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Diritto Internazionale Privato: Esercizi e Casi Pratici, Appunti di Diritto Internazionale Privato

Prof. Pietro Franzina (2018/2019)

Tipologia: Appunti

2019/2020
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DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
11/10/2018
Qual è il giudice competente? Qual è la legge applicabile? Qual è l’efficacia internazionale delle
decisioni? Come le autorità dei vari stati dialogano tra loro?
Il diritto internazionale privato risolve il grande problema del coordinamento degli ordinamenti
giuridici. Esso può essere definito come il diritto delle alterità. Il DIPr serve per evitare che le
situazioni internazionali non siano regolamentate e quindi lasciate nel caos ! si prende atto
delle diversità dei vari ordinamenti e si danno delle regole che permettono il coordinamento di
queste diversità.
Ogni ordinamento giuridico ha il suo DIPr quindi esso non si definisce internazionale per le fonti
(che sono quindi nazionali), ma per il suo oggetto.
Il diritto internazionale viene riconosciuto all’interno dell’ordinamento italiano grazie alla
Costituzione, infatti l’art. 11 Cost. definisce l’ordinamento italiano come aperto.
17/10/2018
Le fonti del diritto internazionale privato solo principalmente tre:
-Norme interne all’ordinamento
-Norme convenzionali
-Trattato di Amsterdam (diritto dell’Unione Europea)
Nei conflitti tra le varie fonti ha la meglio quella superiore, nel caso di conflitto tra una norma
interna (dell’ordinamento statale) e una esterna (dell’UE o internazionale) viene quindi
applicata quest’ultima.
LEGGE 2018/1995 ! lascia spazio alle convenzioni internazionali, la norma interna in contrasto
con quelle diventa costituzionalmente illegittima per l’art. 117 Cost. La norma esterna infatti
essendo riconosciuta dalla Costituzione (artt. 11-117 Cost.) prende, all’interno dell’ordinamento
italiano, lo stesso grado della norma che la ha riconosciuta; quindi il grado di norma
costituzionale
CLAUSOLE DI SUBORDINAZIONE ! il trattato che ne contiene una si dichiara cedevole, ha un
campo di applicazione, ma se c’é una norma che disciplina un elemento interno a questo campo
il trattato si fa da parte e la questione viene disciplinata dalla norma esterna al trattato
CLAUSOLE DI DISCONNESSIONE ! sono fatte per le convenzioni internazionali, nascono sapendo
che ci saranno dei conflitti; infatti il DIPr divide i conflitti tra parti di stati membri dell’UE e
conflitti tra parti di stati esterni all’UE (anche nel caso di uno stato membro e uno no): nel
primo caso a disciplinare la controversia sono le norme dell’UE (trattati, regolamenti, etc), nel
secondo caso disciplinano la controversia i trattati internazionali
Il DIPr è un diritto che localizza a quale diritto fare riferimento, da qui si prende l’idea che esso
sia neutro nei confronti di principi/valori. Le norme di conflitto sono norme strumentali perché
danno uno strumento per trovare la norma materiale adeguata a regolare la controversia; sono
anche localizzatrici perché individuano il centro di gravità della fattispecie.
Le norme di DIPr non sono prive di valori, ciascuna si basa sui principi propri del legislatore che
la scrive.
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DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Qual è il giudice competente? Qual è la legge applicabile? Qual è l’efficacia internazionale delle decisioni? Come le autorità dei vari stati dialogano tra loro? Il diritto internazionale privato risolve il grande problema del coordinamento degli ordinamenti giuridici. Esso può essere definito come il diritto delle alterità. Il DIPr serve per evitare che le situazioni internazionali non siano regolamentate e quindi lasciate nel caos! si prende atto delle diversità dei vari ordinamenti e si danno delle regole che permettono il coordinamento di queste diversità. Ogni ordinamento giuridico ha il suo DIPr quindi esso non si definisce internazionale per le fonti (che sono quindi nazionali), ma per il suo oggetto. Il diritto internazionale viene riconosciuto all’interno dell’ordinamento italiano grazie alla Costituzione, infatti l’art. 11 Cost. definisce l’ordinamento italiano come aperto. 17/10/ Le fonti del diritto internazionale privato solo principalmente tre:

  • Norme interne all’ordinamento
  • Norme convenzionali
  • Trattato di Amsterdam (diritto dell’Unione Europea) Nei conflitti tra le varie fonti ha la meglio quella superiore, nel caso di conflitto tra una norma interna (dell’ordinamento statale) e una esterna (dell’UE o internazionale) viene quindi applicata quest’ultima. LEGGE 2018/1995! lascia spazio alle convenzioni internazionali, la norma interna in contrasto con quelle diventa costituzionalmente illegittima per l’art. 117 Cost. La norma esterna infatti essendo riconosciuta dalla Costituzione (artt. 11-117 Cost.) prende, all’interno dell’ordinamento italiano, lo stesso grado della norma che la ha riconosciuta; quindi il grado di norma costituzionale CLAUSOLE DI SUBORDINAZIONE! il trattato che ne contiene una si dichiara cedevole, ha un campo di applicazione, ma se c’é una norma che disciplina un elemento interno a questo campo il trattato si fa da parte e la questione viene disciplinata dalla norma esterna al trattato CLAUSOLE DI DISCONNESSIONE! sono fatte per le convenzioni internazionali, nascono sapendo che ci saranno dei conflitti; infatti il DIPr divide i conflitti tra parti di stati membri dell’UE e conflitti tra parti di stati esterni all’UE (anche nel caso di uno stato membro e uno no): nel primo caso a disciplinare la controversia sono le norme dell’UE (trattati, regolamenti, etc), nel secondo caso disciplinano la controversia i trattati internazionali Il DIPr è un diritto che localizza a quale diritto fare riferimento, da qui si prende l’idea che esso sia neutro nei confronti di principi/valori. Le norme di conflitto sono norme strumentali perché danno uno strumento per trovare la norma materiale adeguata a regolare la controversia; sono anche localizzatrici perché individuano il centro di gravità della fattispecie. Le norme di DIPr non sono prive di valori, ciascuna si basa sui principi propri del legislatore che la scrive.

Viene dichiarata l’incostituzionalità dell’art.18 delle Preleggi per contrasto con l’art. 3 Cost.! nell’87 la Corte Costituzionale stabilisce che anche le norme di conflitto sono soggette al regime di costituzionalità se contrastano con i valori della Costituzione (primi 12 articoli). La legge 218/1995 è figlia della crisi di costituzionalità. REGOLAMENTO UE 2201/2003! rapporti patrimoniali e di filiazione, tutela degli interessi del minore: il suo art. 8 disciplina quale stato è competente per la disciplina della responsabilità genitoriale (stato in cui il minore risiede abitualmente, viene fatta questa scelta perché si pensa che il giudice di tale stato possa riuscire a conoscere meglio la situazione del minore stesso e quindi possa riuscire a tutelarlo maggiormente). In alcuni casi le norme di DIPr non localizzano soltanto, ma correggono precedenti localizzazioni (ESEMPIO: artt. 3-4 Protocollo Aja 2009 definiscono il fatto che il creditore si possa rifare del suo credito nel paese dove egli risiede, in caso di insoddisfazione egli potrà chiedere la competenza di un altro foro nella speranza di un diverso esito). Nei diritti umani c’è anche un aspetto orizzontale riguardante rapporti tra privati sullo stesso piano. I diritti umani possono agire sia in senso difensivo (considerazioni che impediscono la realizzazione di norme di DIPr) o in senso promozionale. I diritti umani promozione /spada dipendono dallo status del soggetto! il nome è tutelato da norme sostanziali e di pubblicità , ogni stato ha le sue norme, davanti a stati diversi un’unica persona potrebbe trovarsi ad avere una sorta di doppia identità (ESEMPIO: il cognome di una donna sposata viene disciplinato in maniera diversa nei vari paesi). Il DIPr vuole assicurare la continuità dello status della persona: una prima tecnica possibile è che tutti gli stati si uniformino applicando la stessa legge sul nome, gli stati devono essere pronti ad accettare le decisioni prese da un altro stato che assume la posizione di unico decisore (diventa unico punto di riferimento/fonte) riguardo la legge di quella data materia! questa norma esiste ed è quella per cui la legge sul nome deve essere sempre quella dello stato di cittadinanza del soggetto (il criterio di collegamento è in questo caso la cittadinanza). La competenza giurisdizionale è un titolo per decidere, i giudici possono decidere solo nell’ambito di certe situazioni. La questione di giurisdizione nasce a processo già iniziato: il processo civile nasce con la domanda dell’attore, dopo la presupposizione di competenza dell’attore nasce e si risolve la questione di giurisdizione. La legittimazione della competenza è propria di tutte le autorità di un certo stato (in seconda battuta ci si pone la questione della competenza territoriale, materiale, ecc). ci sono delle norme sulla giurisdizione strutturate con la localizzazione fatta sulla base dell’esistenza di un nesso tra la fattispecie e il foro. Nei paesi di civil law le leggi sono strutturate sulla base di fattispecie generali e astratte e il legislatore determina la localizzazione, nei pesi di common law questa operazione localizzatrice viene svolta dal giudice adito! DUE MODELLI. Le norme che regolano la giurisdizione si strutturano nell’oggetto della norma e il titolo di giurisdizione (circostanza relativa alla causa che localizzandosi in un dato paese legittima i giudici ad occuparsi della causa stessa, ESEMPIO: residenza abituale). I titoli di giurisdizione possono essere oggettivi o soggettivi! esistono norme attributive di una competenza esclusiva (i dati giudici sono gli unici competenti) o concorrente (i dati giudici sono competenti, ma questo non esclude la competenza di giudici di un altro stato). Nei casi di competenza concorrente spetta all’attore decidere ai giudici di quale stato rivolgersi; per scegliere farà diverse considerazioni (una volta scelto il giudice si useranno le norme di conflitto del suo foro). REGOLAMENTO 1215/2012! REGOLAMENTO BRUXELLES I-bis Questo regolamento è lo strumento di terza generazione derivante dalla convenzione di Bruxelles del 1968 (sostituito perché “invecchiato” nel 2000-2001, anche questo è “invecchiato” quindi è stato nuovamente sostituito nel 2012! questi tre hanno la stessa formulazione e struttura, sono state modificate soltanto singole parti). Ha una doppia funzione: giurisdizione e efficacia delle decisioni. L’ambito di applicazione è “materia civile e commerciale”, ma da

Ormai tutti i contratti hanno una clausola di scelta del foro. Questo contratto/accordo deve essere:

  1. Concluso in forma scritta o provato per iscritto (prova successiva)
  2. In una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro
  3. Nel commercio internazionale deve essere fatta in una forma ammessa che le parti conoscono o avrebbero dovuto conoscere e che in quell’ambito è conosciuta e rispettata dalle parti in contratti dello stesso tipo nel settore commerciale dato. La clausola di competenza è indipendente da tutte le altre clausole del contratto, questo significa che se la clausola viene annullata non verrà necessariamente annullato il contratto (o una sola parte di esso) e viceversa; inoltre il contratto viene valutato secondo la legge dello stato scelto nella clausola ti competenza. ART. 26! se il convenuto compare davanti a un giudice altro (non per eccepire l’incompetenza) tale giudice diventa competente (questo non vale ai casi di competenza esclusiva ai sensi dell’art. 24) L’effetto di una deroga alla giurisdizione può influenzare anche la disciplina della materia applicabile (in alcuni casi). In caso di contrasti riguardo a quale sia il foro competente risponde la Corte di Giustizia. 26/10/ Le norme istitutive di competenze speciali sono agli artt. 7-8 del Regolamento Bruxelles I-bis. L’ art. 8.3 riguarda le domande riconvenzionali, esse sono una competenza speciale perché si pone su un criterio basato su una categoria di domande. Queste due classi di competenze sono concorrenti, è l’attore a decidere a quale giudice rivolgersi. Nell’ art. 7 è compresa la materia degli incidenti stradali, qui il giudice competente è quello prossimo (questa prossimità serve per poter fare le valutazioni in modo più semplice e completo) ! con l’art. 7 si favorisce una valutazione più sensibile grazie al criterio di prossimità del giudice. A ispirare l’ art. 8 non c’è nessun criterio di prossimità in quanto la sua specialità è data non da una materia, ma da aspetti processuali. Il processo deve essere giusto anche dal punto di vista della prevedibilità, è giusto scegliere un giudice che possa facilmente valutare i fatti (che devono essere prevedibili per lo stesso giudice); se così non fosse non sarebbe giusto e quindi si perderebbe il senso di deroga che l’art. 7 ha rispetto all’art. 4. Con l’art. 7 ci si riferisce a un giudice particolare quindi non a tutti i giudici di un certo stato, ma il giudice specifico di un dato luogo (sempre per rispondere al criterio di prossimità). L’ art. 7.1 è cambiato nel corso del tempo e la Corte di Giustizia continua a ricevere richieste di interpretazione. I contratti non possono essere compattati perché si hanno continuamente fattispecie nuove e le norme vecchie possono non essere più pertinenti. Il contratto è un’invenzione del diritto. A cosa si applica l’art 7.1? Si auto dichiara applicabile alla materia contrattuale, per cui però non esiste una definizione. Anche in questo caso è intervenuta la Corte di Giustizia che ha chiarito alcune cose in una sentenza del 1993, CASO HANDTE : un sub acquirente francese pretendeva di poter agire nei confronti del suo produttore in Francia (il diritto francese lo permetteva), il dubbio era se a livello di diritto dell’UE quel determinato rapporto rientrasse o meno nella materia contrattuale! la Corte stabilisce che non lo è perché non è verificabile un

obbligo che la parte assume nei confronti dell’altra (implicitamente da una definizione); importante per la Corte è il criterio di prevedibilità, in questo caso il produttore non poteva sapere davanti a quale giudice sarebbe dovuto comparire. CASO TACCONI! responsabilità precontrattuale: la Corte di Giustizia stabilisce che non è materia contrattuale sempre per la definizione implicitamente data nel ’93 (materia contrattuale c’è quando è verificabile un obbligo preso da una parte nei confronti dell’altra). La Corte di Giustizia ha affermato che le azioni ablative del titolo (annullamento, nullità, ecc) valgono come materia contrattuale. L’art 7.1 è fatto di tre parti:

  • Una regola tradizionale (lett. a) secondo cui è competente il giudice del locus solutionis ! ai fini dell’indicazione del giudice c’è una sola obbligazione su cui si fonda la domanda dell’attore; è garantita al massimo la prossimità (il giudice competente è individuato attraverso la proiezione geografica di quella obbligazione), ma un contratto comporta diverse obbligazioni da entrambe le parti e la considerazione per cui l’unica che vale è quella dedotta in giudizio spezza il contratto (potendo arrivare ad avere diversi giudici competenti), si rischiano contrasti pratici di giudicati.
  • Regole innovative (lett. b) che sono state create nel regolamento Bruxelles I-bis, innovative rispetto alla convenzione del 68
  • Regola di accordo (lett. c) Come si individua il locus solutionis? Nella sentenza Tessili del ’76 la Corte di Giustizia dice che il giudice deve procedere in due fasi:
  1. Deve individuare la legge applicabile al contratto
  2. Deve individuare i criteri che in quella data legge individuano il locus solutionis È un procedimento un po’ complesso. L’art 7.1 svolge il suo compito proiettando nello spazio l’obbligazione, l’unico problema resta quello di determinare la legge applicabile! molti hanno criticato questo articolo per la difficoltà e l’astrattezza del procedimento, inoltre viene criticata la mancata prossimità; nascono quindi alcune regole innovative. Quest’ultime riguardano due tipi di contratti: la compravendita di beni (il giudice competente è quello del luogo della consegna) e la compravendita di servizi (il giudice competente è quello del luogo della prestazione di servizi). L’innovazione sta nel fatto che l’obbligazione rilevante è sempre quella caratterizzante il contratto (consegna/prestazione di servizi), in questo modo la prossimità è salva. La seconda innovazione è per la consegna: non essendoci una definizione di consegna nella sentenza Cartrim la Corte di Giustizia stabilisce che in assenza di un accordo il luogo di consegna è quello in cui le merci diventano di disponibilità materiale del compratore nel luogo finale. In entrambi i casi si guarda ai fatti. Se il luogo di prestazione di servizi non è unico si guarda quello principale: la corte determina questo per evitare il rischio di “spezzare” il contratto andando a considerare le diverse consegne in luoghi differenti. La lett. a) e la lett. b) si raccordano tramite il criterio di specialità. CASO FALCO : cessione di diritti in seguito al cantante morto. La Corte esclude la possibilità che sia una compravendita di beni o servizi e lo ricollega alla lett. a). Lett. a) è residuale e la lett. b) è speciale; se il caso non riguarda la compravendita di beni o di servizi si deve fare riferimento alla lett. a). Foro speciale in materia di illeciti civili di cui si occupa l’art. 7.2. CASO MINES DE POTASSE D’ALSACE : (inquinamento) in materia di illeciti è competente il giudice del luogo in cui l’evento dannoso si è verificato. La corte nel ’76 sostiene che sia il luogo della condotta, sia quello dell’evento sono rilevanti! teoria dell’ubiquità. I problemi ci sono stati nei casi di diffamazione ( CASO FIONA SHEVILL ): la corte stabilisce che la signora poteva agire sia nel luogo della

Il problema di poter scegliere la legge da applicare è quello dell’eludere qualcosa (si cerca di evitare di subire un qualcosa). 23/11/ Le norma bilaterali si applicano a prescindere da quale viene indicata come la legge competente. Che differenza c’è tra una norma straniera considerata come fatto o una considerata come diritto? Se considerata come fatto deve essere dimostrata dalle parti, se invece viene considerata come diritto la norma deve essere già conosciuta dal giudice (il giudice deve sempre conoscere il diritto straniero, il che a volte risulta essere un problema). Secondo una visione la norma straniera è diritto, quindi il giudice dovrebbe conoscerla o essere in grado di conoscerla (paesi di civil law); secondo un'altra teoria invece è fatto e le parti devono provare il diritto straniero (paesi di common law). Il diritto straniero è solitamente diverso da quello interno, il che non è un problema fino a che il primo non lede un principio fondamentale del secondo! ordine pubblico: è composto dai valori fondamentali di un ordinamento. Le regole di “divieto” del contrasto con i valori fondamentali vale anche nel caso in cui la legge straniera da applicare viene scelta dalla liberà volontà delle parti. L’ordine pubblico è un filtro per l’applicazione della legge straniera, viene usato a posteriori rispetto all’applicazione della legge. ART 16 LEGGE 218/1995 : se la legge/norma è contraria all’ordine pubblico si cerca un altro criterio idoneo a regolare e risolvere il caso, se questo non viene trovato si applicherà la legge del foro (regola ITALIANA, in altri ordinamenti il sistema è diverso). Esistono le norme ad applicazione necessaria: queste si trovano in tutti gli ordinamenti e vogliono essere applicate in ogni caso. Se ci sono dei contrasti tra la legge applicabile e la norma ad applicazione necessaria si applica sempre la seconda (senza neanche prendere in considerazione la prima). L’ambito delle norme ad applicazione necessaria si sta sempre più ampliando. REGOLAMENTO ROMA I! norme in materia di contratti e obbligazioni extracontrattuali Questo regolamento ha come obbiettivo la chiarezza e l’uniformità della legge, la stessa norma di conflitto è valida in tutti gli ordinamenti degli stati membri dell’Unione Europea. Il regolamento non riguarda procedura e norme sulla prova, tranne il solo articolo 18. Si applica qualunque legge indicata come competente dal regolamento anche se questa legge è di uno stato non membro dell’Unione Europea (il regolamento è europeo quindi viene applicato da tutti gli stati membri). ART. 3 : 1) in materia di contratti le parti possono scegliere la legge applicabile! riguarda la libertà di scelta. La scelta può essere espressa in forma scritta nel contratto, ma devono essere sempre considerate anche le circostanze del caso (non si fa riferimento alla scelta/volontà ipotetica, la scelta può anche essere tacita o implicita). Se le parti non hanno indicato nessuna legge da loro scelta come applicabile allora per risolvere le controversie si useranno altri criteri.

  1. le parti possono sempre modificare la legge scelta precedentemente. Ma si può scegliere qualsiasi legge? Si, anche se lo stato della legge scelta non ha nessun collegamento con la fattispecie (in USA è necessario un collegamento significativo, si crea però il problema di cosa sia quel tipo di collegamento e come lo si individui). 30/11/ Art. 3 libertà di scelta del regolamento Roma 1

Primo e secondo comma “Il contratto è disciplinato dalla legge scelta dalle parti... È ammessa la scelta della legge applicabile, senza alcun limite.” Alcuni Paesi non ammettono la libertà di scelta della legge applicabile. Es. Uruguay -> ha la sua norma di diritto internazionale privato che indica la legge applicabile. N.B. La legge applicabile dipende da dove ci si trova. Gli Stati Uniti ammettono invece la legge applicabile purché la legge sia sufficientemente collegata alla fattispecie. Terzo e quarto comma “Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in un paese diverso da quello la cui legge è stata scelta, la scelta effettuata dalle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni alle quali la legge di tale diverso paese non permette di derogare convenzionalmente. Qualora tutti gli altri elementi pertinenti alla situazione siano ubicati, nel momento in cui si opera la scelta, in uno o più Stati membri, la scelta di una legge applicabile diversa da quella di uno Stato membro ad opera delle parti fa salva l’applicazione delle disposizioni di diritto comunitario, se del caso, come applicate nello Stato membro del foro, alle quali non è permesso derogare convenzionalmente”. “Altri elementi” -> rispetto a cosa? Tutti gli altri elementi diversi dalla scelta. RICORDA Il regolamento in questione si applica in caso di conflitto di leggi. Il conflitto di leggi si ha quando la fattispecie ha collegamenti con più Stati. Qual è l’effetto della applicabilità di una legge straniera? Es. contratto soggetto alla legge francese -> se la legge francese dice qualcosa di diverso dalla legge italiana, non cambia nulla. Secondo quanto disposto dal terzo comma dell’art. 3, è possibile scegliere la legge francese ma questa sarà applicabile solo in quanto non deroghi alle norme imperative italiane. In sostanza il terzo comma dice che una scelta di legge applicabile non si può derogare alle leggi imperative italiane. Secondo quanto disposto dal quarto comma dice che restano salve le norme del diritto inderogabile dell’UE. Artt. 10-11-12 valgono anche per la scelta della legge applicabile C’è un’altra questione che per quanto riguarda la legge applicabile è interessante. È la seguente:

Il secondo comma dispone che “se il contratto non è coperto dal paragrafo 1 o se gli elementi del contratto sono contemplati da più di una delle lettere da a) ad h), del paragrafo 1, il contratto è disciplinato dalla legge del paese nel quale la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto ha la residenza abituale”. “la parte che deve effettuare la prestazione caratteristica del contratto” -> è la parte che deve eseguire la prestazione non monetaria. La legge applicabile sarà quella della sua residenza abituale. Es. contratto di appalto -> non rientra nel comma 1. Da cosa è retto questo contratto? Dalla legge applicabile che è quella della residenza abituale della parte che deve eseguire la prestazione non monetaria. Il terzo comma dispone che “Se dal complesso delle circostanze del caso risulta chiaramente che il contratto presenta collegamenti manifestamente più stretti con un paese diverso da quello indicato ai paragrafi 1 o 2, si applica la legge di tale diverso paese”. Es. nel contratto di appalto l’opera viene effettuata in un Paese diverso. Si applica la legge che ha un collegamento più stretto con il contratto. Si tratta di una clausola di salvaguardia che permette una correzione alla rigidità della norma di conflitto. “Chiaramente” e “manifestamente” -> criteri per uscire dalla regola generale. Comma quarto “Se la legge applicabile non può essere determinata a norma dei paragrafi 1 o 2, il contratto è disciplinato dalla legge del paese con il quale presenta il collegamento più stretto”. Scopo di questa norma è quello di rendere sufficientemente certa la determinazione della legge applicabile. Tuttavia a seguito dell’analisi di questa norma emerge che la scelta migliore è quella di indicare la legge applicabile. Sono poi previsto dei regimi speciali derogatori. Art. 5 Contratti di trasporto Art. 6 Contratti conclusi dai consumatori Art. 7 Contratti di assicurazione Art. 8 Contratti individuali di lavoro Questi sono contratti dove si presume ci sia la necessità di tutelare uno dei due contraenti. Perché c’è bisogno di una normativa apposta quando si tratta di contratti con i consumatori? C’è una disparità tra le parti contrattuali. In particolare il consumatore rappresenta il contraente debole. Art. 6 Contratti conclusi dai consumatori “Fatti salvi gli articoli 5 e 7, un contratto concluso da una persona fisica per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività commerciale o professionale («il consumatore») con un’altra persona che agisce nell’esercizio della sua attività commerciale o professionale («il

professionista») è disciplinato dalla legge del paese nel quale il consumatore ha la residenza abituale, a condizione che il professionista: svolga le sue attività commerciali o professionali nel paese in cui il consumatore ha la residenza abituale; o diriga tali attività, con qualsiasi mezzo, verso tale paese o vari paesi tra cui quest’ultimo; e il contratto rientri nell’ambito di dette attività. ...”. La legge del consumatore non necessariamente lo tutela di più; gli da una maggiore certezza. Es. il professionista può essere italiano o inglese ma deve commerciare o dirigere la sua attività in Italia. In ogni ordinamento ci sono delle norme imperative semplici (cioè quelle che in realtà possono essere rese inapplicabili dall’applicabilità di un’altra norma) e le norme disponibili alle quali si può derogare. Entrano poi in gioco un altro tipo di norme imperative, che possiamo definire norme super imperative, quali le norme di applicazione necessaria. Sono definite dall’ art. 9 come “disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento”. Queste norme hanno di regola un ambito di identificazione spaziale definito. Il secondo comma dispone che “Le disposizioni del presente regolamento non ostano all’applicazione delle norme di applicazione necessaria della legge del foro”. Terzo comma “Può essere data efficacia anche alle norme di applicazione necessaria del paese in cui gli obblighi derivanti dal contratto devono essere o sono stati eseguiti, nella misura in cui tali norme di applicazione necessaria rendono illecito l’adempimento del contratto. Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve tenere conto della loro natura e della loro finalità nonché delle conseguenze derivanti dal fatto che siano applicate, o meno”. Queste norme di applicazione necessaria sono molto importanti perché sono sempre più le norme oltre a restringere l’ambito delle parti. 14/12/ Riconoscimento delle sentenze. La sentenza è un atto del giudice di uno stato teso a chiarire la situazione tra le parti (risolve una questione). Il principio di base è quello per cui un atto statale ha effetto solo nello stato in cui è stato emanato. Perché una sentenza straniera valga in un altro stato cosa si deve/può fare? Serve che il secondo stato permetta di dare effetto alla sentenza di uno stato straniero. Per questa questione esiste la legge 218/1995 e ci sono alcuni regolamenti UE che servono a disciplinarla, in particolare il Bruxelles I-bis. Il diritto internazionale inizia con la questione del riconoscimento delle sentenze —> l’idea era quella di facilitare la circolazione delle sentenze. Il riconoscimento è il fatto di dare importanza e validità a quanto detto dalla sentenza, eseguirla significa fare ciò che viene detto nella sentenza stessa (=produrne gli effetti).

e fatto illecito, per risolvere questo problema fondamentale è guardare il titolo della giurisdizione WORKSHOP 1: compravendita internazionale di beni mobili CASO 1 Il caso riguarda un contratto di compravendita tra un’azienda portoghese (venditore) e una italiana (compratore), il bene venduto sono delle fragole che vengono ritenute dal compratore non tutte di una qualità sufficiente per poter essere da loro utilizzate. Il compratore così chiede di mandare una nuova partita di fragole in sostituzione a quelle di bassa qualità e uno sconto sulla vendita; il venditore portoghese non accetta. Si applica il Regolamento Bruxelles I bis? Si perché si tratta di materia contrattuale ed è proprio la materia di applicazione di tale regolamento. Se poi le parti pensano di agire in europa si applica questo regolamento perché si risponde affermativamente anche alla questione del luogo della causa. Gli articoli riguardanti questa causa sono il 4 e il 7: siccome si tratta di una compravendita si guarda al luogo di consegna del bene mobile. Ma cosa vuol dire consegna? Si erano formate due opinioni riguardanti la consegna di beni mobili a livello internazionale. Il trasporto ormai non viene attuato da una dalle due parti, ma nella pratica viene fatta da delle aziende che svolgono servizi di vettori. L’interpretazione della Corte di Giustizia è quella per cui il luogo di consegna è quello in cui il bene diventa di disponibilità materiale del compratore; l’opinione divergente è quella per cui il luogo di consegna è quello in cui avrebbe dovuto svolgersi la consegna secondo la legge su cui si basa il contratto (interrogare la normativa che disciplina il contratto lex contractus per capire qual è il luogo in cui è dovuta la consegna —> questa regola non vale ufficialmente per l’art. 7.1 b) in quanto si applica l’interpretazione data dalla corte, ma la lex contractus si usa per interpretare l’art. 7.1 a) ). Ovviamente resta ferma la possibilità per le parti di pattuire diversamente. Nel caso di specie le parti avevano pattuito il luogo di consegna in Italia (nello specifico a Modena), non si applica l’art. 7 perché le sue premesse non vengono soddisfatte quindi si va ad applicare l’art. 4. Le norme di conflitto si fondano su una logica geografica, identificano la sede di un rapporto e così facendo individuano anche la legge che va applicata al caso concreto —> art. 51 l. 218/95. Questa è una tecnica di regolamentazione delle fattispecie di diritto internazionale, altra tecnica è quella di unificazione delle norme di diritto privato sostituendo le norme dei singoli stati con delle norme che valgono per tutti, esistono infatti delle convenzioni internazionali (convenzione di Vienna del 1980, ratificata da 89 stati) che disciplinano porzioni del diritto privato sostanziale. Con le due tecniche si capovolge la prospettiva: con la prima tecnica si ha una prospettiva dall’alto per cui la norma di conflitto individua il luogo e la legge da applicare, mentre con la seconda prospettiva è la stessa convenzione ad individuare le materie e i casi in cui le sue norme devono essere applicate. La Convenzione di Vienna si applica alla compravendita di beni internazionale; condizione per essere applicata è che le sedi degli affari delle due parti siano situate in Stati diversi. Se la sede di affari è in stati contraenti e ratificanti allora la convenzione vuole essere applicata perché i due stati sono vincolati alla convenzione; se questa condizione non è soddisfatta e quindi uno degli stati non ha ratificato la convenzione, qui la stessa si applica se le norme di diritto internazionale privato porta all’applicazione delle norme di uno stato contraente —> prima bisogna capire il giudice competente, poi bisogna individuare le norme di conflitto del foro (se il giudice è italiano si dovrebbe guardare al Regolamento Roma I in quanto si tratta di materia contrattuale, però il Regolamento Roma I dice che si deve all’art. 25 disapplicare quando il giudice del foro può applicare una convenzione che riguarda la sua stessa materia, questo serve per evitare delle incompatibilità infatti questo tipico o di norma o clausola viene definita clausola di compatibilità perché il Regolamento Roma I si sottrae alla clausola e si rende compatibile alla convenzione). Nel caso concreto di usa la

Convenzione dell’Aja; qui viene detto che la legge applicabile è quella designata dalle parti. Roma I in mancanza di scelta delle parti il contratto va disciplinato dalla legge del paese del venditore. Anche la Convenzione dell’Aja stabilisce la stessa cosa, ma se il contratto è stato concluso nel paese del compratore allora si applica la legge del pese in cui risiede abitualmente il compratore (se no anche secondo questa si applica la legge dello stato in cui risiede abitualmente il venditore). 15/02/ Le prime disposizioni che si incontrano nelle Convenzioni sono quelle che ci indicano i casi in cui il testo vuole essere applicato. La CISG vuole essere applicato ai contratti di compravendita internazionale di beni mobili. Ci sono due situazioni che la stessa CISG contempla come situazioni problematiche all’art.3: 1) quando l’operazione economica consiste nella fornitura di beni da fabbricare o da produrre e quindi non esistono ancora nel momento di conclusione del contratto; 2) si verifica quando l’operazione voluta dalle parti prevede sia il trasferimento dei beni sia la prestazione di un servizio. Nel secondo caso la convenzione non vuole applicarsi se la parte prevalente del contratto è la prestazione di servizi, mentre vuole applicarsi se la parte principale del contratto è la compravendita di beni; questa preminenza si misura tramite un termine quantitativo. Per la prima ipotesi prevista dall’art.3 bisogna distinguere la compravendita quando la parte che vuole i beni deve fornire all’altra parte i materiali per produrre i beni —> questa operazione è una compravendita? Dato che è differente la prestazione è diversa anche la configurazione del contratto, infatti in questi casi la Convenzione non vuole applicarsi. La norma parla di “substancial part” nella sua versione inglese, mentre nella sua versione francese parla di parti essenziali —> la prima delle due versioni fa più riferimento alla quantità e la interpretazione ufficiale preferisce questo criterio. Non tutte le vendite entrano nelle fattispecie della convenzione, ma solo quelle di beni mobili, me nelle varie versioni ufficiali si danno delle definizioni più precise definendo i beni come tangibili e corporali. La CISG esclude poi una serie di compravendite di beni mobili, come quella di navi o aeromobili (art. 2); un’altra esclusione importante riguarda la compravendita di beni di consumo (è coperta dalla conclusione di vienna solo la compravendita commerciale). La compravendita deve essere internazionale e questo criterio si definisce con la sede degli affari delle due parti in due stati diversi: gli stati possono essere entrambi vincolanti dalla convenzione oppure le norme di conflitto del caso devono riportare alla competenza di uno stato contraente. La convenzione però non sempre da tutte le risposte riguardanti il contratto e di questo si occupa l’art.4: la CISG non ci dice nulla rispetto alla validità del contratto, quindi la convenzione prevede delle lacune e questa tipologia di lacuna viene definita esterna. Ci sono anche delle lacune interne che anche se riguardano gli ambiti disciplinati dalla convenzione non trovano risposte specifiche. Per risolvere le lacune esterne si applicano le norme del diritto statale identificato tramite le norme di conflitto, per le lacune interne l’art.7 ci chiede di interrogare in primo luogo i principi della convenzione leggendo tra le righe e andando al di là del significato letterale, se qui non si trova una risposta si guarderanno le norme statali del foro competente. La stessa convenzione prevede che con il mancato pagamento del prezzo si incorrerà nel pagamento degli interessi, ma la convenzione non indica il tasso di interesse (lacuna interna) —> non si è ancora arrivati ad una soluzione definitiva: secondo l’opinione prevalente va applicato il tasso di interesse che andrebbe applicato secondo le norme del foro. La CISG non pretende di essere l’unica fonte del contratto: all’art. 6 viene detto che le parti possono accordarsi per escludere alcune norme della convenzione o l’intera convenzione, la disattivazione è quindi possibile in modo analitico riguardo a singole disposizioni o può riguardare l’intera convenzione —> il fatto che questa disposizione sia messa all’inizio della convenzione ci dice che c’è un favor nei confronti dell’autonomia delle parti e se le parti si sono inizialmente accordate su come risolvere la controversia è dal negozio che si guardano le soluzioni e solo nelle parti non coperte si guarderà alla convenzione. La CISG riguarda anche gli usi : essa è diritto statale, ma non c’è solo questo tipo di normatività calata dall’alto, ci sono anche le norme che nascono dal basso in cui c’è una sorta di confusione e di unione tra chi fa le norme e i soggetti a cui si applicano (usi- consuetudini). Anche per gli uni un po’ di formalizzazione c’è, perché spesso nascono da

pratiche che le parti hanno stabilito tra loro; 3. Nel commercio internazionale, da una forma ammessa da un uso0 che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato). Se non ci fosse stata una scelta esplicita del foro quello competente sarebbe il luogo di domicilio del consumatore ai sensi dell’art. 18 dello stesso Regolamento Bruxelles I-bis. In realtà l’art.25 esce di scena in quanto l’art. 17 della sezione quarta dice che in tutti i casi da esso elencati si regolano con la stessa sezione quarte: il caso di specie rientra nei casi disciplinati dall’art. 17 comma 1 lett. c); l’art. 25 non si trova nella sezione quarta ma settima, si applicherà quindi al presente caso l’art. 18. Cosa si intende per direzione dell’attività? Per questa risposta si guarda il regolamento 44/2001. Sentenza Pammer: si è stabilito che il commerciante deve aver manifestato la volontà di dirigere la propria attività ad altri stati e sono necessari degli indizi per rilevare tale volontà (nel nostro caso concreto si può considerare come volontà la presenza di un sito bilingue in italiano e inglese). NON si applica l’art. 25, ma non è che in tutti i casi non ci possa essere scelta del foro competente (vedere art. 19 comma 1 lett c)). Se un amico del consumatore austriaco si sente male a causa dei salami il danneggiato diventa il primo e il consumatore esce di scena; quindi il rapporto si instaurerà tra l’amico e la società umbra, di natura non contrattuale. Ovviamente l’amico potrebbe decidere di agire contro il suo amico consumatore se consegnandoli il salame lo ha in qualche modo danneggiato anche tramite atteggiamenti passivi. Per la responsabilità da prodotto guardiamo al Regolamento Roma II, in particolare al primo comma dell’art. 5 in quanto nel caso di specie vengono integrati i tre presupposti indicati. La legge applicabile da qui risulta ad essere presumibilmente quella austriaca. Con il regolamento Roma II si disciplina la legge applicabile quindi non c’è più una scelta tra possibili discipline differenti ma si guarda necessariamente a questo dato regolamento. 8/03/ WORKSHOP 3: Un antiquario Tizio vende all’inglese Caio un quadro che risulta falso. Si erano accordati telefonicamente e ia mail per la competenza del Tribunale di Roma e perché il contratto fosse regolato dalla legge dello stato italiano. Caio si rivolge al giudice inglese perché vuole la restituzione del suo acconto e non vuole pagare il resto, Tizio gli aveva proposto una riduzione del prezzo.

  1. Il giudice inglese deve rigettare o accettare l’eccezione sul fondamento della proroga di competenza in favore del tribunale di Roma?
  2. Se il contratto fosse retto dalla legge inglese la risposta alla prima domanda cambierebbe? Il turista inglese può essere considerato come un consumatore? Consumatore è sostanzialmente quel soggetto che acquista beni, mobili o immobili, ad uso personale; lo stesso soggetto che acquista lo stesso bene per la sua azienda diventa, però, un professionista —> principio definito dalla Corte di Giustizia. Nel caso di specie nonostante Tizio sia un professionista e Caio n consumatore la sezione IV del regolamento Bruxelles I-bis non si applica perché la fattispecie concreta non rientra in nessuna delle possibilità disciplinate dall’art. 17 dello stesso regolamento. Se si fosse applicata questa

sezione il giudice inglese sarebbe stato competente a giudicare la causa, essendo però esclusa tale sezione si può applicare l’art. 25 riguardante la proroga sulla competenza: con l’art. 25 bisogna esaminare la validità formale e sostanziale del contratto. Per quanto riguarda la validità formale si va innanzitutto a vedere il comma 1 lett a) per cui l’accordo attributivo di competenza deve essere concluso per iscritto o provato per iscritto, nel caso di specie l’accordo è concluso oralmente, ma provato per iscritto attraverso una e-mail —> per l’art. 25 comma 2 per forma scritta si può intendere anche qualunque comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell’accordo attributivo di competenza. Per l’art. 25 comma 1 bisogna anche esaminare se l’accordo sia valido per le norme dello stato a cui le parti hanno attribuito la competenza, quindi nel caso concreto bisogna guardare la legge italiana e anche le norme di conflitto italiane. La prima norma di conflitto che si deve guardare è nel regolamento Roma I, già nell’articolo 1 però ci rendiamo conto che non può essere applicato in quanto il contratto considerato riguarda una scelta del foro nonostante il contratto di specie sia comunque di materia contrattuale (art. 1 comma 2 lett. e)). La seconda norma di conflitto che si guarda è interna alla legge 218/95, in particolare l’art. 57 riguardante obbligazioni contrattuali: innanzitutto viene detto che tali obbligazioni sono disciplinate dalla convenzione di Roma del 1980 resa esecutiva dalla l. 975/1984, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabile. Nonostante quindi la materia riguarderebbe questo articolo esso stesso rinvia a una specifica convenzione. Il “in ogni caso” dell’art. 57 va interpretato in maniera estensiva. La convenzione di Roma è applicabile a tutti gli stati che hanno rapporti con stati membri, anche se i primi sono extracomunitari. Questo articolo 57 superficialmente non sembra necessario in quanto la legge 218/95 è successiva alla convenzione di roma e quindi non sarebbe necessario il rimando di questo articolo; nonostante questo l’articolo esiste perché esso estende l’ambito di applicazione della convenzione anche a tutti quei casi che non sono espressamente disciplinati dalla convenzione ma rientrano comunque nel campo delle “obbligazioni contrattuali” disciplinate da questo articolo 57 (in pratica questa norma serve anche per evitare vuoti normativi di casi non disciplinati espressamente ne dal regolamento Roma I ne dalla convenzione di Roma, serve una norma di conflitto che rimandi a qualcosa che possa disciplinari i casi non espressamente citati in altri casi —> la convenzione di Roma). La convenzione di Roma è stata sostituita dal regolamento Roma I simile anche se non identico alla convenzione. La Cassazione italiana però continua a sostenere che vada applicata la Convenzione di Roma e non il regolamento Roma I, nonostante la “sostituzione”. Si discute se sia valido il contratto di scelta del foro dato che Caio era stato convinto falsamente da un giurista italiano Sempronio consigliato dal venditore Tizio, il contratto di vendita invece non viene toccato da queste raccomandazioni basate su falsità. Basandoci sull’art. 3 del regolamento Roma I (che si suppone in questa sede essere identico alla convenzione di Roma) vige la regola della libera scelta; si va allora a guardare il paragrafo I dell’articolo —> da quello che ci viene detto da questo paragrafo il nostro caso concreto vi rientra, quindi il contratto viene disciplinato dalla legge italiana scelta dalle parti (qui stiamo trattando la scelta della legge applicabile al contratto e non la scelta del foro). 29/03/ MODULO DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO DELLA FAMIGLIA La maggior parte delle volte determinare la residenza abituale di una persona è molto semplice, ci sono però dei casi in cui è veramente complicato: si pensi al caso di un funzionario pubblico a livello internazionale, situazioni d una persona i cui interessi sono dislocati in più posti. Il diritto internazionale privato dell’unione e delle convenzione usano moltissimo il criterio della residenza abituale. È necessario conoscere il criterio concorrente ovvero quello della nazionalità o cittadinanza (questo secondo più corretto per le persone fisiche). La cittadinanza è il tradizionale criterio di collegamento utilizzato in materia di persone e di famiglia, in particolare nella legge 218/95 si trova spesso questo criterio ad esempio nell’art x si parla dei diritti della personalità che sono disciplinati dalla legge di cittadinanza (legge nazionale) della persona di cui

anche se i suoi giudici potevano riconoscere sentenze estere e se potevano/dovevano coordinarsi con altri. Analizziamo ora l’art. 3 del regolamento Bruxelles II bis, comparandolo con l’art. 4 del Bruxelles I bis. La tecnica è localizzatrice, generale e astratta come nel regolamento Bruxelles I bis. Le differenze sono: qui si parla di residenza abituale e cittadinanza, mentre Bruxelles I bis. usa il domicilio, ma ci sono anche differenze strutturali? L’art. 4 Bruxelles I bis conteneva un solo titolo di giurisdizione, qui ne abbiamo tanti. Sotto il regolamento Bruxelles I bis c’è una logica di titoli concorrenti. L’articolo 4 B. I bis è generale perché ratione materiae abbraccia tutta la materia, l’art. 3 B. II bis abbraccia tutta la materia matrimoniale quindi anch’esso può essere considerato generale in questa materia. Come attribuzione di competenza artt. 4 e 7 B I bis sono concorrenti nonostante si trovino sullo stesso piano. Nel B. II bis la concorrenza è tutta nell’art. 3 e non in due diversi articoli come nell’altro regolamento, tutti i titoli di giurisdizione possono essere utilizzati allo stesso modo. Perché nel B. I bis ci sono titoli di giurisdizione concorrenti? Per decidere riguardo a una gestione si cerca di fare in modo che sia il giudice più vicino alla controversia, anche per la maggiore facilità di accedere alle prove. La indecisione del legislatore in B. I bis ci sono logiche di prossimità o di prevedibilità. In Bruxelles II bis si hanno tanti fori che vuol dire avere giudici di tanti paesi diversi disposti a dare ascolto alle parti e quindi competente, c’è qui un favor divortii: questo è un modo per rendere facile il divorzio nei casi transnazionali, caso della persona che per l’internazionalità potrebbe trovarsi nel caso di dover chiedere il divorzio o a un giudice molto lontano o a un giudice non disposto a concederlo. Quando è stato scritto questo regolamento c’erano molti paesi che avevano una legislazione molto restrittiva nei confronti del divorzio. Paesi come Malta, Polonia o Irlanda con politiche molto restrittive in materia di divorzio rischiavano di essere strozzature e se solo quei giudici fossero competenti non si potrebbe mai ottenere un divorzio. Il legislatore dell’unione ha fatto una scelta politica in favore del divorzio, in particolare per favorire la mobilità; infatti un soggetto di quei paesi potrà spostarsi in uno stato collegato per ottenere il divorzio. Art 3 Bruxelles II bis titoli di giurisdizione:

  • la residenza abituale dei coniugi: ma la residenza abituale di quale momento? Qui parliamo di giurisdizione, quindi di qualcosa di processuale, noi dobbiamo sapere se il giudice può pronunciarsi quindi ha senso fare riferimento alla cosa di cui si sta parlando e quindi del procedimento. Il momento pertinente è quindi quello della domanda processuale. Non viene richiesta una residenza abituale comune, ma nello stesso stato membro
  • Ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora: questa è una possibilità molto frequente. Tizio e Caia di nazionalità diverse risiedono in Italia e sono di nazionalità diverse, Caia torna nel suo paese natio quindi lei non ha più residenza abituale in Italia. Il procedimento si instaura dopo e se uno dei due vive ancora in italia è il giudice italiano ad essere competente
  • Residenza abituale del convenuto
  • In caso di domanda congiunta, la residenza abitale di uno dei coniugi
  • La residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda: apertura al foro dell’attore perché la logica è favorevole al divorzio. Ovviamente viene posta una condizione alla semplice residenza dell’attore perché se no lo steso terrebbe appeso il convenuto ad ogni suo movimento.
  • La residenza abituale dell’attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell’Irlanda, ha ivi il proprio domicilio. La cittadinanza non è scomparsa del tutto, però viene usata in quanto comune. È possibile che le parti concordino un foro competente? In base al regolamento non sussiste e quindi non è possibile usufruire di un accordo.

Nella legge 218/95 ci sono delle norme attributive della giurisdizione italiana in materia matrimoniale, molto spesso i criteri sono simili a quelli del regolamento Bruxelles II bis, ma non tutti; ad esempio nella nostra legge criterio può essere un criterio il luogo in cui è stato celebrato il matrimonio. Art 7 Bruxelles II bis —> in quei casi in cui uno dei coniugi non è cittadino e non ha residenza abituale in uni degli stati membri si guarda alla legislazione interna nazionale per determinare la competenza del giudice. Una volta trovato il giudice competente da dove egli trae le norme di regolamentazione del caso? Non c’è una legislazione uniforme europea o internazionale perché in molti paesi c’è l’applicazione indiscussa della lex fori; non ci sono norme di collegamento se non di autocollegamento. Altri stati dell’unione erano invece convinti del fatto che fossero necessarie altre norme di collegamento che potessero accompagnarsi alle norme del regolamento Bruxelles II bis. Serve che un certo numero di stati membri facciano uso di norme che possono servire a perseguire scopi dell’unione che possano integrare regolamenti dell’unione —> logica di cooperazione rafforzata. La prima volta che questa è stata utilizzata è per il regolamento Roma III. Il regolamento Roma III serve per regolamentare solo separazione e divorzio, fondato su norme di conflitto bilaterali. Questo regolamento è frutto d unificazione tra pochi, i redattori hanno sperimentato e hanno stabilito come regola di base di questo regolamento la regola dell’art. 5 che consente alle parti di determinare d’accordo tra loro il regime giuridico della loro separazione o divorzio. Si vuol far passare una logica di disponibilità dello status, questa scelta è coerente alla scelta di politica normativa del regolamento Bruxelles II bis. Così come c’è un favor divorti il regolamento Roma III i coniugi possono usare la legislazione che vogliono sempre per rispondere a una logica tale per evitare eventuali restrizioni. A differenza degli artt di Roma I e Roma II qui ci sono delle limitazioni alla scelta della legislazione, deve comunque trattarsi della legge di un paese con cui il rapporto matrimoniale presenti un nesso. Prof vede in questa soluzione una sorta di espressioni di imbarazzo: è come se il legislatore vedesse diverse possibilità di collegamento per determinare la legislazione e non se la sentisse di sceglierne uno —> nessuno di questi possibili criteri di collegamento prevale sugli altri obiettivamente e quindi si fanno scegliere le parti. È come se ci fosse una dialettica tra valori: integrazione sociale e valore della preservazione della identità culturale. Consentire di scegliere significa fargli scegliere una di queste due spinte che per il legislatore hanno pari importanza. Usando la residenza abituale ad esempio sono assoggettati alla stessa legge sia quelli che sono italiani da sempre sia quelli che sono arrivati da poco ma sono integrati. Questi vari criteri che condizionano la scelta fanno tutti riferimento a un’unico momento rilevante: il momento della conclusione dell’accordo. Si fa in modo di cristallizzare l’accordo perché non si può sapere dove si sarà un domani. Se manca una scelta? Art. 8 Roma III, accostabile all’art. 4 Roma I. Qui abbiamo diversi criteri posti in concorso successivo: c’è una gerarchia nei criteri di collegamento (scala, cascata), il secondo opera solo se il primo non può essere applicato e così via seguendo l’ordine scelto dal legislatore. È un modo per far lavorare insieme dei criteri di collegamento che obiettivamente sono corretti (a differenza dell’art. 5 qui non subentra il criterio della volontà). Resta il fatto che a guardar bene anche se le circostanze sono quasi le stesse qui gioca un ruolo ancora l’elemento temporale mentre nell’art. 5 le circostanze sono congelate al momento dell’accordo; secondo l’art. 8 gioca ancora importanza il momento di presentazione della domanda. Le norme di conflitto sono passibili di controllo di costituzionalità? Secondo la Corte Costituzionale si. Rispetto a una norma obiettiva come l’art. 8 dare rilevanza alla residenza abituale o altro non va bene —> la cittadinanza può essere criterio di collegamento purché comune. Nell’art. 5 la volontà di entrambe le parti è presa in considerazione, nell’art. 8 si rischiano di fare delle discriminazioni. Quando le norme richiamano un sistema giuridico come competente richiamano solo le norme sostanziali o anche le norme di conflitto? Vengono richiamate entrambi i tipi di norma: il rinvio può essere fatto indietro (l’ordinamento A richiama l’ordinamento B che per le sue norme di conflitto richiama l’ordinamento A) o può esserci il rinvio altrove (l’ordinamento A richiama l’ordinamento B che richiama l’ordinamento C). È importante sapere se in uno stato membro partecipante si deve o non si deve riconoscere anche un secondo richiamo. La norma di conflitto