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Argomenti inerenti il diritto penale e la procedura penale schematizzati e dettagliati
Tipologia: Dispense
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Il diritto penale è quell’insieme (complesso) di norme giuridiche con le quali lo Stato proibisce, mediante la minaccia di una sanzione (pena) , determinati comportamenti umani che possono consistere in azioni od omissioni (reati) La pena , è una sofferenza che lo Stato infligge alla persona che ha violato un dovere giuridico, sostanzialmente consiste nella privazione o diminuzione di un bene individuale, quale, ad esempio, la libertà, il patrimonio. Il reato è il comportamento umano che contrasta coi precetti della legge penale. Norma penale è ogni disposizione di legge che vieta un determinato comportamento (norma incriminatrice), minacciando in caso di trasgressione l'inflizione di una pena. Gli elementi costitutivi della norma penale sono:
penale; inoltre dispone che fonti del diritto penale siano la legge ordinaria e gli atti aventi forza di legge ( D.L. e D. Lgs.);
Il diritto penale italiano si fonda sul principio di legalità (“ nullum crimen, nulla poena sine lege ”) sancito:
Il reato deve necessariamente consistere in un fatto umano materialmente palesatosi nel mondo esteriore e la sola intenzione di commettere un reato non è punibile.
Occorre che il reato sia realmente ed effettivamente offensivo del bene protetto della norma incriminatrice.
Un comportamento umano costituisce reato quando, oltre ad essere tipico e compiuto in assenza di cause di giustificazione,è anche riferibile alla volontà dell'agente (art. 27 Cost). A seguito della sentenza n.364/1988 della Corte Costituzionale, è divenuto principio di colpevolezza , diventando il presupposto della personalità della responsabilità penale e si oggettiva in un giudizio di rimproverabilità per l'atteggiamento.
Tutti gli atti dello Stato, compresi quelli legislativi, incontrano nel territorio il loro limite spaziale di efficacia. La legge penale italiana, obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovino nel territorio dello Stato (art. 3 comma 1c.p.p.). Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana (art 6 comma 1 c.p.p.). La legge penale italiana, obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovino all’estero, ma limitatamente ai casistabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale (art 3 comma2 c.p.p). E' definito territorio dello Stato: Il territorio della Repubblica, ossia:
il codice penale si divide in 3 LIBRI:
La pena è la sanzione giuridica che viene irrogata dallo Stato (A.G.) a carico di colui che ha violato il precetto di una norma penale , mediante un procedimento (processo penale) le pene si distinguono in:
1. pene principali, vengono inflitte dal Giudice con sentenza di condannare 2. pene sostitutive, vengono inflitte in sostituzione delle detentive brevi e sono:
Il reato è la violazione della legge penale, in generale viene definito come ogni fatto umano al quale l’ordinamento giuridico ricongiunge come conseguenza una pena.
SOGGETTO ATTIVO: il reato esige sempre un autore, che viene designato con la parola “reo”, cioè colui che pone in essere il fatto tipico preveduto dalla legge come reato in relazione al soggetto possiamo distinguere: reati propri: sono quei reati che possono essere posti in essere SOLO da soggetti che rivestono una particolare / determianta qualifica ( es. pubblico ufficiale / incaricato di pubblico servizio reati comuni: sono quei reti che possono essere posti in essere da CHIUNQUE SOGGETTO PASSIVO si intende la persona offesa dal reato, in altre parole, la vittima del reato
“ Summa divisio ” nei reati è quella fra delitti e contravvenzioni : “I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice” (art. 39 c.p.).
tutta la durata della vita (art. 22);
che va da quindici giorni a ventiquattro anni (art. 23);
inferiore a 50 euro, né superiore a 50,000 euro (art. 24 c.p.);
10,000 euro (art. 26).
Gli elementi del reati si distinguono in due specie: elementi essenziali , indispensabili / necessari per l'esistenza del reato gli elementi essenziali generali sono due, l'elemento soggettivo e l'elemento oggettivo elementali accidentali, la cui presenza non iinfluisce in alcun modo sull'esistenza del reato L'elemento oggettivo , ossia il fatto materiale, che è costituito:
imputazione soggettiva dei delitti. Il delitto è doloso, quando l’evento dannoso o pericoloso è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione.
dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline”
l’intenzione quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente”
Il codice penale all’art. 85, dichiara: “E’ imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere”. La capacità di intendere e di volere manca in due categorie di individui:
La legge stabilisce preventivamente i casi in cui l’imputabilità è esclusa o diminuita, le cd. cause di esclusione o diminuzione dell’imputabilità disciplinate negli artt. da 88 a 96 c.p. Le cause si distinguono in:
và distinta in due periodi: il I° si estende fino ai 14 anni compiuti; il II° comprende l’età dai 14 ai 18 anni.
Istituto disciplinato dall'art. 110 c.p.p. in base al quale rispondono - a pari titolo - tutti coloro che hanno portato alla realizzazione del reato. Strutturalmente il concorso è composto dai seguenti elementi: a) pluralità di persone; Circa il primo elemento, perchè vi sia concorso è necessario vi siano almeno due persone anche se una di queste non è punibile; b) realizzazione della fattispecie criminosa; con riguardo alla realizzazione della fattispecie criminosa anche quella concorsuale - come tutte le altre - è composta dalla coesistenza dell'elemento oggettivo e da quello soggettivo. c) contributo di ciascun concorrente alla realizzazione del reato; In relazione al contributo di ciascun concorrente questo può essere materiale (ove si distinguono le figure dell'autore e del complice) o morale (in cui si riconoscono quelle del determinatore - ovvero colui che fa sorgere in altri l'intento criminoso - e l'istigatore - che rafforza un proposito criminoso già esistente). d) elemento soggettivo. Circa l'elemento soggettivo nel concorso di persone è necessario vi siano sia la coscienza e volontà del fatto criminoso, sia la volontà di concorrere alla realizzazione del fatto. ESEMPI: associazione per delinquere art.416 cp + concorso colposo nella cooperazione colposa nel reato colposo art. 113 cp
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità:
dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica Amministrazione
Art. 314 C.P.: Peculato. Il peculato è un reato che si configura quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si appropria del bene posseduto per ragione del suo ufficio o servizio Pena edittale: da 4 anni a 10 anni e 6 mesi Art. 317 C.P.: Concussione. La concussione è un reato che si configura quando il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità. Pena edittale: da 6 anni a 12 anni Art. 318 C.P.: Corruzione per un atto d’ufficio. Tale corruzione è un reato che si configura quando i l pubblico ufficiale per compiere un atto del suo ufficio, riceve, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta, o ne accetta la promessa. Pena edittale: da 3 anni a 8 anni Art. 319 C.P.: Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio Tale corruzione è un reato che si configura quando i l pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d’ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa. Pena edittale: da 6 anni a 10 anni Art. 319 ter C.P.: Corruzione in atti giudiziari Tale corruzione è un reato che si configura quando il pubblico ufficiale per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, e si applica: Pena edittale: da 6 anni a 12 anni Pena edittale: da 8 anni a 20 anni se deriva una ingiusta condanna alla reclusione superiore a 5 anni o ergastolo Art. 323 C.P.: Abuso d’ufficio è un reato che si configura quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto. Pena edittale: da 1 anno a 4 anni Art. 326.Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio. è un reato che si configura quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, Pena edittale: reclusione da sei mesi a tre anni. Art. 328 Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione. è un reato che si configura quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo RIFIUTO: è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. OMISSIONE: è punito con la reclusione fino ad 1 anno o la multa fino a 1,032 euro
somma indebitamente percepita è pari o inferiore è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito». Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione. «Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 318, ridotta di un terzo. Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell’art. 319». Art. 336. Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale. Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa. Art. 337. Resistenza a un pubblico ufficiale. Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Art. 340. Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità. Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità è punito con la reclusione fino a un anno. I capi promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. Art. 341 - bis. Oltraggio a pubblico ufficiale. Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio ed a causa o nell’esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione fino a tre anni.
articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 - bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all’esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio».
Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (art. 640 c.p.) «La pena è della reclusione da uno a sei anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee».
informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della
reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante».
Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516. Alla stessa pena soggiace chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa. La pena è della reclusione fino a un anno o della multa fino a euro 1.032 se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Le pene sono aumentate qualora l'offesa sia commessa in presenza di più persone.
Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065. Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516. Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 154 euro a 516 euro. Il furto è punibile a querela della persona offesa
mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa , è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 309 euro a 1.032 euro Alla stessa pena soggiace chi compie il furto, sottraendo la cosa mobile a chi la detiene strappandola di mano o di dosso alla persona ( art. 624-bis c.p.). La legge prevede inoltre che, ove ricorrano le seguenti specifiche circostanze aggravanti, la pena per il reato è della reclusione da uno a sei anni e della multa da 103 euro a 1.032 euro:
2 .che il soggetto abbia commesso l’azione vietatagli o abbia omesso di fare l’azione impostagli dal provvedimento dell’Autorità; 3 .che il soggetto abbia commesso il fatto con dolo o per colpa.
Nell’ordinamento giuridico italiano la legittima difesa è una causa di giustificazione, una sorta di “autotutela” se si dovesse verificare un pericolo imminente, per sé o per altri, dal quale ci si deve difendere e non ci sia la possibilità di rivolgersi all’autorità pubblica per ragioni di tempo e di luogo. I presupposti essenziali della legittima difesa sono l’insorgenza del pericolo, di solito determinato da un’aggressione ingiusta, e una reazione difensiva. L’aggressione ingiusta si deve concretare nel pericolo attuale di un’offesa che, se non viene subito neutralizzata, può sfociare nella lesione di un diritto proprio o altrui, personale o patrimoniale, tutelato dalla legge. La reazione legittima deve rappresentare la necessità di difendersi, il non potere evitare il pericolo e deve sussistere una proporzione tra difesa ed offesa.
Con il termine "diritto penale", si suole indicare un corpus normativo che individua i comportamenti vietati al cittadino, la cui violazione comporterà l’applicazione di una pena. Distinguiamo quindi, all'interno della norma penale, il precetto e la sanzione (ad esempio: "chiunque cagiona la morte di un uomo é punito - precetto, quindi comportamento vietato: non si deve uccidere - con la reclusione non inferiore ad anni ventuno" - sanzione: pena da applicarsi per la violazione del precetto). Con il termine "diritto processuale penale", invece, si vuole intendere l'applicazione della legge penale, nel senso che, partendo da una “ Notitia Criminis ”, si può pervenire ad una sentenza di condanna o di assoluzione dell’imputato. Più chiaramente, si tende a far rispettare la norma sostanziale attraverso l’applicazione di vari istituti processuali (custodia cautelare, misure di sicurezza, sequestri, perquisizioni, intercettazioni telefoniche, istruzione dibattimentale, sentenze, ecc.). Il diritto processuale penale, al pari di quello penale , è un settore del diritto pubblico. il diritto processuale penale è costituito dal complesso delle norme giuridiche che disciplinano l’applicazione della sanzione penale e/o della misura di sicurezza.
La Polizia giudiziaria è formata da membri appartenenti alla Polizia di Stato, ai Carabinieri, alla Guardia di Finanza e dai soggetti cui la legge attribuisce le funzioni proprie della polizia giudiziaria (come i funzionari doganali, i vigili urbani, i comandanti di navi e aeromobili, gli agenti di polizia penitenziaria ecc.). Essa svolge compiti volti all’accertamento e alla repressione dei reati al fine di garantire la pacifica convivenza e il rispetto della legge da parte dei cittadini e compie attività prevalentemente investigative. La Polizia giudiziaria è soggetto del procedimento penale: lo stesso codice di procedura penale la inserisce nel Libro I tra i soggetti del processo penale, dedicando adessa il Titolo III (artt. 55 - 59 c.p.p.). Ai sensi dell’art. 55 c.p.p., la Polizia giudiziaria deve:
— ricercarne gli autori;
l’applicazione della legge penale (artt. 347 ss. c.p.p.);
Tali attività sono svolte di propria iniziativa ma anche su delega del P.M., quando questi assume la direzione delle indagini (art. 370 c.p.p.). Gli atti di indagine della polizia giudiziaria, in quanto formati senza contraddittorio, sono utilizzabili per adottare decisioni nel corso delle indagini preliminari, nell’udienza preliminare e nei riti alternativi; sono invece di regola inutilizzabili in sede di dibattimento: la poliziagiudiziaria come pure il PM acquisiscono fonti di prova, ma non formano la prova (art. 514 c.p.p.).
Non esiste un autonomo corpo di polizia giudiziaria; svolgono, infatti, funzioni di polizia giudiziaria gliufficiali e gli agenti della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e del corpo della Guardia di finanza,nonché gli altri organi cui la legge attribuisce compiti di polizia giudiziaria. Questi stessi soggetti svolgono altresì funzioni di polizia di sicurezza che si estrinsecano nel compito fondamentale di tutela della collettività e sicurezza delle persone. Volendo fare una distinzione di massima, gli agenti e ufficialidi polizia operano con funzioni di sicurezza quando agiscono per la prevenzione dei reati (e in questa veste non godono di poteri coercitivi tali da incidere sulle libertà fondamentali dell’individuo); operano, invece, con funzioni di polizia giudiziaria quando agiscono per la repressione dei reati, al fine cioè di raccogliere gli elementi per accertare il reato e rendere possibile lo svolgersi del processo penale. Inoltre,la polizia di sicurezza opera sotto le direttive dell’autorità amministrativa (il Ministro dell’Interno a livello centrale, il prefetto e il questore a livello locale); la polizia giudiziaria opera, invece, sotto la direzione del pubblico ministero. A tal proposito, una sezione di polizia giudiziaria è istituita presso ogni procura della Repubblica. I magistrati, pubblici ministeri e giudici possono avvalersi direttamente del personale delle forze di polizia, sia nell’ambito delle sezioni che fuori dalle stesse, ovvero ricorrendo ai commissariati o alle questure, alle stazioni o compagnie dei Carabinieri, ai gruppi ed ai comandi della Guardia di finanza,nonché alle altre forze aventi compiti di polizia.
forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle Province e dei Comuni quando sono in servizio. Proprio a quest’ultima particolare categoria appartengono gli organi di Polizia Locale cui la qualifica diagenti di Polizia giudiziaria è riconosciuta, ex art. 57, comma 2, lett. b), c.p.p., soltanto nell’ambito territoriale della Provincia
Gli artt. 16 - 19 disp. att. c.p.p. regolano le sanzioni disciplinari, che possono essere applicate ad ufficialied agenti di P.G. che violino le norme relative all’esercizio delle loro funzioni quando essi:
negligentemente;
Le sanzioni disciplinari che possono essere applicate sono la censura e, nei casi più gravi, la sospensionedall’impiego per un tempo non eccedente i sei mesi. Il procedimento disciplinare è regolato dall’art. 17 disp. att.c.p.p. L’azione disciplinare è promossa dal procuratore generale presso la corte di appello nel cui distrettol’ufficiale o l’agente presta servizio (in ciò si conferma il rapporto gerarchico che intercorre tra magistrato e polizia giudiziaria). L’addebito deve essere contestato all’incolpato per iscritto, indicando succintamente il fatto e la specifica trasgressione della quale l’incolpato è chiamato a rispondere. Essa è notificata all’incolpato e contiene l’avviso che, fino a cinque giorni prima dell’udienza, egli può presentare memorie, produrre documenti erichiedere l’audizione di testimoni. L’incolpato ha facoltà di nominare un difensore scelto tra gli appartenenti alla propria amministrazione ovvero tra gli avvocati e i procuratori iscritti negli albi professionali. In mancanza di tale nomina, il presidente della commissione disciplinare, che dovrà decidere sull’illecito disciplinare, designa un difensore di ufficio. Contro la decisione al termine del procedimento disciplinare è ammesso ricorso (art. 18 disp. att. c.p.p.).
Il processo penale e il ruolo della P.G.
la ricostruzione del fatto costituente reato e per l’individuazione del colpevole;
identifica nel dovere di interrompere l’iter criminoso e le conseguenze che possano derivare da un fatto costituente reato;
notificazione ed esecuzione di ordinanze ed atti del procedimento penale delegati dalla stessa A.G. I principali compiti della P.G
1. Dovere di riferire, senza ritardo, la notitia criminis al P.M., in particolare deve riferire per iscritto gli elementi essenziali del fatto e gli atti compiuti, inerenti alla raccolta delle fonti di prova e all’identificazione delle persone, che possano riferire su circostanze utili ai fini della ricostruzione del fatto-reato. Se sono compiuti atti per i quali è necessaria la presenza del difensore, la trasmissione al P.M. deve avvenire entro quarantotto ore dal compimento degli stessi e in casi di particolare urgenza per talune tipologie di reato, la comunicazione può avvenire anche in forma orale art. 407 c.p.p. I principali compiti della P.G 2. Dovere di compiere gli atti ad essa specificamente delegati ed eseguire tutte le attività che il P.M. ritenga utili ai fini di un corretto e proficuo iter investigativo. La P.G. deve svolgere tutte le attività secondo le direttive del P.M., anche per fatti emersi successivamente. I principali compiti della P.G 3. Dovere di mantenere il segreto: l’art. 329 c.p.p. prevede che gli atti d’indagine compiuti dal P.M. e dalla polizia giudiziaria sono coperti da segreto fino a quando l’imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. La P.G. ha, inoltre, il dovere di informare il P.M. delle fonti di prova di cui sia venuta a conoscenza; 4. Divieto di consigliare le persone coinvolte nelle indagini sulla scelta del difensore di fiducia; 5. Dovere di dare immediato avviso al P. M. dell’accompagnamento di persone nei cui confronti vengono disposte le indagini o delle persone informate sui fatti; 6. Dovere di trasmettere senza ritardo (e non oltre le quarantotto ore) il verbale delle operazioni compiute ed il verbale di sequestro; 7. Dovere di informare immediatamente il P.M. dellʼavvenuto arresto o fermo; la P.G. deve mettere a disposizione del P.M. la persona fermata o arrestata entro le ventiquattro ore, trasmettendo entro lo stesso termine il relativo verbale.
ATTIVITA’ D’INIZIATIVA DELLA P.G.