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DIRITTO PENALE E PROCEDURA PENALE, Dispense di Diritto Penale

Argomenti inerenti il diritto penale e la procedura penale schematizzati e dettagliati

Tipologia: Dispense

2024/2025

In vendita dal 07/07/2025

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IL DIRITTO PENALE E LA NORMA PENALE
Il diritto penale è quell’insieme (complesso) di norme giuridiche con le quali lo Stato proibisce, mediante la
minaccia di una sanzione (pena), determinati comportamenti umani che possono consistere in azioni od omissioni
(reati)
La pena, è una sofferenza che lo Stato infligge alla persona che ha violato un dovere giuridico, sostanzialmente
consiste nella privazione o diminuzione di un bene individuale, quale, ad esempio, la libertà, il patrimonio.
Il reato è il comportamento umano che contrasta coi precetti della legge penale.
Norma penale è ogni disposizione di legge che vieta un determinato comportamento (norma incriminatrice),
minacciando in caso di trasgressione l'inflizione di una pena.
Gli elementi costitutivi della norma penale sono:
il precetto: comando o divieto di compiere una determinata azione
la sanzione: conseguenza giuridica che deriva dall'inosservanza del precetto
LE FONTI DEL DIRITTO PENALE
PRINCIPI “FONDAMENTALI
Col principio di statualità il nostro legislatore ha riservato allo Stato ogni competenza normativa in materia
penale; inoltre dispone che fonti del diritto penale siano la legge ordinaria e gli atti aventi forza di legge ( D.L. e D.
Lgs.);
Principio di legalità
Il diritto penale italiano si fonda sul principio di legalità (“nullum crimen, nulla poena sine lege”) sancito:
- dallarticolo 25 della Costituzione: “…Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore
prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”;
- dallarticolo 1 del Codice Penale: “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato
dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”;
- dallarticolo 199 del Codice Penale : “Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente
stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti”.
Vi sono due possibili concezioni del principio di legalità: il principio di legalità formale, secondo cui per reato deve
intendersi quel fatto previsto dalla legge come tale; il principio di legalità sostanziale, in base al quale per reato deve
intendersi un fatto antisociale, anche se non previsto dalla legge come reato.
Nel nostro ordinamento è stata accolta la concezione formale, con conseguente necessità della previsione dell’incriminazione
da parte di un atto normativo di rango primario ed esclusione della possibilità che un fatto sia punito solo perché ritenuto
socialmente pericoloso dall’autorità giudiziaria, in assenza di una norma incriminatrice.
Il principio di legalità risponde all’esigenza di prevenzione generale nonché di certezza delle incriminazioni e di tutela della
libertà personale, che può essere compressa solo mediante atti che siano espressione di un potere riconducibile alla
sovranità popolare, emanati a seguito del procedimento previsto dalla Costituzione per la formazione degli atti legislativi.
Il principio di legalità si estrinseca nel divieto di punire un fatto che, al momento della sua commissione, non è espressamente
previsto dalla legge come reato e di applicare pene che non siano dalla legge espressamente stabilite.
PRINCIPIO DI MATERIALITA'
Il reato deve necessariamente consistere in un fatto umano materialmente palesatosi nel mondo esteriore e la sola
intenzione di commettere un reato non è punibile.
PRINCIPIO DI OFFENSIVITA'
Occorre che il reato sia realmente ed effettivamente offensivo del bene protetto della norma incriminatrice.
PRINCIPIO DI SOGGETTIVITA'
Un comportamento umano costituisce reato quando, oltre ad essere tipico e compiuto in assenza di cause di giustificazione,è
anche riferibile alla volontà dell'agente (art. 27 Cost).
A seguito della sentenza n.364/1988 della Corte Costituzionale, è divenuto principio di colpevolezza, diventando il
presupposto della personalità della responsabilità penale e si oggettiva in un giudizio di rimproverabilità per l'atteggiamento.
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IL DIRITTO PENALE E LA NORMAPENALE

Il diritto penale è quell’insieme (complesso) di norme giuridiche con le quali lo Stato proibisce, mediante la minaccia di una sanzione (pena) , determinati comportamenti umani che possono consistere in azioni od omissioni (reati) La pena , è una sofferenza che lo Stato infligge alla persona che ha violato un dovere giuridico, sostanzialmente consiste nella privazione o diminuzione di un bene individuale, quale, ad esempio, la libertà, il patrimonio. Il reato è il comportamento umano che contrasta coi precetti della legge penale. Norma penale è ogni disposizione di legge che vieta un determinato comportamento (norma incriminatrice), minacciando in caso di trasgressione l'inflizione di una pena. Gli elementi costitutivi della norma penale sono:

  • il precetto : comando o divieto di compiere una determinata azione
  • la sanzione : conseguenza giuridica che deriva dall'inosservanza del precetto

LE FONTI DEL DIRITTO PENALE

PRINCIPI “FONDAMENTALI ”

Col principio di statualità il nostro legislatore ha riservato allo Stato ogni competenza normativa in materia

penale; inoltre dispone che fonti del diritto penale siano la legge ordinaria e gli atti aventi forza di legge ( D.L. e D. Lgs.);

Principio di legalità

Il diritto penale italiano si fonda sul principio di legalità (“ nullum crimen, nulla poena sine lege ”) sancito:

  • dall’articolo 25 della Costituzione: “…Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge”;
  • dall’articolo 1 del Codice Penale: “Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite”;
  • dall’articolo 199 del Codice Penale : “Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti”. Vi sono due possibili concezioni del principio di legalità: il principio di legalità formale, secondo cui per reato deve intendersi quel fatto previsto dalla legge come tale; il principio di legalità sostanziale, in base al quale per reato deve intendersi un fatto antisociale, anche se non previsto dalla legge come reato. Nel nostro ordinamento è stata accolta la concezione formale, con conseguente necessità della previsione dell’incriminazione da parte di un atto normativo di rango primario ed esclusione della possibilità che un fatto sia punito solo perché ritenuto socialmente pericoloso dall’autorità giudiziaria, in assenza di una norma incriminatrice. Il principio di legalità risponde all’esigenza di prevenzione generale nonché di certezza delle incriminazioni e di tutela della libertà personale, che può essere compressa solo mediante atti che siano espressione di un potere riconducibile alla sovranità popolare, emanati a seguito del procedimento previsto dalla Costituzione per la formazione degli atti legislativi. Il principio di legalità si estrinseca nel divieto di punire un fatto che, al momento della sua commissione, non è espressamente previsto dalla legge come reato e di applicare pene che non siano dalla legge espressamente stabilite.

PRINCIPIO DI MATERIALITA'

Il reato deve necessariamente consistere in un fatto umano materialmente palesatosi nel mondo esteriore e la sola intenzione di commettere un reato non è punibile.

PRINCIPIO DI OFFENSIVITA'

Occorre che il reato sia realmente ed effettivamente offensivo del bene protetto della norma incriminatrice.

PRINCIPIO DI SOGGETTIVITA'

Un comportamento umano costituisce reato quando, oltre ad essere tipico e compiuto in assenza di cause di giustificazione,è anche riferibile alla volontà dell'agente (art. 27 Cost). A seguito della sentenza n.364/1988 della Corte Costituzionale, è divenuto principio di colpevolezza , diventando il presupposto della personalità della responsabilità penale e si oggettiva in un giudizio di rimproverabilità per l'atteggiamento.

PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’

Tutti gli atti dello Stato, compresi quelli legislativi, incontrano nel territorio il loro limite spaziale di efficacia. La legge penale italiana, obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovino nel territorio dello Stato (art. 3 comma 1c.p.p.). Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana (art 6 comma 1 c.p.p.). La legge penale italiana, obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovino all’estero, ma limitatamente ai casistabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale (art 3 comma2 c.p.p). E' definito territorio dello Stato:  Il territorio della Repubblica, ossia:

  1. La terraferma nei limiti fissati dai confini politici.
  2. Il mare territoriale che comprende le zone di mare dall’estensione di 12 miglia marine, lungo le coste continentali e insulari.
  3. La spazio aereo sovrastante il territorio ed il mare territoriale.
  4. Il sottosuolo, fin dove l’uomo può ricavare utilità.
  5. Le ambasciate.  Le navi e gli aerei, dovunque si trovino, salvo che siano soggetti secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera. Le navi mercantili private all’estero sono soggette alle leggi locali, le navi militari o dello Stato, a bordo sono sempre da considerarsi territorio italiano, mentre per i fatti commessi dall’equipaggio sceso a terra, si applicherà la legge dello Stato in cui si trovano. Vi sono dei reati che anche se commessi all’estero saranno sempre puniti incondizionatamente dallo Stato Italiano: Delitti contro le personalità dello Stato. Delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e uso di tale sigillo. Delitti di falsità di monete in corso legale nel territorio dello Stato e in valori di bollo o carte di credito. Delitti commessi da Pubblici Ufficiali a servizio dello Stato abusando di poteri o violando i dover inerenti alle lorofunzioni. Ogni reato per cui speciali disposizioni di legge o di convenzioni internazionali stabiliscano l’applicabilità della leggeitaliana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, oppure ivi si è verificato l’evento Il delitto comune commesso all’estero da italiano o da straniero, è punibile in Italia e secondo la legge italiana a condizione che: si tratti di delitto, sia punito con la reclusione, il reo sia presente in Italia. E’ ammesso eccezionalmente il riconoscimento delle sentenze emesse da Tribunali stranieri al fine di: Per stabilire la recidività, ovvero per definire la tendenza a delinquere. Quando secondo la legge, si dovrebbe sottoporre la persona a misure di sicurezza. Quando importa condanna a restituzione o risarcimento, che devono essere fatti valere in Italia. Caso particolare è il c.d. delitto politico. E’ delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino, è altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato in tutto o in parte, da motivi politici. I delitti politici sono diretti, quando offendono gli interessi politici dello Stato nella sua essenza unitaria, sono in diretti quelli che offendono un diritto politico del cittadino per impedirgli di partecipare alla vita attiva dello Stato. Rientrano in questa categoria i delitti anarchici e quelli commessi per finalità di terrorismo. In questo contesto, fattispecie rilevante è l'estradizione (art. 13 c.p.). Consiste nella consegna che uno Stato fa di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, ad un altro Stato, perché ivi venga sottoposto al giudizio penale o alle sanzioni penali. Può essere attiva, quando l’Italia riceve in consegna un individuo che si trova all’estero o passiva, quando l’Italia consegna ad uno Stato Straniero un individuo qualora questi abbia commesso un reato che quello Stato è interessato a punire. L’estradizione non è ammissibile tranne i casi espressamente previsti dalle convenzioni internazionali, è vietata per i reati politici ad eccezione dei delitti di genocidio, per motivi di razza, religione o nazionalità e per reati puniti all’estero con la pena di morte.

IL CODICE PENALE

il codice penale si divide in 3 LIBRI:

  1. LIBRO I - concerne la parte generale comune a tutti i reati
  2. LIBRO II – elenca i singoli delitti
  3. LIBRO III – elenca le contravvenzioni

CONCETTO E DEFINIZIONE DI PENA

La pena è la sanzione giuridica che viene irrogata dallo Stato (A.G.) a carico di colui che ha violato il precetto di una norma penale , mediante un procedimento (processo penale) le pene si distinguono in:

1. pene principali, vengono inflitte dal Giudice con sentenza di condannare 2. pene sostitutive, vengono inflitte in sostituzione delle detentive brevi e sono:

  • la semidetenzione, comporta l'obbligo di trascorrere almeno 10 ore al giorno in un istituto apposito per i detenuti in regime di semilibertà (oltre ad alcuni obblighi e/o divieti tipo divieto di detenere armi e la sospensione della patente di guida)
  • la libertà controllata, comporta l'obbligo di non allontanarsi dal Comune di residenza e/o quello di presentarsi una volta al giorno presso una Stazione dei CC o Ufficio di P.S. (Questura / Commissariato di P.S.) 3. pene accessorie, provengono direttamente dalla condanna, senza alcun intervento del Giudice, ad esempio:
  • interdizione dai pubblici uffici
  • estinzione del rapporto di lavoro o di impiego
  • publicazione della sentenza di condanna
  • decadenza dalla responsabilità genitoriale e sospensione dal suo esercizio

CONCETTO E DEFINIZIONE DI REATO

Il reato è la violazione della legge penale, in generale viene definito come ogni fatto umano al quale l’ordinamento giuridico ricongiunge come conseguenza una pena.

SOGGETTI DEL REATO

SOGGETTO ATTIVO: il reato esige sempre un autore, che viene designato con la parola “reo”, cioè colui che pone in essere il fatto tipico preveduto dalla legge come reato in relazione al soggetto possiamo distinguere: reati propri: sono quei reati che possono essere posti in essere SOLO da soggetti che rivestono una particolare / determianta qualifica ( es. pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio reati comuni: sono quei reti che possono essere posti in essere da CHIUNQUE SOGGETTO PASSIVO si intende la persona offesa dal reato, in altre parole, la vittima del reato

DELITTI E CONTRAVVENZIONI

Summa divisio ” nei reati è quella fra delitti e contravvenzioni : “I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice” (art. 39 c.p.).

 Delitti: sono i reati per i quali sono comminate le pene:

1. l’ergastolo , che è la pena più grave e consiste nella privazione della libertà personale per

tutta la durata della vita (art. 22);

2. la reclusione , che è la privazione della libertà personale per un periodo di tempo determinato

che va da quindici giorni a ventiquattro anni (art. 23);

3. la multa , che consiste nel pagamento allo Stato di una somma di denaro che non può essere

inferiore a 50 euro, né superiore a 50,000 euro (art. 24 c.p.);

 contravvenzioni: sono invece i reati puniti con:

4. l’arresto , materialmente simile alla reclusione, ma va da cinque giorni a tre anni (art. 25);
5. l’ammenda, simile alla multa, e consiste nel pagamento di una somma non inferiore a 20 euro, né superiore a

10,000 euro (art. 26).

ELEMENTI DEL REATO

Gli elementi del reati si distinguono in due specie: elementi essenziali , indispensabili / necessari per l'esistenza del reato gli elementi essenziali generali sono due, l'elemento soggettivo e l'elemento oggettivo elementali accidentali, la cui presenza non iinfluisce in alcun modo sull'esistenza del reato L'elemento oggettivo , ossia il fatto materiale, che è costituito:

  • dalla condotta,
  • dall’evento
  • dal nesso di causalità che intercorre tra la condotta e l’evento; L'elemento soggettivo , vale a dire la colpevolezza che si concretizza nel diverso modo di atteggiarsi della volontà colpevole nelle forme del dolo, della colpa o della preterintenzione.

Il dolo è la forma tipica e anche quella più grave della colpevolezza e rappresenta il principale criterio di

imputazione soggettiva dei delitti. Il delitto è doloso, quando l’evento dannoso o pericoloso è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.

La Colpa: il delitto “è colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto

dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”

La preterintenzione: ai sensi del II° comma dell’art. 43 c.p.: “il delitto è preterintenzionale o oltre

l’intenzione quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente”

L’IMPUTABILITA’

Il codice penale all’art. 85, dichiara: “E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”. La capacità di intendere e di volere manca in due categorie di individui:

  • in quelli che non hanno un sufficiente sviluppo intellettuale (immaturità psichica);
  • in tutti coloro che sono affetti da gravi anomalie psichiche (patologie mentali). L’imputabilità è dunque uno “ status ” della persona, e deve esistere “nel momento in cui il soggetto ha commesso il reato”.

LE CAUSE CHE ESCLUDONO O DIMINUISCONO L’IMPUTABILITA’

La legge stabilisce preventivamente i casi in cui l’imputabilità è esclusa o diminuita, le cd. cause di esclusione o diminuzione dell’imputabilità disciplinate negli artt. da 88 a 96 c.p. Le cause si distinguono in:

  • condizioni di natura psicologica dipendenti dall’età.
  • condizioni di natura patologica derivanti da infermità di mente o anomalie congenite (sordomutismo).
  • condizioni di natura tossica dovute all’abuso di alcolici o sostanze stupefacenti. Si hanno in tal modo 5 cause di esclusione o diminuzione dell’imputabilità:
a) la minore età; Il nostro codice fissa il termine della minore età a 18 anni compiuti. La minore età

và distinta in due periodi: il I° si estende fino ai 14 anni compiuti; il II° comprende l’età dai 14 ai 18 anni.

  • Nel primo periodo vi è una presunzione assoluta di mancanza di capacità di intendere e di volere (art. 97 c.p.).
2. amnistia impropria
3. prescrizione della pena
4. l’indulto
5. grazia
6. liberazione condizionale
7. riabilitazione
8. la concessione della non menzione della condanna nel certificato del Casellario giudiziale

CONCORSO DI PERSONE

Istituto disciplinato dall'art. 110 c.p.p. in base al quale rispondono - a pari titolo - tutti coloro che hanno portato alla realizzazione del reato. Strutturalmente il concorso è composto dai seguenti elementi: a) pluralità di persone; Circa il primo elemento, perchè vi sia concorso è necessario vi siano almeno due persone anche se una di queste non è punibile; b) realizzazione della fattispecie criminosa; con riguardo alla realizzazione della fattispecie criminosa anche quella concorsuale - come tutte le altre - è composta dalla coesistenza dell'elemento oggettivo e da quello soggettivo. c) contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato; In relazione al contributo di ciascun concorrente questo può essere materiale (ove si distinguono le figure dell'autore e del complice) o morale (in cui si riconoscono quelle del determinatore - ovvero colui che fa sorgere in altri l'intento criminoso - e l'istigatore - che rafforza un proposito criminoso già esistente). d) elemento soggettivo. Circa l'elemento soggettivo nel concorso di persone è necessario vi siano sia la coscienza e volontà del fatto criminoso, sia la volontà di concorrere alla realizzazione del fatto. ESEMPI: associazione per delinquere art.416 cp + concorso colposo nella cooperazione colposa nel reato colposo art. 113 cp

Art. 357. Nozione del pubblico ufficiale.

Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art. 358. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio.

Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Art. 359 - Persone esercenti un servizio di pubblica necessità

Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:

  1. i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi(1);
  2. i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio

dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione

PRINCIPALI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PREVISTI DAL CODICE PENALE

Art. 314 C.P.: Peculato. Il peculato è un reato che si configura quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si appropria del bene posseduto per ragione del suo ufficio o servizio Pena edittale: da 4 anni a 10 anni e 6 mesi Art. 317 C.P.: Concussione. La concussione è un reato che si configura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. Pena edittale: da 6 anni a 12 anni Art. 318 C.P.: Corruzione per un atto d’ufficio. Tale corruzione è un reato che si configura quando i l pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. Pena edittale: da 3 anni a 8 anni Art. 319 C.P.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio Tale corruzione è un reato che si configura quando i l pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. Pena edittale: da 6 anni a 10 anni Art. 319 ter C.P.: Corruzione in atti giudiziari Tale corruzione è un reato che si configura quando il pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, e si applica: Pena edittale: da 6 anni a 12 anni Pena edittale: da 8 anni a 20 anni se deriva una ingiusta condanna alla reclusione superiore a 5 anni o ergastolo Art. 323 C.P.: Abuso d’ufficio è un reato che si configura quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Pena edittale: da 1 anno a 4 anni Art. 326.Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. è un reato che si configura quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, Pena edittale: reclusione da sei mesi a tre anni. Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. è un reato che si configura quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo RIFIUTO: è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. OMISSIONE: è punito con la reclusione fino ad 1 anno o la multa fino a 1,032 euro

somma indebitamente percepita è pari o inferiore è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito». Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione. «Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell’art. 319». Art. 336. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa. Art. 337. Resistenza a un pubblico ufficiale. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Art. 340. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno. I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. Art. 341 - bis. Oltraggio a pubblico ufficiale. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.

Art. 346-bis, c.p. - Traffico d’influenze illecite. «Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli

articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 - bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».

Art. 640-bis c.p. - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 640 c.p.) «La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».

Art. 640-ter c.p. - Frode informatica. «Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema

informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della

reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante».

ALTRI DELITTI

 Art. 594.Ingiuria.

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.

 Art. 595.Diffamazione.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.

Furto, appropriazione indebita, ricettazione

L'art. 624 c.p. (Furto) prevede che chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la

detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro. Il furto è punibile a querela della persona offesa

(art. 624-bis c.p.) salvo che ricorra una o più circostanze aggravanti. Chiunque compie il reato di furto

mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa , è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro Alla stessa pena soggiace chi compie il furto, sottraendo la cosa mobile a chi la detiene strappandola di mano o di dosso alla persona ( art. 624-bis c.p.). La legge prevede inoltre che, ove ricorrano le seguenti specifiche circostanze aggravanti, la pena per il reato è della reclusione da uno a sei anni e della multa da 103 euro a 1.032 euro:

  • se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;
  • se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;
  • se il furto è commesso con destrezza;
  • se il furto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio;
  • se il furto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;
  • se il furto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;
  • se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;
  • se il furto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.
  • se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto;
  • se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro. Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra circostanza aggravante comune, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 206 euro a 1.549 euro.

2 .che il soggetto abbia commesso l’azione vietatagli o abbia omesso di fare l’azione impostagli dal provvedimento dell’Autorità; 3 .che il soggetto abbia commesso il fatto con dolo o per colpa.

La legittima difesa

Nell’ordinamento giuridico italiano la legittima difesa è una causa di giustificazione, una sorta di “autotutela” se si dovesse verificare un pericolo imminente, per sé o per altri, dal quale ci si deve difendere e non ci sia la possibilità di rivolgersi all’autorità pubblica per ragioni di tempo e di luogo. I presupposti essenziali della legittima difesa sono l’insorgenza del pericolo, di solito determinato da un’aggressione ingiusta, e una reazione difensiva. L’aggressione ingiusta si deve concretare nel pericolo attuale di un’offesa che, se non viene subito neutralizzata, può sfociare nella lesione di un diritto proprio o altrui, personale o patrimoniale, tutelato dalla legge. La reazione legittima deve rappresentare la necessità di difendersi, il non potere evitare il pericolo e deve sussistere una proporzione tra difesa ed offesa.

PROCEDURA PENALE

Nozione di diritto processuale penale

Con il termine "diritto penale", si suole indicare un corpus normativo che individua i comportamenti vietati al cittadino, la cui violazione comporterà l’applicazione di una pena. Distinguiamo quindi, all'interno della norma penale, il precetto e la sanzione (ad esempio: "chiunque cagiona la morte di un uomo é punito - precetto, quindi comportamento vietato: non si deve uccidere - con la reclusione non inferiore ad anni ventuno" - sanzione: pena da applicarsi per la violazione del precetto). Con il termine "diritto processuale penale", invece, si vuole intendere l'applicazione della legge penale, nel senso che, partendo da una “ Notitia Criminis ”, si può pervenire ad una sentenza di condanna o di assoluzione dell’imputato. Più chiaramente, si tende a far rispettare la norma sostanziale attraverso l’applicazione di vari istituti processuali (custodia cautelare, misure di sicurezza, sequestri, perquisizioni, intercettazioni telefoniche, istruzione dibattimentale, sentenze, ecc.). Il diritto processuale penale, al pari di quello penale , è un settore del diritto pubblico. il diritto processuale penale è costituito dal complesso delle norme giuridiche che disciplinano l’applicazione della sanzione penale e/o della misura di sicurezza.

La Polizia Giudiziaria

La Polizia giudiziaria è formata da membri appartenenti alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e dai soggetti cui la legge attribuisce le funzioni proprie della polizia giudiziaria (come i funzionari doganali, i vigili urbani, i comandanti di navi e aeromobili, gli agenti di polizia penitenziaria ecc.). Essa svolge compiti volti all’accertamento e alla repressione dei reati al fine di garantire la pacifica convivenza e il rispetto della legge da parte dei cittadini e compie attività prevalentemente investigative. La Polizia giudiziaria è soggetto del procedimento penale: lo stesso codice di procedura penale la inserisce nel Libro I tra i soggetti del processo penale, dedicando adessa il Titolo III (artt. 55 - 59 c.p.p.). Ai sensi dell’art. 55 c.p.p., la Polizia giudiziaria deve:

— prendere notizia dei reati;
— impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori (ad esempio provvedendo a sequestro, art. 354 c.p.p.);

— ricercarne gli autori;

— compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quanto possa servire per

l’applicazione della legge penale (artt. 347 ss. c.p.p.);

— svolgere ogni indagine e attività disposta o delegata dall’autorità giudiziaria.

Tali attività sono svolte di propria iniziativa ma anche su delega del P.M., quando questi assume la direzione delle indagini (art. 370 c.p.p.). Gli atti di indagine della polizia giudiziaria, in quanto formati senza contraddittorio, sono utilizzabili per adottare decisioni nel corso delle indagini preliminari, nell’udienza preliminare e nei riti alternativi; sono invece di regola inutilizzabili in sede di dibattimento: la poliziagiudiziaria come pure il PM acquisiscono fonti di prova, ma non formano la prova (art. 514 c.p.p.).

Polizia giudiziaria e polizia di sicurezza

Non esiste un autonomo corpo di polizia giudiziaria; svolgono, infatti, funzioni di polizia giudiziaria gliufficiali e gli agenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del corpo della Guardia di finanza,nonché gli altri organi cui la legge attribuisce compiti di polizia giudiziaria. Questi stessi soggetti svolgono altresì funzioni di polizia di sicurezza che si estrinsecano nel compito fondamentale di tutela della collettività e sicurezza delle persone. Volendo fare una distinzione di massima, gli agenti e ufficialidi polizia operano con funzioni di sicurezza quando agiscono per la prevenzione dei reati (e in questa veste non godono di poteri coercitivi tali da incidere sulle libertà fondamentali dell’individuo); operano, invece, con funzioni di polizia giudiziaria quando agiscono per la repressione dei reati, al fine cioè di raccogliere gli elementi per accertare il reato e rendere possibile lo svolgersi del processo penale. Inoltre,la polizia di sicurezza opera sotto le direttive dell’autorità amministrativa (il Ministro dell’Interno a livello centrale, il prefetto e il questore a livello locale); la polizia giudiziaria opera, invece, sotto la direzione del pubblico ministero. A tal proposito, una sezione di polizia giudiziaria è istituita presso ogni procura della Repubblica. I magistrati, pubblici ministeri e giudici possono avvalersi direttamente del personale delle forze di polizia, sia nell’ambito delle sezioni che fuori dalle stesse, ovvero ricorrendo ai commissariati o alle questure, alle stazioni o compagnie dei Carabinieri, ai gruppi ed ai comandi della Guardia di finanza,nonché alle altre forze aventi compiti di polizia.

— i Carabinieri, le guardie di Finanza, gli agenti di custodia (ora agenti di Polizia penitenziaria), le guardie

forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle Province e dei Comuni quando sono in servizio. Proprio a quest’ultima particolare categoria appartengono gli organi di Polizia Locale cui la qualifica diagenti di Polizia giudiziaria è riconosciuta, ex art. 57, comma 2, lett. b), c.p.p., soltanto nell’ambito territoriale della Provincia

o del Comune cui appartengono e durante lo svolgimento del servizio.

Sanzioni disciplinari

Gli artt. 16 - 19 disp. att. c.p.p. regolano le sanzioni disciplinari, che possono essere applicate ad ufficialied agenti di P.G. che violino le norme relative all’esercizio delle loro funzioni quando essi:

— omettono di riferire nel termine previsto all’Autorità giudiziaria la notizia del reato;
— omettono o ritardano l’esecuzione di un ordine dell’autorità giudiziaria o lo eseguono soltanto in parteo

negligentemente;

— violano ogni altra disposizione di legge relativa all’esercizio delle funzioni di P.G.

Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate sono la censura e, nei casi più gravi, la sospensionedall’impiego per un tempo non eccedente i sei mesi. Il procedimento disciplinare è regolato dall’art. 17 disp. att.c.p.p. L’azione disciplinare è promossa dal procuratore generale presso la corte di appello nel cui distrettol’ufficiale o l’agente presta servizio (in ciò si conferma il rapporto gerarchico che intercorre tra magistrato e polizia giudiziaria). L’addebito deve essere contestato all’incolpato per iscritto, indicando succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale l’incolpato è chiamato a rispondere. Essa è notificata all’incolpato e contiene l’avviso che, fino a cinque giorni prima dell’udienza, egli può presentare memorie, produrre documenti erichiedere l’audizione di testimoni. L’incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria amministrazione ovvero tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione disciplinare, che dovrà decidere sull’illecito disciplinare, designa un difensore di ufficio. Contro la decisione al termine del procedimento disciplinare è ammesso ricorso (art. 18 disp. att. c.p.p.).

Il processo penale e il ruolo della P.G.

I soggetti e le parti del processo penale

Per processo penale si intende una serie cronologicamente ordinata di atti diretti alla pronuncia di una
decisione penale. In particolare, il processo penale ha lo scopo di accertare:
— se una determinata persona ha commesso un reato;
— quali sanzioni devono essere applicate.
Il processo penale inizia con l’esercizio dell’azione penale da parte del pubblico ministero.
L’azione penale è la richiesta di affermazione di responsabilità, con conseguente condanna a pena o
misura di sicurezza, avanzata dal pubblico ministero al giudice. L’azione penale è obbligatoria, come
prescritto dall’art. 112 Cost. (“Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale”), e tale
principio viene ritenuto fondamentale per garantire all’organo dell’accusa l’indipendenza rispetto al
potere esecutivo. Il pubblico ministero, cui spetta la direzione delle indagini, qualora venga a
conoscenza, per ragioni relative al suo ufficio, di una notizia di reato è perciò tenuto a dare impulso al
processo, affinché vengano accertati i fatti e sia punito il colpevole.
Secondo lo schema del codice di procedura penale, i soggetti che partecipano al procedimento penale
sono:
— il giudice;
— coloro che svolgono le indagini, ossia il pubblico ministero e la polizia giudiziaria;
— le parti private, ovvero i soggetti che subiscono il procedimento o che vi partecipano per soddisfare
interessi patrimoniali (imputato, parte civile e responsabile civile, persona offesa);
— il difensore, che svolge la funzione difensiva.
Le parti del procedimento sono invece i soggetti attivi e passivi dell’azione penale. Mentre quindi il
giudice non è parte processuale dovendo necessariamente essere super partes, sono parti necessarie del
processo penale il pubblico ministero e l’imputato.

Il giudice penale è soggetto del procedimento penale, ma non è parte processuale, dal momento che

egli deve esercitare funzioni di controllo e garanzia assumendo un ruolo al di sopra delle parti.

Il pubblico ministero (p.m.) è l’organo della magistratura al quale è affidato il compito di

accertare la commissione dei reati, raccogliere prove al fine di individuarne gli autori e, quindi,
promuovere nei confronti dei medesimi l’azione penale e ottenere la condanna alla sanzione penale
Il pubblico ministero svolge la primaria funzione di incriminazione:
egli, infatti, esercita l’azione penale che dà inizio al processo (artt. 112 Cost., 50 c.p.p. e 74 ord. giud.).
In particolare, al termine delle indagini preliminari il p.m. valuta i risultati delle indagini svolte ed
esprime le sue conclusioni:
— esercitando l’azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio o di rito alternativo;
— richiedendo l’archiviazione qualora ritenga di non aver raccolto elementi utili per procedere
nell’azione e chiedere una condanna.
Il p.m., prima di esercitare l’azione penale, svolge attività di indagine (funzione inquirente) per
acquisire la notizia di reato ma soprattutto per la ricostruzione del fatto e l’individuazione del colpevole
(atti investigativi).
Ai sensi dell’art. 370 c.p.p. il p.m. compie personalmente ogni attività di indagine e può avvalersi della
polizia giudiziaria cui può delegare il compimento di alcuni atti.
Il pubblico ministero è però anche parte del processo: in questa sua veste il p.m. svolge una funzione
requirente, ossia assume un ruolo propulsivo dell’accusa.

— La polizia giudiziaria (p.g.) è l’organo operativo attraverso il quale il pubblico ministero,

che ha il compito di coordinarne l’attività, prende cognizione dei reati, ricerca gli autori e le fonti di
prova e raccoglie quanto può essere utile per la ricostruzione del fatto e l’individuazione del colpevole.
In questo senso la polizia giudiziaria svolge una funzione inquirente. La polizia svolge anche una
funzione di prevenzione generale, propria ed ulteriore rispetto a quella di indagine; invero, il territorio
viene controllato da ciascuna delle forze di polizia al fine di evitare la commissione di attività illecite.

LE PRINCIPALI FUNZIONI DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA:

 Funzione investigativa : consiste nella ricerca delle fonti di prova e nella raccolta di ogni elemento utile per

la ricostruzione del fatto costituente reato e per l’individuazione del colpevole;

 Funzione repressiva consiste nel dovere di impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori e si

identifica nel dovere di interrompere l’iter criminoso e le conseguenze che possano derivare da un fatto costituente reato;

 Funzione esecutiva è un’attività di mero ausilio al P.M. o al Giudice e si sostanzia nell’attività di

notificazione ed esecuzione di ordinanze ed atti del procedimento penale delegati dalla stessa A.G. I principali compiti della P.G

1. Dovere di riferire, senza ritardo, la notitia criminis al P.M., in particolare deve riferire per iscritto gli elementi essenziali del fatto e gli atti compiuti, inerenti alla raccolta delle fonti di prova e all’identificazione delle persone, che possano riferire su circostanze utili ai fini della ricostruzione del fatto-reato. Se sono compiuti atti per i quali è necessaria la presenza del difensore, la trasmissione al P.M. deve avvenire entro quarantotto ore dal compimento degli stessi e in casi di particolare urgenza per talune tipologie di reato, la comunicazione può avvenire anche in forma orale art. 407 c.p.p. I principali compiti della P.G 2. Dovere di compiere gli atti ad essa specificamente delegati ed eseguire tutte le attività che il P.M. ritenga utili ai fini di un corretto e proficuo iter investigativo. La P.G. deve svolgere tutte le attività secondo le direttive del P.M., anche per fatti emersi successivamente. I principali compiti della P.G 3. Dovere di mantenere il segreto: l’art. 329 c.p.p. prevede che gli atti d’indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti da segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. La P.G. ha, inoltre, il dovere di informare il P.M. delle fonti di prova di cui sia venuta a conoscenza; 4. Divieto di consigliare le persone coinvolte nelle indagini sulla scelta del difensore di fiducia; 5. Dovere di dare immediato avviso al P. M. dell’accompagnamento di persone nei cui confronti vengono disposte le indagini o delle persone informate sui fatti; 6. Dovere di trasmettere senza ritardo (e non oltre le quarantotto ore) il verbale delle operazioni compiute ed il verbale di sequestro; 7. Dovere di informare immediatamente il P.M. dellʼavvenuto arresto o fermo; la P.G. deve mettere a disposizione del P.M. la persona fermata o arrestata entro le ventiquattro ore, trasmettendo entro lo stesso termine il relativo verbale.

ATTIVITA’ D’INIZIATIVA DELLA P.G.

Art. 347. Obbligo di riferire la notizia del reato.

  1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
  2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti. 2 - bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l'assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell'atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
  3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
  4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.

Art. 348. Assicurazione delle fonti di prova.

  1. Anche successivamente alla comunicazione della notizia di reato, la polizia giudiziaria continua a svolgere le funzioni indicate nell'articolo 55 raccogliendo in specie ogni elemento utile alla ricostruzione del fatto e alla individuazione del colpevole.
  2. Al fine indicato nel comma 1, procede, fra l'altro: a) alla ricerca delle cose e delle tracce pertinenti al reato nonché alla conservazione di esse e dello stato dei luoghi; b) alla ricerca delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti; c) al compimento degli atti indicati negli articoli seguenti.
  3. Dopo l'intervento del pubblico ministero, la polizia giudiziaria compie gli atti ad essa specificamente delegati a norma dell'articolo 370, esegue le direttive del pubblico ministero ed inoltre svolge di propria iniziativa, informandone prontamente il pubblico ministero, tutte le altre attività di indagine per accertare i reati ovvero richieste da elementi successivamente emersi e assicura le nuove fonti di prova.
  4. La polizia giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera.

Art. 349. Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre

persone.

  1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
  2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. 2 - bis. Se gli accertamenti indicati dal comma 2 comportano il prelievo di capelli o saliva e manca il consenso dell'interessato, la polizia giudiziaria procede al prelievo coattivo nel rispetto della dignità personale del soggetto, previa autorizzazione scritta, oppure resa oralmente e confermata per iscritto, del pubblico ministero.