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Diritto penale - corso di diritto per le imprese e le istituzioni A.a 2024-2025 Prof. Gherardo Minicucci Appunti di lezione
Tipologia: Appunti
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Diritto penale : complesso di norme di diritto pubblico che prevedono particolari illeciti (reati) a cui consegue una particolare sanzione (pena). Assolve la sua funzione quando non viene applicato. ↪ Si trova anche al di fuori dal codice penale, cioè dovunque subentra una pena.
Reato : si compone di un precetto (comportamento vietato) e di una pena (conseguenza) Pena : punizione che dipende dalla personalità dell’autore del reato e che priva le persone della libertà (non solo detenzione, ma anche pena pecuniaria che si trasforma in detenzione se non pagata). ↪ Sanzioni civile: risarcimento con funzione ripianare uno squilibrio ↪ Sanzione amministrativa: sanzione pecuniaria con funzione afflittiva e disincentivante
La parte generale del codice penale raccoglie le caratteristiche comuni della maggior parte dei reati, mentre la parte speciale disciplina i singoli illeciti: ● libro I : parte generale ● libro II : parte speciale sui delitti (reati più gravi) ● libro III : parte speciale sulle contravvenzioni (reati meno gravi)
Il reato è affiancato da: ● fatto di reato : illecito che viene vietato ● conseguenze : principalmente la pena ● personalità dell’autore : comprensione dei rapporti che intercorrono tra il reo e la pena, cioè capire in quali casi effettivamente la persona fosse in grado o meno di comprendere e decidere.
Fatto di reato Definire la criminalità con 2 approcci opposti: ● il fatto criminoso è criminoso in sé in quanto antisociale (approccio naturalistico). In questo caso c’è uno scontro tra diritto e morale perché dipende dalla moralità di quel momento (es. tutela ambientale) ● il fatto criminoso è ciò che il legislatore ritiene tale. In questo caso c’è il rischio del relativismo, cioè le scelte possono non corrispondere alla situazione del momento (es. bigamia è un reato in Italia e in altri paesi, ma non nei paesi in cui è culturalmente ammessa). Non si può lasciare la scelta al legislatore. Ci sono quindi costanti e molte variabili nel diritto e grazie a dei principi stabiliamo i limiti del legislatore nel definire i reati e evitare che piccoli illeciti diventino reati.
Personalità dell’autore Si deve capire se si punisce una persona perché si è comportata male o perché è pericolosa, perché può essere che la persona non sia in grado di determinarsi e di decidere. ↪ Razionalmente si dà valore al fatto che precetto e pena sono conosciuti e che le persone si comportano di conseguenza (il diritto penale dirige il comportamento e minaccia una sanzione se non si rispetta). Se la minaccia non è compresa però è inefficace. ↪ La pericolosità sociale si riferisce al fatto non alla persona (punisco per il fatto non per il tipo di persona). Per capire chi e come punire devo capire se è più importante la libertà del singolo o la società: ● sistema classico : questione retributiva, cioè intende la pena come retribuzione per il male compiuto ● sistema della pericolosità sociale : vuole mettere il reo nella posizione di non essere un pericolo per la società per reinserirlo nella società. Non è strettamente legato alla pena ma alla recuperabilità.
Nel nostro sistema questi convivono: in alcuni casi si rinuncia alla pena per misure di sicurezza, cioè strumenti di recupero (medicalizzazione della persona incapace).
Conseguenze dell’illecito Con l’aumentare del diritto penale (+ reati) servono strumenti alternativi per la gestione dei reati. In Italia vige il principio di obbligatorietà del processo penale (tutti i reati devono essere puniti) e dato che si considerano sia i reati più gravi che quelli minori, servono metodi alternativi per gestire i reati minori: ● pene sostitutive : le pene entro i 4 anni si sostituiscono con pene non carcerarie (pecuniarie, detenzione domiciliare, lavori di pubblica utilità) ● giustizia riparativa : non presuppone il processo ma l’incontro tra reo e persona offesa (si ritiene più produttivo risanare il distacco sociale invece di inasprirlo)
Il codice penale (1930, ministro Rocco) rifletteva (e riflette ancora nella parte non modificata) l’ideologia fascista, che si capisce dal fatto che è lo Stato ad essere al centro della tutela*. C’è nel cp una parte in cui si proteggono beni giuridici sovraindividuali (fede pubblica, morale pubblica, religione, ecc). Molti articoli vengono prima dell’omicidio (parte generale finisce all’art 240 bis, l’omicidio è all’art 575) quindi a differenza della Cost la persona non è al centro della tutela. *i primi articoli della parte speciale riguardano i reati alla personalità dello Stato (terrorismo)
La Costituzione ci da molte informazioni per leggere il cp e attualizzarlo, soprattutto grazie a 3 principi: ● art 13 : libertà come diritto inviolabile dell’uomo, tolta con il diritto penale ● art 25 : principio di legalità che si articola in: principio di riserva di legge, di tassatività e determinatezza, disciplina della successione di legge nel tempo ↪ Nel II comma si stabilisce che il cp non può essere modificato da legge ordinaria. ● art 27 : responsabilità penale per fatto proprio (principio di colpevolezza) che stabilisce il divieto della pena di morte e di pene disumane e degradanti, (la pena ha funzione tendenzialmente rieducativa)
Il cp è una fonte legislativa che può essere modificata facilmente al contrario della Cost. Se ancoriamo i principi penalistici alla Cost produciamo 2 effetti positivi: ● vincolo al legislatore, che sceglie cosa è illecito e come punire l’illecito ● vincolo al giudice che provvede a sanzionare il reo
Fenomeno dell’integrazione europea, che si svolge su 2 europe: l’UE (per alcuni argomenti l’Italia, quindi il cp, deve confrontarsi con la normativa europea) e la convenzione europea dei diritto dell’uomo (trattato che ha una corte di giustizia che si attiva grazie ai singoli contro gli Stati e che offre giurisprudenza molto significativa soprattutto nel diritto penale).
Il cp prevede diverse pene (pene principali, che non rispondono alla logica della sostituzione): ● per i delitti : ergastolo, reclusione, multa ● per le contravvenzioni : arresto (misura cautelare), ammenda La diversità della pena si stabilisce in base a un criterio formale, che però crea dei problemi: ci sono illeciti amministrativi molto afflittivi (sanzioni pecuniarie molto alte) che permettono al legislatore di evitare i vincoli del diritto penale (hanno, sostanzialmente no formalmente, effetti sulla libertà pari a quelli del diritto penale)
● positiva : si recupera il reo tramite riabilitazione (art 27 C). Serve adattare la persona alla società, un comportamento positivo del reo, impegno positivo dello Stato (occasioni di lavoro, di istruzione, ecc) ↪ Deve tendere alla riabilitazione, non essere un trattamento forzoso o inumano (non si può forzare una persona a diventare un’altra persona) ● negativa : cercare che il reo non torni più alla società (ergastolo) ↪ Per l’ergastolo si è posto il problema dell’illegittimità costituzionale (la pena deve tendere alla riabilitazione). Tutto si regge su un istituto (liberazione condizionale) che consente dopo 26 anni di reclusione di uscire e emanciparsi dalla pena per buona condotta. ↪ Ergastolo ostativo: pena per reati particolari (terrorismo, mafia), che non consente benefici, che separa defitivamente il reo dalla società
La pena non può consentire in trattamenti contrari al senso di umanità (pene corporali, pena di morte). C’è tensione tra potere punitivo e reo: si deve contemperare il favor societatis (attenzione alla società) e il favor rei (evitare la strumentalizzazione del reo). 26/
Il diritto penale può essere: ● utilitarista (Beccaria): conta l’utile; il reato è un danno alla società (pensa solo al bene della società) ● eticistico : la colpevolezza del reo è quel che conta (fatti sostanzialmente non laici) ↪ Ci si deve emancipare da queste versioni: il diritto penale è laico (fa una valutazione asettica rispetto a un quadro di valori che cambia nel tempo); la pubblicizzazione della pena dovrebbe sterilizzare i 2 rischi
I principi del diritto penale stanno nella Cost (direttamente o con interpretazione) e possono riguardare: ● legge : profilo formale (forma dell’illecito), quindi modi e procedure per formulare la legge ● reato : profilo sostanziale (contenuto), spiega perché i reati sono tali
Il principio della legge è la legalità, che si divide in: riserva di legge (fonte in senso stretto), successione della legge nel tempo (irretroattività), determinatezza (come deve essere scritto un reato), tassatività (chi applica il diritto deve rispettare dei criteri generali) Art 25 comma II C : nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto. La legalità riguarda le fonti legittimate a produrre diritto penale. La riserva di legge limita il potere di esecutivo e giudiziario (G e giudici) di incriminare, ma questo limite si sta perdendo: più perde credibilità la politica (G) più assumono credibilità gli altri poteri (giudiziario). Altre norme di rango ordinario che limitano il potere: art 1 cp, art 199 cp, art 14 preleggi
Funzioni Garanzia : schermarci dall’esecutivo e dal giudiziario, in quanto è il P che rappresenta le minoranze e l’opinione pubblica (legittimazione democratica perché direttamente eletto dai cittadini). La Corte Costituzionale è l’autentico presidio di garanzia in quanto verifica la costituzionalità della Legge. Certezza : la Legge viene pubblicata e ciò evita che il diritto penale diventi arbitrario
Natura della riserva di legge: ● assoluta : si fa riferimento solo alla Legge senza deroghe; ogni dettaglio è previsto dalla Legge
● relativa : la Legge può derogare a fonti diverse che integrano o precisano la legge La RDL nella Cost tende ad essere assoluta, ma non sempre è facile distinguere tra ciò che si può delegare e ciò che deve restare nella Legge. Si deve capire il tipo di integrazione tra Legge e atto inferiore: ● rinvio recettizio : la Legge rimanda a un’altra fonte per specificare dettagli (es. il Regolamento specifica il comportamento punibile) ● rinvio mobile : la Legge rinvia a una fonte che può cambiare nel tempo, la cui definizione può essere aggiornata periodicamente (es. decreto ministeriale che elenca gli stupefacenti vietati)
Limiti alle Fonti secondarie Le fonti secondarie possono integrare il precetto penale (specifiche tecniche o regolamentazioni dettagliate). Ci sono norme che richiedono atti amministrativi per il completamento, ma a volte hanno contenuti astratti. ↪ Norma penale in bianco (es art 650 cp): la Legge non fornisce una delimitazione, la punibilità dipende dal provvedimento.
Le fonti della RDL:
Decreti Decreto legislativo : il P dà inizio al decreto tramite legge delega (competenze definite) Decreto legge : problema perché il G li adotta in caso di urgenza (spesso riguarda i reati) e ha efficacia immediata. Dovrebbero essere convertiti in Legge entro 60 gg, ma nel frattempo possono essere reiterati, complicando l’intervento della CC.
Legge Regionale L’art 117 C disciplina le competenze di Stato e Regioni. La Legge Regionale può influire sulla RDL se riguarda la normativa penale.
Regolamenti amministrativi I Regolamenti amministrativi possono integrare la Legge entro i limiti della Legge stessa. Problema quando il Regolamento ha contenuti astratti e permette interpretazioni più ampie.
Consuetudine La consuetudine non può essere fonte del diritto punitivo, ma la Legge può vedere nella consuetudine qualcosa da legalizzare. Si deve distinguere tra la dimensione punitiva del diritto penale e la possibilità di adattarsi alla consuetudine (es. Krampus in Friuli).
Poteri del Governo per lo stato di guerra In stato di guerra il G acquisisce gli stessi poteri del P (adotta leggi senza processo legislativo ordinario).
↪ Parlando di reati ci riferiamo a una fattispecie che ha dei caratteri essenziali per la sua realizzazione (es art 615 bis cp). ↪ La fattispecie tipica, detta anche fatto tipico, è la condotta descritta dalla norma, mentre il fatto storico è quello che accade nella realtà.
Funzioni della tipicità: ● dimensione percettiva : il reato formulato in modo chiaro influenza il comportamento del cittadino ● frammentarietà dell’illecito penale : la norma penale non riguarda tutti gli illeciti (civili, amministrativi, ecc) ma solo i reati, che individuano comportamenti vietati.
La determinatezza riguarda il legislatore (deve scrivere norme chiare e comprensibili), la tassatività riguarda il giudice (non può interpretare le norme in moto troppo estensivo o analogico
Le fonti di questi principi sono: ● art 25 comma II C : determinatezza e tassatività sono implicite nella legalità; è il legislatore che deve stabilire i comportamenti vietati, quindi la libertà di integrazione del giudice si riduce ● art 13 comma II C ● art 1 cp ● art 14 preleggi ● art 7 convenzione europea diritti dell’uomo ● art 49 carta di Nizza
Fondamenti di questi principi
Determinatezza Parla al legislatore che deve scrivere la legge in modo chiaro e comprensibile. Nel formulare la legge penale ci sono 3 tipi di elementi che ricorrono dentro la fattispecie: ● elementi quantitativi : es. quando 3 o + persone … ● elementi descrittivi : sono una descrizione naturalistica, si riferiscono a una realtà che non ha dimensione giuridica (es. la nozione di molestia sessuale) ● elementi normativi : per essere decifrati forniscono una descrizione mediante norma giuridica o sociale (es. atti osceni)
Tassatività Rivolta al giudice, impone il divieto di analogia: un diritto giusto è fisiologicamente diseguale, cioè non deve mettere insieme ciò che è simile (cosa è simile e diverso dipende dalla persona che giudica). Ha 3 ragioni: ● assicurare il monopolio legislativo che porta con sé il principio democratico ● evitare le volubilità che derivano dalla valutazione fatta mettendo insieme cosa è simile e cosa no ● tutela la frammentarietà (per farlo le diversità non devono essere modificate)
Confine tra interpretazione consentita e analogica (vietata) l’art 575 punisce l’omicidio di un uomo, dicendo che si applica anche alle donne sto facendo un’inerpretazione non un’analogia Interpretazione : quando si rimane nel significato semantico proprio del termine. Analogia : va oltre il senso della parola sulla base di un valore comune (che non è uguale per tutti): ● analogia in malam partem : applicazione per analogia di una norma che ha una soluzione sfavorevole per il reo (punisce qualcosa non previsto dalla legge o aggrava la sua posizione, è vietata) ● analogia in bonam partem : applicazione per analogia di una norma a favore di qualcuno; non si può fare su norme che hanno tutti i requisiti o sono previste nella loro massima estensione.
La legalità ha varie fonti: costituzionali e di rango legale/primario Art 25 comma II C (fondamento costituzionale): nessuno può essere punito se non in forza della legge entrata in vigore prima del fatto commesso (irretroattività della legge penale sfavorevole) Art 2 cp (norma di riferimento) La successione è regolata da 2 principi: ● irretroattività della norma penale sfavorevole ● retroattività della norma penale favorevole
Irretroattività della norma penale sfavorevole Legge penale sfavorevole : legge che aggrava la posizione del reo prevedendo una nuova fattispecie incriminatrice, ampliando la fattispecie incriminatrice già esistente, disciplinando in modo più severo i fatti che già costituivano già reati. Sono considerate non solo le pene principali ma anche le pene accessorie. ↪ Motivo : la legge penale vuole orientare il comportamento, entrando in vigore prima del fatto non lo fa; si deve tutelare la libertà di autodeterminarsi del cittadino
Art 2 cp comma I : si devono considerare oltre alla pena anche le misure di sicurezza*. L’art 200 cp comma I dice che le misure di sicurezza sono irretroattive (diverso dalla Cost che prevede solo la legalità) *apparato sanzionatorio che si affianca alle pene e che consiste in misure personali o patrimoniali; 2 presupposti: commissione di un reato e pericolosità della persona o della cosa
Art 200 cp : si deve applicare la misura di sicurezza in vigore al momento dell’applicazione anche se diversa (e sfavorevole) da quella in vigore al momento della commissione del reato. Per le norme processuali non opera il principio di irretroattività ma vige la disciplina in vigore al momento della commissione.
Dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma L 87/53 (riferimento al funzionamento della cc): dal giorno successivo alla sentenza di incostituzionalità la norma non può più essere applicata e se è intervenuta condanna essa cessa e anche i suoi effetti penali. ↪ Se la dichiarazione di illegittimità riguarda una norma favorevole: per i fatti commessi prima (quando la norma non era in vigore) la retroattività non agisce, ma la norma si continua ad applicare ai casi commessi durante la vigenza della norma.
Individuazione del momento in cui il reato è stato commesso 3 criteri da seguire quando il momento in cui avviene la condotta criminosa e il momento in cui si verifica l’evento del reato (es. omicidio: la morte avviene dopo all’azione) sono diversi: ● criterio della condotta : momento in cui viene commessa la condotta ● criterio dell’evento : momento in cui si è verificato l'evento (es. morte) ● criterio misto : momento della condotta o dell’evento in base a quello più favorevole per il reo
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Limita il legislatore nel definire i fatti che meritano di essere reato Art 27 C : la responsabilità penale è personale. Principio di materialità e offensività : versante oggettivo del reato (dimensione concreta) Principio di colpevolezza (/soggettività/personalità): legame tra reo e reato
PRINCIPIO DI MATERIALITÀ E OFFENSIVITÀ Materialità Il fatto di reato non consiste in un mero atteggiamento interiore (status o pensiero), non può essere considerata solo la pericolosità (non si può essere puniti per ciò che uno pensa); il legislatore deve punire comportamenti materiali
Offensività Il comportamento deve essere offensivo di un bene giuridico e porta con sé una soglia si antisocialità: ● bene giuridico : interesse che la norma incriminatrice protegge, si trovano in natura ma possono essere introdotti a iniziativa del legislatore (es. imposte). Il concetto giuridico si è evoluto nel tempo (prima riguardava l’idea della chiesa, qualunque cosa che violasse l’ordine sociale; poi si stabilisce che non può nascere dal legislatore ma deve preesistere) fino ad oggi (Cost): per capire quali sono devo considerare gli interessi previsti dalla Cost (ci sono beni che non sono previsti dalla Cost ma che si possono estrapolare, basta che non siano costituzionalmente incompatibili) ● offesa : lesione o minaccia (qualcosa non ancora successo) del bene giuridico. Distinzione: ○ reati di danno : distruggono il bene ○ reati di pericolo : mettono a repentaglio il bene; distinti in:
Art 13 C : la libertà è inviolabile tranne nei casi previsti dalla legge (diritto penale) Art 27 C comma III : le pene non possono consistere in comportamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del reo.
Ci sono comportamenti tipici (= per legge) non offensivi e comportamenti offensivi non tipici ↪ Es. rubo un chicco d’uva; furto (art 624 cp punito da 6 mesi a 3 anni) ma non è offensivo ↪ Es. guardare i vicini con i binocoli: non tipico (non è come filmarli con la videocamera) ma è offensivo La tipicità e l’offensività devono unirsi in quanto l’offesa è sempre un elemento tipico del fatto di reato. Sentenza 163/2000 Corte Costituzionale: il principio di offensività opera dall’astratta predisposizione normativa (il legislatore deve scrivere reati offensivi) all’applicazione concreta da parte del giudice che deve impedire un’arbitraria e illegittima dilatazione di fatti da comprendere nel diritto penale.
*Principio di precauzione Riguarda il rapporto tra pericolo e presunzione della fattispecie. Non ha connotati penali. È tipico di ambiti di incertezza scientifica in cui servono delle precauzioni quando non si conoscono i rischi (es. nei giorni dopo l’inizio del covid non si poteva uscire). Si intendono alcuni comportamenti per prevenire un rischio.
Il legislatore deve difendere solo alcuni beni giuridici (che cambiano nel tempo e sono difficili da individuare). Ci sono beni giuridici di discutibile rilevanza o interventi normativi che hanno una dimensione di offensività difficile da sostenere ↪ Es. disposizioni in materia di sicurezza: aggravamento di responsabilità penale (reato più grave) quando il reato è commesso nei pressi delle stazioni ferroviarie ↪ Difficile da sostenere perché dal punto di vista delle regole il luogo è irrilevante (è sempre vietato), ma in base al luogo in cui si svolge produce conseguenze diverse.
Appartenenza del fatto al soggetto. Cerca di coniugare l’oggettività (fatto commesso) e la soggettività (valore dell’atteggiamento e della volontà del soggetto). Art 27 comma I C (norma di riferimento): la responsabilità penale è personale. Si può intendere come: ● divieto di responsabilità da fatto altrui: ciascuno risponde a ciò che ha fatto lui, non ciò che fanno altri ● la responsabilità è propria, cioè il fatto è materialmente causato da una persona ● responsabilità autenticamente colpevole, cioè attribuibile psicologicamente alla persona (si può rimproverare alla persona che si sarebbe dovuta e potuta diversamente motivare) Non si può rinunciare all’atteggiamento psicologico (non ci sarebbero distinzioni tra colpa o dolo) e neanche alla materiale realizzazione del fatto (ci sarebbe la possibilità di criminalizzare le opinioni), servono entrambe. Responsabilità del fatto proprio colpevole: si rimprovera chi ha cagionato un’offesa anche in relazione all’atteggiamento psicologico. Non si rimprovera il fatto ma il legame tra reo e fatto.
↪ Es. art 564 cp : incesto chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo (condizione di punibilità, serve questo requisito), commette incesto (condotta) è punito.
Distinzione valoriale tra questi 2 comparati della norma: ● il primo riguarda la condotta (commettere incesto): descrive il disvalore della fattispecie. Il legislatore punisce solo a certe condizioni per una valutazione di mera opportunità (non il fatto in ogni caso ma solo a certe condizioni) ● se intendiamo la responsabilità in ogni caso come colpevole (senza distinzione tra elementi essenziali e non) dovremmo immaginare che la condizione è sempre voluta dal reo (il pubblico scandalo è voluto). IN realtà la condizione obiettiva può essere causata dall’azione del reo o di altri Il reato quindi è completo da tutti i suoi elementi ma è condizionato dal verificarsi di questo evento esterno (condizione per la punibilità del reato).
Come distinguere elementi essenziali dalle condizioni obiettive: ● elementi essenziali (costitutivi del fatto illecito): individuano la meritevolezza della pena, cioè i contenuti che raffigurano il disvalore dell’illecito, in mancanza dei quali verrebbe meno l’offesa tipica; devono essere coperti dall’elemento soggettivo ● condizioni obiettive : individuano i bisogno che quella condotta sia punita (meritevolezza e bisogno di pena non sono sempre la stessa cosa); possono essere causate o no dal soggetto attivo
Il reato è composto da: ● soggetto attivo : ci sono reati che possono essere commessi da chiunque (comuni) e reati che richiedono determinate qualifiche (propri) ● condotta : attiva o omissiva ● evento ● antigiuridicità ● colpevolezza ● punibilità
Elementi essenziali: per distinguerli ci sono diverse divisioni concettuali (teoria del reato): ● concezione bipartita : distinzione naturalistica tra elementi oggettivi (piano materiale) e soggettivi (natura soggettiva, cioè dolo, colpa e preterintenzione) ● concezione tripartita : idea che il reato sia un prodotto normativo e valutativo, cioè non un fatto storico ma una valutazione di esso. Divide in: ○ fatto tipico : disvalore penale, comportamento vietato e le sue caratteristiche ○ antigiuridicità : descrive la contraddizione tra il fatto tipico e l’ordinamento. Ci sono fatti tipici non giuridici (es. un soldato uccide perché obbligato dal superiore; uccido per legittima difesa). Perché ci sia un reato serve un fatto tipico antigiuridico ○ colpevolezza : giudizio di rimproverabilità che si può dare al soggetto, misura la capacità o meno del reo di conformarsi al precetto normativo e semmai di rimproverarlo ○ punibilità (c’è chi ritiene che faccia parte della teoria del reato (teoria quadripartita) e chi no):
Nel fatto tipico ci sono diversi elementi: soggetto attivo, condotta, causalità, reo, dolo o colpa
Il reato deve essere commesso da una persona. Tutti possono astrattamente commettere un reato ma non sempre sono puniti (non sempre c’è specularità tra quanto avviene e la sussistenza dell’illecito penale). ↪ Es. bimbo gioca e volontariamente o no cagiona la morte di un altro bimbo. Non c’è sanzione penale perché la responsabilità penale si acquisisce a 14 anni. Si deve quindi distinguere il fatto che ciascuno può commettere dalla sua valutazione normativa.
I reati possono essere: ● comuni : possono essere realizzati da chiunque (es. omicidio) ● propri : reati che possono commettere solo certe persone; servono particolari qualifiche del soggetto attivo (che deve avere nel momento in cui compie il reato). Es. infanticidio: la madre che subito dopo il parto cagiona la morte del figlio è punita da 4 o 12 anni di reclusione; diverso dall’omicidio e riguarda solo la madre per la situazione fisica, psicologica e morale in cui si trova. I reati propri possono avere 4 diversi fondamenti: ○ il soggetto ha rapporti particolari con il bene protetto: es. frode in processo penale e depistaggio da parte di pubblico ufficiale (art 375 cp) ○ la qualità consente di realizzare il fatto tipico altrimenti irrealizzabile: es. pubblico ufficiale che procede all’arresto illegale (deve avere quel potere) ○ il soggetto qualificato rende punibile un fatto altrimenti lecito: es. avere un rapporto sessuale non è illecito, se avviene tra persone con un legame di parentela allora lo diventa ○ il soggetto qualificato limita la meritevolezza di pena (valutazioni concorrenti di opportunità che ci danno impressione di un fatto meno importante verso cui non possiamo fare un giudizio netto come per il reato comune). Es. infanticidio
Sulla base di questi fondamenti possiamo individuare diverse categorie di reati propri: ● non esclusivi : fatti di reato che senza la qualifica soggettiva sarebbero comunque illeciti extra penali (offensivi di altri interessi); riguardano fatti non riservati che possono essere offesi da tutti ● semi esclusivi : senza la qualifica soggettiva costituiscono un reato più o meno grave; es. peculato o appropriazione impropria (la qualifica determina l’offesa specifica del fatto) ● esclusivi : fatti che senza la qualifica sarebbero inoffensivi e lecit (non possono essere commessi materialmente da persone non qualificate, cioè devono essere realizzati dall’autore previsto dalla norma); es. incesto.
Delega di funzioni Istituto nell’ambito dell’impresa: un soggetto qualificato delega compiti ad un altro. Serve in quanto ci sono molti obblighi a cui è impossibile far fronte personalmente, quindi possono essere delegati a persone non qualificate (es. datore delega a un altro soggetto le questioni di sicurezza sul lavoro). Requisiti: ● complessità dimensionale : serve verificare che in concreto sia difficile o impossibile far fronte agli obblighi ● delega scritta ● autonomia decisionale e autonomo potere del delegato (non ingerenza del delegante) ● specifica idoneità tecnico-professionale del delegato
D. Lgs 81/2008 : disciplina la delega di funzioni nel testo unico della sicurezza del lavoro. Richiede i requisiti sopra elencati escludendo il requisito dimensionale e inserendo l’accettazione per iscritto del delegato.
2 approcci uniti in una dottrina: ● concezione formale di obbligo di garanzia : conta il fondamento giuridico e la norma dice chi sono le persone gravate dall’obbligo (non considera il fatto) ● concezione funzionale di obbligo di garanzia : situazioni di questo tipo si verificano dove ci sono beni che non possono essere protetti dalla persona garantita. Conta che la persona sia prossima al bene e che possa impedire il verificarsi dell’evento avverso. ↪ Problema : chiunque diventa garante sulla base di elementi fattuali
Soluzione (sintesi di queste 2 teorie): ci sono alcune fonti (norma extrapenale, cioè regolamente attuativi, consuetudine, contratto*) capaci di garantire l’obbligo di garanzia (non è il fatto a determinare il garante) *Essendo fonte privata vale solo dove trasferisce il contenuto di norme giuridiche poste dal diritto pubblico (non può altrimenti una fonte privata stabilire responsabilità penali).
Precedente attività pericolosa : chi ha cagionato una situazione di pericolo diventa garante del fatto che quella situazione non si espanda. Es. faccio una buca in strada e non la segnalo ( responsabilità dolosa ). Responsabilità colposa : problema di capire per cosa devo essere punito L’obbligo giuridico nasce dal principio che non si deve far male agli altri. Esistono obblighi di protezione (proteggere un bene da qualsiasi aggressione) e obblighi di controllo (proteggere un bene da certe situazioni; es. bagnino è responsabile solo dei pericoli di balneazione non di tutto quello che accade)-
Ci sono reati di condotta e reati di evento (prevedono il verificarsi di un evento che è il cuore della fattispecie). Nei reati di evento si deve verificare la causalità. Evento : modificazione esteriore della realtà che è elemento essenziale della fattispecie o aggravante della condotta (omissione di soccorso). Non è sempre immediatamente consequenziale o collegabile alla condotta. Se l’evento si realizza dopo la condotta può esserci il problema di successione di legge. Causalità : capire se l’evento è ascrivibile a un certo soggetto che ha tenuto una certa condotta.
Problemi : molto spesso gli eventi sono frutto di più azioni, quindi si deve capire se la condotta del soggetto è quella che causa l’evento. Si deve capire quali sono le condizioni in cui la condotta concorre alla realizzazione in un evento (causa in senso penalistico) Es. espongo un lavoratore fumatore a una quantità significativa di amianto e questo si ammala Per correlare l’evento a una condotta ci sono più teorie.
Teoria condizionalistica È causa dell’evento ciò che concorre a produrlo e tutte le sue condizioni si equivalgono. Impone di fare un giudizio ex post (a cose fatte) di natura controfattuale, cioè si fa finta di eliminare la condotta per vedere se l’evento si sarebbe comunque verificato. Difetti: ● non seleziona tra le diverse cause : es. prendo a pugni una persona e va in ospedale, poi l’ospedale prende fuoco e lui muore (l’evento non dipende dai pugni ma se tolgo quella condotta non sarebbe morto). Sulla base di questa teoria quindi si ricerca la prima vera causa
● non contempla ipotesi che dovrebbe contemplare : dà per scontato che il giudice conosca le leggi causali concretamente applicabili (se non si conosce il meccanismo dei fenomeni non conoscono le cause) ● esige che la condotta sia una condizione certa dell’evento e questo non sempre è vero
Teoria della causalità adeguata Pone rimedio ai limiti appena detti. Richiede i requisiti della teoria condizionalistica ma anche che la condotta sia idonea a produrre quel determinato evento; si escludono quindi eventi straordinari atipici (l’incendio non consegue uno schiaffeggiamento). Introduce il limite dell'adeguatezza* basato sulla comune conoscenza (si escludono contenuti di un elevato tasso tecnico). *adeguatezza: adeguato secondo uno standard che mette il giudice nella situazione di capire la conoscenza comune riguardo a quel fenomeno. Commistiona la causalità con la prevedibilità (soggetto in grado di capire che l’esito della sua condotta è quell’evento); Un conto è che io me ne renda conto (soggettivo), un conto è che ci sia una correlazione oggettiva.
Causalità umana (variante della causalità adeguata) Cercando di mediare la teoria condizionalistica e quella adeguata, inserendo come criterio la dominabilità da parte del soggetto agente del fattore causale (non rientrano i fatti atipici); contaminazione tra profili oggettivi e soggettivi. Se può di dominare il fattore causale allora è responsabile, altrimenti no.
Causalità scientifica La condotta è causa dell’evento quando secondo la migliore scienza ed esperienza di quel momento storico, l’evento è conseguenza certa o altamente probabile di quella condotta. Premessa: ● la causalità è un problema di conoscenza (es. difficile quando il diritto penale inizia a occuparsi anche di processi tecnologici) ● la causalità è una categoria dinamica in quanto è aperta al cambiamento che dipende dalla sviluppo della conoscenza e tende a rivedere leggi non più attuali Problemi: ● capire se nel momento della condotta il soggetto poteva essere a conoscenza delle conseguenze ● un problema sorge quando la teoria scientifica correla l’evento alla condizione in termini di probabilità
Causalità probabilistica Per risolvere il problema della causalità scientifica si deve gestire leggi con bassa incidenza statistica (va coordinato con un sistema penale che si base sulla condanna oltre ogni ragionevole dubbio) ↪ Si introduce un ulteriore passaggio: se la legge scientifica ha una bassa probabilità statistica il giudice deve escludere che ci siano altri fattori che incidono sulla situazione, cioè deve individuare con la maggior sicurezza possibile che quel fattore è quello che effettivamente ha prodotto quel risultato.
Causalità nel caso dell’omissione La causalità nei reati commissivi ha carattere naturalistico, mentre la causalità omissiva ha carattere normativo ( art 40 comma II cp ). Nella causalità commissiva ci sono 3 dati reali (azione, processo causale, evento) e 1 ipotetico (tolgo la condotta senza cui il fatto si sarebbe svolto comunque).
● dolo diretto : il fatto illecito non è ciò che voglio realizzare ma è una conseguenza certa (es. strage di capaci: si voleva uccidere falcone ma si sapeva che sarebbero morti anche gli altri) ● dolo eventuale : la rappresentazione non è certa e non c’è la volontà (simile alla colpa), però so che c’è la possibilità (es. marito tradisce la moglie e prende l’aids, lo passa alla moglie e muore; non sono sicuro di contagiare mia moglie e non voglio che muoia) Ci sono 2 categorie ulteriori di dolo: ● dolo alternativo : il soggetto vuole indifferentemente 2 esiti ● dolo specifico : il movente è irrilevante, basta che la persona voglia compiere un’azione a prescindere dalla conseguenza che può o meno essersi verificata (si capisce leggendo la fattispecie). Funzioni: ○ restringere la punibilità : inserendo il fine voluto si puniscono solo alcuni fatti (non la persona che prende le chiavi della macchina dell’amico che ha bevuto troppo) ○ punire fatti che altrimenti sarebbero leciti : associarsi è lecito, associarsi per commettere delitti no (associazione a delinquere: basta lo scopo non serve che avvengano i delitti) ○ cambia titolo di reato : rende il fatto più o meno grave (es. sequestro di persona o sequestro a scopo di estorsione; serve che l’estorsione si sia verificata)
Art 368 cp (calunnia): chiunque incolpa qualcuno che sa innocente. se so che è innocente non può essere dolo eventuale (altrimenti tutti quelli che denunciano si esporrebbe a reato di calunnia) Art 641 cp (insolvenza fraudolenta): chi contrae obbligazione con il proposito di non adempierla. Se si esponesse a questo reato anche chi non è sicuro di riuscire ad adempiere allora nessuno farebbe nulla.
Colpa La colpa è un criterio di ascrizione soggettiva eccezionale. La sua punizione è diversa (non ha efficacia orientativa perché manca la volontà). Nasce con la “società del rischio”: con la modernizzazione i rischi aumentano sempre di più (es. guidare) e i cambiamenti sociali e tecnologici entrano nel diritto penale. I pilastri della colpa sono: ● non volontà : non legame psichico tra soggetto e evento ● misura oggettiva : riguarda la violazione di una regola cautelare che stabilisce come ci si deve comportare (es. non supero con la linea continua) ● misura soggettiva : attribuibilità della violazione a un determinato soggetto La colpa è sostanzialmente il malgoverno di un rischio, a volte più pericoloso del dolo (organizzato, si sanno le conseguenze; nel dolo non so cosa può succedere). Per questo è punita a seconda delle conseguenze (l’omicidio stradale è punito in misura minore dell’omicidio doloso, ma in misura simile all’infanticidio).
Esistono forme di colpa compatibili con la rappresentazione ma non con la volontà: so che un’azione è pericolosa ma non voglio causare l’evento. ↪ Es. reato di procurato aborto: devo sapere che la donna è incinta per voler procurare l’aborto Nella colpa gli oggetti solitamente corrispondono alla rappresentazione ma non la volontà.
Non volontà (nesso psichico) La non volontà non sempre implica la mancanza di rappresentazione ( art 43 cp ); può esserci ma non è necessaria (è un’aggravante perché sapevi cosa poteva succedere). ↪ Es. supero i limiti in una strada vuota di notte e arriva un’altra macchina con cui faccio un incidente: non pensavo che potesse succedere
↪ Es. supero i limiti in una strada frequentata: mi rendo conto del rischio
Il dolo riguarda comportamenti di norma vietati (non possono essere esercitati in modo corretto; es. picchiare). La colpa riguarda l’esercizio di attività lecite (es. colpa stradale: guidare è lecito ma ho violato la regola cautelare). Per questo la colpa ha una struttura normativa (si giudica in base alle norme di quell’attività). Nel caso della colpa i soggetti non hanno voluto l’evento ma hanno violato le regole cautelari.
Misura oggettiva (regole cautelari) Riguardano il modo in cui si svolge l’attività per gestire il rischio. Non riguardano il divieto perché non permetterebbero di svolgere l’attività (lecita; es. guidare). Contengono: ● esperienza (consuetudine cautelare) ● regole scritte (convenzioni scritte) (colpa specifica) Carattere modale : nel “per colpa” si inseriscono le regole cautelari rilevanti per quel caso (es. art 589 cp : chiunque cagiona per colpa la morte di un uomo). Nel reato colposo la nota modale (avresti dovuto fare x non y) descrive il disvalore dell’azione.
Colpa specifica Si basa su regole positivizzate/scritte, quindi sono più facili da individuare. Non tutte le regole cautelari sono regolari come quelle legalizzate nelle norme scritte: i livelli di pericolo sono tipici solo in alcuni ambiti, mentre altri hanno un elevato tasso tecnico e sono inseriti nei relativi codici. Le regole hanno dimensione politica (dipende da quanta libertà e cautela si dà a un certo ambito). Nella colpa specifica c’è sempre la prevenzione del pericolo che nasce dall’equilibrio trovato dal legislatore e che dipende dalla rilevanza della responsabilità. Società del rischio: più rischi ci sono più le fotni normative aumentano e la colpa si diversifica (es. l’omicidio colposo ora è diversificato in omicidio stradale, ecc).
Colpa generica Si basa non su regole scritte ma su: ● negligenza : trascuratezza (es. non controllo i freni della macchina e investo una persona) ● imprudenza : superficialità (ci si sopravvaluta) ● imperizia : difetto di conoscenza o impossibilità di adeguarsi (guidare una macchina che non si sa guidare anche avendo la patente)
Si ricavano da 2 teorie che spiegano che regole osservare: ● teoria che basa l’individuazione della regola cautelare sull’agente modello : si concettualizza un agente tipico in quel settore e il giudice deve chiedersi cosa avrebbe fatto l’agente modello (comportamento migliore. Problemi: ○ la condotta migliore non è sempre possibile nel momento ○ non c’è una regola di condotta quindi non sempre so cosa fare e come orientarmi ○ il giudice diventa autore della regola cautelare (espone all’abuso del giudice) ● teoria che si basa sulla consuetudine : quindi sull’efficacia preventiva delle regole che si basano sulla conoscenza del fatto (consuetudini). Problema: non tutti conoscono certi fatti (ci sono comportamenti chiaramente rischiosi, altri no)