Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Diritto Ecclesiastico I PARTE manuale breve di diritto ecclesiastico, Gruè., Appunti di Diritto Ecclesiastico

Riassunto e appunti- Diritto Ecclesiastico

Tipologia: Appunti

2014/2015

Caricato il 03/02/2016

pollyc
pollyc 🇮🇹

4.7

(10)

5 documenti

1 / 79

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto Ecclesiastico I PARTE manuale breve di diritto ecclesiastico, Gruè. e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity! DIRITTO ECCLESIASTICO Email: [email protected] Libri di testo: manuale breve di diritto ecclesiastico, Gruè. La libertà religiosa in Italia, Alessandro Ferrari. Cos'è il diritto ecclesiastico? Il diritto dello stato che si occupa del fattore religioso. Il termine ecclesiastico richiama la Chiesa che deriva da assemblea in greco. Questo termine è fuorviante perché sembra che riguardi solo la chiesa cattolica, in realtà riguarda anche tutto ciò che regola i rapporti tra le varie religioni. I temi trattati non riguardano solo la chiesa, guarderemo i concordati, la libertà religiosa in generale, i luoghi di culto, la professione della propria fede e gli effetti giuridici che questa comporta. Vi sono temi classici e problematiche più contemporanee. Nel primo insieme rientrano gli enti, il finanziamento dato dallo stato alla chiesa, i ministri di culto (le nomine è come vengono riconosciute dallo stato), il matrimonio. Al secondo gruppo, invece appartengono i simboli religiosi, i divieti di discriminazione, obiezioni di coscienza (per es. medici che per motivi religiosi non praticano l'aborto), bioetica. All'inizio non si distingueva tra diritto canonico (interno all'organizzazione della chiesa) e il diritto ecclesiastico (il diritto dello stato che riguardava la chiesa stessa), questo perché c'era una certa conformazione tra le due istituzioni. L'evoluzione di questa disciplina segue l'evoluzione storica dei rapporti tra stato e chiesa. Le due branche del diritto si formano quando lo stato incomincia diventa a diventare laico. In molte facoltà di fine 800 lo studio del diritto canonico viene eliminato. Nello stesso periodo si incomincia a parlare di ordinamenti giuridici a se stanti, cioè si inizia a distinguere il complesso di norme con cui la chiesa si autoregola e le norme che disciplinano i rapporti tra stato e chiesa e tutte le tematiche trattate dal diritto ecclesiastico. Nel momento della creazione dello stato italiano si hanno avuto una serie di norme che tendono ad incamerare i beni della chiesa, quindi diviene di grande importanza capire come gestire i beni della chiesa. All'inizio del 900 si arriverà a stipulare dei concordati che regoleranno i rapporti tra stato e chiesa. Il contatto con ciò che succede all'interno di una concezione religiosa è frequente per questo dovremo avere un infarinatura anche dei singoli diritti religiosi. E se alcune norme del diritto canonico vengono modificate, questi effetti si propagano anche nel diritto ecclesiastico. I caratteri di questo diritto sono: • L'interdisciplinità • Connesessione con altri saperi, in particolare con la storia. • Ruolo delle confessioni religiose come soggetti che proceduto o diritto • Il sistema delle fonti, che è molto variegato. Queste hanno una natura molto distinta da quella che siamo abituati a trattare. Un'esempio sono le norme pattizie e quindi concordate, create da due soggetti diversi (lo stato è una confessione religiosa). Se il diritto ecclesiastico è quel settore che disciplina il fenomeno religioso, allora questo si occupa principalmente di: • Della libertà religiosa (profilo individuale). La libertà religiosa è un concetto che giuridicamente esiste dal 700 con l'individuo, perché prima la libertà religiosa era intesa come una possibilità dell'individuo di sottrarsi alle persecuzioni. • Della posizione giuridica della confessioni (profilo istituzionale) Nei rapporti tra stato e chiesa antichi c'erano più modelli: • La teocrazia, secondo la quale il diritto della chiesa è anche diritto dello stato 1 • Il cesaropapismo, per cui una norma della chiesa può diventare anche dello stato solo se quest'ultimo la riconosce. Con l'età moderna lo stato incomincia a riconoscere delle libertà riservate all'individuo. Vi sono dei nodi importanti che segnano questo passaggio: • La pace di Augusta (1555) con la quale si aggiunse un accordo tra i principi germanici protestanti e cattolici. • Trattato di Westfalia (1648), si stabilisce il principio di cuius regio eius et regio, cioè chi apparteneva ad un po stato si doveva adattare alla religione del principe. Quindi se un principe decideva di essere protestante, i sudditi dovevano diventare anche loro protestanti. Questo è un passaggio fondamentale perché i cittadini venivano considerati differenti tra coloro che erano appartenenti ad una religione piuttosto che ad un altra e quindi venivano trattati diversamente. Questo perché gli stati cercavano di avere una certa omogeneità religiosa all'interno dello stesso territorio. Ci si avvia verso la tolleranza (non ancora verso la libertà) religiosa. Quindi si comincia a riflette sullo status di chi non segue la religione dello stato. Però in questo momento si pongono i germi sulla riflessione della libertà individuale. Con gli stati nazionali, è lo stato che prende il monopolio della creazione del diritto. Così facendo lo stato si emancipa dalla chiesa e crea un diritto che riguarda anche gli individui che vivono all'interno del territorio, riconoscendogli alcune libertà. Questo principio si reincarna nella frase autoritas non veritas facit legem. Quindi il cittadino deve obbedire allo stato, perché il diritto tenta di controllare ciò che prima era ad appannaggio della chiesa. Cerca dunque di secolarizzar alcuni istituti fondamentali della vita del cittadino, come il matrimonio. Con EXEQUATUR--> il sovrano da esecuzione a degli atti che provenivano dalla chiesa PLACET--> autorizzazione del sovrano ad introdurre nell'ordinamento statale di norme ecclesiastiche. Lo stato ribadisce che la produzione del diritto è dovuta solo alla sua volontà. Dal periodo illuminista si comincia a parlare di separazione tra stato e chiesa cattolica. Si tenta di far sì che il controllo sui cittadini sia detenuto solo dallo stato. Quest'idea nasce in contemporanea negli Stati Uniti e nella Francia, qui nasce come idea di separazione ostile, cioè che questa non deve essere più una religione istituita nel territorio francese. Negli USA invece la separazione deve essere funzionale alla proclamazione della libertà religiosa, perché vi è l'idea che non debba esserci una religione di stato e quindi privilegiata. Questa teoria non si afferma ovunque. Una caratteristica che accomuna gli stati separatisti è che questi stati erano tutti cattolici e si applica sempre e comunque il diritto dello stato. Per esempio nell'Irlanda non ci è una separazione netta, ma lo stato ha delegato alla chiesa delle funzioni, come l'istruzione. In Belgio e in Olanda le istituzioni religiose hanno dei ruoli pubblici. Il modello separatista più puro è quello della Francia, dove lo stato controlla tutte le funzioni pubbliche. Vi sono inoltre dei sistemi con chiesa di stato. In questi paesi l'influenza della chiesa è molto forte. Questi modelli sono tipici dei paesi protestanti, quindi del nord d'Europa e dei paesi ortodossi, come Grecia e Bulgaria. Qua vi è un'ingerenza dello stato nella sfera della chiesa. Il legame tra stato e chiesa è principalmente formale. I sistemi concordatari sono spesso radicati su territori a maggioranza cattolica, in questi paesi si arriva ad un concordato dopo tentativi di separazione. Anche in Italia si verifica ciò. I concordati si verificano quando si instaurano regimi totalitari che hanno bisogno di recuperare un accordo con la chiesa per ottenere una sorta di legittimazione. Oggi il concordato ha il ruolo di creare una collaborazione tra stato e chiesa nel modo più proficuo per la libertà religiosa. Questo sistema si caratterizza 2 richiamo alle leggi che danno determinate garanzie se pur minime: si ricordi la legge Sineo del 1849 riguardo la non discriminazione Si parla di svolta separatista in quanto si arriva da una tradizione confessionista che teneva in una speciale considerazione la chiesa cattolica. Dall’approvazione dello Statuto albertino in avanti si hanno una serie di interventi che si ispirano al modello separatista.In questo periodo convivono una politica legislativa liberale e separatista e interventi di tipo giursidzionalista (separatismo vs giursdizionalismo). Vi è una legislazione di impianto separatista/liberale affiancata da interventi di tipo giurisdizionalista quale ad esempio le leggi Siccardi sono dette così dal nome dell'allora Ministro di grazia giustizia, Giuseppe Siccardi. Egli era stato all'epoca inviato presso la Santa sede a Roma dal ministro di Grazia e giustizia dell'epoca, Luigi De Margherita, per dare una soluzione rapporti Stato-chiesa alla luce del nuovo regime costituzionale: la missione non produsse però risultati. Preso atto di tale situazione, il De Margherita avviò unilateralmente un progetto di legge per adeguare il principio statuario di eguaglianza di ogni cittadino di fronte alla legge i privilegi ancora esistenti in campo ecclesiastico. Nel dicembre 1849 il De Margherita dovette però dimettersi per motivi personali da ministro: gli subentrò proprio Siccardi, conosceva il problema a causa della recente missione romana. Quando il progetto fu pronto e presentato alle camere, suscita una reazione profondamente contraria da parte dell'ambiente ecclesiastico, e specialmente dell'arcivescovo di Torino mons. Fransoni. Si aprì una vibrata polemica, senza esclusione di colpi da ambo le parti, che portò prima all'arresto del prelato, poi alla sua espulsione dallo Stato da parte del governo. Per motivi di diversa impostazione giuridica si tratta di due diversi progetti di Legge: di abolizione del privilegio di foro e del diritto di asilo da secoli esistenti a favore degli ecclesiastici (divenuto legge 9 aprile 1850), l'altro di controllo della ‘manomorta’ (divenuto legge il 5 giugno 1850) ❖Abolizione del privilegio di foro e di altre immunità ecclesiastiche: il ‘privilegium fori’ risaliva all'ultimo impero romano E si richiamava pure alla ‘episcopalis audientia’, nonché alle libertà indicate nel medioevo dall'ambiente ecclesiastico nel complesso riconosciute per secoli dalle autorità laiche. Esso comportava che gli ecclesiastici non fossero soggetti alla giurisdizione laica, ma quell’ecclesiastica. I primi cinque articoli di questa legge realizzavano il principio nel complesso diffuso nell’ élite dirigente sabauda, specialmente fra i giuristi allevati ad un insegnamento universitario fin dal secolo XVII di tendenza giurisdizionalista e statualista. • art 6 aboliva il ‘diritto d’asilo', anch'esso legato alle libertà, ossia ai privilegi, della chiesa medioevale, che l’autorità statale del tempo considerava ormai antistorico. • art. 7 la polemica laicista del momento ha riportato in auge l’idea del matrimonio civile, già attuato in periodo francese. Tale articolo, progettava l’introduzione del matrimonio civile, che il codice del 1837 aveva escluso e buona parte della popolazione vedeva con distacco e spesso con contrarietà: poteva essere uno strumento di pressione per far sentire alla chiesa il peso del potere statale. Il problema ritornò ancora in seguito, ma non incontrò per il momento il favore del Re: il matrimonio civile non sarà mai introdotto nel Regno di Sardegna, per esserlo poi nel Regno d’Italia col codice civile del 1865, in un clima di netta contrapposizione fra Stato e Chieda, anche per la contemporanea ‘questione romana’. 5 ❖ Legge limitativa della facoltà dei corpi morali di acquistare beni immobili e di accettare donazioni e disposizioni testamentarie : questa legge stabiliva che ogni persona giuridica, quindi non solo ecclesiastica, per poter acquistare immobili o ricevere beni a titolo gratuito dovesse essere precisamente autorizzata dall’autorità governativa, secondo un particolare procedimento. Il motivo ispiratore della legge stava nel fatto che generalmente i ‘corpi morali’ sono portati a tenere a lungo tali beni, senza rimetterli sul mercato (è la ‘manomorta’ dato che il morto, stretto un bene nella mano poi irrigiditasi, non lo libera più), riducendo quindi l’ampiezza dello stesso mercato immobiliare. Le Leggi Siccardi indicano che l’art. 1 dello Statuto doveva essere considerato a livello d’intenti, derogabili dalla specifica legislazione successiva: esso poteva restare ad indicare la religione della gran maggioranza dei cittadini dello Stato, ma non aveva un significato particolare a tutela delle istituzioni religiose cattoliche di fronte ad altri principi costituzionali, fra i quali si considerava ormai di fatto la libertà religiosa. La politica di tendenza giurisdizionalista proseguiva nel 1855 con la legge di soppressione di alcuni ordini religiosi (29 maggio). Questione romana Inizia nel 1861 con l’Unità d’Italia e rimane aperta per diversi decenni. In seguito all’unità territoriale, Roma rimane fuori in quanto ancora proprietà dello Stato della Chiesa. Oltre ad essere una questione puramente territoriale, la questione romana si poneva il problema dei rapporti tra neo-Stato e Chiesa quali gli interventi normativi sfavorevoli quali le leggi eversive. Nel 1870 con la Breccia di Porta Pia Roma diviene capitale d’Italia.Dal punto di vista territoriale la questione Romana era da considerarsi ora risolta,ma andava ancora risolta per quel che riguardava i rapporti Stato/Chiesa che vedeva l’ostilità tra Pontefice e Nuovo Stato e il volere dello Stato di eliminare il potere temporale della Chiesa. Ma essendo stata presa Roma militarmente la chiesa non considera chiusa la questione.Roma era infatti divenuta capitale senza il consenso del pontefice che si era chiuso nei palazzi vaticani dichiarandosi prigionerio dello Stato Italiano.Iniziarono così gli anni del non expedit il divieto fatto ai cattolici di partecipare sia come elettori che come eletti alla vita politica nazionale. Per questo motivo il 13 maggio nel 1871 vengono istituite dallo stato le Leggi delle Guarantigie che miravano a disciplinare le prerogative del Sommo Pontefice e della Santa sede e le relazioni della Chiesa collo Stato in Italia- Le garanzie si dividevono fondamentalmente in due parti,in quanto tale legge non riguarda solamente la persona del Papa ma regola anche le relazioni stato/ Chiesa : Titolo I :Garanzie classiche ■ Diritto del pontefice di legazione attiva e passiva ■ Godimento (non proprietà) di Vaticano,Palazzi del Laterano,Castelgandolfo con relative pertinenze; ■ Impegno dello Stato al versamento di tre milioni di lire anne a Vaticano. ■ Libertà di comunicazione tra papa e vescovi e immunità delle sedi conclae e del concilio ecumenico. 6 ■ !!!Al papa si garantiva inoltre l’attributo di sovranità :la sua persona era Sacra ed Inviolabile al pari della persona del Re.!!! sovrano senza territorio. Titolo II:Relazioni della Chiesa con lo Stato in Italia ■ Libera discussione in materia religiosa: abolizione di tutte le restrizioni all’esercizio del diritto di riunione del clero; ■ Piena libertà di riunione : non vi è bisogno dell’autorizzazione regia per sinodi e concili; ■ Libertà nella nomina dei vescovi che non dovevano più giurare al re; ■ Atti ecclesiastici liberi dall’ exequatur e dal placet (bene placito dello Stato) ■ Controllo regio su destinazione dei beni ecclesiastici. Il Papa,nonostante l’Italia osservasse comunque le Guarentigie, non accettò e non riconobbe la vigenza di queste leggi in quanto lo Stato italiano riconosceva la sua sovranità ma lo privava del suo territorio e inoltre le garanzie erano concesse unilateralmente dallo Stato italiano senza che fossero accordate con la Chiesa. Ciò portò ad una serie di conseguenze in campo politico in quanto l’ostilità del pontefice portò al non expedit ovvero al divieto del papa nei confronti dei cattolici di partecipare alla vita dello Stato Italiano,che fino al 1919 non vide un elettorato attivo/passivo dei cattolici. In questa legge vi era la difficile sintesi tra tendenza separatista e approccio giurisdizionalista ,rispettando così l’autonomia della chisa Cattolica facendo però salva l’opera di sorveglianza e di controllo dello Stato. Ai governi liberali restava dunque il giurisdizionalismo separatistico dovuto all’impossibilità di un sistema di relazioni formalmente improntato alla coordinazione tra ordinamento canonico ed ordinamento civile ed ispirato alla convinzione che l’unico mezzo per cui si può avere un’ingerenza dello Stato sui rapporti ecclesiastici è quello di dare alla Chiesa una posizione pubblica . N.b tale legge è la dimostrazione della grande maturità di un giovane stato,che non solo garantiva alla Chiesa un’ampia libertà,ma costituiva anche un’importante autolimitazione dello Stato,disposto a concedere al pontefice,sconfitto della temporalità,tutti gli onori sovrani. Questa situazione di ostilità portò nel XX secolo ad idea conciliaristiche ,che portassero una soluzione a questa duplice ostiltà. Dopo il 1876 con l’avvento della Sinistra storica vi fu il l’emanazione di ulteriori misure di laicizzazione già operate dalla Destra ,la cui linea fu fondamentalmente mantenuta.Tra i provvedimenti più significativi di questo periodo volte alla completa laicizzazione dello stato si devono ricordare : • Legge del 30 giugno 1876,n.3184 Laicizzazione del giuramento prevedendo,con particolare attenzione nei confronti dei cittadini atei soltanto una seria ammonizione sul vincolo religioso che i credenti contraggono dinnanzi a Dio’’; • Legge Coppino del 15 luglio 1877,n.3968 L’insegnamento della religione cattolica ,fino ad allora obbligatorio nelle scuole,fu sostituito con le prime nozioni dei doveri dell’uomo e del cittadino. • Nuovo Codice penale Zanardelli 1889 Si concepiva la tutela penale dei culti in funzione della libertà religiosa quale bene giuridico 7 Fu però il giurisdizionalismo il presupposto dei provvedimenti con cui lo STtao sarebbe giunto a conservare la personalità giuridica aglie enti ecclesiastici solo per le finalità religiose ritenute utili e quindi meritevoli di tutela sulla base di un’autonoma e discrezionalissima valutazione. • Legge 29 maggio 1855,n.878 gli ordini religiosi che non si fossero occupati di predicazione,educazione o assistenza degli infermi e gli enti ecclesiastici non direttamente a servizio delle necessità religiose della popolazione furono privati della personalità giuridica in quanto considerati inuti.Tali enti con la loro soppressione perdevano la proprietà dei loro beni anche se lo Stati li trasferiva ad una cassa ecclesiastica (distinta ed indipendente dalle finanze dello Stato,le cui rendite sarebbero state destinate esclusivamente a finalità religiose e in particolare al sostentamento del clero secolare per cui il bilancio pubblico,formalmente al dettato separatista,non precedeva alcun sussidio. • D.Lgs.7 luglio 1866,n.3096 Anche la predicazione,l’assistenza agli infermi e l’educazioni,ritenute attività utili dieci anni prima ,cessavano di costituire una garanzia di salvezza per gli ordini religiosi.Lo stato privava della loro riconoscibilità tutti gli enti che comportassero la vita in comune dei loro membri,disponendo la soppressione delle loro case e la devoluzione dei loro beni al demanio che li avrebbe convertiti in una rendita a favore del Fondo per il culto,ente che sostituiva la Cassa ecclesiastuca posto alle dipendenze del ministro di Grazia e Giustizia e incaricato di provvedere agli oneri per il culto e al pagamento (per la prima volta) di un supplemento di assegno per i parroci bisognosi.Tale decreto superacìva il principio della legge n 878 del 1855 e prevedeca che ,adempiuti tutti gli oneri di culto,tali beni potessero essere destinati anche a sostegno dell’attività sociale dello Stato e dei comuni in particolare nei settori della beneficenza e dell’istruzione. • Legge 15 agosto 1867,n.3848 Con questa legge vi fu la completa liquidazione dell’asse ecclesiastico: gli enti ecclesiastici secolari che non richiedevano la vita in comune,e che quindi non erano stati toccati dal provvedimento precedente ,furono soppressi ,fatto salvo quelli ritenuti utili ai bisogni religiosi religiosi della popalazione (parrocchie e altri enti dotati di potestà di governo o di cura d’anime).I beni degli enti soppressa erano devoluti al demanio dello Stato che poi avrebbe provveduto a iscrivere una rendita a foavore del Fondo per il culto. N.b per la prima volta la legge imponeva su tutto il patrimonio ecclesiastico ,ad eccezione delle parrocchie, un’imposta straordinaria del 30% a beneficio della casse statali. • Legge 27 marzo 1869,n.86 Sottopone i chierici ai comuni obblighi di leva; • R.D 17 ottobre 1869,n.5342 Estende a tutto il regno il calendario dei giorni festivi in uso in Piemonte dal 6 settembre 1853 eliminando in tal mondo dal calendario delle festività civili diverse ricorrenze religiose. • PERIODO FASCISTA Con la I guerra Mondiale,nonostante il non expedit,i cattolici parteciparono al conflitto armato.Ciò portò a una distensione dei rapporti Stato/Chiesa : la Santa sede inizia ad attenuare le condizione del non expedit che portò ad un incipit dei partiti di massa.Nel momento in cui venne a formarsi il socialismo come idea di massa,la Chiesa vede fondamentale la partecipazione dei cattolici alla vita politica in modo da contrastare un’ideologia lontana e contrastante alla religione cattolica. In epoca fasiscta nonostante la permanenza di reciproche diffidenze tra Stato e Chiesa vi è un riavvicinamento tra le due istituzioni;a partire dalle elezioni del 1921 10 con l’avvento dello Stato autoritario Fascista vi è un passaggio dal liberalismo / separatismo al cattolicesimo come instrumentum regni. In epoca fascista ci furono una serie di Cambiamenti legislativi in opposizione ad alcuni precedenti In ambito penale nel 1890 venne approvato il Codice penale Zanardelli,all’interno del quale vi erano una serie di norme che proteggevano tutte le confessioni,in epoca fascista venne introdotta nuovamente una differenza tra la religione di stato cattolica e le altre con la reintroduzione del reato di vilipendo della religione di stato. L’11 febbraio del 1929 si arriva,nel Palazzo del Laterano, alla firma dei Patti Lateranensi ad opera del Capo del Governo Italiano Benito Mussolini e l cardinale Pietro Gasparri,segretario di Stato Vaticano.Tale patto venne visto da Vittorio Emanuele Orlando come l’accettazione vaticana dell’unilaterale proposta formulata dall’Italia con la legge delle Guarantigie.In realtà è da notare come i contenuti ed il contesto erano radicalmente ed irrimediabilmente mutati,come dimostra l’opposizione alla ratifica di alcuni significativi rappresentanti della tradizione liberale quali Francesco Ruffini ,che aveva elogiato la legge del 1871 e Benedetto Croce,senatore. I. Trattato vero e proprio trattato internazionale tra Stato Italiano e Chiesa che risolve la questione romana dal punto di vista territoriale ,istituendo lo Stato-città del Vaticano;Tale legge abrogò la legge delle guarentigie e risolse la questione romana (Vaticano) • Definisce l’indipendenza e la sovranità della Santa Sede; • Fonda lo Stato Città del Vaticano • Riconoscimento dello Stato italiano da parte della Santa sede; • Posizione del pontefice discussa bilateralmente; • Allegati,tra cui una convenzione finanziaria. Nel preambolo è spiegato il motivo dei Patti. • Art 1: “pel quale la religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato’’ richiama il principio dell’art 1 del Trattato,conferendi al nuovo regime un carattere confessionista,nel quale si ripristinava una vera e propria presenza privilegiata della Chiesa cattolica nell’ordinamento dello Stato • Art 23 : ‘’Per l’esecuzione nel Regno delle sentenze emanate dai tribunali della Città del Vaticano si applicheranno le norme del diritto internazionale. Avranno invece senz’altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente 11 comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari.’’ I. Concordato disciplina,si occupa della situazione della Chiesa cattolica in Italia di tutto ciò che riguarda le condizioni della Chiesa e della religione in Italia,questo: • Riconosce libertà alla Chiesa non solo attributi sovranità al pontefice e al territorio ma anche una libertà alla Chiesa Cattolica. • Art 1 : «L’Italia, ai sensi dell'articolo 1 del Trattato, assicura alla Chiesa Cattolica il libero esercizio del potere spirituale, il libero e pubblico esercizio del culto, nonché della sua giurisdizione in materia ecclesiastica in conformità alle norme del presente Concordato….» si fa riferimento al Trattato.In questo articolo viene riaffermato il cattolicesimo come religione di Stato e si attribuisce alla chiesa la piena giurisdizione in materia ecclesiastica e la sua libertà del pubblico esercizio del culto e del potere spirituale. • Art 2 : libertà di comunicazione e di esercizio del ministero da parte degli ecclesiastici; • Art 3: esenzione dei chierici dal servizio militare. • Art 5: Nessun ecclesiastico può essere assunto o rimanere in un impiego od ufficio dello Stato italiano o di enti pubblici dipendenti dal medesimo senza il nulla osta dell’Ordinario diocesano. La revoca del nulla osta priva l’ecclesiastico della capacità di continuare ad esercitare l’impiego o l’ufficio assunto. In ogni caso i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico. • Rinuncia ad aspetti del giurisdizionalismo che avevano caratterizzato il periodo liberale che tende ad un separatismo ma conserva aspetti giusdizionalisti. • Art 24 :Abolizione del placet e l’exequatur • Art 31: Superamento legislazione eversiva che precedentemente limitava la Chiesa con il controllo sui patrimoni della chiesa. • Aboliti controlli governativi e imposte speciale sugli enti; • Lo Stato mantiene il controllo della Chiesa (non vi è separatismo) è concordato,ne sono concordate condizioni e materie. • Art 26 : Nulla osta per nomine legate ai benefici; • Art 19: Assenso governativo su nomine di parroci e vescovi ; • Art 20 : Giuramento dei Vescovi una volta nominati dovevano giurare anche davanti all’autorità civile. • Confessionismo e religione di Stato rinforzati non vi è un separatismo ma un confessionismo : in questo momento storico le autorità ecclesiastiche e civili si muovono di pari passo. 12 • Regio decreto n.289 del 28 febbraio 1930: (attuazione legge 1159/1929) • Art 1 : Autorizzazione apertura luoghi di culto ( richiesta da parte di un ministro approvato) • Art 2:Autorizzazioni per riunioni e atti di culto quando non celebrati da ministri autorizzati. • Art 14 : Controlli e autorizzazioni per l’attività degli enti : poteri di ispezione,anche con nomina di un commissario governativo. Si intensificò l’atteggiamento di controllo dei culti diversi dal cattolico, attraverso l’introduzione di alcune norme,quali : ▲ Testo di pubblica sicurezza (TULPS 1931) veniva considerata pubblica anche una riunione indetta in forma privata per il luogo in cui era tenuta o il numero di persone partecipanti, lo scopo o l’oggetto della riunione, tutto necessitava di autorizzazione. ▲ Giurisprudenza e dottrina estendono a riunioni private acattolici; ▲ 1932 competenza in materia di culti passa dal ministero della Giustizia al Ministero dell’ Interno (maggiori controlli) ▲ 1934 circolare del sottosegretario al Ministero dell’Interno Guido Buffarini Guidi :si emanano disposizioni restrittive riguardo alle riunioni religiose degli acattolici. Nel periodo fascista caratterizzanti furono le misure poliziesche e le restrizioni di libertà ,il tutto caratterizzato dalla persecuzione di alcuni culti, quali : ▲ Aprile 1935 la Circolare Buffarini Guidi ordina ai prefetti lo scioglimento delle associazioni dei Pentecostali la chiusura dei luoghi di culto e il divieto di svolgere pratiche religiose ritenute contrarie all’ordine sociale e nocive dell’integrità fisica e psichica della razza; ▲ Agosto 1939 Circolare di Bocchini ordina la repressione dei pentecostali estesa anche ai testimoni di Geova; ▲ 1940 vengono sciolte le associazioni dell’Esercito della salvezza; N.b si cerca il favore della Chiesa Cattolica; si reprimono associazioni non allineate col regime Dopo i patti del 1929, sorsero misure restrittive anche nei confronti della Chiesa Cattolica : ▲ 1931 Scioglimento Azione Cattolica : intervento tendenzialmente totalitario,in quanto l’Azione Cattolica era una società associativa intermedia, all’interno della quale si educavano i ragazzi. Negli anni immediatamente precedenti al secondo conflitto mondiale si sviluppò la legislazione antiebraica : • R.D.L 15 novembre 1938, n. 1779 Integrazione e coordinamento in testo unico delle norme già emanate per la difesa della razza nella scuola italiana; 15 • R.D.L 17 novembre 1938, n. 1728 Provvedimenti per la difesa della razza italiana; • R.D.L 29 giugno 1939, n. 1504 disciplina dell’esercizio delle professioni da parte dei cittadini di razza ebraica ; • Legge 3 luglio 1939-XVII,n 1055 Disposizioni in materia testamentaria; • Questi decreti furono poi trasformati nelle leggi n.94/98/99/274 del 1939,le quali colpivano cittadini italiani di razza ebraica i quali venivano dichiarati decaduti da qualsiasi ufficio o impiego pubblico,nonché dagli impieghi presso banche e socità assicurative. La RSI infine con provvedimento del novembre 943 dispose l’arresto di tutti gli ebrei. Le leggi razziali,definite leggi della vergogna vennero abrogate nell’Italia del Sud liberata con R.D.L del 30 gennaio 1944 n.25/26 che reintegrò nei diritti civili e politici e patrimoniali i cittadini stranieri già dichiarati o considerati di razza ebraica.Estesi successivamente a tutt’Italia dopo il 25 aprile 1945 e la fine della guerra civile. COSTITUZIONE E DIRITTO ECCLESIASTICO Il modello concordatario nel nuovo ordine costituzionale ▲ 1946 referendum: nascita della Repubblica ▲ 1947: approvazione della Costituzione democratica ▲ 1 gennaio 1948: entrata in vigore della Costituzione Assemblea costituente (1946-47): ▲ problema di tutelare i diritti ▲ dibattito sulla posizione dei Patti del 1929 Caratteri della nostra Costituzione ▲ rigidità e gerarchia delle fonti ▲ ruolo Corte Costituzionale ▲ designa un modello pluralista, non stato-centrico (ruolo delle formazioni sociali) ▲ DIRITTI FONDAMENTALI – Tutela <<positiva>> Dopo la caduta del fascismo, la ricostruzione dell’ordinamento in senso democratico e pluralista attuato dalla Costituzione repubblicana entrata in vigore il 1 gennaio 1948 innovò il diritto ecclesiastico italiano : pose infatti norme fondamentali che sanciscono la nuova posizione della Repubblica rispetto al sentimento religioso dei cittadini; ▲ Laicità della Repubblica Quando si scrisse la costituzione ,le si diede un carattere Laico ,questa infatti non contiene riferimento a Dio,sebbene questo principio non sia espresso nella Costituzione,è un principio inspiratorio implicito. 16 ▲ Stato sociale e salvaguardia degli interessi religiosi lo Stato è attento all’esercizio delle libertà individuali e sociali;E’ uno stato sociale anche nel modo di interpretare i diritti,che non vengono intesi più in senso liberale ma si adopera ,inoltre,per l’attuazione delle libertà enunciate ▲ Stato pluralista sta attento al pluralismo confessionale :carattere che precorre i tempi in quanto non vi era una società pluralista ; i principi che la nostra Costituzione pone,ha consentito che si arrivasse ad oggi con strumenti che garantiscano la disciplina di anche altre confessioni. • Art 2 diritti inviolabili dell’uomo: come individuo e all'interno delle formazioni sociali (quindi anche le confessioni religiose) • Art 3 uguaglianza ■ Formale ■ Sostanziale • Art 7 Chiesa cattolica ■ Distinzione degli ordini : lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani; ■ Patti lateranensi: relazioni Stato Chiesa; (eventuale modifica – effettivamente avvenuta nel 1984 – non necessita di revisione costituzionale) • Art 8 Relazioni con le confessioni religiosi; ■ Uguaglianza confessioni religiose; ■ Potestà statuaria confessioni religiose diverse dalla cattolica; ■ Intese: relazioni stato-confessioni religiose di minoranza; • Art 19 Diritto di libertà religiosa : sotto qualsiasi forma, individuale o associata, anche di farne propaganda, purché non si tratti di riti contrari al buon costume (diverso dall'art.1 della legge 1159/1929 perché qui era l'ordine pubblico il limite posto alla libertà religiosa, inoltre qui si parlava di “principi” non solo di “culti”, eliminati nella costituzione perché sarebbe un intervento di tipo restrittivo sulla valutazione dei principi dottrinali di un culto, sfera di competenza non statale). • Art 20 Associazioni ed enti religiosi:il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali, per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. • Art 117 Ripartizioni competenze legislative : La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; 117.2. Lo Stato ha legislazione esclusiva nei rapporti di vertice tra le Repubblica e le confessioni religiose Dalle norme ai principi... Le norme sono gli articoli della costituzione richiamati sopra. I principi ispiratori di tutto l'ordinamento, derivanti dalle norme della costituzione sono: 1. principio di tutela della libertà religiosa, ricavato dall'art. 19, ispiratore ad esempio della firma delle intese, della disciplina sui rapporti di vertice... 2. principio di uguaglianza, ricavato dall'art. 3, 8 e 20 17 Altra caratteristica fondamentale è l’estensione della tutela a più soggetti rispetto a quella che si aveva in epoche precedenti:si parla infatti di ‘Tutti’, quindi non solo cittadini ma anche stranieri ed apolidi. L’articolo 19 della costituzione enuncia il diritto di libertà religiosa come : ■ Diritto soggettivo complesso costituito da un insieme di facoltà che rappresentano un mezzo endogeno di tutela dell’interesse individuale’’ e consentono l’esplicazione di attività diverse. ■ Diritto universale –omnium spetta a tutti,ovvero a chiunque si trovi nel territorio dello Stato, prescindendo dalla cittadinanza.E’ un diritto erga omnes non può degradare a mero interesse legittimo, come in epoca fascista. Tutti hanno diritto professare liberamente la propria religione: • No preferenze da parte dello Stato; • Estensione della tutela a tutti, a prescindere dallo status di cittadino; • Stranieri e apolidi: no rilevanza della reciprocità. → la libertà religiosa non si fonda su un principio di reciprocità. ■ Compete sia ai singoli sia ai gruppi sociali. L’articolo 19 è un diritto : ■ inviolabile, ■ intrasmissibile, ■ inalienabile, ■ personalissimo ■ indisponibile (l’individuo non può rinunciarvi) è sottratto alle decisioni della politica e alle logiche di mercato .In forza di: • Indisponibilità attiva non è alienabile o cedibile o limitabile dal soggetto che ne è titolare • Indisponibilità passiva non è espropriabile o limitabile da altri soggetti, a partire dallo Stato. Ne deriva che alla libertà religiosa corrispondono divieti ed obblighi a carico dello Stato,la cui violazione è causa di invalidità delle leggi e degli altri provvedimenti pubblici la cui osservanza è al contrario condizione di legittimità dell’esercizio dei pubblici poteri. E’ un diritto pubblico subiettivo in quanto può essere azionato nei confronti dello Stato,per cui si potrebbe adire l’autorità giudiziaria ordinaria per far dichiarare la illegittimità del provvedimento limitativo. N.b Non può essere oggetto di valide rinunce e trasmissioni,Non è espropriabile né limitabile né dal soggetto stesso che ne è titolare, né da altri soggetti (in primis dallo Stato). Non vi sono controlli preventivi, e sono illegittimi i provvedimenti contrari a tali libertà. Si tratta di una libertà positiva e non solo negativa, implica impegno dello Stato a superare atteggiamento astensionista tipico del liberalismo a far si che la libertà religiosa sia effettivamente esercitata. Non esiste una definizione giuridica di religione, perché definendo cosa è o cosa non è religione, lo Stato andrebbe preventivamente a porre una limitazione ad 20 alcune credenze che rimarrebbero escluse da quella stessa definizione. Spesso nell’ordinamento internazionale si utilizza un binomio tra religione e credo che consente di racchiudere all’interno della libertà religiosa tutti i sistemi di credenza, non solo religiosa, ma ad esempio anche filosofica, come l’ateismo, o il vegetarianismo, o ancora il pacifismo. 2. Contenuti: le facoltà derivanti dalla libertà religiosa L’articolo 19 offre a tutti i soggetti: • la facoltà di professare liberamente la propria fede religiosa,di mutarla o di non professarne alcuno sia aderendo a una religione già esistente, sia seguendo un proprio indirizzo individuale, sia creando un nuovo credo La libertà religiosa è la ‘facoltà spettante all’individuo di credere quello che più gli piace, o di non credere, se più gli piace, a nulla’ (1924) Francesco Ruffini Implica il diritto di aderire liberamente ad una confessione religiosa o meno :le norme statuali non potrebbero mai obbligare qualcuno ad una determinata religione.Tale precisazione è in parte conseguenza della sentenza n 239 del 30 luglio 1984 con cui si dichiarava l’illegittimità della norma che imponeva l’obbligatoria appartenenza di un soggetto,per il solo fatto di essere ebreo e indipendentemente da qualsiasi manifestazione di volontà,alla Comunità israelitica del luogo di residenza.Tale norma venne ritenuta illegittima in quanto violava l’art 3 della Cost nonché gli art 2 e 18 i quali tutelano come diritto inviolabile la libertà di aderire o meno non solo alle associazioni ma anche a quelle formazioni sociali tra le quali sono comprese le confessioni religiose; • la facoltà di propagandare liberamente le proprio opinioni in materia religiosa allo scopo di far acquisire nuovi proseliti alla confessione alla quali si aderisce o si crede,in quanto sviluppo logico ed ampliamento necessario del diritto dell’individuo di professare le proprie convinzioni religiose,anche a rafforzare quanto disposto dall’art 21 della Costituzione (libertà di espressione) Dall’analisi di questo profilo, possono sorgere dei problemi, quali: ▲ Libertà di propaganda: accesso (paritario) ai mezzi di comunicazione? ▲ Limiti: propaganda vs. tutela del sentimento religioso? • la facoltà di esercitare atti di culto in pubblico e in privato Dimensioni della libertà religiosa: ■ Foro interno/ Foro esterno; ■ Libertà di formare i pubblici poteri non possono impedire lo svolgimento di atti culturali in luogo privano e devono tutelare il libero esercizio di tali atti contro indebite ingerenze di soggetti provati.Le attività di culto della Chiesa,ai sensi della legge n 127/2012 ,possono svolgersi anche al di fuori degli edifici di culto.Sussiste inoltre in capo ai fedeli di tutte le confessioni il diritto soggettivo di aprire luoghi destinati a tale scopo ,quali chiese moschee sinagoghe ecc,nel rispetto della legislazione edilizia ed urbanistica dei piani regolatori.Precedentemente le confessioni di minoranza dovevano chiedere l’autorizzazione all’autorità governativa per l’apertura di templi ed 21 oratori.Era stabilito inoltre l’obbligo del preavviso alle autorità di pubblica sicurezza per le funzioni,cerimonie o pratiche religiose anche in luoghi aperti ap pubblico.Solo con le sentenze n 59 del novembre 1958 e 45 del marzo 1957 la libertà dei non cattolici di aprire edifici al culto pubblico ha avuto concreta realizzazione. • la facoltà di costituire o appartenere ad associazioni di carattere religioso art 20 Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. Tale norma ,inizialmente pensata al passato per evitare la legislazione eversiva ottocentesca contro gli enti cattolici,ha contribuito a potenziare la portata del principio di uguaglianza nei confronti di tutti gli enti con finalità religiosa senza distinzione alcuna,offrendo una prima forma di tutela anche sotto il profilo della loro autonomia anche a quegli enti religiosi non possono essere annoverati tra le confessioni religiose o non possono aspirare allo statuto di ente di culto di cui alla legge del 929 o per volontà propria o per le difficoltà incontrate nel corso della procedura amministrativa di riconoscimento Queste libertà non sono rivolte a tutti, basti pensare agli insegnanti di religione o agli insegnanti delle Università religiose (Università Cattolica). Questi soggetti saranno sottoposti ad alcuni limiti alla propria libertà religiosa, poiché sono soggetti sottoposti a organizzazioni che hanno determinate regole interne. Fuorché questi sporadici casi, vale quanto appena detto. Riservatezza diritto di mantenere riservati i dati aderenti al proprio credo (es. divieto di indagini sulla fede del lavoratore, L. 300/1970). Anche questo diritto ha dei limiti in casi particolari, come nel caso dei lavoratori che volessero godere di un trattamento specifico relativo al proprio credo religioso, come l'avere un giorno di riposo diverso da quello degli altri colleghi in merito alla sua confessione religiosa, in questo caso viene meno il diritto alla riservatezza, al fine di godere di un altro diritto che è quello di godere dei giorni festivi della religione di appartenenza ▲ libertà di non professare alcuna fede religiosa, aderendo a orientamenti ideologici o filosofici di tipo agnostico, razionalistico o ateo ▲ libertà di mutare in qualsiasi momento la propria credenza o appartenenza confessionale ▲ libertà di esercitare il culto della propria fede, in privato e in pubblico ▲ libertà di dar vita ad associazioni con carattere religioso o partecipare ad associazioni simili già esistenti (art. 20 Cost.) ▲ Si intravedono già in questi diritti alcune dimensioni della libertà religiosa: distinzione tra foro interno e foro esterno: esempio di foro esterno è la propaganda (citata in costituzione assieme all'esercizio del culto, altro esempio di foro esterno) in antitesi all'art. 5 L. 1159/1929 in cui la propaganda era limitata ai cattolici. Le problematiche del diritto di propaganda sono: vi è una vera e propria libertà di propaganda per chi non ha accesso a tutti i mezzi di comunicazione? La propaganda quando va a toccare il sentimento religioso altrui è sempre consentita? ▲ L'esercizio del culto: quando si parla di libertà religiosa non parliamo solo di un impianto liberale, ma ha anche un impianto positivo, nel quale lo Stato interviene affinché essa venga pienamente tutelata ed esercitata dagli individui. Lo Stato si impegna a far sì che l'esercizio del culto sia effettivo e 22 Questo per quanto riguarda il limite penale,non espresso all’interno dell’art 19,ma che si evince dalla sua lettura,è un limite implicito ,come ad esempio ,il diritto di libertà religiosa può essere limitato a determinate condizioni: ▲ Per necessità di tutelare altri diritti costituzionalmente rilevanti ; ▲ Per tutelare altri principi, valori, interessi di natura pubblicistica nominati in Costituzione; ▲ Per tutelare l’ordine pubblico e la sicurezza pubblica è necessario stare attenti alla nozione di ordine pubblico in quanto ha confini abbastanza incerti ed interpretabili che non devono essere troppo ampie e limitatrice dei diritti fondamentali : • Ordine pubblico ideale insieme di principi di norme e istituzioni posti alla base dell’ordinamento giuridico e della sua sopravvivenza. Il rischio è dovuto ai suoi contorni eccessivamente sfumati : può divenire strumento per reprimere qualunque manifestazione di volontà che contrasti con i valori dell’ordine legale costituito; Si rischia un ritorno al passato, e quindi al suo utilizzo come in epoca fascista • Ordine pubblico materiale complesso delle condizioni che assicurano la tranquillità e la sicurezza materiale di tutti i cittadini; La libertà religiosa può essere in tal caso limitata ,ad esempio, con la mancata autorizzazione di una processione. Con questo termine si allude alle condizioni di pacifica convivenza, di buon assetto e regolare andamento del vivere civile; N.B il limite deve fare riferimento a ORDINE PUBBLICO COSTITUZIONALE : ■ ordine pubblico materiale + ordine pubblico ideale ■ Ispirato ai principi di pluralismo e libertà sanciti in Costituzione (C.cost n.19/1962) I limiti possono essere limitati solo in determinate condizioni : ■ Conflitto di libertà religiosa e altri diritti o principi ; ■ Senza il limite della libertà religiosa un altro diritto o principio sarebbe snaturato; ■ Limitazione deve essere ragionevole e proporzionata In ogni caso vige sempre il principio ermeneutico per cui la libertà deve essere limitata quel tanto che basta per garantirla (Corte Cost 487/1989) 25 Articolo 3 della costituzione : • Comma 1 Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali di fronte alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Uguaglianza formale riconosciuta dalla legge ,ciò significa : 1. Primo livello : uguale applicazione della legge, indifferentemente dalla religione ; 2. Secondo livello: non vi sono distinzioni di religione nella legge ,quindi nei suoi contenuti ,nella sua elaborazione. Questo comma stabilisce quindi dei vincoli per le autorità pubbliche quali legislatore e istituzioni,non ai privati i quali godono di un’autonomia Con distinzione di religione,non sempre si tratta di distinzioni illecite,il legislatore può scegliere di applicare distinzioni purchè questesiano ammesse dai principi costituzionali per situazioni materialmente diverse.Per quel che riguarda la religione,siamo di fronte ad un fattore protetto difronte a illegittime distinzioni operate dal legislatore. Il termine distinzione va distinto dal termine discriminazione ( trattamento diverso negativo nei confronti di qualcuno). Il giudizio che si viene a creare in questi termini è stabilio da un controllo di costutuzionalità in relazione a parametri di ragionevolezza (situazioni uguali trattate in modo uguale,situazioni diverse trattate in modo diverso) Diapo8 Divieti di discriminazione Riguardano anche i privati,non in base all’art 3,ma ad altre norme (leggi o fonti secondarie)che traducono il principio di uguaglianza in un vincolo anche per i privati. • Comma 2 È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Uguaglianza sostanziale lo Stato si impegna a proteggere le libertà dell’individuo, si attiva quindi positivamente, è uno Stato Interventista. Libertà ed uguaglianza non sono più intese in senso individuale, liberale. La rimozione degli ostacoli implica anche l’eliminazione di condizioni di disparità. Nella realtà sociale però lo Stato deve tenere conto delle differenze dovute a avvenimenti storici o culturali tra i cittadini e garantire che queste non limitino i cittadini. 26 Vi sono interventi dello stato dette azioni positivi,azioni che prevedono comportamenti di vario tipo per diverse categorie sociali poste a limitare ed eliminare la disuguaglianza,e colmare disparità esistenti esempio sono le quote rosa. Vi sono però aspetti critici nei confronti di queste azioni : • Possono sembrare trattamenti puramente preferenziali così non è ,è solo un tentativo di colmare disparità presenti; • Difficilmente applicabili alla religione è molto difficile capire la quantità di aderenti ad una determinata religione • Sempre provvisorie finchè dura la situazione di disparità Profili soggettivi L’art 3 parla di cittadini,in realtà la Corte Cost. ha precisato che nei casi in cui si tratta di diritti inviolabili il principio di eguaglianza vale anche per lo straniero. Per questo motivo la pari dignità e l’uguaglianza sono garantite anche ai non cittadini. Gli unici problemi si possono porre in relazione agli interventi ex art 3.2 : lo stato tende a porre interventi nei confronti dei cittadini italiani.Spesso questo comma viene trattato come una norma programmatica,un comportamento a cui tendere,non una norma precettiva. L’art 3 è applicabile ai gruppi? La corte costituzionale ha affermato che se tratto in modo diverso un gruppo o un'associazione, tratto in modo differente anche i componenti di quel gruppo o associazione. Riguardo alle confessione religione vige un eguaglianza sancita dall'art.8. Questo è difficile da rendere un trattamento uguale in tutto e per tutto alle varie religioni, che meritano trattamenti differenziati per le loro peculiari caratteristiche, quindi su un'effettiva diversità di necessità. Il limite è che non si può giustificare un trattamento differenziato per il numero degli aderenti, anzi spesso vanno tutelate maggiormente le minoranze. Articolo 20 della Costituzione L'art.20 della costituzione riguarda l'illegittimità di trattamenti sfavorevoli di associazioni o formazioni che abbiano carattere religioso. Quest'art. non parla di confessioni religiose, ma di un gruppo più grande che comprende tutte le associazioni che assumono finalità religiosa. L'art.8 primo comma autorizza una differenziazione di regolamentizzazione delle religioni, perché riconosce che le vari confessione abbiano diverse necessità, alla condizione che esista un'egual quota di libertà. 27 ■ Il principio di distinzione degli ordini non comporta che lo spazio di confine sia rigidamente definito, perché c'è un'area di confine di materie miste che possono rientrare sia nell'ordine della chiesa che dello stato (es. matrimonio, l'insegnamento nelle scuole, la disciplina degli enti, il riconoscimento delle coppie omosessuali). In queste materie (res mixtae) il nostro ordinamento ha deciso di fare una legislazione pattizia, in modo che si arrivasse ad un accordo comune. Questo perché lo stato sconfinerebbe nell'ordine proprio della chiesa se avesse disciplinano unilateralmente il matrimonio e lo stesso se lo avesse fatto la Chiesa. In questo modo le confessioni religiose sono poste sul medesimo piano. Tutta questa legislazione concordata è sempre funzionale alla libertà religiosa dell'individuo sancita dall'art.19. Chi definisce quali sono le materie di competenza della chiesa e quelle dello stato? Gli altri oli esaminati impegnano lo stato a questa funzione, però le materie miste verranno individuate sempre tramite un patto. Di fatto la competenze delle competenze viene svolta nel momento del concordato. Cosa si intende con ordine? Vi sono diverse tesi : • Si è ritenuto che l’ordine della Chiesa sarebbe stato dato dai Patti Lateranensi come misura costituzionale dell’ambito in cui la Chiesa è sovrana.Tale tesi è stata criticata dalla dottrina maggioritaria in quanto : • Presuppone la costituzionalizzazione delle singole norme pattizie (negata da tutti); • Le norme dei Patti concernono materie miste e non materie di competenza esclusiva; • La norma va interpretata in modo che possa avere un qualche effetto qualificare la Chiesa come entità indipendente e sovrana indica la sua estraneità e la sua indipendenza dallo Stato quando essa opera nell’ordine suo proprio : tale ordine,per quel che concerne la Chiesa Cattolica,potrebbe essere individuato in negativa in ciò che non è stato ossia indicando il complesso di materie e di rapporti relativamente ai quali si manifesta la potestà d’imperio dello Stato e che sono ricavabili dalle norme della Costituzione. Questa norma è stata richiamata nell’Art 1 degli Accordi di Villa Madama del 18 febbraio 1984 con l’impegno delle parti contraenti al pieno rispetto del principio della distinzione degli ordini nei loro rapporti,tale norma è diventata impegnativa anche per la Chiesa E’ stata proposta una lettura sistematica dell’art 7.1 Cost e 8.2 Cost in virtù della quale si è sostenuto che il riconoscimento dell’autonomia delle organizzazioni confessionali implica l’autolimitazione delle istituzioni statali e il riconoscimento di un’area di competenza esclusiva delle confessioni stesse.Da qui il diritto di tutte le Chiese e confessioni religiose di organizzarsi secondo la propria struttura gerarchica ed istituzionale e di scegliere nominare e sostituire i propri ministri conformemente al proprio ordinamento. Art 7.2 E’ il fulcro dell’assetto costituzionale,preso a modello per art 8.3 Cost assieme a cui sancisce il valore della norma bilaterale e specifica i procedimenti che regolano la produzione normativa di derivazione pattizia. 30 In Costituente si discusse molto il problema di definire la posizione dei Patti lateranensi : ci si pose il problema di come fare e di quale rilevanza dare ai patti del 1929 all’interno del nuovo assetto costituzionale,preservando la fascia religiosa senza ricadere nel separatismo.Inoltre non si deve dimenticare che il trattato del 1929 era un trattato internazionale (pacta sunt servanda). Ci furono sostanzialmente due proposte : ▲ Proposta PCI (comunista) soprattutto per voce di Togliatti propose di sancire un generico principio concordatario senza citare in costituzione i patti lateranensi; ▲ Proposta DC Dossetti,padre costituente,propose di sancire il ruolo dei Patti Lateranensi e menzionare espressamente il concordato del 1929.Riconoscendo cos’ nel loro complesso il ruolo dei patti.Questa fu la proposta approvata.Dossetti per rassicurare coloro che credevano si desse copertura costituzionale a norme incostituzionali affermò che non si andava a costituzionalizzare le singole disposizioni dei patti Lateranensi,ma si andava ad affermare una norma sulla produzione giuridica : I patti entravano a far parte dell’ordinamento e rimanevano validi in nome dell’art 7.2 ma non si andavano a costituzionalizzare le singole norme dei patti.Si voleva evitare una denuncia unilaterale da parte dello Stato Italiano dei Patti del 1929 e che questi potessero cadere o essere inseriti nella Costituzione attraverso un nuovo procedimento aggravato.Nell’art 7.2 si sceglie di utilizzare una formula relativa alle eventuali modifiche dei patti: ‘’I loro rapporti sono regolati dai patti Lateranensi.Le modificazione dei Patti,accettate dalle due parti,non richiedono procedimento di revisione costituzionale’’. Si ribadì che questa era una norma sulla produzione giuridica in quanto riguardava il modo di relazionarsi di Stato e Chiesa attraverso queste norme pattizie. Strumentale a : ▲ Consentire l’ingresso dei Patti nel nostro ordinamento senza procedura aggravata (quanto concordato tra Stato e Chiesa veniva riconosciuto dal nostro ordinamento) ▲ Impegnare lo Stato a non modificare unilateralmente quanto accettato dalle parti ▲ Subordinare le modifiche a un nuovo accordo oppure a procedura di revisione costituzionale (aggravata) ex art. 138 Costituzione Una volta scritto l’art 7.2 Cost si crearono diversi discussioni riguardo la posizione dei Patti nella Gerarchia delle fonti. Si svilupparono diverse tesi : 1. Costituzionalizzazione dei patti questa tesi prevedeva che i Patti avessero valore Costituzionale e fossero prevalenti sulle altre fonti.Questo veniva affermato perchè : 1.a. Era necessaria la revisione Costituzionale per la loro modifica unilateralui; 1.b. Norme dei patti non sottoposte a sindacato di costituzionalita; Questa tesi però non tiene conto della discussione in Costituente ,inoltre,non ogni fonte rinviata diventa automaticamente costituzionalizzata e quindi fonte rinviante. Inoltre con il consenso delle parti,le norme dei patti sono modificabili SENZA procedimento aggravato, quindi non assimilabili a norme costituzionali. 31 Questa tesi fu dominante fino ai primi anni ’60 anche se andava in senso opposto a quelle che erano state le opinioni dei costituenti sia di maggioranza che di minoranza finchè non si sviluppo la tesi 2. 2. Costituzionalizzazione del principio concordatario Prevedeva che il legislatore si accordasse con la Chiesa su tutte le norme dei Patti.Si richiamava inoltre la proposta di Dossetti sulla norma sulla produzione giuridica; Devono inoltre essere regolati in modo pattizio i rapporti Stato/Chiesa Concludeva sostenendo che le norme di derivazione pattizia sono ordinarie. Questa teoria impone l’accordo bilaterale da realizzare con lo strumento giuridico del Concordato e garantirebbe tutte le future modificazioni dei patti. Le pecche di questa tesi erano: 1.c.Richiamo alla proposta di Togliatti 1.d. Il valore del principio concordatario sancisce impegno per il legislatore ma non risolve la questione della posizione dei Patti nella gerarchia delle norme Si sono poi sviluppate delle tesi intermedie per cui l’art 7.2 : ▲ È una norma sulle fonti del diritto : ■ Vi è un impegno costituzionalmente garantito a conservazione dei Patti Lateranensi ■ Vi sarebbe un’area di specialità per i patti : • Non hanno prevalenza integrale sui principi costituzionali : • Le norme concordatarie hanno forza passiva o di resistenza all’abrogazione che le rende assimilabili, sotto questo limitato profilo,alle norme costituzionali in quanto hanno bisogno di una modifica pari a quella delle norme costituzionali. Tuttavia queste tesi sostengono che le norme dei Patti non sono assimilabili a norme costituzionali per quel che riguarda la sindacabilità : con la sentenza n.30/1971 queste norme hanno valore rinforzato ma non negano i principi supremi ovvero qualcosa di supra costituzionale : i principi che caratterizzano la forma di Stato e ne individuano ragione e modo di essere .Rintracciabili attraverso una lettura congiunta di più norme,dedotti in via interpretativa e individuati in base alla interpretazione ed individuazione della Corte.E’ un catalogo aperto.L’unico principio supremo espresso è l’art 139 della Cost. Es : Laicità dello Stato dedotto attraverso la lettura complessiva di più articoli della Costituzione. Queste norme sono a tutti gli effetti norme atipiche,sia per la loro modifica e abrogazione che prevede un nuovo accordo delle parti o procedimento costituzionale;inoltre se sottoposte a sindacato di costituzionalità devono tenersi presente i principi supremi. Secondo questa interpretazione,nella scala gerarchica delle leggi,tra le norme costituzionali e le leggi ordinarie ci sarebbe un gradino intermedio occupato dalle fonti normative atipiche pur avendo la forma di leggi ordinarie sono dotate di una speciale forza di resistenza all’abrogazione,alla modifica e alla deroga da parte di leggi ordinarie.Potrebbero essere invece modificate da leggi ordinarie precedute dall’accordo con la controparte.Altrimenti la modifica unilaterale potrebbe avvenire solo ai sensi dell’art 138 Cost. Nella sentenza sovracitata (30/1971) afferma che l’art 7.2 : ▲ enuncia il principio pattizio; 32 In questa sentenza la Corte fa riferimento però ad aspetti troppi vaghi e poco esaustivi. Quindi vi sono anche qui dei problemi: • Da un lato si creano criteri vaghi e incerti. Interessa dal punto di vista giuridico perché l'art.8 sancisce una libertà qualificata e l'incertezza provocherebbe una difficile applicazione delle norme. • Dall'altra parte il rischio è che i criteri siano così rigidi da applicare il modello delle chiese cristiane a tutta la realtà delle confessioni, così rischiando di annullare delle libertà che la costituzione sancisce. Ad es. la corte di appello di Milano aveva provato a dare una definizione di confessione molto limitante, in quanto essa sarebbe dotata di una tipica concezione di vita e la religione si potrebbe definire ritenendo che essa sarebbe un rapporto tra gli uomini con il divino. Ma poi la Cassazione intervenne dicendo che non si può definire la religione. Infatti la mancanza di definizione di religione non è casuale, ma conseguente alla volontà di non limitare l'ampia libertà religiosa garantita dalla Costituzione. Il riconoscimento delle confessioni religiose non si ritrova come disciplina specifica nel nostro ordinamento giuridico. Abbiamo sicuramente non un procedimento formale, ma tramite: • Intese • Riconoscimenti pubblici che avvengono attraverso l'applicazione di diversi atti normativi nei confronti di determinate confessioni, quindi implicitamente si riconosce che quella formazione è una confessione religiosa • Procedimento di verifica sullo statuto di una confessione. Gli organi preposti alla verifica stanno implicitamente riconoscendo la confessione • La comune considerazione • Dei procedimenti incidentali, tramite delle sentenze formulate da giudici. • Un riconoscimento improprio, perché se non esiste un procedimento formale esiste l'art. 2 della legge 1159/1929 che fa riferimento al riconoscimento di un ente che fa parte della confessione, ma con questo riconoscimento è anche un riconoscimento giuridico della confessione, anche se in realtà riconosce l'ente morale che esprime i valori di quella determinata confessione. In altri ordinamenti esiste un registro delle confessioni religiose, come per es. in Spagna, che fa riferimento a dei criteri di riconoscimento, non dell'ente, ma della confessione (un criterio è il radicamento della stessa nella società). Art 8.2 Cost autonomia delle confessioni acattoliche Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. Si riferisce al medesimo principio dell'art.7 primo comma. Si fa riferimento a quelle categorie di confessioni religiose attraverso i criteri sopra citati. Il secondo comma parla di un diritto, quindi una facoltà, non un obbligo, di organizzarsi tramite statuti. L’espressione hanno diritto indica che l’autonomia statuaria è garantita dalla Costituzione :questo significa che le confessioni hanno autonomia e libertà di dotarsi di statuti. I contenuti di questi non definiti dalla confessione stessa e non dallo stato. Quest'autonomia però incontra il limite del non contrasto con l'ordinamento giuridico italiano. Questo limite si giustifica perché lo Stato deve prima verificare l'esistenza della confessione e la coerenza con il proprio ordinamento. 35 N.b lo Stato non può arrogarsi la funzione di valutare i principi di una confessione religiosa,ma deve solo limatarsi a verificare che le norme di organizzazione di questa non deroghino ai principi statuali d’organizzazione dei gruppi sociali; In ogni caso questo articolo sembra stabilire dei limiti che una confessione religiosa non potrà mai valicare nelle proprie norme statuarie e che non vanno desunti da specifiche disposizioni normative ma ricavati in via interpretativa dai principi del nostro ordinamento (Per ordinamento si intendono i principi supremi di questo, quindi il controllo dello statuto va fatto in relazione a questi principi e non a singole norme dell'ordinamento). Questo significa che però l'ordinamento pone ad un certo punto un controllo degli statuti, ma non esiste un procedimento formale per controllare gli statuti. Tale controllo può essere svolto: ▲ Con un controllo incidentale ▲ Con il riconoscimento degli enti esponenziali delle confessioni religiose In questo momento si va a controllare lo statuto proprio di quell'ente, ma solitamente in quello statuto ci sono anche una serie di norme che riguardano la confessione religiosa nel suo complesso. Tutto ciò non è formalizzato da nessuna parte, ma è prassi. Quando si pone in esame uno statuto si va a controllare: ▲ L'oggetto cioè all'ordine proprio e non ciò che attiene alla sfera spirituale Quindi guarda le norme organizzative e non i principi religiosi ▲ Il criterio Questo deve valutare se uno statuto è conforme ai principi fondamentali dell'ordinamento. Il limite è posto dalle: ■ Norme penali ■ I diritti e le libertà fondamentali Cosa succede se lo Statuto di un gruppo religiose non è conforme, totalmente o parzialmente, ai principi fondamentali del nostro ordinamento? A questo proposito si sono sviluppate diverse convinzioni : ▲ La non conformità produrrebbe la semplice irrilevanza civile di tale statuto il gruppo continuerebbe ad essere libero di agire seppure non a livello istituzionale ma fruirebbe comunque delle norme di diritto comune applicabili alle associazioni e ai gruppi e a quelle applicabili alla generalità delle confessioni; ▲ La qualificazione di confessione religiosa deve essere negata a quei gruppi che coltivino confessioni religiose aberranti di tipo razzista o morali o intrinsecamente violente si afferma che una grave discordanza tra principi statuari e fondamentali dell’ordinamento escluderebbe di fatto il gruppo dall’applicazione delle norme sulla generalità dei culti e dunque anche dalla tutela penale. In ogni caso si può dire che questo comma dell’art 8 Cost riconosce un diritto alla normazione sulla propria organizzazione di cui sarebbero titolari le confessioni religiose e i gruppi religiosi;tale diritto attribuisce ad ogni gruppo religioso la libertà di porre autonomamente il proprio sistema di precetti di organizzazione e al contempo implica il divieto di ogni ingerenza statale per ciò che attiene alla disciplina della struttura costituzionale delle confessioni. Art. 8.3 la legge “sulla base di intese” 36 Art 8.3 I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. E’ una norma sulle fonti e contiene una riserva di legge nella materia della disciplina dei rapporti tra Stato e confessioni diverse dalla cattolica. Va considerata come: ▲ una riserva di legge formale negoziata impone che sulla materia intervenga il solo atto legislativo prodotto attraverso il procedimento parlamentare con esclusione degli altri atti equiparati alla legge formale; ▲ Rinforzata per procedimento,in quanto è previsto che la disciplina dei rapporti tra Stato e confessione non cattolica debba seguire un procedimento aggravato rispetto al normale procedimento legislativo. La norma in esame attribuisce alla confessione il diritto di chiedere,nell’ambito della sua autonomia,all’Autorità competente di addivenire all’intesa. INTESE: strumento nuovo e fino a quel momento sconosciuto incerto il valore giuridico e il procedimento LEGGE sulla base di intese: “inventata” la legge di approvazione: le intese non sono trattati internazionali, per cui non possono essere rese esecutive all'interno dell'ordinamento attraverso una legge di esecuzione, necessita quindi di uno strumento di legge nuovo, la legge di approvazione appunto. Che natura giuridica hanno e che posto occupano nella gerarchia delle fonti le leggi di approvazione delle intese? Sono fonti atipiche? Diverse tesi: A) equiparate a intese amministrative B) atti politici C) accordi di diritto esterno (ordinamenti confessionali) D) convenzioni di diritto pubblico interno … in ogni caso... Le intese non sono accordi di diritto internazionale (come il concordato) improprio parlare di legge di ratifica e legge di esecuzione Cosa significa “legge sulla base di intese”: ▲ Ipotesi A Intesa come presupposto della legge di approvazione >> il Parlamento, elaborando la legge, può modificare l'intesa (NB: nella forma, non nella sostanza) ▲ Ipotesi B legge di approvazione come legge “esecutiva” dell'intesa >> la legge deve essere identica all'intesa. Nella prassi: ▲ prevale l'ipotesi B: la legge dell'intesa è identicamente trasporto nella legge di approvazione ▲ talvolta modifiche, ma spesso solo nella disposizione degli articoli di legge La stipula delle intese: non è codificata, si tratta in toto di prassi I soggetti sono le rappresentanze che trattano con il Consiglio dei Ministri. Le Confessioni che vanno a stipulare un'intesa con lo Stato sono quelle riconosciute dall'art.2 della legge 1159/1929 attraverso un ente rappresentativo di quella confessione con un parere Consiglio di Stato. Avviene in sostanza una sorta di valutazione su: se quell'ente che si presenta rappresentativo o meno di una confessione religiosa e se la confessione stessa corrisponda ad una confessione religiosa. Lo Stato: i rapporti con le confessioni religiose ex art. 8 Cost. spettano alla deliberazione del Consiglio dei Ministri (art. 2.3, lettera L della L. 400/1998) 37 ▲ Nel procedimento di trattative non si può parlare di un diritto alla firma in quanto è necessario un accordo tra le parti. ▲ Non vi è un diritto all’approvazione con legge dell’intesa firmata in quanto vi è assenza di strumenti per azionare tale diritto si parla infatti di una responsabilità politica del Governo e del potere legislativo. L’intesa non è un atto politico,lo è dal punto di vista del requisito soggettivo in quanto proviene da un organo di vertice,ma non dal punto di vista oggettivo poiché non riguarda la costituzione,la salvaguardia e il funzionamento dei pubblici poteri nella loro organica struttura e coordinata applicazione.Per questo motivo il governo non può esercitare discrezionalità politica sol che si possa pervenire a un giudizio di qualificabilità del soggetto istante come confessione religiosa.Il governo ha quindi una discrezionalità tecnica non politica in quanto ha la possibilità nell’esercizio della discrezionalità tecnica di escludere motivatamente che il soggetto interessato presenti le caratteristiche che le consentirebbero di rientrare tra le confessioni religiose. Per il diniego occorre un atto motivato del Consiglio dei ministri e non la semplice nota del Sottosegretario alla presidenza del Consiglio. La discrezionalità,inoltre,incontra uil limite dell’art 8.1 Cost : resta salva la facoltà di non stipulare l’intesa all’esito delle trattative ovvero di non tradurre in legge l’intesa medesima. La cassazione con la sentenza 16305/2013 ha stabilito che il fondamento dell’interesse fatto valere riposa direttamente sui precetti costituzionali che fondano i diritti di libertà religiosa.L’attitudine di un culto a stipulare le intese con lo Stato non può quindi essere rimessa all’assoluta discrezionalità del potere esecutivo,che è incompatibile con la garanzia di eguale libertà di cui all’art 8.1. Il diniego delle trattative non può essere fatto per motivi di discrezionalità perché altrimenti lo Stato violerebbe il diritto a eguale libertà di tutte le confessioni religiose,quindi deve essere garantito quantomeno l’avvio delle trattative delle confessioni riconosciute. In definitiva Le intese non violerebbero il principio di uguaglianza (modi diversi per situazioni diverse) tuttavia,una volta superata la disparità tra chiesa Cattolica e altre confessioni si è creata una nuova disparità tra confessioni con e senza intesa,talvolta bloccate nell’accesso all’intesa.Il problema è che molti dei diritti collegati alla libertà religiosa nella dimensione istituzionale sono disciplinati nelle intese,che non tiguardano solo le specificità. La giurisprudenza si è soffermata anche sulla possibilità per tutte le confessioni religiose di avere alcuni diritti indipendentemente dall’intesa ,sono questi i diritti comuni e generici. Nella sentenza n.195 /1993 riguardo gli edifici di culto si stabilì che (diapo 18) Le intese dovrebbero essere strumenti di valorizzazione delle identità per cui i trattamenti diversificati lo sono in base alla specificità,senza alterare l’uguale misura di libertà ex art 8.1. Sistema piramidale ▲ Confessioni con accordi specifici diritto speciale quali concordati intese e accordi; ▲ Confessioni con specifiche tutele (es :esenzioni fiscali) in base a norme speciali ma generali (In italia la legge sui culti ammessi) ▲ Confessioni con limitati rapporti con lo Stato Diritto comune (associazioni e confessioni non riconosciute) Estende la regola della bilateralità alle confessioni acattoliche,va letto in parallelo con l’art 7.2 Cost. 40 IL PRINCIPIO PATTIZIO ( Art 7.2 Cost + 8.3 Cost) Il principio di distinzione degli ordini porta il legislatore a dover trovare un punto di incontro tra le diverse confessioni. Il principio pattizio è il principio in base al quale la Costituzione italiana afferma che le relazioni tra Stato e confessioni religiose debbano essere regolate attraverso la predisposizione di accordi –intese- sottoscritti dalle parti interessate. Il principio pattizio è disciplinato dagli art 7.2 e 8.3 della Costituzione. La rilevanza di tale principio arriva in seguito a tutto il percorso storico già analizzato : Una prima fase nel Periodo liberale che vede la prevalenza di fonti unilaterali per poi avere dal 1929 un doppio binario che vede il Concordato vs. le fonti unilaterali (l.1159/1929) (questa caratteristica è ancor oggi valida per definire ul sistema italiano di relazioni tra Stato e confessioni religiose. Successivamente con la nascita della Costituzione il principio concordatario fu inserito in costituzione ed Principio di bilateralità esteso anche alle confessioni diverse dalla cattolica (art. 8.3) Nasce quindi un Nuovo strumento: le intese. Con la costituzione non si vuole tornare al separatismo dell’epoca liberale: ▲ Tutela pace religiosa; ▲ Stato democratico e pluralista : ruolo formazioni sociali; ▲ Patto Costituente: Stato accetta il ruolo delle Chiesa e Chiesa accetta autonomia (laicità) dello Stato. ▲ Bilateralità necessaria : conseguenza del riconoscimento della Chiesa cattolica come ordinamento primario (art 7.1).Nel momento in cui si riconosce il ruolo della Chiesa è necessario dettare delle regole. I due articoli, nonostante trattino lo stesso principio, hanno due discipline diverse 41 Art 8.3 ▲ Intese ▲ Atti interni ▲ Fenomeno nuovo : questioni : • Rappresentanz • Procedimento • Il valore della legge su base di intese 7 2 Patti o internazionale Valore storico del ‘29 T atti comuni : Bilat ralità Rapporto con l principio di autonomia confessionale L'attuazione dell'art. 8.3: il principio pattizio ▲ rimasto inattuato fino al 1984: non c'è stata una stipulazione di intese previste dalla Costituzione con le confessioni di minoranza prima del momento della revisione dei Patti Lateranensi ▲ intese: sottraggono le confessioni religiose dall'applicazione della normativa del 1929 sui culti ammessi, regolando i rapporti tra Stato e confessioni ▲ ricordarsi che non c'è legge unilaterale “nuova” sulla libertà religiosa, per cui le confessioni non disciplinate attraverso le intese rimangono sottoposte alla disciplina della normativa del 1929 Gli Accordi di Villa Madamafirmato dal presidente del consiglio Bettino Craxi per l’Italia e dal Cardinale Agostino Casaroli per la Santa Sede.Reso esecutivo con la legge del 25 marzo 1985 n.121 abrogava e sostituiva il Concordato lateranense e modificava alcune parti del Trattato del Laterano assieme al Protocollo addizzionale annesso allo stesso.Questo è un accordo-quadro in quanto: ▲ Enuncia i principi e la disciplina generale ; ▲ Prevede nuovi accordi : bilateralità diffusa; ▲ Principio di collaborazione e laicità; nel quale le due parti contraenti hanno fissato principi impegnandosi alla reciproca collaborazione per la promozione del bene dell’uomo e del paese.Il fine era quello di adeguare i nuovi patti lateranensi ai nuovi principi della democrazia costituzionale.L’art 7 prevedeva la costituzione di una Commissione paritetica per la formulazione della nuova disciplina degli enti e dei beni ecclesiastici.Tale commissione pervenne ad un testo concordato l’8 agosto dello stesso anno cui furono apportate modifiche mediante uno scambio di lettere tra Casaroli e Craxi.Ai protocolli e agli annessi allegati è stata data ratifica ed esecuzione con la legge 206/1985 e 222/1985. Nell’art 13 dell’accordo si prevede che ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra Stato e Chiesa potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due parti che con intese competenti autorità dello stato italiano e la CEI. Principio di laicità come principio supremo che vale a operare controllo di costituzionalità sulla l. n. 121/1985. • Art 1 affermava il principio per cui Stato e chiesa sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani,tale principio sarò rispettato nei loro rapporti da entrambe le parti; N.b non si tratta più del principio di distinzione degli ordini affermato nel 7.1 ma assume un valore impegnativo bilaterale anche nei confronti della Chiesa; • Art 2 garantisce alla Chiesa Cattolica la libertà di svolgere la sua missione pastorale educativa e caritativa di evangelizzazione oltre che alla libertà di organizzazione e di pubblico esercizio del culto e delle proprie funzioni. • Art 3 garantisce all’autorità ecclesiastica la libertà di determinare la circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie e di nominarne i titolari dei relativi uffici; 42 ▲ Tendenza a privatizzazione della religione espressione della religiosità individuale; Oggi si sviluppo in parallelo con il riconoscimento dei diritti fondamentali degli individui: ▲ Autonormatività del singolo; Rilievo della coscienza individuale ▲ Orientata al pluralismo In senso contemporaneo e giuridico la laicità deve portare all’astenersi dal creare disuguaglianze tra le differenti confessioni religiose ▲ Non esclude riconoscimenti (anche pubblici) della religione. Nel nostro ordinamento il principio di laicità fa parte dei cosiddetti principi supremi,individuati nella sentenza n.1146 del 1988 della Corte Costituzionale : Esistono «alcuni principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali. Tali sono tanto i principi che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”. I principi supremi : ▲ Profili della forma di Stato (sent n.293/1989) ▲ Non modificabili (neppure con procedimento di revisione costituzionale) ▲ Non coincidono con principi fondamentali della Cost. ▲ Non rinvenibili in singole norme ▲ Esprimono dei valori fondamentali dell’ordinamento ▲ Di volta in volta enucleati dalla stessa Corte costituzionale ▲ La Corte fa ricorso solitamente ad insiemi di norme la cui lettura sistematica permette l’enucleazione di un principio supremo Es di principi supremi : • Principio supremo di laicità dello Stato; • Principio del diritto alla tutela giurisdizionale ; • Principio della inderogabile tutela dell’ordine pubblico. Il principio supremo di laicità è stato espresso per la prima volta nella sentenza 203/1989 della Corte Cost : “I valori richiamati (artt. 2, 3 e 19) concorrono, con altri (artt. 7, 8 e 20 della Costituzione), a strutturare il principio supremo della laicità dello Stato, che è uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica. Il principio di laicità , quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale” 45 Il ragionamento della Corte è quello per cui l’art 9 dell’Accordo di Villa Madama (insegnamento religione cattolica nelle scuole) non crea disuguaglianza in quanto non obbliga nessuno a seguire l’insegnamento di suddetta materia,lasciando quindi la libertà di scelta.Inoltre la Corte sottolinea come tutto ciò non implichi un’astensione totale dello Stato dall’intervenire in materie che riguardano la libertà religiosa. Lo Stato si muove nel regime del pluralismo,quindi con il fine di conseguire la libertà religiosa. La sentenza riconosce il valore della cultura religiosa e spiega che La religione cattolica è insegnata in considerazione dell’appartenenza di questa come parte del patrimonio storico del popolo italiano. In questa sentenza c’è quindi la continuità di impegno dello Stato italiano a : 1. Il riconoscimento del valore della cultura religiosa; 2. La considerazione dei principi del cattolicesimo come parte del patrimonio storico del popolo italiano; 3. La continuità di impegno dello Stato italiano nell'assicurare l'insegnamento di religione nelle scuole (come precedentemente all'Accordo); 4. L'inserimento di tale insegnamento nel quadro delle finalità della scuola. Il ruolo del principio di laicità è quello di riassumere diversi principi relativi il fattore religioso. Il principio di laicità è dunque da considerarsi : ▲ Supremo dell’ordinamento costituzionale ▲ Sintetico riassume i cardini del modello italiano della libertà religiosa ; ▲ parametro di costituzionalità di tutta la normazione in materia di libertà religiosa, norme pattizie incluse; ▲ direttrice per la politica in tema di libertà religiosa che deve perseguire l’obiettivo “della salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale” ▲ «Il principio di laicità, quale emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Costituzione, implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» (C.Cost., n. 203/1989) Caratteri di laicità : ▲ Distinzione degli ordini e divieto di ingerenza statale nelle questioni religiose ▲ Caratterizza in senso pluralistico –non separatista- la forma del nostro Stato,entro il quale hanno da convivere,in uguaglianza di libertà,fedi,culture e tradizioni diverse. ▲ Richiede l’equidistanza e l’imparzialità dello Stato nei confronti di tutte le religioni; ▲ Pari protezione della lbertà di coscienza ed uguaglianza di tutte le fedi (imparzialità ,neutralità dello Stato) Dalle pronunce della Corte Costituzionale si deduce che lo Stato : ▲ Non può parteggiare per una religione ▲ Non può rimanere indifferente laicità contemporanea diversa dalla laicità ottocentesca :il nostro è uno Stato sociale ed interventista che tutela i diritti individuali, libertà e uguaglianza (anche sostanziale) 46 ▲ Pluralismo (vs. separazione e anticlericalismo) • Laicità italiana diversa in origine da laicità francese • italiana: nasce da concordato • Francese: nasce dalla separazione* * anche se in origine la parola laicità indicava proprio una separazione tra clero e semplici fedeli • In Italia equidistanza ed imparzialità verso le religioni non significano totale astensione dello Stato dalla tutela della libertà religiosa. • In altri paesi laicità significa non intervento e separazione netta tra Stato e Confessioni. Dal principio di laicità derivano alcuni obblighi : ▲ Salvaguardare la libertà di religione in un regime di pluralismo; ▲ Avere un atteggiamento di equidistanza e imparzialità nei confronti di tutti i culti ; ▲ Garantire pari protezione alla libertà di ciascuno, indipendentemente dall’appartenenza religiosa; ▲ Rispettare la distinzione degli ordini . Lo Stato quindi dovrà : ▲ Rispettare tutte le opzioni religiose ; ▲ Non valutare i principi confessionali (incompetente) ▲ Non avere religione ufficiale. Nel rapporto con gli altri articoli della Costituzione,il principio di laicità implica che : • ART 2 principio personalistico : • Valore della persona e dei diritti umani • Indirizza lo Stato verso la tutela dei diritti e della persona in senso pluralistico • Indirizza l’azione dello Stato verso la tutela dell’individuo e dei diritti fondamentali anche all’interno delle formazioni sociali valore delle confessioni,che il principio di laicità non nega. • ART 9 tutela della libertà religiosa : • Sottolinea il valore della religione come dimensione dell’individuo; • Principio di laicità inteso non come limite all’esercizio della libertà religiosa sia in forma individuale che associata . • ART 3 uguaglianza : • Formale ■ La laicità implica parità e non discriminazione in regione dell’elemento religioso Ciò significa anche non anticlericalismo né egualitarismo cieco; • Sostanziale ■ Invita a interventi positivi per sviluppo della personalità umana ■ “laicità positiva” e non “laicità negativa”, che non impedirebbe interventi statuali purché non “confessionalmente” caratterizzati 47 • Divise e simboli religiosi E’ possibile indossare simboli religiosi che riportino al proprio credo; La religione nell’ambito dello sport La FIFA ha stabilito delle regole per disciplinare tale ambito. Questa ha deciso che i simboli religiosi possono essere indossati qualora non turbino l’ordine pubblico e si adattino ai colori della divisa .Vi è divieto assoluto di propagandare la propria religione attraverso gli slogan. La religione in luogo pubblico Vietati i simboli religiosi in contrasto con le regole sull’abbigliamento; In alcuni paesi ,quali la Francia,sono stati vietati i simboli religiosi (es:bourquini) per motivi di laicità. A scuola - Alunni con indumenti/simboli religiosi a scuola - Rispetto dei giorni festivi; - Rispetto delle regole alimentari Dal punto di vista normativo vi sono diversi fonti che possono risolvere questo problema.Si tratta di fonti del diritto indiscriminatorio le quali possono essere di due tipi : • Fonti Nazionali : • Costituzione Italiana ■ Art 19 libertà religiosa ,diritto garantito a tutti; ■ Art 3 Uguagloianza formale,sostanziale e ragionevole Individua un principio generale,il cui primo destinatario è il legislatore. • Costituzione Francese ■ Art 1 non contiene una norma sull’uguaglianza sostanziale ma formale ,a cui da più attenzione,eguale condizione di tutti senza distinzioni,non prevede la possibilità di operare differenziazioni per favorire la libertà religiosa; • Fonti internazionali in particolare il diritto dell’UE ha adottato alcune direttive Dal principio di uguaglianza ai divieti di discriminazione Il principio di uguaglianza individua un principio generale il cui primo destinatario è il legislatore. I divieti di discriminazione,invece : • Uguaglianza (es. art. 3 Cost. ita) • Individua un principio generale • Destinatario in primis è il legislatore • Divieti di discriminazione • Traducono in norme il principio • Obbligano anche i privati • Definiti di recente in ambito internazionale/sovranazionale • Non mera disuguaglianza ma trattamento sfavorevole 50 Il divieto di discriminazione è sancito anche in ambito internazionale dall’Art 4 della CEDU . N.b L’UE non può dettare regole riguardo la libertà religiosa in quanto non ha competenze generali in materia di diritti umani che però deve rispettare; Le direttive dell’UE da considerare sono le direttive n.2000/78 e 2000/43 ,le quali pur essendo atti dell’UE trattano di materia religiosa • vietano di discriminare in alcuni concreti ambiti di attività,lavoro principlamente • obbligano gli Stati membri ad attuare tali divieti negli ordinamenti interni e si innestano su un quadro normativo preesistente; • segnano un momento di attenzione/consenso per problemi di diversità etniche e religiose • La direttiva n.2000/78 sesso,età,disabilità,religione,orientamento sessuale (ambito del lavoro): ▲ Stabilisce nozioni di discriminazioni :cos’è la discriminazione,cosa si debba intendere i tutti gli stati membri dell’UE.Tutti devono intendere,in ambito lavorativo,la discriminazione allo stesso modo; • Discriminazione diretta trattamento che differenzia in base alla religione,per escludere,svantaggiare; art 2 ,lett a) la quale sussiste : ■ Sulla base di uno dei motivi di cui all’art (religione e convinzioni personali); ■ Una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia,sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga. Bisogna quindi operare una comparazione.Tale comparazione può essere sia con una situazione reale o nel passato o ipotetica. La persona può essere discriminata anche senza intenzione del datore di lavoro,il quale sarà sanzionato egualmente,a prescindere dall’intenzione qualora agisca sfavorevolmente nei confronti delle persone. ES : • Il datore di lavoro tratta meno favorevolmente qualcuno perché professa una religione diversa o perché non è credente; • Licenziamento discriminatorio ; • Discriminazione per supposizione: ad esempio non assumo un Egiziano perché penso che sia musulmano • Discriminazione indiretta trattamento che svantaggia perché non prende in considerazione le diversità religiose; art 2 lett b) Sussiste quando : 51 una disposizione, criterio o prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione […] rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari Consiste in : ▲ Trattamento svantaggioso,derivante da una misura neutra; ▲ Svantaggio per il gruppo di appartenenza (proporzionalmente o particolarmente svantaggiato rispetto ad altre religioni) che può derivare : ■ Da una norma ; ■ Da una prassi ; La rimozione della discriminazione indiretta comporta di prendere in considerazione le appartenenze/diversità religiose. ES : nell’ambito del lavoro una regola sulle divise può porre in una situazione di particolare svantaggio chi indossa simboli religiosi (es. velo islamico); N.b Quando la regola neutra risponde ad un fine legittimo e risulta appropriata e necessaria al suo perseguimento non è indirettamente discriminatoria (es .imposizione abbigliamento per motivi di sicurezza o igiene),quindi può essere giustificata. ▲ Cornice concettuale comune agli Stati UE ▲ Strumenti/concetti che codificano normativa e giurisprudenza precedenti; ▲ Ambito :lavoro ed occupazione Art 1 La presente direttiva mira a stabilire un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l’occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento. • La direttiva n.2000/43 razza e origine tecnica (ambiti ulteriori) : una razza o un’etnia non viene più considerata in ambito biologico,ma attreaverso ad un’appartenenza ad un popolo,radici comuni,cultura e religione Le direttive pongono delle regole agli Stati membri dell’UE. DISCRIMINAZIONE IN AMBITO LAVORATIVO-Il Caso Eweida and others V UK Quattro casi riguardo la discriminazione –trattamento differente peggiorativo- religiosa di lavoratori nel Regno Unito. 52 dire di non essere in grado di poter affrontare tali problemi,riceve un provvedimento disciplinare con cui viene obbligato a tratatre con questo tipo di coppie.Successivamente le sue lamentele viene licenziato per inadempimento contrattuale. Ricorre quindi in giudizio lamentando di aver subito un licenziamento discriminatorio ma perde in tutti i gradi di giudizio. La decisione della CEDU riguardo questi due casi : ▲ Prevale la tutela della discriminazione fondata sull’orientamento sessuale; ▲ Riconosce un margine di apprezzamento e il ruolo dell’UK nell’interpretare i diritti in gioco :secondo la Corte la restrizione alla libertà religiosa (=tutela della non discriminazione fondata sull’orientamento sessuale),avvallata dai giudici ingliesi,è stata corretta,considerando il margine di apprezzamento nazionale sccelta del Regno Unito di tutelare dalla non discriminazione le coppie omossesuali,anche adottando una legislazione sul loro riconoscimento. ▲ Non è stato analizzato da parte della Corta,la proporzionalità della restrizione (bilanciamento come negli altri due casi) ma si è rinviato all’interpretazione nazionale dei diritti. DIRITTO ECCLESIASTICO IN AMBITO SCOLASTICO E’ possibile individuare la presenza del fattore religioso in ambito scolastico in almeno due ambiti : • Scuola e programmi scolastici: • Insegnamento; • Insegnanti; • Caratteristiche della scuola : ■ Laicità vs presenza di simboli religiosi (es.il crocifisso); ■ Norme nazionali e orientamenti europei (influenzano le scelte degli Stati) ■ Autonomia scolastica; ■ Scuole statali vs confessionali • Pratica religiosa a scuola : • Festività religiosa e giorni di riposo; • Simboli e abbigliamento di alunni e insegnanti; • Mense scolastiche e precetti alimentari delle religioni. L’insegnamento L’ insegnamento della religione nelle scuole pubbliche è sempre stato motivo di discussione a causa del pluralismo religioso. Il nostro ordinamento considera attualmente la religione come elemento culturale e storico e no come indottrinamento religioso. Tale modello presenta però delle contraddizioni in quanto tende ad essere un insegnamento di tipo religioso. Storicamente la religione cattolica ha un ruolo centrale nell’educazione : • Periodo liberale caratterizzato da un separatismo di stampo giurisdizionalista,dopo aver avviato con la legge Casati del 1859 la prima rete di scuole pubbliche qualche anno dopo abolisce con la legge Coppino del 1877 l’insegnamento obbligatorio della religione cattolica nelle scuole pubbliche 55 secondarie,presente nel precedente Stato Sabaudo e nelle altre regioni artefici dell’Unificazione.Vi è però un mantenimento di fatto nelle scuole elementari ,se questo era richiesto dalle famiglie,che in maggioranza cattolica fecero in modo che non fosse mai abolito tale insegnamento. • Periodo fascista Nel 1923 con la riforma Gentile, viene reinserito l’insegnamento della religione cattolica come obbligatorio salvo dispensa nelle elementari (coloro che non volevano frequentare tale insegnamento dovevano richiedere l’esenzione) .Tale insegnamento era considerato come fondamento e coronamento dell’educazione pubblica,elemento fondamentale nella formazione dei giovani.Il fascismo lo utilizzò come collante della nazione e riscossore di consensi. Con il Concordato lateranense del 1929 l’insegnamento venne confermato ed esteso alle scuole medie (art 36).Diveniva quindi un impegno bilaterale in cui Stato e Chiesa si impegnavano a far si che tale insegnamento fosse impartito. • Accordo di Villa Madama 1984 con la revisione del Concordato Lateranense vi sono alcune modifiche : Art 9 : 3.1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della, scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato. 3.2. La Repubblica italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. • Art 9.1 diritto di istituire liberamente scuole confessionali ; • Art 9.2 Insegnamento della religione nelle scuole pubbliche (IRC) • Protocollo Addizionale (n.5) approfondisce l’art 9. Per quel che riguarda il passaggio dall’accordo del 1929 a quello di 1984 possiamo notare elementi di: • Continuità • Art 9,AVM conferma in tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado,non universitarie ,l’insegnamento dell’IRC; • Permane l’importanza delle norme pattizie e del ruolo delle confessioni religiose • Cambiamento: 56 • Con AVM si cerca di superare il modello storico dell’IRC,tentando di far prevalere il principio di laicità e quello di libertà religiosa e non discriminazione di libertà religiosa per coloro che non seguono IRC L’insegnamento dell’IRC obbligatorio per lo Stato Italiano è un impegno pattizio ,vanno ricordati : • D.lgs. 16 aprile 1994 n.297,art.311 norma unilaterale che ribadisce e specifica alcuni dati di quanto affermato a livello pattizio : l’art 311 nei primi due commi ripropone le medesime garanzie riconosciute all’art 9.2 dell’Accordo di Villa Madama ,e al terzo comma dispone che relativamente alle confessioni religiose diverse dalla cattolica si osservano le dispisizioni della legge 24 giugno 1929,n.1159 ,in quanto applicabili,e quelle delle leggi emanate a seguito delle Intese tra lo Stato e le singole confessioni religiose. Tale decreto parla anche dell’insegnamento di altre religioni,finalizzato alla libera scelta e alla libertà religiosa. • Confessioni con intesa l’insegnamento è attivato su richiesta e con oneri a loro carico :nelle intese si parla di richieste proveniente dagli alunni e dale famiglie in ordine allo studio del fatto religioso e delle sue implicazioni,senza oneri per le amministrazioni scolastiche interessate’’. L’insegnamento è quindi diverso da quello della propria religione.Unica eccezione ‘ l’intesa ebraica che prevede l’insegnamento ebraico. • Confessioni senza intesa • ■ Legge 1159/1929 :indicava la possibilità di non partecipare. ■ R.D 289/1930,art 23 prevede tuttora che le confessioni senza intesa possano richiede al dirigente scolastico,l’uso di locali scolastci per impartire l’insegnamento della religione,probabilmente tale possibilità non è mai stata utilizzata nel nostro ordinamento. IL PROTOCOLLO ADDIZIONALE N.5 Accordo Villa Madama – Protocollo add., n. 5. • Lettera a «In relazione all'articolo 9 a) l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito - in conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni - da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Nelle scuole materne ed 57 CONCORDATO 1929,art.36 ‘’L’Italia considera fondamento e coronamenro dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica..’’ • Finalità confessionista ▲ IRC taglio catechistico e dogmatico,funzionale ai meccanismi del consenso; ▲ Religione di Stato,confessionismo . ACCORDO 1984,art. 9.2 ‘’La Repubblica Italiana riconoscendo il valore della Cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuol pubbliche non universitarie di gni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All'atto dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto, su richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad alcuna forma di discriminazione. ▲ Riconoscimento patrimonio • Le regioni con il maggioor numero di non frequentanti sono ,nell’ordine : Toscana,Emilia e Piemonte ; • Calo della scelta dell’ora alternativa : dal 9.7% all’8,2% a vantaggio dello studio non assistito; N.b i dati sono quelli della CEI,che sono gli unici dati dispinibili (di parte?) ;Il MIUR non da dati Chi non si avvale • Possibile discriminazione degli studenti per : • Orario • Natura curricolare e giudizi (oggi : CFU) ATTUAZIONE ART.9 ACCORDO Intese tra CEI E MIUR • Intesa 16-12-1985 (dpr n.751/1985) • Intesa 13-6-1990 (dpr 202/1990) • Intesa 28-6-1012 Riguardano : ▲ Programmi insegnamento ▲ Organizzazione ▲ Collocazione orari ▲ Libri di testo ▲ Qualificazione professori • La scelte sulla frequentazione sono normalmente raccolte prima dell’inizio dell’anno e valide per l’intero anno in corso. • Modalità organizzative dell’insegnamento molti degli argomenti nodali erano stati affrontati nell’Intesa del 1985 poi sostituita nel 1990.Questione centrale è quella che riguarda le modalità organizzative dell’insegnamento,cui l’Intesa dedica l’art.2, stabilendo che la decisione di avvalersi dello stesso non deve determinare alcuna forma di discriminazione d dunque non può influire sui criteri di formazione delle classi,la durata dell’orario giornaliero scolastico e sulla collocazione dell’insegnamento nel quadro delle lezioni; sempre questo articolo dispone che l’esercizio dell’attività di scelta debba essere effettuato all’atto di iscrizione con effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi sia prevista l’iscrizione d’ufficio’’ Il successivo dgls n.297 del 16 aprile 1994 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione all’art 310 commi ¾ ha inoltre puntualizzato che il diritto di avvalersi o meno dell’insegnamento della relione cattolica nella scuola materna,elementare e media è esercitato,per ogni anno scolastico,all’atto dell’iscrizione non d’ufficio dai genitori o da chi esercita la potestà nell’adempimento della responsabilità educativa’’ mentre per gli studenti della scuola secondaria superiore è esercitato personalmente all’atto dell’iscrizione,per ogni anno scolastico.’’ Il Tar Molise con la sentenza 22-06-2012 n 289 ha stabilito la revocabilità del consenso per cui anche nel corso dell’anno è possibile cambiare idea e non 60 frequentare più l’ora di religione senza alcun pregiudizio sul profitto scolastico. Relativamente al tema della collocaione dell’IRC nel quadro dell’organizzazione dell’orario scolastico e alla previsione di possibili attività alternative,si è sviluppato un ampio dibattito che poi ha portato a stabilire che l’orario : • Determinato dal Dirigente Scolastico (Intesa 2012) • La Corte Cost ha precisato che : ■ IRC è facoltativo e non opzionale ■ Alunni che non si avvalgono : stato di non-obbligo ■ Possono uscire da scuola (13/1991),ma non è obbligatorio porre l’ora di religione all’inizio o alla fine della giornata per non penalizzare gli avvalentesi. Problema della facoltatività IRC • Libertà di scelta e non discriminazione • Circolari (normativa unilaterale) o attuazione nei singoli istituti scolastici: si prevedono materie alternative da scegliere se non ci si avvale dell’IRC La Corte Cost. ha più volte affermato che: • IRC è facoltativo e non opzionale • Non si può porre in alternativa (obbligatoria) con altre materie, perché chi lo sceglie lo fa per motivi di coscienza, e non perché è un’opzione tra le altre • Alunni che non si avvalgono: stato di non-obbligo (libertà assoluta nella scelta) Sentenza Corte Cost. 14/1/1991, n. 13 61 3. - …"l'insegnamento di religione cattolica, compreso tra gli altri insegnamenti del piano didattico, con pari dignità culturale, come previsto nella normativa di fonte pattizia", non è causa di discriminazione e non contrasta - essendone anzi una manifestazione - col principio supremo di laicità dello Stato […] la questione ora sollevata si circoscrive attorno alla portata dello "stato di non-obbligo" degli studenti che scelgono di non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica. Come stabilito dalla sentenza n. 203 del 1989, "La previsione come obbligatoria di altra materia per i non avvalentisi sarebbe patente discriminazione a loro danno, perché proposta in luogo dell'insegnamento di religione cattolica, quasi corresse tra l'una e l'altro lo schema logico dell'obbligazione alternativa (...). Per quanti decidano di non avvalersene l'alternativa è uno stato di non- obbligo. Per corrispondere al non-obbligo, l'Amministrazione ha predisposto, con circolari n. 188 del 25 maggio 1989 e n. 189 del 29 maggio 1989, moduli sia per la scelta di avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento di religione cattolica sia per la scelta ulteriore, da parte dei non avvalentisi, di: a) attività didattiche e formative; b) attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente; c) nessuna attività, che l'Amministrazione interpreta come libera attività di studio e/o ricerca senza assistenza di personale docente. Per coloro tuttavia che non esercitino nessuna delle tre scelte proposte sorge questione se lo "stato di non-obbligo" possa avere tra i suoi contenuti anche quello di non presentarsi o allontanarsi dalla scuola. 4. - Occorre qui richiamare il valore finalistico dello "stato di non-obbligo", che è di non rendere equivalenti e alternativi l'insegnamento di religione cattolica ed altro impegno scolastico, per non condizionare dall'esterno della coscienza individuale l'esercizio di una libertà costituzionale, come quella religiosa, coinvolgente l'interiorità della persona. 5. - Alla stregua dell'attuale organizzazione scolastica è innegabile che lo "stato di non-obbligo" può comprendere, tra le altre possibili, anche la scelta di allontanarsi o assentarsi dall'edificio della scuola. Non è pertanto da vedere nel minore impegno o addirittura nel disimpegno scolastico dei non avvalentisi una causa di disincentivo per le future scelte degli avvalentisi, dato che le famiglie e gli studenti che scelgono l'insegnamento di religione cattolica hanno motivazioni di tale serietà da non essere scalfite dall'offerta di opzioni diverse. Va anzi ribadito che dinanzi alla proposta dello Stato alla comunità dei cittadini di fare impartire nelle proprie scuole l'insegnamento di religione cattolica, l'alternativa è tra un sì e un no, tra una scelta positiva ed una negativa: di avvalersene o di non avvalersene. A questo punto la libertà di religione è garantita: il suo esercizio si traduce, sotto il profilo considerato, in quella risposta affermativa o negativa. E le varie forme di impegno scolastico presentate alla libera scelta dei non avvalentisi non hanno più alcun rapporto con la libertà di religione. Lo "stato di non-obbligo" vale dunque a separare il momento dell'interrogazione di coscienza sulla scelta di libertà di religione o dalla religione, da quello delle libere richieste individuali alla organizzazione scolastica Una sentenza della giurisprudenza recente (Tribunale di Padova Sent,30 luglio 2010) ha stabilito che la P.A deve attivare obbligatoriamente insegnamenti alternativi all’IRC al fine di rendere effettiva la scelta compiuta dallo studente per non creare discriminazione soprattutto perché spesso gli alunni avvalentisi beneficiano di CFU derivanti dall’aver frequentato l’IRC.La giurisprudenza costituzionale afferma chiaramente il contrario. n.b tale sentenza sostiene che debba essere ritenuto comportamento indirettamente discriminatorio la condotta di un istituto scolastico che non avendo attivato 62 caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico ,potrà far valòere tali attività come cfu qualora presentino i requisiti previsti dal d.m n. 49 del 24 febbraio 2009.’’ GLI ENTI ECCLESIASTICI Poiché non esiste un vero e proprio procedimento di riconoscimento delle confessioni religiose, con enti ecclesiastici intendiamo tutti i soggetti che consentono a una realtà religiosa che opera a un livello spirituale/soprannaturale, di esprimersi e manifestarsi sul piano dei rapporti istituzionali nei quali si sostanziano le relazioni interpersonali e sociali. Questi costituiscono il corpo visibile delle confessioni :sono strutture concrete attraverso le quali le confessioni agiscono nella società. Ad esempio la parrocchia e la diocesi sono enti della Chiesa Cattolica che interagiscono con la realtà dell’ordinamento civile,tant’è che una parrocchia ha una proprietà,un rappresentante e svolge attività di rilievo pubblica ;altri enti ecclesiastici possono essere un seminario diocesano che compie l’attività di formare il clero,gestendo un edificio adibito per la formazione disponendo di un patrimonio. Le relazioni giuridiche che si sviluppano nella società sono con gli enti,in quanto le confessioni religiose non hanno personalità giuridica di per sé nell’ordinamento italiano. Le confessioni sono libere di organizzarsi e di istituire entità ad esse collegate (gli enti) che possono ottenere personalità giuridica. n.b le confessioni religiose di per sé non hanno personalità giuridica,ma la possono acquisire mediante il proprio ente. Per quel che riguarda la terminologia troviamo nei testi normativi in vigore spesso i termini : ▲ Enti ecclesiastici storicamente si fa riferimento alla Chiesa cattolica ,successivamente utilizzato in senso generico per indicare gli enti delle altre confessioni religiose e anche nelle intese,nonostante faccia riferimento ad una realtà ecclesiastica.Possiamo poi distinguere : • Enti ecclesiasti generali • Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dall’ordinamento statale italiano ▲ Enti religiosi termine più ampio che fa riferimento alla stessa cosa ,utilizzato nelle intese più recenti; Nel concordato del 1929 si parlava di enti ecclesiastici (della Chiesa Cattolica) che avevano una disciplina del tutto particolare rispetto alla Legge dei Culti ammessi che all’Art 2 parla di enti morali per quel che riguarda gli enti delle altre confessioni . 65 Nel concordato,tutti gli enti che dimostravano di essere appartenenti alla Chiesa Cattolica,venivano riconosciuti direttamente come enti nell’ordinamento civile,indipendentemente dai fini perseguiti.Tale disciplina dava rilevanza al diritto canonico ma implicava una grande commistione tra i due ordini,oggi presente ai sensi degli art 7 e 8 della Costituzione. La legge Sui culti ammessi prevedeva un sistema di riconoscimento discrezionale con maggiori poteri di vigilanza della P.A sulla struttura interna e sul patrimonio. Oggi abbiamo una disciplina conforme a costituzione che prevede un controllo sia sugli enti cattolici che delle altre confessioni. Della costituzione ricordiamo : ▲ Art 20 trattamento non deteriore di enti e associazioni con carattere religioso : ‘’Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività’’ Sono soggetti interessati : • Istituzioni carattere ecclesiastico; • Associazioni più in generale,fine di religione e di culto. Divieto di trattamento deteriore,ad es : • Dal punto di vista tributario ; • Nel procedimento di costituzione • Nella capacità giuridica ; • Nello svolgimento di attività n.b l’art 20 non esclude trattamento diverso di tipo favorevole ,una tutela particolare per questo tipo di enti al fine di tutelare la libertà religiosa; ▲ Artt. 7 e 8 autonomia confessionale e distinzione degli ordini,libertà di organizzazione interna • Tutela alla parificazione della tutela degli enti di Chiesa cattolica e delle altre confessioni. Con l’Accordo di Villa Madama e le intese ,gli enti riconosciuti vanno verso un processo di riconoscimento più o meno standardizzato. • Principio di autonomia confessionale e distinzione degli ordini Artt. 7.1 e 8.2 Cost (ribadito in Accordo 1984 e intese) : • Tutela che riguarda sia la Chiesa che le altre confessioni; • Autonomia confessionale :la struttura interna delle confessioni e le modalità di organizzazione degli enti ne permettono il rispetto; • Libertà delle confessioni nell’organizzarsi e di dotarsi di strutture diverse. Gli enti ecclesiastici nell’ordinamento civile operano : 66 • Come enti di fatto; • Come enti civilmente riconosciuti; • Persone giuridiche private a carattere religioso Gli enti nelle norme pattizie • Accordo del 1984 • Disciplina di favore per gli enti (non vietata da art 20 Cost) in particolare per : ■ Riconoscimento ha due caratteri essenziali : •.1. Legame con la confessione/Organizzazione religiosa (appartenenza) ; •.2. Finalità perseguite (religione o culto) Tale modello è stato ripreso dalle intese :si cerca la parificazione con trattamento della Chiesa Cattolica. ■ Equiparazione enti ecclesiastici agli enti di beneficienza e istruzione,agli effetti fiscali. Art 7 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'art. 20 della Costituzione, riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. 2. Ferma restando la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell'autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto. Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni mutamento sostanziale degli enti medesimi. 3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. 7. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. In questo articolo viene evidenziato il fine di religione o di culto : Prima il riconoscimento era automatico se c’era appartenenza.differenza tra attività di religione e attività diverse:la normativa speciale è solo per le prime.Non sono escluse attività diverse.In ogni caso vi è la specialità della disciplina per gli enti ecclesiastici Quadro normativo 67 Normativa pattizia • Chiesa cattolica • Art. 7 Accordo di Villa Madama • Legge 222/1985 • DPR 13 febbraio 1987, n. 33: Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222 – con modifiche recate dal d.p.r. n. 337 del 1999 • Altre confessioni: norme nelle intese unilaterale art. 20 Costituzione • Codice civile: norme sulle persone giuridiche private • d.p.r. n. 361 del 2000 - Regolamento recante norme per la ■ Assemblee di Dio in Italia : situazione peculiare: elenco tassativo di propri enti, una sorta di numero chiuso (artt. 13 e 14 della legge n. 517/1988). • Sede in Italia requisito soggettivo : qualificazione del soggetto ente. Oltre che nello’Accordo del 1984 e nella legge 222/1985 art 1 ,tale criterio è inteso anche in norme simili in intese con altre confessioni religiose. • Accordo del 1984 con la Chiesa cattolica: art. 7, 2º comma • Legge n. 222 del 1985: art. 1 • Norme simili in intese con le altre confessioni religiose Esempi: art. 21, 1º comma della legge n. 516 del 1988; art. 21, 1º comma della legge n. 101 del 1989; art. 11, 2º comma della legge n. 116 del 1995 art. 19, 1º comma della legge n. 520 del 1995 • alcune situazioni particolari proprie di enti della Chiesa cattolica: art. 7 della legge n. 222 del 1985: istituti religiosi e società di vita apostolica “non possono essere riconosciuti se non hanno la sede principale in Italia”, tuttavia… Art. 7.2 stabilisce la riconoscibilità delle loro articolazioni territoriali (province e case) qualora la loro attività sia limitata al “territorio dello Stato o a territori di missione”. • Fine di religione o di culto requisito oggettivo. ▲ Accordo del 1984 art 7.2 ▲ Art 1 legge n.222/1985 La legge 222/1985 considera: a. Attività di religione o di culto quelle attività diretta all’esercizio del culto e alla cura della anime,alla formazione del clero e dei religiosi,a scopi missionari,alla catechesi,all’educazione cristiana ; b. Attività diverse da quelle di religione o di culto quelle attività di assistenze e beneficenza ,istruzione,educazione e cultura 70 e in ogni caso le attività commerciali a scopo di lucro. Tale legge non parla di fine ,ma di attività in quanto le attività sono qualcosa di oggettività rilevabili osservando la concreta attività di quell’ente. Inoltre questa legge ci dice che il fine di religione e di culto deve essere : ▲ Costitutivo ▲ Essenziale Potrà anche avere altre attività ma che non siano costitutive es essenziali. Sono considerate aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa,gli istituti religiosi e i seminari. Per altre personalità giuridiche canoniche il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta,in conformità alle disposizioni dell’articolo 16.Tale accertamento è volto a verificare che il fine di religione di culto sia costitutivo ed essenziale.Nel momento della verifica degli enti diversi da quelli della costituzione gerarchica della Chiesa devo fare una verifica a proposito della quale si parla di discrezionalità amministrativa o discrezionalità tecnica che si fonda sui criteri indicati dall’art 16 della legge 222 e dell’Accordo.Non è una discrezionalità illimitata. Art 15 Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto alle condizioni previste dall’articolo 7,n.3,decondo comma,dell’accordo del 18 febbraio 1984. Secondo parte della dottrina le attività diverse devono rimanere sempre tali e non diventare mai fini.Il fine è sempre quello di religione o di culto.In realtà le norme non sono molto precise,in quanto parlano del carattere di fine di religione e di culto,senza precisare riguardo le attività di altro carattere. Il procedimento per il riconoscimento è peculiare :dal riconoscimento derivano alcuni privilegi o trattamenti speciale ,ad es : • Questioni tributarie ; • Competenza della confessione religiosa nella gestione dell’ente,nella sua costituzione,scioglimento ecc. 71 Diapositive + libro (varie forme di riconoscimento) Gli enti delle confessioni senza intesa ▲ Art. 2 L. 1159/1929: procedimento più gravoso ▲ Maggiore discrezionalità nell’attribuzione della personalità giuridica • Doppio vaglio • parere del Consiglio di Stato solitamente richiesto, anche se non più obbligatorio,non vincolante ▲ Storicamente: controllo sull’assenza di contrasti con ordine pubblico e buon costume (ex art. 1 della legge) ▲ Oggi: questa norma è interpretata in modo costituzionalmente conforme,sempre molta cautela per enti confessioni senza intesa,ci sono sempre molte cautele nelle 72 Tutti gli Stati prevedono forme di finanziamento delle confessioni religiose,diretto o indiretto. Finalizzato al migliore esercizio della libertà religiosa prevista dall’ordinamento italiano. Storicamente i finanziamenti erano versamenti diretti di denaro unicamente alla Chiesa Cattolica;vi era quindi un sistema dei benefici e supplementi di congrua. Oggi i sistemi di finanziamento devono essere conformi a principi costituzionali e non riguardano solo la Chiesa Cattolica,ma anche altri culti a favore della libertà religiosa di tutti. Diapo 10 Arrivare a diapo I MINISTRI DI CULTO In qualsiasi codice di tipo religioso non si trova una definizione di tale ruolo,in quanto è una qualifica civilistica che il nostro ordinamento usa per riferirsi a una pluralità di soggetti che hanno una potestà spirituale,di magistero o di giurisdizione sui fedeli in un dato ordinamento confessionale,quindi coloro che si distinguono dagli altri fedeli in una confessione religiosa (qualsiasi non solo cattolica,qualifica civilistica onnicomprensiva),per le sue funzioni e capacità di mettere in atto disposizioni che regolino la vita dei fedeli. I ministri di culto si individuano in base alla rilevanza dell’ordinamento confessionale :al suo interno vi sono le nomine del ministro in base all’autonomia confessionale,la nomina si svolge esclusivamente a livello confessionale.Tale nomina diviene poi presupposto per una qualifica di ministro di culto in campo civile,il cui rilievo è attribuito in base particolare norme,particolari procedimenti o in base a determinati requisiti.Si dà rilievo civile per alcune loro funzioni (es : Matrimonio).Il rilievo civile delle nomine segue un iter che si differenzia per la chiesa cattolica,le confessioni con o senza intesa.Tutta questa materia si è svincolata dagli aspetti del Giurisdizionalismo (es : non più placet) e ma anche dall’automatismo. N.B la nomina è solo a livello confessionale,a livello statale si parla di riconoscimento civile (altrimenti ingerenza Stato) per una nomina a livello confessionale (Accordo 1984 + Intese ); per la legge sui culti ammessi si parla di approvazione ministeriale. ▲ Accordo del 1984 art 3 diapo 5 : vi è quindi una libertà nella nomina,ma per il riconoscimento civile vi è l’onere per la Chiesa Cattolica di comunicare (la modalità di comunicazione è precisata da uno scambio di note del 1985)allo Stato tale nomina.Inoltre vi è il limite della cittadinanza italiana dei ministri ,salvo che per la diocesi di Roma. ▲ Nelle intese Vi è il riconoscimento dell’autonomia nella nomina dei ministri,è sottolineato il potere di certificazione delle confessioni religiosi,in tal modo lo Stato limita il suo potere di controllo.Sono inoltre precisate le norme sui diritti dei ministri di culto.L’intesa serve ad operare quel collegamento che permette che non ci sia ingerenza dello Stato nella confessione e viceversa. In alcune intese si parla di specifiche figure di ministri di culto per una determinata confessione religiose ad esempio si parla di : • ADI ministri e diaconi; • Intesa ebraica libertà del magistero rabbinico e atti ad esso collegati (artt.2.3 e 3) 75 • Intesa coi Mormoni (diapo 8) ▲ Legge 1159/1929-art 3 diapo 9 : si parla di approvazione dei ministri di culto.L’approvazione governativa è il passaggio necessario affinché i ministri di culto di confessioni religiosa senza intesa possa svolgere operazione che poi abbiano un valore civile.Senza l’approvazione gli effetti civili degli atti compiuti non sussistono.La discrezionalità dello Stato è più ampia i quanto dall’altra èarte c’è una confessioni non ancora in rapporto con lo Stato e non ben conosciuta.Ciò viene specificato dal R.D 28 febbraio 1930,n.289,art 20 : diapo 10. Per sottolineare che tale approvazione funzionale alla confessione religiosa,ma non discriminatoria,dobbiamo ricordarci che l’approvazione è necessaria solo per compiere atti con conseguenze giuridiche nell’ordinamento italiano: il ministro di culto acattolico può in ogni caso liberamente esercitare gli atti del suo ministero senza che occorra una preventiva autorizzazione governativa. Il ministro approvato ha solo qualche diritto in più. In questa legge si stabiliva che originariamente era necessario u ministro di culto approvato per l’apertura di un luogo di culto;con la sentenza n.59 del 1958la Corte Costituzionale ha deliberato che l’approvazione della nomina non deve limitare la libertà religiosa della confessione né dei fedeli,motivo per cui non è più necessaria l’approvazione dello Stato per l’apertura di un edificio di culto. Con il Regio Decreto del 1930 si conferiscono alcune facoltà : • Possibilità di pubblicazione e affissione di atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli (art 3); • Possibilità di eseguire collette all’interno e all’ingresso degli edifici destinati al proprio culto ;art 4 • Diapo 13 Non serve l’approvazione per godere dei contenuti minimi e generali del diritto di libertà religiosa,universalmente garantiti.In particolare non serve approvazione ex art.3 L.159 per : • Apertura di luoghi di culto; • Prestare assistenza spirituale, qualora autorizzata dalle autorità competenti; • Tutti gli altri diritti garantiti dalla legislazione unilaterale; ASSISTENZA SPIRITUALE 76 L’assistenza spirituale è un servizio stabilito e predisposto all’interno di particolari strutture pubbliche che la dottrina definisce come strutture segreganti per garantire la libertà religiosa di coloro che vi si trovano e non possono quindi fruire pienamente della loro libertà religiosa. Storicamente tale servizio,quindi la presenza di ministri di culto in strutture pubbliche,aveva la funzione di assicurare una presenza della Chiesa Cattolica(fine civile nazionale di dentità,fascismo) in quelle strutture,quindi una funzione differente da quella attuale.Tutto cambia con l’entrata in vigore della nostra Costituzione e le norme pattizie e unilaterali. ▲ Norme unilaterali retaggio storico :stabiliscono i principi generali. ▲ Norme pattizie definiscono : • Soggetti; • Libertà di accesso alle struttere; • Oneri : a chi spetta pagare il servizio di assistenza spirituale. La situazione è diversa per le confessioni senza intesa,disciplinate dalla legislazione del 1929/1930. Per ciascun settore ci sono delle norme unilaterali che stabiliscono unilateralmente da parte dello stato genericamente il diritto dei soggetti ad esercitare la libertà religiosa nelle strutture obbliganti;accanto al diritto in capo al detenuto si intende come diritto di esercitare la libertà religiosa anche la possibilità di fruire dell’assistenza spirituale sono generalmente : ▲ Cattolici servizio stabile (poi ribadito dall’Accordo del 1984); ▲ Acattolici servizio a richiesta; In queste norme si trova inoltre l’inquadramento degli assistenti spirituali nel personale (es : cappellani militari per la Chiesa Cattolica). Ad esempio le Istituzioni penitenziarie sono disciplinate da: ▲ Legge 354 del 1975; ▲ Nuovo regolamento penitenziario d.pr. 230 del 2000; ▲ Libertà religiosa dei detenuti e diritto di ricevere assistenza; ▲ Trattamento giuridico dei cappellani cattolici legge n.68/1982; Vi sono poi le norme pattizie : • Accordo del 1984 con la Chiesa Cattolica-art.11 diapo 5 L’accordo rimanda poi a successive intese,vi sono : ▲ quella con la Polizia di Stato (intesa del 990 tra CEI e MIìinistero dell’Interno,esecutivo con d.p.r. n.92/1991;successiva intesa d.p.r 421/1999 si è proceduto alla firma dell’intesa in quanto la Polizia di Stato non fa più parte dell’esercito,è stata smilitarizzata,quindi non ha più cappellani militari. ▲ Intese a livello regionale e locale. In tutte le intese sono presente norme sull’assistenza spirituale che stabiliscono alcuni punti fondamentali ▲ Gli oneri finanziari sono a carico delle confessioni religiose e non dello Stato; 77