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Procedures Concorsuali: La Responsabilità Patrimoniale del Debitore e le Suas Alternative, Panieri di Diritto fallimentare

Una panoramica dettagliata delle procedure concorsuali, che sono un mezzo per attuare la responsabilità patrimoniale del debitore e soddisfare i creditori. Le procedure concorsuali assicurano una tutela collettiva ai creditori e introducono un organo pubblico per gestire il patrimonio del debitore. Vengono discusse le forme di attuazione coattiva e volontarie, le finalità delle procedure, e le differenze tra fallimento, concordato preventivo, e procedure amministrative. Inoltre, vengono trattati i vantaggi e svantaggi delle procedure concorsuali, e la par condizione creditorum.

Tipologia: Panieri

2023/2024

In vendita dal 06/03/2024

LauShane
LauShane 🇮🇹

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DOMANDE DIRITTO FALLIMENTARE MERCATORUM
Domande Esami precedenti
1. È dovere del curatore di: redigere l’inventario dei beni del fallito
2. L'azione revocatoria fallimentare avversa gli atti compiuti dagli amministratori
della società fallita: è esercitata dal curatore
3. Tra i poteri del giudice delegato non rientra: L'approvazione del concordato
4. Dopo la cancellazione dal registro delle imprese, gli imprenditori collettivi:
Possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione
5. Sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare: I pagamenti di beni e servizi
effettuati nell'esercizio di attività d'impresa non nei termini d'uso
6. Dopo la chiusura del fallimento: Il fallito riacquista il potere di disporre ed
amministrare i propri beni
7. I pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento:
Sono privi di effetto rispetto ai creditori se eseguiti dal fallito nei due anni anteriori
alla dichiarazione di fallimento
8. I pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza di fallimento sono: inefficaci
9. Nel fallimento, i creditori muniti di pegno: Fanno valere il loro diritto di
prelazione sul prezzo dei beni vincolati e, se non sono soddisfatti integralmente,
concorrono per quanto è loro dovuto con i creditori chirografari
10. Tra i doveri del curatore rientra: La presentazione del rendiconto
11. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento:
Sono ammessi al passivo per l'intera somma
12. Il rendiconto deve essere presentato da: Il curatore
13. Il comitato dei creditori: Autorizza gli atti di straordinaria amministrazione
14. Il fallimento è dichiarato con: sentenza
15. Nella fase di liquidazione dell'attivo, il Curatore: può cedere i crediti che fanno
parte dell'attivo fallimentare
16. Se il Curatore dichiara di voler subentrare nel contratto ha: i medesimi obblighi
che aveva il fallito in bonus
17. I pagamenti compiuti in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti
ex art. 182 bis l.fall.: Sono esenti da revocatoria fallimentare
18. Nel fallimento, le vendite: devono avvenire secondo procedure competitive
19. Ai fini della revocatoria fallimentare, il pagamento con mezzi “anormali” si
realizza: Con mezzi diversi dal danaro o da altri mezzi normali di pagamento, quali
cessioni di credito
20. La revocatoria degli atti normali: Nei confronti degli atti e dei pagamenti
compiuti dal fallito nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, sempre
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DOMANDE DIRITTO FALLIMENTARE MERCATORUM

Domande Esami precedenti

  1. È dovere del curatore di: redigere l’inventario dei beni del fallito
  2. L'azione revocatoria fallimentare avversa gli atti compiuti dagli amministratori della società fallita: è esercitata dal curatore
  3. Tra i poteri del giudice delegato non rientra: L'approvazione del concordato
  4. Dopo la cancellazione dal registro delle imprese, gli imprenditori collettivi: Possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione
  5. Sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare: I pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio di attività d'impresa non nei termini d'uso
  6. Dopo la chiusura del fallimento: Il fallito riacquista il potere di disporre ed amministrare i propri beni
  7. I pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento: Sono privi di effetto rispetto ai creditori se eseguiti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento
  8. I pagamenti ricevuti dal fallito dopo la sentenza di fallimento sono: inefficaci
  9. Nel fallimento, i creditori muniti di pegno: Fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati e, se non sono soddisfatti integralmente, concorrono per quanto è loro dovuto con i creditori chirografari
  10. Tra i doveri del curatore rientra: La presentazione del rendiconto
  11. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data della dichiarazione di fallimento: Sono ammessi al passivo per l'intera somma
  12. Il rendiconto deve essere presentato da: Il curatore
  13. Il comitato dei creditori: Autorizza gli atti di straordinaria amministrazione
  14. Il fallimento è dichiarato con: sentenza
  15. Nella fase di liquidazione dell'attivo, il Curatore: può cedere i crediti che fanno parte dell'attivo fallimentare
  16. Se il Curatore dichiara di voler subentrare nel contratto ha: i medesimi obblighi che aveva il fallito in bonus
  17. I pagamenti compiuti in esecuzione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis l.fall.: Sono esenti da revocatoria fallimentare
  18. Nel fallimento, le vendite: devono avvenire secondo procedure competitive
  19. Ai fini della revocatoria fallimentare, il pagamento con mezzi “anormali” si realizza: Con mezzi diversi dal danaro o da altri mezzi normali di pagamento, quali cessioni di credito
  20. La revocatoria degli atti normali: Nei confronti degli atti e dei pagamenti compiuti dal fallito nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento, sempre

che il Curatore provi la conoscenza, in capo al terzo, dello stato di insolvenza in cui si trovava il debitore poi fallito al momento del compimento dell’atto

  1. Nei contraGi ad esecuzione continuata o periodica, se il Curatore subentra nel contratto, i crediti maturati in data antecedente al fallimento sono: Prededucibili
  2. Per effeGo del fallimento del mandatario, il contraGo di mandato: Si scioglie di diritto
  3. Per partecipare al concorso fallimentare, i creditori devono: Presentare la domanda di ammissione al passivo
  4. In allegato al ricorso per l'ammissione al concordato preventivo, il debitore deve depositare: Elenco analitico ed estimativo delle attività
  5. Le domande tardive di ammissione al passivo sono: Le domande presentate entro dodici mesi dall'esecutività dello stato passivo
  6. L'obbligo di rendiconto sorge: Al momento della cessazione dell'incarico
  7. Gli effetti della revocatoria ordinaria azionata dal Curatore: Dei benefici si avvantaggiano tutti i creditori, a differenza della revocatoria esercitata da un creditore
  8. Dopo l'omologazione del concordato preventivo, i creditori anteriori mantengono i loro diritti nei confronti di: Il fideiussore del debitore
  9. La revoca dell'ammissione al concordato preventivo è disposta da: Tribunale
  10. I componenti del comitato dei creditori in conflitto d’interessi Non possono votare
  11. Gli effetti dell'omologazione del concordato preventivo si producono in capo a: Tutti i creditori, anche dissenzienti
  12. Nel concordato fallimentare, se la proposta è presentata prima che sia stato reso esecutivo lo stato passivo, la legittimazione al voto è disposta sulla base di: sulla base dell'elenco provvisorio dei crediti redatto dai curatori
  13. Nel fallimento, la legittimazione all'esercizio delle azioni di responsabilità contro gli amministratori della società fallita per il danno diretto provocato ai singoli creditori e soci spetta: al curatore
  14. La chiusura del fallimento non può avvenire per mancanza di crediti prededucibili
  15. Ai fini dell'esclusione dal fallimento, l'onere della prova dei tre requisiti dimensionali spetta: Al debitore

-La presenza dell’organo pubblico ha la funzione di: garantire l’attuazione della tutela colleDiva dei creditori -La par condicio creditorum: E' il principio che garantisce il paritario trattamento dei creditori nelle procedure concorsuali -La par condicio creditorum è il principio secondo cui: ferme restando le cause legittime di prelazione, i creditori hanno il diritto di soddisfarsi in modo proporzionale all'ammontare dei propri crediti -Le procedure concorsuali: Hanno tra i propri obiettivi anche la conservazione dei complessi produttivi -La tutela degli interessi dei lavoratori: E' uno degli obiettivi delle procedure concorsuali -Le procedure concorsiali sono un mezzo: per attuare coattivamente la responsabilità patrimoniale del debitore, evitando i rischi delle procedure esecutive individuali, attraverso la sostituzione dell’azione individuale con l’azione collettiva, la creazione di un vincolo sul patrimonio del fallito e l’introduzione di un organo pubblico che procede alla liquidazione dei beni e alla ripartizione del ricavato tra i creditori -Le procedure concorsuali assicurano: l’efficienza economica nella tutela dei creditori -Le procedure concorsuali sono dei procedimenti con elementi: amministrativi, civili e negoziali 2 - LE CARATTERISTICHE COMUNI DELLE PROCEDURE CONCORSUALI -Nel nostro ordinamento: Esistono cinque procedure concorsuali

  1. fallimento (l.Fall. r.d. 16 marzo 1942 n.267)
  2. concordato preventivo (l.Fall. r.d. 16 marzo 1942 n.267)
  3. liquidazione coatta amministrativa (l.Fall. r.d. 16 marzo 1942 n.267)
  4. amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi (d.lgs. 8 luglio 1999 n.270) (c’è anche una versione “speciale”: la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza d.l 23 dicembre 2003, n.247)
  5. procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (l. 27 gennaio 2012 n.3 e modifiche) -Le procedure concorsuali sono disciplinate: da leggi speciali (no codice civile) -Quali sono i principi generali comuni alle procedure concorsuali: principio dell’alternativa (o si applica una procedura concorsuale o un’altra); principio della conversione (conversione da una procedura a un'altra ricorrendone i presupposti, es. da amministrazione straordinaria a fallimento per impossibilità di utile prosecuzione); principio della successione (vi è consecuzione tra una procedura e l'altra, facendo in tal caso retroagire gli effetti della seconda

procedura dal momento dell'apertura della prima procedura, es. si apre la procedura di concordato preventivo, ma a questa può far seguito la procedura di fallimento) -Nel caso di conversione della procedura: la conversione consente di tenere fermi gli effetti giuridici prodotti dal provvedimento della procedura precedente e di mantenere ferme le limitazioni dei poteri di disposizione del debitore e alle azioni dei creditori -Le procedure giudiziarie: Si aprono con provvedimento dell'autorità giudiziaria e si svolgono sotto il controllo dell’autorità giudiziaria -Le procedure giudiziarie:sono disposte con provvedimento dell’autorità giudiziaria (il tribunale) che nomina gli organi della procedura, ne definisce indirizzi e ne mantiene il controllo -Le procedure coattive:procedure che si aprono anche contro la volontà del debitore (Fallimento, LCA, Amm. straord.) -Le procedure volontarie: procedure che si aprono su impulso del debitore (C.P, procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento -Il fallimento: E' una procedura giudiziaria -Tra le procedure giudiziarie rientrano: fallimento, concordato preventivo, procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento -Il concordato preventivo:E’ una procedura giudiziaria -Le procedure amministrative: Si aprono su impulso dell'autorità amministrativa e si svolgono sotto il controllo dell'autorità amministrativa -Le procedure amministrative: sono disposte e gestite dall’autorità amministrativa (i ministri di volta in volta individuati da leggi speciali) -Tra le procedura amministrative rientrano: liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria (anche se è mista) -La liquidazione coatta amministrativa: E' una procedura amministrativa -Le procedure coattive: Sono disposte anche contro la volontà del debitore -Le caratteristiche comuni delle procedure concorsuali: Universalità, Globalità, Officiosità, Stabilità -Globalità delle procedure concorsuali significa che: Le procedure coinvolgono tutti i creditori del debitore (intera massa dei creditori) -Universalità delle procedure concorsuali significa che: Le procedure investono l'intero patrimonio del debitore (intero patrimonio) -Officiosità delle procedure concorsuali significa che: Le procedure si aprono con provvedimento di un’autorità pubblica e proseguono su impulso/controllo di un’autorità pubblica -Stabilità delle procedure concorsuali significa che: il soddisfacimento dei creditori assume carattere di stabilità e definitività (non soggetto a invalidità, inefficacia o revoche)

-La liquidazione coatta amministrativa: Ha finalità estintiva (perché vuole eliminare sul mercato l'impresa malata dal sistema) -Nella liquidazione coatta amministrativa: L'interesse dei creditori non ha rilievo centrale -Nell’amministrazione straordinaria: L'interesse dei creditori non ha rilievo centrale -L’amministrazione straordinaria mira: alla conservazione dei complessi produttivi attraverso la prosecuzione dell’attività o la vendita in blocco -Negli accordi di ristrutturazione del debito, l'interesse prevalente è: l'interesse dei creditori (gli altri interessi sono secondari) -L’interesse dei creditori: E' tutelato in tutte le procedure concorsuali -L’interesse dei creditori: rappresenta la stella polare delle procedure concorsuali -Le procedure concorsuali tutelano: L'interesse della massa dei creditori -Gli strumenti per attuare l’interesse dei creditori sono:

  1. spossessamento pieno o parziale (vincolo sul patrimonio)
  2. sostituzione della tutela individuale con la tutela colleDiva (organo pubblico)
  3. redistribuzione dell’aDivo tra i creditori -Altri interessi delle procedure concorsuali sono: - evitare che l’impresa malata contagi le altre; allocazione più produttiva delle risorse economiche; interesse alla conservazione dei complessi produttivi; il risanamento dell’impresa; l’interesse dei lavoratori -L’interesse dei lavoratori: Trova tutela anche nelle procedure concorsuali -L’interesse alla conservazione dei complessi produttivi: E' tutelato anche nelle procedure concorsuali -Nella valutazione delle finalità delle procedure, è possibile distinguere tra: procedure liquidative e procedure conservative UNITÀ II – IL FALLIMENTO: PRESUPPOSTI SOGGETTIVI E OGGETTIVI 4 - IL PRESUPPOSTO SOGGETTIVO DEL FALLIMENTO
  • Il fallimento: E' una procedura concorsuale, ma non è l'unica procedura concorsuale -Il fallimento: è la prima e la più diffusa procedura concorsuale -La disciplina del fallimento è posta: Dal r.d. 267/1942 (Legge Fallimentare) -In cosa consiste la Riforma della Legge Fallimentare del 2005-2006? Il legislatore ha riformato la legge fallimentare introducendo nuovi articoli ed abrogandone altri, sostituendoli con altri articoli aventi stessa numerazione ma contenuti diversi (tecnica della cd “novella legistlativa”) -La disciplina della procedura fallimentare è importante perché essa: si applica, per effetto di richiami o rinvii, anche alle altre procedure concorsuali. -Cosa sono sono i presupposti del fallimento? I presupposti del fallimento sono le condizioni in presenza delle quali può aprirsi la procedura fallimentare.

-Il presupposto soggettivo indica: Quali debitori possono essere dichiarati falliti (indicare i soggetti nei confronti dei quali si può aprire la procedura di fallimento) -Il presupposto oggettivo indica: Quando il debitore può essere dichiarato fallito (individuare la condizione di fatto che impone l'apertura del fallimento) -Il fallimento costituisce una deroga: alla ordinaria disciplina di diritto comune applicabile a tutti i soggetti giuridici -Il fallimento produce effetti “invasivi” su: Il debitore, i creditori ed i terzi -I presupposti servono a: Delimitare il campo di applicazione delle procedure concorsuali (in modo che esso si apra solo quando è essenziale per la tutela dell’interesse collettivo) -Il presupposto soggettivo: E' disciplinato dall'art. 1 l.fall “sono soggetti al fallimento e al concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti a fallimento i piccoli imprenditori” -Sono soggetti a fallimento: Gli imprenditori commerciali (esclusione per piccoli imprenditori ed enti pubblici) -Chi sono i debitori civili? Debitori che sono imprenditori commerciali, cioè consumatori, lavoratori dipendenti, professionisti intellettuali (avvocati, commercialisti), imprenditori agricoli, gli enti che non svolgono attività commerciale -I consumatori: Non sono soggetti a fallimento -Il professionista: Non è soggetto a fallimento -Quali sono i motivi per cui il fallimento è riservato solo agli imprenditori commerciali non piccoli? Rilevanza storica (fallimento faceva parte dello ius mercatorum e riservato solo ai mercanti); Rilevanza economica (coinvolgimento di organi pubblici TF, GD, CUR, CdC e loro costo); Rilevanza collettiva e sociale (l’insolvenza ha un impatto significativo sulla collettività) -Il fallimento si apre solo: quando è strettamente necessario (presupposto oggettivo) nei confronti di taluni debitori (presupposto soggetivo) -5 - GLI IMPRENDITORI SOGGETTI A FALLIMENTO -L’imprenditore, secondo l'art. 2082 cc è: Il soggetto che “esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi” -Quali sono gli elementi per l’acquisto della qualità di imprenditore? Economicità, Professionalità, Organizzazione -Ai fini dell'acquisto della qualità di imprenditore è necessario, tra l'altro, il seguente requisito: Professionalità

-Non sono soggetti a fallimento: gli enti pubblici (sia enti pubblici economici sia enti cd “organo” in cui l'esercizio dell'attività economica è secondario) -Anche se non presentano il presupposto soggettivo, sono tuttavia soggetti al fallimento: il “fallimento senza impresa” (vd. 8); il “fallimento senza imprenditore” (vd. 9); il fallimento in estensione (vd. 10) 6 - IL PICCOLO IMPRENDITORE -Il piccolo imprenditore: E' escluso dal fallimento -L’esclusione del piccolo imprenditore dal fallimento è previsto: Dall'art. 1 l.fall (anche art. 2221 cc) (“Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, esclusi gli enti pubblici e i piccoli imprenditori, sono soggetti, in caso d'insolvenza, alle procedure del fallimento e del concordato preventivo, salve le disposizioni delle leggi speciali”

  • In caso di inadempimento o insolvenza del piccolo imprenditori: I creditori possono fare ricorso alle azioni esecutive individuali
  • Nella definizione del piccolo imprenditore ex art. 2083 c.c., si attribuisce rilievo a: Il requisito della prevalenza (“esercitano un’attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia”)
  • La definizione di piccolo imprenditore contenuta nel codice civile: Non si applica ai fini fallimentari -Ai fini dell'esclusione dal fallimento del piccolo imprenditore: Si deve far riferimento ai parametri dimensionali di cui all'art. 1 l.fall -Al fine dell'esclusione dal fallimento, i tre parametri dimensionali: Devono sussistere congiuntamente -Ai fini dell'esclusione dal fallimento, l'attivo patrimoniale nei tre esercizi antecedenti: Deve essere non superiore ad € 300.000, -Ai fini dell'esclusione dal fallimento, i ricavi lordi nei tre esercizi antecedenti: Deve essere non superiore ad € 200.000, -Ai fini dell'esclusione dal fallimento, i debiti nei tre esercizi antecedenti: Deve essere non superiore a € 500.000,00 (con esclusione del patrimonio neDo) -Ai fini dell'esclusione dal fallimento, il debitore: Non deve avere debiti scaduti superiori a € 30.000, -Ai fini dell'esclusione dal fallimento, l'onere della prova dei tre requisiti dimensionali spetta: Al debitore -Se l'onere della prova del possesso dei tre requisiti dimensionali non è fornita: Il debitore può essere dichiarato fallito -Con la sent. n.198/2009, la Corte Costituzionale ha stabilito che: il tribunale, d'ufficio, può accertare i requisiti dimensionali per l'assoggettamento o meno del fallimento

7 - IL PRESUPPOSTO OGGETTIVO

  1. Il presupposto oggettivo del fallimento è: Lo stato di insolvenza (art. 5, co. l.fall.) “l’imprenditore che si trova in stato d’insolvenza è dichiarato fallito”.
  • L'imprenditore commerciale non piccolo può essere dichiarato fallito solo quando: Si trova in stato di insolvenza -L’insolvenza è: L'incapacità di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni (profilo finanziario, illiquidità, assenza di mezzi liquidi utilizzabili per far fronte alle obbligazioni scadute o in scadenza) -Secondo il legislatore, l'insolvenza è una situazione che: deve manifestarsi all'esterno dell'attività aziendale con fatti dai quali emerga l'incapacità dell'imprenditore di adempiere le proprie obbligazioni alla loro scadenza e con strumenti e modalità normali
  • L'inadempimento:E' la mancata attuazione del rapporto obbligatorio
  • Lo stato di insolvenza: Non coincide con l'inadempimento -L’inadempimento è: il fatto della mancata attuazione del rapporto obbligatorio (profilo statico) -L’insolvenza è: lo stato di illiquidità in cui si trova l’imprenditore (profilo dinamico) -L’imprenditore insolvente: Potrebbe anche non essere inadempiente -Adempiere regolarmente significa: In tempi e modi ordinari -Il mancato adempimento di un solo debito: Può essere sintomatico dell'insolvenza -L’insolvenza senza inadempimento: si verifica quando l'adempimento avviene in modi non conformi alla prassi commerciale (datio in solutum, svendita di merci e beni per procurarsi liquidità) o se esistono fenomeni sintomatici di inadempimento (dati di bilancio in cui emergono debiti a breve contro crediti a lungo termine) -Il mancato pagamento di crediti contestati: Non è sintomatico dello stato di insolvenza se la contestazione non è "abusiva" -In caso di mancato pagamento di crediti contestati, il Tribunale: Deve valutare la fondatezza e non abusività della contestazione 8 - PROFILI PROBLEMATICI DELL INSOLVENZA -L’insolvenza è una situazione che: non coincide con l’inadempimento e non si identifica con l’insufficienza patrimoniale -L’insolvenza indica: Lo stato di illiquidità del debitore -L’insolvenza attiene a: Un profilo finanziario -Lo squilibrio patrimoniale (o insufficienza patrimoniale) è: La prevalenza del passivo sull'attivo -L’insufficienza patrimoniale è: Un profilo patrimoniale -Secondo l'orientamento prevalente, nelle società in liquidazione l'insolvenza va valutata

-Nel caso di contestazione da parte del debitore, la legittimazione del presunto credito spetta: Al Tribunale -In relazione all'autofallimento, in capo al debitore insolvente vi è: l'obbligo (e non la facoltà) di chiedere il fallimento, pena in caso di ritardo e aggravamento del dissesto, l'attribuzione di precise responsabilità penali -L’imprenditore che chiede il proprio fallimento deve depositare presso la cancelleria del Tribunale:

  1. le scritture contabili e fiscali obbligatorie dei tre esercizi precedenti
  2. uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività,
  3. l’elenco nominativo dei creditori e dei rispettivi crediti
  4. l’indicazione dei ricavi lordi,
  5. l’elenco nominativo dei creditori che vantano diritti reali e personali -In quali casi il pubblico ministero è legittimato a richiedere il fallimento:
  6. quando l’insolvenza risulti nel corso di un procedimento penale da eventi tipici significativi (fuga, irripetibilità, latitanza, chiusura dei locali, trafugamento o diminuzione fraudolenta dell’aDivo)
  7. quando l’insolvenza risulti dalla segnalazione del giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento civile. -Il Tribunale non può: dichiarare il fallimento d'ufficio -Il Tribunale può: Trasmettere gli atti al Pubblico Ministero (il tribunale si è reso conto nel corso di una istruttoria prefallimentare che si è evidenziato lo stato di insolvenza del debitore) -Al Tribunale è competente: esaminare il ricorso di fallimento e a dichiarare la sentenza di fallimento
  • Il Tribunale competente alla dichiarazione di fallimento è: Quello in cui il debitore ha la sede principale -Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente il deposito del ricorso: E' irrilevante (evitare il fenomeno del “forum shopping” quale ricerca del giudice più favorevole) -Il trasferimento della sede all’estero: E' irrilevante se avvenuto nell'anno antecedente l'avvio del procedimento prefallimentare -Se l’imprenditore è titolare di più imprese: vige il principio della prevenzione, una volta dichiarato il fallimento del Tribunale competente per una delle imprese, resta assorbita l’eventuale competenza di un altro tribunale -Se la dichiarazione di fallimento viene presentata da un tribunale non competente: con decreto il tribunale non competente deve trasferire gli aDi al tribunale competente per territorio, in questo caso restano salvi gli effetti degli atti precedentemente compiuti
  • Il ricorso di fallimento va: Depositato innanzi al Tribunale competente

Il procedimento per la dichiarazione del fallimento si svolge: dinanzi al Tribunale in composizione collegiale con le modalità dei procedimenti in camera di consiglio -Nel corso del procedimento per la dichiarazione di fallimento, il Tribunale: convoca, con decreto posto in calce al ricorso, il debitore e i creditori istanti -La convocazione del debitore viene disposta: Dal Tribunale competente -Il ricorso ed il decreto di convocazione del Tribunale vanno notificati: A mezzo pec (a cura della cancelleria) -In caso di impossibilità della notifica da parte della cancelleria, ricorso e decreto vanno notificati: A cura del ricorrente -L’udienza per la convocazione del debitore e dei creditori istanti è fissata dal tribunale: non oltre 45 gg dal deposito del ricorso tra la data di comunicazione e notificazione e quella dell'udienza non inferiore a 15 gg -Il decreto di convocazione ha lo scopo di: accertare i presupposti della dichiarazione di fallimento e fissa un termine di non oltre 7gg prima dell'udienza per la presentazione di documenti e relazioni tecniche -Il Tribunale chiede all'imprenditore soggetto a procedimento prefallimentare di presentare: i bilanci relativi agli ultimi 3 esercizi e una relazione sulla situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, altre informazioni urgenti -Nel corso del procedimento prefallimentare, il Tribunale; può svolgere attività istruttoria, emettere i provvedimenti cautelari o conservativi a tutela del patrimonio -Durante il procedimento prefallimentare, i provvedimenti cautelari e conservativi: Hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati o revocati dalla sentenza che dichiara il fallimento oppure revocati con il decreto che rigetta il fallimento -Da quanti fasi è composta l’istruttoria prefallimentare? Fase introduttiva (ricorso), fase istruttoria (provved. cautelari, ecc), fase decisionale (sentenza) -Quali sono gli atti della fase introduttiva: Deposito del ricorso dinanzi al tribunale competente (creditori, PM, debitore); Decreto di convocazione del debitore (dopo 15 giorni) (entro 7 giorni dall’udienza il debitore deve presentare la documentazione) -Quali sono gli atti della fase istruttoria: emanazione di provvedimenti cautelari o conservativi, deposito di relazioni o documenti tecnici 10 - LA SENTENZA DI FALLIMENTO -Se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati è complessivamente inferiore ad € 30.000:Non può essere dichiarato il fallimento

-Il reclamo avverso la sentenza di fallimento può essere proposto da: Il fallito e qualunque altro interessato (la sentenza produce effetti anche nei confronti dei terzi)

  • Il reclamo avverso la sentenza di fallimento va proposta innnanzi a: La Corte di Appello entro 30 gg -Il reclamo avverso la sentenza di fallimento: Non sospende gli effetti della sentenza impugnata, tranne quando ricorrono motivi gravi su istanza del curatore (si sospende la liquidazione dell'aDivo) -La Corte d'Appello provvede sul reclamo avverso la sentenza di fallimento con: sentenza -Avverso la sentenza della corte di appello che decide sul reclamo è ammesso ricorso presso: la Corte di Cassazione entro 30 gg (Attenzione si tratta di sentenza della corte di appello) -Se il reclamo viene accolto: Il fallimento viene revocato -Nel caso la sentenza di fallimento venga revocata: vige il principio della conservazione degli effetti degli atti, per cui rimangono salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura (es. se il curatore vende un bene a terzi, la vendita resta ferma; oppure se il curatore si è sciolto da un contratto pendente, questo contratto rimarrà sciolto e non rivivrà per effetto della revoca della sentenza di fallimento) -Il Tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento (cioè non esistono i presupposti soggettivi e oggettivi): provvede con decreto motivato -Il creditore ricorrente o il pubblico ministero richiedente possono proporre reclamo contro il decreto che respinge il ricorso per la dichiarazione di fallimento: entro 30 gg dalla comunicazione alla Corte di Appello -Avverso il decreto di rigetto del ricorso di fallimento, può essere proposto reclamo innanzi a: La Corte di Appello (attenzione si traDa di decreto di rigetto del ricorso di fallimento) -Se la Corte d'Appello accoglie il reclamo del creditore ricorrente o del pubblico ministero richiedente: rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione di fallimento, salvo che si accerti che sia venuto meno alcuno dei presupposti necessari. -Il debitore nel chiedere il risarcimento di eventuali danni dalla proposizione del ricorso di fallimento rigettato: deve formulare domanda nell'ambito del procedimento in essere e non può ricorrere a un separato giudizio (art.22, co 2, LF) 11 - GLI ORGANI DEL FALLIMENTO. IL TRIBUNALE ED IL COMITATO DEI CREDITORI
  1. Gli organi del fallimento sono: Quattro
  1. il tribunale fallimentare chiamato a sovraintendere l’intera procedura,
  2. il giudice delegato chiamato a controllare l’operato del curatore
  3. il curatore fallimentare chiamato a svolgere l’attività di amministrazione e di gestione del patrimonio fallimentare nell'interesse dei creditori
  4. Il comitato dei creditori chiamato a integrare i poteri del curatore -Gli organi rappresentativi dei creditori sono: Il curatore ed il comitato dei creditori
  • Gli organi giudiziari sono: Il tribunale ed il giudice delegato -Le recenti riforme fallimentari hanno determinato: una tendenziale accentuazione del ruolo del curatore e del comitato dei creditori -Nonostante le recenti riforme, nella prassi si assiste ad un ruolo centrale: del giudice delegato -Nell’ambito degli organi, il tribunale si colloca: Al vertice dell’apparato -Nell’ambito degli organi, il tribunale e il giudice delegato: non hanno poteri di dare ordini al curatore né che questi sia tenuto ad eseguire ordini o direttivi impartite -Nell’ambito degli organi, il giudice delegato: deve esercitare un controllo sull'operato del curatore e sollecitare la revoca da parte del tribunale, ma non può sostituirsi ad esso -Nell’ambito degli organi, il curatore: ha potere di iniziativa o di proposta, dovendo però integrare i suoi poteri con le prescritte autorizzazioni da parte del comitato dei creditori -Il tribunale fallimentare svolge nell'esercizio delle sue funzioni: un'attività cd volontaria giurisdizione, cioè una funzione di natura essenzialmente gestori di procedimento (tuttavia se vengono proposte azioni giudiziarie, il tribunale assume la funzione giurisdizionale contenziosa). -Il tribunale fallimentare è investito dell'intera procedura fallimentare e in particolare: nomina, revoca e sostituisce gli organi della procedura fallimentare quando non è prevista la competenza del giudice delegato; sente in camera di consiglio il curatore, il fallito o il comitato dei creditori; decide le controversie sulla procedura stessa non di competenza del GD, -Il tribunale fallimentare decide: Sulle controversie relative alla procedura -Il tribunale fallimentare è competente a conoscere: Tutte le azioni che derivano dal fallimento -In relazione a quali azioni, la competenza del tribunale fallimentare è funzionale e inderogabile: le azioni revocatorie ordinarie e fallimentari -Il comitato dei creditori è l'organo rappresentativo: Della massa dei creditori -Il comitato dei creditori è nominato da: Il giudice delegato (entro 30 gg dalla sentenza di fallimento) -Il comitato dei creditori è composto: da 3 o 5 creditori

-Al giudice delegato spetta il potere di: Vigilanza e controllo (regolarità della procedura, controllo e rispetto delle norme di legge sull'operato degli organi “operatori”, vale a dire curatore e comitato dei creditori) -La vigilanze e il controllo del Giudice Delegato si esercita attraverso: le autorizzazioni al compimento degli atti o alle decisioni (l’autorizzazione è la rimozione di un limite al potere. l’autorizzazione presuppone una richiesta da parte del curatore) -Al giudice delegato spetta di: vigilare sull'operato del curatore e in taluni casi autorizzarne gli atti, ma non può sostituirsi al curatore nel compimento di atti di competenza del curatore, né imporgli ordini o direttive -Secondo l'art. 25 LF, il giudice delegato ha i seguenti poteri:

  1. riferisce al Tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio
  2. emette provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio
  3. convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi previsti dalla legge
  4. liquida i compensi e revoca le persone incaricate dal curatore
  5. provvede sui reclami contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori
  6. autorizza il curatore a stare in giudizio
  7. nomina gli arbitri
  8. accerta i crediti e i diritti reali e personali vantati dai terzi -Le attività del giudice delegato possono suddividersi in: Attività processuali, attività autorizzative, altre attività -Tra i poteri processuali del Giudice Delegato rientrano: emettere i decreti di acquisizione; potere di “avocazione” alla massa dei creditori di beni che ne sono rimasti fuori; dubbi di costituzionalità; nomina e sostituzione dei componenti del CdC; potere di convocare il curatore e il CdC, - l’accertamento e l’approvazione del passivo, accertare i crediti che hanno diritto a partecipare al concorso e i diritti reali e personali vantati dai terzi -Il giudice delegato può: Emettere i decreti di acquisizione -Tra i poteri autorizzativi del Giudice Delegato rientrano: autorizzazione del curatore a stare in giudizio, autorizzazione a depositare il denaro in luogo idoneo, autorizzazione alla continuazione dell’esercizio d’impresa dopo dichiarazione di fallimento, autorizzazione atti conformi al programma di liquidazione, sospensione delle operazioni di vendita -Tra gli altri poteri del Giudice Delegato rientrano: poteri di approvazione del rendiconto del curatore, poteri decisori sui reclami proposti dal fallito o da altro interessato contro gli atti di amministrazione del curatore e del comitato dei creditori, poteri amministrativi diretti di liquidazione dei compensi e loro eventuale revoca

-Il giudice delegato può nominare e sostituire: I componenti del comitato dei creditori -Il potere di autorizzare il curatore a stare in giudizio compete a: Il giudice delegato -Tra i poteri del giudice delegato rientra: L'approvazione del rendiconto -Tra i poteri del giudice delegato rientra: L’approvazione dello stato passivo Tra i poteri del giudice delegato non rientra: L’approvazione del concordato

  • I reclami contro gli atti e le omissioni del curatore sono proposti innanzi a: Il giudice delegato -Nel caso di accoglimento del reclamo avverso una condotta omissiva, il curatore deve: Compiere l'atto omesso -Il giudice delegato provvede con: Decreti -I provvedimenti del giudice delegati sono revocabili da parte di: Lo stesso giudice delegato -Secondo l'art. 25 LF, quali sono le decisioni che può emettere il Giudice Delegato? a) con decreto può avocare (aggiungere) altri beni del fallito b) nomina e sostituisce i componenti del comitato dei creditori c) spetta l'accertamento dei crediti, cioè del passivo del fallito d) ha poteri autorizzativi, autorizza il curatore a stare in giudizio, a depositare il denaro e altri mezzi di pagamento; autorizza la continuazione dell'attività d'impresa o l'affitto dell’azienda; autorizza il curatore ad affidare ad altri professionisti alcune incombenze; autorizza gli atti conformi al piano di liquidazione redaDo dal curatore e approvato dal CdC e) poteri di approvazione del rendiconto del curatore f) poteri decisori in quanto il Giudice Delegato decide sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori (il fallito e ogni altro interessato può proporre reclamo al giudice delegato per violazione di legge) g) poteri amministrativi diretti, cioè liquidazione dei compensi agli incaricati della procedura, nomina degli arbitri, autorizza i mandati di pagamento La mancanza di richiesta di autorizzazione dell'atto da parte del curatore al -Giudice Delegato: Rende inefficace l'atto non autorizzato (non nullo o annullabile) Se il reclamo è determinato da una omissione di un atto da perte del curatore, l'accoglimento determina l'obbligo di procedere a quell'atto -Se l'accoglimento è contro un operato, l’accoglimento: non determina l'annullamento dell'atto (deve essere chiesto in via giudiziale), ma può determinare la richiesta al tribunale della rimozione del curatore