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Esame di DIRITTO ECCLESIASTICO (Università Telematica Pegaso) Anno accademico 2020-2021
Tipologia: Sintesi del corso
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Il D. E., nasce come una branca del D.P. nell’800, al fine di tutelare il sentimento religioso dell’individuo, nonché ridurre il peso politico della Chiesa esercitato all’interno dello Stato. Dunque affermare la laicità dello stesso e di conseguenza separare gli interessi pubblici da quelli religiosi, relegando quest’ultimi alla sfera della coscienza. Successivamente poi, le vicende storiche conseguenti alla crisi del primo dopoguerra, portarono ad uno stravolgimento, ovvero si verificò un’alleanza tra potere politico e Chiesa Cattolica in chiave antisocialista. La riprova di ciò, furono i Patti Lateranensi, stipulati nel 1929, tra Benito Mussolini e il cardinale Gasparri che di fatto misero fine alla annosa questione romana. Con gli stessi, fu riconosciuta una preminenza della Chiesa sulle altre culture religiose, e gli furono assegnati alcuni istituti privatistici, come il matrimonio, l’educazione dei giovani e la famiglia. Nel secondo dopoguerra, La Costituzione repubblicana, nel 1948, affermò il principio della pluralità religiosa e della laicità dello Stato, anche se fece salvo il Concordato del 1929. Soltanto nel 1984, con la sottoscrizione degli Accordi di Villa Madama ad opera di Craxi, si realizzò una reale parificazione dei vari culti religiosi e si definì la religione come un “processo di autorealizzazione umana”, o meglio come motore di realizzazione del principio di eguaglianza sostanziale (art. 3 c. 2 cost.), nonché come “fattore di progresso collettivo per il Paese” (art. 4 cost.), il tutto ispirato al principio de laicità dello Stato. Le attuali norme del D.E., dunque, tutelano i diritti individuali e collettivi nel rispetto di questa laicità, nonché le condizioni di esistenza e le forme di sviluppo dell’individuo previste dalla Cost.. Invece sotto il profilo internazionale, l’UE, è prive di qualsiasi politica ecclesiastica. Infatti il diritto di libertà religiosa è contenuto nelle garanzie generali facenti capo al principio di uguaglianza e di libertà del pensiero e nel diritto di associazione. La libertà religiosa è riconosciuta dalla nostra Cost. (art. 19), ovvero la libertà di professare liberamente la propria fede, esercitarne in privato e in pubblico il culto, a patto che non sia in contrasto alle norme del buon costume. Pertanto la libertà religiosa, sancita dalla Cost., rappresenta uno dei cardini del D.E. e si inserisce nel quadro delle libertà costituzionalmente riconosciute, per questo può essere considerata come un diritto pubblico soggettivo. Essa si sostanzia in 3 aspetti: 1) libertà di culto; 2) libertà di religione; 3) libertà di culti. La libertà di culto, consiste nella libertà individuale di professare il proprio credo, ed garantita dalla libertà di riunione (art. 7 cost.). La libertà di religione, consiste nella libertà individuale di scegliersi un credo religioso e di aderirvi, in virtù del generico diritto alla libertà di pensiero (art. 21 cost.). La libertà di culti, consiste nella libertà di culto nella sua espressione collettiva. Ovvero tutte le confessioni religiose, sono egualmente libere innanzi alla legge. Dunque abbiamo un
questo primo comma si riconosce l’autonomia di entrambe le istituzioni, ovvero lo Stato e la Chiesa, senza interferenze dell’una nell’ordine dell’altra. Nel secondo comma, al fine di evitare eventuali modificazione dei Patti, senza l’accordo della Chiesa, si definisce la procedura di revisione costituzionale. In tal modo, i Patti diventano il riferimento costituzionale che lo Stato attribuisce agli stessi, mettendo fine alla annosa questione romana, ove la Chiesa antecedentemente ai Patti era sottomessa allo Stato. I Patti erano costituiti da 3 distinti documenti (poi modificati nel tempo): A) riconoscimento della sovranità del Pontefice sul territorio interno (0,44 km) alla città di Roma (Il Trattato); B) regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Italia (concordato); c) accordi finanziari, per regolarle appropriazioni illecite dello Stato italiano dei beni ecclesiastici (convenzione). I punti salienti del Concordato furono: 1) riconoscimento della religione cattolica come religione di stato;
cittadinanza non è basata sulla nascita, ma sul rapporto di lavoro o sulla permanenza autorizzata sul territorio dello Stato. La sovranità, ossia il potere supremo è attribuito al Sommo Pontefice come capo temporale e spirituale. Dal punto di vista strutturale lo Stato Vaticano è: a) una monarchia, in quanto il Pontefice ha durata per tutta la vita; b) elettiva, in quanto egli viene eletto dal Collegio dei Cardinali riuniti in conclave; c) assoluta, in quanto il pontefice ha pienezza dei poteri: legislativo, esecutivo e giudiziario. L’ordinamento dello Stato è disciplinato da 6 leggi organiche, emanate da Pio XI, entrate in vigore nel 1929 con i Patti Lateranensi. La legge fondamentale, all’art 1, stabilisce che il Papa ha pienezza di poteri (legislativo, esecutivo e giudiziario). Se è impossibilitato, i suoi poteri vengono esercitati dal Collegio dei Cardinali, con delle limitazioni. La potestà legislativa consente di emanare norme per quanto utile a conseguire il fine della Chiesa. Il potere legislativo, può essere delegato dal Papa al Governatore dello Stato o alla Pontificia Commissione, su criteri e materie da lui indicate. Sono fonti del Diritto dello Stato Vaticano: A) il codice del Diritto Canonico; B) le Costituzioni Apostoliche; C) le leggi emanate dal Pontefice o gli organi da lui delegati; D) regolamenti amministrativi emessi dalle autorità competenti. Dopo la firma del Pontefice e l’apposizione del sigillo, le leggi vengono pubblicate in una sorta di G.U. (acta apostolicae sedis) ed entrano in vigore 7 gg. dopo la pubblicazione, salvo che non sia disposto diversamente. Nelle materie non disciplinate, vigono le norme dello Stato Italiano, purché non contrarie ai principi del Diritto Divino, Canonico o ai Patti Lateranensi. La potestà esecutiva o amministrativa, promuove il bene pubblico, sia applicando, interpretando, o supplendo a norme, e sia dirimendo controversie in forma disciplinare o amministrative. Il potere esecutivo è esercitato dal Governatore, nominato dal Pontefice. Ha alle sue dipendenze la Gendarmeria Pontifica, i funzionari e gli impiegati dello Stato. Detta carica attualmente è vacante ed è esercitata dalla Pontifica Commissione, composta da cardinali e Laici sempre nominati dal Papa. Abbiamo poi gli organi consultivi come il Consigliere Generale dello Stato e la Consulta Generale. La funzione giurisdizionale, consiste nell’attività di garantire l’attuazione del diritto, nonché dirimere questioni a diritti controversi o incerti. Il potere giudiziario, viene esercitato a nome del Pontefice dai seguenti organi: 1) il Giudice Unico, per cause di minore importanza, di carattere penale o civile; 2) il Tribunale di prima istanza, per cause non di competenza del Giud. Unico, sempre in materia penale e civile, nonché di seconda istanza avverso a sentenze del Giudice Unico. Inoltre ha competenze esclusive in materia di stato civile e tributaria.; 3) la Corte di Appello composta dal decano della Rota Romana (trib. Ord. della santa Sede) e da 2 uditori. Ha competenze circa le impugnazioni avverse alle sentenze del Trib. di I° grado, nonché per i giudizi di delibazione (ovvero di efficacia giuridica dei provvedimenti giudiziari stranieri); 4) la Corte di Cassazione, la quale ha competenza circa le impugnazioni avverse ai provvedimenti degli organi di cui sopra, per
Infine la CEI, ha un potere normativo di carattere generale nella realizzazione del nuovo sistema di sostentamento del clero. Con il nuovo Concordato del 1984, è venuta meno la ingerenza dello Stato Italiano circa la nomina dei titolari degli uffici ecclesiastici. Precedentemente con i Patti, dette nomine erano sottoposte al gradimento dello Stato. Infatti per la Santa Sede, permane solo l’obbligo di comunicazione alle autorità civili circa le nomine, con l’unica limitazione che i soggetti nominati devono essere cittadini italiani. Nell’esercizio delle loro funzioni, i titolari degli uffici ecclesiastici, possono incorrere in responsabilità penali o civili, per inosservanza dell’ordinamento statale. Le Persone Fisiche e la loro condizione giuridica. Gli ecclesiastici, sono coloro che svolgono particolari funzioni all’interno della Chiesa e quindi si differenziano dai semplici fedeli. Nel loro insieme formano il clero. Sono destinatari di una serie di privilegi, ma anche di limitazioni, in quanto svolgono delle funzioni ritenute di pubblico interesse, considerato che svolgono delle attività che soddisfano il bisogno della coscienza collettiva. In realtà per l’ordinamento statale, esiste la figura del Ministro di Culto, la quale è riferita a tutte le confessioni religiose, ed è diversa dal semplice fedele. Invece per la Chiesa Cattolica, la figura dell’ecclesiastico comprende non solo i sacerdoti o i chierici, ma anche i diaconi (ministro di ordine immediatamente inferiore al sacerdote). Nel campo del diritto civile, la qualifica di ecclesiastico o ministro di culto, conferisce uno status che comporta: 1) delle esenzioni; 2) delle incapacità; 3) delle capacità speciali; 4) delle capacità comuni. Per quanto riguarda le esenzioni, i sacerdoti, i vescovi, i diaconi, e i religiosi che hanno emesso dei voti, a domanda possono chiedere l’esonero dal servizio militare. In caso di mobilitazione generale, gli ecclesiastici non assegnati alle cure delle anime, non sono obbligati a rispondere alla chiamata, ma possono esercitare il ministero come cappellani, o in subordine lavorare nei servizi sanitari. Inoltre sempre in tema di esenzioni, non sono tenuti a dare ai magistrati o altre autorità civili, informazioni su persone, venute in loro possesso a seguito dell’esercizio del loro ministero (segreto d’ufficio). Esenzioni analoghe sono previste per i ministri di altri culti. Delle esenzioni di carattere tributarie, sono concesse agli ecclesiastici. Invece per quanto riguarda i loro stipendi, sono impignorabili nelle medesime quote previste dal cpc. In tema di incapacità, gli ecclesiastici non possono assumere l’ufficio di giudice popolare o di giudice onorario aggregato. Inoltre la qualità di ministro di culto è incompatibile con il ruolo di Sindaco, di notaio e di esattore delle tasse. Nel campo delle professioni, sono incompatibili con la professione di: avvocato, procuratore legale, dottore commercialista, ragioniere e perito commerciale. Inoltre solo gli ecclesiastici con giurisdizione (locale o provinciale) e cura delle anime non sono eleggibili come consiglieri comunali o provinciali. Mentre i ministri di culto, sono eleggibili al Parlamento o alla Regione.
Per le capacità speciali, in caso che un testatore si trovi in una località, ove vi è una malattia contagiosa, una calamità o altro, e voglia fare un testamento, questo è valido se ricevuto da un ministro di culto in presenza di 2 testimoni con età superiore a 16 anni. In relazione alle capacità comuni, il religioso può: celebrare il matrimonio civile, riconoscere figli naturali, acquistare beni a titolo gratuito o oneroso, in modo del tutto valido per il c.c. Le eventuali sanzioni che dovesse ricevere sono nell’ambito del diritto canonico. Circa la posizione patrimoniale, lo Stato fornisce un intervento finanziario a sostegno del clero cattolico. Inoltre la CEI, ha provveduto ad erigere un Istituto centrale per il sostentamento del clero, al fine di integrare l’intervento statale. I sacerdoti interessati ad un dignitoso sostentamento, comunicano annualmente gli stipendi o altre remunerazioni ricevute da privati o enti ecclesiastici e qualora la somma non raggiunga il livello predeterminato vi è l’intervento degli istituti previsti. Le entrate dell’Istituto Centrale, sono costituite: a) da una quota versta dallo Stato annualmente alla CEI; b) da erogazioni liberali; c) da una quota di eventuali avanzi degli istituti diocesani. Inoltre l’Istituto Centrale, può accrescere il proprio patrimonio: con investimenti, accettazione di eredità, donazioni, ecc. Sul piano previdenziale, a tutela del clero provvedono dia lo Stato che la Chiesa. Agli ecclesiastici, è garantita la tutela sanitaria. Infine in tema di trattamento pensionistico, esiste un Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto di altre confessioni che è gestito dall’Inps. Ad esso sono iscritti obbligatoriamente tutti i sacerdoti cattolici e ministri di altre confessioni acattoliche. Nel campo del diritto penale, gli ecclesiastici, diversamente dal passato sono soggetti alla giurisdizione penale come tutti i cittadini. Anzi se il ministro è soggetto attivo del reato, tale qualità viene rilevata come circostanza aggravante. Inoltre viene punito se abusa della sua funzione per materia elettorale. Infine il c.p., considera pubblici ufficiali gli ecclesiastici, con tutti gli effetti civili e penali derivanti, nel momento in cui ricevono un testamento, o certificano la trascrizione di un matrimonio canonico. Allo stesso modo il ministro di culto acattolico che celebra un matrimonio religioso. Il nostro ordinamento spesso fa riferimento alla qualifica dei religiosi. Essi sono una particolare categoria appartenente alla sola Chiesa Cattolica. Per il diritto canonico, sono i fedeli che per una particolare vocazione, fanno parte di un istituto religioso canonicamente eretto, e conducono una vita di castità, povertà, di comunità, ecc. E sono sottoposti a particolari incapacità patrimoniali. Infatti devono rinunciare ai propri beni, i quali vengono incamerati dall’ordine di appartenenza. Tuttavia, questi atti di rinunzia, non sono riconosciuti dal nostro ordinamento e pertanto devono essere affiancati da atti validi consenti dal diritto civile. Ad es., devono essere fatte formali donazioni o mandati, altrimenti sono irrilevanti. In ogni caso, vi è un particolare rapporto giuridico che lega il religioso all’ordine. Infatti qualora questi lasci l’Ordine, non può pretendere alcun corrispettivo per l’attività svolta, in quanto essa è servita per la sua elevazione spirituale. Per quanto riguarda le sentenze o altri provvedimenti in materia spirituale o disciplinare, emanate dalle autorità ecclesiastiche, dirette a persone ecclesiastiche hanno efficacia giuridica con tutti gli
documentazione allegata; 2) la presentazione dell’istanza alla prefettura di competenza, la quale istruisce ed esamina la stessa fornendo un parere di legittimità e la trasmette al Min. dell’Interno. Quest’ultimo prima di emettere il provvedimento acquisisce il parere non vincolante del Consiglio di Stato; 3) emissione dell’atto di riconoscimento con DPR su proposta del Min. dell’Interno. In caso di rigetto è possibile ricorrere innanzi al Consiglio di Stato; 4) dopo il riconoscimento si ottempera alla iscrizione nel registro delle persone giuridiche. In dottrina si discute se gli Enti riconosciuti abbiano o meno la natura di Enti Pubblici. Alcuni ritengono di no, altri li ritengono persone giuridiche private, altri ancora una particolare categoria di Enti pubblici. Le eventuali modificazioni, trasformazioni o estinzione, a cui possono andare incontro gli enti ecclesiastici, devono seguire le procedure previste per il riconoscimento. Ovvero una modifica del fine, della destinazione dei beni, o nel modo di esistenza, per avere effetti nel diritto statale deve essere riconosciuta con DPR, su proposta del Min. dell’Interno, sentita l’autorità ecclesiastica e dietro parere obbligatorio non vincolante del Consiglio di Stato. Codesto provvedimento viene trasmesso per l’iscrizione, al registro delle persone giuridiche, per renderlo opponibile a terzi. Inoltre un ente ecclesiastico riconosciuto, per estinguersi e dunque ottenere i relativi effetti civili, occorre l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell’autorità ecclesiastica che dispone la soppressione o l’estinzione. Pertanto le regole canoniche non sono valide ai fini del diritto interno. Tra i vari enti ecclesiastici distinguiamo: A) enti centrali: la Santa Sede, le Congregazioni ed il Collegio dei Cardinali, i Tribunali ecclesiastici, la CEI; B) enti locali: capitoli che coadiuvano il Vescovo nel governo della Diocesi; seminari che sono enti di istruzione; le diocesi; le parrocchie; le chiese che sono quelle aperte al culto pubblico ed hanno mezzi sufficienti per le loro attività; le fabbricerie che provvedono all’amministrazione dei beni delle chiese e alla loro manutenzione; santuari che sono luoghi di culto particolarmente venerati dai fedeli ed hanno personalità giuridica riconosciuta; associazioni religiose, ovvero ordini monastici; associazioni di fedeli con scopi di carità; fondazioni di culto, strumentali al fine religioso; confraternite, che sono organismi che hanno fine di culto e di beneficenza, nonché assicurano assistenza ai confratelli infermi o una sepoltura cristiana agli associati; istituti per il sostentamento del clero la cui personalità giuridica è riconosciuta ai sensi della L. 222/85. Il Patrimonio ecclesiastico (Il diritto nativo è un diritto proprio spettante alla Chiesa e alle persone giuridiche che agiscono in nome e per conto della stessa. Non spetta ad un qualsiasi ente religioso). Il patrimonio della Chiesa è l’insieme dei beni che vengono utilizzati per perseguire i propri fini. Da un punto di vista dell’ordinamento statale non esiste una definizione di patrimonio della Chiesa. Mentre da un punto di vista canonico, una precisa normativa attribuisce alla Chiesa il diritto nativo, (indipendente dal potere civile), di amministrare i propri beni e utilizzarli per i fini previsti. Sul piano civilistico, la dottrina ha elaborato 3 criteri per identificare i beni ecclesiastici: 1) il criterio dello scopo, secondo il quale rientrano nel patrimonio della Chiesa, tutti i beni che vengono destinati a funzioni ecclesiastiche, indipendentemente se siano o meno di proprietà; 2) il criterio
dell’appartenenza, secondo il quale rientrano nel patrimonio tutti i beni appartenenti ad enti ecclesiastici; 3) il criterio della sfera giuridica, secondo il quale rientrano i beni sui cui lo Stato riconosce determinati poteri alla Chiesa, indipendentemente dalla proprietà. Tuttavia il criterio più corretto risulta essere il criterio della sfera giuridica. I beni facenti arte del patrimonio possono essere distinti in: a) beni sacri, ovvero quelli destinati al culto e quindi sottoposti al rito della consacrazione e cioè alla benedizione. Parliamo delle Chiese; b) beni temporali, ovvero quelli non destinati al culto ma utilizzati per soddisfare le esigenze materiali. I beni degli enti ecclesiastici, sono soggetti alle norme del c.c.. Per quanto riguarda invece i beni sacri, destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono ai privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione, anche se alienati, fino a che la stessa non sia cessata (chiese). Le chiese poi, possono essere oggetto di dichiarazione di monumentalità, ovvero di interesse culturale e soggetti alla vigilanza del MIBAC. Le fonti da cui derivano i beni patrimoniali sono dette entrate ecclesiastiche. E si suddividono: 1) entrate di diritto pubblico, che spettano agli enti ecclesiastici, in quanto tali per l’esercizio delle loro funzioni; 2) entrate di diritto privato, che sono quelle che percepiscono gli enti come soggetti di diritto privato; Poi abbiamo le: a) entrate interne, che provengono dagli stessi beni ecclesiastici; b) entrate esterne che provengono da altri beni. Le entrate di diritto pubblico sono suddivise in: A) imposte eccl.; B) tasse eccl.; c) erogazioni dello Stato. Per quanto riguarda le imposte, secondo il diritto canonico, la Chiesa ha potestà di imporre tributi ai fedeli. Tale potere però non è mai stato riconosciuto. In ogni caso la Chiesa ha il potere impositivo nei confronti degli enti ecclesiastici. In tal senso abbiamo: 1) il cattedratico, ovvero il diritto del Vescovo di imporre alle persone giuridiche soggette al suo governo, un contributo per mantenere la diocesi; 2) il seminaristico, ovvero il diritto del Vescovo di imporre alle persone giuridiche un contributo per la gestione del seminario. In tema di tasse, lo Stato riconosce alla chiesa, il diritto di esigere delle tasse in virtù dei servizi forniti. Le stesse sono liberamente richieste ai fedeli. Dal punto di vista giuridico, sono equiparabili a dei contratti tra il fedele e l’ente, per cui in caso di inadempimento e possibile ricorre dal giudice adito. Esse sono suddivise in: a) proventi casuali, ovvero quelli percepiti in occasione dei sacramenti: battesimi, matrimoni (stola bianca) e funerali (stola nera); b) spese di giudizio, innanzi ai tribunali ecclesiastici; c) le tasse di volontaria giurisdizione, ovvero per indulti, dispense, onorificenze. Inoltre lo Stato ha sempre contribuito con delle erogazioni a favore della chiesa, per consentirle una funzione necessaria per la maggioranza dei cittadini credenti. Tale contributo viene fornito direttamente alla Santa Sede e per essa alla CEI, che poi potrà disporne liberamente. Parliamo dell’ per mille sull’Irpef, liberamente devoluto dal contribuente.
conto che si era in epoca fascista e quindi non ci si poneva un problema di uguaglianza giuridica. Problema però, che venne in rilievo dopo la emanazione della cost., nel 1948, ove si affermava l’uguaglianza dei cittadini: 1) senza distinzione di religione; 2) la libertà religiosa, ecc. Inoltre nel 1970, la legge sul divorzio aveva sancito la competenza dello Stato anche nel venir meno degli effetti civili del matrimonio concordatario. In aggiunta, vi era una dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma del concordato del 1929, inerente l’età dei contraenti del matrimonio, derivante da una legge sul diritto di famiglia del 1975. Di conseguenza, poteva accadere che un matrimonio canonico e non era valido ai fini civilistici e viceversa. Alla luce di questa situazione, di conflitto tra ordinamento civile e canonico, si decise di andare ad una revisione del concordato del 1929 in tema di matrimonio. Infatti nel 1984, si perfezionò un Accordo (c.d. di Villa Madama), che di fatto allontanava l’istituto della nozione cristiana e ci si avviava una laicizzazione, tenendo conto anche del contesto storico culturale. Tale accordo, sancì che il matrimonio canonico è riconosciuto ai fini degli effetti civili, a patto che l’atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazione nell’albo della casa comunale. Pertanto senza la trascrizione, il matrimonio è giuridicamente irrilevante, rimane solo il rapporto di carattere religioso. Inoltre con l’Accordo, del 1984, termina la riserva di giurisdizione in capo ai Trib. Ecclesiastici, circa la nullità del matrimonio. Infatti le parti possono ottenere le sentenze di nullità: A) attraverso la procedura concordataria, fermo restando la delibazione, prodotta dalla Corte di Appello; B) attraverso la procedura prevista dalla legge sul divorzio. Gli adempimenti previsti per la celebrazione di un matrimonio sono: 1) pubblicazioni civili; 2) eventuali opposizioni; 3) celebrazione del matrimonio; 4) trascrizione. La richiesta di pubblicazione, rivolta all’uff. di stato civile, deve essere effettuata dagli sposi e dal parroco, innanzi al quale si svolgerà il matrimonio, secondo le modalità prescritte nella legge. L’atto deve essere affisso almeno per 8 gg all’albo del comune, con i documenti previsti, attestanti la mancanza di cause di impedimento. Lo scopo delle pubblicazioni è quello di rendere manifesta la volontà dei soggetti contraenti e se c’è qualcuno a conoscenza di cause di impedimento può renderle note. Le eventuali opposizioni, possono pervenire: a) dai genitori, o in mancanza dagli ascendenti fino al terzo grado; b) da tutore o curatore di uno degli sposi; c) dal coniuge di uno dei soggetti che vuole contrarre matrimonio; d) dai parenti del precedente marito della donna che si trova nelle condizioni previste dalla legge; 5) ecc. Durante il termine di 8 gg possono verificarsi 2 ipotesi: A) non ci sono opposizioni e quindi la procedura va avanti; B) ci sono opposizioni e l’uff. di stato civile non può rilasciare il certificato di avvenute pubblicazioni fino a che l’opposizione non sia rimossa. La celebrazione del matrimonio, avviene secondo quanto previsto dal diritto canonico, e il Ministro di Culto celebrante, alla fine della funzione, dà lettura di tutti i dettati previsti dal c.c., nonché redige la documentazione valida ai fini del diritto canonico e quella per il diritto civile, in modo che possa aver luogo la trascrizione. Il Ministro di culto, riveste il ruolo di pubblico ufficiale con tutte le responsabilità che né conseguono. La trascrizione, è l’atto giuridico mediante il quale il matrimonio canonico, produce tutti gli effetti. Essa è ad opera dell’ufficiale di stato civile. Può essere tempestiva se inviata dal parroco, entro 5 gg dalla celebrazione e trascritta entro le 24 h successive, oppure tardiva se supera i 5 gg per causa di
forza maggiore. Comunque in ogni caso produce i suoi effetti dalla celebrazione. I motivi di impedimento della trascrizione sono: 1) la mancanza di età matrimoniale prevista dalla legge; 2) altre cause come per es: interdizione per infermità mentale di una delle parti, o affinità in linea retta (madre o padre e figlio/a, nono/a, e nipote); gli effetti civili del matrimonio canonico, sono identici a quelli dei matrimoni celebrati dai ministri di Culto diversi dalla religione cattolica, la cui confessione abbia stipulato intese con lo Stato, così come prescritto dalla Cost. In questi casi, il matrimonio celebrato davanti ad un ministro di culto di una delle confessioni di minoranza, ha la sua validità per lo Stato italiano a patto che la nomina del suddetto Ministro, sia stata approvata dal Minis. Dell’interno. Inoltre il Ministro , deve avere la cittadinanza italiana, deve parlare la lingua italiana e deve seguire le medesime procedure previste dal matrimonio canonico. L’uff di stato civile, oltre ad accertare se sussistono impedimenti, deve verificare se il Ministro di culto, indicato dagli sposi, è munito dell’approvazione di nomina. Dopodiché rilasciare l’autorizzazione con il nome del Ministro, innanzi al quale avverrà la celebrazione. Eventuali: 1) mancanza dell’approvazione governativa delle nomina, 2) assenza di autorizzazione dell’ uff di stato civile; sono cause di invalidità specifiche del matrimonio acattolico. Parte autorevole della dottrina ritiene che il matrimonio acattolico, sia un matrimonio civile in forma speciale,. Tuttavia la questione è ancora dibattuta, perché altri ritengono sia un terzo tipo di matrimonio. La Giurisdizione Ecclesiastica Per quanto riguarda le decisioni sui matrimoni concordatari, vi è sempre stato un conflitto di principio tra giurisdizione ecclesiastica e quella statale. Infatti la Chiesa considera il matrimonio un sacramento e in quanto tale indissolubile. Mentre l’ordinamento ritiene l’unione coniugale un contratto bilaterale. L’Accordo del 1929, si era ispirato al principio della natura sacramentale del matrimonio, riconoscendo in tal modo, la esclusività della giurisdizione ecclesiastica in materia. Infatti quello canonico, con la trascrizione, assumeva effetti civili e le cause di nullità erano oggetto di esame delle autorità ecclesiastiche. Tale impostazione, fi anche supportata spesso da pareri della Corte Cost. i tribunali statali, potevano intervenire solo in caso di impugnazione inerenti la validità circa l’atto d trascrizione. Pertanto vi era una distinzione tra impugnativa del matrimonio innanzi alla giurisdizione ecclesiastica e impugnativa dell’atto di trascrizione innanzi alla giurisdizione statale. Infine le sentenze ecclesiastiche avrebbero avute effetti civilia seguito di una procedura innanzi alla Corte di Appello, la quale era chiamata alla verifica della sola regolarità formale circa la sentenza suddetta. Con il passare degli anni, la riserva esclusiva di giurisdizione ecclesiastica, in materia di nullità matrimoniale, così come l’intero impianto dei Patti Lateranensi fu sempre più messa in discussione. Tanto è vero, dopo l’approvazione della legge sul divorzio, nel 1970, la giurisdizione statale non solo era competente sulla trascrizione civile del matrimonio concordatario e sulla separazione dei coniugi, ma estese le sue attribuzioni anche alla cancellazione degli effetti civili del vincolo canonico. Infatti la Corte Cost., in una sentenza dl 1977, stabiliva che la Corte di Appello non poteva limitarsi ad un esame inerente la sola regolarità formale della sentenza ecclesiastica, ma
Le Confessioni Acattoliche La Costituzione Italiana, oltre ad aver definito i principi inerenti i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, detta anche le norme riguardanti i rapporti tra lo Stato e le altre confessioni religiose diverse da quella cattolica (ebraismo, altre confessioni cristiane, Islamismo, ecc.). Essa prevede l’eguale libertà di tutte le confessioni innanzi alla legge, nonché la libertà di organizzazione, attraverso un proprio Statuto, fermo restando che lo stesso non sia in contrasto con le norme dell’ordinamento inerenti l’ordine pubblico e il buon costume. Il potere esecutivo (il Min. dell’interno) ha il compito di accertare che lo statuto sia conforme all’ordinamento. I rapporti tra lo stato e le suddette confessioni, secondo le Cost., sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Dunque registriamo le presenza di una riserva di legge min tema di intese, le quali sicuramente hanno una natura pattizzia e costituiscono una condizione di legittimità costituzionale, nonché un presupposto autorizzativo, affinché il legislatore emani una norma conforme alle intese stesse. Varie sono le intese stipulate con le numero se confessioni acattoliche (Tavola Valdesi, Unione italiana delle chiese avventiste del 7° giorno, Pentecostali, Unione delle comunità ebraiche italiane, ecc.), che poi si sono trasformate in leggi di attuazione. I principi su cui si basano queste intese sono : a) non applicabilità della legge sui culti ammessi; b) rinuncia da parte delle confessioni a contribuzione finanziaria statale e qualunque privilegio; c) garanzia di esonero dall’insegnamento cattolico nelle scuole pubbliche; d) riconoscimento degli effetti civili dei matrimoni; e) riconoscimento della personalità giuridica; f) ecc. L’organo statuale deputato alla stipula delle intese è il Governo., mentre il Parlamento ha il compito di tradurle in legge, nel pieno rispetto dei dettati costituzionali, e non è possibile apportare emendamenti. Le leggi emanate in materia, sono garantite dalla Costituzione nei confronti di qualsiasi altra legge ordinaria. Il diritto costituzionale inerente la libertà religiosa si basa su 3 principi: 1) il diritto di manifestare liberamente la propria fede, in forma individuale e associata; 2) il diritto di fare propaganda in materia religiosa; 3) il diritto all’esercizio privato e pubblico del culto, purché non sia contrario alle norme sull’ordine pubblico e al buon costume. Tuttavia è ammissibile l’intervento delle autorità statali, ma solo in via repressiva e mai in via preventiva. Inoltre la Cost., garantisce il diritto di costituzione delle confessioni generalmente religiose e il diritto di esercizio delle attività religiose. Possono definirsi Ministri di Culto, coloro che nell’ambito di una confessione posseggono “una potestà di magistero (attività culturale esplicata attraverso l’insegnamento) sui fedeli. Essi si distinguono in: Ministri appartenenti a confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato e Ministri appartenenti ad altre confessioni (L.1159/1929) disciplinate dalla legge. Per quanto riguarda i primi, rivestono la loro qualifica sulla base della nomina della loro confessione religiosa, senza alcuna ingerenza dello Stato. Mentre per i secondi, la nomina della confessione non è sufficiente. Necessitano dell’approvazione da parte del Min. dell’Interno. La mancata approvazione, non impedisce l’attività, tuttavia gli atti posti in essere non hanno validità giuridica.
Nel caso che la confessione, sia costituita d cittadini italiani, oppure nel caso che al Ministro di Culto spetti la possibilità di celebrare matrimoni, egli deve essere cittadino italiano e deve parlare la lingua italiana. Anche le confessioni religiose acattoliche, possono istituire enti con finalità di culto. In tal senso, occorre distinguere: enti ecclesiastici facenti parte di confessioni che hanno stipulato intese e quelli appartenenti ad altre confessioni. Il trattamento riservato ai primi, è più favorevole sotto il profilo del riconoscimento della personalità giuridica, nonché sotto il profilo dei controlli. Infatti gli enti delle confessioni che non hanno stipulato intese possono ottenere la personalità con DPR su proposta del Min. dell’int., udito il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri. Il riconoscimento ha luogo su domanda diretta al ministero dell’interno, presentata al prefetto competente per territorio. Per gli enti appartenenti alle confessioni che hanno stipulato le intese, il riconoscimento della personalità giuridica si diversifica da religione a religione. Infatti alcune seguono delle procedure, altre no. Per quanto riguarda le attività di queste confessioni, civilmente riconosciute, gli atti da esse prodotti, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, si svolgono sotto il controllo delle competenti autorità ecclesiastiche, senza ingerenza dello Stato. Mentre per gli acquisti compiuti, si applicano le leggi civili relative alle persone giuridiche. Il matrimonio celebrato innanzi ai Ministri di Culto acattolici, appartenenti a confessioni che non hanno stipulato intese con lo Stato, ha gli stessi effetti giuridici del matrimonio celebrato innanzi all’ufficiale di stato civile. La dottrina maggioritaria, ritiene che si tratti di una matrimonio celebrato in forma speciale, in quanto per opportunità pratica si celebra innanzi al ministro di culto, anziché all’uff. di stato civile. Affinché però sia valido, occorre si faccia luogo ai seguenti adempimenti: 1) la nomina del Ministro di Culto deve essere approvata al Min. dell’Interno. Inoltre egli deve avere la cittadinanza italiana e parlare la lingua italiana; 2) le parti devono dichiarare la volontà di celebrare il matrimonio innanzi al ministro di culto all’ufficiale di stato civile, il quale deve attivare la procedura prevista dal c.c., per accertare che nulla si opponga alla celebrazione; 3) l’ufficiale dopo la pubblicazione e l’accertamento che nulla osta il matrimonio, rilascia un’autorizzazione, ove è indicato il nome del ministro, la data della celebrazione e quella del provvedimento di autorizzazione del Ministero, 4) il Ministro di Culto, deve dare lettura agli sposi delle norme del c.c. innanzi a 2 testimoni; 5) dopo la celebrazione il Ministro dovrà redigere un documento da trasmettere all’ufficiale, il quale né cura la trascrizione; 6) dell’avvenuta trascrizione dovrà essere informato il Ministro di culto, che a differenza del parroco non può rilasciare certificazioni di matrimonio. Per quanto concerne i matrimoni celebrati innanzi a Ministri appartenenti a confessioni acattoliche che hanno stipulato intese, si seguono le regole previste dalle singole norme che hanno recepito le intese. Esse prevedono, il riconoscimento degli effetti civili, purché il relativo atto sia trascritto nei registri dello stato civile, previa pubblicazione nella casa comunale. I nubendi (persone che stanno per sposarsi) fanno richiesta all’ufficiale di stato civile, dell’intenzione di sposarsi secondo le regole della loro confessione. Questi procede alle pubblicazioni, se non ci sono opposizioni, rilascia il nulla osta, spiegando loro gli art. del c.c.. Il ministro di culto, celebra il matrimonio, redige l’atto e
Quest’ultimo nominato frettolosamente a seguito di una insurrezione che lo vide protagonista e culminò con la uccisione Uthaman (Alì era il cugino di Maometto, e si aspettava di essere nominato califfo, in virtù del legame di sangue). Successivamente anche Alì fu assassinato e il potere passò di nuovo in capo ad un Califfo che non era un discendente di sangue. Da questo momento, si innesca una frattura profonda nel mondo islamico che perdura tutt’oggi. Infatti da un lato abbiamo i sunniti, che sono credenti ortodossi seguaci della istituzione califfale, da un altro gli sciiti, che sono gli Alidi e ritengono, in quanto discendenti del Profeta, che il Califfo non è il legittimo successore di questi. Questa frattura si determinò soprattutto con l’uccisione di Husayn, figlio di Alì, ad opera delle truppe del califfo sunnita al potere in quel momento e che si rifiutò di riconoscere la legittimità del califfo stesso in una battaglia che lo vide sconfitto. L’assassinio di Husayn, venne interpretato dai seguaci come un martirio. Questo contrasto duraturo nel corso della storia, ha determinato molti scontri con assassinii dall’una e dall’altra parte. L’istituzione califfale, venne poi sostituita dal sultanato turco, che durò fino al 1924, quando fu formalmente abolito. Le fonti di cognizione del diritto musulmano. La Sharia. La fonte suprema della legge musulmana è il Corano. Esso rappresenta le rivelazioni che Allah fece al Profeta Maometto. In effetti non ha una configurazione codificata, ma è un insieme di precetti (in maniera anche disordinata) morali, di esortazioni, di minacce contro gli avversari della fede, nonché alcune disposizioni di carattere giuridico (es: non uccidere, non rubare, non desiderare la donna d’altri, fare del bene e non fare del male, ecc.). Per i musulmani, il Corano non rappresenta semplicemente un libro, ma è la diretta trascrizione letterale della parola di Allah. L’opera più lodevole di sistemazione fu quella del Califfo Uthman e fu anche quella definitiva. Il Corano praticamente, per i musulmani è la parola di Dio, trasmessa al Profeta attraverso l’Angelo Gabriele. Il Profeta la rivelava, la diffondeva pubblicamente così come l’aveva ricevuta, soprattutto ai Compagni, i quali né hanno conservato la memoria e l’hanno diffusa. Le fondamenta del Corano sono basate sul monoteismo e sulla giustizia sociale, in quanto rappresentano il comandamento di Allah, a cui l’uomo deve cieca osservanza. Il Corano è suddiviso in 114 ripartizioni testuali, denominate ognuna Sura. Esse non hanno un ordine cronologico, ma essendo costituite da versetti, vengono ordinati per lunghezza. Gli studiosi suddividono le Sure in meccane e mediensi, a seconda del periodo della loro rivelazione.. le sure meccane in linea di massima trattano temi religiosi e morali (foro interno), mentre quelle medinesi hanno più che altro un contenuto giuridico (foro esterno), in quanto risalgono al periodo in cui il Profeta diventa capo della neonata comunità islamica. La dottrina coranica, sottolinea l’esistenza di un solo Dio: impone all’uomo un mese di digiuno, impone delle donazioni volontarie, promuove il bene proibisce il male, e stabilisce il pellegrinaggio alla Mecca, almeno una volta nella vita. Dio, sceglie determinati uomini a cui affidare i propri messaggi (i Profeti) e il Corano in effetti è il libro che rivela la volontà di Allah, ed anche l’ultimo libro che doveva essere rivelato. Per cui Maometto è l’ultimo Profeta ed è il miglior esempio per il modello credente. Per questo il suo comportamento è ritenuto come Sunna, ovvero come standard a cui riferirsi. Esso pur non essendo la parola di Dio,
costituisce al pari del Corano un’altra fonte del diritto musulmano. Infatti lo integra laddove il Corano tace. Viene riportato che Maometto, nel suo ultimo sermone, disse ai fedeli che avrebbe lasciato loro 2 cose invitando loro a trasmetterle: 1) il libro di Allah; 2) la Sunna;. Il Corano e al Sunna, costituiscono la Sharia, ovvero la legge religiosa dell’islam e le fonti essenziali del diritto musulmano. Essa rappresenta quel complesso di valori religiosi, capaci di guidare la vita dell’uomo. La legge religiosa dell’islam è un sistema complesso di, nel quale il diritto non può prescindere dalla sfera religiosa. Dunque il diritto musulmano è un diritto sacro rivelato da Allah al suo Profeta. Pertanto, la Sharia, disciplina tutta la vita dei credenti, sia per quanto riguarda la sfera individuale ch collettiva, secondo una dimensione verticale che costituisce i pilastri dell’islam 1) la professione di fede; 2) la preghiera; 3) l’elemosina legale; 4) il pellegrinaggio; 5) il digiuno; e secondo una dimensione orizzontale che regola le azioni umane i 5 categorie: a) azioni obbligatorie e necessarie; b) azioni meritorie o raccomandate; c) azioni permesse o lecite; d) azioni biasimevoli o riprovevoli; e) azioni vietate o illecite. Queste dimensioni regolano l’organizzazione e il funzionamento dello Stato. La Sharia, regola il culto e le relazioni tra i credenti (il matrimonio, il commercio, la finanza, la materia penale, ecc.), nonché il funzionamento dello Stato e delle sue istituzioni. In effetti non è un codice ma un sistema di valori, il cui campo di applicazione è ampio ed ogni cosa viene ricondotta ad un unico principio “fare il bene e non fare il male”, e dunque i comportamenti sono indirizzati verso “l’islamicamente corretto”, con una visione teologica del mondo. In sintesi non è solo un corpo dottrinario ed un sistema di precetti, ma anche un modo di vivere e di vedere il mondo. Lez. 3 V.F. Le fonti di produzione e quelle supplementari. Interpretazione……ecc. Accanto alla Sharia, che è come sappiamo è costituita dal Corano e dalla Sunna, entrambe di provenienza divina, abbiamo altre fonti del Corpus juris musulmano, che sono di produzione umana ed integrative della stessa. Poi abbiamo fonti supplementari indipendenti ed altre residuali. La scienza giuridica del diritto viene suddivisa in: A) radici o fonti del diritto, B) rami del diritto. Questi a loro volta sono suddivisi: 1) pratiche di culto; 2) rapporti giuridici verso gli uomini. Le fonti del diritto musulmano dunque sono così costituite: a) il Corano; b) la Sunna; (entrambe di origine divina); c) il ragionamento sistematico per analogia; d) il consenso dela comunità; (entrambe di produzione umana). Le fonti suddette sono quelle classiche, che vengono poi integrate dal ragionamento umano e da fonti supplentati quali: 1) la consuetudine; 2) i principi generali; 3) gli usi; nonché da fonti residuali quali: A) la prassi statale; B) il diritto; C) il diritto positivo. Quando il Corano e la Sunna, ovvero fonti di cognizione, non sono sufficienti a risolvere un caso concreto si ricorre alle fonti di produzione, ovvero quelle abilitate dal sistema dell’Islam a creare diritto oggettivo.