Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto Internazionale: Norme, Soggetti e Applicazione, Sintesi del corso di Diritto Internazionale

riassunto del manuale di diritto internazionale B. Conforti

Tipologia: Sintesi del corso

2018/2019

Caricato il 09/10/2019

lerice
lerice 🇮🇹

4.3

(3)

2 documenti

1 / 103

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Conforti
DIRITTO INTERNAZIONALE I
INTRODUZIONE
1. Definizione di diritto internazionale
Il diritto internazionale può essere definito come il diritto della “comunità degli stat”. Esso trova
fondamento nella cooperazione fra gli stat che si impegnano a rispettarlo per mezzo di norme costtuzionali
(l’ordinamento italiano all’art 10 comma 1 della costtuzione).
Compito fondamentale del diritto internazionale è regolare i rapport fra gli stat creando diritti ed obblighi.
Un tempo il diritto internazionale si occupava solamente di materie esterne (ad es. immunità diplomatche,
alleanze, condotta di guerra) oggi il diritto internazionale ha subito una radicale trasformazione,
occupandosi di regolare i rapport economici, commerciali, sociali. Materie che un tempo erano disciplinate
per mezzo di norme nazionali e che oggi vengono trattate all’interno di convenzioni internazionali. Questa
trasformazione ha fatto entrare il diritto internazionale negli ordinament dei singoli stat, rendendolo un
diritto destnato ad essere amministrato ed applicato dai giudici nazionali.
Quando si parla di diritto internazionale bisogna distnguere il diritto internazionale pubblico dal diritto
internazionale privato. Quest’ultmo è costtuito da quelle norme statali che stabiliscono dei limit
all’applicabilità del diritto di quello stato, stabilendo quando esso deve trovare applicazione e quando
invece debba applicarsi il diritto privato di un altro stato (si pensi ad es. alla conclusione di un contratto: se i
contraent appartengono a due nazionalità different, potranno decidere se applicare la disciplina
contrattuale prevista nello stato dell’uno o dell’altro contraente).
Non vi è dunque alcuna affinità fra diritto internazionale privato e diritto internazionale pubblico dal
momento che appartengono ad ordinament diversi: il primo alla comunità degli Stat, il secondo
all’ordinamento statale interno.
2. Funzioni di produzione, accertamento ed attuazione coattiva del diritto internazionale
Analizzando le caratteristche dell’ordinamento internazionale, è possibile distnguere 3 funzioni:
1) Funzione normativa: indica la produzione di norme nell’ambito della comunità internazionale. All’interno
di questa funzione bisogna distnguere fra:
le norme di diritto internazionale generale che vincolano tutti gli stat. Di queste norme si occupa
l’art 10 della costtuzione statuendo che: “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme
del diritto internazionale generalmente riconosciute”. Dalla lettura della norma che parla di “norme
internazionali generalmente riconosciute” si capisce che le norme di diritto internazionale generale
sono norme consuetudinarie, esse si sono formate nell’ambito della comunità internazionale nel
tempo e attraverso l’uso contnuo, di cui si può affermare l’esistenza, solo se si dimostra che sono
rispettate dagli Stat per prassi costante. La consuetudine è la fonte di primo grado del diritto
internazionale; essa tuttavia, ha dato vita sinora ad una scarsa quanttà di norme.
le norme di diritto internazionale partcolare che vincolano solamente gli stat che hanno
partecipato alla loro formazione. Tipiche norme di diritto internazionale partcolare sono quelle
derivant da accordi, patti, convenzioni o trattat internazionali, che vincolano solo gli Stat
contraent. Esse sono molto numerose e costtuiscono la parte più rilevante del diritto
internazionale. Sono fonte di secondo grado, poiché l’accordo è subordinato alla consuetudine,così
come nel diritto statale il contratto è subordinato alla legge. In altre parole, la norma internazionale
“pacta sunt servanda” ha natura consuetudinaria così come ha natura legislatva la norma secondo
cui “il contratto è legge tra le part” (hanno natura consuetudinaria le norme che regolano i requisit
di validità e di efficacia degli accordi).
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto Internazionale: Norme, Soggetti e Applicazione e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Internazionale solo su Docsity!

Conforti DIRITTO INTERNAZIONALE I INTRODUZIONE

1. Definizione di diritto internazionale Il diritto internazionale può essere definito come il diritto della “comunità degli stat”. Esso trova fondamento nella cooperazione fra gli stat che si impegnano a rispettarlo per mezzo di norme costtuzionali (l’ordinamento italiano all’art 10 comma 1 della costtuzione). Compito fondamentale del diritto internazionale è regolare i rapport fra gli stat creando diritti ed obblighi. Un tempo il diritto internazionale si occupava solamente di materie esterne (ad es. immunità diplomatche, alleanze, condotta di guerra) oggi il diritto internazionale ha subito una radicale trasformazione, occupandosi di regolare i rapport economici, commerciali, sociali. Materie che un tempo erano disciplinate per mezzo di norme nazionali e che oggi vengono trattate all’interno di convenzioni internazionali. Questa trasformazione ha fatto entrare il diritto internazionale negli ordinament dei singoli stat, rendendolo un diritto destnato ad essere amministrato ed applicato dai giudici nazionali. Quando si parla di diritto internazionale bisogna distnguere il diritto internazionale pubblico dal diritto internazionale privato. Quest’ultmo è costtuito da quelle norme statali che stabiliscono dei limit all’applicabilità del diritto di quello stato, stabilendo quando esso deve trovare applicazione e quando invece debba applicarsi il diritto privato di un altro stato (si pensi ad es. alla conclusione di un contratto: se i contraent appartengono a due nazionalità different, potranno decidere se applicare la disciplina contrattuale prevista nello stato dell’uno o dell’altro contraente). Non vi è dunque alcuna affinità fra diritto internazionale privato e diritto internazionale pubblico dal momento che appartengono ad ordinament diversi: il primo alla comunità degli Stat, il secondo all’ordinamento statale interno. 2. Funzioni di produzione, accertamento ed attuazione coattiva del diritto internazionale Analizzando le caratteristche dell’ordinamento internazionale, è possibile distnguere 3 funzioni:

  1. Funzione normativa: indica la produzione di norme nell’ambito della comunità internazionale. All’interno di questa funzione bisogna distnguere fra:
    • le norme di diritto internazionale generale che vincolano tutti gli stat. Di queste norme si occupa l’art 10 della costtuzione statuendo che: “L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute”. Dalla lettura della norma che parla di “norme internazionali generalmente riconosciute” si capisce che le norme di diritto internazionale generale sono norme consuetudinarie, esse si sono formate nell’ambito della comunità internazionale nel tempo e attraverso l’uso contnuo, di cui si può affermare l’esistenza, solo se si dimostra che sono rispettate dagli Stat per prassi costante. La consuetudine è la fonte di primo grado del diritto internazionale; essa tuttavia, ha dato vita sinora ad una scarsa quanttà di norme.
    • le norme di diritto internazionale partcolare che vincolano solamente gli stat che hanno partecipato alla loro formazione. Tipiche norme di diritto internazionale partcolare sono quelle derivant da accordi, patti, convenzioni o trattat internazionali, che vincolano solo gli Stat contraent. Esse sono molto numerose e costtuiscono la parte più rilevante del diritto internazionale. Sono fonte di secondo grado, poiché l’accordo è subordinato alla consuetudine,così come nel diritto statale il contratto è subordinato alla legge. In altre parole, la norma internazionale “pacta sunt servanda” ha natura consuetudinaria così come ha natura legislatva la norma secondo cui “il contratto è legge tra le part” (hanno natura consuetudinaria le norme che regolano i requisit di validità e di efficacia degli accordi).
  • i procediment previst da accordi che costtuiscono norme di diritto internazionale partcolare detti anche font di terzo grado. Essi traggono la loro forza dagli accordi internazionali, che li prevedono, e sono vincolant solo per gli Stat aderent agli accordi da cui promanano. Si tratta di atti delle organizzazioni internazionali, ossia delle unioni tra Stat, come l’Onu, Comunità Europea, ecc. Queste organizzazioni non hanno potere vincolante nei confront degli Stat membri e normalmente emettono raccomandazioni che sono mere esortazioni. Quando gli atti di queste organizzazioni sono vincolant, invece, essi sono font gerarchicamente sottoposte agli accordi, perché prendono vita proprio dall’accordo (trattato isttutvo). Lo Stato, quindi, è vincolato alla decisione, perché si è impegnato a rispettarla con l’adesione all’accordo costtutvo dell’organizzazione.
  1. Funzione di accertamento giudiziario del diritto internazionale: l’amministrazione della giustzia, in ambito internazionale, avviene mediante arbitrato (che differisce dalla giurisdizione in quanto trova fondamento non nella legge ma nell’accordo delle part che decidono di rimettere la regolamentazione della controversia a degli arbitri da loro selezionat). Anche la Corte Internazionale di giustzia, massimo organo giudiziario delle Nazioni Unite, ha funzione arbitrale. Il fondamento della competenza del giudice è pattizio, nel senso che solo gli stat che hanno accettato in un modo o nell’altro detta competenza possono essere convenut in giudizio:l a differenza col diritto statale, dove la sottoposizione alla funzione giurisdizionale è imposta per dalla legge, è evidente. Nonostante quel che si è detto fin ora, alcune Cort internazionali (come ad es. il Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nell’ex Jugoslavia, un organo giuridico isttuito nel 1993 con lo scopo di perseguire coloro che hanno commesso gravi cimini durante la guerra di indipendenza Croata combattuta fra il 1991 e 1995) hanno caratteristche analoghe alle Cort penali operant negli stat, avendo dunque funzione giurisdizionale.
  2. L’attuazione coattiva delle norme internazionali : cioè la repressione della violazione delle norme internazionali per assicurare che vi sia osservanza delle stesse , si basa sull’ autotutela (nel diritto interno è invece un’eccezione il farsi giustzia da sé). Proprio per questo si afferma che il diritto internazionale poggia su rapport di mera forza. Da quanto detto fin ora emerge un quadro internazionale caratterizzato da una sorta di anarchia in cui risulta difficile vincolare i singoli stat alle norme di diritto internazionale. Per questa ragione molt hanno dubitato che il diritto internazionale possa qualificarsi come un vero e proprio diritto. Ciò che viene critcato maggiormente è la mancanza di mezzi idonei a vincolare i singoli stat, in partcolari le grandi potenze. Secondo parte della dottrina questo problema può essere risolto solamente con la cooperazione degli operatori giuridici dei singoli stat e in partcolare i giudici. Essi dovrebbero garantre l’applicazione delle norme di diritto internazionale. In generale gli ordinament statali prevedono, con regole più o meno simili in tutti i paesi, che il diritto internazionale sia osservato al pari del diritto interno (in Italia ad esempio è l’art 10cost a far “rispettare le norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”). Questa tesi riprende quella formulata dal positvista Jellinek nel XIX secolo: egli riteneva che il diritto internazionale consistesse nell’autolimitazione del singolo stato. Solamente il superamento dell’idea per cui ogni Stato può liberamente sciogliersi dagli impegni internazionali assunt, porterebbe il diritto internazionale a qualificarsi come un vero e proprio diritto. Come detto in precedenza tutti i paesi prevedono a livello legislatvo il dovere di osservare le norme di diritto internazionale (l’Italia prevede quest’obbligo all’art 10 della costtuzione); ciò nonostante i pregiudizio nazionalistci e la scarsa conoscenza dei meccanismi utlizzabili per risolvere questoni di diritto internazionale, portano ad un’applicazione limitata e non vincolante del diritto internazionale. 2.1. Il diritto internazionale sotto un’altra prospettiva Oltre che come fonte di diritto da applicare all’interno dei singoli stat, il diritto internazionale può anche esse considerato come uno strumento utlizzato nell’ambito della comunità internazionale, per regolamentare le relazioni internazionali fra gli stat. Sotto questa luce il diritto internazionale si qualifica come un sostegno alla diplomazia, dal momento che lo stato che dimostra di aver rispettato il diritto

Somalia vengano considerat come nullius suscettibili dunque di acquisto mediante occupazione (come è avvenuto in passato per i territori coloniali delle Americhe, occupat da Francia, Inghilterra, Spagna).

  1. indipendenza (o sovranità esterna) questo è l’altro requisito richiesto affinché uno stato acquisisca la personalità giuridica di diritto internazionale. Deve considerarsi indipendente e sovrano lo stato il cui ordinamento trova fondamento nella propria Costtuzione e non nell’ordinamento giuridico di un altro stato. Per questo motvo non può essere riconosciuta la personalità giuridica di diritto internazionale a: a) gli Stati membri di Stati federali : si pensi ad es. ai singoli stat membri degli Stat Unit d’America o alle Regioni italiane. Essi non hanno una soggettività internazionale indipendente rispetto allo stato di cui fanno parte. Talvolta la Costtuzione li autorizza a stpulare accordi con stat terzi (come avviene ad es. per le regioni italiane) si tratta tuttavia di un potere derivato dal governo centrale che dunque non richiede l’acquisto di personalità giuridica di diritto internazionale da parte dei singoli stat membri della federazione. Essi agiscono dal punto di vista del diritto internazionale come organi dello stato federale nel suo complesso (anche le regioni possono stpulare accordi internazionali, ma agiscono come organi dello stato italiano e quindi con una soggettività dipendente dallo stato di cui fanno parte). Un discorso diverso deve essere fatto per quanto riguarda le Confederazioni : si tratta di unioni di Stat perfettamente indipendent, guidate da un’assemblea con lo scopo di garantre una comune difesa. La confederazione rimane un fenomeno legato al passato (si pensi alla Confederazione degli Stat Unit d’America o alla Confederazione Elvetca); inoltre lo stato confederale si è qualificato, generalmente, come una fase di passaggio verso la creazione di uno Stato federale (esempio USA). b) i governi fantoccio : si tratta di quelle ipotesi cui il governo centrale di uno stato è al servizio di uno Stato terzo che legifera indirettamente manovrando questo governo fantoccio. Un esempio è rappresentato dal Governo Quisling in Norvegia: un governo collaborazionista che, durante la seconda guerra mondiale, aveva il compito di tradurre in atto la volontà degli occupant. Non indipendente è da considerarsi il Kosovo nonostante la Dichiarazione di indipendenza del 2008, contestata da vari paesi dove si consideri che non poche attività di governo sono esercitate nel Kosovo dall'Onu, dalla Nato e dall'UE. 3.1. Il riconoscimento da parte degli altri stati Una volta identficat i requisit necessari affinché uno stato acquist la personalità giuridica di diritto internazionale, bisogna stabilire se sia necessario il riconoscimento da parte degli altri stat. La risposta è sicuramente negatva: il riconoscimento infatti consiste in un atto politco compiuto dagli Stat che vogliono stabilire delle relazioni amichevoli con lo Stato che vanno a riconoscere. Quindi il riconoscimento o il non riconoscimento non producono conseguenze giuridiche. Appartengono alla sfera politca: rivelano l’intenzione, o meno, di stringere rapport amichevoli e di avviare forme più o meno intense di collaborazione mediante la conclusione di accordi. Il riconoscimento dunque non può considerarsi come costtutvo della personalità giuridica internazionale. In questo modo si nega ,se uno stato si costtuisce con i caratteri dell’effettività e della indipendenza, una sorta di potere di ammissione agli stat preesistent nella comunità internazionale. Nonostante ciò gli Stat preesistent oggi chiedono al nuovo Stato di non costtuire una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, che esso goda del consenso del popolo attraverso libere elezioni e non violi i diritti umani. Sono altri requisit affinchè possa essere riconosciuta la personalità giuridica internazionale. Tuttavia come si è già sottolineato, nel contesto mondiale attuale quest requisit, mai ufficializzat, sono validi solo per l’instaurazione di rapport amichevoli. Inoltre, non sono pochi gli Stat autoritari e inosservant dei diritti umani, ma che hanno rapport costant con Stat democratci (si pensi a tutti gli stat del Medioriente che, prima della Primavera Araba, avevano rapport diplomatci ed economici con molt stat Europei, in primis con l’Italia legata economicamente alla Libia e all’ex leader il colonello Gheddafi). Chiarito,quindi, che un organizzazione di governo diviene automatcamente soggetto quando esercita in

modo effettivo e indipendente il proprio potere su di una comunità territoriale, resta anche risolto il problema della soggettività del “ governo (o partito) insurrezionale ”. Gli insort, in quanto tali, non sono certo soggetti di diritto internazionale ma solo dei suddit ribelli nei confront dei quali il governo legittimo può prendere i provvediment che considera più opportuni. Ma se essi riescono a costtuire una organizzazione di governo che controlla effettivamente una parte del territorio, allora si è di fronte ad una forma, sia pure embrionale, di Stato(al quale va riconosciuta soggettività giuridica internazionale!)e la cui personalità giuridica internazionale verrà meno solo se l’insurrezione non abbia successo. Ciò ci deve far capire che la personalità giuridica internazionale si costtuisce autonomamente, senza il bisogno del riconoscimento formale di altri stat, non appena un enttà riesca ad ottenere indipendenza ed effettivo potere su un territorio. Il riconoscimento,non avendo valore politco, è talvolta riconosciuto anche ad insort che non hanno una base territoriale (è il caso delle insurrezioni che vanno sotto il nome di primavera araba).

4. Gli individui A questo punto una domanda sorge spontanea: oltre agli stat esistono altri soggetti di diritto internazionale? Gran parte della dottrina risponde positvamente, riconoscendo personalità giuridica di diritto internazionale, seppure limitata, agli individui (intesi come persone fisiche e giuridiche). Questa dottrina richiama a riprova della sua tesi una serie di atti normatvi che riconoscono dei diritti all’individuo: a) Le norme convenzionali (ad es. il patti delle Nazioni unite sui diritti umani) che obbligano gli stat a tutelare i diritti fondamentali dell’uomo. b) la possibilità per l’individuo che vede violato un diritto fondamentale di ricorrere a degli organi giurisdizionali di diritto internazionale (alla tutela dell’interesse individuale si accompagna dunque un potere d’azione). c) i Trattati dell’Unione Europea che vanno a disciplinare molt aspetti dei rapport economici e sociali fra gli individui operant nei paesi membri. Altra parte della dottrina ha contestato questa tesi sostenendo che: - I diritti e gli obblighi che discendono dai trattat dell’Unione europea, sono situazioni giuridiche riconducibili ad ordinament partcolari (dunque distnte dall’ordinamento internazionale). - rispetto agli altri diritti ed obblighi riconosciut agli individui, questa dottrina non nega che gli individui possano essere gravat da obblighi o ttolari di diritti. Ciò che viene tuttavia sottolineato è che destnatari delle norme internazionali, consuetudinarie o pattizie, che si rivolgono all’individuo rimangono sempre e soltanto gli Stat. Da ciò discende che l’obbligo per lo Stato di trattare l’individuo secondo criteri umanitari sussisterebbe solo nei confront di tutti gli Stat (nel caso del diritto consuetudinario) o degli Stat contraent (nell’ipotesi di un diritto di origine convenzionale). Solo nell’ambito dei singoli Stat, e solo se quest facciano onore agli obblighi assunt, inserendoli nel loro diritto interno, si potrebbe produrre una situazione giuridica individuale corrispondente a quanto previsto sul piano interstatale. Nonostante i dubbi espressi da parte della dottrina, la Corte internazionale di giustzia nel 2001 ha riconosciuto personalità giuridica di diritto internazionale anche agli individui. 5. Minoranze etniche e popolo: il principio di autodeterminazione Un tema molto discusso e se debba essere riconosciuta personalità giuridica di diritto internazionale alle minoranze etniche. La risposta è sicuramente negatva in quanto non sono dotate di strument di azione diretta per rendere effettivi i diritti che gli vengono riconosciut dal diritto internazionale (strument di cui dispongono invece gli stat). Altra prassi consolidata è parlare di “ diritti dei popoli” ;questo porta a domandarsi se il popolo possa essere considerato come un soggetto dotato di personalità giuridica di diritto internazionale. In linea di massima si

6. Le Organizzazioni internazionali In conclusione non si può negare piena personalità giuridica di diritto internazionale alle Organizzazioni internazionali , intese come associazioni fra Stat (si pensi all’ONU, all’Unione Europea, alle Nazioni Unite). A queste organizzazioni viene riconosciute personalità giuridica distnta rispetto agli Stat membri. Così, ad esempio, la Carta delle Nazioni Unite stabilisce che l’Onu, nel territorio di ogni Stato membro, gode della personalità giuridica necessaria per l’esercizio delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi fini. Stessa cosa è prevista dall’art 335 TFUE nel prevedere che “in ciascuno degli stat membri ,l’Unione Europea abbia la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche delle legislazioni nazionali”. Questo dato è stato confermato dalla Corte Internazionale di Giustzia. Da non confondere le organizzazioni internazionali con le organizzazioni non governative (ONG). Sono organizzazioni che non nascono da accordi internazionali e di cui non fanno parte gli Stat ma persone private. Queste, essendo tali, sono prive di personalità internazionale anche se la loro attività è straordinariamente importante. Si tratta di grandi ent come “ Amnesty International, Greenpeace ecc” che pullulano sulla scena internazionale, esprimono l’opinione pubblica mondiale e con le loro azioni non mancano di indurre gli Stat a perseguire il bene comune anziché i loro interessi partcolari. Un altro ente da considerarsi indipendente dagli Stat è la Chiesa cattolica. La personalità giuridica di diritto internazionale è stata riconosciuta anche prima dell’isttuzione dello Stato della Città del Vatcano con i Patti Lateranensi del 1929. Essendo uno Stato a tutti gli effetti, la Santa sede può concludere accordi internazionali (in cui devono essere annoverat, secondo la dottrina maggioritaria, anche i Concordat). Infine da notare la tesi di parte della dottrina che ritene di dover riconoscere personalità giuridica di diritto internazionale al Sovrano Ordine Militare di Malta. Si tratta di un ordine religioso, dipendente dalla Santa Sede, che opera in ambito assistenziale (gestendo ospedali e ambulatori). Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto internazionale era giustficata in passato, quando l’ordine governava Rodi e Malta; oggi questo riconoscimento ha come effetto di consentre all’Ordine di sottrarsi al Fisco (non dovendo pagare alcuna tassa per i beni possedut in Italia) e alla giurisdizione civile italiana per le controversie che l’organizzazione ha con i suoi dipendent.

CAPITOLO 1

LA FORMAZIONE DELLE NORME INTERNAZIONALI

1. Il diritto internazionale generale: la consuetudine e i suoi elementi costitutivi. Le norme di diritto internazionale generale hanno carattere consuetudinario. La consuetudine internazionale altro non è che un comportamento, costante ed uniforme, ripetuto dagli stat accompagnato dalla convinzione dell’obbligatorietà e della necessità di tale comportamento. I suoi element fondamentali sono: a) un comportamento uniforme, costante e ripettvo (si parla di diuturnitas cioè di prassi) da parte della generalità degli Stat. b)La convinzione della sua obbligatorietà, necessità o doverosità sociale ( opinio juris sive necessitatis ). La giurisprudenza internazionale e interna ha confermato la necessità che siano present entrambi gli element (contrariamente a parte della dottrina che fonda la consuetudine sulla sola prassi):

  1. l’opinio jurissive necessitatis : a conferma dell’importanza che viene data all’opinio juris, si ricordi il comportamento degli Stat che, quando non vogliono che la sola prassi crei nuovo diritto, si affrettano a dichiarare che un certo comportamento che intendono tenere, è dettato da sole ragioni di cortesia o che esso non è idoneo a creare un precedente per la formazione di una norma consuetudinaria o per l’abrogazione di una norma preesistente (desuetudine). I cerimoniali e gli usi di cortesia, quindi, non si concretano in consuetudini, in quanto, pur se dotat di diuturnitas, mancano dell’opinio juris in quanto gli Stat non sono convint della loro obbligatorietà. In tal senso, la Cassazione penale a Sezioni Unite (1955) ha dichiarato che l’estensione delle immunità diplomatche al personale di servizio delle ambasciate e ai familiari del diplomatco rappresenta una consuetudine internazionale a ttolo di pura cortesia, ma, mancando l’opinio juris sive necessitats, non costtuisce obbligo internazionale. Inoltre, l’indagine sull’opinio juris sive necessitats serve per accertare se da una prassi convenzionale derivano delle norme consuetudinarie. L’elemento dell’opinio juris sive necessitats è rilevante anche per stabilire se lo Stato vuole modificare il diritto consuetudinario esistente, affermando una nuova consuetudine o una desuetudine o se sta tenendo un comportamento che costtuisce un mero illecito internazionale. La questone è stata affrontata in occasione di un dibattito, originatosi negli Stat Unit, nel quale ci si domandava se al Governo (e al Presidente degli Stat Unit) dovesse riconoscersi il diritto di violare norme consuetudinarie di diritto internazionale. Al quesito sono state date molte risposte. La più corretta è quella che ritene che un Governo può violare il diritto consuetudinario (c’è sempre una violazione iniziale alla nascita di una nuova consuetudine), se dimostra che detta violazione sia sorretta dal convincimento della sua doverosità sociale (provando dunque l’esistenza dell’opinio juris sive necessitats).
  2. la diuturnitas : occorre un certo tempo, più o meno lungo, per la formazione della consuetudine. Il tempo può essere tanto più breve (es.il riconoscimento della piattaforma contnentale al potere dello stato costero) quanto più diffuso (la norma sulla sovranità territoriale ha carattere plurisecolare) è un certo atteggiamento nella comunità internazionale. Non esistono,invece, consuetudini istantanee, poiché mancano i caratteri di stabilità e ripettvità richiest dal diritto non scritto. Passando ad analizzare gli organi addetti alla formazione della consuetudine , vi possono concorrere non solo gli organi detentori del potere estero con atti esterni (trattat, note diplomatche, comportament in seno ad organismi internazionali), ma anche altri organi con atti interni (leggi, sentenze, atti amministratvi). Un ruolo decisivo è ricoperto dalla giurisprudenza che può contribuire notevolmente all’evoluzione del diritto consuetudinario (si pensi ad es. alla trasformazione dell’immunità per gli Stat esteri: un tempo ad essi veniva garantta un’ immunità assoluta ; oggi agli Stat esteri è garantta solo immunità pubblica e non anche privata, cioè nei rapport con i cittadini.

Una precisazione è d’obbligo: le consuetudini partcolari non possono modificare o abrogare patti quando l’organizzazione è dotata di organismi che controllano il rispetto del trattato isttutvo (si pensi ad es. all’Unione Europea). In ogni caso, anche la consuetudine partcolare risulta sempre dall’uniformità dei comportament di quegli Stat contraent di un trattato che intendono derogarlo, senza che sia necessario indagare se il singolo Stato abbia effettivamente partecipato alla formazione della consuetudine partcolare. Si parla invece di reciprocità , e non di consuetudini partcolari, in caso di uniformità di comportament tra un certo numero di Stat non legat da trattat o da vincoli geografici e di altra natura. 1.1.3. Norme consuetudinarie e analogia. Alle norme consuetudinarie generali è applicabile l’analogia. Si tratta di quel fenomeno che permette di interpretare estensivamente una norma permettendone l’applicazione ad un fatto nuovo che essa non contempla, ma i cui caratteri essenziali sono simili al vecchio caso (es. applicazione delle norme sulla navigazione marittima alla navigazione aerea e poi a quella cosmica). 1.2. I principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili. Come abbiamo visto nei paragrafi precedent, le consuetudini appartengono alla categoria delle norme internazionali di carattere generale. A questo punto viene da chiedersi se esistano altre norme non scritte. Tra le altre font non scritte, l’art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustzia dell’Onu, annovera anche i principi generali di diritto riconosciut dalle Nazioni civili. Si tratta di una fonte applicabile al caso concreto, utlizzabile dove manchino norme pattizie e consuetudinarie. si tratta in pratca una sorta di analogia juris (l’analogia che tenta di risolvere il caso concreto, sprovvisto di norme specifiche, facendo riferimento ai principi generali dell’ordinamento) che, in questo caso, utlizza i principi giuridici secolari per colmare le lacune nel diritto internazionale. A parte le polemiche sul significato della definizione “Nazioni civili” ritenuta offensiva dai Paesi del Terzo Mondo, un problema deriva dal fatto che si tratta di principi estratti non dal diritto internazionale vigente, ma prelevat dall’ordinamento interno degli Stat. Il punto è “quali principi generali più o meno seguit in tutti gli ordinament sarebbero applicabili a ttolo di norme generali dell’ordinamento internazionale?” Per risolvere questo problema si deve concludere che per essere sentt come obbligatori e necessari, quest principi ,a livello internazionale, devono essere osservat nella gran parte degli Stat, raffigurando valori e comportament considerat necessari anche sul piano internazionale. Sotto questa luce i principi generali si qualificano come un partcolare insieme di norme consuetudinarie internazionali, rispetto alle quali la diuturnitas è data dalla costante applicazione all’interno dei singoli ordinament e l’opinio juris sive necessitats è data dalla considerazione, da parte di tutti gli organi dei diversi stat, che esse abbiano valore universale e, quindi, siano applicabili in ogni ordinamento, anche in quello internazionale. Il ricorso ai principi generali di diritto si è dimostrato molto utle per tutelare i rapport fra Stato e suddit in quei paesi caratterizzat da violazioni, più o meno gravi dei diritti umani. In passato infatti si affermava la regola per cui ogni stato ,mentre ha una serie di obblighi circa il trattamento degli stranieri, aveva il diritto di trattare i propri suddit come meglio credeva (il c.d. dominio riservato); un principio che trova sempre meno applicazione grazie alle consuetudini internazionali (che vietano ad es. le violazioni gravi dei diritti umani come il genocidio, l’apartheid, la tortura e gli altri trattament disumani e degradant) alle norme convenzionali (si pensi alle varie convenzioni e dichiarazioni sui diritti dell’uomo) e ai principi generali di diritto. Quest ultmi vengono utlizzat frequentemente dai Tribunali Internazionali (si pensi ad es. ai Tribunali per i crimini commessi nell’ex Jugoslavia) i quali fanno ricorso ai principi generali per colmare le lacune assai vistose del diritto internazionale introducendo principi e regole di giustzia generale quali quello del nullum crimen sine lege (non vi può essere crimine se una legge non lo prevede) o il principio in dubio pro reo (nel dubbio si deve dare l’interpretazione più favorevole al reo). A questo punto è possibile chiarire cosa accada nel caso di contrasto fra una norma interna di uno Stato e i Principi generali riconosciuti dalle Nazioni civili.

Come si è detto in precedenza, una dei requisit dei principi generali di diritto comune è che essi siano uniformemente seguit. Ne consegue che, essendo principio di diritto internazionale, il giudice di uno Stato può applicarlo anche quando esso non sia presente nel proprio ordinamento, sempre che in quello Stato sia prevista l’osservanza del diritto internazionale (si pensi ad esempio alla Costtuzione italiana che all’ art. 10 prevede: “ l’ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”). Dal momento che anche i principi generali debbono considerarsi delle norme generalmente riconosciute a livello internazionale, anche in questo caso il contrasto della norma interna con il principio generale comporterà l’illegittimità costtuzionale della norma statale. Oltre alla constatazione che un principio sia uniformemente seguito nella più gran parte degli ordinament statali e che al contempo esso sia sentto internazionalmente come obbligatorio, non sembra vi siano altre condizioni o limit alla ricostruzione di un principio generale di diritto riconosciuto dalle Nazioni civili. Il tema è stato trattato nella sentenza della Cassazione n.2134/1971 in una controversia di lavoro conseguente a licenziamento. Il lavoratore aveva sollevato un'eccezione di incosttuzionalità dell'art. 2118 cod. civ. in tema di licenziament, alla luce dell'art 10 Cost. sostenendo la contrarietà dell'art 2118 ad una norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta ricavabile dal fatto che “l'ordinamento interno di molt altri paesi tutela maggiormente i lavoratori contro i licenziament arbitrari”. La Cassazione respinge l'eccezione, osservando che in campo internazionale esistono in materia “semplici raccomandazioni”. 1.3. Altre presunte norme generali non scritte. L'equità. Parte della dottrina pone al di sopra delle norme consuetudinarie un’altra categoria di norme generali non scritte, i cosiddetti principi costituzionali , vigent nei singoli stat (e in partcolare in quelli più potent) che si impongono come comuni alla comunità internazionale, espressione immediata e diretta del corpo sociale, pur essendo stat impost da forze prevalent in un dato momento storico (si pensi ad es. al CLN che ha avuto un forte impatto sulla formazione della Costtuzione italiana, entrata in vigore nel 1948). Il più forte sostenitore di quest “principi Costtuzionali” è il Quadri. Secondo quest’autore quest principi possono essere divisi in due tpologie:

  • I principi di carattere formale : che si limiterebbero a introdurre nuove font nel diritto internazionale. Quest principi sono due, la consuetudo est servanda e il pacta sunt servanda che propongono una diversa gerarchia delle font di diritto internazionale, secondo la quali i principi formali si collocherebbero al 1° grado nella gerarchia delle font, mentre le consuetudini e gli accordi al 2° grado.
  • I principi di carattere materiale : che disciplinano direttamente i rapport tra gli Stat. Il loro contenuto dipende dalla volontà degli Stat più fort che trovano un accordo su una disciplina comune (come es. il Quadri riporta il principio, in vigore per secoli, della libertà dei mari). Questa posizione, sostenuta dal Quadri, viene critcata in quanto se si seguisse la sua tesi, facendo leva sui principi esistent all’interno dei singoli stat (a prescindere dal convincimento degli altri stat circa l’obbligatorietà di quest principi), si permetterebbe ad un gruppo di Stat o magari a un singolo Stato di imporre con la forza i propri principi a tutta la comunità internazionale. Pur ammettendo il ruolo di primo piano delle grandi Potenze nella formazione del diritto internazionale, non si può non ricordare che una norma internazionale di carattere generale esiste solo se, alla iniziale imposizione, segue la stabilità, la contnuità e la reiterazione degli Stat, accompagnate dal convincimento della doverosità sociale del comportamento. In altri termini, se alla iniziale imposizione non fa seguito questo elemento di stabilità e di contnuità, non è possibile ammettere l’esistenza di un principio. Facciamo l’esempio della libertà dei mari: alla sua base vi fu certamente l’azione e l’imposizione dell’Olanda prima e dell’Inghilterra poi; ma alla fine esso prese vita dai comportament di tutti gli Stat. Oggi, poi, sarebbe inconcepibile una norma generale che non avesse l’adesione della maggior parte degli Stat appartenent sia al gruppo dei paesi industrializzat sia a quelli dei paesi in sviluppo. Sempre occupandosi di principi generali, si discute se sia fonte di norme internazionali l’ equità , cioè il
  • infine da ricordare l’art 13 della Carta delle Nazioni unite che parla di “sviluppo progressivo del diritto internazionale”. Un concetto che è stato utlizzato più volte per inserire nelle codificazioni delle norme la cui esistenza era abbastanza incerta sul piano delle font non scritte di diritto internazionale generale. Per tutte quest ragioni l’interprete dovrà sempre fare un’accurata analisi quando vorrà applicare come diritto generale una delle norme contenute negli accordi, verificando se effettivamente corrispondano alla prassi degli Stat. In tal senso si è pronunciata la Corte Internazionale di Giustzia con una sentenza del 1969 sulla delimitazione della piattaforma contnentale tra Germania e Stat limitrofi. La Corte, commentando il criterio dell’equidistanza dalle coste per definire i confini marini (Convenzione di Ginevra 1958), ha definito tale principio non di diritto generale, in quanto prassi non sufficientemente consolidata e, quindi, inapplicabile alla Germania che non aveva ratficato la Convenzione. Strettamente connessa con il tema della codificazione è la possibilità che, a causa della mutata prassi degli Stat, si renda necessario ricorrere al ricambio (cioè modificare o meglio sosttuite) delle norme di diritto generale codificate contenute nell’accordo. Tutti gli accordi di codificazione sono, infatti, stpulat per una durata illimitata e solo per alcuni sono previst procediment di revisione in vista di nuovi accordi più attuali. A questo punto una domanda sorge spontanea: qual è il valore di una norma codificata che non trova più alcuna corrispondenza nel diritto internazionale generale (cioè nella prassi dei diversi stat)? La risposta è che essa sicuramente non troverà applicazione con riguardo agli Stat non contraent (motvo in più per non equiparare il diritto codificato a quello generale). Per quanto riguarda gli Stat contraent, nulla vieta che il diritto consuetudinario di nuova formazione abroghi quello pattizio anteriore, sempre che si accert incontrovertbilmente che gli Stat contraent abbiano contribuito alla formazione della nuova consuetudine (questo perché, vedremo a breve, nella gerarchia delle font del diritto internazionale consuetudini e accordi internazionali sono in linea di principio tra loro derogabili e nulla vieta, dunque, che il diritto consuetudinario successivo abroghi un accordo internazionale pattizio anteriore). Esistono anche codificazioni private del diritto internazionale. L’insttut de droit internazional (IDI) fondato nel 1873 da 11 studiosi europei, con sede amministratva a Ginevra, è un associazione a numero chiuso composta di studiosi di diritto internazionale nonché da giudici di Cort internazionali appartenent a tutti i paesi del mondo. Scopo dell’Isttuto è quello di codificare il diritto internazionale. Con le Nazioni Unite ,e quindi con l’isttuzione della CDI, data l’ufficialità di tale organo, l’impatto di detta associazione è andato scemando. 1.5. Le dichiarazioni di principi dell’Onu. Si inquadrano nel discorso sul diritto internazionale generale le dichiarazioni di principi dell’Assemblea Generale dell’Onu, contenent sia una serie di regole sui rapport tra Stat ma, più spesso, sui rapport degli Stat con i propri suddit e con gli stranieri. Tra tutte occorre ricordare la “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” , approvata il 10 Dicembre del 1948; le risoluzioni sul genocidio, quelle sui diritti dei fanciulli oltre ad una serie di Dichiarazioni adottare in campo economico che suggeriscono regole a cui dovrebbe ispirarsi l’azione degli Stat, per eliminare o attenuare le differenze tra Paesi ricchi e Paesi poveri, sulla eliminazione delle discriminazioni razziali, sulla eliminazione delle discriminazioni contro la donna, la dichiarazione del 50° anniversario delle Nazioni Unite (1996)ecc. Non si può dire che le Dichiarazioni di principi costtuiscano fonte autonoma di norme internazionali generali. L’Assemblea Generale non ha poteri legislatvi mondiali (vedremo che l’atto tpico che essa può emanare è la raccomandazione, con mero valore esortatvo) e le sue risoluzioni non hanno carattere vincolante; aspetto questo tenacemente difeso dai Paesi occidentali in quanto, in caso contrario, i Paesi del Terzo Mondo, che rappresentano la maggioranza all’Onu, avrebbero in mano la gestone del diritto generale internazionale.

Tuttavia è innegabile che le Dichiarazioni di principi abbiano un ruolo importante, simile a quello degli accordi di codificazione, per lo sviluppo di un diritto internazionale più attento alle esigenze di solidarietà sempre più sentte oggi. Pur non vincolant, esse danno un contributo alla formazione del diritto internazionale, ispirando i contenut degli accordi e condizionando la formazione della consuetudine; esse, quindi, sono rilevant in quanto:

  • influenzano la prassi degli Stat che le adottano, influenzando la formazione di nuove consuetudini internazionali.
  • certe Dichiarazioni possono avere il valore di veri e propri accordi internazionali, quando, oltre ad enunciare un principio, espressamente ne equiparano l’inosservanza alla violazione della Carta dell’Onu. Si tratta di un espediente, di fronte alla natura non vincolante delle Dichiarazioni, per sancire che quel certo principio è ormai obbligatorio e vincola gli Stat, ovviamente solo quelli che sostengono quel principio con il loro voto. Essi, proprio esprimendo un assenso, intendono obbligarsi. Lo stesso dicasi quando la Dichiarazione considera l’inosservanza di un principio non violazione della Carta dell’Onu, ma del diritto internazionale generale (si pensi come esempi alle risoluzioni sul genocidio, sull’indipendenza dei popoli coloniali, sul divieto di armi nucleari). Si può dunque concludere che queste dichiarazione, inquadrabili nella categoria degli accordi, vanno a qualificarsi come degli accordi in forma esemplificata. 2. I trattati come fonte di norme particolari. Differenze e tipologie. Ora che si è conclusa l’analisi sulle font del diritto internazionale generale, è possibile procedere all’esame della più importante fonte di norme internazionali partcolari: l ’accordo. L’accordo può consistere in una convenzione, in un trattato, in un patto; in ogni caso esso, come gli atti di natura contrattuale, si qualifica come l’incontro di due o più part, dirette a regolare una determinata sfera di rapport attraverso diritti e obblighi reciproci. La dottrina nel tempo ha compiuto alcune precisazioni distnguendo diverse tpologie di accordi:
  • La distinzione tra trattati normativi e trattati negozio : non è da accogliere la distnzione compiuta della dottrina tedesca tra trattat normatvi e trattat negozio, secondo la quale solamente i primi sarebbero gli unici idonei a produrre delle norme giuridiche vincolant per gli stat contraent (perché sarebbero caratterizzat da volontà di identco contenuto, dirette a regolare la condotta di un numero rilevante di stat, es. gli accordi di codificazione, gli accordi isttutvi di organizzazioni internazionali ecc) mentre i secondi servirebbero solamente ad attuare scambi di prestazioni corrispettive (in quanto accordi in cui le part si trovano in posizioni contrastant ed attuerebbero uno scambio di prestazioni più o meno corrispettive): accordi commerciali, trattat di alleanza, trattat di cessione territoriale ecc. La distnzione non ha senso, perché qualsiasi trattato esprime una volontà di obbligarsi e vincolando qualcuno produce regole di condotta.
  • La distinzione fra Trattati che introducono norme astratte e Trattati che introducono norme concrete: i primi regolano una fattispecie generica di rapporto e vincolano gli Stat contraent che vengano a trovarsi in una situazione che rientra nella tpologia generale descritta, i secondi regolano un singolo e ben determinato rapporto. Da precisare che questa distnzione non avvalora in alcun modo la tesi sostenuta dalla dottrina tedesca.
  • La distinzione fra Trattati che introducono regole materiali e Trattati che introducono regole strumentali: i primi disciplinano direttamente i rapport tra i destnatari contraent, i secondi si limitano ad isttuire font per la creazione di ulteriori norme (si pensi per quest ultmi ai trattat isttutvi di organizzazioni internazionali che, oltre a regolare concretamente i rapport tra i contraent, demandano agli organi sociali dell’organizzazione la produzione di ulteriori norme).

che potrà essere modificato solo con l’apertura di nuovi negoziat.

  • La ratifica : è l’atto con cui lo Stato si impegna nei confront degli altri Stat ratficant. Sono le norme interne di ogni Stato a stabilire quale organo sia dotato del potere di ratfica. Di solito è il capo dello Stato, che spesso tuttavia ha solo il compito di formalizzare la volontà di altri organi (il potere esecutvo o il potere legislatvo). Nell’ordinamento italiano (art. 87 Cost.) i trattat internazionali sono ratficat dal capo dello Stato, spesso previa autorizzazione delle Camere, l’autorizzazione è necessaria (art. 80 Cost.), e va espressa con legge, nei trattat di natura politca, che prevedono regolament giudiziari, che comportano variazioni del territorio nazionale, oneri alle finanze o modificazioni di leggi). In base poi all’art. 89 Costtuzione, ogni atto del presidente della Repubblica deve essere controfirmato dai ministri proponent che ne assumono la responsabilità. Il capo dello Stato non può rifiutarsi di sottoscrivere, ma può solo sollecitare il riesame del trattato, prima della sottoscrizione. In Italia, quindi, il potere di ratfica è soprattutto nelle mani dei poteri esecutvo e legislatvo. Si discute se la discrezionalità del governo possa spingersi fino ad un rinvio sine die della ratfica medesima; è il caso della convenzione di Oviedo del 1997 sui diritti umani e biomedicina: il governo non ha provveduto, fino ad oggi, a depositare lo strumento di ratfica presso il segretariato generale del consiglio d’Europa, quale depositario previsto dalla Convenzione medesima e quindi l’Italia non è internazionalmente obbligata ad osservarla. Alla ratfica (detta anche approvazione o conclusione) va equiparata l’ adesione o accessione , che non è altro che una ratfica successiva di un testo predisposto da altri. Essa è la volontà di concludere l’accordo e viene espressa nei trattat multlaterali dallo Stato che non ha partecipato alla fase di negoziazione. Questo è possibile nei trattat apert, che prevedono l’ingresso successivo di altri contraent, con la clausola di adesione. Per l’adesione all’Unione Europea da parte di uno Stato terzo, invece, occorre un nuovo accordo, autonomo dal primo, che deve essere ratficato dal nuovo Stato membro e dai contraent del trattato isttutvo dell’Unione.
  • Lo scambio o deposito delle ratifiche : il procedimento di formazione dell’accordo si conclude con lo scambio o deposito delle ratfiche. a) Nel caso dello scambio : il trattato si perfeziona istantaneamente. b) Per quanto riguarda il deposito : è la procedura normalmente adottata per i Trattat multlaterali. L’accordo si forma per gli Stat depositant via via che le ratfiche vengono consegnate presso un Governo o presso il Segretariato di un’organizzazione internazionale. Si prevede però che l’intesa non entri in vigore, neanche per gli Stat ratficant, finché non sia stato depositato un certo numero di ratfiche. Allo scambio o deposito l’art. 16 della Convenzione di Vienna del 1969 fa seguire la notfica agli Stat contraent o al depositario.
  • La registrazione dei Trattati : secondo la Carta dell’Onu (art. 102) e la Convenzione di Vienna del 1969 (art. 80) ogni trattato va sottoposto a registrazione presso il Segretariato dell’Onu e a pubblicazione a cura di quest’organo nella United Natons Treaty Series. Tuttavia quest due oneri non costtuiscono requisito di validità o di esistenza dei trattat, ma comportano unicamente la possibilità di invocare il trattato dinanzi ai vari organi delle Nazioni Unite. 2.3. Procedimenti particolari di formazione dei trattati Esistono procediment alternatvi per la formazione dei trattat, caratterizzat dalla diversa manifestazione di volontà degli Stat. All’interno di quest procediment “alternatvi” bisogna distnguere:
  • I procedimenti che pur prevedendo delle differenze sfociano comunque nella ratifica di un trattato. In questa categoria troviamo tutti quei procediment che prevedono dei mutament nella fase di negoziazione e sottoscrizione. Si pensi come es. ai trattat predispost dalle organizzazioni internazionali (come l’OIL cioè l’organizzazione internazionale del lavoro) in cui la negoziazione è

sosttuita dalla discussione e approvazione da parte, di solito, dell’organo assembleare. O ancora si pensi ai trattat multlaterali, in cui i plenipotenziari redigono un testo definitvo che rimane aperto alla firma e alla ratfica degli Stat, che sono manifestate nei tempi più opportuni. In quest due esempi la negoziazione e la firma perdono le funzioni caratteristche del procedimento ordinario. La firma, in partcolare, perde il significato di autentcazione del testo, per assumere quello di generica dichiarazione di disponibilità.

  • Le procedure nelle quali l’accordo viene raggiunto senza che vi sia alcuna ratifica del trattato da parte degli Stati contraenti (accordi in forma semplificata). In questa categoria fenomeno sempre più ricorrente, che trova giustficazione nelle esigenze di speditezza e pratcità dei tempi attuali, è quello degli accordi in forma semplificata o accordi informali. Essi vengono conclusi con la sola sottoscrizione del testo da parte dei plenipotenziari, quando dai negoziat, dai comportament dei rappresentant o dal testo stesso si evince la volontà comune di attribuire alla firma valore di piena e definitva volontà di adesione. Quindi l’impegno dello Stato a rispettare quanto indicato nell’accordo deriva dalla firma del trattato da parte del suo rappresentante, senza che sia necessaria la ratfica da parte del Capo di Stato (o comunque dell’organo a ciò legittimato). È poi possibile che l’ accordo sia misto : ciò avviene quando per alcuni Stat il trattato può essere concluso nella forma semplificata, mentre per altri è necessaria la forma solenne. Sono da assimilare agli accordi in forma semplificata anche le note diplomatiche e altri strument simili, sempre che da essi si ricavi la volontà a vincolarsi reciprocamente. Bisogna sottolineare che, per aversi un accordo in forma semplificata, non basta la mancanza della ratfica, ma occorre che dal testo dell’intesa o dalle circostanze risult una chiara e sicura volontà di obbligarsi attraverso la firma. Spesso, infatti, gli Stat danno vita a rapport definit accordi (spesso chiamat Memorandum o Gentlmen’s agreements), ma che non hanno alcun aspetto giuridico,espressamente escluso dalle dichiarazioni dei sottoscrittori, da quanto esposto nel testo. Si tratta di intese non giuridiche che valgono finché valgono (si pensi ad esempio al Memorandum d’intesa tra USA e Canada in materia di legislazione anttrust, o al Memorandum di intesa relatvo alla ferrovia del Reno firmato dai Ministri dei trasport dei Paesi Bassi e del Belgio, non sottoposto a ratfica e considerato da entrambe le part in sede giudiziaria internazionale come una intesa non vincolante. La sentenza arbitrale sostene che, seppur non vincolante, tale Memorandum non fosse del tutto giuridicamente irrilevante sia perché le part avevano dato effetto a talune sue disposizioni e sia perché le part avevano detto, sempre in sede giudiziaria, che esso dovesse comunque interpretarsi in buona fede. Tale sentenza conferma quanto detto, cioè che simili intese valgono se e finchè sono applicate dalle part.) Al confine tra intese non giuridiche e accordi in forma semplificata si collocano gli accordi sull’applicazione provvisoria dei trattati , che si hanno quando nel testo del trattato, in attesa di ratfica o con dichiarazione separata, le part prevedono che esso entri immediatamente e provvisoriamente in vigore, salvo la legittimazione definitva della ratfica. Nella dottrina non c’è univocità di interpretazione sulla natura giuridica o meno di quest trattat. Parte della dottrina (e in partcolare Picone) sono convint della natura giuridica di queste intese e sottolineano la loro capacità di sospendere l’efficacia di convenzioni precedent sullo stesso oggetto; inoltre, nel caso in cui vengano revocate, lo Stato si troverebbe nell’impossibilità di annullare retroattivamente le conseguenze verificatesi nel periodo di validità del trattato. Per quanto riguarda i trattati segreti , di solito vietat dal diritto interno, non sembra possa negarsi la loro validità sul piano del diritto internazionale quando gli Stat consentono a propri organi di condurre accordi riservat. Semmai il fatto che le norme di diritto interno vietano le trattatve segrete, qualificherà quest trattat invalidi per contrarietà, appunto, alle norme interne dello Stato. Per quanto riguarda l ’identificazione dei soggetti che possiedono competenza a stipulare accordi in forma semplificata le norme variano da ordinamento a ordinamento. In genere le norme costtuzionali elencano i limit nel concludere questo tpo di intese. Per l’Italia si può ritenere che la forma semplificata può essere scelta in tutte le materie, ad eccezione di quelle elencate nell’art. 80 Cost. (trattat di natura politca, che prevedono arbitrat o regolament giudiziari, che comportano variazioni del territorio nazionale, oneri alle

concerna una regola del suo diritto interno di importanza fondamentale;

  • una violazione è manifesta, se è obiettivamente evidente per qualsiasi Stato che si comport in materia secondo la prassi abituale e in buona fede. Secondo parte della dottrina (e in partcolare Confort) questa regola, per cui la violazione di competenza deve essere accertata sulla base della buona fede degli altri stat, non rappresenta una norma generale di diritto internazionale di carattere consuetudinario, ma solamente una concezione diplomatca prima di efficacia giuridica). Interpretando la norma, il Confort ritene che la violazione si ha solo quando sull’accordo non si è pronunciato uno degli organi a cui la Costtuzione assegna un potere decisionale effettivo per la stpulazione degli accordi internazionali; ad esempio, quando il Parlamento italiano non si pronuncia nelle materie elencate dall’art. 80 Cost. L’accordo concluso dal Governo senza la relatva competenza costtuzionale è, quindi, un’intesa priva di carattere giuridico che vale finché vale. La situazione è, tuttavia, sanabile nel momento in cui l’organo che non si è pronunciato esprime l’assenso nelle forme previste dalla Costtuzione (ciò è avvenuto ad esempio nel caso prima presentato in cui il Governo aveva approvato l’ammissione alle Nazioni Unite: il Parlamento ha, infatti, adottato l’ordine di esecuzione per recepire il Trattato di adesione). Bisogna infine ricordare che molto spesso vi sono accordi che subordinano la propria entrata in vigore non allo scambio o al deposito delle ratfiche, ma alla comunicazione, da parte di ciascun Governo firmatario, dell’adempimento delle procedure previste dal diritto interno per rendere applicabile l’intesa nel territorio dello Stato (ad esempio l’assenso del Parlamento con una legge contenente l’ordine di esecuzione nel caso di accordi internazionali relatvi ad una delle materie indicate all’art 80 della Costtuzione). Si tratta di accordi intermedi tra quelli in forma semplificata e quelli in forma solenne, ma che dimostrano come il Governo, quando conclude patti in materie di competenza di altri organi, normalmente si preoccupa di avere il consenso di quest ultmi. 2.5. Accordi conclusi dalle Regioni In seguito a varie iniziatve di alcune Regioni italiane, è sorta la questone sull’esistenza o meno del diritto delle Regioni a concludere accordi internazionali. Inizialmente la Corte Costtuzionale, con la sentenza 170/1975, prese una posizione decisamente antregionale ribadendo la riserva allo Stato dei rapport internazionali e affermando il divieto per le Regioni di svolgere attività promozionale all’estero senza il preventvo assenso del Governo. Successivamente la Corte Costtuzionale, tornando sulla questone, ha rivisto questo criterio. Ciò è avvenuto in partcolare con la sentenza 179/1987 in cui si afferma che le Regioni,con l’assenso del Governo, possono stpulare intese di rilievo internazionale e addirittura veri e propri accordi che impegnano la responsabilità dello Stato, con l’unica esclusione per le materie contenute nell’art. 80 Cost. Infine la questone è stata regolata normatvamente dalla legge costituzionale 3/2001 che ha modificato sostanzialmente il ttolo V della costtuzione. Il nuovo art. 117 prevede la possibilità per le Regioni, nelle materie di propria competenza, di concludere accordi con Stat e intese con ent territoriali di altri Paesi nei casi e con le forme disciplinat dalla legge. In mancanza di normatva in tal senso, tuttavia, contnua ad applicarsi la disciplina precedente. Interpretando in nuovo artcolo 117, il Confort sottolinea che “le forme previste dalla legge” impongono che il Governo attribuisca pieni poteri alle Regioni, prima che queste possano procedere alla stpulazione di accordi con altri Stat. Ne consegue che negli accordi internazionali le Regioni vanno considerate come organi che procedono a stpulare i Trattat per conto dello Stato che si assumerà la responsabilità delle loro iniziatve. Oltre agli accordi stpulat dalle Regioni secondo le modalità previste all’artcolo 117 della Costtuzione, è possibile che esse vadano ad adottare delle strategie volte a collaborare con analoghi ent stranieri (ad es. con i Cantoni svizzeri). In questo caso non si tratta sicuramente di accordi di diritto internazionale, perché risultano essere solo occasioni per adottare gli atti amministratvi o normatvi da parte delle Regioni interessate (si pensi all’adozione congiunta di uno stesso atto normatvo da una Regione del Nord Italia e da una confinante Cantone svizzero). Allo stesso modo delle intese fra Regioni vanno considerate le intese tra ent territoriali minori (si pensi ad esempio ai gemellaggi fra città, o alle intese

interuniversitarie). Si tratta di meri programmi privi di rilevanza statale. 2.6. Gli Accordi delle organizzazioni internazionali Altra prassi diffusa è la stpulazione di accordi fra le organizzazioni internazionali, o fra loro e gli Stat (sia membri che non). Questo fenomeno non deve essere confuso con la conclusione di accordi fra Stat per il tramite delle organizzazioni internazionali. A questa prassi contemporanea è dedicata la Convenzione di Vienna del 1986, i cui principi riproducono quelli contenut nella Convenzione di Vienna del 1969. Lo Statuto di ciascuna organizzazione consente di identficare gli organi che hanno competenza a stpulare e in quali materie questo potere si esplica. L’inosservanza di tali norme comporta l’invalidità dell’accordo concluso. Tuttavia, poiché le norme statutarie sono modificabili per consuetudine, è possibile che la competenza possa risultare dalla mutata prassi dell’organizzazione, sempre che si tratti di prassi certa, uniformemente seguita e accettata dagli Stat membri. Nel caso, invece, in cui vi sia, come nella Comunità Europea, un organo giudicante che esplica il controllo sul rispetto del trattato isttutvo, bisogna rifarsi alla giurisprudenza dell’organo (in tal senso, la sentenza della Corte della Comunità Europea del 1994 che ha annullato l’accordo tra Commissione europea e Stat Unit sull’applicazione del diritto sulla concorrenza, essendo la Commissione incompetente ai sensi del Trattato CE a concludere accordi internazionali. Rispondendo alle argomentazioni della Commissione, la Corte ha affermato che la semplice prassi non può prevalere sulle norme del Trattato). Passando ad analizzare quest accordi stpulat dalle Organizzazioni internazionali bisogna distnguere:

  • Gli accordi stpulat fra le Organizzazioni internazionali: ad es. gli accordi fra l’UE e l’Onu per lo scambio di dat e informazioni. Quest accordi hanno una rilevanza molto limitata ed alcuni negano che essi abbiamo carattere giuridico.
  • Gli accordi stpulat fra le Organizzazioni internazionali e gli Stat (membri e non). Quest accordi sono del tutto identci a quelli stpulat fra gli Stat (esempi sono i Trattat con cui un’organizzazione internazionale, ad es. l’Ue, si assicura che in quel paese ai suoi funzionari venga garantta l’immunità e i privilegi normalmente assicurat ai rappresentant degli Stat esteri). 3. L’inefficacia dei trattati nei confronti degli Stati terzi. Come si è già accennato in precedenza, le norme particolari o pattizie si distnguono da quelle generali in quanto valgono solamente per gli stat che le pongono in essere. Il trattato, dunque, sulla scorta della dottrina contrattualistca fa legge tra le part e solo tra le part. Diritti e obblighi per Stat terzi non potranno derivare da un trattato, se non attraverso la partecipazione degli Stat terzi all’accordo stesso; una partecipazione che non sia adesione, che, come abbiamo visto, inserisce a pieno ttolo lo Stato aderente tra i contraent dell’intesa (ratfica a posteriori). Occorre, insomma, che diritti e obblighi per lo Stato terzo, discendent da un trattato, per essere efficaci siano sottopost all’accettazione, anche implicita, del medesimo. Fuori di questa ipotesi è inevitabile l’inefficacia delle norme pattizie nei confront degli Stat non contraent. Un’ipotesi diversa è quella in cui le part stpulano un Trattato che risult vantaggioso per degli Stat terzi (si parla di Trattat a favore di Stat Terzi). Si pensi come esempi ai trattat stpulat fra alcuni stat per la navigazione su fiumi internazionali (come per la navigazione sul Reno resa libera dalla Convenzione di Strasburgo), quest trattat permettono la navigazione per le navi di tutti gli Stat che affacciano sul fiume e non soltanto agli Stat che hanno stpulato l’accordo, oppure come l’accordo di Parigi del 1856 con cui Gran Bretagna,Francia e Austria si impegnarono a difendere l’integrità territoriale dell’Impero Ottomanno. Quest vantaggi per lo Stato Terzo, finché non si trasformano in diritti attraverso la partecipazione del terzo, possono sempre essere revocat, anche senza la stpulazione di un nuovo accordo, anche solo con la negazione di tali vantaggi in ordine a casi concret (riprendendo l’esempio della navigazione sul Reno, l’iniziale libertà di navigazione, garantta dalla Convenzione di Strasburgo è stata limitata da un Protocollo addizionale n.2 all’atto di Mannheim che ha compresso in modo sensibile la libertà di navigazione sul Reno per le navi degli Stat non contraent modificando la convenzione di Strasburgo).