












































































Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Prepara i tuoi esami
Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity
Prepara i tuoi esami con i documenti condivisi da studenti come te su Docsity
Trova i documenti specifici per gli esami della tua università
Preparati con lezioni e prove svolte basate sui programmi universitari!
Rispondi a reali domande d’esame e scopri la tua preparazione
Riassumi i tuoi documenti, fagli domande, convertili in quiz e mappe concettuali
Studia con prove svolte, tesine e consigli utili
Togliti ogni dubbio leggendo le risposte alle domande fatte da altri studenti come te
Esplora i documenti più scaricati per gli argomenti di studio più popolari
Ottieni i punti per scaricare
Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium
Una panoramica approfondita dei principi di giurisdizione e legge applicabile nel diritto internazionale privato, analizzando le norme del regolamento ue e della legge italiana 218/95. vengono esaminati criteri quali cittadinanza, domicilio e residenza, con particolare attenzione alle situazioni di apolidi e rifugiati. Il testo chiarisce il funzionamento delle norme di conflitto e le questioni relative al rinvio, all'applicazione necessaria e alle norme di applicazione necessaria derivanti dall'unione europea. si discute inoltre l'importanza della prevedibilità e della certezza del diritto nella scelta della legge applicabile.
Tipologia: Sbobinature
1 / 84
Questa pagina non è visibile nell’anteprima
Non perderti parti importanti!













































































Fattispecie n.1: la società x, con sede in Italia, conclude con la società y, con sede in Francia, un contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi da eseguire, ad opera della società x, presso la sede della società y in Francia. Fattispecie n.2: la sign.ra Smith, cittadina americana, residente a New York, è stata citata in giudizio in Italia, davanti al Tribunale di Firenze, dal marito (italiano, attualmente residente a Firenze), per ottenere il divorzio. Il matrimonio era stato celebrato nel 1990 a Firenze, ma la sign.ra Smith non ha mai risieduto in Italia, essendo sempre vissuta insieme al marito a New York. Recentemente, il marito aveva deciso di tornare in Italia, ma lei si era opposta. Il marito vuole divorziare Fattispecie n.3: Antonio (cittadino italiano) e John (cittadino americano) hanno contratto matrimonio in Francia, dove risiedono e lavorano da anni. Hanno avuto un figlio ricorrendo a tecniche di maternità surrogata in America (uno solo dei due è anche padre biologico). Secondo il provvedimento americano sono padri entrambi. Dopo qualche anno, decidono di trasferirsi in Italia.
Italia, ma vi sono collegamenti con altri paesi. Sono questi elementi transfrontalieri. Sono tutte vicende tipicamente civilistiche, vicende fra privati che, se fossero poste tutte all’interno nel nostro ordinamento sarebbero regolate dal diritto privato. Sono rapporti di natura privatistica con profili transfrontalieri. Caso Alain Delon Alain Delon attore di nazionalità francese e svizzera, che per molto tempo è stato residente in Svizzera.
giudici svizzeri? Qual è la legge applicabile? Dip francese: legge nazionale della madre, Dip svizzero: legge nazionale del padre. Non è così irrilevante andare davanti ad uno o l’altro giudice, in quanto in questi casi si pone il problema di quale sia la legge che regola quel rapporto, ciò in quanto è sbagliato pensare che andando davanti ai giudici francesi questi risolveranno la questione applicando il diritto francese, uguale per i giudici svizzeri. A seconda della legge che si applica vi sarà un esito diverso: la legge francese prevede una decadenza dopo 10 anni dalla maggiore età, la legge tedesca prevede nessun limite temporale. Perché la legge tedesca? Questo perché la legge svizzera chiede l’applicazione della legge tedesca. Gli ordinamenti tengono conto del carattere transfrontaliero, hanno meccanismi per adottare una legge logica per quella fattispecie. Per chi si dota del diritto internazionale privato, nessun ordinamento impone l’applicazione della legge interna, in quanto vi sono ordinamenti che riconoscono gli elementi transfrontalieri e permettono l’applicazione di norme straniere. Quindi, le norme del diritto internazionale privato possono chiedere di applicare o la legge di un altro stato, portando ad esiti completamente diversi: in un caso decadenza, nell’altro si consente l’accertamento. Comunque, le fattispecie con elementi transfrontalieri pongono alcune questioni che non si pongono nelle vicende interne.
Applicazione diritto internazionale privato e processuale (perché si individuano anche profili di procedura): a quali domande risponde il diritto internazionale privato?
transnazionali sono stabilite dal Consiglio, che delibera secondo una procedura legislativa speciale. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che determina gli aspetti del diritto di famiglia aventi implicazioni transnazionali e che potrebbero formare oggetto di atti adottati secondo la procedura legislativa ordinaria. Il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. I parlamenti nazionali sono informati della proposta di cui al secondo comma. Se un parlamento nazionale comunica la sua opposizione entro sei mesi dalla data di tale informazione, la decisione non è adottata. In mancanza di opposizione, il Consiglio può adottare la decisione”. La cosa è diventata ancora più macroscopica con due regolamenti, perché si è deciso di regolamentare i rapporti patrimoniali fra coniugi: il Regolamento del 2013 fra coniugi (1103) , e il Regolamento fra “partners” (1104) , in modo tale che chi ha il matrimonio per tutti applica il 1103, chi non lo ha il 1104 per le unioni, e quale dei due regolamenti applicare lo decide lo stato. Quindi, perché consideriamo datata la legge n.218? Se noi guardiamo le regole sul rapporto fra le fonti, l’art. 2 ci dice che la legge è subordinata alle altre convenzioni. La legge è del 1995, l’Ue ha acquisito competenza nel 1998, per cui la legge nulla dice in merito a cosa accade quando c’è un Regolamento (e non, quindi, una convenzione) per cui vi è un problema di sovrapposizione su molte materie. Perciò oltre alla norma della legge 218 abbiamo i regolamenti, ma questa non ne tiene conto, per quanto vi siano regolamenti che disciplinano in toto le materie della legge 218. Questo è un primo profilo di invecchiamento. Un secondo profilo è che la legge 218 richiama a convenzioni internazionali che oggi nemmeno sono più in vigore. Quindi, intanto se il Regolamento vi è deve essere applicato, ma per molte materie si dice che la legge 218 entra in gioco in ipotesi residuali , cioè quando il Regolamento non ha regole su uno specifico tema, così come rimane in vigore nel caso in cui l’Ue non abbia legiferato, soprattutto in tema di filiazione, ad esempio i procedimenti di accertamento della paternità. C’è al momento una proposta di Regolamento in materia di filiazione, ma è molto complicato in quanto è un tema in cui c’è maggiore difformità, specialmente per le tecniche di gestazione medicalmente assistite. Da tenere presente che però l’Ue produce norme di circolazione, per cui vi sono norme che chiedono di riconoscere status di figlio ai soli fini di circolazione. I Regolamenti UE in materia di diritto internazionale privato Quali sono, allora, le norme che vanno a determinare la competenza giurisdizionale? Si può parlare sia di competenza giurisdizionale sia di giurisdizione in quanto sono sinonimi e con essi si intende riferirci alla determinazione della competenza dei giudici di un certo stato, mentre, poi, al loro interno i singoli ordinamenti hanno delle proprie norme che distribuiscono la competenza. Ad es., se si stabilisce che il giudice italiano è competente, poi saranno le norme italiane di procedura civile ad individuare la competenza interna a livello territoriale. In sintesi: le norme sulla giurisdizione mi dicono se sono competenti i giudici italiani, quelli francesi o quelli tedeschi, e cioè le norme sulla giurisdizione sono norme sulla competenza dei giudici di un certo stato. Poi, sono le norme processuali interne ad ogni ordinamento che si occupano della distribuzione. Ci sono, però, delle eccezioni. Ci sono delle norme dei regolamenti dell’UE che determinano non solo il giudice dello stato X come competente, ma vanno a determinare anche la competenza per territorio.
Quindi, ad esempio, tali norme dicono non solo che è competente il giudice francese, ma anche che è competente quello di Parigi. Abbiamo visto che, a partire dal trattato di Amsterdam, l’UE ha acquisito una competenza normativa anche in materia di diritto internazionale privato e processuale. Troviamo una terminologia diversa dall’art. 81 TFUE, ma si tratta di diritto internazionale privato. L’UE può adottare normative di diritto internazionale privato che vanno a coprire le questioni legate alle fattispecie con elementi transnazionali. Il carattere transnazionale comporta che l’UE se ne possa occupare, dettando regole e criteri uniformi tra gli SM e dettando norme per individuare la legge applicabile, la competenza e l’efficacia delle decisioni. Il Regolamento n. 1215/2012 è il Regolamento dell’UE più importante in materia e copre sia la questione della giurisdizione sia la questione dell’efficacia delle decisioni. La questione della giurisdizione la possiamo affrontare da due punti di vista diversi: Dal punto di vista dell’ ordinamento italiano , andando a vedere quando i giudici italiani possono occuparsi di certe fattispecie e quando no. Vedremo delle norme che indicano dei collegamenti: se la fattispecie ha tali collegamenti, allora i giudici italiani possono occuparsene, in caso contrario no. Questi collegamenti non sono altro che criteri o titoli di giurisdizione. Il tutto perché si esclude la regola per cui i giudici italiani sono competenti per tutte le fattispecie: se così fosse parleremmo di giurisdizione universale. Ricordiamo che noi parliamo solo di fattispecie civilistiche, di controversie tra privati; di “giurisdizione universale”, invece, si parla nel diritto internazionale e nel caso dei crimini internazionali, ma questa è, appunto, giurisdizione penale. Perché non c’è la giurisdizione civile universale? Innanzitutto, non si fa per una questione di economia dei giudizi, si limita l’attività solo quando ci sia un interesse per lo Stato di mettere in modo la macchina giudiziaria. Poi, perché vi è una maggiore sensibilità verso il giusto processo e tra i diritti legati al giusto processo c’è anche quello della parità delle armi processuali e, quindi, la prevedibilità del foro davanti al quale il convenuto verrà citato. Questi titoli devono essere in qualche modo prevedibili e così non sarebbe se il convenuto potesse essere citato in qualunque Stato. Quindi, escluso questo carattere universale, gli ordinamenti si danno delle regole di giurisdizione: ogni ordinamento si dà le proprie regole. Infatti, le regole per determinare la competenza dei giudici italiani si trovano nella l. 218/1995. In questa legge l’ordinamento italiano nella sua piena discrezionalità decide quando attivare i giudici italiani e quando no. Però, accanto a questa legge, abbiamo anche delle fonti sovranazionali, perché gli Stati si sono resi conto che, in questo campo, non è ragionevole né produttivo avere tutti delle regole diverse, visto che la ratio è rendere quanto più possibile prevedibili questi titoli. Si è sentita la necessità di darsi delle regole uniformi. Dunque, nell’ottica di facilitare sia gli scambi commerciali sia le relazioni interpersonali, si è sentita l’esigenza di collaborare tra gli Stati per darsi regole uniformi. Per un lungo periodo l’unica forma di cooperazione consisteva nello stipulare delle convenzioni tra gli Stati e ciò serviva per darsi dei criteri di giurisdizione uniforme. NB: era l’unico modo perché, appunto, fino al trattato di Amsterdam non entrava in gioco la competenza dell’Unione europea. Successivamente al Trattato di Amsterdam, acquisita la competenza l’UE in materia di diritto internazionale privato, si aggiunge un’altra fonte di derivazione europea e, dato che lo scopo era adottare criteri uniformi, la strada perseguita è stata quella di adottare solo regolamenti, questo perché la direttiva non si presta a tale scopo. Quindi, oggi, in questa materia abbiamo sempre i regolamenti, i quali definiscono criteri di giurisdizione uniformi ed efficaci per gli SM dell’UE; mentre, le convenzioni sono efficaci solamente per gli Stati parte. Abbiamo, oltre la normativa nazionale, anche le convenzioni e i regolamenti dell’UE.
Per quanto riguarda i regolamenti è importante fare un percorso: la prima cosa per capire se devo applicare o meno quel regolamento è guardare il suo ambito di applicazione. Esso lo possiamo distinguere in un ambito di applicazione temporale, in un ambito di applicazione per materia o in un ambito di applicazione soggettivo. Criterio temporale (ratione temporis), ogni strumento ha il suo momento in cui diviene applicabile. Si deve sempre cercare la norma che dice da quando quello strumento è applicabile (e non da quando entra in vigore). In questo caso, il regolamento in questione è stato adottato e pubblicato nel dicembre del 2012, ma la disposizione relativa alla sua applicabilità è l’art. 66, il quale dice che esso si applica dal 10 gennaio del 2015. Dunque, concretamente, gli avvocati e i giudici l’hanno iniziato ad applicare solo dal 2015. Tale periodo di stallo è servito per far sì che i giudici e gli avvocati conoscessero lo strumento e vi familiarizzassero cosicché lo potessero poi applicare correttamente. Quindi, per i successivi 3 anni (2012, 2013, 2014) si era continuato ad applicare il regolamento del 2001. La norma è particolarmente complicata perché c’è una regola che vale per la giurisdizione e un’altra che vale per l’efficacia delle decisioni. L’art. 66 ci dice che “ Il presente regolamento si applica solo alle azioni proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse alla data o successivamente al 10 gennaio 2015”. Dunque, a partire dalle domande promosse il 10 gennaio 2015 si deve guardare ed applicare il nuovo regolamento 1215/2012. Per l’efficacia delle decisioni, invece, si continuava ad applicare il regolamento 44 e si guardava alla data di inizio del processo (e non alla data della decisione). La sentenza di un procedimento iniziato l’8 gennaio del 2015 e finito 4 anni dopo continuava ad essere soggetta al regime precedente. Quanto al criterio per materia (ratione materiae), non c’è una norma che ci dà una definizione di carattere transfrontaliero e, quindi, via via, alcuni chiarimenti importanti ce li ha dati la Corte di Giustizia. È importante capire cosa si intende per carattere transfrontaliero e ci sono dei regolamenti che danno una definizione precisa ai fini dell’applicazione di quel regolamento. In questo caso, invece, non c’è niente di simile e, dunque, ci si arriva con la giurisprudenza. Innanzitutto, la Corte ha ribadito che questo carattere transfrontaliero ci deve essere, non deve essere una fattispecie tutta interna. E quando in un giudizio c’è un problema interpretativo di questo tipo si deve effettuare un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Il primo chiarimento si ebbe nel 2005, con il caso Owusu, risolto dalla CGUE. La vicenda era particolare in quanto la causa coinvolgeva sia il Regno Unito (perché l’attore e uno dei convenuti avevano il domicilio nel Regno Unito) sia la Jamaica (perché una persona aveva riportato una grave lesione a causa di un incidente accaduto in Jamaica). L’elemento transfrontaliero è ovvio che ci sia, ma il dubbio sorto era: per applicare il Regolamento è necessario che gli Stati siano entrambi membri dell’UE oppure no? La Corte di Giustizia disse che era sufficiente che ci fosse almeno il carattere transfrontaliero, indipendentemente dalla presenza di uno stato terzo. Il carattere transfrontaliero è, dunque, sufficiente per applicare il Regolamento. Qui entrava in gioco il problema legato al foro non conviniens, un istituto legato all’ordinamento inglese: i giudici possono decidere che quella fattispecie non è opportuno che sia decisa dai giudici di quell’ordinamento, ma che è più adeguato che un giudice diverso conosca la fattispecie. Dunque, i giudici inglesi avrebbero potuto dire di andare dinanzi ad un altro giudice dato che il proprio foro non è quello più opportuno. Però: qui la Corte dice che si applica il Regolamento e, dunque, il
criterio del foro non conviniens non lo si può applicare e questo perché nel regolamento non se ne parla. Caso Inkreal, 2024. Può darsi che ci sia una fattispecie tutta interna ad uno Stato, ma che le parti in una clausola del loro contratto abbiano disegnato come competente il giudice di un altro stato. Qui quello che rende transfrontaliera la vicenda è solo la scelta di un altro giudice e la domanda che sorge spontanea è: ma si può fare? La Corte di Giustizia dice di sì. Caso FTI Touristic, 2024. La fattispecie riguardava parti tutte domiciliate nello stesso Stato in cui però alcune obbligazioni contrattuali dovevano essere adempiute in uno Stato diverso da quello in cui queste erano domiciliate. Quindi, tale vicenda dal punto di vista soggettivo era tutta interna, però alcune obbligazioni erano da eseguire in Francia; la CGUE ci dice che questo è un elemento transfrontaliero sufficiente e che, quindi, si applica il Regolamento. In questo caso il contratto era stato concluso tra un consumatore ed un professionista e qui la Corte ci dice che basta che ci sia una qualche obbligazione legata ad un altro Stato. I regolamenti sono applicabili in tutti gli SM. Però, la Danimarca, quando all’UE gli è stata data la competenza anche sul diritto internazionale privato e processuale, decise di restare fuori. Dunque, la Danimarca non partecipa agli strumenti di cooperazione giudiziaria. La Danimarca, però, ha concluso con l’UE un accordo che estendeva alla Danimarca questo regolamento (il 1215/2012). Quindi, questo è l’unico regolamento che si applica a tutti gli SM compresa anche la Danimarca per effetto di questo secondo accordo. Poi c’era un regime particolare anche per il Regno Unito, oggi superato ormai. Il Regno Unito aveva la possibilità di decidere, di volta in volta, se stare dentro o fuori al regolamento (quindi, se vederselo applicato oppure no. È la c.d. formula della possibilità di opting in). Quindi, il Regolamento regola giurisdizione ed efficacia, è uno strumento cosiddetto doppio, che copre due sfere. Questo è quello che vuole regolamentare, ma in quale materia? La formulazione del Regolamento che era nella Convenzione riguarda la materia civile e commerciale ; quindi, se uno volesse applicare il Regolamento alla materia civile, con un unico Regolamento avremmo già protetto i rapporti fra privati nel completo. In realtà, non è proprio così: questa formulazione di base trova la sua specificazione nell’articolo che delimita più in dettaglio l’ambito della applicazione; infatti, il Regolamento copre come si vede nell’intestazione la materia civile e commerciale, però c’è una precisa delimitazione nel completo ambito di applicazione inerente a quali sono le materie escluse dal Regolamento anche se rientrano nella materia civile e commercial. Questo restringe l’ambito di applicazione veramente solo a riguardo della natura commerciale, anche perché l’ambito del diritto di famiglia rimane tendenzialmente fuori. È l’art. 1 par. 1 che ci dà queste indicazioni: “il presente Regolamento si applica in materia civile e commerciale indipendentemente dalla natura dell’autorità giurisdizionale. Esso non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperi)”. Partiamo dalla nozione che ha voluto accogliere la Corte di giustizia: la Corte di giustizia privilegia sempre una definizione autonoma dei termini utilizzati. Che vuol dire? Proprio per favorire il più possibile l’uniformità di applicazione, tutti i concetti espressi devono essere interpretati non in ogni stato alla luce delle proprie tecniche di interpretazione, ma occorrono nozioni autonome che valgono per ogni ordinamento in maniera uniforme. Negli ordinamenti può cambiare molto quello che viene considerato o
Facciamo una parentesi sul Regolamento sui matrimoni: i applica anche per cittadini di stati terzi, ad esempio peruviani che risiedono in Italia che vogliono divorziare, lo possono fare davanti al giudice italiano in virtù del Regolamento a prescindere dal fatto che siano cittadini di uno stato terzo; quindi, in generale i regolamenti escludono la cittadinanza dei soggetti per la loro applicabilità. Quindi, in questa materia di regolamenti non c’è mai un requisito di applicabilità soggettiva che dipende dall’essere cittadini dell’unione. Nel Regolamento n. 1215 c’è qualche requisito soggettivo per l’applicabilità? Fino a qualche anno fa, fino allo scorso Regolamento, tendenzialmente si diceva che la maggior parte dei criteri di giurisdizione stabiliti dal Regolamento avevano comunque un presupposto dato dal fatto che il convenuto era domiciliato in uno stato membro. Si può dire che questa è la regola oggi? Secondo la professoressa no. Perché nel tempo ci sono stati innanzitutto alcuni chiarimenti della Corte che vanno verso una direzione diversa, ma anche un allargamento complessivo delle norme che si applicano a prescindere da dove è domiciliato il convenuto. Questo per dire che il Regolamento si applicherà o meno se ci saranno o no delle norme che attribuiscono la competenza in quella situazione ad un giudice dello stato membro. Non esiste una norma che disciplina l’ambito di applicazione soggettiva, nemmeno nei considerando. Esistono però delle norme che espressamente delimitano il loro ambito di applicazione solo nei casi in cui il convenuto è domiciliato in uno stato membro. Queste norme operano sulla base di questo presupposto, ed anzi, l’art. 4 addirittura dice “a prescindere dalla cittadinanza”: ci sta dicendo che il Regolamento prescinde dalla cittadinanza. LA GIURISDIZIONE Il foro generale Gli artt. 4 5 e 6 si trovano nella parte relativa alla competenza. Partiamo da una norma che non nasce per dirci qualcosa dell’ambito di applicazione, ma è la regola generale di giurisdizione , cioè per tutte le materie indicate nel Regolamento, ossia il criterio dettato dall’art. 4 può valere in generale per qualunque materia, anche se vedremo che ci sono criteri speciali che riguardano singole materie (es. criterio per contratti, servizi). Art. 4 :
“A norma del presente Regolamento, le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute , a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro. Alle persone che non possiedono la cittadinanza dello Stato membro nel quale esse sono domiciliate si applicano le norme sulla competenza vigenti per i cittadini di tale Stato membro”. La norma ci dice che si va davanti ai giudici dove è domiciliato il convenuto, purché sia domiciliato in uno stato membro, altrimenti non avremmo competenza dei giudici dello stato membro. Nel dirci quale giudice è competente, il Regolamento ci dice che, se il convenuto è domiciliato in uno stato membro va citato lì. Art.5: “Le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni da 2 a 7 del presente capo. In particolare, nei confronti delle persone di cui al paragrafo 1 non trovano applicazione le norme nazionali sulla competenza giurisdizionale che gli Stati membri devono notificare alla Commissione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera a)”. L’art. 5 fa un’aggiunta, dicendoci che, se una persona è domiciliata nel territorio di uno stato membro, e quindi va citata in quello stato membro, può essere in realtà citato davanti ad altri giudici di altri stati membri diversi da quelli in cui il convenuto è domiciliato, ma sempre in virtù di disposizioni del regolamento. Tuttavia, l’art. 5 esclude sempre la giurisdizione nazionale, cioè si esclude l’applicazione dell’ordinamento dello stato in cui il convenuto viene citato, criterio stabilito per escludere l’applicabilità dei fori nazionali. Queste norme sono dettate per incoraggiare le relazioni transfrontaliere. Art.6: “Se il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza delle autorità giurisdizionali di ciascuno Stato membro è disciplinata dalla legge di tale Stato , salva l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, dell’articolo 21, paragrafo 2, e degli articoli 24 e 25. Chiunque sia domiciliato in un determinato Stato membro può, indipendentemente dalla propria cittadinanza e al pari dei cittadini di questo Stato membro, far valere nei confronti di tale convenuto le norme nazionali sulla competenza in vigore nello Stato medesimo, in particolare quelle che gli Stati membri devono notificare alla Commissione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera a)”. Che succede, quindi, quando il convenuto non è domiciliato in uno stato membro? Potrebbe essere visto come un problema relativo all’ambito di applicazione. In realtà, il Regolamento non è che non se ne occupa: l’art. 6 ci dice che tornano a poter essere applicate le norme che regolano la giurisdizione da parte degli stati. Tuttavia, quando applico l’ordinamento dello stato lo faccio comunque sulla base del Regolamento che me lo permette, quindi siamo sempre nell’ambito di applicazione del Regolamento (in sostanza, non è un’ipotesi di applicazione delle normative interne dovuta al silenzio del Regolamento, in quanto è quest’ultimo che prevede tale applicazione). Nota bene : l’UE ha voluto aiutare non tanto quindi i cittadini dell’Unione, ma i domiciliati , quindi anche cittadini di nazioni diverse dagli stati europei, purché domiciliati in uno stato europeo.
NB : l’Unione europea non ha mai unificato le regole di procedura, per cui a seconda del giudice che detiene la competenza, si applicheranno le regole di procedura dello stato di appartenenza. Ma se la società ha sede in Albania? Io devo considerarla citata in Albania. E quindi dove si cita? Se ci domandiamo se sia possibile citarla in Italia, dobbiamo guardare le norme italiane, in quanto ce lo dice l’art. 6, che ci spiega che se una società è domiciliata in uno stato terzo, a quel punto ogni giudice guarda alle proprie norme (nel nostro caso, la legge 218). Art. 62: “Al fine di determinare se una parte ha il domicilio nel territorio dello stato membro le cui autorità sono state adite, l’autorità giurisdizionale applica la propria legge nazionale”. Quindi, per capire se veramente il soggetto è effettivamente domiciliato dove è stato citato, quel giudice applica la propria legge. Per cui, se per esempio il convenuto viene citato in Italia, il giudice italiano per capire se quel soggetto è domiciliato in Italia lo fa sulla base della legge italiana, quindi le norme italiane sul domicilio. Quindi, non è una mera dichiarazione sul domicilio, ma la norma stessa del Regolamento legittima a verificare il domicilio sulla base del diritto interno. Quello che manca nel Regolamento, infatti, è una nozione uniforme di domicilio, ed allora si andranno ad applicare le norme interne degli stati. Tuttavia, c’è un’ulteriore complicazione: fin qui vale per i giudici quando devono determinare se il convenuto è domiciliato in quello stato l’utilizzo delle regole interne, ma in certe circostanze potrebbe essere necessario vedere se il convenuto è domiciliato in un altro stato membro. Per fare questa verifica si va a vedere la legge di quello stato. Quindi, se il giudice italiano deve verificare se quella persona è domiciliata in Francia, lo deve fare sulla base del diritto francese. È un meccanismo complesso, ma questo ce lo trasciniamo dal Regolamento di Bruxelles, in quanto non si è mai voluto dare una definizione univoca di domicilio, per quanto potremmo dire che per le persone giuridiche una definizione univoca c’è. Un chiarimento che ha voluto dare la Corte: si è posto il problema dinanzi ad essa è quando il domicilio è sconosciuto. Per cui, si vuole citare il convenuto ma non si riesce a ricavare il domicilio. In un caso in cui vi era un contenzioso con una banca, vi era il domicilio del consumatore conosciuto solo fino ad un certo momento come reso noto alla banca, vi era l’ultimo noto domicilio. Poi però, in malafede, il convenuto ha omesso di comunicare alla banca il nuovo domicilio. Può servire questo per rimanere al di fuori dell’applicabilità del regolamento? No, infatti la Corte ha detto, tenendo conto specialmente del comportamento in malafede del cliente, e del fatto che comunque vi era un ultimo domicilio noto, la Corte ha dato rilevanza a quest’ultimo, che si trovava in uno stato membro e quindi è applicabile il Regolamento. Poi vi è un altro caso del 2011 (che vedremo anche quando parleremo dei fori speciali): vi è stata la pubblicazione di foto su un sito internet, senza il consenso della malcapitata. Per voler citare la società che aveva fatto diffusione in rete delle foto, la ragazza si rende conto che è impossibile recepire il domicilio, perché in realtà non era immediatamente reperibile dalle informazioni stesse del sito dove fosse domiciliata la società. L’attore era di cittadinanza tedesca, e qui eccezionalmente la Corte del fatto che questo soggetto aveva cittadinanza tedesca ne ha tenuto conto. La Corte ritiene preferibile adottare le norme del Regolamento per dare certezza del diritto, piuttosto che dire che non si applicano per incertezza di domicilio. E allora, ha quasi rovesciato l’onere della prova perché dice che l’art. 6, che vale per i domiciliati fuori, si applica solo in presenza di indizi probatori che consentono di ritenere che effettivamente il soggetto cittadino dell’unione sia invece domiciliato fuori.
Detto in altri termini, in via eccezionale, la Corte pur di applicare i criteri per favorirne l’uniformità, ha detto che, se si tratta di cittadinanza tedesca (perché anche il soggetto gestore del sito aveva cittadinanza tedesca), vi è una sorta di presunzione che sia anche domiciliato lì , e solo se riesce a dimostrare che in realtà è domiciliato altrove allora si va al di fuori dei criteri stabiliti. La determinazione del domicilio, quindi, non serviva per applicare l’art. 4, cioè far citare quel soggetto in Germania, ma serviva per applicare i criteri speciali, ossia criteri aggiuntivi che si sommano al foro generale del domicilio. Questi criteri speciali, che si riuscivano ad applicare bene in questo caso perché valorizzano il luogo in cui la persona ha subito i danni alla sua immagine. Però, tutti questi criteri speciali si basano su un presupposto: che il convenuto sia domiciliato in uno stato membro. Quindi, in questa sentenza determinare il domicilio serviva solo per applicare l’art. 7. Ecco perché importante: non stiamo dicendo che si presume che sia domiciliato lì e si cita lì, bensì si presume che abbia un domicilio in uno stato membro legato alla sua cittadinanza, ma poi il foro è un altro. In base al principio della prevedibilità, di solito la Corte è molto rigorosa nell’applicazione dei criteri di giurisdizione, ma qui forse un po’ la prevedibilità tentenna. I fori speciali Al foro generale il Regolamento aggiunge altri criteri di giurisdizione utilizzabili in certe circostanze ed in certe materie. Sono norme che consentono di andare davanti ad un giudice diverso e che aumentano le chance per l’attore di scegliere fra più fori competenti. Si parla di conflitto positivo di giurisdizione, conflitto ovviamente solo teorico per cui più fori sono competenti, positivo perché più fori sono disponibili all’attore, in contrapposizione con il conflitto negativo di giurisdizione che si ha quando invece per una certa fattispecie nessun giudice è competente, per cui, per il gioco reciproco delle norme sulla giurisdizione, l’attore non riesce ad individuare un giudice competente. Subentrano quindi altri istituti per risolvere questa situazione ed evitare il diniego di giustizia di fronte all’assenza di un giudice competente per cui l’attore rimane privo di tutela. Art. 7, “ fori speciali ”: questo articolo già nel porre come denominazione “competenze speciali” potrebbe essere fuorviante. Cosa vuol dire? Sono indicati criteri di giurisdizione che stavolta, invece di essere applicabili a qualunque materia, viene indicato che per alcune materie scelte si stabiliscono ulteriori criteri aggiuntivi, oltre a quello del domicilio del convenuto. Sono indicate varie materie: si parte da quella contrattuale che dà per molta parte origine al contenzioso transfrontaliero, poi abbiamo la responsabilità extracontrattuale, l’azione di risarcimento danni (che però si inserisce nelle procedure per i reati), e l’esercizio di una succursale o enti analoghi, cioè quando vi è una sede distaccata della società e la controversia riguarda quella sede si può andare davanti ai giudici in cui si trova quella sede. È notizia di oggi un incidente stradale avvenuto nel Regno Unito dell’erede della famiglia Corsini, morto dopo un incidente con un camion guidato da un tedesco: la causa è stata proposta in Italia. Infatti, se in questo giudizio si applicasse la legge italiana, i genitori del defunto avrebbero ricevuto il risarcimento, mentre se sottoposto alla legge inglese, non si prevede un risarcimento per perdite del congiunto se maggiorenne. Vi è una premessa nell’art. 7: “ una persona domiciliata in uno stato membro può essere convenuta in un altro stato membro ”. Questa è la conferma per cui i vari criteri del Regolamento presuppongono comunque che il convenuto sia domiciliato in uno stato membro, per cui questi criteri sono utilizzabili solo in questa circostanza.
giustizia ci dice che, dato che il contratto non è stato concluso, allora è una responsabilità extra- contrattuale, si richiama all’obbligo non liberamente assunto. Quando siamo nella materia contrattuale, la norma ci dice che si può andare davanti l’autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione o dove si sarebbe dovuta eseguire l’obbligazione dedotta in giudizio. La norma è formulata in un modo da poter identificare il luogo all’interno dello stato, non ci dice “nello stato”. Per cui, se il fatto è avvenuto a Firenze la norma ci indica la giurisdizione di Firenze. Quanto all’ obbligazione dedotta in giudizio si vuole identificare, fra le varie obbligazioni, quella oggetto della domanda (dedotta in giudizio). Non mi hai pagato? Obbligo di pagare, hai eseguito la prestazione in ritardo? Obbligo relativo alla prestazione tardiva. Se è stata eseguita l’obbligazione è abbastanza facile identificare il luogo. Il problema nasce se l’obbligazione non è stata eseguita ed occorre individuare il luogo dove avrebbe dovuto essere eseguita perché non sempre indicato nel contratto. Ogni contratto ha una cornice giuridica che indicherà ciò che le parti non hanno detto, vi saranno sempre questioni non disciplinate. Tuttavia, ogni ordinamento può prevedere una disciplina diversa per il contratto (non posso dare per scontato, come nella normativa italiana, che si paghi al domicilio del convenuto). Quindi, se il contratto non dice niente non so dove sia il luogo. La lettera a) per questo punto è stato oggetto di rinvio pregiudiziale alla Corte. La Corte, nello scopo di una applicazione uniforme, dice che il luogo ogni giudice dovrà risolverlo sulla base della legge che regola il contratto (il quadro giuridico di riferimento). Ma come si determina la legge che regola il contratto? Con le proprie norme di conflitto che servono per determinare la legge applicabile. Per cui, il giudice italiano non dice subito che il pagamento deve essere fatto presso il domicilio del convenuto. Prima deve individuare la legge che regola il contratto, e sulla base di questo si vanno a vedere le disposizioni di quella determinata legge. Quindi (questione risolta nel Caso Tessili), la Corte applica il metodo conflittuale , ossia utilizzare le norme di conflitto, cioè le norme di diritto internazionale privato volte ad individuare la legge che determina una determinata fattispecie. Questa cosa viene detta dalla Corte nel ‘76, poi come vedremo già nell’80 i paesi UE concludono una Convenzione per determinare criteri uniformi per la legge applicabile ai contratti, per cui oggi si applicano criteri uniformi, ma nel ‘76 guardava la Corte alle normative interne. Primo problema di questa norma: quando l’oggetto del contendere è il mancato pagamento, molto spesso il luogo coincide con il domicilio del creditore. Chi agisce? Il soggetto che deve essere pagato. Quindi, questo criterio spesso portava al domicilio dell’attore, perché quest’ultimo è colui che agisce per l’inadempimento altrui. Si va contro al criterio generale per cui si va davanti al domicilio del convenuto. Secondo problema di questa norma: in un rapporto contrattuale ci sono tante obbligazioni reciproche. Questo criterio non consente sufficientemente di prevedere qual è il giudice competente fino a che non ho capito quale sarà l’oggetto della domanda, chi sono attore e convenuto e il luogo in cui dovrebbero essere eseguite le prestazioni. Si ha un problema di scarsa prevedibilità, perché si ha solo quando si scoprirà la domanda (mancato pagamento? mancata erogazione del servizio?). Per risolvere la questione, si aggiunge la lettera b), che crea un criterio ad hoc per due tipologie di contratti che sono i più ricorrenti e quelli in cui c’era maggiore esito di andare davanti al foro dell’attore, ossia compravendita e prestazione di servizi. Lettera b: “Ai fini dell’applicazione della presente disposizione e salvo diversa Convenzione, il luogo dell’esecuzione dell’obbligazione dedotta in giudizio è:
- Nel caso della compravendita di beni , il luogo situato in uno stato membro, in cui i ben sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto”. È sempre il luogo di consegna dei beni , quindi non dipenderà dall’obbligazione dedotta o da chi è ad agire, è sempre il luogo di consegna di beni, si fissa in un preciso luogo, e quello è il criterio che serve a determinare la giurisdizione. In questo modo si rende il tutto più prevedibile, perché con la compravendita si andrà sempre nello stesso luogo. Quindi, così si evita anche quella sproporzione che portava quasi sempre al foro dell’attore. Tant’è che questo luogo vale indipendentemente dal fatto che attore sia il compratore o il venditore. Questo luogo di consegna per poter funzionare come luogo per determinare la competenza in uno stato membro, il luogo deve essere in uno stato membro. Per cui se la consegna deve essere effettuata in Cina, non si ha attribuzione di competenza; invece, se la consegna deve essere effettuata in Germania, vi è attribuzione di competenza ai giudici tedesco.
Si stabilisce il criterio del luogo dell’evento dannoso , vale quello che abbiamo visto per la materia contrattuale; quindi, vi è la previsione giudice competente territorialmente. Quando siamo nelle ipotesi di responsabilità extracontrattuale? La Corte ha dato una definizione in negativo, cioè siamo nella materia extracontrattuale quando non siamo nell’ambito contrattuale, quindi nelle ipotesi di impegno liberamente assunto dalle parti, se questo manca siamo nella materia della responsabilità extracontrattuale. La Corte di giustizia seguendo questa interpretazione ha qualificato anche la responsabilità pre-contrattuale. Si era posto, nel caso Henkel del 2002, un problema di applicabilità, perché agiva una associazione dei consumatori per la rimozione delle clausole vessatorie, quindi un’azione preventiva per impedire un eventuale illecito e lesione di diritti dei consumatori. Era nella forma dell’azione inibitoria, agisco prima per far eliminare quelle clausole. Ma poteva valere questo articolo? (si discuteva naturalmente dell’art. 5 precedente). La Corte dice che si può applicare anche alle azioni inibitorie e alle domande di accertamento negativo di responsabilità, cioè, agisce il soggetto che vuole dimostrare che non ha causato il danno, la società gioca d’anticipo e agisce perché si accerti che non è responsabile. Il problema è come si determina il luogo dell’evento dannoso. L’evento dannoso potrebbe essere inteso come il fatto generatore del danno, oppure come il risultato finale del fatto, cioè il danno subito. Quindi non è chiaro se ci si riferisce al fatto generatore (ad esempio inquinamento delle acque del fiume), oppure il danno subito (coltivazione danneggiata per fiume inquinato). La terminologia utilizzata non dà indicazioni chiare di cosa rileva, tant’è che questo fu uno dei primi chiarimenti chiesti alla Corte nell’azione di risarcimento del danno da parte di un gruppo di aziende agricole con sede in olanda, che avevano riscontrato danni in seguito all’attività di una società francese. Il fatto generatore del danno è avvenuto in Francia, ma i danni subiti erano in olanda. Viene compiuto un rinvio pregiudiziale, perché già con la Convenzione di Bruxelles vi era questa possibilità, che ha portato alla sentenza del 1976 Mines de potasse d’Alsace. Prima domanda: devo intendere il fatto o l’evento dannoso inteso come i danni subiti? Se sono entrambi nello stesso stato non si pone il problema, diverso se sono due stati distinti. La Corte qui va un po’ contro alla interpretazione restrittiva: rileva il fatto sia il luogo dell’evento secondo la teoria dell’ubiquità. Questo porta alle società olandesi la possibilità di agire in olanda. È questo un caso per avvantaggiare il danneggiato perché, se contasse solo il fatto, spesso si doveva andare fuori dallo stato del domicilio dell’attore-danneggiato. Avendo data rilevanza al luogo dei danni, non sempre è chiaro quali sono i danni rilevanti per la giurisdizione: in una fattispecie in cui il soggetto subisce dei danni, vi possono essere pregiudizi consequenziali indiretti. L’interpretazione della Corte dal caso Marinari del 1945, la teoria dell’ubiquità non apre la possibilità di andare davanti a qualsiasi giudice dove un danno è stato sofferto, ma si fa riferimento solo ai danni diretti, i principali subiti. Quelli indiretti non contano ai fini della giurisdizione, perché poi tutt’altro problema è quali danni sono risarcibili e quali no. La Corte ci dice che, se si è subito un danno in uno stato ma ne ho subiti altri in un altro stato non contano. Il caso Marinari era relativo ai danni alla salute, i danni subiti sono quelli dove è stata eseguita l’operazione, mentre i danni successivi subiti in un altro stato ad esempio le cure mediche, sono danni indiretti che non qualificano la giurisdizione, aprirebbero ad una incertezza evidente. Nella maggior parte dei casi conta dove è insorto il danno : per l’incidente stradale dove è avvenuto l’incidente stradale, ma c’è stato un caso nel 2020 che ha riproposto il problema. Venne fuori che la
Volkswagen aveva manomesso le auto nel meccanismo di rilevazione delle emissioni, e degli acquirenti austriaci avevano comprato le auto lì, ma l’auto è tedesca. Volevano chiedere i danni perché, secondo loro, vi era responsabilità comprando un’auto manomessa. Qui agisce l’associazione dei consumatori per danni derivanti dalla manipolazione di emissioni delle auto. Il problema era: ma qui dove si va? Non era facile applicare i principi già emersi. La Corte dice che qui il luogo rilevante è il luogo dell’acquisto dell’auto, quindi in Austria, per quanto fosse prodotta in Germania. Ubiquità significa che è una scelta di chi agisce dove rivolgersi, ma in Germania ci potevano andare anche perché foro del convenuto. Quindi, nel caso di danni derivanti da una società, spesso accade che il fatto generatore sia nello stesso stato del domicilio della società; quindi, il luogo del fatto spesso non aggiunge niente. Inoltre, vi è l’idea di base di andare davanti ad un giudice vicino ai fatti; quindi, sicuramente il giudice austriaco è il più idoneo. Fra più interpretazioni si deve scegliere quella che dà una utilità alla norma e che la renda applicabile. Qui, l’interpretazione più utile è quella di consentire di andare dove si sono subiti i danni. Fin qui il problema affrontato è quello di un fatto generatore avvenuto in uno stato e i danni subiti in un altro. Ma, il problema sorge quando sono i danni ad essere pluralizzati, quindi che avvengono in più stati. Unico fatto generatore ma i danni sono localizzati in stati diversi. Caso Shevill del 1995, la signora sosteneva di essere stata diffamata con la pubblicazione di una rivista a mezzo stampa. Editore domiciliato in uno stato che aveva pubblicato la rivista e distribuita in vari stati, tra cui regno unito in cui la signora voleva fare causa. Aveva subito lì alcuni danni, ma anche altrove. Domanda rivolta alla Corte di giustizia: viene chiesto cosa si fa quando i danni sono localizzati in più stati , per cui si poteva agire indistintamente contro il convenuto in ciascuno di questi. Vale il criterio del luogo dell’evento dannoso, quindi dove il giornale è stato letto. Ma se vado nel luogo dove è stato diffuso il giornale, posso chiedere i danni subiti solo in quello stato. Per cui, o l’attore va in ciascuno stato e chiede ciascun danno, oppure cumula le domande di fronte alle domande o al domicilio del convenuto, oppure davanti al giudice del luogo del fatto generatore. Per questa signora comunque conveniva il regno unito perché possibile chiedere i danni punitivi, che hanno una componente afflittiva sul responsabile, si punisce il responsabile condannandolo ad una somma anche elevata. Questo nel nostro ordinamento non esiste, quindi risarcimento rapportato solo al danno subito. Fondamentale in queste azioni, quindi, è anche capire la legge applicabile e i danni risarcibili. Quanto invece ai danni a mezzo internet ai diritti personalità , potenzialmente il danno l’ho subito ovunque. La Corte qui crea quasi un nuovo criterio. Quando si tratta di diritti della personalità, l’impatto su di questi da chi può essere meglio valutato? Dal giudice del luogo in cui la presunta vittima possiede il proprio centro di interessi , quindi un una logica di buona amministrazione della giustizia, la vittima può agire dove localizzato il proprio centro di interessi. Ma soprattutto, è anche il giudice che verifica meglio questi danni, quindi si riallaccia la Corte all’idea che tutti i criteri stabiliti dall’art. 7 hanno sempre comunque questa finalità, andare davanti ad un giudice adatto a decidere per la prossimità della fattispecie. Criterio a favore del danneggiato e che consente all’attore di agire in quello stato. La vittima determina il luogo dove ha subito i maggiori danni. Qui, la differenza è che il danneggiato può chiedere tutti i danni, in prevalenza quelli che ha subito in quel luogo, ma anche tutti gli altri danni che ha subito altrove. Il criterio del centro di interessi, (ma legato ai danni della personalità), potrebbe essere applicabile anche per la diffamazione a mezzo stampa.