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diritto internazionale, lezioni del prof Cadin per il primo esonero
Tipologia: Sintesi del corso
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Diritto internazionale
Funzione normativa, esecutiva e giurisdizionale 1) FUNZIONE NORMATIVA Come nascono le norme ->
dedere aut pigne : lo stato ha due possibilità o inizia le indagini per giungere nell’ambito del diritto internazionale o deve chiedere l’estradizione dei colpevoli Come il caso deve i anche quello dei maro potrebbe essere risolta in materia di diritto internazionale. L’Italia pur avendo firmato la convenzione è stata per anni inadempiente perché aveva inserito la tortura penale Dichiarazione facoltativa di accettazione della competenza obbligatoria della corte costituzionale di giustizia a posizione di reciprocità: è prevista dall’art 36 par 2 dello statuto della corte istituzionale di giustizia. Tutti gli stati membri delle nazioni unite sono ipso fatto membri dello statuto. Prevede che gli Stati parte dello statuto possono fare questa dichiarazione dove accettano che le controversie future saranno risolte d’alla corte istituzionale di giustizia a condizione di reciprocità. La Corte sarà competente nel caso in cui ambedue le due parti in controversia abbiano fatto la dichiarazione che è facoltativa. La condizione di reciprocità ha natura sostanziale nel senso che la corte sarà competente a due condizioni **1) ambedue le parti hanno fatto la dichiarazione
**1. anti giuridicità
ma anche una circostanza di esclusione dal fatto illecito: riflette la natura anorganica del diritto internazionale e il fatto che in esso sia bandito l’uso della forza Statuto della corte internazionale di Giustizia Art. 38 dello Statuto della corte , legato alla carta della corte internazionale di giustizia del ’45 -> sede a Laia principale organo istituzionale delle nazioni unite, formata da 15 giudici per 9 anni di differente nazionalità. Sono eletti dall’Assemblea generale e dal consiglio di sicurezza delle nazioni unite. Corte non è un organo di Stato ma di individuo, i giudici agiscono non come rappresentanti degli stati ma a titolo personale. Statuto: contiene le attività della corte, è legato alla carta delle nazioni unite e tutti i membri di essa sono ipso fatto a far parte dello Statuto. Se uno stato che fa parte dello Statuto questo non significa che la corte deciderà di una della controversia. Essere parte dello statuto della corte è una condizione necessaria ma non sufficiente per far risolvere alla corte una controversia. Tutte le parti in controversia, affinché la corte possa risolvere la stessa, devono: a) essere stati b) devono parte dello statuto della corte c) devono aver dato il proprio consenso alla nascita della competenza della corte. Funzione consultiva -> la corte può dare consigli giuridici su richiesta di alcune entità. Es. assemblea generale qualche anno fa chiese se la costruzione del muro israeliano fosse lecita o no Funzione contenziosa -> quali sono le fonti che la corte può utilizzare. In realtà lo statuto della corte non è stato scritto nel ’45 ma precedentemente (all’inizio degli anni ’20) perché la corte succede alla corte permanente di giustizia internazionale che precedeva la nascita delle NU. I redattori della carta delle nazioni unite hanno fatto copia/incolla della corte permanente di giustizia -> linguaggio è quello di un secolo fa. Negli anni ’20 del ventesimo secolo, la comunità internazionale era molto diversa, fondata su entità coloniali. Non c’è più distinzione tra potenze coloniali e dominio economico. Va considerata l’epoca storica di quando è stato redatto il documento. L’ART. 38 DELLO STATUTO DELLA CIG LE FONTI DEL DIRITTO INTERNAZIONALE L’art. 38 ci offre delle considerazioni sul sistema delle fonti indicando le varie categorie di norme che la Corte applica per risolvere “conformemente al diritto internazionale” le controversie che le sono sottoposte. Non è una norma sulle fonti in senso stretto ma una norma sul diritto applicabile alla soluzione delle controversie. “la Corte, la cui funzione è decidere in base al diritto internazionale le controversie che le sono sottoposte, applica: a) Le convenzioni internazionali sia generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite b) La consuetudine internazionale, come prova di una pratica generale accettata come diritto
confligge con lo ius congens è nullo, non ha mai prodotto valore giuridico. Dunque il giudice internazionale non potrà applicare quel trattato. -> es trattati di estradizione LE SENTENZE INTERNAZIONALI DISPOSITIVE Le sentenze ex aequo et bono L’unica ipotesi in cui una decisione giudiziaria è da considerare fonte del diritto internazionale è quella sentenza dispositiva -> art. 38 della CIG, quando le parti autorizzano la Corte a risolvere la loro controversia applicando criteri extra-giuridici, creando quindi una nuova norma applicabile alla controversia stessa. Condizione: che le parti abbiano autorizzato a decidere la controversia ex aequo et bono La consuetudine è il diritto della coscienza giuridica della comunità internazionale. Non è un atto ma è un fatto giuridico poiché è necessario, si impone agli interessi e alla volontà particolare degli stati. La consuetudine è articolata in due elementi costitutivi necessario affinché nasca la norma costituzionale:
normalmente è derogabile, due o più stati possono decidere di non applicare le norme consuetudinarie che però non sono messe in discussione. La consuetudine vale erga omnes e protegge un interesse collettivo che appartiene ad una comunità internazionale nel suo insieme quindi pone degli obblighi erga omnes -> tutti gli stati potranno invocare la responsabilità degli stati. T utte le norme erga omnes sono anche imperative? DIRITTO INTERNAZIONALE NON SCRITTO GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CONSUETUDINE Il diritto internazionale non scritto costituisce l’elemento che riunisce a sistema il diritto internazionale -> art. 38 dello Statuto la consuetudine internazionale come “prova di una pratica generale accettata come diritto”. Elementi tradizionali della consuetudine: Elemento obiettivo: comportamento costantemente tenuto dagli Stati di fronte a certe situazioni (repetitio facti) Elemento psicologico: convincimento della doverosità giuridica del comportamento stesso. Dalla consuetudine esula l’elemento della volontà degli Stati, ciò che porta a qualificare la consuetudine come fatto giuridico in senso stretto (contegni o azioni che consistono in manifestazioni di volontà materiali) e non come atto giuridico (manifestazioni di volontà). RILEVANZA DELLA CONSUETUDINE La nozione giurisprudenziale della consuetudine si attesta anche sulla concezione binaria degli elementi costitutivi: a) La pratica degli Stati b) La convinzione di doverosità giuridica Sentenza della CIG nell’affare della piattaforma internazionale del Mare del Nord è considerata il leading case della giurisprudenza internazionale in materia di formazione della consuetudine. Per affermare l’esistenza di una norma consuetudinaria, occorre che la pratica degli stati sia stata frequente e praticamente uniforme e che si possa stabilire che “una regola di diritto o un obbligo giuridico è in gioco”. Quindi gli atti considerati non solo devono rappresentare una prassi costante ma devono inoltre testimoniare per la loro natura la convinzione che tale pratica è resa obbligatoria dall’esistenza di una regola di diritto. TEMPO NELLA FORMAZIONE DELLA CONSUETUDINE Tempo durante il quale i comportamenti doverosi devono ripetersi perché possa dirsi formata una norma consuetudinaria. È necessario che i comportamenti siano ripetuti per un lungo periodo di tempo o anche breve? “coutume sauvage” o “coutume sage. Con la progressiva codificazione del diritto del mare che ha visto susseguirsi tra gli anni 50 e inizio 80 tre conferenze delle Nazioni Unite la quale ultima durò 20 anni e consentì una rilettura delle norme in vigore e una riuscita operazione di sviluppo progressivo del diritto internazionale del mare -> non bisogna meravigliarsi che vi siano state delle pieghe di questo processo negoziale in tempi relativamente brevi come ad
Il percorso formativo della consuetudine può essere complesso e difficile da identificare -> es. caso Kite nel 1920 quando la regola consuetudinaria sull’esenzione degli agenti diplomatici stranieri della giurisdizione civile dello Stato era già consolidata. -> messa in discussione nel 1922 dalla Corte di cassazione italiana che diceva che “il rappresentante di un Governo estero è soggetto alla giurisdizione civile del Regno per tutti gli atti per i quali la competenza dei nostri tribunali è ammessa secondo il diritto comune tranne il caso in cui egli abbia agito proprio in rappresentanza dello Stato estero, se non addirittura per incarico del suo governo. -> nel 1961 dopo varie problematiche, è stata adottata la Convenzione sulle relazioni diplomatiche. NORME CONSUETUDINARIE IMPERATIVE LO IUS COGENS Verso la fine degli anni ’60 i paesi in via di sviluppo e i paesi socialisti si sono fatti promotori dell’idea secondo la quale alcune regole fondamentali del diritto internazionale (autodeterminazione dei popoli, divieto di aggressione, genocidio, schiavitù, divieto di discriminazione razziale ecc…) godrebbero di una forza superiore rispetto a tutte le altre -> trattati con esse compatibili: NULLI. Si tratta quindi di riconoscere ad alcune norme internazionali di natura consuetudinaria un rango superiore. Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati (1969) -> ha recepito questa istanza negli art. 53 e 64. L’art. 53 -> relativo ai trattati in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale, stabilisce la nullità assoluta di qualsiasi trattato che è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale NORMA IMPERATIVA: “Norma accettata e riconosciuta dalla comunità internazionale degli Stati nel suo complesso come norma alla quale non è consentita alcuna deroga e che può essere modificata soltanto da un’altra norma del diritto internazionale generale avente lo stesso carattere.” L’art. 64 -> in caso di sopravvenienza di una nuova norma imperativa di diritto internazionale generale, qualsiasi trattato esistente in conflitto con tale norma è nullo e si estingue. Norme che non possono essere derogate es. decisioni vincolanti del Consiglio di sicurezza dell’ONU. Questa innovazione ha suscitato riserve da parte di alcuni stati es. la Francia che non ha ancora firmato e ratificato la Convenzione. Per superare le resistenze di questi paesi -> convenzione contempla un meccanismo obbligatorio per la soluzione delle possibili controversie sulla determinazione delle norme imperative -> art.66 prevede il potere di ogni Stato parte ad una controversia avente oggetto gli art. 53 e 64 della Conv. Di sottoporre, su ricorso unilaterale, la controversia alla decisione della CIG. OBBLIGHI ERGA OMNES La nozione di ius cogens è collegata con quella di obblighi erga omnes seppur esse non siano equivalenti ma è evidente che obblighi erga omnes sono in genere contemplati da norme imperative del diritto internazionale.
Nella sentenza del 1970 sul caso Barcelona Traction Light and Power company, la CIG ha definito gli obblighi erga omnes come quelli che uno Stato assume nei confronti di una comunità internazionale nel suo insieme DIVERSI da quelli che uno Stato assume nei confronti di un altro Stato nell’ambito della protezione diplomatica. Quindi in conclusione, la violazione di una norma imperativa comporta la commissione di un grave illecito internazionale nei contronti dell’intera comunità internazionale e non solo dello Stato o degli Stati direttamente vittime della violazione. La questione fu approfondita nei lavori della CIG nell’ambito della responsabilità internazionale degli Stati -> distinzione tra illeciti ordinari dello Stato (delitti) e crimini internazionali dello Stato -> la violazione di obblighi erga omnes dava luogo alla commissione di crimini internazionali e non di illeciti. Art. 19 faceva come esempi di crimini l’aggresione, mantenimento di regimi coloniali, la schiavitù, l’apparteid ecc… L’IDENTITÀ DELLE NORME IMPERATIVE IL CONVINCIMENTO DELL’INDEROGABILITÀ Qual è l’elemento che distingue tali norme da tutte le altre? Il convincimento di tutti gli Stati circa la loro inderogabilità che si forma per l’importanza della materia disciplinata. Elementi costitutivi delle norme imperative sono gli stessi delle norme consuetudinarie internazionali -> diuturnitas e l’opinio iuris + convincimento della loro inderogabilità. In caso di norme imperative non è sufficiente il convincimento che un dato comportamento è doveroso in quanto richiesto da una norma ma è necessario che il convincimento riguardi anche l’inderogabilità della norma che contempla il comportamento in questione. La sentenza del 2012 afferma che il divieto di tortura è parte del diritto consuetudinario e ha acquisito il carattere di norma imperativa -> divieto che riposa su un’estesa pratica internazionale e sull’opinio iuris degli Stati. Come prova della pratica e del convincimento giuridico, la Corte rileva che il divieto di tortura è contenuto in numerosi strumenti internazionali a vocazione universale. (es. divieto è contenuto nell’art. 13 della Costituzione) In realtà, la prassi sulle norme imperative del diritto internazionale è ancora scarsa. È la giurisprudenza che sta dando il contributo maggiore -> sentenza della Corte di giustizia delle CE nel caso Kadi (2008) afferma che “la Convenzione di Vienna non stabilisce quali siano le norme internazionali a carattere imperativo, sarà l’interprete a doverne ricavare l’identità. È però opinione comune che facciano parte dello ius cogens quei principi che richiamano valori universali e fondamentali come i diritti umani principali, il principio di autodeterminazione dei popoli, il divieto della minaccia e/o uso della forza. Elenco che potrebbe essere aggiornato in relazione all’art. 103 della Carta delle Nazioni Unite. NORME IMPERATIVE NEI TRATTATI
inumani o degradanti nella vicenda relativa al caso Hissène Habré , già dittatore del Chad tra il 1982 e il
La controversia tra Belgio e Senegal, della quale la Corte è stata investita nel 2009, riguardava alcuni aspetti dell’ obbligo di processare o estradare (aut dedere aut iudicare) Hissène Habré, rifugiatesi in Senegal dopo la sua destituzione, per presunti crimini di tortura commessi durante gli anni del suo governo. Secondo le considerazioni avanzate dal Belgio, il Governo Senegalese, non procedendo ad attivare procedimenti penali a carico di Habré ed allo stesso tempo rifiutando di accogliere la richiesta di estradizione presentata dal Governo Belga nell’ambito di un procedimento a suo carico nel frattempo istituito in Belgio, era venuto meno agli obblighi previsti dalla Convenzione contro la tortura del 1984. La Corte, accogliendo nel merito le considerazioni presentate dal Belgio, ha riscontrato (14 voti a 2) la responsabilità internazionale del Senegal. All’unanimità i giudici hanno invece disposto che il Senegal debba, senza ulteriori ritardi, sottoporre il caso di Hissène Habré alla sue autorità competenti per l’avvio dell’azione penale, salvo nell’eventualità in cui esso decida di estradare Habré verso uno Stato che ne abbia fatto richiesta.) RAPPORTI TRA LE NORME CONSUETUDINARIE E CONVENZIONALI I TRATTATI COME DIRITTO SPECIALE A parte il caso delle norme cogenti, le norme derivanti da accordi hanno in generale un’efficacia normativa equivalente a quella delle regole consuetudinarie. Sebbene i trattati derivino la loro forza vincolante da una regola consuetudinaria, ciò non si traduce in un rapporto di subordinazione dei trattati alla consuetudine. Nel diritto internazionale -> il principio generale è quello della derogabilità reciproca delle norme convenzionali/ consuetudinarie. È anche vero che il diritto convenzionale in quanto diritto speciale trova applicazione più frequente delle norme generali. -> art. 38 infatti dello Statuto della CIG nel determinare il diritto applicabile dalla Corte per la soluzione delle controversie, menziona al primo posto “le convenzioni internazionali si generali che particolari, che stabiliscono norme espressamente riconosciute dagli Stati in lite” -> due o più Stati possono accordarsi tra loro con lo scopo di introdurre deroghe a una norma consuetudinaria nei reciproci rapporti. Basti pensare alla norma consuetudinaria relativa ai diritti di pesca nel mare territoriale -> diritto internazionale generale conferisce allo Stato costiero un diritto esclusivo di pesca nelle acque che fanno parte del suo mare territoriale come espressione della sovranità che esso esercita su tale zona marittima che può avere estensione massima di 12 miglia -> tuttavia, numerosi accordi bilaterali autorizzano barche di bandiera di altri stati a esercitare la pesca nelle proprie acque territoriali. Trattato -> deroga alla consuetudine generale e in caso di controversia ha la precedenza nella soluzione della vicenda. NORME CONSUETUDINARIE CHE MODIFICANO I TRATTATI Allo stesso modo, una norma consuetudinaria può abrogare/ modificare un trattato fra due o più stati. Spesso si modificano consuetudini ai trattati derivanti dalla prassi applicativa. Nel sistema delle Nazioni Unite, una modifica consuetudinaria ha riguardato l’art. 27 della Carta nel senso che la decisione del Consiglio di sicurezza su questioni non procedurali possono essere adottate anche con l’astensione di Membri permanenti -> il veto è quindi inteso esclusivamente come voto negativo. In altri casi ci troviamo di fronte non a una modifica consuetudinaria ma a una semplice prassi applicativa consolidata -> secondo il parere della Corte internazionale di giustizia sulle
“Conseguenze giuridiche della costruzione di un muro nel territorio palestinese occupato” (2004), l’interpretazione dell’art.12 della Carta è evoluta per l’effetto della crescente tendenza dell’Assemblea e della Corte di esaminare parallelamente la stessa questione. -> questa prassi deve essere considerata compatibile con la Carta ma non equivale a una modifica consuetudinaria. Anche in altri settori del diritto internazionale si è verificata la formazione di norme consuetudinarie successive -> diritto del mare nei rapporti tra le quattro Convenzioni di Ginevra del 1958. Conclusione -> poiché trattati (dir. Intern. Particolare) e consuetudine (dir. Intern. Generale) sono su un piano di parità e hanno il medesimo rango, i rapporti tra le norme sono retti da principi generali. I principi generali relativi alla successione delle norme nel tempo sono:
Se tutti i trattati sono fonti di norme giuridiche, i trattati volti a tutelare beni e valori d’interesse comune ad un gruppo numeroso di Stati si caratterizzano per il fatto che creano obblighi erga omnes partes -> il cui esercizio è opponibile o il cui adempimento è dovuto da ciascun contraente nei confronti di tutti gli altri. Nella sentenza relativa all’affare tra Belgio e Spagna Barcelona Traction Light and Power Company (1970) la CIG ha rilevato che i diritti fondamentali della persona umana, compresa la protezione contro la pratica della schiavitù e la discriminazione razziale si sono integrati nel diritto internazionale generale, mentre altri sono conferiti da strumenti internazionali di carattere universale o quasi universale. Obblighi erga omnes. Core treaties sono quei trattati considerati di fondamentale importanza dal segretario generale dell’ONU (sono 13). Un’altra distinzione è tra trattati a tendenza universale e trattati a carattere regionale. Trattati istitutivi di organizzazioni internazionali a vocazione universale come la Carta delle Nazioni uniti -> disciplinano materie d’interesse comune. A cui fa riferimento l’art. 5 della Convenzione di Vienna del 1969 stabilendo di applicarsi a qualsiasi trattato che rappresenti l’atto costitutivo di un’organizzazione internazionale. Secondo l’art. 2 della Convenzione di Vienna del 1986 sul diritto dei trattati tra Stati e organizzazioni internazionali o tra organizzazioni internazionali, gli atti istitutivi sono regole permanenti, le decisioni e le risoluzioni adottate in conformità ai primi e la pratica consolidata dell’organizzazione. Sono detti anche trattati-costituzione perché danno vita a strutture permanenti dotate di soggettività internazionale. LE CONVENZIONI DI CODIFICAZIONE DEL DIRITTO INTERNAZIONALE Il diritto consuetudinario non è solo giuridico, necessario ma è anche non scritto tant’è vero che deve essere rilevato dall’interprete dalla prassi. Diritto non scritto presenta dei problemi perché è difficile capire il contenuto preciso. Per ragioni di certezza del diritto, si è posto il problema della codificazione delle norme consuetudinarie. L’art. 13 part.1 della Carta delle Nazioni Unite attribuisce all’Assemblea il compito di intraprendere studi e fare raccomandazioni allo scopo di incoraggiare lo sviluppo progressivo del diritto internazionale e la sua codificazione. Il trattato di codificazione conserva il limite di efficacia soggettiva proprio degli accordi internazionali -> Se codifica norme consuetudinarie queste continuano ad applicarsi a tutti i soggetti Se introduce nuove norme, queste si applicheranno solo nei rapporti tra gli Stati parti al trattato di codificazione che potrà essere in caso il punto di partenza per la formazione di corrispondenti nuove norme consuetudinarie. Per adempiere tali funzioni, l’assemblea si avvale della Commissione di diritto internazionale. Alcune convenzioni di codificazione sono state adottate dall’assemblea generale o da una conferenza diplomatica appositamente convocata dallo stesso organo plenario. Fra i progetti di convenzione ricordiamo:
Il regime applicabile ai trattati come atti giuridici ha conosciuto processo di codificazione nella Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. I motivi della volontà di codificare sono legati ai profondi mutamenti intervenuti nella comunità internazionale dopo la decolonizzazione, Gli stati nuovi infatti avevano avuto l’esigenza di ridiscutere i contenuti del diritto internazionale consuetudinario -> lo strumento più idoneo fu la codificazione e lo sviluppo progressivo del diritto secondo l’art. 13 della Carta delle Nazioni Unite. Fu così assunta la decisione di elaborare un traety on the treaties diretto a codificare le regole generali del diritto internazionale -> progetto finale dell’assemblea formato da 75 aritcoli. La conferenza si riunì a Vienna con la partecipazione di 110 stati di cui 79 favorevoli, 19 astensioni e 1 contro (Francia). L’entrata in vigore richiedeva un minimo di 35 ratifiche che si ottenne nel 1980. La convenzione si applica solo ai trattati in forma scritta (art. 2). Gli accordi taciti sono dibattuti su che ruolo abbiano nella formazione dei trattati, i fatti concludenti, se cioè da essi possa assumersi la volontà degli Stati diretta a stipulare. La convenzione non si applica ai trattati conclusi fra soggetti del diritto internazionale diversi dagli stati. Per questo la disciplina è stata integrata nel 1986 relativa ai trattati tra stati e org. E tra org. Int. La convenzione si applica invece (art.5) a due categorie di accordi che hanno a che vedere con le organizzazioni internazionali: i trattati istitutivi di organizzazione internazionali e gli accordi conclusi nell’ambito di organizzazioni internazionali come ad esempio le convenzioni internazionali del lavoro concluse nell’ambito dell’OIL. La convenzione di Vienna consta di un preambolo e di 85 articoli distribuiti in 8 parti di cui: -conclusione e entrata in vigore dei trattati -rispetto,applicazione e interpretazione dei trattati -nullità, estenzione e sospensione dei trattati EFFETTI DEI CONFLITTI ARMATI SUI TRATTATI La convenzione di Vienna non si occupa degli effetti dei confitti armati sui trattati. Nel 1991 la CDI ha adottato un progetto di articoli sugli effetti dei conflitti armati sui trattati trasmesso all’assemblea generale delle nazioni unite come parte del suo rapporto relativo al periodo considerato. -> il principio generale è che l’esistenza di un conflitto armato non comporta automaticamente l’estinzione o la sospensione dei trattati in vigore tra le parti coinvolte nel conflitto; per accertare se un trattato è suscettibile di estinzione, sospensione o recesso in caso di conflitto occorre avere riguardo a tuti i fattori rilevanti in particolare la natura, l’oggetto e lo scopo del trattato e le caratteristiche del conflitto. C’è un annesso al progetto che contiene una lista di trattati la cui efficacia si presume non compromessa durante il conflitto armato tra i quali quelli di diritto internazionale umanitario sulla protezione di diritti umani, sulla tutela dell’ambiente, sulla giustizia penale ecc.. FORMAZIONE DEI TRATTATI
Accettazione, approvazione e adesione Quel che conta in tutti questi casi è comunque l’identificazione dell’atto in cui è contenuta la manifestazione delle volontà dello Stato contraente diretta a concludere il trattato. Alla ratifica (art.14) sono assimilate l’accettazione e l’approvazione mentre l’art 15 si occupa dell’adesione -> trattati multilaterali aperti cio è che consentono a Stati diversi da quelli presenti ai negoziati di aderire al trattato (opposti a quelli chiusi). La clausola di adesione consente a Stati diversi da quelli che hanno partecipato ai negoziati di aderire a esso in un momento successivo tramite al una dichiarazione di volontà che avviene tramite il deposito dello strumento di adesione. Poiché la clausola di adesione ha valore di offerta e l’adesione di accettazione è evidente che si ha un’ipotesi di formazione progressiva dell’accordo in cui non c’è contemporaneità tra le varie manifestazioni di volontà. Infine i trattati istitutivi di organizzazioni internazionali prevedono la procedura di ammissione -> domanda da parte dello Stato interessato e l’accettazione degli Stati già parti del trattato. Es. Statuto delle Nazioni Unite e il Trattato sull’Unione Europea (TUE). -> art. 4 dello Statuto delle Nazioni unite prevede che possono diventare membri delle nazioni unite tutti gli stati amanti della pace che accettino gli obblighi dello statuto e siano capaci di adempiere tali obblighi. fasi di formazioni di un accordo in forma solenne:
1. fase dei negoziati -> partecipano in primis i rappresentanti degli stati che partecipano sono chiamati blemi potenziali sono quelle persone che possono mostrare i pieni poteri all’inizio della conferenza diplomatica. Diversi da gli organi supremi dello stato (capo, primo ministro e ministro degli affari esteri) hanno iure proprio pieni poteri di rappresentare un Stato in una conferenza
hanno firmato -> può utilizzare l’art.18, comunicando al depositario che non intende ratificare il trattato. Questa procedura è stata eseguita dagli Stati Uniti nei tempi di amministrazione Clynton, ha firmato sia protocollo di Kyoto che Statuto di Roma -> amministrazione di Bush ha ritirato la firma attraverso la procedura prevista dalla convenzione di Vienna. Caso in cui il diritto dei trattati ha acquistato rilevanza nell’ambito delle relazioni internazionali