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Principi di Garanzia nel Diritto Penale: Irretroattività e Responsabilità dell'Ente - Prof, Appunti di Diritto Penale

Allego appunti di diritto penale presi durante la lezione della Prof Cagli. Università di Bologna "consulente del lavoro" - APPUNTI PARTE GENERALE

Tipologia: Appunti

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DIRITTO PENALE
23/02/21
INTRODUZIONE
Il diritto penale ha degli aspetti apparentemente filosofici e teorici che richiedono ragionamenti e
collegamenti ed è quindi meno sistematico rispetto agli altri diritti. Ci sono molte opinioni che si
contrappongono. Vi sono infatti molti casi in cui vi sono diverse opinioni su uno stesso fatto. Nello studio
del diritto penale si richiede l’elaborazione concettuale degli istituti, quindi questo soprattutto nella parte
generale; la parte speciale è più tecnica.
Quando si parla di diritto penale la prima cosa che bisogna sapere è che il diritto penale è completamente e
presenta degli aspetti di totale diversità rispetto agli altri strumenti di intervento dell’ordinamento giuridico
ossia diritto civile e amministrativo. L’elemento chiave che distingue il diritto penale e lo strumento di
intervento dei poteri dello stato che lo distingue dagli altri ordinamenti giuridici è la SANZIONE = PENA –
SANZIONE CRIMINALE/PENALE. La sanzione con cui il diritto penale agisce e con cui opera è una sanzione
assolutamente UNICA rispetto a tutte le altre sanzioni, nel panorama delle sanzioni giuridiche naturalmente
ne troviamo una quantità infinita, molte di queste hanno una funzione ripristinatorie come il risarcimento
del danno o nel diritto civile di ripristinare lo status quo. Poi ci sono sanzioni che hanno una funzione di
carattere conciliativo, per trovare una conciliazione come nel diritto commerciale e civile. Il diritto penale si
serve solo di sanzioni PUNITIVE. Sono sanzioni che hanno fondamentalmente una natura punitiva.
La PENA è l’unica sanzione del ns ordinamento che va ad incidere su uno o più diritti dell’individuo (= reo
ossia soggetto e attore agente di chi ha commesso il reato), diritti fondamentalissimi e personalissimi. La
sanzione criminale per eccellenza è quella detentiva, quindi la pena carceraria quindi la sanzione classica
oggi non è più la sanzione unica, infatti oggi si assiste più ad una aspirazione alla de-carcerizzazione ossia ad
una sostituzione della pena detentiva con altre misure/sanzioni sostitutive e alternative. Ma di fatto la
sanzione penale ha questa caratteristica sua unica e propria che è la sua capacità di incidere sulla libertà
personale ossia su uno dei diritti fondamentali tutelati dalla ns costituzione e dalle convenzioni
internazionali. Può incidere direttamente attraverso la pena detentiva o indirettamente anche quando
siamo in presenza di una sanzione pecuniaria in ipotesi di reato ma se il soggetto non è in grado di
adempiere pagando la pena pecuniaria attraverso il processo si ha una sostituzione e una conversione della
pena pecuniaria in pena detentiva. Inoltre, la condanna penale o anche lo stesso processo penale ha una
capacità di stigmatizzazione dell’individuo ed una capacità simbolica di incidere sulla DIGNITA’
PERSONALE. Tutto ciò non accade nel caso di sanzioni amministrative o civili. Quindi, la caratteristica
fondamentale che rende unico il diritto penale è che è uno strumento che per tutelare e proteggere e
garantire dei diritti e degli interessi fondamentali del cittadino utilizza quest’arma che è la sanzione penale
che è un’arma che a sua volta va a offendere ed incidere e violare in maniera molto pregnante dei diritti
fondamentali che sono la LIBERTA’ e la DIGNITA’ della persona. È stata definita come ius terrible. Da un
lato la difesa dei diritti fondamentali con la previsione di fattispecie di reato e dall’altra però la violazione
dei diritti fondamentali con l’infezione della sanzione penale e pena.
CONSEGUENZE
Tutto ciò comporta delle conseguenze. Noi abbiamo una serie di principi che hanno nella maggior parte una
valenza costituzionale e convenzionale, perché oggi è diventato un punto di riferimento assolutamente
imprescindibile ciò che è definito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ed ha un’influenza
sempre maggiore. Questi principi valgono solo per il diritto penale e che sono dei principi di GARANZIA, che
servono a garantire il singolo cittadino e il reo (destinatario della norma penale) da una eccessiva
dilatazione e un eccessivo uso privo di controllo, limiti e vincoli dello strumento penale cioè limitare il più
possibile l’uso del diritto penale perché bisogna limitare il più possibile l’uso della pena e l’offesa di questi
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DIRITTO PENALE

INTRODUZIONE

Il diritto penale ha degli aspetti apparentemente filosofici e teorici che richiedono ragionamenti e collegamenti ed è quindi meno sistematico rispetto agli altri diritti. Ci sono molte opinioni che si contrappongono. Vi sono infatti molti casi in cui vi sono diverse opinioni su uno stesso fatto. Nello studio del diritto penale si richiede l’elaborazione concettuale degli istituti, quindi questo soprattutto nella parte generale; la parte speciale è più tecnica. Quando si parla di diritto penale la prima cosa che bisogna sapere è che il diritto penale è completamente e presenta degli aspetti di totale diversità rispetto agli altri strumenti di intervento dell’ordinamento giuridico ossia diritto civile e amministrativo. L’elemento chiave che distingue il diritto penale e lo strumento di intervento dei poteri dello stato che lo distingue dagli altri ordinamenti giuridici è la SANZIONE = PENA – SANZIONE CRIMINALE/PENALE. La sanzione con cui il diritto penale agisce e con cui opera è una sanzione assolutamente UNICA rispetto a tutte le altre sanzioni, nel panorama delle sanzioni giuridiche naturalmente ne troviamo una quantità infinita, molte di queste hanno una funzione ripristinatorie come il risarcimento del danno o nel diritto civile di ripristinare lo status quo. Poi ci sono sanzioni che hanno una funzione di carattere conciliativo, per trovare una conciliazione come nel diritto commerciale e civile. Il diritto penale si serve solo di sanzioni PUNITIVE. Sono sanzioni che hanno fondamentalmente una natura punitiva. La PENA è l’unica sanzione del ns ordinamento che va ad incidere su uno o più diritti dell’individuo (= reo ossia soggetto e attore agente di chi ha commesso il reato), diritti fondamentalissimi e personalissimi. La sanzione criminale per eccellenza è quella detentiva , quindi la pena carceraria quindi la sanzione classica oggi non è più la sanzione unica, infatti oggi si assiste più ad una aspirazione alla de-carcerizzazione ossia ad una sostituzione della pena detentiva con altre misure/sanzioni sostitutive e alternative. Ma di fatto la sanzione penale ha questa caratteristica sua unica e propria che è la sua capacità di incidere sulla libertà personale ossia su uno dei diritti fondamentali tutelati dalla ns costituzione e dalle convenzioni internazionali. Può incidere direttamente attraverso la pena detentiva o indirettamente anche quando siamo in presenza di una sanzione pecuniaria in ipotesi di reato ma se il soggetto non è in grado di adempiere pagando la pena pecuniaria attraverso il processo si ha una sostituzione e una conversione della pena pecuniaria in pena detentiva. Inoltre, la condanna penale o anche lo stesso processo penale ha una capacità di stigmatizzazione dell’individuo ed una capacità simbolica di incidere sulla DIGNITA’ PERSONALE. Tutto ciò non accade nel caso di sanzioni amministrative o civili. Quindi, la caratteristica fondamentale che rende unico il diritto penale è che è uno strumento che per tutelare e proteggere e garantire dei diritti e degli interessi fondamentali del cittadino utilizza quest’arma che è la sanzione penale che è un’arma che a sua volta va a offendere ed incidere e violare in maniera molto pregnante dei diritti fondamentali che sono la LIBERTA ’ e la DIGNITA’ della persona. È stata definita come ius terrible. Da un lato la difesa dei diritti fondamentali con la previsione di fattispecie di reato e dall’altra però la violazione dei diritti fondamentali con l’infezione della sanzione penale e pena. CONSEGUENZE Tutto ciò comporta delle conseguenze. Noi abbiamo una serie di principi che hanno nella maggior parte una valenza costituzionale e convenzionale , perché oggi è diventato un punto di riferimento assolutamente imprescindibile ciò che è definito dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo ed ha un’influenza sempre maggiore. Questi principi valgono solo per il diritto penale e che sono dei principi di GARANZIA , che servono a garantire il singolo cittadino e il reo (destinatario della norma penale) da una eccessiva dilatazione e un eccessivo uso privo di controllo, limiti e vincoli dello strumento penale cioè limitare il più possibile l’uso del diritto penale perché bisogna limitare il più possibile l’uso della pena e l’offesa di questi

beni fondamentali. Lo strumento penale dovrebbe essere l’ultima spiaggia e alternativa che l’ordinamento ha a disposizione per proteggere gli interessi in gioco ossia l’ estrema ratio solo laddove non vi sia altra possibilità di intervenire o anche con misure extra giuridiche o con altri rimedi di carattere giuridico che siano meno invasivi nei diritti della persona. Il diritto penale può essere uno strumento oltremodo lesivo delle prerogative della persona e lo è stato. Il diritto penale garantistico che trova dei limiti e regole nasce nel periodo dell’ illuminismo con l’esigenza della certezza del diritto, della legalità, delle pene umane e proporzionate. Il diritto moderno richiede delle GARANZIE ed è quello che nasce nel periodo dell’illuminismo prima delle pene corporali, alla mancanza totale di processi, di giusti processi, le confessioni false o estorte con la mancanza di leggi certe quindi la impossibilità di sapere cos’era giusto o sbagliato, il reato poteva essere tranquillamente essere deciso dal sovrano ciò che era penale in un momento piuttosto che in un altro. Si veniva puniti per atteggiamenti immorali c’era una commistione per ciò che era immorale e penalmente rilevante, ciò che era peccato e quindi la mancanza totale di liceità. Lo strumento penale era privo di garanzie era quindi uno ius terrible. Il diritto penale rimane così negli stati totalitari. Da qui nasce tutto questo insieme di principi e regole che troviamo nella maggior parte della costituzione o tratti dalla costituzione o dalla interpretazione sistematica delle norme costituzionali che ne è stata data nel corso del tempo. Storicamente, la pena ha in sé proprio una natura afflittiva cioè nasce con in sé l’idea del castigo pena quindi come sofferenza da infliggere quindi come “ricompensa in negativo” per un male che è stato apportato come la violazione delle norme o comportamenti immorali. Fino al periodo dell’illuminismo la pena si autolegittimava, la pena siccome era stata considerata meritevole di pena, la pena come una sorte di castigo di retribuzione veniva applicata. Il senso era ricambiare la sofferenza con la sofferenza che era stata apportata. Nel corso degli anni a partire dall’illuminismo la pena come sofferenza non si può più autogiustificare cioè può essere prevista solo se ha una sua utilità la pena in sé può essere data solo se in qualche modo porta ad uno SCOPO e deve avere una FUNZIONE che non deve solo far soffrire e castigare ma attraverso il castigare e il far soffrire e il portare tale sofferenza l’ordinamento deve poter arrivare ad uno scopo. Qual è lo scopo principe della sanzione penale?

  1. PREVENZIONE GENERALE NEGATIVA : punisco perché minacciando di punire cerco di distogliere i consociati dal commettere quei fatti. Il fatto che io commetto un determinato fatto e ne consegue una certa pena questo dovrebbe essere una controspinta psicologica rispetto al mio desiderio verso il crimine. Dovrebbe contro bilanciare la spinta verso il crimine e persuadermi dal non commettere crimine questo è il meccanismo della prevenzione cioè la minaccia della pena. La comunità si arresta davanti alla paura di essere sottoposta a pena. Funzione: distogliere dal non realizzare i reati.
  2. PREVENZIONE GENERALEPOSITIVA : può essere utile perché porta i consociati a vedere quali sono i valori sposati dall’ordinamento e dovrebbe in modo pedagogico portare i consociati ad abbracciare i valori dell’ordinamento che sono protetti attraverso la minaccia della pena. Da un lato la minaccia serve perché è una sorta di controspinta psicologica distoglie dal commettere i reati ossia persuade al non commettere i reati; dall’altro se un fatto è previsto come fatto penale e quindi se un interesse è protetto da un’applicazione di una pena questo dovrebbe spingere in qualche modo i destinatari delle norme ad abbracciare e a conformarsi a questi valori , ad abbandonare i propri valori negativi e abbracciare quelli che l’ordinamento coglie e prende. La minaccia della pena potrebbe avere una funzione quindi educativa. Questa funzione ha un rischio il rischio è che in questo modo per prevenire la commissione di reati si possa in qualche modo strumentalizzare la persona e per tutelare al massimo i valori dell’ordinamento prevedere delle

PRINCIPI

Lo stato da un punto di vista di fonti come devono essere le norme penali e come deve essere prevista una norma penale e che efficacia ha nell’arco del tempo, quanto dura, questi sono principi formali ma fondamentali. Questi principi sono condensati nel:

  1. PRINCIPIO DI LEGALITA’ : è un principio fondamentale di diritto penale che è previsto dalla costituzione dall’articolo 25 e in particolare 25 secondo comma della Costituzione. Poi ci sono principi che attengono al contenuto del diritto penale. Cioè vincolano le scelte incriminatrici cioè vincolano il legislatore e il potere delle Stato nel momento in cui sceglie se a certi comportamenti può far seguire una sanzione penale. Ci sono delle regole e principi che cercano di delimitare e vincolare il legislatore nella scelta di criminalizzare certi comportamenti e di base questi principi devono fare i conti con un problema fondamentale cioè quando il legislatore può far seguire una pena ad un comportamento cioè quando può scegliere di utilizzare lo strumento penale e ancora più in dettaglio quali sono i beni e gli interessi che possono essere protetti attraverso l’uso del diritto penale. Non tutti gli interessi e i comportamenti possono essere vietati con lo strumento penale in quanto la pena è invasiva, e deve incidere quando vi sono interessi particolarmente rilevanti e gravi. Il legislatore ha una discrezionalità che non può essere vincolata in tutto ma ci sono dei principi garantistici che cercano di delimitare e contenere tutto ciò e il principio fondamentale è:
  2. PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’ : questo principio ci dice che il legislatore può intervenire con la sanzione penale e decidere che è reato un fatto quando questo fatto è offensivo e offende un interesse e un bene giuridico di particolare rilevanza. Il p. di offensività ci dice che è necessario che ci sia la presenza di un fatto materiale ed esteriore che offende un interesse di particolare rilievo e un bene giuridico. Offendere vuol dire:  Ledere che determina una lesione effettiva (omicidio, il bene giuridico è la vita e il fatto offensivo ossia omicidio che cagione una lesione effettiva). È sufficiente che questo fatto metta in pericolo il bene che crei una probabilità della lesione effettività ossia un alto grado di possibilità e che ci sia una probabilità di lesione. Questo è un principio costituzionale ma non vi è una norma specifica ma nel corso degli anni la corte costituzionale ha ritenuto che un’interpretazione collegata di varie norme costituzionale si può dire che il p. di offensività è un principio costituzionale è importante perché se il legislatore emana una norma con cui punisce un fatto non offensivo è possibile ovviamente sottoporlo a giudizio per contrasto con la costituzione, in quanto vi è un controllo di costituzionalità e quindi un limite allo strumento penale.  Si pone il problema di capire quali sono i beni giuridici che possono essere meritevoli di tutela penale e quindi protetti da una fattispecie penale attraverso la sanzione penale e qui la questione è complessa in quanto non vi è un elenco. Si è fatto a partire dagli anni 70’ si inizia a far riferimento alla ns costituzione si agganciano i diritti che possono essere protetti attraverso il diritto penale alla Costituzione. Come se ci fosse stata una sorte di affermazione secondo la quale solo i diritti rilevanti costituzionalmente possono essere protetti attraverso lo strumento penale, quelli che non hanno nessun rilievo costituzionale non possono essere protetti dall’intervento penale che sarebbe non legittimo e quindi censurabile. In questo modo si è cercato di vincolare nella scelta di criminalizzazione in quell’ottica di limitare l’intervento del diritto penale. Teoria costituzionale dei beni giuridici : chi l’ha proposta si è reso conto che la ns costituzione è una costituzione che prevede una serie di beni in qualche modo tassativi che risale al 48’ ed è chiaro che l’evoluzione porta a far si che molti interessi diventano rilevanti e non sono previsti dalla

Costituzione. Come ad esempio il diritto all’ambiente oppure ci sono dei beni che non sono dei diritti che non sono esplicitamente contenuti nella costituzione come il diritto alla vita quindi ha avuto bisogno di alcuni correttivi questa teoria richiamando altre norme anche in modo implicito. Il diritto alla salute presuppone il diritto alla tutela dell’ambiente. Oltre a quelli esplicitamente e direttamente costituzionalmente previsti vengono in rilievo beni costituzionalmente previsti in via implicita e strumentale rispetto ad altri beni giudici che sono esplicitamente previsti. Il vantaggio di questa impostazione è che abbiamo da un lato la certezza e un testo normativo di riferimento da poter estrapolare un vincolo per il legislatore e che questo testo è superiore alla legge ordinaria e quindi ha questa capacitò di vincolare le scelte del legislatore stesso. La costituzione è certamente una fonte di riferimento essenziale per il diritto penale anche proprio pe legittimare l’uso del diritto penale e le scelte di criminalizzazione. E va affianca anche la convenzione europea dei diritti dell’uomo che va a rafforzare l’enunciazione della ns costituzione. Le fonti fondamentali sono:  Codice penale : codice rocco del 1930 e quindi di matrice prettamente fascista e autoritario che aveva una visione del rapporto autorità individuo stato individuo spostato a favore dello Stato e dell’autorità. Era più importante per quello che atteneva lo stato rispetto alla tutela dei singoli. Ha subito varie modifiche ma mai una modifica totale.  Costituzione : fonte fondamentale perché contiene norme specificatamente dedicata alla pena e al diritto penale e insieme ai suoi contenuti si vede una visione del diritto penale e rapporto tra stato e individuo contrapposta quasi a quella descritta dal codice penale ad esempio principio liberale o della solidarietà.  Fonti sovranazionali : diritto Ue. Hanno incidenza attraverso le sentenze che danno contenuto ai singoli articoli delle convenzioni e anche le interpretazioni.  Sparsi in una serie di testi normativi al di fuori del codice penale ossia quello complementare come il TU 81/2008 e D.lgs. 231/2001 (responsabilità penale degli enti e persone giuridiche – dal 2007 applicabile anche in materia di lavoro). 24/02/ La sanzione penale ha una carica incisiva sui diritti fondamentali che la distingue da tutti gli altri strumenti dell’ordinamento. In linea di massima è la pena che identifica il reato cioè l’illecito penale, per cui non ha senso e cacofonico sentire il reato penale (non si ascolta volentieri). REATO = ILLECITO PENALE E NON REATO PENALE Reato: abbiamo una definizione di carattere formale cioè il reato è quel fatto in cui la legge fa conseguire una sanzione penale, quindi questa è la definizione formale di reato perché naturalmente si basa su un dato formale e cioè se noi leggiamo una legge e vediamo che il fatto è punito con una sanzione penale e con una pena questo vuol dire che è un illecito penale. La sanzione penale e le pene previste per i reati sono tassativamente indicate e nominate (hanno un nome specifico che è solo delle sanzioni penali) che sono elencate in maniera tassativa all’ articolo 20 del codice penale che ci distingue:  Le pene previste per i delitti ;  Le pene previste per le contravvenzioni. Sia i delitti che le contravvenzioni sono reati. Noi abbiamo una categoria superiore e massima che è il reato (illecito penale) - nell’ambito di questa macro-categoria che sono i reati possiamo distinguere due sottospecie di reati che sono sempre illeciti penali e quindi abbiamo i delitti e le contravvenzioni. La

preesistente da un punto di vista della scala dell’importanza del legislatore ed è un punto di riferimento; dall’altro la carta è un atto formale che dà certezza e vincola e ci dà certezza. LA COSTITUZIONE è DIVENTATA UN PUNTO DI RIFERIMENTO ESSENZIALE PER COME CHIAVE DI LEGITTIMAZIONE PER LE SCELTE DI CRIMINALIZZAZIONE DEL LEGISLATORE. Il legislatore quindi non può criminalizzare qualunque comportamento ma deve aver come punto di riferimento quello che emerge dalla ns carta costituzionale – nasce questa impostazione che è la teoria costituzionale dei beni giuridici che in un primo momento vuole proprio vincolare le scelte di criminalizzazione alla tutela di quei beni e diritti costituzionalmente previsti e esplicitamente previsti perché si dice che se la pena incide su beni come la libertà personale che ha un suo rilievo costituzionale in quanto prevista dall’articolo 13 della costituzionale possiamo utilizzare questo strumento solo per proteggere dei beni che sono bilanciabili con quello che la sanzione va ad offendere, quindi questo bilanciamento implica che potrò usare la pena solo per proteggere beni che siano comunque di rilievo costituzionale. Il reato diventa solo quel fatto offensivo di beni giuridici che hanno una rilevanza costituzionale. Non solo i beni giuridici esplicitamente previsti ma anche quelli implicitamente previsti oppure quelli che sono strumentali per la tutela di beni finali previsti dalla costituzione. La costituzione rimane ancora oggi un punto di riferimento essenziale. Da questa impostazione possiamo dire che lo strumento penale (diritto penale) non può essere utilizzato per andare a punire fatti che non siano offensivi di beni con una rilevanza costituzionale; se il bene giuridico non ha nessun tipo di considerazione implicita esplicita o diretta allora non è legittimo che il legislatore scelga la sanzione penale per vietarlo. È una sorta di obbligo negativo e non posso punire con una sanzione penale fatti che offendono dei beni che non hanno nessun tipo di rilievo costituzionale. Se però il bene ha rilevanza costituzionale questo non vuol dire automaticamente che vi è un obbligo per il legislatore di intervenire con la sanzione penale (c’è un obbligo negativo ), non c’è un obbligo positivo. Perché in realtà il diritto penale deve essere l’estrema ratio ultima possibilità di intervenire solo in questi casi in cui non vi sia la possibilità di proteggere in maniera adeguata quel bene attraverso un altro sistema. Quindi solo alcuni casi saranno legittimamente reati, anche in presenza di un bene che è costituzionalmente rilevante solo alcune modalità di offesa oppure offese di una certa gravità rientreranno nell’ambito del diritto penale  obbligo positivo. Ad esempio non tutti i fatti che offendono il patrimonio di qualcuno hanno rilevanza penale cioè non tutti gli inadempimenti contrattuali seppur dolosi volontari sono reato anzi la maggior parte siamo in presenza di illeciti civili poi alcune forme e modalità di aggressione al bene particolarmente rilevanti come i reati di truffa è punito. Quindi non tutti i fatti che offendono il patrimonio pur essendo il patrimonio e la proprietà un diritto costituzionalmente protetto non tutti i fatti saranno puniti con la sanzione penale ma solo alcuni perché il diritto penale (ci sono altri principi in gioco) retto dal principio di sussidiarietà ed estrema ratio e poi perché è retto dal principio di frammentarietà. Principio di frammentarietà : vuol dire è frammentato non tutte le modalità di aggressione dei beni tutelati sono punite con il diritto e penale e non tutti sono considerati reati ma solo alcuni. Quindi è frammentario in questo senso. Quindi, solo quelle che presentano e determinano una capacità di offesa al bene particolarmente incisiva. Ci sono dei settori del diritto penale in particolare dei beni giuridici che il legislatore siccome sono particolarmente rilevanti decide di punire in presenza di qualunque forma di aggressione come i delitti contro la vita. Come nell’omicidio non è prevista una precisa modalità di aggressione, qua non è frammentaria la tutela ma universale. In qualunque modo si cagioni la morte di uomo questo è reato. Ci sono dei settori come i diritti contro la persona e contro la vita e l’incolumità individuale che non vi è una tutela frammentaria ma generalizzata. In linea di principio il diritto penale è retto da questa limitazione cioè il cd principio di frammentarietà che è sussidiario alle altre ed è l’estrema ratio per proteggere quel bene. Interviene non sempre ma solo in presenza di determinate forme di aggressione particolarmente incisive. È il corollario di tutto quel che abbiamo detto quindi dobbiamo limitarlo il più possibile in quanto la pena va ad incidere sui diritti fondamentali della persona.

Il codice Rocco è diviso in 3 capi: pagina 57 libro. Era un codice fascista, statalista in primo piano c’era il bene dello stato e non l’individuo e comincia con i delitti contro la personalità dello Stato che sono i delitti più gravi anche rispetto alla risposta sanzionatoria e continua con i reati contro la pubblica amministrazione, i reati contro l’amministrazione della giustizia quindi tutti i beni pubblicistici di carattere pubblico per arrivare poi a punire i reati contro la persona e il patrimonio alla fine che sono poi i reati contro i beni individuali. Per esempio il codice interpretava molti diritti individuali in un’ottica pubblicistica come la punizione dell’aborto che era inserita in un titolo che è stato poi nel corso degli anni abrogato che era il titolo dei reati contro l’integrità della stirpe, l’aborto oggi è visto come un delitto contro la persona e in passato contro l’integrità della stirpe. Reato : è un fatto offensivo di beni giuridici e di beni giuridici pur indirettamente di rilievo incostituzionale. La ns Costituzione è un punto di riferimento per il diritto penale perché contiene una scala di valori che sono un vincolo per le scelte di criminalizzazione poi perché contiene una serie di norme che in maniera sia specifica che collegata ad altre degli articoli della costituzione sancisce dei principi fondamentali. Le norme e gli articoli della costituzione che dobbiamo sapere a memoria. Le norme della costituzione che sono assolutamente importanti e che si occupano nello specifico di principi rilevanti per il diritto penale sono 2:

1. ARTICOLO 25 COMMA 2 COSTITUZIONE = PRINCIPIO DI LEGALITA’

2. ART 27 COSTITUZIONE

 1° COMMA = PRINCIPIO DELLA PERSONALITA’ DELLA

RESPONSABILITA’ PENALE

 3° COMMA = FINALITA’ RIEDUCATIVA DELLA PENA

 + PRINCIPIO DI COLPEVOLEZZA

La costituzione è la base anche di altri principi sempre in materia penale come:  PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’PRINCIPIO DI FRAMMENTARIETA’PRINCIPIO DI SUSSIDARIETA’ ED ESTREMA RATIO SLIDE Principio di legalità: è previsto all’articolo 25 2° comma della costituzione è un articolo che detta: Art 25 comma 2 della Cost : n essuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso ; si scompone in 3/4 sotto principi:

  1. Riserva di legge
  2. Tassatività e determinatezza
  3. Irretroattività della legge penale
  4. Divieto di analogia: corollario del principio di tassatività. Art 1 Codice Penale: nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Art 7 CEDU: nessuno può essere condannato per un’azione o una omissione che al momento in cui fu commessa costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non può del pari essere inflitta alcuna pena superiore Il principio di legalità rappresenta proprio lo stato di diritto ed ha una funzione di estrema garanzia quindi ha una funzione garantistica a tutto tondo sia perché ( 2 GARANZIE ):

parlamento quindi all’organo che emana le leggi la materia penale si vuole garantire anche la tutela dei diritti delle minoranza e non solo delle maggioranze, inoltre il procedimento di formazione della legge in senso formale che avviene in parlamento è un procedimento che implica un’attenta ponderazione degli interessi in gioco in quanto implica una discussione, il passaggio da una camera all’altra, eventuali emendamenti, il ritorno alla prima camera, per l’approvazione ci sono le commissione. Criminalizzare dovrebbe essere una scelta ben ponderata di quali sono i pro e i contro di queste scelte e questo il luogo e la scelta ponderata è certamente il parlamento e quindi anche il procedimento di formazione della legge in senso formale. Da questo punto di vista certamente questa è una garanzia particolare. Quindi solo al parlamento, organo a legittimazione democratica, competono le scelte di criminalizzazione, quindi le garanzie e le funzione. Da un lato il parlamento è l’organo democratico e quindi garantisce la tutela di tutti i cittadini (maggioranza e minoranze); dall’altro il procedimento legislativo previsto per la legge in senso formale dalla costituzione (art 70 e ss.) garantisce un dibattito adeguatamente serio e ponderato sugli interessi in gioco e quindi sulle scelte. Questioni di 2 tipi:Che cosa dobbiamo intendere per legge? solo legge del parlamento in senso formale? Sicuramente la legge in senso formale, ovviamente tutte le norme sopra legislative e sovra ordinate alla legge in senso formale che hanno bisogno di maggioranze qualificate come la costituzione e le leggi costituzionali. Una legge costituzionale può prevedere una fattispecie di reato e certamente alcune normative e alcuni atti sovranazionali che sono sovraordinati alla legge in senso formale. Il problema fondamentale riguarda i decreti legge e legislativi. Nella ns costituzione sono atti equiparati alla legge sono norme e fonti di primo grado primarie. Qual è il problema che si pone nell’ammettere decreti legge e legislativi – ci sono problemi nell’ambito nel significato di legge – possiamo senza problemi? Entrambi sono atti del governo – quindi c’è il problema che da un lato non c’è il procedimento legislativo e poi non sono rappresentative dei diritti delle minoranze. Hanno delle differenze. Decreto legge = emanato dal governo in caso di necessità ed urgenza, già il fatto che deve essere emanato per necessità ed urgenza sembra un modo che stride con la necessità di ponderazione ma ha un suo controllo parlamentare che è successivo (entro 60 gg deve essere convertito in legge dal parlamento) se non convertito decade però entra in vigore produce efficacia dal momento in cui viene emanato, per quei 60 giorni produce degli effetti e manifesta la sua efficacia e uno di questi effetti può non essere reversibile; decreto legislativo = ha maggiori garanzie, vi è una legge delega emanata dal Parlamento e quindi i principi fondamentali sono dettati effettivamente dal parlamento dopo di che il parlamento dovrà specificare in un articolato quei principi e ci potrà essere un controllo di costituzionalità nel caso in cui non rispetti i principi, è più blindato. In effetti non si pone il dubbio sulla compatibilità dei decreti legislativi con il p. di riserva di legge. Molte delle leggi penali nascono da decreti legislativi. Per i decreti legge i problemi ci sono, la corte è stata investita dalla questione di costituzionalità dei decreti legge proprio per contrasto con il p. di riserva di legge, ha sempre e non ha mai affermato l’incompatibilità anche il decreto legge è una fonte compatibile con la legge, la corte costituzionale ha calcato l’attenzione sulla necessità che siano rispettati i criteri di necessità ed urgenza che molto spesso sono una sorte di escamotage per arrivare in tempi brevi ad arrivare all’emanazione di una norma penale.  C’è una qualche possibilità di partecipazione e ruolo nella definizione delle scelte della fattispecie di reato e nelle scelte di criminalizzazione da parte delle fonti subordinato (es i regolamenti amministrativi/decreti ministeriali)? – problema dei rapporti con le fonti subordinate che ruolo hanno nella definizione delle fattispecie di reato con i regolamenti amministrativi della pa? La riserva di legge può essere assoluta vuol dire che è solo ed esclusivamente il legislatore che gli elementi devono essere previsti dalla legge, non c’è

spazio per le fonti subordinate è garantistica ma poco pratica nel senso che crea problemi rispetto alla e necessità per esempio di fare delle modifiche o integrazioni che richiedono tempo e ci sono esigenze di carattere pratico. Riserva di legge relativa vuol dire che la legge preveda le annotazioni fondamentali e poi può lasciare alle norme subordinate la definizione delle singole condotte punibile o degli elementi costitutivi della fattispecie o può rinviare la sanzione questa non è ammissibile nel ns ordinamento perché la scelta su cosa considerare punibile sia riservato alla legge. Questo deve rimanere a panaggio del legislatore. Teoria intermedia: riserva di legge tendenzialmente assoluta o relativamente assoluta in cui si ammette effettivamente un contributo parziale delle fonti subordinate per integrare fattispecie incriminatrice (norme penali) integrare per esempio per specificazione di dati tecnici o perché richiamate dalla legislazione stessa. Integrano dati specifici e tecnici richiamati dalla legge in senso ordinario.

**2. PRINCIPIO DI TASSATIVTA’ O DETERMINATEZZA DELLA FATTISPECIE PENALE

  1. PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’ E DIVIETO DI APPLICAZIONE RETROATTIVA DELLA LEGGE PENALE
  2. DIVIETO DI ANALOGIA 25/02/** ART 25 DELLA COSTITUZIONE “Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge [cfr. art. 102 ]. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge [cfr. art. 13 c.2].” ART 25 : si compone e si scompone a sua volta da questi 3 sotto principi ognuno del quale presenta una parte del contenuto che è esplicitato all’articolo 25 secondo comma. Una parte del contenuto della legalità e in ognuno di questi principi ha una propria e autonoma funzione anche se naturalmente tutti questi principi convogliano nel principio sommo che è la LEGALITA’. 1. Principio di riserva di legge: è un principio che stabilisce che il monopolio della materia penale o delle scelte di criminalizzazione inerenti a qualsiasi fatto che possono integrare le fattispecie di reato e quindi anche la loro descrizione, ossia della condotta tipica e punibile e anche la descrizione della sanzione irrogata è appannaggio della legge. Quando il legislatore costituente all’art. 25 fa riferimento alla legge vuole fare riferimento alla legge in senso formale perché in questo modo riserva al parlamento il potere e il monopolio (potere esclusivo) di disciplinare le fattispecie di reato e la materia penale. Il fondamento tipico del p. di riserva di legge dà un supporto alla legalità attraverso la certezza del diritto ma la certezza del diritto sarebbe attuata anche se i fatti di reati non fossero previsti in leggi formali ma anche in altri atti normativi di rango sotto ordinato perché comunque si ha sempre un atto normativo. La particolare incidenza del principio e fondamento e la ratio del p. di riserva di legge è quello di garantire che la scelta di che cosa debba essere vietato e punito attraverso una sanzione penale sia riservato all’organo rappresentativo per eccellenza e democratico per eccellenza quindi al parlamento sottraendo di conseguenza il potere di scelta di ciò che deve essere reato e di ciò che non deve esserlo al potere esecutivo (governo) e al potere giudiziario (giudice). È un principio che va nel senso di rispetto rigoroso della separazione dei poteri (legislativo – esecutivo – giudiziario). È importante perché il parlamento, in quanto organo democratico per eccellenza, rappresenta tutti i cittadini e non solo gli interessi della maggioranza ma anche delle minoranze. Questo naturalmente nella sua considerazione astratta ma nel corso degli anni oggi in particolare questa funzione si è attenuata e ridotta perché si è ridotta sempre di più la valenza rappresentativa del parlamento e anche soprattutto a causa del principio maggioritario che fa si che

IPOTESI:

La legge si limita a rinviare al regolamento per la formulazione del precetto e per la determinazione della relativa sanzione: la legge rinvia appunto sia per il contenuto del precetto e sia anche per la sanzione ad una fonte sub-primaria, questa è assolutamente illegittima perché la determinazione della pena sia quella della condotta punibile viene lasciata alla discrezionalità dell’organo amministrativo.  Descrive il precetto ma rinvia per la sanzione: lo descrive in maniera esaustiva ma rinvia per la sanzione ad una fonte sub-primaria. Anche in questo caso non è ammissibile e non compatibile con il concetto di riserva di legge e la corte costituzionale è stata esplicita in quanto ha affermato che deve essere solo la legge e un atto equiparato dello stato a stabilire con quale misura deve essere repressa la trasgressione dei precetti che vengono sanzionati penalmente dato che la dignità e la libertà personale sono beni preziosi perché si possa ammettere che un’autorità amministrativa disponga di qualche potere di scelte in ordine al collegamento del principio di legalità e del p. di riserva di legge con la peculiarità della pena come sanzione che incide sulla libertà personale e dignità personale.  La legge rinvia al regolamento per la formulazione del precetto, determinando la relativa sanzione: siamo in un’ipotesi della cd. LA NORMA PENALE IN BIANCO che dal termine significa che non contiene e lascia in bianco la descrizione della fattispecie tipica. Le norme penali in bianco sono problematiche non solo per il rispetto della riserva di legge, in linea di massima si è arrivata alla fine con varie pronunce e varie teorie ed evoluzione delle impostazione a trovare un punto di arrivo e una soluzione ma molto spesso possono presentare dei problemi anche con riferimento ad un altro sotto-principio che è il principio di tassatività e determinatezza perché molto spesso una norma invece che definire in sé la stessa fattispecie e nello stesso articolo il fatto e quindi di descrivere proprio quali sono gli elementi costitutivi della condotta punibile rinvia ad un’altra disposizione può presentare dei problemi proprio di mancanza di chiarezza e difficoltà di comprensione e di ricostruzione in via interpretativa di quale sia davvero il fatto punibile. Quindi, anche laddove la norma penale in bianco cioè che non contiene la descrizione esatta della condotta punibile nello stesso articolo ma rinvia ad un’altra fonte per la ricostruzione degli elementi del fatto punibile seppure può essere considerata compatibile con la riserva di legge non lo è molto spesso con riferimento al principio di tassatività e determinatezza che è difficile per il destinatario della norma penale poter diciamo ricostruire attraverso quest’operazione di collage e di puzzle qualche volta ricostruire qual è la condotta punibile/pena. PRINCIPIO DI TASSATIVITA’ E DETERMINATEZZA: attiene ad una precisa, chiara e comprensibile definizione descrizione della fattispecie di reato cioè la norma penale deve descrivere il reato in maniera chiara, precisa e tassativa in modo che sia l’interprete quindi il giudice che deve applicare la norma penale e sia il destinatario della norma penale cioè ognuno di noi, chiunque può essere destinatario di una norma penale sia messo in grado di capire qual è effettivamente il comportamento punibile e quindi capire preventivamente il discrimine tra fatto lecito ed illecito. Potrà sfociare nella illeceità penale e dove invece sarà lecito. Quindi attiene proprio alla formulazione della fattispecie della norma. La corte costituzione, per lo più è arrivata a salvare anche le norme cd in bianco cioè le norme penali che rinviano a fonti sub – primarie per la descrizione non della sanzione ma per la descrizione della condotta punibile e del precetto ossia la parte attinente al divieto. La corte dice che il requisito fondamentale richiesta dalla corte costituzionale “LA LEGGE DEVE INDICARE CON SUFFICIENTE SPECIFICAZIONE I PRESUPPOSTI, I CARATTERI E I CONTENUTI E LIMITI DEL PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’ NON

LEGISLATIVO ALLA TRASGRESSIONE DI QUALI DEVE SEGUIRE LA PENA”. Quindi, la legge può rinviare e dire punita la violazione o la trasgressione inosservanza di un provvedimento amministrativo però perché questo rispetti i principi di riserva di legge deve con sufficiente specificazione individuare quali sono i presupposti, quali sono i contenuti e i limiti del provvedimento a cui fa rinvio. Se la legge si caratterizza per questa sufficiente specificazione ecco che allora anche il rinvio totale ad un provvedimento amministrativo viene considerato dalla corte compatibile con il p. di riserva di legge. Dopo varie pronunce, l’articolo 650 del c.p. “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”, questa è la fattispecie, chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragioni di giustizia o ordine pubblico o di igiene è punito con l’arresto fino a 3 mesi o con l’ammenda fino a euro 206. Possiamo già individuare che tipo di reato è questo, c’è qualche dato che ci dice se siamo in presenza di un delitto o di una contravvenzione? È una contravvenzione e lo capiamo dal fatto che la sanzione sia un’ammenda, qua abbiamo una sanzione alternativa punita con sanzione o ammenda. Quindi, sarà il giudice a stabilire in concreto sulla base di criteri previsti per la commisurazione della pena se applicare l’arresto ed eventualmente fino a 3 mesi o anche la quantità di arresto ossia mesi o se applicare l’ammenda e anche qua fino a 206 euro variabile in base alla gravità del reato. È una contravvenzione nella quale la condotta punibile non è descritta nel dettaglio ma fa rinvio, quindi punisce l’inosservanza di ciò che ovviamente è contenuto in un provvedimento dato dall’Autorità amministrativa però è ben descritto se deve essere un provvedimento legalmente dato quindi se ci vuole un’autorizzazione legislativa per l’Autorità. COVID : In una prima fase la violazione delle prescrizioni in tema per il contenimento dell’epidemia era prevista con riferimento all’articolo 650 poi progressivamente c’è stata un’evoluzione in cui l’inosservanza dei provvedimenti è stata in illecito amministrativo, quello che noi oggi paghiamo 400 euro se ad esempio non teniamo la mascherina o contravveniamo ad una delle disposizioni anti-quarantena non è più considerato reato e quindi una contravvenzione ma un illecito amministrativo. Paghiamo una sanzione che non è un’ammenda com’era originariamente ma è una sanzione amministrativa. Oggi la disciplina penale è stata e riservata solo ad alcune ipotesi, mentre inizialmente si era partiti subito con il penale e quindi articolo 650 e quindi con questo richiamo, oggi invece le violazioni delle misure di contenimento anche se si esce dalla zona arancione o anche zona rossa, tutto quello che concerne queste prescrizioni sono considerate illecito amministrativo quindi non necessitano di un processo penale e vi è una richiesta immediata di una sanzione pecuniaria che non è una pena. Mentre se fosse stata una sanzione di carattere penale, l’ammenda doveva essere pagata in caso di condanna e quindi alla fine del procedimento. Permane, se si dichiara falsa, questo è uno dei reati contro la fede pubblica quindi è un reato di falsa dichiarazione all’Autorità. Unica ipotesi (2 ipotesi) in cui possiamo finire nel penale sono A) Falsa certificazione, quindi dichiarazioni false all’Autorità che è un reato contro la fede pubblica; B) nel caso in cui dal mio comportamento possa derivare un per esempio il contagio o comunque derivi il contagio di determinate persone. In questo secondo caso possiamo incorrere nei reati contro l’incolumità individuale quindi nei reati contro le lesioni personali o addirittura nei reati di epidemia. Anche adesso è sempre fatto salvo che il comportamento non costituisce un reato o un più grave reato, quindi c’è sempre salva questa possibilità. C’è la possibilità di un rinvio alle fonti secondaria se queste fonti sono richiamate solo per integrare dei dati di carattere tecnico che di fatto non aggiungono nulla se non una specificazione ulteriore al fatto punibile mai della sanzione nei casi di normi penali in bianco ma a condizione che il rinvio sia un rinvio recettizio e non mobile, cioè rinvio ad atti normativi che già preesistono e a condizione che la norma penale contenga indentifichi in maniera sufficientemente specifica e precisa i provvedimenti a cui fa rinvio come accade per l’articolo 650 che individua la materia e la fonte di riferimento. Tutto il resto lo dobbiamo considerare incompatibile con una riserva di legge anche se non assoluta, relativamente assoluta.

2. Tassatività e determinatezza: in linea di principio la norma penale, la fattispecie penale che descrive la condotta tipica e punibile deve essere formulata in maniera chiara, pulita, tassativa,

SENTENZA e DISASTRO : tutte le altre fattispecie dei disastri tipici sono requisiti comuni noi possiamo sulla base di questi dati e degli elementi che possiamo trarre comuni e grazie al diritto vivente e alle interpretazione giudiziarie quanto sulle altre fattispecie di disastro possiamo trarre elementi che devono essere presenti anche con riferimento alla fattispecie di disastro innominato. Il disastro deve essere caratterizzato da 2 aspetti: 1) in presenza di un evento distruttivo di proporzioni straordinario, effetto a produrre effetti gravi ed estesi; 2) ulteriore proiezione offensiva – deve provocare un pericolo per la vita. Due sono gli aspetti che caratterizzano il disastro che va a dare contenuto alla fattispecie cioè che sia in grado di creare un pericolo diffusivo nei confronti di un numero determinato di persone. Il danno non deve essere alle cose, non è un fatto semplice danno all’ambiente, ma è la possibilità che da questi eventi dannosi derivi un danno all’integrità fisica ad un numero elevato di persone  DEVE PORRE IN PERICOLO UN NUMERO INDETERMINATO DI PERSONE. Questa definizione di disastro sarà anche utilizzata con riferimento ai casi di inquinamento e disastro ambientale ad esempio caso ETERNIT (diffusione di fibre di amianto) e però siccome è una norma che non nasce per far fronte alle ipotesi di grave inquinamento ambientale si trova poi a delle probatiche come la descrizione in prescrizione, quindi alla mancanza di punizioni per tutti i soggetti. L’inadeguatezza di questa norma ha infatti poi portato alla necessità di specifiche fattispecie ad hoc, specifici di inquinamento e disastro ambientale in quanto presentava delle criticità ad essere applicata a quelle ipotesi. TERZO PRINCIPIO – IRRETROATTIVITA’ DELLA NORMA PENALE È uno dei sotto-principi di legalità. FONTIART 25 : sancisce un divieto di applicazione retroattiva della norma penale incriminatrice. La nuova incriminazione della norma che introduce una fattispecie di reato, non potrà essere applicata a fatti commessi prima del fatto commesso.  ART 7 CEDU : il principio di irretroattività non vale solo per la norma penale che prevede una nuova incriminazione ma anche per una norma che prevede un trattamento più sfavorevole rispetto a quello che era stato commesso. Vale sia per le normi penali che prevedono una nuova incriminazione ma anche per quelle norme che prevedono un trattamento più sfavorevole.  ART 12 preleggiART 2 DEL CODICE PENALE : punto di riferimento perché tratta tutte le situazioni che ineriscono alla disciplina dell’efficacia nel tempo della norma penale. FONDAMENTO E FUNZIONI GARANTISTICHE Devono prevedere le sentenze delle proprie condotte. Mentre il p. di legalità sposato e accolto dal ns ordinamento interno è un p. di legalità formale cioè che riguarda gli atti normativi e le leggi, invece con l’interpretazione della corte la legalità deve essere intesa secondo il diritto giurisprudenziale. Attraverso l’intervento sempre più importante della corte di giustizia e dei diritti dell’uomo che si configura come civil law legato alle leggi formali si è quasi avvicinato a quelli di common law. Uno dei punti fondamentali per capire quali delle norme se era già in vigore una norma o se la norma cambiata o abrogata e quindi per andare ad analizzarle singoli successioni, uno degli elementi fondamentali è il caso del TEMPUS COMMISSI DELICTI : stabilire quando un reato è stato commesso e quale legge è applicabile e se non è applicabile nessuna legge. I reati si possono tra l’altro distinguere in due grandi categorie.  Reati di mera condotta : si realizzano con un solo comportamento basta la realizzazione di un comportamento affinché il fatto sia considerato reato e ne consegue una sanzione penale. Il reato

di mera condotta e si realizza e si consuma in corrispondenza alla condotta, nel momento in cui il soggetto mette in atto tutti gli elementi posti in essere dalla norma incriminatrice;  Reato ad evento naturalistico : dalla condotta ne consegue la verificazione di un evento, l’evento è la modificazione della realtà ed è conseguenza della condotta posta in essere dal soggetto per esempio omicidio. Condotta sparare e dalla condotta dello sparare deriva un evento separato che è la morte di un uomo. Quando si considera realizzato? La cosa in rilievo l’evento morte si realizza dopo un lasso di tempo dalla condotta ad es. se passano mesi o anni. Ad esempio caso dell’asbestosi. Momento condotta o evento? Ci sono varie teorie. Per esempio caso della scuola tizio somministra a caio un veleno letale, caio non muore subito ma dopo alcuni mesi. Nell’intervallo di tempo cambia la legge e aumenta la pena dell’omicidio. Che succ? vale la irretroattività – il reato è composto da una condotta e da un evento – dipende da quando si verifica la morte di caio che è l’evento. NO! Quindi si può punire con la legge nuova e più grave? NO! Gli si applica la pena più favorevole in quanto vale quando si verifica la condotta e vale il p. di irretroattività. Il momento della consumazione del reato è sempre da tenere in considerazione il momento nel QUALE LA CONDOTTA è STATA POSTA IN ESSERE. Altre volte la consumazione dell’evento fa riferimento all’EVENTO. Per l’applicazione di quale legge applicare, quella più favorevole e quella meno favorevole, noi dobbiamo fare riferimento al criterio della CONDOTTA. PRINCIPIO DI RETROATTIVITA’ DELLA LEX MITIOR (legge più favorevole) Non è esplicitamente previsto dall’articolo 25 secondo comma; è esplicitato nell’articolo 2 del codice penale. Si è arrivati a dire che ha un rilievo costituzionale ma meno indiretto attraverso l’articolo 3 ossia uguaglianza e ragionevolezza di fatto ci implica l’impossibilità di punire sulla base del diverso momento in cui un fatto viene commesso. È un principio considerato derogabile, derogabile sulla base di motivazione non irragionevoli e di tutela di altri diritti e principi ed è stato deciso dalla corte costituzionale che ha previsto che il p. di irretroattività che è derogabile in presenza di varie ragioni giustificative sulla base di riferimento ad altri valori costituzionali che possono essere protetti e che possono prevalere sulla irretroattività delle legge più favorevole. Può non essere applicata quella più favorevole e quindi non applicare il p. di irretroattività se è funzionale. Il p. di retroattività delle legge più favorevole trova riscontro costituzionale che però è un p. meno forte e solido e che è derogabile in presenza di valide ragioni giustificative e in quanto previsto dall’articolo 7 della CEDU, alla stregua di diritti convenzionali. 03/03/ ART 25 SECONDO COMMA per quanto riguarda il divieto di retroattività che si riferisce alle norme penali incriminatrici che prevedono delle incriminazioni e per quanto riguarda il divieto di irretroattività delle norme penali che pur non prevedendo nuovi incriminazioni però prevede un aggravamento della pena o comunque stabiliscono una condizione di maggior sfavore per il reo. Abbiamo detto che il divieto di retroattività è strettamente connesso alla tutela e alla garanzia di altri diritti fondamentali che sono il p. di colpevolezza, il diritto alla libertà di scelta, il diritto alla libertà di azione. Tutto è connesso alla irretroattività sancita a livello costituzionale, irretroattività che troviamo anche in altre norme come l’articolo 7 della CEDU, l’articolo 12 delle preleggi e l’articolo2 del codice penale che prevede varie situazioni che attengono in linea generale alla efficacia delle leggi penali nel tempo, quindi l’articolo 2 si dedica solo alla regolamentazione della retroattività o della irretroattività della norma penale che prevede una nuova incriminazione. Mentre il p. di irretroattività è un principio che in quanto inserito tra i p. fondamentali della ns costituzione è da considerarsi assoluto e assolutamente inderogabile non vi è possibilità di derogarvi neanche per la garanzia, la protezione e la tutela di altri valori comunque di rilievo costituzionale. A differenza invece del p. della retroattività della possibilità di retroagire riconosciuta alle norme penale più favorevoli pur avendo un

caso rimane così com’è. Il giudicato non viene travolto da una modificazione della legge penale ma viene travolto dalla legge abrogata (comma 2). Nella maggior parte dei casi la legge che abroga una fattispecie si inserisce in un intervento normativo più complesso e va molto spesso per esempio a modificare ampliando alcune norme esistenti. Quando ad esempio siamo in presenza di una norma speciale che ad esempio al caso della: Fattispecie per causa d’onore : era prevista all’articolo 585 del cp fino agli anni 80’. Prevedeva una pena inferiore rispetto alla fattispecie di omicidio comune, qualora si fosse cagionata la morte della figlia o sorella nell’atto in cui veniva scoperta l’illegittima cosa carnale. Una sorte di omicidio speciale. Era caratterizzato da alcuni elementi specializzanti. Era diverso dall’omicidio comune. Nel 1984 entra in vigore una legge che va ad abrogare in modo esplicito l’articolo 585: si dice che l’articolo 585 è abrogato. Tutti i fatti di causa d’onore sembrerebbe non costituire più reato. Questa è una falsa abolitio criminis, tuttavia rispande il suo campo applicativo quella generale. Questo fatto viene fatto rientrare nell’articolo 575 e non più 585 cioè nella norma generale che era già esistente e che quindi si espande e recupera quella fetta di comportamenti che prima erano sottratti dall’articolo 575. È anche abrogazione sostanziale del reato? In questo caso dovremmo rispondere NO! Il giudice deve guardare il codice penale già esistente e deve verificare se il fatto abrogato mantiene una rilevanza penale, l’ordinamento non ha voluto eliminare il disvalore penale ma eliminare quella fattispecie e di conseguenza ciò che è contenuto nel 575 abbiamo una fattispecie di omicidio comunque che chiaramente ricomprende anche i fatti che prima erano inseriti nel 585, non è una vera e propria abrogazione sostanziale. Altra fattispecie è l’oltraggio al pubblico ufficiale : quella abrogata era una norma speciale e la sua abrogazione non fa venir meno il disvalore penale ma rispande il valore penale della norma generale. Strumento del giudice per concretizzare la pena sono art. 533 del CP “ CRITERI DI COMMISURAZIONE ”: scindere aule pena applicare tra il minimo e il massimo della pena. Modalità di realizzazione del fatto o la personalità pericolosità del reo. Il giudice li usa per stabilire se al reo applicare quale pena. Se sussistono circostanze aggravanti o attenuanti. TOTALE : viene meno il disvalore penale del fatto e non è applicabile nessun altra norma penale e perdono la loro rilevanza penale. Ci sono altre situazione di abolitio crimins detta PARZIALE : non viene abrogata la rilevanza penale del fatto. L’intervento abroga la fattispecie ma solo alcuni di quei fatti possono continuare a mantenere la rilevanza penale alla stregua di altre norme già esistenti oppure alla stregua di norme che vengono inserite o modificate dal legislatore. Esempio: peculato e malversazione a danno dei privati. Interviene una riforma in tutti i reati contro la PA. Abroga alcune fattispecie e ne modifica delle altre. Prima degli anni 90’ ci sono 2 fattispecie simili. 314 : peculato 315 : malversazione a danno dei privati Tra i due cambiava l’oggetto del reato e nel peculato si era puniti di più. Nel 90’ interviene la legge di riforma che dice che il 315 è abrogato. Ma si modifica anche il 314. Cosa fa il pubblico ufficiale che si appropria di denaro dopo il 1990 ossia dopo l’abrogazione del 315? Ultima colonna della slide. Oggi è punito il peculato e il pubblico ufficiale ed è punito con la reclusione. Nel 90’ si abroga esplicitamente l’articolo 315. Che fine fa il pubblico ufficiale? Rientra nella fattispecie di peculato. C’è un abrogazione formale ma il legislatore non lo ha voluto eliminare come disvalore penale ma ha voluto rimanere la rilevanza penale, ha ampliato l’ambito applicativo di peculato e ha ricompreso i fatti punito con la malversazione che quindi mantengono rilievo penale e vanno a finire nel nuovo peculato ossia nel 314. Noi

siccome non è una vera abolitio criminis non applichiamo il secondo comma ma dobbiamo recuperare il 4 comma la successione di leggi penali modificative. Il legislatore si è limitato a modificare la disciplina e quindi cosa fare, quale applicare? Applichiamo quella più favorevole al soggetto. Anche se il 315 è stato abrogato devo tenerlo in considerazione e fare un confronto tra l’articolo 315 quello in vigore e il 314 quello nuovo. È più favorevole il vecchio. C’è una fase lunga in cui può essere applicata la norma che formalmente è stata abrogata perché se non vi è una vera e propria abolitio criminis devo applicare il comma 4 ossia quella più favorevole. ART 27 COSTITUZIONE : contiene 2 principi fondamentali. Uno esplicitato e uno desunto in via interpretativa (1° comma + 3° comma) grazie ad una interpretazione fatta propria da una storica sentenza della corte costituzione SENTENZA 364 DEL 1988.

  1. PRINCIPIO DELLA RESPONSABILITA’ PENALE : 1° comma dell’articolo 27. Questo comma e questo articolo ha avuto un’evoluzione interpretativ
  2. a. Possiamo distinguere due significati uno minimo dopo l’avvento della costituzione che si è mantenuto fino agli anni 70’ e ha trovato la sua evoluzione con la sentenza 364. Significato minimo : divieto di responsabilità per fatto altrui, un fatto non proprio del fatto altrui, per un fatto non proprio del soggetto agente. Una sorta di divieto della responsabilità penale che non fosse per un fatto riconducibile proprio dal punto di vista materiale al proprio comportamento del soggetto. Non è possibile trasferire una responsabilità penale solo per il ruolo rivestito del soggetto. No responsabilità collettiva; no responsabilità per un caso perché si sono realizzati dei comportamenti indipendenti dalla sua condotta. Quindi non si può punire un soggetto per un fatto commesso da altri. Per circoscrivere la responsabilità penale ad un fatto proprio. Ci limitiamo a richiedere una correlazione di carattere oggettivo materiale tra la condotta e l’evento da cui deriva l’esistenza del reato. Questo legame materiale che deve sempre esistere (comportamento del soggetto e l’evento è il nesso di causalità) nesso di causa ed effetto che fa si che quell’evento sia riconducibile materialmente al soggetto agente  la responsabilità penale è personale per un fatto materialmente riconducibile al soggetto. Era già un grande passaggio per il diritto penale. Si ha una grande acquisizione di garanzie attraverso questo significato minimale. Divieto di responsabilità per fatto altrui. Da questo significato minimale è richiesto solo una correlazione materiale tra autore e fatto che è necessaria ma è in questo momento sufficiente e non si ha bisogno di altro. Il criterio di imputazione basato solo sul nesso causale si chiama RESPOSNABILITA’ OGGETTIVA è quel criterio di imputazione che si basa solo su un nesso di causalità materiale tra comportamento del soggetto ed evento materiale. Dopo : non solo dal punto di vista oggettivo ma anche soggettivo partecipazione psicologica del soggetto al fatto.
  3. PRINCIPIO DELLA COLPEVOLEZZA : 04/03/ NESSO DI CAUSALITA’ : La personalità come fatto proprio e divieto di responsabilità per fatto altrui trova nel ns ordinamento una sua realizzazione in uno degli elementi costitutivi del reato che è il nesso di causalità ossia rapporto di causalità: causa effetto che deve sempre esistere ed essere accertata dal giudice tra la condotta del soggetto e l’ evento naturalistico da cui la legge fa dipendente la preesistenza del reato. È uno degli istituti più rilevanti del reato. È l’articolo 40 che stabilisce la regola che esista un nesso materiale oggettivo tra la condotta (comportamento) ed evento questo nesso garantisce che questo evento sia ricondotto alla condotta e non può essere chiamato a rispondere per fatti di altri persone o dal caso o eventi fortuiti. Fa parte degli elementi oggettivi del reato e lo troviamo nell’affermazione della responsabilità della personalità penale. LA RESPONSABLITA’ PENALE DEVE ESSERE PERSONALE.