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Diri$o internazionale 11/o$obre/ Argomento: principio di autodeterminazione e migrazioni Il popolo è elemento cos6tu6vo dello stato. Il principio di autodeterminazione si riferisce a 3 specie diverse
- Popoli che sono so>opos6 a dominazione coloniale,occupazione straniera e segregazione razziale (la prima e la terza riguardano il passato ma la meta ci sta alla retroaAvità dell’ occupazione 6po applicata nel passato pre acce>azione del principio dal diri>o int.le). Autodeterminazione esterna questo! Fa>o valere dal popolo o situa che possa essere fa>a valere dagli sta6 già esisten6 contro quello che opprimevi popoli e quindi il popolo beneficiario materiale:
- SoggeAvità del popolo o impostazione basata su rapp. Tra sta6 secondo impostazione tradizionali Il movimento del popolo ha una valenza all’ interno dello stato oltre che dal punto di visto esterna con soggeAvità esterna oppure diriA e obbligo degli sta6: ➔ Do>rina divisa tra le due visioni: mov. Di liberazione int.le assodato che vale solo quando ha un controllo territoriale ha una capacita di diri>o int.le ma non di accordo sulla situa quando non ha il controllo —> alcuni credono che esso non valga l’ effeAvità, c’è a prescindere senza necessità di un controllo territoriale. Stato legiAmo costre>o a misure eccezionali nel caso di oppressione quindi nasce il movimento come legiAmo. Ha una soggeAvità dire>amente in forza al ≠ princ. di effeAvità (1 tesi: base sui diriA e doveri degli sta6) ➔ SoggeAvità basata sulla presenza del controllo effeAvo sul territorio da parte del movimento internazionale di liberazione altrimen6 non vale come seconda tesi AUTODETERMINAZIONE INTERNA : popolo che cos6tuisce minoranza all’ interno di uno stato e bisogna capire se questo popolo abbia un diri>o di autodeterminazione e intesa come diri>o a secessione o a forma democra6ca di governo. (Corte suprema del Québec nuova sentenza) —> le minoranze no diri>o secessione ne democra6ca di governo. Possono far valere una rappresentanza poli6ca a livello centrale e basta —> eventualmente fa>a valere come int.le al comitato del diri>o in.le (partecipazione poli6ca no estremo spinto fino ad arrivare a livello internazionale per gli altri fa>ori preceden6) -STATI; GOVERNO IN ESILIO,....- En4 sui generis con cara$eris4che peculiari ma che godono della parte giuridica del diri$o internazionale :
- Santa sede: unica confessione al mondo che gode di personalità internazionale, e facesse un danno in astra>o non puo essere giudicato in un tribunale interno di un altro stato perché immune di una giurisdizione civile degli sta6 esteri. Chiesa ca>olica —> personalità int.le 1870-1929 durante il quale non aveva un dominio territoriale aveva lo stesso la sua valenza int.le indiscussa e partecipa s6pulando con tuA gli sta6 ha relazioni e accordi e org.int.li: ‘’concorda6’’ quando hanno per ogge>o la disciplina della religione e della ges6one del clero. Osservatore anche all’ interno delle nazioni unite! —> Italia ha firmato i paA Laterano si, concordato e tra>a6 oltre ad una convenzione finanziaria ( obbligo di rimanere estranea alle compe6zioni territoriali tra gli sta6 a meno che non facciano appello alla sua missione di pace ex. Argen6na e Cile sul canale di s.) ➔ Concordato modificato nel 1958 rende 6tolo a modifiche del tra>ato lateranense ma in relata accordo completamente diverso da quello del 1929 ➔ Dis6nzione tra santa sede e stato del va6cano: santa sede ha mantenuto la sua importanza nonostante senza territorio durante un periodo (guarda su) mentre lo stato del va6cano ha un controllo effeAvo sul territorio, quello che unisce è che il papa è il mastro di entrambi gli en6. TuA i tra>a6 che richiedono un controllo sul territorio vedano come parte la parte dello stato del va6cano (parte del tra>ato quindi) e non la santa sede (unione in.le delle comunicazioni…) —> inoltre osservatore è anche un partecipante membro a tuA gli effeA in molte altre org. Int.li
- Ordine di Malta: categoria disui generis. Do>rina divisa sulla soggeAvità dell’ordine. Ordine che in passato ha avuto un controllo effeAvo del territorio, si insedio a Gerusalemme per poi a San Giovanni d’ acri poi a Cipro poi a rodi e dopo in Malta da qui in nome, ul6mo dominio territoriale che ha vinto fino a quando napoleone lo ha cacciato da li nel 1798. Malta non è più ritornata perché Malta fu ceduta alla gb nel 1914 dalla Francia. Adesso manca il controllo effeAvo sul territorio da parte dell’ordine di Malta ma ci sono degli argomen6 per sostenere la sua soggeAvità perché ha rappor6 tra sta6 e stanno aumento dopo la fine della guerra fredda perché mol6 paesi dell’est hanno iniziato ad averle ed ha passapor6 e riconosciuto come sanità. Adesso ha operazioni in quest’ambito, funzioni umanitari sia in tempi di pace sia di guerra. L’ Italia ha disciplinato i suoi rappor6 con quest’ordine perché ha sede a Roma in 2 palazzi ma non sono sue: con uno scambio di note e un tra>ato di forma solenne con Malta nel 2003. Italia garan6sce all’ ordine l’ uso indisturbato dei due palazzi in
cui hanno sede ora come ora ma senza avere una sovranità territoriale Recherche palazzo fanno parte dell’ Italia. MA autori che negano questa soggeAvità facendo leva sul dife>o di indipendenza, ordine religioso che dipende dalla chiesa ca>olica. Siccome c’è sta dipendenza non può avere una soggeAvità int.le
- Comitato int.le della croce rossa: ente che ha sede a Ginevra cos6tuito all’ interno diri>o svizzero come associazione di diri>o privato. Composto da , eleA da cooptazione chi fa parte decide chi fa parte dell’ordine medesimo, non democra6co ma rimane indipendente. Compito di promuovere i principi fondamentali della croce rossa. Funzioni impo a livello materia umanitaria sopra>u>o durante i diriA umani, riconosciuto nel diri>o umanitario nelle convenzioni di Ginevra (4) che affidano queste ul6me: funzioni di organizzazione umanitaria nel caso in cui non si possibile affidarle ad una potenza prote>rice che è uno stato neutrale convenzionata dalla convenzione di Ginevra per verificare che vengano mantenute i diriA umanitari. Nel caso vi è il comitato int.le di Ginevra che facilita la designazione delle potenze prote>rici a livello del protocollo in.le. Confermata la soggeAvità della croce rossa e membro osservatore verso diverse org. Int.le e diversi tra>a6 con sta6 ( ex. Cn la Francia per riservare l’ immunità verso la croce rossa dalle nazioni unite) —> non ha controllo sul territorio. •INDIVIDUO può essere sogge1o di diri1o int.le? (Dire1amente) L’ individuo per l’ opinione tradizionale non è sogge>o, storicamente non lo era perché dal sedicesimo al … sta6 non si obbligavano a garan6re dei diriA ai propri ci>adini, tra di loro non si obbligavano ad avere dei diA, l’ unica cosa era il diri>o sul tra>amento dei ci>adini stranieri sul presupposto che un danno arrecato su uno straniero fosse un danno come quello arrecato ad uno del suo stato. Individui quindi ogge>o e non sogge>o di diri>o internazionale. I ci>adini so>opos6 solo al diri>o interno dello stato di appartenenza. CASO TIPICO: impero o>omano con all’ interno i ci>adini estranei. Cambia tu>o nel ‘900, le due principali direAve sono una dei diriA umani e l’ altra dei crimini internazionali. Per i DIRITTI UMANI ci sono mol6 tra>a6 ado>a6 che prevedono diriA 6po della vita … , posizioni giuridiche e associa6ve riconosciute dire>amente nel campo individuale e messo in rilievo è che l’ individuo ha riconosciuto una posizione giuridica soggeAva ma anche predispos6 dei meccanismi procedurali per far valere la posizione sostanziale soggeAva della posizione a>ribuita ( punto estremamente innova6vo!! Per esempio un uomo vede violato un suo diri>o umano può far ricorso alla corte eu dei diriA dell’uomo. Altre sentenze delle cor6 int.le di gius6zia —> indica6ve di questa soggeAvità 1. Sentenza la grand del 2001 e 2. Avena del 2004. Rilievo la convenzione internazionale delle convenzioni consolari del 1973.
- Sentenza LA GRAND: Obbligo dello stato di residenza di un ci>adino straniero di informare lo stato nazionale nel momento in cui arresta il ci>adino di quello stato.—> rilievo con la convenzione di Vienna nella convezione consolare. —> corrispondente ad un diri>o dell’individuo. Allora il corrispeAvo dell’obbligo dello stato quindi uomo ha soggeAvità internazionale.
- Sentenza una vena in rilievo la stessa ques6one.
- MENTRE TRADIZIONALMENTE TRA GLI STATI : ma in realtà individui non soggeA del diri>o int.le ( secondo loro) —> vi è anche il diri>o interno dello stato, sta6 assumono degli obblighi verso gli altri sta6 (uomini meri beneficiari materiali degli sta6) non conferi6 dire>amente all’ individuo ma sono obblighi verso gli altri di assicurare i diriA all’ interno del proprio territorio. ANCHE L’ ALTRA via per l’ evoluzione del diri$o : crimini internazionali L’ individuo è tenuto a rispondere personalmente del crimine commesso anche se non c’è una norma interna dello stato che preveda quella faAspecie criminale. Risponde penalmente anche senza norma interna quindi dire>amente so>oposta al diri>o int.le incriminatrice —> per questa affermata il suo soggeAvità —> ex. CORTE DI NORIMBERGA verso i nazis6 nei campi di concentramento. Anche nella corte penale della Iugoslavia. ANCHE SE do>rina non concorde, nonostante il sogge>o viene posto sempre più al centro della vita internazionale. (Formazione, accertamento e nemmeno alla forza coerci6va del diri>o —> fasi della tradizionale che vengono usa6 per non definire la soggeAvità del ci>adino)
- ORG.INTERNAZIONALI: a livello descriAvo che fin dalla seconda guerra mondiale un’ organizzazione sempre maggiore che definisce una svolta. En6 che si chiamano en6 deriva6 del diri>o internazionale mentre gli sta6 sono en principali di esso. Le org. Si dis6nguono dallo stato se vogliono, collegate però allo stato da un ordine che non si puo
EX.2 nell’URSS = era uno stato basato su principi diversi e per questo ha contestato diverse visioni a par6re da quella che secondo questo stato non possa esistere la consuetudine perché vista come “ cosa borghese”. Queste però erano teoria poco sviluppate e infaA non ripudia i tra>a6 preceden6, non a livelli esagera6 (teorie più teoriche che pra6che). Però crisi generale a livello storico! SOLUZIONE per EX1: in una CONFERENZA INTERNAZIONALE alla fine viene introdo>a una nuova is6tuzione con una nuova faAspecie = Zona economica esclusiva (ampia) dove lo stato cos6ero ha aAvità economiche (200000 marine). Questa convenzione è stata acce>ata da tuA e chi NON vuole può richiedere allo stato cos6ero in ques6one se può, in caso di eccedenza di materie o in caso contrario, il diri>o di pesca in territori marini di altri sta6.
- Prodo% da sogge% che sono des.natari delle stesse. —> daje co sto cazz di parità
- Comportamento degli sta.: opinio iuris e acce7azione (CONSUETUDINE) —> norme da applicare ma difficolta perché non scri>a quindi difficile sapere i limi6. Risultato della parte conforme dello stato, filtrato da comportamen6 diversi. Mai contenuto par6colarmente preciso proprio per questa mo6vazione. (Non si sa come si fa e se c’è)
- Norme consuetudinali : entrano nell’ord. Interno per effe>o di una norma cos6tuzionale e prendono nell’ord. Interno il rango cos6tuzionale quindi recepita come parte di essa.
- Si forma con la prassi e l’ opinio iuris : elemen6 cos6tu6vi, non possono non esserci. -La PRASSI : comportamento degli sta6 —>lo è se tenuto da dagli organi dello stato e dagli organi locali e autorità pubbliche e sono le is6tuzioni: parlamento, governo, magistratura (org. Centrali, i loro aA sono al dello stato) COMPLESSO DELLE AUTORITÀ DI STATO=organo dello stato= comportamento dello stato. [Fa>o illecito allo stato quando posto in essere dallo stato stesso ]
- Organi dello stato rappresentano la parte della prassi internazionale —> impo
- Parlamento
- Magistratura (norme internazionali sempre da tenere conto se vi è o meno la giurisdizione dello stato stesso) -autorità di pubblica sicurezza (ex. Controllo fron6ere…)
- aA pos6 in essere dagli sta6 come diri>o int.le —> sta6 da6 come necessario quella regola (ex. Tra>a6, se poi gli altri pensano che sia alright
- corte int.le di gius6zia: applica il diri>o int.le, organo delle nazioni unite (forte autorevolezza ma solo per chi ne fa parte e aA non vincolan6 ma sta6 tendono ad adeguarsi uguale!) —> quindi può me>ere una prassi e quindi dopo può formarsi una norma consuetudinaria…
- Prassi presente da diverse cose:
- Sta6 stessi
- Altri soggeA esterni
- IMMEDESIMAZIONE ORGANICA : organo esprime la volontà dell’is6tuzione quindi dello stato dire>amente (stato: fa>o da organi quindi …) (Problema degli en6 locali esterni agli organi dell’is6tuzione.) PRASSI: di quan6 sta6 serve che io vada a vedere x essere prassi? Materie in cui alcuni sta6 non fanno nulla o altri non —> no maggioranza, no. Quota fissa di sta6 (no dato fisso per il principio di parità perché una regola di queso 6po che chiede L’ unanimità dovrebbe essere fa>a da una fonte superiore che in questo caso non esiste.) -La rilevazione della consuetudine : no paleA fissi per essere condo>a, complessa. Esistono delle convenzioni che servono per me>erla per iscri>o e facilitare Riferimento alla generalità degli sta6, prassi se rilevata da alcuni paesi che simboleggiano un 6po di sta6 (no comportamento solo sta6 occidente oppure sta6 più sviluppa6..) se non contribuiscono gli sta6 interessa6 in questa consuetudine
•ex :Intervento umanitario: non acce>ata come consuetudine perché acce>ato solo da alcuni sta6 ( 6po America e via dicendo) Come entrare con le armi ‘’ responsabilità di protezione’’ a un regime oppressivo: consuetudine? NON si è formata proprio perché senza onu vicino allo stato stesso non puoi fare un corno. -NO a casa degli altri con armi (paura di esagerazione e di altri fini) •Ma quando la prassi è generale e tuA credono che essa sia conforme (OPINIO IURIS) allora diventa una consuetudine. ➔ Deve essere una prassi CONTINUATA nel tempo, quando vi è un convincimento da parte dei giudici per la ripe6zione di comportamento. Prassi può cambiare sempre, se modificato si formerebbe diverse norme (≠ consuetudine istantanea) ma il tempo è variabile per renderla omogenea! Se situa che si presenta spesso allora abbastanza rapida mentre se situa che capita a cazz ci vuole tempo (ex. Pia>aforma con6nentale dello stato cos6ero sul fondo marino, pesca e via dicendo, fino al punto in cui il fondale si inabissa dal punto cos6ero —> giurisdizione esclusiva perché giacimen6 so>ofondo impo. —> come nasce la consuetudine? Limite di 200.000 dalla costa, nasce dalla dichiarazione unilaterale di Truman, quindi presa di posizione creava un nuovo is6tuto giuridico e quindi gli altri sta6 fanno lo stesso formando una prassi omogenea in breve tempo. Prassi della dichiarazione porta all’OPINIO IURIS da rispe>are quando si proclama la propria giurisdizione esclusiva poi però convenzioni scri>a post. )
- OPINIO IURIS: quando la generalità dello stato assiste ad un comportamento credendo che quella sia un diri>o e che vale anche per loro, quindi visione condivisa (convinzione conforme al diri>o e pretendere che lo sia anche per lo stesso stato) Quando comincia ad esistere? Non esiste all’ inizio la legge, avanzano solo pretese. Non esiste quando, azioni tollerate ma non sicuro (no opinio iuris) ma ‘quando giusto’? Se c’è non ha senso dire quando è stato fa>o (elemento fantasma, imprecisato, mai necessario da spiegare la nascita)
- CONVINCIMENTO dello stato che ri6ene rilevante perché ritenuta diri>o giuridico (aridaje) LO stato che non vuole che diven6 una consuetudine: PROTESTA —> stare a>en6 i prendere una posizione —> contestazione anche di chi non lo ri6ene giusto evita di formarsi. Stai evolu6 pubblicano i loro comportamen6 per le quali vogliano che diven6no prassi ( ita di merda ) come gli Sta Uni6 ( PRASSI degli STATI UNITI) PERSISTENTE OGGETTO : consuetudine che si forma nonostante a comportamen6 dissenso dello stato che pero rimane isolato —X stato obie>ore persistente ( corte di gius6zia me>e una norma: problema aperta, evoca la possibili esistenza ma nella sentenza non è impo da risolverla no ritenuta cosi tanto ) Se il persistente obie>ore fosse esonerato dalla consuetudine diventerebbe essa un accordo, quindi L’ obie>ore sarebbe costre>o (MA LIVELLO TEORICO) Durante il processo della consuetudine esso si dissocia, esso dice che non è giusto ma è isolato. Ma quando consuetudine dopo formata, l’ obie>ore non esiste perché diventa un violatore di essa, comporta la responsabilità (bisogna conoscerle, è una norma giuridica) EX opinio iuris : casi
- Anni ven6 sec. Scorso dalla corte permanente del diri>o int.l per la società delle nazioni antenata dell’ONU - Corte di gius6zia con la stessa modalità di comportamento. Fa>o: collisione tra navi in alto mare ( francese e turca), incidente impo. Spazio di giurisdizione libero, stato della bandiera, quello nella nave francese vi è la visione francese. Nave francese approda al porto turco ma viene arrestata e so>o processo: la Francia dice voi tuA non avete giurisdizione perché fa>o in alto mare quindi solo legge della bandiera. Turchia dice che secondo la sua giurisdizione si devono accusare, sono nel suo porto e in più le viAme sono turche. Vi è una controversia internazionale. Secondo la Francia non è giusto me>erli so>o processo! ESISTE UNA NORMA INTERNAZIONALE?? Esiste la prassi: trova delle circostanze analoghe, rinuncia sulla giurisdizione sulla nave. Vi è una prassi ma è sporadica, devo vedere se il comportamento sia stato confermato dall’opinio iuris! Non sono in grado di verificare perché non c’è, l’hanno fa>o solo per comportamen6 di cortesia quindi non danno un una consuetudine, perché relazioni amichevoli.
Per esempio se vi è il condizionale nella redazione del testo segnala che non è ANCORA un obbligo giuridico, vasto il livello di durezza della norma. = norma programma6ca, percorso comune per tu6 gli sta6. Ex. Cooperazione eu che esclude ogni competenza nell’ambito dell’arma e degli armamen6, gli sta6 si concertano di individuare regole per il commercio di armi e armamen6 (esportazione ≠libera e so>o competenza di qualcuno ada>o) inserendo criteri 6po con autorizzazione, no a paesi in guerra, no paesi dove vi sono confliA di repressioni… REGOLE opportune per limitare L’ esportazione. CRITERI stabili6 a>raverso codici di condo>a ovvero intesi di massima ma non vincolan6, senza conseguenze. Visto che aveva funzionato nel 2008 diventa una norma vincolante e quindi obbligatoria.—> so law può aiutare a vedere se funziona (sperimentazione) come legge mentre al contrario caso viene eliminato (‘’periodo di prova’’)
- INTESA : si usa per indicare so law —> rangement≠agreement (non vincolante sul piano giuridico) Altro esempio di intesa non vincolante: ‘’Protocollo di Kimberley ‘’ (protocollo di solito vincolante ma questo no), regole comuni per evitare l circolazione dei ‘’diaman6 insanguina6’’ (finanziamento confliA o regimi dispo6ci). Non vi sono conseguenze perché SOFT! Comprende anche programma più ampio, aA vincolan6 ma con un certo rilievo (= cooperazioni, codici di condo>a…) - FASI della CONCLUSIONE dell’ ACCORDO VINCOLANTE: • Convenzione di Vienna sui diriA dei tra>a6 molto importante, ra6ficata tra mol6 sta6 ma grandi assen6 come gli usa. È un accordo internazionale, una delle convenzioni che servono per la codificazione del diri>o int.le (ESAME!) Commissione del diri>o internazionale: giuris6 del diri>o, da aree diverse del mondo, con diversi ordinamen6 giuridici. No poli6ci ne rappresentano il loro paese. Incaricata dall’assemblea generale delle nu di raccogliere e indagare sul contenuto delle consuetudini di 1 certa materia interpellando tuA gli sta6 e capire come la vedono, il loro modo di intendere (la loro prassi) quella consuetudine per poi, dopo avere raccolto i da6, e trascriverla come norma scri>a e porla all’interno di (?) EX: nave di passaggio inoffensivo all’ interno della costa anche senza autorizzazione ma dipende dalla consuetudine 1961 relazioni degli agen6 di una convenzione dovendosi regolare sulla reciproca convivenza (prime consuetudini)
- Poi diri>o internazionale nasce lì questa convezione 6po il procedimento, le cause di es6nzione, di invalidità, di ada>amento… consuetudini messe per iscri>o, decodificandole. Semplifica il lavoro dei giudici, vanno a vedere sta cazz di convenzione senza avere troppo casino. ➔ PROGETTO di CONVENZIONE= tra>ato internazionale, non vi è un’autorità superiore degli sta6, è un proge>o di tra>ato che puo essere ra6ficato, solo chi lo ra6fica vede questo diri>o consuetudinario come vincolante. Solo chi rimane fuori è mezzo ‘’libero’’ di fare quel caz che vuole, in relata quelli fuori possono ritenere vincolante solo per un caso nel punto di confli>o internazionale, possono reputarlo con contenuto differente rispe>o alla convenzione stessa (singola norma acce>ata ma non tu>o il blocco di esse necessariamente per pra6cità nel caso di controversie acce>ano una convenzione). Le nazioni unite formano sta convenzione formata da tecnici di raccogliere sta prassi, tu>o il procedimento è la decodificazione del diri>o consuetudinario. Racchiude le norme che sono ritenute consuetudini vere. Ma nessuna effeAva autorità sugli sta6, trasforma questo proge>o di tra>ato che gli sta6 si auto-obbligano ad acce>arlo perché lo reputano giusto. (X) NOOO= norme che me>ono per iscri>o norme generali allora sono norme generali = NO —> solo per gli sta6 che approvano questa convenzione gli altri no! Quindi non GENERALE per il principio di parità. ➔ La convenzione applica solo tra tra>a6 conclusivi tra sta6 —> ART. Termine TRATTATO: significa un accordo internazionale regolato dal diri>o internazionale (HARD LAW ≠ intese poli6che) concluso in forma scri>a (altrimen6 non in considerazione) contenuto in uno o più strumen connessi tra di loro a seconda della denominazione (può essere chiamato protocollo, protocollo aggiun6vo, tra>ato, memorandum... —> diversi nomi) ma in sostanza è un incontro tra volontà di sta6 che hanno deciso di obbligarsi sul piano internazionale •Conclusione dei tra>a6 ha diverse PROCEDURE:
- Negoziato: testo del tra>ato, lavoro che a seconda della conformità degli sta6 tempo diverso
- Redazione del testo che viene firmato, ciò che cer6fica che quello è la versione finale (non può essere di nuovo negoziato) —> auten6ca ma non lo obbliga a partecipare!
- Decisione se compiere L’ a>o di redazione del tra>ato, consenso ad obbligarsi sul piano internazionale (firma non c’entra nulla), legato all’ ar6colo 80 della cos6tuzione. Ricevere i diriA e i doveri del tra>ato stesso.
- Non de>o che lo stato sia obbligato a rispe>are gli obblighi perché deve entrare in vigore. Sarà efficace e quindi sarà in azione dal momento dell’entrata in vigore e non della ra6fica. Chi ha ra6ficato aspe>a L’ entrata in vigore. I tra>a6 mul6laterali per esempio solo in vigore se ha una base minima di ra6fiche (minimo per esempio di 15 e se io ra6fico devo aspe>are che gli altri acceAno, nel fra>empo non va in vigore quindi fai quel cazzo che 6 par fino a quando anche tuA gli altri hanno ra6ficato, altrimen6 nessuno ra6ficherebbe per primo se il tra>ato è molto impegna6vo, cosa che decidono gli sta6 stessi.) I tra>a bilaterali entrano in vigore con la consegna dello strumento di ra6fica. 23/o>obre/ TRATTATI INTERNAZIONALI -Consenso ad obbligarsi tra gli sta6=sostanza del tra>ato, in caso contrario ci sono intese non vincolan (‘so law’) che può essere il primo passo per creare poi un tra>ato. -(Illecito=violazione) ≠ processo di formazione facile e ha diversi fasi a livello di diri>o internazionale ed interno degli altri sta per la par6colare rilevanza che ha. (C. Di Vienna ha messo per iscri>o tuA i procedimen6 per formare i tra>a6 stessi.)
- Procedura di forma solenne richiede la ra6fica VS forma semplificata usata molto meno.
- Art.2 della ra4fica CONVENZIONE DI VIENNA (B)^ <<i termini «ra>fica», «acce1azione», «approvazione» ed «adesione» indicano, a seconda dei casi, l’a1o internazionale così chiamato con il quale uno Stato sancisce sul piano internazionale il proprio consenso ad essere vincolato da un tra1ato.>> - ADESIONE^ : consenso ad obbligarsi a ra6ficare una convenzione/tra>ato già nato, già esistente. Stato che aderisce non ha partecipato alla formazione del testo del tra>ato. Ques6 termini indicano L’ a>o internazionale a livello del PIANO internazionale in cui lo stato acce>a di essere vincolato. (PIANO internazionale: non ci si riferisce agli aA interni che possono dare già il consenso ad essere vincola6! Però L’ a>o che fa effeA sul piano int.le quindi rilevan6 sono da6 solo dalla ra6fica.) 1° FASE : Negoziazione/tra>a6ve: fa>a da uno stato o da un organizzazione internazionale e invita altri sta a lavori dei rappresentan6 degli sta6 che discutono del tra>ato nei minimi par6colari. Rappresenta servono per portare la posizione dello stesso stato e cercare di convincere anche gli altri. Se si riesce a trovare una formula che interessa tuA o comunque con compromessi si riesce a formare un tra>ato. Accolgono come impegno all’ interno della propria giurisdizione i pun6 come rea6 da6 dal tra>ato. Diri>o dei tra>a 2° fase : una volta reda>o il testo si ha l’adozione di esso. Negoziazioni finiscono con la redazioni del testo per esempio viene auten6cato a>raverso una votazione di maggioranza. Se testo annacquato è fru>o di tante negoziazioni, chi firma lo rende auten6co. Firma di tuA i rappresenta6 degli sta6 che facevano parte delle negoziazioni. Se non c’è la maggioranza si può andare ai vo6: se votazione approvata dei 2/3 allora il tra>ato viene firmato ma alla fine può non essere preso in considerazioni (firma=partecipanza alla negoziazione e basta) Tra>a6 vengono firma6 in un luogo diverso, in un giorno diverso perché momento solenne e propaganda con conseguen6 sponsorizzazioni. Prende il nome dall’apertura della firma=ba>ezzato cosi. 3° FASE : AA necessari per la ra6fica per produrre effeA sul piano internazionale
poli6che). Ra6fica autorizzata dal parlamento e quindi il presidente della repubblica fa la ra6fica obbligando lo consenso l’Italia alla partecipazione. ➔ Se il tra>ato è^ bilaterale: vi è uno^ scambio degli strumen. di ra.fica^ con quella dello stato con cui ha fa>o quindi ha effeA ➔ Se il tra>ato è^ mul6laterale:^ se è ra6ficato non ha effe>o. Solamente quando entra in vigore ha effeA, ciò avviene solamente quando si arriva all numero minimo di partecipazioni decisa dagli sta stessi (≠ norme superiore). Se tra>ato poco impegna6vo= poche ra6fiche mentre se impegna6vo= tante ra6fiche necessario, chi fa per primo può essere fa6coso perché all’ inizio deve impegnarsi e costo alto quindi tante ra6fiche. Mentre se il tra>ato non ha troppi impegni come il riconoscimento degli studi generali bastano una o due ra6fiche per l’entrata in vigore nonostante gli interessa siano dieci e quindi gli altri si aggiungono subito oppure si applicano certe norme comuni all’interno del diri>o privato. Importante chi raccolga le ra6fiche = il depositario che prende gli strumen6 del tra>ato (segretario delle nazioni unite è il des6natario delle )
- Passo in più per la ra6fica: DEPOSITARLA per far si che ci sia a livello internazionale (EX. Convenzione di Orvieto = ra6ficata ma non depositata a Strasburgo —> convenzione verso la biomedicina che tocca vari aspeA molto diba>u6 oggi. Il depositario raccoglie le ra6fiche depositate e se raggiunto il numero minimo gli effeA entrano in gioco ovvero che sono obbligatori post entrata in vigore. Art.18 della Convenzione di Vienna : se hanno firmato o ar6ficiato non possono seguire comportamen contrari al tra>ato stesso (aA che priverebbero il tra>ato firmato nel periodo precedente che entri in vigore) ovviamente NON obbliga lo stato ma alla fine lo si chiede perché altrimen6 non ha senso. Tra>ato aperto: se acce>a che altri sta6 si uniscano post a>raverso L’ adesione. Essi avranno un periodo di ‘intervallo’ perché il tra>ato è stato già ra6ficato. Dal’ entrata in vigore vi è l’effe>o e quindi entra in gioco. Il tu>o dopo tu>o sto processo.
4° fase:
Entrata in vigore quindi effeA = quando vi è lo scambio di strumen6 se bilaterali e se mul6laterale solo se si raggiunge il numero minimo di sta6. Sca>a la regola subito da osservare, anche dire>amente gli obblighi oltre che i diriA.
Art. 26 “Pacta sunt servanda”:
<ato in vigore vincola le par6 e queste devono eseguirlo in buona fede.>> Par6colare importanza per questa fase e aiuta a capire il grado di capacità degli sta6. Esso ha un grande coefficiente di rispe>o verso e per gli sta6 perché chi ra6fica sa di poter raggiungere l’obieAvo mentre chi non sa se ci può riuscire non lo ra6fica!
Art. 27 Diri>o interno e rispe>o dei tra>a
<<Una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per gius6ficare la mancata esecuzione di un tra>ato. Tale norma non pregiudica in alcun modo le disposizioni dell’ar6colo 46. >> Lo stato dunque deve fare tu>o quello che deve sul livello interno senza scusa solamente in casi par6colari (vedi ar6coli 46)
- EFFICACIA del tra$ato : quando vi è l’entrata in vigore ed efficacia nel tempo avviene quando il termine iniziale è l’ entrata in vigore e non ha effe>o retroaAvo sempre se non è deciso dallo stesso tra>ato (non è un illecito nel caso lo stato avesse compiuto aA prima dell’entrata in vigore) Il termine finale dell’efficacia quando si produce una causa di es6nzione può riguardare tu>o il tra>ato oppure solamente e per uno stato. Alcune invece non hanno una scadenza per esempio 6po:
- Nucleare x 25 anni poi prorogato per altri anni
- Territoriale: applica su tu>o il territorio e in alcuni possono esserci delle riserve per 6po i territori in oltre mare della Francia, un altro esempio è la Groenlandia che in teoria sta so>o la Danimarca ma autonoma e si svincola dall’Ue. EFFICACIA dei tra1a> SOGGETTIVA :
solamente per gli sta6 che ne fanno parte quindi non validi per lo stato TERZO : (art.34 ma definizioni per stato terzo art.2) ART.34 : Norma generale riguardante gli Sta6 terzi: <ato non crea né obblighi né diriA per uno Stato terzo senza il consenso di quest’ul6mo.>> ) -Vi sono anche tra>a6 che stabiliscono diriA anche per gli sta6 terzi, per esempio per un canale stre>o mariAmo fa>o tra>a6 tra due o più sta6 possibilità x gli sta6 terzi di passare per di la (presunto=favorevole per gli sta6 terzi ma data solo dall’acce>azione da parte degli sta6 terzi, anche la donazione deve essere acce>ata a>raverso un accordo!). Tra>ato con obbligo per il terzo no nato a meno che lo stato terzo me>a per iscri>o dichiarandolo che acce>a questo obbligo (altro accordo) ma non ha effe>o ( art.35-36 ) —> danno per scontato o comunque più o meno il consenso in entrambi i casi anche se è riferito allo stato terzo.
- BUONA FEDE : è importante, bisogna farle per adempiere quella responsabilità per fare quel diri>o, bisogna rispe>are la posizione dell’atro quindi lealtà e corre>ezza dell’altro. Anche nell’interpretazione dei tra>a6, se non sono chiare bisogna cercare di capire (—> necessita di chiarire! Si cerca di fare il testo del tra>ato con le definizioni più chiare possibili per la comprensione) L’ interpretazione ha diverse regole scri>e nella convenzione di Vienna, non ha senso cercare di interpretarla male!
Art. 31 Regola generale per l’interpretazione
<<-1. Un tra>ato deve essere interpretato in buona fede in base al senso comune da a>ribuire ai termini del tra>ato nel loro contesto ed alla luce dei suo ogge>o e del suo scopo. -2. Ai fini dell’interpretazione di un tra>ato, il contesto comprende, oltre al testo, preambolo e allega6 inclusi: a) ogni accordo rela6vo al tra>ato e che sia intervenuto tra tu>e le par6 in occasione della sua conclusione; b) ogni strumento disposto da una o più par6 in occasione della conclusione del tra>ato ed acce>ato dalle altre par6 in quanto strumento rela6vo al tra>ato. -3. Verrà tenuto conto, oltre che del contesto: a) di ogni accordo ulteriore intervenuto tra le par6 circa l’interpretazione del tra>ato o l’a>uazione delle disposizioni in esso contenute; b) di ogni ulteriore pra6ca seguita nell’applicazione del tra>ato con la quale venga accertato l’accordo delle par6 rela6vamente all’interpretazione del tra>ato; c) di ogni norma per6nente di diri>o internazionale, applicabile alle relazioni fra le par6. -4. Si ri6ene che un termine o un’espressione abbiano un significato par6colare se verrà accertato che tale era l’intenzione delle par6. >> ! Interpretazione di 6po^ OGGETTIVO : fa leva sul testo completo e si deve cercare il senso le>erale del termini alla luce dello scopo del testo. È sempre il primo criterio da a>uare mentre ! L’ interpretazione^ SOGGETTIVA : indica capire la volontà originaria dei contraen6, si va a leggere gli a>eggiamen6 preparatori del tra>ato con le intenzioni di essi. Era usato un tempo ma ora come ora non è tenuto in considerazioni. I lavori preparatori non sono uno dei mezzi principali ma solo mezzi ausiliari quando quelli principali sia dubbia , non danno una chiara interpretazione in altri casi invece servono per confermare l’interpretazione oggeAva. ( NO ) fare sistema con atri tra>a6 ma solamente facendo base su quello da considerare! Solo se le due par vogliono inserire anche altri tra>a6. ➔ Interpretazione difficile: lingue ufficiali del tra>ato (due di solito sopra>u>o nei tra>a6 bilaterali oppure una terza comune per entrambi, dipende dalle par6. quelli mul6laterali invece sono fa>e in
Alcuni paesi ritengono alcune loro baie come BAIE STORICHE quindi ritenute come acqua interna —> difficile, italia per esempio vuole pijarsi il Golfo di Taranto. Se tuA gli altri paesi dicono di si e la riconoscono allora va bene ma altrimen6 controversie. (Art.10) Il limite esterno si va da questa Linea per 200 miglia marine, comprendendo la pia>aforma con6nentale.
- La zone economica esclusiva esiste solo per chi lo ha dichiarato mentre al contrario la proprietà del mare territoriale a prescindere.
- Navigazione cos6era (navi pubbliche e navi private) deve esserci in tu>e le zone (DIRITTO DI PASSAGGIO INOFfENSIVO) senza fermarci, per a>raccare bisogna chiedere il permesso nei por6. Il passaggio è consen6to ma senza freni, deve essere con6nuo ed interro>o senza interrompere la navigazione o seguire alcune aAvità di sfru>amento (ex. Pescare). Non deve comprome>ere il buon ordine/ sicurezza dello stato cos6ero. Le navi e sommergibili devono portare la bandiera. Lo stato cos6ero non deve a>uare il suo diri>o interno sulle navi che (immunità dello stato cos6ero) passano. Solamente se a rischio di pericolo allora stato può a>uare il diri>o civile e giurisdizionale verso il pericolo (art.24). Nella convenzione vi è scri>o che non ‘dovrebbero’ farlo ma al condizionale! Passaggio anche sospeso nel caso di pericoli interni al paese (periodo di temp limitato e fa>o presente an6cipatamente) finché non viene risolta. •All’interno delle navi se vi sono dei rea6 o il personale compie dei rea6 si seguono delle procedure:
- Casi in cui la nave ha il consenso di stare li su quel poro ma il personale fa un reato li: stato va all’interno della sua giurisdizione
- Se reato sulla nave ma senza andar fuori da essa si è so>o la giurisdizione dello stato da dove sono par66. (Ex. Gioco d’azzardo)
- Sulle navi da guerra la giurisdizione non va mai applicata. Non possono essere persegui6 se non solo dallo stato della bandiera, questo a prescindere del reato. Ripete il diri>o consuetudinario. *Ex: Problema6ca dei ‘marò’ ovvero reato in alto mare, nave privata, no incidente= in alto mare si riferisce ad uno scontro di collisione tra le navi.
- Convenzione da diverse soluzioni delle controversie: meccanismo che lil tribunale ha dato ma serve che ci sia l’accordo di entrambi e ciò deriva dall’acce>azione della convenzione. Il tribunale può solamente agire su norme sul diri>o del mare! ART.28/27 giurisdizione civile su stato straniero (...) —> MOODLE
- RIASSUNTO : Stato ha diriA esclusivi direA ma deve lasciare il libero passaggio (...) Anche le isole hanno il loro mare territoriale e pia>aforma e zona esclusiva! Ma alcuni sta6 costruiscono isole ar6ficiali prendendosi anche la zona territoriale mariAma a>orno ad esse per esempio la Cina! Quindi casini: se sono rocks quindi sporgenze no se ci sono insediamen6 umani allora si! Esamina6 dalla convenzione ogni singolo isolo>o tra virgole>e.
-Dopo le 12 miglia cosa succ? -
Dopo le 24 ci sono la ZONA CONTIGUA: zone dove ci stanno i poteri di sorveglianza in maniera doganale e via dicendo ma ciò è stato scelto dallo stato Diri>o con6nentale non serve dichiararlo, vi è lo sfru>amento delle risorse STANZIALI se non lo sono ci sono altre giurisdizione giocata dalla zona economica esclusiva Se la costa va oltre la parte geologica può estendere la convenzione (della pia>aforma con6nentale = sia geologica sia giurisdizione) addiri>ura a livello di 300 miglia. La pia>aforma con6nentale molto estesa si ha molto più spazio ma con limi6 (non oltre le 350 miglia). Ma alcuni sta6 non ci sta sprofonda subito (Perù) Se gli sta6 si fronteggiano: CASINI! Prima si veniva risolto con la linea mediana dell’equidistanza ma problemi che nel mare del nord Germania penalizzata rispe>o ad altri nasce controversia alla corte internazionale di gius6zia quindi con la convenzione si cerca di cambiare le condizioni dei criteri: corte ha 6rato fuori il ‘Persistent Object’: stato che durante la formazione consuetudine uno stato si oppone dall’inizio. La corte prende a>o dell’obiezione della Germania quindi la soluzione non c’è: ‘Immune o deve essere anche lei dentro?’ A livello pra6co mai presentato ma sempre diba>uto!
-La pia>aforma con6nentale ha sopra alto mare o zona esclusiva economica a seconda se si dichiari o meno. -Libertà di navigazione solo alla legge dello stato della barriera nella zona di alto mare ( si cavi marini, anche sopra sta6 dove vi è la pia>aforma con6nentale basta che non ci siano contras6) -Pia>aforma con6nentale non dischiara mentre la zona esclusiva si: stato cos6ero ha diriA economici esclusivi sopra di esso e va oltre le 12 miglia marine. Anche nei paesi meno interessa6 possono dare del territorio per chi vuole tramite un dichiarazione. Irrito di sfru>amento solo economico non vi sono poteri sulle navi di passaggio. Solo per esempio in caso di violazione possono essere fermate (ex. Pesca) Italia non ha la zona esclusiva. •Gli sta6 danno disposizioni x regolazioni della pesca per esempio nelle risorse biologiche per la zona economica esclusiva per evitare di rompere l’equilibrio mariAmo e ambientale. Lo stato cos6ero fissa i imi di pesca. Se troppo invece può dare il potenziale di pesca anche a darlo agli altri sta6 (sempre con limi6 e poi viene pagato, con consenso di accordi tra gli sta6)—> Convenzione da le e 6 che riguardano a cer6 6pi di animali (ex. Specie migratorie) -Idea della sovranità dello stato sul mare territoriale che poi si affievolisce: minore rispe>o alle acque interne (passaggio e no giurisdizione in caso che non facciano nulla che comprome>a il tu>o) Andando oltre ci sono la zone con6gua (può esserci o meno) dove lo stato può esercitare le norme 6po quelle sanitarie (24 miglia) , dopo vi è la zona economica esclusiva con conservazione di tu>e le risorse fino al 200 miglia ma solamente se dichiarata. Nell’alto mare solo navigazione libera di tu>e nave so>o giurisdizione della propria bandiera (solo se trasporto di schiavi = esseri umani tra>a6 come cose) PIRATERIA ~La nave pirata = è una nave privata che assalta le altre navi a fine di depredazione e quindi di rapina, si esclude fa>a da una nave da guerra infaA abbordaggio della nave da guerra era chiamato guerra i corsa quindi corsari (mo6vazione di guerra non privata) A>o da priva6 fa>a per fini di lucro ma non ritenuto pirateria quelli con fini poli6ci compiuto da dei terroris6. Anche se non vi è l’abbordaggio da nave a nave. Pira6 primi che comme>ono crimini: colpisce dire>amente l’individuo (1° crimine del diri>o int.le) —x qualunque nave di qualunque stato può fermare la nave sospe>a dei pira6 —> norma consuetudinaria per la prassi e serve per gli sta6 per navigare in maniera sicura. Qualunque nave pubblica lo fa: cooperazione. Esercizio di giurisdizione delle navi: riguarda lo stato non l’individuo. Solo se succede in alto mare della navigazione! Abilitata anche la forza per andare contro i pira6 (risoluzione delle nazioni unite). Considerata anche nave che naviga senza bandiera o con una bandiera falsa: ritenuta come pirata. 30 o>obre 2019 RISERVE Negoziazione fase difficile come mei tra>a6 ma se il testo può essere troppo duro per alcuni paesi perciò alcuni non sono happy di parteciparvi quindi... Conclusione: porta ad avere delle conseguenze, non si può tornare indietro! Se concluso si apre la possibilità della riserva al momento della riserva o della ra6fica acce>a ma con l’esclusione di una norma oppure interpreterà una norma in una det. maniera differente. Ma può fare cosi solo se:
Riserva : (esponi con la definizione) art.
‘il termine «riserva» indica una dichiarazione unilaterale, quale che sia la sua formulazione o indicazione, fa>a da uno Stato al momento in cui firma, ra6- fica, acce>a, approva un tra>ato o vi aderisce, mediante la quale mira ad escludere o a modificare l’effe>o giuridico di alcune disposizioni del tra>ato nella loro applicazione a tale Stato; ’ ~Non necessita di una approvazione generale nonostante possa essere contraddi>oria.
- Chiave storica dal ‘45/‘50 per capire meglio questo tema: Ww2 riserva: dichiarazione bilaterale di solito ma visto si poteva fare solo se dichiarato dal testo stesso. TuA acce>ano il testo ma magari facendo riserva dellart. tot (si faceva ciò che diceva il tra>ato) Ma con i tra>a6 mul6laterali situazione diversa dopo la nascita della Nazione Unite: convenzioni aperte per avere la partecipazione della maggior parte di sta6 a>raverso l’adesione. Preparata una convenzione per tuA gli sta6 ma magari non va bene a tuA e accade per esempio sulla prevenzione e condizione del
sono degli accordi bilaterali (tra due sta6) pronunciandosi perché no ordinamento stru>urato generale! Ogni stato può avere opinioni differen6 quindi gli sta6 possono acce>are le riserve degli altri (quindi tra di loro faranno cosi) o fare un obiezione. Quindi il tra>ato, in base all’a>eggiamento degli sta6 verso una riserva, si scompone in vari tra>a6 bilaterali all’interno in base alla stessa acce>azione o obiezione. Ognuno si pronuncerà per se stesso, non ci sarà l’autorità superiore. Non avendo un contenuto iden6co quindi non si conclude del tu>o per chi fa la riserva secondo chi obbie>a quindi non si perfeziona l’accordo.
REGOLE E CASO:
Art. 19 Formulazione delle riserve Uno Stato, al momento della firma, della ra6fica, dell’acce>azione, dell’approvazione di un tra>ato o al momento dell’adesione, può formulare una riserva, a meno che: A) la riserva non sia vietata dal tra>ato; B)il tra>ato disponga che si possono fare solo determinate riserve, tra le quali non figura la riserva in ques6one; o C)in casi diversi da quelli previs6 ai commi a) e b), la riserva sia incompa6bile con l’ogge>o e lo scopo del tra>ato. ¡Non esiste l’autorità superiore per valutare questa cosa quindi ci sono queste regole! Art.20 Acce$azione delle riserve ed obiezioni alle stesse
- Una riserva autorizzata espressamente da un tra>ato non deve essere acce>ata successivamente dagli altri Sta6 contraen6, a meno che il tra>ato non lo preveda.
- Quando risul6 dal numero limitato degli Sta6 che hanno partecipato ai negozia6, nonché dall’ogge>o e dallo scopo del tra>ato stesso, che l’applicazione dei tra>ato nella sua interezza tra tu>e le par6 è condizione essenziale per il consenso di ciascuna di esse ad essere vincolata dal tra>ato, una riserva deve essere acce>ata da tu>e le Par6.
- Quando un tra>ato è un a>o cos6tu6vo di una Organizzazione internazionale, ed a meno che in esso non sia altrimen6 previsto, una riserva esige anche l’acce>azione dell’organo competente dell’organizzazione in ques6one.
- Nei casi diversi da quelli previs6 dai paragrafi preceden6 e a meno che il tra>ato non disponga altrimen6: a) l’acce>azione di una riserva da parte di un altro Stato contraente rende lo Stato autore della riserva parte del tra>ato nei riguardi di tale altro Stato se il tra>ato è in vigore o quando esso entra in vigore per gli altri Sta6 summenziona6; b) l’obiezione ad una riserva sollevata da un altro Stato contraente non impedisce al tra>ato di entrare in vigore tra lo Stato che ha formulato l’obiezione e lo Stato autore della riserva, a meno che non sia stata chiaramente espressa una intenzione contraria da parte dello Stato che ha formulato l’obiezione; e) un a>o che esprima il consenso di uno Stato ad essere vincolato dal tra>ato e che contenga una riserva diventa efficace dal momento in cui almeno un altro Stato contraente ha acce>ato la riserva.
- Ai fini dei paragrafi 2 e 4 e a meno che il tra>ato non preveda altrimen6, si ri6ene che una riserva sia stata acce>ata da uno Stato qualora quest’ul6mo non abbia formulato obiezioni alla riserva, sia allo scadere dei dodici mesi successivi alla data in cui ne ha ricevuto no6fica, che alla data in cui ha espresso il proprio consenso ad essere vincolato dal tra>ato, quando quest’ul6ma sia posteriore.
Obiezione di due >pi:
1. Semplice : non ritengo che ma in vigore lo stesso il. Tra>ato. Porta ad avere lo sconto per chi fa la riserva 2. Qualificata : non ha più senso partecipare al tra>ato se c’è questa riserva e quindi si toglie, potere che sta a chi firma e basta oppure dire>amente con la ra6fica. Porta ad un des6no diverso a chi partecipa e chi la riserva (diversi rappor6 defini6 da un accordo bilaterale)
1.Riserva —> depositario —> sta6 non fanno nulla —> stato con riserva prende 2.Stato acce>a —> entra in vigore l’ar6colo ma con 1 ar6colo in più che è la riserva e vale per ques quindi accordo interno bilaterale 3.Se stato obbie>a e non esclude che non vale quel tra>ato il tra>ato entra in vigore lo stesso 4.Se obbie>a e dichiara ciò non entra in vigore per ques6 due sta6 contrari (come se non esistesse, ma in vigore per le altre coppie in vigore di sta6) Tra>a6 basa6 sul consenso di tuA gli sta6, non si può obbligare uno stato ad acce>are tu>o il tra>ato stesso. Le convenzioni mul6laterali di solito per aspeA dei diriA umani (discriminazioni contro donne, genocidio e via dicendo...) devono raccogliere il numero massimo delle adesioni e se uno stato non è pronto possa avere la possibilità di aderire e allo stesso punto di poter fare la riserva per aiutarsi. Le Nazioni Unite vogliono che la disciplina raccolga appunto ste cazzo di adesioni di merda
CASO
- Convenzione del 1979 riguardo i diri% delle donne : - faccenda molto delicata perché mol6 paesi non acce>ano la possibilità che vi possano essere uguali diriA - Poco a poco la convenzione dice di togliere tu>e le discriminazioni verso le donne so>o ogni singolo punto di vista - Art.2 del codice (senza indugio, su segugio) uguaglianza tra uomini e donne! Oltre a prendere ogni misura appropriata per eliminare o abrogare ogni legge, pra6ca, regolamento che implichino/ compor6no un tra>amento diverso tra donne e uomini. - Mol6 fanno una riserva, acce>ano il tra>ato ma che con6nueranno con la stessa religione islamica all’ interno del loro paese per esempio: stato africano del Malawi dove non era necessario rispe>are la religione islamica ma nelle regole statuali ci sono tan6ssime tra>amen6 uomini>donne Nonostante ciò acce>a il tra>ato ma fa una riserva dicendo che molte pra6che non si potevano modificare in poco tempo o sradicare. Gli sta6 obbie>ano ma non qualificato: noi non ci opponiamo ma entra in vigore lo stesso, speriamo che il tempo per ada>arsi alla convenzione non sia troppo lungo. Iil senso è che alla fine questo stato partecipa all’interno di questa convenzione: partecipa alle riunioni, in conta>o con il comitato e che monitora il successo, discutere e vere i rappor6 con gli altri sta6. Quindi si fa la sua mentalità aprendo le possibilità di cambiare all’interno. ~SOLUZIONE MIGLIORE perchè va bene la partecipazione maggiore oltre ad un miglioramento dando questa possibilità: dopo un po’ di tempo ri6ra la riserva e fare nel modo richiesto nella convenzione. - MA... alcune convenzioni non acce>ano le riserve - Nel 1925 Protocollo sul divieto di uso durante le guerre dei gas tossici e delle armi chimiche mol fanno una riserva che il loro obbligo vale solo e fino a quando non saranno a>acca6 anche loro dalle stesse armi. - Riserva che può essere ri6rata Variazioni di vario 6po che non hanno la stessa sostanza della riserva. Un altro principio in cui non è importante la forma ma il contenuto della riserva. DICHIARAZIONI vs RISERVE Se la dichiarazione non ha l’obieAvo di modificare il fine del tra>ato di una regola/ar6colo, non va creata una riserva -Un esempio è il caso di Israele che quando si fanno paA con gli altri paesi non è implicato il suo riconoscimento (no riconoscimento implicito). Gli sta6 arabi dichiarano ciò ma non si tra>a di una riserva ma una dichiarazione che viene fa>a regolarmente. Oppure Cuba sulla Convenzione delle Armi Chimiche (che non acce>a riserve) : risponde che acce>a la convenzione ma ad eccezione di una parte del suo territorio dove non ha controllo. Quindi non è una riserva ma semplicemente una dichiarazione.
POSSIBILITÀ DELLA RISERVA
~ DOLO : significa un raggiro, imbroglio. Errore in cui cado perché sono viAma di un raggiro, provocato dalla controparte e non per un errore sulla base essenziale del consenso. Quindi è a protezione della viAma parte del raggiro. Art. 50 Corruzione del rappresentante di uno Stato Ove l’espressione dei consenso di uno Stato ad essere vincolato da un tra>ato sia stata o>enuta mediante la corruzione del suo rappresentante con azione dire>a o indire>a di un altro Stato che ha partecipato ai negozia6, lo Stato può invocare de>a corruzione come susceAbile di viziare il proprio consenso ad essere vincolato dal tra>ato. ~Quindi possibilità di ANNULLAMENTO, validità ed efficacia sono diversi! ~Lo stato se ci sono dei difeA chiede l’annullamento, altrimen6 il tra>ato va avan6 per la sua strada. 06 novembre 2019 Giorno 5 dicembre no lezione/ seAmana dopo lezione il lunedì 09 martedì 10 dalle 14.30 alle 16.00 e il mercoledì 11 invece.
**- INVALIDITÀ tra$a4:
- I** nvalidità dei tra>a6, errori violenza e dolo parlato nelle lezioni scorse Norme che vedono l’annullamento del tra>ato se raggiro, corruzione rappresentante o diverso obbieAvo: norme a protezione di questa parte più debole che chiede di non obbligarsi, espresso il consenso non in modo corre>o quindi viziato da dolo o corruzione nella formazione del consenso stesso. EX.1: Di solito non molto comune come episodio, solo nelle carte geografiche magari all’ epoca ... - RELAZIONE TRA REGOLAMENTO INTERNO & QUELLO INTERNAZIONALE Un’ altra norma proteAva quando il consenso è formato in maniera non appropriata ed è quella della violazione delle norme interne dello stato da parte del livello internazionale. Se procedura viene violata ( per esempio autorizzazione del parlamento per far si che il governo acceA, se si salta il parlamento vi è l’ art.80 sulla competenza per s6pulare il diri>o internazionali) Consenso ad obbligarsi nel caso di violazioni cos6tuzionali nel diri>o interno: richiesta di invalidare il tra>ato ma risposta diversa Diri>o cos6tuzionale viene pensato nella maniera tale che se violazione diri>o cos6tuzionale può non essere un consenso all’obbligo ma visione interna VS visione internazionale art. Art. 27 Diri$o interno e rispe$o dei tra$a “Una parte non può invocare le disposizioni della propria legislazione interna per gius6ficare la mancata esecuzione di un tra>ato. Tale norma non pregiudica in alcun modo le disposizioni dell’ar6colo 46.” = Non si interessa del diri>o interno perché altrimen6 troppo pregiudizievoli se tuA gli sta6 potessero definire la violazione del diri>o interno a causa del diri>o internazionale. ‘ quello che riguarda l’interno non deve essere messo contro l’internazionale’ = impostazione diversa dalla visione interna —- due visioni! Quindi quale si segue come soluzione nella Convenzione di Vienna? Soluzione di COMPROMESSO tra le varie due esigenze (ar6colo 26 della convenzione = parte del consenso se non corre>o formato ha diri>o si ad essere prote>a solo però in determinate situazioni —- art. Art. 46 Disposizioni di diri$o interno concernen4 la competenza a concludere tra$a
- Il fa>o che il consenso di uno Stato ad essere vincolato da un tra>ato sia stato espresso violando una disposizione del suo diri>o interno concernente la competenza a concludere tra>a6, non può essere
invocato da tale Stato per infirmare il proprio consenso, a meno che tale violazione non sia stata manifesta e non concerna una norma di importanza fondamentale del proprio diri>o interno.
- Una violazione è manifesta quando essa appaia obieAvamente evidente ad ogni Stato che si compor6, in materia, in base alla normale prassi ed in buona fede. = molto restriAva, la regola è nega6va, regola di base è che ogni stato si terra i propri errori come conseguenze ma invalidità solo se colpisce una norma di importanza fondamentale all’interno oltre ad essere una violazione ‘manifesta’= obieAvamente evidente se lo stato agisce con la buona fede. (Protezione anche per l’altra parte) Altra parte è in grado di riconoscere il problema solamente in questo caso si può annullare la norma o il contra>o quindi molto restriAva come norma (daje) ! -A protezione della parte del consenso del diri>o internazionale se consenso non creato in the right maniera ! -Mo6vo di invalidità del tra>ato a protezione della parte che è ha visto questo sbaglio ma solo se manifesta (daje pt.2) Art. 27 nell’ul6ma parte non vi è (vanno a bracce>o con l’art.46) considerato il diri>o interno come scusa per non firmare un tra>ato ma rimane la posizione dell’art. 46
- INVALIDITÀ : norma ha a un vizio gene6co, tra>ato concluso ma nella formazione del consenso vi è stato un vizio che provoca dei confliA —- può non essere visto quindi rimane il tra>ato efficace Al contrario vi sono per annullare il tra>ato stesso diversi modus operandi. Situazione di validità è diversa dall’efficacia (anche se in valido fino a quando non venga annullato da qualcuno fa>o annullare) Casi di invalidità del tra>ato nel problema in cui il tra>ato venga completamente es6nto Anche se formato il tra>ato senza vizi ma intervenuta causa o situazione che ha perturbato la realtà del diri>o internazionale che porta quindi alla perdita degli effeA stessi. Situazione di invalidità assoluta può essere fa>a valere da chiunque si trovi nella condizione di doverlo applicare in qualsiasi momento (a fare riferimento come diri>o applicabile Situazioni tra>ato s6pulato con il divieto dell’uso della forza 1. uso della forza x far firmare il tra>ato 2. Minaccia contro il rappresentante dello stato per consen6re il tra>ato E chiunque si accorga di questa situa si rende conto che il tra>ato sia stato fa>o cosi allora annullato! Ex. I Sude6: minaccia per Praga —- anni dopo viene fuori una situazione con l’Olanda ma giudice deve stabilire ci>adinanza con quel tra>ato e quel tra>ato era non considerato perché firmato in violazione con il divieto della forza (tra>ato nulla):
- in violazione con la ius cogens sono consuetudinarie e opinio iuris par.colare che diventano inderogabili Se tra>ato in violazione di queste norme allora viene annullato quindi nullo inesistente e non da applicare!
- Es6nzione del tra>ato: se anche il tra>ato si forma bene ma se post una forma ius cogens formata dopo che va a contrasto di quel tra>ato fa>o precedente si annulla il tra>ato stesso. Ex. Schiavitù in no stato del ‘’700 eliminata perché tra>ato prima si schiavitù ma poi viene annullato (art.64) + art. 53 norma impera6va generale : acce>ata è riconosciuta a livello di tuA gli sta6 modificata solo da un’altra norma generale con lo stesso cara>ere ma non è possibile da evitare! Norma del diri>o cogente sono consuetudinarie e inderogabili x tuA gli sta6 lo sono. Composta da due elemen6 la prassi e l’opinione iuris (= inderogabile) —- opinio iuris: valore che questa norm sia inderogabile, si forma come le altre norme ma l’opinione iuris in questo caso è rinforzata a livello di indergabile= NORMA IMPERATIVA o di IUS COGENS — = serve a spiegare tra le norme una relazione di gerarchia quando una norma è da considerare superiore e se quella inferiore va contro la norma inferiore è nulla se a contrasto della prima impera6va. Si alla GERARCHIA!! =