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RIASSUNTO DEI LIBRI DEL PROFESSOR TULLIO SCOVAZZI
Tipologia: Dispense
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Il diritto internazionale comprende l'insieme delle norme giuridiche che regolano i rapporti tra gli stati. Ha oggi anche destinatari diversi dagli stati, come le organizzazioni internazionali o determinati popoli o singoli individui ma si è storicamente formato per regolare i rapporti all'interno di una comunità di stati e che per questa principale caratteristica esso mantiene tuttora. Le organizzazioni internazionali sono istituite in base a un trattato concluso da stati e che l'attribuzione di diritti e obblighi a singoli individui deriva da norme di diritto internazionale poste in essere dagli stati stessi. Gli stati sono soggetti necessari dell'ordinamento internazionale e di conseguenza uno stato non può sottrarsi alla qualità di destinatario di norme di diritto internazionale e ritenersi svincolato dagli obblighi che ne derivano. Rimane pur sempre destinatario di un insieme di norme generali del diritto internazionale, che valgono per tutti gli stati, nessuno escluso. Il diritto internazionale è diverso e separato dai vari sistemi di diritto che si sono formati all'interno degli stati e che riguardano i rapporti tra i vari soggetti che in essi operano. Mentre è unico essendo unica la comunità degli stati. Il diritto internazionale privato è costituito dalle norme appartenenti all'ordinamento di un singolo stato che regolano i casi in cui rapporti di diritto privato che presentano caratteri di estraneità con tale ordinamento sono sottoposti al diritto privato di un altro stato o i casi in cui i giudici dello stato possono venire a conoscenza di controversie che presentano caratteri di estraneità con il sistema nazionale. Il diritto internazionale non avrebbe alcuna ragione di essere, se venisse a mancare una pluralità di stati sovrani e indipendenti l'uno dall'altro. La stessa Organizzazione delle Nazioni Unite, istituita con un trattato adottato a San Francisco nel 1945, è un ente che intende realizzare la cooperazione tra stati sovrani al fine primario di mantenere la pace e la sicurezza internazionali. Essa si fonda sulla sovrana uguaglianza degli stati che ne sono membri. Sovranità significa indipendenza, ovvero, è sovrano l'ente che non è subordinato alle decisioni prese da altri enti che siano a esso superiori. La sovranità di uno stato si identifica con l'indipendenza da altri stati, in modo che il primo possa esercitare la sua autorità su una porzione del globo, senza subire interferenze da altri. È pero evidente che, i singoli stati non sono affatto uguali, ma si contraddistinguono per una serie di marcate differenze d'ordine politico, militare, economico e geografico. Molte norme di diritto internazionale si fondano sulle differenze esistenti di fatto tra gli stati, a volte al fine di consolidarle, a volte al fine di attenuarle. PAG. 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-23-
Non vi è alcuna norma di diritto internazionale che prescriva quali siano i caratteri essenziali di uno stato, in quanto soggetto di diritto internazionale. Il diritto internazionale presuppone l'esistenza di stati, che sono un fenomeno comune e costante nella realtà politica. L'esistenza di uno stato va constatata nei dati di fatto. Si ha uno stato quando un'autorità politica indipendente si afferma in modo normale e stabile entro un determinato spazio e nei confronti degli individui che ivi si trovano. Il territorio, gli individui e il governo altro non sono che un'approssimativa descrizione di quell'insieme geografico, sociale e politico che compone la nozione di stato. L'espressione stato è correntemente usata in un duplice senso : di ente geografico-sociale-politico (stato-comunità) e a volte autorità che esercitano il potere all'interno di tale ente e lo rappresentano all'esterno (stato-apparato).
federati che hanno acquisito una piena indipendenza e, quindi, una loro soggettività internazionale. In alcuni ambiti ristretti, come nel caso di certi trattati conclusi all'interno dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Istruzione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), si è instaurata la pratica di inserire una cosiddetta “clausola federale”, in base alla quale gli stati federali non si vincolerebbero allo stesso modo di tutti gli altri stati, ma soltanto riguardo alle disposizioni del trattato che rientrano nelle competenze dello stato federale. Disposizioni di questo genere non dovrebbero essere accettate dagli stati non federali, in quanto pesantemente discriminatorie a loro danno. Se non fosse in grado di vincolarsi a un intero trattato, uno stato federale dovrebbe, cedere il passo a quegli stati già suoi membri che esso non è più in grado di rappresentare.
Si è da tempo diffusa la pratica in base alla quale gli stati preesistenti riconoscono gli stati di nuova formazione. Il riconoscimento può essere un atto unilaterale dello stato preesistente oppure può essere contenuto in un trattato tra lo stato preesistente e lo stato nuovo. All'atto di riconoscimento di uno stato va attribuito un carattere meramente politico, come segno della volontà di instaurare normali relazioni tra i due stati interessati. Avendo natura politica, il riconoscimento non presenta un carattere costitutivo : esso non costituisce sul piano giuridico la soggettività internazionale di un nuovo stato. È un dato di fatto che si verifica quando un'autorità politica indipendente si afferma in modo normale e stabile entro un determinato territorio e nei confronti degli individui che ivi si trovano. In considerazione della natura politica del riconoscimento, può accadere che un riconoscimento sia tardivo oppure sia prematuro, cioè intervenga prima che le autorità del nuovo stato abbiano affermato il loro potere in modo normale e stabile. Dato che non esiste una procedura unitaria di riconoscimento che valga per l'intera comunità internazionale, se la soggettività internazionale dipendesse dal riconoscimento si avrebbe il paradosso che uno stato nuovo diventerebbe un soggetto di diritto nei confronti di tutti gli altri stati, ma soltanto di quelli che hanno effettuato il riconoscimento. Uno stato è tale a seguito della sua esistenza di fatto, indipendente dal numero di riconoscimenti che abbia ottenuto e delle relazioni che intrattenga con altri stati.
Lo stato è di solito conosciuto con un nome geografico o con un nome geografico-politico che si affianca a quello geografico o talora lo sostituisce. Il nome è scelto dallo stato stesso, che può anche decidere di cambiarlo.
In quanto fenomeno politico e sociale, lo stato è soggetto a cambiamenti nei suoi elementi fondamentali che, a volte, possono incidere sulla sua stessa identità, portando alla formazione di stati nuovi o all'estinzione di stati preesistenti. Anche nelle situazioni in cui si abbia la formazione di uno stato nuovo, quest'ultimo può, in base a determinate condizioni, succedere nei diritti e negli obblighi di cui era titolare lo stato predecessore. Sono state codificate nella Convenzione sulla successione degli stati rispetto ai trattati e nella Convenzione sulla successione degli stati rispetto ai beni dello stato agli archivi e ai debiti.
pure il cambiamento della forma di governo, non comportano un cambiamento dello stato. Nella pratica internazionale, è stato ripetutamente sostenuto il principio che gli stati sopravvivono ai loro governi, con la conseguenza che gli impegni assunti in nome di uno stato rimangono tali, nonostante il mutamento dei governanti che li hanno materialmente assunti.
Sul piano esecutivo non esistono apparati precostituiti che assicurino che gli stati sovrani osservino le norme di diritto internazionale. Il meccanismo di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, istituito dalla Carta delle Nazioni Unite e affidato alla responsabilità primaria del consiglio di Sicurezza, presenta evidenti limiti che ne condizionano l'efficacia. Nessuna decisione sostanziale del Consiglio di Sicurezza, può essere presa se vi è il voto contrario di uno qualsiasi dei suoi cinque membri permanenti (CINA, FRANCIA, REGNO UNITO, RUSSIA, STATI UNITI). L'esecuzione delle stesse decisioni della Corte Internazionale di Giustizia è garantita da misure e che comunque dipendono dal fatto che il Consiglio di Sicurezza riesca ad adottare una decisione in proposito. Nessun meccanismo è previsto per assicurare l'esecuzione di decisioni di altri organi giudiziari internazionali che conoscono di controversie tra stati. Significativo è il fatto che, nel diritto internazionale, è tutt'ora presente, sia pure con vari limiti, una forma di autotutela, ossia le contromisure che è da tempo bandita dai sistemi di diritto interno, dove il potere di infliggere sanzioni rientra nelle competenze degli organi dello stato e non può essere esercitato dai singoli soggetti. Gli stati più forti sono in una posizione ben migliore di quella degli altri per fare in modo che i diritti loro spettanti siano effettivamente adempiuti dagli stati tenuti a farlo.
La critica più frequentemente rivolta in proposito è che il cosiddetto diritto internazionale si confonderebbe con la legge del più forte, ossia con uno stato di cose che di per sé rappresenta la negazione di qualsiasi sistema giuridico. Se il più forte avesse sempre ragione, crollerebbe qualsiasi parvenza di diritto, dato che la funzione tipica di qualsiasi sistema giuridico è proprio quella di dimostrare nei fatti che non è vero che il più forte ha sempre ragione, ma che la ragione e il torto sono stabiliti da regole predeterminate e sono accertati da organi imparziali. Non tutte le norme del diritto internazionale hanno lo stesso grado d'importanza. Un ruolo decisivo assumono la norma che vieta l'uso della forza nelle relazioni tra gli stati e le norme, ad essa collegate, che stabiliscono un meccanismo per assicurare la pace e la sicurezza internazionali, quale è oggi, pur con tutti i suoi limiti, il meccanismo creato dalla Carta delle Nazioni Unite. Gravi preoccupazioni suscitano non soltanto i casi in cui gli stati più forti ricorrono a inverosimili pretesti, come l'uso stravolto della legittima difesa, per giustificare azioni militari, ma soprattutto i casi in cui gli stati più forti mettono in discussione lo stesso sistema delle Nazioni Unite, ritenendosi al di sopra di qualsiasi regola giuridica e liberi di perseguire i propri interessi, senza alcun freno derivante da norme di diritto. Il dubbio sull'esistenza stessa del diritto internazionale ha serie ragioni di sussistere. Prima di esprimere un'opinione al riguardo, è opportuno soffermarsi, sulla formazione storica della comunità internazionale e sulla sua attuale fase evolutiva, in particolare sul meccanismo di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali previsto dalla Carta delle Nazioni Unite. La conoscenza delle tendenze predominanti che hanno orientato i rapporti giuridici tra gli stati dovrebbe meglio permettere di formare una propria opinione sul modo in cui le norme e le procedure attualmente operanti siano in grado di far fronte ai problemi fondamentali della comunità internazionale e, anzitutto, al problema del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali. PAG. 35-36-37-38-
Rapporti tra entità politiche indipendenti si sono avute in tutte le epoche storiche, a partire dall'antichità e in tutte le aree geografiche. Tali relazioni richiedevano anche la predisposizione di strumenti di natura giuridica per realizzare fondamenti obiettivi, quali concludere una pace, obbligarsi a un'assistenza militare in caso di attacchi da parte di terzi, stabilire relazioni di carattere commerciale o marittimo. Il più antico trattato di cui sia rimasto il testo, inciso su tavolette è un trattato di pace concluso intorno al 1280 a.C. Da Ramses II, faraone d'Egitto, e Hattusili II, re degli Ittiti. In esso si trovano disposizioni in tema di non aggressione, di mutua assistenza, di consegna di individui ricercati. Sul piano teorico, l'idea di un diritto naturale, vale a dire di un insieme di norme non scritte e naturalmente corrispondenti alla ragione umana, che tanta parte avrà nel successivo sviluppo del diritto internazionale, nasce dalla filosofia dell'antica Grecia e viene evocata da Cicerone. I teologi cristiani iniziarono un'ampia riflessione sul concetto di guerra giusta. Sant'Agostino respingendo l'idea di un pacifismo assoluto, introdusse nella concezione cristiana la guerra giusta , che comprende le guerre che vendicano torti, come quando non venga data riparazione per un illecito od occorra riprendere quanto ingiustamente tolto, e le guerre che sono ordinate da Dio. Nel medioevo, furono intrattenuti rapporti tra centri di potere indipendenti e, in certi casi, appartenenti a fedi religiose diverse (es. trattato di pace concluso nell'813 da Carlo Magno, imperatore del Sacro romano Impero, e dall'imperatore d'Oriente Niceforo I). Vari trattati, molti dei quali contenenti una clausola della nazione più favorita e la previsione della giurisdizione consolare, furono stipulati dalle repubbliche marinare italiane e dai califfati islamici del Mediterraneo. Questa pratica ha portato, sia pure al limitato fine del reciproco interesse allo svolgimento dei commerci, all'attenuazione di quella barriera tra fede cristiana e fede islamica cha ha per molti secoli costituito una caratteristica delle rive del Mediterraneo. Essa anche rivela come lo sviluppo delle relazioni commerciali si accompagnasse a un progressivo processo di espansione degli stati cristiani, che senza mai portare a un controllo politico sui califfati si concretizza in un regime di particolare vantaggio applicabile agli insediamenti e alle autorità ivi stabilite rispetto al potere del sovrano territoriale. Gli stati europei ottenevano che i processi, civili e penali, che riguardavano i loro cittadini fossero sottratti alla giurisdizione dei giudici locali e assegnati alla giurisdizione dei consoli europei. Un celebre trattato rientrante in questa categoria fu concluso a Costantinopoli nel Febbraio 1535 da Somalino, sultano di Turchia, e dall'ambasciatore del re di Francia, Francesco I. Mentre disposizioni speciali regolavano le cause civili intercorrenti tra francesi e turchi, il trattato prevedeva che la giurisdizione consolare francese si esercitasse nelle cause civili e penali relative a cittadini francesi. A seconda dei casi, i rapporti tra entità politiche indipendenti erano collocati entro una
sfera di principi religiosi o morali oppure inseriti nell'ambito di un determinato ordinamento nazionale o ancora riferiti a quel sistema di diritto romano codificato nel VI secolo dall'imperatore Giustiniano che per molto tempo fu inteso, sotto la forma di un diritto comune a tutti quale un insieme di principi giuridici applicabili su base generale a qualsiasi tipo di rapporto. Mancava l'idea stessa che i rapporti tra enti politici indipendenti rientrassero in un ordinamento a sé stante. PAG. 39-40-43-44-45-46-47-50-51-
Soltanto in un periodo storico collocabile tra il secolo XVI e il secolo XVII venne ad affermarsi sul piano teorico l'idea che le relazioni tra entità politiche indipendenti si dovessero collocare in un ordinamento giuridico a sé stante, separato sia dagli ordinamenti nazionali che dal diritto comune d'origine giustinianea. Il fatto che del nuovo ordinamento, facessero parte anche principi generali desumibili dalla tradizione del diritto romano, non venne più inteso come una negazione della sostanziale identità e individualità di tale ordinamento. A una simile evoluzione concettuale contribuirono sia l'affinarsi delle teorie sulla natura dello stato sia il verificarsi di fenomeni nuovi e imprevisti.
Alla costruzione teorica di un ordinamento internazionale e alla sua distinzione concettuale da altri sistemi giuridici si dedicarono, nel periodo compreso tra i secoli XVI e XVII, alcuni celebri autori che si segnalarono per il carattere innovatore del loro pensiero e per la loro sensibilità, al di là dell'estesa dottrina e dell'ampia erudizione, verso le implicazioni concrete delle questioni trattate. Si avvertiva, in quell'epoca, la necessità dell'elaborazione di norme giuridiche specifiche soprattutto relativamente a due temi : il regime della guerra, per quanto riguardava sia il diritto di ricorrere alla forza, sia lo svolgimento delle operazioni militari; il regime della navigazione, inteso come diritto di comunicare con territori remoti, con particolare riguardo alla questione della libertà o del dominio dei mari, presupposto per l'espansione politica verso continenti lontani. Alla base delle concezioni proprie dalla dottrina dell'epoca, che fu poi denominata dottrina classica del diritto internazionale, sta l'assunto che le entità politiche indipendenti formano per loro natura una comunità a sé stante e che, in essa, si manifesta spontaneamente un insieme di norme giuridiche applicabili nelle relazioni tra tali entità. I principali esponenti della dottrina classica si collocano nell'ambito di quella più vasta corrente politico-giuridica che s'ispira alla nozione del diritto naturale. Il nome dato al nuovo ordinamento, di cui si andavano gradualmente configurando i caratteri, fu all'origine quello di diritto delle genti. Venne però intesa nel nuovo significato di diritto intercorrente tra gli stati. La nozione di ius gentium è impiegata per indicare quell'insieme di norme che spontaneamente si formano nei rapporti tra enti sovrani, in assenza, di qualsiasi autorità politica superiore.
Nello stesso secolo XVII, quando la dottrina classica del diritto internazionale raggiungeva con Grozio la sua più compiuta formulazione, altri autori, raggiunsero ben diverse conclusioni circa il ruolo del diritto internazionale. Essi muovevano dal presupposto che la condizione naturale, sia dell'uomo, che degli stati, non sarebbe quella di formare una comunità, ma quella di essere dominati dalla lotta e dalla guerra. Di qui l'annullamento del diritto o, meglio, l'identificazione del diritto nella forza.
Le potenze europee, a partire dal XVI secolo, incrementano le loro relazioni, facilitate anche dallo stabilimento dei primi rappresentanti permanenti di uno stato presso un altro stato. Nascono in questo periodo le prime norme sull'immunità degli ambasciatori basate sul principio che un sovrano non può esercitare la giurisdizione su di un altro sovrano e, quindi, neppure sul suo rappresentante ufficiale. PAG. 56-57-58-59-60-61-62-66-68-69-70-71-72-73-74-
andavano incontro i combattenti e le popolazioni coinvolti in un conflitto armato. L'imprenditore svizzero Henry Dunant con la propria opera nel 1863 portò alla costituzione del Comitato ginevrino di soccorso dei militari feriti, precursore dell'attuale Comitato Internazionale della Croce Rossa, e alla conclusione della Convenzione sul miglioramento della sorte dei militari feriti negli eserciti in campagna, il primo trattato di diritto internazionale umanitario. Nel 1868 fu adottata la Dichiarazione di San Pietroburgo, con la quale gli stati rinunciavano all'uso di pallottole di peso inferiore a 400 grammi che fossero esplosive o cariche di sostanze infiammabili. Importante è il preambolo della dichiarazione, dove si afferma il principio che l'unico fine dell'azione bellica è di mettere fuori combattimento il maggior numero possibile di combattenti nemici e che, pertanto, è contrario alle “regole di umanità” l'uso di armi che inutilmente aggravano le sofferenze dei combattenti o rendono la loro morte inevitabile. Il diritto internazionale di guerra fu in seguito oggetto di un'ampia opera di codificazione con le due conferenze internazionali della pace, tenutesi all'Aja nel 1899 e nel 1907. Nella prima conferenza furono adottati sei trattati e nella seconda quattordici, di cui dodici riguardavano le regole relative allo svolgimento dei conflitti armati : la III convenzione relativa all'apertura delle ostilità, la IV convenzione relativa alle norme e consuetudini della guerra terrestre. Da allora il diritto internazionale di guerra ha progressivamente assunto un marcato carattere umanitario, tanto da essere oggi spesso chiamato diritto internazionale umanitario. Riguarda norme che si applicano soltanto in caso di conflitti armati e che non vanno confuse con le norme internazionali sui diritti umani, che invece si applicano sia in tempo di pace che in tempo di guerra. Sul piano generale, il diritto internazionale umanitario si fonda sul presupposto che gli stati e gli altri enti che sono impegnati in un conflitto armato, non hanno una scelta illimitata sui mezzi e metodi di combattimento. Valgono al riguardo due divieti fondamentali. In primo luogo, i belligeranti non devono usare armi che provochino nei combattimenti nemici sofferenze eccessive rispetto a quelle necessarie per raggiungere il tipico obiettivo militare di indebolire le forze armate del nemico. In secondo luogo, i belligeranti non devono usare la forza contro la popolazione civile, né utilizzare armi di effetto indiscriminato che non siano in grado di distinguere tra bersagli militari e bersagli civili.
Oltre che alla guerra, era ampiamente ammesso nella pratica internazionale del secolo XIX il ricorso a misure militari cosiddette “quasi di guerra”, consistenti in un intervento armato sul territorio di un altro stato. Questi interventi erano svolti da alcuni stati a titolo di reazione contro illeciti subiti ed erano ricondotti a categorie generali quali l'autotutela, la rappresaglia armata, l'intervento a protezione di cittadini all'estero o la necessità. Nel corso della seconda conferenza della pace dell'Aja del 1907 si verificò il primo tentativo di limitare il ricorso alla forza armata da parte degli stati con la conclusione della II convenzione sulla limitazione dell'impiego della forza armata per il recupero dei debiti contrattuali, e cioè le somme che uno stato doveva a cittadini e società stranieri. La convenzione non escludeva però il ricorso della forza contro lo stato debitore nel caso in cui questi rifiutasse un'offerta di arbitrato, lo rendesse impossibile o non si conformasse a una sentenza arbitrale. La convenzione testimonia il regime di ampia libertà che ancora in questo periodo caratterizzava la materia dell'uso della forza.
Nel corso del XIX secolo in diversi trattati fu inserita una clausola che impegnava le parti a sottoporre determinate controversie ad arbitrato internazionale. Nella conferenza della pace dell'Aja del 1899 fu discusso anche il tema delle controversie internazionali, che prevede una Corte Permanente d'Arbitrato, nel convincimento che questo avrebbe contribuito al mantenimento della pace e all'affermazione del diritto. Più che istituire una corte permanente, la convenzione si limita a prevedere che un Ufficio Internazionale, avente sede all'Aja, tenga una lista di arbitri, indicati dagli stati parte. Gli stati in lite che desiderano ricorrere a un arbitrato possono scegliere dalla lista coloro che comporranno il tribunale arbitrale. La convenzione fu riveduta e ampliata nella seconda conferenza della pace dell'Aja del 1907. il meccanismo così stabilito è tutt'ora operante. PAG. 75-
Determinare alcuni obiettivi fondamentali della comunità internazionale nel suo insieme. Primo di questi obiettivi è il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, se ne sono aggiunti altri, come l'autodeterminazione dei popoli, la tutela dei diritti umani, lo sviluppo economico, la protezione dell'ambiente naturale. Il fatto stesso di configurare una serie di suoi obiettivi fondamentali presuppone una comunità internazionale che abbia un certo livello di coesione e che sia diversa da una somma di stati contrapposti tra di loro. Tuttavia, l'idea che il più forte abbia sempre ragione non è tramontata e, anzi, è ritornata in auge di tanto in tanto, come da soli dimostrano i tragici eventi del secolo XX, che ha visto due conflitti mondiali, molti conflitti localizzati e la pratica del genocidio su ampia scala. Si tratta oggi di capire fino a che punto gli stati più forti accettino di rientrare nel ruolo di membri di una comunità, rinunciando a far valere i loro interessi nel modo più brutale e apparentemente più facile. Oggi lo scontro tra la forza e il diritto può essere descritto sulla base di una ampia serie di dati della pratica internazionale, con tutte le loro assonanze e dissonanze, senza che le concezioni degli studiosi possano minimamente incidere su tale alterna situazione. PAG. 77-78-81-82-83-84-85-86-
Con l'inizio del secolo XX viene a compiuto la creazione da parte degli stati di organizzazioni internazionali, ossia di enti intergovernativi, dotati di una propria soggettività giuridica e portatori di interessi collettivi loro attribuiti da parte degli stati che li hanno istituiti con un apposito trattato. Alcuni esempi di organizzazioni intergovernative, investite del compito di favorire la cooperazione internazionale in materie tecniche, Unione Postale Universale. È soltanto dopo l'esperienza della prima guerra mondiale che venne creata, proprio per ridurre il rischio dell'insorgere di ulteriori conflitti, un'organizzazione internazionale dotata di una vocazione universale e investita dei compiti politici di garantire la pace e di sviluppare la cooperazione tra gli stati : la società delle nazioni.
La società delle nazioni fu istituita con un trattato, detto Patto, approvato dalla conferenza della pace il 28 Aprile 1919 e inserito nei trattati di pace conclusi dalle potenze vincitrici con la Germania, l'Austria, la Bulgaria e l'Ungheria. Il patto non vietava agli stati membri il ricorso alla guerra tra di loro, ma lo subordinava al previo esperimento di una procedura di arbitrato o d'inchiesta e al trascorrere di tre mesi dalla relativa decisione. Ai limiti relativi ad alcuni aspetti giuridici del patto, in particolare la regola dell'unanimità cui erano sottoposte le decisioni dei suoi organi, si aggiungevano i limiti, ben più rilevanti, del contesto politico in cui l'organizzazione veniva a operare. La rappresentatività della società delle nazioni fu già all'inizio menomata dalla mancata ratifica del patto da parte degli Stati Uniti, che pure ne avevano promosso la costituzione. L'ammissione della Germania fu seguita dal suo recesso. La capacità della società delle nazioni di perseguire il suo obiettivo fondamentale di garantire la pace fu gravemente messa in dubbio da casi di aggressione di uno stato membro contro un altro stato membro : nel 1933 il Giappone, dopo aver occupato con la forza la Manciuria, appartenente alla Cina, notificò il suo recesso dalla società delle nazioni. L'inizio della seconda guerra mondiale segnò il fallimento dell'obiettivo che la società delle nazioni intendeva conseguire. L'organizzazione cessò formalmente di esistere il 18 Aprile
L'eredità ideale della società delle nazioni passò all'organizzazione delle nazioni unite, istituita con un trattato aperto alla firma a San Francisco il 26 Giugno 1945 ed entrato in vigore il 24 Ottobre 1945. dai cinquantuno membri originari delle nazioni uniti si è passati a 193 stati membri, vale a dire tutti gli stati, tranne che, per motivi diversi, Città del Vaticano, Palestina e Taiwan. L'Italia è stata ammessa alle nazioni unite con la risoluzione dell'assemblea generale 995 del 14 Dicembre 1955. La procedura per l'ammissione di nuovi stati membri prevede una decisione dell'assemblea generale sulla base di una raccomandazione del consiglio di sicurezza. Le nazioni unite sono la sola organizzazione internazionale avente nello stesso tempo una natura politica, per quanto riguarda i suoi obiettivi, e una dimensione mondiale, per quanto riguarda la partecipazione degli stati all'organizzazione. Al fine principale delle nazioni unite si aggiungono altri fini di natura politica, economica e umanitaria, quali l'affermazione del principio di autodeterminazione dei popoli, la cooperazione per la soluzione dei problemi economici, la promozione dei diritti umani, che rappresentano altrettanti strumenti per il mantenimento di buone relazioni tra gli stati. Le nazioni unite non sono un super-stato e si fondano sulla sovrana uguaglianza degli stati membri. La carta stessa richiama il concetto di competenza interna, come un ambito nel quale l'organizzazione non può intervenire. Il fatto che gli stati membri abbiano affidato determinate competenze alle nazioni unite determina una corrispondente riduzione della sfera rientrante essenzialmente nella competenza interna degli stati membri, intesa come la sfera rispetto alla quale uno stato non è vincolato da obblighi valevoli sul piano internazionale. Carattere elastico corrisponde all'esistenza di qualche obbligo internazionale, derivante da isolati trattati, non esclude che una materia rientri essenzialmente nella competenza interna, con la conseguenza che le nazioni unite non possono intervenire in merito. Completamente diverso è invece il caso di quelle materie, come la tutela dei diritti umani, per le quali è stato progressivamente elaborato un numero consistente di trattati internazionali e che sono pertanto sottratte alla sfera della giurisdizione domestica. Il maggior peso attribuito ai membri permanenti del consiglio di sicurezza non è facilmente modificabile. Ogni emendamento della carta, ivi comprese ovviamente le disposizioni che segnano la posizione privilegiata dei membri permanenti del consiglio di sicurezza, deve essere adottato dall'assemblea generale alla maggioranza di due terzi e poi ratificato da due terzi degli stati membri delle nazioni unite, “ivi compresi tutti i membri permanenti del consiglio di sicurezza” (art. 108).
Il costante incremento del numero delle organizzazioni internazionali e delle materie oggetto della loro competenza è una manifestazione della generale tendenza degli stati a intensificare la loro cooperazione e a regolare questioni di comune interesse in un modo concordato su base multilaterale. Temi affidati alle competenze di organizzazioni internazionali che sono legate alle nazioni unite da uno specifico accordo concluso in base all'art. 57 della carta o che comunque coordinano la loro azione con quella delle nazioni unite : Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Istruzione, la Scienza e la Cultura (UNESCO), Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO). Altre organizzazioni, che esercitano ampie competenze di natura generale operano su base regionale, es. Organizzazione degli
sviluppo, produzione e stoccaggio delle armi batteriologiche e tossiniche e la loro distruzione; la convenzione sulla proibizione o le restrizioni nell'uso di certe armi convenzionali che possono essere considerate eccessivamente nocive o produttive di effetti indiscriminanti, con i relativi protocolli sui relativi frammenti non localizzabili, sulle mine, trappole e altri artifici, sulle armi incendiarie, sui laser accecanti, sui resti esplosivi di guerra; la convenzione sul divieto dello sviluppo, produzione, stoccaggio e uso di armi chimiche e la loro distruzione. Anche la convenzione sul divieto dell'impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine anti-persona e la convenzione sulle munizioni a grappolo riguardano tipi di armi considerate disumane, soprattutto per gli effetti indiscriminanti che possono avere sulla popolazione civile. Una tutela per particolari categorie di persone o di beni è prevista dal protocollo addizionale alla convenzione sui diritti del bambino relativo al coinvolgimento di bambini nei conflitti armati, dalla convenzione sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e dalla convenzione sul divieto di ogni uso militare ed ostile di tecniche di modifica ambientali.
Nessuna norma specifica di un trattato di diritto internazionale umanitario vieta l'uso dell'arma nucleare, anche se il divieto è implicitamente deducibile dal carattere indiscriminato di questo tipo di armi. La corte si chiese anzitutto se l'impiego di armi nucleari costituisca una violazione delle norme di diritto internazionale relative alla protezione dell'ambiente. Pur dichiarandosi consapevole “che l'impiego di armi nucleari potrebbe costituire una catastrofe per l'ambiente naturale”, la corte concluse che le norme sulla protezione dell'ambiente non privano uno stato del diritto di legittima difesa. La corte si chiese in seguito se l'uso di armi nucleari potesse considerarsi illecito perché incompatibile con le norme del diritto internazionale umanitario applicabili ai conflitti armati e alle regole sulla neutralità. La corte dichiarò di non poter stabilire in modo definitivo se sia lecito l'impiego di armi nucleari da parte di uno stato quando si verifichi una circostanza estrema di legittima difesa nella quale la sua stessa sopravvivenza sia messa in causa. La corte non fa alcuna scelta tra le due principali alternative possibili, e cioè sancire il divieto assoluto della minaccia e dell'uso delle armi nucleari o, invece, ammetterne la liceità nel solo caso di legittima difesa nei confronti di un attacco armato condotto mediante armi nucleari. Resta il fatto che la corte ipotizza che, l'uso dell'arma nucleare sarebbe consentito, nella sola circostanza estrema di legittima difesa, in cui la stessa sopravvivenza di uno stato sia in questione. Da questo si potrebbero dedurre due conseguenze : che l'uso difensivo delle armi nucleari non esige un previo attacco con armi nucleari, potendo oggi anche le altre armi mettere in pericolo la sopravvivenza di uno stato; che l'uso di armi nucleari, è in ogni caso illecito, se motivato da ragioni diverse dalla difesa della sopravvivenza dello stato. PAG. 102-103-104-106-107-
La carta delle nazioni unite enuncia tra i fini dell'organizzazione anche il principio degli uguali diritti e dell'autodeterminazione dei popoli. Lo stesso concetto di autodeterminazione viene ripreso nell'art. 55 della carta, in quanto fondamento delle condizioni di stabilità e di benessere che sono necessarie per lo stabilimento di relazioni pacifiche e amichevole tra le nazioni. Il concetto di autodeterminazione, che presuppone un diritto di un popolo di decidere liberamente sul proprio assetto politico, è degradato nel ben diverso concetto di autogoverno, che comporta soltanto il diritto degli individui del territorio a partecipare agli organi di governo locale. Gli stati membri che amministrano territori la cui popolazione non abbia ancora raggiunto una piena autonomia hanno l'obbligo di sviluppare l'autogoverno, di prendere in debita considerazione le aspirazioni politiche delle popolazioni e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, secondo le circostanze particolari di ogni territorio e delle sue popolazioni e del loro variabile grado di avanzamento. Tuttavia l'assemblea generale delle nazioni unite si orientò verso un'interpretazione estensiva del principio di autodeterminazione dei popoli e dichiarò che l'assoggettamento dei popoli a un dominio straniero è contrario a fondamentali diritti umani e alla carta delle nazioni unite, che i popoli hanno il diritto di determinare liberamente la loro condizione politica, che situazioni di inadeguatezza politica, economica, sociale o educativa non devono servire come pretesto per ritardare l'indipendenza, che ogni azione armata o misura repressiva contro i popoli sottoposti a dipendenza doveva cessare. Con la risoluzione 1541 l'assemblea generale precisò che un territorio raggiunge una piena condizione di autogoverno tramite la sua costituzione in stato sovrano indipendente o la libera associazione con uno stato indipendente o l'integrazione con uno stato indipendente. Con la risoluzione 3314 l'assemblea generale precisò ulteriormente che non costituisce aggressione la lotta che conducono i popoli sottoposti a dominio coloniale e razzista o ad altre forme di dominio straniero per l'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione, alla libertà e all'indipendenza. Il concetto di popolo, che richiama in generale una comunanza di cultura, lingua, religione, tradizione e di altri fattori presenti in una collettività di individui, spesso risulta di difficile e controverso accertamento nei casi concreti. Soltanto i popoli che si trovino in una situazione di dominio coloniale oppure siano sottoposti ad assoggettamento, dominio o sfruttamento straniero sono pertanto titolari del diritto all'autodeterminazione, che essi possono far valere nei confronti dello stato responsabile di tale dominio e, per aspetti diversi nei confronti di tutti gli stati. La dichiarazione relativa ai principi di diritto internazionale concernenti i rapporti amichevoli e la cooperazione tra gli stati in conformità con la carta delle nazioni unite, richiama due diverse situazioni. Da un lato, i popoli che reagiscono e resistono a misure di coercizione contro l'esercizio del loro diritto all'autodeterminazione hanno il diritto di ricercare e ricevere un sostegno secondo i fini e i principi della carte; dall'altro lato, la carta non intende incoraggiare alcuna azione che smembri o minacci l'integrità territoriale o l'unità politica di uno stato che rispetti il diritto all'autodeterminazione dei popoli. In situazioni diverse dal diritto all'autodeterminazione dei popoli sottoposti a dominio coloniale oppure ad assoggettamento, dominio o sfruttamento straniero, si sono
verificati, anche vari casi in cui processi politici hanno dato luogo all'acquisto dell'indipendenza da parte di determinati territori. PAG. 108-109-110-111-112-113-114-
La nozione di diritti umani si fonda sul presupposto che l'individuo non deve essere considerato un mezzo per la realizzazione di superiori finalità dello stato. La tutela del singolo individuo costituisce in sé un obiettivo cui l'azione dello stato si deve ispirare. Ne consegue che esiste una serie di diritto fondamentali della persona umana che lo stato non può sopprimere o calpestare, ma che è tenuto a riconoscere e a rispettare.
L'esigenza di proteggere i diritti umani fondamentali si è anzitutto manifestata nell'ambito degli ordinamenti nazionali. Nel secolo XIX, i sistemi di diritto pubblico di diversi paesi si sono arricchiti di norme che miravano a tutelare i singoli individui da possibili abusi perpetrati a loro danno dai poteri pubblici. Più tardiva è risultata l'affermazione dei diritti umani nell'ambito dell'ordinamento internazionale. Le norme di diritto internazionale sono poste in essere dagli stati e cioè proprio da quegli enti contro i quali le norme sui diritti umani sono dirette. Soltanto con la fine della seconda guerra mondiale si ebbe una chiara affermazione dell'idea che l'individuo richiede, anche sul piano del diritto internazionale, di essere tutelato in quanto tale, indipendente dalla sua cittadinanza. L'impulso venne dalla carte delle nazioni unite, che include anche il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali tra i fini dell'organizzazione. L'art. 55 della carta ribadisce che il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso, lingua o religione, è uno strumento necessario per il conseguimento di rapporti pacifici e amichevoli tra le nazioni. La dichiarazione costituisce uno strumento di grande importanza, non solo per il suo indiscutibile valore morale, ma anche per i seguiti concreti che essa ha prodotto. La dichiarazione si è rivelata un punto di partenza, che ha indicato la volontà delle nazioni unite di occuparsi in modo costante della materia dei diritti umani e che ha portato a diversi strumenti successivi di natura vincolante. Gli impegni assunti dagli stati con questi trattati consistono non soltanto in obblighi di non tenere determinati comportamenti, ma si estendono, soprattutto nel settore economico e sociale, agli obblighi di adottare determinate misure. Una così imponente tendenza evolutiva verso la tutela dei diritti umani ha un chiaro significato anche sul piano del diritto internazionale consuetudinario e della carta delle nazioni unite, in quanto essa dimostra che la materia dei diritti umani è ormai da tempo sottratta alla sfera dell'esclusiva competenza interna degli stati.
L'esistenza di molti trattati in materia di diritti umani non basta purtroppo ad assicurare che i diritti umani siano pienamente rispettati, sussistendo ancora oggi troppi casi in cui essi sono violati in modo grave e sistematico e variando la loro tutela a seconda dei singoli stati e in relazione ai diversi livelli di tolleranza, solidarietà e cultura esistenti nelle società internazionali. Esistono vari modi in cui gli stati possono indirettamente ostacolare l'applicazione dei diritti umani, ad esempio non ratificare i trattati relativi. L'efficacia dei meccanismi predisposti è adeguata soltanto se essi possono venire attivati non solo dagli stati parte, ma anche dallo stesso individuo che si ritiene leso, essendo improbabile, se non in casi di considerevole tensione politica, che uno stato decida di ricorrere contro un altro stato. Proprio sull'efficacia dei meccanismi procedurali si concentra l'attenzione degli stati meno propensi a una concreta salvaguardia dei diritti umani, che difficilmente sono disponibili ad accettare che un organo internazionale al di sopra delle parti venga a sindacare il modo in cui essi abbiano adempiuto agli obblighi assunti e, in caso di violazioni, pronunci una sentenza che li condanni a prestare una riparazione a un singolo individuo leso. Il sistema regionale creato nell'ambito del consiglio d'Europa con la convenzione europea dei diritti umani prevede il funzionamento di un organo giurisdizionale, la corte europea dei diritti umani. Sulla base di condizioni che non è possibile analizzare in questa sede, un individuo può mettere in moto un procedimento che si conclude con una sentenza motivata da parte di un organo giudiziario internazionale. La sentenza accerta se uno stato parte si è comportato in modo contrario agli obblighi che derivano dalla convenzione e, in caso affermativo, accorda un'equa soddisfazione all'individuo leso, qualora il diritto interno dello stato responsabile non permetta di eliminare le conseguenze della violazione. Nel procedimento di fronte alla corte, l'individuo ricorrente e lo stato cui è addebitata una violazione dei diritti umani sono posti su di un piano di totale parità. Il concetto del doppio livello di protezione dei diritti umani, ossia di una tutela che si esplichi sia sul piano dei vari diritti interni che sul piano del diritto internazionale, assume un pieno significato soltanto in presenza di adeguati meccanismi procedurali. È così possibile che un giudice internazionale interpreti le norme sui diritti umani in un modo più effettivo di quello, troppo formalistico o comunque inadeguato, che le autorità nazionali potrebbero prediligere. PAG. 117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-
Tema della responsabilità penale internazionale dell'individuo. In questo caso, norme di diritto internazionale, anziché prevedere diritti a vantaggio dell'individuo, stabiliscono obblighi di cui egli è gravato sul piano personale. Ne consegue che coloro che sono imputati di condotte di particolare gravità previste dal diritto internazionale, denominate crimini internazionali dell'individuo, possono essere
che sia commesso in tempo di pace o in tempo di guerra, è un crimine di diritto internazionale, che esse si impegnano a prevenire e a punire”. Il genocidio è definito nella convenzione con riferimento a quegli atti che sono diretti a distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale e religioso e che si sostanziano non solo nell'uccisione di membri del gruppo e in comportamenti equivalenti, ma anche nell'imposizione di misure di prevenzione delle nascite o nel trasferimento forzato di bambini da un gruppo all'altro.
Agli imputati la carta del tribunale di Norimberga riconosceva il diritto di essere giudicati con un equo processo. La condizione ufficiale degli imputati, fossero essi capi di stato o alti funzionari, non costituiva né una causa di assoluzione, né un'attenuante della pena. Il fatto che gli imputati avessero agito sulla base di un ordine del loro governo o di un loro superiore non li esonerava dalla responsabilità, ma poteva essere considerato come un'attenuante della pena. Il tribunale, con sentenza motivata e definitiva, poteva infliggere ai responsabili “la morte o ogni altra pena che esso stabilisse giusta”. Il processo si concluse con dodici condanne a morte per impiccagione, tre condanne all'ergastolo, quattro condanne alla reclusione, per venti, quindici o dieci anni e tre assoluzioni. Nel corso del processo di Norimberga furono ampiamente discussi due temi che suscitano l'interesse di qualsiasi giurista : il tema dell'irretroattività del diritto penale e il tema della giustizia dei vincitori. La sentenza del tribunale di Norimberga dedica una grande attenzione al superamento della principale difesa proposta dagli imputati, i quali facevano valere che non vi erano norme di diritto internazionale vigenti al momento in cui i fatti erano stati compiuti che specificatamente prevedessero né i crimini dei quali essi erano imputati, né le pene cui essi potevano venire condannati. Una simile difesa era, in realtà, ben poco proponibile per i crimini di guerra e per i crimini contro l'umanità. Anche se mancava una specifica norma di diritto internazionale che prevedesse la responsabilità individuale, si trattava, nel caso di crimini di guerra, pur sempre di comportamenti vietati dal diritto internazionale generale, dalle convenzioni dell'Aja e dalle leggi di guerra di molti stati. Escludere l'applicazione del principio di irretroattività della legge penali in un procedimento per fatti di tali gravità e dimensione sono state svolte, qualche anno dopo, nella sentenza della corte suprema di Israele del 29 Maggio 1962 sul caso Eichmann. Il tema dell'irretroattività del diritto penale manteneva però tutta la sua forza nel caso di crimini contro la pace, per i quali non esistevano specifiche norme penali, né nei diritti interni, né nel diritto internazionale. Il tribunale di Norimberga sviluppò argomenti non del tutto convincenti. Esso mise in evidenza che esistevano comunque obblighi internazionali per gli stati, in particolare nel già ricordato trattato generale di rinuncia alla guerra come strumento di politica nazionale, di cui la Germania era parte, che vietava la guerra di aggressione. Il tribunale si rifece ai principi generali di giustizia, concludendo che gli imputati dovevano essere necessariamente a conoscenza del carattere illecito del loro comportamento. Il tribunale richiamò in proposito anche la natura di norme del diritto internazionale e dei trattati, che “hanno a che fare con principi generali di diritto e non con questioni amministrative di procedura”. Secondo il tribunale, il principio d'irretroattività del diritto penale non può costituire un limite alla sovranità degli stati ed è evidentemente errato asserire che sia ingiusto punire coloro che, in violazione di trattati e impegni, hanno deciso di attaccare gli stati vicini senza avvertimento, perché in tali circostanze essi non potevano ignorare che stavano compiendo un atto illecito; lungi dall'essere ingiusta la loro punizione, sarebbe ingiusto se il loro atto illecito andasse impunito. Ancora più problematico è il tema della giustizia dei vincitori, che vale soprattutto per i crimini di guerra. Non sta scritto da nessuna parte che i criminali di guerra debbano ricercarsi soltanto tra coloro che hanno combattuto per gli stati vinti, né che la vittoria debba costituire un'automatica assoluzione per ogni crimine commesso. È comunque meglio sottoporre a giudizio e condannare alcuni criminali di guerra, piuttosto che lasciare che tutti rimangano impuniti.
Un tribunale militare internazionale per l'Estremo Oriente, detto Tribunale di Tokyo, fu istituito il 19 Gennaio 1946 con un proclama del comandante supremo delle potenze alleate in Giappone al fine di processare gli imputati giapponesi di crimini contro la pace, crimini di guerra e crimini contra l'umanità. Il tribunale di Tokyo era composto di undici giudici designati da Australia, Canada, Cina, Filippine, Francia, India, Paesi Bassi, Nuova Zelanda, Regno Unito, Stati Uniti e Unione Sovietica. Il processo si concluse il 4 Settembre 1948 con una sentenza che infliggeva sette condanne a morte, sedici condanne all'ergastolo, due condanne alla reclusione, per venti e sette anni. Nessuno degli imputati fu assolto. Anche sul processo di Tokyo grava lo spettro della giustizia dei vincitori e dei crimini che non sarebbero mai stati giudicati, perché imputabili a esponenti degli stati vincitori, in particolare del bombardamento con armi nucleari di Hiroshima e Nagasaki da parte degli Stati Uniti, un atto tale da mettere in dubbio la legittimità morale del Tribunale di Tokyo stesso. L'opinione dissenziente del giudice Pal (designato dall'India), che conclude per l'assoluzione di tutti gli imputati. La condanna degli imputati dimostrava che tribunale di Tokyo era stato istituito non tanto per fini giudiziari, ma per realizzare obiettivi di vendetta politica.
Non ricevette attuazione una disposizione sui crimini dell'individuo contenuta nel trattato di pace del 1947 tra l'Italia e le potenze alleate ed associate, che prevedeva l'obbligo dell'Italia di arrestare e di consegnare perché fossero processate le persone accusate di aver compiuto crimini di guerra, crimini contro la pace o crimini contro l'umanità.
L'assemblea generale delle nazioni unite diede inizio nel 1947 ai lavori per la redazione di un codice dei crimini contro la pace e la sicurezza dell'umanità, che però procedevano con grande lentezza. Il consiglio di sicurezza, posto di fronte alla necessità di ristabilire la pace e la sicurezza internazionali in situazioni caratterizzate da gravissimi crimini, come il genocidio, le uccisioni di massa o la pratica della cosiddetta pulizia etnica, prese in due occasioni l'iniziativa di istituire tribunali internazionali speciali tramite apposite risoluzioni, vale a dire con atti che erano immediatamente vincolanti e non richiedevano il lungo tempo necessario per l'entrata in vigore di un trattato multilaterale. Con la risoluzione 808. il consiglio di sicurezza delle nazioni unite, istituì il tribunale internazionale per il giudizio delle persone responsabili di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell'ex-Iugoslavia a partire dal 1991, detto tribunale per l'ex-Iugoslavia. Con la successiva risoluzione 827, il consiglio di sicurezza approvò lo statuto del tribunale. Alle categorie dei crimini di guerra, del genocidio e dei crimini contro l'umanità lo statuto del tribunale per l'ex-Iugoslavia non affianca la categoria dei crimini contro la pace. La ragione dell'esclusione può forse essere che, in presenza di un conflitto complesso come quello insorto sul territorio dell'ex-Iugoslavia, stabilire chi avesse provocato la guerra avrebbe dato luogo a indeterminabili discussioni e non si rivelava una questione indispensabile da affrontare, perché gli stessi individui potevano ugualmente venire imputati per crimini di guerra o crimini contro l'umanità. Lo statuto del tribunale per l'ex-Iugoslavia presenta innovazioni per quanto riguarda l'elenco dei crimini contro l'umanità, inclusione dello stupro, e la tutela dei diritti dell'imputato e del condannato, diritto a un giudizio di appello e l'esclusione della pena di morte. Anche le norme relative alla protezione delle vittime e dei testimoni e all'esecuzione delle sentenze in stati terzi che abbiano manifestato la loro disponibilità. In presenza di un'emergenza umanitaria altrettanto grave, il consiglio di sicurezza, con la risoluzione 955, istituiva il tribunale penale internazionale per il giudizio delle persone responsabili di genocidio e altre gravi violazioni del diritto internazionale umanitario commessi nel territorio del Ruanda e dei cittadini ruandesi responsabili di genocidio e altre simili violazioni commessi nel territorio di stati vicini, detto tribunale per il Ruanda, e ne approva lo statuto. Nel corso della loro attività, i due tribunali hanno elaborato un'ampia giurisprudenza che ha molto contribuito a chiarire i caratteri dei crimini internazionali dell'individuo. In base alla risoluzione 1503, il consiglio di sicurezza ha elaborato una strategia di completamento, che prevede che i due tribunali portino a termine alcuni casi e trasferiscano i rimanenti alle competenti giurisdizioni nazionali. Il consiglio di sicurezza ha anche istituito, con la risoluzione 1966, un meccanismo residuale cui è affidato il compito di assicurare la continuazione di determinate attività dei due tribunali. La chiusura dei due tribunali è rispettivamente prevista per il 2016 e il 2015.
L'istituzione dei due tribunali internazionali speciali non bastava a risolvere i problemi posti dalla delicata materia dei crimini internazionali dell'individuo. La gravità stessa dei crimini internazionali dell'individuo postula che tutti gli imputati di tali crimini siano sottoposti a un giudizio per accertare la loro colpevolezza. Una migliore possibilità di prevenire e reprimere i crimini internazionali dell'individuo si ha soltanto se gli imputati di tali crimini possono essere giudicati da un tribunale penale che non sia occasionale, ma precostituito e operante sul piano internazionale in modo permanente. L'analisi delle categorie di crimini internazionali dell'individuo elencati nello statuto della corte penale internazionale mostra l'evoluzione intervenuta rispetto ai tre tradizionali tipi di crimini a suo tempo previsti nella carta del tribunale di Norimberga. Lo statuto della corte enuncia quattro categorie di crimini : il crimine del genocidio, i crimini contro l'umanità, i crimini di guerra e il crimine di aggressione.
per gli ordini di un superiore da lui eseguiti e, inversamente, la responsabilità del superiore per condotte tenute da un inferiore, anche in contravvenzione agli ordini di quest'ultimo impartiti. Il fatto di aver eseguito un ordine non solleva l'inferiore da responsabilità, a meno che non concorrano tre specifiche situazioni : esistenza di un obbligo di eseguire l'ordine, ignoranza del carattere illecito dell'ordine e carattere non manifestamente illecito dell'ordine. Gli individui riconosciuti colpevoli di crimini sono condannati a una pena detentiva, che può arrivare fino a 30 anni di reclusione o all'ergastolo, qualora questo sia giustificato dall'estrema gravità del crimine e dalle circostanze soggettive del reo. La corte può anche comminare una multa, ordinare la confisca dei proventi del reato, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, e disporre forme di riparazione a favore delle vittime, come la restituzione, il risarcimento e la riabilitazione. La sentenza è impugnabile di fronte alla camere d'appello della corte, su domanda del procuratore o del condannato, per errore di procedura, errore di fatto, errore di diritto o, nel caso di appello proposto dal condannato, ogni altro motivo che pregiudichi la giustizia o l'affidabilità della procedura o della decisione. La sentenza è eseguita in uno stato designato dalla corte in base alla lista degli stati che hanno espresso la loro disponibilità ad accettare i condannati nelle loro carceri. Solo la corte può decidere sulla riduzione della pena.
Lo statuto della corte penale internazionale è stato adottato con 120 voti favorevoli, sette contrari e ventuno astensioni è entrato in vigore il 1 Luglio 2002 e vincola oggi 122 stati parte. Circa le future prospettive della corte, al momento, preoccupa l'atteggiamento negativo di tre membri permanenti del consiglio di sicurezza (Cina, Russia, Stati uniti) e di altri stati (tra i quali India, Israele, Pakistan) che non sono parti dello statuto. Rimane così in dubbio proprio quel carattere universale della giurisdizione internazionale penale che costituisce un presupposto per il suo efficace funzionamento.
Negli ultimi anni sono stati creati alcuni tribunali speciali, detti misti, incaricati dello svolgimento di processi per gravi crimini verificatesi in situazioni di crisi interna. Questi tribunali presentano aspetti internazionali per quanto riguarda la natura dei crimini che giudicano o la loro composizione. I principali casi sono i seguenti :
In attesa della piena attuazione dell'obiettivo di una giurisdizione penale internazionale, affidata alla Corte Penale Internazionale, si sono manifestate tendenze all'interno di alcuni ordinamenti nazionali verso l'affermazione di una giurisdizione nazionale universale nei confronti di coloro che sono accusati di crimini internazionali dell'individuo. Questa giurisdizione è universale, perché riguarda crimini di diritto internazionale ovunque siano essi stati commessi; ma essa è, nello stesso tempo, nazionale, perché i processi sono svolti di fronte a giudici nazionali. S'intende in questo modo evitare che crimini molto gravi rimangano impuniti per il solo fatto che lo stato che avrebbe giurisdizione manchi della volontà o della capacità di svolgere i relativi processi e non sussista la possibilità di adire la Corte Penale Internazionale per la presenza di una situazione che esclude la sua giurisdizione. La questione della giurisdizione nazionale universale è diversa e logicamente anteriore rispetto alla questione dell'immunità dalla giurisdizione di certe categorie di persone : si potrà avere immunità dalla giurisdizione soltanto dopo aver stabilito che sussiste la giurisdizione nazionale. In base allo schema della giurisdizione nazionale universale, i tribunali di qualunque stato avrebbero giurisdizione per svolgere processi nei confronti di individui cui sono attribuiti crimini internazionali. Non sarebbe pertanto necessario, al fine di stabilire la giurisdizione del giudice di uno stato, che sussista uno specifico collegamento tra il crimine e lo stato dove si svolge il processo. Proprio perché i crimini in questione offendono il genere umano nel suo insieme e rendono il responsabile nemico di tutto il genere umano, qualsiasi giudice nazionale potrebbe farsi carico di celebrare il relativo processo. Sembra comunque preferibile, anche per evidenti ragioni pratiche, che uno specifico collegamento tra il crimine e lo stato dove il processo è svolto debba sussistere. Tale
collegamento è dato non solo dai tre abituali criteri penalistici del luogo di compimento del crimine o della nazionalità della persona cui esso è attribuito o della nazionalità della vittima, il criterio di collegamento può sussistere anche per il solo fatto che l'imputato si sia venuto a trovare, per quanto occasionalmente, sul territorio dello stato ove il processo è iniziato. Se si tratta di un procedimento civile di risarcimento dei danni, il collegamento potrebbe essere dato dalla presenza sul territorio dello stato di beni della persona che ha compiuto il crimine di guerra o il crimine contro l'umanità. Per quanto riguarda i crimini di guerra, già nelle quattro convenzioni di Ginevra del 1949, è contenuta un'identica disposizione che prevede l'obbligo delle parti di ricercare coloro che siano imputati di una grave violazione alle convenzioni stesse, al fine di sottoporli a processo o di estradarli in uno stato avente giurisdizione, ovunque la violazione sia stata compiuta. Le quattro convenzioni di Ginevra hanno cura di precisare quali condotte rientrino nel concetto di grave violazione. L'obbligo di repressione nazionale universale delle gravi violazioni al diritto internazionale umanitario, che è previsto anche dall'art. 85 del primo Protocollo addizionale alle quattro convenzioni di Ginevra, può considerarsi oggi appartenente al diritto internazionale generale. Per quanto riguarda condotte che, sono qualificabili come crimini contro l'umanità, un simile obbligo è previsto sia dall'art. 7 della convenzione contro la tortura e le altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, che dall'art. 9 della convenzione per la protezione di tutte le persone dalla sparizione forzata. Le complesse questioni della giurisdizione nazionale universale sono un ulteriore aspetto di quella tematica dei crimini internazionali dell'individuo che ha avuto inizio con la carta istitutiva del tribunale di Norimberga e che costituisce, insieme alla tematica dei diritti umani, la prova di come l'individuo abbia negli ultimi anni acquisito un significativo rilievo sul piano del diritto internazionale. PAG. 163-164-165-166-167-168-169-173-
13. LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE Tra i fini delle Nazioni Unite la Carta enuncia anche la cooperazione internazionale allo scopo della soluzione dei problemi di carattere economico, sociale, culturale o umanitario. L'azione per la cooperazione internazionale nel settore economico e sociale si è sviluppata soprattutto a seguito del processo della decolonizzazione intervenuto nella seconda metà del secolo XX. Questo processo ha, profondamente trasformato la composizione della comunità internazionale, con la formazione del gruppo dei paesi in via di sviluppo che oggi costituiscono la grande maggioranza degli stati. In vari negoziati questo gruppo si è presentato come portatore di posizioni per molti aspetti unitarie, che sovente si contrappongono a quelle del gruppo dei paesi sviluppati, numericamente meno nutrito, ma altrettanto rappresentativo sul piano sostanziale. L'esistenza di stati caratterizzati da livelli di sviluppo economico e sociale molto diversi ha determinato ripercussioni anche sul piano giuridico. Numerosi trattati internazionali, sia bilaterali che multilaterali, si pongono l'obiettivo di instaurare o migliorare la cooperazione tra paesi sviluppati e paesi in via di sviluppo, introducendo una particolare disciplina relativa ai settori commerciale, doganale, finanziario o tecnologico. In un primo periodo, che si colloca intorno agli anni settanta, i paesi in via di sviluppo avevano avanzato varie richieste, basate sulla rivendicazione di un vero e proprio diritto allo sviluppo, tendente a rimediare al divario economico intercorrente fra stati diversi e spettante agli stati in via di sviluppo nei confronti degli stati sviluppati. Queste tendenze, muovevano dalla constatazione che un sistema di norme giuridiche, malgrado la sua formulazione astratta, non è mai neutrale, ma tende al perseguimento di obiettivi che, a seconda delle situazioni, possono portare o alla conservazione dello stato delle cose o al suo cambiamento in una determinata direzione. Un sistema giuridico internazionale che fosse ispirato ad un'astratta posizione paritaria di tutti i suoi membri, oltre a rinnegare il dato di fatto della coesistenza di paesi assai diversi per livello di sviluppo economico, sarebbe uno strumento destinato a favorire l'ulteriore progresso degli stati già ricchi e ad accrescere il divario che li separa dai paesi più poveri. Di qui l'esigenza, di promuovere un sistema di norme apertamente diseguale, proprio perché diretto a compensare mediante opportune misure la situazione dei paesi meno progrediti. Le concezioni sopra accennate attribuivano un significato non solo politico, ma anche economico, al concetto di sovranità, vista non soltanto come un diritto su di un territorio, ma soprattutto come una sovranità permanente sulle risorse naturali ivi contenute. Al diritto di uno stato a che gli agenti di un altro non penetrassero nel proprio territorio si veniva così ad affiancare il diritto di uno stato a decidere su come vengano gestite le proprie risorse, senza essere condizionato da decisioni prese altrove. Hanno trovato accoglimento in varie dichiarazioni dell'assemblea generale delle nazioni unite, quali risoluzione 3201 concernente l'instaurazione di un nuovo ordine economico internazionale, e la risoluzione 3281 relativa alla carta dei diritti e doveri economici degli stati. Sarebbe tuttavia errato pensare che il diritto internazionale generale si sia definitivamente orientato nella direzione auspicata dagli strumenti sopra richiamati. Il gruppo dei paesi sviluppati si è costantemente dichiarato contrario ad attribuire un carattere vincolante ai principi in esse enunciati. Risulta pertanto improbabile che si siano formate norme generali senza il contributo e anzi con la manifesta opposizione, di un gruppo che, per quanto numericamente di minoranza, rappresenta una parte essenziale della presente comunità internazionale e che per di più riunisce proprio gli stati sui quali dovrebbero ricadere gli oneri collegati all'attuazione dei principi enunciati. I dubbi circa l'incidenza sul diritto internazionale generale delle rivendicazioni espresse in materia economica dai paesi del gruppo dei 77 si rafforzano ove si consideri che, negli anni più recenti, le concezioni di stampo liberista, che richiedono una piena tutela degli investimenti stranieri e la più ampia libertà di circolazione di merci e servizi, hanno assunto la prevalenza, influenzando in modo decisivo la sfera della relazioni internazionali nel settore economico. Temi come la necessità della crescita globale dell'economia e la responsabilità di ogni stato per il proprio sviluppo, che per la loro stessa natura escludono un obbligo di trasferire risorse dai paesi sviluppati a quelli in via di sviluppo, sono stati recepiti dalla stessa assemblea generale delle nazioni unite. Concezioni di stampo liberista ispirano l'accordo che ha istituito l'Organizzazione Mondiale del Commercio, firmato a Marrakesh il 15 Aprile1994, che
danneggiavano il territorio degli Stati Uniti. Il tribunale intese il divieto di inquinamento transfrontaliero come un principio comune sia al diritto internazionale, sia ai diritti interni. Secondo il tribunale, uno stato è obbligato a non usare il proprio territorio e a non permettere che altri ne usi in modo tale da causare un danno grave sul territorio di un altro stato. La norma sul divieto di inquinamento transfrontaliero ha visto ampliato il suo contenuto, sulla base di una considerevole pratica internazionale costituita soprattutto da trattati e dichiarazioni di principi. Alle attività che si svolgono sul territorio di uno stato sono equiparate le attività che hanno luogo a partire da mezzi mobili sottoposti alla sua giurisdizione o controllo, come una nave che ne batta la bandiera, un aeromobile che ne abbia la nazionalità, un oggetto spaziale da esso registrato. La norma opera anche a tutela degli spazi che non sono sottoposti alla sovranità di alcuno stato, come l'alto mare, lo spazio extra-atmosferico o l'Antartide.
Il mantenimento della pace e della sicurezza rappresenta uno degli obiettivi caratterizzanti e fondamentali della moderna comunità internazionale. Il mantenimento della pace menzionato, nell'art. 1 della carta delle nazioni unite, al primo posto tra i fini che l'organizzazione intende perseguire. Ritenendo che da essa dipenda la realizzazione degli altri fini delle nazioni unite, quali la cooperazione nei settori sociale, economico, umanitario e la stessa promozione dei diritti umani. L'obiettivo del mantenimento della pace è strutturalmente collegato all'idea che gli stati debbano astenersi dal ricorso unilaterale alla forza armata nei rapporti internazionali. Il preambolo della carta esprime la volontà di evitare alle generazioni future il flagello della guerra, che per ben due volte aveva afflitto l'umanità nel corso del XX secolo, tramite l'istituzione di un sistema nel quale la forza sia utilizzata solo nell'interesse comune. L'art. 2 della carta, che enuncia i principi secondo i quali l'organizzazione e i suoi stati membri debbono agire, proibisce a questi ultimi di minacciare o usare la forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di qualsiasi stato. La proibizione del ricorso alla forza armata rappresenta un traguardo relativamente recente nell'evoluzione dei rapporti tra stati. L'art. 2 della carta si presta a tradurre una nozione particolarmente stringente del divieto di uso della forza armata. La disposizione vieta agli stati l'uso della forza in senso ampio e si presta a coprire tutte le forme di coercizione militare, anche di entità minore alla vera e propria guerra : con la conseguenza che anche misure short of war, quali le occasionali rappresaglie armate contro un illecito altrui, ammesse dal diritto internazionale anteriore al secondo conflitto mondiale, cadranno sotto il divieto. La proibizione non si limita all'uso attuale della forza, ma si estende altresì alla minaccia di tale uso. Come osservato dalla corte internazionale di giustizia nel parere dell'8 Luglio 1996 sulla legalità della minaccia o dell'uso delle armi nucleari, vi è una simmetria tra le nozioni di uso e minaccia di uso della forza presenti nell'art. 2, nel senso che se in un caso specifico un determinato uso della forza è illecito, illecita ne sarebbe pure la minaccia. Dunque, risulterebbe illecito il comportamento di uno stato che minacci l'uso della forza per ottenere concessioni territoriali da un altro
stato o per costringerlo a tenere o meno una certa condotta politica o economica. L'art. 2 proibisce l'uso della forza diretto contro l'integrità territoriale e l'indipendenza politica di ogni stato o in ogni altra maniera incompatibile con i fini delle nazioni unite : queste formule furono elaborate e inserite nel testo della disposizione durante i lavori preparatori della carta proprio allo scopo di rendere il più completo e stringente possibile il divieto espresso nella disposizione. Uso della forza, la guerra e la violenza armata non sono più considerate, a differenza di quanto comunemente ammesso in passato, come uno strumento lecito per la soluzione delle controversie internazionali. Due ordini di questioni contribuiscono a rendere problematica l'applicazione e l'efficacia sul piano concreto del divieto di uso della forza nelle reazioni internazionali. Nella carta delle nazioni unite, il rispetto del divieto di uso della forza è logicamente collegato al funzionamento del sistema di sicurezza collettiva facente capo al consiglio di sicurezza, organo incaricato della responsabilità principale del mantenimento della pace e di adottare decisioni nell'interesse comune nel caso questa sia minacciata o violata. L'esistenza di questo legame è confermata dal fatto che le uniche eccezioni al divieto di uso della forza previste nella carta sono rappresentate, da un lato, dalle misure coercitive autorizzate dal consiglio di sicurezza per mantenere o ristabilire la pace internazionali; dall'altro, dal riconoscimento in capo allo stato vittima di un attacco armato del diritto naturale di legittima difesa, diritto che però è destinato a cessare non appena il consiglio di sicurezza abbia adottato efficaci misure per il ristabilimento della pace. Si sottrae agli stati il diritto di ricorso unilaterale alla forza armata nei reciproci rapporti, attribuendo a un organo centralizzato del sistema la gestione della reazione armata da svolgersi nell'interesse comune quando la pace vanga minacciata o violata; al contempo si prevede come eccezionale salvaguardia, da applicarsi nelle more dell'intervento del consiglio di sicurezza, il diritto dello stato attaccato di respingere con le armi l'attacco di cui sia vittima. Tale disegno assai logico non tiene pieno conto del fatto che il consiglio di sicurezza, e di conseguenza l'intero sistema di sicurezza collettiva, può essere pesantemente condizionato da fattori di natura politica, che in casi estremi ne paralizzano il funzionamento. L'obiettivo del controllo dell'uso della forza nell'interesse comune si rivela impraticabile, e può indurre a cercare all'esterno del sistema delle nazioni unite categorie giuridiche idonee a spiegare i ricorrenti episodi di uso della forza nei rapporti internazionali. Quanto appena osservato introduce a un secondo ordine di questioni che incidono sull'operatività del divieto di uso della forza nelle relazioni internazionali. Il divieto di uso della forza ha acquisito il valore di norma consuetudinaria del diritto internazionale, dotata di portata generale e valevole come tale per tutti gli stati. In più è riconosciuto il valore di principio cardine dell'ordinamento internazionale, tanto che essa è indicata come espressione di un precetto di carattere imperativo o cogente. Sul piano dei rapporti tra fonti, la forza cogente della norma generale sul divieto di uso della forza implica la nullità di qualsiasi trattato con il quale due o più stati si accordino per usare la forza armata contro un terzo stato; sul piano della responsabilità internazionale, essa determina da un lato l'impossibilità di invocare le tradizionali cause di esclusione dell'illecito per giustificare la violazione del divieto di uso della forza, d'altro lato il fatto che, a fronte di una grave violazione del divieto, tutti gli stati saranno tenuti a osservare i previsti obblighi di non riconoscimento e non assistenza nei confronti dell'autore della violazione, a invocare la responsabilità e a farne valere le conseguenze. Tuttavia, la circostanza che la disciplina dell'uso della forza si trovi contemporaneamente ad essere oggetto di due norme di diversa fonte e portata, anziché rappresentare una ulteriore garanzia, può essere fonte di gravi incertezze e complicazioni. Non si può escludere che la norma consuetudinaria sull'uso della forza, per effetto di una prassi e di prese di posizione degli stati successive all'entrata un vigore della carta delle nazioni unite, possa acquisire un contenuto divergente e una portata più permissiva. Alcuni stati hanno cercato di giustificare le loro azioni armate rifacendosi al diritto sopravvenuto alla carta delle nazioni unite, invocando eccezioni al divieto di uso della forza non previste in questo strumento, oppure un ammorbidimento delle eccezioni disciplinate dalla carta. PAG. 193-194-195-196-197-198-199-200-201-
L'effettiva applicazione delle norme della carta relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali è fortemente condizionata da fattori politici. La rinuncia all'uso della forza e lo stabilimento di un sistema di sicurezza collettiva si collegano strettamente alle norme relative alla composizione del consiglio di sicurezza. A quest'organo gli stati membri delle nazioni unite hanno conferito la responsabilità principale per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e lo stesso detiene, sempre su mandato degli stati membri, lo specifico potere di decidere le azioni da intraprendere al riguardo. In quest'organo ristretto, una posizione di supremazia è riservata ai cinque stati che sostennero lo sforzo bellico contro le potenze dell'asse durante il secondo conflitto mondiale e assunsero il ruolo di potenze invitanti alla conferenza di San Francisco del 1945 : in base all'art. 23 della carta, Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti hanno la condizione di membri permanenti del consiglio di sicurezza. Gli altri dieci stati membri del consiglio di sicurezza sono eletti dall'assemblea generale per un periodo di due anni, tenendo in speciale considerazione il contributo dato al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e agli altri fini dell'organizzazione e in modo da assicurare un'equa distribuzione geografica dei seggi disponibili. Un'ulteriore condizione di privilegio per gli stati membri permanenti è assicurata dal sistema di voto in consiglio di sicurezza. Il consiglio adotta le delibere su questioni procedurali con una maggioranza di nove voti su quindici. Su tutte le altre questioni nella maggioranza dei nove voti affermativi debbono però necessariamente essere compresi i voti di tutti i membri permanenti. Si tratta