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diritto penale due capitoli, Sintesi del corso di Diritto Penale

riassunto di diritto penale relativo al capitolo i delitti contro l'onore

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 21/03/2020

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I Delitti contro l’Onore
La tutela penale dell’onore ha origini storiche antichissime e rappresenta ancora oggi uno dei settori
a più forte impatto sulla prassi applicativa.
Ciò non toglie che esso sia oggi al centro di un ampio dibattito.
Nonostante l’altissimo rango che deve essere riconosciuto al bene giuridico “onore” le prese di
posizione a livello applicativo e legislativo non sono coerenti.
Sul piano degli interventi de lege ferenda:
- da una parte, si propone un rafforzamento dell’intervento penale (per esempio attraverso
l’introduzione della diffamazione colposa) per contrastare certa superficialità e certo malcostume
nell’uso dei mezzi di informazione;
- ma dall’altra parte, si propone un arretramento del diritto penale, vuoi attraverso l’ampliamento
dell’ambito di applicazione delle scriminanti (es. efficacia esimente della rettifica), vuoi in favore
del ricorso agli strumenti civilistici, ritenuti più efficaci anche sul piano dell’efficacia preventiva.
Sennonché la praticabilità di questa soluzione presupporrebbe una celerità del processo civile e il
rafforzamento degli strumenti sanzionatori civili.
Sul piano della prassi applicativa:
- si registra già oggi un crescente ricorso alla tutela civilistica, per le semplificazioni sul piano
dell’accertamento che essa comporta;
- si assiste ad un uso strumentale dell’istituto della remissione della querela;
- si registra una incapacità della giurisprudenza a pervenire ad indirizzi interpretativi
sufficientemente uniformi.
Il concetto di “onore”
L’onore è un bene giuridico dai contorni estremamente incerti e sfumati, che lo rendono
estremamente indeterminato.
Questa inafferrabilità ha indotto un famoso giurista tedesco ad affermare che “l’onore è il bene
giuridico più sottile, più difficile da afferrare con i guanti di legno del diritto penale, e perciò
tutelato con minore efficacia nel nostro sistema penale” (Maurach)
Concezione psicologica o fattuale dell’onore
L’onore è un dato fenomenico, un dato della realtà: più in particolare è un sentimento Si tratta di un
bene giuridico unitario, ma che si articola a sua volta in due componenti, entrambe “reali”:
- una componente psichica (o interna o soggettiva), che coincide con il sentimento che il
soggetto ha delle proprie doti e del proprio valore sociale”.
- una componente psico-sociale (o esterna od oggettiva), che si identifica nella “reputazione
di cui il soggetto gode nella società”, nel sentimento di stima che gli altri hanno nei
confronti del soggetto.
Questa è sicuramente la concezione alla base della legislazione del 1930. Ciò si rispecchia nella
diversa articolazione della tutela:
- l’ingiuria tutela principalmente (ma non esclusivamente)l’onore interno
- la diffamazione tutela principalmente (ma non esclusivamente) l’onore esterno
Nel corso degli anni questa impostazione è stata sottoposta a pressanti critiche:
- rischia di far dipendere l’esistenza dell’offesa dall’opinione del soggetto passivo;
- dà luogo ad un concetto di onore estremamente frammentato;
- crea dei vuoti di tutela in tutta una serie di ipotesi:
a) assenza di reputazione;
b) soggetti marginali;
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I Delitti contro l’Onore

La tutela penale dell’onore ha origini storiche antichissime e rappresenta ancora oggi uno dei settori a più forte impatto sulla prassi applicativa. Ciò non toglie che esso sia oggi al centro di un ampio dibattito. Nonostante l’altissimo rango che deve essere riconosciuto al bene giuridico “onore” le prese di posizione a livello applicativo e legislativo non sono coerenti. Sul piano degli interventi de lege ferenda :

  • da una parte, si propone un rafforzamento dell’intervento penale (per esempio attraverso l’introduzione della diffamazione colposa) per contrastare certa superficialità e certo malcostume nell’uso dei mezzi di informazione;
  • ma dall’altra parte, si propone un arretramento del diritto penale, vuoi attraverso l’ampliamento dell’ambito di applicazione delle scriminanti (es. efficacia esimente della rettifica), vuoi in favore del ricorso agli strumenti civilistici, ritenuti più efficaci anche sul piano dell’efficacia preventiva. Sennonché la praticabilità di questa soluzione presupporrebbe una celerità del processo civile e il rafforzamento degli strumenti sanzionatori civili. Sul piano della prassi applicativa:
  • si registra già oggi un crescente ricorso alla tutela civilistica, per le semplificazioni sul piano dell’accertamento che essa comporta;
  • si assiste ad un uso strumentale dell’istituto della remissione della querela;
  • si registra una incapacità della giurisprudenza a pervenire ad indirizzi interpretativi sufficientemente uniformi.

Il concetto di “onore”

L’onore è un bene giuridico dai contorni estremamente incerti e sfumati, che lo rendono estremamente indeterminato. Questa inafferrabilità ha indotto un famoso giurista tedesco ad affermare che “l’onore è il bene giuridico più sottile, più difficile da afferrare con i guanti di legno del diritto penale, e perciò tutelato con minore efficacia nel nostro sistema penale” (Maurach) Concezione psicologica o fattuale dell’onore L’onore è un dato fenomenico, un dato della realtà: più in particolare è un sentimento Si tratta di un bene giuridico unitario, ma che si articola a sua volta in due componenti, entrambe “reali”:

  • una componente psichica (o interna o soggettiva), che coincide con il sentimento che il soggetto ha delle proprie doti e del proprio valore sociale”.
  • una componente psico-sociale (o esterna od oggettiva), che si identifica nella “reputazione di cui il soggetto gode nella società”, nel sentimento di stima che gli altri hanno nei confronti del soggetto. Questa è sicuramente la concezione alla base della legislazione del 1930. Ciò si rispecchia nella diversa articolazione della tutela:
  • l’ingiuria tutela principalmente (ma non esclusivamente)l’onore interno
  • la diffamazione tutela principalmente (ma non esclusivamente) l’onore esterno Nel corso degli anni questa impostazione è stata sottoposta a pressanti critiche:
  • rischia di far dipendere l’esistenza dell’offesa dall’opinione del soggetto passivo;
  • dà luogo ad un concetto di onore estremamente frammentato;
  • crea dei vuoti di tutela in tutta una serie di ipotesi: a) assenza di reputazione; b) soggetti marginali;

c) soggetti disistimati;

  • pone seri problemi sul piano dell’accertamento probatorio;
  • Più in generale è l’idea stessa di tutelare i sentimenti come meri strati psichici a suscitare perplessità, sotto il profilo del rispetto del principio di offensività. I sentimenti sono di per sé indeterminati, poco concreti; un onore inteso in senso strettamente psicologico rischia di diventare mero “puntiglio”. Concezione normativa L’onore è un valore interiore della persona, di natura originaria, sempre meritevole di protezione penale, aspetto proprio della dignità umana e della personalità. Di questa concezione esistono in realtà due versioni:
  • una utilitaristica, che vede nell’onore una entità esclusivamente sociologia da identificarsi col “valore del soggetto come membro di una comunità sociale”; in questa impostazione l’onore trova la sua fonte nella comunità sociale. Questa impostazione si espone a critiche in gran parte coincidenti con quelle mosse alla concezione fattuale: a) parcellizazione del concetto di onore; ci sono tanti “onori” quante sono le comunità di appartenenza (militari, funzionari, commercianti, ….), con il rischio di far riemergere concezioni classiste; b) vuoti di tutela nei confronti di soggetti ritiratisi dalle varie comunità sociali (misantropi, eremiti….); c) rischi di strumentalizzazioni politiche, con conseguente discriminazione nei confronti di soggetti che non condividono i fini politici del regime istaurato in un certo ordinamento politico (onore socialista, onore fascista, onore bianco nei paesi razzisti).
  • una morale, che vede l’onore come valore intrinseco di ogni persona umana, espressione della propria dignità di uomo, e pertanto uguale in tutti gli uomini e indipendente da giudizi sociali di merito o di demerito; in questa impostazione l’onore trova la sua fonte nel concetto di dignità umana. Questa impostazione supera gran parte dei limiti delle concezioni precedenti ed ha il merito di essere consona al rispetto del principio di uguaglianza. Non si sottrae però al rischio di una certa indeterminatezza. Cosa significa infatti “valore morale di una persona”? a) se si vuol fare riferimento ad una morale assoluta, oltre alla difficoltà di individuarla in una società pluralistica, si rischia di pervenire ad un concetto astratto, generico di onore. b) se si vuol fare riferimento ad una morale storica, si corrono i rischi di storicizzazione e strumentalizzazione propri della concezione sociologica. Concezione normativo-fattuale Una ulteriore impostazione propone una sintesi tra la concezione fattuale e quella normativa. L’onore è nel contempo un fatto ed un valore. Esso ricomprende tanto il valore interno di un uomo, quanto la sua considerazione agli occhi degli altri. Sennonché se non viene ulteriormente precisato questo concetto di onore rischia di portarsi dietro cumulativamente tutti i limiti delle impostazioni precedenti. Naturale evoluzione di questa impostazione è allora la c.d. concezione personalistica o costituzionale dell’onore. Fautore di questa impostazione in Italia è Enzo Musco. Ma poi le sue posizioni sono state fatte proprie da altri autori (Mantovani, Siracusano, Mazzacuva) In un libro del 1973 Musco si sforza di individuare un concetto di onore dotato di “chiarezza e affidabilità concettuale” e ritiene di individuarlo in un concetto di onore personale e relazionale.

aggiunga che le modalità di aggressione non passano necessariamente attraverso una lesione dell’onore (così se si alterano i dati identificativi di una persona in modo lusinghiero o adulatorio). Vero è, allora, che mancano nel nostro ordinamento efficaci strumenti di tutela penale diretta dell’identità personale.

Ingiuria e diffamazione : affinità e differenze

L’articolazione della tutela penale dell’onore attraverso la previsione di più fattispecie incriminatrici – sconosciuta alle esperienze giuridiche più risalenti – rappresenta una costante delle codificazioni più recenti. Assai diversificate sono, però, le concrete modalità attraverso le quali essa si realizza. Al criterio distintivo fondato sul carattere determinato o meno dell’addebito offensivo – utilizzato dal Codice Zanardelli – il legislatore del 1930 ha preferito quello (ritenuto di più agevole accertamento processuale) che fa leva sulla presenza/assenza del soggetto passivo: nel primo caso, si avrà ingiuria; nel secondo, diffamazione. La presenza dell’offeso – è bene precisarlo – non va intesa come semplice nesso di contiguità spazio-temporale tra soggetto attivo e persona offesa: da un lato, non si configura ingiuria se, pur trovandosi i due soggetti nello stesso ambiente, la vittima non possa materialmente percepire l’espressione ingiuriosa (per esempio, perché pronunciata a voce bassissima); dall’altro, lo stesso art. 594, co. 2, equipara all’ingiuria verso una persona presente quella di “ chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti e disegni comunque diretti alla persona offesa ”. In breve, carattere decisivo assume la circostanza che l’espressione offensiva sia direttamente indirizzata alla vittima e da questa percepita. Ripudiata la concezione fattuale dell’onore, che differenziava la tutela in funzione della diversità dell’interesse leso, e riconosciuta – nei termini sopra indicati – la sostanziale omogeneità di bene giuridico tra ingiuria e diffamazione, non del tutto chiara risulta la ratio della distinzione tra le due fattispecie e del diverso disvalore penale che ne discende. Da un lato, può argomentarsi che la presenza dell’offeso determina la possibilità di una immediata reazione difensiva atta a neutralizzare o, comunque, ad attenuare gli effetti lesivi della manifestazione ingiuriosa; dall’altro, non può nascondersi la più accentuata carica lesiva – e quindi la maggiore gravità – insita nella percezione dell’offesa da parte di più persone 1. L’analisi della disciplina complessiva sembra avvalorare una preferenza del legislatore per la prima spiegazione. Basti pensare alla qualificazione come “ingiuria aggravata” dell’offesa pronunciata in presenza della vittima e di terzi. In prospettiva de iure condendo , sarebbe preferibile qualificare come “ingiuria” le sole offese compiute in presenza della vittima, mentre la “diffamazione” dovrebbe ricomprendere ogni manifestazione lesiva posta in essere in presenza di (o comunicando con) più persone, anche se tra queste è incluso il soggetto passivo. Fermo questo criterio distintivo della presenza/assenza dell’offeso, ingiuria e diffamazione presentano alcuni caratteri fondamentali comuni – a cominciare dalla sostanziale identità del bene giuridico tutelato – oltre che profili di disciplina, che ne consigliano una trattazione unitaria. Ingiuria e diffamazione presentano, innanzitutto, alcuni caratteri fondamentali comuni.

  1. Tutelano il medesimo bene giuridico, cioè l’onore inteso nella accezione personalistica che abbiamo visto.
  2. Sono entrambi delitti di manifestazione del pensiero ( Äusserungsdelikte ), in quanto necessitano per la loro stessa sussistenza non solo l’esternazione, bensì anche la altrui percezione dell’espressione offensiva. (^1) MUSCO, Bene giuridico , cit., p. 155; P. SIRACUSANO, Ingiuria , cit., p. 38.
  1. Hanno la medesima natura giuridica. In particolare,:
    • per l’opinione prevalente, sono delitti di pericolo;
    • secondo una dottrina minoritaria, sono reati di danno. La prima soluzione, ancora prevalente in dottrina e giurisprudenza, muove dalla preoccupazione di evitare che la consumazione (se non addirittura la stessa rilevanza penale) dei due delitti sia subordinata alla circostanza che l’offeso si sia sentito umiliato, o alla effettiva menomazione della reputazione del soggetto passivo. Ma ciò è vero solo se si muove da una accezione fattuale dell’onore. Se, viceversa, si accoglie la concezione normativa o quella normativo-fattuale (specie nella sua versione personalistica), la dimensione offensiva dei fatti si spoglia di ogni valutazione di tipo soggettivistico, per diventare un connotato intrinseco della condotta: ne consegue che le espressioni ingiuriose o diffamatorie producono una effettiva lesione dell’onore, inteso come attributo della personalità. Se si accoglie la concezione personalististica dell’onore è forse preferibile la seconda impostazione. Ad ogni modo la questione non ha significative ricadute sul piano applicativo.
  2. Sono entrambi reati a dolo generico. Un indirizzo più risalente li inquadrava tra i delitti a dolo specifico (teoria psicologica dei delitti contro l’onore). Quest’ultimo sarebbe rappresentato dal c.d. animus iniuriandi o diffamandi , cioè la specifica intenzione di offendere l’onore, il decoro o la reputazione altrui. Questo movente antisociale consentirebbe di escludere il dolo in presenza di un animus corrigendi , consulendi , iocandi , narrandi , defendendi. Si tratta di una tesi incompatibile col testo degli artt. 594 - 595. Del resto, il problema che essa mirava a risolvere può essere affrontato ricorrendo all’applicazione delle cause di giustificazione: è chiaro, infatti, come in presenza di un animus corrigendi , consulendi , ecc. trovino applicazione le cause di giustificazione che escludono l’antigiuridicità del fatto. I fini e i moventi che animano l’agente rileveranno eventualmente in sede di commisurazione della pena ex art. 133 c.p.. In linea con l’orientamento dominante, il dolo deve essere considerato generico. Esso consiste nella volontaria esecuzione dell’azione tipica nella consapevolezza dell’offesa al bene giuridico tutelato, per cui la tesi dell’ animus può ritenersi superata. È sufficiente il dolo eventuale. Quanto all’accertamento, secondo un orientamento giurisprudenziale diffuso il dolo nell’ingiuria e nella diffamazione sarebbe in re ipsa , potendo essere desunto dalla sola obiettiva idoneità offensiva delle parole usate. La dottrina maggioritaria, contraria in generale alle presunzioni in tema di dolo, sostiene che il dolo vada accertato: sia se le parole usate non abbiano un significato univocamente denigratorio, sia se fornite di offensività intrinseca.
  3. Sono perseguibili a querela di parte, sia nella forma semplice che in quella aggravata (art. 597 c.p.).

I soggetti nei delitti contro l’onore

Soggetto attivo dei delitti contro l’onore può essere chiunque, purché persona fisica. Discusso è se l’autore del reato possa essere un defunto, quando abbia lasciato un testamento o un altro scritto contenente espressioni o disegni offensivi che siano stati pubblicati o divulgati dopo la sua morte, salva la responsabilità penale dell’autore della divulgazione. La questione è rilevante ai fini della configurabilità di una responsabilità civile in capo agli eredi. Secondo la tesi maggioritaria non può gravare sugli eredi alcun obbligo, poiché al momento della pubblicazione dello scritto, che

A parte l’ipotesi di offese solo apparentemente collettive, perché riferibili a singoli appartenenti al gruppo preso di mira, e pertanto punibili, occorre precisare che l’attacco all’onore portato in forma collettiva può presentare diversi livelli di genericità:

  • quando l’offesa coinvolge intere categorie di persone, di difficile delimitazione già in astratto (contro «i preti» o «gli ebrei», contro «gli intellettuali di sinistra» o «le donne sposate», contro «i ginecologi obiettori» o «i ginecologi abortisti», ecc.), dato il notevole grado di esagerazione e l’assenza di sufficiente credibilità, non si configura alcuno dei reati de quo.
  • qualora, invece, destinatari dell’offesa siano gruppi di persone non molto vasti, comunque delimitabili con sicurezza in astratto (contro i «preti che insegnano nell’istituto teologico X» o contro «i redattori sportivi del quotidiano politico Y»), ovvero la ristrettezza della cerchia degli «interessati» costituisca un dato incontestabile (contro «i componenti la commissione d’esami della materia X nella facoltà Y di una Università di dimensioni medio-piccole» o contro «gli avvocati dello studio Z»), il soggetto passivo dell’attacco disonorevole collettivo può ritenersi sufficientemente determinato, implicando anche quella concreta riferibilità ai singoli membri del gruppo, necessaria per aversi reato contro l’onore. Nel caso in cui, tuttavia, l’offesa pur rivolta ad una categoria limitata di persone non consente, per il tenore delle espressioni usate, la individuabilità dei destinatari, è esclusa la ravvisabilità del reato. Tra i soggetti passivi non possono annoverarsi i defunti. Ove questi siano oggetto di un’attività diffamatoria, è riconosciuto dall’art.597, ultimo comma, c.p. il diritto di querela ai prossimi congiunti, all’adottante e all’adottato, in quanto interessati a pretenderne il rispetto. Costoro pertanto sono i veri soggetti passivi; essi agiscono iure proprio e non iure successionis

Il delitto di ingiuria

A norma dell’art.594, primo comma, c.p. l’ingiuria consiste nel fatto di colui che offende l’onore o il decoro di una persona presente. L’elemento oggettivo del reato comprende, pertanto, due elementi costitutivi:

  1. l’offesa all’onore e al decoro
  2. la presenza dell’offeso È comune l’affermazione circa il carattere relativo della nozione di “offesa all’onore o al decoro”. Con ciò non si intende, ovviamente, riproporre una accezione soggettivistica di onore, quanto sottolineare come il valore offensivo di una espressione non può essere astrattamente valutato. Questo significa che la rilevanza penale si evince, oltre che dalla intrinseca portata semantica dell’espressione utilizzata, da una serie di fattori, quali “le condizioni personali delle parti, i rapporti tra le stesse, gli eventuali antecedenti del fatto, l’ambiente in cui questo si è verificato e le relative modalità espressive”. Così, apostrofare una persona con l’espressione “tu non sei nessuno” può equivalere ad affermare che si tratti di una “nullità”, il che è “lesivo del decoro di una persona, ovvero della dignità fisica, sociale e intellettuale della medesima”^2. Ancora, il ricordare all’interlocutore la sua omosessualità – tendenza sessuale ormai comunemente accettata - assume carattere ingiurioso se è accompagnato dal riferimento ad ulteriori e precise circostanze di fatto che fanno assumere al termine “gay” un chiaro valore denigratorio^3. (^2) Cass., sez. V, 19 febbraio 2004, in Guida al diritto , 2004, f. 32, p. 87. (^3) Cass., sez. I, 3 marzo 2010, in www.dejure.it. Nel caso di specie l’imputato aveva in una lettera accostato le tendenze omosessuali del destinatario a due episodi – una vacanza in montagna con un marinaio e l'allontanamento da un club sportivo frequentato da ragazzini –, peraltro indimostrati, che sembravano

Non è nemmeno da escludere che, alla luce dei criteri da ultimo esposti, possa essere ritenuto ingiurioso un termine di per sé di significato neutro. Ad esempio, l’aggettivo “marocchino”, idoneo solo ad identificare la nazionalità dello straniero, può assumere una valenza offensiva se usato reiteratamente dal datore di lavoro come sostitutivo del nome di battesimo, con evidente atteggiamento di disprezzo^4. Questo carattere relativo dell’ingiuria, se da un lato comporta dei costi in termini di incertezza applicativa, dall’altro presenta il vantaggio di attualizzare la tutela, superando retaggi e incrostazioni del passato^5 e mettendo l’onore al passo con l’evoluzione del concetto di “dignità sociale della persona”. La relatività dell’offesa è strettamente connessa alla libertà delle forme con le quali essa si può realizzare: per poter distinguere le espressioni realmente lesive dell’onore da quelle che sono semplicemente impertinenti o scortesi non si può prescindere da una contestualizzazione che consenta di apprezzarne la reale portata semantica. Il reato di ingiuria è a forma libera : può essere realizzato attraverso le più varie modalità e con qualunque mezzo idoneo. Non è necessario, infatti, che la condotta materiale si estrinsechi in una espressione verbale (c.d. ingiuria verbale), sebbene questa ne sia la forma più consueta, ben potendosi manifestare mediante atti materiali (ingiuria c.d. reale). Lo stesso art. 594, secondo comma, c.p. prevede, peraltro, l’ipotesi di condotta ingiuriosa attuata “ mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa ”, cui la dottrina prevalente riconduce anche l’ingiuria commessa per mezzo della radio e della televisione (anche se a dire il vero questi mezzi sono più consoni al delitto di diffamazione). Tra le ipotesi di ingiuria mediante comunicazione telefonica rientra l’invio di SMS. È sicuramente configurabile l’ingiuria tramite internet. Si pensi per esempio ad una e-mail o ad una chat. Tale forma di comunicazione non è forse riconducibile alla nozione di “comunicazione telefonica o telegrafica” (anche se parte della dottrina propende per tale soluzione argomentando alla luce dell’art. 623 bis ), ma lo è certamente alla nozione di “scritti o disegni”. Si discute, poi, della rilevanza penale di una offesa in dialetto, nei confronti di persona che non lo comprende. La giurisprudenza ritiene configurabile l’ingiuria anche in questa ipotesi. Non costituisce ingiuria una semplice manifestazione di disistima, dal momento che “non è obbligatorio stimare qualcuno” (Cass. pen. 17 febbraio 2004: “ In particolare, l'avvocato aveva contattato al telefono il magistrato per conoscere in anticipo il suo orientamento circa una domanda di scarcerazione per il suo assistito trattenuto in carcere a seguito dell'emanazione di una misura cautelare. Il magistrato aveva risposto che, fosse stato per lui, avrebbe "gettato via la chiave della cella". L'avvocato allora gli aveva mandato una lettera in cui - tra l'altro - sosteneva che un giorno, anche per colpa di comportamenti simili a quello considerato, "sui giudici onesti avrebbero prevalso i Previti ”). Discussa in sede dottrinale è la realizzabilità del delitto di ingiuria mediante omissione. Chi propende, in linea di principio, per l’ammissibilità, richiede che “il soggetto abbia innanzitutto l’obbligo giuridico di tenere il comportamento omesso e sempre che l’omissione sia accompagnata da manifestazioni positive espressive di dispregio”. Sulla base di tali presupposti non sarebbe, pertanto, configurabile il delitto di ingiuria nelle ipotesi di omissione di riguardi nelle relazioni sociali (ad es. il non rispondere ad una lettera o il non ricevere un visitatore), o in caso di mancanze di etichetta , di inosservanza di mere regole o pratiche cerimoniali o di usi di ossequio individuale, non riscontrandosi un obbligo giuridico di agire. Per lo stesso motivo, l’ostentata omissione di saluto, mentre nella normalità dei casi non costituirebbe ingiuria, potrebbe invece acquisire rilevanza penale ove il soggetto abbia l’obbligo giuridico di salutare (ad es. il militare rispetto al superiore, che al tempo stesso gli volti le spalle), purché non integri altro reato (ad es., oltraggio) alludere anche a presunti comportamenti pedofili. (^4) Cass., sez. V, 20 maggio 2005, in Cass. pen ., 2006, p. 59. (^5) FIANDACA – MUSCO, Diritto penale , cit., p. 84.

Peraltro, in concreto, la configurabilità del tentativo è limitata dalla perseguibilità dell’ingiuria solo a querela di parte. Ciò presuppone che il soggetto passivo querelante sia già venuto a conoscenza dell’offesa rivoltagli, quando ovviamente il reato è ormai consumato. Un ulteriore ostacolo all’ammissibilità del tentativo sarebbe il riconoscimento della natura di reato di pericolo (tradizionalmente riconosciuta all’ingiuria), data l’eccessiva anticipazione della tutela che una simile soluzione comporterebbe.

Il delitto di diffamazione

Si configura il delitto di diffamazione, ex art. 595, primo comma, c.p., allorché l’offesa all’altrui reputazione avvenga in assenza del soggetto passivo e comunicando con più persone. Gli elementi costitutivi del reato sono tre:

  1. l’assenza dell’offeso
  2. la lesione della reputazione altrui
  3. la comunicazione con una pluralità di soggetti. Il primo requisito ( assenza dell’offeso ) non è un requisito espresso, ma si evince dalla formula di apertura dell’art. 595 c.p.: fuori dei casi indicati nell’articolo precedente. Il soggetto passivo deve, pertanto, essere assente al momento dell’azione criminosa, né devono verificarsi le situazioni equiparate dalla legge alla presenza (comunicazioni telefoniche, telegrafiche, scritti o disegni diretti alla persona offesa). Coerentemente più volte sottolineato, l’assenza dell’offeso va ritenuta equivalente non ad una situazione di materiale lontananza fisica, bensì alla impossibilità della percezione diretta dell’offesa, quando, cioè, sebbene il soggetto passivo sia presente, la condotta offensiva risulti inidonea ad essere da lui percepita. Il secondo requisito del delitto in esame è rappresentato dall’ offesa dell’altrui reputazione. Come già evidenziato a proposito dell’ingiuria, anche la reputazione può essere offesa con qualsiasi mezzo e/o modalità idonea, cioè con la parola, lo scritto, il disegno, la caricatura, la fotografia, il fotomontaggio, la scultura, i gesti, nonché tutti i moderni mezzi di comunicazione di massa, quali stampa, radio, televisione, internet , che di recente rappresentano le modalità esecutive più frequenti della diffamazione L’offesa può consistere tanto in comportamenti direttamente e oggettivamente aggressivi della reputazione altrui, quanto in espressioni o atti oggettivamente non lesivi, ma che diventano tali per le forme adottate. Rilievo diffamatorio possono acquisire, oltre alle espressioni non vere, anche quelle dubitative o insinuanti, e quelle problematiche. Terzo e ultimo requisito del delitto di diffamazione consiste nella comunicazione con più persone , che dà luogo alla divulgazione. Perché ricorra tale requisito occorre la presa di contatto con soggetti diversi dall’offeso al fine di renderli partecipi di fatti lesivi della reputazione di questi. Per pluralità di persone si intende unanimemente che la comunicazione debba giungere ad “almeno” due persone, compresi i prossimi congiunti del diffamatore o del diffamato. E’ controverso se il numero minimo di due persone con le quali si comunica possa essere raggiunto comprendendo le eventuali altre vittime del reato o i potenziali correi. Sebbene la giurisprudenza segua l’orientamento estensivo, sembra preferibile ritenere che i destinatari della comunicazione debbano essere estranei alla commissione del delitto, «perché è evidente che gli eventuali partecipi

che concorrono nell’offesa alla reputazione non sono destinatari della comunicazione lesiva di questa» Non è necessario che la comunicazione con più persone avvenga contemporaneamente, potendo avere luogo in tempi diversi. In questo caso, in particolare, il momento consumativo coinciderà con la comunicazione al secondo destinatario Si discute, peraltro, sulla necessità o meno di una sostanziale identità tra gli addebiti lesivi comunicati in tempi diversi a persone diverse. A sostegno della tesi negativa vengono considerati, oltre la lettera dell’art. 595, che menziona genericamente l’ offesa all’altrui reputazione , anche il rischio di legittimare la facile elusione del divieto posto dalla norma medesima, poiché comunicando ad ogni persona fatti offensivi anche parzialmente diversi si resterebbe impuniti pur avendo leso l’altrui reputazione. L’esigenza che l’addebito sia identico almeno nei suoi tratti essenziali è, invece, sostenuta relativamente ai casi di attribuzione di un fatto determinato Un’ulteriore problematica attiene alla natura unica o plurima dei reati nel caso di più addebiti diffamatori. A parte l’ipotesi base in cui, indipendentemente dal numero delle persone con le quali si comunica, il delitto rimane unico, quando l’agente ripeta le offese a diverse persone (almeno due per volta), a intervalli di tempo più o meno lunghi, si configura reato continuato se i fatti siano esecutivi di un medesimo disegno criminoso. In mancanza, invece, di quest’ultimo requisito si realizza un concorso omogeneo di reati. La comunicazione non perde il carattere criminoso se avvenga in via confidenziale o riservata. Ad integrare il requisito in esame basta che l’addebito diffamatorio sia comunicato ad una persona perché lo riferisca ad altri, sempre che l’incarico venga eseguito. Nel caso in cui, però, la comunicazione al secondo soggetto sia stata fatta per iniziativa del primo destinatario, il reato non sarebbe configurabile se l’agente non l’avesse previsto quanto meno con dolo eventuale. Quando la diffamazione sia realizzata a mezzo stampa, il requisito della pluralità di persone è, ovviamente, in re ipsa Si discute se sia sufficiente la percezione materiale delle affermazioni diffamatorie o se serva anche la comprensione dell’offesa. L’uso del verbo “ comunicare ” lascia preferire la seconda soluzione. Né tale esito contrasta con quanto affermato a proposito dell’ingiuria: solo l’effettiva comprensione da parte di almeno due soggetti è idonea a produrre l’effetto lesivo tipico del delitto in esame. Anche per la diffamazione si è posto il problema della rilevanza dell’eventuale commissione mediante omissione. La giurisprudenza la ritiene configurabile nel caso di narrazione parziale, almeno quando il particolare taciuto abbia valore essenziale per l’interpretazione corretta dei fatti^6. Sennonché, qui più che di una omissione in senso stretto, si è in presenza di una realizzazione della condotta tipica in forma attiva mista ad una componente omissiva. Nemmeno la mancata correzione di errori o il mancato aggiornamento di notizie da rettificare (peraltro imposto dall’art. 8 della legge sulla stampa) integrano una diffamazione in forma omissiva In tali casi, la lesione della reputazione si è già prodotta per effetto della precedente comunicazione (anche se questa può essere concretamente non punibile per carenza dell’elemento soggettivo o per la presenza di una scriminante), mentre le condotte “riparatorie” omesse avrebbero solo attenuato gli effetti dell’offesa. (^6) Trib. Torino, 7 luglio 1980, in Giur. it. , 1982, II, p. 278.

Si è voluto tutelare in modo più forte lo svolgimento di talune funzioni pubbliche esercitate in forma collegiale. Sono “corpi politici” gli organi costituzionali (Camera, Senato, Governo, Corte Costituzionale) e gli uffici elettorali politici (Consigli regionali); sono “corpi amministrativi” le autorità collegiali che esercitino funzioni amministrative (consigli comunali e provinciali, Corte dei Conti, Consiglio di Stato, authorities indipendenti); sono “corpi giudiziari” le magistrature collegiali investite dell’esercizio della giurisdizione (Corte d’assise); per “rappresentanza di corpi” si intendono le strutture collegiali interne ai corpi stessi; mentre il concetto di “altre Autorità riunite in collegio” copre gli altri uffici pubblici che funzionano collegialmente. Perché possa applicarsi l’aggravante è necessario che l’offesa sia arrecata all’organo nel suo complesso. Ciò non esclude la possibilità che la diffamazione colpisca anche l’onore di singoli componenti; nel qual caso si configurerà un concorso formale omogeneo. Problemi di interferenza potrebbero sorgere tra l’ipotesi qui considerata ed il delitto di Oltraggio previsto dall’art. 342. Il criterio distintivo si rinviene, però, nella necessità, prevista in quest’ultima fattispecie, che l’offesa si verifichi al cospetto (cioè in presenza) del “Corpo”. Allo stesso modo, per le “Istituzioni Costituzionali” la disposizione assume carattere sussidiario rispetto al reato di Vilipendio dell’art. 290 (per il quale, peraltro, è adesso prevista la sola pena pecuniaria). Proprio la presenza di tale fattispecie ha fatto dubitare della possibilità di applicare l’aggravante in oggetto agli organi costituzionali; sennonché, anche in questo caso il discrimine passa per il carattere pubblico o meno dell’offesa.

- l’offesa recata col mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico. Il maggior disvalore di questo tipo di diffamazione è legato alla particolare attitudine offensiva del mezzo adoperato, tenuto conto della sua accentuata capacità diffusiva sotto il profilo spaziale e temporale, oltre che del forte potere di indirizzo psicologico che tutti i mass media oggi esercitano. L’inquadramento giuridico del mezzo della stampa come circostanza aggravante non è pacifico, ma prevalente, poiché secondo una tesi minoritaria l’elemento renderebbe la fattispecie autonoma. Si tratta di un reato c.d. “a mezzo stampa”, in cui quest’ultima costituisce un mezzo di esecuzione del reato, da tenere distinto dai c.d. “reati di stampa”, che consistono generalmente in illeciti omissivi, integrati da violazioni degli obblighi relativi alla pubblicazione dello stampato, previsti dalla L. 8 febbraio 1948 n. 47, ed in cui il disvalore si incentra nel fatto della pubblicazione. Quanto all’ambito di operatività dell’aggravante in esame, ricomprende tanto la stampa periodica quanto la stampa non periodica, come pure quella clandestina. Perché operi l’aggravante della diffamazione a mezzo stampa è necessario il ricorso di due requisiti: - uno oggettivo, relativo alle modalità di formazione dello scritto - uno soggettivo, relativo alla destinazione dello stampato alla pubblicazione Invero la nozione di “stampa” o “stampato” è tuttora oggetto di un vivace dibattito. In base all’art. 1 della L. 47/1948 sono “stampati” “ tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici, in qualsiasi modo destinati alla pubblicazione ”. Controverso è però stabilire se per l’aumento di pena sia sufficiente che lo stampato sia realizzato secondo le modalità previste dal citato art. 1 o se invece occorra anche l’effettiva diffusione verso un numero indeterminato di potenziali fruitori. L’indirizzo prevalente è orientato nel primo senso, ravvisando la diffamazione a mezzo stampa anche quando la pubblicazione sia rivolta ad una serie individuata di soggetti, purché non predeterminata; in quest’ultima ipotesi verrebbe meno la ratio dell’aggravante. Questione altrettanto dibattuta è poi l’individuazione del soggetto responsabile nei casi in cui il contenuto del pezzo giornalistico non risulti denigratorio, ma il carattere offensivo sia collegato solo al risalto che assume la notizia per il contesto in cui è inserita (titolo, collocazione, ecc.). Ebbene, escluso che di ciò possa rispondere l’autore dell’articolo, qualora la predisposizione sia affidata alla redazione è difficile stabilire chi al suo interno abbia assolto tale compito.

Nella diffamazione a mezzo stampa rientra anche quella con “ qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero con atto pubblico ”. Del primo gruppo fanno parte oltre alla radio ed alla televisione, anche canti, discorsi in luogo pubblico, circolari, comizi, ecc. Per atto pubblico si intende invece quello che sia tale ai sensi di legge, cioè quello in genere destinato alla pubblicità indipendentemente dalla divulgazione e dalla conoscenza effettiva. Circa la configurazione del momento consumativo, che ha riflessi anche sulla determinazione della competenza territoriale, si registrano tre orientamenti:

  • Un primo orientamento ritiene che il reato si consumi nel tempo e nel luogo in cui sia avvenuta la semplice stampa dello scritto.
  • Secondo un’altra interpretazione, il momento consumativo andrebbe ravvisato nella reale distribuzione al pubblico dello stampato.
  • Per l’orientamento prevalente, la consumazione coincide con la diffusione dello stampato, cioè con la consegna delle copie d’obbligo alla Prefettura ed alla Procura della Repubblica ovvero con l’uscita dalla sfera di privata disponibilità dell’impresa tipografica. Una diversa (e più grave) circostanza aggravante è quella prevista dall’art. 13 L. 47/1948, per l’ipotesi in cui la diffamazione a mezzo stampa consista nell’attribuzione di un fatto determinato. Ai fini dell’applicazione di questa aggravante, il concetto di stampato è quello dettato dall’art. 1 l.47/48. L’art. 13 della L.47/1948 prevedeva un regime aggravato solo per la diffamazione a mezzo stampa dando vita ad un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai reati commessi col mezzo radiotelevisivo , ai quali si applicava la più mite sanzione di cui all’art. 595, 3° comma, c.p. Né la nozione di stampato prevista dalla citata legge poteva estendersi fino a ricomprendere questi strumenti, poiché ciò avrebbe comportato un’interpretazione analogica in malam partem. L’art. 31 della L. 103/1975 ha esteso la legge sulla stampa anche alla televisione privata via cavo e l’art. 30, 4° comma, della L. 223/90 alle trasmissioni televisive. Tra quest’ultima e la legge sulla stampa resta comunque una rilevante differenza residua, poiché la legge del ’90 si applica alle sole ipotesi di attribuzione di un fatto determinato ed è limitata, quanto alla cerchia dei soggetti attivi, al concessionario privato o alla concessionaria pubblica ovvero alla persona delegata al controllo (cioè il direttore di rete o di testata), e non anche all’autore immediato della diffamazione a mezzo radiotelevisione, al quale dovrebbe pertanto applicarsi il più blando art. 595, 3° comma, c.p. Proprio per ovviare a questa ingiustificabile disparità di trattamento, che ingenera, tra l’altro, un’ipotesi di responsabilità per fatto altrui, si è affermata un’interpretazione estensiva dell’art. 30, 4° comma. Circa il contenuto dell’obbligo di controllo spettante all’editore, pur se di massima non sono applicabili alla diffamazione a mezzo radio e televisione le norme sulla stampa, si va rafforzando nella prassi l’orientamento volto a riconoscere una responsabilità in vigilando del concessionario per fatti commessi nel corso del programma, pretendendo una particolare prudenza e cautela nella diffusione di determinate notizie. E’ chiaro, tuttavia, come risulteranno determinanti a tal fine la natura del programma e le particolari modalità tecniche di trasmissione. Negli ultimi tempi suscita sempre maggiore interesse la diffamazione commessa a mezzo Internet. La trasnazionalità del fenomeno rende il problema di una sua disciplina particolarmente difficile. La questione risulta complicata già per l’individuazione del locus commissi delicti , ai fini, innanzitutto, della determinazione della competenza. Nel nostro ordinamento, tuttavia, il problema più discusso riguarda la possibilità di estensione della disciplina dei reati commessi col mezzo della stampa anche alla diffamazione a mezzo Internet. In giurisprudenza non mancano alcune aperture in tal senso, ma sembra prevalere anche in dottrina la tesi contraria, sul rilievo principalmente della irriconducibilità della “telematica” alla nozione di “stampa” o “stampato”, di cui all’art. 1, L. 47/1948, mancando nella prima una riproduzione

necessario, già ai fini della delimitazione degli esatti confini del fatto tipico ( Tatbestand ), l’applicazione della tecnica del bilanciamento.Si tratta di una chiave di lettura indubbiamente “intrigante” e meritevole di essere presa in considerazione per ulteriori approfondimenti, anche in vista di una migliore definizione dell’intervento penale a tutela di un bene tanto rilevante quanto inafferrabile qual è l’onore. E, tuttavia, il suo accoglimento non muterebbe in ogni caso i termini della questione di cui qui si discute. Se da un lato, infatti, il momento del bilanciamento verrebbe anticipato nella fase dell’indagine sulla tipicità del fatto, immutate resterebbero le tecniche da adottare per la risoluzione del conflitto. In breve, onore e libertà di manifestazione del pensiero sono beni meritevoli entrambi del più ampio apprezzamento e, quindi, destinati a restare in un equilibrio tanto precario quanto indispensabile. Del compito di trovare la soluzione più appagante nel caso concreto si è fatta carico in questi anni la giurisprudenza. Un percorso indubbiamente travagliato, con esiti non sempre lineari e non privo di avventurosi balzi in avanti e di repentine marce indietro, ma che ha certamente contribuito a delineare un quadro piuttosto articolato, nel quale le peculiarità dei diversi ambiti e delle diverse modalità di estrinsecazione della libertà di espressione emergono con sufficiente chiarezza. I criteri di bilanciamento fra diritto costituzionalmente riconosciuto e contrapposta esigenza di tutela dell'onore ruotano essenzialmente, quanto al diritto di cronaca, attorno a tre limiti puntualmente individuati nella prassi giurisprudenziale:

  1. in primo luogo la notizia deve essere vera o comunque seriamente accertata (c.d. limite della verità );
  2. in secondo luogo è necessario che la notizia sia di pubblico interesse ;
  3. infine, la esposizione dei fatti deve essere mantenuta nei limiti della correttezza e senza espressioni offensive inutili e gratuite (c.d. limite della continenza ). Tali limiti si atteggiano in maniera diversa a seconda che ci si trovi di fronte all’esercizio del diritto di cronaca o del diritto di critica. Diritto di cronaca Il diritto di cronaca è il diritto di informare il pubblico, raccontando accadimenti reali attraverso la stampa o altro mezzo di comunicazione. Esaminiamo adesso i tre limiti di cui abbiamo detto sopra.
  4. Si discute molto sul significato da attribuire alla verità. La verità del fatto va determinata con riferimento al nucleo centrale ed essenziale della notizia diffusa. I dati superflui, insignificanti ovvero irrilevanti, ancorché imprecisi, in quanto non decisivi né capaci di immutare, alterare, modificare la verità oggettiva della notizia non escludono l’operatività della scriminante. Ma a prescindere da ciò, quando può ritenersi soddisfatto il limite della verità?
  • In base ad un orientamento estensivo, la nozione de qua equivarrebbe a “verosimiglianza della notizia” o all’“attendibilità della fonte”, sì da favorire la rapida circolazione delle notizie e da attribuire rilevanza scusante alla verità putativa. Secondo questo indirizzo basterebbe il fondato convincimento del soggetto circa la verità dei fatti riportati per escludere il carattere antigiuridico della diffamazione.
  • Un diverso indirizzo (Mantovani), preoccupato che l’accezione estensiva possa creare ingiustificate zone franche, propone un concetto di “verità in senso oggettivo”, come stretta corrispondenza tra fatti accaduti e fatti narrati, donde l’obbligo costante del giornalista di verificare l’attendibilità delle notizie e della fonte informativa
  • Negli ultimi tempi, però, sta maturando un orientamento intermedio che riconosce natura esimente anche alla verità putativa, non, tuttavia, in virtù del criterio della verosimiglianza, bensì nei casi in cui il giornalista ha fatto uso legittimo delle fonti informative, attraverso la verifica e il controllo di tutte le notizie di cui dispone, data l’inesistenza di fonti privilegiate. Nei casi in cui, a causa della complessità della situazione, il giornalista cada in assoluta buona fede in errore sul fatto è pertanto scusato. Si pone semmai il problema di come affrontare il caso in cui il giornalista incorra in colpa nella verifica e nella valutazione delle fonti. In tal caso dovrebbe trovare applicazione l’art. 59, ult. co., con esclusione di responsabilità penale, dal momento che la diffamazione è punita a solo titolo di dolo. Sennonché la giurisprudenza è stata a lungo (ed è ancora prevalentemente) orientata a ritenere il soggetto responsabile per diffamazione (nonostante difetti del relativo dolo). Solo di recente si sta facendo strada (molto timidamente) la più corretta impostazione contraria.
  1. Il secondo limite al diritto di cronaca è costituito dalla “ pertinenza ”, cioè dall’interesse pubblico-sociale alla conoscenza del fatto. La notizia deve cioè suscitare un interesse generale. In altri termini, occorre che essa concerna fatti di rilievo per la comunità, per il modo di essere del Paese e del suo sviluppo culturale, politico e sociale, ovvero di indubbio rilievo sociale o morale per la collettività. L’interesse pubblico-sociale può essere:
  • immediato, quando i fatti sono contrassegnati da una intrinseca rilevanza pubblica (es. attività del governo o di pubblici ufficiali; fatti gravi criminosi, …)
  • mediato, quando i fatti, pur riguardando la vita privata personale, sono inscindibilmente connessi a situazioni o vicende di pubblico interesse (es. notizie rilevanti ai fini della prova di un alibi o del movente di un crimine) ovvero sono funzionalmente connessi a situazioni di interesse pubblico o possono costituire base di valutazioni sociali o politiche della personalità pubblica di un soggetto e della sua capacità di svolgere certe funzioni (es. frequentazioni, malattie, vizi privati di un uomo politico, …) Difettano di pertinenza i fatti esclusivamente privati, la cui divulgazione mira solo a suscitare pettegolezzo, curiosità, sensazioni morbose.
  1. Terzo limite alla cronaca è la c.d. “ continenza ”, che riguarda la correttezza formale e sostanziale nell’esposizione delle notizie. Ciò attiene:
  • alla correttezza del linguaggio
  • alla proporzionalità tra fatti narrati e modalità espressive. Di fronte alla genericità del concetto la giurisprudenza ha cercato di elaborane minuziose specificazioni, scaturite in un “decalogo dei giornalisti”, riportato in una nota sentenza del 1984 e ripreso in successive decisioni dei giudici di legittimità. La dottrina, ma anche gli stessi giornalisti, ritengono invece eccessiva tale preoccupazione sottolineando il carattere relativo che deve mantenere il limite in esame. Particolarmente controverso il profilo dell’ intervista giornalistica , all’interno della quale si rinvengano dichiarazioni diffamatorie. Si pongono in proposito due distinti problemi.
  1. A che condizioni può ritenersi soddisfatto il limite della verità?
  2. Che rapporti intercorrono tra responsabilità del giornalista e responsabilità dell’intervistato?

Si tratta di una particolare forma di espressione artistica e, in senso lato, culturale, che consiste, come è noto, in un messaggio umoristico volto a suscitare ilarità ed avente ad oggetto personaggi pubblici, spesso realizzata con mezzi grafici, quali la caricatura, le vignette, i filmati etc. È comunemente riconosciuto che il diritto di satira trovi fondamento nella Costituzione, agli artt. 21, 9 e 33, sebbene non tutte le manifestazioni satiriche appaiano riconducibili nell’ambito della nozione di espressione artistica di cui all’art. 33 cost. A questo riguardo meritano tuttavia di essere ulteriormente richiamati i rilievi critici espressi da parte della dottrina, relativi all’opportunità di annoverare l’art. 33 cost. tra le fonti legittimanti la satira. A ragione si è osservato come, a tale scelta, sia sotteso il rischio di «riconoscere cittadinanza […] solo alla satira «colta» ed erudita» Sussistono divergenze sull’esatta individuazione dei confini di una legittima manifestazione satirica. Ciò naturalmente non equivale a negare l’esistenza di limiti all’esercizio del diritto di satira, in quanto non sarebbe ammissibile un completo sacrificio dei diritti, egualmente tutelati dalla Costituzione, all’onore ed alla reputazione dei suoi destinatari. È stato peraltro rilevato come tale bilanciamento risulti piuttosto complesso, rischiando di oscillare tra gli opposti estremi della legittimazione di un vero e proprio «diritto al pettegolezzo» o «al libero insulto» ovvero della significativa delimitazione del campo di incidenza della satira. Le perplessità dunque non si appuntano sulla premessa, ampiamente condivisa, circa la necessità di ridefinire i consueti limiti posti all’esercizio del diritto di cronaca e critica, quanto sulla loro concreta definizione. Va subito precisato come il requisito della verità non sia solitamente richiesto in questo contesto, tenuto conto della caratteristica deformazione della realtà su cui si fonda la satira. Quanto detto non equivale ovviamente a legittimare raffigurazioni caricaturali incentrate su fatti insussistenti. In ambito applicativo si è invece venuta delineando (si tratta in realtà di un orientamento ormai consolidato) la tendenza a subordinare la liceità della satira al ricorrere di limiti interni ed esterni. I primi si sostanziano essenzialmente nella forma che riveste, mentre i secondi riguardano la notorietà del personaggio interessato. Sulla stessa linea si pongono le decisioni in cui, formalmente, si richiede che la satira si incentri su fatti di rilievo sociale, ma in realtà si fa sempre ricorso in via esclusiva agli indici della notorietà del relativo destinatario e della dimensione pubblica delle vicende oggetto del messaggio umoristico. Si è tuttavia opportunamente evidenziato come proprio il requisito della dimensione pubblica del personaggio presenti profili di ambiguità. Emerge infatti con evidenza il rischio, da un lato di circoscrivere di fatto la non punibilità ai soli soggetti che professionalmente svolgono attività di satira, dall’altro di escludere dal suo campo di incidenza tutte quella gamma di forme espressive dirette a stigmatizzare atteggiamenti sociali diffusi o rivolte nei confronti di persone che, pur non godendo di particolare notorietà, possono però assumere un significato emblematico per la collettività. Va dunque valorizzata l’indicazione di sostituire a siffatto criterio quello dell’attualità delle circostanze e dei fatti oggetto di satira, indipendentemente dal rilievo pubblico dei personaggi richiamati Condivisibili appaiono invece le esigenze tenute in conto dall’orientamento giurisprudenziale prevalente, laddove subordina la legittimità della satira altresì alla moderazione espressiva, individuata nel limite della civile convivenza, che spetta al giudice valutare caso per caso, sulla base dell’evoluzione della coscienza sociale e del costume, nonché in rapporto all’identità e all’ambiente del destinatario della satira medesima. In sintesi, deve ritenersi inammissibile il ricorso ad espressioni ingiustificatamente offensive, così pure dell’utilizzo strumentale della satira al fine di ledere la reputazione di un determinato soggetto Un caso di specie è rappresentato dall’ipotesi in cui il messaggio satirico assurga, in virtù dello stretto collegamento esistente con i titoli, della sua particolare collocazione grafica etc., a vero e proprio veicolo di informazione giornalistica.

Le esimento speciali

Il legislatore del 1930, al fine di meglio precisare e circoscrivere la tutela penale espressa attraverso le fattispecie di ingiuria e diffamazione, ha dato riconoscimento positivo ad alcune situazioni che a suo giudizio devono incidere positivamente nella valutazione giudiziale degli accadimenti Sebbene non vi sia concordia di opinioni circa la natura giuridica di queste figure, può affermarsi che esse non elidono, di norma, l’antigiuridicità del fatto, ma incidono piuttosto sulla colpevolezza o (più spesso) sulla punibilità. Ne consegue che l’espressione “esimenti speciali”, con la quale vengono individuate, deve essere assunta in una accezione atecnica. Prima di passare all’esame delle singole ipotesi, va sottolineato come lo spazio per la loro applicazione risulti notevolmente compresso a seguito dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, che ha fatto assurgere al rango di diritto costituzionalmente garantito molte delle situazioni prese in considerazione dagli artt. 596-598. Prova liberatoria (o exceptio veritatis ) Nel sistema di tutela delineato dal Codice Rocco il carattere veritiero di un’affermazione non ne esclude il carattere ingiurioso o diffamatorio. Così si esprime l’art. 596, co. 1, secondo il quale “ il colpevole dei delitti preveduti dagli articoli precedenti non è ammesso a provare, a sua discolpa, la verità o la notorietà del fatto attribuito alla persona offesa ”. Unica limitata eccezione a tale regola era data dalla possibilità per le parti di deferire ad un “giurì d’onore” il giudizio sulla verità del fatto medesimo. In buona sostanza, le parti potevano affidarsi ad un arbitro privato, e, qualora questi avesse accertato che il fatto addebitato corrispondeva a verità, i reati di ingiuria o diffamazione si sarebbero estinti. L’istituto, ancora oggi previsto, è però rimasto sostanzialmente estraneo alla prassi applicativa. La scelta di negare rilievo alla veridicità dei fatti attribuiti non sorprende, se solo si considera la naturale avversione dei regimi autoritari verso ogni forma di critica, ed in particolare di “critica privata”. Non è un caso che il d. lgt. 14 settembre 1944, n. 288 – nel pacchetto dei primi interventi sul sistema penale successivi alla caduta del regime fascista – abbia inserito un significativo (anche se parziale) ampliamento dei limiti di ammissibilità dell’ exceptio veritatis. Senza rinnegare il principio generale sancito dall’art. 596, co. 1, il “nuovo” comma 3 della disposizione in esame attribuisce efficacia esimente alla verità del fatto in tre particolari ipotesi, tutte accomunate dalla circostanza che l’ offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato.

  1. Se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all’esercizio delle sue funzioni. Sul piano soggettivo si fa riferimento al solo pubblico ufficiale, con esclusione tanto dell’incaricato di un pubblico servizio, quanto dell’esercente un servizio di pubblica necessità. Non è necessario che la qualifica pubblicistica permanga in capo all’offeso al momento della condotta lesiva dell’onore. Essenziale è, invece, che le affermazioni siano riferite all’esercizio delle funzioni; concetto nel quale un significativo (anche se non unanime) indirizzo ermeneutico riconduce anche fatti relativi alla vita privata del pubblico ufficiale, ma che possono avere significativi riflessi sulla sua dimensione pubblica.
  2. Se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale Fondamentale è la coincidenza tra il fatto oggetto dell’offesa e quello per cui si procede nei confronti dell’offeso^8 , come pure la contemporaneità tra i due giudizi: l’esimente non si applica se il procedimento per il fatto addebitato si è già concluso o se non inizia prima che si chiuda quello relativo al delitto contro l’onore. (^8) Cass., sez. V, 28 settembre 1999, in Riv. pen ., 2000, p. 165.