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riassunto di diritto penale relativo al capitolo i delitti contro l'onore
Tipologia: Sintesi del corso
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La tutela penale dell’onore ha origini storiche antichissime e rappresenta ancora oggi uno dei settori a più forte impatto sulla prassi applicativa. Ciò non toglie che esso sia oggi al centro di un ampio dibattito. Nonostante l’altissimo rango che deve essere riconosciuto al bene giuridico “onore” le prese di posizione a livello applicativo e legislativo non sono coerenti. Sul piano degli interventi de lege ferenda :
L’onore è un bene giuridico dai contorni estremamente incerti e sfumati, che lo rendono estremamente indeterminato. Questa inafferrabilità ha indotto un famoso giurista tedesco ad affermare che “l’onore è il bene giuridico più sottile, più difficile da afferrare con i guanti di legno del diritto penale, e perciò tutelato con minore efficacia nel nostro sistema penale” (Maurach) Concezione psicologica o fattuale dell’onore L’onore è un dato fenomenico, un dato della realtà: più in particolare è un sentimento Si tratta di un bene giuridico unitario, ma che si articola a sua volta in due componenti, entrambe “reali”:
c) soggetti disistimati;
aggiunga che le modalità di aggressione non passano necessariamente attraverso una lesione dell’onore (così se si alterano i dati identificativi di una persona in modo lusinghiero o adulatorio). Vero è, allora, che mancano nel nostro ordinamento efficaci strumenti di tutela penale diretta dell’identità personale.
L’articolazione della tutela penale dell’onore attraverso la previsione di più fattispecie incriminatrici – sconosciuta alle esperienze giuridiche più risalenti – rappresenta una costante delle codificazioni più recenti. Assai diversificate sono, però, le concrete modalità attraverso le quali essa si realizza. Al criterio distintivo fondato sul carattere determinato o meno dell’addebito offensivo – utilizzato dal Codice Zanardelli – il legislatore del 1930 ha preferito quello (ritenuto di più agevole accertamento processuale) che fa leva sulla presenza/assenza del soggetto passivo: nel primo caso, si avrà ingiuria; nel secondo, diffamazione. La presenza dell’offeso – è bene precisarlo – non va intesa come semplice nesso di contiguità spazio-temporale tra soggetto attivo e persona offesa: da un lato, non si configura ingiuria se, pur trovandosi i due soggetti nello stesso ambiente, la vittima non possa materialmente percepire l’espressione ingiuriosa (per esempio, perché pronunciata a voce bassissima); dall’altro, lo stesso art. 594, co. 2, equipara all’ingiuria verso una persona presente quella di “ chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti e disegni comunque diretti alla persona offesa ”. In breve, carattere decisivo assume la circostanza che l’espressione offensiva sia direttamente indirizzata alla vittima e da questa percepita. Ripudiata la concezione fattuale dell’onore, che differenziava la tutela in funzione della diversità dell’interesse leso, e riconosciuta – nei termini sopra indicati – la sostanziale omogeneità di bene giuridico tra ingiuria e diffamazione, non del tutto chiara risulta la ratio della distinzione tra le due fattispecie e del diverso disvalore penale che ne discende. Da un lato, può argomentarsi che la presenza dell’offeso determina la possibilità di una immediata reazione difensiva atta a neutralizzare o, comunque, ad attenuare gli effetti lesivi della manifestazione ingiuriosa; dall’altro, non può nascondersi la più accentuata carica lesiva – e quindi la maggiore gravità – insita nella percezione dell’offesa da parte di più persone 1. L’analisi della disciplina complessiva sembra avvalorare una preferenza del legislatore per la prima spiegazione. Basti pensare alla qualificazione come “ingiuria aggravata” dell’offesa pronunciata in presenza della vittima e di terzi. In prospettiva de iure condendo , sarebbe preferibile qualificare come “ingiuria” le sole offese compiute in presenza della vittima, mentre la “diffamazione” dovrebbe ricomprendere ogni manifestazione lesiva posta in essere in presenza di (o comunicando con) più persone, anche se tra queste è incluso il soggetto passivo. Fermo questo criterio distintivo della presenza/assenza dell’offeso, ingiuria e diffamazione presentano alcuni caratteri fondamentali comuni – a cominciare dalla sostanziale identità del bene giuridico tutelato – oltre che profili di disciplina, che ne consigliano una trattazione unitaria. Ingiuria e diffamazione presentano, innanzitutto, alcuni caratteri fondamentali comuni.
Soggetto attivo dei delitti contro l’onore può essere chiunque, purché persona fisica. Discusso è se l’autore del reato possa essere un defunto, quando abbia lasciato un testamento o un altro scritto contenente espressioni o disegni offensivi che siano stati pubblicati o divulgati dopo la sua morte, salva la responsabilità penale dell’autore della divulgazione. La questione è rilevante ai fini della configurabilità di una responsabilità civile in capo agli eredi. Secondo la tesi maggioritaria non può gravare sugli eredi alcun obbligo, poiché al momento della pubblicazione dello scritto, che
A parte l’ipotesi di offese solo apparentemente collettive, perché riferibili a singoli appartenenti al gruppo preso di mira, e pertanto punibili, occorre precisare che l’attacco all’onore portato in forma collettiva può presentare diversi livelli di genericità:
A norma dell’art.594, primo comma, c.p. l’ingiuria consiste nel fatto di colui che offende l’onore o il decoro di una persona presente. L’elemento oggettivo del reato comprende, pertanto, due elementi costitutivi:
Non è nemmeno da escludere che, alla luce dei criteri da ultimo esposti, possa essere ritenuto ingiurioso un termine di per sé di significato neutro. Ad esempio, l’aggettivo “marocchino”, idoneo solo ad identificare la nazionalità dello straniero, può assumere una valenza offensiva se usato reiteratamente dal datore di lavoro come sostitutivo del nome di battesimo, con evidente atteggiamento di disprezzo^4. Questo carattere relativo dell’ingiuria, se da un lato comporta dei costi in termini di incertezza applicativa, dall’altro presenta il vantaggio di attualizzare la tutela, superando retaggi e incrostazioni del passato^5 e mettendo l’onore al passo con l’evoluzione del concetto di “dignità sociale della persona”. La relatività dell’offesa è strettamente connessa alla libertà delle forme con le quali essa si può realizzare: per poter distinguere le espressioni realmente lesive dell’onore da quelle che sono semplicemente impertinenti o scortesi non si può prescindere da una contestualizzazione che consenta di apprezzarne la reale portata semantica. Il reato di ingiuria è a forma libera : può essere realizzato attraverso le più varie modalità e con qualunque mezzo idoneo. Non è necessario, infatti, che la condotta materiale si estrinsechi in una espressione verbale (c.d. ingiuria verbale), sebbene questa ne sia la forma più consueta, ben potendosi manifestare mediante atti materiali (ingiuria c.d. reale). Lo stesso art. 594, secondo comma, c.p. prevede, peraltro, l’ipotesi di condotta ingiuriosa attuata “ mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa ”, cui la dottrina prevalente riconduce anche l’ingiuria commessa per mezzo della radio e della televisione (anche se a dire il vero questi mezzi sono più consoni al delitto di diffamazione). Tra le ipotesi di ingiuria mediante comunicazione telefonica rientra l’invio di SMS. È sicuramente configurabile l’ingiuria tramite internet. Si pensi per esempio ad una e-mail o ad una chat. Tale forma di comunicazione non è forse riconducibile alla nozione di “comunicazione telefonica o telegrafica” (anche se parte della dottrina propende per tale soluzione argomentando alla luce dell’art. 623 bis ), ma lo è certamente alla nozione di “scritti o disegni”. Si discute, poi, della rilevanza penale di una offesa in dialetto, nei confronti di persona che non lo comprende. La giurisprudenza ritiene configurabile l’ingiuria anche in questa ipotesi. Non costituisce ingiuria una semplice manifestazione di disistima, dal momento che “non è obbligatorio stimare qualcuno” (Cass. pen. 17 febbraio 2004: “ In particolare, l'avvocato aveva contattato al telefono il magistrato per conoscere in anticipo il suo orientamento circa una domanda di scarcerazione per il suo assistito trattenuto in carcere a seguito dell'emanazione di una misura cautelare. Il magistrato aveva risposto che, fosse stato per lui, avrebbe "gettato via la chiave della cella". L'avvocato allora gli aveva mandato una lettera in cui - tra l'altro - sosteneva che un giorno, anche per colpa di comportamenti simili a quello considerato, "sui giudici onesti avrebbero prevalso i Previti ”). Discussa in sede dottrinale è la realizzabilità del delitto di ingiuria mediante omissione. Chi propende, in linea di principio, per l’ammissibilità, richiede che “il soggetto abbia innanzitutto l’obbligo giuridico di tenere il comportamento omesso e sempre che l’omissione sia accompagnata da manifestazioni positive espressive di dispregio”. Sulla base di tali presupposti non sarebbe, pertanto, configurabile il delitto di ingiuria nelle ipotesi di omissione di riguardi nelle relazioni sociali (ad es. il non rispondere ad una lettera o il non ricevere un visitatore), o in caso di mancanze di etichetta , di inosservanza di mere regole o pratiche cerimoniali o di usi di ossequio individuale, non riscontrandosi un obbligo giuridico di agire. Per lo stesso motivo, l’ostentata omissione di saluto, mentre nella normalità dei casi non costituirebbe ingiuria, potrebbe invece acquisire rilevanza penale ove il soggetto abbia l’obbligo giuridico di salutare (ad es. il militare rispetto al superiore, che al tempo stesso gli volti le spalle), purché non integri altro reato (ad es., oltraggio) alludere anche a presunti comportamenti pedofili. (^4) Cass., sez. V, 20 maggio 2005, in Cass. pen ., 2006, p. 59. (^5) FIANDACA – MUSCO, Diritto penale , cit., p. 84.
Peraltro, in concreto, la configurabilità del tentativo è limitata dalla perseguibilità dell’ingiuria solo a querela di parte. Ciò presuppone che il soggetto passivo querelante sia già venuto a conoscenza dell’offesa rivoltagli, quando ovviamente il reato è ormai consumato. Un ulteriore ostacolo all’ammissibilità del tentativo sarebbe il riconoscimento della natura di reato di pericolo (tradizionalmente riconosciuta all’ingiuria), data l’eccessiva anticipazione della tutela che una simile soluzione comporterebbe.
Si configura il delitto di diffamazione, ex art. 595, primo comma, c.p., allorché l’offesa all’altrui reputazione avvenga in assenza del soggetto passivo e comunicando con più persone. Gli elementi costitutivi del reato sono tre:
che concorrono nell’offesa alla reputazione non sono destinatari della comunicazione lesiva di questa» Non è necessario che la comunicazione con più persone avvenga contemporaneamente, potendo avere luogo in tempi diversi. In questo caso, in particolare, il momento consumativo coinciderà con la comunicazione al secondo destinatario Si discute, peraltro, sulla necessità o meno di una sostanziale identità tra gli addebiti lesivi comunicati in tempi diversi a persone diverse. A sostegno della tesi negativa vengono considerati, oltre la lettera dell’art. 595, che menziona genericamente l’ offesa all’altrui reputazione , anche il rischio di legittimare la facile elusione del divieto posto dalla norma medesima, poiché comunicando ad ogni persona fatti offensivi anche parzialmente diversi si resterebbe impuniti pur avendo leso l’altrui reputazione. L’esigenza che l’addebito sia identico almeno nei suoi tratti essenziali è, invece, sostenuta relativamente ai casi di attribuzione di un fatto determinato Un’ulteriore problematica attiene alla natura unica o plurima dei reati nel caso di più addebiti diffamatori. A parte l’ipotesi base in cui, indipendentemente dal numero delle persone con le quali si comunica, il delitto rimane unico, quando l’agente ripeta le offese a diverse persone (almeno due per volta), a intervalli di tempo più o meno lunghi, si configura reato continuato se i fatti siano esecutivi di un medesimo disegno criminoso. In mancanza, invece, di quest’ultimo requisito si realizza un concorso omogeneo di reati. La comunicazione non perde il carattere criminoso se avvenga in via confidenziale o riservata. Ad integrare il requisito in esame basta che l’addebito diffamatorio sia comunicato ad una persona perché lo riferisca ad altri, sempre che l’incarico venga eseguito. Nel caso in cui, però, la comunicazione al secondo soggetto sia stata fatta per iniziativa del primo destinatario, il reato non sarebbe configurabile se l’agente non l’avesse previsto quanto meno con dolo eventuale. Quando la diffamazione sia realizzata a mezzo stampa, il requisito della pluralità di persone è, ovviamente, in re ipsa Si discute se sia sufficiente la percezione materiale delle affermazioni diffamatorie o se serva anche la comprensione dell’offesa. L’uso del verbo “ comunicare ” lascia preferire la seconda soluzione. Né tale esito contrasta con quanto affermato a proposito dell’ingiuria: solo l’effettiva comprensione da parte di almeno due soggetti è idonea a produrre l’effetto lesivo tipico del delitto in esame. Anche per la diffamazione si è posto il problema della rilevanza dell’eventuale commissione mediante omissione. La giurisprudenza la ritiene configurabile nel caso di narrazione parziale, almeno quando il particolare taciuto abbia valore essenziale per l’interpretazione corretta dei fatti^6. Sennonché, qui più che di una omissione in senso stretto, si è in presenza di una realizzazione della condotta tipica in forma attiva mista ad una componente omissiva. Nemmeno la mancata correzione di errori o il mancato aggiornamento di notizie da rettificare (peraltro imposto dall’art. 8 della legge sulla stampa) integrano una diffamazione in forma omissiva In tali casi, la lesione della reputazione si è già prodotta per effetto della precedente comunicazione (anche se questa può essere concretamente non punibile per carenza dell’elemento soggettivo o per la presenza di una scriminante), mentre le condotte “riparatorie” omesse avrebbero solo attenuato gli effetti dell’offesa. (^6) Trib. Torino, 7 luglio 1980, in Giur. it. , 1982, II, p. 278.
Si è voluto tutelare in modo più forte lo svolgimento di talune funzioni pubbliche esercitate in forma collegiale. Sono “corpi politici” gli organi costituzionali (Camera, Senato, Governo, Corte Costituzionale) e gli uffici elettorali politici (Consigli regionali); sono “corpi amministrativi” le autorità collegiali che esercitino funzioni amministrative (consigli comunali e provinciali, Corte dei Conti, Consiglio di Stato, authorities indipendenti); sono “corpi giudiziari” le magistrature collegiali investite dell’esercizio della giurisdizione (Corte d’assise); per “rappresentanza di corpi” si intendono le strutture collegiali interne ai corpi stessi; mentre il concetto di “altre Autorità riunite in collegio” copre gli altri uffici pubblici che funzionano collegialmente. Perché possa applicarsi l’aggravante è necessario che l’offesa sia arrecata all’organo nel suo complesso. Ciò non esclude la possibilità che la diffamazione colpisca anche l’onore di singoli componenti; nel qual caso si configurerà un concorso formale omogeneo. Problemi di interferenza potrebbero sorgere tra l’ipotesi qui considerata ed il delitto di Oltraggio previsto dall’art. 342. Il criterio distintivo si rinviene, però, nella necessità, prevista in quest’ultima fattispecie, che l’offesa si verifichi al cospetto (cioè in presenza) del “Corpo”. Allo stesso modo, per le “Istituzioni Costituzionali” la disposizione assume carattere sussidiario rispetto al reato di Vilipendio dell’art. 290 (per il quale, peraltro, è adesso prevista la sola pena pecuniaria). Proprio la presenza di tale fattispecie ha fatto dubitare della possibilità di applicare l’aggravante in oggetto agli organi costituzionali; sennonché, anche in questo caso il discrimine passa per il carattere pubblico o meno dell’offesa.
- l’offesa recata col mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. Il maggior disvalore di questo tipo di diffamazione è legato alla particolare attitudine offensiva del mezzo adoperato, tenuto conto della sua accentuata capacità diffusiva sotto il profilo spaziale e temporale, oltre che del forte potere di indirizzo psicologico che tutti i mass media oggi esercitano. L’inquadramento giuridico del mezzo della stampa come circostanza aggravante non è pacifico, ma prevalente, poiché secondo una tesi minoritaria l’elemento renderebbe la fattispecie autonoma. Si tratta di un reato c.d. “a mezzo stampa”, in cui quest’ultima costituisce un mezzo di esecuzione del reato, da tenere distinto dai c.d. “reati di stampa”, che consistono generalmente in illeciti omissivi, integrati da violazioni degli obblighi relativi alla pubblicazione dello stampato, previsti dalla L. 8 febbraio 1948 n. 47, ed in cui il disvalore si incentra nel fatto della pubblicazione. Quanto all’ambito di operatività dell’aggravante in esame, ricomprende tanto la stampa periodica quanto la stampa non periodica, come pure quella clandestina. Perché operi l’aggravante della diffamazione a mezzo stampa è necessario il ricorso di due requisiti: - uno oggettivo, relativo alle modalità di formazione dello scritto - uno soggettivo, relativo alla destinazione dello stampato alla pubblicazione Invero la nozione di “stampa” o “stampato” è tuttora oggetto di un vivace dibattito. In base all’art. 1 della L. 47/1948 sono “stampati” “ tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione ”. Controverso è però stabilire se per l’aumento di pena sia sufficiente che lo stampato sia realizzato secondo le modalità previste dal citato art. 1 o se invece occorra anche l’effettiva diffusione verso un numero indeterminato di potenziali fruitori. L’indirizzo prevalente è orientato nel primo senso, ravvisando la diffamazione a mezzo stampa anche quando la pubblicazione sia rivolta ad una serie individuata di soggetti, purché non predeterminata; in quest’ultima ipotesi verrebbe meno la ratio dell’aggravante. Questione altrettanto dibattuta è poi l’individuazione del soggetto responsabile nei casi in cui il contenuto del pezzo giornalistico non risulti denigratorio, ma il carattere offensivo sia collegato solo al risalto che assume la notizia per il contesto in cui è inserita (titolo, collocazione, ecc.). Ebbene, escluso che di ciò possa rispondere l’autore dell’articolo, qualora la predisposizione sia affidata alla redazione è difficile stabilire chi al suo interno abbia assolto tale compito.
Nella diffamazione a mezzo stampa rientra anche quella con “ qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero con atto pubblico ”. Del primo gruppo fanno parte oltre alla radio ed alla televisione, anche canti, discorsi in luogo pubblico, circolari, comizi, ecc. Per atto pubblico si intende invece quello che sia tale ai sensi di legge, cioè quello in genere destinato alla pubblicità indipendentemente dalla divulgazione e dalla conoscenza effettiva. Circa la configurazione del momento consumativo, che ha riflessi anche sulla determinazione della competenza territoriale, si registrano tre orientamenti:
necessario, già ai fini della delimitazione degli esatti confini del fatto tipico ( Tatbestand ), l’applicazione della tecnica del bilanciamento.Si tratta di una chiave di lettura indubbiamente “intrigante” e meritevole di essere presa in considerazione per ulteriori approfondimenti, anche in vista di una migliore definizione dell’intervento penale a tutela di un bene tanto rilevante quanto inafferrabile qual è l’onore. E, tuttavia, il suo accoglimento non muterebbe in ogni caso i termini della questione di cui qui si discute. Se da un lato, infatti, il momento del bilanciamento verrebbe anticipato nella fase dell’indagine sulla tipicità del fatto, immutate resterebbero le tecniche da adottare per la risoluzione del conflitto. In breve, onore e libertà di manifestazione del pensiero sono beni meritevoli entrambi del più ampio apprezzamento e, quindi, destinati a restare in un equilibrio tanto precario quanto indispensabile. Del compito di trovare la soluzione più appagante nel caso concreto si è fatta carico in questi anni la giurisprudenza. Un percorso indubbiamente travagliato, con esiti non sempre lineari e non privo di avventurosi balzi in avanti e di repentine marce indietro, ma che ha certamente contribuito a delineare un quadro piuttosto articolato, nel quale le peculiarità dei diversi ambiti e delle diverse modalità di estrinsecazione della libertà di espressione emergono con sufficiente chiarezza. I criteri di bilanciamento fra diritto costituzionalmente riconosciuto e contrapposta esigenza di tutela dell'onore ruotano essenzialmente, quanto al diritto di cronaca, attorno a tre limiti puntualmente individuati nella prassi giurisprudenziale:
Si tratta di una particolare forma di espressione artistica e, in senso lato, culturale, che consiste, come è noto, in un messaggio umoristico volto a suscitare ilarità ed avente ad oggetto personaggi pubblici, spesso realizzata con mezzi grafici, quali la caricatura, le vignette, i filmati etc. È comunemente riconosciuto che il diritto di satira trovi fondamento nella Costituzione, agli artt. 21, 9 e 33, sebbene non tutte le manifestazioni satiriche appaiano riconducibili nell’ambito della nozione di espressione artistica di cui all’art. 33 cost. A questo riguardo meritano tuttavia di essere ulteriormente richiamati i rilievi critici espressi da parte della dottrina, relativi all’opportunità di annoverare l’art. 33 cost. tra le fonti legittimanti la satira. A ragione si è osservato come, a tale scelta, sia sotteso il rischio di «riconoscere cittadinanza […] solo alla satira «colta» ed erudita» Sussistono divergenze sull’esatta individuazione dei confini di una legittima manifestazione satirica. Ciò naturalmente non equivale a negare l’esistenza di limiti all’esercizio del diritto di satira, in quanto non sarebbe ammissibile un completo sacrificio dei diritti, egualmente tutelati dalla Costituzione, all’onore ed alla reputazione dei suoi destinatari. È stato peraltro rilevato come tale bilanciamento risulti piuttosto complesso, rischiando di oscillare tra gli opposti estremi della legittimazione di un vero e proprio «diritto al pettegolezzo» o «al libero insulto» ovvero della significativa delimitazione del campo di incidenza della satira. Le perplessità dunque non si appuntano sulla premessa, ampiamente condivisa, circa la necessità di ridefinire i consueti limiti posti all’esercizio del diritto di cronaca e critica, quanto sulla loro concreta definizione. Va subito precisato come il requisito della verità non sia solitamente richiesto in questo contesto, tenuto conto della caratteristica deformazione della realtà su cui si fonda la satira. Quanto detto non equivale ovviamente a legittimare raffigurazioni caricaturali incentrate su fatti insussistenti. In ambito applicativo si è invece venuta delineando (si tratta in realtà di un orientamento ormai consolidato) la tendenza a subordinare la liceità della satira al ricorrere di limiti interni ed esterni. I primi si sostanziano essenzialmente nella forma che riveste, mentre i secondi riguardano la notorietà del personaggio interessato. Sulla stessa linea si pongono le decisioni in cui, formalmente, si richiede che la satira si incentri su fatti di rilievo sociale, ma in realtà si fa sempre ricorso in via esclusiva agli indici della notorietà del relativo destinatario e della dimensione pubblica delle vicende oggetto del messaggio umoristico. Si è tuttavia opportunamente evidenziato come proprio il requisito della dimensione pubblica del personaggio presenti profili di ambiguità. Emerge infatti con evidenza il rischio, da un lato di circoscrivere di fatto la non punibilità ai soli soggetti che professionalmente svolgono attività di satira, dall’altro di escludere dal suo campo di incidenza tutte quella gamma di forme espressive dirette a stigmatizzare atteggiamenti sociali diffusi o rivolte nei confronti di persone che, pur non godendo di particolare notorietà, possono però assumere un significato emblematico per la collettività. Va dunque valorizzata l’indicazione di sostituire a siffatto criterio quello dell’attualità delle circostanze e dei fatti oggetto di satira, indipendentemente dal rilievo pubblico dei personaggi richiamati Condivisibili appaiono invece le esigenze tenute in conto dall’orientamento giurisprudenziale prevalente, laddove subordina la legittimità della satira altresì alla moderazione espressiva, individuata nel limite della civile convivenza, che spetta al giudice valutare caso per caso, sulla base dell’evoluzione della coscienza sociale e del costume, nonché in rapporto all’identità e all’ambiente del destinatario della satira medesima. In sintesi, deve ritenersi inammissibile il ricorso ad espressioni ingiustificatamente offensive, così pure dell’utilizzo strumentale della satira al fine di ledere la reputazione di un determinato soggetto Un caso di specie è rappresentato dall’ipotesi in cui il messaggio satirico assurga, in virtù dello stretto collegamento esistente con i titoli, della sua particolare collocazione grafica etc., a vero e proprio veicolo di informazione giornalistica.
Il legislatore del 1930, al fine di meglio precisare e circoscrivere la tutela penale espressa attraverso le fattispecie di ingiuria e diffamazione, ha dato riconoscimento positivo ad alcune situazioni che a suo giudizio devono incidere positivamente nella valutazione giudiziale degli accadimenti Sebbene non vi sia concordia di opinioni circa la natura giuridica di queste figure, può affermarsi che esse non elidono, di norma, l’antigiuridicità del fatto, ma incidono piuttosto sulla colpevolezza o (più spesso) sulla punibilità. Ne consegue che l’espressione “esimenti speciali”, con la quale vengono individuate, deve essere assunta in una accezione atecnica. Prima di passare all’esame delle singole ipotesi, va sottolineato come lo spazio per la loro applicazione risulti notevolmente compresso a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, che ha fatto assurgere al rango di diritto costituzionalmente garantito molte delle situazioni prese in considerazione dagli artt. 596-598. Prova liberatoria (o exceptio veritatis ) Nel sistema di tutela delineato dal Codice Rocco il carattere veritiero di un’affermazione non ne esclude il carattere ingiurioso o diffamatorio. Così si esprime l’art. 596, co. 1, secondo il quale “ il colpevole dei delitti preveduti dagli articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa ”. Unica limitata eccezione a tale regola era data dalla possibilità per le parti di deferire ad un “giurì d’onore” il giudizio sulla verità del fatto medesimo. In buona sostanza, le parti potevano affidarsi ad un arbitro privato, e, qualora questi avesse accertato che il fatto addebitato corrispondeva a verità, i reati di ingiuria o diffamazione si sarebbero estinti. L’istituto, ancora oggi previsto, è però rimasto sostanzialmente estraneo alla prassi applicativa. La scelta di negare rilievo alla veridicità dei fatti attribuiti non sorprende, se solo si considera la naturale avversione dei regimi autoritari verso ogni forma di critica, ed in particolare di “critica privata”. Non è un caso che il d. lgt. 14 settembre 1944, n. 288 – nel pacchetto dei primi interventi sul sistema penale successivi alla caduta del regime fascista – abbia inserito un significativo (anche se parziale) ampliamento dei limiti di ammissibilità dell’ exceptio veritatis. Senza rinnegare il principio generale sancito dall’art. 596, co. 1, il “nuovo” comma 3 della disposizione in esame attribuisce efficacia esimente alla verità del fatto in tre particolari ipotesi, tutte accomunate dalla circostanza che l’ offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato.