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Diritto internazionale privato e processuale 2020, Sbobinature di Diritto Internazionale Privato E Processuale

Corso di diritto internazionale privato e processuale, a.a. 2020/2021. ❌ NO errori di sintassi, ❌ NO errori di punteggiatura, ❌ NO errori di ortografia (salvo errori di battitura). Materiale completo.

Tipologia: Sbobinature

2020/2021

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Diritto internazionale privato e processuale - 6 CFU
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Prof. Marinai. Il corso è a carattere specialistico e spesso e volentieri viene seguito da studenti alla fine della
loro carriera universitaria e che intendono specializzarsi nel settore. Per questo il prof ha indicato nel
programma alcuni esami che sarebbe consigliabile aver sostenuto prima di dare questo esame: diritto privato
e diritto processuale civile. Le propedeuticità oggi non hanno più efficacia vincolante, come era in passato.
Però è un consiglio: sarebbe l’ideale sostenere l’esame dopo aver studiato anche gli esami privatistici e la
procedura civile. Infatti faremo riferimento ad istituti che più istantaneamente possono essere conosciuti se
abbiamo già studiato procedura civile. Il prof comunque cercherà di non dare per scontato nulla. Se
abbiamo dei dubbi, il prof invita a farli presenti nel corso delle lezioni. Il prof risponde anche alle mail e riceve il
mercoledì alle ore 15:30, subito dopo la lezione.
Per quanto riguarda la natura della materia, il diritto internazionale privato e processuale ha carattere
specialistico. Forse nel panorama degli insegnamenti internazionalistici e di diritto dell’Unione europea è
quella che più di altre ha una serie di ripercussioni pratiche sulla vita quotidiana. La materia del diritto
internazionale privato è particolarmente utile per chi in futuro intenderà esercitare le professioni legali:
avvocato, notaio, magistrato. È sempre più utile perché sempre più viviamo in una società globalizzata.
Sempre più frequenti sono i contatti con l’estero (es. scambi commerciali), nonché i rapporti giuridici che si
svolgono sul suolo italiano ma che presentano elementi di estraneità/internazionalità. Il diritto internazionale
privato ha sempre a che fare con rapporti che presentano elementi di estraneità/internazionalità. Vedremo di
cosa si tratta. Essendo questi rapporti sempre più frequenti, più rilevante è la conoscenza delle tecniche di cui
si serve il diritto internazionale privato e processuale.
Se da una parte il diritto internazionale privato e processuale ha una serie di ripercussioni pratiche sulla vita di
tutti i giorni, questa è una materia molto tecnica, che si avvale di concetti/istituti talvolta percepiti come
complessi o astratti. Può sembrare paradossale. Da una parte diciamo che la materia ha numerose
ripercussioni sulla vita quotidiana; dall’altra diciamo che la materia non è particolarmente semplice, perché si
avvale di concetti, nozioni e istituti complessi, che talvolta possono sembrare astratti. Proprio per questo è
necessario fare uno sforzo e cercare di calare costantemente questi istituti nella realtà, nella quotidianità. Per
fare questo, affinché si capisca l’implicazione pratica della materia, il prof farà ricorso a casi concreti, tratti
dalla prassi giudiziaria sentenze sia di giudici interni sia di giudici sovranazionali (Corte di Giustizia EU, ad
esempio). Il diritto internazionale privato e processuale viene disciplinato oggi non solo da fonti interne, ma
anche dal diritto UE e da convenzioni internazionali. Per questo cercheremo di calare gli istituti che
esamineremo nella realtà quotidiana, facendo riferimento a casi concreti, tratti dalla prassi giudiziaria.
Il prof cercherà anche di sollecitare il nostro coinvolgimento, nei limiti del possibile, chiedendo una
partecipazione attiva. Nella seconda parte del corso chiederà a chi segue di compiere alcune brevi ricerche
su casi giurisprudenziali, o su singoli istituti di parte speciale, e di esporle. È un modo che ci permette di venire
a contatto diretto, di percepire meglio le reali implicazioni della materia. Lo svolgimento di queste ricerche,
che chiederà a ciascuno di noi di fare, non è obbligatorio, ma caldamente consigliato. Queste esposizioni
non saranno da fare subito all’inizio del corso, ma nella sua seconda parte. Queste ricerche, pur non essendo
vincolanti, sono momenti di valutazione per il prof. Soprattutto se vengono svolte in modo positivo, il prof ne
terrà conto. Se uno fa una ricerca approfondita e la espone in modo brillante, il prof ne terrà conto nella
valutazione finale.
Ci saranno anche altri momenti di valutazione. Il prof pensava di organizzare una prova in itinere, da sostenersi
dopo la prima metà del corso e che avrà ad oggetto gli argomenti già trattati. Questo esame è un opzionale
da 6 crediti, quindi le ore che abbiamo a disposizione sono 48. La metà del corso quindi, a meno di imprevisti,
dovrebbe cadere verso il 20-21 ottobre. Dopo tale data potremo sostenere questa prova in itinere, che non è
obbligatoria ma consigliata. È uno strumento che abbiamo per spezzare il programma in due parti, per
poterlo studiare fin da subito durante la frequenza. Chi supererà positivamente questa prova in itinere (magari
venerdì 23 ottobre) porterà all’esame finale soltanto la seconda parte del programma. Sarebbe ideale fare
questa prova in itinere in presenza, magari con degli appuntamenti per gruppi, ma il prof non sa se ve ne
saranno le condizioni; in tal caso la prova sarà sostenuta online. Si tratterà di un colloquio per verificare che si
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Diritto internazionale privato e processuale - 6 CFU

Prof. Marinai. Il corso è a carattere specialistico e spesso e volentieri viene seguito da studenti alla fine della loro carriera universitaria e che intendono specializzarsi nel settore. Per questo il prof ha indicato nel programma alcuni esami che sarebbe consigliabile aver sostenuto prima di dare questo esame: diritto privato e diritto processuale civile. Le propedeuticità oggi non hanno più efficacia vincolante, come era in passato. Però è un consiglio: sarebbe l’ideale sostenere l’esame dopo aver studiato anche gli esami privatistici e la procedura civile. Infatti faremo riferimento ad istituti che più istantaneamente possono essere conosciuti se abbiamo già studiato procedura civile. Il prof comunque cercherà di non dare per scontato nulla. Se abbiamo dei dubbi, il prof invita a farli presenti nel corso delle lezioni. Il prof risponde anche alle mail e riceve il mercoledì alle ore 15:30, subito dopo la lezione. Per quanto riguarda la natura della materia, il diritto internazionale privato e processuale ha carattere specialistico. Forse nel panorama degli insegnamenti internazionalistici e di diritto dell’Unione europea è quella che più di altre ha una serie di ripercussioni pratiche sulla vita quotidiana. La materia del diritto internazionale privato è particolarmente utile per chi in futuro intenderà esercitare le professioni legali: avvocato, notaio, magistrato. È sempre più utile perché sempre più viviamo in una società globalizzata. Sempre più frequenti sono i contatti con l’estero (es. scambi commerciali), nonché i rapporti giuridici che si svolgono sul suolo italiano ma che presentano elementi di estraneità/internazionalità. Il diritto internazionale privato ha sempre a che fare con rapporti che presentano elementi di estraneità/internazionalità. Vedremo di cosa si tratta. Essendo questi rapporti sempre più frequenti, più rilevante è la conoscenza delle tecniche di cui si serve il diritto internazionale privato e processuale. Se da una parte il diritto internazionale privato e processuale ha una serie di ripercussioni pratiche sulla vita di tutti i giorni, questa è una materia molto tecnica, che si avvale di concetti/istituti talvolta percepiti come complessi o astratti. Può sembrare paradossale. Da una parte diciamo che la materia ha numerose ripercussioni sulla vita quotidiana; dall’altra diciamo che la materia non è particolarmente semplice, perché si avvale di concetti, nozioni e istituti complessi, che talvolta possono sembrare astratti. Proprio per questo è necessario fare uno sforzo e cercare di calare costantemente questi istituti nella realtà, nella quotidianità. Per fare questo, affinché si capisca l’implicazione pratica della materia, il prof farà ricorso a casi concreti, tratti dalla prassi giudiziaria → sentenze sia di giudici interni sia di giudici sovranazionali (Corte di Giustizia EU, ad esempio). Il diritto internazionale privato e processuale viene disciplinato oggi non solo da fonti interne, ma anche dal diritto UE e da convenzioni internazionali. Per questo cercheremo di calare gli istituti che esamineremo nella realtà quotidiana, facendo riferimento a casi concreti, tratti dalla prassi giudiziaria. Il prof cercherà anche di sollecitare il nostro coinvolgimento, nei limiti del possibile, chiedendo una partecipazione attiva. Nella seconda parte del corso chiederà a chi segue di compiere alcune brevi ricerche su casi giurisprudenziali, o su singoli istituti di parte speciale, e di esporle. È un modo che ci permette di venire a contatto diretto, di percepire meglio le reali implicazioni della materia. Lo svolgimento di queste ricerche, che chiederà a ciascuno di noi di fare, non è obbligatorio, ma caldamente consigliato. Queste esposizioni non saranno da fare subito all’inizio del corso, ma nella sua seconda parte. Queste ricerche, pur non essendo vincolanti, sono momenti di valutazione per il prof. Soprattutto se vengono svolte in modo positivo, il prof ne terrà conto. Se uno fa una ricerca approfondita e la espone in modo brillante, il prof ne terrà conto nella valutazione finale. Ci saranno anche altri momenti di valutazione. Il prof pensava di organizzare una prova in itinere, da sostenersi dopo la prima metà del corso e che avrà ad oggetto gli argomenti già trattati. Questo esame è un opzionale da 6 crediti, quindi le ore che abbiamo a disposizione sono 48. La metà del corso quindi, a meno di imprevisti, dovrebbe cadere verso il 20-21 ottobre. Dopo tale data potremo sostenere questa prova in itinere, che non è obbligatoria ma consigliata. È uno strumento che abbiamo per spezzare il programma in due parti, per poterlo studiare fin da subito durante la frequenza. Chi supererà positivamente questa prova in itinere (magari venerdì 23 ottobre) porterà all’esame finale soltanto la seconda parte del programma. Sarebbe ideale fare questa prova in itinere in presenza, magari con degli appuntamenti per gruppi, ma il prof non sa se ve ne saranno le condizioni; in tal caso la prova sarà sostenuta online. Si tratterà di un colloquio per verificare che si

possa considerare acquisita la prima parte del programma. Poi ci saranno le ricerche esposte davanti ai colleghi e l’esame finale. L’appello di dicembre è previsto dal 14 al 23 dicembre e il prof tende a fissarlo nei primi giorni. Comunque il prof darà la possibilità di sostenere la seconda parte del programma subito dopo la fine delle lezioni, che sarà circa il 18 novembre. Dopo il 18 novembre, quindi nella parte finale di novembre o ai primi di dicembre potremo fissare una o più date nelle quali svolgere un colloquio sulla seconda parte del programma. Ci si potrà avvalere di questa data ulteriore anche per dare l’esame intero, anche se non si è sostenuta la prova in itinere. Il fine è quello di agevolarci, di darci più possibilità. Chi frequenterà il corso potrà anche decidere legittimamente di dare l’esame in via successiva, negli appelli di gennaio, febbraio etc. Il manuale, come si evince dal programma online, è il Mosconi-Campiglio: “Diritto internazionale privato e processuale”, vol. 1 (riguarda la parte generale e le obbligazioni). È uscita proprio nelle settimane scorse la IX edizione, del 2020. Il corso si svolge fino a pag. 464, escludendo il cap. 7. I non frequentanti devono necessariamente studiare il libro. I frequentanti invece saranno interrogati sulle cose che il prof ha detto a lezione, altrimenti non avrebbe senso fare queste lezioni online (tra l’altro il prof le registra online su Stream). Ai frequentanti verranno chiesti gli argomenti trattati a lezione, che magari saranno in parte meno e in parte di più rispetto a quelli trattati sul libro. Il prof non è detto seguirà l’ordine del libro. Il manuale comunque serve se non capiamo qualcosa e per essere più preparati. In sintesi, il prof chiederà argomenti spiegati a lezione. Il prof poi ci consiglia di acquistare il libro perché in generale è sempre meglio averlo a fianco. Occorrerà avere sotto mano la legge italiana di riforma del diritto internazionale privato e processuale: la legge n. 218/1995. Il diritto internazionale privato e processuale però non è disciplinato solo da questa. Da ormai 20 anni l’Unione europea ha acquisito competenze importanti. Per le fonti dell’Unione europea, il portale di riferimento è eur-lex.europa.eu → es. regolamento n. 1259/2010. La disciplina si trova anche tra le convenzioni, sia bilaterali sia multilaterali. Esiste un altro sito ancora per conoscere le convenzioni bilaterali: itra.esteri.it. All’interno di questo sito possiamo trovare un motore di ricerca. Ad esempio, Italia e Francia hanno stipulato una convenzione di reciproco riconoscimento delle sentenze nel 1930. Troviamo poi una banca dati legata all’AIA: la Hague conference on private international law (hcch.net). Qui, sotto la voce instruments , si trova l’elenco di tutte le convenzioni stipulate in seno alla conferenza dell’AIA di diritto internazionale privato. Es. convenzione sulla legge applicabile alla responsabilità da danno da prodotto, del 1973. Legenda: S = signature. RA = ratifica o adesione. EIF = Entry into force. Infine abbiamo il sistema bibliotecario di ateneo (SBA: sba.unipi.it). Il nostro ateneo è abbonato ad una serie di banche dati, alcune delle quali reperiscono la giurisprudenza nazionale: DeJure, Foro italiano online, IusExplorer, Leggi d’Italia. Ogni casa editrice ha la propria banca dati, ma tutte sono utili. Queste banche dati, a differenza di Normattiva, non sono ad accesso pubblico. Sono a pagamento, ma noi in quanto studenti abbiamo la possibilità di utilizzarle. C’è anche il servizio Unipi vpn al sito: vpn.unipi.it, con cui possiamo consultare tutto il materiale bibliografico e le banche dati che l’ateneo possiede. All’interno dello SBA c’è anche il motore OneSearch, molto utile. Un ultimo sito relativo alla Corte di Giustizia dell’Unione europea è curia.europa.eu, cercare “modulo di ricerca” → banca dati aggiornata quotidianamente. Qual è l’oggetto, lo scopo e le funzioni del diritto internazionale privato e processuale? Per capirlo può essere utile fare riferimento alla citazione di uno studioso della materia: Giuseppe Sperduti, che è stato il maestro per tanti internazionalisti pisani. Egli si distingueva per essere un grande internazional-privatista. E tra le proprie opere c’erano anche i Saggi di teoria generale di diritto internazionale privato. Potrebbe sembrare datato, ma contiene una serie di nozioni di diritto internazionale privato ancora estremamente attuali. Nelle sue prime pagine, proprio nella premessa, Sperduti cercava di spiegare ai suoi studenti come funzionasse e cosa fosse il diritto internazionale privato. Diceva: bisogna partire dalla constatazione che l’umanità è ripartita in gruppi sociali, posti ciascuno sotto il governo di un dato Stato. Ciascuno Stato esercita la propria sovranità su un certo gruppo di individui, su un certo territorio. È una constatazione di partenza, ma Sperduti aggiunge: se questo è vero, ciò non significa che lo Stato preso in considerazione imponga che a quel gruppo sociale si applichi sempre e comunque la propria legge, la legge dello Stato. → Sperduti dice: l’umanità è ripartita in vari gruppi sociali, che sono ciascuno posto sotto il governo/autorità di un determinato Stato. Ogni Stato esercita la sovranità su un gruppo sociale dislocato all’interno di un territorio. Ciò non significa che lo Stato in questione pretenda sempre e in ogni caso si applicare la propria legge a questo gruppo sociale che si trova sul proprio territorio. Non è detto che lo Stato pretenda di applicare la propria legge. Non è detto che a tutti i rapporti giuridici tra privati, che si svolgono sul territorio di quel dato Stato, si applichi sempre la legge dello Stato in questione.

Ciò accade non solo in materia di status personali o familiari, ma anche in materia di titolarità o proprietà su determinati beni mobili o immobili. Si pensi ad es. al caso del diritto di proprietà su un bene immobile. Nel nostro ordinamento, ai fini dell’acquisto della proprietà su un bene immobile, è necessaria la forma scritta → per trasferire un bene immobile da una persona all’altra è necessaria la forma scritta ad substantiam. Non è escluso che alcuni ordinamenti stranieri prendano forme diverse. Ammettiamo per ipotesi che uno Stato straniero preveda che, per il trasferimento della proprietà su un bene immobile, sia sufficiente la stretta di mano. All’interno di questo Stato, in cui la stretta di mano è idonea a trasferire il bene, avviene il trasferimento. Se l’individuo poi si trova sul territorio italiano, ci si potrebbe chiedere: egli continua a essere considerato proprietario di quel bene immobile acquistato all’estero con la stretta di mano oppure no, visto che l’ordinamento italiano richiede un atto scritto ad substantiam? Ecco che le norme di diritto internazionale privato (art. 51 della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato, la n. 218/1995) prevedono, in relazione alla proprietà sui beni immobili, che l’acquisto sia regolato secondo la legge dello Stato in cui l’immobile si trova. Quindi una norma italiana prevede un meccanismo per cui, ai fini dell’acquisto della proprietà su un bene immobile, si tenga conto dei requisiti e della forma previsti dalla legge straniera, cioè dalla legge dello Stato in cui l’immobile si trova. Questa norma - come si vede - ha l’obiettivo di favorire la continuità delle situazioni giuridiche, in modo tale che quel soggetto, che ha acquistato all’estero, risulti proprietario anche in Italia. Detto questo, occorre considerare che gli stati moderni, proprio al fine di favorire la continuità delle situazioni giuridiche, hanno tradizionalmente elaborato ciascuno all’interno del rispettivo ordinamento giuridico una determinata branca del diritto: il diritto internazionale privato. I singoli stati, proprio per favorire la continuità delle situazioni, hanno cominciato a trovare meccanismi di coordinamento con gli altri stati; e lo hanno fatto anzitutto elaborando in via unilaterale norme di diritto internazionale privato; norme statali che vengono dettate all’interno dei singoli ordinamenti giuridici nazionali. Le norme di diritto internazionale privato sono norme statali che riguardano rapporti a carattere internazionale → sono quindi norme statali (poi faremo una precisazione), adottate unilateralmente da parte dei singoli stati, ma che riguardano rapporti per così dire internazionali. Cosa si intende per “rapporti internazionali”? Il diritto internazionale privato, in questo contesto, assume un significato e una funzione diversi rispetto a quelli che lo stesso aggettivo ha quando si prende in considerazione il diritto internazionale pubblico. Ora, quando si parla di diritto internazionale tout court l’aggettivo “internazionale” si riferisce al fatto che tale diritto disciplina prevalentemente i rapporti tra stati. In quel contesto l’aggettivo “internazionale” sta a significare che si tratta di una materia che disciplina i rapporti tra stati → diritto internazionale pubblico. Nel contesto del diritto internazionale privato , invece, si tratta di norme statali che mirano comunque a disciplinare rapporti caratterizzati da un elemento di internazionalità o di estraneità (in questo caso sono sinonimi). Ma cosa s’intende qui, nel diritto internazionale privato, per “rapporti caratterizzati da elementi di internazionalità o estraneità”? Ci si vuole riferire al fatto che la materia disciplina rapporti giuridici tra privati (e NON tra stati!), cioè tra singoli persone fisiche o giuridiche; inoltre questi rapporti giuridici tra privati presentano un elemento di internazionalità o estraneità rispetto all’ordinamento giuridico preso in considerazione. E qui è importante chiarire ulteriormente, perché la definizione di “estraneità rispetto all’ordinamento giuridico preso in considerazione” fornisce l’ambito di applicazione del diritto interna- zionale privato. Significa che si ha a che fare con rapporti giuridici che presentino almeno un elemento di connessione/collegamento con uno Stato straniero, diverso da quello preso in considerazione. Se il nostro punto di vista è quello dell’ordinamento giuridico italiano, allora, per poter avere a che fare con un rapporto giuridico che presenta elementi di estraneità, occorrerà che esso presenti almeno un elemento di contatto con uno Stato diverso da quello italiano. Quali possono essere i casi di elementi di collegamento con un ordinamento straniero, diverso da quello italiano? ✓ Cittadinanza delle parti. L’elemento di estraneità potrebbe riguardare la cittadinanza di una delle parti. Si pensi a una controversia in materia matrimoniale (es. causa di separazione) tra due coniugi: uno cittadino italiano e l’altro francese. Qui l’elemento di estraneità è dato dalla cittadinanza → rispetto all’ordinamento italiano, la cittadinanza francese di una delle parti rappresenta un elemento di estraneità. ✓ Residenza o domicilio delle parti. Lo stesso può dirsi per la residenza o il domicilio di uno delle parti. Ammettiamo che i coniugi siano entrambi cittadini italiani, però uno dei due, al momento in cui viene introdotto il giudizio, risiede in Italia e uno in Germania. Entrambi sono cittadini italiani, ma abbiamo comunque un elemento di estraneità, perché uno dei due risiede in Germania → esiste una connessione con uno stato diverso da quello italiano. Si tratta allora di una fattispecie che rileva ai fini del diritto internazionale privato e processuale.

✓ Luogo in cui si trova un bene immobile. Magari le parti sono entrambe cittadini italiani, residenti e domiciliati in italia, ma concludono un contratto per l’acquisto di un bene immobile che si trova in Francia → è anche questa una fattispecie che presenta un elemento di estraneità, rappresentato dal luogo in cui è situato il bene immobile. ✓ Luogo in cui il contratto viene concluso materialmente dalle parti. ✓ Luogo di celebrazione del matrimonio, se si tratta di una controversia matrimoniale. ✓ Luogo in cui la prestazione (es. di carattere lavorativo) deve essere eseguita. Questo per dire che il diritto internazionale privato e processuale si occupa dei rapporti giuridici tra privati (≠ diritto internazionale pubblico) che presentino almeno un elemento di estraneità rispetto all’ordinamento giuridico preso in considerazione → un elemento di trans-nazionalità. Se così è, allora vengono in gioco le norme di diritto internazionale privato e processuale; norme che mirano a rispondere ad una serie di quesiti, di problemi pratici e concreti, che si pongono quando si ha a che fare con fattispecie caratterizzate da un elemento di estraneità/internazionalità. Il diritto internazionale privato si occupa di rapporti giuridici tra privati, ma che presentano elementi di estraneità/internazionalità. Esso cerca di rispondere ad una serie di problemi concreti, che si pongono ogniqualvolta si abbia a che fare con un rapporto giuridico tra privati che presenti elementi di estraneità/ internazionalità. Per capire bene i problemi che possono porsi, partiamo da un esempio. Ipotizziamo di avere a che fare con la stipula di un contratto di compravendita di un bene immobile che si trova sul territorio italiano (una villa nella campagna toscana). Nel caso concreto, l’immobile si trova in Italia. L’acquirente è un cittadino tedesco e il venditore è un cittadino olandese. Questo è un rapporto che rientra sicuramente nell’ambito di applicazione del diritto internazionale privato, perché vi sono elementi di estraneità dati dalla cittadinanza delle parti. Potremmo anche ipotizzare che il contratto di compravendita, relativo al bene immobile che si trova in Toscana, venga concluso ad Amsterdam o a Berlino o a Parigi. Ammettiamo che a seguito della stipula del contratto in questione una delle due parti affermi che la controparte è inadempiente rispetto a quanto pattuito: es. è stata prevista una modalità di pagamento dilazionata nel tempo e l’acquirente, dopo aver pagato la prima rata, non ha pagato il saldo del prezzo. Ecco, a fronte di una qualunque controversia che sorga in relazione all’interpretazione e applicazione del contratto di compravendita, sorgono una serie di domande.

  1. LA DETERMINAZIONE DELLA GIURISDIZIONE COMPETENTE. L’attore (il venditore che intende agire in giudizio contro l’acquirente che non ha pagato integralmente il prezzo) di fronte ai giudici di quale Stato potrà agire in giudizio, visto che si ha a che fare con un rapporto giuridico che presenta vari elementi di estraneità? Il venditore, che è il cittadino olandese, visto che il cittadino tedesco non ha pagato integralmente il prezzo, potrà rivolgersi ai giudici italiani? Oppure deve andare di fronte ad un giudice tedesco, visto che il convenuto è cittadino tedesco (immaginiamo che sia anche residente e domiciliato in Germania)? Oppure deve andare di fronte ad un giudice olandese, visto che l’attore è cittadino olandese (immaginiamo che sia anche residente e domiciliato in Olanda)? Non conta tanto il luogo in cui è stato concluso il contratto. Non è quello il criterio, in questo caso. Ciò che conta, visto che si ha a che fare con una controversia relativa a diritti reali su beni immobili, è il luogo in cui è situato il bene immobile. In un caso del genere possono risultare coinvolti più ordinamenti, quindi ci si può chiedere quale, tra i vari ordinamenti coinvolti, abbia giurisdizione su una controversia di questo tipo. Ad ogni modo, a prescindere dalla soluzione concreta, le norme di diritto internazionale privato e processuale servono anzitutto a stabilire i giudici di quale Stato abbiano giurisdizione per conoscere sulla controversia in questione. Questa è la prima domanda cui cerca di dare risposta la materia del diritto internazionale privato e processuale: dinanzi ai giudici di quale Stato può essere instaurata una controversia che presenti almeno un elemento di estraneità/internazionalità? Nel caso concreto, come vedremo, quello avente giurisdizione è un foro esclusivo, perché si ha a che fare con un diritto reale immobiliare → quello che conta è il luogo in cui si trova il bene immobile. Ma in altri casi le norme possono condurre a soluzioni diverse.
  2. LA DETERMINAZIONE DELLA LEGGE APPLICABILE ALLA CONTROVERSIA. Una volta stabilito che quella controversia può essere instaurata dinanzi ai giudici dello Stato italiano, quali leggi devono applicare? Non è scontato che i giudici italiani siano tenuti ad applicare la legge italiana. Non è detto che lo Stato imponga sempre e comunque l’applicazione della propria legge alle controversie che si svolgono dinanzi ai propri giudici. Ma allora, quale legge deve applicare? Quella italiana, olandese, tedesca o francese

tout court , quella che stabilisce quale sia il singolo ufficio giudiziario che, all’interno di un determinato Stato, può conoscere la controversia. Va anche aggiunto che le norme italiane di diritto internazionale privato e processuale (legge n. 218/1995) si limitano a stabilire l’ambito della giurisdizione italiana. All’interno della legge n. 218/1995, che è la legge di riforma del diritto internazionale privato, è la nostra fonte statale di diritto internazionale privato, troviamo criteri volti a stabilire se su una determinata controversia sussista la giurisdizione italiana. La legge n. 218/1995 si limita a far questo, e non potrebbe essere diversamente. Cioè la legge n. 218/1995 non stabilisce se su una determinata controversia possa essere instaurata una causa anche di fronte al giudice olandese o tedesco; l’ottica del legislatore italiano è solo quella funzionale a sapere se una determinata controversia possa essere instaurata dinanzi al giudice italiano. Ma il fatto che, secondo la legge n. 218/1995, una controversia possa essere instaurata in Italia, quindi su di essa sussista la giurisdizione italiana, ciò non esclude che su quella stessa controversia possa sussistere anche la giurisdizione di un diverso Stato, magari seguendo le norme di diritto internazionale privato di un altro Stato. → Quindi le norme dedicate alla determinazione della giurisdizione, che sono contenute nella legge n. 218/1995, si limitano a definire in quali casi una controversia possa essere conosciuta dall’autorità giudiziaria italiana. Ma ciò non esclude che, sulla base delle norme di diritto internazionale privato e processuale di un altro Stato , possa sussistere sulla stessa controversia anche la giurisdizione di un altro Stato. Quindi si possono porre, in casi del genere, delle ipotesi di conflitti positivi tra giurisdizioni. Potrebbe avvenire che, su una stessa controversia, sulla base della legge italiana sia sussistente la giurisdizione italiana, ma sulla base della legge olandese sia sussistente la giurisdizione olandese. Questo è possibile che avvenga. Allo stesso modo, è possibile che si pongano conflitti negativi tra giurisdizioni. Potrebbe accadere che, sulla base della legge italiana n. 218/1995, NON sussista la giurisdizione italiana e, sulla base delle norme olandesi di diritto internazionale privato, NON sussista nemmeno la giurisdizione olandese. Quindi possono aversi conflitti positivi (più stati hanno giurisdizione) o negativi di giurisdizione (nessuno stato ha giurisdizione). Va detto però che le norme in materia di giurisdizione non sono dettate soltanto a livello statale. Sono dettate anche all’interno di convenzioni internazionali e di regolamenti dell’Unione europea. Quando è applicabile una convenzione internazionale o un regolamento UE ad una determinata controversia, avremo che tale convenzione o regolamento si porranno in un’ottica diversa rispetto alle leggi di diritto internazionale privato dei singoli stati. La fonte sovranazionale o internazionale, normalmente, cerca di individuare, in un caso del genere, quale sia lo Stato che ha giurisdizione. Mentre la normativa italiana in materia di giurisdizione si limita a stabilire se sussista la giurisdizione italiana, e si ferma lì, le norme contenute in regolamenti dell’UE non si fermano allo stesso punto: le norme contenute nei regolamenti dell’UE in materia di giurisdizione dettano criteri che servono a stabilire se la controversia possa essere instaurata in uno Stato anziché in un altro. Talvolta consentono di instaurare la controversia anche in più stati, ma comunque dettano criteri che sono applicabili e vincolanti per più stati (es. se si tratta di regolamenti UE, per gli stati membri dell’UE). Qualche precisazione vale la pena farla anche in ordine alla determinazione della legge applicabile ad una controversia che presenta elementi di estraneità. Partiamo ancora una volta dalla legge n. 218/1995 (legge di riforma del diritto internazionale privato), che, a differenza di quanto avviene in relazione alla giurisdizione, non si limita a stabilire se ad una determinata controversia si applichi la legge italiana. No. Tale legge detta criteri per capire se a quella determinata controversia si applichi la legge italiana o una diversa legge. Questa è una differenza che, all’interno della legge n. 218/1995, sussiste tra norme che ritroviamo in materia di conflitti di giurisdizione e le norme che ritroviamo in materia di conflitti di leggi; quest’ultime sono volte ad individuare quale sia la legge applicabile ad una determinata controversia. La legge n. 218/1995, con riferimento al secondo quesito, quello relativo all’individuazione della legge applicabile, non si limita a stabilire se ad una determinata controversia si applichi oppure no la legge italiana; ma detta criteri che servono a capire quale legge debba essere applicata: se non è la legge italiana, sulla base dei criteri dettati nella legge n. 218/ si dovrà individuare la legge di quale altro Stato sarà applicabile. E questa differenza tra l’ambito di applicazione delle norme in materia di giurisdizione e l’ambito di applicazione delle norme in materia di conflitto di legge (tutte norme contenute nella legge n. 218/1995) è facilmente spiegabile nell’ottica del giudice italiano: il giudice italiano, una volta che sussista la giurisdizione italiana in base alla legge, dovrà risolvere la controversia, quindi dovrà avere gli strumenti per farlo. Tenuto conto che la controversia potrà

essere risolta, a seconda dei casi, applicando o la legge italiana o la legge straniera, è chiaro che la legge n. 218/1995 detti criteri che sono a tal fine funzionali, che servono al giudice a capire se a quella controversia debba applicare la legge italiana, la legge olandese o tedesca o di un altro Stato ancora. Per quanto riguarda il terzo quesito/ambito di cui si occupa il diritto internazionale privato e processuale (la determinazione dei meccanismi di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere), la legge n. 218/ 1995 detta soltanto norme dirette a consentire il riconoscimento e l’esecuzione in Italia di decisioni straniere (es. sentente o altri provvedimenti). Se invece abbiamo una sentenza pronunciata dal giudice italiano e abbiamo interesse ad ottenere il riconoscimento di questa sentenza all’interno di uno Stato straniero, o se abbiamo interesse a mettere in esecuzione all’estero una sentenza pronunciata da un giudice italiano, non dovremo cercare le relative norme alla legge n. 218/1995. La legge n. 218/1995 è una legge italiana e il legislatore italiano non può far altro che stabilire a quali condizioni una sentenza straniera venga riconosciuta, ed eventualmente messa in esecuzione, sul territorio italiano. Il legislatore italiano non può certo stabilire a quali condizioni una sentenza italiana possa essere riconosciuta e applicata all’estero ; ciò dipenderà dalle norme di diritto internazionale privato e processuale approvate da quello Stato straniero nel quale si vuole riconoscere e applicare la sentenza italiana. Non rientra nella potestà legislativa del legislatore italiano decidere se una sentenza italiana possa essere riconosciuta e applicata in uno Stato straniero. La legge n. 218/1995 quindi si limita a prevedere meccanismi di riconoscimento delle sentenze straniere sul territorio italiano. Anche qui, se prendiamo in considerazione i regolamenti dell’Unione europea adottati in materia di diritto internazionale privato e processuale, essi si pongono in un’ottica diversa: l’ottica di creare un c.d. spazio giudiziario europeo, comune tra gli stati membri dell’Unione europea. Di conseguenza, detteranno meccanismi di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze che siano applicabili all’interno di tutti gli stati membri. Quindi, mentre le singole leggi di diritto internazionale privato e processuale non possono far altro che dettare meccanismi volti a consentire il riconoscimento e l’esecuzione sul proprio territorio di una sentenza straniera, i regolamenti dell’Unione europea in questa materia, al contrario, possono stabilire meccanismi di riconoscimento ed esecuzione che sono validi ed applicabili sul territorio di tutti gli stati membri. Ad ogni modo, dovremo chiarire i rapporti tra le varie fonti cui oggi abbiamo soltanto accennato. Dovremo chiarire in che rapporti si ponga la legge n. 218/1995 rispetto alle convenzioni internazionali e ai regolamenti dell’Unione europea. E poi si pone anche il problema di capire in che rapporti si pongano le convenzioni e i regolamenti tra loro. Lo vedremo poi. Chiariamo però un aspetto. Se consideriamo complessivamente le tre problematiche cui cerca di dare risposte, con le proprie norme, la materia del diritto internazionale privato e processuale, vediamo che due di esse hanno carattere processuale: la prima (determinazione della giurisdizione competente) e la terza (il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni straniere). La seconda problematica (determinazione della legge applicabile) invece non ha carattere processuale; con essa si parla allora di diritto internazionale privato in senso stretto (per distinguerla dal “diritto internazionale privato in senso ampio”, che comprende tutti e tre i settori complessivamente intesi → tant’è che il diritto internazionale privato in senso ampio si può anche definire “diritto internazionale privato e processuale”, perché questa materia ricomprende profili sia di carattere processuale sia di carattere sostanziale).

nostro ordinamento i matrimoni contratti all’estero tra coppie dello stesso sesso. Si doveva tener conto che esistevano in Italia, dopo la legge Cirinnà, le unioni civili tra coppie dello stesso sesso, ma NON i matrimoni. Quindi ci si chiedeva se il matrimonio contratto all’estero potesse essere riconosciuto in Italia oppure no. Era una questione delicata, su cui negli anni precedenti c’erano state molte sentenze di giudici di diverso grado. Ricordiamo queste novità legislative per sottolineare che la legge n. 218 negli anni ha subito alcune riforme. Vi sono stati alcuni interventi riformatori a carattere puntuale. Qual è l’oggetto della legge n. 218/1995? Lo si ricava dall’ art. 1 , che è proprio dedicato all’oggetto della legge. L’intenzione era infatti quella di creare un testo legislativo che abbracciasse i diversi settori del diritto internazionale privato e processuale. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri. Oggetto della legge sono:

  1. I criteri per stabilire la giurisdizione italiana → questioni relative alla giurisdizione;
  2. La determinazione del diritto applicabile in caso di controversie internazional-privatistiche (che presentano elementi di estraneità) → questioni relative alla legge applicabile;
  3. La determinazione dell’efficacia delle sentenze e degli atti stranieri → questioni relative al riconoscimento delle decisioni straniere. Sono proprio le tre problematiche attorno alle quali ruota tutta la materia del diritto internazionale privato e processuale. Quindi già a partire dall’art. 1 si vuole mettere in evidenza il tentativo compiuto dal legislatore: quello di adottare un testo che abbracciasse tutte le principali problematiche di diritto internazionale privato e processuale. Per questo si dice che la legge n. 218/1995 sia una sorta di Testo unico in materia. Diamo allora uno sguardo dall’alto, complessivo, alla legge in questione. La legge si compone di 5 titoli:
  4. Titolo I, “disposizioni generali”, composto da due articoli. L’art. 1 è dedicato all’oggetto della legge, mentre l’art. 2 è dedicato alle convenzioni internazionali, cioè al ruolo delle convenzioni internazionali (altra fonte del diritto internazionale privato).
  5. Titolo II, “giurisdizione italiana”, che va dall’art. 3 al 12. Sono gli articoli che definiscono l’ambito della giurisdizione italiana. Al loro interno si trovano i criteri che devono essere applicati per stabilire a quali condizioni sussista la giurisdizione italiana su una controversia che presenti elementi di estraneità, cioè rilevante dal punto di vista del diritto internazionale privato e processuale.
  6. Titolo III, “diritto applicabile”, che va dall’art. 13 al 63. Sono articoli che hanno la funzione di stabilire quale sia la legge applicabile ad una data controversia che presenti elementi di estraneità/internazionalità.
  7. Titolo IV, “efficacia di sentenze ed atti stranieri”, che va dall’art. 64 al 71.
  8. Titolo V, “disposizioni transitorie e finali”, che va dall’art. 72 al 74. Occorre però fare ATTENZIONE, e tener conto che questi titoli non devono essere considerati compartimenti stagni. Visto che esiste il Titolo II intitolato alla giurisdizione italiana, cioè alla definizione dei criteri per la sussistenza della giurisdizione italiana, ci si aspetterebbe che solo all’interno del Titolo II si collocassero le disposizioni in materia. In realtà, norme sulla giurisdizione possono essere rinvenute anche al di fuori del Titolo II. Nonostante esista un titolo dedicato alla giurisdizione, norme sulla giurisdizione si trovano anche, ad esempio, nel Titolo III (“diritto applicabile” → criteri per stabilire quale legge sia applicabile ad una data controversia). Se prendiamo l’art. 32, vedremo che esso è dedicato a questioni inerenti la giurisdizione, perché contiene criteri di giurisdizione in materia di controversie matrimoniali, concernenti la nullità, l’annullamento del matrimonio o la separazione personale tra coniugi, o lo scioglimento del matrimonio (divorzio). Ecco, per queste controversie l’art. 32 detta criteri di giurisdizione. Questo potrebbe apparire strano, perché potremmo pensare che una norma siffatta dovrebbe trovarsi nel Titolo II. Si tratta di un errore del legislatore? Di una svista? No, c’è un motivo per il quale è possibile che all’interno del Titolo III, dedicato al diritto applicabile, vi siano norme come l’art. 32 che sono dedicate alla determinazione della giurisdizione competente. Il motivo è dovuto al fatto che, nel caso specifico, l’art. 31 disciplina gli aspetti relativi alla determinazione della legge applicabile alle controversie matrimoniali. Per vicinanza di materia, visto che l’art. 31 detta i criteri volti ad individuare la legge applicabile ad una controversia matrimoniale (es. causa di divorzio), si è ritenuto opportuno disciplinare nell’art. 32 gli aspetti relativi alla giurisdizione per le controversie matrimoniali. Così l’interprete, colui che si trova ad applicare queste norme, trova sia la normativa inerente la legge applicabile sia la normativa relativa alla determinazione della giurisdizione competente. Quindi non si tratta di una svista,

ma di una scelta legislativa voluta. Insomma, questa ripartizione di materie tra i cinque titoli che compongono la legge n. 218/1995 deve essere intesa con una certa flessibilità e non in modo rigido → i titoli non costituiscono dei compartimenti stagni, visto che alcuni articoli si trovano in una posizione diversa da quella che ci si potrebbe aspettare. Iniziamo allora a parlare del Titolo I. Oltre all’art. 1 abbiamo un art. 2 dedicato alle convenzioni internazionali. Tra le varie fonti del diritto internazionale privato, accanto alla fonte nazionale (legge n. 218/1995) esistono fonti convenzionali, di origine pattizia, frutto di accordi internazionali conclusi dallo Stato italiano. Ecco allora che la legge n. 218 dedica una apposto articolo al ruolo delle convenzioni internazionali nella materia del diritto internazionale privato. L’ art. 2 , dedicato alle convenzioni internazionali , è composto da due diversi paragrafi. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia. Nell’interpretazione di tali convenzioni si terrà conto del loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme. Soffermiamoci su ciascuno dei paragrafi.

  1. Paragrafo 1. Qui ci si potrebbe chiedere: ma era davvero necessario specificare all’interno della legge n. 218 che essa non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l’Italia? Sarebbe cambiato nulla se tale disposizione non fosse stata inclusa nel testo? Qual è il rapporto tra una legge interna e una convenzione internazionale? Una legge italiana può abrogare o modificare una convenzione internazionale che l’Italia abbia concluso e ratificato? No. Se ciò avvenisse, sorgerebbe una responsabilità internazionale dello Stato. Lo Stato italiano, con la ratifica di una convenzione internazionale, si è impegnato al rispetto dell’accordo internazionale. Quindi da un punto di vista strettamente giuridico, anche se non ci fosse stata questa specificazione, non sarebbe cambiato nulla. Allora perché il legislatore ha tenuto a precisare quanto contenuto nell’art. 2? Qui si legge un intento quasi pedagogico del legislatore, che ha voluto ricordare che, nonostante questa legge si proponga come una sorta di Testo unico della materia, le questioni di diritto internazionale privato e processuale non possono essere risolte soltanto applicando tale legge. Bisognerà tener conto di eventuali norme e obblighi derivanti da convenzioni internazionali. Perché è stata necessaria questa precisazione? La legge n. 218 è una legge del 1995, quindi oramai sono 25 anni da quando è stata adottata, e anche la sensibilità da parte degli operatori giuridici era diversa. Spesso e volentieri vi erano stati casi giurisprudenziali, casi decisi da giudici italiani, in cui questioni internazional-privatistiche erano state risolte senza tener conto dell’esistenza di convenzioni internazionali vincolanti per l’Italia. Si è ritenuto opportuno quantomeno ricordare sì l’obbligo di applicare la legge n. 218/1995, ma questa legge non pregiudica l’applicazione di una convenzione internazionale. Se una convenzione internazionale vigente per l’Italia porta ad una soluzione diversa rispetto a quella cui si arriverebbe con la legge n. 218/1995, questa non deve essere applicata, bensì si dovrà applicare la soluzione imposta dalla convenzione internazionale. C’è da dire che in passato i giudici italiani si erano proprio dimenticati, talvolta, di applicare le fonti internazionali per risolvere questioni internazional-privatistiche; in altri casi, per dimostrare di avere un’apertura verso valori stranieri, o esterni all’ordinamento giuridico italiano, era avvenuto paradossalmente un eccesso opposto: talvolta in passato è avvenuto che giudici italiani avessero risolto un caso di diritto internazionale privato applicando soluzioni derivanti da convenzioni internazionali, ma non ratificate dallo Stato italiano → per far vedere che conoscevano la materia del diritto internazionale privato, sono caduti nell’eccesso opposto, applicando convenzioni internazionali che non erano ancora vincolanti, perché non erano state ancora ratificate. Per questo l’art. 2 sottolinea che deve trattarsi di convenzioni internazionali in vigore → esistono molti casi di convenzioni non ratificate. Ecco allora che il legislatore ha voluto effettuare delle precisazioni rispetto a delle casistiche che si erano presentate nella prassi. Vediamo un caso concreto, tratto dalla prassi giudiziaria, in cui si è applicato l’art. 2 in una controversia a carattere internazional-privatistico. È una sentenza della Cassazione, la n. 32/2017. All’inizio della vicenda c’era un atto di citazione (domanda introduttiva) proposta da una società statunitense: la Zorro production, che chiese che venisse riconosciuto l’illegittimo utilizzo del personaggio di Zorro da parte della Cogevi International S.r.l. (società convenuta) in una campagna pubblicitaria via TV e Radio in Italia (la pubblicità aveva ad oggetto un’acqua minerale). La Zorro production agì dinanzi al Tribunale di Roma dicendo che il personaggio era stato utilizzato illegittimamente, senza autorizzazione, senza il pagamento delle royalties , cioè dei diritti d’autore, di sfruttamento dell’immagine del personaggio in questione. Tra l’altro il Tribunale di Roma accolse in 1° grado la domanda, mentre la Corte d’appello di Roma respinse la domanda della Zorro Production, affermando che non v’era dubbio che le parti avessero ritenuto

richiamare anche ulteriori disposizioni che, talora espressamente talora implicitamente, fanno rinvio a determinate convenzioni internazionali. Questo a dimostrazione della particolare apertura che il legislatore italiano ha mostrato rispetto a valori fissati a livello internazionale. 29.9. Oggi completeremo il riferimento alle convenzioni internazionali e al ruolo che esse hanno nell’ambito della legge n. 218/1995. Poi ci soffermeremo sul ruolo delle fonti di diritto dell’unione europea; un ruolo che è cresciuto molto negli ultimi anni. Gli atti e i regolamenti di diritto dell’Unione europea che sono stati adottati in materia hanno avuto e stanno avendo un effetto sempre più significativo. Tant’è che il ruolo della legge n. 218/1995 è sempre più di carattere residuale. Man mano che sono cresciuti gli ambiti occupati dalle norme di diritto dell’UE in materia di diritto internazionale privato e processuale, è divenuto sempre più residuale l’ambito coperto dalle norme nazionali di diritto internazionale privato e processuale (e quindi della legge n. 218/1995). Ci ricolleghiamo ora al ruolo delle convenzioni internazionali. Già ieri abbiamo fatto riferimento all’art. 2 della legge n. 218, che è dedicato alle convenzioni internazionali. È un articolo che, dal punto di vista tecnico- giuridico, avrebbe potuto anche non esserci; ciononostante ha un ruolo importante, anche dal punto di vista pedagogico, nel senso che si tratta di una disposizione che ricorda all’operatore giuridico che la legge n. 218/1995 e le soluzioni al suo interno contenute non pregiudicano comunque l’applicazione delle convenzioni internazionali. Quindi se una materia è regolata da una convenzione internazionale vincolante per l’Italia, le soluzioni contenute nella legge n. 218 non pregiudicheranno la convenzione → dovrà essere applicata la convenzione. Inoltre l’art. 2 fa riferimento alle modalità di interpretazione delle convenzioni internazionali, che devono essere interpretate tenendo conto della loro natura, tenendo conto che si tratta di trattati internazionali e che devono essere interpretate con le regole loro proprie. Ieri ci siamo soffermati sul ruolo riconosciuto dall’art. 2 della legge n. 218/1995 alle convenzioni internazionali. Oggi aggiungiamo che la legge n. 218/1995 riconosce, a ben vedere, un ruolo significativo alle convenzioni internazionali anche all’interno di altre disposizioni, anche all’interno di articoli diversi dall’art. 2. Bisogna tener conto del fatto che alcune disposizioni della legge n. 218/1995 sono chiaramente ispirate a soluzioni riprese da convenzioni internazionali. Ci riferiamo, in particolare, ad esempio, a quanto è avvenuto negli artt. 64 ss. della legge n. 218/1995, che sono gli articoli dedicati al riconoscimento e all’esecuzione delle sentenze straniere, o più in generale dei provvedimenti stranieri. Questi articoli hanno innovato profondamente il sistema di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere rispetto al sistema previgente. Il regime preesistente era disciplinato da norme contenute nel c.p.c., poi abrogate con l’entrata in vigore della legge n. 218. Si trattava degli artt. 796 ss. c.p.c., che disciplinavano il meccanismo di delibazione delle sentenze straniere. Questo meccanismo di delibazione è stato sostituito dagli artt. 64 ss. l. n. 218/1995, che prevedono un meccanismo di riconoscimento automatico delle sentenze straniere. Lo vedremo meglio più avanti. Il meccanismo del riconoscimento automatico delle sentenze straniere, che oggi troviamo disciplinato negli artt. 64 ss., è largamente ispirato a soluzioni che già esistevano a livello internazionale, e in particolare già esistevano nella convenzione di Bruxelles del 1968 relativa alla determinazione della giurisdizione, al riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Gli artt. 64 ss. dimostrano una apertura verso valori e soluzioni già presenti a livello internazionale, già utilizzate nella convenzione di Bruxelles del 1968. In questo caso l’art. 64 non cita espressamente la convenzione di Bruxelles, ma la utilizza comunque come modello. Questo per dire che la legge n. 218/1995 ha tenuto in larga considerazione le convenzioni internazionali, anche al di là del disposto dell’art. 2. In aggiunta, bisogna tener conto che nella legge n. 218/1995 sono presenti varie disposizioni che richiamano espressamente/esplicitamente determinate convenzioni internazionali (sempre in materia di diritto internazio- nale privato, ovviamente). Questi articoli, di volta in volta, addirittura estendono anche l’ambito di applica- zione naturale delle varie convenzioni internazionali. In che senso? Es. l’art. 3 della legge n. 218/1995 è dedicato alla giurisdizione, cioè alla determinazione dei criteri di giurisdizione. È un articolo particolarmente complesso e, tra le altre cose, fa un rinvio ai criteri di giurisdizione previsti dalla convenzione di Bruxelles del 1968, estendendone addirittura l’ambito di applicazione personale. L’art. 3 cioè compie, tra le altre cose, un riferimento esplicito alla convenzione di Bruxelles, ma non si limita ad

affermare che si debba applicare la convenzione, ma ne estende anche l’ambito naturale di applicazione. Più specificamente, ne estende l’ambito di applicazione dal punto di vista personale. La convenzione di Bruxelles del 1968, con riferimento ai criteri di giurisdizione, si applica naturalmente soltanto a condizione che il convenuto in giudizio sia domiciliato in uno degli stati contraenti. L’art. 3 della legge n. 218 allora non si limita ad affermare l’applicabilità della convenzione di Bruxelles, ma ne estende l’ambito di applicazione personale, nel senso che i criteri fissati dalla convenzione di Bruxelles del ’68 si applichino anche quando la parte convenuta sia domiciliata in uno stato terzo , non contraente. Quindi per scelta (del tutto legittima) del legislatore italiano quei criteri definiti dalla legge di Bruxelles si applicano anche nel caso in cui la parte convenuta sia domiciliata in uno stato terzo, che non ha ratificato la convenzione stessa. Esistono altre disposizioni della legge n. 218/1995 di questo tipo, contenenti rinvii a convenzioni internazionali. Alcune estendono anche l’ambito materiale di applicazione di una data convenzione internazionale. Es. l’art. 57 della legge n. 218 è dedicato alla determinazione della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. L’art. 57, per individuare i criteri volti a definire la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, opera un rinvio in ogni caso alla convenzione di Roma del 1980, relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Quindi in questo caso il legislatore italiano non detta propri criteri utili a determinare quale sia la legge applicabile in materia di obbligazioni contrattuali, ma si limita a compiere un rinvio in ogni caso ai criteri dettati dalla convenzione di Roma del 1980. Il rinvio “in ogni caso” è importante → il legislatore vuole sottintendere che le soluzioni dettate dalla convenzione di Roma del 1980 si applicano in ogni caso, quindi anche al di là dell’ambito di applicazione della stessa convenzione di Roma. La convenzione di Roma infatti non si applica a tutte le obbligazioni contrattuali: già dal suo art. 1 si ricava che sono escluse dal suo ambito materiale di applicazione una serie di obbligazioni contrattuali, individuate per materie. Se così è, bisogna però tener conto che il legislatore italiano, quando ha elaborato l’art. 57 della legge n. 218/1995, dedicato alla definizione dei criteri per stabilire quale sia la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, ha operato un rinvio in ogni caso , quindi i criteri stabiliti dalla convenzione di Roma si applicheranno anche al di là dell’ambito naturale di applicazione della convenzione di Roma. Ad es., se è vero che la convenzione di Roma esclude le obbligazioni nascenti dal contratto di mandato, il legislatore italiano ha però deciso che nel proprio ordinamento, per stabilire quale sia la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, si applichino i criteri dati dalla convenzione di Roma anche al di là del suo naturale ambito di applicazione, e quindi anche quando si tratterà di stabilire la legge applicabile alle obbligazioni derivanti da un contratto di mandato. ➾ Questo per sottolineare che la legge n. 218/1995 mostra una significativa apertura verso le convenzioni internazionali. Questa apertura si ricava anzitutto dal tenore dell’art.2; in secondo luogo si ricava dal fatto che alcune disposizioni della legge n. 218/1995 riprendono a modello soluzioni già ideate nell’ambito di convenzioni internazionali (come avvenuto per gli artt. 64 ss.); infine vi sono disposizioni della legge n. 218 che operano rinvii espressi a determinate convenzioni internazionali (v. art. 3 → rinvio alla convenzione di Bruxelles del 1968 → estensione ambito personale di applicazione; v. art. 57 → rinvio alla convenzione di Roma del 1980 → estensione ambito materiale di applicazione). La legge 218/1995 e il diritto internazionale privato dell’Unione europea Ci si chiede: ma il diritto UE viene contemplato dalla legge n. 218/1995 oppure no? Se l’art. 2 stabilisce quale sia il ruolo delle convenzioni internazionali, non esiste invece una corrispondente disposizione, all’interno della legge n. 218, che chiarisca il ruolo del diritto dell’Unione europea per la disciplina della materia del diritto internazionale privato e processuale. Il fatto che non esista un’apposta disposizione è anche comprensibile e naturale, vista l’epoca in cui è stata adottata la legge: nel 1995 l’UE non aveva ancora competenze per poter adottare atti di diritto derivato in materia di diritto internazionale privato e processuale. Nel 1995 non si pensava neppure al rilievo che poteva avere (e successivamente ha avuto) il diritto dell’UE per la materia che stiamo studiando. Il legislatore nel 1995 non ha pensato ad un apposito articolo per chiarire quale fosse il ruolo del diritto dell’UE in materia di diritto internazionale provato e processuale. Certo però, se questo è vero, occorre tener conto che il diritto dell’UE è il diritto di un’organizzazione internazionale, istituita mediante trattati (c.d. trattati istitutivi: il trattato sull’Unione europea (TUE) e il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE)). Se i trattati istitutivi dell’UE sono convenzioni internazionali, come sono, anche per essi varranno le considerazioni fatte parlando dell’art. 2 della legge n. 218/1995. L’art. 2 dispone che la legge non pregiudica l’applicazione delle convenzioni internazionali vigenti per l’Italia, ma tra queste rientrano anche i trattati istitutivi dell’Unione europea. Quindi anche i trattati istitutivi dell’UE, nella

dall’art. 220. Ma questo non deve certo costituire un problema. In fin dei conti gli stati membri della comunità ben avrebbero potuto cooperare tra loro e concludere tra loro convezioni internazionali in assenza di una disposizione come quella dell’art. 220. Anche se non ci fosse stato l’art. 220, gli stati potevano concludere convenzioni internazionali in materia di DIP. Quindi il fatto che la convenzione di Bruxelles non riguardi soltanto il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze, così come previsto dall’art. 220, ma riguardi anche la determinazione della giurisdizione competente, non costituisce problema alcuno. Gli stati, del tutto legittima- mente, hanno deciso di elaborare una convenzione come quella di Bruxelles che ha carattere doppio. Se la convinzione di Bruxelles è il primo e principale risultato ottenuto sulla base dell’art. 220, dopo qualche anno venne adottata una seconda convenzione, quasi in un’ottica di completamento della convenzione di Bruxelles: la convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Anche questa è una materia, quella relativa alla determinazione della legge applicabile, non espressamente prevista dall’art. 220 del trattato istitutivo della CEE; ciononostante gli stati potevano del tutto legittimamente disciplinare questo ambito del diritto internazionale privato. E lo fecero in un’ottica di completamento della convenzione di Bruxelles del 1968. Perché normalmente si afferma che la convenzione di Roma rappresenta una sorta di completamento rispetto alla convenzione di Bruxelles? La convenzione di Bruxelles del 1968 legittima in ampia misura una pratica: la pratica del forum shopping. Risposta del pubblico: si parla di forum shopping quando si cerca di instaurare la controversia dinanzi al giudice a noi più favorevole? Sì, e in particolare dinanzi al giudice dello Stato a noi più favorevole. La convenzione di Bruxelles detta tutta una serie di criteri di giurisdizione tra loro anche alternativi, cioè dà la possibilità all’attore di instaurare la controversia dinanzi ai giudici di più stati. Visto che viene data dalla stessa convenzione questa possibilità di scelta, l’attore cercherà di introdurre la causa là dove abbia maggiori vantaggi. La pratica del forum shopping è legittima e consentita, prevista proprio dalla convenzione di Bruxelles, ma può comportare ciononostante effetti distorsivi. A fronte della possibilità di instaurare la controversia in più stati, poi spesso e volentieri sarà la parte con maggiori risorse economiche ad essere più facilitata. Una persona che si avvale di avvocati in grado di instaurare la controversia in più stati diversi è una persona che è in grado di pagarli. Altre persone, magari non in grado di pagarsi avvocati in più stati, cercheranno di ridurre le spese e probabilmente non sfrutteranno le possibilità offerte dal forum shopping. Quindi in un’ottica di completamento della convenzione di Bruxelles del ’68 si pensò di elaborare una convenzione in materia di obbligazioni contrattuali che determinasse, in modo uniforme per tutti gli stati contraenti, quale fosse la legge applicabile nei vari stati membri. Introducendo criteri uniformi per la determinazione della legge applicabile in materia di obbligazioni contrattuali, venne meno uno dei motivi del forum shopping. L’attore avrà una ragione in meno per scegliere il giudice di uno Stato anziché un altro. Se tutti i giudici dei vari stati membri della comunità sono poi tenuti, di fronte ad una stessa controversia, ad applicare la stessa legge viene meno uno dei motivi che può spingere l’attore a scegliere un foro anziché un altro. Ecco perché gli stati ritennero opportuno elaborare questa seconda convenzione, la convenzione di Roma del 1980 in materia di legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, in un’ottica di completamento della convenzione di Bruxelles del 1968. Abbiamo comunque ancora a che fare con convenzioni internazionali e non con veri e propri atti di diritto derivato adottati da parte delle istituzioni comunitarie. Quali sono stati allora i successivi sviluppi in materia? Abbiamo detto che in origine la vecchia Comunità Economica Europea non aveva competenze in materia di diritto internazionale privato e processuale. Esisteva soltanto una disposizione, l’art. 220 del trattato CEE, che, pur non attribuendo competenze alle istituzioni comunitarie, demandava agli stati membri il compito di avviare negoziati al fine di semplificare le formalità relative al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni (sentenze e lodi arbitrali) straniere. Sulla base dell’art. 220 vennero adottate due importanti convenzioni: la convenzione di Bruxelles del 1968, relativa alla giurisdizione, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale, e la convenzione di Roma del 1980, relativa alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Ora, non ci possiamo soffermare sui vari difetti che erano collegati a questa situazione. Basti pensare che dagli anni ’50 fino alla fine degli anni ’90 le convenzioni elaborate sulla base dell’art. 220 sono state solo queste due (che poi non rientravano nemmeno esattamente in quanto previsto dall’art. 220). Fatto sta che, per vari motivi su cui non ci possiamo soffermare, gli stati membri iniziarono ad acquisire la consapevolezza dell’esigenza di attribuire competenze all’UE in materia di diritto internazionale privato e processuale. Il percorso è stato graduale, e anche qui non possiamo soffermarci in dettaglio sulle varie tappe.

Vi fu un primo tentativo di attribuire competenze all’Unione europea in materia già con il trattato di Maastricht del 1992 (entrato in vigore nel 1993), ma tale tentativo non ebbe grande successo. Senz’altro più significative sono state le riforme introdotte in proposito dal trattato di Amsterdam del 1997 (entrato in vigore nel 1999), che ha attributo vere e proprie competenze alle istituzioni comunitarie in materia di diritto internazionale privato e processuale. E l’assetto risultante dal trattato di Amsterdam ha permesso alle istituzioni comunitarie di iniziare ad adottare atti (essenzialmente regolamenti) in materia. Questo assetto è stato poi modificato e migliorato in occasione del più recente trattato di riforma: il trattato di Lisbona del 2007 (entrato in vigore nel 2009). Allora ci limitiamo a stabilire le competenze così come oggi sono vigenti. Oggi, dopo il trattato di Lisbona, le competenze in materia di diritto internazionale privato e processuale sono disciplinate all’interno di un unico articolo del TFUE: l’art. 81 TFUE, particolarmente corposo, che costituisce la base giuridica che poi consente alle istituzioni dell’Unione di adottare atti in materia di diritto internazionale privato e processuale. L’art. 81 è contenuto all’interno del titolo V della parte III del TFUE → questo titolo V, molto famoso, è dedicato alla creazione del c.d. spazio di libertà, sicurezza e giustizia. È un titolo all’interno del quale vengono disciplinate varie materie → sono varie le competenze che contribuiscono a creare il c.d. spazio di libertà, sicurezza e giustizia; si tratta di un coacervo id materie tra loro collegate. Nel titolo V ad es. troviamo le competenze per adottare atti in materia di immigrazione o di cooperazione giudiziaria civile (che sono quelle che a noi ora interessano) o di cooperazione giudiziaria penale , ed altre ancora. Insomma, nell’ambito del titolo V troviamo anche le competenze relative alla materia del diritto internazionale privato e processuale. Leggi art. 81 TFUE. Per quanto ora interessa dire, l’art. 81 TFUE attribuisce alle istituzioni dell’Unione europea la competenza ad adottare atti nei diversi settori del diritto internazionale privato e processuale. Tra le altre cose, infatti, l’art. 81 attribuisce alle istituzioni dell’Unione europea la competenza ad adottare atti in materia di riconoscimento ed esecuzione delle decisioni giudiziarie ed extra-giudiziarie, la competenza a promuovere la compatibilità delle regole applicabili ai conflitti di leggi (norme relative alla determinazione della legge applicabile ad una controversia che presenti elementi di estraneità) e ai conflitti di giurisdizione (norme relative alla determinazione della giurisdizione). Insomma, l’art. 81 consente alle istituzioni dell’UE di adottare atti nei tre diversi settori del diritto internazionale privato e processuale: la determinazione della legge applicabile (conflitti di leggi), la determinazione della giurisdizione competente (conflitti di giurisdizione), il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere. Questa volta quindi sono le istituzioni dell’UE a poter adottare direttamente atti di diritto derivato in materia. E le istituzioni dell’UE stanno sfruttando ampiamente queste competenze; lo stanno facendo sin dall’entrata in vigore del trattato di Amsterdam. Dagli anni duemila ad oggi, in questi ultimi 20 anni, le istituzioni europee hanno adottato numerosi atti di diritto internazionale privato e processuale. Nel corso delle lezioni faremo riferimento a numerosi atti. Per ora, a titolo esemplificativo, diciamo che quelle due convenzioni (Bruxelles del 1968 e Roma del 1980) sono state trasfuse in corrispondenti atti di diritto dell’Unione europea, proprio sulla base delle competenze che oggi sono disciplinate dall’art. 81. La disciplina della convenzione di Bruxelles del 1968, ad esempio, è stata trasfusa all’interno di un regolamento noto come Bruxelles I (regolamento n. 44/2001) → si è prodotta la c.d. comunitarizzazione della convenzione di Bruxelles e il relativo regolamento che ne è derivato è noto come Bruxelles I. Il regolamento Bruxelles I, che riguardava lo stesso oggetto della convenzione di Bruxelles del 1968, è stato negli anni successivi sostituito da un’ulteriore versione: il regolamento Bruxelles I bis, cioè il regolamento n. 1215/2012. E l’oggetto è sempre lo stesso, cioè la determinazione della competenza giurisdizionale, il riconoscimento ed esecuzione delle sentenze straniere in materia civile e commerciale. Come la convenzione di Bruxelles del 1968 è stata trasfusa nel regolamento Bruxelles I prima e nel regolamento Bruxelles I bis poi, così anche la convenzione di Roma del 1980 è stata trasfusa in un corrispondente regolamento, noto come regolamento Roma I (n. 593/2008), relativo alla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali. Sono stati adottati anche ulteriori regolamenti: Bruxelles II, II bis, Roma II, Roma III, Roma IV etc., ciascuno riguardante vari aspetti della materia del diritto internazionale privato e processuale. Diciamo ora qualcosa dei rapporto tra i regolamenti UE in materia di diritto internazionale privato e proces- suale e la legge n. 218/1995. Lo strumento del regolamento, per sua natura, è direttamente applicabile. Per questo essi non possono essere pregiudicati, cioè abrogati o modificati da una legge nazionale. La legge n. 218/1995 quindi non pregiudica l’operatività dei regolamenti; anzi, nella misura in cui la materia sia coperta da un regolamento dell’Unione europea, la legge n. 218/1995 deve essere disapplicata. Quindi negli ambiti coperti dai regolamenti dell’UE le norme che continuano ad essere presenti nella legge n. 218/1995 non si applicheranno. Per questo è importante stabilire l’ambito di applicazione dei regolamenti dell’UE: quando è chiaro l’ambito di applicazione, quell’ambito sarà disciplinato solo dal regolamento e in quell’ambito dovrà essere disapplicata la legge n. 218/1995.

L’ambito della giurisdizione italiana: l’art. 3 della legge n. 218/ Vediamo allora la disciplina inerente i criteri di definizione della giurisdizione competente contenuti nella legge n. 218/1995. All’interno della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato e processuale troviamo esclusivamente criteri di giurisdizione che servono a definire l’ambito della giurisdizione italiana. I criteri di giurisdizione della legge n. 218 vengono definiti a carattere unilaterale , perché hanno la funzione di indicare a quali condizioni sussista la giurisdizione italiana, cioè a quali condizioni un giudice dell’ordinamento italiano possa conoscere una controversia che presenta elementi di internazionalità. In questo si distinguono dalle norme in materia di giurisdizione rinvenute all’interno di convenzioni internazionali o di regolamenti UE, che non hanno carattere unilaterale ma distributivo , nel senso che servono per distribuire la giurisdizione, per stabilire se per una data controversia abbiano giurisdizione i giudici dello Stato italiano, francese o tedesco. Al contrario la legge n. 218/1995, che è una legge dello Stato italiano, non può far altro che contenere norme a carattere unilaterale, che si limitino a stabilire a che condizioni sussista la giurisdizione italiana ; la legge n. 218/1995 non può chiarire se per la controversia in questione esista la giurisdizione di un altro Stato! Dobbiamo anche ricordare che all’interno della l. n. 218/1995 troviamo sì una serie di criteri di giurisdizione, ma essi hanno ormai un carattere residuale. Infatti tali criteri si applicano solo nella misura in cui non si applichino quei criteri di giurisdizione che sono invece dettati in norme di diritto UE (regolamenti UE) o in convenzioni internazionali. Quindi la legge n. 218, che è la normativa da cui noi partiamo, contiene sì una serie di criteri di giurisdizione, ma essi si applicano solo in via residuale, solo se in primo luogo non potranno applicarsi criteri dettati a livello internazionale, cioè in convenzioni, o a livello di Unione europea, cioè in regolamenti UE. Va detto che la legge in questione disciplina i criteri di giurisdizione all’interno del Titolo II (artt. 3-12), ma è anche vero che, in realtà, anche nel Titolo III (dedicato alla determinazione della legge applicabile) è possibile trovare alcune norme dedicate alla determinazione dei criteri di giurisdizione. Insomma, i criteri di giurisdizione si possono trovare non solo nel Titolo II, ma anche nel Titolo III. Per il momento, però, partiamo dalle norme contenute nel Titolo II della legge n. 218. Nel titolo II è contenuta anzitutto una norma di carattere generale: l’ art. 3 , che contiene il criterio generale applicabile per la giurisdizione in materia contenziosa (quando si ha a che fare con controversie che presentino elementi di estraneità). A fronte di questa norma di carattere generale contenuta nell’art. 3, negli articoli successivi ven- gono disciplinati una serie di criteri di giurisdizione ulteriori e speciali in relazione a particolari rapporti giuridici. Oggi ci riferiremo all’art. 3, che è la norma generale. È una norma particolarmente complessa. Il disposto normativo contenuto nell’art. 3 non è facilmente percepibile ad una prima lettura. Richiede quindi una serie di spiegazioni e precisazioni, perché altrimenti alcuni di profili potrebbero essere dati per scontati in modo errato. Prima di esaminarla in dettaglio, anticipiamo che la norma in questione ha innovato profondamente la disciplina in materia di determinazione dei criteri di giurisdizione, rispetto a quella previgente. La legge n. 218/1995 è una legge che ha modificato la preesistente normativa di diritto internazionale privato. Ecco, un aspetto innovativo e qualificante consiste nel fatto che il legislatore ha compiuto in materia di giurisdizione scelte diverse rispetto al passato, rispetto a quelle che si ricavavano dalla normativa previgente. Quest’ultima, per quanto attiene alla determinazione dei criteri di giurisdizione, faceva riferimento anzitutto al criterio della cittadinanza del convenuto. Nella normativa previgente sussisteva la giurisdizione italiana ogniqualvolta la parte convenuta in giudizio fosse un cittadino italiano. La ratio che stava dietro a questa scelta, operata in passato, di collegare la giurisdizione al possesso della cittadinanza da parte del convenuto era collegata alla volontà di esercitare il potere sovrano sui cittadini italiani, a prescindere dal fatto che la controversia avesse un collegamento più o meno forte con il territorio italiano. → In passato, nella legislazione previgente, il criterio principale per stabilire se un giudice italiano avesse giurisdizione su una data controversia metteva in rilievo la presenza della cittadinanza italiana per il convenuto. Nel caso in cui il convenuto avesse cittadinanza italiana, la giurisdizione era del giudice italiano. I giudici italiani quindi si trovavano a dover esercitare la loro giurisdizione su controversie che potevano essere collegate solo in modo tenue con l’ordinamento italiano. Si pensi all’ipotesi di un contratto stipulato magari in territorio straniero (es. Argentina), in cui la parte inadempiente fosse un cittadino italiano da anni residente e domiciliato in Argentina. In questo caso il contratto era stato stipulato in Argentina, le prestazioni dovevano essere eseguite sul territorio argentino; il solo fatto che la controparte fosse un cittadino italiano legittimava i giudici italiani ad avere giurisdizione sulla controversia. Secondo il sistema previgente, in una controversia di questo tipo sussisteva la giurisdizione del giudice italiano.

Se nella normativa previgente rispetto alla legge n. 218/1995 valeva il criterio della cittadinanza, la legge n. 218 ha invece compiuto una scelta diversa. Essa ha limitato di molto l’operatività o il rilievo del criterio della cittadinanza. Lo vediamo subito nell’art. 3 della stessa legge, che non attribuisce rilievo prioritario alla cittadinanza del convenuto, ma alla residenza o domicilio del convenuto → nell’ipotesi in cui il convenuto sia residente o abbia il proprio domicilio in Italia, allora sussiste la giurisdizione italiana, a prescindere dalla propria cittadinanza. Può trattarsi anche di un convenuto cittadino straniero, ma se è residente o domiciliato in Italia tale controversia potrà essere conosciuta da un giudice italiano. Questo ribaltamento di logica che sta dietro l’individuazione della giurisdizione italiana tiene conto dell’esigenza che i giudici italiani possano conoscere controversie che abbiano un maggior collegamento con il territorio italiano. Se il convenuto è residente o domiciliato in Italia, sarà più facile che la controversia abbia un maggior radicamento/collegamento con il territorio italiano. → A differenza della normativa previgente, la legge n. 218/1995 definisce la giurisdizione competente utilizzando NON il criterio della cittadinanza del convenuto ma il criterio della residenza e del domicilio del convenuto. Fatta questa premessa di fondo, passiamo ad esaminare il testo dell’art. 3, che si compone di due paragrafi:

  1. Paragrafo 1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell’art. 77 c.p.c. e negli altri casi in cui è prevista dalla legge. L’art. 3 è la norma che serve (quando si ha a che fare con una controversia che presenta elementi di estraneità) per stabilire se sussista o meno la giurisdizione del giudice italiano, e quindi se io attore possa introdurre dinanzi al giudice italiano un’azione a carattere contenzioso. Nel par. 1 si rinviene la regola generale di giurisdizione, che stabilisce quando su una data controversia avente elementi di estraneità sussista la giurisdizione italiana. Ciò accade quando il convenuto abbia il domicilio o la residenza in Italia, o ancora nell’ipotesi in cui il convenuto abbia in Italia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio ai sensi dell’art. 77 c.p.c. Prima di andare oltre nell’analisi, dobbiamo fare alcuni chiarimenti: ‣ L’aspetto qualificatorio. Ci si può chiedere: in che modo e secondo quale legge devono essere qualificati i termini di domicilio e residenza impiegati all’interno del par. 1 dell’art. 3? Bisogna tener conto del fatto che la nozione di residenza o di domicilio non ha lo stesso significato in tutti gli ordinamenti giuridici. Ad es. la nozione di domicilio accolta nello Stato italiano è molto diversa da quella accolta nei paesi di common law. Qui però il problema si pone, perché abbiamo a che fare con controversie che presentano elementi di estraneità, che quindi hanno punti di contatto con più stati. Quindi ci si può chiedere: quando si deve applicare l’art. 3, par. 1, si deve utilizzare la nozione italiana di domicilio e residenza o magari, perché una parte è cittadino britannico, deve essere utilizzata la nozione inglese? Ecco, questa problematica attiene alla qualificazione della nozione di domicilio o di residenza. Sulle qualificazioni torneremo. Per ora diciamo che la questione deve essere risolta alla luce della lex fori , cioè della legge del foro. Qui stiamo parlando di azioni instaurate dinanzi ad un giudice italiano, quindi le nozioni di domicilio e residenza sono quelle previste dalla legge italiana. Il nostro ordinamento contiene una definizione di domicilio o residenza? Sì, certo, è l’art. 43 c.c. a dare una definizione di domicilio (sede principale degli affari e degli interessi) e di residenza (luogo di dimora abituale). Quindi si applicheranno le nozioni che si trovano nell’art. 43 c.c. ‣ Altra precisazione riguarda il caso in cui il convenuto abbia un rappresentante autorizzato a stare in giudizio a norma dell’art. 77 c.p.c. Quale potrebbe essere il caso? Facciamo un esempio concreto. Prendiamo una breve massima, tratta da una sentenza del Tribunale di Savona del 2012, da cui si ricava che l’attore ha citato in giudizio una società lussemburghese (la parte convenuta era una società con sede in Lussemburgo). Era stata sollevata, nell’ambito del giudizio in questione, la questione di giurisdizione. Sussisteva la giurisdizione del giudice italiano se la parte convenuta aveva sede (quindi domicilio) in uno stato diverso da quello italiano? Nel caso concreto il Tribunale di Savona conclude affermando la propria giurisdizione, quindi quella dei giudici italiani, perché risultava che quella società convenuta con sede in Lussemburgo avesse come amministratore, e quindi come rappresentante, un soggetto autorizzato a stare in giudizio in Italia → era un rappresentante sia cittadino italiano sia residente in Italia. Pur essendo la società convenuta domiciliata in uno stato diverso, questa società aveva un rappresentante che aveva in Italia la propria residenza, quindi legittimato a stare in giudizio ex art. 77 c.p.c. Quindi questo è un ulteriore criterio che permette di stabilire la sussistenza della giurisdizione sul territorio italiano.