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La Soggettività Internazionale dei Movimenti Insurrezionali e di Liberazione Nazionale, Appunti di Diritto Internazionale

Sulla soggettività internazionale di movimenti insurrezionali e di liberazione nazionale, il riconoscimento di belligeranza e le norme applicabili a questi gruppi. Vengono esaminate le caratteristiche dei soggetti insorti, il riconoscimento da parte di Stati terzi e le conseguenze giuridiche. Il documento include anche una sezione sul principio di autodeterminazione dei popoli e sui soggetti 'sui generis' come l'Organizzazione della Chiesa Cattolica e il Comitato Internazionale della Croce Rossa.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 04/01/2021

francesca-poli-11
francesca-poli-11 🇮🇹

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Capitolo 6
ALTRI SOGGETTI (2): INSORTI, MLN E ENTI SUI GENERIS
I MOVIMENTI INSURREZIONALI
Le insurrezioni sono un fenomeno che nasce praticamente con la politica internazionale, e tutt'oggi
continuano a sussistere casi di questo tipo. In alcuni casi è possibile attribuire ai gruppi insurrezionali uno
status internazionale, ma ovviamente a scapito dello Stato in cui l'insurrezione si verifica. Per poter
ottenere tale status, il gruppo insurrezionale deve dimostrare di avere un controllo effettivo e responsabile
del territorio con un apparato organizzativo. Inoltre lo stato di insurrezione non deve essere sporadico, ma
continuato. Gli Stati terzi non possono appoggiare gli insurrezionali, a meno che non si tratti di movimenti
di liberazione nazionale, ma possono sostenere, anche con le forze armate, gli Stati sotto attacco.
Gruppi di ribelli che riescano ad ottenere il controllo effettivo su una porzione di territorio
Tradizionale ostilità al riconoscimento di soggettività internazionale
Arrecano un vulnus alla comunità statale
Divieto di assistenza militare da parte di Stati terzi (norma spesso violata)
Il riconoscimento di belligeranza
Il riconoscimento degli insorti non deve essere confuso con il riconoscimento di belligeranza, che può
essere effettuato solo quando gli insorti abbiano acquisito un effettivo controllo del territorio e abbiano,
una volta vinta la guerra civile, la possibilità di instaurare uno Stato effettivo con apparati organizzativi e di
responsabilità. Con il riconoscimento di belligeranza al movimento degli insorti viene attribuito uno status
internazionale e la guerra civile dovrà sottostare alle regole di diritto internazionale.
LA SOGGETTIVITÀ INTERNAZIONALE DEGLI INSORTI
Per essere riconosciuto dal diritto internazionale, un gruppo insurrezionale deve avere l'approvazione degli
altri Stati. Ciò deriva principalmente dal comportamento dello Stato in cui avviene l'insurrezione. Infatti è
molto più probabile che il movimento venga riconosciuto nello status internazionale quando nel territorio
stabilmente occupato e governato dal movimento esistano persone di altri Stati. Altra possibilità dei gruppi
insorti di ottenere tale status è la linea ideologico-politico-religiosa, ma anche di collaborazioni militari che
possono avere con altri Stati.
Requisiti:
Controllo effettivo su una porzione di territorio
Apparato organizzativo responsabile delle attività dei membri del gruppo
Conflitto di sufficiente intensità e durata (soglia applicazione diritto umanitario)
Caratteristiche della soggettività degli insorti:
Carattere provvisorio del gruppo insurrezionale: gli insorti presentano caratteristiche simili a quelle degli
Stati, ma hanno natura transitoria e dunque una capacità internazionale limitata, almeno finché non
sostituiscano per intero, o solo sul parte del territorio un altro Stato.
Transitoria
Limitata
Cruciale il riconoscimento da parte di Stati terzi
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Capitolo 6

ALTRI SOGGETTI (2): INSORTI, MLN E ENTI SUI GENERIS

I MOVIMENTI INSURREZIONALI

Le insurrezioni sono un fenomeno che nasce praticamente con la politica internazionale, e tutt'oggi continuano a sussistere casi di questo tipo. In alcuni casi è possibile attribuire ai gruppi insurrezionali uno status internazionale, ma ovviamente a scapito dello Stato in cui l'insurrezione si verifica. Per poter ottenere tale status, il gruppo insurrezionale deve dimostrare di avere un controllo effettivo e responsabile del territorio con un apparato organizzativo. Inoltre lo stato di insurrezione non deve essere sporadico, ma continuato. Gli Stati terzi non possono appoggiare gli insurrezionali, a meno che non si tratti di movimenti di liberazione nazionale, ma possono sostenere, anche con le forze armate, gli Stati sotto attacco.  Gruppi di ribelli che riescano ad ottenere il controllo effettivo su una porzione di territorio  Tradizionale ostilità al riconoscimento di soggettività internazionale  Arrecano un vulnus alla comunità statale  Divieto di assistenza militare da parte di Stati terzi (norma spesso violata)

Il riconoscimento di belligeranza

Il riconoscimento degli insorti non deve essere confuso con il riconoscimento di belligeranza, che può essere effettuato solo quando gli insorti abbiano acquisito un effettivo controllo del territorio e abbiano, una volta vinta la guerra civile, la possibilità di instaurare uno Stato effettivo con apparati organizzativi e di responsabilità. Con il riconoscimento di belligeranza al movimento degli insorti viene attribuito uno status internazionale e la guerra civile dovrà sottostare alle regole di diritto internazionale. LA SOGGETTIVITÀ INTERNAZIONALE DEGLI INSORTI Per essere riconosciuto dal diritto internazionale, un gruppo insurrezionale deve avere l'approvazione degli altri Stati. Ciò deriva principalmente dal comportamento dello Stato in cui avviene l'insurrezione. Infatti è molto più probabile che il movimento venga riconosciuto nello status internazionale quando nel territorio stabilmente occupato e governato dal movimento esistano persone di altri Stati. Altra possibilità dei gruppi insorti di ottenere tale status è la linea ideologico-politico-religiosa, ma anche di collaborazioni militari che possono avere con altri Stati. Requisiti :  Controllo effettivo su una porzione di territorio  Apparato organizzativo responsabile delle attività dei membri del gruppo  Conflitto di sufficiente intensità e durata (soglia applicazione diritto umanitario) Caratteristiche della soggettività degli insorti : Carattere provvisorio del gruppo insurrezionale: gli insorti presentano caratteristiche simili a quelle degli Stati, ma hanno natura transitoria e dunque una capacità internazionale limitata, almeno finché non sostituiscano per intero, o solo sul parte del territorio un altro Stato.  Transitoria  Limitata  Cruciale il riconoscimento da parte di Stati terzi

IL RICONOSCIMENTO DEI MOVIMENTI INSURREZIONALI

 Da parte di Stati terzi e/o dello Stato in cui ha luogo il conflitto armato interno  Volontà di riconoscere la soggettività degli insorti, e di intrattenere relazioni con essi  Conferma dell’esistenza dei requisiti per la soggettività internazionale NORME APPLICABILI AGLI INSORTI Le norme consuetudinarie applicabili agli insorti Le norme consuetudinarie applicabili agli insorti sono scarse. Tra queste ci sono norme in materia di trattati, secondo cui i movimenti insurrezionali possono stipulare accordi con gli Stati terzi che hanno accettato il loro status internazionale. Gli insorti, inoltre, devono garantire agli stranieri residenti nel territorio da loro controllato, il trattamento derivato dal diritto internazionale. Se un cittadino sottoposto al controllo effettivo degli insorti risiede nel territorio di uno Stato che non ne ha riconosciuto lo status internazionale, l'obbligo di tale Stato di proteggere l'individuo in questione opera con riguardo al Governo dello Stato in cui è in corso il conflitto. I ribelli devono garantire agli organi di Stati esteri il trattamento previsto dal diritto internazionale. Le missioni diplomatiche di Stati che non hanno accettato lo status internazionale degli insorti, residenti nel territorio sottoposto a controllo degli insorti, possono trattare i rappresentanti di tale movimento come normali cittadini.  Destinatari delle norme diritto internazionale umanitario applicabile ai conflitti non internazionali (es.: Art. 3 comune alle 4 Conv. Ginevra 1949; Protocollo II 1977)  Obbligo di accordare ai cittadini di Stati terzi il trattamento previsto dal diritto internazionale  Obbligo di rispettare le immunità e di proteggere gli organi di Stati esteri IL DIRITTO DEI CONFLITTI ARMATI E GLI INSORTI/ Alcune regole consuetudinarie applicabili:  Art. 3 comune alle Conv. Ginevra 1949  Protezione dei civili e, in generale, di coloro i quali non prendono parte alle ostilità  Mezzi e metodi di combattimento  Responsabilità penale individuale per le violazioni gravi del diritto dei conflitti armati IL DIRITTO DEI CONFLITTI ARMATI E GLI INSORTI/ Alcune fonti convenzionali :  Convenzione dell’Aia del 1954 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e relativi Protocolli (1954 e 1999)  Secondo Protocollo Addizionale del 1977 alle Conv. Ginevra 1949 Applicabili a condizione che (Artt. 34-36 CVDT ):  Le norme siano suscettibili di indirizzarsi agli insorti  Gli insorti abbiano manifestato la volontà di partecipare al trattato, anche mediante comportamenti concludenti

maggiori a livello internazionale, rispetto agli Stati oppressori. Innanzitutto possono richiedere il non intervento degli Stati terzi in favore dello Stato oppressore, anzi, possono richiedere ad essi un aiuto (non bellico) nei loro confronti. Il diritto internazionale vieta agli Stati terzi di aiutare gli Stati oppressori, e lascia libera scelta di aiutare o meno i movimenti. I movimenti di liberazione nazionale, poi, sono legittimati all'utilizzo della forza per reagire contro lo Stato oppressore. L'autodeterminazione impedisce, inoltre, di considerare terrae nullius quei territori in cui non è presente un'autorità sovrana. I TRE ASPETTI NORMATIVI DEL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

  1. Postulato anticoloniale (autodeterminazione esterna)
  2. Divieto all’instaurazione e mantenimento di regimi di occupazione straniera (autodeterminazione esterna)
  3. Liberazione da un regime che pratica la segregazione razziale (autodeterminazione esterna e interna) NOTA BENE:  Il principio NON SI APPLICA alle minoranze nazionali, religiose e culturali (a meno che non siano oppresse)  Il principio NON IMPLICA di per sé autodeterminazione esterna (indipendenza, associazione con altro Stato, ecc.) I limiti : Sotto il profilo normativo, il principio di autodeterminazione non è previsto per i gruppi etnici, religiosi e culturali. È questo un forte limite a tale principio, soprattutto alla luce degli avvenimenti odierni, ma, riprendendo Rooslvelt, un allargamento sproporzionato del principio di autodeterminazione porterebbe al caos. DIRITTI E OBBLIGHI DISCENDENTI DAL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONEPer lo Stato oppressore Divieto di impedire l’esercizio del diritto di autodeterminazione  Per i MLN Diritto di liberarsi dal dominio dello Stato oppressore Diritto che gli Stati terzi non aiutino lo Stato oppressore  Per gli Stati terzi Divieto di assistenza allo Stato oppressore Obbligo assistenza MLN (non militare)

SOGGETTIVITÀ INTERNAZIONALE DEI MLN movimenti di liberazione nazionale

A differenza dei movimenti insurrezionali, per il riconoscimento di status internazionale ai movimenti di liberazione nazionale non c'è bisogno del controllo effettivo sul territorio. In molti casi, infatti, capita che questi vengano ospitati dagli Stati limitrofi e da qui conducano le loro battaglie. Ovviamente l'obiettivo finale dei movimenti è l'acquisizione dell'autorità sul territorio, quindi l'elemento territoriale acquista importanza, ma in prospettiva. Per acquisire lo status internazionale, comunque, i movimenti hanno bisogno di un apparato organizzativo in grado di gestire le relazioni internazionali.

Le norme consuetudinarie applicabili ai movimenti di liberazione nazionale: Tra le norme consuetudinarie applicabili ai movimenti di liberazione nazionale vi sono, oltre al diritto all'autodeterminazione dei popoli, anche quello di stipulare trattati internazionale e sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono per conto loro. Requisiti :  Legittimazione politica della lotta  Apparato istituzionale che possa gestire le relazioni internazionali (cfr. Art. 96.3 del I Prot. Addizionale del 1977 alle Conv. Ginevra) Non necessari :  Controllo effettivo del territorio  Riconoscimento da parte di Stati terzi  NORME APPLICABILI AI MLN Diritto all’autodeterminazione dei popoli Diritto dei conflitti armati internazionali Diritto dei trattati Norme sulle immunità e sulla protezione dei rappresentanti del MLN da parte di Stati esteri

Enti "sui generis":

Nella comunità internazionale esistono anche alcuni soggetti che hanno acquisito lo status internazionale tramite avvenimenti storici o che non posseggono un territorio e quello in cui agiscono è parte di uno Stato sovrano. Si tratta, in molti casi di microstati. LA SANTA SEDE La Santa Sede costituisce l'organizzazione centrale della Chiesa Cattolica. Il suo territorio è nato con gli accordi presi con l'Italia nel 1929. È a tutti gli effetti uno Stato internazionale e come tale può stipulare dei trattati (i c.d. concordati) con gli altri Stati, prende parte alle relazioni diplomatiche e i suoi agenti godono dell'immunità diplomatica.  Organizzazione di governo della Chiesa Cattolica  Diversa giuridicamente dallo Stato di Città del Vaticano: base territoriale sulla quale esercita la propria sovranità Diritto di stipulare accordi internazionali (tra cui i « concordati »)  Membro di alcune organizzazioni internazionali  Diritto di inviare e ricevere agenti diplomatici  Immunità della Santa Sede e dei suoi organi dalla giurisdizione straniera (cfr. Cassazione, caso Marcinkus) L’ORDINE DI MALTA (SMOM) Il Sovrano Ordine di Malta è stato istituito durante le crociate e aveva un territorio a sé stante (Malta), spodestatogli da Napoleone nel 1814. Successivamente acquisto un palazzo a Roma e una villa sull'Aventino. Il suo status internazionale ha evidentemente ragioni storiche e in riguardo alle attività umanitarie che da sempre lo contraddistinguono. Tuttavia, gli stretti rapporti con la Santa Sede e il sempre maggiore controllo di quest'ultima su di essa stanno portando alcuni ripensamenti da parte di altri Stati.  In passato, dotato di sovranità territoriale  Oggi ha sede a Roma Svolge attività ospedaliera e caritativa  Limitata soggettività internazionale, per ragioni storiche e in virtù del suo ruolo umanitario  Intrattiene relazioni diplomatiche con alcuni Stati