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DIRITTO INTERNAZIONALE
Il diritto internazionale è:
- il diritto della comunità degli stati, ognuno dei quali è formalmente indipendente e sovrano
- è l’insieme di norme che creano diritti ed obblighi in capo agli stati (se uno stato ha il dovere di rispettare un obbligo, l’altro stato ha il diritto di richiedere l’obbligo)
- regola anche i rapporti tra gli individui (es libera circolazione della persona)
- è l’ordinamento della comunità degli stati; è costituito da regole che trattano di diritti umani, crimini, materia economica ecc È un diritto primitivo (gli stati fanno le regole, le applicano, a volte le violano e sono sanzionati). Violare il diritto internazionale non significa sempre compiere crimini o genocidi, ma anche per esempio non rispettare la politica dei dazi. Di conseguenza la reazione degli stati non è sempre una reazione armata (ormai la reazione armata è l’eccezione). La violazione è stabilita dallo stato offeso (la vittima) e il giudice internazionale svolge una funzione da arbitro. Funzioni del diritto internazionale:
- funzione normativa
- diritto internazionale generale: ci sono regole (CONSUETUDINI) che tutti gli stati devono rispettare
- diritto internazionale pattizio (ACCORDI, di solito scritti, che regolano persone e materie di vario tipo es. regolamenti UE)
- atti delle organizzazioni internazionali
- funzione di accertamento giudiziario → carattere arbitrale. Il giudice del diritto internazionale è un “arbitro importante” e non è paragonabile a un giudice di diritto interno. L’arbitro può esercitare la sua giurisdizione solo se tutte le parti sono d’accordo.
- funzione di attuazione coattiva delle norme → AUTOTUTELA (“farsi giustizia da sé”). È molto importante il ruolo della cooperazione del diritto interno. Il diritto internazionale è ancora un gioco tra stati (lo stato offeso reagisce) ma può essere mitigato quando il diritto internazionale viene applicato nei tribunali interni. La comunità internazionale è l’insieme di stati ed altri enti (assimilati agli stati) che intrattengono relazioni disciplinate da norme giuridiche (il diritto internazionale). È formata da più di 194 stati. La nascita della comunità internazionale si fa risalire alla pace di Vestfalia del 1648. Caratteristiche:
- coesistenza di una pluralità di stati sovrani (soggetti effettivi ed indipendenti)
- realtà sociale a carattere universale (universalismo ampliato dal processo di decolonizzazione, che ha portato a un aumento degli stati facenti parte dell’assemblea Generale; questo ha portato all’approvazione, grazie al voto della maggioranza di questi paesi, di molte risoluzioni pioneristiche per i principi di uguaglianza e umanità, fino al 1985). Un’ulteriore spinta al numero degli stati è stata data dalla dissoluzione del blocco Iugoslavo e sovietico di fine anni 90. La realtà internazionale è universale e questo si riversa sui giochi di forza all’interno della comunità.
- società anarchica, senza una propria struttura istituzionale. È una società in cui sono in atto tendenze tali da farci dire che il diritto internazionale penetra nei rapporti tra stati e cittadini ma non nel settore tra governati e governanti (ogni stato decide la forma di governo e il diritto internazionale non può interferire; certi modelli e valori non si possono esportare, ma si possono diffondere). Attuali tendenze evolutive:
- divieto dell’uso della forza?
- sviluppo dei diritti dell’uomo
- tutela dell’ambiente I SOGGETTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE (stato, organizzazioni internazionali, altri enti, individuo?) STATO Apparato di governo che esercita la sovranità in una determinata sfera spaziale (territorio/popolazione). La convenzione di Montevideo sui diritti e doveri degli stati (trattato firmato nel 1933 alla VII Conferenza internazionale degli stati americani) definisce all’art.1 lo Stato come soggetto internazionale quando costituito dai seguenti elementi: popolo, territorio, potere di governo (sovranità) (e capacità di intrattenere relazioni con
altri stati, ma uno stato esiste anche se non intrattiene relazioni internazionali o anche se gli altri stati fanno finta che non esista es. Israele, ma non Palestina). Territorio: spazio all’interno dei confini terrestri, marittimi e dello spazio atmosferico. Le ambasciate e i consolati sono considerati sfere spaziali in cui lo stato ospitante garantisce alcune prerogative dello stato a cui appartiene l’ambasciata o il consolato. Lo stato a cui si fa riferimento è lo stato come apparato governativo, complesso di autorità che detengono la sovranità. La sovranità è:
- potere di comando strettamente collegato a quello politico
- autorità suprema che esercita la forza in base al diritto Le norme di diritto internazionale sono tutte finalizzate a regolare l’esercizio del potere di governo. In diritto internazionale lo stato è l’apparato di governo e non la comunità di persone che si colloca su un determinato territorio. Vi è una tendenza nei diritti umani nel far rispettare tali diritti nei confronti di persone straniere nel territorio, anche al di fuori della sua giurisdizione. (es caso Medielic, trafficanti di droga fermati in mare dalla marina francese e decidono di chiudere i trafficanti nelle cabine e rimorchiare la nave; portano la Francia davanti alla CEDU perché non hanno avuto assistenza giuridica – bisognerebbe coinvolgere un giudice entro 48 h- ma la Francia si difende perché erano in alto mare – ma è comunque obbligata a rispettare i diritti CEDU). I destinatari del diritto internazionale sono gli organi di governo e la responsabilità dello Stato sorge per il comportamento dei suoi organi. Quando uno stato riconosce che una persona sta agendo per suo conto e sotto il suo controllo, quello che ha fatto la persona deve essere ricondotto allo stato. es. vicenda legata a Radio Vaticana. I cittadini del quartiere portano davanti alla corte una correlazione tra numero di casi di leucemia infantile e emissioni radiofoniche. Il pretore di Roma istruisce un processo contro il direttore di radio vaticana ma il Vaticano si oppone, dicendo che il signore era organo della curia romana e quando uno stato attribuisce a una persona un determinato ruolo, lo stato avverso non può cambiare le cose. Organo di governo → tutti quelli che partecipano all’esercizio della sovranità. Organo di stato- organo di fatto. Il diritto internazionale non rileva le dimensioni del territorio (es. San Marino, Monaco) ma conta l’organizzazione amministrativa. Requisiti per considerare uno stato un soggetto del diritto internazionale:
- effettività : esercizio effettivo del potere di governo (potere di fare le regole e forza di farle rispettare)
- indipendenza : non dipende da un altro stato, ente sovrano che ha una costituzione propria, un ordinamento originario e i legami che possono esserci con altri stati non sono tali da trasformarsi in totale ingerenza. Il valore dell’indipendenza o sovranità esterna. Ci sono alcune entità organizzative che non presentano queste caratteristiche, per esempio
- stati fantoccio (es Repubblica turca di Cipro del Nord, ingerenza della Turchia è talmente forte che non si può parlare di indipendenza)
- stati falliti (es. Somalia) in cui non c’è effettività Ammissione automatica nella comunità internazionale dello Stato che governa con effettività e indipendenza. Il riconoscimento da parte di altri stati è un atto di natura politica con cui gli stati decidono reciprocamente la loro esistenza. Non è considerata una norma giuridica perché non esistono dei parametri da soddisfare per esserne parte (se non l’effettività e l’indipendenza). A livello di comunità economica europea si sono definiti dei criteri giuridici, ma l’elemento politico rappresenta una parte importante. Problemi:
- la soggettività internazionale degli Stati Federati
- il valore dell’indipendenza o sovranità esterna
- il valore del riconoscimento
- le questioni sulla continuità nei casi di successione per mutamenti del territorio, processo di decolonizzazione e per mutamenti radicali del governo (es Russia: quando si dissolve l’Unione Sovietica, passa automaticamente a sostituirla nel panorama internazionale e nei vari seggi di cui faceva parte; Serbia: voleva il riconoscimento come successore della Jugoslavia ma non si riconosce questo tipo di successione, entra nelle Nazioni Unite nel 2000) Non sono soggetti internazionali:
- minoranze: individui come gruppi etnici. Quando il loro status è regolato da accordi sono accordi tra Stati
appartiene? Il Kosovo dipendeva dalla Serbia, anche banalmente dal punto di vista energetico. Gli stati occidentali hanno riconosciuto l’indipendenza del Kosovo dimenticandosi dell’impegno preso dal consiglio di sicurezza. La Serbia era impegnata in un percorso di reingresso nella comunità internazionale. L’Assemblea Generale delle Nazioni Unite chiede un parere, che non è vincolante, alla Corte internazionale di Giustizia (SOLO l’Assemblea Generale e il Consiglio di Sicurezza possono chiedere un parere alla CIG; gli stati non possono chiedere pareri alla CIG). Il quesito presentato dall’Assemblea deve essere ci carattere giuridico, quindi si chiede se è legittimo che una assemblea elettiva adotti una dichiarazione di indipendenza. Alla corte non si chiede se il popolo poteva diventare indipendente (ambito sostanziale) ma se l’assemblea elettiva poteva adottare una dichiarazione di indipendenza. La corte basa il parere sull’ambito procedurale e ribadisce il principio “ se nel diritto internazionale non c’è una regola che vieta un determinato comportamento agli stati, vuol dire che gli stati possono mettere in atto quel comportamento” → in questo caso non esiste una norma che impedisca a un’assemblea elettiva di dichiarare l’indipendenza. Questo è un formalismo giuridico. A fronte del fatto che in Kosovo c’era un embrione di stato, il sostegno da parte degli stati occidentali che hanno immediatamente iniziato delle relazioni con il Kosovo e il fatto che la Serbia non fosse nelle condizioni di protestare ha dato inizio alla secessione. (La Russia parte da questo esempio nel caso della Crimea). CAMERUN-NIGERIA caso che riguarda i criteri con cui la CIG attribuisce la soggettività territoriale a un determinato stato. La controversia tra Camerun e Nigeria era sorta sulla sovranità della penisola di Bakassi, molto ricca di petrolio. La penisola apparteneva al Camerun, ma su questa la Nigeria esercitava la sua amministrazione. Il problema sorge quando il Camerun ritiene di dover rivendicare questa parte di territorio e porta davanti alla Corte internazionale di giustizia la Nigeria, affinché la corte definisca i confini tra i due stati (confini terrestri, marittimi e lacustri). I problemi riguardo i confini sono spesso oggetto della corte internazionale di giustizia e uno stato può essere portato davanti alla CIG se è d’accordo, ovvero se entrambi gli stati hanno accettato la giurisdizione Art 36. ( Gli Stati parti del presente Statuto possono in qualsiasi momento dichiarare di riconoscere come obbligatoria, di pieno diritto e senza convenzione speciale, in confronto di ogni altro Stato che accetti lo stesso obbligo, la giurisdizione della Corte su tutte le divergenze di ordine giuridico aventi per oggetto, a. l’interpretazione di un trattato; b. qualsivoglia questione di diritto internazionale; c. l’esistenza di qualunque fatto il quale, se fosse provato, costituirebbe violazione di un impegno internazionale; d. la natura o la portata della riparazione dovuta per la violazione di un impegno internazionale ). Perché è molto significativa questa dichiarazione di accettazione unilaterale? La corte acquisirebbe di fatto l’iniziativa nelle controversie e la sua figura si avvicinerebbe di più a quella di un giudice che a quella di arbitro. La corte per decidere chi è sovrano di quel territorio utilizza due criteri: 1 - verifica chi ha il titolo giuridico per governare (principio di legalità) e verifica se ci sia stato un accordo, anche tacito, tra gli stati per il passaggio di sovranità 2 - verifica chi effettivamente governa su quel territorio (requisiti di effettività e indipendenza) solitamente la corte fa una rilevazione formale dal punto di vista giuridico (valutando chi ha il diritto di governare). In questo caso la Nigeria garantiva l’ordine pubblico nella penisola con una forte presenza politica, gestiva le esportazioni di petrolio, i programmi di istruzione ecc. Il Camerun sosteneva di non aver mai acconsentito a cedere la sovranità alla Nigeria e che questa avesse occupato il territorio. A dimostrazione che il Camerun non aveva accettato la sovranità viene presentata come prova il fatto che il Camerun avesse continuato a svolgere delle attività amministrative (aveva continuato a nominare il capo villaggio) e quindi non aveva accettato, neanche tacitamente, il passaggio di sovranità. La corte si conferma orientata a individuare il titolo giuridico e dà ragione al Camerun. Successivamente la Nigeria sembrava favorevole a ritirarsi pacificamente, ma la zona non è tuttora stabile. PALESTINA Nell’assemblea generale possiamo contare più “stati nemici” di Israele che “stati amici”; di conseguenza si è riusciti a formare una maggioranza per richiedere il parere alla Corte Internazionale di Giustizia. La domanda proposta alla CIG: quali sono le conseguenze giuridiche della costruzione del muro che Israele stava portando avanti per motivi di sicurezza. Obiezioni al parere della CIG:
- Israele e alcuni “stati amici” (es. USA) hanno contestato il diritto della corte di dare un parere su un argomento che rappresenta una controversia politica. Molti osservatori sono d’accordo. La corte ha rigettato questa critica dicendo che una questione può avere risvolti politici, ma dal momento che c’era anche un aspetto giuridico rappresentava anche una sua competenza. Inoltre gli stati non possono bloccare l’operato della corte. Inoltre in base all’ Art 12 dello statuto delle Nazioni Unite se di una questione se ne sta occupando il consiglio di sicurezza, l’assemblea non ha il potere di richiedere un parere in merito. La corte dice che è vero che esiste questa ripartizione di competenze, ma riguarda solo le misure operative per il mantenimento della pace internazionale. (es missione dei caschi blu può essere decisa solo dal consiglio, no dall’Assemblea). Secondo la corte il fatto che di questa questione se ne stia occupando anche il consiglio di sicurezza non impedisce anche all’assemblea di pronunciarsi in merito.
- il ragionamento della corte non ha tenuto in considerazione le esigenze di sicurezza presentate da Israele La Palestina faceva parte dell’impero ottomano. Dopo la prima guerra mondiale la Società delle Nazioni incarica la Gran Bretagna di promuovere l’indipendenza della Palestina. A maggio del 1948 la Gran Bretagna abbandona il territorio a seguito di una risoluzione dell’Assemblea Generale, la quale stabiliva che il territorio dovesse essere diviso in uno stato arabo e uno israeliano. Dopo la rivoluzione del 48, che assegnava una parte del territorio palestinese al popolo israeliano, Israele proclama la sua indipendenza ma la popolazione e gli stati arabi non accettano il piano di divisione e la controversia degenera in conflitto armato. Si arriva alla definizione di una Green Line, la quale divideva i territori palestinesi da quelli israeliani. Con la guerra del 1967 Israele occupa i territori palestinesi e una parte della Cisgiordania. Il parere della CIG chiarisce lo status di Israele come status occupante nei confronti della Palestina, in quanto è andata oltre la Green Line. La corte non parla di stato della Palestina, ma di diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione. Inoltre richiama gli obblighi che una potenza occupante deve avere secondo la convenzione di Ginevra del 1949, relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra. Israele la contesta perché non riconosce la Palestina come stato. La potenza occupante ha l’obbligo, nei confronti dello stato occupato, di rispettare i diritti umanitari (diverso da diritti umani) e il divieto inderogabile di occupare altri territori. La corte arriva a dire che il muro è illegittimo per quanto riguarda la parte costruita oltre la Green Line. La debolezza del parere è che si auspica che gli stati, con il sostegno dell’Onu, proseguano nei negoziati per arrivare alla costruzione i due popoli e due stati. Il riconoscimento della Palestina come stato è una spinta verso l’indipendenza e molti stati hanno riconosciuto uno stato che effettivamente non c’è. (Italia adotta due posizioni, una per la Palestina e una per Israele). ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI Dopo la prima guerra mondiale, gli stati avevano capito che bisognava trovare il modo di collaborare, ma la SDN non aveva funzionato. Dopo la seconda guerra mondiale gli stati capiscono un concetto fondamentale: si doveva trovare il modo di portare gli stati a collaborare tra di loro. es. CECA: era un’assemblea di stati; aveva compreso quanto fosse inutile umiliare ancora la Germania e i padri fondatori della comunità europea avevano capito che convincendo la Germania a collaborare si sarebbero contribuito al mantenimento della pace. 1951: la Ruhr e la Saar decidono di mettere insieme la produzione e la commercializzazione del carbone e dell’acciaio. Scommessa vincente di creare legami economici, perché a livello economico gli stati hanno degli interessi da tutelare. Gli stati delegano una parte della loro sovranità e accettano che alcuni enti controllino la loro attività. Alla fine della seconda guerra mondiale nascono organizzazioni internazionali che si definiscono ASSOCIAZIONI TRA STATI → enti a cui gli stati affidano determinati compiti e in generale lo statuto dell’organizzazione internazionale è un trattato istituito (eccezione: OSCE). Le Organizzazioni Internazionali sono forme di cooperazione tra stati basate su ACCORDO e regolati dal diritto internazionale. Si distinguono per
- scopo → organizzazioni politiche, economiche, militari, culturali
- aperte o chiuse → nelle organizzazioni aperte possono partecipare anche altri stati non fondatori e; le organizzazioni chiuse sono composte da stati fondatori e non sono aperte ad altri stati.
- La natura giuridica delle ONG dipende dai diritti interni
- si coordinano e cooperano per raggiungere scopi che hanno una collocazione internazionale
- ruolo rilevante nella formazione e nell’attuazione delle norme internazionali → sono in grado di incidere sull’opinione pubblica, influenzando chi va a votare e svolgono un’azione importante per quanto riguarda la denuncia della violazione delle norme internazionali, soprattutto sui diritti umani (es pena capitale) e sulla tutela dell’ambiente (es denuncia di esperimenti nucleari della Francia nel Pacifico), anche se la violazione è all’interno dello stato. Multinazionali
- imprese di soggetti privati caratterizzate da un’unita dell’organismo economico a cui però corrisponde una pluralità di società fondate su diversi diritti nazionali. Esercitano l’attività tramite più soggetti giuridici e in più ordinamenti nazionali
- NON sono soggetti internazionali ma attori e destinatari di nome internazionali (per esempio sono soggetti che possono violare i diritti umani e in questo campo possono derogare alle norme del diritto internazionale) L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE ONU 1945 Carta di San Francisco: redatta su iniziativa di USA e Gran Bretagna. Nasce un’organizzazione a carattere politico, universale, non in successione con la società delle nazioni se non dal punto di vista degli obiettivi. Fini principali elencati nell’articolo 1
- mantenimento della pace
- sviluppo relazioni amichevoli
- collaborazione in campo economico, sociale, culturale e umanitario
- favorire la tutela dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali L’ONU ha materia di competenza vastissima, ma un limite è rappresentato dall’Art. 2.7 “Nessuna disposizione del presente Statuto autorizza le Nazioni Unite ad intervenire in questioni che appartengono essenzialmente alla competenza interna di uno Stato, né obbliga i Membri a sottoporre tali questioni ad una procedura di regolamento in applicazione del presente Statuto; questo principio non pregiudica però l’applicazione di misure coercitive a norma del Capitolo VII” → no intervento sulle questioni interne allo stato, ma non c’è limite per il consiglio di sicurezza, che può intervenire se la questione è problematica per la pace internazionale. Riguarda il riservato dominio il rapporto tra governati e governanti scelta dai consociati, non rientra nelle competenze o prerogative del diritto internazionale. A livello di rapporto governanti-governati si possono stabilire dei valori che la società tutela (es. UE → diritto per persone dello stesso sesso, si voleva far si che due coniugi considerati legalmente coniugi in un paese fossero considerati tali anche negli altri paesi dell’unione, ma la CEDU ha stabilito che il concetto di famiglia fa parte della cultura di un paese). Nel rapporto tra stato e i suoi cittadini, il diritto internazionale non penetra fin quando lo stato non viola i diritti umani fondamentali. Organi
- Assemblea Generale
- Consiglio di sicurezza
- segretariato
- Consiglio economico e sociale
- (Consiglio di amministrazione fiduciaria)
- Corte Internazionale di Giustizia
- numerosi organi sussidiari (es. UNCTAD) Assemblea Generale: formata dalle delegazioni di TUTTI gli Stati membri. Ogni delegazione può essere costituita al massimo da 5 elementi. Vale il rapporto una testa/un voto. Ha competenze vastissime ma scarso potere vincolante (Art. 17 ripartizione delle spese tra gli stati; tempi e modi per la realizzazione della decolonizzazione “ 1. L’Assemblea Generale esamina ed approva il bilancio dell’Organizzazione 2. Le spese dell’Organizzazione sono sostenute dai Membri secondo la ripartizione fissata dall’Assemblea Generale. 3. L’Assemblea Generale esamina ed approva tutti gli accordi finanziari e di bilancio con gli Istituti specializzati previsti all’articolo 57, ed esamina i bilanci amministrativi di tali Istituti specializzati al fine di fare ad essi delle raccomandazioni” l’unica imposizione che l’Assemblea Generale può fare riguarda la somma da versare. Carta ONU art. 10 “ L’Assemblea Generale può discutere qualsiasi questione od argomento che rientri nei fini del presente Statuto, o che abbia riferimento ai poteri ed alle funzioni degli organi previsti dal presente Statuto e, salvo quanto disposto dall’articolo 12, può fare raccomandazioni ai Membri delle Nazioni Unite od al Consiglio di Sicurezza, o agli uni ed all’altro, su qualsiasi di tali questioni od argomenti”
Carta ONU art. 11 “ 1. L’Assemblea Generale può esaminare i princìpi generali di cooperazione per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, compresi i princìpi regolanti il disarmo e la disciplina degli armamenti, e può fare, riguardo a tali principi, raccomandazioni sia ai Membri, sia al Consiglio di Sicurezza, sia agli uni ed all’altro.
_2. L’Assemblea Generale può discutere ogni questione relativa al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale che le sia sottoposta da qualsiasi Membro delle Nazioni Unite in conformità all’articolo 35, paragrafo 2 e, salvo quanto disposto nell’articolo 12, può fare raccomandazioni riguardo a qualsiasi questione del genere allo Stato o agli Stati interessati, o al Consiglio di Sicurezza od agli uni ed all’altro. Qualsiasi questione del genere per cui si renda necessaria un’azione deve essere deferita al Consiglio di Sicurezza da parte dell’Assemblea Generale, prima o dopo la discussione.
- L’Assemblea Generale può richiamare l’attenzione del Consiglio di Sicurezza sulle situazioni che siano suscettibili di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale.
- I poteri dell’Assemblea Generale stabiliti in quest’articolo non limitano la portata generale dell’articolo 10.”_ Carta ONU art.12 “ _1. Durante l’esercizio da parte del Consiglio di Sicurezza delle funzioni assegnategli dal presente Statuto, nei riguardi di una controversia o situazione qualsiasi, l’Assemblea Generale non deve fare alcuna raccomandazione riguardo a tale controversia o situazione, a meno che non ne sia richiesta dal Consiglio di Sicurezza.
- Il Segretario Generale, con il consenso del Consiglio di Sicurezza, informa l’Assemblea Generale, ad ogni sessione, di tutte le questioni relative al mantenimento della pace e della sicurezza internazionale di cui stia trattando il Consiglio di Sicurezza ed informa del pari l’Assemblea Generale, o i Membri delle Nazioni Unite se l’Assemblea Generale non é in sessione, non appena il Consiglio di Sicurezza cessi dal trattare tali questioni.”_ Atti tipici: raccomandazioni (fonti di terzo grado non vincolanti) e proposte di convenzioni (rinvio) Consiglio di sicurezza: formato da 5 membri permanenti più 10 eletti a rotazione dall’Assemblea Generale ogni due anni. I cinque membri permanenti sono le potenze vincitrici della seconda guerra mondiale (Cina, USA, Russia, Francia, Gran Bretagna) ed erano in grado di paralizzare l’attività del consiglio fino agli anni 90; successivamente l’implosione dell’URSS ha reso gli USA in grado di manovrare il gioco. I cinque non rappresentano più le reali forze in campo nella comunità internazionale. Il consiglio ha competenza esclusiva in materia di misure operative per la pace e la sicurezza nazionale. In alcuni casi ha poteri vincolanti (Cap VII) Segretario Generale: nominato dall’Assemblea Generale su proposta del Consiglio di sicurezza. Ora Antonio Guetteres. Consiglio economico e sociale: eletto ogni tre anni dall’Assemblea generale a cui è subordinato. È un organo consultivo, serve per collegare gli istituti specializzati e l’Assemblea Generale. Organi sussidiari: l’Art. 7 della carta prevede l’istituzione di organi sussidiari (UNCTAD; UNDP; UNHCR; UNICEF ecc). Con questi organi sussidiari l’ONU non riesce a coprire tutte le sue funzioni per cui molto spesso ricorre a istituti specializzati con cui può concludere degli accordi (tra questi FMI, AIEA; FAO; OMS; UNESCO). I requisiti e le caratteristiche degli istituti specializzati sono scritti nell’Art. 57 della Carta “ _1. I vari Istituti specializzati costituiti con accordi intergovernativi, ed aventi, in conformità ai loro Statuti, vasti compiti internazionali nei campi economico, sociale, culturale, educativo, sanitario e simili sono collegati con le Nazioni Unite in conformità alle disposizioni dell’articolo 63.
- Gli Istituti così collegati con le Nazioni Unite sono qui di seguito indicati con l’espressione “Istituti specializzati”_ devono quindi essere fondati su trattati distinti dalla Carta, devono essere organi indipendenti e devono essere organizzazioni intergovernative a tendenza universale (non apertura incondizionata ma organizzazioni potenzialmente aperte a tutti gli stati con i requisiti richiesti), con attività settoriale di natura tecnica coordinata nell’ambito dell’ONU.
- accordo di collegamento, art. 63 Carta ONU definisce le modalità di consultazione, lo scambio di documenti e osservatori, l’impegno a seguire le raccomandazioni dell’Assemblea Generale ecc.
- in generale hanno il potere di emanare raccomandazioni e preparare convenzioni
Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri a livello ministeriale abilitati ad impegnare il governo (ministri, sottosegretari, eventualmente presidente di giunta regionale). È la voce dei governi dei paesi dell’Unione Europea, adotta gli atti normativi dell’UE e ne coordina le politiche. Ciascun paese esercita la presidenza, a rotazione, per un periodo di 6 mesi. Esercita congiuntamente al Parlamento la funzione legislativa e la funzione di bilancio (art. 16 TUE), quindi negozia e adotta le leggi UE assieme al Parlamento, basandosi sulle proposte della commissione europea e approva il bilancio annuale dell’UE insieme al Parlamento. Il mancato accordo paralizza l’UE. Da NON confondere con Consiglio europeo (riunione trimestrale in cui i leader dell’UE si incontrano) e con Consiglio d’Europa (non è un’istituzione UE). Commissione europea promuove l’interesse generale dell’UE e adotta le iniziative appropriate a tale fine (art. (17.1 TUE). È il braccio esecutivo politicamente indipendente dell’UE. È l’unico organo a cui compete redigere le proposte di nuovi atti legislativi europei e attua le decisioni del Parlamento e del Consiglio. È composto da un gruppo o “collegio” di commissari, uno per ciascun paese e la sua nomina deve avere l’approvazione del Parlamento europeo. Il presidente è Jean Claude Juncker. ALTRI SOGGETTI
- Santa sede → la curia romana è il soggetto a capo della chiesa cattolica, perché è una potenza ed è un soggetto di diritto internazionale. Stipula accordi (concordati: la caratteristica è che riguardano persone contemporaneamente cittadini dello stato e fedeli della chiesa cattolica) e ha diritto di legazione attivo e passivo.
- sovrano militare ordine di malta → istituito intorno all’anno 1000, ma ora è un ente benefico. Ha dei legami molto stretti con la santa sede. La legge del 9 giugno 2003, n 157 ha ribadito il riconoscimento della soggettività internazionale. Nel 2000 un parere del Consiglio di stato, il quale spiega che l’ordine non è sottratto alla contribuzione previdenziale in quanto il suo riconoscimento come soggetto internazionale non è pacifico. Una delle critiche mosse contro l’ordine di Malta è che dipende dalla santa sede e non ha un ordinamento originario. La condizione giuridica dell’ individuo nel diritto internazionale Ci si chiede se le persone in quanto tali possano essere considerate soggetti del diritto internazionale. È necessario differenziare tra essere soggetti di una norma o oggetti di una norma. La maggior parte dei trattati del diritto internazionale ha come oggetto il rapporto tra le persone. Essere soggetti del diritto internazionale significa che l’ordinamento pone a carico del soggetto dei diritti e dei doveri che il soggetto deve rispettare e difendere senza l’intermediazione. Per esempio, quando sono soggetto dell’ordinamento italiano posso andare davanti a un giudice in modo autonomo perché ho dei diritti e dei doveri e posso tutelarmi direttamente. Nell’ordinamento internazionale i trattati sono impegni che gli stati prendono uno nei confronti dell’altro e, anche se l’oggetto riguarda le singole persone, i diritti dei trattati non possono essere fatti valere direttamente dagli individui ma lo stato deve farli valere. es. un italiano ha la possibilità di andare davanti alla CEDU (corte europea dei diritti umani) ma questa possibilità di essere soggetto del diritto finisce quando lo stato italiano decide di togliersi dalla Convenzione europea sui diritti umani (CEDU). Quindi il mio diritto è mediato dalla volontà dello stato di appartenenza. l’individuo è destinatario di moltissime norme internazionali, ma l’applicazione e l’attuazione nei suoi confronti avviene in generale per il tramite degli stati. Si tratta di verificare se esistano norme che creano diritti e doveri in capo agli individui (direttamente azionabili) :
- norme consuetudinarie → valgono per tutti gli stati e sono i diritti fondamentali della persona (legati alla sua integrità fisica e alla sua dignità). Per esempio nessuno stato è in grado o può negare a una persona il diritto di non essere ridotto in schiavitù, in quanto è un diritto che gli appartiene in quanto essere umano e non solo in quanto cittadino di un ordinamento. Le norme consuetudinarie riguardano anche la responsabilità personale per crimini internazionali.
- norme pattizie → non sono valide erga omnes , ma solo per i soggetti che partecipano alla loro formazione. Inoltre, devono essere recepite all’interno degli Stati interessati attraverso norme di esecuzione. Riguarda il ricorso diretto ad istanze giurisdizionali internazionali es. corte europea dei diritti dell’uomo (CEDU).
- norme emesse da organizzazioni internazionali → nell’ordinamento di ciascuna organizzazione l’individuo può essere (può essere perché dipende dal trattato) titolare di diritti ma è un ordinamento creato dall’accordo istitutivo (diverso da quello della comunità internazionale). es. funzionari internazionali regolamenti UE LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE art.38, par.1, dello statuto della Corte Internazionale di Giustizia secondo cui la Corte decide applicando: “a) le convenzioni internazionali sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite; b) la consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale accettata come diritto; c) i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili; d) … le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni come mezzi sussidiari per la determinazione delle norme giuridiche Questo articolo rappresenta un abc delle fonti obbligatorie per tutti gli stati (nozioni civili come stato di diritto). FONTI NON SCRITTE
LA CONSUETUDINE INTERNAZIONALE → norme che regolamentano la coesistenza degli stati sovrani ed
indipendenti. Si tratta di poche norme non scritte che si rivolgono a tutti gli stati. Problemi della consuetudine internazionale:
- applicazione ai nuovi stati (no “obiettore persistente”)
- è una norma spontanea (non c’è una fonte formale di produzione) consuetudine internazionale: nello statuto della corte internazionale di giustizia è definita come prova di una pratica generale accettata come diritto. È una fonte primaria del diritto internazionale, che si indirizza e vincola tutti i soggetti della comunità internazionale. La formazione di una norma consuetudinaria presuppone che ci sia:
- elemento oggettivo → ripetizione costante nel tempo di un dato comportamento da parte della generalità dei soggetti ( diuturnitas o prassi)
- elemento soggettivo → convincimento che quel comportamento sia conforme a diritto o a necessità ( opinio iuris sive necessitatis). Doverosità sociale è una NORMA FLESSIBILE, derogabile tramite accordo o derogabile da un’altra norma consuetudinaria (desuetudine) Accertamento della norma consuetudinaria→ manifestazioni della prassi internazionale come:
- prassi diplomatica
- atti dello stato (es. leggi, sentenze, atti amministrativi)
- diplomazia multilaterale (prassi organizzazioni internazionali, risoluzioni ONU)
- giurisprudenza internazionale
- trattati internazionali che eventualmente riaffermano regole consuetudinarie Tempo e modalità di formazione violazione o trasformazione della norma? Prova dell’esistenza della norma applicazione analogica (applicazione della norma a casi non previsti ma con caratteri analoghi; ad es estensione norme di navigazione marittima o spazio aereo) Le consuetudini particolari
- consuetudini regionali o locali →es. quelle formatesi tra gli stati dell’America Latina in materia si asilo politico
- modifica o abrogazione di norme previste da un trattato onere della prova per la parte che ne invoca l’esistenza La codificazione della consuetudine: la consuetudine viene trasfusa in un trattato.
- applicazione del criterio di equità? Comune nel senso giusto e dell’ingiusto → non è un principio operante nella comunità internazionale, ma può essere applicato o dal giudice/arbitro solo se le parti lo consentono. Non è una norma del diritto internazionale. LE FONTI SCRITTE – I TRATTATI L’ACCORDO INTERNAZIONALE sono norme volontarie che regolamentano la cooperazione tra stati sovrani e indipendenti. Uno stato dovrà rispettarne i limiti ma potrà liberamente scegliere di non far parte di nessun trattato. I trattati servono per fissare le regole e sono più numerosi rispetto alle norme consuetudinarie. Accordo: manifestazione dell’incontro della volontà di due o più stati. Presuppone un incontro delle volontà. Ogni stato si vincola in base alla costituzione dello stato. La collaborazione del trattato può avere oggetti estesi e variabili, l’importante è che l’accordo si perfezioni quando due o più parti decidono di vincolarsi. Sono fonti scritte. Vincolano solo le parti, che decidono volontariamente di fare parte di un trattato, fin quando le parti decidono di rimanere vincolate (la decisione di svincolarsi è unilaterale). Il fatto di aver scritto sul trattato di Lisbona che si può uscire dall’UE è servito per “tranquillizzare” gli stati. Nessuno può costringere uno stato a far parte di un trattato. Contenuto:
- regole materiali (per i rapporti tra le parti)
- regole formali o strumentali (creano fonti) Formazione, validità, efficacia regolate da:
- norme consuetudinarie (cause di invalidità e di estinzione dei trattati inderogabili) formate nel tempo, per aiutare gli stati a gestire questo strumento
- convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 → codifica le regole in materia di formazione, validità ed efficacia (es. gli stati possono togliersi dal trattato in base al vincolo pattizio → si tratta di una norma consuetudinaria; gli stati possono togliersi dal trattato comunicandolo 6 mesi prima al depositario → norma procedurale). La convenzione è utile perché dà la certezza che quando due stati litigano il giudice internazionale va a vedere se le due parti sono parte della convenzione di Vienna. Di conseguenza può applicare le norme della convenzione, se no bisogna ricodificare la norma consuetudinaria. La convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 (in vigore da 1980) ha valore irretroattivo in alcune norme innovative. Procedimento di formazione Il diritto internazionale permette agli stati di scegliere liberamente come legarsi a un trattato. La prassi quotidiana è ricca di esempi in cui questi modelli si intrecciano. Al diritto internazionale interessa solo che dal momento in cui uno stato è vincolato, questo assuma gli obblighi che ha firmato. PROCEDIMENTO NORMALE O SOLENNE 1 - negoziazione: Uno stato o un gruppo di stati organizza una conferenza diplomatica per scrivere un trattato su una determinata materia. Chi discute? Solitamente i diplomatici plenipotenziari perché hanno i pieni poteri. Ogni stato generalmente manda i propri ambasciatori, a cui il governo ha dato il pieno potere di negoziare. La conferenza diplomatica si deve dare delle regole, soprattutto nei trattati multilaterali. Solitamente si vota con maggioranza qualificata e il testo provvisorio diventa definitivo. 2 - firma o parafatura (apposizione delle iniziali) dei plenipotenziari: nel procedimento solenne la firma significa l’autenticazione del testo, quindi il testo è quello definitivo. Per cambiarlo bisogna riaprire i negoziati. Può essere che ci siano due passaggi: la conferenza fissa le regole per accertare che il testo negoziato sia quello e la firma degli stati assume un valore prettamente politico perché ha il significato anche di disponibilità dello stato a vincolarsi in futuro. Anche nel procedimento solenne la firma può arrivare alla certificazione di un testo, ma acquisisce anche valore di disponibilità politica. (per esempio ci sono stati che firmano ma non ratificano subito il trattato). es. United Nations Treaty Series online → lo Statuto di Roma, con cui è stato istituita la corte penale internazionale, ha impegnato 123 stati ma ha 174 firmatari. Negli USA la ratifica fu uno degli ultimi atti di Bill Clinton e il primo atto dell’amministrazione Bush fu di ritirare la firma e non vincolarsi al trattato. La firma viene dotata di peso politico significativo, ma dal punto di vista giuridico non è un vincolo.
3 - ratifica: procedura per vincolarsi. Gli stati devono attuare procedure con cui vincolarsi al trattato in base alla costituzione dello stato. In Italia solo il parlamento può vincolare lo stato a un trattato internazionale. 4 - scambio di ratifiche o deposito delle ratifiche: il trattato è l’incontro delle volontà quindi è necessario che gli stati attivino lo scambio di ratifiche. Nelle disposizioni finali dei trattati multilaterali solitamente si prevede un numero minimo di ratifiche per l’entrata in vigore del trattato. C’è uno stato depositario oppure il segretario delle UN raccoglie le ratifiche. Il trattato entra in vigore quando si raggiunge il numero minimo di ratifiche. Ci può essere un arco temporale tra il momento in cui lo stato manifesta la volontà di vincolarsi e l’attuazione del trattato. In questo periodo di tempo lo stato dovrebbe astenersi dal commettere azioni che sono in contrasto con il trattato che ha firmato. Incontro delle ratifiche. 6 - notifica: l’art. 16 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati prevede che lo stato depositi la ratifica e notifichi le ratifiche. “Scambio o deposito degli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione A meno che il trattato non disponga altrimenti, gli strumenti di ratifica, di accettazione, d’approvazione o di adesione accertano il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un trattato al momento: a) del loro scambio tra gli Stati contraenti; b) del loro deposito presso il depositario; o c) della loro notifica agli Stati contraenti o al depositario, se così è stato convenuto” 7 - registrazione: Art.102 della Carta prevede la registrazione del trattato presso il segretariato delle Nazioni Unite non solo per i trattati multilaterali. “ 1. Ogni trattato ed ogni accordo internazionale stipulato da un Membro delle Nazioni Unite dopo l’entrata in vigore del presente Statuto deve essere registrato al più presto possibile presso il Segretariato e pubblicato a cura di quest’ultimo.
2. Nessuno dei contraenti di un trattato o accordo internazionale che non sia stato registrato in conformità alle disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo, potrà invocare il detto trattato o accordo davanti ad un organo delle Nazioni Unite.” Il vantaggio della registrazione presso le Nazioni Unite è che nel momento in cui lo stato ha interesse può far valere questo trattato davanti agli organi delle UN (anche la CIG). Procedimenti alternativi:
- forma differita → la conferenza certifica il testo e poi gli stati lo firmano nel tempo.
- trattati aperti (clausola di adesione o accessione) → trattato prevede la possibilità di aderire al trattato successivamente. Es il trattato di Banca Mondiale è aperto, ha una clausola per cui tutti gli stati del mondo possono entrare a far parte della Banca Mondiale a patto che sia parte del Fondo Monetario Internazionale. Ci sono quindi delle clausole con cui si può entrare a far parte del trattato.
- trattati predisposti da OI → le OI adottano atti che non sono vincolanti o predispongono trattati. Es trattato Miga: scritto in 45 anni all’interno dei servizi giuridici della Banca Mondiale. È un testo che viene offerto agli stati ma è predisposto dalle OI. Es convenzione C182 ILO è un trattato elaborato dai servizi giuridici dell’ ILO e poi aperto alla firma degli stati, che scelgono liberamente di vincolarsi. Anche in questi casi c’è un numero minimo di ratifiche per cui il trattato entra in vigore. Accordi in forma semplificata La firma non autentica il testo, non dà disponibilità politica ma impegna lo stato. La firma è una manifestazione della volontà degli stati a impegnarsi. Problema: chi può impegnare il proprio stato? La competenza a stipulare è stabilita nelle norme costituzionali dello stato stesso. In generale sono gestiti dai governi (intesi come esecutivo) in materiale tecnico-amministrativo e solitamente sono firmati dai ministri o ambasciatori con pieni poteri dal ministro competente. Il diritto internazionale alla scelta del procedimento di vincolo al trattato (procedimento solenne o differente). Il diritto internazionale pone con l’ Art. 46 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati “ _1. Il fatto che il consenso di uno Stato a vincolarsi a un trattato sia stato espresso in violazione di una disposizione del suo diritto interno riguardante la competenza a concludere trattati non può essere invocato dallo Stato in questione come viziante il suo consenso, a meno che questa violazione non sia stata manifesta e non riguardi una norma del suo diritto interno di importanza fondamentale
- Una violazione è manifesta se essa è obiettivamente evidente per qualsiasi Stato che si comporti in materia secondo la pratica abituale e in buona fede.”_ dice che l’incompetenza dell’organo non deve essere manifesta. Se chi non ha il potere di implicare lo stato in un trattato lo firma? Dipende quanto si vogliono salvaguardare i rapporti tra stati. 2 casi in cui lo stato italiano non ha rispettato gli obblighi
disposizioni siano incompatibili con gli obblighi di cui sia destinatario nei confronti di un altro Stato per effetto di un altro trattato.” Art. 41 convenzione di Vienna “ _Accordi che modificano trattati multilaterali limitatamente ai rapporti fra alcune parti
- Due o più parti a un trattato multilaterale possono concludere un accordo avente per oggetto di modificare il trattato nelle loro relazioni reciproche soltanto se: la possibilità di una tale modifica è prevista dal trattato; o la modifica in questione non è proibita dal trattato, a condizione che essa: i) non pregiudichi il godimento da parte delle altre parti dei diritti che esse ricavano dal trattato né l'adempimento dei loro obblighi; e ii) non riguardi una disposizione alla quale non si possa derogare senza che vi sia incompatibilità con la realizzazione dell'oggetto e dello scopo del trattato considerato nel suo complesso._
2. A meno che, nel caso previsto dal paragrafo 1, lettera a) il trattato non disponga diversamente, le parti in questione devono notificare alle altre parti la loro intenzione di concludere l'accordo e le modifiche che quest'ultimo apporta al trattato.” Può capitare che con un nuovo trattato il contenuto del precedente venga modificato. Le norme di pari grado sono in grado di cambiare le norme precedenti. Bisogna applicare due principi 1 - successione dei trattati nel tempo: modifica o abrogazione successiva-espressa o implicita) 2 - inefficacia dei trattati nei confronti degli stati terzi, un trattato non può imporre obblighi a stati non vincolati. Art 34 convenzione Vienna “ Un trattato non crea né obblighi né diritti per uno Stato terzo senza il suo consenso.” I due principi devono essere applicati quando i contraenti di un trattato successivo che abroga quello precedente non sono gli stessi. es. A e B stipulano un trattato → se viene modificato è in vigore quello più recente → se le parti sono diverse il trattato non può vincolare gli stati che non hanno ratificato. Se il trattato originario era tra A B e C, e successivamente viene modificato tra A e B, C non è più coinvolto e il nuovo trattato tra A e B è perfettamente legittimo. Quello tra A B e C sarà ancora in vigore, ma A e B saranno inadempienti verso C. il trattato verrà applicato e C può prendere delle contromisure perché ha subito una violazione. Il trattato può anche contenere delle clausole di compatibilità o di subordinazione (ad es art. 351 TFUE e art 103 Carta ONU) LE RISERVE NEI TRATTATI Possibilità dello stato di condizionare la propria partecipazione al trattato. Dichiarazione unilaterale dello stato che si vincola ad un trattato multilaterale. È un problema recente: la disciplina riguardante le riserve si è modificata nel secondo dopoguerra per la fiducia che si aveva nel multilateralismo, che ha consentito alla maggior parte degli stati di vincolarsi a grandi trattati, soprattutto quelli sui diritti umani. L’atteggiamento verso la possibilità di uno stato di vincolarsi a certe condizioni è diventato più elastico. Come uno stato può condizionare la sua partecipazione:
- non accettare certe clausole: mette la riserva su una particolare clausola
- accettarle con modifiche: pone condizioni senza cancellare certe clausole
- accettarle con determinate interpretazioni (riserve interpretative): dare interpretazioni a una certa clausola Il problema è dello stato che pone la riserva ma anche degli altri, che possono non accettare le riserve o condizionare l’accettazione per entrare a far parte del trattato. es. A pone la riserva, B non è d’accordo → su 100 stati tra il 99esimo e il 100esimo stato il trattato non entra in vigore. es. stato B decide che se A pone una riserva all’art. 1, questo non entra in vigore tra loro → il trattato entra in vigore tra tutti gli stati ma la clausola tra A e B no lo stato che appone la riserva, può toglierla successivamente. La disciplina in materia di riserve è molto elastica. Evoluzione delle riserve nei trattati: fino agli anni 50 il diritto internazionale classico era molto rigoroso rispetto alle riserve. La regola era che
- la riserva doveva essere prevista dal trattato con una clausola nel testo oppure
- concordata durante la negoziazione (vuol dire che gli altri l’avevano già accettata perché faceva parte del trattato stesso) Nel 1951 l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite chiede un parere alla CIG sulla possibilità di porre riserve sulla convenzione per la repressione del genocidio (che nel testo non prevedeva clausole con esplicitata la possibilità
di apporre delle riserve). La CIG avvia una regolamentazione particolarmente elastica, stabilendo che l’importante è solo nel contenuto e che la riserva non deve essere incompatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato. Con un criterio così elastico anche i tempi della riserva sono condizionati. Chi è che può bloccare la riserva: gli altri consociati, le altre parti del trattato. Di solito sono tolleranti e si verifica la validità della riserva (in conformità). La convenzione di Vienna all’Art 19 scrive che la riserva non deve essere proibita dal trattato purché il trattato non disponga che possono essere fatte solo determinate riserve, fra le quali non figura quella questione (es se il trattato dispone che puoi fare una riserva all’art 1, 2 e 3 non pupi farlo all’art 4) e la riserva non deve essere incompatibile con l’oggetto e lo scopo del trattato. Problemi
- effetti della riserva nei confronti dello stato obiettante → se vuoi fare la riserva, quel trattato per chi è obiettante non può entrare in vigore. A livello multilaterale è un problema e lo stato obiettante può condizionare il trattato per la riserva o per l’accettazione del trattato.
- tempi di formulazione della riserva → oggi dalla prassi la regola è ampia, purché gli altri stati non la contestino
- riserve inammissibili per incompetenza dell’organo che formula la riserva? → no, nel momento in cui il parlamento non dovesse essere d’accordo sfiducia il governo e comunica al depositario che la riserva è modificata o cancellata. Uno stato non può sciogliersi dai vincoli internazionali per mere questioni interne L’ INTERPRETAZIONE DEI TRATTATI Due metodi
- metodo subbiettivistico → in uso in passato. Ricerca delle volontà delle parti: accettare qual era stata la volontà delle parti e le intenzioni delle parti. I lavori preparatori in questo metodo diventavano fondamentali perché l’interprete doveva capire cosa volessero dire.
- metodo obbiettivistico (art 31 convenzione Vienna) → “regola generale di interpretazione 1. un trattato deve essere interpretato in buona fede seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo 2. ai fini dell’interpretazione di un trattato il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allegati inclusi: a) ogni accordo relativo al trattato e che sia intervenuto tra tutte le parti in occasione della sua conclusione; b) ogni strumento disposto da una o più parti in occasione della conclusione del trattato ed accettato dalle altre parti in quanto strumento relativo al trattato”. L’interprete dovrà tenere conto del contesto. Di solito nella prima parte dei trattati c’è il ragionamento e un’analisi che spiega il processo che ha portato a una determinata decisione. L’interprete deve adottare una posizione oggettiva e può utilizzare anche i principi di interpretazione del diritto interno. Il trattato dispone in quale lingua o lingue è redatto il testo autentico e quando c’è una disputa bisogna ricercare la parola utilizzata nel testo originale. La teoria dei poteri impliciti riguarda l’interpretazione dei trattati che istituiscono le organizzazioni internazionali. Per i trattati delle OI si può applicare questa teoria mutuata dal sistema statunitense. Teoricamente l’ OI dovrebbe limitarsi a ciò che è scritto nel trattato, ma con questa teoria l’ente possiede non solo i poteri conferiti dallo statuto ma anche tutti quelli necessari per esplicare adeguatamente le sue funzioni. Esempio: 1954, istituzione del Tribunale amministrativo ONU → nel trattato non era scritto, ma si tiene conto che questo tribunale sia un potere implicito nel potere espresso della gestione del personale. Utilizzato per spiegare il perché il consiglio di sicurezza ha istituito i tribunali per l’Ex Iugoslavia e per il Ruanda. Per mantenere la pace internazionale (obiettivo espresso) può istituire un sistema che garantisca ai criminali di rispondere ai crimini. LA SUCCESSIONE DEGLI STATI NEI TRATTATI Può succedere che le parti di un trattato cambino (per esempio quando la conformazione degli stati cambia es Germania dell’est → oggi?). Ci chiediamo se e quando i diritti e gli obblighi del predecessore passano allo stato subentrante. La regola del diritto consuetudinario è la regola dalla tabula rasa. → il nuovo stato è libero da qualsiasi vincolo o trattato. Nessun vincolo può passare dal predecessore al successore, è libero di chiedere a quali trattati subentrare e a quali non entrare. Nel periodo 50-60 con gli accordi di devoluzione gli stati colonialisti facevano accordi con le colonie quasi indipendenti perché le colonie si impegnassero a succedere nei trattati stipulati dalla madrepatria (es accordi
2 - manifesta incompetenza dell’organo stipulante o violazione di una norma di importanza fondamentale del proprio diritto interno (art. 46) es caso Baraldini → durante il governo D’Alema, l’Italia cerca di riportare in patria Silvia Baraldini, in carcere negli USA. Inizialmente gli USA si oppongono perché hanno paura che in Italia possa usufruire di riduzioni di pena. A seguito della vicenda del Cermis (magistratura e parlamento italiano chiedono di processare la persona in Italia ma gli USA fanno valere gli accordi NATO: premazia dello stato di invio di giudicare con le proprie leggi il colpevole, a meno che lo stato di invio non rinunci a questo diritto; in questo caso gli USA non rinunciano). Lo stato Italiano e statunitense arrivano a un accordo in forma semplificata, in cui l’Italia si impegna a non accordare i benefici che la legge italiana prevedeva. Tuttavia Silvia Baraldini si ammala in carcere e la sua permanenza in carcere non è più possibile → l’accordo viene dichiarato nullo dalla corte costituzionale perché va contro un principio fondamentale della costituzione (diritto alla salute, principio di discriminazione). 3 - vizi nella formazione della volontà dell’organo stipulante errore: falsa rappresentazione della realtà che porta un soggetto a stipulare un contratto diverso da quello che avrebbe realmente voluto, e che costituisce un vizio del consenso tale da causare l'annullabilità del contratto. Dolo: causa di annullabilità del contratto che consiste negli artifici o raggiri usati da un soggetto per far cadere un altro soggetto in errore al fine di indurlo a concludere un contratto, che, in assenza del dolo, non avrebbe concluso. Violenza: causa di invalidità del contratto che ricorre quando si verifica un costringimento psicologico o fisico, che limita o elimina del tutto la libertà di scelta del soggetto che la subisce. es. trattati di pace tra vinti e vincitori, in cui il vinto non è nella stessa condizione dei vincitori. Comunque i trattati di pace sono da considerarsi a pieno vigore perché si vuole ripristinare la pace. Sono validi anche i trattati di pace risultati di un periodo di conflitti armati. Un esempio di trattato considerato nullo è il trattato di Berlino del 1938, con cui la Cecoslovacchia cedeva i sudeti: è nullo perché la Cecoslovacchia è costretta con una minaccia a vincolarsi a questo trattato. Gli effetti della guerra sui trattati (si ritiene che la guerra sospenda i trattati)
- trattati che operano solo in un conflitto armato (ad es le quattro convenzioni di Ginevra del 1949)
- trattati che si estinguono in quanto totalmente incompatibili (ad es. una precedente alleanza)
- trattati che vengono sospesi CAUSE DI ESTINZIONE DEI TRATTATI
- condizione risolutiva: può essere che il trattato stesso si prefigga un determinato obiettivo, e una volta raggiunto il trattato si estingue. (Es trattato per la costruzione di una ferrovia: una volta costruita la ferrovia il trattato si estingue).
- il trattato contiene al suo interno una clausola che dispone della sua durata → termine finale.
- denuncia o recesso: il trattato può sempre essere denunciato, ogni stato può decidere di uscire dal trattato. In generale ci sono regole per uscire dal trattato, ma nel caso in cui queste non fossero specificate c’è sempre la possibilità di uscire e la denuncia deve essere ritenuta valida
- inadempimento: quando uno stato viola un trattato, le altre parti possono ritenersi esenti dai vincoli. Lo stato vittima di un illecito può reagire senza passare dai tribunali internazionali
- sopravvenuta impossibilità dell’esecuzione: evento irreversibile che rende impossibile l’esecuzione del trattato es trattato in cui uno stato concede la navigazione, avviene un terremoto, il fiume non è più navigabile e il trattato non può più essere rispettato. Lo stato non ha la possibilità di scegliere e d è nella sue condizioni materiali di non poter rispettare l’impegno preso.
- abrogazione tramite nuovo accordo (abrogazione totale o parziale/espressa o per incompatibilità)
- il principio “rebus sic stantibus” (mutamento radicale delle circostanze) quando vengono a modificarsi in modo radicale quelle condizioni iniziali che avevano portato alla stipulazione del trattato. Es trattato di alleanza A e B: se scoppia una guerra tra A e B il trattato è da considerarsi estinto. Non rientra nel mutamento radicale delle circostanze il mutamento della forma di governo, a meno che non porti alla formazione di un nuovo soggetto. Le fonti derivate (previste) da accordi Fonti di terzo grado
- i trattati possono contenere regole formali o strumentali, che prevedono la produzione di altre fonti.
Troviamo la produzione di fonti di terzo grado negli atti tipici delle OI (raccomandazioni e progetti di convenzioni). Le OI non hanno la forza di obbligare gli stati a fare qualcosa, il fenomeno dell’UE è unico a livello internazionale. Le raccomandazioni e le dichiarazioni (atto che esce dall’Assemblea Generale, è un atto di sintesi di tutti gli stati) delle Nazioni Unite hanno effetti giuridici → valore di esortazione, un modo per indirizzare l’azione degli stati della comunità internazionale. Tra i vari trattati dell’Assemblea che non vincolano ci sono la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948, la dichiarazione universale sulla sovranità e sulle risorse naturali 1962, la dichiarazione sul diritto allo sviluppo 1986. Nelle dichiarazioni e risoluzioni l’Assemblea Generale prende posizione nell’ambito di una specifica questione, il più delle volte adottata per consensus. Gli atti delle NU possono contribuire alla formazione di norme consuetudinarie e di norme pattizie. Quindi che valore hanno? Non possono obbligare gli stati a meno che non diventino trattati, hanno valore di esortazione, rappresentano il comune sentire ma resterebbero lettera morta se il valore di esortazione non venisse accolto nel comportamento degli stati, quindi si trasforma in norma pattizia o consuetudinaria, in atti vincolanti. Eccezioni:
- decisioni vincolanti del consiglio di sicurezza NU → sono vincolanti, se si trova la formula “agendo nell’ambito del capitolo settimo….” sta esortando gli stati a d agire
- atti dell’Unione Europea (art 288 TUE) “per esercitare le competenze dell’Unione, le istituzioni adottano regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazioni, pareri”. I regolamenti, direttive, decisioni sono vincolanti. Il regolamento ha portata generale ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Nei trattati vengono stabiliti i settori in cui l’UE può adottare direttive e regolamenti. Nei settori in cui i trattati prevedono la possibilità di adottare regolamenti, si adottano degli atti che hanno il valore di legge e soprattutto sono direttamente applicabili, senza che ci sia la possibilità di bloccarli. I regolamenti sono sottoposti alla nostra costituzione ma superiori alla legge ordinaria. In molti settori il parlamento europeo è co-legislatore con il consiglio. La direttiva vincola lo stato membro cui è rivolta per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salvo restando la competenza degli organi nazionali in merito alla forma e ai mezzi. La direttiva stabilisce anche il tempo per arrivare a un certo risultato (es direttiva sulla liberalizzazione della telefonia). Il parlamento è co-legislatore del consiglio. La decisione è obbligatoria in tutti i suoi elementi. Se designa i destinatari è obbligatoria soltanto nei confronti di questi (es. decisione commissione europea marzo 2004 sul caso Microsoft: multa alla Microsoft per concorrenza sleale). Le raccomandazioni e i pareri non sono vincolanti. gerarchia delle fonti internazionali I- consuetudine (e principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili) II- trattato III- fonti previste da accordi (atti organizzazioni internazionali) consuetudine = norma flessibile = derogabile tramite accordo
- accordi di codifica
- no deroghe pattizie né alle norme di ius cogens e agli obblighi erga omnes e alle norme che regolano le cause di invalidità e di estinzione dei trattati Soft law insieme di atti e manifestazioni (raccomandazioni, pareri e atti non vincolanti delle OI) della prassi privi di effetti giuridici vincolanti. A rigore non è una fonte. Sono regole che:
- sono adottate da soggetti che non hanno il potere di emettere norme vincolanti
- sono comportamenti solo raccomandanti
- sono regole che posseggono doverosità morale, sociale o politica Vi è un problema di obbligatorietà della norma. sono per esempio i codici di condotta (es codice OCSE sulle imprese multinazionali), risoluzioni ONU, core principles (es comitato di Basilea: formato dai rappresentanti delle grandi banche europee; ogni banca agisce in base alla legge dello stato in cui è costituita, ma può stabilire delle strategie. Regole che spesso diventano leggi a livello nazionale ed europeo, ma elaborate in un organo che non ha potere di adottare atti vincolanti).