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Diritto Internazionale: Riconoscimento Stati e Successione Trattati, Schemi e mappe concettuali di Diritto

Esamina i principi cardine del diritto internazionale, focalizzandosi su riconoscimento statale e successione nei trattati. Analizza l'impatto del riconoscimento sulla formazione statale, le implicazioni dell'uso della forza contro l'autodeterminazione, clausole di subordinazione/prevalenza, riserve e successione nei trattati (smembramento/decolonizzazione). Tratta eccezioni alla libertà del mare (pirateria), immunità diplomatiche, offrendo una panoramica delle norme che regolano le relazioni statali e la protezione dei diritti umani. Infine, analizza protezione diplomatica e ricorsi tra stati per violazioni dei diritti umani, delineando le responsabilità statali a livello internazionale.

Tipologia: Schemi e mappe concettuali

2024/2025

Caricato il 21/05/2025

gabriella-amato-7
gabriella-amato-7 🇮🇹

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Diritto internazionale.
Capitolo 1.Sistema degli stati
e comunità internazionale.!
Gli stati sono i soggetti per eccellenza del
diritto internazionale.
Oltre agli stati oggi ne esistono altri,e si tratta
principalmente delle organizzazioni
internazionali e degli individui.
La soggettività giuridica di tali entità deriva
dall’esistenza di norme internazionali,create
dagli Stati,che ad essi attribuiscono diritti o
impongono obblighi.
Lo Stato secondo il diritto internazionale si
definisce come un ente di governo eettivo e
indipendente su una comunità territoriale.
Occorre dunque la presenza di governanti
che pretendano di regolare la vita degli
individui stanziati stabilmente in un territorio
delimitato da confini,dai quali riescono a farsi
obbedire senza dipendere da altri Stati
all’esterno.
Infatti l’articolo 1 della Convenzione
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Diritto internazionale.

Capitolo 1.Sistema degli stati

e comunità internazionale.

Gli stati sono i soggetti per eccellenza del diritto internazionale. Oltre agli stati oggi ne esistono altri,e si tratta principalmente delle organizzazioni internazionali e degli individui. La soggettività giuridica di tali entità deriva dall’esistenza di norme internazionali,create dagli Stati,che ad essi attribuiscono diritti o impongono obblighi. Lo Stato secondo il diritto internazionale si definisce come un ente di governo e ff ettivo e indipendente su una comunità territoriale. Occorre dunque la presenza di governanti che pretendano di regolare la vita degli individui stanziati stabilmente in un territorio delimitato da confini,dai quali riescono a farsi obbedire senza dipendere da altri Stati all’esterno. Infatti l’articolo 1 della Convenzione stabilisce che lo Stato come persona di

diritto internazionale dovrebbe possedere una popolazione permanente,un territorio definito,un governo e la capacità di intrattenere rapporti con gli altri Stati. Lo Stato è diverso dalla nazione intesa come comunità di persone legate da lingua e tradizioni, che non è un soggetto di diritto internazionale,anche se può essere protetta da quest’ultimo quando costituisce una minoranza all’interno di uno Stato. Gli elementi identificativi di uno Stato sono: -il territorio,inteso come porzione di terraferma delimitata da confini. Per il diritto internazionale non è necessario che i confini siano certi e incontestati. Sono dunque Stati anche quelli con confini incerti o contestati,ad esempio Israele; -il popolo,ossia un insieme di individui che vi risiedano stabilmente. Un territorio completamente disabitato non può essere considerato infatti uno Stato,anche se territori disabitati appartenenti a Stati abitati possono essere considerati parti dello Stato.

leggi,sentenze,atti amministrativi ,capace di compiere atti coercitivi ,per proteggere le persone e i beni che si trovano nel territorio. Non si sa se possa ancora essere considerato Stato un ente che non ha più un governo e ff ettivo ,ma che ha costituito uno Stato in passato,come nel caso dei failed States,dove sembra che il requisito dell’ e ff ettività sia meno rigido o non operi a ff atto. Il debito di molti Stati sviluppati è ormai diventato insostenibile ,e questi hanno avuto bisogno di risorse economiche per poter sopravvivere in competizione con gli altri Stati. Oggi per salvaguardare l’integrità del sistema globale ,in situazioni di crisi di e ff ettività,si tende a procedere alla ricostruzione dello Stato(State-building),da parte delle organizzazioni internazionale,in particolare le Nazioni Unite,dove il Consiglio di sicurezza ha dato vita a operazioni multifunzionali con compiti eterogenei. In alcuni casi le Nazioni Unite si sono limitate a collaborare con le istituzioni locali,in altri casi il Consiglio di sicurezza ha istituito

missioni a cui è stata a ffi data l’amministrazione integrale diretta di un territorio,attraverso di pieni poteri legislativi,esecutivi e giudiziari. La ricostruzione dello Stato avviene spesso dopo un conflitto interno. Di fatto,i tentativi di ricostruzione raramente hanno successo. Anche i governi in esilio non sono e ff ettivi,essendo costretti ad abbandonare il proprio Paese,laddove si sono insediate altre autorità,e a rifugiarsi in altri Stati alleati. Il governo di uno Stato oltre che e ff ettivo deve essere indipendente,nel senso che l’autorità deve essere giuridicamente suprema,non agendo sul piano giuridico sulla base di decisioni assunte da autorità esterne. Non sono soggetti internazionali gli Stati membri di Stati federali,come i Lander tedeschi o i Cantoni svizzeri,né le suddivisioni amministrative di Stati decentrati ,come le Regioni italiane ,poiché anche se hanno la possibilità di concludere accordi internazionali si tratta di competenze interne.

invece, il riconoscimento non può far altro che constatare l’eventuale avvenuto acquisto di tale soggettività.La teoria dichiarativa è di gran lunga prevalente, ed implica che il riconoscimento abbia solo un valore politico,nel senso che si tratta di un atto libero,che uno Stato può e ff ettuare o meno senza violare il diritto internazionale, e nel senso che l’eventuale riconoscimento non produce la soggettività internazionale dell’ente riconosciuto. Pur essendo un atto libero, può accadere che un obbligo di non riconoscere situazioni illecite derivi da atti giuridicamente vincolanti di organizzazioni internazionali,come è avvenuto con diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza ONU. Il fatto che certe entità politiche siano divenute Stati e altre no ,pur rivendicandolo di diritto,dipende dal consenso ottenuto nella comunità internazionale e dal fatto che quel consenso possa poi tradursi in concreto nell’ammissione alle Nazioni Unite. Il riconoscimento da parte di singoli Stati è irrilevante momento per momento per

stabilire se un altro ente sia uno Stato,ma è invece rilevante per capire se e perché si diventa nel tempo uno Stato. Dunque esso non opera come elemento costitutivo della soggettività internazionale di uno Stato,ma come fattore che contribuisce all’esistenza degli elementi costitutivi veri e propri ,ossia l’e ff ettività e l’indipendenza. É il tentativo da parte di ogni singolo Stato di influire sulla nascita di un nuovo Stato,come al contrario la mancanza di riconoscimento ha il fine di rendere tale nascita più di ffi cile. La somma dei riconoscimenti dà luogo ad un riconoscimento collettivo e informale degli Stati nel loro complesso,idoneo a rendere possibile che un nuovo ente riesca a soddisfare i requisiti della statualità. L’ammissione alle Nazioni Unite opera come certificazione di statualità in quanto riflette l’atteggiamento degli Stati preesistenti nel loro insieme.

Movimenti insurrezionali.

Quando scoppia una rivoluzione in uno Stato ci si chiede se il movimento insurrezionale

La soggettività dei movimenti insurrezionali ,oltre che limitata è anche parziale nel senso che agli insorti che controllano il territorio si applicano solo alcune delle norme internazionali consuetudinarie che si applicano agli Stati. Le insurrezioni pongono delicati problemi non solo nello Stato in cui hanno luogo, ma soprattutto nel rapporto con gli Stati terzi sia del governo legittimo che degli insorti. Sorge il problema per eventuali danno causati dagli insorti durante l’insurrezione una volta che questa sia terminata. Un secondo problema è se gli altri Stati possano intervenire a favore del governo legittimo per facilitare la repressione. Si ritiene tradizionalmente che possano farlo ,mentre è vietata l’assistenza agli insorti ,anche indirettamente. Oggi quando scoppia un’insurrezione,il Consiglio di sicurezza stabilisce quale delle fazione in lotta rappresenti le legittime aspirazioni del popolo e stia nella giusta parte del conflitto ,assumendo come punto di riferimento la forma di governo

democratica e il divieto di crimini internazionali.

Popoli in lotta per

l’autodeterminazione.

I popoli intesi come entità distinte dallo Stato, non sono soggetti internazionali. Tuttavia,soprattutto nella prassi internazionale successiva alla seconda guerra mondiale ,si è a ff ermato il principio di autodeterminazione dei popoli ,che sembra attribuirgli un diritto in quanto tali ,intesi come entità non statali che aspirano a costituirsi in Stato indipendente. Si è solito distinguerlo in due dimensioni,esterna ed interna , a seconda che riguardi la determinazione di un popolo a costituirsi come Stato indipendente,cioè all’esterno dello Stato tenuto a consentire l’autodeterminazione,oppure la determinazione di un popolo a godere di un’autonomia all’interno dello stesso Stato. Inteso nella sua dimensione esterna,il principio prevede il diritto dei popoli sottoposti a dominazione coloniale o

L’autodeterminazione interna comporta il diritto di un popolo all’interno di uno Stato. Si associa ai diritti umani ,in particolare quelli di partecipazione politica. Nella prassi talvolta è stata riconosciuta soggettività internazionale dei comitati di liberazione nazionale ,tuttavia la giurisprudenza interna è orientata ad escluderla. Il diritto apparentemente dei popoli è in realtà un diritto di tutti gli altri Stati e i rapporti giuridici intercorrono solo tra questi ultimi ,mentre il popolo è solo un oggetto o beneficiario del principio di autodeterminazione.

Organizzazioni

internazionali.

Le organizzazioni internazionali sono create proprio dagli Stati e dipendono da essi per il fatto che possono esistere solo se essi esistono. Al loro interno ,del resto, sono principalmente gli Stati a partecipare alle discussioni e alle delibere.

Per organizzazioni internazionali si intendono le associazioni di Stati create con un trattato istitutivo a fini di cooperazione. Esistono una serie di elemento che distinguono le organizzazioni internazionali in senso stretto da altre forme di associazione a carattere transazionale. La creazione mediante un trattato internazionale concluso tra soggetti internazionali (Stati) esclude dalla nozione di organizzazione internazionale le organizzazioni internazionali non governative ,in quanto esse sono create da soggetti privati mediante un atto dello Stato ,precisamente di ciascuno degli Stati in cui opera una loro sede. Esse sono internazionali perché operano in più Stati, e non perché sono create da essi mediante un trattato o ne sono membri gli Stati stessi. Non sono regolate dal diritto internazionale , bensì dal diritto dello Stato in cui operano e i loro membri sono soggetti privati. Il funzionamento mediante organi propri distingue le associazioni internazionali da

di uno Stato ,di regola dal diritto dello Stato della sede. Questo elemento inoltre distingue le organizzazioni internazionali dalle ONG. La soggettività internazionale delle organizzazioni internazionali consiste nella titolarità di diritti e obblighi di diritto internazionale da parte dell’organizzazione come ente a se stante , distinto dai suoi membri. Già a partire dai primi anni di funzionamento la Corte internazionale di giustizia ha espresso pareri sulla soggettività internazionale di queste organizzazioni. Ad esempio , importante è stato il parere del 1949 nel caso sulla Riparazione dei danni, laddove la Corte a ff ermò per la prima volta la soggettività internazionale delle Nazioni Unite. Disse però anche ciò non equivale a dire che l’ONU sia uno Stato e né che i suoi diritti e doveri siano quelli di uno Stato. Si trattava semplicemente, secondo la Corte, di a ff ermare che l’organizzazione è un soggetto di diritto internazionale, capace di

possedere diritti e doveri internazionali ,e che essa ha la capacità di far valere i suoi diritti avanzando reclami internazionali. Successivamente , ha ribadito la soggettività internazionale delle organizzazioni internazionali in genere ,dicendo che si tratta di soggetti internazionali che, diversamente dagli Stati non hanno una competenza generale. Questo riconoscimento è stato ribadito da altri organi e atti internazionali ,ad esempio la Corte europea dei diritti umani ha ritenuto chiaro che l’ONU ha una personalità giuridica separata da quella dei suoi Stati membri. La soggettività internazionale delle organizzazioni internazionali viene riconosciuta anche nella giurisprudenza interna. Questa si manifesta anzitutto nella loro capacità di concludere accordi internazionali con gli Stati , membri o terzi ,o con altre organizzazioni,permettendo alle prime di diventare membri di un’ altra organizzazione

Le Nazioni Unite costituiscono la più importante organizzazione internazionale oggi esistente. Già durante la seconda Guerra mondiale , gli Alleati avevano progettato di creare , al termine della guerra, un’organizzazione internazionale a carattere universale che garantisse la pace mondiale. Il progetto fu realizzato subito e nel 1945 l’ONU iniziò ad operare sulla base dello Statuto denominato Carta. Gli Stati membri delle Nazioni Unite sono anzitutto i membri originari ,ossia i 51 Stati che firmarono la Carta. I requisiti per l’ammissione sono che l’ente sia uno Stato, che tale Stato accetti gli obblighi contenuti nella Carta ,che a giudizio dell’organizzazione sia capace di adempierli e che sia amante della pace. La procedura di ammissione avviene con decisione dell’Assemblea generale su proposta del Consiglio di Sicurezza. Tale proposta viene deliberata a maggioranza di 9 membri compresi i 5 permanenti.

La decisione dell’Assemblea generale è deliberata a maggioranza di 2/3 dei presenti e votanti. Ci sono due ipotesi in cui è prevista la sospensione di uno Stato membro. Questo pur mantenendo la qualità di membro, è sospeso totalmente se gli è temporaneamente precluso l’esercizio di tutti i suoi diritti, nel caso in cui sia destinatario di un’azione coercitiva o preventiva del Consiglio di sicurezza. In tal caso la sospensione viene deliberata dall’Assemblea a maggioranza di 2/3 dei membri presenti e votanti , su proposta del Consiglio di Sicurezza a maggioranza di 9 membri compresi i 5 permanenti. La sospensione può essere revocata solo dal Consiglio. La seconda è un’ipotesi di sospensione parziale. Avviene quando lo Stato è in ritardo nel pagamento dei contributi finanziari dovuti all’ONU,a condizione che l’arrestato sia uguale i superiore alle somme dovute per i 2 anni precedenti ,a meno che l’Assemblea