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Sulla nozione di soggettività nei rapporti internazionali, con particolare riferimento agli stati come soggetti del diritto internazionale. Esplora i requisiti per l'esistenza di uno stato come soggetto, come l'effettività e l'indipendenza, e fornisce esempi di stati come l'Ucraina, Israele e Libia. Inoltre, il testo introduce concetti come stato fallito e mutamento rivoluzionario di governo.
Tipologia: Appunti
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-I soggetti dell'ordinamento internazionale Ogni ordinamento giuridico si rivolge a dei soggetti. A noi interessa capire chi è il soggetto dell’ordinamento internazionale perché la soggettività condiziona una serie di elementi contenutistici del diritto internazionale nelle sue diverse angolazioni e sfaccettature. La nozione di soggettività serve a capire i soggetti del diritto internazionale perché sono questi che producono le norme internazionali e verso i quali si rivolgono le stesse; essi inoltre commettono illeciti internazionali e sono i soggetti stessi a cui facciamo riferimento quando ci occupiamo di formazione, attuazione, violazione delle norme internazionali e risoluzione delle controversie. Il diritto internazionale comprende enti sovrani : il principale soggetto di diritto internazionale è lo stato. Accanto ad esso vi sono altri soggetti internazionali e altri la cui soggettività è dubbia (nella parte diritto internazionale pubblico troveremo più dubbi che certezze) Lo stato è il principale soggetto del diritto internazionale, non interessa la sua grandezza, la popolazione o il tipo di governo, quello che interessa è che sia uno stato, che abbia le caratteristiche di esso. Lo stato è quell’ente che esercita un'autorità di governo su una comunità territoriale. Gli elementi materiali affinché esista uno stato inteso come soggetto del diritto internazionale sono 3: organizzazione di governo, popolazione, territorio. I due dati giuridici che rilevano sono effettività e indipendenza: effettività dell’apparato di governo, che governa la comunità territoriale e che si usa chiamare ‘stato-organizzazione’(nel senso che comprende tutti gli organi del potere statale), quindi, effettività dell’esercizio delle funzioni di governo su una comunità territoriale; altro elemento che serve per l’esistenza di uno stato secondo il diritto internazionale è l'indipendenza, non deve derivare da altri soggetti internazionali, ma deve essere autonomo. È ovvio che nel mondo di oggi ogni stato ha i collegamenti con altri stati, ma un conto è avere collegamenti un conto dipendere. Effettività e indipendenza sono espressione della sovranità, lo stato è sovrano quando in maniera effettiva e indipendente governa su una comunità territoriale.
Questo è lo stato come soggetto del diritto internazionale e circa i 200 stati esistenti al mondo rispondono a questi requisiti. Quindi l’esistenza dello stato è un fenomeno che attiene alla realtà ed esso contribuisce insieme agli altri a fare le norme internazionali riunendosi, concordando (entrando in relazione con gli altri produce le norme, le applica e le viola). Da tutto ciò si desume che lo stato, essendo soggetto del diritto internazionale, vi partecipa, entra in relazione con gli altri e queste relazioni sono di vario tipo: volte a produrre norme, a litigare e quindi trovare soluzione alle controversie o a violare norme internazionali. Stato-apparato (stato-organizzazione) indica tutta la struttura statale, vuol dire che tutti gli organi dello stato sono manifestazione di quest'ultimo. Una regione italiana è soggetta di diritto internazionale? No, la regione non può essere soggetta di dritto internazionale, le manca l'indipendenza. Quando sentiamo, ad esempio, che la regione Puglia ha concluso un accordo con un qualunque stato, in questo caso la regione è stata autorizzata dal governo italiano a concludere quel tipo di accordo. Quindi, quando diciamo ‘’ lo stato’’ non intendiamo solo il governo, il ministero degli esteri ecc., ma tutta la struttura amministrativo-burocratica dello stato, è ovvio che per il 99% dei casi sarà il potere centrale a partecipare in positivo o negativo alla vita di relazione internazionale. -Stato, ente sovrano effettivo, riconoscimento L'effettività è l'esercizio concreto di poteri normativi/di attuazione nei confronti di una comunità territoriale. ‘’Esercizio effettivo’’, cioè uno stato che attraverso i suoi apparati amministrativo-burocratici esercita potere sovrano nei confronti della popolazione. Quindi, un governo in esilio (un governo che ad esempio dopo un colpo di stato è costretto ad andar via dal suo territorio) non è soggetto di diritto internazionale perché non è effettivo, non rappresenta più lo stato di cui è governo, non ha possibilità di esercitare sovranità nei confronti di una comunità territoriale. Esso ha una soggettività limitata a quanto serve per poter, volendo, ritornare al potere. In passato esistevano (oggi molto di meno poiché erano legati alla dominazione coloniale) i movimenti di liberazione nazionale : erano gruppi di cittadini, esuli da uno stato, che lottavano per togliere dal gioco coloniale il loro stato, cioè, lo stato era dipendente da uno stato straniero perché colonia, occupato e quindi c’era qualcuno che lottava all’estero per liberarlo.
nel mezzo, non si sa se sono stati o meno. In questo momento potremmo dire che c'è una intromissione/interferenza della Russia nella sovranità/negli affari interni di questi stati a tal unto da sottrare certi pezzi dal controllo dell’autorità statale. Dove si arriverà non lo sappiamo, ma per il principio della legalità, fintanto che una regione è nei confini di uno stato e c’è un intervento di uno stato straniero con le sue truppe per fomentare una rivolta, staccare un pezzo e portarlo a sé, c’è una violazione gravissima dei diritti internazionali. La Palestina è uno dei punti irrisolti delle vicende internazionali. Con la nascita dello stato di Israele, dopo la seconda guerra mondiale, inevitabilmente sono stati sottratti dei territori e si è creato questo nuovo stato, tutto ciò ha comportato una serie di guerre tra Israele e gli stati arabi confinanti. Si sono susseguiti dei piani per spartirsi il territorio mai andati a buon fine e allora l’esito di vari conflitti armati ha portato a far occupare allo stato d’Israele una serie di territori palestinesi oltre i propri confini, che si chiamano appunto ‘’territori palestinesi occupati’’. Il popolo palestinese nell’esercizio del diritto all’autodeterminazione, quindi a decidere da sé cosa fare del proprio futuro, ha combattuto una lunga battaglia politica e diplomatica, ma ance considerati di terrorismo, con il tempo sono stati conclusi degli accordi tra governo d’Israele e rappresentanti della Palestina. Prima il movimento di liberazione si chiamava OLP (organizzazione per la liberazione della Palestina), oggi si chiama ANP (autorità nazionale palestinese), vediamo come anche il nome è cambiato, non vi più una liberazione, ma una gestione. Ad un certo punto la Palestina si è dichiarata stato indipendente, non più sotto il controllo israeliano; è effettivamente così? Risponde la Palestina a quei requisiti di effettività, o il fatto di essere circondata dallo stato d’Israele pesantemente armato mette in dubbio questa effettività? Qui ci sono varie posizioni: c’è chi dice ce ormai diventato uno stato poiché è entrata a far parte di organizzazioni internazionali e quindi col tempo si è consolidata la sua statualità; c’è chi dice che, avendo un vicino così ingombrante e poco collaborativo come Israele, in realtà l’effettività è un’effettività più formale che sostanziale. Quindi in questi casi ci sono tre tipi di risposte: sì è stato effettivo, no non lo è, ni è un’effettività in corso di realizzazione. Libia: oggi è disgregata, ci sono almeno 12 piccoli stati, è un esempio di stato fallito , fail state, nel senso che non c'è un governo in grado di esercitare effettivamente la sovranità , manca questa effettività nel senso che in questo
momento non possibile identificare chi è il governo dello stato: c’è qualcuno riconosciuto dalla comunità internazionale, ma poi alcuni stati sostengono un signorotto, altri un altro ecc. quindi che cos’è uno stato fallito? È uno stato dove questa effettività è sospesa in attesa che si consolidi, che qualcuno la faccia diventare concreta sulla popolazione e sul territorio. Non ha invece senso non considerare soggetti gli stati canaglia come la Corea del Nord, il requisito dell’effettività è una cosa diversa rispetto alla bontà o democraticità di uno stato. Scozia e Catalogna sono territori che vogliono essere indipendenti, ma manca l'effettività. In Catalogna esercita effettivamente il suo potere la spagna, in Scozia esercita effettivamente il suo potere il Regno Unito. In Scozia è stato fatto più di un referendum, in quello più recente la maggioranza ha deciso di rimanere nel regno unito, era un referendum legale approvato dal governo centrale e se fosse andato a buon fine la Scozia sarebbe diventata uno stato nuovo; in Catalogna c’è stato un referendum ma contro le regole statali e giustamente il governo nazionale ha deciso di intervenire nei confronti di questa situazione non in linea con la normativa costituzionale dello stato. Questi esempi di Catalogna e Scozia ci portano all’altro requisito per la statualità: l'indipendenza che è la cosiddetta sovranità esterna, sovranità nei confronti di ingerenze che possano venire dall'esterno, quando non dipende da un altro stato o da un altro soggetto di diritto internazionale. Donbass e Crimea: non si possono considerare di entità statali perché in entrambi i casi c'è l’ingerenza russa. Mettiamo che il Donbass si dichiari indipendente, non l sarebbe in effetti perché si reggerebbe sul sostegno che viene da fuori. Kosovo, provincia della Serbia che dal 1999 al 2008 è stata amministrata dalle nazioni unite perché vi era una forte minoranza albanese che veniva maltrattata dai serbi. Nel 2008 dichiara la sua indipendenza, si è perplessi riguardo la sua statalità perché poggia sul sostegno di altri soggetti internazionali, in più quella dichiarazione d’indipendenza non è che sia tanto conforme al diritto internazionale applicabile. È una situazione dubbia anche questa, ecco perché diciamo circa 200 stati.
-aggregativo: due stati possono fondersi e creare un nuovo stato soggetto di diritto internazionale (Yemen del nord e del sud che fondendosi hanno dato vita allo Yemen) o può avvenire la cosiddetta incorporazione, ad esempio l’unificazione tedesca che è stata una incorporazione della Germania est da parte della Germania ovest. Tanto nella fusione quanto nell’incorporazione abbiamo che prima c’erano due stati e ne è rimasto uno, qual è la differenza, come faccio a cogliere la differenza dal punto di vista della soggettività? nella fusione i due stati hanno dato vita ad un nuovo stato che non rappresenta la prosecuzione né dell’uno né dell’altro, quindi l'apparato di governo del nuovo stato non corrisponde/assomiglia a quello dei due che c'erano prima, c’è discontinuità nell’apparato di governo, c’è un nuovo ente sovrano al posto dei due che c’erano prima; nella incorporazione, invece, c'è la continuità dell'apparato di governo di uno stato e la discontinuità nell’apparato di governo dell'altro, quindi, nell’esempio della riunificazione tedesca, c’è la continuità nell’apparato di governo della Germania ovest che si estende all’apparato di governo della Germania est. L’incorporazione e la fusione sono fenomeni a carattere aggregativo , nel caso della fusione nasce un nuovo soggetto di diritto internazionale, nel caso della incorporazione prosegue la sovranità dello stato che incorpora e viene meno la sovranità dello stato che viene incorporato. Ci sono poi fenomeni, più frequenti, di cambiamento di tipo disgregativo , ad esempio l'unione sovietica, impero austro-ungarico ecc. I fenomeni di cambiamento di tipo disgregativo sono anche questi di due tipi e anche in questo caso la distinzione riguarda la prosecuzione o meno dell’apparato di governo dello stato preesistente. Può succedere che uno stato perda un pezzo e questo diventi uno stato nuovo, il cosiddetto distacco (Sudan e Sudan del sud): lo stato che prosegue mantiene la sua organizzazione di governo perdendo un pezzo di comunità territoriale sul quale esercitava l’autorità di governo, lo stato nuovo, invece, che si è distaccato ed è diventato autonomo è un nuovo soggetto di diritto internazionale. Tutta la decolonizzazione è avvenuta in questo modo, buona parte dell’africa era sotto il controllo dell’Olanda, Francia, Portogallo, Inghilterra e a mano a mano l’India, il Pakistan e altri stati sono nati dopo la seconda guerra mondiale all’esito di questo, si sono staccati dall’impero britannico e sono diventati stati nuovi che non hanno una continuità con la madre patria. L'altro fenomeno disgregativo, lo smembramento , è una situazione in cui da uno stato ne vengono fuori altri, nessuno dei quali è la prosecuzione del precedente, quindi l’apparato di governo dello stato preesistente non prosegue in nessuno degli
stati successivi dal punto di vista giuridico, un esempio è la Cecoslovacchia dove Repubblica Ceca e Slovacchia se ne andarono ognuna per fatti propri creando due nuovi stati, nessuno dei due era la prosecuzione della Cecoslovacchia. La distinzione tra le due vicende, ovvero quelle del Sudan e della Cecoslovacchia, è che nel Sudan abbiamo che lo stato soggetto di diritto internazionale prosegue, perde un pezzo, su quel pezzo si forma un nuovo stato e nasce un nuovo soggetto di diritto internazionale; per la Cecoslovacchia, c’è uno stato che muore e al posto di questo se ne creano due nessuno dei quali è la prosecuzione dello stato precedente. Di tutto ciò ci interessa sapere che fine fanno i trattati dello stato precedente, da un punto di vista giuridico, il trattato che vincolava il precedente soggetto di diritto internazionale ce fa? Passa all’altro/i oppure no? E perché? Se quello che nasce è uno stato nuovo, nasce senza vincoli pattizi; se quello che nasce è la prosecuzione di uno stato vecchio mantiene gli stessi vincoli pattizi. Altra situazione: un territorio che si stacca da uno stato e va sotto un altro stato, non c’è una indipendenza, ma c’è un pezzo di territorio che viene trasferito da uno ad un altro. Ad esempio: immaginiamo che domani l’Italia dà via Como alla Svizzera, se è d’accordo l’Italia ed è d’accordo la svizzera non c’è nessun problema (il problema lo ritroviamo nel caso della Crimea dove l’Ucraina non era d’accordo a cedere un pezzo del suo territorio alla Russia); soggetto è l’Italia e soggetto è la svizzera, Como non era soggetto sotto l’Italia e non lo è nemmeno sotto la svizzera. In questi casi c'è un fenomeno detto mobilità delle frontiere , i trattati di cui è parte l’Italia non si applicheranno a Como, a cui invece si applicheranno i trattati di cui è parte la svizzera perché l’esercizio sovrano effettivo e indipendente del potere non sarà più opera del governo e dell’autorità italiana, ma sarà opera del governo e dell’autorità della svizzera sempre se questo avviene senza violare il diritto internazionale. Altra situazione è il venezuela, non cambia il territorio dello stato, ma cambia in maniera rivoluzionaria/contro le regole dello stato il governo : mutamento rivoluzionario di governo , se c’è un colpo di stato o come in Venezuela in cui il presidente del parlamento si afferma come dittatore si ha questo mutamento. Che succede alla soggettività di uno stato se cambia in maniera rivoluzionaria il governo? Il territorio rimane lo stesso, la nazione è quella, cambia l’organizzazione di governo e non secondo le regole ordinarie, ma attraverso qualcosa di extraordinario/rivoluzionario. Ora, la soggettività dello stato non cambia, il
magari questo non riconosce l’Italia), chiaro che ragionevolmente ci si scambia i riconoscimenti in maniera tale da poter intrattenere delle relazioni. Opposto al riconoscimento è il disconoscimento , per esempio: c’è stato un colpo di stato ed io non riconosco più il governo di quello stato. Anche questo naturalmente è un atto politico. C’è anche un altro riconoscimento di tipo, questa volta, giuridico detto ‘’riconoscimento di belligeranza’’ che attiene agli affari bellici (io nemico riconosco che sono in guerra con te e da questo momento in poi adotterò una serie di regole su come condurre le ostilità), si riconosce la situazione giuridica dove l'altro stato è mio nemico, ma verrà rispettato l'aspetto umanitario, il diritto internazionale bellico. -L’insorgenza L'insorgenza è un tema che l'ISIS ha riportato in auge negli ultimi anni. Gli insorti sono persone/sudditi che si ribellano contro il governo dello stato al fine di sovvertirlo o anche separare una nazione e renderla autonoma oppure unirla a qualche altro stato, essi non devono avere per forza un ideale, possono anche solo voler ottenere il potere. Donbass, Transnistria: si insorge contro il governo al fine di staccare un pezzo dello stato e unirlo ad un altro. Gli insorti quando controllano effettivamente un altro stato acquisiscono una soggettività internazionale. Effettività ed indipendenza quando sono esercitate da un gruppo di insorti, e quindi impedisco alle autorità governative di esercitare i loro poteri su un pezzo di territorio, acquisiscono una soggettività internazionale. Questa soggettività internazionale è per sua natura provvisoria/temporanea perché gli insorti possono o vincere o perdere contro il governo. La loro soggettività, inoltre, è anche limitata nel senso che è limitata alle questioni di cui si occupano, ad esempio: c’è un trattato relativo a un determinato pezzo di territorio il quale sotto il controllo degli insorti e di conseguenza sono loro ce se ne devono occupare, essendo loro l’autorità governativa presente in quel momento. ISIS: dal punto di vista giuridico è stato un gruppo di insorti contro i governi della Siria, dell’Iraq. L’ISIS ha controllato per anni un territorio e una nazione in
maniera effettiva e indipendente, ma non è uno stato perché l'obiettivo non era rovesciare il governo ma era un obiettivo farneticante. -Santa sede, chiesa cattolica, Città del Vaticano L’unità d’Italia dal punto di vista giuridico è stata una incorporazione di vari regni al regno di Sardegna, la Città del Vaticano è riuscita a resistere. Essa è uno stato e quindi è soggetto di diritto internazionale. Ancor più della Città del Vaticano, è soggetto di diritto internazionale la Santa Sede, la struttura di governo della chiesa cattolica che è cosa diversa da Città del Vaticano perché esercita la sua influenza sulla chiesa cattolica a livello mondiale. La pace di vestfalia pose fine al fatto che si stava sotto al papa e sotto all’imperatore, ma il papa continuò ad esercitare un potere territoriale fino alla seconda metà dell’800 e fino ai Patti Lateranensi degli anni 20 quando non ha più esercitato alcun potere di tipo territoriale, la Città del Vaticano quindi è stata creata con i Patti Lateranensi. Nonostante questo da secoli la chiesa cattolica conclude accordi internazonali in quanto soggetto autonomo sulla scena internazionale, il papa è anche capo di stato oltre che guida spirituale. Come si fa a combinare la soggettività internazionale della Santa Sede con la soggettività inetrnazionale della Città del Vaticano? La soluzione più ragionevole è che ognuno agisca come se ci fosse una combinazione di soggettività, per certe cose la competenza è della santa sede per altre dell’altra (ad esempio: se si tratta di diventare membro di un’organizzazione internazionale la competenza è di Città del Vaticano; se si tratta invece di fare accordi che non hanno un’attinenza con il territorio allora la competenza è della Santa Sede).