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Diritto Fallimentare: Presupposti e Dichiarazione di Fallimento, Dispense di Diritto fallimentare

basato su "Manuale di diritto commerciale" - Campobasso, Utet

Tipologia: Dispense

2017/2018

Caricato il 04/06/2018

errec96
errec96 🇮🇹

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DIRITTO FALLIMENTARE
(Aggiornato maggio 2018)
1. I presupposti del fallimento
1. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività
commerciale, esclusi gli enti pubblici.
2. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma,
i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di
durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o
dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
duecentomila;
c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
3. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del
Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.
(Art 1)
I presupposti per la dichiarazione di fallimento o per il concordato preventivo sono
- Qualità di imprenditore commerciale del debitore (Sono imprenditori commerciali tutte le attività
non agricole)
- Stato di insolvenza dell’imprenditore commerciale
- Superamento di almeno uno dei limiti dimensionali fissati all’art 1 comma 2 negli ultimi tre anni prima
dell’istanza di fallimento o dalla nascita dell’attività se minore
o attivo patrimoniale minore o uguale 300.000€
o ricavi lordi minore o uguale di 200.000€
o debiti non scaduti minore o uguale di 500.000€
- Presenza di inadempimento complessivamente superiore all’importo fissato per legge a 30.000€
Presupposto soggettivo
L’applicazione del fallimento è limitata quando
- Alcuni imprenditori commerciali particolari (banche, assicurazioni, cooperative e soc. partecipate da
enti locali) non sono soggetti a fallimento ma a liquidazione coatta amministrativa
- Quando ricorrono i presupposti per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di
insolvenza
- Enti pubblici sono esonerati dal fallimento, sono soggetti a procedure di dissesto o a liquidazione
coatta amministrativa
- Start-up innovative sono esonerate da fallimento o altre procedure concorsuali
Presupposto oggettivo
L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con
inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le
proprie obbligazioni.
(Art 5)
Stato di insolvenza dell’imprenditore, ovvero l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni,
è una situazione patologica e irreversibile che coinvolge l’intero patrimonio dell’imprenditore.
L’insolvenza si manifesta con l’inadempimento di una o più obbligazioni o attraverso fattori esterni:
pagamenti con mezzi anormali, fuga o latitanza, chiusura dei locali dell’impresa, trafugamento dell’attivo ecc.
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DIRITTO FALLIMENTARE

(Aggiornato maggio 2018)

1. I presupposti del fallimento _1. Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attività commerciale, esclusi gli enti pubblici.

  1. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.
  2. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento. (Art 1)_ I presupposti per la dichiarazione di fallimento o per il concordato preventivo sono
  • Qualità di imprenditore commerciale del debitore (Sono imprenditori commerciali tutte le attività non agricole)
  • Stato di insolvenza dell’imprenditore commerciale
  • Superamento di almeno uno dei limiti dimensionali fissati all’art 1 comma 2 negli ultimi tre anni prima dell’istanza di fallimento o dalla nascita dell’attività se minore o attivo patrimoniale minore o uguale 300.000€ o ricavi lordi minore o uguale di 200.000€ o debiti non scaduti minore o uguale di 500.000€
  • Presenza di inadempimento complessivamente superiore all’importo fissato per legge a 30.000€ Presupposto soggettivo L’applicazione del fallimento è limitata quando
  • Alcuni imprenditori commerciali particolari (banche, assicurazioni, cooperative e soc. partecipate da enti locali) non sono soggetti a fallimento ma a liquidazione coatta amministrativa
  • Quando ricorrono i presupposti per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza
  • Enti pubblici sono esonerati dal fallimento, sono soggetti a procedure di dissesto o a liquidazione coatta amministrativa
  • Start-up innovative sono esonerate da fallimento o altre procedure concorsuali Presupposto oggettivo L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. (Art 5) Stato di insolvenza dell’imprenditore, ovvero l’incapacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, è una situazione patologica e irreversibile che coinvolge l’intero patrimonio dell’imprenditore. L’insolvenza si manifesta con l’inadempimento di una o più obbligazioni o attraverso fattori esterni: pagamenti con mezzi anormali, fuga o latitanza, chiusura dei locali dell’impresa, trafugamento dell’attivo ecc.

Per avviare la procedura di fallimento il debitore deve essere inadempiente e insolvente e i debiti scaduti e non pagati devono essere superiori a 30mila euro. Insolvenza condizione del patrimonio del debitore, L’inadempimento è uno dei possibili indici dell’insolvenza. ➔ Imprenditore può adempire a tutti i suoi debiti ma essere insolvente perché ha usato mezzi anormali per mascherare l’insolvenza (intervenuto il fallimento è reato bancarotta semplice). ➔ L’imprenditore che non adempie ai suoi debiti nonostante la disponibilità di liquidità o per cause temporanee è inadempiente ma non insolvente La dichiarazione di fallimento viene fatta qualora l’imprenditore abbia superato anche uno solo dei limiti patrimoniali, reddituali e di indebitamento posti all’art 1 comma 2 (Vedi sopra) La cessazione dell’attività d’impresa e la morte dell’imprenditore non impediscono la dichiarazione di fallimento, purché non sia passato più di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese. Nel caso degli imprenditori individuali o della cancellazione d’ufficio degli imprenditori collettivi può essere dimostrata la cessazione d’impresa in data diversa, ma l’insolvenza deve essersi dimostrata prima di tali eventi o entro l’anno.

2. La dichiarazione di fallimento _1. Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore, di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero.

  1. Nel ricorso di cui al primo comma l'istante può indicare il recapito telefax o l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge. (Art 6)_ Il fallimento può essere dichiarato su richiesta di:
  • Uno o più creditori Non è necessario che il creditore sia dell’attività d’impresa dell’imprenditore o che i creditori siano molteplici L’insufficienza di prove non pregiudica il rigetto della domanda in quanto il processo di fallimento è di carattere inquisitorio quindi il giudice non ha limitazione nell’acquisizione di prove. Sono necessarie solo le prove dell’esistenza del credito e dello stato di insolvenza
  • Debitore stesso Libero di richiedere il proprio fallimento per tutelarsi da possibili azioni esecutive individuali in atto La richiesta del proprio fallimento è obbligatoria e penalmente sanzionata (bancarotta semplice 6m-2a carcere) quando vi è certezza dello stato di insolvenza e l’inerzia provoca l’aggravamento del proprio dissesto. L’imprenditore deve depositare presso la cancelleria del tribunale: le scritture contabili e fiscali obbligatorie degli ultimi tre anni, l’elenco nominativo dei creditori e dei crediti, l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su beni in possesso del debitore e le rispettive cose. Prima che lo stato di insolvenza diventi irreversibile il debitore può chiedere il concordato fallimentare o un piano di risanamento
  • Pubblico ministero _1. Il pubblico ministero presenta la richiesta di cui al primo comma dell'articolo 6:
  1. quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore;
  2. quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile. (Art 7)_

Istruttoria pre-fallimentare

  1. Il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio.
  2. Il tribunale convoca, con decreto apposto in calce al ricorso, il debitore ed i creditori istanti per il fallimento; nel procedimento interviene il pubblico ministero che ha assunto l'iniziativa per la dichiarazione di fallimento. […]
  3. Le parti possono nominare consulenti tecnici.
  4. Il tribunale, ad istanza di parte, può emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio o dell'impresa oggetto del provvedimento, che hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento, ovvero revocati con il decreto che rigetta l'istanza.
  5. Non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 1. (Art 15) Il processo per la dichiarazione di fallimento si svolge davanti al tribunale in composizione collegiale Entro 45 giorni dalla deposizione del ricorso il tribunale deve convocare il debitore, i creditori e, qualora fosse coinvolto, il PM In udienza il debitore ha diritto di difesa e può presentare prove a suo favore Le parti possono nominare consulenti tecnici Durante la sentenza possono essere emanati provvedimenti cautelari un patrimonio del fallito per poi, in base all’esito della sentenza, verranno revocati o confermati Se il ricorso al fallimento viene accolto il tribunale emette una sentenza dove indica
  • gli organi fallimentari
  • il deposito delle documentazioni necessarie entro 3 giorni
  • definisce quando avrà luogo l’udienza di esame dello stato passivo
  • assegna il termine di 30gg per la presentazione delle domande di ammissione allo stato passivo 3. Reclamo e revoca del fallimento (Art 18) Il fallito o qualsiasi interessato anche per interessi morali può fare reclamo alla sentenza di fallimento. Il ricorso deve essere depositato presso la corte di appello entro 30 giorni dalla notifica della sentenza o dalla registrazione nel registro delle imprese a seconda di chi fa reclamo. Il reclamo non implica una sospensione delle attività ordinate dalla sentenza, ma la corte di appello può disporre sospensione delle attività di liquidazione. In giudizio d’appello si discute i vizi e le basi su cui si è basata la sentenza. La sentenza che dichiara l’annullamento del fallimento viene notificata e registrata nel registro delle imprese. Sul piano patrimoniale quello che è stato è stato e le spese sono a carico di chi ha richiesto il fallimento. Se si tratta del creditore a lui può essere imputato anche il risarcimento patrimoniale. Si può fare ricorso alla sentenza successiva al reclamo presso la corte di cassazione entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento.

4. Gli organi del fallimento La procedura fallimentare comporta lo svolgimento di una complessa attività, giudiziaria ed amministrativa, rivolta all’accertamento, alla ricostruzione, alla liquidazione del patrimonio del fallito ed alla ripartizione del ricavato tra creditori. Allo svolgimento di questa attività sono preposti quattro organi: tribunale fallimentare, giudice delegato, curatore e comitato dei creditori.

  • Tribunale fallimentare “Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è investito dell'intera procedura fallimentare; provvede alla nomina ed alla revoca o sostituzione, per giustificati motivi, degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato; può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il fallito e il comitato dei creditori; decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato. I provvedimenti del tribunale nelle materie previste da questo articolo sono pronunciate con decreto, salvo che non sia diversamente disposto.” (Art 23) Il tribunale incaricato è investito dell’intera procedura fallimentare e sovrintende al corretto svolgimento della stessa. Le funzioni principali sono: o Nomina, supervisione e sostituzione del giudice delegato e del curatore o Sostituzione dei componenti del comitato dei creditori o Decide le controversie che non competono al giudice delegato o derivano dal fallimento o Può chiedere in ogni momento chiarimenti al curatore al comitato dei creditori e al debitore Ogni decisione presa dal tribunale incaricato viene emanata con un decreto, che può essere reclamato presso la corte d’appello (Art 26)
  • Giudice delegato _1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:
  1. riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;
  2. emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;
  3. convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;
  4. su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento;
  5. provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
  6. autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi. Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito ai difensori nominati dal medesimo curatore;
  7. su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge;
  8. procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi, a norma del capo V.
  1. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che abbia autorizzato, né può far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.
  2. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato._ (Art 25) Il giudice delegato vigila sulle operazioni del fallimento e ne controlla la regolarità Le funzioni principali del giudice delegato sono:
  • Nomina e revoca i componenti del comitato dei creditori e in casi di inerzia/impossibilità/urgenza delibera sugli atti di competenza del comitato

Entro 60giorni dalla nomina il curatore deve presentare al giudice una relazione dove spiega le ragioni del dissesto, le colpe del fallito e gli atti dello stesso che intende impugnare. I primi 100 giorni del curatore Entro due giorni dalla nomina il curatore deve accettare l’incarico Nei primi 60 giorni il curatore deve

  • Porre i sigilli sui beni e le proprietà del fallito _1. Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore.
  1. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.
  2. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, l'apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato.
  3. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile. (Art 84)_ Può chiedere la collaborazione di coadiuvanti autorizzati dal giudice e l’assistenza della forza pubblica
  • Redare l’inventario dei beni e dei diritti una volta rimossi i sigilli _1. Il curatore, rimossi i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il fallito e il comitato dei creditori, se nominato, formando, con l'assistenza del cancelliere, processo verbale delle attività compiute. Possono intervenire i creditori.
  1. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.
  2. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il fallito o, se si tratta di società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia che esistano altre attività da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 220 in caso di falsa o omessa dichiarazione.
  3. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale. (Art 87)_ La redazione deve essere fatta alla presenza di un cancelliere Il curatore può richiedere la collaborazione di uno stimatore Prima di depositare l’inventario il curatore invita il fallito alla dichiarazione di ulteriori beni o diritti, omissione o falso sono sanzionati
  • Comunicazione al registro delle imprese i dati del fallimento
  • Redigere l’elenco dei creditori
  1. Il curatore, in base alle scritture contabili del fallito e alle altre notizie che può raccogliere, deve compilare l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché' l'elenco di tutti coloro che vantano diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su cose in possesso o nella disponibilità del fallito, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.
  2. Il curatore deve inoltre redigere il bilancio dell'ultimo esercizio, se non è stato presentato dal fallito nel termine stabilito, ed apportare le rettifiche necessarie e le eventuali aggiunte ai bilanci e agli elenchi presentati dal fallito a norma dell'art. 14. (Art 89) Attraverso la consultazione delle scritture contabili e la redazione di un bilancio aggiornato
  • Fascicolo della procedura

_1. Immediatamente dopo la pubblicazione della sentenza di fallimento, il cancelliere forma un fascicolo, anche in modalità informatica, munito di indice, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti ed i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi separatamente.

  1. Il comitato dei creditori e ciascun suo componente hanno diritto di prendere visione di qualunque atto o documento contenuti nel fascicolo. Analogo diritto, con la sola eccezione della relazione del curatore e degli atti eventualmente riservati su disposizione del giudice delegato, spetta anche al fallito.
  2. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione (Art 90)_ Una volta pubblicata la sentenza il cancelliere deve redigere un fascicolo contenente tutti gli atti relativi alla procedura Il comitato dei creditori può consultarlo liberamente, il fallito può prenderne visione ad esclusione degli atti riservati e della relazione del curatore invece i creditori possono consultare solo le documentazioni relative ai loro crediti su autorizzazione del giudice
  • Comunicazione ai creditori _1. Il curatore, esaminate le scritture dell'imprenditore ed altre fonti di informazione, comunica senza indugio ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del fallito, a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore:
  1. che possono partecipare al concorso trasmettendo domanda con le modalità indicate nell'articolo seguente;
  2. la data fissata per l'esame dello stato passivo e quella entro cui vanno presentate le domande;
  3. ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda, con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 31-bis, secondo comma, nonché' della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 93, terzo comma, n. 5);
  4. il suo indirizzo di posta elettronica certificata.
  1. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente. (EX Art 92)_ Il curatore dopo aver esaminato le scritture comunica ai creditori tramite pec o raccomandata la possibilità di insinuarsi nel passivo e le modalità in cui devo far pervenire la domanda di ammissione allo stato passivo (EX Art 33) Entro 60 giorni dalla sentenza di fallimento il curatore deve redigere una relazione particolareggiata dove indica: le ragioni del fallimento, le azioni che lo hanno causato e le responsabilità; gli atti che intende impugnare. Una copia deve essere inviata al PM che nel caso individui atti criminosi dovrà avviare una procedura penale Inoltre, ogni 6 mesi deve redigere un rapporto riepilogativo sull’andamento del fallimento. Copia viene inviata al comitato dei creditori, al registro delle imprese, ai creditori e ai titolari di diritti
  • Comitato dei creditori Composto da tre o cinque membri scelti fra i creditori per rappresentare in modo equilibrato quantità e qualità dei crediti. Organo nominato dal giudice delegato entro tre giorni dalla sentenza di fallimento. I creditori che rappresentano la maggioranza posso chiedere la nomina di nuovi componenti, che il tribunale valuterà e provvederà a soddisfare qualora l’equilibrio rimanga invariato. La riforma del 2006 ha ampliato i poteri del comitato, che ora ha un ruolo di supervisione sull’operato del curatore e di delibera per azioni amministrative straordinarie.

_1) Se al fallito vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.

  1. La casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla liquidazione delle attività. (Art 47)_ Inoltre, il fallito, se proprietario della propria abitazione, ha diritto di abitarvi nei limiti necessari alla sua famiglia fino a quando non verrà venduta. Qualora il fallito sia privo di mezzi di sussistenza il giudice può concedergli un sussidio in misura alle sue necessità e della sua famiglia. Diversamente se il giudice ritiene che lo stipendio del fallito è superiore al necessario per il mantenimento della famiglia la parte eccedente viene inserita nel patrimonio fallimentare.

1. Tutti gli atti compiuti dal fallito e i pagamenti da lui eseguiti dopo la dichiarazione di fallimento sono inefficaci _rispetto ai creditori.

  1. Sono egualmente inefficaci i pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza dichiarativa di fallimento.
  2. Fermo quanto previsto dall'articolo 42, secondo comma, sono acquisite al fallimento tutte le utilità che il fallito consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al primo e secondo comma._ (Art. 44) Dopo la dichiarazione di fallimento il fallito è libero di agire compiendo atti validi e vincolanti, ma inefficaci nei confronti dei creditori.
  1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del fallito compresi nel fallimento sta in giudizio il curatore.
  2. Il fallito può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.
  3. L'apertura del fallimento determina l'interruzione del processo.
  4. Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia. (Art. 4 3 ) Lo spossessamento implica l’impossibilità del fallito di presenziare come attore o convenuto in giudizio, verrà sostituito dal curatore, tranne nel caso in cui può essergli imputata una bancarotta semplice o è previsto per legge 6. Effetti del fallimento per il fallito: Effetti personali e penali Il fallito viene privato di alcuni diritti e capacità civili. I diritti civili di cui viene privato sono il segreto epistolare e il diritto di libertà di movimento
  5. l fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento. 2 ) La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore. (Art. 48)
  • Segreto epistolare La corrispondenza indirizzata al fallito non in quanto persona fisica viene prima supervisionata dal curatore, per evitare che venga lesa la privacy del fallito. Nel caso in cui si tratti di un fallimento di persona fisica la corrispondenza continua a essere inviata al fallito che ha il dovere di consegnare la posta al curatore quando non sia strettamente personale
  1. L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonché gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.
  2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
  3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario. (Art 49)
  • Libertà di movimento Il fallito ha l’obbligo di comunicare al curatore qualsiasi spostamento di residenza o domicilio e deve essere disponibile a presentarsi presso gli organi fallimentari ogni qualvolta gli venga richiesto. Per quanto riguarda le capacità civili le limitazioni sono previste dal codice civile e da legge speciali. Tra le limitazioni rientra l’impossibilità del fallito di coprire cariche amministrative all’interno di società (Amministratore revisore sindaco o liquidatore), non può essere iscritto all’albo degli avvocati o dei commercialisti, non può essere tutore arbitro o notaio, queste limitazioni cessano con la chiusura del fallimento. Se il fallito non rispetta queste limitazioni perde il diritto all’esdebitazione I principali reati fallimentari sono:
  • Bancarotta semplice Reati caratterizzati da colpa del fallito (irregolarità) Non sono compresi tra le cause atti mossi da procedure concorsuali
  • Bancarotta fraudolenta Reati caratterizzati da dolo del fallito (Occultamento o falsificazione)
  • Ricorso abusivo del credito Ricorso singolo o ripetitivo al credito per dissimulare lo stato di crisi Questi reati sono caratterizzati da una pena accessoria che vieta per 2 10 o 3 anni l’iniziativa imprenditoriale al fallito 7. Effetti del fallimento per i creditori Il fallimento è diretto a soddisfare, secondo il principio di par condicio creditorum, tutti coloro che sono creditori del fallimento al momento della dichiarazione di fallimento _1. Il fallimento apre il concorso dei creditori sul patrimonio del fallito.
  1. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o trattato ai sensi dell'art. 111, primo comma, n. 1), nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal Capo V, salvo diverse disposizioni della legge.
  2. Le disposizioni del secondo comma si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'art. 51. (Art 52)_ Dalla data di dichiarazione del fallimento i creditori del fallito potranno soddisfare i loro crediti solo rispettando la procedura concorsuale, diventando così creditori concorsuali. Dopo che è stato fatto l’accertamento giudiziale del credito i creditori concorsuali diventano creditori concorrenti acquisendo il diritto di partecipazione alla ripartizione dell’attivo. I creditori concorrenti si distinguono in due categorie:
  • Creditori chirografari Partecipano alla ripartizione dell’attivo non gravato da vincoli in proporzione al credito.

la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi fino alla chiusura del fallimento, ad esclusione dei crediti privilegiati e dei crediti prededucibili. Se la ripartizione dell’attivo avviene prima della scadenza i crediti infruttiferi subiscono una decurtazione I crediti in valuta estera o indicizzati vengono trasformati in crediti pecuniari in valuta nazionale secondo il valore al momento della dichiarazione di fallimento Nel caso di crediti legati a titoli obbligazionari o di debito

1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio. (Art 58) Quando si tratta invece di rendite perpetue o vitalizie _1. Se nel passivo del fallimento sono compresi crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'art. 1866 del codice civile.

  1. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento della dichiarazione di fallimento._ (Art 60) _1. I creditori hanno diritto di compensare coi loro debiti verso il fallito i crediti che essi vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima della dichiarazione di fallimento.
  2. Per i crediti non scaduti la compensazione tuttavia non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra i vivi dopo la dichiarazione di fallimento o nell'anno anteriore._ (Art 56) La scadenza anticipata dei crediti non scaduti alla dichiarazione di fallimento implica la compensazione dei crediti, ad esclusione dei debiti accumulati dal fallito tramite atto tra vivi un anno prima della dichiarazione di fallimento o dopo questa. È possibile sottrarsi alla compensazione tramite revocatoria fallimentare dell’atto da cui deriva il credito verso il fallito 8. Effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori Tra il momento in cui si manifesta l’insolvenza e il momento in cui viene dichiarato il fallimento il fallito può compiere atti che alterino l’integrità del patrimonio e creino danno al creditore, quindi il fallimento ha il dovere di annullare i pregiudizi nati per tutelare i creditori. L’azione revocatoria viene attuata su richiesta del curatore e ordinata dal giudice ogni qual volta il debitore altera il suo patrimonio creando pregiudizio per i suoi creditori In caso di fallimento il curatore ha il dovere di esercitare sia la revocatoria ordinaria che la revocatoria fallimentare entro 3 anni dalla dichiarazione e non oltre i 5 _1. Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.
  3. Nel caso in cui alla domanda di concordato preventivo segue la dichiarazione di fallimento, i periodi di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese. (Art 69-bis)_

Revocatoria ordinaria Viene attuata su tutti gli atti posti in essere dal debitore in stato di insolvenza in un termine superiore ai due anni dalla dichiarazione di fallimento, perché possono aver alterato la par condicio creditorum Il curatore ha il dovere di provare l’eventus damni, è indispensabile ottenere quei beni per soddisfare i creditori, e il consilium fraudis del debitore e del terzo, se si tratta di atti onerosi Revocatoria fallimentare A differenza della revocatoria ordinaria permette una più ampia ricostruzione del patrimonio fallimentare Presupposti della revocatoria:

  • stato di insolvenza del debitore
  • conoscenza dello stato di insolvenza da parte di terzi Posizione del curatore
  • la retrodatazione dell’insolvenza fino ad un massimo di un anno imputa al terzo il dovere di dimostrare l’assenza dello stato di insolvenza all’epoca
  • in alcuni casi il terzo deve provare di non essere stato a conoscenza dello stato di insolvenza Effetti _1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'art. 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.
  1. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.
  2. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito. (Art 70)_
  • L’atto di revocatoria è inefficace verso la massa dei creditori
  • I terzi che subiscono la revocatoria devono restituire il bene o l’equivalente in denaro se impossibile restituire il bene oggetto di scambio
  • I terzi saranno messi al passivo nel fallimento e concorreranno alla ripartizione Procedimento
  • Revocatoria di diritto _1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.
  1. I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36. (Art 64)
  2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento. (Art 65)_

Possono essere revocati atti tra coniugi si dall’inizio dell’attività d’impresa

  • Sempre presunta la conoscenza dello stato di insolvenza Sia per atti anormali che per atti normali Il coniuge deve dimostrare la sua ignoranza È stata sospesa la presunzione muciana Intervenuto il fallimento viene sciolta la comunione legale quindi metà dei beni in comunione verrà imputata al fallito e anche su di essi verranno imputati debiti 10. Effetti del fallimento sui contratti in corso di esecuzione L’imprenditore fallito al momento della dichiarazione del suo fallimento è al centro di contratti che non hanno ancora avuto parziale/completa esecuzione. La sorte di tali contratti è definita in base a tre categorie Scioglimento di diritto (Ex lege) A questa categoria appartengono i
  • contratti di borsa a termine Il contratto di borsa a termine, se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento di uno dei contraenti, si scioglie alla data della dichiarazione di fallimento. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data di dichiarazione di fallimento è versata nel fallimento se il fallito risulta in credito, o è ammessa al passivo del fallimento nel caso contrario. (Art 76) su merci o titoli derivati potrebbero creare speculazioni a danno dei creditori
  • Associazione in partecipazione _1. La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell'associante. L'associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.
  1. L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico.
  2. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'art. 150. (Art 77)_ Di regola con il fallimento dell’associazione il contratto decade e per prevenire eventuali speculazioni
  • Contratti di conto corrente ordinario e bancario, commissione e mandato con fallimento del mandatario _1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per il fallimento di una delle parti.
  1. Il contratto di mandato si scioglie per il fallimento del mandatario.
  2. Se il curatore del fallimento del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario è trattato a norma dell'articolo 111, primo comma, n. 1), per l'attività compiuta dopo il fallimento. (Art 78)_ Il fallimento è incompatibile con il versamento di liquidità o gestione per conto di terzi
  • Appalto

1. Il contratto di appalto si scioglie per il fallimento di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di giorni _sessanta dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.

  1. Nel caso di fallimento dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto. Sono salve le norme relative al contratto di appalto per le opere pubbliche. (Art 81)_ Entro 60giorni dalla dichiarazione di fallimento il curatore con l’autorizzazione del comitato dei creditori può subentrare al fallito con analoghe garanzie il committente può opporsi nel caso in cui le caratteristiche soggettive dell’appaltatore hanno avuto un ruolo decisivo nell’assegnazione Subingresso automatico Esistono dei contratti che hanno diritto di proseguire oltre il fallimento perché ritenuti vantaggiosi per la massa dei creditori Il curatore subentra al debitore e adempie agli obblighi in prededuzione
  • Locazione di immobili _1. Il fallimento del locatore non scioglie il contratto di locazione d'immobili e il curatore subentra nel contratto.
  1. Qualora la durata del contratto sia complessivamente superiore a quattro anni dalla dichiarazione di fallimento, il curatore ha, entro un anno dalla dichiarazione di fallimento, la facoltà di recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dalla dichiarazione di fallimento.
  2. In caso di fallimento del conduttore, il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati.
  3. Il credito per l'indennizzo è soddisfatto in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, n. 1 con il privilegio dell'articolo 2764 del codice civile. (Art 80)_ Se fallisce il locatario il curatore può recedere al contratto restituendo il giusto indennizzo al locatore L’indennizzo viene calcolato dal giudice delegato Se fallisce il locatore il contratto continua però la recessione deve essere effettuata entro 1anno dal fallimento e ha efficacia dal quarto anno della procedura, salvo scadenza anteriore
  • Affitto d’azienda 1. Il fallimento non è causa di scioglimento del contratto di affitto d'azienda, ma entrambe le parti possono recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo dovuto dalla curatela è regolato dall'articolo 111, n. 1. (Art 79) Entrambe le parti possono recedere entro 60giorni con equo indennizzo
  • Assicurazione contro danni _1. Il fallimento dell'assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni, salvo patto contrario, e salva l'applicazione dell'art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.
  1. Se il contratto continua, il credito dell'assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento. (Art 82)_

11. Esercizio provvisorio d’impresa Una volta dichiarato il fallimento il tribunale può decidere di autorizzare il proseguimento dell’attività d’impresa se questo porta benefici alla liquidazione parziale o totale del complesso aziendale

  • Esercizio provvisorio Con la sentenza dichiarativa del fallimento, il tribunale può disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, se dalla interruzione può derivare un danno grave, purché non arrechi pregiudizio ai creditori. (Art 104 comma 1) L’esercizio provvisorio può avere luogo
  • su sentenza del tribunale se la chiusura arrecherebbe grave danno o creerebbe pregiudizi
  • su richiesta del comitato dei creditori e approvazione del giudice delegato in questo caso deve essere prevista una durata e il curatore ogni 6 mesi deve redigere e depositare un rendiconto e ogni 3 convocare il comitato dei creditori per aggiornarlo sulla situazione la cessazione viene ordinata dal giudice qualora si dimostri non si più necessario l’esercizio _6. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio provvisorio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo sentiti il curatore ed il comitato dei creditori.
  1. Durante l'esercizio provvisorio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli.
  2. I crediti sorti nel corso dell'esercizio provvisorio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 111, primo comma, n. 1)._ (Art 104 comma 6- 7 - 8) Con il proseguimento continuano a valere tutti gli atti d’impresa con il rischio che assorbono buona parte dell’attivo pregiudicando i creditori concorsuali
  • Affitto d’azienda Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 104-ter su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del fallito a terzi anche limitatamente a specifici rami quando appaia utile al fine della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa. (Art 104-bis comma 1) Se proficuo per la liquidazione è contemplata anche la possibilità di affittare l’attività per un periodo previo pagamento di un canone Deve essere autorizzata dal giudice sentito il comitato dei creditori L’affittuario viene scelto dal giudice secondo l’Art 107 e si assume ogni responsabilità relativa all’impresa nel periodo di locazione e deve rispettare il piano industriale autorizzato dal giudice Il contratto deve prevedere la possibilità per il curatore di recedere dal contratto previo equo indennizzo in prededuzione e il diritto di prelazione sulla vendita dell’affittuario entro 5 giorni Per tutelare i creditori concorsuali al termine dell’affitto il complesso torna alla situazione di fallimento, quindi tutti i debiti e le obbligazioni sorte durante la locazione rimangono in capo all’affittuario.

12. L’accertamento del passivo L’accertamento del passivo è volto ad accertare quali creditori hanno diritto a partecipare alla ripartizione dell’attivo, l’ammontare dei loro crediti e le cause di prelazione eventuali. Il curatore informa tutti i possibili interessati della possibilità di insinuazione al passivo e la data di udienza dell’esame dello stato passivo La procedura di accertamento del passivo si sviluppa in quattro fasi:

  • Domanda di ammissione dei creditori e/o di rivendicazione Domanda di ammissione dei creditori La domanda viene sollecitata dal curatore con avviso depositato in cancelleria Anche i titolari di crediti prededucibili sono soggetti all’onere di presentare la domanda, salvo contestazione per ammontare o collocazione La domanda deve essere presentata con ricorso entro trenta giorni dall’udienza d’esame dello stato passivo tramite posta certificata al curatore La domanda deve avere la forma corretta e deve essere corredata dalle ragioni e dai documenti giustificativi del credito Qualora il creditore non indichi l’indirizzo pec a cui inviare le comunicazioni relative, questo potrà reperirle presso la cancelleria del tribunale Domanda di rivendicazione _1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'art. 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'art. 95, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.
  1. Sono salve le disposizioni dell'art. 1706 del codice civile (Art 103)_ Ha lo scopo di ottenere la restituzione o la rivendicazione di beni di terzi inseriti nel patrimonio fallimentare perché depositati presso il fallito nel momento dello spossessamento Deve essere presentata entro 30 giorni dall’udienza
  • Progetto di stato passivo In base alle domande presentate il curatore deve presentare un progetto di stato passivo dove indica: o I crediti ammessi distinti in crediti chirografari e crediti privilegiati (muniti di pegno ipoteca o privilegio) o Crediti non ammessi nella totalità o in parte o non si accetta il privilegio con motivazione o Crediti ammessi con riserva Separatamente il curatore deve elencare i titolari di diritti su beni di proprietà o in possesso del fallito e le ragioni di ogni titolo ammesso/rifiutato Il progetto deve essere depositato in cancelleria e diffuso trai i creditori e i titolari di diritti entro 15 giorni dall’udienza d’esame I creditori, i titolari di diritti e il fallito possono fare osservazioni e fornire documenti integrativi entro 5 giorni dall’udienza
  • Esame dello stato passivo