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La Legge contro il Velo in Italia e Francia: Libertà Religiosa e Cittadinanza - Prof. Ferr, Appunti di Diritto Ecclesiastico

La legge contro il velo in italia e francia, analizzando i principi fondamentali dietro a queste leggi e le controversie legate a loro. Del riconoscimento delle persone, la libertà religiosa e il bilanciamento tra i diritti costituzionali. Vengono presentati casi specifici come quello del consiglio di stato italiano e la legge francese del 2004.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 15/06/2020

camilla.premoli
camilla.premoli 🇮🇹

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LEZ. 6
1. Finalità delle proposte di legge: inasprimento selettivo di una pena relativamente a
determinate condotte che caratterizzano l’Italia a seguito del processo storico e
caratterizzata dalla presenza mussulmana sul nostro territorio.
2. Il reato come è inquadrato? Distinzione tra reato di pericolo e reato di danno. Nel momento
in cui si tratta di reato di pericolo, allora il bilanciamento costituzionale deve avvenire
mediante i criteri analizzati a lezione. Questo è un reato di pericolo, mira alla tutela
preventiva da una condotta.
3. I limiti accettabili per tutelare l’ordine pubblico.
4. Problemi di applicazione: profili discriminatori rispetto alla questione mussulmana.
LEGGE 152 DEL 22 MAGGIO 1975 – ART 5.
Nata in un contesto particolare di terrorismo (anni 70).
L’articolo ha 3 elementi principali:
-Riconoscimento
-Nello spazio pubblico sono vietati i mezzi che rendono difficoltoso il riconoscimento, tranne
per giusto motivo
-In manifestazioni pubbliche occorre sempre avere il volto scoperto
Questa legge a partire dal 2000 e dagli attentati terroristi di NY ha iniziato ad essere letta in
un’ottica di scontro di civiltà: il pericolo mussulmano. In alcuni casi sono state rivolte domande al
ministero dell’interno per chiedere se questa norma potesse essere applicata anche relativamente
agli indumenti religiosi risposta del ministero dell’interno, dicembre 2004.
Nella risposta del ministero dell’interno vi è la presenza di un principio fondamentale che spiega
perché applicare questa legge ad una persona che circoli coperta da burqa non era ritenuto
legittimo:
si parla di identificazione e non di riconoscimento. La differenza tra i due sta nel fatto che
l’identificazione è fare corrispondere un documento ad un volto reale. Il riconoscimento è molto
debole, mentre l’identificazione è qualcosa per cui il viso è confrontato con un documento. Il
ministero dell’interno sottolinea che il diritto di libertà religiosa costituiva un motivo giustificato per
portare il velo, poiché non ostacolava l’identificazione. Non esiste in diritto un onere per noi di
essere sempre riconoscibili, abbiamo tutti un obbligo di essere identificati. Quando si parla di limite
ai diritti bisogna sempre inquadrarli nello spirito garantista in cui sono stati scritti.
Il ministero dell’interno era stato ineccepibile, però la questione per cui il ministero esprime un
blocco, provoca negli anni 2000 un dibattito sulla pericolosità dei mussulmani. I sindaci si
espongono sulla questione con delle ordinanze in cui vietano la circolazione con il burqa e con
indumenti che coprano il volto. Intorno agli 200 una legge, poi dichiarata incostituzionale, di
emanare delle ordinanze per proteggere la propria comunità.
-Comune di Azzano ordinanza sindacale anti-burqa. Il prefetto annulla l’ordinanza poiché
in materia di ordine pubblico è competente lo stato centrale (art 117). La corte
costituzionale dichiara incostituzionale in seguito la legge che dava ai sindaci tutto questo
potere. Questo caso non viene risolto solo amministrativamente, ma arriva anche al
consiglio di stato nel 2008.
-Consiglio di stato 2008 Il consiglio di stato relativamente al divieto di circolare con il volto
coperto che posizione prende? Il consiglio di stato difende il principio generale della libertà
e prevede a determinare alcune eccezioni, che devono avvenire in base al verificarsi di
alcune circostanze: subordina il limite al principio generale rispetto al giudizio di
esperienza. È necessario provare che in determinate circostanze, avere il volto coperto
comporta un problema. La regola generale è il principio di libertà, vi è poi un’eccezione che
deve essere però vista in concreto, ossia bilanciamento tra i diritti costituzionali. Limitazione
della libertà in nome di un pericolo astratto non possibile.
Velo di ignoranza di John Rawls prendo la decisione giusta quando non so in che
posizione mi troverò dopo averla presa. La costituzione del 48 è stata scritta dietro un velo
di ignoranza, sono garantistiche, poiché dettano delle norme che rimangono in vigore nel
tempo. Oggi che la situazione sta cambiando abbiamo l’obbligo di rispettarle per garantire
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LEZ. 6

  1. Finalità delle proposte di legge: inasprimento selettivo di una pena relativamente a determinate condotte che caratterizzano l’Italia a seguito del processo storico e caratterizzata dalla presenza mussulmana sul nostro territorio.
  2. Il reato come è inquadrato? Distinzione tra reato di pericolo e reato di danno. Nel momento in cui si tratta di reato di pericolo, allora il bilanciamento costituzionale deve avvenire mediante i criteri analizzati a lezione. Questo è un reato di pericolo, mira alla tutela preventiva da una condotta.
  3. I limiti accettabili per tutelare l’ordine pubblico.
  4. Problemi di applicazione: profili discriminatori rispetto alla questione mussulmana. LEGGE 152 DEL 22 MAGGIO 1975 – ART 5. Nata in un contesto particolare di terrorismo (anni 70). L’articolo ha 3 elementi principali:
  • Riconoscimento
  • Nello spazio pubblico sono vietati i mezzi che rendono difficoltoso il riconoscimento, tranne per giusto motivo
  • In manifestazioni pubbliche occorre sempre avere il volto scoperto Questa legge a partire dal 2000 e dagli attentati terroristi di NY ha iniziato ad essere letta in un’ottica di scontro di civiltà: il pericolo mussulmano. In alcuni casi sono state rivolte domande al ministero dell’interno per chiedere se questa norma potesse essere applicata anche relativamente agli indumenti religiosi  risposta del ministero dell’interno, dicembre 2004. Nella risposta del ministero dell’interno vi è la presenza di un principio fondamentale che spiega perché applicare questa legge ad una persona che circoli coperta da burqa non era ritenuto legittimo: si parla di identificazione e non di riconoscimento. La differenza tra i due sta nel fatto che l’identificazione è fare corrispondere un documento ad un volto reale. Il riconoscimento è molto debole, mentre l’identificazione è qualcosa per cui il viso è confrontato con un documento. Il ministero dell’interno sottolinea che il diritto di libertà religiosa costituiva un motivo giustificato per portare il velo, poiché non ostacolava l’identificazione. Non esiste in diritto un onere per noi di essere sempre riconoscibili, abbiamo tutti un obbligo di essere identificati. Quando si parla di limite ai diritti bisogna sempre inquadrarli nello spirito garantista in cui sono stati scritti. Il ministero dell’interno era stato ineccepibile, però la questione per cui il ministero esprime un blocco, provoca negli anni 2000 un dibattito sulla pericolosità dei mussulmani. I sindaci si espongono sulla questione con delle ordinanze in cui vietano la circolazione con il burqa e con indumenti che coprano il volto. Intorno agli 200 una legge, poi dichiarata incostituzionale, di emanare delle ordinanze per proteggere la propria comunità.
  • Comune di Azzano  ordinanza sindacale anti-burqa. Il prefetto annulla l’ordinanza poiché in materia di ordine pubblico è competente lo stato centrale (art 117). La corte costituzionale dichiara incostituzionale in seguito la legge che dava ai sindaci tutto questo potere. Questo caso non viene risolto solo amministrativamente, ma arriva anche al consiglio di stato nel 2008.
  • Consiglio di stato 2008  Il consiglio di stato relativamente al divieto di circolare con il volto coperto che posizione prende? Il consiglio di stato difende il principio generale della libertà e prevede a determinare alcune eccezioni, che devono avvenire in base al verificarsi di alcune circostanze: subordina il limite al principio generale rispetto al giudizio di esperienza. È necessario provare che in determinate circostanze, avere il volto coperto comporta un problema. La regola generale è il principio di libertà, vi è poi un’eccezione che deve essere però vista in concreto, ossia bilanciamento tra i diritti costituzionali. Limitazione della libertà in nome di un pericolo astratto non possibile. Velo di ignoranza di John Rawls  prendo la decisione giusta quando non so in che posizione mi troverò dopo averla presa. La costituzione del 48 è stata scritta dietro un velo di ignoranza, sono garantistiche, poiché dettano delle norme che rimangono in vigore nel tempo. Oggi che la situazione sta cambiando abbiamo l’obbligo di rispettarle per garantire

un pluralismo. Il sistema delle fonti non è più che ciascuna fonte stia al suo posto e rispetti le sue competenze  le esondazioni sono frequenti (es. comune di Azzano) Nel 2008 il consiglio di stato non ha risolto il problema, non viene placata l’opinione pubblica. In certi casi si può avere ragione a circolare con volto coperto, in altre no. In risposta al consiglio di stato come proteste giungono le proposte legislative analizzate. Proposta Sbai: si parla di indumenti femminili, per le donne di religione islamica denominati burqa e niqab  3 discriminazioni. Proposta Cota: mancanza del giustificato motivo. Questi limiti sono ricorrenti in varie proposte. Vi è poi un’altra proposta: PROPOSTA VASSALLO. Questa proposta è basata sul concetto di identificazione, non si può imporre un generico riconoscimento. Questa proposta non vieta più il burqa in maniera generica, diventa un problema quando si oppone ad un’identificazione. È l’identificazione che giustifica un limite ad un’eventuale libertà religiosa. Quando si parla di limite alla libertà costituzionale, capire cosa vuol dire limitarlo preventivamente. Da noi il velo non ha prodotto un intervento legislativo per 3 motivi:

  • In Italia non vi è una comunità mussulmana radicata da molto tempo, rispetto in Francia e In Inghilterra dove la comunità vi è da un periodo post-coloniale
  • In Italia si ha una forte componente cattolica, i crocifissi sono appesi nelle scuole. Non risulta strano vedere segni di manifestazione religiosa. In Italia è grazie alla presenza del crocifisso della scuola, che le alunne mussulmane possono portare il velo.
  • In Italia la questione folcloristica si è concentrata sul burqa e sul niqab, poiché non sono dei capi molto diffusi nel nostro paese. La Francia ha avuto una grossa questione relativamente al velo. Ci sono 7 milioni di fedeli mussulmani tra cittadini e no. Dopo gli attentati del 2001 l’islam è visto come pericolo, ma anche prima del 2001 vi è stato un problema del velo. Nel 1989, due ragazze che portavano il velo vengono espulse, poiché il loro gesto era contrario allo stato di laicità della Francia, sancito dall’art 1 della costituzione del 58. Queste erano due ragazze francesi. Dal 1989 al 2004 la giurisprudenza francese lavora come quella italiana: fissa un principio generale. Il principio è che l’andare con il velo a scuola costituisce un diritto di libertà religiosa, tuttavia se il porto del velo si trasforma in una violazione dell’assiduità scolastica o proselitismo allora il divieto è legittimo. L’eccezione in questi casi consente il divieto. La Francia necessita di risposte chiare: legge francese 15 marzo 2004. Vi sono differenze che la rendono difficilmente attaccabile, utilizzando anche i diritti costituzionali. Si fa riferimento ad un luogo pubblico preciso, generalmente riferimento a studenti minorenni. Riguarda persone la cui coscienza è ancora in formazione. La scuola pubblica è strettamente associata all’idea di cittadinanza, la scuola pubblica francese è un pilastro del costituzionalismo francese. Il divieto nella legge è diretto ad un’azione, la norma non vieta un velo o un segno, vieta il comportamento della persona che indossando quell’indumento manifestasse la sua affiliazione religiosa. In Francia navette, passaggio dal parlamento al consiglio di stato, il quale analizzava la forma della legge. Questa condotta riguarda soltanto le affiliazioni religiose, questo non è incostituzionale in Francia, in quanto la scuola pubblica è laica. La laicità scolastica può implicare l’assenza di qualsiasi segno religioso. Si tratta quindi di un divieto legittimo. In realtà sebbene la legge punisca la condotta, la circolare ha fatto quello che il consiglio di stato voleva evitare: la circolare applicativa della norma non precisa la condotta, ma essa per semplificare sostiene che sono vietati i segni ostentatori. Ostensibilmente non è più un avverbio relativo alla condotta, bensì un aggettivo riferito all’oggetto. Il crocifisso che è di piccole dimensioni non è considerato un segno ostentatorio, mentre il velo sì. Questo è perché in un paese come la Francia, fortemente cattolico, l’interpretazione cattolica non è sempre lasciata all’individuo ma è necessaria un’interpretazione giuridica. Il risultato di questa

La legge nel 2004 in Francia ha avuto un effetto valanga (slippery slow): da un limite collegato semplicemente ad un ambiente specifico, il divieto del velo si è esteso in altri ambiti della società. Mentre nel 2004 il divieto riguardava la scuola pubblica, questo divieto riguardava lo spazio pubblico specifico. Il divieto del velo ha toccato anche a livello europeo effetti anche nel settore privato. Sentenza davanti all’ECJ (potere interpretativo) Questa signora che era stata assunta da una ditta si converte ad un islam e sente di volerlo manifestare in modo maggiormente evidente: si presenta con il velo. L’azienda per sbarazzarsi di questa persona, essendo che non è possibile come in Italia il licenziamento per motivi religiosi, fa un regolamento in cui in via generale viene affermato che non si vuole in maniera assoluta la manifestazione di tipo politico o religioso, in quanto si tratta di spazio privato. Se un episodio di questo tipo fosse accaduto negli anni 70, non sarebbe stato possibile  limitazione molto forte delle libertà costituzionali. L’azienda privata ha adottato una limitazione generale di idee politiche e religiose. Ci sono delle questioni molto forti: l’azienda non ha vietato il velo, ma ha creato un’interdizione in modo così pieno. La corte di giustizia per la prima volta antepone la libertà economica alla libertà della manifestazione del pensiero. Libertà economica può giustificare una compressione delle libertà individuali. La corte di giustizia afferma che il divieto è legittimo. Consiglio di stato 2008 L’altro aspetto dell’effetto slippery slow si ha avuto nell’ambito della cittadinanza. Quando il velo viene vietato nella scuola, tutti gli indumenti religiosi sono visti come pericolosi per lo stato. Studiare il fenomeno correlato con la cittadinanza. La questione riguarda le donne che scelgono il velo, indipendentemente dalla giustificazione che la donna può dare, lo stato è abilitato a proteggere la donna da sé stessa (si è comportata così, poiché si trova in una società maschilista). In questo caso l’individuo è inserito nella società, ma l’uso di questi simboli è ritenuto incompatibile con la dimensione della cittadinanza. Legge 11 ottobre 2010 Nessuno nello spazio pubblico può indossare un abito destinato a nascondere il suo volto. Riguarda uno spazio pubblico generale, è stata molto criticato dal consiglio di stato. Sentenza sas Per la prima volta la corte di Strasburgo dice alla Francia di non invocare i motivi idi parità di genere, poiché la corte ascolta ciò che la donna dice. Fa fede l’interpretazione individuale. l’importanza per cui la corte non censura la legge antiburqa è il margine di apprezzamento. Emerge un cambio di rotta, si presta attenzione all’individuo. Non ci sono motivi per vietare ad una persona di entrare in tribunale, anche se con velo  in Italia. Si può anche deporre come test anche con il burqa, perché con il burqa non si vieta l’identificazione (il CSM è intervenuto con una circolare).