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basato su "Manuale di diritto commerciale" - Campobasso, Utet
Tipologia: Dispense
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(Aggiornato maggio 2018)
1. I presupposti del fallimento _1. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.
Per avviare la procedura di fallimento il debitore deve essere inadempiente e insolvente e i debiti scaduti e non pagati devono essere superiori a 30mila euro. Insolvenza condizione del patrimonio del debitore, L’inadempimento è uno dei possibili indici dell’insolvenza. ➔ Imprenditore può adempire a tutti i suoi debiti ma essere insolvente perché ha usato mezzi anormali per mascherare l’insolvenza (intervenuto il fallimento è reato bancarotta semplice). ➔ L’imprenditore che non adempie ai suoi debiti nonostante la disponibilità di liquidità o per cause temporanee è inadempiente ma non insolvente La dichiarazione di fallimento viene fatta qualora l’imprenditore abbia superato anche uno solo dei limiti patrimoniali, reddituali e di indebitamento posti all’art 1 comma 2 (Vedi sopra) La cessazione dell’attività d’impresa e la morte dell’imprenditore non impediscono la dichiarazione di fallimento, purché non sia passato più di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Nel caso degli imprenditori individuali o della cancellazione d’ufficio degli imprenditori collettivi può essere dimostrata la cessazione d’impresa in data diversa, ma l’insolvenza deve essersi dimostrata prima di tali eventi o entro l’anno.
2. La dichiarazione di fallimento _1. Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.
Istruttoria pre-fallimentare
4. Gli organi del fallimento La procedura fallimentare comporta lo svolgimento di una complessa attività, giudiziaria ed amministrativa, rivolta all’accertamento, alla ricostruzione, alla liquidazione del patrimonio del fallito ed alla ripartizione del ricavato tra creditori. Allo svolgimento di questa attività sono preposti quattro organi: tribunale fallimentare, giudice delegato, curatore e comitato dei creditori.
Entro 60giorni dalla nomina il curatore deve presentare al giudice una relazione dove spiega le ragioni del dissesto, le colpe del fallito e gli atti dello stesso che intende impugnare. I primi 100 giorni del curatore Entro due giorni dalla nomina il curatore deve accettare l’incarico Nei primi 60 giorni il curatore deve
_1. Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.
_1) Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.
1. Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci _rispetto ai creditori.
la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi fino alla chiusura del fallimento, ad esclusione dei crediti privilegiati e dei crediti prededucibili. Se la ripartizione dell’attivo avviene prima della scadenza i crediti infruttiferi subiscono una decurtazione I crediti in valuta estera o indicizzati vengono trasformati in crediti pecuniari in valuta nazionale secondo il valore al momento della dichiarazione di fallimento Nel caso di crediti legati a titoli obbligazionari o di debito
1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio. (Art 58) Quando si tratta invece di rendite perpetue o vitalizie _1. Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile.
Revocatoria ordinaria Viene attuata su tutti gli atti posti in essere dal debitore in stato di insolvenza in un termine superiore ai due anni dalla dichiarazione di fallimento, perché possono aver alterato la par condicio creditorum Il curatore ha il dovere di provare l’eventus damni, è indispensabile ottenere quei beni per soddisfare i creditori, e il consilium fraudis del debitore e del terzo, se si tratta di atti onerosi Revocatoria fallimentare A differenza della revocatoria ordinaria permette una più ampia ricostruzione del patrimonio fallimentare Presupposti della revocatoria:
Possono essere revocati atti tra coniugi si dall’inizio dell’attività d’impresa
1. Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni _sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.
11. Esercizio provvisorio d’impresa Una volta dichiarato il fallimento il tribunale può decidere di autorizzare il proseguimento dell’attività d’impresa se questo porta benefici alla liquidazione parziale o totale del complesso aziendale
12. L’accertamento del passivo L’accertamento del passivo è volto ad accertare quali creditori hanno diritto a partecipare alla ripartizione dell’attivo, l’ammontare dei loro crediti e le cause di prelazione eventuali. Il curatore informa tutti i possibili interessati della possibilità di insinuazione al passivo e la data di udienza dell’esame dello stato passivo La procedura di accertamento del passivo si sviluppa in quattro fasi: