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La soggettività internazionale dell'individuo e i crimini internazionali, Sintesi del corso di Diritto Internazionale

Il tema della soggettività internazionale dell'individuo, con particolare attenzione al ruolo degli individui nella società internazionale e alla loro titolarità di diritti ed obblighi indipendentemente dalla mediazione dello stato. Vengono inoltre discusse le norme internazionali che attribuiscono agli individui diritti e obblighi, come i crimini internazionali e i diritti umani. Il documento si sofferma in particolare sui crimini di guerra e sulla responsabilità penale dell'autore.

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 02/05/2020

annina.bianchi
annina.bianchi 🇮🇹

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CAPITOLO XX: L’INDIVIDUO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE
Il problema della soggettività internazionale dell’individuo
gli individui in quanto tali non sono membri della società internazionale non partecipano su di un piano
di parità rispetto agli stati alle relazioni internazionali
un ruolo importante è stato affidato agli individui nell’attuazione di alcuni procedimenti di accertamento
del diritto previsti da trattati relativi alla tutela dei diritti dell’Uomo.
La dottrina tradizionale nega la soggettività internazionale dell’individuo: le norme internazionali, anche
quando hanno ad oggetto comportamenti individuali, continuano ad indirizzarsi formalmente agli stati
sovrani imponendo loro obblighi e diritti.
Da tali norme possono discendere diritti e doveri dell’individuo solo all’interno dell’ordinamento statale,
per effetto dei procedimenti attraverso i quali le norme internazionali sono rese applicabili all’interno di
ciascuno stato.
Gran parte della dottrina moderna tende a riconoscere agli individui una limitata soggettività
internazionale: essi sono titolari di diritti ed obblighi indipendentemente dalla mediazione dello stato, in
particolari per le norme relative ai crimini internazionali e diritti dell’Uomo.
La questione ha rilevanza prevalentemente teorica, assume rilevanza pratica in presenza di norme
internazionali che attribuiscono agli individui diritti che possono essere direttamente invocati nell’ambito
dell’ordinamento internazionale o di norme che attribuiscono agli individui degli obblighi della cui
violazione essi possano essere chiamati a rispondere direttamente nell’ambito dell’ordinamento
internazionale.
Il rapporto di cittadinanza
Cittadinanza: condizione giuridica di una persona fisica cui l’ordinamento di uno stato riconosce la pienezza
dei diritti civili e politici. L’attribuzione è regolata dal diritto interno dello stato.
Il diritto internazionale lasciava piena libertà a ciascuno stato
Influenza esercitata in materia dalla normativa internazionale sulla tutela dei diritti dell’uomo tendenza
volta a limitare la libertà dello stato: specifici obblighi possono derivare per lo stato da trattati di cui sia
parte
Es, del mutamento della situazione: Progetto di articoli sulla nazionalità delle persone fisiche in relazione
alla successione tra stati; Convenzione sulla riduzione dell’apolidia
Da non confondere con il vero e proprio rapporto di cittadinanza è la cittadinanza europea va inteso non
in senso letterale, ma come un insieme di diritti aggiuntivi.
L’ammissione e l’allontanamento degli stranieri
Diritto internazionale consuetudinario: non esistono limiti relativi all’ammissione dei cittadini stranieri sul
territorio nazionale ciascuno stato è libero di ammettere o meno gli stranieri sul suo territorio e di
stabilire condizioni per la loro ammissione
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Scarica La soggettività internazionale dell'individuo e i crimini internazionali e più Sintesi del corso in PDF di Diritto Internazionale solo su Docsity!

CAPITOLO XX: L’INDIVIDUO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE

Il problema della soggettività internazionale dell’individuo gli individui in quanto tali non sono membri della società internazionale  non partecipano su di un piano di parità rispetto agli stati alle relazioni internazionali un ruolo importante è stato affidato agli individui nell’attuazione di alcuni procedimenti di accertamento del diritto previsti da trattati relativi alla tutela dei diritti dell’Uomo. La dottrina tradizionale nega la soggettività internazionale dell’individuo: le norme internazionali, anche quando hanno ad oggetto comportamenti individuali, continuano ad indirizzarsi formalmente agli stati sovrani imponendo loro obblighi e diritti. Da tali norme possono discendere diritti e doveri dell’individuo solo all’interno dell’ordinamento statale, per effetto dei procedimenti attraverso i quali le norme internazionali sono rese applicabili all’interno di ciascuno stato. Gran parte della dottrina moderna tende a riconoscere agli individui una limitata soggettività internazionale: essi sono titolari di diritti ed obblighi indipendentemente dalla mediazione dello stato, in particolari per le norme relative ai crimini internazionali e diritti dell’Uomo. La questione ha rilevanza prevalentemente teorica, assume rilevanza pratica in presenza di norme internazionali che attribuiscono agli individui diritti che possono essere direttamente invocati nell’ambito dell’ordinamento internazionale o di norme che attribuiscono agli individui degli obblighi della cui violazione essi possano essere chiamati a rispondere direttamente nell’ambito dell’ordinamento internazionale. Il rapporto di cittadinanza Cittadinanza: condizione giuridica di una persona fisica cui l’ordinamento di uno stato riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. L’attribuzione è regolata dal diritto interno dello stato. Il diritto internazionale lasciava piena libertà a ciascuno stato Influenza esercitata in materia dalla normativa internazionale sulla tutela dei diritti dell’uomo  tendenza volta a limitare la libertà dello stato: specifici obblighi possono derivare per lo stato da trattati di cui sia parte Es, del mutamento della situazione: Progetto di articoli sulla nazionalità delle persone fisiche in relazione alla successione tra stati; Convenzione sulla riduzione dell’apolidia Da non confondere con il vero e proprio rapporto di cittadinanza è la cittadinanza europea va inteso non in senso letterale, ma come un insieme di diritti aggiuntivi. L’ammissione e l’allontanamento degli stranieri Diritto internazionale consuetudinario: non esistono limiti relativi all’ammissione dei cittadini stranieri sul territorio nazionale  ciascuno stato è libero di ammettere o meno gli stranieri sul suo territorio e di stabilire condizioni per la loro ammissione

Allo stesso modo ciascuno stato è libero di ordinare l’allontanamento di uno straniero, a condizione che gli garantisca un tempo congruo per organizzare la partenza. Se necessario può procede all’espulsione coercitiva. Limiti alla discrezionalità dello stato derivano da trattati bilaterali e multilaterali Ammissione degli stranieri  convenzioni di stabilimento con le quali gli stati contraenti si obbligano ad accordare ai cittadini delle altre parti determinate condizioni di favore riguardanti la loro ammissione e l’esercizio di attività economiche nel territorio dello stato. La libertà dello stato di regolare come crede l’ammissione dello straniero si estende alla concessione dell’asilo  completa libertà degli stati Es. art. 10 della costituzione italiana riconosce diritto di asilo a tutti coloro ai quali sia impedito nel proprio paese l’esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione Italiana. Convenzione dell’ONU sui rifugiati del 1951 : non obbliga gli stati a concedere l’asilo, ma impone agli stati contraenti l’obbligo di non respingimento alla frontiera (non-refoulement) e di non espulsione della persona verso lo stato in cui essa rischia di essere sottoposta a persecuzioni. Si ritiene anche che sussista un obbligo di non respingimento indiretto (cioè verso uno stato terzo in cui vi sia il pericolo del respingimento verso lo stato che viola i diritti dell’uomo). Espulsione degli stranieri regolarmente ammessi dallo stato sul territorio: l’espulsione non può avvenire se non in esecuzione di una decisione presa in conformità alla legge. lo straniero deve avere la possibilità di far valere le sue ragioni dinanzi all’autorità competente. L’espulsione di uno straniero verso stati in cui non siano sufficientemente garantiti i diritti umani è vietata da numerosi tratti internazionali. Le norme tradizionali sul trattamento dei cittadini stranieri 1)Una volta che lo straniero è stato ammesso a soggiornare nel territorio di uno stato, il diritto internazionale consuetudinario impone allo stato alcuni obblighi diretti a proteggerne la persona ed i beni. Le norme tradizionali sulla protezione degli stranieri sono state in parte assorbite dalle norme, di formazione più recente, relative alla tutela dei diritti dell’uomo. Tuttavia, le norme tradizionali sugli stranieri (che venivano promosse dagli stati per garantire i diritti dei loro cittadini all’estero) restano in vigore e mantengono una loro rilevanza anche nel mondo contemporaneo. Es. obbligo di non richiedere allo straniero prestazioni non giustificate da un sufficiente legame con la comunità statale  non può richiedere la prestazione del servizio militare; negli altri casi la concreta applicazione della norma richiede un corretto bilanciamento tra gli interessi dello stato territoriale e quelli dello stato di nazionalità. In articolar per quanto riguarda l’esercizio della giurisdizione penale: lo stato in cui avvengono i crimini può reprimerli indipendentemente da chi siano stati commessi (principio di territorialità) + lo stato di nazionalità può reprimere i reati commessi dai suoi cittadini all’estero 8principio di personalità attiva)

Condizioni per l'esercizio della protezione diplomatica: nazionalità della pretesa + esaurimento dei ricorsi interni Ci sono alcuni casi in cui la protezione diplomatica può essere esercitata da uno stato diverso da quello di cittadinanza--> se l'individuo è apolide o rifugiato, la protezione diplomatica può essere esercitata dallo stato in cui la persona ha la residenza ufficiale; quando l'illecito di uno stato provoca un danno a una nave straniera e al suo equipaggio la protezione diplomatica può essere esercitata dallo stato di cittadinanza dei singoli membri oppure dallo stato di bandiera della nave. Nel caso di funzionari internazionali: la protezione diplomatica può essere esercitata dallo stato di cui è cittadino e dall'organizzazione internazionale presso la quale l'individuo presta servizio (solo per risarcimento danni alla funzione) Nel caso di persone giuridiche: la protezione diplomatica va esercitata dallo stato di nazionalità della società e non da quello di nazionalità dei singoli individui. Tuttavia, il criterio di attribuzione della nazionalità varia a seconda dei diritti interni --> il progetto di articoli della CDI adotta come criterio il luogo di costituzione In via eccezionale può essere esercitata dallo stato di nazionalità degli individui (Se l'individuo ha subito un pregiudizio in quanto socio) Le norme che tutelano i diritti dell'uomo Diritto internazionale tradizionale: gli stati erano liberi di trattare i propri sudditi come volevano. L'unico limite che incontravano al potere di governo era quello dei diritti relativi agli stati stranieri, ai loro cittadini e i loro beni. XVIII secolo: si afferma l'idea della tutela dei diritti dell'uomo con la nascita di governi rappresentativi --> bill of rights americano; dichiarazione dei diritti dell'uomo francese XIX secolo: si affermano singole norme --> relative al divieto del commercio degli schiavi; protezione delle minormaze religiose, etniche e linguistiche; tutela dei lavoratori dipendenti; ecc. XX secolo: si afferma una normativa sulla protezione dei diritti dell'uomo (soprattutto per impulso Onu + organizzazioni regionali come consiglio d'Europa, organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, UE) Fonti della normativa:

  • norme del trattato istitutivo dell'Onu hanno un carattere programmatico--> art.55 ribadisce che l'Onu è chiamata a promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti dell'uomo

-dichiarazione dei principi dell'assemblea generale ONU: atti creativi di soft law --> dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948

  • norme vincolanti: contenute nei trattati multilaterali. Trattati a portata generale: patto internazionale sui diritti civili e politici e il patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (1966) + convenzione europea sulla protezione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950) +convenzione americana sui diritti dell'uomo+ carta africana sui diritti dell'uomo e del popolo. Materie specifiche: convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto genocidio; convenzione dell'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, ecc. La dottrina riconosce che un nucleo di diritti dell'uomo è protetto anche da norme consuetudinarie. Sono anche norme cogenti --> norma generale che vieti le sistematiche violazioni dei diritti umani. Specifiche norme consuetudinarie vietano poi il genocidio, la riduzione in schiavitù, la tortura, gli altri trattamenti inumani e degradanti, pratiche di discriminazione razziale. Violazione: responsabilità dello stato per la violazione della norma + responsabilità penale dell'individuo organo che ha materialmente posto in essere la condotta Obblighi degli stati: astenersi da comportamenti vietati + obbligo di prevenire e reprimere tali comportamenti da parte di persone private sottoposte al proprio potere di governo --> individuazione standard comune di diligenza ( human rights standard) Principio di autodeterminazione dei popoli: sancito anche da trattati di diritto internazionale. Presupposto per poter godere dei diritti dell'uomo. Nel senso che lo stato deve garantire governo rappresentativo e democratico. Ambito di applicazione delle norme sui diritti umani Problemi interpretativi:
  • ambito di applicazione soggettiva: i beneficiari degli obblighi imposti agli stati sono gli individui in quanto tali, a prescindere dalla loro nazionalità -Ambito di applicazione territoriale: le norme sui diritti dell'uomo obbligano ciascuno stato in relazione a tutti gli spazi sottoposti al suo potere di governo Per quanto riguarda i trattati, dobbiamo tenere conto delle varie disposizioni Alcuni trattati sui diritti dell'uomo contengono delle clausole di deroga: consentono a ciascuno stato di sospendere l'applicazione in determinate situazioni di emergenza. Esiste un gruppo di diritti cui non è possibile derogare In caso di conflitto armato: le norme dei diritti umani devono essere coordinate con le norme del diritto internazionale dei conflitti armati.

-crimini previsti da norme generali di fonte consuetudinaria: crimini autonomamente configurati dal diritto internazionale (es. crimini di guerra e crimini contro l’umanità) Non impongono agli stati un vero e proprio obbligo di reprimere questi crimini, ma attribuiscono la facoltà a qualsiasi stato di esercitare la sua giurisdizione penale. Sono stati creati alcuni tribunali penali internazionali. Le più importanti norme sui crimini internazionali sono oggi codificate nello statuto della corte penale internazionale. In questi casi ha senso parlare di soggettività internazionale dell’individuo. Alcuni crimini sono contemplati sia da trattati internazionali sia da norme consuetudinarie I crimini previsti dal diritto consuetudinario I crimini internazionali sono così classificati:

  1. Crimini di guerra: categoria tradizionale gravi violazioni del diritto internazionale dei conflitti armati. Norme che tutelano i membri delle forze armate che si trovano fuori combattimento (feriti, malati, naufraghi, prigionieri di guerra) e i civili che si trovano in potere del belligerante avversario sono codificate nelle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949. Violazioni delle norme relative alla condotta delle ostilità: Regolamento annesso alla quarta Convenzione dell’Aia del 1907 sulla guerra terrestre + protocollo addizionale del 1977 alle Convenzioni di Ginevra
  2. Crimini contro l’umanità: violazioni diffuse e sistematiche dei fondamentali diritti umani (omicidio, sterminio, tortura, stupro, persecuzione razziale o religiosa, ecc.). non è necessario che sussista una situazione regolata dal diritto internazionale dei conflitti armati. Il singolo atto criminoso non è isolato, ma si inserisce in un contesto caratterizzato da violenze diffuse e sistematiche.
  3. Crimini contro la pace: crimine di aggressione e crimini ad esso collegati. L’aggressione è una grave violazione della norma che vieta l’uso della forza armata nelle relazioni internazionali e una delle situazioni che legittima l’attivazione del sistema di sicurezza collettiva dell’ONU. Esistono anche crimini che non rientrano in nessuna di queste categorie  es. genocidio; tortura; terrorismo internazionale; pirateria Genocidio: costituito da una serie di atti criminosi commessi con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico o religioso in quanto tale. Crimine dell’individuo e illecito dello stato Tra il crimine commesso dall’individuo e l’illecito internazionale imputabile ad uno stato non vi è una necessaria coincidenza: i crimini internazionali commessi da individui non organi dello stato non sono imputabili ad esso. Ci sono casi in cui al crimine internazionale dell’individuo si aggiunge anche l’illecito internazionale dello Stato.

Crimini commessi da individui che rivestono la qualità di organi di uno stato: il crimine dell’individuo coincide con l’illecito dello stato. (anche nei casi in cui il comportamento criminoso di un individuo non sia imputabile ad uno stato, è possibile che lo stato sia egualmente responsabile di un illecito omissivo per violazione di un proprio obbligo di prevenzione o di repressione del comportamento individuale) va tenuta distinta la responsabilità internazionale in cui incorre lo stato, dalla responsabilità penale dell’individuo -responsabilità dello stato per un illecito internazionale  responsabilità civile -responsabilità prevista dal diritto internazionale per un individuo penale  Irrilevanza della qualità di organo statale eventualmente propria dell’autore del comportamento (in deroga all’immunità organica)  Irrilevanza dell’ordine superiore come causa di esclusione dalla responsabilità penale (se l’ordine era manifestatamente illegittimo o l’esecutore ne è a conoscenza)  Per quanto riguarda immunità personale: viene meno una volta che l’individuo abbia cessato di ricoprire la carica  Imprescrittibilità dei crimini internazionali dell’individuo L’universalità della giurisdizione per i crimini internazionali Universalità della giurisdizione penale  ammesso l’esercizio della giurisdizione penale in relazione ai crimini da chiunque o ovunque commessi, indipendentemente dalla sussistenza di un qualsiasi collegamento Dibattito: requisito della persona accusata del crimine nel territorio dello stato che intende esercitare la giurisdizione -secondo alcuni è necessario  universalità condizionata -secondo altri non lo è universalità pura Alcuni crimini internazionali sono previsti anche da trattati i quali, a differenza del diritto consuetudinario, pongono a carico dello stato degli obblighi: di sottoporre l’individuo a processo oppure di estradarlo I tribunali penali internazionali Fino ad epoca recente si è trattato solo di tribunali ad hoc, incaricati di reprimere solo i crimini commessi da determinate persone e in determinate situazioni  accusa di praticare una giustizia selettiva Tribunale di Norimberga, tribunale di Tokio  organi comuni delle potenze occupanti Organi sussidiari del Consiglio di sicurezza dell’ONU: Tribunale internazionale penale per il Ruanda e quello per l’ex Iugoslavia. Avevano una giurisdizione concorrente a quella nazionale; ma avevano primato su di esse (potevano avocare a sé un caso che fosse in corso di trattazione dinanzi ad un tribunale nazionale.