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Diritto Canonico: Elementi Fondamentali e Struttura della Chiesa Cattolica - Prof. Canonic, Appunti di Diritto Canonico

Riassunti del libro del prof. Marco Canonico

Tipologia: Appunti

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DIRITTO CANONICO
Cap. I: L’ordinamento canonico
1. La peculiarità dell’ordinamento canonico.
Il codice di diritto canonico fu promulgato nel 1983.
La parola Chiesa, in latino Ecclesia¸ deriva dalla lingua greca dove ha il significato di ‘adunanza’ o
‘assemblea’. La Chiesa è un’aggregazione umana, a dimensione universale, che ha come suo fondamento la
fede religiosa che rappresenta il vincolo coesivo dei suoi membri. Gli elementi caratterizzanti il concetto di
Chiesa presentato dal diritto canonico sono:
1. Il Popolo di Dio è costituito da tutti coloro che attraverso il sacramento del battesimo entrano a far
parte del Corpo mistico di Cristo.
2. Il Popolo di Dio costituisce la Chiesa cui Cristo, suo fondatore, ha affidato la missione salvifica nel
mondo.
3. La Chiesa si presenta nel mondo come una società organizzata, governata dal successore
dell’apostolo Pietro (vescovo di Roma) e da altri vescovi (successori degli apostoli) che rimangono
in comunione con lui.
4. La Chiesa ha come fine la salus animarum, vale a dire il raggiungimento di un fine ultraterreno da
parte di ogni suo singolo fedele.
L’ordinamento giuridico canonico è fondato su presupposti e principi teologici, vale a dire sugli elementi
offerti dalla teologia che approfondisce ed insegna il significato del rapporto del creato e delle persone
umane con la divinità.
La Chiesa cattolica, considerata come popolo, come comunità e come ente sociale unitario e gerarchicamente
ordinato e organizzato, ha un suo ordinamento giuridico, assolutamente originario e sovrano, vale a dire
indipendente da altri ordinamenti nella sua origine e nel suo funzionamento. Tale ordinamento giuridico si è
sempre presentato come indipendente dagli Stati e da qualsiasi autorità politica umana.
La Chiesa è una società visibile che ha un fine da raggiungere. A questa necessità è collegata l’esistenza dei
mezzi per raggiungerlo e di un’autorità che guidi i membri della società.
In una visione unitaria, l’ordinamento canonico è l’insieme dei fattori che formano la struttura giuridica della
Chiesa cattolica.
Un elemento fortemente caratterizzante dell’ordinamento canonico è la sua elasticità, che è una nota
irrinunciabile per l’adattamento del sistema. Sono moltissime le situazioni in cui essa si manifesta
nell’intento di risolvere tutte le esigenze delle coscienze. L’intendimento del legislatore, al momento di
emanare una norma, è mosso dalla necessità di regolamentare un dato fenomeno; tale esigenza può venire
meno sopravvenendo altra esigenza non prevedibile al momento dell’emanazione della norma o a seguito di
rilevanti mutamenti sociali o anche di situazioni personali che sarebbe ingiusto regolare con la norma
emanata. In questi casi, in particolare la giurisprudenza è in grado di rendere elastico l’ordinamento.
L’ordinamento prevede vari strumenti mirati ad attenuare la rigidità o la generalità della previsione
normativa e a risolvere un eventuale conflitto fra giustizia sostanziale e giustizia formale.
È evidente che quella che nel diritto dello Stato è chiamata certezza del diritto, nell’ordinamento canonico
non rappresenta un limite invalicabile.
Una delle manifestazioni più rilevanti dell’ordinamento canonico è costituita dall’equità canonica. Essa può
essere identificata come benignità, umanità, carità, indulgenza. Secondo la dottrina canonistica classica
l’equità non è soltanto lo strumento che consente di regolare situazioni e rapporti nel caso di una lacuna
legislativa ma costituisce l’elemento correttivo del rigor iuris. Già Cicerone aveva sentenziato che
l’eccessivo rigore nel giudicare (spesso) si risolve in una grande ingiustizia. Soprattutto il giudice, operando
con equità, attua la giustizia del caso concreto (epicheia) ed evita che il rigor iuris provochi un danno
spirituale maggiore del male che si vuole punire. Anzi, il giudice ha il potere/dovere di interpretare la norma
positiva secondo i principi dell’equità, risalendo a quella che egli può presumere sarebbe stata la volontà del
legislatore qualora avesse dovuto legislativamente regolare quei casi. Si ha così il giudice che, in casi
particolari, si trasforma in legislatore.
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DIRITTO CANONICO

Cap. I: L’ordinamento canonico

1. La peculiarità dell’ordinamento canonico. Il codice di diritto canonico fu promulgato nel 1983. La parola Chiesa, in latino Ecclesia ¸ deriva dalla lingua greca dove ha il significato di ‘adunanza’ o ‘assemblea’. La Chiesa è un’aggregazione umana, a dimensione universale, che ha come suo fondamento la fede religiosa che rappresenta il vincolo coesivo dei suoi membri. Gli elementi caratterizzanti il concetto di Chiesa presentato dal diritto canonico sono: 1. Il Popolo di Dio è costituito da tutti coloro che attraverso il sacramento del battesimo entrano a far parte del Corpo mistico di Cristo. 2. Il Popolo di Dio costituisce la Chiesa cui Cristo, suo fondatore, ha affidato la missione salvifica nel mondo. 3. La Chiesa si presenta nel mondo come una società organizzata, governata dal successore dell’apostolo Pietro (vescovo di Roma) e da altri vescovi (successori degli apostoli) che rimangono in comunione con lui. 4. La Chiesa ha come fine la salus animarum, vale a dire il raggiungimento di un fine ultraterreno da parte di ogni suo singolo fedele. L’ordinamento giuridico canonico è fondato su presupposti e principi teologici, vale a dire sugli elementi offerti dalla teologia che approfondisce ed insegna il significato del rapporto del creato e delle persone umane con la divinità. La Chiesa cattolica, considerata come popolo, come comunità e come ente sociale unitario e gerarchicamente ordinato e organizzato, ha un suo ordinamento giuridico, assolutamente originario e sovrano, vale a dire indipendente da altri ordinamenti nella sua origine e nel suo funzionamento. Tale ordinamento giuridico si è sempre presentato come indipendente dagli Stati e da qualsiasi autorità politica umana. La Chiesa è una società visibile che ha un fine da raggiungere. A questa necessità è collegata l’esistenza dei mezzi per raggiungerlo e di un’autorità che guidi i membri della società. In una visione unitaria, l’ordinamento canonico è l’insieme dei fattori che formano la struttura giuridica della Chiesa cattolica. Un elemento fortemente caratterizzante dell’ordinamento canonico è la sua elasticità, che è una nota irrinunciabile per l’adattamento del sistema. Sono moltissime le situazioni in cui essa si manifesta nell’intento di risolvere tutte le esigenze delle coscienze. L’intendimento del legislatore, al momento di emanare una norma, è mosso dalla necessità di regolamentare un dato fenomeno; tale esigenza può venire meno sopravvenendo altra esigenza non prevedibile al momento dell’emanazione della norma o a seguito di rilevanti mutamenti sociali o anche di situazioni personali che sarebbe ingiusto regolare con la norma emanata. In questi casi, in particolare la giurisprudenza è in grado di rendere elastico l’ordinamento. L’ordinamento prevede vari strumenti mirati ad attenuare la rigidità o la generalità della previsione normativa e a risolvere un eventuale conflitto fra giustizia sostanziale e giustizia formale. È evidente che quella che nel diritto dello Stato è chiamata certezza del diritto, nell’ordinamento canonico non rappresenta un limite invalicabile. Una delle manifestazioni più rilevanti dell’ordinamento canonico è costituita dall’equità canonica. Essa può essere identificata come benignità, umanità, carità, indulgenza. Secondo la dottrina canonistica classica l’equità non è soltanto lo strumento che consente di regolare situazioni e rapporti nel caso di una lacuna legislativa ma costituisce l’elemento correttivo del rigor iuris. Già Cicerone aveva sentenziato che l’eccessivo rigore nel giudicare (spesso) si risolve in una grande ingiustizia. Soprattutto il giudice, operando con equità, attua la giustizia del caso concreto (epicheia) ed evita che il rigor iuris provochi un danno spirituale maggiore del male che si vuole punire. Anzi, il giudice ha il potere/dovere di interpretare la norma positiva secondo i principi dell’equità, risalendo a quella che egli può presumere sarebbe stata la volontà del legislatore qualora avesse dovuto legislativamente regolare quei casi. Si ha così il giudice che, in casi particolari, si trasforma in legislatore.

Chi governa e chi giudica nella Chiesa nell’affrontare le singole situazoni soggettive si deve attenere a principi di equità canonica e tenere presente la salvezza delle anime che deve sempre essere nella Chiesa le legge suprema. Il codice canonico presenta anche vari istituti che sono concepiti ed attuati nella logica dell’equità.

  1. La consuetudine = ottima interprete delle leggi. È la condotta introdotta dalla comunità dei fedeli, che sia stata approvata dal legislatore; deve risultare l’intenzione della comunità di introdurre un diritto. Nessuna consuetudine contraria al diritto divino può ottenere forza di legge; né può ottenerla quella consuetudine che è contro o fuori del diritto positivo canonico e che non sia razionale. Tuttavia, una consuetudine contraria al diritto canonico vigente o che è al di fuori della legge canonica, ottiene forza di legge solo se sarà stata osservata legittimamente per 30 anni continui e completi. Inoltre, anche contro una legge canonica che contenga la clausola che proibisce le consuetudini future, può prevalere la consuetudine ma a condizione che sia centenaria o immemorabile.
  2. Gli atti amministrativi. Sono manifestazioni di volontà e di giudizio della competente autorità con potestà esecutiva che hanno come destinatari singoli soggetti. Gli atti amministrativi rispondono ad un principio di legalità e sono privi di effetti se ledono un diritto acquisito o se risultano contrari ad una legge o ad una consuetudine approvata, a meno che l’autorità competente non abbia aggiunto espressamente una clausola derogatoria. Sono 3 i tipi di atti amministrativi presenti nel codice. a. Il decreto singolare è un atto amministrativo mediante il quale è adottata per un caso particolare una decisione. b. Il precetto singolare è un atto amministrativo con il quale si impone direttamente e legittimamente a una persona o a più persone determinate un comportamento o una omissione per la pronta osservanza di una legge che già li impone come doveri. c. Il rescritto è un atto amministrativo emanato su richiesta di un soggetto con il quale vengono concessi o una grazia, o un privilegio o una dispensa:ù - La grazia è una concessione particolare a favore di persone fisiche o giuridiche, ovvero può essere un provvedimento con cui l’autorità competente condona o commuta una pena inflitta ad un reo con sentenza irrevocabile. - Il privilegio è uno speciale provvedimento di grazia in favore di determinate persone, fisiche o giuridiche, che va a costituire una situazione rilevante anche giuridicamente e che può essere emanato sia dal legislatore che dall’autorità di governo se ne ha la potestà. - La dispensa è l’esonero dall’osservanza di una legge di diritto positivo canonico emanata in un caso particolare; la concessione della dispensa deve rispondere a un criterio di razionalità; il codice espressamente esclude dall’ipotesi di dispensa una norma considerata di diritto divino. 2. Le fonti del diritto canonico Alla base del diritto positivo canonico si ha il diritto divino, che regola la Chiesa in quanto società di origine soprannaturale, sia per la sua fondazione sia per il suo fine. Il diritto divino è un complesso di norma che non sono state poste dalla Chiesa, società visibile, ma da essa sono fatte valere.
  • Il diritto divino naturale comprende le regole non scritte, ma insite nella coscienza della persona umana creata da Dio. Sono i precetti di diritto naturale che la coscienza di una persona, razionale e responsabile, è in grado di percepire ed è quindi tenuta a rispettare (es: neminem laedere).
  • Il diritto divino positivo comprende le regole manifestate attraverso la Rivelazione divina; sono contenuta nel Vecchio e nel Nuovo Testamento (la Bibbia) e nella ininterrotta Tradizione apostolica rappresentata dall’insegnamento degli apostoli, dei loro successori e dei vescovi che via via sono stati eletti a governare le chiese locali o comunità di fedeli che si erano costituite.

Una importante fase preliminare fu costituita dalla individuazione di principi da considerarsi come ispiratori del nuovo codice. Questa individuazione significava che bisognava manifestare coscienza e conoscenza dei profondi cambiati avvenuti nella vita della Chiesa e delle nuove linee dottrinali. Il codice vigente, con 1757 canoni, quindi di dimensioni inferiore del precedente, è stato poi promulgato da Papa Giovanni Paolo II nel 1983. Il codice ha una valenza universale e si riferisce alla Chiesa cattolica di rito latino, esso disciplina un fenomeno di dimensione universale, ma lascia comunque spazio per discipline particolari prodotte da legislatori che intervengono per regolare le esigenze locali.

4. La legge A fondamento del diritto canonico positivo, cioè di ogni legge prodotta dal legislatore umano per regolamentare la vita della Chiesa, si ha il diritto divino, sia naturale sia positivo. È necessaria un’obbedienza alla legge fondata su un’intima convinzione. Questo è il punto critico dell’ordinamento canonico, la sua forza e la sua debolezza. Il codice non contiene una definizione della legge. Sono stati, infatti, molteplici gli strumenti normativi utilizzati: leggi, decreti, bolle pontificie, rescritti. Perciò, in generale, possiamo dire che è legge ogni comando posto da chi nella Chiesa è titolare del potere legislativo a livello universale o a livello locale. Nel can.7 si dice che la legge è istituita quando è promulgata, vale a dire che va considerata legge quella disposizione che è promulgata nel rispetto della procedura prevista. Non va dimenticata una particolare fonte rappresentata dalle norme contenute nei concordati e negli accordi che la Chiesa stipula con gli Stati; le clausole di tali accordi si possono configurare come leggi speciali in grado anche di derogare al diritto canonico comune nell’ambito del territorio dello Stato stipulante. Per quanto riguarda l’applicazione della legge: 1. (^) I soggetti: il codice stabilisce che alle leggi ecclesiastiche sono tenuti i battezzati nella Chiesa cattolica o in essa accolti, che godono del sufficiente uso di ragione e che hanno compiuto il settimo anno di età, se non diversamente stabilito; 2. Il tempo: il codice dispone l’irretroattività della norma posta, salva previsione contraria, l’entrata in vigore della legge dopo un tempo determinato e le condizioni nelle quali cessa il vigore di una legge; 3. Lo spazio: le leggi emanate dal papa o dal concilio ecumenico hanno valenza universale, mentre le leggi emanate per un territorio peculiare dal legislatore supremo e da altri legislatori hanno vigore in quel territorio determinato. Nell’ordinamento esistono leggi dette ‘irritanti’ e ‘inabilitanti’ che sono solo quelle leggi, con le quali si stabilisce espressamente che l’atto è nullo o la persona è inabile. Nel codice canonico sono contenute previsione in tema di esenzione dall’obbligo giuridico di osservare le norme poste. Una prima ipotesi è quella del dubbio di diritto, che si ha quando in dottrina non vi è accordo sull’esistenza stessa del comando e sul suo esatto significato; in tal caso la norma non urge. Diverso è il caso del dubbio di fatto, che si registra quando ci si può porre la questione se in un caso particolare un fatto o un atto rientri nella previsione normativa; in tal caso, il vescovo può dispensare dall’osservanza della legge. L’ignoranza e l’errore non sono esimenti e neppure si presumono. Tuttavia, in alcuni casi può cadere l’obbligo. È il caso dell’ignoranza non colpevole della legge penale; per quanto concerne le leggi non penali, la loro ignoranza o l’errore sulla loro esistenza devono essere provati da colui che chiede l’esenzione dall’obbligo dell’osservanza della norma. Le leggi irritanti o inabilitanti non impediscono i loro effetti a meno che non sia diversamente stabilito. Nel codice canonico sono previste norme concernenti l’interpretazione delle leggi. Sono fissati i seguenti principi: - L’interpretazione autentica è propria del legislatore; - L’interpretazione autentica ha la stessa forza della legge e deve essere promulgata; - L’interpretazione che dichiara le parole di per sé certe della legge è retroattiva; se invece modifica il campo di applicazione della legge o risolve un dubbio non è retroattiva;

  • L’interpretazione data con sentenza o con un atto amministrativo su una questione particolare non ha la forza di legge e la sua efficacia è limitata alle persone o alle questioni su cui dispone. Nel caso di lacune legislative si danno poi altre fonti, denominate sussidiarie. Esse sono:
  • L’analogia, vale a dire il ricorso ad altra norma che disciplina situazioni simili; questo, oltre che per la materia penale, non vale per quelle norme che restringono l’esercizio dei diritti e che sono pertanto di stretta interpretazione;
  • I principi generali del diritto applicati con equità canonica;
  • La giurisprudenza e la prassi della Curia romana;
  • La comune e costante dottrina. Infine, il nuovo codice prevede un’altra fonte di diritto e si tratta dei decreti generali. Sono vere leggi in senso proprio. Due tipi di atti rivestono invece un carattere amministrativo:
  • Decreti generali esecutivi: emanati per determinare più precisamente i modi da osservarsi nell’applicare la legge o con cui si urge l’osservanza delle leggi;
  • Istruzioni: chiariscono le disposizioni di legge.

Cap.II: La Costituzione della Chiesa

1. I fedeli e la loro appartenenza alla Chiesa La Chiesa può essere considerata sotto due profili: a. Da un punto di vista teologico. L’elemento fondamentale è l’incorporazione a cristo, fondatore della Chiesa, che attraverso l’atto sacramentale del battesimo conferisce un carattere sacro ai fedeli; in tal modo essi costituiscono il Popolo di Dio, partecipano al sacerdozio comune che consente di tendere al fine della salvezza spirituale che è proprio della Chiesa. Il Popolo di Dio è guidato dai pastori cui è conferito anche il sacerdozio ministeriale per volontà espressa del fondatore della Chiesa. La dottrina teologica cattolica ha insegnato che la Chiesa è: - Una, come unico corpo sociale costituito dai battezzati, con un’unica fede e un unico governo; - Santa, in considerazione della sua origine del suo fine; - Cattolica, cioè universale, in quanto essa si riconosce la missione di predicare la Parola di Dio a tutte le genti; - Apostolica, poiché la dottrina insegnata dalla Chiesa trae la sua origine dalla predicazione degli apostoli e poi dei loro successori. b. Da un punto di vista giuridico. La Chiesa, come società visibile delle persone battezzate, è una società organizzata ed ordinata. Sono 3 gli elementi fondamentali di carattere giuridico che caratterizzano la società ecclesiale: - L’appartenenza alla Chiesa, come primo effetto del battesimo; - Con il battesimo il fedele è costituito persona nell’ordinamento giuridico e ad esso competono doveri e diritti; - La società ecclesiale è organizzata gerarchicamente; tale struttura gerarchica è costituita da coloro che ricevono il sacramento dell’ordine sacro che li costituisce pastori nella Chiesa e ad essi sono conferite le sacre potestà per il governo del Popolo di Dio. Ogni creatura umana, cioè ogni persona fisica che abbia ricevuto il battesimo, è costituita persona nell’ordinamento e le spetta la capacità di essere soggetto di doveri e di diritti. Al soggetto che è costituito persona nell’ordinamento compete, in primo luogo, la capacità giuridica, cioè l’attitudine a porre in essere comportamenti dai quali la norma fa discendere effetti giuridici; e quindi la persona è soggetto di diritto. In secondo luogo, alla persona compete la capacità di agire, che riguarda la possibilità di porre in essere atti giuridicamente rilevanti e quindi di esercitare i propri diritti. Sia la capacità giuridica che la capacità di agire possono risultare condizionate o limitate da taluni elementi oggettivi o legali, quali l’età, il sesso, eventuali sanzioni penali, ecc.

Il codice canonico enuncia i doveri ed i diritti fondamentali riconosciuti a tutti i fedeli battezzati, in modo identico e con lo stesso valore:

  • (^) Dovere di conservare la comunione con la Chiesa: questo vuol dire mantenere la propria coscienza e la propria condotta all’interno dell’unità di fede e di disciplina;
  • Dovere di perseguire un ideale di santificazione e di perfezionamento spirituale;
  • Dovere e diritto di collaborare all’evangelizzazione;
  • Dovere di obbedienza nei confronti del magistero impartito dai pastori della Chiesa e libertà riconosciuta di manifestare ad essi le proprie necessità e le proprie opinioni concernenti il bene della Chiesa;
  • Diritto di ricevere dai pastori il sostegno della Parola di Dio e dei sacramenti;
  • Diritto di rendere il dovuto culto a Dio e di seguire un proprio modello di vita spirituale, conforme alla dottrina della Chiesa;
  • (^) Diritto di fondare e di dirigere liberamente associazioni per finalità spirituali e religiose;
  • Diritto di promuovere e di assumere iniziative mirate all’apostolato;
  • Dovere di condurre una vita cristiana e diritto all’educazione cristiana;
  • Libertà di ricerca nelle scienze sacre, quali la teologia, e di manifestazione del proprio pensiero, fermo restando il dovuto rispetto nei confronti del magistero della Chiesa;
  • Diritto alla piena libertà nella scelta dello stato di vita, che può consistere nella scelta dello stato matrimoniale o celibatario o religioso.
  • Diritto al buon nome e alla difesa della propria intimità;
  • Dovere di sovvenire alle necessità finanziarie e materiali dell’istituzione ecclesiastica;
  • Dovere di promuovere la giustizia sociale e di aiutare i poveri ed i meno abbienti. Questo complesso così ampio di doveri e di diritti costituisce la sostanza di quella che è la comunione di fede e di disciplina, che poi risulta arricchita dai doveri e diritti che riguardano i fedeli che acquisiscono un particolare status personale. Il codice definisce i limiti che si pongono all’esercizio dei diritti dei fedeli. Da un lato, gli stessi fedeli devono tener conto del bene della Chiesa, dei diritti degli altri fedeli e dei propri doveri nei confronti degli altri. Dall’altro lato, spetta all’autorità ecclesiastica regolare l’esercizio dei diritti propri dei fedeli in ragione del bene comune. I diritti sono da intendersi come manifestazioni della responsabilità del fedele e della sua attiva partecipazione alla vita della Chiesa. 3. I laici e i chierici Posto lo status fondamentale paritario per tutti i fedeli in relazione alla uguale dignità acquisita con il battesimo, la prima, più importante e fondamentale articolazione presente nel Popolo di Dio è quella che distingue fra laici e chierici. Le due componenti sono essenziali e costitutive della Chiesa: a. LAICI. Costituiscono la stragrande maggioranza dei fedeli battezzati, non hanno ricevuto l’ordine sacro, quindi non sono deputati all’esercizio dei ministeri o delle potestà della Chiesa. I laici sono i fedeli, uomini e donne, che vivono la vita comune, contribuendo alla diffusione della dottrina cristiana, secondo le proprie possibilità ed adempiendo ai doveri del proprio stato. Il termine laico ha la sua origine dal greco laòs (popolo) e laikòs (popolare). Il codice dispone che i laici, oltre agli obblighi e ai diritti che sono comuni a tutti i fedeli, sono tenuti ad osservare gli speciali obblighi e godono di particolari diritti propri del loro status:
  • (^) Dovere e diritto di svolgere l’apostolato e di collaborare all’evangelizzazione, sia in forma singola che in forma associata;
  • Dovere di operare per l’animazione dell’ordine temporale (= impegno sul piano politico e sociale);
  • Dovere dei laici sposati di impegnarsi per il bene della Chiesa, con la vita matrimoniale e familiare; il dovere gravissimo ed il diritto primario di curare l’educazione cristiana dei figli.
  • Diritto a vedersi riconosciuta la libertà nella vita sociale, propria di ogni cittadino;
  • Dovere e diritto di acquisire la conoscenza della dottrina cristiana e anche delle scienze sacre, al fine di impegnarsi meglio nell’apostolato. Secondo il codice, i laici, pur privi del sacramento dell’ordine sacro: possono essere assunti in uffici e incarichi che sono in grado di esercitare nell’organizzazione ecclesiastica, se ritenuti idonei, anche in qualità di esperti o consiglieri; ciò avviene, ad esempio, nei tribunali ecclesiastici; se di sesso maschile e nell’età e con le doti determinate dalla competente autorità, possono essere addetti ai ministeri di lettori; possono, sia uomini sia donne, essere impegnati in altri uffici ed incarichi nelle celebrazioni liturgiche. Essi hanno diritto ad una onesta remunerazione adeguata alle loro condizioni per provvedere alle necessità proprie e della famiglia. b. I chierici. Un numero limitato di fedeli battezzati, ricevendo il sacramento dell’ordine, acquisisce lo status particolare di chierici; sono i ministri sacri che si hanno nella Chiesa per istituzione divina. I gradi del sacramento dell’ordine che conferisce un carattere indelebile sono:
  • Episcopato: che rappresenta la pienezza dell’ordine cui compete, di regola, anche la potestà ordinaria di governo a livello universale (papa e vescovi nel collegio episcopale) o a livello locale (vescovo diocesano);
  • Presbiterato o sacerdozio: che comporta la partecipazione in modo subordinato alle funzioni ministeriali a servizio del Popolo di Dio;
  • Diaconato: che non comporta il sacerdozio e, se esercitato in modo permanente, consente ai fedeli che lo hanno ricevuto di svolgere funzioni ministeriali minori. Questo complesso status teologico e giuridico costituisce il principio gerarchico. Il presupposto per l’adempimento delle funzioni e dei servizi nell’ambito della vita ecclesiastica è rappresentato dalla incardinazione, vale a dire dalla collocazione stabile e permanente dei chierici in una Chiesa particolare (diocesi) o in un istituto religioso o in un ordine religioso. Il codice, in primis, sancisce lo speciale obbligo del rispetto e dell’obbedienza dovuti al papa ed al legittimo superiore da cui essi dipendono a seguito dell’incardinazione. Soltanto i chierici possono ottenere uffici il cui esercizio richieda la potestà di ordine o la potestà di governo ecclesiastico. Gli obblighi che incombono sui chierici possono essere riassunti nel dovere di operare per il perfezionamento spirituale personale e nel dovere di operare in ogni modo per il bene della Chiesa, come fine unico di tutti, ottemperando con comportamenti adeguati a quanto richiesto dalle funzioni e dagli uffici conferiti con l’ordine sacro. In particolare, il codice sancisce l’obbligo del celibato; raccomanda il proseguimento degli studi sacri e la partecipazione a tutte le iniziative culturali utili per l’apostolato; raccomanda di condurre una vita semplice con un corretto uso dei beni e delle risorse finanziarie; pone l’obbligo di evitare tutto ciò che è sconveniente al proprio stato; proibisce l’esercizio di attività affaristiche o commerciali. Il codice pone anche alcuni precisi divieti mirati a salvaguardare il corretto esercizio delle funzioni sacre ministeriali:
  • I chierici si devono astenere dal fondare o partecipare ad associazioni il cui fine o la cui attività non siano compatibili con gli obblighi propri del loro stato;
  • È proibito ai chierici di assumere pubblici uffici che comportino una partecipazione all’esercizio del potere civile. I diritti dei chierici espressamente sanciti nel codice canonico sono i seguenti:
  • Diritto di associazione per fini confacenti al loro stato;
  • Diritto a una remunerazione adeguata alla loro condizione in quanto impegnati nel ministero ecclesiastico; essi devono usufruire delle misure di assistenza e di previdenza sociale. 4. I religiosi

c. La persona giuridica – sia collettività sia entità patrimoniale – può essere pubblica, se è costituita dagli organi di governo o da istituzioni della Chiesa perché svolga i suoi compiti e le sue funzioni a nome della Chiesa, in vista del bene pubblico. Essa fa parte dell’organizzazione della Chiesa. d. La persona giuridica canonica può essere anche privata: essa acquista la personalità giuridica con speciale provvedimento dell’autorità ecclesiastica competente. La persona giuridica privata non fa parte dell’organizzazione gerarchica della Chiesa sebbene sia sempre sottoposta ai suoi organi di governo.

6. Il sistema penale Se i battezzati tengono comportamenti contrari alla loro fede o commettono atti ritenuti dal diritto divino o dal diritto positivo canonico come delittuosi, ad essi vengono applicate sanzioni, come in ogni ordinamento giuridico, seppur si tratti di sanzioni di natura del tutto particolare, cioè spirituale, ma con rilevanza anche giuridica. L’ordinamento canonico sancisce che nessuno è punito se la violazione esterna della legge o del precetto da lui commessa non sia gravemente imputabile per dolo o per colpa. Da ciò si evince che il delitto, secondo l’ordinamento canonico, consiste in una violazione grave ed esterna della norma penale; violazione che può consistere in una azione o in una omissione, il codice individua così l’elemento oggettivo (violazione esterna della legge o del precetto) e l’elemento soggettivo (imputabilità grave, dolosa o colposa). Il dolo è la deliberazione della volontà di violare la legge o il precetto; la colpa consiste nella violazione della legge o del precetto penale per omissione della debita diligenza. L’azione o l’omissione sono sanzionate con una pena non perché siano considerati peccati, ma perché sono considerate dal legislatore comportamenti antiecclesiali con rilevanza sociale, cioè contrari ai fini della Chiesa, lesive delle situazioni giuridiche protette. Il codice prevede interventi penali sostanzialmente per riparare un eventuale scandalo, per ristabilire la giustizia e per emendare chi abbia commesso atti illeciti o comunque punibili; solo eccezionalmente sono previsti gli interventi a carattere prevalentemente punitivo ed espiatorio. In ogni caso, prima di quelli punitivi, si riconosce rilevanza e precedenza agli interventi di carattere pastorale, quali interventi di correzione fraterna e tentativi per far emendare il colpevole. Manca, quindi, la certezza della pena. La legge penale è quella emanata da chi ha potestà legislativa nella Chiesa, a livello universale e quindi valida per tutta la Chiesa, o a livello locale. I legislatori inferiori, per territori determinati, con leggi proprie possono munire di una congrua pena la legge divina o la legge ecclesiastica emanata dal legislatore superiore; essi possono anche aggiungere altre pene a quelle già previste da una legge universale. Questi interventi sono possibili con l’osservanza rigorosa di talune condizioni. Il precetto penale può essere emanato da chi esercita la potestà di governo nella Chiesa e può colpire fedeli determinati e riguarda la loro situazione sociale e giuridica della Chiesa. Il precetto penale è un comando rivolto ad un determinato soggetto, comminando al medesimo una pena per un comportamento (azione od omissione) ritenuto delittuoso. Non si può procedere con precetto alla comminazione di pene espiatorie perpetue. Sono ritenuti incapaci di delitto coloro che non hanno abitualmente uso della ragione. Il codice canonico, per ciò che riguarda la imputabilità e la punibilità, prevede poi alcune circostanze che riguardano l’elemento soggettivo: - Cause esimenti dalla punibilità, cioè le cause legali che esimono dall’incorrere in una pena, e riguardano i soggetti che non sono passibili di alcuna pena (es: minori di 16 anni o chi ha agito sotto violenza fisica o timore grave). - Cause attenuanti nell’applicazione della pena, che sono quelle circostanze, sia oggettive che soggettive, che diminuiscono la gravità del delitto; il reo non risulta esente dalla pena stabilita ma questa gli può essere applicata con una riduzione oppure può essere sostituita con una penitenza.

Il codice prevede poi le cause aggravanti che consentono al giudice di punire più gravemente di quanto la norma penale preveda e riguardano la recidività, la particolare dignità del reo che ha commesso il fatto con abuso dell’autorità. L’ignoranza crassa o supina (quella che nasce da una grossolana trascuratezza) o affettata (quella che si ha quando il soggetto vuol restare nell’ignoranza per poter agire più facilmente contro la legge)come pure l’ubriachezza o altre perturbazioni della mente volute e ricercate ad arte non solo non esimono dalla imputabilità penale e non l’attenuano, ma aggravano la volontarietà del delitto commesso. Il principio di legalità rappresenta un principio generale cui non si può derogare. È previsto nell’ordinamento canonico vigente ma non in modo assoluto e tassativo.

  1. Can.221.3: i fedeli hanno il diritto di non essere colpiti da pene canoniche, se non a norma di legge. Questa previsione riconoscerebbe un valore costituzionale all’esigenza di determinazione legislativa delle fattispecie punibili. Ma la legge può lasciare la determinazione della pena alla prudente valutazione del giudice.
  2. Can.18: le leggi penali sono di stretta interpretazione; non si può applicare l’analogia mentre è possibile farlo in materia di circostanze esimenti o attenuanti.
  3. Can.319: concerne l’emanazione di precetti penali e riconosce effetti penali ad atti sostanzialmente amministrativi adottati da chi esercita la potestà di governo. Questo sembra escludere qualsiasi riserva di legge penale. Peraltro, il principio di legalità sembra essere fatto salvo dal can.38 secondo cui gli atti amministrativi sono privi di effetti se ledono un diritto acquisito o se risultano contrari ad una legge o ad una consuetudine approvata; ma si precisa che, comunque, può essere fatta valere una clausola derogatoria.
  4. Can.1399: norma che costituisce in sostanza una deroga al principio di legalità, introducendo nel sistema penale una sorta di principio di discrezionalità. Esso prevede che la violazione esterna di una legge divina o canonica può essere punita con giusta pena, ma solo quando la speciale gravità della violazione esige una punizione e urge la necessità di prevenire o riparare gli scandali. Quanto richiamato dimostra che ha grande risalto l’elasticità dell’ordinamento, ma soprattutto la responsabilità di chi è investito della potestà di governo dell’istituzione ecclesiastica. I principali delitti di cui possono rendersi responsabili i fedeli sono:
  • Apostasia (ripudio totale della fede cattolica)
  • Eresia (negazione continuata di una verità di fede)
  • Scisma (rifiuto della sottomissione al papa o della comunione con i membri della Chiesa)
  • Profanazione dell’Eucarestia
  • (^) Spergiuro
  • Bestemmia
  • Violenze contro il Papa
  • Insegnamento di una dottrina condannata dalla Chiesa
  • Affiliazione ad una associazione che complotta contro la Chiesa. La pena che può colpire chi si è reso responsabile di un comportamento punibile consiste nella privazione di un bene, spirituale o anche materiale, di cui la Chiesa può disporre. L’ordinamento canonico prevede due tipi di sanzioni penali: a. Pene medicinali o censure sono pene severissime e sono: scomunica (essere collocato fuori della comunione della Chiesa); interdizione (proibizione di compiere celebrazioni sacramentali); sospensione (pena per i chierici che va a incidere sull’esercizio dei doveri e dei diritti conseguenti al sacramento dell’ordine sacro ricevuto) b. Pene espiatorie sono il divieto o l’ingiunzione di dimostrare in un determinato luogo; la privazione della potestà, dell’ufficio, dell’incarico o di un diritto. Inoltre le pene che possono essere applicate si distinguono in: 1) pene che colpiscono il reo solo dopo che siano state inflitte; 2) pene tipiche dell’ordinamento canonico in cui si incorre per il fatto stesso di aver commesso il delitto punibile.

c. Il matrimonio canonico può essere impegnato quando fu celebrato in presenza di uno degli impedimenti previsti dal codice. Inoltre, il matrimonio può essere dichiarato nullo se uno dei coniugi risultava incapace di contrarre matrimonio ovvero aveva emesso un consenso viziato da errore, dolo, da simulazione, da condizione futura o da violenza. Infine, il matrimonio è invalido se non è stata rispettata la forma prevista per la celebrazione. d. Nel processo matrimoniale deve essere rispettato il principio della doppia sentenza conforme. Dopo una prima sentenza emanata dal tribunale competente di primo grado (in Italia, il tribunale ecclesiastico regionale) è prevista la pronuncia del tribunale di appello che può confermare la prima sentenza. In tal caso il matrimonio sarà ritenuto valido o dichiarato nullo ex tunc. Se invece la prnuncia del tribunale di appello risulterà diversa da quella del tribunale di primo grado bisognerà investire della causa il tribunale della Rota Romana, come terza istanza, la cui pronuncia consentirà l’acquisizione di una doppia sentenza conforme.

  1. (^) I ricorsi contro i decreti amministrativi. Sono ricorsi gerarchici contro atti amministrativi singolari emanati in foro esterno e con procedura extragiudiziale. Non si dà ricorso contro i decreti emanati dal papa o dal concilio ecumenico. Per atti amministrativi singolari si intendono i decreti singolari, i precetti singolari e i rescritti. Prima che si proceda con il ricorso gerarchico il codice prevede che fra il soggetto che si ritenga onerato da un decreto e l’autore del decreto si provveda di comune accordo a ricercare un’equa soluzione. Il ricorso può essere proposto all’autorità ecclesiastica immediatamente superiore a quella che ha emanato il provvedimento entro termini stabiliti e dopo aver presentato istanza all’autore del decreto per la revoca o per la correzione, senza esito favorevole.

Cap.III: Il governo della Chiesa

1. Il collegio apostolico e il collegio episcopale L’idea-base che regge tutta la struttura istituzionale della Chiesa cattolica è quella sancita dal can.330 del codice canonico. Nel canone si dice che per volontà di Cristo, fondatore della Chiesa, l’apostolo Pietro e gli altri apostoli costituirono un unico collegio; per la medesima ragione il Romano Pontefice, successore di Pietro, ed i vescovi, successori degli apostoli, sono tra di loro congiunti. Come l’apostolo Pietro e gli altri apostoli furono inviati nel mondo per diffondere il vangelo ed edificare la Chiesa, così al romano pontefice ed ai vescovi è affidata la missione dell’evangelizzazione, dell’edificazione della Chiesa e della guida del Popolo di Dio. Come l’apostolo Pietro fu costituito capo del collegio e degli altri apostoli, così il romano pontefice, successore dell’apostolo Pietro e vescovo di Roma, è costituito capo del collegio dei vescovi e loro capo. Il collegio apostolico e poi il collegio episcopale vanno considerati come un corpo di persone corresponsabili, non si tratta di un collegio in senso strettamente giuridico. È un gruppo stabile di fedeli battezzati cui viene conferita con il sacramento dell’ordine una missione e le relative potestà, sia personalmente sia congiuntamente. Il potere, pur diffuso, è esercitato da soggetti che, insieme, formano un unico corpo gerarchico e sono legittimati a esercitare i loro poteri solo in quanto rimangono in comunione fra loro ed in comunione gerarchica con il capo della Chiesa madre, cioè il vescovo di Roma. 2. Il carattere strumentale dell’ordinamento gerarchico La ratio teologica della struttura gerarchica va ricercata nella volontà positiva di Cristo di costituire un depositum fidei, cioè alcune verità da ritenersi rivelate, immutabili nel tempo e nello spazio, con le quali Dio si è manifestato. Di qui la missione affidata da Cristo agli apostoli. I successori degli apostoli con a capo un successore di Pietro, nelle comunità che nei secoli si sono costituite, sono stati investiti di potestà e hanno svolto e continuano a svolgere i conseguenti ministeri al fine di attuare la guida ed il governo dei fedeli e realizzare la trasmissione del depositum fidei. L’esistenza della gerarchia della Chiesa non è un dato fine a se stesso e la gerarchia non può essere concepita come un complesso di centri di potere. Le strutture e le istituzioni sono inderogabilmente finalizzate ad

assolvere il munus o ufficio pastorale per il perseguimento dell’interesse spirituale proprio di ogni fedele e rappresentano la garanzia del rispetto di due legittimi caratteri fondamentali del Popolo di Dio, cioè la sua pluralità e la sua unità. L’ordinamento gerarchico ha un carattere strumentale.

3. Le potestà Parlando di organizzazione ecclesiastica ci riferiamo ad un principio di distribuzione delle funzioni esistente fra persone e fra organi. La potestà nella Chiesa è la facoltà o la capacità di produrre effetti spirituali con rilevanza anche giuridica, legittimata da una posizione di superiorità. Alla chiesa visibile e gerarchicamente ordinata competono dunque la titolarità e l’esercizio delle necessarie potestà per il conseguimento dei fini e per il corretto funzionamento delle strutture. Tale facoltà viene conferita a fedeli battezzati cui compete così un potere giuridico; esso consiste in una situazione giuridica soggettiva che rende idonei i titolari della potestà a produrre effetti nella sfera giuridica di altri fedeli. In questa concezione va collocata la distinzione fra: - POTESTA’ DI ORDINE: è la potestà che deriva direttamente dal sacramento dell’ordine sacro, che viene conferito ad un certo numero di fedeli i quali, in forza di tale sacramento sono deputati ad esercitare il potere sui mezzi di santificazione, in particolare sui sacramenti, posti a disposizione di tutti i battezzati. È una potestà che viene conferita direttamente alla persona. Il sacramento dell’ordine ha 3 gradi: episcopato che comporta la pienezza dell’ordine sacro ed è il grado proprio dei vescovi i quali sono abilitati a conferire il sacramento dell’ordine ad altri fedeli; il presbiterato, che è il grado proprio dei sacerdoti, collaboratori dei vescovi; diaconato, che è il grado proprio dei fedeli, detti diaconi, i quali svolgono funzioni ministeriali che non comportano un potere diretto sui sacramenti. Sulla potestà di ordine si fonda l’adempimento di due funzioni fondamentali: a) munus docendi, cioè la funzione di insegnare che concerne la trasmissione delle verità rivelate a tutte le genti e la trasmissione di principi e norme la cui osservanza è necessaria per il bene dei fedeli; b) munus sanctificandi, cioè la funzione di santificare, considerato il diritto fondamentale dei fedeli di chiedere e ricevere i sacramenti. I sacramenti sono 7: battesimo, confermazione, eucarestia, penitenza, unzione degli infermi, ordine sacro e matrimonio. - POTESTA’ DI GIURISDIZIONE: la potestà di giurisdizione è un potere generale di governo e di comando e chi ne è investito ha competenze di emanare anche norme giuridiche e altre norme comunque vincolanti per i fedeli. Condizione prerequisita per la titolarità e per l’esercizio della potestà di giurisdizione è che il soggetto abbia ricevuto il sacramento dell’ordine sacro; quindi, essa spetta solo ai chierici che sono costituiti ministri sacri, tenuto conto dei 3 diversi gradi dell’ordine sacro. Ma la potestà di giurisdizione o di governo può essere esercitata effettivamente soltanto da chi ha ricevuto un incarico o è stato investito di un ufficio. Pertanto, il conferimento dell’ordine sacro è distinto dall’esercizio effettivo della giurisdizione. Si pensi al caso di vescovi o sacerdoti che per la potestà di ordine possono svolgere le funzioni di insegnamento e di santificazione. Essi però, se non hanno la titolarità di diocesi o di parrocchie, non esercitano alcuna giurisdizione a livello particolare, salva la potestà di governo della Chiesa universale, che compete a tutti i vescovi, indipendentemente dal conferimento di un particolare ufficio, in ragione dell’appartenenza al collegio episcopale. La potestà di governo è esercitata di regola nel foro esterno. La potestà di giurisdizione o di governo può essere esercitata anche nel foro interno, vale a dire sui fatti di coscienza del fedele (assoluzione nel sacramento della penitenza). Essa è cos’ distinta: potestà legislativa, giudiziale ed esecutiva. La sua triplice funzione compete ad un unico soggetto che sia titolare di tale potestà: il papa ed il collegio episcopale per la Chiesa universale, il vescovo per la sua diocesi.

procedura per constatare il fatto ed i giudici competenti per valutarlo e decidere; ma essi si porrebbero di fatto al di sopra del papa. Né il codice canonico né le norme speciali emanate per disciplinare il periodo di sede vacante contengono tali previsioni. Mentre la sede romana è vacante, nulla può essere modificato nel governo della Chiesa universale e devono osservarsi le norme speciali emanate per tali circostanze. Il potere di governo che spetto al collegio dei cardinali durante la sede vacante è soltanto quello previsto in tali norme speciali; ad essi non compete alcune funzione di giurisdizione nelle questioni spettanti al sommo pontefice quando era in vita. Ogni decisione su tali questioni dovrà essere riservata esclusivamente al nuovo pontefice. Al collegio dei cardinali, nel tempo della sede vacante è affidato il governo della Chiesa solamente per il disbrigo degli affari correnti o sui quali il collegio deciderà a maggioranza. Tutti i responsabili dei dicasteri e dei vari organismi, compreso il Segretario di Stato, decadono dal loro ufficio; permangono il cardinale Camerlengo ed il cardinale Penitenziere per particolare responsabilità. È il collegio dei cardinali l’organo competente ad eleggere il nuovo vescovo di Roma scegliendo la persona ritenuta più idonea a governare la Chiesa. Il collegio cardinalizio si riunisce in conclave. L’elezione del papa deve ora avvenire esclusivamente per scrutinio ed è richiesto il quorum di almeno due terzi dei votanti per la validità dell’elezione (secondo le modifiche di Benedetto XVI). Non sono più consentiti altri sistemi di elezione, cioè quello per acclamazione o ispirazione, mediante il quale i cardinali elettori liberamente e all’unanimità proclamavano sommo pontefice il candidato prescelto, o il metodo per compromesso, secondo il quale in circostanze particolare i cardinali potevano affidare ad un gruppo di essi il potere di designare ed eleggere papa uno di loro a nome di tutti. Le nuovo norme prevedono inoltre che, dopo una serie di scrutini in cui non si sia raggiunto il quorum necessario per la valide elezione, le successive votazioni vengano effettuare avendo come soli candidati i due soggetti che abbiano ottenuto in precedenza il maggior numero di voti. I cardinali hanno il potere di designare la persona; non sono i cardinali che conferiscono la potestà, ma l’eletto, accettata l’elezione, ottiene la piena e suprema potestà in forza della legge divina che ha stabilito la continuazione del primato di Pietro nei suoi successori. I cardinali costituiscono un organo ecclesiastico centrale a cui è affidato un ruolo di continuità e di stabilità nel governo della Chiesa romana. Vi è infine da rilevare che le norme speciali tutelano il più assoluto segreto su tutto quanto concerne le fasi del conclave e la piena libertà degli elettori. Per ricevere l’investitura pontificia è sufficiente essere una persona battezzata di sesso maschile. Quindi, anche un semplice fedele laico potrebbe essere eletto papa. In tali casi, avvenuta la valida elezione, l’eletto deve essere subito consacrato vescovo. Le potestà proprie del vescovo di Roma sono:

  1. Il vescovo di Roma riveste l’ufficio che fu dell’apostolo Pietro ed è l’ufficio che si trasmette ai successori; il vescovo di Roma è il capo del collegio dei vescovi e pastore della Chiesa universale e tale posizione costituisce il primato pontificio. Il potere universale del pontefice dipende dal fatto che egli ricopre l’ufficio di vescovo di Roma.
  2. In forza del suo ufficio, il papa ha una potestà ordinaria; si tratta di una potestà di governo annessa al suo ufficio e di conseguenza egli è legittimato ad esercitare tutte le funzioni sulla sua Chiesa di Roma, sulle Chiese particolare e sulla Chiesa universale.
  3. La potestà del pontefice è suprema: non è possibile impugnare sentenze o decisione del papa.
  4. La potestà del pontefice è piena: si estende a tutte le materie oggetto del potere di governo.
  5. (^) La potestà del pontefice è immediata: può essere esercitata direttamente, senza intermediazioni, sulla Chiesa come società universale, su tutte le Chiese particolari.
  6. L’esercizio della potestà del pontefice è assolutamente libero: egli non è soggetto al consenso o al vincolo di alcun organo. Al papa compete un potere di vigilanza sui fedeli, sulle aggregazioni dei fedeli e sulle Chiese particolari che si manifesta, ad esempio, sia con le visite che i vescovi periodicamente rendono al papa, sia con l’invio di ecclesiastici, detti visitatori apostolici, con l’incarico di osservare e poi riferire alla suprema autorità.

Quanto ai contenuti delle potestà che competono al pontefice è impossibile indicarli in modo dettagliato e tassativo. Possono però essere precisati gli ambiti nei quali operala piena potestà papale: a. (^) Vigilare per l’unità della fede b. Intervenire con definizioni dogmatiche coperte dall’infallibilità e condannare quelle che sono da ritenersi dottrine eretiche c. Emanare leggi valide per tutta la Chiesa, derogare ad esse, abrogarle o concedere dispense d. Esercitare la funzione di giudice supremo, personalmente o tramite i tribunali ordinari della Sede Apostolica o per mezzo di giudici delegati e. Disciplinare l’esercizio della liturgia e del culto f. Rappresentare la Chiesa universale dinanzi ad altri soggetti di diritto internazionale Un dato significativo è che il papa ha il governo pieno e la cura pastorale, prima di tutti, della sua Chiesa particolare che è la diocesi di Roma. Considerato, però, l’esercizio delle potestà concernenti la Chiesa universale, il governo della diocesi è affidato, con un ufficio permanente, ad un suo vicario con potestà ordinaria. Il pontefice incontra limiti che sono costituiti dal diritto divino, naturale e positivo, e dalla natura e dal fine della Chiesa. Per quanto concerne il rispetto del diritto divino, possiamo precisare:

  • Va rispettato il diritto dei vescovi per l’esercizio delle loro potestà che pertanto non possono essere annullate o arbitrariamente limitate.
  • Vanno rispettati i diritti fondamentali dei fedeli. Si potrebbe dire che la struttura del governo universale della Chiesa può essere rappresentata come una monarchia assoluta, in quanto nell’unico organo supremo della Chiesa, appunto il sommo pontefice, si concentra l’esercizio delle 3 funzioni considerate fondamentali nella struttura di uno Stato. La potestà ordinaria propria del pontefice comporta anche il potere sovrano sulla Stato della Città del Vaticano, costituito con la stipulazione del Trattato lateranense del 1929. Lo Stato Vaticano ha carattere strumentale in quanto rappresenta una base territoriale indipendente per la libera attività degli organi centrali della Chiesa. 6. Il collegio dei vescovi I vescovi sono i responsabili del governo del Popolo di Dio sparso in tutto il mondo. Il codice dice che essi sono successori degli apostol in forza del sacramento dell’ordine ricevuto nella sua pienezza. Con la consacrazione episcopale essi ricevono i munera o funzioni per il governo del Popolo di Dio da esercitarsi nella comunione gerarchica con il capo del collegio, cioè il papa, e con altri vescovi. Il pontefice solo può nominare liberamente i vescovi oppure confermare quelli legittimamente eletti da altri organi con l’approvazione della Santa Sede. Una norma obbliga i vescovi ad emettere la professione di fede ed a prestare giuramento di fedeltà alla Sede Apostolica prima di prendere possesso del loro ufficio.
  1. Origine e composizione del collegio episcopale. Succede al collegio degli apostoli cui Cristo affidò la missione dell’evangelizzazione e dell’edificazione della Chiesa. Al collegio episcopale compete la stessa missione. Esso è composto da tutti i vescovi, vale a dire da quei fedeli battezzati che hanno ricevuto anche il sacramento dell’ordine nella sua pienezza. Ai vescovi, di regole, è affidato il governo di una Chiesa particolare (diocesi), ma non necessariamente dato che i vescovi possono adempiere altri servizi e funzioni del governo.
  2. Nozione di collegio episcopale. È un corpo morale o un gruppo stabile di persone corresponsabili, impegnate nell’evangelizzazione e nel governo della Chiesa.
  3. La preminenza del papa. il papa, in quanto vescovo di Roma, è il capo del collegio dei vescovi, vanta il primato sul collegio e sui singoli vescovi che lo compongono. Il collegio episcopale permane nell’esercizio delle sue potestà insieme con il suo capo e mai senza il suo capo. Esiste un vincolo strettissimo fra il papa ed i vescovi. Questo indica la necessità della comunione di fede e di disciplina che ogni vescovo deve mantenere con il papa; solo così un vescovo è legittimato all’esercizio delle sue funzioni.

caso ed in alcun organo una messa in minoranza del pontefice, il quale non può sedere a pari con gli altri membri del collegio episcopale o accettare le regole di un ordinamento non gerarchico. Nella ininterrotta tradizione cattolica vi è il momento solenne ed ineliminabile di esercizio collegiale della potestà giurisdizionale ed è il concilio ecumenico. Ma neppure questa assise è una forma di governo collegiale. Spetta al papa convocarlo, presiederlo e confermarlo. Il papa non partecipa alle votazioni che avvengono nel concilio; ne approva le deliberazioni e poi le promulga. a. È rimesso a discrezione del pontefice riconoscere nelle circostanze o nelle materie l’opportunità di operare interventi in forma personale o collegiale b. Il papa potrebbe sempre intervenire negli affari della Chiesa universale e negli affari delle singole Chiese o nelle questioni relative ai singoli soggetti in via personale, giuridicamente valida, fuori del concilio o del sinodo e senza il loro consenso c. I vescovi possono esercitare la potestà collegiale purchè il capo del collegio li chiami ad un’azione collegiale o l’approvi o liberamente l’accetti. Non esiste, insomma, un comportamento dovuto del papa in rapporto all’esercizio dell’attività collegiale, neppure per quanto concerne il concilio ecumenico. Il problema che si pone è quello del rapporto tra papa e vescovi, in quanto entrambi sono soggetti che si preoccupano del pieno riconoscimento e dell’applicazione quanto più ampia possibile del principio della sollicitudo omnium ecclesiarium, vale a dire della cura pastorale e dell’impegno di governo per tutte le Chiese. La sollicitudo è rivolta alla promozione e alla difesa dell’unità della fede. L’esercizio dell’azione collegiale di sollicitudo è conseguenza di una libera scelta del capo del collegio. Manifestazioni di tale sollicitudo omnium ecclesia rum sono, oltre che i concili ecumenici, i concistori, i sinodi, le conferenze episcopali, i concili particolari, ed altre eventuali riunioni straordinarie di vescovi. Al sommo pontefice compete la potestà suprema di governo della Chiesa universale ed egli la può esercitare con le modalità che ritiene più utili al bene della Chiesa. Il magistero Vaticano II insiste sulla presenza attiva del collegio dei vescovi nel governo della Chiesa universale: il papa non può ignorare l’esistenza e la funzione del collegio dei vescovi. Per questi motivi, il pontefice può non soltanto convocare un concilio ecumenico, ma può avvalersi del contributo e dell’opera dei vescovi nei modi che egli ha diritto di definire. Un primo modo di svolgere un’attività collegiale non conciliare è rappresentato dal sinodo dei vescovi. Si tratta di un’assemblea di vescovi i quali, scelti dalle diverse regioni dell’orbe, si riuniscono in tempi determinati per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i vescovi stessi, e per prestare aiuto con il loro consiglio al Romano Pontefice; può rappresentare uno strumento utile per dare informazioni e consigli. Il sinodo dei vescovi ha una composizione assai varia; la maggioranza dei suoi componenti è scelta dai vescovi delle diverse nazioni o regioni. Il sinodo dei vescovi può riunirsi:

  • In assemblea generale ordinaria, per la trattazione periodica di problemi generali della Chiesa
  • In assemblea generale straordinaria, per trattare questioni che richiedono una soluzione sollecita
  • In assemblea speciale, per trattare questioni concernenti determinate regioni. Il sinodo dei vescovi ha una natura consultiva e non ha in alcun modo i poteri del concilio ecumenico. Il sinodo non può deliberare, a meno che in casi determinati il papa non gli abbia concesso potestà deliberativa; in ogni caso spetta al papa ratificare le decisioni assunte. Il codice fa riferimento a diversi modi per attuare la collaborazione del collegio episcopale con il pontefice. Esistono forme più limitate di concili che sono denominati plenari e provinciali, che riuniscono i vescovi di una determinata regione. Infine, altro modo sono le conferenze episcopali: si tratta di assemblee dei vescovi di una nazione o di un territorio determinato, come organismi permanenti nelle quali i vescovi esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali a beneficio dei fedeli di quel territorio. Sono divenute organismi di governo sempre più importanti nella vita sociale. Funzionano secondo statuti approvati dalla Santa Sede.

9. La funzione di insegnamento All’esercizio della funzione di insegnamento, che è propria in particolare di coloro che sono investiti delle sacre potestà, è legata l’evangelizzazione e tutta la vita della Chiesa. In altre parole di comunicare la fede religiosa, la stessa per tutti, le convinzioni spirituali e gli imperativi morali. 1. La libertà di ricerca teologica in rapporto alla funzione di magistero. L’elaborazione teologica deve essere considerata rigorosamente strumentale all’evangelizzazione: bisogna concepire l’approfondimento non finalizzato ad una generica libertà culturale, ma in funzione della presentazione e della diffusione della verità rivelata. La libertà della ricerca è legittima. L’elaborazione teologica non può mai divenire creazione di contenuti. Lo studio e la ricerca, volti a dare alle verità religiose un involucro culturale credibile ed a proporre un linguaggio comprensibile, incontrano un limite nell’impossibilità di mutuare o di utilizzare concetti e metodi sostanzialmente inconciliabili con il diritto divino e con il diritto naturale. 2. La pluralità dell’elaborazione culturale in rapporto alla funzione di magistero. La questione si pone se riflettiamo sull’unità della fede e sulla pluralità e sulla diversità dell’elaborazione teologica dell’evangelizzazione. Su tale questione, il Concilio Vaticano II ha manifestato grandi aperture ricordando: l’esistenza di una pluralità di culture; l’uso sempre fatto dalla Chiesa delle diverse culture per l’evangelizzazione; la ricchezza che le diverse culture rappresentano per la Chiesa. Ma la disciplina del codice considera i vescovi come responsabili delle Chiese particolare, che sono così diverse fra loro per i caratteri umani, culturali, sociali delle loro popolazioni, e sempre in comunione con il romano pontefice. Essi possono procedere, nell’esercizio della loro potestà e rispondendo alla funzione inderogabile di insegnare e di evangelizzare, al necessario aggiornamento culturale. Non tutto è possibile accettare dalle culture oggi presenti nell’umanità: il limite immanente esiste e va rispettato. 10. Le Chiese particolari La società ecclesiale si articola in Chiese particolari. Il concilio Vaticano II ha riservato molta cura per descrivere questa realtà della Chiesa. I principi che la regolano sono: - Nella comunione ecclesiastica esistono legittimamente le Chiese particolari, con proprie tradizioni, sotto il primato del papa che tutela le legittime verità e vigila perché ciò che è particolare non nuoccia all’unità ma piuttosto le serva. - I singoli vescovi, preposti a Chiese particolari, esercitano il loro governo pastorale sopra la porzione del popolo di Dio ad essi affidata, non sopra le altre Chiese né sopra la Chiesa universale. - Molte Chiese, in vari luoghi, durante i secoli hanno goduto di una propria disciplina, di una propria liturgia e di un proprio patrimonio teologico, fatta salva l’unità di fede. Quindi, l’uso del termine particolare sta ad indicare che l’universalità e la cattolicità della Chiesa è costituita di parti, organicamente collegate fra loro. Ma, secondo Paolo VI, non si poteva concepire la Chiesa universale come la somma o la federazione di Chiese particolari. Le Chiese particolari, nelle quali e dalle quali sussiste la sola e unica Chiesa cattolica, sono le parti integranti della chiesa universale. Le chiese particolari più diffuse sono le diocesi, che costituiscono le istituzioni-base della Chiesa. Secondo il can.369, la diocesi è la porzione del popolo di Dio che viene affidata alla cura pastorale di un vescovi con la cooperazione del presbiterio. I presbiteri (sacerdoti) sono i necessari collaboratori dei vescovi, la cui attività permette di assicurare la vita pastorale organizzata in parrocchie. Parlare di porzione del popolo di Dio significa parlare di una comunità cristiana, un termine che porta con sè una grande tradizione storica. Di regola, la diocesi è una struttura territoriale. Spetta unicamente alla suprema autorità della Chiesa erigere una Chiesa particolare che, costituita, diviene persona giuridica nell’ordinamento canonico. Il vescovo viene nominato dal papa o da lui confermato. Egli, come Ordinario del luogo, è responsabile della diocesi. Il codice fissa precisi requisiti di idoneità per la nomina: - Fede salda, buoni costumi, pietà, zelo, saggezza, prudenza ed altre virtù umane - Buona reputazione