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Diritto Internazionale
EVOLUZIONE STORICA E CARATTERISTICHE ATTUALI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO
INTERNAZIONALE
La nascita della comunità internazionale La nascita delle comunità internazionali risale intorno al XVII secolo con la pace di Westfalia (1648) dopo la guerra dei Trenta anni. Il trattato di Westfalia riconosceva il protestantesimo a livello internazionale (dissociando la dominazione del culto cattolico all'esistenza di uno Stato), legittimava l'esistenza di molti piccoli Stati e consacrava una distribuzione del potere in Europa che durò più di un secolo. A partire dalla pace di Westfalia, il centro dei rapporti internazionali si sviluppava quasi esclusivamente tra gli Stati Europei. Questi stringevano rapporti con stati extra-europei, ma con l'avvento della rivoluzione industriale questi Stati sono stati tagliati fuori dagli accordi. Con la colonizzazione dell'America, in poco tempo anche gli Stati Uniti e i paesi dell'America Latina divennero principali fautori dell'organizzazione internazionale. Per lungo tempo i paesi non europei accettarono la superiorità dei paesi occidentali e con essa anche le loro regole. L'"Occidente" sviluppò due diverse tipologie di rapporti con il "mondo esterno": le "capitolazioni" per i veri e propri Stati e il "colonialismo" per quei territori in cui non esisteva un potere forte di controllo sul territorio. Le capitolazioni erano dei trattati in cui si disciplinavano le condizioni di residenza degli europei nei paesi non-europei, e in particolar modo
- non potevano essere espulsi se non con assenso del console;
- potevano praticare il culto cristiano, e quindi erigere chiese e cimiteri;
- avevano libertà di scambio e commercio senza alcuni dazi di importazione ed esportazione;
- non potevano essere oggetto di rappresaglie;
- in caso di controversie con altri cittadini europei, erano sottoposti alla giurisdizione del console. Per quanto riguarda il colonialismo, gli Stati Europei avevano sviluppato una serie di normative che facilitarono l'intromissione in territori di nessuno, cioè in cui essi non riconoscevano alcun potere. La distribuzione del potere In questo periodo nessuno Stato era riuscito a prendere il sopravvento sugli altri e la competenza orizzontale aveva sempre resistito. Un tentativo di bilanciare il potere fu effettuato nel 1815, dopo la sconfitta di Napoleone, con il c.d. "Concerto d'Europa", costituito da una serie di trattati che stabilivano
- che le parti contraenti avrebbero adottato i precetti della religione cristiana;
- un'alleanza militare (la "Santa Alleanza") tra Austria, Russia, Prussia e poi Francia, in cui si impegnavano ad accordarsi sulle misure da adottare in caso di minaccia all'ordine costituito in Europa;
- che per risolvere questioni di natura di politica internazionale avrebbero adottato una serie di incontri tra i sovrani interessati. I precetti giuridici tradizionali Sempre in questo periodo è stata coniata la parola diritto internazionale. Le norme che si crearono in questo periodo hanno avuto l'influenza dell'idea cristiana e liberista dell'epoca, causa della quale tutti gli Stati godono di pari potere, e in secondo luogo è stata elaborata esclusivamente dalle grandi potenze coloniali occidentali. Un notevole contributo alla nascita e ai primi passi del diritto internazionale è stato dato da un gruppo di eminenti giuristi europei che nel 1873 fondarono l'Institut de droit international. Da annoverare le prime importanti norme che influenzarono i trattati degli Stati riguardano l'impossibilità di trattare schiavi o di utilizzare determinate armi e la libertà di navigazione. La svolta: la Prima guerra mondiale e le sue conseguenze In quegli anni avevano preso piede da una parte gli USA e dall'altra parte l'Unione Sovietica. L'Europa andava perdendo tutti i suoi possedimenti coloniali e il suo declino si manifestò in tutti gli ambiti. Nel passato tutti gli stati non-europei si erano sottomessi alla dottrina cristiano-liberista europea. A partire dal 1918, l'Unione Sovietica promosse una politica e un'ideologia per la prima volta in contrapposizione con quella europea. Essa affermava
- l'autodeterminazione dei popoli;
- l'uguaglianza sostanziale degli Stati;
- l'internazionalismo socialista e il parziale rifiuto dell'ordinamento internazionale, ma solo per la sua impostazione borghese-capitalistica. La Società delle Nazioni Per evitare il verificarsi di una nuova guerra mondiale gli Stati vincitori istituirono un organo internazionale per la prevenzione delle ostilità: la Società delle Nazioni (1919). Con questa organizzazione non si proibiva l'uso della forza in toto, ma si ponevano dei limiti alla guerra. Se uno degli Stati membri veniva aggredito la Società
delle Nazioni poteva solo esortare gli Stati ad intervenire, non obbligarli. Venne creata nel 1921 la CPGI (Corte Permanente di Giustizia Internazionale) e furono istituiti numerosi tribunali arbitrali ad hoc. Dalla Carta delle Nazioni Unite alla fine della Guerra Fredda Nel 1945 avvennero tre fatti esemplari:
- lo scoppio delle bombe atomiche su Nagasaki e Hiroshima;
- il 26 giugno a San Francisco fu adottata la carta delle Nazioni Unite;
- l'8 agosto nacque il tribunale militare di Norimberga. Questi accadimenti esaltarono la tensione tra "forza" e "diritto": da una parte i Paesi potevano avere una forza smisurata, dall'altra si cerca di frenare l'uso della violenza con ulteriori norme e principi. Con la Carta delle Nazioni Unite si cercò di mirare al raggiungimento della situazione non bellica come la situazione normale. In contemporanea si continuò a smantellare il residuo dell'impero coloniale, soprattutto grazie alle richieste della popolazione, che vedevano con le colonie solo profitti per pochi e costi per tutti. La creazione dell'ONU Dopo la Seconda guerra mondiale gli Alleati sottoscrissero la Carta delle Nazioni Unite in cui sostanzialmente allungavano l'alleanza bellica (soprattutto tra USA e URSS). Come gli accordi internazionali precedenti l'ONU si occupava di garantire la pace tra le nazioni. Un grande passo avanti si ebbe con il divieto per gli Stati anche solo di "minaccia o dell'uso della forza armata". Si è istituito, inoltre, il Consiglio di Sicurezza che contava 11 membri (oggi 15) in cui però rimanevano a titolo permanente USA e URSS (poi Russia). Per la prima volta alcuni stati erano considerati superiori ad altri. Inoltre, nelle decisioni c'è necessità dell'accordo del veto di cinque membri permanenti. L'ONU uscì indebolita già dall'anno successivo con le bombe di Nagasaki e Hiroshima, e negli anni successivi con la guerra fredda. La composizione della comunità internazionale La composizione dell'ONU rispetto a quella del 1815 o del 1919 è praticamente ribaltata. Nel secondo dopoguerra molti Stati si sono resi indipendenti e molti altri hanno adottato la dottrina socialista dell'URSS. Nei rapporti internazionali URSS e i tantissimi altri stati del terzo mondo avevano una numerosità tale da poter avere sempre la maggioranza nelle decisioni dell'organizzazione. Ma l'enorme potere economico e politico dei "pochi" paesi occidentali, ha sempre prevalso, soprattutto grazie alla fitta rete di enti intergovernativi che si sono venuti a formare in quegli anni. La numerosità dei paesi del terzo mondo, però, ha saputo dare una svolta positiva a tutto il contesto internazionale facendo adottare dall'ONU una serie di risoluzioni per l'abolizione della discriminazione razziale e per il riconoscimento dell'autodeterminazione dei popoli. Inoltre tutte le norme internazionali furono riviste nella direzione di una maggiore presa di considerazione verso gli stati del terzo mondo. Nel 1977, infine, il "gruppo dei 77" (formato dai paesi dell'Asia, dell'Africa e dell'America Latina) cercò di rivoluzionare l'assetto economico della comunità internazionale e ha ottenuto una raccomandazione, cioè un atto giuridico non vincolante. Dalla fine della guerra fredda ad oggi Dal crollo dell'Unione Sovietica, la Russia non è riuscita a prendere il suo posto di super-potenza all'interno delle relazioni internazionali lasciando da soli gli USA. Gli USA adesso si ritrovano a fare sempre da mediatori, influenzando il parere dell'organizzazione internazionale, però, solo verso ciò che ritiene degno di nota. Non sono mancate, infatti, le occasioni in cui, per esclusivo interesse degli USA, sia intervenuta (anche militarmente) l'ONU. Quando gli USA non sono riusciti ad ottenere l'appoggio dell'ONU sono ricorsi alla NATO e, talvolta, sono corsi da soli. Ciò a testimonianza dell'egemonia che gli USA hanno sul resto del mondo. Dal Secondo dopoguerra alcuni Stati del terzo mondo si sono molto sviluppati (Brasile, Cina e India), mentre il potere degli Stati occidentali è andato sempre di più scemando. La fase attuale delle relazioni internazionali, inoltre, si sta orientando verso un ricorso ad alleanze militari, come la NATO e la tendenza alla regionalizzazione. I paesi del terzo mondo hanno abbandonato l'ideologia socialista, comprendendo che è più semplice fare accordi con i paesi industrializzati piuttosto che convincere l'organizzazione internazionale a prendere determinate posizioni. Oggi, il diritto internazionale sta cercando di normalizzare ogni aspetto della vita e si nota come le varie sfumature del diritto siano tra loro sempre più strettamente influenzate. I SOGGETTI DELL’ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNAZIONALE I soggetti Lo stato Nell'ordinamento giuridico internazionale lo stato è una realtà di fatto alla quale il diritto internazionale ricollega di conseguenza la soggettività giuridica. Gli Stati sono i soggetti primari del diritto internazionale, così come gli individui lo sono per i singoli Stati. Ma governare un insieme di (relativamente) pochi soggetti molto differenti tra loro è un'impresa ardua. Mentre gli individui acquistano il loro status di soggetto giuridico alla nascita, è difficile identificare il momento di nascita di uno Stato. Per prassi uno Stato, per essere considerato tale dalla comunità internazionale deve risiedere stabilmente in un territorio non già occupato da un altro Stato sovrano e deve avere una popolazione stabile che sottostia (per scelta) ad un governo legittimo e sovrano. Sono molti i casi in cui una di queste caratteristiche è venuta a mancare. Si parla in tal caso di "failed States" o "collapsed States".
secondo cui svaniscono tutti i trattati del vecchio Stato. Ultimamente i anche i trattati in merito a diritti umanitari stanno diventando permanenti. I gruppi insurrezionali Le insurrezioni sono un fenomeno che nasce praticamente con la politica internazionale. In alcuni casi è possibile attribuire ai gruppi insurrezionali uno status internazionale, ma ovviamente a scapito dello Stato in cui l'insurrezione si verifica. Per poter ottenere tale status, il gruppo insurrezionale deve dimostrare di avere un controllo effettivo e responsabile del territorio con un apparato organizzativo. Inoltre lo stato di insurrezione non deve essere sporadico, ma continuato. Gli Stati terzi non possono appoggiare gli insurrezionali, a meno che non si tratti di movimenti di liberazione nazionale, ma possono sostenere, anche con le forze armate, gli Stati sotto attacco. Il riconoscimento degli insorti non deve essere confuso con il riconoscimento di belligeranza, che può essere effettuato solo quando gli insorti abbiano acquisito un effettivo controllo del territorio e abbiano, una volta vinta la guerra civile, la possibilità di instaurare uno Stato effettivo con apparati organizzativi e di responsabilità. Con il riconoscimento di belligeranza al movimento degli insorti viene attribuito uno status internazionale e la guerra civile dovrà sottostare alle regole di diritto internazionale. Per essere riconosciuto dal diritto internazionale, un gruppo insurrezionale deve avere l'approvazione degli altri Stati. Ciò deriva principalmente dal comportamento dello Stato in cui avviene l'insurrezione. Infatti è molto più probabile che il movimento venga riconosciuto nello status internazionale quando nel territorio stabilmente occupato e governato dal movimento esistano persone di altri Stati. Altra possibilità dei gruppi insorti di ottenere tale status è la linea ideologico-politico-religiosa, ma anche di collaborazioni militari che possono avere con altri Stati. Gli insorti presentano caratteristiche simili a quelle degli Stati, ma hanno natura transitoria e dunque una capacità internazionale limitata, almeno finché non sostituiscano per intero, o solo sul parte del territorio un altro Stato. Le norme consuetudinarie applicabili agli insorti sono scarse. Tra queste ci sono norme in materia di trattati, secondo cui i movimenti insurrezionali possono stipulare accordi con gli Stati terzi che hanno accettato il loro status internazionale. Gli insorti, inoltre, devono garantire agli stranieri residenti nel territorio da loro controllato, il trattamento derivato dal diritto internazionale. I movimenti di liberazione nazionale Le guerre di liberazione nazionale sono caratteristiche del secondo dopoguerra, soprattutto nell'area africana. Rispetto ai movimenti insurrezionali, questi sono garantiti dal diritto internazionale poiché seguono il principio dell'autodeterminazione dei popoli.Infatti molti movimenti di liberazione nazionale nascono per difendere il territorio dai Governi razzisti o stranieri. Nonostante la forte accettazione del principio di autodeterminazione dei popoli, questo trova normazione solo in tre aree: come postulato anti-coloniale, come divieto all'instaurazione e mantenimento di regimi di occupazione straniera e come condizione per il pieno accesso al governo di tutti i gruppi razziali. Un popolo sottoposto a regime militare di uno Stato terzo è legittimato all'autodeterminazione. Il principio stabilisce il metodo attraverso il quale gli Stati devono assumere decisioni concernenti i popoli. Gli Stati razzisti, militari stranieri, coloniali, sono obbligati a riconoscere l'autodeterminazione dei popoli. I movimenti di liberazione nazionale, in questi casi, vantano diritti maggiori a livello internazionale, rispetto agli Stati oppressori. Innanzitutto possono richiedere il non intervento degli Stati terzi in favore dello Stato oppressore, anzi, possono richiedere ad essi un aiuto (non bellico) nei loro confronti. Il diritto internazionale vieta agli Stati terzi di aiutare gli Stati oppressori, e lascia libera scelta di aiutare o meno i movimenti. I movimenti di liberazione nazionale, poi, sono legittimati all'utilizzo della forza per reagire contro lo Stato oppressore. L'autodeterminazione impedisce, inoltre, di considerare terrae nullius quei territori in cui non è presente un'autorità sovrana. A differenza dei movimenti insurrezionali, per il riconoscimento di status internazionale ai movimenti di liberazione nazionale non c'è bisogno del controllo effettivo sul territorio. L’ obiettivo finale dei movimenti è l'acquisizione dell'autorità sul territorio, quindi l'elemento territoriale acquista importanza, ma in prospettiva.Tra le norme consuetudinarie applicabili ai movimenti di liberazione nazionale vi sono, oltre al diritto all'autodeterminazione dei popoli, anche quello di stipulare trattati internazionale e sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono per conto loro. L’ambito spaziale di esercizio della sovranità statale Il territorio statale è la porzione di terraferma soggetta a dominio esclusivo di uno Stato. Ad oggi non esiste pezzo di terra non assoggettato ad uno Stato, eccezion fatta per l'Antartide. Gli Stati sono autorizzati ad esercitare sul proprio territorio i poteri inerenti alla sovranità, entro i limiti stabiliti dal diritto internazionale. Le modalità per ottenere un altro pezzo di territorio sono le seguenti: 1) attraverso l'occupazione di terrae nullius (cosa oggi impossibile); 2) la conquista di un territorio (non accettata a livello internazionale perché non legittima); 3) l'accessione di un nuovo pezzo di terra formatosi vicino a un territorio già esistente; 4) la cessione pacifica di un territorio da uno Stato ad un altro per mezzo di trattato. Gli spazi marini In epoca recente il mare è stato gradualmente suddiviso in varie porzioni, ciascuna sottoposta ad uno specifico regime giuridico. Tutta la legislazione in merito è racchiusa nella Convenzione di Montego Bay. Il mare territoriale comprende quella parte di mare adiacente alle coste di uno Stato, comprese le baie, i golfi e gli stretti. L'ampiezza delle porzioni di mare non può superare le 12 miglia dalla linea di base, che si può calcolare con il sistema delle linee rette. Un limite al passaggio controllato in queste acque è costituito dal passaggio inoffensivo delle navi mercantili e delle navi da guerra straniere, sempre che il loro passaggio non
arrechi pregiudizio alla pace, al buon ordine e alla sicurezza dello Stato costiero. Lo Stato non può esercitare la propria giurisdizione penale in relazione a fatti commessi a bordo della nave straniera ad eccezione di quando:
- il reato è di natura tale da recare pregiudizio alla pace del paese o al buon ordine del mare territoriale; 2) le conseguenze del reato si estendono allo Stato costiero; 3) l'intervento delle autorità locali è richiesto dal comandante della nave o da un agente diplomatico o funzionario consolare dello Stato di bandiera della nave; 4) l'intervento è necessario per la repressione del traffico illecito di stupefacenti. Le acque interne comprendono fiumi, laghi e la parte di mare compresa nella linea di base. Queste sono considerate al pari della terra ferma e di conseguenza sono sotto il diretto controllo dello Stato. In queste acque non esiste il diritto di passaggio pacifico per le navi da guerra se non su consenso dello Stato. Le navi straniere che transitano in acque interne debbono sottostare alla legislazione dello Stato ospitante. Le baie sono le insenature ben marcate la cui penetrazione nella terraferma, in rapporto con la larghezza della sua entrata, è tale che le acque dell'insenatura siano racchiuse dalla costa. La zona contigua si estende oltre il mare territoriale fino ad un'ampiezza massima di 24 miglia marine dalla linea di base. Questa zona è stata costituita per consentire allo Stato costiero di catturare coloro che commettano reati in mare territoriale e cerchino di scappare prendendo il largo. Con la scoperta di risorse naturali nel sottosuolo marino si è partiti con la corsa allo sfruttamento di tali risorse anche in mari internazionali. Così si è dovuto legiferare anche in merito alle piattaforme continentali che sono considerate degli Stati costieri fino al margine esterno della piattaforma. Qualora non esistessero piattaforme continentali (che hanno profondità di massimo 200 m) è considerata piattaforma continentale fino a 200 miglia dalla linea di base. Lo stato costiero può costruire installazioni per l'esplorazione della piattaforma continentale e istituire zone di sicurezza intorno a tali installazioni entro un raggio di 500 metri. Lo Stato vanta diritti concernenti lo svolgimento di determinate attività di sfruttamento delle risorse naturali sulla piattaforma. Nel caso di piattaforma tra due o più Stati vale il principio dell'equidistanza secondo il quale la linea di delimitazione è costituita dalla linea formata da tutti i punti equidistanti dai punti più prossimi delle linee di base del mare territoriale dei due punti Stati. Anche la zona economica esclusiva arriva fino a 200 miglia dalla linea costiera di base e dà diritto agli Stati costieri all'esplorazione, sfruttamento e conservazione e gestione delle risorse naturali. Lo Stato costiero ha ampi poteri coercitivi su questa zona. Art.73, par. 1 Convenzione Montego Bay Oltre la zona contigua e la zona economica esclusiva c'è il mare internazionale, retto dal principio di libertà di navigazione. Nell'alto mare ogni Stato ha libertà di navigazione e di sorvolo come anche di far passare cavi e tubature nei fondali marini, oltre che libertà di pesca e di ricerca scientifica. Ogni Stato esercita in via esclusiva la giurisdizione sulle proprie navi. Tuttavia uno Stato può, con le sue navi da guerra, esercitare in casi eccezionali la propria giurisdizione su navi di altre nazionalità; può abbordare navi straniere per verificarne la bandiera e che non siano impegnate in atti di rilevanza penale internazionale. Ogni Stato può inoltre inseguire e catturare navi sospettate di aver commesso un illecito nel mare territoriale di quello Stato. Vedi Caso Estai Spagna e Canada. Il fondo marino internazionale comprende il suolo e il sottosuolo dell'alto mare. Nella seconda metà del XX secolo, in vista delle risorse che si stavano scoprendo nel fondo marino internazionale, fu coniata l'espressione "patrimonio comune dell'umanità", secondo il quale 1) nessuno poteva avere il diritto esclusivo sulle risorse; 2) si aveva l'obbligo di sfruttare queste risorse nell'interesse dell'umanità (PVS compresi), 3) l'obbligo di condurre esperimenti e ricerche a fini pacifici; 4) l'obbligo di tenere le esigenze della ricerca scientifica in debita considerazione; 5) l'obbligo di proteggere adeguatamente l'ambiente. Gli spazi aerei Ogni Stato è sovrano dello spazio aereo sovrastante il proprio territorio e il proprio mare territoriale. Per quanto riguarda l'altitudine, si può dire che comprende lo spazio massimo dove un aereo riesce a volare. Ogni aereo può attraversare lo spazio aereo di un altro Stato solo con il consenso dello Stato ospitante. Lo spazio extra-atmosferico Lo spazio extra-atmosferico è quella parte del pianeta al di sopra di un'altezza ancora non ben definita. Con i lanci spaziali di USA e URSS gli altri Stati accettarono la superiorità tecnologica delle superpotenze e decisero convenzionalmente di lasciare lo spazio extra-atmosferico libero, ma con principi solidaristici. Gli individui e le organizzazioni inter-individuali La concezione secondo la quale il Diritto Internazionale sia concepito ad uso e consumo esclusivo degli Stati, per quanto sia per certi versi senz’altro veritiera, non può essere accolta in senso assoluto in quanto, soprattutto nel Diritto Internazionale contemporaneo, è sempre crescente il rilievo attribuito agli individui. Nel Diritto Internazionale classico, e cioè fino al secondo conflitto mondiale, l’individuo era percepito essenzialmente come un mero beneficiario materiale degli effetti scaturenti dalla norme internazionali. Esso pertanto aveva un ruolo decisamente marginale, tanto da essere considerato quale pertinenza del territorio appartenente allo Stato territoriale di appartenenza.Tale impostazione tuttavia, pur essendo radicata ad un presupposto teorico saldamente affermato, non teneva conto che le norme internazionali, pur riferendosi agli Stati, possono incidere in svariati modi sulle posizioni giuridiche soggettive. Dopo la Seconda Guerra Mondiale poi, grazie alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo, nonché, più in generale, all’opera pacifista dilagante in tutti i settori della cultura, si procedette ad una riformulazione del Diritto Internazionale in cui all’individuo fu attribuito un rilievo sempre maggiore. Nel Diritto Internazionale contemporaneo poi, soprattutto in virtù degli atroci crimini di guerra perpetrati durante il conflitto, gli Stati cominciarono a predisporre le basi per un’apertura verso il riconoscimento della soggettività anche agli
L'Unione europea è un'organizzazione internazionale politica ed economica a carattere sovranazionale, che comprende 27 Stati membri d'Europa. Nata come Comunità economica europea con il trattato di Roma del 25 marzo 1957, e considerata una potenziale superpotenza,^ nel corso di un lungo processo di integrazione europea, con l’adesione di nuovi Stati membri e la firma di numerosi trattati modificativi, tra cui il trattato di Maastricht del 1992 e l'Unione economica e monetaria con la valuta unica nel 2002, ha assunto la denominazione e la struttura attuale con il trattato di Lisbona del 2007. Le sue funzioni politico-economiche la rendono simile per certi aspetti a una federazione di stati , mentre in altri settori l'Unione è più vicina a una confederazione (mancando di una politica interna e politica industriale comuni) o a un'organizzazione politica sovranazionale (come per la politica estera). Fra i suoi scopi formalmente dichiarati vi è l'incremento del benessere socio- economico e l'attenuazione delle differenze socio-economiche tra i vari stati membri attraverso l'integrazione economica, la crescita economica e il progresso scientifico e tecnologico, promuovendo la pace, i valori sociali e il benessere dei popoli europei, lottando contro l'esclusione sociale, la discriminazione e a favore dei diritti umani (ad es. con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea). Le competenze dell'Unione spaziano dunque dalle politiche economiche (agricoltura e commercio) con una politica agraria comune e la presenza di fondi strutturali per il raggiungimento degli obiettivi socio-economici preposti, agli affari esteri con una politica estera comune, alla difesa e alla protezione ambientale, con ciascun stato membro che concorre al bilancio comunitario in misura diversa, mantenendo buona parte della propria sovranità nazionale (ad es. politica interna) a mezzo dei rispettivi parlamenti e governi nazionali. Le decisioni di unione economica e monetaria dell'Unione europea hanno portato nel 2002 all'introduzione di una moneta unica, l'euro, attualmente adottata da 19 su 27 stati dell'Unione, che formano la cosiddetta eurozona, con una politica monetaria comune governata dalla Banca centrale europea (BCE). LE FONTI DI PRODUZIONE DELLE NORME INTERNAZIONALI Le fonti internazionali sono derivanti da consuetudini e dai trattati. Tali fonti sono contemplate da due norme fondamentali: "consuetudo est servanda", gli Stati devono rispettare le norme scaturite dal diritto internazionale; "pacta sunt servanda", le parti devono rispettare gli accordi contenuti in un trattato. Esistono altre fonti del diritto internazionale: i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili, e le decisioni giudiziarie adottate "ex aequo et bono", ossia alla luce di principi di equità. Tra le fonti vi sono dei gradi di importanza. Ci sono infatti delle fonti primarie, come le fonti consuetudinarie, dei trattati e quelle unilaterali, e le fonti secondarie, che sono invece previste da norme prodotte da una fonte primaria. Inoltre le fonti successive (di pari grado) modificano o abrogano le fonti precedenti inerenti lo stesso tema, così come le norme di carattere speciale prevalgono su quelle di carattere generale. Oggi esistono dei valori "supremi" che non sono negoziabili, né, quindi, modificabili in alcun modo e riguardano l'ordinamento giuridico internazionale, il c.d. jus cogens. Jus cogens Le principali norme dello jus cogens riguardano l'autodeterminazione dei popoli, il divieto di aggressione, la proibizione del genocidio, della schiavitù, della discriminazione razziale e delle segregazioni razziale. La richiesta di istituire delle norme di jus cogens arrivò dagli Stati socialisti e dai Paesi del Terzo Mondo. Questi ultimi infatti volevano rafforzare la condanna ai paesi coloniali e eliminare per sempre schiavitù e discriminazioni razziali. I Paesi socialisti, invece, vedevano con lo jus cogens, la speranza di una pace duratura tra le nazioni e di un più ampio confronto. Lo "jus cogens" nella Convenzione di Vienna del 1969 Nel 1969, con la Convenzione di Vienna, gli Stati accettarono la concezione di jus cogens, ma a condizione che lo Stato che invocava il carattere imperativo di tale norma internazionale fosse pronto ad accettare in materia la giurisdizione obbligatoria della Corte Internazionale di Giustizia (CIG). La Convenzione di Vienna del 1969 prevede all'art. 53 che un trattato è nullo se, al momento della sua conclusione, esso è in contrasto con una norma imperativa di diritto internazionale generale (che può essere abrogata solo con una norma generale successiva della stessa natura). L'art. 64 continua dicendo che nel caso in cui emerga una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, ogni trattato esistente che è in contrasto con tale norma, diviene nullo o si estingue. Quindi nel caso di controversia in un accordo tra due o più Stati in merito ad una norma di jus cogens questi possono ricorrere al parere della CIG, o ad un arbitrato. Ma la nozione di jus cogens proveniente dalla Convenzione di Vienna è molto generica poiché fa riferimento agli effetti giuridici di una norma e non alla sua natura intrinseca. Comunque per poter modificare una norma di jus congens c'è bisogno dell'approvazione della maggioranza degli Stati. Pur se la loro natura inderogabile dovrebbe essere accettata da tutti in via generale, questo metodo di votazione dissuade uno Stato dall'opporsi ad una norma di tale fattezza. Le disposizioni della Convenzione di Vienna, però, presentano un forte limite poiché la richiesta di annullamento di un trattato per la violazione di norme di jus cogens, può essere effettuata solo da Stati che prendono parte sia alla Convenzione di Vienna sia al trattato. Non è quindi possibile per Stati terzi chiedere tale annullamento. Questa prassi, però è stata superata nel 1979 quando gli USA chiesero l'annullamento del trattato tra URSS e Afghanistan, poiché in una sua clausola, era previsto l'uso della forza, vietato dallo jus cogens. Uno Stato che invoca l'annullamento di un trattato per contrarietà allo jus cogens, deve essere pronto a sottoporre le
proprie pretese all'accertamento giudiziale o arbitrale di un terzo. Inoltre, se lo Stato che procede con tale richiesta non fa parte della Convenzione o del trattato in questione, può vedersi respinta tale richiesta dalla comunità internazionale. Nella Convenzione di Vienna non si esplicitano, neanche a titolo esemplificativo, i casi in cui esista una norma di jus cogens. Esiste un breve elenco, invece, nell'originario art. 19 del Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati. Nel testo di quest'articolo si faceva riferimento ad alcune norme che ponevano obblighi "così essenziali per la tutela degli interessi fondamentali della comunità internazionale che la loro violazione era riconosciuta come crimine dalla comunità internazionale nel suo complesso". In esso erano annoverate le norme che impongono il divieto di aggressione, quelle che vietano il genocidio e l'apartheid, e l'inquinamento massiccio dell'atmosfera e dei mari. Oggi potremmo aggiungervi l'autodeterminazione dei popoli, il divieto della discriminazione e della tortura e l'uso in generale della forza. La consuetudine Nel diritto internazionale la consuetudine è considerata:
- fonte di rango primario: essa è, infatti, posta al vertice della gerarchia delle fonti del diritto internazionale. Tale primazia si assume soltanto in termini logici, non avendo alcun valore giuridico.
- fonte^ di^ diritto^ generale:^ vale^ a^ dire^ come^ una^ norma^ che^ viene^ applicata^ a^ tutti^ gli^ stati indipendentemente dalla loro adesione alla consuetudine. Pur essendo posta al vertice della gerarchia, la consuetudine internazionale ha un carattere flessibile, in quanto può essere derogata anche da un trattato. Fanno eccezione a tale principio le consuetudini che riguardano lo jus cogens. In tale materia, infatti, i trattati non possono derogare alle consuetudini. Nel rapporto tra norma generale (consuetudine) e particolare (trattati e simili), si applicano principi classici del diritto; per cui: la norma successiva deroga quella precedente; la norma speciale deroga quella generale. L’ordinamento giuridico italiano contiene una norma che consente automaticamente l'ingresso delle consuetudini internazionali nel diritto italiano, con efficacia vincolante e pari a quella della Costituzione. Si tratta dell'art. 10 della Costituzione ai sensi del quale «l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute». Tale procedimento, detto di rinvio mobile, ha il pregio di consentire il continuo adeguamento del diritto italiano al diritto internazionale generale. I trattati Il metodo maggiormente utilizzato per la creazione di norme internazionali è quello del trattato, accordi stipulati in maniera volontaria e conseguenza di una norma consuetudinaria. Le regole per la stipula di tali accordi sono previste in un importante strumento di codificazione, la Convenzione di Vienna del 1969, entrata in vigore nel
- La Convenzione ha posto un limite alla libertà condizionata degli Stati in materia di stipulazione (per es. sono nulli i trattati che violano norme di jus cogens); in secondo luogo si è orientata verso una maggiore democratizzazione, togliendo agli Stati più influenti il potere di giovare gli Stati più poveri; in ultimo la Convenzione cerca di garantire la prevalenza di valori internazionali su quelli nazionali, soprattutto adottando un metodo di analisi delle norme oggettivo, cioè nel rispetto di tutti e non soggettivo con cui ogni Stato cercava di difendere la propria sovranità statale. La stipulazione, la formazione e l'entrata in vigore dei trattati Gli art. 7-16 della Convenzione di Vienna regolano la stipulazione di accordi per iscritto. Pur essendo consentito un procedimento di formazione in forma semplificata, il procedimento di formazione normale o solenne rispecchia quello seguito nei secoli dagli Stati occidentali. Vanno distinte quattro fasi: Fase della negoziazione La negoziazione del testo è operata dai plenipotenziari. Essi, in base all'art. 7, predispongono il testo dell'accordo e lo sottoscrivono in forma non vincolante per i propri Stati. Dispongono dei “pieni poteri” coloro che possiedono una delega del Ministero degli Esteri per trattare in vece del proprio governo in sede di negoziazione. Pieni poteri hanno automaticamente i Capi di Stato e di governo, i ministri degli Esteri, i capi di missioni diplomatiche (solo per i trattati con gli Stati in cui operano), i delegati presso organizzazioni internazionali (solo per i trattati stipulati in seno all'organizzazione a cui appartengono). L'art. 9 stabilisce che l'adozione del testo ha luogo con il voto favorevole dei due terzi degli Stati presenti e votanti a meno che, con la stessa maggioranza, non si sia preventivamente deciso altrimenti. Fase della firma I negoziati si chiudono con l'apposizione della firma sul testo votato da parte dei plenipotenziari (art. 10). Il testo risulta così autenticato e un'eventuale modifica può avvenire solo attraverso un nuovo negoziato. La firma non ha valore vincolante per gli Stati. Fase della ratifica Ogni Stato si impegna a osservare il trattato attraverso la ratifica (art. 14). Il meccanismo di ratifica viene disciplinato dalle costituzioni dei singoli Stati. La Costituzione italiana, all'art. 87 comma 8, dispone che la ratifica spetti al Presidente della Repubblica, previa autorizzazione delle Camere laddove ve ne sia l'obbligo, regolato dall'art. 80 che elenca le materie coperte da riserva parlamentare: trattati di natura politica, regolamenti giudiziari, variazioni del territorio nazionale, oneri alle finanze, modificazioni di leggi. Si ritiene che la ratifica del Presidente rientri tra gli atti che egli non possa rifiutarsi di sottoscrivere una volta intervenuta la delibera governativa, ma di cui può soltanto sollecitare il riesame prima della sottoscrizione. Ciò dimostra che in Italia, il
agganciarsi ad effettive volontà degli stipulanti. Nondimeno, i lavori preparatori non hanno carattere interpretativo principale, ma soltanto sussidiario, potendo intervenire solo in testi lacunosi ed ambigui.[4]. L'unica deroga effettiva la possiamo trovare nella Convenzione di Vienna, laddove sancisce che un'interpretazione può essere desunta da una parola in un senso meno chiaro di un altro solo se risulta in maniera ineccepibile dal trattato. Al metodo obiettivistico sono affiancati alcuni principi generali di diritto relativi alla materia contrattuale tipici di qualsiasi ordinamento. A parità di significati si sceglie la più favorevole per la parte più onerata, interpretazione estensiva o restrittiva, ecc. Successione Si ha successione, eventuale, in un trattato quando uno Stato si sostituisce ad un altro per varie ragioni: una parte del territorio viene ceduta o conquistata da altri Stati, oppure si unisce o annette ad un altro Stato, oppure uno Stato si dissolve e ne nascono altri. La materia è regolata dalla "Convenzione di Vienna sulla successione degli Stati rispetto ai trattati" del 1978, entrata in vigore soltanto nel 1996 e ratificata nel 2006 soltanto da 22 Stati. Esistono comunque prassi consolidate e ben definite. Innanzitutto bisogna distinguere tra trattati localizzabili o meno: i primi riguardano l'utilizzo di alcune parti del territorio e solitamente si considera successore lo Stato subentrante. I trattati non localizzabili invece, per le loro caratteristiche, si differenziano anche a causa di una prassi non molto certa. Il principio utilizzato in genere per la successione dei trattati non localizzabili è quello della tabula rasa : il nome, molto eloquente, indica che lo Stato non subentra automaticamente in nessun accordo. La tabula rasa , in particolare, si applica in questi casi:
- distacco di porzione di territorio dallo Stato ◦ cessione o conquista^ di Stato altrui: oltre alla^ tabula rasa , ricorrente in quella porzione, si applica un altro principio, il "della mobilità delle frontiere", che fa sì che si applichino automaticamente i trattati e gli accordi in vigore nel nuovo Stato ◦ secessione: si ha con formazione di uno o più Stati dopo il distacco ed è ovvia in questo caso la tabula rasa
- smembramento: differente dalle ipotesi cui sopra, perché gli Stati sorti dall'operazione non hanno alcun elemento continuativo nell'apparato governativo con quello precedente[5] La regola della tabula rasa subisce alcune deroghe:
- gli accordi di devoluzione, nei quali un nuovo Stato si vincola a subentrare nei vecchi accordi firmati dalla vecchia madre-patria[6]
- la notificazione di successione nell'ambito dei trattati multilaterali. Quest'ultimo caso merita più attenzione, perché mentre nei trattati bilaterali serve necessariamente un rinnovamento voluto da entrambe le parti, in quelli multilaterali, invece di aderire, il nuovo Stato può servirsi di quest'altro strumento che non è solo formale, ma produce effetti ben diversi, operando ex tunc e non ex nunc : in altre parole lo Stato succede a quello vecchio e non entra a far parte dell'accordo come Stato nuovo o diverso. Più controverso è il tema della successione in caso di eventi che stravolgano soltanto la forma di Stato e/o di governo di uno Stato, come l'Unione Sovietica dopo la rivoluzione russa o il Cile dopo il golpe di Pinochet: in questo caso, nonostante la dottrina sia molto incerta, la prassi ritiene che lo Stato succeda comunque ai trattati, salvo quelli divenuti incompatibili con il nuovo regime. Le fonti previste da accordi Può capitare che anche nei trattati internazionali siano poste le basi per procedimenti di produzione giuridica. È il caso dei trattati istitutivi di organizzazioni internazionali (fonti secondarie). Un organo dell'organizzazione internazionale è autorizzato ad adottare parametri giuridici vincolanti, normalmente attraverso un voto maggioritario. Gli Stati decidono di essere vincolati da regole scritte diverse da quelle basate sul loro consenso diretto soltanto se hanno accettato in precedenza il processo di produzione normativa contemplato nel trattato. Ovviamente le regole emanate dall'organizzazione vincolano solo gli Stati parte dell'organizzazione e non Stati terzi. Un esempio esauriente è sicuramente quello della Carta delle Nazioni Unite che prevede una serie di potenzialità giuridiche che ha il Consiglio di Sicurezza. Altra organizzazione intergovernativa con poteri normativi è l'ICAO (Organizzazione per l'aviazione civile internazionale) e non ultima l'Unione Europea, il quale può emanare direttive (atti che impongono obblighi di risultato, talvolta produttive di effetti diretti, che normalmente diventano vincolanti dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità), regolamenti (immediatamente applicabili nel territorio degli Stati membri) e decisioni (atti di specifica natura, vincolanti a seguito della loro notifica al destinatario). Oltre alle fonti primarie e secondarie vi sono anche fonti di produzione del diritto di carattere "sussidiario" che intervengono qualora non esistessero altre fonti a regolare un determinato caso. Sono questi i "principi generali di diritto comuni agli ordinamenti interni", diversi ovviamente dai principi generali del diritto internazionale. Questi ultimi, infatti, tentano in linea generale di colmare eventuali lacune del diritto internazionale ma non costituiscono una fonte di diritto internazionale in senso stretto. I primi, invece, operano come fonte di produzione giuridica che attinge ad altri ordinamenti effettuando una sorta di trasposizione nell'ordinamento internazionale di alcuni principi propri di una giurisprudenza interna per colmare eventuali lacune. Va detto che nel significato anglosassone il termine "soft" unito alla parola "law" potrebbe costituire un forte controsenso. Capire il significato della dicotomia fra queste due parole ci aiuterà a comprendere meglio il senso stesso di questa fonte internazionale. Il termine "soft", (mobrido), è riconducibile
al modo in cui questa fonte opera; il termine "law" possiamo affermare che ne costituisce l'obiettivo intendendo "law" come "effetti obbligatori, ma procediamo per gradi. Per incominciare, sono atti di "soft-law" tutti quegli atti di una organizzazione internazionale che può prevedere: la Carta, (Charter), la Dichiarazione, (decleration), il piano d'azione, (plain of action), le Regole modello, (Model rules), il codice di condotta (code of conduct), o le linee guida (Guidelines). Tutti quanti gli atti sopra riportati sono definiti, in linguaggio tecnico giuridico, con il nome di sfot-law. Gli atti di SOFT-LAW sono atti che potremmo definire "quasi giuridici" in quanto si tratta di atti che spesso assuono rilevanza giuridica pur non avendo una forza obbligatoria propria. Gli atti di SOFT- LAW, vista la loro non-obbligatorietà sono il fondamento di determinate azioni diplomatiche multilaterali le quali vertono molto spesso in diritti umani e tutela dell’ambiente. L’adattamento dei sistemi giuridici alle norme internazionali Procedimento volto a introdurre nell’ordinamento giuridico di uno Stato le modifiche necessarie a conformarlo alle norme di diritto internazionale in vigore per lo Stato stesso. Le più compiute formulazioni teoriche in argomento si devono a quei giuristi (Triepel, Anzilotti) che, agli inizi del 20° secolo, hanno configurato l’ordinamento internazionale e quello interno come separati e distinti (dualismo o, data la pluralità di ordinamenti statali, pluralismo ); detta concezione è tradizionalmente seguita nella dottrina italiana, a preferenza di quella (Kelsen, Verdross) tendente a ridurre a unità tutti i sistemi giuridici ( monismo ). Dalla separatezza e indipendenza degli ordinamenti giuridici discende che le norme prodotte in ciascuno di essi non hanno effetto negli altri e che uno stesso fatto può essere valutato, nei diversi ordinamenti, in modo non coincidente (relatività delle valutazioni giuridiche, per la quale è possibile, ad esempio, che una norma internazionale obblighi lo Stato a una data attività, che nel diritto interno non è dovuta o è addirittura illecita). Da qui, l’esigenza di adattamento del diritto nazionale, a evitare la violazione di obblighi internazionali dello Stato (Illecito internazionale). Poiché il diritto internazionale raramente impone l’adozione di un dato provvedimento interno, limitandosi, di regola, a prescrivere o a vietare agli Stati una certa condotta, l’adattamento non è, solitamente, adempimento di un obbligo internazionale, ma il mezzo per assicurarne o renderne possibile l’osservanza, mediante i provvedimenti legislativi, amministrativi o regolamentari occorrenti per dare attuazione interna ai trattati e alle consuetudini internazionali. Mezzi e procedimenti di adattamento. - Essi non sono stabiliti dal diritto internazionale, ma da quello interno, generalmente costituzionale. Così, l’art. 10, par. 1, della Costituzione italiana stabilisce che “l’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute”. Questa disposizione si riferisce esclusivamente alle norme internazionali consuetudinarie; in relazione a queste, opera dunque un procedimento di adattamento automatico e permanente, implicante che l’ordinamento, nella sua interezza, si conforma costantemente al diritto internazionale generale e alle sue modificazioni. Quanto all’incorporazione dei trattati, la prassi italiana utilizza tanto il procedimento speciale dell’ordine d’esecuzione contenuto in un atto normativo ad hoc (che per i trattati la cui ratifica richiede – in base all’art. 80 Cost. – l’autorizzazione del Parlamento è spesso la stessa legge di autorizzazione), quanto il procedimento ordinario, consistente nell’emanazione di un atto normativo (legislativo o regolamentare, come richieda la materia disciplinata) di contenuto identico al trattato. Rango delle norme internazionali introdotte nell’ordinamento interno. - Un problema postosi nella prassi e nella giurisprudenza riguarda il rango delle norme internazionali introdotte nell’ordinamento interno, in particolare la loro prevalenza o soccombenza rispetto a norme posteriori incompatibili. Per quelle consuetudinarie, si ritiene che l’incorporazione mediante l’art. 10, par. 1, Cost., le provveda di garanzia costituzionale. Per quelle pattizie il rango è invece, in linea generale, quello stesso del provvedimento di attuazione (legge costituzionale, legge ordinaria, decreto, etc.), salvo riconoscere ad esse una speciale “resistenza”, atta a farle prevalere su norme successive di pari rango (secondo un principio di specialità sui generis, accolto nell’art. 117, 1° comma, Cost., come riformato dalla l. cost. n. 3/2001). È infine da ricordare che all’attuazione e all’esecuzione degli accordi internazionali concorrono, nell’esercizio delle rispettive competenze, tutti gli organi dello Stato (per la competenza delle Regioni, vedi art. 117, 5° comma, Cost.). VIOLAZIONE DELLE NORME INTERNAZIONALI E LE SUE CONSEGUENZE Illecito internazionale L’illecito internazionale si configura come il comportamento di uno Stato (o altro soggetto di diritto internazionale) che viola una norma internazionale – sia essa consuetudinaria o convenzionale – da cui discende un obbligo giuridico a carico dello Stato stesso. Un progetto di codificazione definitivo (Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti illeciti internazionali) sull’argomento ha visto la luce soltanto nel 2001. Esso si occupa, in 59 articoli, sia degli elementi che compongono l’illecito internazionale, sia delle sue conseguenze. Le regole della responsabilità degli Stati sono valevoli, in linea generale, anche per le organizzazioni internazionali. A riguardo, la Commissione internazionale di Diritti Internazionale, nel 2009, ha approvato un rapporto, sottoposto all’esame dei Governi, che disciplina i rapporti tra responsabilità dell’organizzazione e responsabilità degli Stati membri. Tale rapporto, innanzitutto fissa il principio dell’autonomia della responsabilità delle organizzazioni internazionali, la quale si configura qualora l’organizzazione adotti decisioni vincolanti per lo Stato membro e comportanti atti illeciti. Ma, soprattutto, il caso di responsabilità sussidiaria dello Stato membro
internazionale nel suo complesso; e che, in ogni caso, la necessità non può invocarsi se: 1. l’obbligo internazionale in questione esclude la possibilità di invocare la necessità; 2. lo Stato ha contribuito al verificarsi della situazione di necessità;
- il rispetto di principi costituzionali dello Stato. L’illiceità è esclusa qualora l’osservanza di una norma internazionale (salvo si tratti di norme imperative), urti contro principi costituzionali dello Stato. La nostra Corte Costituzionale, in proposito, ha talvolta annullato le norme interne di esecuzione di norme internazionali pattizie contrarie a principi internazionali, mettendo quindi gli organi dello Stato nell’impossibilità di applicarle. Natura della responsabilità internazionale La dottrina si è interrogata sulla natura della responsabilità internazionale e, soprattutto, se, per configurarsi siano necessari altri elementi oltre quello soggettivo e oggettivo. Si sostiene che “il regime di responsabilità può innanzitutto risultare specificatamente previsto in relazione alla violazione di una determinata norma o di un determinato gruppo di norme”. Si alternano, quindi:
- casi di responsabilità per colpa – come la violazione del dovere di protezione degli stranieri da parte dello Stato – che si ha quando si richiede che il soggetto abbia commesso l’illecito intenzionalmente o almeno con negligenza;
- casi di responsabilità oggettiva relativa quando la responsabilità dello Stato sorge per il solo fatto che l’illecito è stato compiuto, ma l’autore di quest’ultimo può invocare una scriminante che gli ha reso impossibile il rispetto della norma e che, quindi, lo esime da qualsiasi responsabilità;
- casi di responsabilità oggettiva assoluta che sorge automaticamente da un comportamento contrario ad una norma internazionale e non ammette alcuna causa di giustificazione. Gran parte della dottrina è concorde nel ritenere che la regola generale sia quella della responsabilità oggettiva relativa, regola che presenta carattere residuale e che, di conseguenza, trova applicazione tutte le volte in cui nessuna norma consuetudinaria o convenzionale preveda uno specifico tipo di responsabilità. Sull’illecito e la responsabilità in generale: Teoria generale della responsabilità dello Stato nel diritto internazionale , Firenze, 1902; AGO, Scritti sulla responsabilità internazionale degli Stati , vol. I, II1, e II”, Napoli, 1979-86. Che la materia è assai complessa, è testimoniato anche dalle parole, Diritto internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, 358. Con riferimento agli atti legislativi, gran parte della dottrina non prende in considerazione l’astratta possibilità degli Stati di indirizzare comandi agli individui se essa non si accompagna all’attuale e concreta possibilità che tali comandi siano attuati. Sull’argomento, *****, La responsabilità degli Stati per atti legislativi, Milano, 1953. AGO, Illecito commissivo ed omissivo nel diritto internazionale , DI, 1938, 9. Sul punto,(nt. 2), 235, anche se con riferimento alle norma internazionali di protezione degli stranieri, afferma: “Finché siffatti rimedi esistono, e dunque lo Stato territoriale ha la possibilità di eliminare l’azione illecita o di fornire allo straniero offeso un’adeguata riparazione, le norme sul trattamento degli stranieri non possono neppure considerarsi violate… avvenuta la violazione, è anche necessario che non vi siano rimedi internazionali efficaci (si pensi alle corti internazionali che controllano il rispetto dei diritti umani), azionabili dagli stessi stranieri lesi”. Da cui si deduce l’opinione dell’Autore secondo cui la regola del previo esaurimento dei ricorsi interni, più che natura procedurale, ha natura sostanziale. Tali sono le norme consuetudinarie che sono poste a tutela di valori considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo derogare (ad es. i diritti umani). Sul Teoria generale della responsabilità dello Stato nel diritto internazionale , Firenze, 1902, secondo il quale poiché la diligenza costituisce il nucleo stesso della norma violata e non è un elemento che si aggiunge alla violazione, la responsabilità è sempre obiettiva.Un esempio è quello fornito dalla Convenzione sulla responsabilità internazionale per i danni causati da oggetti spaziali del 29.3.1972, ratificata da più di 80 Paesi, la quale, all’art. 2 prevede: “Lo Stato di lancio ha la responsabilità assoluta per la riparazione dei danni causati ad altri oggetti spaziali, il regime di responsabilità sia quello per colpa”.