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Appunti delle lezioni di diritto ecclesiastico dettagliati, esame superato con ottimi voti
Tipologia: Appunti
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LEZIONE n° 1 20/02 -> ESERCITAZIONE INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIMENSIONE RELIGIOSA Perché ci occupiamo di intelligenza artificiale? -> concetto di Riservatezza nel dir canonico -> documento pontificio accademia della vita , organo della curia romana, che si occupava del rapporto tra intelligenza artificiale e riservatezza. Il tema intelligenza artificiale è un tema importantissimo, oggi utilizzata in tutti gli ambiti, in tutte le dimensioni della nostra esistenza in cui vi è un dispositivo tecnologico; L’intelligenza artificiale sta cambiando ed ha cambiato il modo in cui noi vediamo, percepiamo la realtà, ed è una tecnica che trasforma tutto ciò che noi facciamo anche se non lo sappiamo. È un tema interdisciplinare cioè non si può parlare di essa in un corso di diritto civile, penale, ecc, senza avere delle conoscenze tecniche minime.
In base a questa definizione della commissione europea distinguiamo due tipi di IA: software (es assistente vocale) e IA incorporata in dispositivi hardware (es robot). Questa distinzione non è sempre accolta, alcuni ingegneri distinguono tra IA e robotica; Grazie all’ia abbiamo assistito al passaggio dalla robotica intelligente (robot che riproduce dell’azioni) alla robotica cognitiva (robot che non solo riproduce un’azione ma si adatta al contesto in cui quell’azione è riprodotta, e soprattutto si crea un’interazione con l’essere umano che usufruisce dei suoi servizi ). La 2 definizione di IA è la nozione che troviamo nel regolamento dell’unione europea sull’IA del 2024 “il sistema di IA è un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili che per obiettivi espliciti o impliciti deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenza ambienti fisici o virtuali” -> definizione di SISTEMA DI IA, per far comprendere che siamo di fronte ad un prodotto tecnico. Si evidenzia poi che tale sistema è stato creato per risolvere dei problemi (grazie agli input cioè dati che l’ingegnere inserisce nel sistema stesso). Il problema si pone nel momento in cui tale sistema non spiega perchè fa una dt cosa e non un’altra.
vuole, ecco che il sistema IA oltre ad essere una risorsa può diventare un pericolo, una minaccia per la persona. Se chi lo progetto non ha dei limiti, questi sistemi possono massimizzare l’interesse di chi ha i soldi per pagare la progettazione a discapito di chi usufruisce di questi sistemi. Questa realtà ha portato gli stessi ingegneri e produttori di IA anche non credenti, ad avvertire l’esigenza di essere aiutati nell’individuare dei criteri etico giuridici per il proprio operato. Sotto questo profilo l’IA fa emergere un problema che l’uomo ha sempre affrontato nel progredire nella tecnologia (es energia nucleare che può essere utilizzato sia per agevolare alcune prestazioni a livello medico, ma anche per creare una bomba che potrebbe distruggere l’umanità). Anche perchè l’IA si è sviluppata in modo molto rapido, per questo vi è carenza di strumenti giuridici idonei a regolarla.
In ITALIA il nostro governo ha elaborato un disegno di legge su IA nel maggio 2024, in cui si parla di libertà religiosa all’art 10 -> afferma che in ambito lavorativo i datori di lavoro o i loro sottoposti possono utilizzare i sistemi di IA per organizzare il lavoro. L’art 10 afferma che dato che bisogna raccogliere i dati dei lavoratori, non si possono fare delle discriminazioni sulla base del credo -> cioè una volta che il datore ha il dato, NON può utilizzarlo per discriminare i lavoratori. In Italia in realtà manca una legge sulla tutela della libertà religiosa. La nostra cost in ben 4 articoli si occupa di religione, in maniera diretta e immediata; e poi abbiamo l’art 19 che riconosce a tutti il dir di libertà religiosa. Ma poi non abbiamo una legge del nostro parlamento dedicata alla libertà religiosa perchè nei vari ambiti quando entra in gioco la libertà religiosa si elaborano delle norme specifiche che comunque devono essere conformi all’art 19. -> questo perchè la nostra Costituzione ha adottato con riferimento alla libertà religiosa come modello istituzionale -> fermo l’art 19 che tutela il dir di libertà religiosa dei singoli, ci sono poi gli artt 7 (rapporti tra stato italiano e chiesa cattolica) e art 8 (disciplina i rapporti tra stato italiano e tutte le altre confessioni religiosa), che riguardano l’assetto ISTITUZIONALE della libertà religiosa. Il nostro sistema è concentrato quindi sulla specificità. Ovviamente vi sono delle confessioni religiose che non sono tutelate (es ISLAM), perchè lo Stato non ha stipulato intese con esse. Quali sono gli ambiti di interazione tra l’uso di IA e dimensione religiosa che non sono disciplinati? A) elaborazione algoritmi che incorporano ed amplificano pregiudizi antireligiosi -> ricordiamo che l’ingegnere è una persona e in quanto tale ha delle convinzioni che trasmetterà alla macchina nel momento in cui la progetterà per cui può accadere che, se egli ha dei pregiudizi religiosi -> chi utilizzerà il sistema di IA per prendere le decisioni, se accetterà la decisione che il sistema gli da, deciderà di conseguenza (e inconsciamente) violando il dir libertà religiosa. Quindi per risolvere tali problemi, dovrebbero essere elaborate delle regole giuridiche che impongono a coloro che elaborano sistemi di IA la TRASPARENZA, con riguardo alle informazioni che si danno alla macchina. B) Esercizio del culto e attività di propaganda negli spazi digitali (digital religion) -> con il covid abbiamo visto come l’informatica ha aiutato i credenti a tenere vivo il rapporto tra di loro; in tal caso però la stessa esperienza ha fatto emergere il dato che se usiamo gli spazi digitali per esercitare il culto o per fare propaganda, mancano delle regole giuridiche da seguire nell’esercizio della propaganda e del culto. Ciò perchè l’art 19 è stato elaborato con riferimento all’esercizio del culto che si fa in chiesa, in moschea -> quindi non prende in considerazione gli spazi digitali che pongono esigenze diverse (es tutelare la riservatezza dei fedeli). Lo Stato non è intervenuto a risolvere il problema, ma sono intervenute le stesse confessioni con dei cd decreti, volti a tutelare la privacy dei fedeli. Il bene da tutelare è sempre lo stesso -> la libertà religiosa, ma siccome cambiano i mezzi -> devono cambiare anche le regole.
-principio di giustizia -> dubbio sul senso se inteso in senso solo legale o anche morale. Non c’è quindi alcun riferimento alla dimensione religiosa, non c’è una tutela diretta e immediata. Altro problema è la possibilità che l’uso di questi sistemi da parte dei credenti sia limitato per tutelare altri diritti -> scientology (gruppo religioso) utilizzava nell’esercizio del culto una sorta di registratore elettronico, e lo ha addirittura messo in commercio, ma non era chiaro lo scopo di tale elemento, quindi diversi soggetti lo compravano pensando avesse esito terapeutico -> sulla questione è intervenuta la corte suprema degli Stati Uniti -> affermando che non potevano vietare la produzione o la vendita perchè serviva per il culto (dir di libertà religiosa prevale) però andava inserito nel kit del prodotto l’indicazione che fosse un attrezzo esclusivamente utile per il culto e non a fini terapeutici (ciò per tutelare gli altri). Lezione 6 marzo CONTINUO PUNTO 4 Rapporto tra realizzazione del diritto di libertà religiosa, diritto alla salute e uso IA La libertà religiosa -> dall’art 19 cost -> fondamentale e inviolabile. Nella nostra costituzione vi è solo un altro dir garantito a tutti, che è quello alla salute all’art 32. L’art 19 che riguarda direttamente la dimensione religiosa e l’art 32 hanno in comune altri due elementi:
L’appartenenza confessionale quindi si esplica in maniera immediata e diretta nell’ambito del diritto alla salute. I sistemi di IA oggi sono utilizzati in maniera ampia nella cura delle persone, sia in strutture pubbliche che private, perchè aiutano i medici, sono rapidissime nell’elaborare i dati. Addirittura oggi esistono dei sistemi predittivi che riescono a prevede eventuali malattie. Quindi l’IA applicata alla cura sanitaria offre indubbiamente degli enormi vantaggi -> il problema è: l’applicazione dei sistemi IA nella relazione medico-paziente, rispetta o viola la dimensione religiosa? Se la struttura sanitaria connette a quel paziente, quella confessione religiosa, e utilizza tale dato, inserendolo nel sistema, ciò porto al rispetto o alla violazione del dir alla libertà religiosa? È una scelta che mi mette nelle condizioni di individuare delle cure che rispettano quella libertà religiosa, o è una scelta che porta a classificare il paziente, portando a discriminarlo? Il problema si pone ma non c’è una risposta univoca, perchè non c’è una normativa specifica ed inoltre dipende da come si usa quel sistema di IA e come questo sia stato elaborato, pensato, prodotto. Se è programmato in modo da mostrare le specificità confessionali dei pazienti è chiaro che esso sia funzionale. Dipende quindi tutto dall’obiettivo che il programmatore, e il committente, vogliono raggiungere. Il pericolo nell’utilizzare tali sistemi nella relazione di cura, è quello di far curare il paziente dalla macchina -> es quando arriva il paziente in condizioni critiche, il medico è investito del dolore del paziente e del problema che egli ha, e deve prendere una decisione quindi c’è una responsabilità precisa (Se sbaglia danneggia la salute della persona, se non addirittura la conduce alla morte). Responsabilità ancora più grande quando il paziente ha un’identità religiosa ben definita, e soprattutto è ancora più grande quando è diversa da quella degli altri pazienti. Il pericolo di sbagliare è qui molto più alto. In queste situazioni l’uso di IA è positivo o negativo? Perché se il medico di fronte a paziente critico, di religione diversa, si rifugia nei sistemi di IA senza interagire col paziente, c’è chiaramente una deviazione del rapporto medico- paziente, perchè è come se l’IA diventasse un alibi, si perde tutta la dimensione umana. Se invece il sistema di IA è utilizzato per risparmiare il tempo che in genere viene utilizzato per le pratiche burocratiche, e quel tempo risparmiato lo impiego nella relazione col paziente, cioè parlando con esso, soprattuto se ha un vissuto diverso dal mio (Altra lingua, altra nazione, altra religione), in questo caso il sistema IA rappresenta un vantaggio. Altro problema che si pone nel rapporto tra libertà religiosa e IA è l’ampia produzione, ampio uso degli algoritmi giudice.
Il programmatore tende a riflettere le proprie convinzioni religiose, nell’elaborazione dell’algoritmo. La dimensione religiosa entra in gioco nell’individuazione di regole giuridiche, in relazione ai sistemi di IA, in forma collettiva, ed è in questo caso che intervengono le confessioni religiose. Ma perchè intervengono del dibattito pubblico sul IA? Per tre ragioni:
Con riferimento alla dimensione giuridica, essa individua un obiettivo fondamentale cioè il dir deve proteggere i più deboli dall’uso dell’IA, i più deboli sono tutte le persone che hanno delle fragilità sia fisiche (anziani, malati, handicap), o fragilità economica, o religiosa. Quindi è indispensabile che tali persone siano tutelate. Altro riferimento è l’ambiente, l’algor-etica cioè individua una serie di paletti all’uso di IA finalizzati a proteggere non solo l’essere umano ma anche l’ambiente perchè la produzione di sistemi di IA assume molte risorse naturali, soprattutto acqua ed energia elettrica. Bisogna per ciò trovare un equilibrio tra vantaggi che IA porta all’umanità e il dispendio di risorse naturali. Ancora una volta siamo di fronte ad un’evoluzione tecnologica che rischia di accentuare le diseguaglianze, in maniera drammatica. Secondo l’algor-etica sarebbe necessario difendere persone e ambiente (inclusi i dir fondamentali tra cui la libertà religiosa) elaborando regole giuridiche che obbligano il programmatore a spiegare l’algoritmo che ha progettato, cioè ad indicare in maniera esaustiva e trasparente i dati che ha seguito, indicando in maniera completa e comprensibile per l’utente ultimo, come ha progettato e per quale motivo. In questo modo i giuristi possono valutare se tale algoritmo è stato costruito rispettando i principi fondamentali dell’ordinamento nazionale, europeo, sovranazionale. Il programmatore dunque deve esplicitare tutto ciò in modo che la sua azione sia sindacabile in modo da rispondere di ciò che ha fatto. Sempre nell’ambito dell’algor-etica e del documento elaborato alla fine del convegno, si individuano 6 principi fondamentali dovrebbero essere utilizzati nella programmazione dei sistemi IA:
Il documento afferma che dovrebbero essere emanate delle regole giuridiche che vietano questa sorveglianza digitale che può ledere i diritti fondamentali dell’uomo, inclusa la libertà religiosa -> perchè IA potrebbe utilizzare questi dati contro di me.
che l’oggetto di analisi è unitario, cioè società e rapporti tra consociati -> il termine ecclesiastico viene dal greco “ecclesia -> chiesa”; ma non coincide con un diritto confessionale, che sono invece i dir di confessioni religiosi es diritto islamico, che disciplina le relazioni tra coloro che appartengono alla confessione religiosa mentre il dir ecclesiastico è un diritto statale che però ha ad oggetto la dimensione religiosa.
vicende sociali considerate perché il legislatore italiano detta delle norme che hanno ad oggetto la dimensione religiosa? Qual è l’importanza di tale dimensione? Essa è strettamente connessa al potere politico -> parliamo di un legame storico che nasce con per prime civiltà, già i Sumeri erano governati da politici che allo stesso tempo erano religiosi, sacerdoti, perchè quando si costituiscono le prime civiltà, coloro che
9 CEDU afferma ogni persona ha libertà di credo e di manifestare la propria religione: sono due cose diverse perchè -> un conto è credere in qualcosa, un conto è manifestare le mie convinzioni religiose. Altra distinzione riguarda la persona che appartiene ad una confessione religiosa, ed è quella tra CREDERE ed APPARTENERE -> io posso essere cattolica perchè ad es ho ricevuto il battesimo, data questa mia caratteristica posso vivere questa dimensione nella categoria della appartenenza cioè mi conformo pienamente agli insegnamenti della chiesa cattolica -> quindi l’appartenenza mi determina nelle relazioni con gli altri perchè rispetto in maniera rigorosa gli insegnamenti della chiesa, sia con riferimento alla dimensione spirituale che all’ambito sociale. Posso però anche solo credere, cioè ho ricevuto il battesimo quindi formalmente appartengo alla chiesa cattolica ma elaboro una mia concezione del cattolicesimo, cioè l’appartenenza viene vissuta con dei margini di autonomia rispetto agli insegnamenti della chiesa. Es durante il covid, la chiesa cattolica si era schierata a favore delle vaccinazioni, anche nel caso in cui vi fossero dei vaccini elaborati dai frammenti di feti che derivavano da aborti -> si era posto un problema di coscienza per i cattolici: la chiesa Cattolica però dava indicazione positiva. MA alcuni cattolici si sono dissociati da tale orientamento della chiesa e hanno rifiutato quei vaccini —-> ecco che qui c’è una differenza tra credere e appartenere. Per lo Stato Italiano, o appartengo o credo, il mio sentire ha la stessa dignità, ovviamente in ambito individuale. Il dir ecclesiastico italiano prende in considerazione il fenomeno religioso in tre forme:
religiosa sia che non professi alcuna religione) -> l’atteggiamento che la persona ha nei cfr della dimensione religiosa viene riconosciuto e tutelato, qualunque esso sia. Orientativamente senza distinguere tra uno e l’altro quindi posizione di parità.
caratteristiche tipica dell’esperienza religiosa è che essa si vive insieme agli altri, con soggetti che hanno lo stesso sentire che costituiscono una realtà giuridica che si chiama CONFESSIONE RELIGIOSA. -> Art 8 co 1 cost “ tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge ”.
sociali e politiche, che lo stato italiano ha con le confessioni religiose) -> oggi queste relazioni sono improntate su tre criteri: 1) PLURALISMO -> cioè il governo tendenzialmente entra in relazione con tutte le confessioni religiose, non è più uno stato confessionale come in origine stabilito dallo Statuto Albertino; 2) UGUAGLIANZA -> come sancito dall’art 8 cost, tutte le confessioni religiose devono essere trattate nello stesso modo, quindi non ci può essere una confessione religiosa che ha dei privilegi a discapito di altre; 3) COLLABORAZIONE -> lo Stato Italiano non è uno stato confessionale, che quindi “si mette una bandiera religiosa” ma è uno Stato che cerca il
dialogo con le confessioni religiose, cercando di lavorare con esse per raggiungere degli obiettivi comuni. Es concreto, patrimonio artistico italiano, ricordiamo che l’Italia è paese che detiene metà del patrimonio mondiale UNESCO, ma moltissime di queste opere sono di proprietà della chiesa cattolica,( es chiese). Però al contempo tali opere sono nel nostro territorio, quindi la chiesa cosa vuole? Vuole conservare, mantenere le opere; lo Stato vuole invece sfruttare la presenza di tali opere d’arte a fini economici, turistici; Questi due soggetti hanno lo stesso obiettivo e quindi collaborano tra di loro (Accordo del 84, conformazione del patrimonio artistico). Lo Stato non può prescindere da questa collaborazione, la chiesa a sua volta non può prescindere da questa collaborazione perchè non ha le risorse economiche. Ma chi ne beneficia? Entrambi, e i cittadini, perchè i soldi che arrivano in Italia dal turismo vanno a noi.
Questo rapporto di collaborazione, ha determinato un modello di interazione con la dimensione religiosa che si è propagato anche ai rapporti dello Stato con le altre confessioni religiose. Il dir ecclesiastico è un diritto STATALE ma che rapporto c’è tra dir dello Stato che disciplina la dimensione religiosa, e i diritti confessionali? Il dir ecclesiastico italiano, pur essendo costruito per la maggior parte da norme italiane, è composta da norme anche di derivazione sovranazionale e internazionale ma non solo, vi rientrano anche norme che derivano dagli ordinamenti giuridici confessionali. Ad es i giudici possono trovarsi dinanzi ad un controversia cui va applicato il dir canonico -> ciò può accadere quando si costituiscono due tipi di relazione : rinvio formale o presupposto. Il rinvio formale c’è quando la legge italiana per disciplinare una determinata realtà rinvia totalmente al dir religioso (es matrimonio concordatario che fa parte del nostro dir civile, ed è un matrimonio canonico con effetti civili, significa che il matrimonio religioso è quello che si celebra in chiesa, questo non è un matrimonio civile, non nasce nel nostro ordinamento, MA esso in virtù del concordato del 1929 e oggi dell’accordo del 1984 ha effetti civili >>> al termine il parroco leggerà gli articoli del cc e lo iscriverà nel registro). Solo che il matrimonio non è disciplinato dal cc, ma dal codice di dir canonico. Perciò quella disciplina religiosa è entrata nell’ordinamento italiano ed è applicata dai giudici e si chiama MATRIMONIO CONCORDATARIO cioè matrimonio canonico che però ha effetti civili -> importante perchè il diritto canonico disciplina il mio status coniugale!!!! Matrimonio concordatario nasce nel 1929 con i Patti Lateranensi, costituiti dal trattato Laterano, il concordato e una convenzione finanziaria economica.
Il problema scoppia con la 1 guerra mondiale perchè al termine di essa, lo Stato italiano decide di compensare le famiglie che hanno subito un danno dal conflitto, che avevano quindi perso un padre o un figlio, ma allo stato civile gli italiani sposati erano pochissimi, la maggior parte non risultava perchè si erano sposati solo in Chiesa, di conseguenza non ricevettero alcun aiuto. Si capì dunque che non era più possibile separare il matrimonio canonico da quello civile, perchè la popolazione non era pronta a scegliere questa doppia forma di matrimonio >> ecco perchè nel 1929 viene costituito il matrimonio concordatario che da agli italiani la possibilità di diventare coniuge sia per la chiesa che per lo Stato contestualmente. Il matrimonio concordatario quanto alla sua fine è sottoposto ad un regime diverso da quello civile >> in quello civile posso separarmi e poi divorziare, e quando uno dei coniugi decide di sciogliere il vincolo lo può fare liberamente nell’ordinamento giuridico italiano >> matrimonio sciolto per lo Stato italiano ma vi saranno delle conseguenze (Es coniuge economicamente più forte dovrà mantenere l’altro). Nel caso del matrimonio concordatario è un matrimonio canonico con effetti civili >> dunque se lo sciolgo cosa succede? Per prima cosa si può ricorrere al giudice civile, chiedendo separazione e divorzio, e per lo Stato italiano non esisterà più quel vincolo salvo le conseguenze che ne derivano, ma quella sentenza italiana non ha alcun effetto nell’ordinamento giuridico canonico >> se scelgo il matrimonio concordatario ma ritengo che sia nullo, con riferimento alla costituzione del sacramento (es costrizione), non posso rivolgermi al giudice civile, perchè quel matrimonio è CANONICO quindi se penso sia nullo devo rivolgermi al giudice canonico. Se ottengo la sent di nullità (la chiesa dunque dice che quel matrimonio non si è mai costituito) il matrimonio per la chiesa non esiste ma gli effetti civili, se ottengo la delibazione degli effetti della sentenza, non sono mai stata sposata neanche per lo Stato. Differenze che venivano in rilievo soprattutto prima del 1970 con l’introduzione del divorzio >> chi sceglieva il matrimonio concordatario aveva una chance in più di liberarsi del vincolo coniugale. Fino al 1984 le sent canoniche di nullità quasi automaticamente venivano riconosciute dai giudici italiani >> dopo tale anno tale riconoscimento non è automatico, perchè bisogna verificare che la sent di nullità è stata emanata rispettando il dir di difesa delle parti e che non produca effetti contrari all’ordine pubblico italiano). Quanto invece al presupposto in senso tecnico >> si ha quando il legislatore italiano si occupa della questione religiosa e per farlo deve utilizzare alcune nozioni es quella di rabbino, in tal caso, dato che l’Italia è un paese laico, incompetente cioè sotto il profilo religioso (in sostanza lo Stato ammette di essere ignorante in ambito religioso, disciplinando solo le conseguenze civili della professione di una confessione religiosa, ma lascia la libertà a questa di autodeterminarsi), non dà una propria definizione di tale figura ma rinvia al diritto ebraico.
Sono due realtà diverse, perchè quello ecclesiastico è la disciplina del fenomeno religioso dettata dallo Stato italiano, mentre il canonico è la disciplina propria dell’ordinamento religioso. Sono sempre stati connessi per una ragione storica, MA fino al 1873 era insegnato il diritto canonico nella facoltà di teologia >> dopo tale anno vengono abolite tutte le facoltà di teologia, sostenendo che appunto lo Stato fosse laico. Tuttora in nessuna università italiana esiste una di queste facoltà. Nel 1884 il legislatore ci ripensa perchè mancavano dei giuristi statali che conoscessero il diritto canonico, quindi vennero istituite delle cattedre di diritto ecclesiastico nelle facoltà giuridiche con il compito di studiare norme sul fattore religioso sia di statali sia confessionali. (materia che ha radici esclusivamente politiche) Cosa si insegnava nel 1884 in questa materia? Il dir canonico e quelle poche norme statali che riguardavano i rapporti con le confessioni religiose. Quindi erano un tutt’uno. Quando nasce una cattedra autonoma di dir canonico nelle università statali? Nel 1943 ed è proprio la sapienza a costituire una cattedra di diritto canonico, che si distacca dunque dal dir ecclesiastico, diventando materia a sé (fino al 1965/70 sarà l’unica ad avere tale distinzione). Ma dal 1884 in poi anche se poi sono state separate, hanno costituito due saperi strettamente connessi e complementari sia per l’oggetto che anche per il metodo, perchè entrambi, fino al concilio vaticano 2, avevano lo stesso approccio alla materia. Con il concilio Vaticano II (1982-1965) il dir canonico ed ecclesiastico si sono separati a livello di metodo perchè i canonisti si sono occupati anche del magistero Gli ecclesiastici hanno abbandonato il metodo dogmatico per aprirsi a -> Collocazione sistematica del diritto ecclesiastico ->> appartiene all’area del diritto pubblico, per 2 ragioni: