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dispense diritto ecclesiastico esame avvocato compendio simone
Tipologia: Dispense
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Il diritto ecclesiastico: definizione, principi e fonti
Definizione : Il diritto ecclesiastico è quella parte dell’ordinamento giuridico che ha per oggetto la disciplina del fenomeno religioso Il diritto ecclesiastico in Italia si caratterizza quale ramo del diritto pubblico poiché contempla diritti soggettivi pubblici spettanti a persone fisiche o giuridiche che vivono nell’organizzazione statale. Fino all’Accordo del 18 febbraio 1984 , il nostro ordinamento giuridico operava una netta distinzione tra la rel cattolica, considerata come rel dello Stato (art. 1 Trattato Lateranense) da un lato, ed i culti acattolici (cd. culti ammessi) dall’altro; Venuto meno, con l’art. 1 del sopramenzionato Accordo, il pr della rel cattolica come sola religione dello Stato, non è più possibile parlare di una distinzione tra Chiesa cattoli e altre confessioni religiose, l’una e le altre tutte egualmente libere di fronte alla legge (art. 8 comma 1, Cost.). Quindi oggi il d eccl: complesso delle norme che, ispirandosi ai pr cost di libertà ed eguaglianza rel, disciplinano con regimi giur particolari, i rapp dello stato con la chiesa cattolica nonché con le confessioni diverse dalla cattolica. Invece: Il d canonico studia i principali elementi che formano la struttura del diritto della Chiesa cattolica come ordinamento giuridico (struttura e l’organizzazione giuridica fondamentale del Popolo di Dio). I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO. a) libertà religiosa , sancita dall’art. 19 Cost.: ciascun individuo, non importa se cittadino, straniero od apolide, ha il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa. La libertà religiosa è garantita sia in forma individuale che collettiva e può concretizzarsi nel proselitismo e nell’esercizio in privato o in pubblico del culto. L’unico limite espresso riguarda le manifestazioni esteriori del culto, i riti, che non possono essere contrari al buon costume, ossia l’insieme dei precetti che impongono un determinato comportamento nella vita di relazione, la cui inosservanza comporta che risulti violato il pudore sessuale, la dignità sessuale e il sentimento morale dei giovani. La libertà religiosa trova, invece, un limite implicito nell’esigenza di garantire altri beni costituzionalmente rilevanti, come ad esempio la dignità umana, i diritti fondamentalietc. La libertà religiosa è ulteriormente tutelata dai divieti sanciti dall’art. 20 Cost., che vieta l’imposizione di limitazioni legislative o di speciali gravami fiscali agli enti per il solo fatto che essi abbiano carattere ecclesiastico o per il loro fine religioso. b) pr di laicità dello Stato : si tratta di un pr supremo dell’ord che caratterizza la forma di Stato repubblicana. Il suo contenuto emerge dagli artt. 2, 3, 7, 8, 19 e 20 della Cost e implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni e al fenomeno rel, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione in regime di pluralismo confessionale e culturale (Corte cost sent 203-89). Il principio di laicità si coniuga strettamente con alcuni corollari: — la distinzione degli ordini, affermata dall’art. 7, comma 1 («Lo Stato e la Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani») e dall’art. 8, comma 2 Cost. («Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano»). Lo Stato, inoltre, non può ricorrere a obbligazioni di carattere religioso per rafforzare l’efficacia dei suoi precetti. La Chiesa, a sua volta, non può pretendere di considerare le finalità dello Stato in modo strumentale rispetto alle proprie. — l’equidistanza ed imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose. Tale principio si ricava dal riconoscimento dell’eguaglianza religiosa sancita dall’art. 8, comma 1 Cost. («Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge») e dal divieto di discriminazioni basate sulla religione contenuto nell’art. 3 Cost. — la libertà di coscienza , che gode di una protezione costituzionale commisurata alla necessità che le libertà fondamentali e i diritti inviolabili della persona non risultino irragionevolmente compressi nelle loro possibilità di manifestazione e di svolgimento. In tale ambito l’insegnamento della religione cattolica, ad esempio, non è stato considerato dalla Corte costituzionale come causa di discriminazione né tanto meno in contrasto con il principio di laicità in quanto lo stato di non obbligo degli studenti che scelgono di non avvalersi di tale insegnamento esclude che si operino dei condizionamenti dall’esterno della coscienza sulla libertà di religione. c) principio pattizio : sia l’art. 7, comma 2 («I loro rapporti [fra Stato e Chiesa cattolica] sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale») che l’art. 8, comma 3 («I loro rapporti [delle confessioni religiose diverse dalla cattolica] con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze») affermano il principio per cui le materie che non appartengono all’ordine esclusivo di competenza dello Stato o delle confessioni religiose devono essere regolati in modo bilaterale. I rapporti fra Stato e Chiesa cattolica sono regolati dai Patti Lateranensi. Tali Patti possono essere modificati con legge ordinaria che recepisca gli accordi fra le parti, altrimenti è necessario un procedimento di revisione costituzionale. I Patti Lateranensi e le relative modificazioni sono stati costituzionalizzati, ma in ogni caso non possono violare i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato. LE FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO. Fonti del diritto sono gli atti o fatti abilitati dall’ordinamento a produrre norme giuridiche. Anche per il d eccl vige la distinzione tra fonti di produzione e fonti di cognizione. Le prime sono gli atti e i fatti che pongono in essere le norme giuridiche; le seconde sono gli atti attraverso i quali si portano a conoscenza dei destinatari le norme prodotte. Ripartizione delle fonti di diritto ecclesiastico in:
convenzionale costituito da regolamenti, direttive, decisioni e raccomandazioni.
qualsiasi discriminazione fondata sulla religione.
minoranze religiose; la CEDU; il Patto iz relativo ai diritti civili e politici. Tali conv sono state recepite nel nostro ord mediante leggi di esecuzione che assumono il rango di leggi atipiche o rinforzate. L’art. 117, c 1 Cost., infatti, stabilisce che la potestà legislativa regionale e statale è esercitata nel rispetto degli obblighi iz. La CEDU riconosce il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti. La libertà di
religione può essere oggetto di restrizioni soltanto con misure stabilite per legge e necessarie, in una società democratica, alla pubblica sicurezza, alla protezione dell’ordine, della salute o della morale pubblica, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui. -fonti di provenienza unilaterale statale e regionale: Sono tutte le norme che lo Stato emana direttamente e automaticamente; si distinguono in: — fonti costituzionali, che enunciano principi generali che valgono da riferimento per tutta la susseguente produzione normativa; art. 2-3 che tutelano i diritti fond e nei quali rientra la libertà confessionale, 7-8 tracciano il regime dei rapporti tra Stato e Chiesa, 19- libertà religiosa e divieto di discriminazioni fondate sul culto, 17, 18 e 21 libertà connesse alla religione quali quella di riunione, assoc e manifestazione del pensiero, art. 33 libertà di insegnamento anche religioso. — fonti ordinarie generiche; 629 c.c. (disp a favore dell’anima), 831 c.c. (disp relative ai beni ecclesiastici e agli edifici di culto) — fonti ordinarie specifiche. es la «legge delle guarentigie» (L. 214/ fonti di provenienza unilaterale confessionale ; Sono norme, come quelle di d canonico, promananti da ord giur rel che attengono a rapp lasciati all’esclusiva regolamentazione dell’autorità rel, cui lo Stato riconosce efficacia nel proprio ord mediante rinvio fonti di provenienza bilaterale statale e confessionale , rivestono esteriormente il carattere di atti unilaterali, poiché sono recepite in leggi dello Stato, ma trovano la loro fonte in accordi bilaterali; L. 810 1929 con la quale è stata data esecuzione ai Patti Lateranensi; la L. 121 85 con la quale è stata data esecuzione al Nuovo Concordato; la L. 20-5-1985, n. 222, sulla disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici; varie leggi di attuazione delle intese stipulate con le confessioni acattoliche. Sentenze della Corte costituzionale.
L’art. 7 Cost ed i patti Lateranensi. I rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dall’art. 7 Cost. disposizione che si compone di due commi: — il primo comma, sancisce che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani ; — il secondo comma, sancisce che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi la modifica dei quali, se non concordata dalle parti, richiede il procedimento di revisione costituzionale. Il pco 1 art. 7 enuncia il riconoscimento della Chiesa cattolica come ord autonomo ed originario: ciò significa che il d canonico, che comprende le norme prodotte dall’ord eccl, è frutto di un ord sovrano e quindi ha valore in sé e non in virtù di un riconoscimento statal Il secondo comma dell’art. 7 ha la funzione di garantire la Chiesa cattolica da un’eventuale arbitraria decisione dello Stato di regolare unilateralmente i propri rapporti con la Chiesa stessa. La legge che ha recepito i Patti Lateranensi, cioè gli accordi stipulati tra Stato e Chiesa l’11 febbraio 1929, è pertanto una legge rinforzata in quanto può essere modificata o abrogata da leggi ordinarie soltanto se precedute da un accordo fra Stato e Chiesa, altrimenti deve essere assoggettata al procedimento di revisione costituzionale. Storicamente i Patti Lateranensi rappresentarono la risoluzione di tutti i motivi di attrito tra lo Stato Italiano e la Chiesa cattolica sorti in seguito alla presa di Roma nel 1870 e comunemente noti come questione romana. Infatti, dopo la presa di Roma da parte del Regno d’Italia i rapporti con la Chiesa furono unilateralmente regolati con la del 1871 cd. «legge delle guarentigie» che garantiva rendite, immunità e privilegi al Sommo Pontefice, ma non accettata dalla Chiesa perchè legge interna dello Stato Ita: poteva essere, in qualsiasi momento, abrogata da un’altra legge ordinaria dello Stato. I Patti Lateranensi constavano di tre distinti documenti: — il Trattato , che risolveva la questione dello stato territoriale della Chiesa riconoscendo la sovranità del Pontefice sullo Stato della Città del Vaticano, all’interno della città di Roma (il più piccolo Stato del mondo); — il Concordato , che regolava i rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Italia; — la Convenzione finanziaria. I punti qualificanti dei Patti del 1929 possono così sintetizzarsi: — riconoscimento della religione cattolica quale religione di Stato (art. 1 del Trattato); — una serie di privilegi per gli ecclesiastici (artt. 3, 4, 7 del Concordato); — preventiva approvazione dello Stato per le nomine dei Vescovi e dei Parroci, e giuramento di fedeltà allo Stato italiano dei Vescovi — riconoscimento, da parte dello Stato, dei provv emanati dall’autorità eccl in materia spirituale e disciplinare contro ecclesiastici — particolare regime di favore, finanziario e fiscale, per gli enti ecclesiastici (art. 29 comma 3 del Concordato); — intervento finanziario a favore del clero, la cd. congrua; — riconoscimento degli effetti civili del matrimonio religioso e riserva ai tribunali ecclesiastici delle cause relative — insegnamento della dottrina cristiana in tutte le scuole pubbliche, eccettuate le università, considerato «fondamento e coronamento» dell’istruzione pubblica (art. 36 del Concordato). Il Nuovo Concordato. Il Concordato del 29, si è rivelato con il tempo un accordo superato: posizione di privilegio concessa alla Chiesa contrastava con i valori di eguaglianza espressi dalla nuova Cost: è stato sostituito da un nuovo accordo tra la Rep Ita e la Santa Sede, stipulato il 18 febbr 1984 ed entrato in vigore il 4 giugno 1985, comunemente denominato nuovo Concordato. Tale accordo viene formalmente definito «di modifica» del precedente Conc, ma costituisce in realtà uno str radicalmente nuovo. Peraltro, l’art. 13, c1 del nuovo Concordato precisa anche che le disp del Conc del 29 non riprodotte nel nuovo testo sono abrogate. il principio pattizio deve essere rispettato, per cui il nuovo Concordato non potrà essere modificato con legge ordinaria dello Stato non preceduta da accordo con la Chiesa: art 7 cost. Il nuovo Concordato consta di tre elementi: — il Preambolo , in cui si fa riferimento alle trasformazioni della società italiana a partire dalla Cost repubb — il testo vero e proprio , in 14 articoli; — il Protocollo addizionale con scopo di assicurare, con opportune chiarificazioni, la migliore applicazione dei Patti Lateranensi e delle modifiche convenute e di evitare difficoltà interpretative. I principi del Nuovo Concordato.
B) La nuova Legge sulle fonti del diritto. Per procedere ulteriormente nel sistematico adeguamento normativo dell’ordinamento giuridico dello Stato della Città del Vaticano, avviato con la Legge fondamentale del 26 novembre 2000, dal 1° gennaio 2009 è entrata in vigore la Legge sulle fonti del diritto, secondo cui l’ordinamento canonico risulta la prima fonte normativa e il primo criterio di riferimento interpretativo, mentre le leggi italiane non sono più recepite automaticamente. La nuova legge è stata promulgata da Benedetto XVI nell’ottobre del 2008 e sostituisce quella del 7 giugno 1929 (emanata in seguito ai Patti Lateranensi). A differenza della precedente normativa la quale prevedeva una sorta di recezione automatica delle leggi dello Stato italiano che si presumeva come regola, solo eccezionalmente rifiutata per motivi di radicale incompatibilità con leggi fondamentali dell’ordinamento canonico o dei trattati bilaterali, nella nuova disciplina si introduce la necessità di un previo recepimento da parte della competente autorità vaticana.. La maggiore cautela nella recezione della legislazione italiana è giustificata da tre ragioni: — il numero esorbitante di norme nell’ordinamento italiano; — l’instabilità della legislazione civile per lo più molto mutevole; — un contrasto, con troppa frequenza evidente, di tali leggi con principi non rinunziabili da parte della Chiesa. Rapporti con lo Stato italiano. L’esiguità del territorio dello Stato della Città del Vaticano, e soprattutto la sua posizione di enclave, cioè di Stato circondato interamente dal territorio dello Stato italiano, comportavano che la sovranità, l’indipendenza effettiva e, al limite, le sue stesse possibilità di sopravvivenza dipendessero in gran misura dallo Stato che lo circondava. Di conseguenza è stato necessario stabilire, negli stessi Accordi Lateranensi (e successivamente con accordi internazionali o norme del diritto interno italiano), una serie di disposizioni disciplinanti le particolari questioni derivanti da una tale situazione di fatto. B ) Le prerogative degli organi della Chiesa :
F) L’esecuzione in Italia delle sentenze emanate dai Tribunali dello S.C.V. Si applicano, al riguardo, le relative norme del diritto internazionale (art. 23, comma 1, Tratt.) nonché le norme comuni interne italiane: — per la materia civile: gli artt. 64-71 della L. 218/1995; — per la materia penale: art. 12 c.p.; artt. 730-745 c.p.p. Per il secondo comma dello stesso art. 23, «avranno invece senz’altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche od ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali e disciplinari». LA POSIZIONE DELLO STATO DELLA CITTà DEL VATICANO NELL’ORD IZ: lo SCV è uno stato riconosciuto direttamente ed esplicitamente dall’italia in base al trattato si presenta nei confronti degli altri sogg di diritto iz come vero e proprio stato, come istituzione che provvede autonomamente alla sua org ed attività
CAPITOLO 4 Le persone fisiche nel diritto ecclesiastico Nozione di ecclesiastico e di ministro di culto Nella Chiesa cattolica, la nozione di “ecclesiastico” risulta più ampia di quella di «chièrico .. Questi ultimi, infatti, sono solo i fedeli che hanno ricevuto il sacramento dell'Ordine sacro (diaconi, presbiteri, Vescovi), mentre ecclesiastico è anche cioè il fedele che pur non essendo ordinato in sacris, svolge vita comune nell'ambito di un Istituto religioso con professione di voti pubblici di povertà, castità e obbedienza. Quello di ecclesiastico è uno status conferito al sogg dagli ord confessionali cui appartiene e che poi è recepito da quelli statuali. Ministro di culto , invece, è riferito in generale a tutte le confessioni religiose. La dottrina ha allora individuato due criteri per identificare il ministro del culto: — quando si tratta di riconoscere al ministro di culto è bene servirsi del criterio funzionale formale, ossia tenendo conto sia delle funzioni esercitate sia, dal punto di vista formale, dell'esistenza dell'investitura che la confessione ha attribuito a quella persona; — negli altri casi, segue il criterio funzionale di fatto, ovvero si prescinde dall'elemento formale dell'investitura.
2. La condizione giuridica degli ecclesiastici nel diritto civile La condizione di ecclesiastico conferisce un particolare status che comporta esenzioni, incapacità o incompatibilità, capacità speciali. 1) Esenzioni In base all'art. 4 del nuovo Concordato i sacerdoti, i diaconi e i religiosi che hanno preso i voti hanno solo facoltà di ottenere l'esonero o di essere assegnati al servizio civile sostitutivo. Gli studenti in teologia possono, a richiesta, usufruire degli stessi rinvii che sono previsti per gli altri studenti universitari italiani. Disposizioni sostanzialmente analoghe valgono per i ministri di culti acattolici che abbiano stipulato intese. Attualmente la leva obbligatoria è sospesa a partire dal l ° gennaio 2005. Ma, in caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura di anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso (come cappellani) fra le truppe. Gli ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. Per quanto concerne, invece, le confessioni i cui statuti non contrastino con l'ordinamento giuridico, l'art. 200 c.p.p. esclude che i ministri di tali confessioni possano essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero. L'eventuale violazione della norma comporta l'inutilizzabilità della prova raccolta , ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento. 2) Ineleggibilità ed incompatibilità Riguardano, in linea di massima, i ministri di tutti i culti: — l'incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare per i ministri di qualsiasi culto; — l'ineleggibilità a consigliere regionale nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura d'anime. — non sono eleggibili a sindaco, presidente della Provincia, consigliere comunale, provinciale nel territorio nel quale esercitano il loro ufficio gli ecclesiastici e i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura d'anime; — il ministro di qualunque culto non può esercitare l'ufficio di notaio; — qualora abbia giurisdizione o cura d'anime, gli ha precluso anche l'esercizio della professione di avvocato 3) Capacità speciali L'art. 609 c.c. stabilisce che, qualora il testatore non possa avvalersi delle forme ordinarie perché si trova in luogo dove domina una malattia contagiosa o per cause di pubblica calamità o d'infortunio, il testamento è valido anche se ricevuto da un ministro del culto in presenza di due testimoni di età non inferiore ai sedici anni Il sostentamento del clero. La L. 222/1985 ha introdotto un sistema volto ad assicurare il congruo e dignitoso sostentamento di tutti gli appartenenti al clero cattolico che svolgano servizio in favore delle diocesi. In ogni diocesi dev'essere eretto, con decreto del Vescovo, l'Istituto per il sostentamento del clero. Tali istituti acquistano personalità giuridica. I sacerdoti interessati sono tenuti a comunicare annualmente al proprio istituto diocesano gli stipendi o altre remunerazioni che essi eventualmente ricevano da privati o enti ecclesiastici presso i quali prestino servizio. Qualora la somma di tali proventi non raggiunga la somma determinata annualmente dalla C.E.I., l'istituto provvede alla relativa integrazione con i redditi provenienti dal proprio patrimonio. Le entrate dell'Istituto centrale sono costituite principalmente: — da una quota della somma che lo Stato versa annualmente alla C.E.I. (meccanismo dell'otto per mille); — dalle erogazioni liberali ricevute da persone fisiche.
La norma fondamentale in materia a costituita dal combinato disposto degli artt. 20 Cost. e 7 nuovo Concordato che stabiliscono che il carattere ecclesiastico o il fine di religione o di culto di un'associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica ed ogni forma di attività. Lo Stato si impegna a riconoscere, su domanda dell'autorità ecclesiastica, la personalità giuridica degli enti ecclesiastici con sedi in Italia, aventi fine di religione o di culto che siano stati eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico.
2. Nozione di ente ecclesiastico La legge non dà una definizione precisa di ente ecclesiastico. Per identificare tale ente alcuni adottano il criterio finalistico, ritenendo cioè ecclesiastici gli enti che abbiano un fine di culto o di religione. La dottrina prevalente, però, adotta il criterio genetico, considerando ecclesiastici gli enti che siano sorti in base ad un provvedimento canonico. 3. Presupposti per la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto La L. 222/1985 stabilisce: «Gli enti costituiti o approvati dall'autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato». Attualmente la competenza per il riconoscimento degli enti ecclesiastici è attribuita al Ministro dell'interno vi provvede con decreto e non vi è più l'obbligo dei parere del Consiglio di Stato, fino al 1991 vi provvedeva il PDR. Gli enti ecclesiastici che hanno la personalità giuridica nell'ordinamento dello Stato assumono la qualifica di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. I presupposti per ottenere tale riconoscimento sono: a) il riconoscimento canonico: possono essere riconosciuti solo gli enti eretti o approvati dall'autorità ecclesiastica; b) la sede in Italia; c) il fine di religione o di culto. Per talune categorie di enti sono poi necessari particolari presupposti. Per gli istituti religiosi di diritto diocesano, le chiese aperte al culto pubblico e le fondazioni di culto, l'ulteriore presupposto della sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini. La qualifica di ente ecclesiastico di fatto = Non tutti gli enti collegati all'organizzazione giuridica della Chiesa hanno la qualifica di persona giuridica nell'ambito dell'ordinamento statale. La dottrina, in massima parte, è del parere che la mancanza di riconoscimento civile di un ente del genere non ne escluda affatto la ecclesiasticità. La dottrina dominante e la giurisprudenza (Cons. St. sez. IV, 12-2-1960, n. 114) si erano pronunciate per l'applicazione a detti enti della normativa di diritto comune. La L. 222/1985 ha fatto un ulteriore e significativo passo avanti prevedendo che le associazioni pubbliche di fedeli (cattolici) costituite o approvate dalle autorità ecclesiastiche, non riconoscibili, possano tuttavia essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile previo però assenso dell'autorità ecclesiastica competente ovvero su domanda di questa. In tal caso dette associazioni restano in tutto regolate dalle leggi civili, salvi la competenza dell'autorità ecclesiastica circa la loro attività di religione o di culto. 4. Procedimento per il riconoscimento dell'ente ecclesiastico La L. 222/1985 DE prevede, per il riconoscimento degli enti ecclesiastici, un procedimento che si articola nelle seguenti fasi: a) istanza del rappresentante dell'ente rivolta al Ministro dell'Interno; b) accertamenti della pubblica amministrazione. L'istanza, indirizzata al Ministro dell'Interno, va presentata alla Prefettura competente per territorio che, compiuti gli accertamenti del caso, trasmetterà gli atti al Ministro con il proprio parere; c) provvedimento di riconoscimento, ossia il decreto del Ministro. Qualora l'autorità amministrativa ritenga di non accogliere la si darà comunicazione al rappresentante dell'ente interessato dell'esito negativo della pratica; d) iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Si prevede che nel registro siano indicati la data dell'atto costitutivo, la denominazione, lo scopo, il patrimonio, la durata, qualora sia stata determinata, la sede della persona giuridica e il cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, Inoltre vanno iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto. Dal registro devono risultare anche le norme di funzionamento e i poteri degli organi di rappresentanza. Le altre tipologie di riconoscimento Sono previste dall'ordinamento anche altre tre tipologie di riconoscimento: — il riconoscimento per legge, previsto, ad esempio, per la Conferenza Episcopale Italiana o per l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno e l'Istituto avventista di cultura biblica; — il riconoscimento per antico possesso di stato. L'iscrizione nel registro delle persone giuridiche possa essere ottenuta allegando alla domanda, in luogo del decreto del Ministro dell'Interno, un attestato dello stesso Ministro da cui risulti che l'ente aveva possesso della personalità giuridica civile in epoca anteriore alla data del Concordato del 1929; — il riconoscimento per procedimento abbreviato, che ha interessato l'Istituto centrale e gli altri Istituti per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie. Il decreto a emanato entro 60 giorni dalla data di recezione dei relativi provvedimenti canonici di istituzione. 6. Revoca, trasformazione ed estinzione degli enti ecclesiastici La L. 222/1985 prevede che il riconoscimento ottenuto possa essere revocato quando vi sia un mutamento sostanziale delle condizioni in base alle quali il riconoscimento era stato concesso che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il riconoscimento; la revoca viene effettuata con decreto del Ministro dell'Interno, sentita l'autorità ecclesiastica. Nel caso in cui un ente riconosciuto subisca delle trasformazioni, queste per essere giuridicamente rilevanti, devono ottenere il riconoscimento e devono essere tali che l'ente non perda uno dei requisiti prescritti dalla legge per l'acquisto della personalità giuridica. L'ente ecclesiastico può estinguersi: a) naturalmente, quando abbia cessato di agire per lo spazio di cento anni; b) con un provvedimento di soppressione da parte della competente autorità ecclesiastica. 7. I singoli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica Vari tipi di enti ecclesiastici della Chiesa cattolica.
Tra quelli ai quali a stata attribuita personalità giuridica già con il Concordato del 1929: — la Santa Sede;— le Congregazioni ed il Collegio del Cardinali; — i Tribunali ecclesiastici,— seminari. Dopo il concordato del 1984: Chiese: possano essere riconosciute solo quelle aperte al culto pubblico che siano dotate di mezzi sufficienti per la loro attività. Fabbricerie: provvedono all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla loro manutenzione. Santuari: luoghi sacri particolarmente venerati dai fedeli. Associazioni di fedeli. Fondazioni di culto. Istituti per il sostentamento del clero. SISTEMA TRIBUTARIO. La principale fonte di riferimento normativo in materia va individuata nell’articolo 20 della Costituzione, il quale recita espressamente: «il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività». Tanto per la Chiesa cattolica quanto per le altre confessioni religiose munite di intesa approvata con legge, vale anche un'altra disposizione, in base alla quale le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti “ecclesiastici” (in senso lato) sono soggette alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. Tale regime è quello previsto dal d.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 e successive modificazioni, il quale ha riordinato l’intera disciplina tributaria degli enti non commerciali e disciplinato anche, sotto il profilo tributario, le ONLUS introducendo un unico regime agevolativo al quale ricondurre le normative speciali già esistenti. L'IRES (Imposta sui redditi delle society) a ridotta alla meta nei confronti degli enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione. L'IVA (Imposta sul valore aggiunto) normalmente non viene pagata dagli enti ecclesiastici in quanto essi non hanno come oggetto principale l'esercizio abituale di un'attività commerciale. L'IMU (Imposta municipale propria) che dal 2012 sostituisce I'ICI (Imposta comunale sugli immobili) non deve essere versata per i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto e le loro pertinenze. La misura dell'imposta comunale sulle affissioni è ridotta del 50% per la pubblicità relativa a manifestazioni religiose. Per quanto riguarda l'imposta sulle successioni e donazioni sono esenti dall'imposta i trasferimenti a favore, tra l'altro, di fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute che abbiano come scopo esclusivo l'assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l'educazione, l'istruzione ed altre finalità di pubblica utilità.
Il patrimonio ecclesiastico è l'insieme di tutti i beni di cui la Chiesa si serve per perseguire i propri fini. Non esiste una precisa definizione legislativa dello stesso. In dottrina sono stati elaborati tre criteri in base ai quali identificare i beni ecclesiastici; essi sono: a) il criterio dello scopo; b) il criterio dell'appartenenza: rientrano nel patrimonio ecclesiastico tutti i beni appartenenti ad enti ecclesiastici; c) il criterio della sfera giuridica: rientrano nel patrimonio ecclesiastico tutti i beni sui quali lo Stato riconosce alla Chiesa determinati poteri. Il criterio più corretto è quello della sfera giuridica. Restano, di conseguenza, esclusi dal patrimonio ecclesiastico: — i beni destinati solo dalla volontà privata a scopi di culto; — i beni che lo Stato, senza riconoscimento della Chiesa, volesse dedicare a scopi di culto.
2. Disciplina dei beni patrimoniali ecclesiastici I beni facenti parte del patrimonio ecclesiastico possono essere distinti in: — beni sacri: sono direttamente destinati al culto; possono essere sia mobili che immobili ed acquistano carattere sacro tramite il rito di consacrazione, costituito dalla benedizione della cosa; — beni temporali: beni non destinati direttamente al culto, ma utilizzati dalla Chiesa per soddisfare le sue necessità materiali. La tutela del patrimonio culturale spetta allo Stato, mentre la valorizzazione dello stesso, ossia l'esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale, al fine di promuovere allo sviluppo della cultura, spetta alla competenza legislativa concorrente delle Regioni. 3. Le fonti del patrimonio ecclesiastico Le fonti da cui derivano i beni patrimoniali della Chiesa sono dette entrate ecclesiastiche. Esse si dividono in: — entrate di diritto pubblico: spettano agli enti ecclesiastici in quanto tali per l'esercizio delle proprie funzioni e comprendono sia le prestazioni ad essi corrisposte obbligatoriamente in virtù di un rapporto d'imperio di diritto canonico riconosciuto dallo Stato (imposte ecclesiastiche) che le prestazioni degli enti pubblici a scopi di culto; — entrate di diritto privato: quelle che gli enti ecclesiastici percepiscono come ordinari soggetti di diritto privato. Altra distinzione è quella tra: — entrate interne, che provengono dagli stessi beni ecclesiastici; — entrate esterne, che provengono da altri beni. 4. Le entrate di diritto pubblico Le entrate di diritto pubblico possono essere distinte in: A) Le imposte ecclesiastiche. In base al diritto canonico la Chiesa ha potestà di imporre tributi; la Chiesa ha il diritto nativo di richiedere ai fedeli quanto le e necessario per le finalità sue proprie. Tale potere non è, però, mai stato riconosciuto dallo Stato italiano il quale anzi ha provveduto formalmente ad abolire le decime e tutte le prestazioni stabilite sotto qualsiasi denominazione ed in qualunque modo corrisposte per l'amministrazione dei sacramenti o altri servizi spirituali. Le uniche imposte ecclesiastiche che la legge riconosce sono le c.d. decime dominicali, e cioè le somme che il proprietario di un immobile deve versare periodicamente a titolo corrispettivo della cessione in proprietà di un bene immobile da parte della Chiesa; originariamente tali decime erano costituite da una quota dei prodotti del fondo.
ARTICOLO 831 c.c. Beni degli enti ecclesiastici ed edifici di culto I beni degli enti eccl sono soggetti alle norme del presente codice , in quanto non è diversamente disposto dalle leggi speciali che li riguardano. Gli edifici destinati all'esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano. L’edilizia di culto è disciplinata dal diritto comune in materia di edilizia ed urbanistica, sia statale DPR 6 giugno 2001, n. 380 , “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia” , che regionale, salvo disposizioni diverse derivanti da impegni pattizi. Con la sentenza del 27 aprile 1993, n. 195, la Corte Costituzionale dichiara illegittima la norma di una legge della regione Abruzzo che dava diritto all’attribuzione di contributi pubblici per la costruzione di luoghi di culto solo alla Chiesa cattolica e alle confessioni con intesa. L’esclusione da tali benefici – afferma la Corte – in base allo status di una confessione religiosa, viola il principio di uguale libertà delle confessioni religiose sancito dal primo comma dell’articolo 8 della Costituzione. Ferma restando la natura di confessione religiosa, l’attribuzione dei contributi previsti dalla legge per gli edifici di culto è quindi condizionata solo alla consistenza e incidenza sociale della confessione richiedente e all’accettazione da parte di questa delle condizioni e ai vincoli di destinazione. Chiesa cattolica: Gli edifici destinati al culto cattolico, anche se appartenenti a privati non possono essere sottratti a tale destinazione, neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che la riguardano (articolo 831 c.c.). La tutela degli edifici di culto è affidata a disposizioni contenute nell’art. 5 dell’Accordo di revisione del Concordato del 1984, il quale prevede che “ Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati, espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica. Salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l'esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all'autorità ecclesiastica. L'autorità civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali”. La legge 2 aprile 2001, n. 136 , all’articolo 2, comma 4, statuisce che “I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. Per gli immobili costituenti abbazie, certose e monasteri restano in ogni caso in vigore le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390”. Confessioni religiose diverse da quella cattolica: Le intese stipulate tra lo Stato e le confessioni religiose prevedono al loro interno una norma che riproduce in maniera sostanzialmente identica il contenuto dell’Accordo di revisione del Concordato.
1. Il diritto matrimoniale italiano fino al Concordato Sino al Concordato del 1929, l'unica forma di matrimonio valida, era quella del «matrimonio civile» regolato dalle leggi dello Stato. 2. L'articolo 34 del Concordato del 1929 Con la stipulazione dei Patti Lateranensi si giunge all'unificazione dei due riti, civile e religioso. Pertanto, il matrimonio canonico diventa rilevante anche agli effetti civili, purché trascritto nei registri dello Stato civile. Alcuni punti basilari che diversificano sistema matrimoniale c.d. concordatario da quello del codice civile del 1865 sono: — l'istituto del matrimonio civile è conservato, ma da obbligatorio diviene facoltativo; — resta di competenza dello Stato la determinazione degli effetti civili del matrimonio mediante la trascrizione nei registri dello stato civile; — lo Stato non lascia interamente alla Chiesa la disciplina della formazione del vincolo coniugale, ma conserva un proprio ruolo, sia pure simbolico, rappresentato dalle pubblicazioni all'ufficio di stato civile e dalla lettura degli articoli del cc relativi ai diritti e ai doveri dei coniugi; — resta di competenza dello Stato la tenuta dei registri dello stato civile al fine di determinare lo status (di libero o di coniugato) delle persone; — sono riservate alla competenza dell'autorità ecclesiastica le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato, mentre ai tribunali civili compete giudicare della invalidità della trascrizione e delle cause di separazione personale. Successivamente ai Patti Lateranensi, per l'applicazione, fu emanata la «Legge matrimoniale» (L.m.). Tale legge deve considerarsi tuttora in vigore per quelle parti non implicitamente abrogate per effetto dell'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984 o dichiarate incostituzionali dalla Corte costituzionale.
Quasi contemporaneamente alla stipula dei Patti Lateranensi, fu introdotto nella nostra legislazione un nuovo «tipo» di matrimonio, detto «acattolico» , per consentire che anche i seguaci degli altri culti ammessi nello Stato potessero celebrare il matrimonio davanti ai ministri dei rispettivi culti, previa l'osservanza delle formalità delle leggi statali. Per le confessioni acattoliche, che hanno stipulato le intese vige, tuttavia, un particolare tipo di matrimonio affine a quello concordatario.
4. Il matrimonio in sede di revisione del Concordato A seguito dell'entrata in vigore della Costituzione repubblicana la disciplina degli effetti civili del matrimonio concordatario manifestò le prime incompatibilità con i nuovi valori costituzionali. La Corte costituzionale in diverse occasioni si pronunciò per la incostituzionalità di alcune norme della L.m.. Infine, la legge sul divorzio del 1970 decretò la possibilità per i coniugi di ottenere la cessazione degli effetti civili attraverso una procedura diversa da quella concordataria. Con l'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa in materia matrimoniale sono stati regolamentati in maniera nuova rispetto al passato. È sancito il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico a condizione che l'atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile: senza la trascrizione il matrimonio rimane, quindi, un rapporto puramente religioso. Sarebbe stata decretata, secondo una parte della dottrina, la fine della riserva di giurisdizione
ecclesiastica in materia di cause di nullità del matrimonio canonico con effetti civili).
5. Conclusioni Si può agevolmente dedurre che attualmente, in Italia, il matrimonio come atto giuridico (e cioè come atto costitutivo della famiglia) può essere regolato o dal diritto civile o dal diritto canonico, secondo che le parti scelgano: — il matrimonio civile, celebrato davanti all' Ufficiale di stato civile; — il matrimonio canonico (o concordatario), celebrato davanti al Ministro del culto cattolico, secondo la disciplina del diritto canonico, e regolarmente trascritto nei registri dello stato civile. Il matrimonio celebrato dal ministro di un culto acattolico per il quale non sia stata stipulata un'intesa non costituisce una terza forma di matrimonio: il ministro del culto agisce in tal caso come persona delegata dall'autorità dello Stato; pertanto, il matrimonio così celebrato, è un matrimonio civile totalmente sottoposto alla legge dello Stato. PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO CANONICO. Perché il matrimonio concordatario produca i suoi effetti civili, l'ordinamento statua-le ha previsto il compimento di una, serie di adempimentI: — pubblicazioni civili; — eventuali opposizioni; — celebrazione del matrimonio e adempimenti successivi; — trascrizione. 1. Le pubblicazioni art 8 nuovo concordato La celebrazione del matrimonio canonico (con effetti civili) deve essere preceduta dall'adempimento civilistico della pubblicazione; funzione delle pubblicazioni è quella di dar pubblicità alla cosa e quindi di scoprire se vi sono degli impedimenti alla celebrazione. La richiesta delle pubblicazioni all'ufficiale di stato civile, deve essere effettuata, oltre che da entrambi gli sposi o la persona che ne ha ricevuto da essi speciale incarico, anche dal parroco dinanzi al quale sarà celebrato il matrimonio. L'atto di pubblicazione deve restare affisso alla porta della casa comunale per almeno 8 giorni: il tribunale, tuttavia, può ridurre detto termine «per gravi motivi» e, qualora ricorrano «cause gravissime» può addirittura dispensare gli sposi dalle pubblicazioni. Dal 1 ° gennaio 2011 le amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito tutti gli atti amministrativi che necessitano di pubblicità legale. Le pubblicazioni cartacee non hanno più valore legale. Se l'Ufficiale di stato civile, per una qualsiasi ragione, «non crede di poter procedere alla pubblicazione», rilascia un «certificato con i motivi del rifiuto». Contro il rifiuto è dato ricorso al Tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il Pubblico Ministero. Contro l'ordinanza del Tribunale si può ricorrere in Corte di Appello. La pubblicazione perde efficacia qualora la celebrazione del matrimonio non segue entro 180 giorni. 2. Le opposizioni al matrimonio e il certificato di nulla osta chi è a conoscenza d'un qualsivoglia impedimento possa farlo noto e possano fare opposizione. L’atto di opposizione va proposto con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione. La presentazione della domanda di opposizione non sospende automaticamente la celebrazione del matrimonio: il Presidente del tribunale può ove ne sussista l'opportunità sospendere la celebrazione sino a che sia stata rimossa l'opposizione. Il diritto di opposizione spetta: — ai genitori o (in loro mancanza) agli altri ascendenti o collaterali entro il terzo grado; — al tutore o al curatore se uno dei nubendi a soggetto a tutela o curatela; — al Pubblico Ministero; — al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio; — ai parenti del precedente marito, quando si tratta di matrimonio in contravvenzione col divieto temporaneo di nozze, se il precedente matrimonio fu sciolto; — alla persona col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui, se il matrimonio fu dichiarato nullo. Durante il termine di otto giorni, stabilito per la pubblicazione, può accadere:
l'Accordo di revisione del Concordato, del 18 febbraio 1984, sembra aver segnato la fine della riserva di giurisdizione ecclesiastica in materia di cause di nullità del matrimonio canonico con effetti civili. «Le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della Corte d'Appello competente, quando questa accerti: a) che il giudice ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa; b) che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano; c) che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. La Corte d'Appello potrà statuire provvedimenti economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione sulla materia». Di conseguenza il procedimento diretto a conferire effetti civili alle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio è venuto a perdere quell'automatismo, avvicinandosi nelle linee essenziali al procedimento di delibazione delle sentenze straniere.
2. Il processo matrimoniale canonico e il Supremo Tribunale della Segnatura apostolica A) Il processo matrimoniale canonico Per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio canonico trascritto agli effetti civili si applicano le disposizioni previste dal diritto canonico e in particolare quelle relative ai processi matrimoniali. L' ordinamento statuale si disinteressa totalmente del processo dinanzi l'autorità ecclesiastica. In due soli casi il procedimento in corso innanzi l’autorità ecclesiastica pu61 avere ripercussioni nell'ordinamento civile:
Il nuovo Concordato non ha richiamato la norma del Concordato del 1929, ove era detto che la Santa Sede consentiva che le cause di separazione personale (ovviamente per matrimoni cattolici trascritti) fossero giudicate dall'autorità giudiziaria civile. Ciò non preclude l'applicabilità ai matrimoni concordatari delle disposizioni del codice civile relative alla separazione dei coniugi. Incombe al magistrato civile l'obbligo di «comunicare all'autorità ecclesiastica la sentenza di separazione, quando sia passata in cosa giudicata». In pendenza del giudizio di nullità davanti ai tribunali ecclesiastici, può essere chiesta la separazione temporanea dei coniugi.
La posizione giur delle conf rel diverse dalla cattolica trova oggi la sua pr fonte di regolamentazione nell’art. 8 della Cost. co1: l’eguale libertà di “tutte le confessioni religiose” innanzi alla legge, riferendosi a tutti i culti, compresi quelli non cattolici. Co2: libertà di organizzazione delle confessioni acattoliche, che si estrinseca nella possibilità, offerta a tali confessioni, di organizzarsi autonomamente, secondo un proprio statuto, e di autodeterminarsi anche nei confronti dello Stato. Tale potere di autodeterminazione incontra il limite dell’”ord giur ita”, con il quale detti statuti non devono essere in contrasto: gran parte della dottrina è concorde nel ritenere che questo limite debba individuarsi nell’ordine pubblico e nel buon costume.
obiezione di coscienza e libertà di coscienza. sono concetti direttamente collegati al diritto di comportarsi in maniera conforme ai propri convincimenti sia religiosi che morali o filosofici. il tema della libertà di coscienza, riconosciuta in tutti gli ordinamenti a base democratica è intrecciato con il principio di laicità, in quanto uno stato laico deve mantenersi equidistante dalle diverse confessioni religiose per consentire a ciascuno di comportarsi secondo la propria coscienza e le proprie convinzioni e salvaguardare anche la libertà di chi non ha alcun credo religioso. l’obiezione di coscienza implica che il legislatore consenta all’individuo di far prevalere i propri convincimenti anche sui doveri inderogabili imposti dalla costituzione. —> nel processo penale e civile: giuramento testimone non è più assunzione resp dinanzi a dio —> O.C. al servizio militare, dovere di difesa della patria art. 52 cost, obiezione di coscienza quale diritto dell’individuo contrario all’uso delle armi e che non accetti l’arruolamento nelle forze armate, preferendo impegnarsi in attività socialmente utili —> interruzione volontaria di gravidanza, l’obiezione di coscienza riguarda il personale sanitario e quello esercente attività sanitarie che esonera il personale dal compimento delle attività specificamente dirette a determinare l’interruzione della gravidanza. siffatta dichiarazione deve essere presentata entro 3 messi dall’entrata in servizio dell’impiegato e può essere dallo stesso successivamente revocata. l’obiezione di coscienza non può essere invocata quando il personale intervento dell’obiettore si dimostra indispensabile per salvare la vita della paziente che si trovi in imminente pericolo di vita.
l’insegnamento della religione cattolica è impartito in conformità alla dottrina della chiesa da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica e nominati d’intesa dall’autorità scolastica. le leggi che recepiscono le intese con le confessioni acattoliche prevedono anch’esse alcune disposizioni in materia di insegnamento mreligioso. le confessioni firmatarie dichiarano di voler svolgere nelle scuole gestite dallo stato o da altri enti pubblici l’insegnamento della catechesi o di dottrina religiosa o pratiche di culto, essendo l’educazione e formazione religiosa dei fanciulli e della gioventù di specifica competenza delle famiglie e delle chiese di appartenenza. l’art. 33 cost riconosce la libertà di insegnamento e ad enti e privati il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, purché ciò avvenga senza oneri per lo stato. per quanto riguarda le scuole non statali che chiedono la parità, la legge deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali. per ottenere la parità, le scuole devono improntare l’insegnamento ai principi di libertà sanciti dalla costituzione, essere aperte a tutti coloro che ne facciano richiesta accettandone il progetto educativo, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. il progetto educativo di tali istituti deve indicare l’eventuale indirizzo educativo di carattere culturale o religioso. vilipendio del pontefice e la sua immunità. il legislatore si è limitato a depenalizzare diversi reati minori trasformandoli da illecito penale a illecito amministrativo fra cui la bestemmia, l’uso abusivo dell’abito ecclesiastico e il reato di vilipendio (402-405 cp inserito il requisito della pubblicità come elemento costitutivo della fattispecie criminosa). l’intervento della corte cost sulle norme penali in tema di tutela della religione si è sviluppato seguendo due atteggiamenti differenti condizionati dalla sussistenza della riserva di legge penale dichiarando illegittima qualsiasi norma che viola i principi costituzionali in materia oppure operando una manipolazione sulla pena edittale dichiarando incostituzionali le norme che prevedevano una pena più grave per la religione di stato rispetto agli altri culti. la satira religiosa trova il suo specifico fondamento costituzionale nell’art. 19 che riconosce la libertà religiosa da intendersi come libertà dalla religiose o verso la religione. Per satira si intende una critica corrosiva e spesso impietosa basata su una rappresentazione che enfatizza e deforma la realtà per provocare il riso. lavoro subordinato. lo statuto dei lavoratori ha espressamente imposto al datore di lavoro di concedere al prestatore il tempo necessario per adempiere ai suoi doveri essenziali di culto. simboli religiosi. la corte eu dei diritti dell’uomo ha più volte sancito che l’utilizzo di indumenti religiosamente connotati (velo islamico) o di simboli religiosi (uso di catenine con crocifisso) rientrano tra le manifestazioni del credo religioso protette dall’art. 9 CEDU. l’ordinamento italiano viene solo l’uso di caschi protettivi o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona in luogo pubblico o aperto al pubblico senza giustificato motivo. Il burqa ad esempio non può essere utilizzato in occasione di manifestazioni pubbliche e dall’obbligo di sottoporti all’identificazione e alla rimozione del velo ove necessario. quanto al crocifisso la corte ha ritenuto che gli effetti della frequente visibilità che la presenza del crocifisso attribuisce al cristianesimo nell’ambiente scolastico vadano ridimensionati perchè tale presenza non è associata a un insegnamento obbligatorio del cristianesimo e per il fatto che lo spazio scolastico è aperto ad altre religioni. il fatto di portare simboli e di indossare tenute a connotazione religiosa non è infatti proibito agli alunni. è possibile nella scuola organizzare l’insegnamento religioso facoltativo per tutte le religioni riconosciute tanto che la fine del ramadan è festeggiata anche pubblicamente in alcune scuole ove sono presenti alunni di religione islamica.