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DIRITTO ECCLESIASTICO LEZIONI, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti delle lezioni di diritto ecclesiastico dettagliati, esame superato con ottimi voti

Tipologia: Appunti

2024/2025

In vendita dal 26/05/2025

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LEZIONE n° 1 20/02 -> ESERCITAZIONE
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIMENSIONE RELIGIOSA
Perché ci occupiamo di intelligenza artificiale? -> concetto di Riservatezza nel dir
canonico -> documento pontificio accademia della vita, organo della curia romana, che si
occupava del rapporto tra intelligenza artificiale e riservatezza.
Il tema intelligenza artificiale è un tema importantissimo, oggi utilizzata in tutti gli ambiti,
in tutte le dimensioni della nostra esistenza in cui vi è un dispositivo tecnologico;
L’intelligenza artificiale sta cambiando ed ha cambiato il modo in cui noi vediamo,
percepiamo la realtà, ed è una tecnica che trasforma tutto ciò che noi facciamo anche se
non lo sappiamo.
È un tema interdisciplinare cioè non si può parlare di essa in un corso di diritto civile,
penale, ecc, senza avere delle conoscenze tecniche minime.
1. INTELLIGENZA ARTIFICIALE: cos’è -> gli ingegneri ritengono che l’IA nasce alla fine
del 1950, grazie ad Alan Turing (cd papà dei computer), uno dei primi ingegneri che
inizia prima a pensare, progettare e poi costruire dei calcolatori (pc); ed egli nel
costruire questi strumenti si pone una domanda “ma questo calcolatore è in grado di
pensare?”e scrive un articolo pubblicato sulla rivista MIND che suscita la curiosità di
tutti gli studiosi di ingegneria -> ci si chiede “ad oggi siamo in grado di costruire
macchine che fanno dei calcoli, quindi dalla macchina per costruire utensili si è arrivati
a quella che calcola, dunque per la prima volta si fabbricavano macchine che non
servivano per avere oggetti concreti ma prodotti astratti”. Dalla fine del 1950 ad oggi
tutto è cambiato, l’essere umano ha la capacità di raccogliere un enorme quantità di
dati, e abbiamo dei computer che sono velocissimi. Ma come fa oggi il computer ad
elaborare queste info ad una velocità estrema? Grazie a degli algoritmi -> formula
matematica consistenti in una serie di istruzioni in successione che l’ingegnare dà alla
macchina, al computer o al sistema -> questo riceva le info e le rielabora secondo
delle istruzioni date dall’algoritmo. Attualmente gli algoritmi sono estremamente
sofisticati e quindi i sistemi di IA si possono applicare ad ogni ambito -> è cambiato il
modo in cui noi facciamo tutte le cose.
Ma cosa si intende per IA? Domanda a cui è difficile rispondere perchè tra gli studiosi di
IA, non c’è un modo unico di vedere tale strumento sia perchè è relativamente nuovo, sia
perchè dato che l’IA si applica a più settori, per ognuno di essi c’è una definizione.
La prima definizione è stata coniata dalla commissione Europea nel 2018 -> una macchina
può essere definita intelligente quando capisce l’ambiente in cui si trova, si mette in
relazione con ciò che percepisce e quando è in grado di risolvere un problema che un
umano gli pone, con una certa autonomia.
Soprattutto può dirsi intelligente, quando affrontando un problema lo risolve anche
ricordando ciò che ha già fatto.
La macchina potrebbe somigliare all’uomo apparentemente ma hanno differenze nella
capacità di apprendimento perchè la macchina a diff dell’uomo (che ha un’intelligenza
intrinseca) non è in grado di imparare autonomamente, segue le istruzioni dell’ingegnere
che lo ha progettato. L’uomo poi inoltre è veramente autonomo, la macchina no, è stata
programmata in un dt modo, non distingue, non può scegliere.
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LEZIONE n° 1 20/02 -> ESERCITAZIONE INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIMENSIONE RELIGIOSA Perché ci occupiamo di intelligenza artificiale? -> concetto di Riservatezza nel dir canonico -> documento pontificio accademia della vita , organo della curia romana, che si occupava del rapporto tra intelligenza artificiale e riservatezza. Il tema intelligenza artificiale è un tema importantissimo, oggi utilizzata in tutti gli ambiti, in tutte le dimensioni della nostra esistenza in cui vi è un dispositivo tecnologico; L’intelligenza artificiale sta cambiando ed ha cambiato il modo in cui noi vediamo, percepiamo la realtà, ed è una tecnica che trasforma tutto ciò che noi facciamo anche se non lo sappiamo. È un tema interdisciplinare cioè non si può parlare di essa in un corso di diritto civile, penale, ecc, senza avere delle conoscenze tecniche minime.

  1. INTELLIGENZA ARTIFICIALE: cos’è -> gli ingegneri ritengono che l’IA nasce alla fine del 1950, grazie ad Alan Turing (cd papà dei computer), uno dei primi ingegneri che inizia prima a pensare, progettare e poi costruire dei calcolatori (pc); ed egli nel costruire questi strumenti si pone una domanda “ma questo calcolatore è in grado di pensare? ”e scrive un articolo pubblicato sulla rivista MIND che suscita la curiosità di tutti gli studiosi di ingegneria -> ci si chiede “ad oggi siamo in grado di costruire macchine che fanno dei calcoli, quindi dalla macchina per costruire utensili si è arrivati a quella che calcola, dunque per la prima volta si fabbricavano macchine che non servivano per avere oggetti concreti ma prodotti astratti”. Dalla fine del 1950 ad oggi tutto è cambiato, l’essere umano ha la capacità di raccogliere un enorme quantità di dati, e abbiamo dei computer che sono velocissimi. Ma come fa oggi il computer ad elaborare queste info ad una velocità estrema? Grazie a degli algoritmi -> formula matematica consistenti in una serie di istruzioni in successione che l’ingegnare dà alla macchina, al computer o al sistema -> questo riceva le info e le rielabora secondo delle istruzioni date dall’algoritmo. Attualmente gli algoritmi sono estremamente sofisticati e quindi i sistemi di IA si possono applicare ad ogni ambito -> è cambiato il modo in cui noi facciamo tutte le cose. Ma cosa si intende per IA? Domanda a cui è difficile rispondere perchè tra gli studiosi di IA, non c’è un modo unico di vedere tale strumento sia perchè è relativamente nuovo, sia perchè dato che l’IA si applica a più settori, per ognuno di essi c’è una definizione. La prima definizione è stata coniata dalla commissione Europea nel 2018 -> una macchina può essere definita intelligente quando capisce l’ambiente in cui si trova, si mette in relazione con ciò che percepisce e quando è in grado di risolvere un problema che un umano gli pone, con una certa autonomia. Soprattutto può dirsi intelligente, quando affrontando un problema lo risolve anche ricordando ciò che ha già fatto. La macchina potrebbe somigliare all’uomo apparentemente ma hanno differenze nella capacità di apprendimento perchè la macchina a diff dell’uomo (che ha un’intelligenza intrinseca) non è in grado di imparare autonomamente, segue le istruzioni dell’ingegnere che lo ha progettato. L’uomo poi inoltre è veramente autonomo, la macchina no, è stata programmata in un dt modo, non distingue, non può scegliere.

In base a questa definizione della commissione europea distinguiamo due tipi di IA: software (es assistente vocale) e IA incorporata in dispositivi hardware (es robot). Questa distinzione non è sempre accolta, alcuni ingegneri distinguono tra IA e robotica; Grazie all’ia abbiamo assistito al passaggio dalla robotica intelligente (robot che riproduce dell’azioni) alla robotica cognitiva (robot che non solo riproduce un’azione ma si adatta al contesto in cui quell’azione è riprodotta, e soprattutto si crea un’interazione con l’essere umano che usufruisce dei suoi servizi ). La 2 definizione di IA è la nozione che troviamo nel regolamento dell’unione europea sull’IA del 2024 “il sistema di IA è un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili che per obiettivi espliciti o impliciti deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenza ambienti fisici o virtuali” -> definizione di SISTEMA DI IA, per far comprendere che siamo di fronte ad un prodotto tecnico. Si evidenzia poi che tale sistema è stato creato per risolvere dei problemi (grazie agli input cioè dati che l’ingegnere inserisce nel sistema stesso). Il problema si pone nel momento in cui tale sistema non spiega perchè fa una dt cosa e non un’altra.

  1. RILIEVO GIURIDICO DIMENSIONE RELIGIOSA: art 19 cost, art 18 dichiarazione universale diritti uomo, art 18 patto internazionale diritti civili e politici; art 9 CEDU; art 9 carta diritti fondamentali UE -> dimensione religiosa definita come libertà radicata in modo originario in ogni individuo. Dimensione religiosa riconosciuta come un diritto, fondamentale e inviolabile -> cioè il bene che il dir riconosce e tutela è considerato essenziale innanzitutto per i singoli e poi per la vita della società. È inoltre INVIOLABILE cioè nell’ordinamento italiano, ma anche in ambito internazionale e sovranazionale, non può essere prodotta una sent, un atto amministrativo, o una legge, che leda la libertà religiosa. Con riferimento all’ordinamento italiano la libertà religiosa è oggetto dell’art 19 Cost -> che afferma che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. Quindi il dir di libertà religiosa è riconosciuto ad ogni persona che si trova nel territorio italiano. Diritto che quindi spetta a tutti, a prescindere dal sesso, dall’età, dalle condizioni economiche-sociali; a prescindere da un rapporto di reciprocità con lo Stato dal quale l’individuo proviene. L’art 19 “tutti hanno il dir di professare la propria fede religiosa” -> ognuno di noi può dire se credente o meno, se appartiene ad una confessione religiosa ma può anche non dirlo -> DIRITTO ALLA RISERVATEZZA IN MATERIA RELIGIOSA Questo perchè storicamente l’appartenenza religiosa delle persone è stata utilizzate contro le persone stesse (es regime fascista e olocausto). È un elemento che rende vulnerabili in base al contesto in cui si vive, ecco perchè si ha il dir di non manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa. Art 19 dice anche che ognuno ha il dir di fare propaganda del proprio credo , non solo manifestando agli altri le proprie convinzioni religiose, ma anche facendo in modo di spingere l’interlocutore a convertirsi (es testimoni di Geova).

vuole, ecco che il sistema IA oltre ad essere una risorsa può diventare un pericolo, una minaccia per la persona. Se chi lo progetto non ha dei limiti, questi sistemi possono massimizzare l’interesse di chi ha i soldi per pagare la progettazione a discapito di chi usufruisce di questi sistemi. Questa realtà ha portato gli stessi ingegneri e produttori di IA anche non credenti, ad avvertire l’esigenza di essere aiutati nell’individuare dei criteri etico giuridici per il proprio operato. Sotto questo profilo l’IA fa emergere un problema che l’uomo ha sempre affrontato nel progredire nella tecnologia (es energia nucleare che può essere utilizzato sia per agevolare alcune prestazioni a livello medico, ma anche per creare una bomba che potrebbe distruggere l’umanità). Anche perchè l’IA si è sviluppata in modo molto rapido, per questo vi è carenza di strumenti giuridici idonei a regolarla.

  1. I NESSI TRA LE NUOVE TECNOLOGIE E IL DIRITTO DI LIBERTÀ RELIGIOSA: rapporto tra IA e Religione -> NESSI GIURIDICI Questione che riguarda il macro-tema del rapporto tra IA e diritti umani , ad oggi non esistono delle fonti normative che considerano in maniera specifica il diritto di libertà religiosa in relazione all’IA -> la tutela religiosa rispetto agli strumenti di IA è in genere considerata inclusa nella tutela dei diritti umani, la convenzione europea non si parla in maniera specifica di libertà religiosa, ma in generale si dice che l’uso dell’IA non deve ledere i diritti umani -> tutela c’è ma non è puntuale. Il regolamento Europeo prende in considerazione la dimensione religiosa solo in due punti: anzitutto nel Considerando 29 prende in esame la dimensione religiosa affermando che se una persona appartiene ad una confessione religiosa di minoranza in un dt paese, è più probabile che venga manipolata # le tecniche di manipolazione basate sull’uso dell’IA, perchè l’appartenenza confessionale, in quanto appartenenza ad un gruppo meno riconosciuto, è un fattore di vulnerabilità. Poi abbiamo un vero e proprio articolo del regolamento dell’UE che tratta della dimensione religiosa rispetto ai sistemi di IA: art 5 punto G -> che vieta i sistemi di categorizzazione biometrica che sono utilizzati per individuare l’appartenenza religiosa. Questo sistema trae i dati sulla nostra persona semplicemente guardandoci. Da questa classificazione si potrebbe dedurre anche l’appartenenza religiosa -> questi sistemi di categorizzazione biometrica non possono essere ne progettati, ne prodotti ne venduti! Unica norma che tutela in maniera diretta ed esplicita la dimensione religiosa. Ma prende in considerazione solo il dir di professare la propria libertà religiosa (cioè è una dimensione di tutela che si concentra esclusivamente sul dir di libertà religiosa inteso come diritto di non professare il proprio credo ), quindi viola il nostro diritto di non rivelarlo. Non prende però in considerazione tutti gli altri contenuti. Questa è un info che ci rende vulnerabili, che deve essere protetta, ecco perchè è un sistema che viene vietato.

In ITALIA il nostro governo ha elaborato un disegno di legge su IA nel maggio 2024, in cui si parla di libertà religiosa all’art 10 -> afferma che in ambito lavorativo i datori di lavoro o i loro sottoposti possono utilizzare i sistemi di IA per organizzare il lavoro. L’art 10 afferma che dato che bisogna raccogliere i dati dei lavoratori, non si possono fare delle discriminazioni sulla base del credo -> cioè una volta che il datore ha il dato, NON può utilizzarlo per discriminare i lavoratori. In Italia in realtà manca una legge sulla tutela della libertà religiosa. La nostra cost in ben 4 articoli si occupa di religione, in maniera diretta e immediata; e poi abbiamo l’art 19 che riconosce a tutti il dir di libertà religiosa. Ma poi non abbiamo una legge del nostro parlamento dedicata alla libertà religiosa perchè nei vari ambiti quando entra in gioco la libertà religiosa si elaborano delle norme specifiche che comunque devono essere conformi all’art 19. -> questo perchè la nostra Costituzione ha adottato con riferimento alla libertà religiosa come modello istituzionale -> fermo l’art 19 che tutela il dir di libertà religiosa dei singoli, ci sono poi gli artt 7 (rapporti tra stato italiano e chiesa cattolica) e art 8 (disciplina i rapporti tra stato italiano e tutte le altre confessioni religiosa), che riguardano l’assetto ISTITUZIONALE della libertà religiosa. Il nostro sistema è concentrato quindi sulla specificità. Ovviamente vi sono delle confessioni religiose che non sono tutelate (es ISLAM), perchè lo Stato non ha stipulato intese con esse. Quali sono gli ambiti di interazione tra l’uso di IA e dimensione religiosa che non sono disciplinati? A) elaborazione algoritmi che incorporano ed amplificano pregiudizi antireligiosi -> ricordiamo che l’ingegnere è una persona e in quanto tale ha delle convinzioni che trasmetterà alla macchina nel momento in cui la progetterà per cui può accadere che, se egli ha dei pregiudizi religiosi -> chi utilizzerà il sistema di IA per prendere le decisioni, se accetterà la decisione che il sistema gli da, deciderà di conseguenza (e inconsciamente) violando il dir libertà religiosa. Quindi per risolvere tali problemi, dovrebbero essere elaborate delle regole giuridiche che impongono a coloro che elaborano sistemi di IA la TRASPARENZA, con riguardo alle informazioni che si danno alla macchina. B) Esercizio del culto e attività di propaganda negli spazi digitali (digital religion) -> con il covid abbiamo visto come l’informatica ha aiutato i credenti a tenere vivo il rapporto tra di loro; in tal caso però la stessa esperienza ha fatto emergere il dato che se usiamo gli spazi digitali per esercitare il culto o per fare propaganda, mancano delle regole giuridiche da seguire nell’esercizio della propaganda e del culto. Ciò perchè l’art 19 è stato elaborato con riferimento all’esercizio del culto che si fa in chiesa, in moschea -> quindi non prende in considerazione gli spazi digitali che pongono esigenze diverse (es tutelare la riservatezza dei fedeli). Lo Stato non è intervenuto a risolvere il problema, ma sono intervenute le stesse confessioni con dei cd decreti, volti a tutelare la privacy dei fedeli. Il bene da tutelare è sempre lo stesso -> la libertà religiosa, ma siccome cambiano i mezzi -> devono cambiare anche le regole.

-principio di giustizia -> dubbio sul senso se inteso in senso solo legale o anche morale. Non c’è quindi alcun riferimento alla dimensione religiosa, non c’è una tutela diretta e immediata. Altro problema è la possibilità che l’uso di questi sistemi da parte dei credenti sia limitato per tutelare altri diritti -> scientology (gruppo religioso) utilizzava nell’esercizio del culto una sorta di registratore elettronico, e lo ha addirittura messo in commercio, ma non era chiaro lo scopo di tale elemento, quindi diversi soggetti lo compravano pensando avesse esito terapeutico -> sulla questione è intervenuta la corte suprema degli Stati Uniti -> affermando che non potevano vietare la produzione o la vendita perchè serviva per il culto (dir di libertà religiosa prevale) però andava inserito nel kit del prodotto l’indicazione che fosse un attrezzo esclusivamente utile per il culto e non a fini terapeutici (ciò per tutelare gli altri). Lezione 6 marzo CONTINUO PUNTO 4 Rapporto tra realizzazione del diritto di libertà religiosa, diritto alla salute e uso IA La libertà religiosa -> dall’art 19 cost -> fondamentale e inviolabile. Nella nostra costituzione vi è solo un altro dir garantito a tutti, che è quello alla salute all’art 32. L’art 19 che riguarda direttamente la dimensione religiosa e l’art 32 hanno in comune altri due elementi:

  1. attenzione alla dimensione religiosa, evidente all’art 19 e implicito nell’art 32, perchè tale art è stato elaborato con il contributo dei padri costituenti cattolici i quali ritennero di dover garantire a tutti il dir alla salute in ragione della dignità della persona umana.
  2. Sia il dir alla libertà religiosa, sia quello allo salute sono diritti di libertà -> nell’art 32 si realizza come libertà di scegliere se curarsi, quando e come curarsi, da chi farsi curare e fino a che punto curarsi, si parla di diritto all’autodeterminazione terapeutica. Cioè ai sensi dell’art 32 abbiamo diritto alle cure, anche agli indigenti, ma abbiamo anche il diritto di non curarci, e il diritto di scegliere come e da chi farci curare. Quindi sono accomunati dalla radice religiosa, dal fatto di essere diritti di libertà e dal fatto di essere garantiti a tutti. Cosa c’entra l’IA con l’interazione tra questi due diritti? Le convinzioni religiose si riflettono su tutte le nostre scelte, in particolare in ambito sanitario. Le regole implicite, esplicite, anche dedotte dal fedele sulla vita, morte, concezione della salute, determinano le scelte che il paziente compie -> es se appartengo ai testimoni di Geova in genere rifiuterò le trasfusioni. Altro es se sono una donna islamica ed ho un tumore al seno, che deve essere asportato, e ricostruito, chiederò alla struttura sanitaria una ricostruzione realizzata con materiale che non contenga derivati animali, in particolare tratti dai suini perchè per gli islamici il maiale è un essere immondo.

L’appartenenza confessionale quindi si esplica in maniera immediata e diretta nell’ambito del diritto alla salute. I sistemi di IA oggi sono utilizzati in maniera ampia nella cura delle persone, sia in strutture pubbliche che private, perchè aiutano i medici, sono rapidissime nell’elaborare i dati. Addirittura oggi esistono dei sistemi predittivi che riescono a prevede eventuali malattie. Quindi l’IA applicata alla cura sanitaria offre indubbiamente degli enormi vantaggi -> il problema è: l’applicazione dei sistemi IA nella relazione medico-paziente, rispetta o viola la dimensione religiosa? Se la struttura sanitaria connette a quel paziente, quella confessione religiosa, e utilizza tale dato, inserendolo nel sistema, ciò porto al rispetto o alla violazione del dir alla libertà religiosa? È una scelta che mi mette nelle condizioni di individuare delle cure che rispettano quella libertà religiosa, o è una scelta che porta a classificare il paziente, portando a discriminarlo? Il problema si pone ma non c’è una risposta univoca, perchè non c’è una normativa specifica ed inoltre dipende da come si usa quel sistema di IA e come questo sia stato elaborato, pensato, prodotto. Se è programmato in modo da mostrare le specificità confessionali dei pazienti è chiaro che esso sia funzionale. Dipende quindi tutto dall’obiettivo che il programmatore, e il committente, vogliono raggiungere. Il pericolo nell’utilizzare tali sistemi nella relazione di cura, è quello di far curare il paziente dalla macchina -> es quando arriva il paziente in condizioni critiche, il medico è investito del dolore del paziente e del problema che egli ha, e deve prendere una decisione quindi c’è una responsabilità precisa (Se sbaglia danneggia la salute della persona, se non addirittura la conduce alla morte). Responsabilità ancora più grande quando il paziente ha un’identità religiosa ben definita, e soprattutto è ancora più grande quando è diversa da quella degli altri pazienti. Il pericolo di sbagliare è qui molto più alto. In queste situazioni l’uso di IA è positivo o negativo? Perché se il medico di fronte a paziente critico, di religione diversa, si rifugia nei sistemi di IA senza interagire col paziente, c’è chiaramente una deviazione del rapporto medico- paziente, perchè è come se l’IA diventasse un alibi, si perde tutta la dimensione umana. Se invece il sistema di IA è utilizzato per risparmiare il tempo che in genere viene utilizzato per le pratiche burocratiche, e quel tempo risparmiato lo impiego nella relazione col paziente, cioè parlando con esso, soprattuto se ha un vissuto diverso dal mio (Altra lingua, altra nazione, altra religione), in questo caso il sistema IA rappresenta un vantaggio. Altro problema che si pone nel rapporto tra libertà religiosa e IA è l’ampia produzione, ampio uso degli algoritmi giudice.

Il programmatore tende a riflettere le proprie convinzioni religiose, nell’elaborazione dell’algoritmo. La dimensione religiosa entra in gioco nell’individuazione di regole giuridiche, in relazione ai sistemi di IA, in forma collettiva, ed è in questo caso che intervengono le confessioni religiose. Ma perchè intervengono del dibattito pubblico sul IA? Per tre ragioni:

  1. innanzitutto perchè si riconosce che la dimensione religiosa ha una POSITIVA VALENZA SOCIALE -> cioè si ritiene che il credo religioso può far bene alla società, può essere fattore utile per chi governa e per indirizzare la comunità verso un qualcosa di positivo;
  2. Si è poi capito che per gestire i servizi di IA è necessaria l’inclusione, quindi bisogna parlare con tutti, e tra queste vi sono le confessioni religiose;
  3. Inoltre non sempre lo Stato, governo, riesce ad entrare in relazione con tutti i gruppi sociali quindi sono necessarie delle formazioni intermedie tra governo e popolo. Mediano quindi tra chi decide al vertice e le persone perchè le confessioni religiose sono costituite da fedeli. Quindi le autorità di vertice delle associazioni religiose ascoltano i problemi delle persone, comunicandole poi alle persone che devono decidere. Tra tutte le confessioni religiose, vi è quella cattolica che si distingue perchè è stata la prima che si è occupata di IA, soprattutto # un organismo che si chiama PONTIFICIA ACCADEMIA PER LA VITA (funzione di studio e produzione di risultati dello studio); è un organismo che fa parte della curia romana (struttura che aiuta il papa nell’esercizio delle funzioni di governo). Perché la chiesa cattolica si interessa prima? Perché ritiene innanzitutto di non doversi occupare di ragioni strettamente spirituale e ritene che rientri nel suo compito spirituale quello di suggerire delle soluzioni per i problemi che le persone affrontano nella società civile. Ritiene di doversi interrogare su tale realtà e di dover dire la sua -> funzione cd di magistero sociale della chiesa. Questa caratteristica della chiesa cattolica la distingue dai protestanti e dagli ortodossi, questi ultimi si occupano di questioni strettamente spirituali, quindi non si occupa di IA; i protestanti non si occupano di IA perchè non si occupano prevalentemente delle questioni sociali e se lo fanno riprendono essenzialmente le indicazioni del governo. Cosa ha fatto la pontificia accademia per la vita? Nel 2020 ha organizzato a roma un convegno importantissimo col titolo “il buon algoritmo, IA, etica, diritto e salute”, aveva ad oggetto il problema di come progettare degli algoritmi che rispettino la persona sotto il profilo etico, giuridico e sanitario. Alla fine del convegno è stato elaborato un documento ,aperto alla firma di tutti coloro che vorranno aderirvi perchè contiene una serie di impegni, soprattutto di natura etica, che riguardano l’IA. Al termine del convengo è stata ideata una nuova disciplina cd algor- etica -> linee guida per un’etica della IA da applicare fin dalla fase di progettazione dell’algoritmo. Questi criteri secondo il documento si devono applicare nell’ambito del diritto ed educazione. Quale sono gli elementi costitutivi dell’algor-etica? 1) persona; 2) ambiente

Con riferimento alla dimensione giuridica, essa individua un obiettivo fondamentale cioè il dir deve proteggere i più deboli dall’uso dell’IA, i più deboli sono tutte le persone che hanno delle fragilità sia fisiche (anziani, malati, handicap), o fragilità economica, o religiosa. Quindi è indispensabile che tali persone siano tutelate. Altro riferimento è l’ambiente, l’algor-etica cioè individua una serie di paletti all’uso di IA finalizzati a proteggere non solo l’essere umano ma anche l’ambiente perchè la produzione di sistemi di IA assume molte risorse naturali, soprattutto acqua ed energia elettrica. Bisogna per ciò trovare un equilibrio tra vantaggi che IA porta all’umanità e il dispendio di risorse naturali. Ancora una volta siamo di fronte ad un’evoluzione tecnologica che rischia di accentuare le diseguaglianze, in maniera drammatica. Secondo l’algor-etica sarebbe necessario difendere persone e ambiente (inclusi i dir fondamentali tra cui la libertà religiosa) elaborando regole giuridiche che obbligano il programmatore a spiegare l’algoritmo che ha progettato, cioè ad indicare in maniera esaustiva e trasparente i dati che ha seguito, indicando in maniera completa e comprensibile per l’utente ultimo, come ha progettato e per quale motivo. In questo modo i giuristi possono valutare se tale algoritmo è stato costruito rispettando i principi fondamentali dell’ordinamento nazionale, europeo, sovranazionale. Il programmatore dunque deve esplicitare tutto ciò in modo che la sua azione sia sindacabile in modo da rispondere di ciò che ha fatto. Sempre nell’ambito dell’algor-etica e del documento elaborato alla fine del convegno, si individuano 6 principi fondamentali dovrebbero essere utilizzati nella programmazione dei sistemi IA:

  1. TRASPARENZA
  2. INCLUSIONE sistemi devono tener conto di tutte le componenti della società (cioè i bisogni di tutti)
  3. RESPONSABILITÀ cioè il programmatore/produttore del sistema IA deve rispondere giuridicamente ed eticamente di quello che fa.
  4. IMPARZIALITÀ cioè il sistema, non deve massimizzare gli interessi di alcuni a svantaggio di altri.
  5. AFFIDABILITÀ
  6. SICUREZZA E PRIVACY Chi ha risposto alla CALL? La pontificia accademia della vita, il governo, e la SAPIENZA, prima università al mondo impegnata a svolgere il proprio compito rispettando questi principi nell’uso dei sistemi di IA. Nel 2021 poi è stata costituita una fondazione, la renAIssance che ha come compito esclusivo quello di promuovere la firma dell’accordo del 2020. Sempre nel 2021 il pontificio consiglio per la cultura ha organizzato un simposio internazionale sull’uso dell’IA Tra il 2022 e 2024, grazie all’attività di promozione hanno aderito alla CALL altre confessioni religiose tra cui ebrei, induisti, buddisti ed anche il forum per la pace di Abud Dhabi.

Il documento afferma che dovrebbero essere emanate delle regole giuridiche che vietano questa sorveglianza digitale che può ledere i diritti fondamentali dell’uomo, inclusa la libertà religiosa -> perchè IA potrebbe utilizzare questi dati contro di me.

  • Il 28 gennaio 2025 è stato emanato un documento a due mani, cioè elaborato dal dicastero per la dottrina della fede ( che si occupa del credo della chiesa cattolica) e del dicastero per la cultura e l’educazione (si occupa soprattutto dell’educazione e in particolare dell’educazione dei minori) -> tale documento si basa sui rapporti tra IA e intelligenza umana. Si occupa sostanzialmente di attuazione delle indicazioni del papa che parte del principio di fondo per cui l’IA è una tecnica che va distinta da quella umana perchè quella artificiale è un mero prodotto dell’intelligenza umana. Documento molto lungo, ma ci soffermiamo sull’unico punto in cui si parla di libertà religiosa, cioè quando si parla di IA in rapporto alla riservatezza -> Oggi con tutti i dati che inseriamo in un sistema di IA, gli diciamo sostanzialmente chi siamo, addirittura oggi riescono a capire da una semplice informazione a cosa pensiamo, sono predettivi, indovinando cosa faremo con alta probabilità. Il documento afferma che dovrebbero essere emanate delle regole giuridiche che vietano questa sorveglianza digitale che può ledere i diritti fondamentali dell’uomo, inclusa la libertà religiosa -> perchè IA potrebbe utilizzare questi dati contro di me. Lezione 07/03 ->>>>>>>>>> OGGETTO 2 E 3 ESERCITAZIONE IL DIRITTO ECCLESIASTICO ITALIANO: NOZIONE, STORIA E PRINCIPI ISPIRATORI Cosa intendiamo con “ diritto ecclesiastico ”? È il ramo dell’ordinamento costituito da tutte le norme che danno specifica rilevanza giuridica al fattore religioso e lo disciplinano. Il diritto ecclesiastico italiano: studia il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina giuridica del fattore o fenomeno religioso. Il dir ecclesiastico può essere considerato con riferimento ad un solo ordinamento, noi ci concentreremo su quello italiano. Ratio della definizione:

- elaborata in un’ottica normativa -> riferimento art 7,8 e 19 costituzione

- Sulla convinzione per un verso che la scienza giuridica ha carattere unitario -> nel senso

che l’oggetto di analisi è unitario, cioè società e rapporti tra consociati -> il termine ecclesiastico viene dal greco “ecclesia -> chiesa”; ma non coincide con un diritto confessionale, che sono invece i dir di confessioni religiosi es diritto islamico, che disciplina le relazioni tra coloro che appartengono alla confessione religiosa mentre il dir ecclesiastico è un diritto statale che però ha ad oggetto la dimensione religiosa.

- Sulla convinzione per altro verso utilità segmentazione degli studi giuridici in base

vicende sociali considerate perché il legislatore italiano detta delle norme che hanno ad oggetto la dimensione religiosa? Qual è l’importanza di tale dimensione? Essa è strettamente connessa al potere politico -> parliamo di un legame storico che nasce con per prime civiltà, già i Sumeri erano governati da politici che allo stesso tempo erano religiosi, sacerdoti, perchè quando si costituiscono le prime civiltà, coloro che

9 CEDU afferma ogni persona ha libertà di credo e di manifestare la propria religione: sono due cose diverse perchè -> un conto è credere in qualcosa, un conto è manifestare le mie convinzioni religiose. Altra distinzione riguarda la persona che appartiene ad una confessione religiosa, ed è quella tra CREDERE ed APPARTENERE -> io posso essere cattolica perchè ad es ho ricevuto il battesimo, data questa mia caratteristica posso vivere questa dimensione nella categoria della appartenenza cioè mi conformo pienamente agli insegnamenti della chiesa cattolica -> quindi l’appartenenza mi determina nelle relazioni con gli altri perchè rispetto in maniera rigorosa gli insegnamenti della chiesa, sia con riferimento alla dimensione spirituale che all’ambito sociale. Posso però anche solo credere, cioè ho ricevuto il battesimo quindi formalmente appartengo alla chiesa cattolica ma elaboro una mia concezione del cattolicesimo, cioè l’appartenenza viene vissuta con dei margini di autonomia rispetto agli insegnamenti della chiesa. Es durante il covid, la chiesa cattolica si era schierata a favore delle vaccinazioni, anche nel caso in cui vi fossero dei vaccini elaborati dai frammenti di feti che derivavano da aborti -> si era posto un problema di coscienza per i cattolici: la chiesa Cattolica però dava indicazione positiva. MA alcuni cattolici si sono dissociati da tale orientamento della chiesa e hanno rifiutato quei vaccini —-> ecco che qui c’è una differenza tra credere e appartenere. Per lo Stato Italiano, o appartengo o credo, il mio sentire ha la stessa dignità, ovviamente in ambito individuale. Il dir ecclesiastico italiano prende in considerazione il fenomeno religioso in tre forme:

- individuale (sentire religioso del singolo sia che appartenga ad una confessione

religiosa sia che non professi alcuna religione) -> l’atteggiamento che la persona ha nei cfr della dimensione religiosa viene riconosciuto e tutelato, qualunque esso sia. Orientativamente senza distinguere tra uno e l’altro quindi posizione di parità.

- associata (confessioni religiose che operano nel territorio dello stato) -> una delle

caratteristiche tipica dell’esperienza religiosa è che essa si vive insieme agli altri, con soggetti che hanno lo stesso sentire che costituiscono una realtà giuridica che si chiama CONFESSIONE RELIGIOSA. -> Art 8 co 1 cost “ tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge ”.

- relazioni dello Stato con le confessioni religiose, (Serie di relazioni giuridiche e no,

sociali e politiche, che lo stato italiano ha con le confessioni religiose) -> oggi queste relazioni sono improntate su tre criteri: 1) PLURALISMO -> cioè il governo tendenzialmente entra in relazione con tutte le confessioni religiose, non è più uno stato confessionale come in origine stabilito dallo Statuto Albertino; 2) UGUAGLIANZA -> come sancito dall’art 8 cost, tutte le confessioni religiose devono essere trattate nello stesso modo, quindi non ci può essere una confessione religiosa che ha dei privilegi a discapito di altre; 3) COLLABORAZIONE -> lo Stato Italiano non è uno stato confessionale, che quindi “si mette una bandiera religiosa” ma è uno Stato che cerca il

dialogo con le confessioni religiose, cercando di lavorare con esse per raggiungere degli obiettivi comuni. Es concreto, patrimonio artistico italiano, ricordiamo che l’Italia è paese che detiene metà del patrimonio mondiale UNESCO, ma moltissime di queste opere sono di proprietà della chiesa cattolica,( es chiese). Però al contempo tali opere sono nel nostro territorio, quindi la chiesa cosa vuole? Vuole conservare, mantenere le opere; lo Stato vuole invece sfruttare la presenza di tali opere d’arte a fini economici, turistici; Questi due soggetti hanno lo stesso obiettivo e quindi collaborano tra di loro (Accordo del 84, conformazione del patrimonio artistico). Lo Stato non può prescindere da questa collaborazione, la chiesa a sua volta non può prescindere da questa collaborazione perchè non ha le risorse economiche. Ma chi ne beneficia? Entrambi, e i cittadini, perchè i soldi che arrivano in Italia dal turismo vanno a noi.

Questo rapporto di collaborazione, ha determinato un modello di interazione con la dimensione religiosa che si è propagato anche ai rapporti dello Stato con le altre confessioni religiose. Il dir ecclesiastico è un diritto STATALE ma che rapporto c’è tra dir dello Stato che disciplina la dimensione religiosa, e i diritti confessionali? Il dir ecclesiastico italiano, pur essendo costruito per la maggior parte da norme italiane, è composta da norme anche di derivazione sovranazionale e internazionale ma non solo, vi rientrano anche norme che derivano dagli ordinamenti giuridici confessionali. Ad es i giudici possono trovarsi dinanzi ad un controversia cui va applicato il dir canonico -> ciò può accadere quando si costituiscono due tipi di relazione : rinvio formale o presupposto. Il rinvio formale c’è quando la legge italiana per disciplinare una determinata realtà rinvia totalmente al dir religioso (es matrimonio concordatario che fa parte del nostro dir civile, ed è un matrimonio canonico con effetti civili, significa che il matrimonio religioso è quello che si celebra in chiesa, questo non è un matrimonio civile, non nasce nel nostro ordinamento, MA esso in virtù del concordato del 1929 e oggi dell’accordo del 1984 ha effetti civili >>> al termine il parroco leggerà gli articoli del cc e lo iscriverà nel registro). Solo che il matrimonio non è disciplinato dal cc, ma dal codice di dir canonico. Perciò quella disciplina religiosa è entrata nell’ordinamento italiano ed è applicata dai giudici e si chiama MATRIMONIO CONCORDATARIO cioè matrimonio canonico che però ha effetti civili -> importante perchè il diritto canonico disciplina il mio status coniugale!!!! Matrimonio concordatario nasce nel 1929 con i Patti Lateranensi, costituiti dal trattato Laterano, il concordato e una convenzione finanziaria economica.

  • Col trattato viene costituito lo Stato città del Vaticano; nasce per porre fine alla questione romana perchè quando nel 1870 lo stato italiano occupa roma e priva il papa della sua sovranità (pio IX), egli si dichiara a livello internazionale prigioniero in vaticano, privato del proprio potere in maniera illegittima.

Il problema scoppia con la 1 guerra mondiale perchè al termine di essa, lo Stato italiano decide di compensare le famiglie che hanno subito un danno dal conflitto, che avevano quindi perso un padre o un figlio, ma allo stato civile gli italiani sposati erano pochissimi, la maggior parte non risultava perchè si erano sposati solo in Chiesa, di conseguenza non ricevettero alcun aiuto. Si capì dunque che non era più possibile separare il matrimonio canonico da quello civile, perchè la popolazione non era pronta a scegliere questa doppia forma di matrimonio >> ecco perchè nel 1929 viene costituito il matrimonio concordatario che da agli italiani la possibilità di diventare coniuge sia per la chiesa che per lo Stato contestualmente. Il matrimonio concordatario quanto alla sua fine è sottoposto ad un regime diverso da quello civile >> in quello civile posso separarmi e poi divorziare, e quando uno dei coniugi decide di sciogliere il vincolo lo può fare liberamente nell’ordinamento giuridico italiano >> matrimonio sciolto per lo Stato italiano ma vi saranno delle conseguenze (Es coniuge economicamente più forte dovrà mantenere l’altro). Nel caso del matrimonio concordatario è un matrimonio canonico con effetti civili >> dunque se lo sciolgo cosa succede? Per prima cosa si può ricorrere al giudice civile, chiedendo separazione e divorzio, e per lo Stato italiano non esisterà più quel vincolo salvo le conseguenze che ne derivano, ma quella sentenza italiana non ha alcun effetto nell’ordinamento giuridico canonico >> se scelgo il matrimonio concordatario ma ritengo che sia nullo, con riferimento alla costituzione del sacramento (es costrizione), non posso rivolgermi al giudice civile, perchè quel matrimonio è CANONICO quindi se penso sia nullo devo rivolgermi al giudice canonico. Se ottengo la sent di nullità (la chiesa dunque dice che quel matrimonio non si è mai costituito) il matrimonio per la chiesa non esiste ma gli effetti civili, se ottengo la delibazione degli effetti della sentenza, non sono mai stata sposata neanche per lo Stato. Differenze che venivano in rilievo soprattutto prima del 1970 con l’introduzione del divorzio >> chi sceglieva il matrimonio concordatario aveva una chance in più di liberarsi del vincolo coniugale. Fino al 1984 le sent canoniche di nullità quasi automaticamente venivano riconosciute dai giudici italiani >> dopo tale anno tale riconoscimento non è automatico, perchè bisogna verificare che la sent di nullità è stata emanata rispettando il dir di difesa delle parti e che non produca effetti contrari all’ordine pubblico italiano). Quanto invece al presupposto in senso tecnico >> si ha quando il legislatore italiano si occupa della questione religiosa e per farlo deve utilizzare alcune nozioni es quella di rabbino, in tal caso, dato che l’Italia è un paese laico, incompetente cioè sotto il profilo religioso (in sostanza lo Stato ammette di essere ignorante in ambito religioso, disciplinando solo le conseguenze civili della professione di una confessione religiosa, ma lascia la libertà a questa di autodeterminarsi), non dà una propria definizione di tale figura ma rinvia al diritto ebraico.

RAPPORTO CHE SUSSISTE TRA DIRITTO ECCLESIASTICO E DIRITTO CANONICO

Sono due realtà diverse, perchè quello ecclesiastico è la disciplina del fenomeno religioso dettata dallo Stato italiano, mentre il canonico è la disciplina propria dell’ordinamento religioso. Sono sempre stati connessi per una ragione storica, MA fino al 1873 era insegnato il diritto canonico nella facoltà di teologia >> dopo tale anno vengono abolite tutte le facoltà di teologia, sostenendo che appunto lo Stato fosse laico. Tuttora in nessuna università italiana esiste una di queste facoltà. Nel 1884 il legislatore ci ripensa perchè mancavano dei giuristi statali che conoscessero il diritto canonico, quindi vennero istituite delle cattedre di diritto ecclesiastico nelle facoltà giuridiche con il compito di studiare norme sul fattore religioso sia di statali sia confessionali. (materia che ha radici esclusivamente politiche) Cosa si insegnava nel 1884 in questa materia? Il dir canonico e quelle poche norme statali che riguardavano i rapporti con le confessioni religiose. Quindi erano un tutt’uno. Quando nasce una cattedra autonoma di dir canonico nelle università statali? Nel 1943 ed è proprio la sapienza a costituire una cattedra di diritto canonico, che si distacca dunque dal dir ecclesiastico, diventando materia a sé (fino al 1965/70 sarà l’unica ad avere tale distinzione). Ma dal 1884 in poi anche se poi sono state separate, hanno costituito due saperi strettamente connessi e complementari sia per l’oggetto che anche per il metodo, perchè entrambi, fino al concilio vaticano 2, avevano lo stesso approccio alla materia. Con il concilio Vaticano II (1982-1965) il dir canonico ed ecclesiastico si sono separati a livello di metodo perchè i canonisti si sono occupati anche del magistero Gli ecclesiastici hanno abbandonato il metodo dogmatico per aprirsi a -> Collocazione sistematica del diritto ecclesiastico ->> appartiene all’area del diritto pubblico, per 2 ragioni:

  1. STORICA > perchè la dimensione religiosa nasce strettamente connessa alla dimensione politica, chi detiene il potere politico detiene anche il potere religioso -> monismo antico, cioè le prime civiltà nascono con questa caratteristica, il sacerdote è anche colui che governa la società e viceversa e tale idea ha una conseguenza concreta cioè le regole religiose sono anche regole civili, idea spezzata col cristianesimo perchè il primo personaggio che stabilisce una separazione tra le due è Gesù “date a Dio ciò che è di Dio, e a Cesare ciò che è di Cesare”. Quindi abbiamo una separazione che porterà i cristiani ad essere perseguitati fino al 313 d.c perchè il potere degli imperatori trovava fondamento nella loro natura divina, considerati discendenti delle divinità, e nel momento in cui in tale contesto arriva qualcuno che affermi che le 2 sfere sono separate e gli obblighi a cui sono tenuta come