosBtuzionalmente liberate, libertà di pensiero, espressione, ma non è libertà religiosa. Per un ateo la teologia (discorso su Dio) è un discorso sul nulla perché Dio non esiste. Questa fede negaAva è fede? Qual’è la conseguenza di non essere riconosciuA come confessione religiosa? Unione degli Atei e degli Agnos/ci Razionalis/ (UAAR) ! sosAene che l’ateismo è una confessione religiosa degli atei. Ci si è posA il problema se sono o non sono una confessione religiosa, lo Stato non li ha riconosciuA come confessione religiosa. Problema delle INTESE (moAvo: è la via per sganciarsi dalla legge sui culA ammessi di matrice fascista ma in parAcolare A perme7e di accedere all’8x1000, finanziamento pubblico). 1. L’UAAR ha formulato una richiesta alla Presidenza del consiglio di addivenire alla sApula di un’Intesa, ex art. 8 della CosAtuzione. 2. Il 30 maggio 1996 l’UAAR ha presentato (e vinto) un ricorso straordinario al Capo dello Stato. 3. In data 27 novembre 2003 i Consiglio dei Ministri si è pronunciato negaAvamente 4. L’UAAR, nel febbraio 2004, ha presentato un nuovo ricorso 5. Nel 2008, il TAR del Lazio ha respinto il ricorso, sostenendo che quello del governo era un a6o poli:co, e dunque non susceRbile di controllo giurisdizionale. 6. Il Consiglio di Stato ha, invece, accolto l’appello con sentenza del 2011. Secondo la suprema Corte amministraAva, il giudice deve poter entrare nel merito della legiamità delle decisioni degli organi poliAci: “nella specie ci si trova in presenza di una scelta dell’Amministrazione non insindacabile, ma presentante i traa Apici della discrezionalità valutaAva come ponderazione di interessi”. 7. Contro la sentenza del Consiglio di Stato, tu7avia, il Governo MonA ha presentato ricorso in Cassazione che a Sezioni Unite hanno dato torto al governo. Secondo la suprema corte, il giudice deve poter entrare nel merito della legiamità delle decisioni degli organi poliAci. 8. Il governo ha presentato ricorso alla corte cosAtuzionale contro la sentenza della cassazione. 9. La Corte cosAtuzionale con la sentenza del 10 marzo 2016, n. 52 ha accolto il ricorso della Presidenza del consiglio contro la decisione della cassazione a sezioni unite che aveva affermato la REATI CULTURALMENTE/socialmente MOTIVATI ! reato con due movenA, fede e cultura. ART. 62 c.p. => Circostanze a6enuan: comuni. “AIenuano il reato, quando non ne sono elemenB cosBtuBvi o circostanze aIenuanB speciali, le circostanze seguenB: 1) l'aver agito per moBvi di parBcolare valore morale o sociale”; ⇨ MoAvi apprezzabili so7o il profilo eAco e sociale. Norma pericolosa. Condo7e tenute in Italia da soggea appartenenA a culture diverse, perché di etnie diverse, integrano reato per il nostro ordinamento, nonostante siano facolAzzate, imposte, approvate e condivise dalla cultura o dalle leggi di provenienza? Esempi Caso del “Kirpan” dei Sikh (Cass sex I, sent 31 marzo 2017, n. 24048) ! una cara7erisAca di questa religione è il pugnale che loro devono portare addosso obbligatoriamente. È un pugnale non a norma, perché ha la lama troppo lunga, considerato un’arma. In più di un’occasione sono staA arrestaA per importo d’armi abusivo. Una Sentenza del 2017 Sikh sono staA condannaA per questo moAvo. Corte ha ritenuto che non si potesse applicare l’art. 62 c.p. FOTO (diri7o comparato) 2^ emendamento della cosAtuzione americana garanAsce il diri7o di importo di armi, privato, prevista la possibilità di portare armi addosso. ART. 583 bis 1^ comma = Pra:che di mu:lazione dei genitali femminili. “Chiunque, in assenza di esigenze terapeuBche, cagiona una muBlazione degli organi genitali femminili è punito con la reclusione da quaIro a dodici anni. Ai fini del presente arBcolo, si intendono come praBche di muBlazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra praBca che cagioni effeR dello stesso Bpo. Chiunque, in assenza di esigenze terapeuBche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate al primo comma, da cui derivi una malaRa nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre a seIe anni. La pena è diminuita fino a due terzi se la lesione è di lieve enBtà”. Una recente massima della Corte di cassazione, Sez . III Penale – Sent. 2 luglio 2018, n. 29613 ! Ai fini della valutazione della sussistenza della consapevolezza dell’illiceità penale della condo7a, può essere presa in considerazione la categoria dei reaA culturalmente orientaA o culturalmente moAvaA, purché ciò avvenga all’insito di un rigoroso bilanciamento tra il diri7o involabile del sogge7o agente a non ripudiare le proprie tradizioni culturali, religiose e sociali e i valori offesi o posA in pericolo dal suo comportamento. ⇨ Diri7o di portare con sé l’arma e rischio di pericolo. Principi cos:tuzione: supremi e primari - Supremi: laicità e vita/salute - Primari: sicurezza dello Stato Il ruolo della Corte cosBtuzionale è quello di trovare compromessi, bilanciare diria, compressione di un diri7o deve essere congrua rispe7o alla fine che la legge si prefigge, deve essere inoltre proporzionale. È possibile un “reato religiosamente moBvato” nel ca7olicesimo? Caso a Palermo di Padre Mario Fria7a, sacerdote accusato di favoreggiamento, per aver favorito la laAtanza di un mafioso che era ca7olico e molto praAcante. Questo sacerdote sapeva dove si nascondeva questo laAtante e andava a questo rifugio a favorire la messa. Lui così lo favoriva, perché con la sua condo7a aveva favorito la laAtanza di questo mafioso. Religiosi => solo coloro i quali hanno professato pubblicamente, solennemente e perpetuamente i c.d. “Tria consilia Evangelica”, ossia i tre voA di: - CasAtà - Povertà - Obbedienza ART. 51, 1^ comma ! Esercizio di un diri6o e adempimento di un dovere. “L'esercizio di un diriIo o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legiRmo della pubblica Autorità, esclude la punibilità”. Canone 573, Codice diri7o canonico ! La vita consacrata mediante la professione dei consigli evangelici è una forma stabile di vita con la quale i fedeli, seguendo Cristo più da vicino per l'azione dello Spirito Santo, si dànno totalmente a Dio amato sopra ogni cosa. In tal modo, dedicandosi con nuovo e speciale Btolo al suo onore, alla edificazione della Chiesa e alla salvezza del mondo, siano in grado di conseguire la perfezione della carità nel servizio del Regno di Dio e, divenuB nella Chiesa segno luminoso, preannuncino la gloria celeste. ⇨ Cristo va a casa di Zaccheo (grande peccatore), così il religioso dice che deve seguire l’esempio di Cristo per redimerlo. Tesi acce7ata in cassazione che lo ha assolto. In Italia abbiamo avuto reaA culturalmente moAvaA? Il c.d. Matrimonio Riparatore = ART. 544 c.p. (abrogato) Per i deliR preveduB dal capo primo e dall'arBcolo 530, il matrimonio, che l'autore del reato contragga con la persona offesa, esBngue il reato, anche riguardo a coloro che sono concorsi nel reato medesimo; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effeR penali. ART. 559 c.p. ! Reato di adulterio = “La moglie adultera è punita con la reclusione fino a un anno. Con la stessa pena è punito il correo dell'adultera. La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina. Il deliIo è punibile a querela del marito”. ⇨ Dichiarato incosAtuzionale nel 1968 ⇨ Caso della “Dama Bianca” di Fausto Coppi ART. 587 c.p. ! Omicidio e lesione personale a causa d’onore. “Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell'aIo in cui ne scopre la illegiRma relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a seIe anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle deIe circostanze, cagiona la morte della persona, che sia in illegiRma relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella”. Divorzio all’italiana = anni ’60 non c’era il divorzio e quindi il divorzio all’italiana era l’omicidio d’onore. La fine dei reaA culturalmente moAvaA all’italiana ! Roma, 5 se7embre 1981 = il Parlamento italiano abroga l’arAcolo di legge che consente il deli7o d’onore e il matrimonio riparatore. Queste praAche erano un residuo del Codice Rocco, entrato in vigore durante l’epoca fascista. Legge 15/02/1996 n. 66 ! norme contro la violenza sessuale - Ha rubricato i delia di violenza carnale tra i deli\ contro la persona (prima rientravano nella categoria dei reaA contro la moralità pubblica e il buon costume) - Sfera della sessualità affermata come diri7o della persona umana - Assume ora rilevanza il grado di violenza subita - Ogge7o dell’accertamento processuale: mancanza di assenso. L. 14 o7obre 2013, n. 119 = legge “an:femminicidio” - Aggiunge l’aggravante se il fa7o è compiuto nei confronA di donna in stato di gravidanza - Aggiunge l’aggravante se il fa7o di violenza sessuale o stalking è compiuto nei confronA di persona della quale il colpevole sia il coniuge (anche separato/divorziato) ovvero sia legato o stato legato da relazione affeava. - Aggiunge l’aggravante (c.d. violenza assisAta): reato contro la persona commesso in presenza o in danno di minore (o verso donna in stato di gravidanza). Per i sacerdo:: Ciò che viene de7o in confessione è so7o segreto confessionale, non può mai essere rivelato. Tutela riconosciuta in Italia ma non in altri paesi, come in Australia, dove hanno un grave problema di pedofilia. Un sacerdote che rivela segreto in confessione viene scomunicato. Non lo può rivelare neanche se la persona lo autorizzi a farlo. Ciò che si sa nella confessione è sigillato, pena la scomunica. Mentre quello che il sacerdote apprende in confidenza, allora potrebbe rivelarlo, a maggior ragione se la persona lo autorizza. FACOLTÀ PROMANANTI dell’art. 19 Costituzione Diri7o di libertà religiosa, ART. 19 Cos:tuzione: - Diri7o di libera professione della propria fede religiosa - Diri7o di propaganda della fede stessa - Libertà di culto Contenuto della “libertà religiosa”: So7o il profilo della posizione riconosciuta ai singoli, la libertà religiosa è considerata come diri7o soggeavo individuale e prevede il riconoscimento di una serie di facoltà per assicurare la possibilità di estrinsecare la propria personalità religiosa in molteplici direzioni: - Soddisfacimento dei bisogni ! Facoltà di professare la fede religiosa in forma individuale e associata, facoltà di esercitare il culto in privato o in pubblico. - Bisogno di far partecipi gli altri delle proprie idee ! facoltà di fare propaganda religiosa e di manifestare con ogni mezzo il proprio pensiero in materia religiosa, facoltà di corrispondere con altre persone a scopo religioso o di culto. - Bisogno di cosBtuire organizzazioni colleRve o di partecipare ad esse ! facoltà di fondare associazioni con fini di religione o di culto e di aderire a quelle esistenA. Evoluzione del conce7o di libertà religiosa Dimensione della libertà religiosa NEGATIVA (persecuzioni a danni dei crisAani, repressioni delle eresie, giurisdizionalismo, inquisizione) ! Dimensione della libertà religiosa POSITIVA (coincide con affermarsi dell’illuminismo, religione diventa un fa7o privato ed individuale dove lo Stato si disinteressa totalmente di ciò che è religioso) ! intervento dello Stato non solo in funzione “garan:sta” ma “interven:sta” e “promozionale” (fase ATTUALE italiana = lo Stato non interviene per limitare, promuove il fa7ore religioso, visto come un elemento di crescita del ci7adino. Promozionale = 8x1000, insegnamento della religione a scuola). LIBERTÀ DI COSCIENZA Dal laAno “conscire”, cioè “essere consapevole, conoscere” (composto da scire e cum “sapere, conoscere con”) indica la consapevolezza che la persona ha di sé, del valore morale delle proprie azioni. L’espressione indica una parAcolare sensibilità a problemi diversi di ordine religioso o morale, infaa è frequente parlare di coscienza “giuridica”, “civica”, “sporAva”, “poliAca”. Libertà di formazione della propria coscienza ! inviolabile diri7o alla libertà del momento formaAvo e conosciAvo delle possibili alternaAve che si offrono in tema di religione. Per garanAre la libertà, lo Stato dovrebbe eliminare i fa7ori che pregiudicano la formazione di consapevoli orientamenA personali, anche eliminando i condizionamenA esterni. Tale libertà però non sembra dar vita ad un diri7o diverso da quello all’istruzione, o dal diri7o di esprimere il proprio pensiero o di ricevere la comunicazione del pensiero altrui. Quindi non sembra che la CosAtuzione garanAsca un diri7o alla formazione delle coscienze libero da ogni condizionamento derivante N.B. la tutela sarà anche al contrario, nel senso che un docente non può subire nelle isAtuzioni non cara7erizzate dalla tendenza discriminazioni a cagione della sua religione, qualora le manifestazioni della stessa non incidano sul regolare svolgimento delle mansioni, e non siano contrarie ai principi fondamentali di un ordinamento. Gli is:tu: per lo studio delle discipline ecclesias:che Art. 10 Accordo = assicura la libertà da ogni ingerenza dello Stato agli isAtuA universitari, alle accademie, ai collegi e agli altri isAtuA per ecclesiasAci e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiasAche e, perciò, anche ove si traa di scuole aperte ai laici. • SEMINARI = unica sede per una formazione teologica dei sacerdoA, fra i quali coloro che perfezioneranno la preparazione nelle Università e nelle Facoltà ecclesiasAche appartengono a una cerchia non molto vasta. o EnA con fine cosAtuAvo ed essenziale di religione o di culto o Personalità giuridica nel diri7o dello Stato • UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE = nomine dei docenA e dei dipendenA isAtuA sono subordinate al gradimento, so7o il profilo religioso, della competente autorità ecclesiasAca. Il docente viene rimosso quando perde i requisiA richiesA di integrità do7rinale e di probità di vita. Revoca è legiama. Riconoscimento delle lauree in teologia e degli altri :toli di studio in discipline ecclesias:che Art. 10 Accordo = riconoscimento dei Atoli accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiasAche conferiA dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede. Un accordo successivo degli anni Novanta ha previsto che venisse presa in considerazione anche la disciplina denominata “Sacra Scri7ura”, e non solo teologia. REQUISITI: - Facoltà approvata dalla Santa Sede - Durata dei corsi di studio uguale a quella prevista dall’ordinamento italiano per i Atoli di pari livello - Interessato abbia superato esami almeno per 13 annualità di insegnamento L’insegnamento della religione nelle scuole pubbliche statali 1859 = obbligatorietà dell’insegnamento della religione ca7olica nelle scuole pubbliche con facoltà per i non ca7olici di o7enere la dispensa Caduta della Destra storica = eliminazione di ogni traccia di confessionismo Art. 36, Concordato del 1929 = esteso alla scuola media l’insegnamento della religione ca7olica, perché lo Stato considerava “fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della religione crisAana secondo la forma ricevuta dalla tradizione ca7olica”. ⇨ Interesse = valorizzazione della religione ca7olica come cemento dell’unità spirituale della nazione. Accordo 1984 = pone insegnamento della religione come valore culturale e per l’appartenenza dei principi del ca6olicesimo al patrimonio storico degli italiani. ⇨ Interesse = agevolazione dei ca7olici italiani nella colAvazione dei valori e dei principi espressi dalla loro confessione religiosa. N.B. Chiese crisAane/Chiese ebraiche = diri7o di rispondere alle eventuali richieste provenienA dagli alunni per lo studio del fa7o religioso ! spese a carico dell’organismo confessionale interessato a tale aavità. L’organizzazione dell’insegnamento della religione ca6olica nelle scuole pubbliche statali Problemi ! garanAre la libertà religiosa di coloro i quali non intendono ricevere tale insegnamento. Il Protocollo precisa che l’insegnamento religioso viene imparAto nella scuola pubblica “nel rispeIo della libertà di coscienza degli alunni a norma dell’Accordo” ed è quello conforme alla do7rina della Chiesa ca7olica, ad opera di insegnanA riconosciuA idonei dall’autorità ecclesiasAca, nominaA, di intesa con questa, dalla competente autorità scolasAca. Secondo l’intesa del 1985 i programmi devono essere conformi alla do7rina della Chiesa a insindacabile giudizio della CEI ed essere inquadraA nella finalità della scuola (insegnamento della religione ca7olica deve avere infaa dignità formaAva e culturale pari a quella delle altre discipline). La facoltà di scelta ! la scelta effe7uata a richiesta dell’autorità scolasAca all’a7o dell’iscrizione è efficace per tu7o l’anno scolasAco cui si riferisce. Esercizio della facoltà: - Viene riconosciuto agli studenA della scuola media superiore il diri5o di esercitare personalmente, all’a7o di iscrizione e a richiesta dell’autorità scolasAca, sia la scelta se avvalersi o non dell’insegnamento della religione ca7olica, sia la scelta “in materia di insegnamento religioso in relazione a quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni”. - Discriminazione dell’insegnamento in relazione alle altre discipline deve essere evitata in rapporto ai criteri per la formazione delle classi, alla durata dell’orario scolasAco giornaliero e alla collocazione dell’insegnamento della religione nel quadro orario delle lezioni. - Facoltà di scelta si inserisce in un ordinamento scolasAco rigido nel quale gli alunni non hanno la facoltà di scegliere un piano di studi personale. - Chi decide di non avvalersi dell’insegnamento della religione ca7olica non ha il contestuale obbligo di optare per aavità scolasAche ! altrimenA, ci sarebbe un rischio di condizionamento, che comporterebbe una degradazione della libertà di coscienza ➔ Ministero della pubblica istruzione con una circolare ha previsto che chi non si avvale possa decidere tra tre possibilità: seguire aavità didaache e di formazione; svolgere individualmente aavità di studio/ricerca con assistenza del personale scolasAco; non svolgere alcuna aavità (libera aavità di studio/ricerca senza assistenza di insegnanA). Qualificazione dei docen: ! Intesa del 2012: - Scuole infanzia e primarie = insegnamento della religione ca7olica può essere affidato dall’autorità scolasAca, senAto l’ordine diocesano, agli insegnanA della sezione o della classe riconosciuA idonei e disposA a svolgerlo. InsegnanA, oltre alla qualifica professionale, devono dare garanzia di seguire una linea ortodossa ai principi della Chiesa, e perciò devono essere in possesso dell’idoneità riconosciuta dall’ordine diocesano e che può essere revocata. - Prevede una collaborazione fra il Ministero dell’istruzione e la CEI per l’aggiornamento professionale degli insegnanA di religione, nonché eventuali forme di collaborazione fra le religioni e le conferenze episcopali regionali. Condizione giuridica (l. 18 2003) = agli insegnanA di religione ca7olica si applicazione le norme di stato giuridico e il tra7amento economico previsA dal testo unico delle disposizioni legislaAve vigenA in materia di istruzione. L’accesso ai ruoli avviene previo superamento di concorsi per Atoli ed esami, che prevedono l’accertamento della preparazione culturale generale e didaaca come quadro di riferimento complessivo, e con esclusione dei contenuA specifici dell’insegnamento della religione ca7olica. Insegnante con contra7o di lavoro indeterminato al quale sia stata revocata l’idoneità ! può fruire della mobilità professionale. In caso di soprannumero o eccedenza ! può fruire della ricollocazione forzata in altro ramo della pubblica amministrazione. Insegnamento della religione nelle scuole pubbliche delle regioni di confine (TrenAno Alto Adige, Friuli) = in quesA territori, dopo il 1919, è rimasto in vigore il precedente ordinamento scolasAco, secondo il quale l’insegnamento della religione ca7olica nelle scuole elementari e secondarie era obbligatorio, salvo dispensa amministraAva. Differenza con ordinamento in generale, il quale prevede la facoltà di scelta. Rinuncia e dispensa garanAscono la libertà di coscienza degli interessaA, ma può sorgere il dubbio del contrasto di esse con gli art. 3 e 19 Cost., perché discriminanA al pari delle vecchie norme derivanA dal Concordato del 1929 e abrogate nel 1985. Professione di fede e il giuramento del processo Nel 1929-1930 il giurante dichiarava di obbligarsi alla verità davanA ad un essere soprannaturale e perciò implicitamente di professare di credere nella sua esistenza. Tali norme violava la libertà religiosa degli atei e in contrasto con art. 19 cost. Sentenza 117 del 1979 ! illegiamità cosAtuzionale della formula del giuramento nella parte in cui richiamava la responsabilità del dichiarante “davanA a Dio”. - Art. 238 c.p.c. = dichiarato incosAtuzionale limitatamente alle parole “davanA a Dio e agli uomini”. - Art. 297 c.p.p. = non prevede più che i tesAmoni presAno un giuramento, ma vengono invitaA a rendere una dichiarazione con la quale il tesAmone di impegna a “dire tu7a la verità e a non nascondere nulla di quanto” sia a sua conoscenza. Il giuramento perciò è stato sosAtuito da un impegno solenne. - Art. 251 c.p.c. = è stato eguagliato al codice procedura penale, eliminando il giuramento. Professione di fede e i giorni fes:vi Art. 6 Accordo del 1984 = ha riconosciuto come giorni fesAvi tuIe le domeniche e le altre fesBvità religiose determinate d’intesa fra le parB. La necessità di onorare i giorni fesAvi è presentata dalle confessioni che, come abbiamo accennato, hanno desAnato permanentemente al culto un giorno fesAvo diverso dalla domenica. - DipendenA pubblici o privaA, lavoratori autonomi, militari e addea al servizio civile, hanno diri7o di fruire a loro richiesta, del riposo sabaAco come giorno di riposo seamanale - Gli alunni a scuola possono avere assenza giusAficate se fanno richiesta. Professione di fede e OBIEZIONE DI COSCIENZA La professione di fede del gruppo sociale importa il diri7o sia di affermare i propri principi, sia di manifestare la propria adesione ai gruppi che acceano lo stesso credo, sia di disAnguersi da quelli che acceano principi religiosi in tu7o o in parte diversi, il diri7o, in una parola, di essere sé stesso, il diri7o alla idenAtà. Il gruppo confessionale è proteIo nei confronB dello Stato, il quale non può pretendere che esso muA o modifichi i principi cui dichiara di aderire ed è proteIo anche nei confronB degli altri gruppi sociali e dei singoli, che volessero modificare tali principi del sistema consenAto dall’organizzazione del gruppo. La professione della fede è una MANIFESTAZIONE ESSENZIALE DELLA SUA AUTONOMIA. Principi qualificabili come religiosi, filosofici o poliAci ! per disAnguere operatore giuridico deve avere riguardo al senAre comune, condizionato dalla cultura, dalle tradizioni e dal grado di civiltà dell’ordinamento in cui si trova ad operare. I principi religiosi non trovano limiA cosAtuzionali, né nell’ordine pubblico né nel buon costume, problema di rilevanza potrebbe diventare se tali principi, anAteAci a quelli garanAA dalla CosAtuzione, vengono tradoa in praAca. Obiezione di coscienza nei confronA del compimento di quei doveri impos: dall’ordinamento statuale ! rifiuto di so7ostare a una norma dell’ordinamento giuridico, ritenuta ingiusta, perché in contrasto inconciliabile con un’altra legge fondamentale della vita umana, così come percepita dalla coscienza, che vieta di tenere il comportamento prescri7o. Il contenuto dell’obiezione, dunque, si snoda in una duplica direzione: una negaAva, di rifiuto di una norma posta dallo Stato, e una posiAva, di adesione da parte del sogge7o a un valore o a un sistema di valori morali, ideologici o religiosi. Norma = obie7ore di solito si oppone ad una singola norma e non a tu7o l’ordinamento. Diverso dall’anarchico, che si contesta tu7o l’ordinamento giuridico, non acce7a nulla, non riconosce il diri7o dello Stato di governare. Mentre obie7ore riconosce l’ordinamento e lo Stato. Bipolarismo tra un polo sud che è la norma dello Stato, che impone di fare qualcosa che non vuoi fare e polo nord, adesione convinta ad un altro valore ideologico, morale e religioso ! non per forza si deve moAvare rifiuto riferendosi ad un valore religioso, potrebbe essere anche un ateo con valori ideologici, filosofici. Es. interruzione della gravidanza (aborto). è solo la donna ma anche tua coloro che favoriscono, contribuiscono con la loro azione a realizzare effe7o dell’aborto. Se sono un medico aborAsta e praAco aborto e lavoro in una stru7ura pubblica sono scomunicato. Scomunica = sanzione medicinale, perché curaAva. La scomunica non è definiAva, viene offerta un’alternaAva: se medico si pente la Chiesa rimuove la scomunica. DisAnzione tra aborto dire7o e indire7o: - Aborto dire6o o procurato ! consiste nell’interruzione volontaria e dire7amente perseguita del processo generaAvo di una vita umana. - Aborto indire6o ! aborto che segue ad un indebolimento generale dell’organismo a causa di un intervento doveroso che si è fa7o su altra parte del corpo della donna (es. aborto terapeuAco). Questo aborto è del tu7o involontario. Forse era previsto ma non era voluto né dire7amente perseguito. Su questo aborto sopravvenuto, ma non voluto, non vi sono problemi morali parAcolari, se l’azione compiuta è assolutamente necessaria ed è in se stessa buona. Forma di Potestas indirecta in Temporalibus => Bellarmino nel XVI secolo disse che era finita la teocrazia, che la chiesa non poteva più intervenire dire7amente nelle vicende statuali, ma può influire sulle coscienze dei ci7adini fedeli. La Chiesa a7raverso lo strumento della scomunica cerca di esercitare la Potestas indirecta. Papa Francesco ha scri7o “Misericordia et misera” (2016): fa una disAnzione tra medico aborAsta e donna. Medico subisce regime più duro mentre la donna che per ragioni personali aborAsce viene perdonata più facilmente, perché possono farlo non solo i vescovi o i penitenziari maggiori ma anche i sacerdoA comuni. Assoluzione presuppone il penAmento, che A riproponi di non farlo più. Si è resa più semplice la modalità di assoluzione per le donne. ⇨ Media obiezione di coscienza in Italia è del 70%. ⇨ Non vale solo per i medici ma anche per il personale sanitario esercente aavità ausiliarie, come gli anestesis:. Anche quest’ulAmi vengono scomunicaA (chiunque causa l’aborto, anche chi contribuisce). ⇨ Il pubblico non è più in grado di far fronte alle richieste di interruzione volontaria di gravidanza, che costringono le donne a rivolgersi al privato. Nel 2015 Italia è stata condannata dal Comitato europeo dei diria sociali per violazione dell’art. 11 (diri7o sociali) della Carta sociale europea. = Assunzione di medici NON obie7ori, molto criAcata. Problema della c.d. “obiezione sopravvenuta”, in questo caso il medico perde il posto. Diri7o di cambiare idea, in base all’art. 19 della cosAtuzione? Sentenza del TAR Puglia (14/09/2010 n. 3477, sez. II) ! si afferma che “è possibile predisporre per il futuro bandi finalizzaA alla pubblicazione dei turni vacanA per i singoli Consultori ed Ospedali che prevedano una riserva di posA del 50 per cento per medici specialisA che non abbiano prestato obiezione di coscienza e al tempo stesso una riserva di posA del restante 50 per cento per medici specialisA obie7ori”. Si tra7a di una soluzione non praAcabile in quanto, proprio a norma dell’art. 19 Cost., vi è sempre il diri7o pubblico soggeavo di cambiare la propria ideologia o il proprio modo di pensare per tutelare la coscienza, senza subire conseguenze penalizzanA che potrebbero coartare la libertà di scelta. Soluzione della Cassazione ! il diri7o all’obiezione di coscienza va circoscri7o solo al momento dell’espulsione del feto e della placenta, ma non si estende automaAcamente a tua i momenA antecedenA e successivi a esso. La legge tutela il diri7o di obiezione del medico nel limite delle aavità finalizzate alla interruzione della gravidanza, ma egli non può rifiutarsi di intervenire non solo nella fase successiva all’interruzione della gravidanza, ma in tu7e quelle situazioni in cui di verifichi un imminente pericolo di vita. FARMACISTI OBIETTORI (IVG farmacologica) Legge sull’aborto non si occupa dell’aborto farmacologico, della pillola. Quando venne fa7a la legge sull’aborto la forma principale era quella chirurgica, ma anche quella farmacologica con gli anni ha acquisito maggiore rilevanza. Dal maggio del 2016 esiste alla Camera una proposta di legge per consenAre a chiunque lavori in una farmacia, pubblica o meno, “di rifiutarsi, per moBvi di coscienza, di consegnare a chi glielo richieda, anche esibendo prescrizione medica”, qualsiasi disposiAvo “che il professionista giudichi aIo a produrre effeR anche potenzialmente aborBvi” o “prescriIo ai fini della sedazione terminale”. Aborto farmacologico: - RU 486, pillola aborAva che veniva somministrata solo in ambito ospedaliero, pillola difficile perché può avere conseguenze gravi. Adesso con aggiornamento del Ministro Speranza si può assumere fino alla 9^ seamana di gestazione senza il ricovero con raschiamento. - Norlevo (c.d. “pillola del giorno dopo”), EllaOne (c.d. “pillola dei 5 giorni dopo”) ! si discuteva dell’applicabilità della legge sull’aborto (n.194 del 2008 ???) anche ai farmacisA, ma non dire7amente estensibile ai farmacisA. ⇨ Le confezioni vendute di Norlevo e EllaOne superano i bambini naA. Secondo Federfarma, la Federazione nazionale che rappresenta oltre 16.000 farmacie private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale “La pillola del giorno dopo e la pillola dei cinque giorni dopo non sono farmaci aborBvi, ma contracceRvi di emergenza, che ritardano o inibiscono l’ovulazione”. Dal canto suo la Federconsumatori segnala che “tra il 2014 e il 2016” le vendite di quesA farmaci “sono cresciute di oltre il 660%”. Si ricorda che, da maggio 2015, la rice7a non è più necessaria per chi è maggiorenne. Il tribunale di Gorizia, il 15 dicembre 2016, ha assolto una farmacista imputata di omissione di aa d’ufficio per aver rifiutato di consegnare ad una cliente la pillola del giorno dopo, dichiarandosi obie7rice di coscienza. La donna, collaboratrice presso la Farmacia comunale, durante il turno no7urno aveva rifiutato di consegnare il farmaco “Norlevo”, per il quale la cliente aveva esibito una rice7a medica. Il PM aveva chiesto il riconoscimento delle a7enuanA generiche e la condanna alla pena di qua7ro mesi. Per il tribunale la farmacista ha agito in aderenza all’art. 3 del codice deontologico dei farmacisA, secondo cui: “il farmacista deve operare in piena autonomia e coscienza professionale conformemente ai principi eBci e tenendo sempre presenB i diriIo del malato e il rispeIo per la vita”. PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA Legge 19 febbraio 2004 n. 40 ! Norme in materia di procreazione medicalmente assisAta. Conce7o piu7osto ampio da poter comprendere eventuali nuove tecniche innovaAve che dovessero svilupparsi in futuro. Prevista la possibilità per i biologi di obie7are. Nel 2005 si fa Referendum per l’abolizione di qua7ro arAcoli più duri, che impediscono in Italia la procreazione assisAta. La Chiesa era intervenuta con il pressante invito all’astensione dal voto, così che non si raggiungesse il quorum e quindi vanificando il referendum. Sia il parlamento che aveva licenziato un testo di legge sia il referendum è stato boico7ando usando sempre la potestas indirecta. ⇨ Applicazione riuscita della potestas indirecta. Una nuova ipotesi Apizzata ! Corte cos:tuzionale. - Rimozione del divieto di produzione di più di tre embrioni (2009) - Rimozione dell’obbligo di contemporaneo impianto di tua gli embrioni prodoa (2009) - Rimozione del divieto di diagnosi preimpianto (Tar Lazio 2008) - IncosAtuzionalità del divieto di fecondazione eterologa (Consulta) - In a7esa di giudizio il divieto di accesso alle coppie ferAli ma portatrici di patologie geneAche - In vigore il divieto di accesso alla fecondazione assisAta per single e coppie dello stesso sesso (ma manca una legislazione di riferimento) Art. 16 => 1. Il personale sanitario ed esercente le aRvità sanitarie ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure per l'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assisBta disciplinate dalla presente legge quando sollevi obiezione di coscienza con prevenBva dichiarazione. La dichiarazione dell'obieIore deve essere comunicata entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al direIore dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, nel caso di personale dipendente, al direIore sanitario, nel caso di personale dipendente da struIure private autorizzate o accreditate. 2. L'obiezione può essere sempre revocata o venire proposta anche al di fuori dei termini di cui al comma 1, ma in tale caso la dichiarazione produce effeIo dopo un mese dalla sua presentazione agli organismi di cui al comma 1. 3. L'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le aRvità sanitarie ausiliarie dal compimento delle procedure e delle aRvità specificatamente e necessariamente direIe a determinare l'intervento di procreazione medicalmente assisBta e non dall'assistenza antecedente e conseguente l'intervento. Caso delle biologhe della USL di Rovigo (2017) ! Usl ha messo a bando un concorso per assunzione di medici non biologici. Obiezione diventa giusta causa di recesso, in quanto la prestazione lavoraAva diventerebbe inesigibile. Art. 32 VS art. 19. Profili canonis/ci ! la chiesa evidenzia collegamento a7o di procreazione (a7o della persona umana, della coppia, non si può tra7are la procreazione come un tra7amento medico, intervento del terzo altera il rapporto tra genitore e figlio perché si crea una scissione tra padre/madre biologica e padre/madre non biologica = nella eterologa) con rapporto coniugato. Istruzione “Dignitas Personae su alcune quesAoni di bioeAca” emanata nel 2008 dalla Congregazione per la do7rina della fede. OBIEZIONE DI COSCIENZA AL SERVIZIO MILITARE Ci perme7e di capire come l’obiezione di coscienza debba essere riconosciuta dallo Stato. Questa specifica è stata riconosciuta lentamente nel tempo, anche con sacrificio di molte persone che si sono dissociate. Primo caso nel 295 d.C. = San Massimiliano che non acce7a di prestare servizio nell’esercito romano, perché per lui militare significava fare qualcosa di negaAvo rispe7o al suo essere crisAano. Fu condannato a morte, perché significava andare contro l’ordine cosAtuito. Rinnega la violenza, usa conce7o di “milizia crisAca” e alla fine dirà che non può fare il militare perché “crisAano sum”. ART. 52 Cost. ! “La difesa della Patria è sacro dovere del ciIadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiB e modi stabiliB dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del ciIadino, né l'esercizio dei diriR poliBci”. Doppio obbligo: uno generale e uno specifico. A7ualmente è solamente sospeso quest’obbligo. Il servizio obbligatorio militare di leva (costrizione obbligatoria) ! cartolina prece7o, visita psico-fisica di leva, venivi considerato renitente alla leva se non A presentavi. Fabrizio De André scrive “La guerra di Piero” • La coscrizione obbligatoria introdo7a nel 1861 (durava 5 anni), incontrò una grandissima resistenza sopra7u7o tra la popolazione rurale del meridione (i ragazzi venivano in praAca strappaA, non c’era idea Italia da difendere), che era costre7a a subirla forzatamente. • Il malcontento popolare non si a7enuò, anzi toccò il suo culmine durante la Grande guerra del 1915-18: furono circa 470.000 i processi per renitenza alla leva, e oltre un milione per altri reaA militari come diserzione, procurata infermità, disobbedienza aggravata, ammuBnamento. o Procurata infermità: si facevano assalA contro postazioni nemiche, non perché ce n’era la necessità, era in praAca un suicidio. Capitava che interi reparA o singoli si muAlavano, si - Corte cosAtuzionale nel 1957 dichiarò incosAtuzionale art. 25 t.u. riguardante le cerimonie religiose fuori dei luoghi desAnaA al culto, per contrasto con art. 17. - Corte cosAtuzionale nel 1958 dichiarò incosAtuzionale le norme che riguardavano l’autorizzazione governaAva per l’apertura dei templi e degli oratori delle confessioni in minoranza ! quindi in materia di apertura di edifici di culto non esistono differenze formali tra il tra7amento chiesa ca7olica e quello delle altre confessioni religiose. - Alcuni limiA potrebbero derivare dalle norme in materia urbanisAca ed edilizia ! gli interessaA devono o7enere il prescri7o permesso di costruire rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico / nei piani regolatori generali o di uso pubblico devono essere indicate le aree da riservare a edifici pubblici o di uso pubblico, nonché ad opere ed impianA di interesse colleavo o sociale. I RITI E IL LIMITE DEL BUON COSTUME Nella legislazione del 1929 e 1930 la libertà religiosa era garanAta purché non si tra7asse di una confessione che colAvasse principi o ri: contrari all’ordine pubblico e al buon costume. Oggi l’unico limite, rimasto all’aavità di qualsiasi confessione religiosa, è il fa7o che i riA non devono essere contrari al buon costume ! siano essi svolA in luogo pubblico o aperto al pubblico o comunque in modo notorio, sia se avessero luogo in private e segrete riunioni. Per quanA svolgessero riA contrari al buon costume la cosAtuzione esclude la possibilità di interven/ preven/vi, la Corte ha infaa escluso che l’autorità di polizia possa vietare in via prevenAva, funzioni o praAche religiose che contemplino l’esecuzione di riA contrari al buon costume. E la trasgressione di tale limite, a7raverso l’emanazione di provvedimenA limitaAvi, può rappresentare un illecito giuridico anche penale. LE ASSOCIAZIONI A CARATTERE RELIGIOSO O CULTUALE GaranAte da ar7. 18, 19, 20 Cost. Fenomeno associaAvo comporta, sia la creazione di associazioni nuove, sia l’adesione a quelle esistenA. L’appartenenza ad un’associazione è disciplinata dagli isAtuA di questa. Peraltro, l’autorità dello Stato non potrebbe sindacare il merito di quei provvedimenA presi, in conformità degli statuA, dagli organi dell’associazione, per moAvi ideologici o disciplinari, con cui fossero allontanaA dei soci dall’organizzazione. La denominazione confessionale deve avvenire secondo i regolamenA interni perché garanAsce l’idenAtà delle formazioni sociali preesistenA. Fenomeno della dissidenza = di solito non mira alla fra7ura ma cerca di operare restando all’interno di una confessione religiosa, talora con il proposito di riformarla. Ma quanto alla qualificazione confessionale non è possibile prescindere da ciò che stabiliscono gli statuA della confessione alla quale si collegano e pertanto dall’eventuale apprezzamento degli organi rappresentaAvi di questa, sia riguardo alla denominazione sia riguardo all’uso degli edifici di culto. A7ualmente un’associazione con fine di religione o di culto potrebbe anche svolgere aavità poliAca, dire7amente o affiancandosi ad un parAto, purché agisse con metodo democraAco. La discussione in materia religiosa, la PROPAGANDA e il PROSELITISMO La libertà di propaganda e di proseliAsmo è assicurata a TUTTI dall’art. 19 Cost. Ma occorre differenziare tra regime della Chiesa ca7olica e regime delle confessioni religiose, nel passato: - Concordato del Laterano ! assicurava alla Chiesa ca7olica il libero esercizio del potere spirituale ed assicurava alla Santa Sede e ai vescovi la più ampia libertà di comunicazione con il clero e con i fedeli, di pubblicazione di bolleani, di affissione di aa. Tali garanzie sono state rinnovate dall’Accordo del 1984. - Legge sui culA ammessi ! non garanAva alle confessioni religiose non ca7oliche la propaganda dire7a ma amme7eva solo la discussione aperta tra persone competenA in teologia. CosAtuzione = aavità di propaganda delle confessioni religiose ha trovato due ostacoli: • Art. 113 t.u. del 1931 ➔ autorità di polizia aveva la pretesa di autorizzare di volta in volta la distribuzione di volanAni, opuscoli e di altri scria propagandisAci, effe7uata da appartenenA a de7e confessioni e denunciava all’autorità giudiziaria anche quanA distribuissero cotesto materiale non “in luogo pubblico o il luogo aperto al pubblico” ! illegiRmità cosBtuzionale dichiarata nel 1956. • Art. 402 c.p. ➔ reato di vilipendio della religione di Stato, cioè colui che faceva propaganda del proprio credo, muovendo criAche alla religione di maggioranza che non fossero “fru7o di osservazioni meditatamente formulate a seguito di studi condoa con manifesta serietà di preparazione”. Si restringeva così la libertà di propaganda riservandola ai do7ori di teologia ! illegiRmità cosBtuzionale dichiarata nel 2000, per contrasto con ar7. 3, 8 co.1, 19, 21 che vieta al legislatore ordinario di tutelare con sanzioni penali una parAcolare ideologia religiosa o civile. Per valutare la LEGITTIMITÀ del proseli:smo ! occorre vedere se i promotori di essa rispe7ano i principi, sopra menzionaA, desunA dall’esperienza e de7aA dal Parlamento europeo. LA RISERVATEZZA SUI DATI PERSONALI RIGUARDANTI LA RELIGIONE La legislazione in tale materia ha subito una evoluzione nel tempo: L. 675 del 1996 ! art. 22 stabiliva che potevano essere ogge7o di tra7amento solo con il consenso scri7o dell’interessato e previa autorizzazione del Garante una serie di daA personali idonei a rivelare l’origine razziale o tecnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni poliAche ecc. L. 255 del 1997 ! prevedeva che il tra7amento dei daA non fosse sogge7o a noAficazione al Garante da parte di associazioni, fondazioni e comitaA di vario genere. Tali enAtà potevano raccogliere i daA degli associaA o sei soggea con cui fossero in conta7o anche a7raverso propri organismi rappresentaAvi, isAtuiA per scopi non di lucro e per finalità lecite. Resta fermo l’obbligo di informare gli interessaA e, ove fosse stato necessario, o7enere il loro consenso. D.lgs. 135 del 1999 ! inapplicabilità del divieto di tra7amento dei daA agli aderenA alle confessioni religiose o coloro che abbiano conta7o con esse. Autonomia delle confessioni che veniva contemperata da idonee garanzie. Ma tale disciplina riguardava SOLO le confessioni religiose che hanno s:pulato un’INTESA con lo Stato. Quindi il limite della legge era nel fa7o che escludeva le confessioni senza intese. ➔ la lacuna legislaAva era stata superata dal Garante della privacy che nel 1997 aveva emanato un provvedimento di autorizzazione a cara6ere generale, più volte rinnovato nel tempo, con il quale aveva ammesso al tra7amento dei daA sensibili vari organismi di Apo associaAvo e fondazioni. D.lgs. 2001 ! nuove norme hanno consenAto un bilanciamento degli interessi che possono limitare la tutela della privacy del singolo. D.lgs. 196 del 2003 ! riordino della materia, prevedendo che i daA sensibili potessero essere ogge7o di tra7amento solo con il consenso scri5o dell’interessato e previa autorizzazione del Garante per la protezione dei daA personali. Non erano compresi aderenA e soggea con contaa regolari con le confessioni religiose. D.lgs. 101 del 2018 ! applicato regolamento UE e ha introdo7o una importante RIFORMA del sistema italiano preposto alla protezione dei daA personali, abrogando quasi totalmente la normaAva del 2003 ➔ generale divieto di tra5amento volto a garan/re maggior protezione a queste informazioni, considerate sensibili so5o il profilo dei dirig e delle libertà fondamentali. IL GOVERNO DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE Libertà degli organi delle confessioni religiose di comunicare con i fedeli, nonché con i terzi. Tale libertà comprende anche la pubblicazione di aR e di provvedimenB la quale è assicurata dall’art. 21 Cost. L. 289 del 1930 (per i culB diversi dal caIolico) = ha autorizzato la pubblicazione e l’affissione senza licenza dell’autorità di polizia, nell’interno e alle porte esterne degli edifici desAnaA al culto, degli aa concernenA il governo spirituale dei fedeli di tali confessioni religiose ➔ a godere di tale garanzia erano però solo i ministri di culto la cui nomina fosse stata approvata dal ministero dell’interno e la cui apertura degli edifici di culto fosse stata autorizzata. L’a7o di governo della comunità confessionale, quando sia pubblicato, se può avere una determinata qualifica nell’ambito dell’ordinamento confessionale, in cui è stato formato, è susceabile di essere valutato, come manifestazione del pensiero da punto di vista dell’ordinamento statuale. Tale manifestazione può avere un contenuto: - LECITO = quando la pubblicazione non tocchi alcuno dei valori garanAA dalla CosAtuzione - ILLECITO = ove cagioni una lesione di tali valori, in parAcolare quando siano tutelaA penalmente. Così nel caso in cui la comunicazione abbia un contenuto ingiurioso o diffamatorio, fa7o punibile a norma degli ar7. 594 e 595 c.p. Le norme del 1929-1930 conAnuano a produrre effea nella parte in cui esentano le pubblicazioni di aa e l’affissione di essi da qualsiasi tributo. Ciò non comporta carenza di giurisdizione da parte dello Stato per quello che riguarda il sindacato di conformità dell’a7o di governo all’ordinamento statuale. La libertà di corrispondenza garanAta dall’Accordo 1984 non ha un contenuto diverso da quella prevista dalla CosAtuzione agli ar7. 15 e 21. Tale libertà vale ad escludere che l’autorità giudiziaria possa frapporre ostacoli all’esercizio di essa, per esempio esclude qualsiasi limitazione prevenAva. La libertà e l’autonomia riconosciuta dallo Stato alle confessioni religiose importa che rientrino del tu7o nella giurisdizione delle confessioni religiose i provvedimenA a cara7ere spirituale o disciplinare riguardanA il governo dei fedeli ! dife7o di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana. LIBERTÀ RELIGIOSA nell’ordinamento italiano: La libertà religiosa nei traIaB bilaterali: • Tra7ato di Pace Italia-Istria • Tra7ato di amicizia Italia-Usa (1948) La libertà religiosa nei traIaB mulBlaterali: • Tra7ato di pace del 1947 • Convenzione europea per la salvaguardia dei diria dell’uomo e delle libertà fondamentali (1950) • Tra7ato di Maastricht (1992) • Carta dei diria fondamentali dell’Unione Europea (2000) • Agenzia dell’Unione europea per i diria fondamentali (2007) La libertà religiosa nella giurisprudenza della Corte europea: • Convenzione europea dei diria umani (CEDU) ! prevede anche alcuni limiA all’esercizio della libertà di religione: pubblica sicurezza, protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diria e della libertà altrui. • DisAnzione della Corte = libertà di aderire ad una religione o ad un credo (è assoluta e comprende la libertà di scegliere, di modificare una credenza religiosa o non religiosa e la libertà di non credere) e libertà di manifestare tale credenza o fede (amme7e delle eccezioni, necessarie per una società democraAca). • DisAnzione della Corte = proseliAsmo lecito e proseliAsmo illecito (illiceità = modifica dei convincimenA religiosi di una persona mediante promesse di sostegno morale o materiale, mezzi fraudolenA, abusando della inesperienza o della fiducia della persona, approfi7ando del bisogno, della debolezza intelle7uale o della ingenuità della persona). La libertà religiosa in ambito ONU: • Ar7. 1 e 56 Statuto del 1945 • Sono state sApulate varie Convenzioni nelle quali il fa7ore religioso è garanAto ! si tra7a di tra7aA internazionali mulAlaterali che importano il sorgere di obbligazioni tra gli StaA raAficanA, che producono norme giuridiche obbliganA per lo Stato nei confronA delle persone fisiche, dei gruppi sociali e degli enA che operino nella sfera della sua sovranità. Corte CosAtuzionale italiana (bilanciamento dei diri\): Caso di Franco Cordero (1972) = insegnava filosofia del diri7o all’università statale e alla Ca7olica, scrisse un libro di testo “Gli osservanA”, che venne accusato di eterodossia, l’autorità ecclesiasAca decise di escluderlo dall’insegnamento. Cordero si rivolge alla magistratura amministraAva contestando questo provvedimento di licenziamento ! giusAzia amministraAva si rivolge alla Corte cosAtuzionale, che si pone di fronte al contrasto tra libertà del gruppo (art. 19, organizzazione di tendenza, Ca7olica) e libertà del singolo (art. 33, professore). SENT. 195 del 1972 (29 dicembre) ! “Ove l’ordinamento imponesse ad una siffaIa università di avvalersi e di conBnuare ad avvalersi dell’opera di docenB non ispiraB dallo stesso credo, tale disciplina risolverebbe nella violazione della fondamentale libertà di religione di quanB hanno dato vita o concorrano alla vita della scuola professionale”. Nel pia7o della bilancia la libertà del gruppo viene ritenuta prevalente. L’insegnante ha il ruolo di “opinion leader” per i propri studenA, per questo ha tu7a questa a7enzione. Nei confronA di altri lavoratori non c’è rischio per organizzazione di tendenza. ART. 6 Protocollo Addizionale (unica inserita all’interno di Villa Madama) In relazione all’art. 10 (dell’accordo di Villa Madama) ! La Repubblica italiana, nell’interpretazione del n. 3 (che non innova l’art. 38 del Concordato dell’11 febbraio 1929) si aIerrà alla sentenza 195/1972 della Corte cosBtuzionale relaBva al medesimo arBcolo. Norma a garanzia della Chiesa ca7olica. Nell’interpretazione ci a7erremo al modo in cui questa norma è stata interpretata dalla sentenza della corte cosAtuzionale. Caso Lombardi Vallauri (1998) ! professore di filosofia del diri7o, aveva avuto contrasA con università ca7olica di Milano, non gli rinnova contra7o perché mancava nulla osta dell’autorità ecclesiasAca, moAvato perché Vallauri faceva opposizione in alcune posizioni alla Chiesa ca7olica. Vallauri non acce7a questa decisione, Tar e Consiglio di Stato dicevano che questo provvedimento proveniva da uno Stato estero e quindi non poteva essere ogge7o di analisi da parte del Consiglio. CASO VALLAURI ! fra i punA problemaAci secondo le autorità ecclesiasAche, un giudizio di Lombardi Vallauri sul dogma dell’inferno da lui definito: “incosBtuzionale in quanto nessun aIo per quanto grave può meritare una pena eterna e perché è contraria ai principi più avanzaB del diriIo e specificamente del diriIo influenzato dal crisBanesimo, una pena che in nessun modo tenda alla rieducazione/riabilitazione del condannato”. Il professore ha affermato in seguito: “Quando i giudici ecclesiasBci mi hanno cacciato fuori dall’Università CaIolica non riuscivano a formulare l’accusa ed io ho deIo: “Ve la do io, il papa è quasi infallibile nell’errare”. Papa ha il dogma dell’infallibilità quando si esprime in maniera di fede. Sent. CEDU del 20 o7obre del 2009 => La Cedu ha condannato l’Italia, constatando una violazione su due parametri: - ART. 10, giacché l’interesse delle università di “tendenza” di dispensare un insegnamento informato ai principi della do7rina propugnata non può estendersi fino ad incidere sulle garanzie procedurali poste a tutela della libertà di espressione. Pertanto, la generica indicazione di opinioni personali del docente asseritamente in contrasto con l’insegnamento ca7olico, ala base del provvedimento di esclusione dall’insegnamento, cosAtuisce una non giusAficata interferenza sul diri7o a manifestare il proprio pensiero. - ART. 6 co. 1, giacché in sede giurisdizionale nessun giudice si è fa7o realmente carico di esaminare nel merito le doglianze del ricorrente. La libertà religiosa è un diri7o pubblico soggeavo che i singoli e le formazioni sociali possono far valere nei confronA dello Stato e di ogni altro ente che sia collegato allo Stato. Essa è anche però un diri6o sogge\vo valido ed efficace nei rappor: interpriva:. FAMIGLIA - È d’insegnamento comune che i genitori hanno il potere di educare i figli in questa o quella religione o all’ateismo con la riserva però che tale educazione non può che rappresentare un avviamento = nel rispe7o delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. - Nei rapporA tra genitori non hanno validità giuridica quei paa intorno all’educazione religiosa della futura prole intercorsi tra le parA prima o dopo il matrimonio = perché la potestà genitoriale e la materia della libertà religiosa è indisponibile. - Genitori sono oggi su un piano di assoluta uguaglianza = entrambi i coniugi possono influire sull’educazione religiosa in parità. o In presenza di disaccordo: eventuale intervento del tribunale ordinario che de7erà provvedimenA in materia, in caso di dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità. ART. 147 c.c. ! Doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire, educare e assistere moralmente i figli, nel rispeIo delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni, secondo quanto previsto dall’arBcolo 315 bis. Canone 793 ! 1. I genitori, come pure coloro che ne fanno le veci, sono vincolaB dall'obbligo e hanno il diriIo di educare la prole; i genitori caIolici hanno anche il dovere e il diriIo di scegliere quei mezzi e quelle isBtuzioni aIraverso i quali, secondo le circostanze di luogo, possano provvedere nel modo più appropriato all'educazione caIolica dei figli. 2. È diriIo dei genitori di usufruire anche degli aiuB che la società civile deve fornire e di cui hanno bisogno nel procurare l'educazione caIolica dei figli. In altre confessioni religiose si diventa musulmani perché il genitore è musulmano, essere ba7ezzato significa a7o di apostasia, significa conversione. Il Caso Mortara ! ragazzino Edgardo Montara, alla fine dell’800, figlio di una famiglia ricca ebraica di Bologna (ci7à facente parte dello Stato ponAficio, sogge7a all’autorità religiosa e autoritaAva del papa). Bambino rischia di morire per una malaaa, una domesAca che era ca7olica pensa di ba7ezzare il bambino credendolo sul punto di morte. Inquisitore di Bologna riceve la noAzia (Pio IX), nasce un caso, gendarmi irrompono in casa e lo me7ono in un collegio ca7olico e lo educano lì. Venne proibito ai genitori di rivedere il figlio. Fu il cavallo di ba7aglia di Cavour. ART. 1 Legge 18 giugno 1986, n. 281 = Capacità di scelte scolasAche e di iscrizione nelle scuole secondarie superiori. Gli studenB della scuola secondaria superiore esercitano personalmente all'aIo dell'iscrizione, a richiesta dell'autorità scolasBca, il diriIo di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione caIolica. 2. Viene altresì esercitato personalmente dallo studente il diriIo di scelta in materia di insegnamento religioso in relazione a quanto previsto da eventuali intese con altre confessioni. 3. Le scelte in ordine ad insegnamenB opzionali e ad ogni altra aRvità culturale e formaBva sono effeIuate personalmente dallo studente. ART. 14 Convenzione ONU sui Diria dell’Infanzia e dell’Adolescenza Gli StaB devono rispeIare il diriIo dei bambini alla libertà di pensiero, di religione e di coscienza. Gli adulB dovrebbero aiutare i più piccoli a disBnguere fra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. Intervento del Tribunale per i minorenni (ar7. 316 c.c. e 38 disp. A7. c.c.) = padre o madre possono chiedere al giudice di ado7are la soluzione che riAene più conveniente e tribunale ha come unico parametro il migliore interesse del minore, giudice deve tenere conto per esempio del disagio sociale di una eventuale conversione del bambino. Ci si rivolge ai servizi sociali, si può fare una perizia psicologica, si scrive relazione scri7a che viene depositata agli aa. Cassazione 24 maggio 2018, n. 12954 = se uno dei due coniugi decide di cambiare religione l’altro non può chiedere separazione con addebito (condo7a oggeavamente contraria ai doveri coniugali) e non si può chiedere neanche affidamento esclusivo dei figli. La libertà religiosa in famiglia nella GIURISPRUDENZA - La corte di Cassazione con sentenza del 27 o6obre 1999, n. 12077, ha escluso che l’elemento religioso potesse configurarsi come criterio di scelta in sede di affidamento. - La Corte Europea dei Diria Dell’Uomo è intervenuta per affermare la libertà di educare la prole secondo le proprie convinzioni religiose e senza discriminazioni tra i genitori, contestando la tendenza, in diversi Paesi, a negare l’affidamento del minore al genitore TesAmone di Geova. Si veda sul punto la sentenza del 23 giugno 1993, nel caso Hoffman c. Austria e del 16 dicembre 2003, nel caso MarAnez c. Francia. Separazione con addebito per moBvi religiosi ! ART. 151 c.c. = Separazione giudiziale. La separazione può essere chiesta quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, faR tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole. Il giudice, pronunziando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. • Secondo la Cassazione (sez. VI Civile – ordinanza 19 luglio 2016, n. 14728) il mutamento di fede religiosa da parte di uno dei coniugi e la conseguente partecipazione alle praAche colleave del nuovo culto, pur potendo avere un effe7o sull’armonia della coppia, non può automaAcamente giusAficare la pronuncia di addebito della separazione. A meno che l’adesione alla nuova religione non si traduca in comportamenA incompaAbili con i doveri di coniuge e di genitore. • Nel caso di specie era semplicemente emerso che le affermazioni di principio contenute nei tesA ufficiali dei tesAmoni di Geova sono espressione di una concezione di vita e della famiglia diverse da quella ca7olica. • Secondario è il fa7o che la scelta compiuta dall’uomo abbia comportato l’inadempimento dell’impegno, concordemente assunto dai coniugi con la celebrazione del matrimonio religioso, a conformare l’indirizzo della vita familiare e l’educazione dei figli ai de7ami della religione ca7olica. Mediazione familiare ! mediazione nel diri7o canonico, Vangelo secondo Ma7eo 18, 15-17. Canone 1446 ! 1. TuR i fedeli, ma in primo luogo i Vescovi, s'impegnino assiduamente, salva la giusBzia, perché nel popolo di Dio siano evitate, per quanto è possibile, le liB e si compongano al più presto pacificamente. §2. Il giudice sul nascere della lite ed anche in qualunque altro momento, ogni volta che scorga qualche speranza di buon esito, non lasci di esortare le parB e di aiutarle a cercare di comune accordo un'equa soluzione della controversia, e indichi loro le vie idonee a tal proposito, servendosi eventualmente anche di persone autorevoli per la mediazione. §3. Che se la lite verta sul bene privato delle parB, il giudice veda se con la transazione o il giudizio arbitrale, a norma dei cann. 1713-1716, possa concludersi vantaggiosamente. NON APPLICABILITÀ all’educazione religiosa dei figli: Canone 98 ! La persona maggiorenne ha il pieno esercizio dei suoi diriR. §2. La persona minorenne nell'esercizio dei suoi diriR rimane soIoposta alla potestà dei genitori o dei tutori, ecceIo per quelle cose nelle quali i minorenni sono esenB dalla loro potestà per legge divina o per diriIo canonico; per ciò che aRene alla cosBtuzione dei tutori e alla loro potestà, si osservino le disposizioni del diriIo civile, a meno che non si disponga altro dal diriIo canonico, o il Vescovo diocesano in casi determinaB abbia per giusta causa sBmato doversi provvedere con la nomina di un altro tutore.