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diritto internazionale riassunti libro e slide, Sintesi del corso di Diritto Internazionale

riassunto libro e slide di diritto internazionale

Tipologia: Sintesi del corso

2010/2011

Caricato il 10/09/2011

glames62
glames62 🇮🇹

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DIRITTO INTERNAZIONALE
Prof. Sergio Marchisio
I CARATTERI PRINCIPALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNAZIONALE
L'ordinamento internazionale presenta caratteristiche diverse dai sistemi giuridici statali.
I SOGGETTI
- Stato
- Organizzazioni Internazionali
- Santa Sede
- SOM
- CICR
Nelle comunità statali gli individui sono i soggetti giuridici primari, mentre gli enti (pubblici e
privati) dotati di personalità giuridica sono soggetti secondari. Nella comunità internazionale gli
Stati sono i soggetti primari mentre gli individui assumono un ruolo secondario. Tuttavia, però, gli
Stati agiscono tramite individui i quali esercitano attività non per contro proprio ma dello Stato.
Questo è il caso della PERSONA FITTIZIA ossia un fenomeno per cui un individuo agisce non a
titolo personale ma per nome e per conto di uno Stato ( o gruppo di individui).
Le ragioni dell'attribuzione della soggettività internazionale alle Organizzazioni Internazionali è
dovuta al presupposto che: gli Stati hanno preferito rinunciare alla gestione di alcune problematiche
ha carattere internazionale, favorendo il sorgere di particolari enti a cui affidare la risoluzione e la
gestione di detti problemi per contro degli Stati.
PRODUZIONE,ACCERTAMENTE ED ATTUAZIONE COERCITIVA DEL DIRITTO: Sono le tre
attività tipiche di ogni ordinamento giuridico. Queste attività sono di competenza di ogni Stato. Per
quanto riguarda la produzione di norme giuridiche, ogni Stato pone in essere i comportamenti
necessari per produrre e modificare norme giuridiche.
Gli ordinamenti giuridici interni sono composti da:
- NORME SOSTANZIALI che impongono ai destinatari specifiche norme di condotta;
- NORME DI ORGANIZZAZIONE che regolano la struttura e la vita degli ordinamenti.
RESPONSABILITA' INDIVIDUALE applicata nei sistemi giuridici interni. Stabilisce che: la
violazione di una norma giuridica viene attribuita alla persona fisica o giuridica che, con il proprio
comportamento, ha posto in essere la violazione. Sarà quella persona ha subire le conseguenze
sfavorevoli derivanti dalla condotta illecita;
RESPONSABILITA' COLLETTIVA applicata negli ordinamenti internazionali. Stabilisce che:
quando l'organo di uno Stato violi norme di Diritto Internazionale, lo Stato leso può rivalersi contro
l'intera comunità dello stato di appartenenza dell'organo.
Il Diritto Internazionale è un ordinamento giuridico realista che tiene conto dei rapporti di potere
effettivi. Esso si basa sul:
- PRINCIPIO DI EFFETTIVITA' secondo cui soltanto situazioni e pretese solidalmente
costituite nella realtà possono acquisire rilevanza giuridica.
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DIRITTO INTERNAZIONALE

Prof. Sergio Marchisio

I CARATTERI PRINCIPALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO INTERNAZIONALE

L'ordinamento internazionale presenta caratteristiche diverse dai sistemi giuridici statali.

I SOGGETTI

  • Stato
  • Organizzazioni Internazionali
  • Santa Sede
  • SOM
  • CICR Nelle comunità statali gli individui sono i soggetti giuridici primari, mentre gli enti (pubblici e privati) dotati di personalità giuridica sono soggetti secondari. Nella comunità internazionale gli Stati sono i soggetti primari mentre gli individui assumono un ruolo secondario. Tuttavia, però, gli Stati agiscono tramite individui i quali esercitano attività non per contro proprio ma dello Stato. Questo è il caso della PERSONA FITTIZIA ossia un fenomeno per cui un individuo agisce non a titolo personale ma per nome e per conto di uno Stato ( o gruppo di individui).

Le ragioni dell'attribuzione della soggettività internazionale alle Organizzazioni Internazionali è dovuta al presupposto che: gli Stati hanno preferito rinunciare alla gestione di alcune problematiche ha carattere internazionale, favorendo il sorgere di particolari enti a cui affidare la risoluzione e la gestione di detti problemi per contro degli Stati.

PRODUZIONE,ACCERTAMENTE ED ATTUAZIONE COERCITIVA DEL DIRITTO: Sono le tre attività tipiche di ogni ordinamento giuridico. Queste attività sono di competenza di ogni Stato. Per quanto riguarda la produzione di norme giuridiche, ogni Stato pone in essere i comportamenti necessari per produrre e modificare norme giuridiche. Gli ordinamenti giuridici interni sono composti da:

  • NORME SOSTANZIALI che impongono ai destinatari specifiche norme di condotta;
  • NORME DI ORGANIZZAZIONE che regolano la struttura e la vita degli ordinamenti.

RESPONSABILITA' INDIVIDUALE applicata nei sistemi giuridici interni. Stabilisce che: la violazione di una norma giuridica viene attribuita alla persona fisica o giuridica che, con il proprio comportamento, ha posto in essere la violazione. Sarà quella persona ha subire le conseguenze sfavorevoli derivanti dalla condotta illecita; RESPONSABILITA' COLLETTIVA applicata negli ordinamenti internazionali. Stabilisce che: quando l'organo di uno Stato violi norme di Diritto Internazionale, lo Stato leso può rivalersi contro l'intera comunità dello stato di appartenenza dell'organo.

Il Diritto Internazionale è un ordinamento giuridico realista che tiene conto dei rapporti di potere effettivi. Esso si basa sul:

  • PRINCIPIO DI EFFETTIVITA' secondo cui soltanto situazioni e pretese solidalmente costituite nella realtà possono acquisire rilevanza giuridica.

PRINCIPIO DI RECIPROCITA' come fondamento delle norme internazionali. Le norme

Gli Stati occidentali intrapresero con il mondo esterno relazioni basate sul REGIME COLONIALE

nei confronti di quelle terre considerate TERREA NULLIS ossia prive di un autorità centrare organizzata, mentre con i veri Stati ( Cino, Giappone, Impero Ottomano) intrapresero relazioni basate sul SISTEMA DELLE CAPITOLAZIONI. L'esempio è dato dal Trattato del 1740 tra Francia e Impero Ottomano. Le Capitolazioni erano accordi che i paesi occidentali strinsero con alcun stati arabi e musulmani e servivano a disciplinare la convivenza dei cittadini europei e statunitensi sui territori non europei. Consistevano in privilegi concessi agli occidentali. Prevedevano:

  • i cittadini occidentali non potevano essere espulsi dallo stato territoriale senza il consenso del loro console;
  • libertà di culto cristiano e libertà di commercio e scambio;
  • in caso di controversie fra cittadine occidentali queste dovevano essere giudicate dal console e non dal tribunale territoriale il quale aveva competenza solo in caso di controversie tra cittadini occidentali e cittadini dello stato territoriale.

LA DISTRIBUZIONE DEL POTERE: il potere era esercitato in modo diffuso. Nessuno stato era in grado di imporre il proprio volere su altri membri. Vi era una situazione di uguaglianza sovrano fra Stati.

PRECETTI GIURIDICI INTERNAZIONALI: in questo periodo si afferma la nozione di Diritto Internazionale detto anche Jus Gentium (diritto delle genti). Branca del Diritto che regola la vita delle relazioni internazionali. Definito anche come il Diritto della comunità degli stati, quindi un diritto al di sopra di essi e dei loro ordinamenti. Il Diritto Internazionale si differenzia dal Diritto Interno per l'assenza di un autorità centrale che emani legge e ne assicuri il rispetto.

TENTATIVI DI LIMITARE IL PREDOMINIO DELLE GRANDI POTENZE: il primo è rappresentato dalla clausola che molti stati Latinoamericani inserirono nei trattati di concessione, stipulati con stranieri, riguardanti lo sfruttamento delle risorse nazionali. Questa DOTTRINA CALVO prevedeva che lo straniero rinunciasse alla protezione diplomatica dello stato di nazionalità accettando di sottoporre la controversia alla giurisdizione dello stato territoriale. Invece la DOTTRINA DRAGO prevedeva che le gradi potenze non dovevano far ricorso alla forza al fine di recuperare i crediti vantati dei propri cittadini nei confronti degli stati più poveri. Di tale facoltà si avvalsero Gran Bretagna, Germania ed Italia nei confronti della Jugoslavia nel 1902 chiedendo il risarcimento dei danni.

DALLA PRIMA ALLA SECONDA GUERRA MONDIALE: gli avvenimenti che segnarono l'inizio di una nuova epoca furono:

  • la 1 Guerra Mondiale coinvolse tutti gli stati della comunità e segnò il tracollo dell'egemonia degli stati europei e l'affermasi degli USA e nel 1917 la nascita dell'URSS;
  • La nascita dell'URSS fu il primo stato a proclamare una idiologia differente dagli altri stati, basandosi sull'autodeterminazione dei popoli, uguaglianza sostanziale tra stati, internazionalismo socialista e un parziale rifiuto delle norme internazionali in quanto esse erano il prodotto della società borghese.

LA SOCIETA DELLA NAZIONI (Sdn) creata nel 1919 con il Trattato di Versailles. Vi aderirono solo pochi stati (42). Assenti gli USA per motivi di politica interna. Il sistema del 1919 :

  • non proibiva l'uso della forza armata, bensì poneva un limite temporale al ricorso alla guerra di tre mesi (cooling off) trascorso il quale era lecito dichiarare guerra.

I DIFETTI:

  • non erano vietate la misure coercitive diverse dalla guerra;
  • il divieto di ricorso non era assoluto ma condizionato dal limite temporale;

non esisteva un sistema di attuazione coercitiva del diritto nei confronti dello stato che avesse

violato le disposizioni del patto. Si prevedeva un azione collettiva degli stati membri su base volontaria;

  • le disposizioni del patto erano vincolanti solo per gli stati membri e non per i terzi;

CONSEGUENZE SECONDA GUERRA MONDIALE (1945):

  • il 26 Giugno venne firmata a S. Francisco la Carta delle Nazioni Unite, entrata in vigore il 24 Ottobre 1945;
  • Bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki;
  • Istituzione (accordo di Londra) del Tribunali militare internazionale dei Norimberga per la condanna dei crimini internazionali;

LA CREAZIONE DELL'ONU: organo di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale nonché di risoluzione pacifica delle controversie. L'art. 27 della Carta delle Nazioni Unite prevede che il Cds non può adottare decisioni su questioni sostanziali senza l'accordo dei Cinque membri permanenti ai quali è attribuito il diritto di veto. Il sistema di sicurezza collettiva può essere adottata solo se nessuno dei cinque membri esercita un diritto di veto: se concordano nel ritenere che una data situazione costituisca minaccia alla pace e alla sicurezza allora il Cds può adottare le misure necessarie nei confronti dello stato responsabile.

DALLA FINE DELLA GUERRA FREDDA AD OGGI: il crollo dell'URSS nel 1989 ha provocato lo scioglimento dei paesi socialisti. Sul piano internazionale gli USA sono la grande potenza che agisce per la soluzione delle controversie in modo pacifico, mantenimento della pace e della sicurezza internazionale. Tuttavia, l'intervento USA è un intervento “selettivo”, cioè agisce nei modi in cui gli interesse statunitensi sono coinvolti. Gli ex paesi socialisti si appoggiano agli stati occidentali. Questi formano il GRUPPO DEI 77 quando discutono su questione economiche e il NAM quando discutono di questioni politiche. Attualmente le relazioni internazionali sembrano caratterizzate del declino della Sdn come organizzazione internazionale e dal conseguente rafforzamento di alleanze militari, come la NATO. Tre fenomeni emergono nell'attuale comunità internazionale:

  • l'affermarsi di paesi del terzo mondo;
  • l'affermarsi di enti non statali;
  • divario crescente tra paesi industrializzati e paesi in via di sviluppo.

LO STATO E LA SUCCESSIONE TRA STATI

LO STATO COME SOGGETTO DI DIRITTO INTERNAZIONALE cioè quando acquisisce la titolarità di rapporti giuridici nell'ambito dell'ordinamento internazionale, assumendo diritto ed obblighi. Lo Stato è soggetto di Diritto Internazionale quando possiede:

  • un territorio stabile
  • una comunità
  • un Governo inteso come autorità politica organizzata Il Governo deve esercitare:
  • sovranità interna: ossia controllo effettivo su un dato territorio e una comunità;
  • sovranità esterna: ossia indipendenza ed autonomia dello Stato da ordinamenti altrui.

(gli elementi sono definiti dalla Convenzione di Montevideo)

Trattati Non Localizzabili: occorre distinguere nel coso di incorporazione e mutamento di sovranità

su una parte del territorio. In tal caso verrà applicato il principio della MOBILITA DELLE FRONTIERE secondo cui i trattati stipulati dallo stato precedessore cessano di produrre effetti per la parte di territorio soggetto al mutamento di sovranità.

Nel caso di mutamenti che portano alla formazioni di un nuovo stato si applica il principio della TABULA RASA secondo cui il nuovo stato non è vincolato dai trattati precedentemente stipulati, salvo che non si tratti di Trattai Localizzabili.

SUCCESSIONE NEI NEBI, ARCHIVI se questi si trovano nel territorio dello stato successore diventano di proprietà di quest'ultimo. Nel cosa dei debiti, se non è previsto diversamente, dello stato predecessore, questi si distribuiscono in maniera equa tra i nuovi enti.

L'AMBITO SPAZIALE DI ESERCIZIO DELLA SOVRANITA

IL TERRITORIO costituisce la dimensione fisica entro cui lo stato esercita il proprio dominio esclusivo. Nel diritto tradizionale i MODI D'ACQUISTO del territorio erano:

  • Occupazione: di una parte di terreno non soggetta al dominio di alcun stato
  • Accessione: ossia un processo fisico-naturale mediante il quale una porzione di terreno viene ad affiancarsi ad un territorio già esistente
  • Cessione: ossi trasferimento di un territorio mediante accordo tra le parti in modo pacifico ed effettivo
  • Conquista: occupazione di un territorio mediante il ricorso alla forza

LA DOTTRINA DELL'UTI POSSIDENTIS JURE: è un principio generale riguardante il processo di decolonizzazione. Agli inizi dell'800 in America latina si delineò una tendenza secondo la quale quando gli stati soggetti al dominio spagnolo ottenevano l'indipendenza le loro frontiere venivano definite sulla base delle frontiere già esistenti nel periodo coloniale. Ciò allo scopo di evitare il sorgere di controversie territoriali inerenti ai confini. Tale dottrina fu utilizzata nella Convenzione sulla Jugoslavia riguardante il popolo Serbo in Bosna e Croazia. Si chiedeva se il popolo Serbo, facente parte delle popolazioni della Jugoslavia, avesse diritto all'autodeterminazione dei popoli. La Convenzione concluse che: il principio di autodeterminazione non poteva essere esercitato allo scopo di modificare i confini esistenti durante il periodo coloniale.

GLI SPAZI MARINI: il mare è suddiviso in varie porzione tutte regolate dalla Convenzione di Montego Bay sul diritto del mare del 1982 entrata in vigore nel 1994 in sostituzione della Convenzione di codificazione di Ginevra del 1958.

IL MARE TERRITORIALE è la parte di mare adiacente le coste di uno stato. Comprende baie, stretti e golfi. L'ampiezza , definita dalla Convenzione, è di 12 miglia marine dalla linea di base ( linea di bassa marea lungo la costa). Nel proprio mare territoriale lo stato costiero vanta un autorità “quasi” esclusiva in quanto incontra dei limiti nel suo esercizio. I limiti:

  • diritto inoffensivo di passaggio di navi da guerra e mercantili purché tale passaggio non arrechi pregiudizio alla sicurezza, alla pace e al buon costume;

straniera, eccetto casi previsti dalla Convenzione :

  • il fatto si estende allo stato costiero
  • il fatto reca pregiudizio alla pace
  • l'intervento è necessario per la repressione di traffici illeciti

LE ACQUE INTERNE sono soggette all'autorità esclusiva dello stato costiero, il quale non incontra limiti inerenti al diritto di passaggio inoffensivo delle navi. Tuttavia, però, tale passaggio può essere autorizzato dallo stato costiero e soggetto alla sua giurisdizione.

LA ZONA CONTIGUA si estende oltre il mare territoriale per un ampiezza di 24 miglia marine. In questa zona lo stato costiero può intervenire per catturare e reprimere eventuali violazioni commesse nel proprio mare territoriale.

LA PIATTAFORMA CONTINENTALE comprende suolo e sottosuolo delle aree marine. Va da una profondità medio bassa fino alla profondità delle acque oceaniche. E' considerata patrimonio comune dell'umanità. In questa zona lo stato costiero vanta diritti inerenti particolari attività di ricerca scientifica e sfruttamento di risorse naturali. Tali diritti, previsti dalla CIG nel caso Piattaforma Continentale del Mar del Nord, esistono ipso facto e ab initio in virtù del titolo di sovranità sulla terra ferma e quale estensione di quest'ultima nell'esercizio di attività volte all'esplorazione del fondo marino.

LA ZONO ECONOMICA ESCLUSIVA si estende oltre il mare territoriale per 200 miglia marine. In questa zona lo stato costiero è titolare di diritti esclusivi riguardanti alcune attività: sfruttamento, esplorazione e conservazione delle risorse naturali, ricerca scientifica e tutela dell'ambiente. Lo stato può adottare leggi e regolamenti nonché applicare tutte le misure necessarie affinché, leggi e regolamenti, siano rispettati.

IL MARE INTERNAZIONALE o alto mare. È retto dal principio di “libertà”. Nell'alto mare ogni stato ha libertà di pesca, navigazione, sorvolo e ricerca scientifica. Ogni stato ha libertà di esercitare la propria giurisdizione a bordo delle navi di sua nazionalità. Ogni stato è libero di catturare navi accusate di traffici illeciti o schiavitù, applicando la propria giurisdizione penale. Ogni stato ha libertà di inseguimento e cattura di navi accusa di aver violato il proprio mare territoriale, la zona economica esclusiva, ecc. L'inseguimento deve aver inizio dal momento in cui avviene la violazione e cessare nel momento in cui la nave si trovi nel proprio mare territoriale o nel mare territoriale di un altro stato. Nello svolgimento di operazioni coercitive gli stati devono ricorrere alla forza in ultima istanza.

IL FONDO MARINO INTERNAZIONALE comprende suolo e sottosuolo dell'alto mare. La Convenzione di Montego Bay stabilisce che l'area e le sue risorse costituiscono patrimonio comune dell'umanità. Ciò implica che:

  • nessuno stato può rivendicare la propria autorità su tale area;
  • l'area può essere utilizzata solo a scopi pacifici;
  • la ricerca scientifica deve essere condotta nell'interesse della comunità e nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente;

LO SPAZIO AEREO è lo spazio sovrastante il mare territoriale e il territorio di uno stato il quale esercita una sovranità assoluta. Gli stati stranieri hanno l'obbligo di non invadere lo spazio aereo senza il consenso dello stato territoriale.

LO SPAZIO EXTRA ATMOSFERICO definito come quello spazio sovrastante la terra in cui i

Infine agli stranieri è attribuito il diritto di ricorrere in via giudiziaria e far valere le violazioni

subite. Qualora uno stato rifiuti di prestare tutela giurisdizionale allo straniero incorre nel DINIEGO DI GIUSTIZIO. Quest'ultimo è il presupposto della PROTEZIONE DIPLOMATICA ossia quando lo stato di nazionalità dello straniero agisce attraverso le vie diplomatiche o giudiziarie al fine della cessazione del comportamento illecito e il risarcimento del danno. La Protezione Diplomatica è un DIRITTO DELLO STATO e non del cittadino. Il legittimo esercizio della protezione diplomatica prevede due condizioni:

  • la sussistenza della cittadinanza dell'individuo per cui lo stato agisce in protezione. La cittadinanza deve essere “effettiva” e “continua” cioè sussistere sia nel momento in cui avviene la violazione, sia nel momento in cui lo stato agisce in protezione
  • l'individuo deve adempiere a tutte le procedure di ricorso messe a disposizione della stato in cui è avvenuta la violazione

Nel caso di persone giuridiche (società, ecc) legittimata ad agire in protezione diplomatica è lo stato di nazionalità della persona; nel cosa in cui a subire direttamente la violazione sia un socio, legittimato ad agire in protezione sarà lo stato di nazionalità del socio.

STRANIERI E DIRITTI UMANI nel diritto internazionale vi sono norme che impongono ad ogni stato il rispetto di alcuni diritti fondamentali. Le norme sui diritti umani sono NORME CONSUETUDINARIE, e appartengono al “nuovo” diritto internazionale. Esse mirano a tutelare l'individuo in quanto tale da eventuali abusi degli stati. Sono norme che prescindono dal principio di reciprocità in quanto si impongono ad ogni stato. Invece le norme in materia di trattamento dei stranieri appartengono al “vecchio” diritto internazionale, il quale considera lo straniero come “pertinenza” dello stato. La violazione subita da uno straniero corrisponde ad una violazione nei rispettivi stati di appartenenza.

LE IMMUNITA' Gli stati hanno diritto all'IMMUNITA DALLA GIURISDIZIONE DI COGNIZIONE di un altro stato. Il diritto internazionale impone agli stati dall'astenersi all'esercitare la propria giurisdizione sul territorio di uno stato senza il consenso di quest'ultimo. Vi sono due teorie riguardo tale immunità:

  • l'immunità è “assoluta” riguardante tutte le controversie;
  • l'immunità è “relativa” ossia ristretta ai solo atti compiuti dallo stato come ente sovrano (atti Jure imperii) e non per gli atti compiuti a titolo privato (atti Jure gestionis); Ad avere prevalenza è quest'ultima. La teoria dell'immunità ristretta viene affermata dalla Corte di Cassazione nel caso Provincia di Trento e USA riguardante l'incidente del Cermis.

L'IMMUNITA CAUTELARE ED ESECUTIVA riguarda le ipotesi in cui si debba provvedere a misure cautelari su beni di uno stato o misure esecutive, qualora sia necessaria avviare una sentenza di condanna dello stato straniero. Attualmente il diritto internazionale impone agli stati di non sottoporre a misure coercitivi i beni destinati allo svolgimento di funzioni pubbliche, ovvero beni destinati ad attività Jure imperii. Sono esclusi da tale immunità bene riguardanti attività Jure gestionis.

L'IMMUNITA FUNZIONALE spettante agli organi dello stato i quali agiscono in qualità ufficiale nello svolgimento delle loro funzioni. In quanto i comportamenti posti in essere da i propri organi sono di responsabilità dello stato di provenienza. Quest'ultimo non può sottrarsi dalle conseguenze derivanti da comportamenti illeciti eccetto due casi:

comportare una violazione del diritto internazionale abbia anche commesso un reato grave nello stato territoriale. In tale ipotesi l'individuo che ha tenuto il comportamento verrà giudicato dal tribunale dello stato territoriale;

  • crimini internazionali;

IMMUNITA DEGLI AGENTI DIPLOMATICI il diritto internazionale riconosce che, nello stato presso cui sono accreditati (stato accreditatario) gli agenti diplomatici, questi beneficiano di una serie di immunità e privilegi codificati dalla Convenzione di Vienna del 1961. Esse riguardano, da una parte, la persona dell'agente diplomatico per tutte le attività compiute durante la sua funzione (immunità personale) e dall'altro i locali utilizzabili. IL CONTENUTO DELLE NORME sull'immunità diplomatiche riguardano:

  • inviolabilità della residenza privata dell'agente diplomatico;
  • inviolabilità della sede diplomatica;
  • inviolabilità dei beni, archivi, documenti e locali;
  • inviolabilità della persona dell'agente diplomatico; L'agente diplomatico è sottratto all'esercizio della giurisdizione dello stato accreditatario per tutti gli atti compiuti durante la funzione e perdura fino al termine di essa. Dunque, si ha un immunità “assoluta” in quanto riguarda tutti gli atti e “temporanea” in quanto viene meno al termine dell'incarico.

L'ABUSO DI IMMUNITA DIPLOMATICHE quando un agente diplomatico o uno stato abusano dell'immunità, lo stato accreditatario può indicare come “personae non grata” i responsabili ed, eventualmente, procedere alla rottura della relazioni internazionali con lo stato d'invio.

LA DURATA DELL'IMMUNITA non coincide con la funzione svolta. L'immunità opera a partire dal momento in cui l'agente diplomatico entra nel territorio dello stato accreditatario, e l'obbligo di rispettare l'immunità perdura per tutto il tempo necessario all'individuo per lasciare il territorio. L'immunità “continua” a sussistere anche dopo la cessazione della funzione solo per gli atti compiuti nell'esercizio delle funzioni come membro della missione, cioè avendo agito per conto dello stato. Invece l'immunità non sussiste per gli atti privati.

IMMUNITA DI CAPI DI STATO, DI GOVERNO E MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI sono immuni dalla giurisdizione per la attività poste in essere in qualità ufficiale. Godono dell'inviolabilità personale e dell'immunità dalla giurisdizione limitatamente al periodo in cui sono in carica.

IMMUNITA DEGLI AGENTI CONSOLARI non sono agenti diplomatici. Svolgono attività a tutela di interessi degli stati. Godono, solo, dell'immunità dalla giurisdizione dello stato ospite per gli atti ufficiali e dell'inviolabilità della persona. Quindi non possono essere soggetti ad arresto o detenzione e limitazioni della libertà personale.

INSORTI, MOVIMENTI DI LIBERAZIONE NAZIONALE E “ENTI SUI GENERIS”

I GRUPPI INSURREZIONALI nel corso del conflitto armato acquisiscono il controllo di una parte