Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli

Diritto Ecclesiastico II PARTE manuale breve di diritto ecclesiastico, Gruè. , Dispense di Diritto Ecclesiastico

manuale breve di diritto ecclesiastico, Gruè. Riassunto + appunti

Tipologia: Dispense

2015/2016

Caricato il 03/02/2016

pollyc
pollyc 🇮🇹

4.7

(10)

5 documenti

1 / 53

Toggle sidebar

Documenti correlati


Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto Ecclesiastico II PARTE manuale breve di diritto ecclesiastico, Gruè. e più Dispense in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity! DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO E RELIGIOSO Oggi esistono diverse pratiche che si manifestano in vari ambiti ,soprattutto in pubblico (lavoro,scuola,etc) che danno vita ad un pluralismo confessionale e culturale delle nostre società. Vi sono diverse manifestazioni della libertà religiosa (soprattutto individuale): La religione nell’ambito del lavoro Il ruolo del simbolo religioso talvolta può andare a creare dei conflitti in ambito lavorativo quando vi è una convergenza tra le convinzioni del capo e il credo dei dipendenti. In Italia tale disagio è maggiormente sentito,all’Estero invece la religione e le sue abitudini sono maggiormente tollerate,qui sono accettati : • Turbante Sikh nelle divise anziché copricapo classico,possibilità di non indossare il casco o l’elmetto.Non vi è un rischio per la salute pubblica ,ma un rischio dell’individuo che preferisce portare il simbolo religioso. • Divise e simboli religiosi E’ possibile indossare simboli religiosi che riportino al proprio credo; La religione nell’ambito dello sport La FIFA ha stabilito delle regole per disciplinare tale ambito. Questa ha deciso che i simboli religiosi possono essere indossati qualora non turbino l’ordine pubblico e si adattino ai colori della divisa .Vi è divieto assoluto di propagandare la propria religione attraverso gli slogan. La religione in luogo pubblico Vietati i simboli religiosi in contrasto con le regole sull’abbigliamento; In alcuni paesi ,quali la Francia,sono stati vietati i simboli religiosi (es:bourquini) per motivi di laicità. A scuola - Alunni con indumenti/simboli religiosi a scuola - Rispetto dei giorni festivi; - Rispetto delle regole alimentari Dal punto di vista normativo vi sono diversi fonti che possono risolvere questo problema.Si tratta di fonti del diritto indiscriminatorio le quali possono essere di due tipi : • Fonti Nazionali : • Costituzione Italiana ■ Art 19 libertà religiosa ,diritto garantito a tutti; ■ Art 3 Uguagloianza formale,sostanziale e ragionevole Individua un principio generale,il cui primo destinatario è il legislatore. • Costituzione Francese ■ Art 1 non contiene una norma sull’uguaglianza sostanziale ma formale ,a cui da più attenzione,eguale condizione di tutti senza distinzioni,non prevede la possibilità di operare differenziazioni per favorire la libertà religiosa; • Fonti internazionali in particolare il diritto dell’UE ha adottato alcune direttive Dal principio di uguaglianza ai divieti di discriminazione Il principio di uguaglianza individua un principio generale il cui primo destinatario è il legislatore. I divieti di discriminazione,invece : • Uguaglianza (es. art. 3 Cost. ita) • Individua un principio generale • Destinatario in primis è il legislatore • Divieti di discriminazione • Traducono in norme il principio • Obbligano anche i privati • Definiti di recente in ambito internazionale/sovranazionale • Non mera disuguaglianza ma trattamento sfavorevole Il divieto di discriminazione è sancito anche in ambito internazionale dall’Art 4 della CEDU . N.b L’UE non può dettare regole riguardo la libertà religiosa in quanto non ha competenze generali in materia di diritti umani che però deve rispettare; Le direttive dell’UE da considerare sono le direttive n.2000/78 e 2000/43 ,le quali pur essendo atti dell’UE trattano di materia religiosa • vietano di discriminare in alcuni concreti ambiti di attività,lavoro principlamente • obbligano gli Stati membri ad attuare tali divieti negli ordinamenti interni e si innestano su un quadro normativo preesistente; • segnano un momento di attenzione/consenso per problemi di diversità etniche e religiose • La direttiva n.2000/78 sesso,età,disabilità,religione,orientamento sessuale (ambito del lavoro): ▲ Stabilisce nozioni di discriminazioni :cos’è la discriminazione,cosa si debba intendere i tutti gli stati membri dell’UE.Tutti devono intendere,in ambito lavorativo,la discriminazione allo stesso modo; • Discriminazione diretta trattamento che differenzia in base alla religione,per escludere,svantaggiare; art 2 ,lett a) la quale sussiste : ■ Sulla base di uno dei motivi di cui all’art (religione e convinzioni personali); ■ Una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia,sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga. Bisogna quindi operare una comparazione.Tale comparazione può essere sia con una situazione reale o nel passato o ipotetica. ▲ Se l’atto è strettamente collegato con il credo può essere tutelato : il concorrente non è tenuto a dimostrare che si trattavo di un obbligo confessionale. Una volta affermato che vari atti religiosi non solo il culto in senso stretto possono essere tutelati ,anche se non ritenuti obbligatori,la Corte ritiene che occorra un’analisi sulla proporzionalità della misura limitativa della libertà religiosa. Tale analisi prevale : ▲ Sulla distinzione pratica religiosa /atto motivato; ▲ Consente un più corretto bilanciamento religione/altri diritti; Si ricerca di superare il ragionamento su freedom to resign: • Casi precedenti se una persona era capace di aggirare la restrizione alla libertà religiosa (ad esempio trovando un altro impiego),non si era di fronte a una violazione dell’art.9 e la restrizione era legittima; • Adesso la restrizione va misurata in bilanciamento con altri diritti. Non discriminare indirettamente = prendere in considerazione anche le diversità ■ Impegno gravoso per i datori di lavoro: se il trattamento differenziato è sproporzionato (ad es. troppo costoso), allora la discriminazione è giustificata ■ POSSIBILITA’ DI GIUSTIFICARE LE MISURE NEUTRE tiene conto di: ■ Presenza altre esigenze ■ Costo degli accomodamenti («costo dei diritti») ■ Rischio: trovare pretesti per non considerare più le diversità 3. Ms Ladele impegata in un distretto nel comune di Londra,addetta ai registri pubblici civili (nascite,morti,matrimoni),lavora senza alcun problema finchè in UK viene introdotta la legislazione sulle civil partner ship e poi sul matrimonio omosessuale nel Regno Unito.Ms Ladele rifiuta di registrare questo tipo di unioni perché contraria per motivi religiosi (è cristiana);All’inizio si accorda con colleghi disposti a registrare al suo posto tali unioni,ma successivamente arriva un richiamo scritto e proteste dei colleghi che si ritengono discriminati.La signora ricorre in giudizio,lamentando discriminazione religiosa e chiede di essere esentata dal registrare le unioni omosessuali.Chiede quindi l’esenzione da tale lavoro. In un primo momento il tribunale di Londra le dà ragione,ma nei gradi successivi perde la causa.Fa appello alla Corte dei Diritti dell’Uomo. Bisogna tener presente che il quartiere in cui lavorava la signora è dotato di un ragolamento scritto che dice “il consiglio di Islington promuove la coesione e l'uguaglianza per tutti, in particolare per i gruppi che possono subire discriminazioni fondate su età, disabilità, razza, religione, sessualità. Islington assicurerà che lo staff sarà trattato con uguaglianza e senza discriminazione e che gli utenti avranno un accesso ai servizi nel rispetto del principio di uguaglianza e senza discriminazioni”. Successivamente viene in luce il regolamento del 2007 riguardo all’eguaglianza sull’orientamento sessuale per cui l’ Art. 3 Equality Act (Sexual Orientation) Regulations 2007: vieta la discriminazione (diretta e indiretta) fondata sull’orientamento sessuale per quanto riguarda (art. 4): “l’accesso e l’uso di beni e servizi; è vietata ogni discriminazione quando tale accesso e uso di beni e servizi avviene in modo più sfavorevole rispetto ad altre persone…” Vengono quindi a scontrarsi diritti della Signora e diritti degli omosessuali. Il tribunale del lavoro di appello di Londra stabilisce che il trattamento di Ms Ladele era stato un mezzo proporzionato per raggiungere uno scopo legittimo,cioè offrire il servizio pubblico di registrazione matrimoni senza discriminazioni.Gli artt. 24 e 25 del civil Partnership act prevedevano la possibilità di fare obiezione da parte degli addetti con comunicazione e accettazione del Register general . 4. Mr McFarlane Terapista di coppia di religione cristiana presso Relate Avon,un’agenzia privata che prevede regole sulla parità per cui «i terapisti devono essere consapevoli dei propri pregiudizi ed evitare le discriminazioni, ad esempio fondate sulla religione, le credenze, la razza, il sesso, l’età, l’orientamento sessuale…» Anche nelle condizioni contrattuali veniva ribadita la regola sulla parità e sulla non discriminazione.Nel 2007 il signor McFarlane fa un corso per consulenza psico-sessuale e dichiara di poter aver problemi a trattare questa materia con coppie omosessuali in quanto in contrasto con il suo credo religioso.Lo fapresente alla sua azienda asserendo che proverà a superare questo suo problema.Successivamente l’azienda gli affida casi omosessuali,lui continua a dire di non essere in grado di poter affrontare tali problemi,riceve un provvedimento disciplinare con cui viene obbligato a tratatre con questo tipo di coppie.Successivamente le sue lamentele viene licenziato per inadempimento contrattuale. Ricorre quindi in giudizio lamentando di aver subito un licenziamento discriminatorio ma perde in tutti i gradi di giudizio. La decisione della CEDU riguardo questi due casi : ▲ Prevale la tutela della discriminazione fondata sull’orientamento sessuale; ▲ Riconosce un margine di apprezzamento e il ruolo dell’UK nell’interpretare i diritti in gioco :secondo la Corte la restrizione alla libertà religiosa (=tutela della non discriminazione fondata sull’orientamento sessuale),avvallata dai giudici ingliesi,è stata corretta,considerando il margine di apprezzamento nazionale sccelta del Regno Unito di tutelare dalla non discriminazione le coppie omossesuali,anche adottando una legislazione sul loro riconoscimento. ▲ Non è stato analizzato da parte della Corta,la proporzionalità della restrizione (bilanciamento come negli altri due casi) ma si è rinviato all’interpretazione nazionale dei diritti. DIRITTO ECCLESIASTICO IN AMBITO SCOLASTICO E’ possibile individuare la presenza del fattore religioso in ambito scolastico in almeno due ambiti : • Scuola e programmi scolastici: • Insegnamento; • Insegnanti; • Caratteristiche della scuola : ■ Laicità vs presenza di simboli religiosi (es.il crocifisso); ■ Norme nazionali e orientamenti europei (influenzano le scelte degli Stati) ■ Autonomia scolastica; ■ Scuole statali vs confessionali • Pratica religiosa a scuola : • Festività religiosa e giorni di riposo; • Simboli e abbigliamento di alunni e insegnanti; • Mense scolastiche e precetti alimentari delle religioni. L’insegnamento L’ insegnamento della religione nelle scuole pubbliche è sempre stato motivo di discussione a causa del pluralismo religioso. Il nostro ordinamento considera attualmente la religione come elemento culturale e storico e no come indottrinamento religioso. Tale modello presenta però delle contraddizioni in quanto tende ad essere un insegnamento di tipo religioso. Storicamente la religione cattolica ha un ruolo centrale nell’educazione : • Periodo liberale caratterizzato da un separatismo di stampo giurisdizionalista,dopo aver avviato con la legge Casati del 1859 la prima rete di scuole pubbliche qualche anno dopo abolisce con la legge Coppino del 1877 l’insegnamento obbligatorio della religione cattolica nelle scuole pubbliche secondarie,presente nel precedente Stato Sabaudo e nelle altre regioni artefici dell’Unificazione.Vi è però un mantenimento di fatto nelle scuole elementari ,se questo era richiesto dalle famiglie,che in maggioranza cattolica fecero in modo che non fosse mai abolito tale insegnamento. • Periodo fascista Nel 1923 con la riforma Gentile, viene reinserito l’insegnamento della religione cattolica come obbligatorio salvo dispensa nelle elementari (coloro che non volevano frequentare tale insegnamento dovevano richiedere l’esenzione) .Tale insegnamento era considerato come fondamento e coronamento dell’educazione pubblica,elemento fondamentale nella formazione dei giovani.Il fascismo lo utilizzò come collante della nazione e riscossore di consensi. Con il Concordato lateranense del 1929 l’insegnamento venne confermato ed esteso alle scuole medie (art 36).Diveniva quindi un impegno bilaterale in cui Stato e Chiesa si impegnavano a far si che tale insegnamento fosse impartito. • Accordo di Villa Madama 1984 con la revisione del Concordato Lateranense vi sono alcune modifiche : Art 9 : 1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della, scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione, garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di ogni ordine e grado e istituti di educazione. A tali scuole che ottengano la parità è assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e degli altri enti territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato. con dpr n.751 del 16 dicembre 1985 poi modificato con un’intesa successiva del 1990 resa esecutiva con dpr n.202 del 23 giugno 1990 ed oggi integralmente sostituita dall’Intesa 28 giugno 2012 resa esecutiva da dpr n.175 del 20 agosto 2012 la quale si applica integralmente nelle scuole statali e paritarie a partire dell’anno scolastico 2013/2014,ma produce i suoi effetti sui rapporti di lavoro che si andranno ad instaurare successivamente alla data di entrata in vigore. • Lettera c «Le disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia è disciplinata da norme particolari. » E’ qui prevista un’eccezione al regime generale stabilito nell’Accordo di Villa Madama .I territori citati sono delle due province autonome di Trento e Bolzano e della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.La provincia autonoma di Trento ha scelto di aderire all’impianto predisposto con la revisione concordataria del 1984,l’art 21,3°comma del dpr n.405 del 1988 nel dettare le norme in materia di ordinamento scolastico in provincia di Trento afferma che l’insegnamento della religione cattolica è impartito secondo le norme stabilite dal vigente Concordato’’.Con Nota 9 settembre 2014,n.476710/4-S167/S16 sulla gestione dell’insegnamento di religione cattolica e sulle attività affini la Provincia autonoma di Trento ha recentemente precisato la modalità di scelta regolamentazione delle attività alternative e il sistema di valutazione di queste.La provincia autonoma di Bolzano,invece,mantiene un assetto conforme alla precedente visione pattizia prevedendo nel proprio ordinamento scolastico che questo insegnamento venga impartito salva la rinuncia che,nell’esercizio della propria libertà di coscienza,venga manifestata dall’interessato’’- QUESTIONI APERTE Le questioni aperte di tale modello dell’IRC sono : • Insegnamento non catechistico ,rivolto a suscitare fede religiosa,ma di impianto culturale-educativo • Svolgimento di questo nel quadro delle finalità della scuola • Nel rispeto del principio di laicità Tuttavia nel Protocollo Addizionale troviamo scritto in conformità alla dottrina della Chiesa, è quindi evidenziato un forte ruolo dell’autorità ecclesiastica : • ciò consente di non sconfinare nelle competenze confessionali; • indica quindi una sorta di monopolio della Chiesa nella gestione IRC • Difficoltà di trovare equilibrio tra IRC non dogmatico e il requisito della conformità alla dottrina; • Nei programmi la religione cattolica è posta al centro anche nella descrizione generale del fatto religioso : i programmi sono redatti in base alle Intese ,inoltre la Conferenza Episcopale Italiana emana delle linee guida che prevedono degli elementi culturali,il dogma cattolico è pero sempre centrale anche nell’insegnamento delle altre religioni. N.b da una parte insegnamento di tipo confessionale,dall’altra l’accordo vorrebbe che diventasse qualcosa di più culturale e dogmatico,come funzioni realmente è una questione aperta. Un altro punto critico riguarda l’adattamento alla società plurale secondo i principi ribaditi dall’accordo devono essere rispettate le libertà di scelta e non discriminazione degli alunni e a tal fine l’insegnamento anche di altre religioni,come stabilito dal dlgs n.297 del 1994 già citato. Tenendo anche presente l’esistenza di altre norme,quali Intese,R.D 1930 n.289 possiamo dire che il nostro sistema rispetta il pluralismo o quantomeno la libertà religiosa in quanto vi è : • Libertà di avvalersi o meno dell’IRC; • Possibilità di introdurre altri insegnamenti. Tuttavia vi è un calo di adesioni e dubbi sull’utilità dell’IRC per come strutturato nella società odierna. Chi non sia avvale dell’IRC si trova in una situazione differente di coloro che si avvalgono in quanto qualora volesse avere un insegnamento di una religione differente vi sarebbero diverse problematiche quali l’accordo con il preside,oneri della confessione religiosa,numero minimo ecc. Non vi è quindi una pari opportunità di formarsi. DIAPO 16 grafico Vi è una differenza per distribuzione geografica degli avvalentisi alla religione cattolica ; DIAPO 17 grafico Con l’emancipazione dell’alunno sempre più spesso vi è la scelta di non avvalersi più all’insegnamento della religione cattolica. • I non avvalentisi aumentano nelle scuole professionali (3,2% sul 20,2% del totale) • L’IRC riscuote consensi soprattutto al Sud; • Le regioni con il maggioor numero di non frequentanti sono ,nell’ordine : Toscana,Emilia e Piemonte ; • Calo della scelta dell’ora alternativa : dal 9.7% all’8,2% a vantaggio dello studio non assistito; N.b i dati sono quelli della CEI,che sono gli unici dati dispinibili (di parte?) ;Il MIUR non da dati Chi non si avvale • Possibile discriminazione degli studenti per : • Orario • Natura curricolare e giudizi (oggi : CFU) ATTUAZIONE ART.9 ACCORDO Intese tra CEI E MIUR • Intesa 16-12-1985 (dpr n.751/1985) • Intesa 13-6-1990 (dpr 202/1990) • Intesa 28-6-1012 Riguardano : ▲ Programmi insegnamento ▲ Organizzazione ▲ Collocazione orari ▲ Libri di testo ▲ Qualificazione professori • La scelte sulla frequentazione sono normalmente raccolte prima dell’inizio dell’anno e valide per l’intero anno in corso. • Modalità organizzative dell’insegnamento molti degli argomenti nodali erano stati affrontati nell’Intesa del 1985 poi sostituita nel 1990.Questione centrale è quella che riguarda le modalità organizzative dell’insegnamento,cui l’Intesa dedica l’art.2, stabilendo che la decisione di avvalersi dello stesso non deve determinare alcuna forma di discriminazione d dunque non può influire sui criteri di formazione delle classi,la durata dell’orario giornaliero scolastico e sulla collocazione dell’insegnamento nel quadro delle lezioni; sempre questo articolo dispone che l’esercizio dell’attività di scelta debba essere effettuato all’atto di iscrizione con effetto per l’intero anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi sia prevista l’iscrizione d’ufficio’’ Il successivo dgls n.297 del 16 aprile 1994 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione all’art 310 commi ¾ ha inoltre puntualizzato che il diritto di avvalersi o meno dell’insegnamento della relione cattolica nella scuola materna,elementare e media è esercitato,per ogni anno scolastico,all’atto dell’iscrizione non d’ufficio dai genitori o da chi esercita la potestà nell’adempimento della responsabilità educativa’’ mentre per gli studenti della scuola secondaria superiore è esercitato personalmente all’atto dell’iscrizione,per ogni anno scolastico.’’ Il Tar Molise con la sentenza 22-06-2012 n 289 ha stabilito la revocabilità del consenso per cui anche nel corso dell’anno è possibile cambiare idea e non frequentare più l’ora di religione senza alcun pregiudizio sul profitto scolastico. Relativamente al tema della collocaione dell’IRC nel quadro dell’organizzazione dell’orario scolastico e alla previsione di possibili attività alternative,si è sviluppato un ampio dibattito che poi ha portato a stabilire che l’orario : • Determinato dal Dirigente Scolastico (Intesa 2012) • La Corte Cost ha precisato che : ■ IRC è facoltativo e non opzionale ■ Alunni che non si avvalgono : stato di non-obbligo ■ Possono uscire da scuola (13/1991),ma non è obbligatorio porre l’ora di religione all’inizio o alla fine della giornata per non penalizzare gli avvalentesi. Problema della facoltatività IRC • Libertà di scelta e non discriminazione • Circolari (normativa unilaterale) o attuazione nei singoli istituti scolastici: si prevedono materie alternative da scegliere se non ci si avvale dell’IRC La Corte Cost. ha più volte affermato che: • IRC è facoltativo e non opzionale scuole del II ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione professionale eseguita con dpr 20 agosto 2012 ,n.176. Quanto alle indicazioni per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo resta attualmente in vigore l’intesa tra il MIUR e la CEI sulle indicazioni didattiche per l’IRC nelle scuole dell’infanzia e nel primo ciclo siglata il 1 agosto 2009 e approvata con dpr 11 febbraio 2010. ▲ Art 3 scelta dei libri di testo : provvisti apposito nulla osta da parte del CEI e dell’approvazione dell’Ordinario diocesano competente che devono essere menzionati nel testo stesso;l’adozione viene poi deliberata dai rispettivi organi scolastici competenti su proposta degli insegnanti di religione carrolica con le medesime modalità previste per le altre discipline.Con provvedimento della presidenza della CEI nel 2012 sono state quindi predisposte nuove indicazioni per la concessione del nulla osta ai libri di testo per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica. Status giuridico degli insegnanti All’art 4 dell’intesa sopra citata sono stati rimodulati i profili per la qualificazione professionale degli insegnanti di religione individuando in particolare i titoli richiesti per poter ricoprire tale incarico.La nomina di questi insegnanti deve essere effettuata dall’autorità scolastica,previo possesso da parte del docente del riconoscimento della suddetta idoneità rilasciata dalla competente autorità ecclesiastica. Con la legge n.186 del 8 luglio 2003 contenente norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado che ha istituito due distinti ruoli regionali,articolati per ambiti territoriali corrispondenti alle diocesi,del personale docente e corrispondenti ai cicli scolastici previsti dall’ordinamento,il quadro normativo iniziale è stato ampiamente modificato : per la scuola dell’infanzia e nella scuola elementare l’IRC può essere affidato ai docenti di sezione o di classe,riconosciuti idonei dalla competente autorità ecclesiastica ai senti del punto 2.6 dell’Intesa del 1985,che siano disposti a svolgerlo. L’accesso ai ruoli è subordinato al superamento di un concorso per titoli ed esami indetto ogni tre anni su base regionale.Oltre ai titoli indicati all’art 4 viene ribadito che i candidati devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità di cui al n.5 lett a) del protocollo addizionale all’Accordo di Villa Madama.L’equiparazione dei docenti di religione alla condizione giuridica degli altri insegnanti statali,non può occultare le diversità che continuano a permanere tra i due status : per l’oggetto dei programmi d’esame,per i requisiti richiesti per accesso al primo inquadramento in ruolo e soprattutto per il condizionamento del rapporto di lavoro al permanere della validità del nulla osta vescovile.La revoca di quest’ultimo comporta il venir meno del rapporto di lavoro. Questione CFU Un profilo di equiparazione dello status degli insegnati di religione a quello degli altri docenti statalo riguarda la partecipazione alle deliberazione del consiglio di classe concernenti l’attribuzione dei CFU. Con ordinananza 10 marzo 2008,n.30 recante Istruzione e modalità per lo svolgimento degli Esami di Stato,il MIUR ha affermato che gli insegnati di religione partecipano a pieno titolo alla formazione della valutazione necessaria per accordare il cfu,facoltà concessa anche agli insegnanti di attività alternative all’ora di religione.Tali norme sono parse discriminatorie nei confronti di chi avesse deciso di non frequentare né l’irc né altra attività alternativa organizzate nella scuola stessa,dal momento che lòa Corte Costituzionale ha chiaramente affermato che l’irc deve essere impartito in uno stato di non-obbligo che comporta il diritto di non seguire alcuna attività sostitutiva.Tale obiezione è stata accolta dal TAR Lazio il quale con sentenza n.7076 del 2009 ha deciso che l’ordinanza 30/08 si pone in contrasto con la lettera c) dell’articolo 9 della legge 121 del 985 affermando che l’attribuizione di un cfu ad una scelta di carattere religioso degli studenti o dei loro genitori,quale quella di avvalersi dell’irc nelle scuole pubbliche,dà luogo ad una forma di disceiminazione dal momento che lo Stato Italiano non assicura identicamente la possibilità per tutti i cittadini di conseguire il cfu nella propria confessione. Il Consiglio di Stato,in fase di appello,il 7 maggio 2010 in accoglimento dei motivi di ricorso è tornato sull’argomento dell’obbligo/non obbligo e delle relazioni con la facoltatività della scelta.Questo perché spesso gli insegnanti di religione partecipano alla valutazione complessiva dell’alunno.Ci si è quindi chiesti se tale presenza sia da considerarsi discriminatoria nei confronti dell’alunno esentato.Vi sono diversi opinioni : sostiene che una volta scelto questo insegnamento,sorge un obbligo per gli alunni di frequentarlo;è quindi ragionevole che il docente possa partecipare alla valutazione sull’adempimento dell’obbligo scolastico.Il ruolo dei docenti di IRC non condiziona i non avvalentisi;Ribadisce poi che la scelta è legata a valori così profondi che non può essere condizionata da valutazioni di stampo più marcatamente utilitaristico. Conclude quindi sostenendo che non è un sistema discriminatorio verso i non avvalentisi in quanto questi hanno le stesse possibilità di raggoimgere il massimo punteggio in sede di attribuizione del CFU attraverso media dei voti o latre attività; Il vantaggio degli avvalentisi è solo eventuale in quanto il giudizio dell’insegnante di religione potrebbe anche essere negativo. Una novità in proposito è stata introdotta dall’Ordinanza del MIUR 11 MAGGIO 2012 n,41 che nel riconfermare quanto già stabilito dall’ordinanza 30/08 all’art 8.14 ha disposto che semore ai fini dell’attribuzione del cfu nell’ambito della banda di oscillazione (…) nel caso in cui l’alunno abbia scelto di assentarsi dalla scuola per partecipare ad iniziative formative in ambito extrascolastico ,potrà far valòere tali attività come cfu qualora presentino i requisiti previsti dal d.m n. 49 del 24 febbraio 2009.’’ GLI ENTI ECCLESIASTICI Poiché non esiste un vero e proprio procedimento di riconoscimento delle confessioni religiose, con enti ecclesiastici intendiamo tutti i soggetti che consentono a una realtà religiosa che opera a un livello spirituale/soprannaturale, di esprimersi e manifestarsi sul piano dei rapporti istituzionali nei quali si sostanziano le relazioni interpersonali e sociali. Le confessioni religiose operano,generalmente,nel nostro ordinamento,per il tramite di enti ad esse collegati e che,con apposite procedure,possono ottenere il riconoscimento della personalità giuridica quali enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Questi costituiscono il corpo visibile delle confessioni :sono strutture concrete attraverso le quali le confessioni agiscono nella società. Ad esempio la parrocchia e la diocesi sono enti della Chiesa Cattolica che interagiscono con la realtà dell’ordinamento civile,tant’è che una parrocchia ha una proprietà,un rappresentante e svolge attività di rilievo pubblica ;altri enti ecclesiastici possono essere un seminario diocesano che compie l’attività di formare il clero,gestendo un edificio adibito per la formazione disponendo di un patrimonio. Le relazioni giuridiche che si sviluppano nella società sono con gli enti,in quanto le confessioni religiose non hanno personalità giuridica di per sé nell’ordinamento italiano. Le confessioni sono libere di organizzarsi e di istituire entità ad esse collegate (gli enti) che possono ottenere personalità giuridica. n.b le confessioni religiose di per sé non hanno personalità giuridica,ma la possono acquisire mediante il proprio ente. Per quel che riguarda la terminologia troviamo nei testi normativi in vigore spesso i termini : ▲ Enti ecclesiastici storicamente si fa riferimento alla Chiesa cattolica ,successivamente utilizzato in senso generico per indicare gli enti delle altre confessioni religiose e anche nelle intese,nonostante faccia riferimento ad una realtà ecclesiastica.Possiamo poi distinguere : • Enti ecclesiasti generali • Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti dall’ordinamento statale italiano ▲ Enti religiosi termine più ampio che fa riferimento alla stessa cosa ,utilizzato nelle intese più recenti; N.b il termine enti ecclesiastici è stato per lungo tempo utilizzato per identificare i soli enti appartenenti alla Chiesa Cattolica.Solo successivamente ,con la sottoscrizione dell’Accordo di Villa Madama e le successive intese con confessioni religiose di minoranza ex art.8.3° comma Cost. ha comportato l’estensione di tale qualifica anche agli enti di quest’ultime. Con alcune delle più recenti intese sottoscritte si è preferito ricorrere alla dizione enti religiosi civilmente riconosciuti. 3. Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. 7. All'atto della firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. In questo articolo viene evidenziato il fine di religione o di culto : Prima il riconoscimento era automatico se c’era appartenenza.differenza tra attività di religione e attività diverse:la normativa speciale è solo per le prime.Non sono escluse attività diverse.In ogni caso vi è la specialità della disciplina per gli enti ecclesiastici Quadro normativo L’insieme delle norme che regolano il riconoscimento e l’attività degli enti ecclesiastici del nostro ordinamento è un evidente esempio della struttura composita delle fonti del diritto ecclesiastico italiano : sistema basato su disposizioni di produzione bilaterale (pattizia) + norme unilaterali che spaziano nei settori più vari della vita della nostra società. I principi generali e fondamentali si trovano nella disciplina pattizia ma è necessario far riferimento anche alla normativa comune. La commissione paritetica incaricata di modificare il concordato del 1929 trovò una soluzione : sottoponeva al diritto comune le attività non specifiche di un ente e alla normativa pattizia le attività che fanno parte della finalità religiosa. ▲ Legge 222/985 legge specifica,di dettaglio di natura pattizia ,di approvazione ad un’intesa successiva all’accordo di villa Madama,percepisce un accordo stipulato in base all’art 7 dell’accordo di Villa Madama.Detta tutte le disposizioni di dettaglio per quek che riguarda enti,riconoscimento enti,gestione beni ecclesiastici e gestione dell’8x1000,quindi tutto l’ambito patrimoniale. ▲ DPR 13 febbraio 1987 n.33 approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985 n.222 con modifiche recate dal dpr n 337 del 1999. Normativa pattizia • Chiesa cattolica • Art. 7 Accordo di Villa Madama • Legge 222/1985 • DPR 13 febbraio 1987, n. 33: Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222 – con modifiche recate dal d.p.r. n. 337 del 1999 • Altre confessioni: norme nelle intese unilaterale art. 20 Costituzione • Codice civile: norme sulle persone giuridiche private • d.p.r. n. 361 del 2000 - Regolamento recante La norma costituzionale di riferimento pe l’intera disciplina degli enti ecclesiastici è l' art 20 Cost. in cui si afferma che Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività e propone di evitare qualsiasi rigurgito di giurisdizionalismo. Tale articolo,inoltre,introduce implicitamente anche una garanzia a favore di questi soggenti-enti,movimenti,associazioni con finalità religiose etc- che per non volere on non potere concretamente rientrare nei confini tratteggiati dalla legge per gli enti ecclesiastici,rimarrebbero esclusi da ogni forma di tutela specifica..La normativa essenziale va innanzitutto individuata nellambito di accordi ed intese sottoscritti dalla Repubblica con la Chiesa cattolica e alcune confessioni religiose di minoranza. Il riconoscimento della personalità giuridica Avviene attraverso : ▲ Accordo 1984 ▲ Legge 222/1985 Un ente ecclesiastico dal punto di vista giuridico è un organismo di natura associativa o fondatizia,legato ad una confessione religiosa,che svolge attività di religione o di culto. N.b l’ecclesiasticità non è una qualifica formale che viene attribuita all’ente dallo Stato con il riconoscimento della personalità giurudica,ma si deve configurare come una qualifica ad esso connaturata.Lo Stato non potrà mai riconoscere come tale un ente che non sia organicamente o funzionalmente collegato con l’organizzazione confessionale di cui assume la qualifica.Non tutti gli enti ecclesiastici potranno ottenere la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuto. Le caratteristiche necessarie per ottenere il riconoscimento sono : • Appartenenza requisito soggettivo :in capo all’ente che richiede il riconoscimento. Presupposti essenziali per il riconoscimento di qualsiasi ente ecclesiastico sono : ■ Rapporto organico: deve esserci il collegamento all’istituzione confessionale di appartenenza.L’ordinamento italiano non richiede che l’ente abbia ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica nel rispettivo ordinamento confessionale,ma solo che sia garantita la : ■ Conformità confessionale : approvazione da parte degli organi competenti della confessione di appartenenza. • Enti ecclesiastici cattolici : ▲ Art 7.2 Accordo 1984 :la Repubblica italiana riconoscerà la personalità giuridica su domanda dell’autorità ecclesiastica o col suo assenso; ▲ Legge n.222 del 1985 : • Art 1 ribadisce il significato dell’art 7.2 1984 affermando che possono essere riconosciuti come personalità giuridica ’’enti costituiti o approvati dall’autorità ecclesiastica’’; • Art 3 dal punto di vista tecnico il riconoscimento avviene previo assenso dell’autorità ecclesiastica competente,ovvero su domanda di questa’’.L’elemento di collegamento con l’organizzazione confessionale,quando non vi sia diretta richiesta di questa,viene quindi fissato nell’ assenso dell’autorità ecclesiastica che,in base a quanto disposto dalla normativa canonica,di regola viene dato dalla medesima autorità che ha legittimamente eretto e conferito la personalità all’ente o lo ha approvato nell’ordinamento canonico. • Enti delle altre confessioni : Il principio di conformità confessionale è desumibile dalle singole intese che adottano formule diverse ma sostanzialmente univoche.Il riconoscimenti degli enti acattolici è suborditato a : ■ “richiesta della Tavola valdese” a seguito della “delibera sinodale con cui l’ente è stato eretto in istituto autonomo nell’ambito dell’ordinamento valdese” (art. 12, 1º comma, della legge n. 449/1984); ■ “domanda congiunta delle Comunità e dell’Unione”, nel caso del riconoscimento di nuove Comunità ebraiche (art. 18, 4º comma della legge n. 101/1989), Tale accertamento ,operata dalla p.a è volto a verificare che il fine di religione o di culto sia: ▲ Costitutivo dell’ente; ▲ Essenziale dell’ente; Potrà anche avere altre attività ma che non siano costitutive ed essenziali. Sono considerate aventi fine di religione o di culto gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa,gli istituti religiosi e i seminari. Per altre personalità giuridiche canoniche il fine di religione o di culto è accertato di volta in volta,in conformità alle disposizioni dell’articolo 16.Tale accertamento è volto a verificare che il fine di religione di culto sia costitutivo ed essenziale.Nel momento della verifica degli enti diversi da quelli della costituzione gerarchica della Chiesa devo fare una verifica a proposito della quale si parla di discrezionalità amministrativa o discrezionalità tecnica che si fonda sui criteri indicati dall’art 16 della legge 222 e dell’Accordo.Non è una discrezionalità illimitata. Art 15 Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto alle condizioni previste dall’articolo 7,n.3,secondo comma,dell’accordo del 18 febbraio 1984. Secondo parte della dottrina le attività diverse devono rimanere sempre tali e non diventare mai fini.Il fine è sempre quello di religione o di culto.In realtà le norme non sono molto precise,in quanto parlano del carattere di fine di religione e di culto,senza precisare riguardo le attività di altro carattere. N.b il fine di religione o di culto è richiesto anche per il riconoscimento degli enti appartenenti a confessioni che abbiano concluso un’intesa con lo Stato,vi sono comunque alcune particolarità. Il procedimento per il riconoscimento è peculiare :dal riconoscimento derivano alcuni privilegi o trattamenti speciale ,ad es : • Questioni tributarie ; • Competenza della confessione religiosa nella gestione dell’ente,nella sua costituzione,scioglimento ecc. Forme di riconoscimento Le modalità attraverso le quali è possibile ottenere la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto sono quattro,anche se tre di esse possono ritenersi residuali ed addirittura una di queste ultime forse on più operativa,in quanto soggetta a termine oggi maturato. 1. per legge La nuova legislazione concordataria fa riferimento alla possibilità che il riconoscimento dell’ente venga concesso attraverso lo strumento legislativo,sia che si tratti di enti ecclesiastici nuovi,sia che l’ente sia già in via di fatto o operi con altra forma di personalità giuridica.Attraverso questo procedimento è stata attribuita,ad esempio: • personalità giuridica alla CEI (art. 13 l. 222/1985: “ la Conferenza Episcopale Italiana acquista la personalità giuridica civile, […] con l'entrata in vigore delle presenti norme”); • altre confessioni di minoranza ,come nel caso di alcuni enti elencati dall’art 14 della legge 57/1998 o per le diverse comunità territoriali evangeliche- luterane ai sensi dell’art 17 della legge n.520/1995. 2. per antico possesso di stato • L’art. 15 d.p.r. 33/1987: attribuisce personalità giuridica a quegli enti che l'hanno riconosciuta prima del Concordato del 1929 e sulla quale non sono intervenute le leggi eversive : il decreto di riconoscimento sarà sostituito da un attestato del Ministero dell’Interno dal quale risulti che l’ente in questione fosse in possesso della personalità giuridica civile antecedentemente alla data del 7 giugno 1929.Viene quindi previsto che l’attribuzione della qualifica possa avvenire anche per antico possesso di stato.Nell’attestato,il ministero dovrà indicare l’insieme degli elementi che dimostrano il possesso della personalità giuridica civile,dichiarare che non sia intervenuta causa di estinzione e dare atto dell’assenso dell’autorità ecclesiastica al riconoscimento. 3. procedimento abbreviato • ex art. 29 l. n. 222/1985 ha previsto un procedimento semplificato che ha interessato gli enti ecclesiastici oggetto della riforma del sistema beneficiale proposta dal Codice di Diritto Canonico del 1983 e recepita,per gli ambiti di propria competeza,dall’ordinamento italiano.Per l’Istituto centrale e per gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero e per le diocesi e le parrocchie,istituiti in sostituzione degli ex benefici parrocchiali e delle mense vescovili,il riconoscimento della personalità giuridica è avvenuto con decreto del Ministero dell’Interno,previa comunicazione da parte dell’autorità ecclesiastica della loro istituzione,effettuata entro il 30 settembre del 1986. - abolizione dei benefici ecclesiastici: mense vescovili e benefici parrocchiali - costituzione degli enti ecclesiastici: diocesi e parrocchie Il procedimento abbreviato non si svolge più . 4. procedimento per decreto (ordinario) La procedura tipica per il riconoscimento civile degli enti ecclesiastici e religiosia,sia cattolici che di altre confessioni con intesa,prevede che esso venga concesso –previa istruttoria- dal Ministero dell’Interno,con proprio decreto.La norma pattizia originariamente stabiliva che tale decreto fosse emanato dal PDR ,ma con la successiva legge del 12 gennaio 199,n.13,nel quadro del riordino delle competenze del PDR ha limitato la sua competenza ad emanare atti non espressamente previsti dalla Costituzione o da norme costituzionali ad un elenco tassativo di ipotesi,attribuendo ai ministeri di volta in volta interessati,il compto di emanare i rimanenti atti precedentemente attribuiti al PDR.La non inclusione nella suddetta lista dei decreti di riconoscimento degli enti ecclesiastici ha comportato lo spostamento della competenza in capo al Ministro dell’Interno. • La procedura può essere avviata: a) da chi rappresenta l'ente b) dall'autorità ecclesiastica competente • I poteri istruttori del Prefetto: a) verifica documentazione presentata, con denominazione, natura e fini dell'ente, la sede e la persona che lo rappresenta b) richiede eventuali integrazioni c) regola la competenza d) trasmette fascicolo al Ministero, ente competente a attribuire la personalità giuridica • Si apre la fase istruttoria ministeriale: a. verifica dei requisiti generali (sede in Italia, appartenenza confessionale, fine di religione o di culto) e speciali, come per esempio la verifica sul patrimonio... b. richiesta eventuale del parere del Consiglio di Stato c. emanazione del Decreto Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale d. comunicazione al Legale rappresentante Questioni: ▲ che tipo di potere ha l'Amministrazione nella verifica dei requisiti? Discrezionalità amministrativa/amministrativa, se ci sono i requisiti è obbligata a concedere il riconoscimento della personalità giuridica ▲ può disattendere le conclusioni del parere del Consiglio di Stato? Sì, perché è un parere facoltativo e non vincolante ▲ che natura ha il decreto? Natura costitutiva, perché l'ente assume da quel momento la qualifica di: ente ecclesiastico civilmente riconosciuto (art. 4, l. 222/1985) ▲ gli obblighi successivi del rappresentante legale dell'ente: obbligo di iscrizione in registro di persone giuridiche, novità introdotta con l'art. 5, l. 222/1984 per dare pubblicità all'avvenuto riconoscimento della personalità giuridica di quell'ente ecclesiastico. Se manca l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, viene limitata la capacità giuridica dell'ente Funzione dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche La legge 222/1985 ha introdotto l’obbligo per gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti di iscrizione nel registro delle persone giuridiche.L’iscrizione è necessaria per garantire la conoscibilità della struttura e delle norme di funzionamento dell’ente e risponde principalmente ad un’esigenza di pubblicità: serve a conoscere il funzionamento degli enti confessionali per i soggetti che vi vengono in contatto. È importante perché gli enti dell'ordinamento confessionale ▲ Maggiore discrezionalità nell’attribuzione della personalità giuridica • Doppio vaglio • parere del Consiglio di Stato solitamente richiesto, anche se non più obbligatorio,non vincolante ▲ Storicamente: controllo sull’assenza di contrasti con ordine pubblico e buon costume (ex art. 1 della legge) ▲ Oggi: questa norma è interpretata in modo costituzionalmente conforme,sempre molta cautela per enti confessioni senza intesa,ci sono sempre molte cautele nelle valutazioni degli Statuti degli Enti e la loro conformità non solo a norme costituzionali ma anche speciali; ▲ Riconoscimento enti è pressoché diventato (impropriamente) un sistema di riconoscimento delle confessioni • Vaglio attento sugli statuti • Valutazione anche politica? Pareri del consiglio di Stato ▲ Il Consiglio di Stato spesso ha negato il riconoscimento a causa dell’insufficienza numerica dei «seguaci d’una confessione religiosa»….…o della scarsa presenza sul territorio • Criteri e pareri che sembrano relativi al riconoscimento di una confessione, anziché di un ente (esponenziale o non) • Non sempre ciò è corretto,tuttavia è un’ operazione che spesso si rende necessaria perché manca nel nostro ordinamento un sistema di riconoscimento delle confessioni (necessario anche ai fini della stipula delle intese ex art. 8.3 Cost.) Forme particolari di enti ecclesiastici La legge 222/1985 e le leggi di approvazione delle intese con alcune confessioni diverse dalla cattolica prendono in considerazione anche particolari tipologie di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,differenziandone il regime in ragione del peculiare ruolo ad essi attribuito o richiedendo per l’attribuzione della personalità giuridica il possesso di ulteriori requisiti oltre a quelli generali. • Istituti religiosi di diritto diocesano,società di vita apostolica e associazioni pubbliche di fedeli Per questi enti ecclesiastici vengono adottate norme particolari in quanto siamo in presenza di forme associative stabilite dall’ordinamento canonico per il cui riconoscimento quali enti ecclesiastici civilmente riconosciuti,oltre al possesso dei requisiti generali è richiesto l’assenso della Santa Sede. Per i primi due è inoltre necessario che sussistano garanzie di stabilità,mentre per le società di vita apostoliche e le associazioni pubbliche di fedeli è necessario che non abbiano carattere locali. In questi casi la documentazione prodotta dovrà quindi essere integrata con i relativi attestati della Santa Sede e apposite relazioni predisposte dall’autorità ecclesiastica competente : ■ Istituti religiosi di diritto diocesano relazioni sulla situazione economico-finanziaria e sull’attività svolta nell’ultimo quinquennio o nel minor periodo di esistenza dell’ente; ■ Società di vita apostolica e associazioni pubbliche di fedeli relazioni sulla diffusione dell’ente e delle sue attività. Associazioni pubbliche di fedeli l’art 10 della legge 222/1985 prende in considerazione anche quelle che non sono riconoscibili ai sensi del precedente art 9.Per esse viene previsto che siano regolate dalle leggi civili salvi la competenza dell’autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto e i poteri della medesima in ordine agli organi statuali; Il riconoscimento è in ogni caso effettuato su domanda di chi rappresenta l’ente secondo il diritto canonico,previo assenso dell’autorità ecclesiastica competente,ovvero su domanda di queste il sistema di attribuzione della personalità giuridica sarà uguale a quello delle persone giuridiche private,con integrazione quanto alla domanda delle regole dettate dall’art 6 del dpr n.33/1987 che al 2°comma dispone che sarà altresì allegato l’atto di costituzione o approvazione dell’autorità ecclesiastica dal quale risultino anche i poteri dell’autorità medesima in ordine agli organi statuari mentre l’assenso potrà essere allegato o iscritto in calce alla domanda stessa. • Le chiese Art 11 legge 222/1985 alle chiese può essere attribuita la personalità giuridica come enti ecclesiastici civilmente riconosciuti purchè in possesso di tre requisiti : 1. La chiesa sia aperta al culto pubblico ; 2. La chiesa sia provvista dei mezzi sufficienti per la manutenzione e l’officiatura; 3. La chiesa non sia annessa ad altro ente ecclesiastico non è necessario che vi sia vicinanza o contiguità tra l’edificio di culto e l’ente ecclesiastico,ma è rilevato il rapporto di integrazione o subordinazione funzionale che unisca la chiesa ad altro ente. • Le fondazioni di culto Enti costituiti da una massa patrimoniale destinata al perseguimento di un fine di culto e che possono ottenere la personalità giuridica quali enti ecclesiastici civilmente riconosciuti se dimostrano di avere la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento del fine e di rispondere alle esigenze religiose della popolazione. N.b se il primo requisito non si differenzia da quello implicitamente richiesto per tutti gli altri enti,l’accertamento del secondo svolto dalla PA ,implica l’esame di più di un elemento : • il rapporto tra il fine che si intendep erseguire e i bisogni della popolazione per i quali la fondazione nasce; • il rapporto tra i mezzi a disposizione e la popolazione per la quale la fondazione intende operare; • L’eventuale presenza sul medesimo territorio di fondazioni che perseguono fine analogo. • Le confraternite Tra le più antiche espressioni dell’associazionismo laicale e hanno assunto nel tempo diverse finalità di culto e beneficenza. La legge 222/1985 se ne occupa all’art 71 che al: • 1°comma riafferma la disciplina della normativa dello Stato per quelle non aventi scopo esclusivo o prevalente di culto,fatta salva la competenza dell’autorità ecclesiastica per quel che riguarda le attività dirette a scopi di culto; • 2°comma propone una distinzione di ordine temporale distinguendo le confraternite storiche da quelle istituite successivamente stabilendo che le prime,qualora non sia stato emanato il decreto previsto dall’art 77,1°comma del r.d.n.2262 del 1929 continuano ad essere regolare dalle leggi dello Stato. Le confraternite erette successivamente alla data del 7 giugno 1929 sono da considerarsi associazioni pubbliche o private di fedeli e perciò sottoposte al regime proprio di queste (CEI) .Quelle già esistenti sono persone giuridiche equiparate alle IIPPAABB (istituzioni pubbliche assistenza e beneficenza) ex art.91 della legge n.6972 del 1890 . • Le fabbricerie Termine con il quale si indicano : ▲ La fabricae ecclesiae massa patrimoniale finalizzata all’officiatura e alla manutenzione dell’edificio di culto; ▲ il consilium fabricae consiglio composto di laici ed ecclesiastici che amministrano la stessa massa patrimoniale. In dottrina è stata fortemente contestata la catalogazione delle fabbricerie tra gli enti ecclesiastici per il fatto che sovente non godono di personalità giuridica e subiscono penetranti poteri di controllo e di nomina dei membri del consilium da parte delle autorità civili. La legge 222/1985 ,art 72, ha disposto che quelle esistenti continuino ad essere regolate dagli art 15,16 della legge n.848 del 1929 e dagli art 35-41 del dpr n.33 del 1987. ENTI,BENI E RAPPORTI FINANZIARI Enti ecclesiastici nell’ordinamento tributario Il trattamento tributario degli enti ecclesiastici è preso in considerazione dall’art 20 Cost in cui è affermato che il fine di religione o d culto e il carattere ecclesiastico di un’associazione o istituzione ecclesiastica non possono essere motivo di speciali gravami fiscali la norma costituzionale è posta a tutela da eventuali trattamenti in pejus ,ma nel garantire l’eguale trattamento non fa divieto di interventi di favore eventualmente giustificabili in ragione della tipologia di attività poste in essere. • Art 7,n.3,1°comma Accordo di Villa Madama gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto ,come pure le attività dirette a tali scopi,sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione : a tal fine questi enti beneficiano di alcune agevolazioni : ■ Abbattimento IRPEG (oggi IRPES) pari alla metà; ■ Esenzione IVA per le cessioni gratuite dei beni fatte ad enti pubblici,associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza,beneficenza,educazione,istruzione,s tudio o ricerca scientifica e alle ONLUS. Si è posto un problema relativamente all’Imu,in qunato non basta sapere che un ente ecclesiastico non abbia alcuna attività commerciale,ma si devono anche analizzare le sue attività IMU Imposta Municipale propria,prevista dall’art 13.comme 2,D.L.n.2011 Prima: ICI (imposta comunale sugli immobili) prevista dal d.lgs. 504 del 1992 (su ICI) con successive modifiche chi possiede immobili paga l’IMU sono previste ipotesi di “agevolazioni” e ipotesi di “esenzioni” NB: rigorosa applicazione delle condizioni richieste, ipotesi tassative per le esenzioni Nel 1992 con l’introduzione dell’ICI vi erano alcune categorie non sottoposte al suo pagamento : ▲ Art. 7, 1° comma d. lgs. 504 del 1992 (su ICI), non modificato in qs parte dal D.L. 201/2011 ▲ Lett. b: per alcune categorie catastali (E/7: edifici di culto) ▲ Lett. d: fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto e loro pertinenze ▲ Lett. e: fabbricati di proprietà della S. Sede ai sensi del Trattato del Laterano ▲ Lett. i: immobili utilizzati da enti non commerciali e destinati esclusivamente allo svolgimento, con modalità non commerciali, di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche… ecc. nonché delle attività ex art. 16 lett. a) Legge 222/1985 La lettera i crea diversi problemi : fa riferimento ad una serie di attività socialmente utili e a quelle di religione e di culto. Le modifiche più recenti introdotte da d.l n.201/2011 e 1/202 convertito un L.n.27/2012 prevedono che : ▲ Siano ammesse esenzioni anche per attività non di religione o di culto ,quindi fabbricati in cui si svolgono attività assistenziali, previdenziali, didattiche, culturali, ricettive etc. , quando sono svolte con modalità non commerciali da enti non commerciali . Bisogna considerare quindi due aspetti : • Requisito oggettivo tipologià dell’attività : socialmente utili oppure attività di religione o di culto (art 16 lettera a,legge 222/1985) • Requisito soggettivo gli enti ecclesiastici non sono enti commerciali; Problemi : 1. Casi di utilzzazione mista di alcuni fabbricati ▲ E’ concessa ugualmente l’esenzione IMU per la parte di fabbricato relativa alle attività esenti; ▲ Oppure in proporzione alla utilizzazione non commerciale degli edifici (Decreto ministero Economia e finanze n.200/2012) 2. Definire le modalità non commerciali: ▲ E’ la condizione per l’applicazione delle agevolazioni (anche solo parziali,per i fabbricati con uso misto) ▲ Le modalità non commerciali devono risultare dagli statuti (problema :per gli enti ecclesiastici non c’è obbligo di statuti) Finanziamento delle confessioni religiose Tutti gli Stati prevedono forme di finanziamento delle confessioni religiose,diretto o indiretto. Finalizzato al migliore esercizio della libertà religiosa prevista dall’ordinamento italiano. Storicamente i finanziamenti erano versamenti diretti di denaro unicamente alla Chiesa Cattolica in favore della quale erano previsti ,tra gli altri,il versamento ai titolari dei benefici ecclesiastici dei cd supplementi di congrua ,mentre il finanziamento delle confessioni di minoranza risultava fondato unicamente sulle erogazioni volontarie dei rispettivi fedeli. Oggi i sistemi di finanziamento devono essere conformi a principi costituzionali e non riguardano solo la Chiesa Cattolica,ma anche altri culti a favore della libertà religiosa di tutti. Il nuovo sistema di finanziamento si articola su due linee : 1. Riconoscimento in favore delle confessioni religiose dell’otto per mille del gettito complessivo annuale IRPEF ,da ripartirsi in forza delle scelte effettuate annualmente dai contribuenti in sede di dichiarazioni dei redditi; 2. La possibilità,sempre per i contribuenti di dedurre dal proprio reddito imponibile,entro i limiti prefissati da legge ,le erogazioni volontarie destinate ad alcuni specifici organismi delle confessioni religiose. Tutti gli Stati prevedono forme di finanziame nto delle 2. Le oblazioni volontarie: Art. 46 legge n. 222/1985: prevede la 1. L’o to per mille: Art. 47 legge n. 222/1985: prevede ch ogni anno di erogazioni regionali dirette,sia come contributi comunali per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria. Sostegno finanziario delle confessioni acattoliche Il sistema previsto dalla legge n. 222/1985 è stato esteso anche alle confessioni con intesa ▲ Intesa Tavola valdese: escludeva ogni sistema di finanziamento. Modifica dell’intesa nel 1993 che introduce sia 8 x mille sia sistema offerte volontarie; modifica ulteriore con legge n. 68/2009 aderisce a sistema scelte non espresse ▲ Intesa ebraica: era peculiare • Prevedeva deducibilità contributo annuo versato dai fedeli alla Comunità (‘decima’, sorta di ‘imposta confessionale’); • Con modifica del 1996 aderisce a 8 x mille e sistema delle offerte deducibili fino a 2 milioni di lire (come le altre intese) ▲ UCEBI (battisti): prevedevano solo offerte volontarie; modifica dell’intesa con legge n. 34/2012 che ha introdotto l’8xmille ▲ Avventisti hanno aderito solo in un secondo momento al sistema delle scelte non espresse (con L. n. 637/1996) Tutte le confessioni convergono verso il sistema previsto dalla legge n. 222/1985 Casi particolari: ▲ Assemblee di Dio (ADI) (art. 23) e Chiesa apostolica (art. 25): in caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, rinunciano alla quota relativa a tali scelte e l’importo rimane di pertinenza dello Stato. ▲ Mormoni (intesa del 2012): prevedono unicamente offerte deducibili (no 8 x mille) NB: nelle intese, vi sono alcune differenze nella definizione della destinazione delle quote dell’8 x mille da parte delle diverse confessioni Vi sono comunque state diverse fasi che hanno consentito di arrivare a ciò : I. Fase iniziale la stipula delle intese con Valdesi,Avventisti,Pentecostali,ed ha consentito le prime adesioni al nuovo modello,nonostante inizialmente ci siano state delle differenziazioni; II. Fase di assestamento coeva alla sottoscrizione delle due intese con Luterani e Battisti,vi è stata una parziale convergenza sul sistema base con conseguente rafforzamento dello stesso : con l’adesione all’8x1000 dei Valdesi,la partecipazione dei Luterani,l’adesione degli avventisti ecc; III. Fase di consolidamento prende avvio con la scelta dei Valdesi di accettare anche le quote dell’8x1000 ecc.. Ricapitolando : ▲ Partecipano alla ripartizione dell’8x1000 sia per le quote espresse che per quelle non espresse • Valdesi; • Avventisti; • Ebrei; • Luterani; • Battisti; • Sacra diocesi ortodossa; • Chiesa Apostolica in Italia; • Buddhisti; • Induisti. ▲ Aderiscono al sistema dell’8x1000 senza acquisire le quote derivanti dalla ripartizione operata in base alle scelte non espresse : • Pentacostali ; • Chiesa apostolica in Italia. ▲ Non usufruiscono dell’8x1000 : • Mormoni; Quota dell’otto per mille destinata allo Stato I contribuenti al momento di destinare l’otto per mille potranno decidere di donarlo a favore dello Stato per le finalità espresse all’art 48 della legge 222/1985. Nel 1998 sono stati meglio precisati anche dal punto di vista procedurale criteri e modalità di utilizzo della somma a diretta gestione statale ;con le modifiche del 2013 è stato predisposto un dettagliato ed attento procedimento per l’attribuzione di detti fondi. Infine con la legge n.207 dello stesso anno vi è stata un’integrazione delle linee di intervento stabilite per via ‘’pattizia’’ dall’art 48 con l’aggiunta della possibilità di utilizzo per interventi straordinari di ristrutturazione,miglioramento,messa in sicurezza ecc degli immobili adibiti all’istruzione scolastica. Vedi Corte dei conti 2014. La destinazione agli enti ecclesiastici del 5x1000 del gettito IRPEF per finalità di volontariato e di ricerca La legge finanziaria per l’anno 2006 ha previsto una forma particolare di finanziamento a favore principalmente dei soggetti che operano nel campo del volontariato e della ricerca,attraverso la destinazione,di una quota pari al 5x1000 dell’imposta sul reddito delle persone fisiche da ripartire sulle base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi. IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO Per lungo tempo è stato assicurato attraverso il sistema dei benefici,ossia dotazioni patrimoniali annesse ai singoli uffici ecclesiastici,munite di personalità giuridica,dal cui reddito il titolare traeva i mezzi necessari per il suo sostentamento.Tale metodo ,nonostante garantisse sicurezza economica ai chierici ,era tuttavia fonte di notevoli sperequazioni nel loro trattamento economico,essendo il reddito beneficiale variabile a seconda dell’entità patrimoniale delle differenti dotazioni. Dai primi anni dell’Unificazione,dunque,lo Stato Italiano provvide a corrispondere ai titolari degli uffici il cui beneficio producesse un reddito inferiore ad un minimo predefinito,il cd supplemeno di congrua (inizialmente solo ai parroci,a partire dal 1922 attribuite anche ad altre categorie di ecclesiastici – cappellani,vescovi,etc-.Gradualmente tale supplemento divenne una sorta di contributo stipendiale a carico del Fondo per il culto (ente costituito dalla legge n.336 del 1866). Con l’istituzione di un istituto speciale che raccolga i beni o le offerte destinato a provvedere al sostentamento dei chierici che prestino servizio a favore delle stesse,vi fu il superamente del contributo con l’abolizione della proprietà beneficiale e la concentrazione del relativo patrimonio in organismi finalizzati a provvedere al sostentamento di tutto il clero cattolico. Istituti per il sostentamento del Clero Con L’accordo di Villa Madama e la successiva legge 222/1985 lo Stato Italiano ha aderito alla riforma dell’ordinamento canonico,prevedendo all’art 21 della suddetta legge ,mediante decreto del Vescovo interessato,l’erezione in ogni Diocesi,entro il 30 settembre 1986,degli Istituti diocesani per il sostentamento del clero,impegnando inoltra la CEI ad erigere,entro il medesimo termine,l’Istituto centrale per il sostentamento del clero,quale ente finalizzato ad integrare le risorse di quest’ultimi;tali istituti sono stati riconosciuti come enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. ICSC ha il compito fondamentale di integrare le risorse dei singoli IDCS ,di regola insufficienti a soddisfare le esigeneze di sostentamento del clero della diocesi.A tal fine questo ente,riceve all’inizio di ogni esercizio ,lo stato di previsione di ogni IDCS.L’ICSC nasce invece con un proprio fondo di dotazione conferitogli dalla CEI a cui si aggiungono anche le somme derivanti dalle erogazioni volontarie annuale dei fedeli,nonché quella parte dell’8x1000 di competenza della Chiesa Cattolica. Compiti ICSC : ▲ Integrare le risorse dei singoli IDCS (generalmente insufficienti a soddisfare le esigenze di sostentamento del clero della Diocesi); ▲ Dopo aver ricevuto lo stato di previsione di ogni IDCS verifica i suoi dati e provvede alle relative assegnazioni ; ▲ Terminato ogni esercizio riceve da ciascun IDCS una relazione consuntiva,contenente la modalità di corresponsione delle somme ricevute ; eventuali avanzi di gestione dovranno essere versati all’ICSC nella misura stabilita periodicamente dalla CEI. Remunerazione del clero cattolico L’art 24 legge 222/1985 ha stabilito che il diritto alla remunerazione spetta ai sacerdoti che svolgano servizio in favore della diocesi,cioè a quei presbiteri che ,su mandato scritto del vescovo,siano impegnati a tempo pieno in un’attività ministeriale diocesana. Per la determinazione del quantum la CEI ha disposto che due terzi della remunerazione siano identici per tutti gli interessati,mentre la parte restante sia calcolata tenendo conto di criteri relativi al caso specifico (anzianità,ufficio ricoperto contributi a carico del fondo finalizzato alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Tale impianto normativo è stato confermato anche in sede pattizia : l’art 53 della legge 222/1985. Art 117 della costutuzione,competenza regioni. Con la legge 222/1985,inoltre,è stato costituito il fondo edifici di culto,ente pubblico che ha come scopo la conservazione,il restauro e la valorizzazione degli edifici di culto appartenenti al Fondo,nonché per gli altri oneri posti a carico del Fondo stesso,per il raggiungimento dei cui fini devono essere impegnati tutti i proventi del patrimonio FEC. L’amministrazione del Fondo è affidata al Ministero degli Interni che la esercita attraverso la Direzione centrale per l’amministrazione del FEC e a livello locale per mezzo dei prefetti . Legale rappresentante è il Ministro coadiuvato da un Consiglio di amministrazione di cui fanno parte : ▲ Il Presidente ,designato dal Ministro dell’Interno; ▲ Il Direttore generale degli affari dei culti; ▲ 2 componenti designati dal Ministro dell’intrtno; ▲ Il componente dei lavori pubblici; ▲ 1 componente per i beni e le attività culturali ; ▲ 3 componenti designati dalla CEI. I MINISTRI DI CULTO In qualsiasi codice di tipo religioso non si trova una definizione di tale ruolo,in quanto è una qualifica civilistica che il nostro ordinamento usa per riferirsi a una pluralità di soggetti che hanno una potestà spirituale,di magistero o di giurisdizione sui fedeli in un dato ordinamento confessionale,quindi coloro che si distinguono dagli altri fedeli in una confessione religiosa (qualsiasi non solo cattolica,qualifica civilistica onnicomprensiva),per le sue funzioni e capacità di mettere in atto disposizioni che regolino la vita dei fedeli. n.b non tutte le qualifiche confessionali che differenziano un soggetto dalla semplice figura del fedele possomo essere ricomprese in quella di ministro di culto,pur potendosi riconoscere per alcune di esse una qualche forma di rilevanza giuridica,specie attraverso la normativa di origine pattizia. ▲ Religiosi fedeli cattolici che attraverso la professione dei tre consigli evangelici (castità,povertà e obbedienza) si consacrano al Signore.Sono ministri di culto solo qualora abbiano ricevuto il sacramento dell’ordine sacro assommando così la duplice qualifica di religioso e sacerdote; ▲ Ecclesiastici si fa riferimento ai soli chierici cattolici che abbiano ricevuto la consacrazione a presbitero o a vescovo; ▲ Ministri di culto con giurisdizione o cura di anime ordinari,vescovi,parroci,vicari parrocchiali,rettori di chiese aperte al culto,sacerdoti addetti all’assistenza spirituale nelle istituzioni chiuse. I ministri di culto si individuano in base alla rilevanza dell’ordinamento confessionale :al suo interno vi sono le nomine del ministro in base all’autonomia confessionale,la nomina si svolge esclusivamente a livello confessionale.Tale nomina diviene poi presupposto per una qualifica di ministro di culto in campo civile,il cui rilievo è attribuito in base particolare norme,particolari procedimenti o in base a determinati requisiti.Si dà rilievo civile per alcune loro funzioni (es : Matrimonio).Il rilievo civile delle nomine segue un iter che si differenzia per la chiesa cattolica,le confessioni con o senza intesa.Tutta questa materia si è svincolata dagli aspetti del Giurisdizionalismo (es : non più placet) e ma anche dall’automatismo. N.B la nomina è solo a livello confessionale,a livello statale si parla di riconoscimento civile (altrimenti ingerenza Stato) per una nomina a livello confessionale (Accordo 1984 + Intese ); per la legge sui culti ammessi si parla di approvazione ministeriale. ▲ Accordo del 1984 con la Chiesa Cattolica art 3.2 La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è liberamente effettuata dall’autorità ecclesiastica. Quest’ultima dà comunicazione alle competenti autorità civili della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei Coadiutori, degli Abati e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei Parroci e dei titolari degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l’ordinamento dello Stato. Salvo che per la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici di cui al presente articolo, ecclesiastici che non siano cittadini italiani.: vi è quindi una libertà nella nomina,ma per il riconoscimento civile vi è l’onere per la Chiesa Cattolica di comunicare (la modalità di comunicazione è precisata da uno scambio di note del 1985)allo Stato tale nomina.Inoltre vi è il limite della cittadinanza italiana dei ministri ,salvo che per la diocesi di Roma. ▲ Nelle intese Vi è il riconoscimento dell’autonomia nella nomina dei ministri,è sottolineato il potere di certificazione delle confessioni religiosi,in tal modo lo Stato limita il suo potere di controllo.Sono inoltre precisate le norme sui diritti dei ministri di culto.L’intesa serve ad operare quel collegamento che permette che non ci sia ingerenza dello Stato nella confessione e viceversa. In alcune intese si parla di specifiche figure di ministri di culto per una determinata confessione religiose ad esempio si parla di : • ADI ministri e diaconi; • Intesa ebraica libertà del magistero rabbinico e atti ad esso collegati (artt.2.3 e 3) • Intesa coi Mormoni e Avventisti: figura dei missionari • Autonomia e libertà delle confessioni nella definizione dei loro ministri • Solo in alcune intese sono presenti norme sul segreto (CELI, UCEI, intese 2012) ▲ Legge 1159/1929-art 3 «Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero dell'Interno per l'approvazione. Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa.»: si parla di approvazione dei ministri di culto.L’approvazione governativa è il passaggio necessario affinché i ministri di culto di confessioni religiosa senza intesa possa svolgere operazione che poi abbiano un valore civile.Senza l’approvazione gli effetti civili degli atti compiuti non sussistono.La discrezionalità dello Stato è più ampia i quanto dall’altra èarte c’è una confessioni non ancora in rapporto con lo Stato e non ben conosciuta.Ciò viene specificato dal R.D 28 febbraio 1930,n.289,art 20 : «L'approvazione delle nomine dei ministri di culto, di cui all'art. 3 della legge, è chiesta con domanda diretta al Ministro dell'Interno, dal ministro di culto interessato. La domanda è presentata all'ufficio per gli affari di culto presso la prefettura, e deve essere corredata dell'atto, in originale od in copia autentica, di nomina, dei documenti atti a provare che la nomina stessa è avvenuta secondo le norme che regolano il culto cui il ministro appartiene. Qualora il culto non sia, o per erezione dei suoi istituti in ente morale od altrimenti, già noto al governo, debbono essere fornite anche notizie circa la denominazione di esso, i suoi scopi, i suoi riti, i mezzi finanziari dei quali dispone, i nomi degli amministratori, l'autorità ecclesiastica superiore da cui dipende» Per sottolineare che tale approvazione funzionale alla confessione religiosa,ma non discriminatoria,dobbiamo ricordarci che l’approvazione è necessaria solo per compiere atti con conseguenze giuridiche nell’ordinamento italiano: il ministro di culto acattolico può in ogni caso liberamente esercitare gli atti del suo ministero senza che occorra una preventiva autorizzazione governativa. Il ministro approvato ha solo qualche diritto in più. In questa legge si stabiliva che originariamente era necessario u ministro di culto approvato per l’apertura di un luogo di culto;con la sentenza n.59 del 1958la Corte Costituzionale ha deliberato che l’approvazione della nomina non deve limitare la libertà religiosa della confessione né dei fedeli,motivo per cui non è più necessaria l’approvazione dello Stato per l’apertura di un edificio di culto. Con il Regio Decreto del 1930 si conferiscono alcune facoltà : • Possibilità di pubblicazione e affissione di atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli (art 3); • Possibilità di eseguire collette all’interno e all’ingresso degli edifici destinati al proprio culto ;art 4 • Possibilità di celebrare matrimoni con gli stessi effetti dei matrimoni celebrati davanti all’ufficiale dello stato civile (artt. 7 ss. legge 1159/1929) • Dispensa dalla chiamata alle armi (art. 7 R.D.) • Possibilità di prestare l'assistenza religiosa ai militari acattolici (art. 8 R.D.) Non serve l’approvazione per godere dei contenuti minimi e generali del diritto di libertà religiosa,universalmente garantiti.In particolare non serve approvazione ex art.3 L.1159 per : • Apertura di luoghi di culto; • Prestare assistenza spirituale, qualora autorizzata dalle autorità competenti; • Tutti gli altri diritti garantiti dalla legislazione unilaterale; Diritti e peculiarità dei ministri di culto • Speciali disposizioni relativamente ai soggiorni brevi motivi di : • Turismo; • Giustizia; • Attesa di emigrazione in un altro stato; • Esercizio delle funzioni di ministro di culto; • Soggiorni in case di cura,ospedali,istituti civili e religiosi e altre convivenze. I requisiti per l’ottenimento di tale permesso sono : ▲ Effettiva condizione di religioso; ▲ Documentate garanzie circa il carattere religioso della manifestazione o delle attività addotte al motivo del soggiorno in Italia; ▲ Nei casi in cui le spese del soggiorno dello straniero non siano a carico di enti religiosi,l’interessato deve disporre di mezzi di sussistenza non inferiori all’importo stabilito dal Ministero dell’interno con la direttiva di cui all’art 4./3 del testo unico 286/1998 Incompatibilità Molteplici. I ministri di culto non possono esercitare più di una professione. Professioni Incompatibili : ▲ Notaio; ▲ Avvocato ▲ Giudice Popolare; ▲ Giudice di Pace; ▲ Giudici onorari aggregati; ▲ Giudici ausiliari; Per quanto riguarda le cause di ineleggibilità,le leggi elettorali relative alla Camera dei Deputati e al Senato non contemplano tale ipotesi per i ministri di culto ma : ♦ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali non sono eleggibili a sindaco,presidente della provincia,consigliere comunale,metropolitano provinciale e circoscrizionale nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio,gli ecclesiastici e i ministri di culto,che hanno giurisdizione e cura di anime e colo che ne fanno ordinariamente le veci. ♦ Per quanto riguarda i consiglieri regionali vale lo stesso. ASSISTENZA SPIRITUALE L’assistenza spirituale è un servizio stabilito e predisposto all’interno di particolari strutture pubbliche che la dottrina definisce come strutture segreganti per garantire la libertà religiosa di coloro che vi si trovano e non possono quindi fruire pienamente della loro libertà religiosa. Storicamente tale servizio,quindi la presenza di ministri di culto in strutture pubbliche,aveva la funzione di assicurare una presenza della Chiesa Cattolica(fine civile nazionale di dentità,fascismo) in quelle strutture,quindi una funzione differente da quella attuale.Tutto cambia con l’entrata in vigore della nostra Costituzione e le norme pattizie e unilaterali. ▲ Norme unilaterali retaggio storico :stabiliscono i principi generali. ▲ Norme pattizie definiscono : • Soggetti; • Libertà di accesso alle struttere; • Oneri : a chi spetta pagare il servizio di assistenza spirituale. La situazione è diversa per le confessioni senza intesa,disciplinate dalla legislazione del 1929/1930. Per ciascun settore ci sono delle norme unilaterali che stabiliscono unilateralmente da parte dello stato genericamente il diritto dei soggetti ad esercitare la libertà religiosa nelle strutture obbliganti;accanto al diritto in capo al detenuto si intende come diritto di esercitare la libertà religiosa anche la possibilità di fruire dell’assistenza spirituale sono generalmente : ▲ Cattolici servizio stabile (poi ribadito dall’Accordo del 1984); ▲ Acattolici servizio a richiesta; In queste norme si trova inoltre l’inquadramento degli assistenti spirituali nel personale (es : cappellani militari per la Chiesa Cattolica). Ad esempio le Istituzioni penitenziarie sono disciplinate da: ▲ Legge 354 del 1975; ▲ Nuovo regolamento penitenziario d.pr. 230 del 2000; ▲ Libertà religiosa dei detenuti e diritto di ricevere assistenza; ▲ Trattamento giuridico dei cappellani cattolici legge n.68/1982; Vi sono poi le norme pattizie : • Accordo del 1984 con la Chiesa Cattolica-art.11 diapo 5 L’accordo rimanda poi a successive intese,vi sono : ▲ quella con la Polizia di Stato (intesa del 990 tra CEI e MIìinistero dell’Interno,esecutivo con d.p.r. n.92/1991;successiva intesa d.p.r 421/1999 si è proceduto alla firma dell’intesa in quanto la Polizia di Stato non fa più parte dell’esercito,è stata smilitarizzata,quindi non ha più cappellani militari. ▲ Intese a livello regionale e locale. In tutte le intese sono presente norme sull’assistenza spirituale che stabiliscono alcuni punti fondamentali ▲ Gli oneri finanziari sono a carico delle confessioni religiose e non dello Stato; ▲ Vi è la libertà di accesso alle strutture obbliganti per i ministri di culto o gli altri soggetti incaricati; ▲ In alcuni casi rinvio a ulteriori intese (es :intesa ebraica non fa riferimento a oneri a carico della confessione,quindi si segue la normativa unilaterale sul punto;questa inoltre rinvia ad altre intese tra le autorità competenti –Per forze armate art 8-.E’ infine citato il problema delle prescrizioni alimentari ,art 7.2) ▲ Le strutture considerate sono : • Luoghi di cura; • Istituti penitenziari; • Forze armate e Polizia; Confessioni senza intesa Legislazione del 1930.ì: • L’art 5 del regio decreto sulle strutture sanitarie dice che diapo 11 • Art 6 • Art 8 ,forze armate IL MATRIMONIO La delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale Riguardo alla giurisdizione sul matrimonio concordatario (religioso con effetti civili) questa può essere differente : ▲ Impugnazione della trascrizione • Nullità civile della trascrizione (dell’atto di scelta delle parti nel conferire effetti civili).E’ possibile impugnare la trascrizione dinnanzi giudice civile quando : • Sia avvenuta in presenza di impedimento inderogabile; • Quando è trascrizione tardiva senza il consenso dell’altra parte [condizioni per trascrivere tardatamente sono : • volontà di entrambi le parti ; • Conservazione ininterrotta dello Stato libero ] • Il procedimento è avviato da incapace naturale ; • Inoltre la nullità di trascrizione di matrimonio celebrativo in forma speciale,non contemplata dall’accordo del 1984) N.B Per i soggetti legittimi ad impugnare si fa riferimento al codice civili (casi rarissimi) • Nullità del matrimonio concordatario accertata dal giudice civile secondo i tempi e i modi del diritto civile: • Si Il Concordato del 1984 non parla più di riserva esclusiva per i tribunali ecclesiastici.Posizione di Corte di Cassazione. • No rompe (diapo 4) Le ipotesi più frequenti sono : • Divorzio (decadono solo gli effetti civili) • Deliberazione da parte della corte di Appello di sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale.