Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


diritto ecclesiastico RISPOSTE aperte - Docente Gallotti Claudio Fiorenzo, Panieri di Diritto Ecclesiastico

diritto ecclesiastico RISPOSTE aperte - Docente Gallotti Claudio Fiorenzo

Tipologia: Panieri

2019/2020

In vendita dal 20/10/2020

ale467
ale467 🇮🇹

4.4

(2332)

4.4K documenti

1 / 36

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DIRITTO ECCLESIASTICO
RISPOSTE APERTE - DOCENTE
GALLOTTI CLAUDIO FIORENZO -
ECAMPUS
LEZ 1
02 Il concetto di materiae mixtae e loro disciplina consensuale
Materie che hanno aspetti tali da farle rientrare sia nella competenza dello Stato sia in
quella della Chiesa; possono, quindi, determinarsi diversità di apprezzamenti o insorgere
addirittura conflitti circa la rispettiva competenza nella disciplina delle materie stesse,
considerato che, per il disposto dell’art. 71, Cost., lo Stato e la Chiesa Cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Alcune materie («miste» le
definisce la dottrina della Chiesa) si presentano con aspetti che potrebbero farle ritenere
appartenenti sia allo Stato che alla Chiesa; possono quindi determinarsi diversità di
giudizio o l’insorgere, addirittura, di conflitti circa la rispettiva competenza Stato-Chiesa,
nella regolamentazione di una fattispecie appartenente alle Materie mixtae.
Per dirimere eventuali controversie, relative alla materia disciplinata dal nuovo
Concordato (1982), vale il dettato dell’art. 14 del medesimo, in base a cui la Santa Sede e
la Repubblica italiana affideranno la ricerca di una amichevole soluzione ad una
Commissione paritetica da loro nominata.
Rimane fermo il principio, per il diritto italiano, della competenza da parte dello Stato per
la determinazione dell’oggetto della sua potestà d’imperio: in effetti la competenza a
determinare, interpretativamente, l’estensione e i limiti della propria giurisdizione (la cd.
competenza delle competenze) spetta allo Stato.
LEZ.2
7 Il principio cristiano del dualismo
Con l’arrivo di San Pietro princeps Apostolorum a Roma e la predicazione di San Paolo
Apostolo delle genti (per tradizione martiri sotto Nerone nella prima persecuzione 64-68
d.C.), si ebbe l’incontro tra la nuova fede cristiana e l’Impero romano. L’atteggiamento
del cristianesimo nei rapporti con lo Stato quello romano in particolare - era
completamente diverso dalle secolari abitudini generali e partiva dalla sentenza
evangelica: “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” (Mt 22, 21b):
concetto innovativo perché, mettendola in rapporto al contesto storico unionista, per cui
la religione pagana altro non era che un instrumentum regni, comportava la distinzione
tra religione e politica e quindi tra Chiesa e Stato.
L’ interpretazione più tradizionale ed assodata, in chiave giuridico-politica , vede in
questo passo lo stabilimento del principio dualistico, in forza del quale due autorità
governano il mondo sin dalla creazione, sebbene solo l’incarnazione del Salvatore lo rese
riconoscibile ed esplicito, con il superamento del monismo antico (unicità di potere
secolare e spirituale) e la nascita della respublica cristiana. Il dualismo introdotto dalle
parole evangeliche si differenzia ontologicamente dalla plurisecolare esperienza pagana:
l’humanum genus, infatti, deve essere retto non solo dallo Stato onnipotente, nelle sue
forme, ma da due autorità diverse, lo Stato, appunto, nelle sue svariate forme
costituzionali, e lo spiritus, che si effonde nell’istituzione religiosa, la Chiesa per i
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24

Anteprima parziale del testo

Scarica diritto ecclesiastico RISPOSTE aperte - Docente Gallotti Claudio Fiorenzo e più Panieri in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

DIRITTO ECCLESIASTICO

RISPOSTE APERTE - DOCENTE

GALLOTTI CLAUDIO FIORENZO -

ECAMPUS

LEZ 1

02 Il concetto di materiae mixtae e loro disciplina consensuale Materie che hanno aspetti tali da farle rientrare sia nella competenza dello Stato sia in quella della Chiesa; possono, quindi, determinarsi diversità di apprezzamenti o insorgere addirittura conflitti circa la rispettiva competenza nella disciplina delle materie stesse, considerato che, per il disposto dell’art. 71, Cost., lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Alcune materie («miste» le definisce la dottrina della Chiesa) si presentano con aspetti che potrebbero farle ritenere appartenenti sia allo Stato che alla Chiesa; possono quindi determinarsi diversità di giudizio o l’insorgere, addirittura, di conflitti circa la rispettiva competenza Stato-Chiesa, nella regolamentazione di una fattispecie appartenente alle Materie mixtae. Per dirimere eventuali controversie, relative alla materia disciplinata dal nuovo Concordato (1982), vale il dettato dell’art. 14 del medesimo, in base a cui la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di una amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata. Rimane fermo il principio, per il diritto italiano, della competenza da parte dello Stato per la determinazione dell’oggetto della sua potestà d’imperio: in effetti la competenza a determinare, interpretativamente, l’estensione e i limiti della propria giurisdizione (la cd. competenza delle competenze) spetta allo Stato. LEZ. 7 Il principio cristiano del dualismo Con l’arrivo di San Pietro princeps Apostolorum a Roma e la predicazione di San Paolo Apostolo delle genti (per tradizione martiri sotto Nerone nella prima persecuzione 64- 68 d.C.), si ebbe l’incontro tra la nuova fede cristiana e l’Impero romano. L’atteggiamento del cristianesimo nei rapporti con lo Stato – quello romano in particolare - era completamente diverso dalle secolari abitudini generali e partiva dalla sentenza evangelica: “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” (Mt 22, 21b): concetto innovativo perché, mettendola in rapporto al contesto storico unionista, per cui la religione pagana altro non era che un instrumentum regni, comportava la distinzione tra religione e politica e quindi tra Chiesa e Stato. L’ interpretazione più tradizionale ed assodata, in chiave giuridico-politica , vede in questo passo lo stabilimento del principio dualistico, in forza del quale due autorità governano il mondo sin dalla creazione, sebbene solo l’incarnazione del Salvatore lo rese riconoscibile ed esplicito, con il superamento del monismo antico (unicità di potere secolare e spirituale) e la nascita della respublica cristiana. Il dualismo introdotto dalle parole evangeliche si differenzia ontologicamente dalla plurisecolare esperienza pagana: l’humanum genus, infatti, deve essere retto non solo dallo Stato onnipotente, nelle sue forme, ma da due autorità diverse, lo Stato, appunto, nelle sue svariate forme costituzionali, e lo spiritus, che si effonde nell’istituzione religiosa, la Chiesa per i

cristiani. 08 La religione “pubblica” nella Roma antica I Romani veneravano inizialmente le divinità naturali, quelle riconosciute nella forza

clandestinità delle catacombe, grandi cimiteri sotterranei. Il cristianesimo, cioè, era ancora sul piano legale una religio illicita , onde i suoi fedeli potevano essere perseguitati anche per il solo nomen; tuttavia, erano vietate le accuse anonime e gli apòstati dovevano essere rilasciati. LEZ 4 02 Le motivazioni della lotta per le investiture L’ incoronazione di Carlo Magno ad opera del Papa fu un atto di enorme valenza simbolica e politica: 1) la Chiesa romana tendeva a riconoscere in forma piena e diretta solo l’autorità di quei sovrani ch’essa stessa aveva consacrato con una specifica cerimonia; 2) per contro, l’Imperatore si sentiva investito del ruolo di protettore della Chiesa. Nascita di un confronto anche dottrinale, protrattosi per secoli, in cui si sarebbero misurati, con alterne fortune, i tentativi di Chiesa e Impero di avere la supremazia l’una sull’altro. Nel mondo occidentale, dunque, entrambe le supreme autorità (Papa e Imperatore) reclamavano la reciproca superiorità: la Chiesa ha tentato di condizionare il potere secolare con mezzi puramente spirituali, ma efficaci sul popolo, come le scomuniche e gli interdetti; dall’altra parte, lo Stato imperiale, per mantenere e sviluppare i suoi interessi di carattere materiale, ha cercato di intervenire sui beni e sui diritti acquisiti dalla Chiesa nel mondo temporale. 03 Cesaropapismo e papocesarismo LEZ 6 03 Definizione giuridica e religiosa dell’Anglicanesimo L'Anglicanesimo è una forma di Cristianesimo che ebbe origine nel XVI secolo con la separazione della Chiesa anglicana (o Chiesa d'Inghilterra) dalla Chiesa cattolica durante il regno di Enrico VIII. L'origine risale a una diffusa convinzione, fra alte cariche episcopali inglesi, di una necessaria indipendenza dalla Chiesa Cattolica Romana che il Re sfruttò. L'abolizione del ricorso al papa dal punto di vista cronologico è stato l'inizio dell'anglicanesimo in quanto scisma da Roma. Dopo sono seguite riforme disciplinari e dottrinali che hanno dato all'anglicanesimo l'assetto attuale cattolico ma non romano, riformato ma non protestante. L'abolizione del ricorso al papa dal punto di vista cronologico è stato l'inizio dell'anglicanesimo in quanto scisma da Roma. Dopo sono seguite riforme disciplinari e dottrinali che hanno dato all'anglicanesimo l'assetto attuale cattolico ma non romano, riformato ma non protestante. 04 I rapporti Stato/Chiesa secondo Lutero La Riforma ebbe notevoli influssi anche sulla concezione dei rapporti tra Stato e Chiesa: la dottrina protestante, infatti, tende a delegare in toto allo Stato l’amministrazione della società civile: per Lutero, il mondo è retto dall’autorità politica e dalla legge, volute da Dio per proteggere la convivenza civile; l’obbedienza al potere politico e la leale partecipazione alla vita pubblica nascono dalla stessa coscienza del fedele; non è ammesso il diritto di resistenza all’autorità politica, a meno che questa perseguiti i

cittadini in quanto cristiani o offenda volutamente lo spirito cristiano; per conseguenza, una volta riconosciuta la libertà di praticare il culto cristiano, la religione è indifferente al regime politico in cui opera. Partendo da questi presupposti, Lutero giunse anche a rinunciare all’autogoverno delle comunità cristiane, delegando di fatto all’autorità temporale compiti di controllo in materia religiosa. Mentre dunque la Chiesa cattolica ha sempre fortemente ostacolato la costituzione di uno Stato laico, nel timore di esserne sottomessa, le Chiese protestanti, in forza di questa separatezza individualistica della religione – fenomeno personale senza alcun mediatore tra Dio e uomini – dalla comunità statuale non vi hanno mai posto riserve irrinunciabili, distinguendo nettamente sacro e profano; in tale aspetto, si noti che i protestanti assomiglino di più agli ortodossi, da sempre impegnati a difendersi dalle ingerenze del potere civile in materia religiosa, ma ossequiosi dello Stato per il resto. Lutero ricercò sostegno nel potere politico, che rinvenne nella sua teologia riformata la giustificazione sia per tagliare il legame fra Roma e Principi tedeschi, sia per secolarizzare i beni ecclesiastici (soprattutto i conventi e pertinenze), che diventarono proprietà dei sovrani o furono acquistati dai borghesi, previa soppressione dei monasteri. LEZ 7 01 Il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America e la libertà religiosa Significativo della religiosità diffusa, quale retaggio dei fondatori motivati da ragioni di fede, che il primo emendamento riconosca la libertà religiosa : “il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione o per proibirne il culto”; si tratta di un concetto di enorme importanza nella storia dei rapporti tra Stato e confessioni, poiché introduce la separazione tra la sfera civile e quella spirituale in modo pacifico e rispettoso, non – come accadrà nella Francia rivoluzionaria – con ostilità laicista e tentativi più o meno marcati di intromissione dello Stato nell’organizzazione interna delle Chiese: è il riconoscimento giuridico, almeno teorico, della libertà religiosa. Ciò deriva:

  1. dal congenito pluralismo religioso dei coloni, appartenenti a diversi rami della Riforma a lungo perseguitati; 2) dal desiderio di distinguersi dalla Chiesa nazionale inglese, quella Anglicana (denominata Episcopale negli USA), vista quale longa manus del Sovrano; 3) dalla cultura calvinista ed illuminista dei Costituenti americani, fautori di ampia tolleranza e dell’affermazione assoluta dei diritti individuali; 4) dal rifiuto di ogni commistione tra potere pubblico e affari religiosi. L’applicazione concreta di questo principio richiese però una lunga maturazione, poiché sino alla seconda metà del XX sec., la maggioranza protestante guardò con sospetto alla Chiesa Cattolica, vista quale influente potenza straniera di natura anche politica. LEZ 8 La Costituzione Civile del Clero durante la rivoluzione francese Il 12.7.1790, in pieno fulgore rivoluzionario, l’Assemblea votò la “Costituzione civile del clero”, che comportò la perdita di ogni autonomia per la Chiesa in Francia: diventò di competenza statale l’organizzazione delle circoscrizioni ecclesiastiche, che dovevano coincidere con quelle amministrative; i sacerdoti furono parificati ai funzionari pubblici; i Vescovi ed i parroci venivano eletti dal popolo del loro territorio, senza bisogno di ratifica della S. Sede; era previsto uno stipendio per il clero, a cui era fatto obbligo di

benessere materiale e spirituale del suo popolo. Il sistema di relazioni fra Stato e Chiesa, fondato su questi princìpi, anticamente noto come cesaropapismo, prese nomi diversi nei vari Stati: - giurisdizionalismo confessionale in Italia (il Sovrano aveva giurisdizione sulle questioni ecclesiastiche interne al suo territorio); - gallicanesimo in Francia, oggetto di specifica legislazione con le "Libertà della Chiesa gallicana"; - giuseppinismo in Austria, dal nome dell'imperatore Giuseppe II;

  • febronianismo in Germania, dallo pseudonimo Febronius del vescovo proassolutista di Treviri;
    • regalismo in Spagna. 5 Definizione di stato confessionale e varianti. Stato confessionale, poiché basato sul riconoscimento di una sola religione quale religione di Stato a cui informa la sua organizzazione, con tolleranza più o meno accentuata per gli altri culti. Lo Stato confessionale, inoltre, si pone generalmente in posizione di superiorità per gli affari riguardanti la Chiesa locale, nei cui confronti reclama poteri di intervento e di controllo. Lo Stato confessionale ha delle varianti:
  • lo Stato confessionale unionista, in cui Stato e l’unica religione “nazionale” riconosciuta sono un tutt’uno senza distinzione ed il sovrano è a capo di entrambi (erano così le civiltà precristiane; oggi è solo formalmente unionista l’Inghilterra, in cui la Regina è anche Capo della Chiesa Anglicana); - lo Stato confessionale teocratico, in cui la legislazione civile si confonde con i precetti della religione ufficiale, ritenuti imperativi, e vi è scarsa tolleranza per i culti diversi (ad es. gli Stati musulmani, che si definiscono “islamici” ed applicano letteralmente la legge coranica). LEZ 11 2 La religione nello statuto Albertino Nei confronti della religione, lo Statuto ha un atteggiamento di apparente pieno ossequio per il culto cattolico romano, che nell’art. 1 è solennemente proclamato la sola religione dello Stato, mentre gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi : uno Stato, dunque, di tipo confessionale, con una certa libertà religiosa generale, ma con la supremazia del cattolicesimo. In altri termini, l’occasione formale della concessione dello Statuto, che riconosceva i diritti di libertà individuali tipici di uno Stato quantomeno avviato alla democrazia, segnò il tramonto definitivo del principio del duplice governo del genere umano (ossia della guida degli uomini in due mani contestuali e diverse, temporale e spirituale accomunate, dall’obiettivo del bene generale per cui collaborare), a favore della piena sovranità dell’ordinamento civile in ogni àmbito, con la separazione tra pubblico e privato - relegata la Chiesa nel campo del privato, come ogni associazione ed eliminato ogni istituto giuridico di stampo feudale. LEZ 12 8 Le c.d. leggi eversive Nell’Italia appena unificata (e non ancora del tutto) il problema religioso costituiva una seria questione politica con le sue gravi ripercussioni per la formazione dell’identità

nazionale, fondata sui princìpi di uno Stato liberale. I governanti del giovane Regno, tuttavia, nonostante la scomparsa di Cavour, proseguirono sulla strada già delineata dalla legislazione del Regno di Sardegna, con le leggi Siccardi del 1850. A queste era seguita la legge 29 maggio 1855, n. 878, nota come legge Rattazzi, che:

  • abolì gli ordini religiosi (carmelitani, agostiniani, certosini, cappuccini, cistercensi, domenicani, benedettini, ecc.) definiti come privi di utilità sociale e quelli che, comunque, «non attendessero alla predicazione, all'educazione, o all'assistenza degli infermi»;
  • espropriò i conventi e gli edifici religiosi delle congregazioni;
  • conferì i beni degli ordini soppressi ad un’apposita Cassa Ecclesiastica munita di personalità giuridica, in cui confluivano anche le rendite dei beni espropriati ed i contributi obbligatori a carico degli enti ecclesiastici conservati; la Cassa Ecclesiastica (art. 5) “aveva una esistenza distinta e indipendente dalle Finanze dello Stato” e somministrava le sue rendite per scopi di culto e per devolvere un vitalizio agli ecclesiastici. Questo complesso di norme fu esteso, nel 1866, anche al resto del neo- Regno, non senza incontrare notevoli opposizioni, particolarmente nelle campagne, dove l’influenza del clero era più sensibile; il Governo nazionale, infatti, mantenne nei confronti della Chiesa una politica restrittiva, soprattutto verso gli enti ecclesiastici, e diede corso alle cosiddette leggi eversive, con le quali fu sovvertito un ordinamento plurisecolare in materia di proprietà fondiaria ed immobiliare, per valorizzarne la produttività e – conseguentemente – per ottenerne frutti anche per lo Stato, tramite i tributi. Specificamente: 1) con la Legge 3036/1866 fu negato il riconoscimento (e quindi la capacità patrimoniale) e furono soppressi gli ordini e congregazioni religiose regolari (cioè soggetti ad una regola, non all’autorità diocesana) che comportavano vita comune ed avevano carattere ecclesiastico; ¼ il loro patrimonio fu incamerato dal demanio dello Stato, con l’obbligo di iscrivere, nel Gran libro del debito pubblico, una rendita del 5% a favore del nuovo Fondo per il culto (che sostituì ad ogni effetto la Cassa ecclesiastica del Regno Subalpino istituita nel 1855); ¼ era decretata l’incapacità per ogni ente morale ecclesiastico di possedere beni immobili. 2) Con la Legge 3848/1867 la soppressione degli enti regolari fu allargata con le stesse forme agli enti secolari (cioè dipendenti da una diocesi) che lo Stato, con propria discrezionalità, giudicava superflui per la cura dei bisogni religiosi della collettività o dannosi per gl’interessi statali; ¼ furono però esclusi dalla soppressione e dall’espropriazione dei beni le parrocchie, gli ordinariati, i canonicati, le chiese cattedrali, i seminari maggiori e minori, le fabbricerie. 3) Le stesse norme furono estese alla provincia di Roma con la legge 1492 del 1873. Il fabbisogno finanziario dello Stato non fu estraneo a questa legislazione: infatti, la legge n. 3096 del 1866 fu approvata dalla sola Camera in piena Terza Guerra d’Indipendenza in forza dei poteri speciali accordati al Governo nel periodo bellico. Rispetto alla legge Rattazzi del 1855, questa nuova ebbe una portata molto più ampia, poiché la soppressione – che allora riguardava solo gli istituti di vita contemplativa - ora era estesa a tutti i religiosi, anche quelli di vita attiva. La seconda legge, la n. 3848 del 1867, estese la soppressione agli enti ecclesiastici secolari diversi dalle parrocchie (capitoli delle collegiate, canonicati, cappellanie) e ad abbazie e fondazioni pie: ciò per ridurre la disponibilità patrimoniale della Chiesa e per diminuire il deficit del bilancio del Regno.

Santa Sede, dotata di personalità giuridica internazionale, nei suoi rapporti con gli Stati; ¼ la seconda, di carattere “interno”, disciplinava le relazioni della Chiesa con lo Stato nelle materie di carattere religioso d’interesse anche per lo Stato: una sorta di concordato non negoziato, ma imposto dal Regno d’Italia alla Chiesa cattolica, un atto di fatto di natura giurisdizionalista. Indipendentemente dai contenuti. 4 Motivazioni del beato Pio IX per il rifiuto della legge delle guarentigie Il Papa, con l’enciclica Ubi nos del 15.5.1871, rifiutò la legge poiché:

  • era una dichiarazione unilaterale dello Stato Italiano, che presumeva una manifestazione di sovranità esaustiva ed autosufficiente e rifiutava la negoziazione con la S. Sede, cui era imposta senza alcuna possibilità di modifica o di revisione congiunta, in condizioni di disparità; - non c’era il presidio di alcuna garanzia internazionale, come un trattato tra Enti sovrani;
  • era modificabile in qualsiasi momento dal Parlamento, poiché si trattava di una legge ordinaria, soggetta al mutare delle maggioranze politiche; - non attribuiva neppure una minima sovranità territoriale, a garanzia della libertà di svolgere la funzione di governo religioso della Chiesa universale. Il Governo, dunque, al di là di manifestazioni di principio, non rinunciò completamente ad influire sulla vita interna della Chiesa, la cui diffidenza era ormai fortissima; anche la critica pontificia all’instabilità della legge delle guarentigie non fu superata dalla dichiarazione dello Stato che tale legge costituiva una legge fondamentale; l’ordinamento costituzionale del Regno, infatti, promanante dallo Statuto albertino, che era un legge ordinaria, faceva sì che questa normativa, ancorché “fondamentale”, rimanesse soggetta alla sola mutevole volontà del legislatore italiano. LEZ 14 3 Il non expedit e la questione romana Nel 1873, Pio IX, con la dichiarazione “Non expedit” (“non è conveniente che”) vietò dunque ai cittadini cattolici di partecipare alla vita politica della nazione (né votando, né facendosi eleggere), per protesta contro la questione romana. Ciò, nel tempo, si rivelò controproducente, poiché il Parlamento restava in mano ai liberali e massoni anticattolici; il divieto, perciò, fu limitato allorquando, nel 1913, fu introdotto il suffragio universale al posto di quello limitatissimo per censo, sicché il peso del voto dei cattolici divenne reale. L’impasse dei rapporti fra Chiesa e Stato fu superata solo nel 1929 quando i due Enti trattarono in posizione paritaria il Concordato ed il Trattato, che composero la questione romana. Pio IX e Leone XIII ingiunsero con successo agli italiani cattolici di non recarsi alle urne per protesta contro la politica del nuovo Stato italiano; lo strumento dell’astensione elettorale, già teorizzato da don Margotti nel 1861, al momento dell’unità dell’Italia per opporvisi, fu esasperato dai Gesuiti con incessanti interventi sulla loro rivista “La civiltà cattolica” , per cui “essendo ineluttabile il disfacimento dello Stato, i cattolici non avrebbero dovuto fare nulla per rassodarlo, quindi nemmeno votare”. Orbene, il non expedit ebbe un effetto simbolico finché gli aventi diritto al voto – solo maschi - furono pochi (il 2% della popolazione secondo la legge del 1859; il 7% con la legge del 1882), appartenenti a ceti sociali benestanti ed istruiti, molto spesso seguaci delle idee liberali risorgimentali, più o meno anticlericaleggianti e meno sensibili ai

richiami della Chiesa. Tentativi di composizione Con la legge del 1912 (suffragio universale per tutti i maschi di oltre 30 anni e anche meno per i più abbienti ed istruiti), il corpo elettorale passò dal 7% al 23,2% della popolazione: si aprirono in tal modo le urne ad un campione molto significativo dei cittadini. Ciò non restò privo di conseguenze anche per l’atteggiamento dei cattolici, tuttora astretti dal non expedit; infatti, il pontificato di San Pio X (1903-1914) mostrò precisi segnali di distensione e di graduale, prudente riavvicinamento allo Stato, per evitare la consegna dell’Italia agli atei socialisti, la cui affermazione elettorale spinse all’alleanza tra cattolici e liberali moderati di Giovanni Giolitti in molte elezioni amministrative. sino al Patto Gentiloni, l’intesa elettorale stretta nel 1913 tra gruppi di cattolici moderati e singoli deputati liberali legati a Giolitti per le prime elezioni a suffragio maschile pressoché universale. L’Unione elettorale, capeggiata appunto dal Conte Gentiloni, predispose il programma, chiamato Eptalogo, cui i candidati liberali dovettero pubblicamente aderire per ottenere l’appoggio cattolico. La revoca del non expedit in più del 50% dei collegi elettorali e l’elezione di 228 candidati dimostrò che i tempi per una conciliazione della questione romana erano ormai maturi; solo la prima guerra mondiale la rallentò. LEZ 15 1 La Convenzione Finanziaria, parte dei Patti Lateranensi La Convenzione finanziaria ha un contenuto molto semplice, ma di rilevante impatto:

  • l’Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire italiane 750.000.000 (settecento cinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto consolidato (buoni del Tesoro) italiano 5 % al portatore [col cupone (interessi annuali) scadente al 30 giugno p. v.] del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000 (un miliardo).
  • La Santa Sede dichiara di accettare quanto sopra a definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l’Italia in dipendenza degli avvenimenti del 1870. Come si ricorderà (cfr. lez. 13, § 2) l’art. 4 della legge delle guarentigie del 1871 aveva stabilito, a carico dello Stato italiano ed in cambio dell’espropriazione dei beni ecclesiastici, una dotazione annua di 3.225.000 lire, pari alla somma iscritta nell'ultimo bilancio dello Stato della Chiesa per il mantenimento della corte papale, a favore della S. Sede, che però non accettò, né incassò mai tale somma, rimasta quindi accantonata nelle casse italiane per l’importo nominale di lire 190.275.000,00= nella parte di spesa corrente del bilancio dello Stato. 2 Le motivazioni giuridico-politiche di Mussolini nella risoluzione della questione romana Fu l’avvento del fascismo a determinare le condizioni per un deciso passo avanti; Mussolini, socialista ateo ed anticlericale all’inizio della sua carriera politica, vedeva nella fine della questione romana il tipico instrumentum regni per consolidare il suo regime, mediante l’appoggio della Chiesa, una volta placata; ideologicamente, poi, cattolici e fascisti erano accomunati dalla contrapposizione ai liberali ed ai massoni, che avevano permeato delle loro concezioni la legislazione ecclesiastica del Regno. Dunque, l’ambizione mussoliniana di riuscire là dove i liberali più che fallito non avevano neppure

6 Il protocollo addizionale agli accordi di Villa Madama del 1984 Il 18 febbraio 1984 in Roma, a Villa Madama, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Bettino Craxi, ed il Cardinale Segretario di Stato, Agostino Casaroli, sottoscrissero un accordo vòlto a consensualmente modificare il vigente Concordato tra Stato e Chiesa; all’accordo, composto di 14 articoli, è allegato un protocollo addizionale di 7 articoli, con funzioni interpretative ed applicative dell’accordo stesso, di particolare rilevanza politico- giuridica. Considerato dunque che, in forza del secondo comma dell'art. 7 Cost. della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale, si sostituì al Concordato originario il nuovo Concordato. precedente testo concordatario). L’art. 1 dell’accordo dev’essere anzitutto coordinato con l’art. 1 del protocollo: “Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano”; è sancita la fine del confessionalismo, sostituita dalla laicità dello Stato, poi definita principio supremo dell’ordinamento costituzionale dalla sentenza n. 203/1989 della Consulta. Lo Stato peraltro – d’intesa con la S. Sede - riafferma che “lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese” (art. 1 dell’accordo), nell’alveo della piena libertà religiosa. 7 Rapporti tra Stato e Chiesa cattolica dopo l’Accordo di Villa Madama: decentramento, CEI L’Accordo di Villa Madama rappresenta una novità anche per i soggetti che, da parte della Chiesa cattolica, sono abilitati a contrattare con lo Stato italiano; mentre, infatti, il Concordato del 1929 incardinava ogni rapporto sugli organi centrali della Santa Sede e dello Stato, quale segno della particolare importanza che la Chiesa attribuiva all’Italia, nelle modifiche del 1984 sono contemplate ipotesi di accordi ed intese tra lo Stato e la Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.): questo è un organismo che riunisce tutti i Vescovi italiani in assemblea permanente, sotto la presidenza di un Vescovo nominato Papa, e si occupa di coordinare le linee di indirizzo generale nel governo della Chiesa italiana in tutti i suoi aspetti. L’art. 13, comma 2 dell’Accordo stabilisce dunque che “ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana“, a beneficio del decentramento e della semplificazione. LEZ 19 2 Contenuti delle leggi razziali del fascismo Dopo una massiccia campagna preparatoria pubblicitaria e di stampa (in cui si segnalò per la brutalità la rivista "La difesa della razza“ diretta da Telesio Interlandi), fu emanato il Regio Decreto-legge n. 1728 del 17 novembre 1938 “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”, tipico provvedimento legislativo persecutorio ed antiebraico, che

riprendeva supinamente i precedenti giuridici nazisti: in forza di esso, tutti gli ebrei italiani furono estraniati dalla vita pubblica; i matrimoni tra italiani ariani ed ebrei furono vietati e, se comunque celebrati, dichiarati nulli; l'appartenenza alla razza ebraica doveva essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione; i cittadini italiani di razza ebraica non potevano prestare servizio militare; esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica; essere proprietari o gestori di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione e di aziende che impieghino cento o più persone; essere proprietari di terreni o fabbricati di valore superiore a certe cifre; avere personale domestico di razza ariana; lavorare nelle pubbliche amministrazioni, assicurazioni e banche; le scuole erano precluse agli ebrei. 3 La legge sui culti ammessi La legge 24 giugno 1929, n.1159 (disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi ) e, ancor più, il R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 (norme per l'attuazione della legge 1159/1929) ha uno scopo quasi poliziesco di controllo e di vigilanza sui culti ammessi, oggetto di minuziose regole limitatrici affidati al Ministero degli Interni. La legge, in apparenza, è molto tollerante, in quanto ribadiva alcuni principi fondamentali, già riconosciuti dalla legge Sineo del 1848 (la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all'ammissibilità alle cariche civili e militari) e dalla legge delle guarentigie (la libertà di discussione in materia religiosa); tuttavia, il modo in cui fu applicata mediante il regolamento di attuazione si tradusse in una serie di gravi restrizioni ai culti ed in una progressiva ostilità verso gli acattolici, ritenuti più sensibili alla critica al regime: un sistema classificabile come giurisdizionalista per il penetrante intervento dello Stato anche nel merito dei culti. La legge 1159 del 1929 del periodo fascista costituisce ancora attualmente la normativabase per i culti diversi da quello cattolico, nonostante siano trascorsi ottant’anni e la situazione sociopolitica sia profondamente mutata; essa ha resistito davanti all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, mentre il regolamento di attuazione approvato R.D. 289/1930 è stato in parte smantellato dalla Corte Costituzionale; tuttavia, occorre considerare che l’art. 8, 3° comma della Costituzione consente di stipulare delle intese tra Stato e confessioni, sicché, in tal caso, alla normativa del 1929 (divenuta residuale) si sostituiscono le disposizioni delle intese stesse, tradotte in apposite leggi. LEZ 20 1 Libertà religiosa nell’art. 2 della Costituzione e divieto di discriminazione Il confessionalismo risultava incompatibile con l’impianto della Costituzione stessa, che dedicava diverse norme specificamente al fenomeno religioso, da coordinarsi con altre norme, di carattere generale, ma attinenti ai diritti fondamentali ed inviolabili dei cittadini. L’art. 2 della legge fondamentale proclama che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Viene garantita la facoltà dei singoli e delle confessioni religiose di creare associazioni o istituzioni con carattere ecclesiastico o finalità religiosa impedendo che il legislatore (nazionale, regionale etc.) possa introdurre trattamenti

acattolici); 6 - la libertà di comunicazione dei contenuti della propria fede con ogni mezzo. 7 - la libertà di organizzazione delle forme collettive di fede (chiese, congregazioni, associazioni); 8 - la libertà all’interno della confessione, ossia l’impossibilità per lo Stato di intervenire nell’ordinamento interno delle confessioni, in omaggio all’indipendenza garantita ad ogni culto; 9 - la libertà di esercizio del culto in privato e pubblicamente, comportante la facoltà di aprire chiese, templi ed edifici di culto, di riunirsi, di celebrare funzioni e riti, di eseguire collette all’interno ed all’ingresso dei luoghi sacri, senza alcuna ingerenza dell’autorità civile; L’unico limite posto dalla Costituzione è la non contrarietà dei riti al buon costume; la conformità è presunta, giacché non sono previsti controlli preventivi dello Stato, ma solo successivi da parte della Magistratura, che può intervenire allorquando rilevi una trasgressione di tale limite e, dichiarata la sussistenza di una condotta illecita, può sanzionare con una condanna penale i contravventori. 9 Il principio di laicità come definito dalla Corte Costituzionale italiana il moderno principio della laicità dello Stato, nell’interpretazione evolutiva data dalla Corte Costituzionale, ha un profilo originale; esso «implica non indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» giacché «l’attitudine laica dello Stato-comunità risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato persona, o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini » (C. Cost., sent. n. 203/1989). Una separazione non ostile e tendente alla collaborazione ed alla reciproca legittimazione, divenuta concreta dopo gli Accordi del 1984, nel cui Protocollo si afferma in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani, che si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano. 10 Limiti costituzionali alla libertà religiosa (art. 19 Cost.) L’unico limite posto dalla Costituzione è la non contrarietà dei riti al buon costume; la conformità è presunta, giacché non sono previsti controlli preventivi dello Stato, ma solo successivi da parte della Magistratura, che può intervenire allorquando rilevi una trasgressione di tale limite e, dichiarata la sussistenza di una condotta illecita, può sanzionare con una condanna penale i contravventori.In punto, si è pronunciata più volte la Corte Costituzionale, secondo la quale il "buon costume" non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale, ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale, di tal che gli atti contrari al buon costume non sono rilevanti se si esauriscono nella sfera privata, ma lo sono se acquistano dimensione pubblica, con il conseguente pericolo di offesa al sentimento del pudore dei terzi non consenzienti o della collettività in generale (sent. 368 del 1992); sin dalla sentenza n. 9 del 1965 – prosegue la decisione - , questa Corte ha chiaramente affermato

che "il buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, l'inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia soprattutto nell'ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si congiunge, e del sentimento morale dei giovani, ed apre la via al contrario del buon costume, al mal costume e, come è stato anche detto, può comportare la perversione dei costumi, il prevalere, cioè, di regole e di comportamenti contrari ed opposti“ , con valutazione adattata ai tempi 11 Il divieto di limitazioni o persecuzioni amministrative per motivi religiosi secondo l’art. 20 Cost Al di là degli aspetti tecnici legati ai beni ecclesiastici, il cui trattamento con le note leggi eversive sta all’origine della preoccupazione garantista del legislatore costituente, la norma introduce: - il divieto di sottoporre a regimi limitativi, impeditivi e vessatòri enti ed istituzioni ecclesiastiche per il solo fatto della loro natura di strumento per l’esercizio di un culto (la libertà religiosa, infatti, seppure teoricamente e formalmente riconosciuta, sarebbe di fatto negata se si vincolassero le attività di religione a soffocanti sistemi di autorizzazioni amministrative discrezionali od a corvées fiscali, com’èra p.es. nelle Costituzioni dei cessati regimi comunisti); - la libertà di organizzazione e di gestione interna delle confessioni religiose, senza ingerenza da parte dello Stato, secondo i loro statuti (cfr. art. 8, 2° comma). LEZ 21 2 Il principio pattizio come principio di preferenza costituzionale Secondo la dottrina prevalente è stato costituzionalizzato il solo principio concordatario (o pattizio), in virtù del quale lo Stato italiano è tenuto a regolare i rapporti con la Chiesa cattolica soltanto in base allo strumento concordatario, ossia un accordo di natura internazionale con la S. Sede, fondato sulla protezione costituzionale data ai Patti Lateranensi; si tratterebbe di un principio di natura solo procedurale, per cui gli accordi tra Stato e Chiesa, incluse le loro modifiche, devono applicare il sistema consensuale (concordatario), con la conseguenza che, se tale accordo non viene raggiunto bilateralmente, sarebbe necessaria, per la revisione unilaterale, una preventiva legge costituzionale che, tramite l’abrogazione dell’art. 7, 2° comma, consentirebbe appunto la revisione unilaterale dei Patti. La Corte Costituzionale, già con la sentenza n. 30 del 24 febbraio 1971, ha osservato che l'art. 7 della Costituzione non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto; tuttavia, giacché esso riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità, non può avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato. E pertanto la predetta norma non preclude il controllo di costituzionalità delle leggi che immisero nell'ordinamento interno le clausole dei Patti Lateranensi, potendosene valutare la conformità o meno ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale. La Consulta, dunque, colloca i Patti Lateranensi tra le fonti atipiche dell'ordinamento italiano, in quanto le disposizioni che ne discendono (tramite le leggi di ratifica e di attuazione

L'art.8 al 1 comma afferma che tutte le confessioni religiose sono liberamente eguali di fronte alla legge. L’art. 8, come norma generale, ha lo scopo di promuovere il diritto inalienabile dei cittadini di soddisfare i propri bisogni religiosi, che la Costituzione riconosce e tutela negli strumenti offerti dalle singole confessioni religiose, la cui eguale libertà presuppone il divieto di ingiustificata disparità di trattamento e, peggio, di discriminazione: qualsiasi discriminazione in danno dell'una o dell'altra fede religiosa è costituzionalmente inammissibile in quanto contrasta con il diritto di libertà e con il principio di uguaglianza (Corte Cost., 195/1993). Dev’ essere sottolineato che l’eguaglianza religiosa di cui al 1° comma in disamina non è la pedissequa ripetizione dell’eguaglianza tout court di cui all’art. 3 della Costituzione (che contempla espressamente l’uguaglianza senza distinzione di religione); si tratta infatti di un’eguaglianza affievolita di tutte le confessioni religiose, che però la Costituzione stessa, per ragioni realistiche, non sottopone al medesimo regime giuridico, (“sarebbe difficile negare la diversità di situazione della Chiesa cattolica” precisa la sent. 195/1993 cit.), pur affermando il corrispondente principio di libertà. 8 Le intese tra Stato e culti acattolici secondo l’ultimo comma dell’art. 8 della Costituzione L'articolo 8,, al comma 3., stabilisce che i rapporti delle confessioni acattoliche organizzate con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze: il sistema costituzionale predilige, dunque, accordi bilaterali con le confessioni religiose, così da disciplinare consensualmente le relazioni reciproche. Non è certo una scelta casuale, che risponde, invece, al principio della bilateralità, solennemente sancito dall’art. 7, 2° co. in relazione al regime speciale riservato alla Chiesa cattolica ed esteso, quanto alle modalità, anche alle altre confessioni religiose che lo richiedano: le intese, infatti, sono solo una facoltà , non un obbligo. Il procedimento è complesso: ⁃ quando lo ritengono opportuno, le rappresentanze dei soli culti acattolici che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 24 giugno 1929, propongono una richiesta di parere preventivo al Ministero dell'Interno, Dir. Generale Affari dei Culti; ⁃ ottenuto questo, rivolgono istanza al Governo, che ha la competenza per il procedimento istruttorio, svolto dal Sottosegretario Segretario del Consiglio dei Ministri, che conduce le trattative con le delegazioni confessionali tramite l’ausilio dell’apposita Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, allo scopo di preparare il testo di una bozza di intesa; ⁃ su questo primo testo, la Commissione consultiva per la libertà religiosa esprime un parere preliminare obbligatorio; ⁃ terminata la fase negoziale, l’intesa - firmata dal Sottosegretario e dal capo della delegazione confessionale – è sottoposta al Consiglio dei Ministri per l’autorizzazione alla sottoscrizione da parte del Presidente del Consiglio, che la firma insieme al legale rappresentante della confessione; ⁃ a conclusione del procedimento, l’intesa è trasmessa al Parlamento, per essere convertita in legge. Le leggi approvative delle intese sono leggi ordinarie, non assistite dalla c.d. costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi, sicché possono essere modificate od abrogate con legge ordinaria.

Tutte le intese sinora raggiunte prevedono l’abrogazione della l. 1159/1929 (legge sui culti ammessi) in relazione alle confessioni firmatarie, che sono così disciplinate dalla sola legge speciale di conversione dell’intesa stessa. LEZ 25 L’obiezione di coscienza: definizione ed esempi giuridici L’obiezione di coscienza consiste nel rifiuto applicare un obbligo posto in essere in modo generale da una legge, poiché si ritiene che il comportamento commissivo od ommissivo del precetto legale sia incompatibile con le proprie convinzioni religiose, etiche ed anche ideologiche; l’obiettore di coscienza rivendica un suo diritto di libertà, pronto a subire personalmente le conseguenze penali, civili ed amministrative che conseguono al suo motivato rifiuto di obbedire alla norma. Esempi:

  • L’obiezione di coscienza del medico e del personale sanitario: la legge 22 maggio 1978, n. 194 ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità dell’interruzione volontaria della gravidanza, espressione eufemistica per indicare l’aborto, prima reato ex art. 545 c.p. L’art. 9 di essa prevede: “Il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed agli interventi per l'interruzione della gravidanza quando sollevi obiezione di coscienza, con preventiva dichiarazione (…)” : è così riconosciuto il diritto inviolabile dei medici e del personale sanitario di non eseguire procedure abortive, quando la loro coscienza – religiosa o meno – vieti loro di partecipare ad operazioni finalizzate all’interruzione d’un processo gestazionale, ritenuto dagli stessi equivalente alla soppressione di una vita, seppure in fieri.Tuttavia, sono poste alcune limitazioni e cautele: “l'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario ed esercente le attività ausiliarie dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza, e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento” , mentre “gli enti ospedalieri e le case di cura autorizzate sono tenuti in ogni caso ad assicurare lo espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e l'effettuazione degli interventi di interruzione della gravidanza richiesti”; ancora: “l'obiezione di coscienza non può essere invocata dal personale sanitario, ed esercente le attività ausiliarie quando, data la particolarità delle circostanze, il loro personale intervento è indispensabile per salvare la vita della donna in imminente pericolo”. ⁃ Il consenso informato ai trattamenti sanitari l’art. 5 della Convenzione di Oviedo, ratificato dalla legge 28 marzo 2001, n. 145 prevede: "Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato. Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso”. Il consenso può essere anche prestato da chi abbia la rappresentanza del bisognoso di cure che sia minore, interdetto o assistito da un amministratore di sostegno (l. n. 6/2004). La normativa, dunque, prevede l’applicazione dei princìpi di cui agli artt. 13 e 32 Cost., che la Consulta ha definito scelta libera e diritto di libertà assoluto e garantito anche ai fini dell’autodeterminazione (C. Cost. 471/1990): i trattamenti sanitari, dunque, devono poter essere scelti dal paziente debitamente informato; dall’informativa