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Riassunti esaustivi del F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte speciale, vol. II, 16° ed., Milano, Giuffrè, 2016 per l' esame di diritto penale 2 ( Rossi-Riverditi) Delitti contro la personalità dello Stato Delitti contro l'ordine pubblico Delitti contro la pubblica amministrazione Delitti contro l'amministrazione della giustizia Delitti contro la fede pubblica
Tipologia: Sintesi del corso
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È diviso in 4 capi:
Le difficoltà dipendono dall'indole della materia la quale per l'enorme varietà dei casi si presta poco ad essere concentrata e ridotta a sistema. Derivano anche dall'incertezza dei confini tra i fatti che meritano una pena e quelli che non la meritano grande quantità di dubbi. I compilatori del codice attuale invece di far opera di semplificazione e di sintesi hanno spinto agli estremi il metodo casistico. Tutte queste distinzioni hanno complicato la materia, e per forza di cose hanno generato lacune.
Falsificare = porre in essere una situazione capace di far apparire la realtà diversa da quella che è.
Il concetto di falsificazione assume due profili diversi che bisogna tenere ben distinti:
Questa differenza è molto importante nella teoria del falso. L'immutatio veri (alterazione della verità) è destinata a provocare un giudizio erroneo; falso ed inganno sono due concetti collegati indissolubilmente. Però mentre alcune falsità ingannano solo una o poche persone, alcune ingannano il pubblico, cioè un numero indeterminato di individui delitti vs. fede pubblica Il falso in questione concerne un quid (qualcosa) che nella comunità sociale gode di un particolare credito. Si tratta di attentati alla genuinità e veridicità di mezzi probatori. Il nostro codice, nel titolo relativo ai delitti contro la fede pubblica, non ha contemplato tutti i fatti criminosi che hanno la possibilità di trarre in inganno un numero indeterminato di persone. Ne ha escluso le falsità giudiziali, alcuni delitti contro lo stato di famiglia, le frodi nel commercio ecc, ciò perché il legislatore ha ritenuto più rilevante l'offesa di altri interessi insita nei fatti medesimi, o comunque ha giudicato opportuno allocarli in diversa sede. Il legislatore nel titolo 7 non ha considerato solo le falsità vere e proprie , vi ha compreso oltre alla distruzione e occultamento di documenti anche alcune attività che rappresentano l'utilizzazione della cosa falsificata, oltre alcune azioni preparatorie del falso.
Discusso è il problema dell’oggetto giuridico di tali reati (unico o plurimo?). Secondo la teoria più antica (ROCCO), e che ancora oggi trova largo seguito sia in dottrina che in giurisprudenza, unico è l’oggetto giuridico dei reati in esame ed è individuato nella fede pubblica.
Rocco spiegava la fede pubblica come "la fiducia che la società ripone negli oggetti, segni e forme esteriori (monete, emblemi, documenti), ai quali l'ordinamento giuridico attribuisce un valore importante probatorio.
Tale teoria è stata criticata per l’ indeterminatezza del concetto di fede pubblica e, quindi, si è cercato di determinare diversamente l’oggetto giuridico dei reati di falso.
Secondo l'opinione corrente la pubblica fede costituisce un vero e proprio bene (o interesse) giuridico , un'entità reale, e titolare ne è la società. Per vario tempo la dottrina italiana aveva ritenuto che la fede pubblica traesse origine da un comando dell'autorità. Quest'idea è scomparsa in più recenti elaborazioni. Per Manzini, affinché la fiducia assuma il carattere di fede pubblica, non occorre che un precetto la imponga: sono le necessità e le consuetudini della vita sociale che la fanno sorgere e perciò la pubblica fede deve considerarsi come un fenomeno collettivo, un costume sociale. Quindi secondo lui la pubblica fede è "quella fiducia usuale che lo stesso ordinamento dei rapporti sociali e l'attuazione pratica di esso determina tra i singoli o la pubblica autorità e i soggetti, relativamente all'emissione e circolazione monetaria, ai mezzi simbolici di pubblica autenticazione ai documenti e qualità delle persone". Critiche di ambiguità e artificiosità.
L'autore pensa che non si possa negare alla teoria dominante un fondo di verità. La fiducia che la generalità dei cittadini ripone in certi oggetti e segni non è un prodotto dell'immaginazione ma una realtà. La pubblica fede inoltre viene considerata un interesse sociale meritevole di protezione da parte dello Stato.
Fede pubblica, quale fiducia e sicurezza nelle relazioni giuridiche, e l’interesse specifico tutelato dalla genuinità e veridicità dei mezzi di prova
Il problema non è aver considerato la pubblica fede come oggetto giuridico , ma aver attribuito a tale criterio un valore esclusivo, infatti il falso nella realtà delle cose non è mai fine a se stesso, si falsifica per conseguire un risultato che oltrepassa la falsificazione, non a caso il legislatore quando sottopone a pena gli atti di utilizzazione della cosa falsificata esige sempre la condizione negativa della mancanza di concorso nella falsificazione. Ne deriva che l'uso del falsificato, che di per sé è punibile, non forma oggetto di particolare sanzione e neppure aggravamento di pena, quando si verifica ad opera del falsario o suo complice, proprio perché il legislatore ha riconosciuto che tale uso è il naturale sbocco o epilogo dell'azione criminosa. (L’offesa alla fede pubblica, invero, non è altro che il mezzo di cui si serve il falsario per uno scopo ulteriore, che consiste, appunto, nell’offesa di quell’interesse specifico tutelato dalla genuinità e veridicità dei mezzi di prova. Colui che, ad esempio, falsifica una moneta non intende offendere la pubblica fede; egli, in realtà, tende a procurarsi i vantaggi illeciti derivanti dalla circolazione della moneta falsificata.) La protezione è immediata e diretta , infatti al titolare dell'interesse specifico leso o posto in pericolo è riconosciuto il diritto al risarcimento del danno (costituendosi parte civile). La legge non tutela solo la pubblica fede o gli interessi particolari, ma anche l'interesse dello Stato alla regolarità della circolazione monetaria.
I compilatori del codice attuale non si sono allontanati da questa direttiva, però le tendenze formalistiche che negli ultimi decenni sono prevalse in dottrina e giurisprudenza hanno finito con lo svuotare di contenuto il principio tradizionale. Soprattutto nel settore del falso documentale, si afferma che vi è sempre un danno nella falsità in atti pubblici perché in ogni caso è menomata la fede pubblica inerente alla forza probante dell'atto. Ne deriva un estremo rigore nella repressione delle irregolarità formali compiute dai pubblici ufficiali , il notaio rischia una condanna se dimentica di far apporre la firma ad una parte presente alla stipulazione e la fa firmare in un momento successivo. È ancora peggio il fatto che questo rigorismo non sia applicato costantemente, nessuno infatti condannerebbe il professore che firma il verbale di un esame in cui non è stato presente incongruenze e disparità di trattamento.
In ogni caso va sottolineata l'impunità del falso grossolano = falso macroscopicamente rilevabile e, quindi, non idoneo a trarre in inganno alcuno; la falsità che per il modo in cui è compiuta non può trovare credito presso le persone a cui è destinata. L'imitatio veri è solo una condizione pratica perché nella maggior parte dei casi il falso sia efficace, ma l'offesa della pubblica fede non basta ad integrare il momento oggettivo, occorre che sia offeso anche l'altro bene tutelato dalle norme incriminatrici, l'integrità dei mezzi probatori. Da ciò deriva l' impunità del falso innocuo = il falso che, se pure non grossolano, non è in concreto idoneo a ledere la genuinità o la veridicità del documento; più specificamente e in riferimento alla falsità è l’alterazione che cade su una parte dell’atto assolutamente priva di valenza probatori. È anche prevista l ’impunità del falso inutile = è la falsificazione di un documento giuridicamente inesistente (esempio di inesistenza assoluta del documento, è quello della mancanza di firma del soggetto che lo ha emesso quando si tratti di atto di competenza di un organo individuale). Ciò posto, dottrina e giurisprudenza sono concordi nel ritenere penalmente irrilevanti tali forme di falsità, facendo ricorso alla figura del reato impossibile.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo , dottrina e giurisprudenza sono tormentate da grande incertezza e disparità di opinioni, mentre domina un rigorismo pari a quello dell'elemento materiale, che deriva dalla diffusa tendenza di limitare al massimo nell'accertamento dei reati le indagini di carattere psicologico, onde evitare che gli autori dei fatti criminosi riescano a sfuggire alla giustizia. La più cruda espressione del rigorismo è costituita dal principio del " dolus in re ipsa ", cioè che il dolo è insito nel fatto stesso della falsificazione. S'intende ovviare alla difficoltà della dimostrazione del fatto che chi ha falsificato un documento ha inteso ledere la fede pubblica.
Non basta la semplice volontà di nascondere la realtà, attraverso la condotta falsificatoria; è anche necessario che l'agente si renda conto di recare pregiudizio a uno o più soggetti, ledendo l'interesse tutelato dal documento e/ o la fede pubblica. Queste conclusioni valgono sia che si accolga l'opinione secondo cui il falso documentale tuteli la fede pubblica, sia quella secondo cui esso protegge l'interesse pertinente al documento che rileva nella vicenda concreta.
È un anacronismo, si torna al medioevo, la coscienza giuridica moderna vuole sempre che il dolo sia provato.
La Cassazione nei primi tempi dopo l'entrata in vigore del codice attuale, si ispirava ad una certa larghezza, e in più occasioni negò la sussistenza del dolo quando l'autore del falso avesse agito con la positiva convinzione dell'assoluta innocuità del suo operato. Successivamente, essa si è irrigidita proclamando che nei delitti di falso il dolo consiste nella cosciente e volontaria immutazione del vero senza la ricerca di un'intentio nocendi e neanche di un'intentio decipiendi. Questo rigorismo è ingiustificato perché non si può ridurre il dolo alla semplice volizione del comportamento, il dolo per la sua natura non può prescindere dalla consapevolezza del carattere antisociale del fatto. Se ciò si ammette, bisogna dedurne che, nei delitti di falso, a costituire il dolo non è sufficiente la consapevole volontà di immutare il vero, ma occorre che il soggetto si renda conto di nuocere ad altri. In poche parole, la punibilità andrebbe negata per difetto dell'elemento soggettivo in casi dove per esempio taluno falsifica un ordine dell'autorità per fare un pesce d'aprile, o un individuo imita la firma di una persona per dimostrare la sua abilità calligrafica. Gli autori sono quasi tutti d'accordo nel riconoscere che questi e simili casi vadano impuniti, ma ciò non si concilia col principio che si proclama secondo il quale, per l'esistenza del dolo, basta la consapevole volontà di immutare il vero incongruenza. Carrara diceva che si ha buona fede non solo quando si crede vero ciò che è falso, ma anche quando conoscendo la falsità si crede che sia innocua. L'autore spera che la sua concezione di falso finirà col riscuotere in giurisprudenza i consensi che ha ottenuto in dottrina.
Le falsità contemplate nel capo I riguardano i seguenti oggetti:
A. Moneta : quella a cui sia stata attribuita, dallo Stato che la conia, attraverso gli organi e le modalità del proprio ordinamento giuridico, la funzione di mezzo di pagamento con efficacia liberatoria. Si tratta di un disco metallico il cui titolo e peso sono garantiti dallo Stato e provati dall’integrità delle impronte che ne ricoprono la superficie e dalla provenienza della coniazione dalle zecche autorizzate ad eseguirla. Non solo quelle italiane, anche quelle straniere, purché abbiano corso legale.
B. Carte di pubblico credito : sono, oltre a quelle che hanno corso legale come moneta (banconote), le carte e le cedole al portatore emesse dal governo (buoni del tesoro), e tutte le altre aventi corso legale emesse da istituti autorizzati.
C. Valori di bollo : carta bollata, marche da bollo, francobolli (non quelli non più in uso).
D. Biglietti di pubbliche imprese di trasporto.
Scopo specifico è tutelare la regolarità della circolazione monetaria. Naturalmente la tutela è estesa anche ai privati che risultino danneggiati dalle falsità. Spezzettando in modo eccessivo ed ingiustificato la materia, il codice configura le seguenti fattispecie (disciplina identica per monete e carte di pubblico credito).
Il dolo consiste nella coscienza e volontà di realizzare uno dei fatti descritti nelle norme incriminatrici, conoscendo la falsità delle monete e rendendosi conto che il comportamento contrasta con le esigenze della vita in comune. Quando la legge espressamente richiede il fine di mettere in circolazione le monete false, si richiede in più tale fine (dolo specifico). Art. 456 : i reati ex 453 e 455 sono aggravati se dai fatti che li costituiscono deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di stato, oppure ne è compromesso il credito dei mercati interni o esteri (ha carattere oggettivo). Art. 463: esimente speciale (esclusione della responsabilità penale) x colui che avendo commesso alcuno dei fatti sopra indicati riesce, prima che l'autorità ne abbia notizia, a impedire la contraffazione, l'alterazione, la fabbricazione o la circolazione delle monete.
I. Falsificazione, introduzione nello Stato, detenzione o messa in circolazione : art. 459: " Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 si applicano anche in questo caso ma le pene sono ridotte di un terzo". È applicabile anche qui l'esimente del 463.
II. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati : art. 464 stabilisce reclusione fino a 3 anni e multa fino a 516 euro. L'uso dev'essere la naturale destinazione del valore di bollo, non rientra l'uso a scopo collezionistico (eventualmente si ha truffa). Si ha forma attenuata quando i valori falsificati sono ricevuti in buona fede (pena del 457 ridotta di un terzo).
III. Alterazione di segni nei valori di bollo e uso : art. 466 (depenalizzato) per colui che cancella dai valori di bollo i segni appostivi per indicare l'uso già fattone qualora ne faccia uso o lascia che altri ne facciano uso, o per chi senza concorso nell'alterazione ne fa uso (sanzione amministrativa 103-619 euro, 51-309 attenuata x chi li riceve in bf).
Allo scopo di rafforzare la repressione, il codice incrimina come reati a sé stanti le seguenti attività preparatorie che, secondo i principi generali, non rientrano nello schema del tentativo:
I. Contraffazione di carta filigranata in uso x la fabbricazione di pubblico credito o di valori di bollo : punito dall'art. 460, anche se acquista, detiene o aliena tale carta (2- anni, 309-1032 euro).
II. Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata: art. 461 1-5 anni 103-516 euro.
La contraffazione si verifica quando la carta è fabbricata da chi non è autorizzato. Questi due reati sono consumati appena le attività indicate nelle norme incriminatrici ( acquisto, fabbricazione, detenzione, alienazione ) sono condotte a termine. Per quanto si tratti di attività preparatorie rispetto al falso, non vi è ragione di escludere la configurabilità del tentativo. Anche qui si applica l'esimente speciale del 463. Si applicano solo se i fatti non costituiscono un più grave reato.
I. Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasporto : art. 462 recl fino ad un anno e multa 10-216 euro, idem per chi acquista o detiene tali biglietti al fine di metterli in circolazione non concorrendo nella contraffazione o nell'alterazione.
II. Uso di biglietti falsificati : art. 465 depenalizzato, punisce chi fa uso di biglietti non essendo concorso nella contraffazione (sanzione 103-619 euro), pena minore (51-309) se ricevuti in buona fede.
III. Alterazione di segni nei biglietti usati e uso : art. 466 depenalizzato, per chi cancella o fa scomparire i segni appostivi per indicare l'uso già fattone, stessa sanzione del 465.
Art. 693: Chiunque rifiuta di ricevere, per il loro valore, monete aventi corso legale nello Stato, è punito con la sanzione amministrativa fino a trenta euro. Art. 694: chi ha ricevuto come genuine per un valore non inferiore a lire venti (quindi oggi meno di 1 cent, ma è impossibile perché non esistono monete inferiori) monete contraffatte o alterate non le consegna all'autorità entro 3 giorni da quando ha riconosciuto la falsità pena fino a 206 euro. Chiaramente entrambi sono stati depenalizzati.
SEZ 3 - FALSITA' IN DOCUMENTI
Ciò che caratterizza queste falsità è il fatto che l'azione del reo si svolge su quegli scritti che vanno sotto il nome di documenti (atti pubblici e scritture private). Secondo alcuni autori il documento non è solo l'oggetto materiale dell'azione criminosa, ma rappresenta anche il bene giuridico protetto. In questa classe di reati il doc assumerebbe il valore di bene giuridico a sé stante: sarebbe tutelato dalla legge nella sua efficacia probatoria. Questa concezione non può accogliersi perché i doc non sono protetti in sé stessi, ma in vista degli interessi x i quali possono avere rilevanza ai fini giuridici (anche perché se si crea ex novo un documento apocrifo, non è pensabile che sia oggetto di tutela penale). L'oggetto giuridico è duplice, fiducia e sicurezza delle relazioni giuridiche + interessi specifici che trovano garanzia nella genuinità dei doc in quanto mezzi di prova. Questi interessi specifici sono vari e non determinabili a priori. Ne deriva una minuta casistica, utilità discutibile in quanto il giudice ha larghi poteri discrezionali.
Documento : ogni scritto, anche recepito in un programma informatico dovuto ad una persona che in esso si palesa, contenente esposizione di dati, fatti o dichiarazioni di volontà.
Per l'esistenza del documento, indicato col termine atto, occorrono i seguenti requisiti :
a) forma scritta (eccetto per i doc informatici che sono comunque equiparati agli atti pubblici e alle scritture private, definiti come "qualunque supporto informatico contenente dati o info aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli). Costituiscono scritto non solo i segni alfabetici ma anche quelli numerici, stenografici, criptografici ecc purchè esprimano un pensiero, devono essere comprensibili da tutti o da un certo numero di persone.
2
c) che il doc sia compilato con le formalità prescritte.
Quando si verificano queste condizioni, il doc fa sempre fede fino a querela di falso della sua provenienza (autore) ed anche della data, ove questa sia essenziale.
Nei riguardi del contenuto , la fede privilegiata, come risulta dal testo del 2700 c.c. è circoscritta alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il PU attesta essere avvenuti in sua presenza e ai fatti che il PU dichiara di aver compiuto personalmente. Per tutto il resto, e quindi anche per gli apprezzamenti che il PU esprime nell'atto, la fede privilegiata non sussiste. Pertanto non è esatto contrapporre sic et simpliciter gli atti che fanno piena prova fino ad impugnazione di falso a quelli che fanno fede fino a prova contraria. La fede privilegiata infatti può riferirsi anche solo ad una parte del doc.
II. Scritture private : la nozione di scrittura privata si desume per esclusione da quella di atto pubblico, lo è ogni doc che non presenti le caratteristiche dell'atto pubblico , quindi anche quello del pu fuori dall'esercizio delle sue funzioni, o incompetente o incapace. Come x tutti i doc non serve che la scrittura sia precostituita per la prova. La tutela penale è indipendente dalla maggiore o minore efficacia probatoria delle scritture private. Il nostro codice infatti non distingue la scrittura privata che fa fede fino a impugnazione di falso da quella che fa fede fino a prova contraria. Il giudice però non potrà esimersi dal tener conto della forza probante della scrittura quando deciderà tra il minimo e il massimo della pena. L'art. 491 codice equipara agli atti pubblici alcune scritture private: testamenti olografi, cambiali e ogni altro titolo trasmissibile x girata o al portatore. L'equiparazione è solo ai fini della pena, ed è perseguibile a querela di parte tranne per il falso in testamento olografo.
IV. Originali e copie : si distinguono gli originali dalle copie autentiche perché il codice considera separatamente le relative falsità. Le copie semplici non hanno valore probatorio. È originale il doc redatto dalla persona che era a ciò autorizzata. Se ci sono più originali, si hanno i c.d. duplicati, ciascuno dei quali costituisce originale. Copia autentica è la riproduzione fedele e completa di un doc originale, autorizzata con qualsiasi mezzo e dichiarata conforme all'originale da un pu a ciò autorizzato. La dichiarazione si dice autenticazione. Art. 492: le falsità commesse su queste particolari copie sono pari a quelle sugli atti originali.
La differenza tra queste due forme di falso è che mentre nel falso materiale il doc viene falsificato nella sua essenza materiale (es. si crea un testamento apocrifo o si modifica la clausola di un testamento genuino), nel falso ideologico il doc è falsificato solo nella sostanza (il notaio redigendo un atto dichiara che le parti hanno fatto dichiarazioni diverse da quelle effettivamente rese). Il criterio è abbastanza confuso, per precisare la situazione il Manzini ha detto che il falso materiale si ha quando il doc non è genuino , il falso ideologico si ha se il doc è sì genuino, ma non veridico , perché colui che l'ha formato gli fa dire cose contrarie al vero.
Affinchè si possa parlare di genuinità occorrono due condizion i: 1) l'autore apparente è anche l'autore reale, 2) il doc non abbia subito alterazioni. Per alterazioni si intendono modificazioni di qualsiasi specie apportate dopo la sua definitiva formazione, anche dall'autore stesso senza essere autorizzato dagli aventi diritto. Il falso materiale quindi può presentarsi solo nelle due forme della contraffazione e dell'alterazione. Nei casi in cui il doc né contraffatto né alterato contiene dichiarazioni false, il falso è ideologico. Purtroppo se questo criterio si applica con coerenza si giunge a risultati diversi da quelli a cui la dottrina italiana tradizionale perviene, es. art. 478 viene qualificato come materiale il falso che commette il pu il quale supponendo esistente un atto pubblico o pvt ne simula una copia diversa dall'originale sbagliato, è ideologico! E avviene anche in molti altri casi. La differenza non implica solo diversità di classificazione, ma ha una portata pratica considerevole, anche se il nostro codice di regola punisce ugualmente le due specie di falso, perché le falsità materiali sono punibili sempre in quanto siano rilevanti, mentre quelle ideologiche esigono che l'autore del falso sia venuto meno all'obbligo giuridico di attestare o far risultare il vero.
L’art. 476 punisce il PU che, nell'es delle sue funzioni forma in tutto o in parte un atto falso o ne altera uno vero. L'espressione "formare" non si deve prendere alla lettera perché altrimenti comprenderebbe anche la falsità ideologica dell'art. 479, qua si intende nel senso di "contraffare". L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico , che consiste nella consapevolezza della immutatio veri , non essendo richiesto l' animus nocendi vel decipiendi; non si tratta, tuttavia, di un dolo in re ipsa , in quanto deve essere provato, dovendosi escludere il reato quando il falso derivi da una semplice leggerezza dell'agente. Recl 1-6 anni, 3-10 forma aggravata se la falsità concerne un atto o una parte di atto che faccia fede fino a querela di falso.
L’art. 477 c.p. contempla l’ipotesi del pubblico ufficiale che, nell’esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità. 6 mesi - 3 anni. Certificati : doc nei quali si attesta la verità o la scienza di determinati fatti o situazioni, es. carta d'identità. Per poter qualificare come certificato amministrativo un atto proveniente da un pubblico ufficiale, devono concorrere due condizioni : a) che l'atto non attesti i risultati di un accertamento compiuto dal pubblico ufficiale redigente, ma riproduca attestazioni già documentate; b) che l'atto, pur quando riproduca informazioni desunte da altri atti già documentati, non abbia una propria distinta e autonoma efficacia giuridica, ma si limiti a riprodurre anche gli effetti dell'atto preesistente.
Autorizzazioni amministrative : dichiarazioni rilasciate da un pubblico ufficio, dalle quali risulta che l'autorità amministrativa ha rimosso limiti posti dalla legge a certe attività dei singoli (licenze di porto d'armi, permessi, passaporti ecc.). Deve ritenersi che un atto abbia natura di autorizzazione quando ne derivi immediatamente la rimozione di ostacoli giuridici all'esercizio di una determinata attività, non quando esso disciplini in via generale le condizioni che legittimino
L'incompletezza di un’attestazione dà luogo ad una falsità ideologica qualora il contesto espositivo dell'atto sia tale da far assumere all'omissione dell'informazione, relativa ad un determinato fatto, il significato di negazione della sua esistenza
Il dolo richiesto per la configurabilità del reato di falso ideologico in atto pubblico è generico e, anche se non è in re ipsa , consiste nella consapevolezza della falsa attestazione, la quale va desunta dalla concreta condotta tenuta dall'agente.
Recl 1-6 anni, 3-10 forma aggravata se la falsità concerne un atto o una parte di atto che faccia piena prova fino ad impugnazione di falso.
II. Falsità ideologica commessa dal pu in certificati o autorizzazioni amministrative : art. 480: hp del pu che nell'esercizio delle sue funzioni attesta falsamente in certificati o aut ammi fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità. Fatti : avvenimenti e situazioni personali alla cui prova è destinato l'atto in virtù del potere certificante del pu (es. pagamento di una tassa).
III. Falsità commessa dal PU in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti : art. 478 punisce il pu che " nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o priv ne simula una copia e la rilascia in forma legale, o rilascia una copia di un atto pubblico o priv diversa dall'originale".
Sono due ipotesi , nella prima viene rilasciata una pretesa copia di un atto che non esiste , nella 2° l'atto esiste ma la copia è difforme all'originale. Reclusione 1-4 anni. Aggravante (3-8 anni) se la falsità concerne un atto o una parte che fa fede sino a querela di falso. L'articolo è qualificato come falsità materiale ma si tratta chiaramente di falsità ideologica. Il 3° comma del 478 prevede una pena minore (1-3 anni) se la falsità è commessa dal PU in un attestato sul contenuto di atti pubblici o privati. Questa specie di documento si ha quando il PU rilascia uno scritto in cui espone in forma sintetica il contenuto di un doc esistente (un riassunto). Il soggetto attivo può essere PU ma anche il pubblico impiegato incaricato di un pubblico servizio. Trattandosi di falsità ideologiche, ci vuole l' obbligo giuridico di attestare o far risultare il vero. Tale obbligo sussiste sempre per coloro che esplicano un potere di pubblica certificazione; nei confronti degli altri pubblici impiegati può derivare dall'ordinamento interno dell'Ammi. Come per tutti i reati contro la fede pubblica, la falsità dev'essere giuridicamente rilevante. Questi reati si perfezionano nel momento in cui l'atto contenente dichiarazioni fake è chiuso, ovvero quando è completo e definitivamente formato. Per quanto concerne il dolo, vale quanto si è detto per le falsità materiali. Anche qui non basta la semplice volontà di far risultare una cosa non rispondente al vero, il sogg deve rendersi conto della possibilità di ledere interessi che non sono di sua spettanza. Se quindi agisce col ragionevole convincimento dell'assoluta innocuità del fatto, il dolo non sussiste.
L'art. 483 punisce chiunque "attesta falsamente al PU in un atto pubblico fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità." (recl fino a 2 anni). Il delitto è aggravato (mai inferiore a 3 mesi) se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile. Tale falsità riguarda giorno, ora e luogo della nascita o della morte di una persona perché alle
falsità relative all'indennità o alle qualità della propria o dell'altrui persona, o alla soppressione e alterazione di stato provvedono altri articoli. Il documento redatto dal PU dev'essere precostituito per la prova del fatto attestato dal priv: null'altro si richiede. Non occorre che l'atto sia idoneo a provare il fatto attestato, e tantomeno che faccia fede fino a querela di falso. Non fanno parte di questo reato i negozi simulati perché in essi non si riscontra una falsa attestazione di verità, ma una falsa dichiarazione di volontà. Per quanto riguarda il dolo vale quanto detto fino ad ora.
I. Falsità materiale in scrittura privata : art. 485 punisce " chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma una scrittura priv falsa o ne altera una vera qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso" (6 mesi - 3 anni). L'attività esecutiva del reato è complessa, risultando da due comportamenti. Il primo è la falsificazione (formare = contraffare, alterare = fare qualsiasi tipo di modifica non autorizzata). Senza dubbio siamo nel falso materiale in quanto non c'è genuinità o veridicità del doc le affermazioni mendaci che figurano nella scrittura privata non sono sanzionate dalla legge, mentre la contraffazione e l'alterazione, purchè giuridicamente rilevanti, sono punibili sempre anche se dirette a dimostrare un fatto vero. Il secondo comportamento richiesto x la sussistenza del reato consiste nel far uso, o lasciare che altri faccia uso, del doc alterato o contraffatto. Quindi falsificazione semplice non basta, è necessaria un'azione o un'omissione (lasciare che altri ne faccia uso). Questo uso ne segna il tempo e il luogo della consumazione, per la quale non serve che l'agente abbia conseguito vantaggi. Incertezza in dottrina se ci sia o no la possibilità di tentativo. Per la sussistenza del dolo si richiede che il sogg abbia voluto la falsificazione e che abbia voluto l'uso o tollerato l'uso da parte di terzi. Oltre a questi requisiti l'art. 485 richiede che il fatto sia commesso al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. Secondo l'autore il vantaggio è un profitto non qualsiasi ma che derivi dal sacrificio di un legittimo interesse altrui il falsificatore deve mirare a procurare a sé o ad altri un utile a danno di un terzo. È quindi dolo specifico : l'agente deve avere non solo la consapevolezza di offendere gli interessi protetti, ma anche l'intenzione di trarre un utile o recare un danno attraverso tale offesa. Reato perseguibile a querela della persona offesa (salvo x testamento olografo, in tal caso comunque la pena è aggravata e si usa il 476, 1-6 anni).
II. Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità : art. 481 punisce l’esercente di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità che attesti falsamente, in un certificato, fatti dei quali l’atto sia destinato a provare la verità. Es. i certificati sanitari o quelli di eseguita pratica professionale x pratica avvocato. Sono tutti scritture private ma godono di maggior credito delle comuni scritture private per la posizione giuridica di chi li rilascia. Recl fino ad 1 anno oppure multa 51-516 euro. Circostanza aggravante speciale se fatto è commesso a scopo di lucro (si applicano congiuntamente le pene). Non serve che il vantaggio economico sperato dall'autore del falso sia conseguito.
III. Falsità in registri e notificazioni : art. 484 punisce "chiunque, essendo obbligato per legge a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza o a fare notificazione
Se l'uso ha per oggetto una scrittura privata falsa il reato è procedibile a querela dell'offeso, tranne che x testamento olografo.
Foglio firmato in bianco è ogni mezzo atto alla documentazione, il quale contenga solo la firma di colui che lo ha rilasciato oppure una dichiarazione incompleta, destinata ad essere integrata con qualche elemento essenziale, es. data o cifra.
Bisogna distinguere il caso in cui il riempimento del foglio sia effettuato: A) dalla persona che è in possesso del foglio medesimo per un titolo che importi obbligo o facoltà di contemplarlo, B) da quello in cui ciò abbia luogo per opera di persone diverse
Nella 2° hp (che comprende sia possesso illegittimo che legittimo), l'art. 488 dice che si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o scritture private. Nella 1° hp si ha l'abuso di foglio firmato in bianco. A rigore non sarebbe una falsità ma una frode, si abusa della fiducia che in lui era stata riposta dal sottoscrittore del foglio. Critiche dottrina. Il codice distingue due figure di abuso di foglio firmato in bianco. I. Atto privato: Art. 486 punisce "chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi obbligo o facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato… se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso" (6 mesi - 3 anni). II: Atto pubblico : art. 487 punisce il PU che "abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato". (pene 479-480). Ambedue i reati presuppongono nell'agente il possesso, il quale rispetto al pu deve trarre origine da ragioni di ufficio. Presuppongono anche l'obbligo o la facoltà di riempire il foglio. L'azione esecutiva consiste in entrambi i casi nello scrivere o far scrivere nel doc un atto diverso da quello a cui il soggetto era obbligato o autorizzato (dizione infelice della legge, il riempimento abusivo potrebbe anche essere solo una data). L'abuso commesso dal privato esige, in particolare, che costui faccia uso o lasci che altri faccia uso del foglio irregolarmente riempito, il che non è richiesto per l'abuso commesso dal PU. L'uso da parte del priv va inteso come impiego del foglio quale mezzo di prova, irrilevante se dopo aver irregolarmente riempito un biancosegno ci do fuoco. Un'altra differenza è che nel 486 il dolo è specifico (oltre ad essere perseguibile solo a querela dell'offeso), nel 487 è generico.
SEZ 4 - FALSITA' IN CONTRASSEGNI
Il contrassegno è un mezzo di prova al pari del doc. Ne differisce sia perché non indica alcuna persona come proprio autore, sia perché ha un valore simbolico. Mentre il doc manifesta a chiunque il suo contenuto, il significato del contrassegno è più o meno convenzionale (es. i marchi). La materia del contrassegno in Italia è stata elaborata dal Carnelutti il quale ha dato al concetto un'estensione eccessiva, comprendendo anche le monete (non era il caso), le quali non servono a fornire una prova ma ad offrire un mezzo di scambio indispensabile nella vita economica.
I contrassegni possono essere di varia specie, i principali sono quelli che indicano la provenienza di uno scritto o di una cosa, la qualità o quantità di un oggetto o l'uso che ne è stato fatto. Dai contrassegni sono distinti gli strumenti che sono destinati ad apporli, non sono mezzi di prova. Le norme che incriminano le falsità in contrassegni mirano a tutelare, oltre alla pubblica fede, gli interessi specific i che possono essere offesi dalle falsità stesse, interessi che variano secondo le diverse fattispecie. Anche x questo gruppo di reati di falso valgono i principi generali irrilevanti le falsità grossolane o innocue + non serve la consapevole volontà della falsificazione x sussistenza dolo, ma anche che il sogg si renda conto che offende la pubblica fede e lede o pone in pericolo l'interesse specifico.
Gli artt. 467-468 puniscono chi contraffà: a) pubblici sigilli (specialmente quello dello stato), b) gli altri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione. I sigilli sono gli strumenti atti a riprodurre su determinati oggetti, mediante impressione, i disegni o le diciture che essi recano. Tra gli altri strumenti sono compresi i bolli a umido o a secco, i marchi che lasciano impronte a fuoco ecc. Contraffare = fabbricare illegittimamente, senza autorizzazione. In realtà più che una vera falsità è un atto preparatorio del falso, sottoposto a pena per l'importanza degli interessi che ne possono essere offesi.
La principale di queste falsità è la falsificazione di impronte di una pubblica autenticazione o certificazione. Le prime sono i segni apposti dalla pubblica autorità o un pubblico ufficio su un doc x attestarne la genuinità (provenienza dall'ente). Le seconde sono i contrassegni apposti da una pub aut o un pub uff x comprovare il compimento di un determinato atto o ad indicare la qualità, stato o origine di una cosa. La legge distingue la contraffazione delle impronte effettuata mediante pubblici sigilli e altri strumenti degli artt. 467-468 dalla contraffazione effettuata con mezzi diversi. La prima è prevista nei 2 articoli precedenti ed è prospettata dalla legge sotto l'aspetto di uso degli strumenti stessi. Tale falsità è soggetta a pena solo se effettuata da persona diversa dall'autore della fabbricazione illecita dello strumento o da un suo complice. Se invece è dovuta a persona che vi abbia partecipato, la falsità resta assorbita dal precedente fatto punibile. La seconda è prevista dal 469, che punisce " chiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli artt precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazione o certificazione ". Anche se dice solo contraffazione, comprende anche l'alterazione. Oltre a questi veri e propri fatti che costituiscono falsità, il codice punisce: a) l'uso della cosa che reca l'impronta falsificata (469) sempre se l'autore non sia concorso; b) la vendita o l'acquisto di cose con impronte falsificate (470). Le sanzioni sono le stesse pene sancite x la fabbricazione illegittima degli strumenti se si usano gli strumenti del 467-468, x falsificazioni con altri mezzi e x uso cose impronta falsificata stesse pene ridotte di 1/3. X vendita o acquisto: pene artt. 467-468-469 secondo i casi.
Art. 471 punisce colui che " essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a danno altrui o a profitto di sé o di altri". Non occorre che il pregiudizio o l'utile si verifichi concretamente. Si esige che l'agente si sia procurato i sigilli, occorre un impossessamento illegittimo. Chiaramente è possibile che si concreti un'altra figura criminosa concorso reati.
Dato però che di essi è fatta menzione specifica nel 473, dovrà applicarsi questa norma, mentre alle falsità ideologiche restano applicabili le disposizioni sul falso documentale. La contraffazione deve vertere su parti essenziali di questi segni, deve derivare possibilità di confusione tra il pubblico. Basta al dolo la coscienza e volontà di detenere le cose destinate alla vendita con la consapevolezza della contraffazione del marchio altrui.
SEZ 5 - FALSITA' PERSONALI
Creazione ex novo della classe delle falsità personali ha contribuito a complicare la materia del falso già di per sé complicata. In questa categoria sono state raccolte alcune figure criminose consistenti in azioni che possono indurre in errore le autorità o il pubblico sull'identità, sullo stato o sulle qualità di una persona, sia che si tratti dello stesso agente, sia di altri. L'anomalia deriva dal fatto che il criterio di classificazione si trova su un piano diverso da quello che è seguito per le altre categorie di falso, le quali si distinguono secondo l'oggetto materiale dell'azione: valori pubblici, doc e contrassegni. Nella classe in esame invece, non è l'oggetto materiale che viene in considerazione, ma lo scopo a cui l'inganno è diretto. Non sempre si trova facilmente l'offesa della pubblica fede, più spesso viene leso un interesse PA.
Nella nozione di qualità personali rientrano gli attributi ed i modi di essere che servono ad integrare l'individualità di un soggetto, e cioè sia le qualità primarie, quali sono quelle concernenti l'identità e lo stato civile delle persone, sia le altre qualità che pure contribuiscono ad identificare le persone, quali la professione, la dignità, il grado accademico, l'ufficio pubblico ricoperto, una precedente condanna e simili. Tra le indicazioni che concorrono a stabilire le condizioni della persona, individuandola nella comunità sociale, rientra la qualità di allevatore di ovini che un soggetto si attribuisca, contrariamente al vero, in una dichiarazione rilasciata ad un funzionario incaricato dal sindaco
I. L'art. 495 punisce chiunque: " a) dichiara o attesta falsamente al PU in un atto pubblico l'identità o lo stato o altre qualità della propria o dell'altrui persona, b) commette il fatto in una dichiarazione destinata ad essere riprodotta in un atto pubblico." La falsa attestazione può essere tanto provocata da richiesta, quanto spontanea. Il reato si perfeziona nel momento in cui le false dichiarazioni vengono fatte e a nulla rileva che il pu sia stato tratto o meno in inganno dalle dichiarazioni stesse. Nell'identità o qualità personali è compreso anche il domicilio e la residenza. Reclusione fino a 3 anni, mai meno di 1 anno se il delitto è aggravato (seg. 3 casi): a) si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; b) la falsa dichiarazione sul proprio stato o qualità pers è resa da un imputato all'autorità giudiziaria; c) per effetto della falsa dichiarazione, un provvedimento penale viene iscritto nel casellario giudiziale sotto falso nome. Attenuante speciale x chi ha dichiarato il falso allo scopo di ottenere, per sé o per altri, il rilascio di certificati o autorizzazioni ammi sotto falso nome o altre info mendaci (diminuzione ordinaria). Nel reato di falsa dichiarazione a pubblico ufficiale di qualità personali proprie in relazione ai precedenti penali, il dolo generico consiste nella coscienza e volontà di alterare una qualità della propria persona (stato di incensuratezza) in una dichiarazione resa ad un pubblico ufficiale. II. L'art. 496 punisce chi, fuori dai casi del 495, " interrogato sull'identità sullo stato o su altre qualità della propria o dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a pu o a persona incaricata di un pubblico servizio, nell'es delle funzioni o del servizio " (recl fino ad 1 anno, multa fino a 516 e).
Differenze col 495: a) qui la dichiarazione falsa non è fatta in un atto pubblico e non è destinata ad essere riprodotta in un atto del genere, b) presupponendo un'interrogazione consiste sempre in una risposta, c) comprende anche la dichiarazione resa a persona incaricata di un pubblico servizio nell'esercizio del servizio medesimo. La falsa dichiarazione non va confusa col rifiuto di indicazioni sulla propria identità personale.
Art. 497 due hp:
In merito alla prima fattispecie, la frode consiste nel fatto di spacciarsi per qualcun altro, avente diritto ad ottenere il certificato. E’ necessario che la frode consista nel farsi rilasciare il certificato e non nell’ottenere il suddetto traendo in inganno un altro soggetto che legittimamente lo possiede.
La seconda ipotesi di reato consiste nell’uso del certificato per uno scopo diverso da quello per il quale è domandato. Se non è richiesto di indicare lo scopo, l’uso illegittimo non si configura, in quanto diversamente si opererebbe una estensione analogica della incriminazione. Chiaramente x essere applicato questo art. non devono ricorrere gli estremi di un delitto di falsità in atti. Reclusione fino 6 mesi, multa fino a 516 euro.
Art. 497 bis (introdotto nel 2005 misure urgenti vs terrorismo internazionale): "chiunque è trovato in possesso di un doc falso valido x espatrio reclusione 1-4 anni. Pena aumentata da 1/3 a ½ x chi fabbrica il doc falso o lo detiene fuori dai casi di uso personale".
Art. 497 ter, le pene del bis si applicano anche: "a chiunque illecitamente detiene segni distintivi, contrassegni o doc di identificazione in uso alla Polizia, e a chiunque illecitamente li fabbrica o ne fa uso".
Art. 498 depenalizzato, si occupava di chi illegittimamente porta in pubblico una divisa o segni distintivi di un ufficio o pubblico impiego, o di una professione x cui è richiesta una speciale abilitazione, o un abito ecclesiastico, o chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o qualità inerenti a uffici o professioni dette prima (154-929 euro + pubblicazione).
Art. 494 punisce chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona, attribuendo a sé o ad altri un falso nome, un falso stato, ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effetti giuridici, sempre che il fatto non costituisca un altro delitto contro la fede pubblica. Il delitto di sostituzione di persona è sussidiario rispetto ad ogni altro reato contro la fede pubblica, tuttavia, in tanto può ritenersi assorbito in altra figura criminosa in quanto ci si trovi in presenza di un fatto unico, riconducibile contemporaneamente sia alla previsione dell'art. 494 c.p. sia a quella di