Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto fallimentare - Università Telematica Pegaso, Prove d'esame di Diritto fallimentare

Diritto fallimentare - Università Telematica Pegaso Domande e Risposte dei test autovalutativi e di fine capitolo

Tipologia: Prove d'esame

2019/2020

In vendita dal 08/11/2020

CarmineRufrano
CarmineRufrano 🇮🇹

4.3

(71)

32 documenti

1 / 148

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Raccolta di DOMANDE E
RISPOSTE DEI TEST
AUTOVALUTATIVI PIU’ FINE
CAPITOLI, dell’esame di:
DIRITTO FALLIMENTARE
“DIRITTO FALLIMENTARE”
UNIVERSITA’
TELEMATICA
PEGASO
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto fallimentare - Università Telematica Pegaso e più Prove d'esame in PDF di Diritto fallimentare solo su Docsity!

Raccolta di DOMANDE E

RISPOSTE DEI TEST

AUTOVALUTATIVI PIU’ FINE

CAPITOLI, dell’esame di:

DIRITTO FALLIMENTARE

“DIRITTO FALLIMENTARE”

UNIVERSITA’

TELEMATICA

PEGASO

DIRITTO FALLIMENTARE

  1. L’imprenditore occulto esercita l’attività d’impresa in nome …
  • Altrui e per conto proprio.
  1. L’imprenditore palese esercita l’attività d’impresa in nome …
  • Proprio per conto altrui.
  1. L’imprenditore palese :
  • E’ imprenditore in senso formale ma non sostanziale.
  1. Il profitto ricavato dall’impresa occulta :
  • Va a beneficio dell’imprenditore occulto.
  1. L’imprenditore palese :
  • Risponde delle obbligazioni d’impresa e fallisce.
  1. In applicazione del principio della spendita del nome il rappresentante :
  • Non risponde degli atti d’impresa e non è soggetto a fallimento.
  1. In applicazione del principio della spendita del nome il mandatario :
  • Risponde degli atti d’impresa ed è soggetto a fallimento.
  1. L’art. 147 I. fall. prevede :
  • Il fallimento del socio occulto di società palese e della società occulta.
  1. L’actio mandati contraria è l’azione esercitata dal …
  • Mandatario contro il mandante che non fornisce i mezzi per eseguire l’incarico.
  1. Per dimostrare l’esistenza di una società occulta occorre che :
  • Si provi l’esistenza di un vincolo societario che, nei rapporti interni, lega l’imprenditore individuale ad uno o più altri soggetti.
  1. Gli indici probatori dell’esistenza di una società occulta individuati dalla giurisprudenza mirano a dimostrare:
  • La presenza dei requisiti strutturali del rapporto societario.
  1. Perché ricorra l’affectio societatis occorre :
  • La volontà comune dei soci di partecipare all’impresa sociale per il perseguimento di uno scopo condiviso.
  1. Per affectio familiaris si intende :
  • Un insieme di comportamenti che rispondono alla volontà di prestare ad un proprio familiare assistenza materiale o morale col fine di incrementare la posizione economica dello stesso.
  1. La presenza di un rapporto di parentela :
  • Rende più rigorosa la prova dell’affectio societatis, per non confonderla con mera solidarietà familiare.
  1. Cosa s’intende per società apparente?
  • Una società che esiste solo nei rapporti con i terzi.
  1. Una società può dirsi esistente verso l’esterno quando :
  • I comportamenti dei soci sono tali da ingenerare nei terzi il convincimento che tra loro esiste una società.
  1. L’esistenza verso l’esterno della società apparente necessita della prova :
  • Di comportamenti del socio apparente tali da ingenerare l’esteriorizzazione del rapporto sociale.
  1. Per la giurisprudenza prevalente, la prova dell’esistenza verso l’esterno di un vincolo sociale apparente :
  • Comporta il fallimento della società apparente e dei soci apparenti.
  1. L’orientamento invalso in giurisprudenza è pacificamente seguito anche in dottrina?
  • No, poiché parte della dottrina rileva che nel fallimento della società apparente possono essere ammessi anche creditori che, non avendo avuto contatti col socio apparente, non hanno fatto alcun affidamento sulla sua responsabilità.
  1. Per socio sovrano s’intende :
  • Il socio che esercita in concreto un’influenza dominante sugli organi sociali deliberativi, di amministrazione e di controllo della società.
  1. Per socio tiranno s’intende :
  • Il socio di maggioranza che viola sistematicamente le regole di diritto societario.
  1. Quale di questi comportamenti è tipico del socio sovrano :
  • Ingerirsi nell’amministrazione della società.
  1. Quale tra i seguenti comportamenti è tipico del socio tiranno :
  • Confusione del proprio patrimonio personale con quello sociale.
  1. Attraverso la teoria del superamento della personalità giuridica si mira a :
  • Esporre il socio sovrano e quello tiranno a responsabilità patrimoniale ed estendere loro il fallimento.
  1. L’abuso di direzione unitaria da parte del socio tiranno e del socio sovrano comporta :
  • Responsabilità risarcitoria.
  1. L’esercizio scorretto e/o negligente delle funzioni gestorie da parte dell’amministrazione di fatto comporta :
  • Responsabilità risarcitoria.
  1. La relazione del professionista di cui all’art. 161, nel terzo comma, I. fall. attesta :
  • La veridicità dai dati aziendali e la fattibilità del piano.
  1. Per giungere all’attestazione di cui alla domanda precedente, il professionista :
  • Deve verificare la reale consistenza del patrimonio dell’azienda, esaminando e vagliando tutti gli elementi che lo compongono.
  1. Il professionista di cui all’art. 161, terzo comma, I. fall. viene designato :
  • Dal debitore proponente la domanda di concordato.
  1. La suddivisione dei creditori in classi nella proposta concordataria
  • E’ sempre facoltativa.
  1. La suddivisione dei creditori in classi nella proposta concordataria avviene :
  • Tenendo conto, contestualmente, della loro posizione giuridica e dei loro interessi economici.
  1. Nel concordato con cessione del patrimonio aziendale, la indicazione della percentuale di soddisfacimento offerta ai creditori :
  • Non è obbligatoria.
  1. Dalla data della pubblicazione del ricorso per concordato preventivo nel Registro delle Imprese, non si possono iniziare o proseguire, nei confronti dell’imprenditore proponente :
  • Azioni esecutive e cautelari.
  1. La impossibilità, dalla data di pubblicazione del ricorso per concordato preventivo nel Registro delle Imprese, di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari riguarda:
  • Solo i creditori per titolo o causa anteriore alla data di pubblicazione del ricorso per concordato preventivo nel Registro delle Imprese.
  1. Dalla data della pubblicazione del ricorso nel Registro delle Imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori, ai sensi dell’art. 168 l. fall. :
  • Possono acquistare diritti di prelazione, con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, qualora vi sia autorizzazione del Giudice nelle ipotesi previste dall’art. 167 l. fall.
  1. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni antecedenti la data della pubblicazione, nel Registro delle Imprese, della domanda di concordato preventivo :
  • Sono inefficaci rispetto ai soli creditori anteriori al concordato.
  1. Dopo il deposito del ricorso e fino alla emanazione del decreto di cui all’art. 163 l. fall., il debitore :
  • Può compiere gli atti di ordinaria amministrazione, e, solo se autorizzato dal Giudice, quelli di straordinaria amministrazione qualora urgenti.
  1. Il Pubblico Ministero:
  • Partecipa al contraddittorio sulla proposta di concordato preventivo allo scopo di metterne in evidenza criticità e muovere rilievi in ordine al suo accoglimento.
  1. In pendenza di un ricorso per dichiarazione di fallimento, la domanda di ammissione al concordato preventivo :
  • Può proporsi, senza che si crei alcun vincolo di necessaria pregiudizialità tra le domande, esclusivamente nascendo l’esigenza di coordinarle.
  1. La proposta di concordato :
  • E’ a contenuto flessibile.
  1. Il pagamento dei creditori chirografari
  • E’ ammissibile in misura percentuale.
  1. Il pagamento dei creditori privilegiati:
  • Può avvenire in percentuale anche se risulta alterato l’ordine delle cause legittime di prelazione.
  1. Il tribunale nell’esaminare la proposta deve verificare che :
  • Il trattamento stabilito per ciascuna classe non comporti l’effetto di alterare l’ordine delle cause legittime di prelazione.
  1. Se il proponente è una società per azioni, la domanda deve essere stata approvata e sottoscritta :
  • Dall’organo amministrativo.
  1. Alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione il controllo del tribunale, ai sensi dell’art. 163 L. F. , ha per oggetto :
  • La completezza e la regolarità della documentazione.
  1. Il controllo del tribunale nella fase di ammissibilità della proposta :
  • Non comprende la verifica della fattibilità della proposta.
  1. Il Tribunale in sede di valutazione dell’ammissibilità della proposta :
  • Può verificare se la relazione dell’attestatore è aggiornata ed indichi la metodologia adoperata.
  1. Affinché una proposta sia ritenuta ammissibile e non soggetta alla revoca dell’ammissione, è necessario che il proponente con il ricorso
  • Esponga in modo veritiero e trasparente la sua situazione aziendale, ai fini di una corretta informazione nei confronti dei creditori.
  1. Il principio della necessità del consenso informato è dettato a tutela :
  • Dei creditori che devono esprimere il voto.
  1. Se la proposta è approvata a norma dell’art. 177 L. F. e non vi sono opposizioni :
  • Il Tribunale deve omologare il concordato.
  1. Prima delle riforme di diritto societario e fallimentare, i dati normativi portavano a ritenere che
  • Una società ammessa ad una procedura concorsuale non potesse partecipare ad operazioni di trasformazione, fusione e scissione.
  1. La riforma della legge fallimentare ha previsto che
  • Il contenuto dell’offerta concordataria possa contemplare qualsiasi modalità di ristrutturazione dei debiti, comprese le operazioni straordinarie.
  1. Per operazioni straordinarie idonee a costituire il contenuto di un piano di concordato intendiamo
  • Sia le modificazioni che determinano il mutamento di titolarità dell’azienda ovvero la cessione di suoi rami o parti rilevanti, sia i cambiamenti che investono la struttura e l’organizzazione dell’ente societario, quali la trasformazione, la fusione e la scissione.
  1. La possibilità che un’operazione straordinaria c. d. corporativa rappresenti la modalità esecutiva di un concordato comporta
  • L’esigenza di coordinare le procedure concorsuali con quelle societarie.
  1. In caso di piano concordatario con contenuto riorganizzativo, la carenza di coordinamento normativo
  • Crea problemi applicativi risolvibili solo in via interpretativa, poiché il piano coinvolge, da un lato, procedure ed interessi tutelati dalla disciplina societaria e, dall’altro, procedure e soggetti a questa estranei.
  1. La decisione di trasformazione, fusione e scissione come strumento attuativo di un concordato va assunta
  • Dai competenti organi societari.
  1. Nel prevedere che la proposta e le condizioni del concordato vadano deliberati dall’organo amministrativo, gli artt. 152,comma 2, l. fall. e 161, comma 4, l. fall.
  • Consentono agli amministratori di deliberare una mera “programmazione” dell’operazione, la cui esecuzione resterà comunque condizionata alla (deliberazione di) approvazione del progetto da parte dell’organo assembleare.

84)L’avvio del procedimento assembleare contestualmente ovvero nel corso della procedura concordataria comporta

  • L’esigenza di condizionare la delibera di fusione o scissione al perfezionamento definitivo del concordato poiché un’eventuale interruzione dello stesso contrasterebbe con il principio di irreversibilità degli effetti dell’operazione derivante dall’iscrizione dell’atto nel registro delle imprese.
  1. Il pregiudizio agli interessi dei creditori che non contribuiscono all’approvazione del concordato discende
  • Dal meccanismo di approvazione a maggioranza del concordato e dalla limitata possibilità per i creditori dissenzienti di contestare la convenienza dello stesso.
  1. La dottrina prevalente risolve i problemi di coordinamento tra la disciplina dell’approvazione a maggioranza del concordato e del diritto individuale di opposizione riconosciuto in sede di fusione e scissione
  • Escludendo l’esercizio del diritto di opposizione del singolo creditore ed affidando così la tutela del ceto creditorio ai soli rimedi previsti in ambito concorsuale.
  1. Nel caso in cui l’operazione straordinaria contemplata nel piano sia la scissione
  • Oltre al pericolo determinato dalla confusione patrimoniale, i creditori corrono anche il rischio della riduzione della garanzia patrimoniale, causata dal frazionamento del patrimonio della scissa in favore delle beneficiarie.
  1. Per la dottrina prevalente le regole che fissano la responsabilità solidale delle società beneficiarie per i debiti della scissa di incerta destinazione (art. 2506-bis, comma 3, c.c.) o per quelli non soddisfatti dalla società cui essi fanno carico (art. 2506-quarter,comma 3, c.c.)
  • Possono considerarsi derogate o disapplicate in caso di autoregolamentazione concordataria, anche mediante l’applicazione estensiva della limitazione della responsabilità dettata in tema di assunzione degli obblighi concordatari.
  1. In sede di tutela dei creditori, la dottrina prevalente fa discendere la prevalenza delle regole concorsuali rispetto a quelle societarie evidenziando
  • La coerenza intrinseca dei rimedi concorsuali e la necessità di facilitare la riorganizzazione concordataria della società in crisi, ampliando le possibili forme di autoregolamentazione del dissesto.
  1. Che cosa si intende per società occulta?
  • Una società contratta col patto tra i soci di non rivelarne l’esistenza nei rapporti con i terzi.
  1. Esistono più criteri interpretativi alla stregua dei quali la dottrina propone di risolvere il problema dell’imputazione dell’attività di un’impresa societaria svolta a mezzo di un imprenditore palese?
  • Esistono tradizionalmente due criteri di imputazione dell’attività di impresa, ossia quello formale della spendita del nome nell’esercizio dell’attività di impresa, e quello sostanziale della titolarità dell’interesse sotteso a detta attività.
  1. Secondo il criterio d’imputazione dell’attività d’impresa prevalente nel nostro ordinamento giuridico :
  • Solo il soggetto il cui nome è stato validamente speso nel traffico giuridico sarà il destinatario degli effetti attivi e passivi dell’attività svolta.
  1. Di quale potere-dovere è titolare il Tribunale fallimentare allorquando, dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale, ravvisi l’esistenza di una società occulta tra costui ed altri soci?
  • Dichiarare il fallimento della società occulta e, in estensione di questo, il fallimento di tutti i suoi soci illimitatamente responsabili.
  1. Ai fini dell’imputazione della responsabilità per i debiti d’impresa, la previsione legislativa del fallimento della società occulta :
  • Rappresenta una norma sanzionatoria, tesa a punire chi intenda limitare in modo illecito la responsabilità per le obbligazioni sociali.
  1. Ai sensi della legge fallimentare, è possibile considerare giuridicamente obbligata una società occulta per i debiti contratti nell’esercizio di un’attività di impresa esteriorizzata come individuale?
  • Si, ma i creditori possono aggredire il relativo patrimonio solo provocandone il fallimento.
  1. Fuori dall’ipotesi del fallimento, i creditori dell’imprenditore palese possono aggredire il patrimonio della società occulta e dei suoi soci illimitatamente responsabili?
  • No, in nessun caso.
  1. Il diritto ordinario della crisi di impresa :
  • Raggruppa tutte le discipline orientate alla prevalente tutela dell’interesse dei creditori sopra ogni altro interesse.
  1. Il diritto amministrativo della crisi di impresa :
  • Raggruppa tutte le discipline orientate alla prevalente tutela degli interessi diversi rispetto all’interesse dei creditori.
  1. Le categorie di imprenditori sottratti al fallimento sono:
  • Gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, gli enti pubblici, le società non commerciali.
  1. Per concordato preventivo si intende :
  • Procedura, alternativa al fallimento, fondata sul negoziato tra debitore e creditori avente ad oggetto la crisi dell’impresa.
  1. Il diritto amministrativo della crisi d’impresa indica procedure aventi carattere :
  • Liquidatario, coattivo, amministrativo.
  1. Nel nostro ordinamento le procedure concorsuali sono disciplinate :
  • Dalla cd. Legge Fallimentare, codice civile e in altre leggi speciali, nonché codice di procedura civile.
  1. Nel diritto ordinario della crisi d’impresa oggetto di tutela è :
  • Il creditore verso l’imprenditore insolvente.
  1. Nel diritto amministrativo della crisi d’impresa oggetto di tutela è :
  • L’esigenza di conservazione dell’impresa.
  1. Indicare quale sono i soggetti legittimati a chiedere il fallimento :
  • Il fallimento può essere richiesto su iniziativa del debitore insolvente, di uno o più creditori, del pubblico ministero.
  1. Indicare quali sono gli obblighi del debitore che chiede il proprio fallimento :
  • Deve obbligatoriamente presentare le scritture contabili e fiscali obbligatorie relative alla gestione degli ultimi tre esercizi e la documentazione.
  1. Nel nostro ordinamento le procedure concorsuali sono disciplinate :
  • Dalla cd. Legge Fallimentare, codice civile e in altre leggi speciali, nonché codice di procedura civile.
  1. I provvedimenti di che hanno organicamente riformato la legge fallimentare sono :
  • D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in L. 14 maggio 2005 n. 80, D. Lgs. 9 gennaio 2006 n. 5.
  1. Indicare quali sono gli organi preposti alla procedura fallimentare :
  • Tribunale fallimentare, Giudice delegato, Curatore fallimentare, Comitato dei creditori.
  1. Indicare quali sono le funzioni del Tribunale fallimentare :
  • Il Tribunale fallimentare è l’organo che ha dichiarato il fallimento, sovrintende tutta la procedura fallimentare con vasti poteri di controllo.
  1. Indicare cosa si intende per vis attractiva del Tribunale fallimentare :
  • Sorta di competenza funzionale del Tribunale fallimentare con lo scopo di riunire davanti ad un solo giudice le cause che dipendono dal fallimento.
  1. Il giudice delegato :
  • E’ nominato dal Tribunale fallimentare nella sentenza dichiarativa di fallimento.
  1. Le categorie di imprenditori sottratti al fallimento sono :
  • Gli imprenditori agricoli, i piccoli imprenditori, gli enti pubblici, le società non commerciali.
  1. Quali sono le funzioni del comitato dei creditori?
  • Il comitato dei creditori ha il compito di vigilare sull’operato del curatore, di autorizzare gli atti ed esprimere pareri.
  1. Per ristrutturazione del debito s’intende :
  • Un’operazione mediante la quale il creditore (o un gruppo di creditori), per ragioni economiche, effettua una concessione al debitore in considerazione delle difficoltà finanziarie dello stesso, concessione che altrimenti non avrebbe concesso.
  1. Le operazioni di ristrutturazione si articolano concettualmente intorno a delle seguenti aree tematiche:
  • Riassetto industriale; interventi sul capitale investito; ristrutturazione della debitoria.
  1. La crisi d’impresa assume rilievo giuridico quando :
  • Si accompagna all’insolvenza dell’imprenditore.
  1. Gli accordi ed i concordati di liquidazione :
  • Devono realizzarsi in modo da soddisfare tutti i creditori dell’impresa in crisi: alle condizioni stabilite per chi le accetta; alle condizioni originarie di adempimento per chi resta estraneo all’accordo.
  1. Nel concordato preventivo è stabilita :
  • La predisposizione di un piano da presentare nella domanda del debitore.
  1. In tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi l’art. 27 d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270 dispone che le imprese dichiarate insolventi sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria quando :
  • Presentino concrete prospettive di recupero dell’equilibrio economico delle attività imprenditoriali.
  1. La ristrutturazione, ai sensi dell’art. 27 d. lgs. 8 luglio 1999, n. 270 può conseguirsi :
  • In via alternativa, tramite la cessione dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore ad un anno, o tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell’impresa sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni.
  1. Per le società operanti nei servizi pubblici essenziali, il programma di cessione può riguardare complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell’esercizio dell’impresa di durata non superiore :
  • Ad un anno.
  1. Per factum/pactum di non petendo si intende :
  • Un accordo fra debitore e creditore con cui quest’ultimo dichiara di rinunciare provvisoriamente al soddisfacimento delle obbligazioni scadute.
  1. La par conditio creditorum è : -Eguale diritto di ogni creditore ad essere soddisfatti sui beni del debitore in concorso e in condizioni di parità.
  2. Gli accordi sull’impresa in crisi :
  • Sono spiegabili secondo il paradigma costituito dal “contratto”.
  1. I concordati
  • Sono spiegabili secondo il paradigma costituito dalla “deliberazione”.
  1. I concordati richiedono una deliberazione assunta :
  • A maggioranza dei creditori.
  1. Funzione della deliberazione a maggioranza è
  • La composizione, preventiva o successiva al fallimento, della crisi d’impresa.
  1. A quale Tribunale spetta la competenza per la dichiarazione di fallimento?
  • Al Tribunale del luogo ove l’imprenditore ha la sede principale dell’impresa.