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appunti professore D'Angelo riguardanti la libertà di coscienza, il principio di bilateralità nel rapporto tra stato e chiesa cattolica e stato e confessioni religiose
Tipologia: Appunti
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Parallelismo tra articolo 7 comma II Articolo e articolo 8 comma 3. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Viene inserito nel sistema della costituzione un atto normativo, trattato tra stato e chiesa cattolica che risponde al principio quantomeno diverso in quanto è di origine fascista. Da questo contrasto nasce il problema del principio di bilateralità. Perché si arriva a un certo punto a delineare un principio di bilateralità? Di per se gli articoli 7 e 8 non ci parlano di un principio di bilateralità. Il principio di bilateralità è quel principio costituzionale secondo cui la disciplina dei rapporti tra stato e confessioni religiose (chiesa cattolica o confessioni diverse da quella cattolica) è doverosamente posta. E' un ordine per lo stato di regolamentare questi rapporti attraverso una legge sul cui contenuto sia intervenuto un accordo tra le due parti, accordo che poi è necessario anche per modificare queste leggi. Questo è il principio di bilateralità in termini generali. C'è chi lo chiama PRINCIPIO DI BILATERALITA' PATTIZZIA per indicare il fatto che il rapporto bilaterale si deve tradurre nella sottoscrizione di un patto; altri preferiscono parlare di BILATERALITA' NECESSARIA per dire che è necessario fare ricorso al metodo della bilateralità in quanto è previsto costituzionalmente obbligo come obbligo. Non abbiamo una formalizzazione di un principio generale ma lo abbiamo dedotto interpretativamente dalla lettura coordinata dell' ARTICOLO 7 COMMA 2 e 8 comma 3. Il comma 2 dell'articolo 7 non parla di bilateralità ma fa riferimento ad una ipotesi specifica in cui c'è stato già un accordo (i patti lateranensi) e disciplina le modalità attraverso le quali quell'accordo può essere modificato: cioè dice che i rapporti tra stato e chiesa sono indicati e disciplinati da un tipo di accordo particolare e le modifiche di questo accordo devono avvenire attraverso un altro accordo salvo che. Fa riferimento ad uno specifico atto normativo e alle sue modificazioni; Il comma 3 dell'articolo 8 si esprime in maniera più ampia in quanto declina in termini di principio ( e quindi più generali) la questione con riferimento alle confessioni diverse dalla Chiesa cattolica: " loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze". Il problema dell'emersione di un vero e proprio PRINCIPIO DI BILATERALITÀ come principio GENERALE che soprassiede i rapporti tra stato e confessione religiosa è soprattutto un problema per la Chiesa Cattolica dal momento che, per la chiesa cattolica, abbiamo un riferimento particolare che è stato superato nel tempo perché nel 1984 è intervenuto un nuovo accordo tra stato e chiesa cattolica e si discute del fatto che questo accordo abbia o meno sostituito o semplicemente modificato quello precedente e se quindi l'articolo 7 comma 2 si debba applicare o meno. Quindi il problema è stabilire se estendere agli accordi dell' quello che valeva per i patti lateranensi con l'articolo 7 comma 2? Vale per l'accordo dell'84 lo stesso regime giuridico delle norme del concordato del 29? Qui nasce il problema della bilateralità perche se noi prefiguriamo l'esistenza di un generale principio di bilateralità estendiamo anche agli accordi ciò che vale per il concordato. Se invece intendiamo l'articolo 7 comma 2 come riferito soltanto i patti, allora una volta venuti meno i patti, non c'è più ragione per ritenere operante l'articolo 7comma 2.
Se parliamo di un principio generale di bilateralità, allora diamo all'articolo 7 comma 2 una valenza di PRINCIPIO PIÙ AMPIO che coprirà tutte le modifiche possibili dei Patti Lateranensi, quindi anche le modifiche successive degli accordi dell'84 e poi le modifiche successive che si faranno di altri accordi, non solo dal punto di vista della procedura da seguire ma anche dal punto di vista del valore giuridico delle norme contenute nei patti ( problema che non abbiamo con l'articolo 8 comma 3 che già di per se è messo in linea di principio e che quindi varrà per tutte le intese possibili). Con l'articolo 7 comma 2 abbiamo una rottura della Costituzione perchè un testo normativo di altro regime si trova in costituzione e bisogna capire che valore ha. TEORIA DELLA COSTITUZIONALIZZAZIONE DEI PATTI LATERANENSI dire COSTITUZIONALIZZAZIONE che I Patti Lateranensi significa dire che i patti lateranensi hanno lo stesso valore delle norme costituzionali. Siccome il costituente ha detto che non si può modificare unilateralmente i patti se non attraverso un procedimento di revisione costituzionale , il ragionamento era quali altre norme non possono essere modificate se non attraverso un procedimento di revisione costituzionale?le norme della costituzione e quindi anche I Patti Lateranensi sono norme costituzionali. Qualcuno ha sostenuto anche che le norme costituzionali hanno un valore perfino superiore alle altre norme costituzionali perché essendo norme speciali in quanto si occupano di un tema particolare prevalgono sulle norme di tipo Generale dello stesso livello. GARANZIA ARTICOLO 7 La CORTE COSTITUZIONALE alle fine ha effettivamente riconosciuto che il 7 comma 2 non si esauriva soltanto in una norma sulla produzione giuridica, ma aveva prodotto diritto , cioè immesso nel sistema delle norme giuridiche (sotto intendendo di livello costituzionale). L'escamotage che la corte utilizza per sottoporre a sindacato di legittimità costituzionale norma è quello di considerarle sottoposte al sindacato di legittimità costituzionale in violazione dei principi supremi. Quindi i patti lateranensi, secondo la corte costituzionale, avevano questa GARANZIA , ovvero di essere sottoponibili al sindacato di legittimità costituzionale solo per violazione dei principi supremi. Il problema che viene fuori dopo l'84 è quello di stabilire se le norme dell'accordo nuovo hanno lo stesso valore delle norme dei patti, cioè se allo stesso modo dei patti sono sottoponibili a sindacato di legittimità costituzionale solo per violazione dei principi supremi e se a loro volta godono dello stesso regime procedurale dei patti. La teorizzazione di un principio generale di bilateralità assolve a questa funzione. cioè a garantire che i rapporti tra stato e chiesa siano regolamentati sulla base di strumenti che abbiano quello stesso valore privilegiato sia sotto il profilo procedurale sia sotto il profilo della collocazione delle relative norme nel sistema delle fonti di diritto. La ragione che delle volte viene addotta per spiegare la nascita di tale principio è anche quella per cui quello che riguarda le confessioni diverse dalla cattolica non può non riguardare anche la chiesa cattolica. Tuttavia occorre considerare che il valore particolare delle norme che regolamentano i rapporto tra stato e chiesa cattolica, è diverso da quello che regolamenta i rapporto tra lo stato e le confessioni diverse da quella Cattolica perché non vale per le intese il principio della sottoponibilità a sindacato costituzionale solo per violazione dei principi supremi. Lo sforzo della dottrina è stato quello di individuare questo principio che ormai è dato quasi per sicuro. L'autore del testo su cui si studia è
LEGGI REGIONALI le quali prevedono la possibilità di intese fra gli organi della Regione e conferenze episcopali regionali. Rapporti amministrativi sul piano dell'interpretazione delle norme pattizie. BILATERALITÀ COME RIFERITA ALLE CONFESSIONI DIVERSE DALLA CATTOLICA é parzialmente diverso lo strumento ed è parzialmente diversa la collocazione nel sistema delle fonti. Quando si dice che le norme di natura pattizia perchè speciale è il procedimento e speciale è la collocazione giuridica : mentre il rapporto tra Stato italiano e Chiesa cattolica è un rapporto considerato di diritto internazionale quello tra stato e confessione diversa da quella cattolica è di più difficile collocazione. La confessione religiosa è un soggetto che nasce all'esterno dello stato, in ordine diverso e quindi anche i rapporti tra lo Stato e le confessioni diverse vanno considerati non all'interno dello Stato e quindi nella nel Pieno dominio dello stesso stato ma vanno collocati in ambito esterno ad esso. Ovviamente non si è arriva a dire che la posizione delle confessioni religiose è nello stesso ambito internazionalistico e quindi si dice che i rapporti fra stato e confessioni religiose si muovono in un terzo intermedio per proteggere la specialità del processo di formazione della legge che regolamenta i rapporti tra Stato e confessioni diversa dalla cattolica e dare conto delle peculiarità,e contemporaneamente dare conto della specificità dei soggetti religiosi. OBIETTIVO : Lo stato si fa carico della condizione delle confessioni religiose è quello di GARANTIRE LA LIBERTA' DEI SINGOLI INDIVIDUI. Questa libertà è anche libertà DI ADESIONE ad un sistema ordinamentale e significa anche TUTELA DELL'INTERESSE DELL'INDIVIUO al che il sistema ordinamentale confessionale a cui appartiene abbia una sua rilevanza agli effetti civili. PRIMO EFFETTO del collegamento : il collegamento vale a trovare dei meccanismi utili affinché lo stato rispetto a determinate materie di interesse comune tra stato e chiesa, ritiri in tutto o almeno in parte la propria pretesa di regolamentare in materia del tutto autonoma e ne consenta una regolamentazione da parte del soggetto confessionale. Il primo effetto consente nel disciplinare un determinato tema che è di interesse comune in modo tale da consentire alla confessione religiosa di far valere la propria disciplina entro i limiti che stabilirà lo stato per non far venire meno i propri principi fondanti ( esempio matrimonio: di interesse dello Stato e della chiesa interesse della chiesa rispetto al quale la chiesa prevede una specifica disciplina sia come atto procedimento della Formazione ma anche dal punto di vista del rapporto. In questo caso la chiesa ha tutto l'interesse a far valere la propria disciplina dell'Istituto matrimoniale e di contro lo stato ha una propria disciplina di quell' Istituto che vale per tutti i cittadini. La chiesa in quanto rappresenta cittadini-fedeli ha tutto l'interesse a che quella disciplina del matrimonio abbia non solo incidenza nel proprio ambito e quindi nel suo rapporto con il fedele, ma vuole fare in modo che il fedele in quanto cittadino possa utilizzare quello schema matrimoniale anche nell'ordine dello stato. E questo non sarebbe in possibile in maniera unilaterale se non attraverso l'individuazione di meccanismi che consentano di rimandare alla disciplina prevista dall'ordinamento canonico). Quindi c'è un problema di condivisione sullo stesso tema di risposte normative differenti. In questo caso l'elemento di congiunzione è costituito dal FEDELE che da una parte vuole che il proprio matrimonio sia riconosciuto dall'ordine civile e ma anche l'interesse ad uniformare il proprio matrimonio alla legislazione prevista dalla chiesa. Lo stato, trovando un meccanismo di condivisione regolamentare, impedisce il formarsi di UN CONFLITTO DI
COSCIENZA ALL'INTERNO DEL SOGGETTO. Per impedire questo conflitto di lealtà e per fare in modo che il fedele sia riconosciuto sul suo interesse ad aderire ai dettami di una determinata confessione religiosa, significa dire che il principio di bilateralità risponde alla sua funzione di tutela della libertà del fedele laddove si faccia CARICO DI GARANTIRE QUESTE ESIGENZE NELLA LORO PECULIARITÀ e quindi deve disciplinare CIÒ CHE È DI SPECIFICO DI UNA SINGOLA CONFESSIONE e non ciò che è comune a tutte le fedi religiose ( altrimenti si introduce nel sistema una distorsione del principio di uguaglianza).
La bilateralità in senso stretto attiene soltanto al rapporto tra lo Stato e confessioni religiose tant’è che ci troviamo dinanzi ad una norma quale quella che è costituita dal articolo 117 comma 2C della costituzione in base al quale lo Stato ha legislazione esclusiva nella materia dei rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose. Cioè questa norma evidentemente vuole confermare il fatto che la bilateralità è una questione di competenza statale. La bilateralità in senso stretto è competenza dello Stato. Cioè lo Stato va a stipulare a livello di vertice gli atti pattizi espressione di bilateralità. Altro discorso è che se in questo atto di ordine regionale sia lo Stato stesso ad entrare e dettare degli spazi di attuazione della bilateralità che coinvolgano le sue articolazioni interne, ma siamo ancora nella bilateralità a livello statale. Questo rimanda sempre alla competenza iniziale cioè la legislazione regionale di origine bilaterale che prodotta a livello regionale coinvolge il complesso di rapporti apicali coperti dalla bilateralità; ma andrà riguardare elementi specifici di interesse diretto delle regioni che naturalmente riguardano materie sulle quali le regioni stesse nelle loro competenze hanno potere di esprimersi: ma saremo fuori della bilateralità in senso stretto. Quindi l’articolo 117 comma due lettera c ha lo stesso ambito coperto dal principio di bilateralità di cui all’articolo sette comma due dotto. Poi lo Stato è libero di esercitare questo potere in modo che ritiene più opportuno perché si potrebbero anche individuare dei principi di sistema alle quali le regioni si debbano adeguare. Quando parliamo di livello dell’intesa dobbiamo capire quando abbiamo nell’ambito della percezione della costituzione che non si trova nella bilateralità detta pattizia. Rispetta questo tipo di discorso dell’articolo 13 comma accordi del 1984 il quale va a fondare una bilateralità ulteriore coperta dagli stessi anzi dalle stesse garanzie di cui all’articolo due perché qui si dice di rapporti nei quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa cattolica e lo Stato come rapporti che potranno essere regolati con gli accordi tra le due parti. Ulteriori sono le materie rispetto a quella dell’accordo. Quando si parla di accordi bisogna capire a cosa si faccia riferimento: problema è capire se si va a superare i confini dettati precedente patto. Si tratta di accordi ulteriori che essendo espressione di collaborazione non sono soggetti a un regime normativo diverso; così come le altre intese con le competenti autorità che presuppongono l’esistenza della bilateralità e ne costituiscono lo svolgimento. L’articolo 13 comma due accanto alle ipotesi di bilateralità vera e propria ovvero che induce agli accordi di cui all’articolo sette comma due induce un’altra ipotesi di accordo. Un accordo a fini collaborativi che possiamo chiamare di tipo procedimentale che è importante anzi è particolarmente significativo ma che non rientra nella bilateralità in
norma può essere interpretata in ragione del principio di bilateralità. la regione può anche svolgere rapporti di bilateralità ma sulla base delle indicazioni statali. Dobbiamo leggere la bilateralità alla luce del principio di indipendenza della sovranità tra Stato e Chiesa e dell’autonomia confessionale delle confessioni religiose. Al di fuori dell’aria della bilateralità necessaria sono possibili i rapporti ma diventano oggetto di collaborazione e quindi da valutare come tali, saranno assoggettati al diritto comune infatti si parla di normazione legislativa così come si parla della stessa anche con riferimento ad altre rappresentanze. Bisogna capire che concetto farsi di collaborazione, in relazione al benessere dell’uomo nel paese; capire come mai questo principio e diventato protagonista quasi assoluto delle relazione tra Stato e Chiesa E se troviamo qualche elemento che ci fa pensare a qualcosa di simile che consente alla collaborazione di diventare quel veicolo che consente l’implementazione della relazione ecclesiastica. Nell’articolo uno dell’accordo, il principio di collaborazione riguarda la trattazione dell’uomo e del bene nel paese. Esiste un presupposto a questa collaborazione: trovare un punto d’accordo vale a dire uno strumento operativo che diventi una modalità per conseguire un obiettivo. Stato e Chiesa ritengono dunque che la promozione dell’uomo e bene del paese siano obiettivi comuni quindi che ci possa essere ipotesi in cui l’obiettivo dello Stato e quella della Chiesa coincidono. L’elemento di potenziale frizione più profonda sta nel fatto che una considerazione del genere sia innocua ma è qualcosa di non semplice da ottenere la loro collaborazione: è come se chiedessimo Stato e Chiesa di ricoprire un ruolo e avere una funzione che non hanno. La definizione di bene viene affidata anche all’operare di un soggetto che si muove aldilà del circuito della rappresentanza democratica, ma che rientra attraverso il canale della democrazia degli interessi (al di fuori del parlamento). Bisogna poi capire qual è l’elemento che mostra il potenziale estensivo del principio, cioè cos’è che consente a questo principio di spiegare tutto il proprio potenziale in termini di piena partecipazione della chiesa alle decisioni politiche, che prescinde dal circuito politico classico cioè il corpo elettorale, parlamento etc. Pensiamo alla riforma del Titolo V della Costruzione e al principio di sussidiarietà che ha cambiato la nostra forma di Stato. Questo principio fa sì che lo Stato si ritiri dalla gestione dell’interesse generale a favore di privati che intendono impegnarsi in questo settore (art 118 Cost). La sussidiarietà c’entra con la collaborazione se noi pensiamo alla dottrina che vede nella sussidiarietà un veicolo di trasformazione della forma di Stato soprattutto nei rapporti tra società civile istituzione pubblica, in modo particolare il singolo cittadino è legittimato da questa norma a individuare ciò che è bene per sé e per la collettività prescindendo dalla rappresentanza politica e quindi un’interpretazione del tutto consona al principio di collaborazione. Ciò può essere inteso come espressione di libertà ma diventa qualcosa di più nel momento in cui per il raggiungimento di quegli obiettivi si devono mettere in moto diverse risorse pubbliche. C’è una tendenza normativa in ragione della quale le intese conferisce determinate prerogative e la possibilità di ottenere determinati benefici giuridici ed economici, ma non sono effetti che conseguono solamente dal fatto di essere beneficiario di un intesa perchè accade che a determinati interessi comune si conferiscano
alle confessioni religiose, non solo per i particolari dell’intesa ma benefici previsti dal diritto comune a tutti soggetti e per quanto riguarda i soggetti religiosi solo a quelli che beneficiano dell’esser parte di intese. (captitolo 5)
Dobbiamo valutare l’impatto sistemico del principio di bilateralità sul micro sistema costituzionale del diritto ecclesiastico e capire quali possono essere i rimedi a questa possibile deviazione del principio di bilateralità. Esso in tanto ha una sua continuità costituzionale in quanto sia delimitato nel suo significato e nei suoi limiti, cioè quanto alla ragione che impone l’obbligo di una contrattazione bilaterale e consente agli esiti di essa di godere di quelle garanzie di cui gode il principio di bilateralità. Se applichiamo il principio di bilateralità come strumento che serve a valorizzare le differenze tra le singole opzioni di fede allora capiamo bene che può essere uno strumento di affermazione dell’eguaglianza: cioè di un concetto di eguaglianza sostanziale per cui non è consentito trattare in maniera uguale situazioni che sono diverse. Perché venga fatto questo ragionamento occorre che la bilateralità sia utile che attraverso di essa si vadano a soddisfare solo ed esclusivamente le esigenze tipiche di una specifica confessione religiosa e quindi dei fedeli di quella confessione. Si parla di bilateralità impropria quando si usa essa per raggiungere fini ad essa non propri, cioè quando si vuole soddisfare un’esigenza di libertà religiosa ma non di una specifica confessione ma tipica di ogni manifestazione della religiosità, in questo caso un’esigenza che sarebbe comune a tutti diventa solo per alcuni soddisfatta: da qui violazione del principio di uguaglianza e di uguale libertà delle confessioni religiose. In Italia abbiamo 12 Intese (vedi). Non tutte le confessioni religiose hanno un’intesa (è il caso dell’Islam); E non godono delle prerogative a cui possono accedere le altre confessioni religiose. Bisogna capire come vengono disciplinate sotto il profilo giuridico: per farsi riconoscere come confessione religiosa aldilà dell’intesa si può far riferimento alla legge sui culti ammessi (che però detta regole particolari), l’alternativa è rientrare tra le associazioni non riconosciute, non avere un riconoscimento formale e muoversi sul piano informale. In questo caso per poter avere la possibilità ufficio di culto non potendosi qualificare come confessione religiosa attraverso il meccanismo delle riconoscimento si fa ricorso ad altre forme previste dalla legislazione dello Stato che non valorizzano l’elemento religioso ad esempio parte di queste avevano tentato di qualificarsi come associazioni di promozione sociale ma sparando sostanziale di culto (incontrando problemi con la giustizia amministrativa in relazione alla destinazione della sede dell’ente per scopi diversi da quelli di cui all’atto costitutivo). In una costruzione piramidale troviamo: chiesa cattolica, confessioni con intese, confessioni riconosciute attraverso la legge dei culti ammessi (possono godere di qualche spazio di libertà che gli spetta
spirituale della società e quindi nell’ottica dello sviluppo della personalità. Cioè un interesse statale alla tutela dei beni culturali come veicolo di promozione della cultura. Per cultura intendiamo non tanto allo specifico significato che il bene culturale può care sotto il profilo del vantaggio, quanto cultura in senso come elemento di elevazione spirituale del singolo senza però investire di significati precisi quel determinato bene. Il bene culturale può essere utilizzato anche bea di un valore sottostante che va riconosciuto come identità di un’intera nazione; caricare il significato di bene culturale significa rappresentare come veicolante una posizione di parte facendolo struggere di significato laddove il bene culturale è tale perché lo possiamo investire di più significati. Esistono beni culturali che rappresentano una particolare vicenda di una confessione o si legano ad un particolare simbolo di fede che sono radicati di un significato religioso ben preciso. Evidentemente il fatto che quel bene possa essere investito di un preciso significato in un’ottica diversa da quella dello Stato che è l’ottica della Chiesa potremmo anche pensare che non ci sia problema perché il problema possa essere risolto attraverso un criterio prettamente proprietario: cioè è il proprietario del bene in questione che ne decide l’utilizzazione se veicolarlo come messaggio di fede o come bene ideologicamente neutro. Si può intendere il bene culturale come strumento possibile per l’esercizio di una determinata confessione. Come esercizio quindi dei poteri organizzatori della confessione religiosa, cioè la confessione esercita dei poteri regolamentari o disciplina l’esercizio di determinata funzioni e assume ad oggetto di questo esercizio gli spazi di culto. Il bene culturale è sia bene che riguarda l’interesse dello stato per la promozione della cultura ma è anche strumento di libertà dell’esercizio della libertà di culto e dell’autonomia confessionale. Questa dei beni culturali è una materia suscettibile di più ordini di valutazione. Potremmo dire che l’interesse prevalente è trasmettere una cultura neutrale superando l’autonomia confessionale e la libertà religiosa. Quindi bisogna capire fino a che punto lo Stato sia vincolato all’esercizio di poteri su base bilaterale, in una disciplina che lo vede impegnato a contrattare con una autorità confessionale. Bisogna capire se sia opportuno o doveroso procedere in tal senso. Per la materia dei Beni Culturali si ritiene che essa sia mista stando all’articolo 12 dell’accordo dell’84. In questo articolo abbiamo già un elemento molto interessante: nella declinazione generale la Chiesa Cattolica collabora alla tutela del patrimonio storico e artistico anche se questo non ha valenza religiosa. Questo principio generale è specificato con aspetti specifici. ARTICOLO 12 ACCORDO: “La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei
medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.” L’articolo rimanda all’articolo 1 dove vi è il principio generale della collaborazione mentre nell'articolo 12 vi è una proiezione applicativa sul piano del patrimonio storico artistico. Qui si parla di patrimonio storico artistico senza alcuna specificazione: questo significa che nella declinazione generale la chiesa cattolica Collabora alla tutela del patrimonio storico artistico anche quando questo non abbia una rilevanza religiosa. La chiesa inoltre si dichiara disponibile a favorire l'accesso agli archivi e alle biblioteche attraverso delle attese poste in essere con lo stato. Ci troviamo nell’ ambito di un'intesa che è prevista a livello apicale e trova una sua determinazione effettiva successiva con un'intesa che interviene tra il ministro competente e la Cei. Ma bisogna capire se si tratta di una intesa, che è para concordataria in questo senso (la sua fonte è prevista nel concordato), che rientra o meno in un ambito coperto da bilateralità. Quella prevista dal comma due dell’articolo 12 è collaborazione o bilateralità? Al fine di armonizzare l'applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso: qui si presuppone che ci sia una legge unilaterale che va applicata quanto a tutela e valorizzazione e godimento di un bene culturale e che questo bene culturale però abbia un interesse religioso e che in questo caso specifico appartengono ad enti istituzioni ecclesiastiche. Tuttavia, trattandosi di un bene di proprietà di una confessione religiosa che è funzionale ad un interesse religioso, si dice che in questa norma lo stato e la chiesa (ovvero gli organi competenti delle due parti e quindi evidentemente non soltanto a livello apicale) stabiliscono un’intesa per Individuare le normative di armonizzazione che consentano di applicare la norma italiana tenendo conto della specificità della condizione in questione. Non si tratta di porre in essere una disciplina speciale e derogatoria, ma solo di applicare la normativa generale che non subisce un arretramento rispetto alla situazione della proprietà particolare di quel bene. Non si ha una produzione di norme coperte dalla bilateralità e quindi di una materia mista in senso tecnico, ciò non vuol dire che parlando di collaborazione equivalga a dare un significato meno pregnante al rapporto tra stato e confessione religiosa. Il vero problema sta nel fatto che l’applicazione di questa norma ha avuto un notevole impatto sia concreto che anche di tipo sistematico, quindi sia per quanto riguarda l’effettiva salvaguardia del bene culturale per la tutela della valorizzazione, ma che sul piano sistematico. Quando noi poniamo una norma di questo genere e facciamo riferimento ad organi competenti delle due parti, dobbiamo immaginare che questi organi competenti delle due parti, siano individuati nei rispettivi ordini. La costituzione deve individuare l’organo competente da parte dello stato. noi dovremmo pensare che l'articolazione completa di questo principio di collaborazione applicato ai beni culturali debba muoversi nell’ alveo individuato dalla costituzione che in realtà in quel momento non riconosceva granché poteri alle regioni in materia di beni culturali. Tanto è vero che l'articolo 9 del codice sui beni culturali ci dice che “per i beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, LE
attività di tutela e valorizzazione di più ampio raggio. Proprio sfruttando questo input iniziale dell’accordo e nei suoi sviluppi successivi le regioni e gli enti locali diventano i protagonisti di una nuova collaborazione tra stato e chiesa. Accade che prima interpretando estensivamente le indicazioni dell'accordo delle stesse intesa e poi avvalendosi del 117 della costituzione che individua nelle regioni Il soggetto su cui si navi già? la competenza legislativa in materia di valorizzazione dei beni culturali (viene scisso il tema della tutela da quello della valorizzazione che viene riconosciuto in capo alla regione ) questa circostanza aumenta ulteriormente la possibilità di accordi regionali e infra regionali tra autorità civile e autorità religiose su un tema che è sempre più ampio quello del bene culturale di interesse religioso, interesse culturale, Determina un impatto tutto da verificare quanto a linearità sul piano del riparto delle competenze Stato Regioni con ricadute di prospetto molto interessanti e in particolare Il protocollo d'intesa per la valorizzazione anche a fini turistici dei beni del patrimonio culturale storico artistico ed ecclesiastico sottoscritto il 6 luglio del 2017. Tra la conferenza episcopale (organo rappresentativo sul territorio nazionale dei vescovi ) e la conferenza delle province autonome di Trento e di Bolzano (Che è un organo di indirizzo politico che raccoglie il presidente a livello governativo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano): I contenuti sono molto innovativi perché prefigurano un ulteriore momento di collaborazione perché individuano dei tavoli regionali e infra regionali e interregionali e nuove frontiere di valorizzazione del bene culturale anche a fini turistici (si parla anche di beni culturali immateriali ), ma il punto più interessante da sottolineare e il fatto che assistiamo ad una intesa che non è né di livello regionale né di livello locale e neppure di livello nazionale nel senso classico del termine (cioè che impegna lo stato come rappresentate nazionale )ma è un'intesa che impegni ho un livello interregionale in quanto sono le regioni Che propongono una visione d'insieme nella tutela e nella valorizzazione dei beni culturali su scala che è oggettivamente nazionale perché riguarda tutte le regioni ,ma che non è di gestione statale. viene introdotto un elemento su un piano dei rapporti fra autorità civile e autorità religiosa di significativa frizione fra le regioni e lo stato e testimonia il tentativo di porre Su un piano più elevato all'attività regionale.
Si identifica come libertà di manifestare la propria fede, di professare la propria fede, di mutare il proprio convincimento religioso e di mostrare anche indifferenza nei confronti di una fede senza che ciò dia luogo a discriminazioni. Quindi libertà di scelta sia positiva che negativa. Libertà quindi di credere o non credere, e quindi anche di essere atei. Ma non è sempre stato cosi. Il problema è dovuto al fatto che l’articolo 19 non fa alcun riferimento all’ateismo e alla non credenza individuale. A livello giuridico non era inizialmente accettato o comunque condiviso perché il concetto di libertà di religione non comprendeva il fenomeno ateistico per mancanza di un elemento specifico. In realtà andando ad analizzare i lavori preparatori alla costituzione, era esclusa qualsiasi tipo di possibilità di Inserire nell'articolo 19 il fenomeno ateistico e fu avanzata una proposta di inserire una
specifica tutela per il pensiero non religioso e la richiesta fu respinta perché fino agli anni 80 si riteneva che la tutela dell’ateismo che fosse inclusa ricompresa nell’articolo 19 ma al massimo nell’articolo
Ciò richiama il concetto di libertà di coscienza e il rapporto che intercorre tra libertà di religione e di coscienza: questo perché c’è chi sosteneva che tra queste ci fosse una mera sovrapposizione e che quindi la libertà di coscienza fosse contenuto nello stesso concetto di libertà di religione (in quest’ottica non c’era spazio per l’ateismo). Tuttavia il concetto di libertà di coscienza è più ampio e le due libertà non occupano lo stesso spettro semantico e permangono alcuni spazi che coprono in modo esclusivo. Secondo parte della dottrina la libertà di coscienza include anche la libertà religiosa (che è la specie rispetto al genere). Il concetto di libertà di coscienza attraverso un percorso di giurisprudenza costituzionale è stato elevato a diritto costituzionalmente protetto e con la sentenza del 91 la corte ha specificato che non può darsi piena ed effettiva garanzia alla dignità umana ai sensi dell’articolo 2 se non viene protetta anche la relazione Intima e privilegiata che l'uomo ha con se stesso che costituisce la base culturale e spirituale e quindi il fondamento e valore etico giuridico della persona. Il fondamento della libertà religiosa, che arriva ad avere una rilevanza costituzionale, risulta implicito e regresso nella stessa carta costituzionale. Su questi presupposti si è arrivato ad affermare oggi che il concetto di libertà religiosa comprende anche il concetto di libertà negativa di non aderire. Si è superata l’interpretazione restrittiva con una lettura estensiva in grado di ricomprendere nella libertà religiosa anche le forme negative. Libertà quale evoluzione della libertà di coscienza. Il passaggio non è stato a problematico né oggi è scontato, perché la libertà di non credere trova molti ostacoli sotto il profilo della libertà istituzionale ai sensi dell’articolo 8 della costituzione. Una sentenza della corte costituzionale del 1984 dichiara l’illegittimità di una disposizione del decreto che dettava delle norme sulle comunità israelitiche nella misura in cui questa norma che riguardava le comunità islamiche al quarto comma diceva che appartengono di diritto alla comunità tutti gli israeliti che hanno residenza nel territorio italiano. L’obbligatoria appartenenza alla comunità israelitica di un soggetto per il semplice fatto che questo fosse israelita e di risiedere nel territorio italiano senza alcuna manifestazione di volontà del soggetto, è stata dichiarata illegittima dalla corte costituzionale in quanto ledeva la libertà di adesione. La libertà di scelta incideva sotto il profilo economico in quanto erano richiesti dei tributi. I casi pratici in cui la l’appartenenza possa essere pregiudizievole sono: bandi selettivi per coloro che appartengono a una determinata fede (concorso per medici non obiettori) e vi fu un dibattito acceso per la discriminazione e diritto della donna alla propria salute con applicazione legge sull’aborto. Ma il medico ha comunque il diritto di cambiare la sua visione. Eventuali sanzioni e norme interne alla confessione non hanno rilevanza civilistiche. Ma le sanzioni previste dall’ordinamento confessionale in caso di abbandono di fede potrebbero avere degli affetti sulla vita sociale e familiare e potrebbero, se intervengono in modo incisivo sulla vita dell’individuo tale di interferire con i diritti e le libertà costituzionali dell’individuo, anche essere rilevanti sotto il