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diritto ecclesiastico
Tipologia: Sintesi del corso
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di
(F. Finocchiaro)
0 0 Il compito della scienza giuridica è quello di studiare la produzione, l (^) 9 2interpretazione 0 0 e l (^) 9 2applicazione delle norme giuridiche; tali norme si distinguono dalle altre regole in 0 0 quanto la loro osservanza è assicurata dall (^) 9 2ordinamento (a volte anche coattivamente).
0 0 L (^) 9 2ampiezza della materia presa in esame dalla scienza giuridica è molto grande. Proprio per questo motivo è utile operare una divisione degli studi giuridici nelle varie discipline (diritto costituzionale, commerciale, amministrativo, ecc.) per avere un maggior approfondimento delle stesse materie.
Il DDDIIIRRRIIITTTTTTOOO EEECCCCCCLLLEEESSSIIIAAASSSTTTIIICCCOOO 0 0 studia il settore dell (^) 9 2ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso. Ma quando parliamo di fenomeno religioso non intendiamo solo quello della Chiesa Cattolica, ma tutte le confessioni religiose e tutti gli individui (in quanto credenti o non credenti).
Il diritto ecclesiastico non è costituito solo dalle norme prodotte direttamente dal legislatore statale, ma molto spesso capita che si debbano applicare norme prodotte direttamente da ordinamenti confessionali.
0 0 Se consideriamo l (^) 9 2ambito degli studi giuridici del diritto ecclesiastico, si nota come 0 0 esso appartenga all (^) 9 2area del diritto pubblico: infatti, oggetto di studio di tale disciplina 0 0 sono soprattutto le norma costituzionali e le norme che regolano l (^) 9 2attività della pubblica amministrazione.
Ciò non toglie che il diritto ecclesiastico presenti legami anche con il diritto civile (matrimonio religioso, rapporti successori, ecc.), con il diritto internazionale (posizione della Santa Sede).
Le FFFOOONNNTTTIII DDDIII CCCOOOGGGNNNIIIZZZIIIOOONNNEEE del diritto ecclesiastico civile si trovano in disposizioni legislative dello Stato, emanate sia unilateralmente che in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Esse sono:
LA COSTITUZIONE: qui troviamo numerose disposizioni in cui il fattore religioso viene espressamente menzionato (art. 3, 7, 8, 19 e 20). Le norme di derivazione concordataria sono protette e garantite dagli art. 7 cpv. e 8, 3° comma Cost.;
I PATTI LATERANENSI E I VARI ACCORDI: i Patti Lateranensi sono gli accordi 0 0 tra Stato e Chiesa stipulati l 0 0 (^) 9 211 Febbraio 1929. Qui troviamo un Trattato (per la
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0 0 soluzione della questione romana (^) 9 4con la creazione dello Stato Città del Vaticano) ed un Concordato (che disciplina il trattamento della Chiesa Cattolica in Italia);
Le FFFOOONNNTTTIII DDDIII PPPRRROOODDDUUUZZZIIIOOONNNEEE del diritto ecclesiastico (ossia i procedimenti con cui vengono poste legittimamente le norme che si collocano in tale disciplina) sono poste su vari livelli e fanno nascere alcuni problemi.
Infatti, bisogna notare che vi è un settore in cui la fonte normativa può essere sia legge ordinaria che legge che legge costituzionale: sono le norme protette dagli art. 7 cpv. e 8, 3° comma Cost. Queste norme possono essere modificate da una legge ordinaria nel caso in cui essa dia vita ad un nuovo accordo (tra lo Stato e la Chiesa 0 0 Cattolica o tra lo Stato e le altre confessioni che abbiano stipulato un (^) 9 2Intesa approvata per legge); invece, se il legislatore intende modificarle unilateralmente, si dovrà 0 0 ricorrere all (^) 9 2emanazione di una legge costituzionale. Adesso siamo in grado di ordinare gerarchicamente le fonti:
Norme applicative del Concordato Lateranense;
Regolamenti: essi sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica. Queste non possono assolutamente essere in contrasto con le norme statali;
Circolari: queste non sono altro che le norme interne della pubblica 0 0 amministrazione, che si impongono come norme d (^) 9 2azione agli uffici inferiori. La forza di tali circolari dipende dallo spazio che le leggi ed i regolamenti lasciano 0 0 all (^) 9 2amministrazione.
Leggi Regionali: tutte le regioni non hanno competenza nella materia prevista dagli art. 7 cpv. e 8, 3° comma Cost. Tuttavia, poiché alcune materie di competenza regionale (assistenza sanitaria, ospedaliera, scolastica, ecc.) possono rientrare tra gli interessi delle confessioni religiose, esse possono essere comprese tra le fonti di norme del diritto ecclesiastico.
0 0 Un modo illegittimo di eseguire le intese è rappresentato dal caso dei (^) 9 3Giorni 0 0 9 4
0 0 Festivi. Infatti, anziché essere decisi mediante una legge, l (^) 9 2elenco delle festività religiose si è avuto mediante decreto del Presidente della Repubblica. Qui è previsto che la Repubblica Italiana riconosca come giorni festivi tutte le domeniche e 0 0 le altre festività religiose determinate d 0 0 (^) 9 2intesa tra le parti. Ma mentre le domeniche sono previste nell (^) 9 2Accordo (promulgato mediante legge), le festività non trovano spazio in tale documento: ecco allora che ci sarebbe stato bisogno di una legge, e non di un decreto.
Infine, dobbiamo ricordare che per lo studio del diritto ecclesiastico si possono intraprendere due diverse teorie:
a) la prima ha imboccato la via del diritto positivo, del ius conditum, cercando di confrontare le vecchie norme con la Costituzione per vedere quali di esse potevano convivere con le nuove norme fondamentali e quali invece sarebbero risultate incostituzionali;
b) la seconda teoria ha confuso lo ius conditum con lo ius condendum, ritenendo che una riforma della legislazione del 1929-1930 fosse praticabile al di fuori delle previsioni degli art. 7 cpv. e 8, 3° comma Cost. Questa via è stata intrapresa sia da coloro che non apprezzano i concordati sia da coloro che,
0 0 scisma d (^) 9 2occidente, alle eresie e alla riforma protestante) che si conclusero con la 0 0 9 3
0 0 Pace di Augusta (^) 9 4avutasi nel 1555. Qui si riconobbe ai principi la libertà di aderire o meno alla religione riformata e attribuì loro il ius reformandi, cioè il potere di imporre la religione da essi professata a quei sudditi che non avessero preferito emigrare in un altro paese.
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0 0 Solo un secolo più tardi, con la Pace di Westfalia (^) 9 4avutasi nel 1648 alla fine della 0 0 guerra dei Trent (^) 9 2anni, si ebbe riguardo anche alle minoranze religiose dando uguali diritti a tutti (cattolici, luterani e calvinisti).
Tra queste due date ora menzionate si consolidarono i sistemi nei quali la Chiesa era 0 0 9 3
0 0 subordinata allo Stato: in Germania si affermò il 0 0 territorialismo (^) 9 4, in Francia il
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0 0 gallicanesimo , in Austria il giuseppinismo (^) 9 4e così via. In Italia si ebbero vari sistemi
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0 0 che sono stati compresi nel termine Giurisdizionalismo (^) 9 4: esso sta ad indicare il prevalere della giurisdizione statale su quella ecclesiastica.
I Poteri dei Sistemi Giurisdizionalisti sono tradizionalmente classificati in due filoni:
. Poteri volti a proteggere la Chiesa 0 0 . Ius Advocatiae o Protectionis: lo Stato garantiva l (^) 9 2unità della Chiesa e la purezza della fede. Inoltre, lo Stato tutelava gli enti ecclesiastici da eventuali affari dannosi; . Ius Reformandi: negli Stati protestanti era il potere del principe di intervenire 0 0 nell (^) 9 2organizzazione interna della Chiesa; negli Stati cattolici era il potere di introdurre nella Chiesa quelle riforme necessarie ad eliminare gli abusi e ad ottenere un buon funzionamento degli istituti ecclesiastici; . Poteri diretti a difendere lo Stato dalla Chiesa . Ius Nominandi: il principe nominava i funzionari ecclesiastici; . Exequatur o Pareatur: lo Stato aveva il potere di esaminare gli atti emanati 0 0 dall (^) 9 2autorità ecclesiastica per accertare che non contenessero alcunché di pericoloso per lo stesso Stato; . Sequestro di Temporalità: lo Stato poteva sequestrare i beni di un istituto 0 0 ecclesiastico nel caso in cui il rappresentante dell (^) 9 2ente avesse male amministrato o avesse tenuto una condotta contraria agli interessi dello Stato; . Ius Appelationis: gli ecclesiastici o i fedeli potevano ricorrere al sovrano 0 0 contro provvedimenti dell (^) 9 2autorità ecclesiastica ritenuti lesivi dei diritti dei singoli o degli interessi dello Stato; . Ius Dominii Eminentis: nei confronti degli enti ecclesiastici, era la facoltà di imporre tributi e di amministrarne i beni in caso di vacanza (e di farne propri i frutti); . Ius Inspiciendi: era il potere del principe di intervenire e di vigilare sulle istituzioni ecclesiastiche, di istituire nuovi enti o sopprimere quelli inutili e 0 0 dannosi, di sorvegliare sull (^) 9 2insegnamento nei seminari, sui Concili e sulle missioni.
La Teocrazia, ossia il sistema che prevede la soggezione dello Stato alla Chiesa, non si è mai effettivamente realizzata nella civiltà europea. La premessa delle rivendicazioni teocratiche è stata data da Santo Agostino: egli afferma che la Civitas terrena, quando tende solo alla felicità mondana dei sudditi, commette lo stesso 0 0 peccato che commette l (^) 9 2individuo che ricerca solo la felicità terrena.
Lo Stato può sottrarsi a tale situazione peccaminosa subordinando le sue leggi alla legge divina: solo in questo modo esso può guidare gli uomini verso il bene supremo, anticipando la Civitas coelestis.
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0 0 Nel momento della caduta dell Impero, si considerò la Chiesa come l (^) 9 2unica in grado di poter realizzare il principio di unità: queste tesi ebbero grandi successi nel periodo di maggior potenza della Santa Sede (cioè tra il pontificato di Gregorio VII, 1073, e quello di Bonifacio VIII, 1303).
In questo arco di tempo, al Papa appartengono tutti i poteri spirituali e temporali in quanto essi gli derivano direttamente da Dio.
Questo stato di cose fu definito Potestas Directa In Temporalibus. Da ciò seguiva che:
. solo alla Chiesa spettava decidere cosa fosse di sua competenza e cosa fosse di competenza dello Stato; . nel contrasto tra leggi civili e leggi ecclesiastiche, prevalevano le seconde; . le leggi civili contrarie ai diritti della Chiesa erano illegittime; . nessuna autorità era legittima se il proprio potere non fosse derivato da 0 0 un (^) 9 2investitura ecclesiastica; . solo il Papa poteva decidere riguardo la pace e la guerra e lui disponeva di tutte le cose e di tutta la gente del mondo.
0 0 Ma dopo la rottura dei cristiani d (^) 9 2occidente avutasi con la riforma, si cominciò a delineare la così detta Potestas Indirecta In Temporalibus: questo era il potere da parte della Chiesa di regolare con proprie norme anche rapporti civili, di non fare 0 0 rispettare ai fedeli quelle norme dell (^) 9 2ordinamento statale che andavano contro la Chiesa e di evitare che tali leggi venissero emanate.
0 0 Infine, l (^) 9 2ultimo sistema (che in realtà è un non sistema) è rappresentato dal Separatismo.
0 0 L (^) 9 2idea della separazione dei rapporti tra Stato e confessioni religiose ha una lunga 0 0 storia alle spalle. Inizialmente il separatismo fu proposto per 0 0 (^) 9 3realizzare
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0 0 l indipendenza della Chiesa (^) 9 4e per tutelare i suoi interessi andando anche contro quelli statali.
0 0 Il separatismo come mezzo di affrancazione della Chiesa nell (^) 9 2800 è stato sostenuto in Europa dal Protestantesimo liberale tedesco che dal Cattolicesimo liberale svizzero e francese; in comune vi era la considerazione che la religione, cioè il rapporto tra 0 0 l (^) 9 2uomo e Dio, è qualcosa di estremamente personale.
Da ciò si deduce che non può esistere una Chiesa di Stato e che gli ecclesiastici non potevano e non dovevano essere considerati come pubblici ufficiali.
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0 0 Altro fine del separatismo è quello di far prevalere l autorità dello Stato (^) 9 4: questa è chiaramente una corrente antiecclesiastica. Uno dei promotori di tale teoria fu Ruggero Williams: egli considerava lo Stato come un ente laico che non doveva pronunciarsi nelle materie religiose, proprio per rispetto di queste. Quindi la Chiesa era vista come un ente privato che non aveva nulla in comune con lo Stato.
0 0 scientifica e anche religiosa. Però, lo Stato liberale non può ignorare l (^) 9 2esistenza sul proprio
territorio di istituzioni, come possono essere le confessioni religiose: in questo caso lo Stato dovrà separare i propri poteri da quelli spettanti a tali istituzioni.
Lo strumento per realizzare tale parità di trattamento è la legge dello Stato, in quanto i Concordati avrebbero per definizione un Contenuto Privilegiario (quindi in contrasto con il principio di uguaglianza). Però dobbiamo sottolineare come la disciplina privilegiaria a favore di una confessione religiosa può essere introdotta non solo attraverso una legge che esegua un accordo, ma anche tramite una legge prodotta unilateralmente dal legislatore. Quindi il contenuto privilegiario non dipende né dal sistema separatista né dal sistema concordatario: può trovarsi tanto in uno che 0 0 nell (^) 9 2altro.
Oltre ai vari sistemi visiti sino ad ora, non dobbiamo dimenticare quello della Coordinazione tra Lo Stato e la Chiesa: questo è il sistema indicato dalla nostra Costituzione (art. 7 cpv. e art. 8, 3° comma) per disciplinare i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose.
Per quanto riguarda i rapporti con la Chiesa cattolica, questi dipendono dai concordati stipulati dalla Santa Sede con gli Stati: accordi in cui le parti si obbligano a tenere un determinato comportamento rispetto a tali materie.
Quindi, possiamo affermare che il sistema della coordinazione è un sistema 0 0 neutro, nel senso che è il contenuto dell (^) 9 2accordo a consentire una valutazione della posizione dello Stato e della Chiesa in un determinato paese.
Vari problemi possono sorgere intorno alla determinazione della natura giuridica dei Concordati. Ad ogni modo gli ordinamenti da considerare sono tre:
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da una comunità di Stati, ma anche da organismi no statali (tra cui compare anche la Santa Sede).
Detto ciò, possiamo affermare che i concordati ecclesiastici sono atti simili ai trattati 0 0 internazionali: quindi l (^) 9 2Italia, nel momento in cui conclude un concordato, si sente legata al rispetto delle norme internazionali generali su quella determinata materia.
Qualunque sia il sistema di rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose, sorge il problema della Qualificazione dello Stato a livello costituzionale circa la sua posizione nei confronti della religione.
Si parla di Stato Confessionista quando lo Stato esercita una forma di dominio e 0 0 controllo nell (^) 9 2ambito religioso, al fine di proteggere una determinata confessione religiosa (riconosciuta come religione di Stato).
Si parla di Stato Laico quando tutte le confessioni godono dello stesso trattamento e 0 0 sono ugualmente ed effettivamente libere nell (^) 9 2esercizio delle loro attività religiose. Questa situazione può verificarsi solo in un sistema separatista.
Per quanto riguarda la qualifica del nostro stato, dobbiamo dire che di solito tale 0 0 qualifica dovrebbe comparire all (^) 9 2interno della Costituzione: invece la nostra Carta
Costituzionale non contiene alcuna norma che qualifichi lo Stato dal punto di vista confessionale in maniera esplicita. Questo stato di cose ha dato vita a due teorie:
0 0 a) la prima affermava che, interpretando sistematicamente il 2° comma dell 0 0 (^) 9 2art. 7 della Costituzione con l (^) 9 2art. 1 del Trattato del Laterano, lo Stato italiano fosse sostanzialmente e formalmente cattolico;
b) la seconda teoria affermava invece che, dati i principi di libertà e di democrazia affermati dalla Costituzione, lo Stato italiano fosse uno stato laico: quindi uno 0 0 9 3
0 0 Stato religiosamente neutrale (^) 9 4.
Però queste sono tutte supposizioni: per questo motivo una parte della dottrina ritiene 0 0 che la laicità o la confessionalità dello Stato possa aversi attraverso l 0 0 (^) 9 2esame dell (^) 9 2attività dei suoi organi.
Da questo esame si deduce che lo Stato italiano non è completamente e totalmente ispirato ai principi cattolici, ma a principi del tutto laici: pensiamo al pluralismo delle confessioni religiose, al rispetto delle minoranze, e via discorrendo.
0 0 Molti hanno cercato di vedere nell 0 0 (^) 9 2art. 7 della Costituzione la conferma del principio
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0 0 fissato dall art. 1 del Trattato del Luterano: ma se così fosse, nascerebbe un 0 0 (^) 9 2insanabile contraddizione con alcuni articoli della Carta Costituzionale. Infatti l (^) 9 2art. 1 del Trattato 0 0 del Luterano da vigore all (^) 9 2art. 1 dello Statuto Albertino, il quale delineava uno Stato confessionista che riconosceva una sola religione liberamente professabile (quella cattolica), mentre le altre confessioni religiose erano solamente e semplicemente tollerate.
È chiaro che se la Costituzione avesse voluto dichiarare che solo la Chiesa cattolica era libera, mentre gli altri culti erano tollerati, si sarebbe posta in contraddizione con le sue stesse disposizioni di libertà (art. 3, 8 e 19).
Possiamo perciò dire che il principio confessionista è stato abrogato dalla Costituzione
0 0 Anche se nel 1876 cadde la Destra storica, l (^) 9 2indirizzo liberal-giurisdizionalista della 0 0 9 2
0 0 politica ecclesiastica rimase. Proprio nell ultimo ventennio dell (^) 9 2800 vi furono numerosi provvedimenti in materia ecclesiastica, per lo più non accettabili dalla Chiesa: per 0 0 9 3
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0 0 questo furono definiti Colpi di Spillo dell (^) 9 2Italia ormai unita nei confronti della Chiesa che non voleva accettare questa situazione.
Alla morte da Pio IX, venne eletto Papa Leone XIII. Inizialmente sembrava che Leone 0 0 XIII avesse l (^) 9 2intenzione di raggiungere definitivamente una intesa: ma si trattò solo di una impressione.
Comunque, i politici non avevano alcuna fretta di trattare con la Santa Sede una questione che per loro era stata definitivamente risolta con la Legge delle Guarentigie.
Ma dobbiamo ricordare che la Camera era eletta a suffragio limitato e, quindi, rappresentava solo una parte della società: infatti i cattolici non potevano partecipare alle competizioni elettorali perché nel 1874 la Sacra Penitenzieria aveva dichiarato non opportuno (non expedit) tale partecipazione.
Questo divieto imposto ai cattolici di essere eletti o elettori durò effettivamente sino al 1904, ma non sortì gli effetti sperati. Nel 1905 il divieto cominciò ad attenuarsi, fino a quando nel 1913 Giolitti raggiunse una intesa elettorale con il conte Gentiloni 0 0 9 2
0 0 (presidente dell unione cattolica italiana); tale intesa diede luogo ad un (^) 9 2alleanza delle organizzazioni cattoliche con i liberali conservatori per le elezioni politiche di 0 0 quell (^) 9 2anno.
Chiaramente, la Prima Guerra Mondiale influì enormemente sulle vicende che stiamo considerando: tanto è vero che dopo la guerra cominciarono a fiorire i Partiti di Massa: pensiamo al partito socialista
fondato nel 1891, o al partito popolare italiano fondato nel 1919 e capeggiato da Don Luigi Sturzo. Quindi, il non expedit fu definitivamente abolito.
0 0 La fine della guerra diede l (^) 9 2opportunità ai vari Presidenti del Consiglio di quel tempo di avere continui e frequenti rapporti con i rappresentanti della Santa Sede per risolvere 0 0 9 3
0 0 la questione romana (^) 9 4: ma questi contatti non portarono ad una soluzione del problema.
La non riuscita di tali incontri dipese anche dalla incomunicabilità tra i partiti di massa 0 0 e dalla loro crisi, che portò all (^) 9 2ascesa del fascismo. Fu proprio il fascismo a riprendere la politica legislativa in materia ecclesiastica.
Dal 1922 al 1947: il Movimento Fascista non godeva di una vera e propria ideologia politica. Quando i fasci si presentarono alle elezioni, nei loro programmi era previsto che bisognava nuovamente devolvere allo Stato i beni ecclesiastici: quindi il loro Programma era Anticlericale.
Ma nel 1919 il partito fascista non riuscì a mandare neanche un deputato in Parlamento. non fu così nel 1921, quando Mussolini ottenne il mandato parlamentare e mostrò che la posizione fascista riguardo la politica ecclesiastica era 0 0 totalmente cambiata: egli sottolineò l (^) 9 2importanza del Papato per accrescere 0 0 9 2
0 0 l influenza dell (^) 9 2Italia nel mondo.