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Il tema della soggettività internazionale dell'individuo, con particolare attenzione al ruolo degli individui nella società internazionale e alla loro titolarità di diritti ed obblighi indipendentemente dalla mediazione dello stato. Vengono inoltre discusse le norme internazionali che attribuiscono agli individui diritti e obblighi, come i crimini internazionali e i diritti umani. Il documento si sofferma in particolare sui crimini di guerra e sulla responsabilità penale dell'autore.
Tipologia: Sintesi del corso
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Il problema della soggettività internazionale dell’individuo gli individui in quanto tali non sono membri della società internazionale non partecipano su di un piano di parità rispetto agli stati alle relazioni internazionali un ruolo importante è stato affidato agli individui nell’attuazione di alcuni procedimenti di accertamento del diritto previsti da trattati relativi alla tutela dei diritti dell’Uomo. La dottrina tradizionale nega la soggettività internazionale dell’individuo: le norme internazionali, anche quando hanno ad oggetto comportamenti individuali, continuano ad indirizzarsi formalmente agli stati sovrani imponendo loro obblighi e diritti. Da tali norme possono discendere diritti e doveri dell’individuo solo all’interno dell’ordinamento statale, per effetto dei procedimenti attraverso i quali le norme internazionali sono rese applicabili all’interno di ciascuno stato. Gran parte della dottrina moderna tende a riconoscere agli individui una limitata soggettività internazionale: essi sono titolari di diritti ed obblighi indipendentemente dalla mediazione dello stato, in particolari per le norme relative ai crimini internazionali e diritti dell’Uomo. La questione ha rilevanza prevalentemente teorica, assume rilevanza pratica in presenza di norme internazionali che attribuiscono agli individui diritti che possono essere direttamente invocati nell’ambito dell’ordinamento internazionale o di norme che attribuiscono agli individui degli obblighi della cui violazione essi possano essere chiamati a rispondere direttamente nell’ambito dell’ordinamento internazionale. Il rapporto di cittadinanza Cittadinanza: condizione giuridica di una persona fisica cui l’ordinamento di uno stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. L’attribuzione è regolata dal diritto interno dello stato. Il diritto internazionale lasciava piena libertà a ciascuno stato Influenza esercitata in materia dalla normativa internazionale sulla tutela dei diritti dell’uomo tendenza volta a limitare la libertà dello stato: specifici obblighi possono derivare per lo stato da trattati di cui sia parte Es, del mutamento della situazione: Progetto di articoli sulla nazionalità delle persone fisiche in relazione alla successione tra stati; Convenzione sulla riduzione dell’apolidia Da non confondere con il vero e proprio rapporto di cittadinanza è la cittadinanza europea va inteso non in senso letterale, ma come un insieme di diritti aggiuntivi. L’ammissione e l’allontanamento degli stranieri Diritto internazionale consuetudinario: non esistono limiti relativi all’ammissione dei cittadini stranieri sul territorio nazionale ciascuno stato è libero di ammettere o meno gli stranieri sul suo territorio e di stabilire condizioni per la loro ammissione
Allo stesso modo ciascuno stato è libero di ordinare l’allontanamento di uno straniero, a condizione che gli garantisca un tempo congruo per organizzare la partenza. Se necessario può procede all’espulsione coercitiva. Limiti alla discrezionalità dello stato derivano da trattati bilaterali e multilaterali Ammissione degli stranieri convenzioni di stabilimento con le quali gli stati contraenti si obbligano ad accordare ai cittadini delle altre parti determinate condizioni di favore riguardanti la loro ammissione e l’esercizio di attività economiche nel territorio dello stato. La libertà dello stato di regolare come crede l’ammissione dello straniero si estende alla concessione dell’asilo completa libertà degli stati Es. art. 10 della costituzione italiana riconosce diritto di asilo a tutti coloro ai quali sia impedito nel proprio paese l’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana. Convenzione dell’ONU sui rifugiati del 1951 : non obbliga gli stati a concedere l’asilo, ma impone agli stati contraenti l’obbligo di non respingimento alla frontiera (non-refoulement) e di non espulsione della persona verso lo stato in cui essa rischia di essere sottoposta a persecuzioni. Si ritiene anche che sussista un obbligo di non respingimento indiretto (cioè verso uno stato terzo in cui vi sia il pericolo del respingimento verso lo stato che viola i diritti dell’uomo). Espulsione degli stranieri regolarmente ammessi dallo stato sul territorio: l’espulsione non può avvenire se non in esecuzione di una decisione presa in conformità alla legge. lo straniero deve avere la possibilità di far valere le sue ragioni dinanzi all’autorità competente. L’espulsione di uno straniero verso stati in cui non siano sufficientemente garantiti i diritti umani è vietata da numerosi tratti internazionali. Le norme tradizionali sul trattamento dei cittadini stranieri 1)Una volta che lo straniero è stato ammesso a soggiornare nel territorio di uno stato, il diritto internazionale consuetudinario impone allo stato alcuni obblighi diretti a proteggerne la persona ed i beni. Le norme tradizionali sulla protezione degli stranieri sono state in parte assorbite dalle norme, di formazione più recente, relative alla tutela dei diritti dell’uomo. Tuttavia, le norme tradizionali sugli stranieri (che venivano promosse dagli stati per garantire i diritti dei loro cittadini all’estero) restano in vigore e mantengono una loro rilevanza anche nel mondo contemporaneo. Es. obbligo di non richiedere allo straniero prestazioni non giustificate da un sufficiente legame con la comunità statale non può richiedere la prestazione del servizio militare; negli altri casi la concreta applicazione della norma richiede un corretto bilanciamento tra gli interessi dello stato territoriale e quelli dello stato di nazionalità. In articolar per quanto riguarda l’esercizio della giurisdizione penale: lo stato in cui avvengono i crimini può reprimerli indipendentemente da chi siano stati commessi (principio di territorialità) + lo stato di nazionalità può reprimere i reati commessi dai suoi cittadini all’estero 8principio di personalità attiva)
Condizioni per l'esercizio della protezione diplomatica: nazionalità della pretesa + esaurimento dei ricorsi interni Ci sono alcuni casi in cui la protezione diplomatica può essere esercitata da uno stato diverso da quello di cittadinanza--> se l'individuo è apolide o rifugiato, la protezione diplomatica può essere esercitata dallo stato in cui la persona ha la residenza ufficiale; quando l'illecito di uno stato provoca un danno a una nave straniera e al suo equipaggio la protezione diplomatica può essere esercitata dallo stato di cittadinanza dei singoli membri oppure dallo stato di bandiera della nave. Nel caso di funzionari internazionali: la protezione diplomatica può essere esercitata dallo stato di cui è cittadino e dall'organizzazione internazionale presso la quale l'individuo presta servizio (solo per risarcimento danni alla funzione) Nel caso di persone giuridiche: la protezione diplomatica va esercitata dallo stato di nazionalità della società e non da quello di nazionalità dei singoli individui. Tuttavia, il criterio di attribuzione della nazionalità varia a seconda dei diritti interni --> il progetto di articoli della CDI adotta come criterio il luogo di costituzione In via eccezionale può essere esercitata dallo stato di nazionalità degli individui (Se l'individuo ha subito un pregiudizio in quanto socio) Le norme che tutelano i diritti dell'uomo Diritto internazionale tradizionale: gli stati erano liberi di trattare i propri sudditi come volevano. L'unico limite che incontravano al potere di governo era quello dei diritti relativi agli stati stranieri, ai loro cittadini e i loro beni. XVIII secolo: si afferma l'idea della tutela dei diritti dell'uomo con la nascita di governi rappresentativi --> bill of rights americano; dichiarazione dei diritti dell'uomo francese XIX secolo: si affermano singole norme --> relative al divieto del commercio degli schiavi; protezione delle minormaze religiose, etniche e linguistiche; tutela dei lavoratori dipendenti; ecc. XX secolo: si afferma una normativa sulla protezione dei diritti dell'uomo (soprattutto per impulso Onu + organizzazioni regionali come consiglio d'Europa, organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, UE) Fonti della normativa:
-dichiarazione dei principi dell'assemblea generale ONU: atti creativi di soft law --> dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948
-crimini previsti da norme generali di fonte consuetudinaria: crimini autonomamente configurati dal diritto internazionale (es. crimini di guerra e crimini contro l’umanità) Non impongono agli stati un vero e proprio obbligo di reprimere questi crimini, ma attribuiscono la facoltà a qualsiasi stato di esercitare la sua giurisdizione penale. Sono stati creati alcuni tribunali penali internazionali. Le più importanti norme sui crimini internazionali sono oggi codificate nello statuto della corte penale internazionale. In questi casi ha senso parlare di soggettività internazionale dell’individuo. Alcuni crimini sono contemplati sia da trattati internazionali sia da norme consuetudinarie I crimini previsti dal diritto consuetudinario I crimini internazionali sono così classificati:
Crimini commessi da individui che rivestono la qualità di organi di uno stato: il crimine dell’individuo coincide con l’illecito dello stato. (anche nei casi in cui il comportamento criminoso di un individuo non sia imputabile ad uno stato, è possibile che lo stato sia egualmente responsabile di un illecito omissivo per violazione di un proprio obbligo di prevenzione o di repressione del comportamento individuale) va tenuta distinta la responsabilità internazionale in cui incorre lo stato, dalla responsabilità penale dell’individuo -responsabilità dello stato per un illecito internazionale responsabilità civile -responsabilità prevista dal diritto internazionale per un individuo penale Irrilevanza della qualità di organo statale eventualmente propria dell’autore del comportamento (in deroga all’immunità organica) Irrilevanza dell’ordine superiore come causa di esclusione dalla responsabilità penale (se l’ordine era manifestatamente illegittimo o l’esecutore ne è a conoscenza) Per quanto riguarda immunità personale: viene meno una volta che l’individuo abbia cessato di ricoprire la carica Imprescrittibilità dei crimini internazionali dell’individuo L’universalità della giurisdizione per i crimini internazionali Universalità della giurisdizione penale ammesso l’esercizio della giurisdizione penale in relazione ai crimini da chiunque o ovunque commessi, indipendentemente dalla sussistenza di un qualsiasi collegamento Dibattito: requisito della persona accusata del crimine nel territorio dello stato che intende esercitare la giurisdizione -secondo alcuni è necessario universalità condizionata -secondo altri non lo è universalità pura Alcuni crimini internazionali sono previsti anche da trattati i quali, a differenza del diritto consuetudinario, pongono a carico dello stato degli obblighi: di sottoporre l’individuo a processo oppure di estradarlo I tribunali penali internazionali Fino ad epoca recente si è trattato solo di tribunali ad hoc, incaricati di reprimere solo i crimini commessi da determinate persone e in determinate situazioni accusa di praticare una giustizia selettiva Tribunale di Norimberga, tribunale di Tokio organi comuni delle potenze occupanti Organi sussidiari del Consiglio di sicurezza dell’ONU: Tribunale internazionale penale per il Ruanda e quello per l’ex Iugoslavia. Avevano una giurisdizione concorrente a quella nazionale; ma avevano primato su di esse (potevano avocare a sé un caso che fosse in corso di trattazione dinanzi ad un tribunale nazionale.