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RIASSUNTO COMPLETO DIRITTO INTERNAZIONALE - PIETROBON, Dispense di Diritto Internazionale

riassunto completo di manuale e appunti delle lezioni di diritto internazionale - prof. pietrobon testato con successo

Tipologia: Dispense

2022/2023

In vendita dal 30/05/2024

veronixa
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diritto internazionale
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diritto internazionale

 Pietrobon 2023/

premessa: “dove esiste una società c’è il diritto”  i soggetti che convivono in una società, per vivere in maniera civile, si devono dare delle regole e questo accade in modo spontaneo, inoltre le società stesse sono stratificate e questo comporta che necessariamente, dunque, gli ordinamenti giuridici siano plurimi caratteristiche degli ordinamenti: a. gli ordinamenti giuridici necessariamente hanno dei contenuti diversi perché codificano i valori propri della società di cui sono espressione, esistono ad esempio diritti tutelati in alcuni paesi, che invece sono inesistenti in altri (es. donne iraniane) b. ogni ordinamento ha il suo modo di produrre le regole e conseguentemente la sua costituzione secondo modelli diversi (es. parlamentarismo, presidenzialismo, ecc.) e anche a seconda dell'epoca storica (es. in italia fino agli anni '70 non si poteva divorziare, mentre negli altri paesi europei si e così anche l'aborto e moltissime altre questioni)

le valutazioni di ogni ordinamento giuridico sono diverse e possono, sia variare nel tempo, che essere opposti a seconda della società di cui sono espressione es. secondo il diritto canonico (ordinamento che ha come classe sociale tutti coloro che sono battezzati) non si può divorziare, mentre per quello statale si, anche se chiesa cattolica e

stato italiano hanno stipulato un concordato secondo cui il matrimonio celebrato in chiesa ha valenza anche civile DIRITTO INTERNAZIONALE

diritto che regola i rapporti tra gli enti che compongono la comunità internazionale, la cui caratteristica principale è quella di essere di coordinamento (e non di subordinazione), ciò significa che tutti gli stati vi ci partecipano paritariamente secondo il p. di eguaglianza e senza la presenza di un’autorità sovraordinata esistono pareri discordanti sulle origini della comunità internazionale: ① IX sec con l’esistenza di rapporti, simili alle odierne norme internazionali, tra i 3 grandi imperi (carolingio, bizantino e islamico) ② pace di westafalia (1648) che dà vita ad una comunità di stati indipendenti tra loro senza l’esistenza di un’autorità sovrana come era stata quella del papa o dell’imperatore in precedenza comunità internaziona le ① vige il p. di decentramento delle funzioni  le tre funzioni principali dell’ordinamento giuridico sono decentrate: a- produzione: consuetudini ed accordi b- accertamento c- produzione coercitiva del diritto i destinatari sono gli stessi sogg che le hanno poste in essere il ricambio delle norme dell’ordinamento internazionale è rigido e basato sulla diuturnitas, sulla convinzione della obbligatorietà di comportamento e sulla volontà da parte dei sogg di partecipare agli accordi, senza di cui non sono vincolati ② i sogg dell’ordinamento tendono ad accertare autonomamente il diritto, non esistono infatti tribunali con competenza obbligatoria la giurisdizione nella comunità internazionale ha base consensuale (= non è possibile parlare di attore e convenuto) e i sogg procedono direttamente alla realizzazione della loro autotutela  le sentenze internazionali non assicurano il soddisfacimento del diritto della parte vittoriosa (es. corte internazionale di giustizia secondo la carta della nazioni unite può al max mettere in moto il consiglio di sicurezza per raccomandare e decidere le misure più appropriate, ma non è assicurata l’esecuzione della sentenza) ③ nel diritto internazionale, a differenza di quello privato, non esiste alcuna autorità che eserciti una legge superiore a meno che gli stati in accordo tra loro non abbiano creato un meccanismo simile, ma questo vale cmq solo tra i

② ENTI NON TERRITORIALI: enti che di fatto non esercitano attualmente un potere di imperio su un territorio, ma tendono all’acquisizione di tale potere di governo (governi in esilio, comitati nazionali all’estero e movimenti di liberazione nazionale) ③ ENTITÀ SUI GENERIS: enti non territoriali che non aspirano all’acquisizione di un territorio, ma hanno la peculiarità di essere individualmente determinati e a cui è attribuita eccezionalmente la capacità di intrattenere relazioni internazionali (santa sede, ordine di malta e comitato internazionale della croce rossa) ④ ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI: enti non territoriali che sorgono per volontà degli stati e con questi mantengono un forte legame L’individuo nel DI non è partecipe di nessuna delle tre funzioni principali di governo, d’altra parte la questione dei diritti umani è oggi un settore fondamentale delle relazioni internazionali, ecco perché taluni autori attribuiscono personalità internazionale all’individuo enti territoriali ruolo primario lo detengono quegli enti dotati di potestà territoriale, innanzitutto dagli STATI, che sono i sogg principali del DI per il DI uno stato è definito in termini di stato – organizzazione, cioè quel complesso di organi che dirige l’ente, vale comunque la definizione che fa leva sulla triade governo – territorio – stato che si rifà invece al concetto di stato – comunità, ma non può essere adottata unicamente in campo del DI in quanto territorio e popolazione non sono el costitutivi della personalità, tuttavia sono utili a determinare, in caso di dissoluzione, se esiste un’entità che continui la personalità del sogg preesistente.

la nascita di uno stato è una questione di diritto internazionale e a tal proposito la cassazione italiana ha affermato che un’organizzazione di governo che eserciti effettivamente e indipendentemente il potere di governo su una comunità territoriale diviene sogg del DI, senza che sia necessario il riconoscimento da parte di altri stati  soggettività: attitudine ad essere titolari di diritti e obblighi prodotti dalle situazioni giuridiche dell’ordinamento internazionale è proprio la soggettività internazionale che costituisce la prerogativa degli stati sovrani ed indipendenti ed è per questo che gli stati membri degli stati federali non sono considerati sogg del DI, in quanto la soggettività internazionale è riconosciuta allo stato federale che sarà responsabile in caso di illeciti degli stati membri in linea di principio non costituisce un el rilevante la dimensione del territorio di uno stato o della sua popolazione, tuttavia il problema sorge in relazione agli STATI ESIGUI, cioè quelli che dipendono in misura più o meno larga da terzi per la condotta delle loro relazioni internazionali non si può formulare una conclusione di carattere generale e occorro analizzare individualmente le situazioni concrete enti non – stato che sono sogg del DI: a. STATI PROTETTI: mancano del requisito di indipedenza, ma sono considerati da alcuni sogg del diritto internazionale, questi sono entità simil – statuali con una limitata soggettività internazionale, il protettorato deve essere infatti tenuto distinto dall’amministrazione internazionale di territorio (es. Kosovo e Serbia), ma amministrata dalle Nazioni Unite b. STATI RISORTI: stati estinti, cioè incorporati da stati più grandi la cui effettività scompare, in cui i nuovi governanti vogliono essere considerati la continuazione del precedente stato, nei termini del DI, significa che pretendono di essere titolari delle situa giuridiche facenti loro capo prima dell’incorporazione; dal pov fattuale è una finzione e può solo servire a mantenere accordi con altri stati, ma non corrisponde alla realtà “lo stato per essere un sogg del DI deve possedere le seguenti caratteristiche: a. popolazione permanente b. territorio definito c. governo d. capacità di intraprendere relazioni internazionali con gli altri stati”

  • art. 1 convenzione di Montevideo

es. stati baltici: dopo essere stati liberati dall'unione sovietica che si vogliono considerare risorti e non nuovi stati questo non risponde a regole precise con determinati passaggi da seguire, ma la prassi è molto variegata c. STATI FALLITI: stato che non ha nulla di effettivo perché non riesce + a mantenersi sovrano nel suo territorio, ma che non viene considerato estinto es. Somalia degli anni '90 in cui c'era un così tale fermento di guerra civile che era impossibile parlare di un governo con una capo a cui fare riferimento, non esisteva dunque un'effettività di governo e quindi in principio nemmeno lo stato stesso, nonostante ciò ha cmq continuato a partecipare ad all'ONU; questo è stato fatto perché, altrimenti, eliminando l'esistenza dello stato, si sarebbe concessa la possibilità di conquistarli e quindi la possibilità di usare la forza vista la mancanza di un sogg detenente del diritto di non farlo d. INSORTI: enti che aspirano a diventare stato, cioè che hanno una base territoriale  coloro che conducono una rivoluzione all'interno di uno stato sovrano già esistente e, nell'ipotesi considerata, aspirano a scardinare il regime precedente a formare un nuovo governo occupando l'intero/parte del territorio dove saranno i nuovi governanti nel momento in cui acquistano un effettività di controllo sul territorio diventano enti soggetti del DI a cui viene riconosciuta una limitata capacità giuridica (es. accordi), la situazione però è temporanea (o vincono la guerra civile o la perdono) l'insurrezione in uno stato è una situa particolare, dal pov dello stato infatti vengono visti come dei comuni criminali che saranno puniti, in caso di perdita, attraverso il codice penale di tale stato

guerra civile no guerra internazionale se uno stato esterno fornisce aiuti ai rivoltosi dal pov esterno commetterà un illecito, un'ingerenza negli affari interni dello stato in cui avviene la rivoluzione (la figura di insorto vista più di recente è quella dell'ISIS) cosa accade se stati terzi subiscono danni a causa dell'insurrezione? possono abitare cittadini terzi, possono esserci possedimenti di altri stati e può capitare che questi vengano danneggiati, in tale caso è possibile richiedere il risarcimento dei danni  questione diventa quindi: deve lo stato in rivoluzione risarcire i danni? lo stato risponde verso gli altri stati danneggiati solo dei soggetti di cui ha controllo, mentre sugli insorti, non avendone controllo, non risponderà; se però l'insurrezione viene vinta, questi si troveranno ad essere i medesimi sogg e risponderanno a tali danni es. seconda metà '800 in sud america in cui c'erano spesso insurrezioni e lì diversi paesi europei avevano possedimenti, in questo caso gli stati però non erano tenuti a rispondere perché non aveva il controllo dell'insurrezione, nonostante ciò gli stati danneggiati richiedevano il risarcimento e spesso venivano fatti degli arbitrati attraverso commissioni arbitrarie che prendevano in oggetto le singole situazioni e concedevano risarcimento solo al fine di mantenere buoni rapporti con gli stati eu e non perché fosse dovuto dal DI non possono invece essere considerati stati: a. governi fantoccio: stati creanti dall’occupante durante un conflitto i quali mancano del requisito di indipendenza e il cui atto in sé è direttamente proibito dal diritto internazione es. Manchukuo: nasce durante l’occupazione giapponese della manciuria, area cinese b. sogg aventi qualità statuale, cioè dotati di autonomia all’interno di uno stato, che dovrebbero diventare il nucleo per costituire un futuro stato. es. PALESTINA: territorio amministrato dall’autorità nazionale di israele che manca dunque dei requisiti di effettività e indipendenza, nonostante la proclamazione dello stato di gerusalemme. La palestina infatti non è membro delle Nazioni Unite e gode solo del ruolo di “stato osservatore”, ma dal 2011 fa parte dell’UNESCO. enti non territoriali che aspirano a diventare organizzazioni di governo di una comunità territoriale

Altro problema delicato è l’applicabilità delle regole del diritto di guerra ( ius in bello ): la convenzione di ginevra del 1949 paragona le guerre di liberazione a quelle di conflitto tra stati e pertanto prevede l’invio di una dichiarazione da notificare al consiglio federale svizzero, una volta depositato il protocollo i movimenti sono considerati legittimi combattenti e, in caso di cattura, hanno diritto allo status di prigionieri di guerra; la disposizione però non si è mai trasformata in diritto consuetudinario e dunque non è vincolante per gli stati non parte del protocollo addizionale. enti non territoriali enti di varia natura non assimilabili ad alcuna categoria precedente descritta che presentano caratteristiche peculiari e che sono associati alla comunità internazionale a titolo individuale SANTA SEDE ente la cui personalità giuridica internazionale è stata riconosciuta sin dalle origini, anche quando nel 1870 perde ogni base territoriale e quando nel 1929 le viene concessa la sovranità in base ai patti lateranensi espressioni della concreta partecipazione della santa sede alla vita sociale internazionale: ① ha potere di concludere accordi internazionali, concordati quando hanno per ogg un trattamento riservato alla religione cattolica e al clero ② partecipa ai lavori di organizzazioni internazionali: è osservatore presso l’ONU e il consiglio d’europa e membro a pieno titolo dell’OSCE e dell’AIEA ③ prende parte a conferenze internazionali ④ intrattiene rel diplomatiche con molti stati della comunità internazionale rapporti Italia – santa sede: regolati dai patti lateranensi del 1929 che si costituiscono di: a. trattato: regola i rapporti politici fra i due enti, è con questo che l’Italia ha riconosciuto la sovranità alla SS (ente spirituale) sulla città del vaticano (ente territoriale), il quale assume lo status di neutralità permanente ed è proprio per questa sua posizione è spesso stata richiesta di fare da mediatore in alcune controversie internazionali. È sempre nel trattato che sono contenute le disposizioni sulla protezione del pontefice in materia di cooperazione penale. SS e città del vaticano sono due enti diversi, ambedue facenti però capo al pontefice il quale, per consuetudine, e non per regola giuridica, il rappresentante del vaticano è sempre il primo a fare tutto b. convenzione finanziaria: risarcimento c. concordato del laterano: disciplina le questioni dell’esercizio del culto cattolico in italia, in particolare serve a regolare gli aspetti rilevanti della vita dei cattolici nello stato vaticano es. matrimonio religioso che ha effetti anche civili (accordo internazionale che, se non ci fosse servirebbero due diverse celebrazioni, una civile e una religiosa). questo stabilisce anche che gli enti centrali della chiesa cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello stato italiano, a patto però che siano enti che concorrono alla funzione di governo  la SS, come ente internazionale, è esente da giurisdizione nell’ordinamento italiano la città del vaticano è l'ente a cui fanno capo tutte le questioni che hanno a che fare con il territorio (unione postale universale, telecomunicazioni ecc.), monete e codice penale (no aggiornamenti) sono gli stessi dell'italia ORDIN E DI MALTA ordine che in passato ha esercitato autorità di governo su diversi territori fino al 1798, in ogni caso l’ordine intrattiene numerose attività di rilievo internazionale: a. attività diplomatiche in particolare dalla fine della guerra fredda e dalla dissoluzione dell’unione sovietica. b. i suoi rappresentanti sono accreditati presso alcune organizzazioni internazionali (organizzazione mondiale della sanità) ed è ammesso all’AG in qualità di osservatore. c. funzioni di carattere umanitario sia durante periodi di pace, che durante i conflitti armati la giurisprudenza interna di alcuni stati, compreso l’Italia, gli riconosce giurisdizione civile relativamente alle attività concernenti i suoi fini. L’ordine ha sede a roma, luogo in cui non ha alcuna sovranità territoriale, e vive in

una condizione di dipendenza dalla SS (es. l’elezione del gran maestro dell’ordine deve essere ratificata dal papa)  gran parte degli studiosi nega la sua posizione di sogg internazionale e altri lo assimilano ad un’organizzazione non governativa CICR comitato internazionale della croce rossa, ha sede a ginevra, è composto da individui nominati per cooptazione (assunzione di un membro in un corpo od organo collegiale, mediante designazione da parte dei membri già in carica). Si è costituito nella forma di associazione di diritto privato ed è un ente umanitario che promuove “i principi fondamentali ed uniformi dell’istituzione della croce rossa “operando in assoluta indipendenza politica, confessionale ed economica. a. il comitato ha rilevanti funzioni e svolge attività importanti in campo internazionale durante i conflitti armati le quattro convenzioni di ginevra gli assegnano le funzioni di organizzazione umanitaria in caso in cui le potenze protettrici non possano b. ha il ruolo di osservatore presso l’ONU con la svizzera, luogo in cui ha sede e cittadinanza che in origine dovevano avere tutti i suoi membri, ha stipulato un accordo in cui afferma la sua volontà di essere considerato una persona internazionale e ha stipulato ulteriori accordi con gli stati in cui opera enti non territoriali con un legame con gli stati: le organizzazioni internazionali il loro ruolo sempre più rilevante sul piano internazionale è una delle caratteristiche dell’evoluzione del diritto internazionale

associazioni tra stati provviste di un proprio apparato di organi che solitamente nascono per volontà degli stati tramite la stipulazione di un trattato istitutivo e che possono estinguersi per la stessa volontà, dunque, degli stati membri. enti origina li  gli stati enti con un’opinione giuridica originaria, sono sovrani e traggono effettività dai loro poteri legislativi di governo enti derivat i  organizzazioni internazionali enti con ordinamento giuridico derivato perché si basa su una concessione di autonomia data loro dallo stato (anche ad es. le regioni) alla base di ogni organizzazione internazionale c'è un trattato istitutivo, non nascono da sole e si prendono i poteri dalla propria effettività di governo, ma li ricevono in base a ciò che il trattato attribuisce loro che sono stati decisi in comune accordo dagli stati che hanno dato origine all'organizzazione al fine di raggiungere determinati scopi comuni es. carta nazioni unite per il mantenimento della pace e UE per il raggiungimento, inizialmente, di alcune misure economiche per il raggiungimento di questi scopi comuni gli stati fondatori istituiscono degli organi specifici, necessari al funzionamento dell'organizzazione, a cui affidano det poteri (comprende anche quali tipi di atti l'organizzazione può attuare, quali procedure e quali effetti giuridici può adottare per gli stati membri  p. di attribuzione) l'organizzazione internazionale che nasce da un accordo ha la possibilità di agire nell'ambito dei poteri che le sono attribuiti dall'accordo e non oltre, in caso questa esca dal suo potere si parla di atti ultra vires (aldilà delle forze che sono attribuite allo stato), questi in teoria sono nulli perché fatti senza potere, ma non sempre esiste un giudice che possa verificarlo (UE si ma ONU no) attualmente nella vita sociale internazionale opera un numero consistente di organizzazioni internazionali, sia di carattere universale (es. ONU), che regionale (es. consiglio d’europa) che, in generale, presentano una struttura tripartita composta da: ① assemblea: sono rappresentati tutti gli stati membri ② consiglio esecutivo: organo più ristretto di cui sono membri solo alcuni stati ③ segretario: organo individuale che non prende istruzioni dagli stati membri dell’organizzazione

 l’AG vota a maggioranza di 2/3 le decisioni “importanti” e il CS richiede invece il voto favorevole di 9 membri, di cui 5 devono essere quelli dei membri permanenti con diritto di veto ed esiste anche la ponderazione dei voti

è possibile che la delibera non venga nemmeno proposta, consapevoli del fatto che uno dei membri permanenti non sarà mai favorevole il consiglio di sicurezza, dunque, ha una competenza più ristretta della AG perchè si occupa di mantenere la pace e la sicurezza internazionale, ma per fare ciò può adottare dei poteri vincolanti esistono poi varie modalità attraverso le quali le organizzazioni partecipano alla vita sociale internazionale: a. capacità di concludere accordi con stati o altre organizzazioni internazionali b. essere titolari del diritto alla protezione dei propri funzionari da parte del territorio su cui operano, diritto correlato a quello di ottenere la riparazione nel caso di una sua violazione la loro personalità giuridica sul piano internazionale è stata riconosciuta dalla corte internazionale di giustizia, precisamente nei confronti dell’organizzazione mondiale della sanità, affermando che “gli strumenti istitutivi delle organizzazioni internazionali sono trattati internazionali di una speciale categoria il cui scopo è quello di creare nuovi sogg di diritto dotati di una certa autonomia a cui le parti affidano il compito di realizzare fini comuni”  sono quindi enti dotati di una struttura permanente, muniti di organi che consentono loro di esercitare funzioni sul piano internazionale e che perseguono fini differenti da quelli degli stati membri; allo stesso tempo però non godono di competenza generale, sono dunque disciplinate dal p. di specialità in quanto nascono dagli stati che le creano e le dotano di poteri limitati in funzione degli interessi comuni che hanno il dovere di promuovere sintetizzando si può dire quindi che le organizzazioni internazionali hanno una limitata capacità internazionale e sono titolari di un limitato numero di situazioni giuridiche soggettive personalità internaziona le ha per ogg la titolarità di situazione giuridiche soggettive derivanti da norme internazionali e non può essere conferita dagli stati, ma derivare solo dall’ordinamento internazionale, ciò che gli stati possono fare è obbligarsi a considerare l’organizzazione come una persona internazionale nei loro rapporti reciproci capacità di diritto interno implica che l’organizzazione, negli ordinamenti degli stati membri, gode della capacità giuridica necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni a differenza degli stati le organizzazioni non hanno un territorio e quindi non godono del diritto di sovranità territoriale e non esercitano le relative competenze, ma esercitano le loro funzioni tramite un apparato istituzionale che ha sede in uno stato membro con cui stipulano un accordo di sede che stabilisce i reciproci diritti e doveri. Solo eccezionalmente sono chiamate all’amministrazione di territori, come ad es. l’ONU in Kosovo che esercita poteri normativi per l’amministrazione del territorio facendo: a. trattati di sede b. trattati di competenza interna dell’UE: trattati di competenza esterna con terzi c. hanno rappresentanti diplomatici degli stati accreditati presso l’organizzazione (ONU e EU) le organizzazioni hanno personalità giuridica di diritto internazionale perché svolgono attività che prevedono l’esistenza di diritti e doveri nel campo del diritto internazionale la dipendenza dell’organizzazione internazionale all’accordo istitutivo si riflette sul problema della responsabilità internazionale, nell’ambito in cui per determinare, qualora sia commesso un fatto illecito, se l’obbligo di riparazione incombe sull’organizzazione o sugli stati membri collettivamente considerati ONG “organizzazioni private a carattere transnazionale il cui atto istitutivo è fondato sull’ordinamento interno di uno o più stati” da non confondere con le organizzazioni internazionali. Le ONG infatti fungono da gruppi di pressione presso le organizzazioni internazionali e possono presentare memorie scritte ai tribunali internazionali senza diventare parti processuali (ruolo di amici curiae )

gli stati tendenzialmente considerano le organizzazioni come sogg internazionali, ma non è detto che non accada che si possa ripresentare una situa in cui uno stato non voglia trattare con l'organizzazione, ma con i suoi stati membri (ognuno venga a negoziare, che si impegni, ecc.) l’individuo la sua categorizzazione come sogg dotato di personalità internazionale è difficile da accreditare, l’individuo infatti non è partecipe di nessuna delle tre funzioni essenziali dell’ordinamento giuridico ad eccezione di una limitata capacità nell’ambito dell’accreditamento del diritto nei trattati che proteggono di diritti umani. È improbabile che l’individuo possa essere titolare di situazioni giuridiche soggettive di natura materiale, esistono però due categorie di norme che vengono prese in considerazione: a. norme relative alla protezione dei diritti dell’uomo:  norme che si dirigono gli stati, obbligati all’interno dei loro ordinamenti nazionali ad accreditare det diritti agli individui Il movimento internazionale per la protezione dei diritti dell’uomo si è sviluppato a partire dall’entrata in vigore della carta delle nazioni unite nel 1945, precedentemente c’era invece una scarsa considerazione data all’individuo, dimostrata ad es. dallo scambio o dal trasferimento di popolazioni nelle sistemazioni post-belliche, emblema della considerazione dell’individuo come un ogg di un diritto dello stato. nel periodo tra il XIX sec e la fine della 1GM oggetto di protezione erano prevalentemente le minoranze religiose, specialmente quelle di religione cristiana, dopo infatti la fine della guerra, nei trattati di pace, furono stipulate disposizioni a tutela delle minoranze nazionali, si parla però degli stati vinti o di quelli di nuova indipendenza. Oggi la tutela dei diritti umani viene invece realizzata mediante accordi internazionali che disciplinano sia che gli stati siano obbligati ad accordare i diritti agli individui sotto la loro giurisdizione, sia gli strumenti di garanzia

la protezione della persona umana è ogg di norma di diritto internazionale generale e un comportamento illecito di uno stato che violasse i diritti fondamentali dell’uomo costituirebbe un illecito internazionale importante è differenziare le regole rel ai diritti dell’uomo da quelle di diritto umanitario che disciplinano invece i rapporti tra i belligeranti e la popolazione civile coinvolta nel periodo di conflitto armato, tra le due categorie esiste un rapporto di lex generalis (diritti dell’uomo e lex specialis (diritto umanitario) che ha come conseguenza il fatto che in caso di conflitto armato bisogna dare precedenza al diritto umanitario la carta delle nazioni unite contiene art dedicati ai diritti dell’uomo:  il rispetto dell’uomo e la salvaguardia delle libertà fondamentali sono inseriti tra i fini dell’organizzazione nel preambolo  gli art. 55 – 56 contengono, nel primo l’iniziativa di promozione e osservanza dei diritti e le libertà fondamentali dell’uomo e nel secondo l’obbligo degli stati ad agire, sia collettivamente che singolarmente  art. 13 e 62 conferiscono all’AG e al consiglio economico e sociale la competenza di occuparsi delle questioni relative ai diritti dell’uomo  quelle che seguono sono tutte norme che obbligano gli stati ad adottare all’interno degli ordinamenti nazionali ① 1948: DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO proveniente dall'AG dell'ONU che non ha valore giuridico vincolante (AG no atti vincolanti), ma rappresenta uno dei primi strumenti in cui si prendono in considerazione i diritti dell’individuo in quanto tale e non come ogg del diritto di sovranità. convenzione eu per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e le libertà fondamentale: atto a carattere generale di cui fanno parte 49 stati eu (praticamente tutti)

 art. 2: diritto alla vita non è un diritto inviolabile, ma garantito contro la privazione intenzionale da parte di chiunque, ma ci sono delle situe in cui questo può conseguire a situe estreme (es. legittima difesa nei confronti di un'aggressione violenta e criminale) nella prima formulazione della conv lasciava libera la possibilità di pena di morte, questo non è più perché gli stati hanno accettato il protocollo aggiuntivo sul divieto della pena di morte (no DI generale ma solo ambito della convenzione eu)  art. 3: divieto di tortura (pratica applicata dalle autorità per estorcere confessioni) il diritto alla tortura è invece inviolabile e viene esteso anche al divieto di trattamenti disumani degradanti, è infatti grazie a questo art. che si fonda, grazie alla giurisprudenza, il p. di respingimento: divieto di respingere dal proprio territorio verso quello di provenienza le persone che nella località da cui scappano subirebbero torture o trattamenti disumani degradanti (es. migranti o donne che sarebbero sottoposte a lapidazione in caso di adulterio, anche solo se sospetto)  anche la pena di morte è considerata trattamento inumano degradante e anche il carcere in isolamento totale

interpretazione: ciò che colma di contenuto via via gli artt della convenzione  art. 4: proibizione di schiavitù (persona trattata come un oggetto di proprietà) e lavoro forzato (servitù)  art. 5: diritto alla libertà e sicurezza entrano tutte le figure di protezione tipiche dell'apparato statale arresto informato, processo regolare, diritto di riparazione in caso di violazione delle disposizioni previste  art. 6: diritto a processo equo "ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente ed entro un termine ragionevole da un tribunale indipendente e imparziale, costituito per legge, il quale sia chiamato a pronunciarsi sulle controversie sui suoi diritti e doveri di carattere civile o sulla fondatezza di ogni accusa penale formulata nei suoi confronti" "ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata"  l'italia ha guadagnato numerose sentenze di violazione dell'art. 6 per la lunghezza estrema dei processi, sia penali che civili (no condanna ma accertamento della violazione in seguito al quale lo stato è dovuto il risarcimento alle vittime)  art. 7: nulla poena sine lege "nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale"  norma inderogabile  art. 8: diritto al rispetto della vita privata e familiare ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e non può esserci ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto, a meno che non sia previsto dalla legge in questo ambito la giurisprudenza fa entrare anche tutta la tutela della privacy  art. 9: libertà di pensiero, coscienza e di religione non sono diritti che prima non c’erano

  1. protocolli aggiuntivi: protocolli aggiunti al corpus primario negli anni successivi tra cui c’è il diritto alla tutela del diritto di proprietà e il diritto di istruzione (stati devono garantire l’istruzione e genitori possono educare i figli secondo di loro principi filosofici e religiosi) altro protocollo interessante è il 4 sul divieto di espulsione dei cittadini (l’indennizzo deve essere “pronto, adeguato ed effettivo”) o il 13 sul divieto della pena di morte

tutti ratificati dagli stati che avevano ratificato la convenzione (anche se non nella loro totalità)  ricorso da parte di individui: lo riceve il giudice unico che opera come filtro preliminare e che può dichiararlo irricevibile in maniera definitiva, in caso contrario è invece trasmesso ad un comitato o ad una camera, il comitato opera nella stessa maniera del giudice e se non trova unanimità lo trasmette alla camera  ricorso da parte di uno stato: ricevuto direttamente da parte della camera una volta dichiarato ammissibile il ricorso la camera cerca di svolgere un ruolo di riconciliazione ed emette una decisione, in caso contrario si va davanti alla grande camera, la cui sentenza sarà definitiva. strumento rivoluzionario per i tempi in cui è stata adottata che nel tempo ha subito modifiche e integrazioni attraverso la tecnica dei protocolli addizionali La convenzione istituisce vincoli solidali o obblighi erga omnes con la conseguenza che ciascuno stato può presentare un ricorso contro un altro stato anche se esso non sia materialmente leso dalla violazione. Il consiglio d'eu, oltre a promuovere il funzionamento della corte, dispone anche dei testi di convenzione che vengono negoziati all'interno del suo ambito e poi aperti alla possibilità di adesione degli stati, non sono dunque atti obbligatori, ma solo progetti di convenzione a cui gli stati possono decidere liberamente se aderire o no (la corte controlla solo il rispetto della convenzione principale)

la corte funziona ancora con lo stesso n di giudici che aveva in origine e dunque i tempi di giudizio sono molto lunghi es. forze multinazionali che gestiscono campagne militari in altre nazioni, come il regno unito che gestiva una prigione in Iraq e qualcuno internato lo ha citato in corte per violazione dei diritti fondamentali ③ 1966: vengono preparati dalle nazioni unite due patti che di fatto traducono in norme giuridicamente vincolanti le disposizioni contenute nella dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, in questo modo gli stati sono obbligati a rispettarle e fungono da strumento di carattere universale a cui possono aderire tutti gli stati (covenants). L’art. 1 dei patti sancisce il diritto all’autodeterminazione dei popoli, non degli individui, in quanto la sua realizzazione è la condizione per il godimento dei diritti individuali. A livello di garanzia del loro rispetto è previsto l’invio di rapporti periodici da parte degli stati al segretario generale delle nazioni unite, questi rapporti poi sono esaminati dai rispettivi comitati a seconda dei diritti presi in considerazione

  • PATTO DIRITTI POLITICI e CIVILI: contenente prevalentemente norme self-executing, prevede un controllo più avanzato, l’individuo infatti può mettere in moto un procedimento dinanzi al comitato dei diritti dell’uomo per far valere una violazione di questo patto, ma la procedura al max si conclude con una constatazione che non ha carattere obbligatorio e, inoltre, si tratta comunque di una procedura opzionale in quanto uno stato parte, per essere obbligato, deve aver accettato espressamente le competenze del comitato. In caso di discrasia tra il diritto interno e internazionale, nel senso in cui sia previsto come crimine internazionale, ma non sia punito dall’ordinamento interno, la norma internazionale deve essere comunque applicata (non in modo retroattivo)
  • PATTO DIRITTI ECONOMICI, SOCIALI E CULTURALI: contiene perlopiù norme programmatiche che gli stati si obbligano ad attribuire progressivamente; vi sono tuttavia alcuni diritti inderogabili quali il divieto di tortura e di schiavitù, di trattamenti crudeli o degradanti, il diritto alla vita, le libertà di pensiero, coscienza e religione e altri. Anche qui è previsto un protocollo opzionale che disciplina i reclami individuali (procedura simile a quella dinanzi il comitato) e interstatali (ogg. di clausola di garanzia) Da non confondere con il comitato dei diritti dell’uomo è la commissione dei diritti dell’uomo, a cui è succeduto nel 2006 il consiglio dei diritti umani: la commissione era composta da 53 stati eletti dal consiglio economico e sociale e, oltre ad avere importanti funzioni in campo normativo, aveva anche il compito di controllare il rispetto dei diritti dell’uomo all’interno degli stati membri e di esaminare le questioni sollevate attraverso procedure confidenziali, ma che potevano consistere anche in rapporti pubblici. Era però inefficiente e dunque, come parte del programma di riforma della carta delle nazioni unite, è stata proposta l’istituzione di un consiglio:  oggi è composto da 47 membri eletti dall’AG con scrutinio segreto a maggioranza e i seggi sono distribuiti secondo un criterio di equa ripartizione geografica.  differentemente dalla commissione è un organo sussidiario dell’AG e quindi ha un’importanza maggiore, potendole indirizzare raccomandazioni  ha materia di controllo nei trattati rel ai diritti umani e gestisce anche ad es. le procedure per la nomina dei relatori speciali  è incaricato delle procedure di esame periodico universale attraverso cui esamina lo stato di applicazione dei diritti umani negli ordinamenti degli stati membri, la procedura poi si conclude con un rapporto contenente le raccomandazioni indirizzate allo stato under review  ha un alto commissario delle nazioni unite per i diritti umani il cui compito è quello di coordinare l’azione delle nazioni unite in questo campo b. norme relative ai crimini internazionali: l’unico el a favore della titolarità internazionale dell’individuo è il fatto che egli è ritenuto responsabile di un crimine internazionale, anche se il dovere di non commetterli non deriva dall’ordinamento internazionale, bensì dall’adattamento di quello interno.

avendo accettato questo in anticipo, gli stati che accusano di genocidio, riescono ad avvalersi della corte la convenzione prevede quindi l'obbligo di prevenire il genocidio, cioè fare in modo di sorvegliare anche ad es la circolazione dell'odio dai crimini internazionali occorre tenere distinti i crimini di diritto interno internazionalmente imposti: reati normalmente previsti dagli ordinamenti nazionali che, al contrario dei crimini internazionali, non sono configurati autonomamente nei dall’ordinamento internazionale, ma la cui commissione investe o arreca pregiudizio a più stati (es. traffico di droga) gli stati hanno un comune interesse e attuano strumenti per la cooperazione giudiziaria che viene attuata mediante l’estradizione e si obbligano a punire i colpevoli o a consegnarli allo stato che ha titolo di giurisdizione Controverso è se il terrorismo possa essere qualificato come crimine internazionale: le convenzioni finora stipulate hanno ogg singoli atti di terrorismo che ormai vengono repressi obbligando gli stati a considerarli come crimini nella loro legislazione interna. Tuttavia, la tesi secondo cui il terrorismo costituisce un crimine internazionale, previsto dal DI consuetudinario, è stata affermata nel 2011. La repressione dei crimini internazionali può avvenire ad opera dei tribunali internazionali o interni e il concorso tra questi due enti è disciplinato da norme che hanno fonte degli statuti dei tribunali ad hoc e nello statuto della corte internazionale penale secondo la regola dell’universalità della giurisdizione. Questo però, se viene applicato senza alcun limite, arreca problemi politici e diplomatici di tutto rilievo p. di autodeterminazione dei popoli il principio costituisce un limite incisivo alle libertà degli stati all’interni dei propri ordinamenti intern a conferisce ad ogni popolo il diritto di avere un ordinamento rappresentativo e democratico investendo i rapporti tra popolo e organizzazione statale estern a comporta il diritto di ogni popolo ad avere la forma statale che desidera nell’ambito della comunità internazionale L’indipendenza, comunque, non è solo il modo di realizzazione dell’autodeterminazione esterna, tra le risoluzioni dell’AG si possono individuare altri 3-4 modi: ① nascita di uno stato indipendente ② libera associazione ad uno stato indipendente ③ integrazione in uno stato indipendente ④ acquisizione di ogni altro status politico liberamente deciso dal popolo questo potrebbe nascondere delle mire espansionistiche dello stato che governa il popolo titolare di tale diritto e pertanto l’AG ha precisato che questo deve essere necessariamente il risultato della volontà del popolo liberamente espressa mediante un procedimento democratico imparziale condotto tramite suffragio universale buona parte della dottrina considera di autodeterminazione appartenente allo ius cogens e stessa considerazione vale anche per il DI. caratteristiche principali: irretroattività, universalità e permanenza ieri non interferenza negli affari interni di uno stato oggi norme assumono pieno significato Il diritto all’autodeterminazione deve essere contemperato con il p. dell’integrità territoriale degli stati che si costituisce come eccezione: il DI non favorisce la secessione e anzi ammette che il governo al potere possa reprimere un movimento secessionista. es. risoluzione dell’AG afferma che il collasso violento della struttura statale può costituire una minaccia per la pace e la sicurezza internazionale, tuttavia, se la secessione ha luogo, non è indifferente per il DI. Il processo viene ricondotto nell’ambito del DI nel senso che gli insorti debbono svolgere le loro funzioni belliche in conformità del DI umanitario.

inteso come autodeterminazione esterna, l’autodeterminazione è un diritto che fa capo innanzitutto a popoli sotto dominazione coloniale, o razzista o che si trovano in una situazione assimilabile ad un regime coloniale le minoranze non sono popoli e non sono titolari di un diritto di autodeterminazione esterna, per le minoranze la dim interna può essere attuata mediante la concessione di autonomia, ma la difficoltà di distinguere tra popolo e minoranza rende problematica l’applicazione di queste nozioni. es. il Kosovo è seceduto unilateralmente nel 2008 e ha dichiarato la propria indipendenza, ma la corte ha solo affermato che in questione di principio non esiste nessuna regola di DI che proibisca una dichiarazione di indipendenza e che pertanto il Kosovo non violava nessuna norma di questa natura la tematica dei popoli indigeni stanziati in stati indipendenti è da inquadrare infatti nell’ambito della protezione delle minoranze in quanto si tratta di tutelare l’id di tali popoli impedendone l’assimilazione e nello stesso tempo garantire diritti collettivi il mantenimento della forza o il ristabilimento di una dominazione colonialista sono contrari al p. di autodeterminazione, questo di fatto pone dei veri e propri limiti alla condotta degli stati e protegge quei popoli stanziati in stati che vivono in una situazione di anarchia, dove non esiste un governo effettivo che abbia autorità sull’intero paese.

sono previsti da norme di diritto internazionale consuetudinario che risentono prevalentemente della tradizione romanistica, oggigiorno però, il p. di divieto dell’uso della forza e la scomparsa di det territori (inesistenza dei territori nullis) hanno comportato l’estinzione di taluni modi e/o fatto venir meno l’importanza ORIGINA RI per il perfezionamento del titolo su un territorio nullis occorre: 1- l’occupatio accompagnata dall’animus possidendi, cioè un’esplicita dichiarazione di annessione o nella volontà implicita in comportamenti concludenti 2- si deve trattare effettivamente di res nullis, se infatti la res è inappropriabile, l’occupatio non fa sorgere il diritto di sovranità territoriale la conquista è ≠ dalla debellatio che costituisce la completa distruzione dell’apparato militare dell’avversario oggi la conquista non è più un modo di acquisto della sovranità territoriale, poiché in contrasto con la norma sul divieto di aggressione

si fa riferimento a stati preesistenti della comunità internazionale, la costituzione di un nuovo stato comporta automaticamente l’acquisto della sovranità DERIVATI la cessione può avvenire per i più svariati motivi (es. vendita), è necessario però che il trasferimento del territorio e l’acquisto della sovranità avvenga con il consenso dello stato cedente o la sua acquiescenza l’occupazione di un territorio non può produrre il trasferimento allo stato occupante, anche se il sovrano sia inerte, in quanto il titolo giuridico prevale sull’effettività della situazione l’occupatio bellica non conferisce all’occupante un titolo per annettersi al territorio occupato; infatti, le annessioni devono essere effettuate mediante pendente bello sono nulle amministrazione dei territori un territorio può essere amministrato, in tutto o in parte, da uno stato che non gode del diritto di sovranità territoriale, erano o territori non ancora sottoposti alla sovranità di alcuno stato, oppure appartenenti ad uno stato titolare del nudum ius alla prima categoria appartengono i mandati costituiti al tempo della società delle nazioni, in particolare i mandati di tipo B e C e i territori sottoposti ad amministrazione fiduciaria; i mandati dovevano essere amministrati nell’interesse della popolazione locale ed erano distinti in 3 categorie: A – protettorati che divennero stati indipendenti alla fine della 2GM e B e C trasformate in amministrazioni fiduciarie con l’avvento delle NU nei territori sottoposti ad amministrazione fiduciaria la potenza amministratrice amministrava il territorio nell’interesse della popolazione locale allo scopo di avviare il territorio all’autonomia o all’indipendenza, la trusteeship comportava la stipulazione di un accordo tra le NU e il trustee che era sottoposto al controllo dell’AG tramite il consiglio di amministrazione fiduciaria mandati e amministrazioni fiduciarie oggi non esistono più, poiché tutti i territori interessati hanno raggiunto l’indipendenza, esistono invece casi di territori amministrati per periodi limitati, in via transitoria da parte di organizzazioni internazionali amministrazioni di territori altrui, più limitate geograficamente, si riscontrano nella prassi meno recente es. cina aveva concesso in affitto taluni territori alle potenze eu amministrazione disgiunta dalla sovranità si ha anche nell’occupatio bellica: i poteri dell’autorità militare sul territorio occupato sono stabiliti dalla convenzione dell’aja del 1907 frontiere terrestri il confine dello stato è la linea che delimita la sovranità statale ed è stabilita mediante due procedimenti: ① delimitazione in virtù della quale si precisano le coordinate geo, i limiti nell’ambito spaziale entro cui lo stato la esercita

di regola è un atto bilaterale tra i due stati confinati che si concretizza nella stipulazione di un trattato internazionale, può anche avvenire in un tribunale internazionale, in caso sia ogg di una controversia questa può riguardare anche la frontiera marittima e in linea di principio, l’estensione delle aree marine risulta da un atto unilaterale dello stato, ma che deve essere conforme al DI ② demarcazione che consiste nella trasposizione dei dati geo sul terreno (es. reti metalliche) lo uti possidetis è una norma consuetudinaria, in origine una consuetudine locale nata per delimitare i confini degli stati latino-americani riprendendo quelli delle vecchie circoscrizioni coloniali spagnole per evitare conflitti, che indica il mantenimento della sovranità territoriale quando questo è già stato definito in passato (modificabile mediante accordo) in caso di controversie territoriali, incluse quelle rel alla fissazione della frontiera, non possono essere risolte mediante l’uso della forza in caso di successione tra stati la frontiera non può essere messa in discussione in quanto vale il p. della stabilità:

  • la frontiera viene delimitata mediante trattato che, una volta eseguito, ha esaurito i suoi effetti e pertanto lo stato successore subentra nel diritto di sovranità dello stato predecessore
  • art. 11 convenzione di vienna sulla successione dei trattati: “il mutamento di sovranità non reca pregiudizio alla frontiera stabilita da trattato”
  • p. dello uti possidetis che afferma che, nel caso di uno stato di nuova indipendenza, i confini del nuovo stato corrispondono alle delimitazioni della regione su cui esso è costituito taluni territori sono assoggettati al p. del patrimonio comune dell’umanità ( common heritage of mankind ) e il loro sfruttamento deve avvenire anche nell’interesse della comunità internazionale, pertanto, sul sogg in questione graveranno det obblighi, il cui adempimento consentirà di sfruttare il territorio tenendo conto di interessi solidaristici queste aree sono ≠ dalla res nullis in quanto non possono essere oggetto di appropriazione. status soggettivi degli enti internazionali la dottrina internazionale ha elaborato una teoria degli status giuridici soggettivi, tra cui compare la nozione di neutralità neutralità permanente in tempo di pace neutralità permanente in tempo di guerra lo stato vincolato alla neutralità permanente assume l’obbligo di rimanere neutrale e qualora entrasse in guerra commetterebbe un illecito internazionale condotta volontaria, lo stato può decidere se rimanere neutrale o entrare in guerra affianco ad uno degli stati belligeranti la neutralità permanente in tempo di pace è comunque stipulata in vista della guerra e in tempo di guerra tutti gli stati, che seguano l’una o l’altra politica di neutralità, hanno gli stessi diritti e doveri nei confronti dei belligeranti neutralità status soggettivo dello stato il cui territorio è inviolabile, il belligerante che vi commette atti di ostilità sarebbe responsabile di illecito internazionale. la neutralità permanente comporta per lo stato neutrale una serie di obblighi che si caratterizzano per il fatto di vincolare lo stato neutralizzato a tenere in tempo di pace un comportamento volto ad evitare che esso sia trascinato in un conflitto armato: a. non far parte di alleanze militari di natura reciproca b. non concedere basi militari c. in caso di conflitto armato non può entrare in guerra o concedere facilitazioni ad uno dei due belligeranti non è comunque incompatibile con la partecipazione ad operazioni di mantenimento per la pace