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diritto ecclesiastico RISPOSTE aperte - Docente Gallotti Claudio Fiorenzo
Tipologia: Panieri
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02 Il concetto di materiae mixtae e loro disciplina consensuale Materie che hanno aspetti tali da farle rientrare sia nella competenza dello Stato sia in quella della Chiesa; possono, quindi, determinarsi diversità di apprezzamenti o insorgere addirittura conflitti circa la rispettiva competenza nella disciplina delle materie stesse, considerato che, per il disposto dell’art. 71, Cost., lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Alcune materie («miste» le definisce la dottrina della Chiesa) si presentano con aspetti che potrebbero farle ritenere appartenenti sia allo Stato che alla Chiesa; possono quindi determinarsi diversità di giudizio o l’insorgere, addirittura, di conflitti circa la rispettiva competenza Stato-Chiesa, nella regolamentazione di una fattispecie appartenente alle Materie mixtae. Per dirimere eventuali controversie, relative alla materia disciplinata dal nuovo Concordato (1982), vale il dettato dell’art. 14 del medesimo, in base a cui la Santa Sede e la Repubblica italiana affideranno la ricerca di una amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata. Rimane fermo il principio, per il diritto italiano, della competenza da parte dello Stato per la determinazione dell’oggetto della sua potestà d’imperio: in effetti la competenza a determinare, interpretativamente, l’estensione e i limiti della propria giurisdizione (la cd. competenza delle competenze) spetta allo Stato. LEZ. 7 Il principio cristiano del dualismo Con l’arrivo di San Pietro princeps Apostolorum a Roma e la predicazione di San Paolo Apostolo delle genti (per tradizione martiri sotto Nerone nella prima persecuzione 64- 68 d.C.), si ebbe l’incontro tra la nuova fede cristiana e l’Impero romano. L’atteggiamento del cristianesimo nei rapporti con lo Stato – quello romano in particolare - era completamente diverso dalle secolari abitudini generali e partiva dalla sentenza evangelica: “Date a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio” (Mt 22, 21b): concetto innovativo perché, mettendola in rapporto al contesto storico unionista, per cui la religione pagana altro non era che un instrumentum regni, comportava la distinzione tra religione e politica e quindi tra Chiesa e Stato. L’ interpretazione più tradizionale ed assodata, in chiave giuridico-politica , vede in questo passo lo stabilimento del principio dualistico, in forza del quale due autorità governano il mondo sin dalla creazione, sebbene solo l’incarnazione del Salvatore lo rese riconoscibile ed esplicito, con il superamento del monismo antico (unicità di potere secolare e spirituale) e la nascita della respublica cristiana. Il dualismo introdotto dalle parole evangeliche si differenzia ontologicamente dalla plurisecolare esperienza pagana: l’humanum genus, infatti, deve essere retto non solo dallo Stato onnipotente, nelle sue forme, ma da due autorità diverse, lo Stato, appunto, nelle sue svariate forme costituzionali, e lo spiritus, che si effonde nell’istituzione religiosa, la Chiesa per i
cristiani. 08 La religione “pubblica” nella Roma antica I Romani veneravano inizialmente le divinità naturali, quelle riconosciute nella forza
clandestinità delle catacombe, grandi cimiteri sotterranei. Il cristianesimo, cioè, era ancora sul piano legale una religio illicita , onde i suoi fedeli potevano essere perseguitati anche per il solo nomen; tuttavia, erano vietate le accuse anonime e gli apòstati dovevano essere rilasciati. LEZ 4 02 Le motivazioni della lotta per le investiture L’ incoronazione di Carlo Magno ad opera del Papa fu un atto di enorme valenza simbolica e politica: 1) la Chiesa romana tendeva a riconoscere in forma piena e diretta solo l’autorità di quei sovrani ch’essa stessa aveva consacrato con una specifica cerimonia; 2) per contro, l’Imperatore si sentiva investito del ruolo di protettore della Chiesa. Nascita di un confronto anche dottrinale, protrattosi per secoli, in cui si sarebbero misurati, con alterne fortune, i tentativi di Chiesa e Impero di avere la supremazia l’una sull’altro. Nel mondo occidentale, dunque, entrambe le supreme autorità (Papa e Imperatore) reclamavano la reciproca superiorità: la Chiesa ha tentato di condizionare il potere secolare con mezzi puramente spirituali, ma efficaci sul popolo, come le scomuniche e gli interdetti; dall’altra parte, lo Stato imperiale, per mantenere e sviluppare i suoi interessi di carattere materiale, ha cercato di intervenire sui beni e sui diritti acquisiti dalla Chiesa nel mondo temporale. 03 Cesaropapismo e papocesarismo LEZ 6 03 Definizione giuridica e religiosa dell’Anglicanesimo L'Anglicanesimo è una forma di Cristianesimo che ebbe origine nel XVI secolo con la separazione della Chiesa anglicana (o Chiesa d'Inghilterra) dalla Chiesa cattolica durante il regno di Enrico VIII. L'origine risale a una diffusa convinzione, fra alte cariche episcopali inglesi, di una necessaria indipendenza dalla Chiesa Cattolica Romana che il Re sfruttò. L'abolizione del ricorso al papa dal punto di vista cronologico è stato l'inizio dell'anglicanesimo in quanto scisma da Roma. Dopo sono seguite riforme disciplinari e dottrinali che hanno dato all'anglicanesimo l'assetto attuale cattolico ma non romano, riformato ma non protestante. L'abolizione del ricorso al papa dal punto di vista cronologico è stato l'inizio dell'anglicanesimo in quanto scisma da Roma. Dopo sono seguite riforme disciplinari e dottrinali che hanno dato all'anglicanesimo l'assetto attuale cattolico ma non romano, riformato ma non protestante. 04 I rapporti Stato/Chiesa secondo Lutero La Riforma ebbe notevoli influssi anche sulla concezione dei rapporti tra Stato e Chiesa: la dottrina protestante, infatti, tende a delegare in toto allo Stato l’amministrazione della società civile: per Lutero, il mondo è retto dall’autorità politica e dalla legge, volute da Dio per proteggere la convivenza civile; l’obbedienza al potere politico e la leale partecipazione alla vita pubblica nascono dalla stessa coscienza del fedele; non è ammesso il diritto di resistenza all’autorità politica, a meno che questa perseguiti i
cittadini in quanto cristiani o offenda volutamente lo spirito cristiano; per conseguenza, una volta riconosciuta la libertà di praticare il culto cristiano, la religione è indifferente al regime politico in cui opera. Partendo da questi presupposti, Lutero giunse anche a rinunciare all’autogoverno delle comunità cristiane, delegando di fatto all’autorità temporale compiti di controllo in materia religiosa. Mentre dunque la Chiesa cattolica ha sempre fortemente ostacolato la costituzione di uno Stato laico, nel timore di esserne sottomessa, le Chiese protestanti, in forza di questa separatezza individualistica della religione – fenomeno personale senza alcun mediatore tra Dio e uomini – dalla comunità statuale non vi hanno mai posto riserve irrinunciabili, distinguendo nettamente sacro e profano; in tale aspetto, si noti che i protestanti assomiglino di più agli ortodossi, da sempre impegnati a difendersi dalle ingerenze del potere civile in materia religiosa, ma ossequiosi dello Stato per il resto. Lutero ricercò sostegno nel potere politico, che rinvenne nella sua teologia riformata la giustificazione sia per tagliare il legame fra Roma e Principi tedeschi, sia per secolarizzare i beni ecclesiastici (soprattutto i conventi e pertinenze), che diventarono proprietà dei sovrani o furono acquistati dai borghesi, previa soppressione dei monasteri. LEZ 7 01 Il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d’America e la libertà religiosa Significativo della religiosità diffusa, quale retaggio dei fondatori motivati da ragioni di fede, che il primo emendamento riconosca la libertà religiosa : “il Congresso non potrà fare alcuna legge per il riconoscimento di qualsiasi religione o per proibirne il culto”; si tratta di un concetto di enorme importanza nella storia dei rapporti tra Stato e confessioni, poiché introduce la separazione tra la sfera civile e quella spirituale in modo pacifico e rispettoso, non – come accadrà nella Francia rivoluzionaria – con ostilità laicista e tentativi più o meno marcati di intromissione dello Stato nell’organizzazione interna delle Chiese: è il riconoscimento giuridico, almeno teorico, della libertà religiosa. Ciò deriva:
benessere materiale e spirituale del suo popolo. Il sistema di relazioni fra Stato e Chiesa, fondato su questi princìpi, anticamente noto come cesaropapismo, prese nomi diversi nei vari Stati: - giurisdizionalismo confessionale in Italia (il Sovrano aveva giurisdizione sulle questioni ecclesiastiche interne al suo territorio); - gallicanesimo in Francia, oggetto di specifica legislazione con le "Libertà della Chiesa gallicana"; - giuseppinismo in Austria, dal nome dell'imperatore Giuseppe II;
nazionale, fondata sui princìpi di uno Stato liberale. I governanti del giovane Regno, tuttavia, nonostante la scomparsa di Cavour, proseguirono sulla strada già delineata dalla legislazione del Regno di Sardegna, con le leggi Siccardi del 1850. A queste era seguita la legge 29 maggio 1855, n. 878, nota come legge Rattazzi, che:
Santa Sede, dotata di personalità giuridica internazionale, nei suoi rapporti con gli Stati; ¼ la seconda, di carattere “interno”, disciplinava le relazioni della Chiesa con lo Stato nelle materie di carattere religioso d’interesse anche per lo Stato: una sorta di concordato non negoziato, ma imposto dal Regno d’Italia alla Chiesa cattolica, un atto di fatto di natura giurisdizionalista. Indipendentemente dai contenuti. 4 Motivazioni del beato Pio IX per il rifiuto della legge delle guarentigie Il Papa, con l’enciclica Ubi nos del 15.5.1871, rifiutò la legge poiché:
richiami della Chiesa. Tentativi di composizione Con la legge del 1912 (suffragio universale per tutti i maschi di oltre 30 anni e anche meno per i più abbienti ed istruiti), il corpo elettorale passò dal 7% al 23,2% della popolazione: si aprirono in tal modo le urne ad un campione molto significativo dei cittadini. Ciò non restò privo di conseguenze anche per l’atteggiamento dei cattolici, tuttora astretti dal non expedit; infatti, il pontificato di San Pio X (1903-1914) mostrò precisi segnali di distensione e di graduale, prudente riavvicinamento allo Stato, per evitare la consegna dell’Italia agli atei socialisti, la cui affermazione elettorale spinse all’alleanza tra cattolici e liberali moderati di Giovanni Giolitti in molte elezioni amministrative. sino al Patto Gentiloni, l’intesa elettorale stretta nel 1913 tra gruppi di cattolici moderati e singoli deputati liberali legati a Giolitti per le prime elezioni a suffragio maschile pressoché universale. L’Unione elettorale, capeggiata appunto dal Conte Gentiloni, predispose il programma, chiamato Eptalogo, cui i candidati liberali dovettero pubblicamente aderire per ottenere l’appoggio cattolico. La revoca del non expedit in più del 50% dei collegi elettorali e l’elezione di 228 candidati dimostrò che i tempi per una conciliazione della questione romana erano ormai maturi; solo la prima guerra mondiale la rallentò. LEZ 15 1 La Convenzione Finanziaria, parte dei Patti Lateranensi La Convenzione finanziaria ha un contenuto molto semplice, ma di rilevante impatto:
6 Il protocollo addizionale agli accordi di Villa Madama del 1984 Il 18 febbraio 1984 in Roma, a Villa Madama, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Bettino Craxi, ed il Cardinale Segretario di Stato, Agostino Casaroli, sottoscrissero un accordo vòlto a consensualmente modificare il vigente Concordato tra Stato e Chiesa; all’accordo, composto di 14 articoli, è allegato un protocollo addizionale di 7 articoli, con funzioni interpretative ed applicative dell’accordo stesso, di particolare rilevanza politico- giuridica. Considerato dunque che, in forza del secondo comma dell'art. 7 Cost. della Repubblica italiana, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò richieda procedimenti di revisione costituzionale, si sostituì al Concordato originario il nuovo Concordato. precedente testo concordatario). L’art. 1 dell’accordo dev’essere anzitutto coordinato con l’art. 1 del protocollo: “Si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano”; è sancita la fine del confessionalismo, sostituita dalla laicità dello Stato, poi definita principio supremo dell’ordinamento costituzionale dalla sentenza n. 203/1989 della Consulta. Lo Stato peraltro – d’intesa con la S. Sede - riafferma che “lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese” (art. 1 dell’accordo), nell’alveo della piena libertà religiosa. 7 Rapporti tra Stato e Chiesa cattolica dopo l’Accordo di Villa Madama: decentramento, CEI L’Accordo di Villa Madama rappresenta una novità anche per i soggetti che, da parte della Chiesa cattolica, sono abilitati a contrattare con lo Stato italiano; mentre, infatti, il Concordato del 1929 incardinava ogni rapporto sugli organi centrali della Santa Sede e dello Stato, quale segno della particolare importanza che la Chiesa attribuiva all’Italia, nelle modifiche del 1984 sono contemplate ipotesi di accordi ed intese tra lo Stato e la Conferenza Episcopale Italiana (C.E.I.): questo è un organismo che riunisce tutti i Vescovi italiani in assemblea permanente, sotto la presidenza di un Vescovo nominato Papa, e si occupa di coordinare le linee di indirizzo generale nel governo della Chiesa italiana in tutti i suoi aspetti. L’art. 13, comma 2 dell’Accordo stabilisce dunque che “ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza Episcopale Italiana“, a beneficio del decentramento e della semplificazione. LEZ 19 2 Contenuti delle leggi razziali del fascismo Dopo una massiccia campagna preparatoria pubblicitaria e di stampa (in cui si segnalò per la brutalità la rivista "La difesa della razza“ diretta da Telesio Interlandi), fu emanato il Regio Decreto-legge n. 1728 del 17 novembre 1938 “Provvedimenti per la difesa della razza italiana”, tipico provvedimento legislativo persecutorio ed antiebraico, che
riprendeva supinamente i precedenti giuridici nazisti: in forza di esso, tutti gli ebrei italiani furono estraniati dalla vita pubblica; i matrimoni tra italiani ariani ed ebrei furono vietati e, se comunque celebrati, dichiarati nulli; l'appartenenza alla razza ebraica doveva essere denunziata ed annotata nei registri dello stato civile e della popolazione; i cittadini italiani di razza ebraica non potevano prestare servizio militare; esercitare l'ufficio di tutore o curatore di minori o di incapaci non appartenenti alla razza ebraica; essere proprietari o gestori di aziende dichiarate interessanti la difesa della Nazione e di aziende che impieghino cento o più persone; essere proprietari di terreni o fabbricati di valore superiore a certe cifre; avere personale domestico di razza ariana; lavorare nelle pubbliche amministrazioni, assicurazioni e banche; le scuole erano precluse agli ebrei. 3 La legge sui culti ammessi La legge 24 giugno 1929, n.1159 (disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi ) e, ancor più, il R.D. 28 febbraio 1930, n. 289 (norme per l'attuazione della legge 1159/1929) ha uno scopo quasi poliziesco di controllo e di vigilanza sui culti ammessi, oggetto di minuziose regole limitatrici affidati al Ministero degli Interni. La legge, in apparenza, è molto tollerante, in quanto ribadiva alcuni principi fondamentali, già riconosciuti dalla legge Sineo del 1848 (la differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici e all'ammissibilità alle cariche civili e militari) e dalla legge delle guarentigie (la libertà di discussione in materia religiosa); tuttavia, il modo in cui fu applicata mediante il regolamento di attuazione si tradusse in una serie di gravi restrizioni ai culti ed in una progressiva ostilità verso gli acattolici, ritenuti più sensibili alla critica al regime: un sistema classificabile come giurisdizionalista per il penetrante intervento dello Stato anche nel merito dei culti. La legge 1159 del 1929 del periodo fascista costituisce ancora attualmente la normativabase per i culti diversi da quello cattolico, nonostante siano trascorsi ottant’anni e la situazione sociopolitica sia profondamente mutata; essa ha resistito davanti all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, mentre il regolamento di attuazione approvato R.D. 289/1930 è stato in parte smantellato dalla Corte Costituzionale; tuttavia, occorre considerare che l’art. 8, 3° comma della Costituzione consente di stipulare delle intese tra Stato e confessioni, sicché, in tal caso, alla normativa del 1929 (divenuta residuale) si sostituiscono le disposizioni delle intese stesse, tradotte in apposite leggi. LEZ 20 1 Libertà religiosa nell’art. 2 della Costituzione e divieto di discriminazione Il confessionalismo risultava incompatibile con l’impianto della Costituzione stessa, che dedicava diverse norme specificamente al fenomeno religioso, da coordinarsi con altre norme, di carattere generale, ma attinenti ai diritti fondamentali ed inviolabili dei cittadini. L’art. 2 della legge fondamentale proclama che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Viene garantita la facoltà dei singoli e delle confessioni religiose di creare associazioni o istituzioni con carattere ecclesiastico o finalità religiosa impedendo che il legislatore (nazionale, regionale etc.) possa introdurre trattamenti
acattolici); 6 - la libertà di comunicazione dei contenuti della propria fede con ogni mezzo. 7 - la libertà di organizzazione delle forme collettive di fede (chiese, congregazioni, associazioni); 8 - la libertà all’interno della confessione, ossia l’impossibilità per lo Stato di intervenire nell’ordinamento interno delle confessioni, in omaggio all’indipendenza garantita ad ogni culto; 9 - la libertà di esercizio del culto in privato e pubblicamente, comportante la facoltà di aprire chiese, templi ed edifici di culto, di riunirsi, di celebrare funzioni e riti, di eseguire collette all’interno ed all’ingresso dei luoghi sacri, senza alcuna ingerenza dell’autorità civile; L’unico limite posto dalla Costituzione è la non contrarietà dei riti al buon costume; la conformità è presunta, giacché non sono previsti controlli preventivi dello Stato, ma solo successivi da parte della Magistratura, che può intervenire allorquando rilevi una trasgressione di tale limite e, dichiarata la sussistenza di una condotta illecita, può sanzionare con una condanna penale i contravventori. 9 Il principio di laicità come definito dalla Corte Costituzionale italiana il moderno principio della laicità dello Stato, nell’interpretazione evolutiva data dalla Corte Costituzionale, ha un profilo originale; esso «implica non indifferenza dello Stato dinnanzi alle religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale» giacché «l’attitudine laica dello Stato-comunità risponde non a postulati ideologizzati ed astratti di estraneità, ostilità o confessione dello Stato persona, o dei suoi gruppi dirigenti, rispetto alla religione o ad un particolare credo, ma si pone a servizio di concrete istanze della coscienza civile e religiosa dei cittadini » (C. Cost., sent. n. 203/1989). Una separazione non ostile e tendente alla collaborazione ed alla reciproca legittimazione, divenuta concreta dopo gli Accordi del 1984, nel cui Protocollo si afferma in armonia con i diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani, che si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano. 10 Limiti costituzionali alla libertà religiosa (art. 19 Cost.) L’unico limite posto dalla Costituzione è la non contrarietà dei riti al buon costume; la conformità è presunta, giacché non sono previsti controlli preventivi dello Stato, ma solo successivi da parte della Magistratura, che può intervenire allorquando rilevi una trasgressione di tale limite e, dichiarata la sussistenza di una condotta illecita, può sanzionare con una condanna penale i contravventori.In punto, si è pronunciata più volte la Corte Costituzionale, secondo la quale il "buon costume" non è diretto ad esprimere semplicemente un valore di libertà individuale, ma è, piuttosto, diretto a significare un valore riferibile alla collettività in generale, di tal che gli atti contrari al buon costume non sono rilevanti se si esauriscono nella sfera privata, ma lo sono se acquistano dimensione pubblica, con il conseguente pericolo di offesa al sentimento del pudore dei terzi non consenzienti o della collettività in generale (sent. 368 del 1992); sin dalla sentenza n. 9 del 1965 – prosegue la decisione - , questa Corte ha chiaramente affermato
che "il buon costume risulta da un insieme di precetti che impongono un determinato comportamento nella vita sociale di relazione, l'inosservanza dei quali comporta in particolare la violazione del pudore sessuale, sia fuori sia soprattutto nell'ambito della famiglia, della dignità personale che con esso si congiunge, e del sentimento morale dei giovani, ed apre la via al contrario del buon costume, al mal costume e, come è stato anche detto, può comportare la perversione dei costumi, il prevalere, cioè, di regole e di comportamenti contrari ed opposti“ , con valutazione adattata ai tempi 11 Il divieto di limitazioni o persecuzioni amministrative per motivi religiosi secondo l’art. 20 Cost Al di là degli aspetti tecnici legati ai beni ecclesiastici, il cui trattamento con le note leggi eversive sta all’origine della preoccupazione garantista del legislatore costituente, la norma introduce: - il divieto di sottoporre a regimi limitativi, impeditivi e vessatòri enti ed istituzioni ecclesiastiche per il solo fatto della loro natura di strumento per l’esercizio di un culto (la libertà religiosa, infatti, seppure teoricamente e formalmente riconosciuta, sarebbe di fatto negata se si vincolassero le attività di religione a soffocanti sistemi di autorizzazioni amministrative discrezionali od a corvées fiscali, com’èra p.es. nelle Costituzioni dei cessati regimi comunisti); - la libertà di organizzazione e di gestione interna delle confessioni religiose, senza ingerenza da parte dello Stato, secondo i loro statuti (cfr. art. 8, 2° comma). LEZ 21 2 Il principio pattizio come principio di preferenza costituzionale Secondo la dottrina prevalente è stato costituzionalizzato il solo principio concordatario (o pattizio), in virtù del quale lo Stato italiano è tenuto a regolare i rapporti con la Chiesa cattolica soltanto in base allo strumento concordatario, ossia un accordo di natura internazionale con la S. Sede, fondato sulla protezione costituzionale data ai Patti Lateranensi; si tratterebbe di un principio di natura solo procedurale, per cui gli accordi tra Stato e Chiesa, incluse le loro modifiche, devono applicare il sistema consensuale (concordatario), con la conseguenza che, se tale accordo non viene raggiunto bilateralmente, sarebbe necessaria, per la revisione unilaterale, una preventiva legge costituzionale che, tramite l’abrogazione dell’art. 7, 2° comma, consentirebbe appunto la revisione unilaterale dei Patti. La Corte Costituzionale, già con la sentenza n. 30 del 24 febbraio 1971, ha osservato che l'art. 7 della Costituzione non sancisce solo un generico principio pattizio da valere nella disciplina dei rapporti fra lo Stato e la Chiesa cattolica, ma contiene altresì un preciso riferimento al Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto; tuttavia, giacché esso riconosce allo Stato e alla Chiesa cattolica una posizione reciproca di indipendenza e di sovranità, non può avere forza di negare i principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato. E pertanto la predetta norma non preclude il controllo di costituzionalità delle leggi che immisero nell'ordinamento interno le clausole dei Patti Lateranensi, potendosene valutare la conformità o meno ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale. La Consulta, dunque, colloca i Patti Lateranensi tra le fonti atipiche dell'ordinamento italiano, in quanto le disposizioni che ne discendono (tramite le leggi di ratifica e di attuazione
L'art.8 al 1 comma afferma che tutte le confessioni religiose sono liberamente eguali di fronte alla legge. L’art. 8, come norma generale, ha lo scopo di promuovere il diritto inalienabile dei cittadini di soddisfare i propri bisogni religiosi, che la Costituzione riconosce e tutela negli strumenti offerti dalle singole confessioni religiose, la cui eguale libertà presuppone il divieto di ingiustificata disparità di trattamento e, peggio, di discriminazione: qualsiasi discriminazione in danno dell'una o dell'altra fede religiosa è costituzionalmente inammissibile in quanto contrasta con il diritto di libertà e con il principio di uguaglianza (Corte Cost., 195/1993). Dev’ essere sottolineato che l’eguaglianza religiosa di cui al 1° comma in disamina non è la pedissequa ripetizione dell’eguaglianza tout court di cui all’art. 3 della Costituzione (che contempla espressamente l’uguaglianza senza distinzione di religione); si tratta infatti di un’eguaglianza affievolita di tutte le confessioni religiose, che però la Costituzione stessa, per ragioni realistiche, non sottopone al medesimo regime giuridico, (“sarebbe difficile negare la diversità di situazione della Chiesa cattolica” precisa la sent. 195/1993 cit.), pur affermando il corrispondente principio di libertà. 8 Le intese tra Stato e culti acattolici secondo l’ultimo comma dell’art. 8 della Costituzione L'articolo 8,, al comma 3., stabilisce che i rapporti delle confessioni acattoliche organizzate con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze: il sistema costituzionale predilige, dunque, accordi bilaterali con le confessioni religiose, così da disciplinare consensualmente le relazioni reciproche. Non è certo una scelta casuale, che risponde, invece, al principio della bilateralità, solennemente sancito dall’art. 7, 2° co. in relazione al regime speciale riservato alla Chiesa cattolica ed esteso, quanto alle modalità, anche alle altre confessioni religiose che lo richiedano: le intese, infatti, sono solo una facoltà , non un obbligo. Il procedimento è complesso: ⁃ quando lo ritengono opportuno, le rappresentanze dei soli culti acattolici che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi della legge n. 1159 del 24 giugno 1929, propongono una richiesta di parere preventivo al Ministero dell'Interno, Dir. Generale Affari dei Culti; ⁃ ottenuto questo, rivolgono istanza al Governo, che ha la competenza per il procedimento istruttorio, svolto dal Sottosegretario Segretario del Consiglio dei Ministri, che conduce le trattative con le delegazioni confessionali tramite l’ausilio dell’apposita Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, allo scopo di preparare il testo di una bozza di intesa; ⁃ su questo primo testo, la Commissione consultiva per la libertà religiosa esprime un parere preliminare obbligatorio; ⁃ terminata la fase negoziale, l’intesa - firmata dal Sottosegretario e dal capo della delegazione confessionale – è sottoposta al Consiglio dei Ministri per l’autorizzazione alla sottoscrizione da parte del Presidente del Consiglio, che la firma insieme al legale rappresentante della confessione; ⁃ a conclusione del procedimento, l’intesa è trasmessa al Parlamento, per essere convertita in legge. Le leggi approvative delle intese sono leggi ordinarie, non assistite dalla c.d. costituzionalizzazione dei Patti Lateranensi, sicché possono essere modificate od abrogate con legge ordinaria.
Tutte le intese sinora raggiunte prevedono l’abrogazione della l. 1159/1929 (legge sui culti ammessi) in relazione alle confessioni firmatarie, che sono così disciplinate dalla sola legge speciale di conversione dell’intesa stessa. LEZ 25 L’obiezione di coscienza: definizione ed esempi giuridici L’obiezione di coscienza consiste nel rifiuto applicare un obbligo posto in essere in modo generale da una legge, poiché si ritiene che il comportamento commissivo od ommissivo del precetto legale sia incompatibile con le proprie convinzioni religiose, etiche ed anche ideologiche; l’obiettore di coscienza rivendica un suo diritto di libertà, pronto a subire personalmente le conseguenze penali, civili ed amministrative che conseguono al suo motivato rifiuto di obbedire alla norma. Esempi: